Cassazione - Sezione VI penale
Sentenza 19 Marzo 2004 n. 19618


Cassazione penale , sez. VI, 19 marzo 2004, n. 19618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
..omissis..

ha pronunciato la seguente  SENTENZA
sul ricorso proposto da M. Z. F. nei confronti di B. R.  avverso il decreto archiviazione 15/4/03  G.I.P. Trib. Brescia;
Visti gli atti, il decreto denunziato e il  ricorso;
Udita in camera di  consiglio  la  relazione  del Consigliere  Dott.Gramendola Francesco Paolo;
Letta la requisitoria scritta del P.G. che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;

Osserva in:
Fatto-Diritto

Con decreto in data 15/4/03 il G.I.P. del Tribunale di Brescia, accogliendo la richiesta del P.M. e respingendo inaudita altera parte la proposta opposizione della persona offesa, disponeva l'archiviazione degli atti del procedimento penale nei confronti di B. R. per i reati di calunnia e diffamazione.
Osservava il G.I.P. che la proposta di nuovi temi di indagine da parte della persona offesa doveva ritenersi inammissibile e inidonea a rendere obbligatoria la fissazione dell'udienza ex art. 409/2 cpp., in quanto relativa a temi, estranei al fondamento della richiesta di archiviazione, e superflui e indifferenti ai fini della decisione.
Ricorre avverso tale provvedimento la parte offesa a mezzo del suo difensore, deducendo con l'unico motivo a sostegno la violazione della legge processuale in relazione all'art. 410/3 cpp.. Ad avviso della difesa il B. si era reso responsabile dei reati di calunnia e diffamazione, in quanto comparendo davanti al Tribunale per i Minorenni, in assenza della controparte, non comparsa per difetto di notifica, aveva dichiarato che la M. Z. F. era affetta da disturbi psichici a causa dell'abuso di stupefacenti. L'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione era finalizzato all'acquisizIone della copia autentica del verbale di causa, siccome dimostrativo della mancanza di contraddittorio a quella udienza e quindi la inefficacia della scriminante ex art. 589 cp.; di guisa che non solo era stato violato il principio del contraddittorio, ma non era stato ammesso un nuovo mezzo di prova determinante illegittimamente.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condivisa, è attestata sul principio che non può ritenersi idonea a promuovere il contraddittorio e rendere obbligatoria la fissazione dell'udienza di cui all'art. 409/2 cpp., la proposta di temi di indagine, estranei al fondamento della richiesta di archiviazione, il cui esperimento risulterebbe superfluo ed indifferente ai fini della decisione. Ed invero, non qualsiasi indicazione di indagini suppletive rende ammissibile l'opposizione ed obbligatorio il confronto tra le parti nell'udienza a ciò destinata, ma soltanto l'indicazione di indagini idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del P.M. e a determinare eventualmente il rigetto (Cass. Sez. Un. 15/3/96 n. 2 rv. 204134; Sez. VI 7/1/99 n. 3663 rv. 212198; Sez. V 8/6/00 n. 2052 rv. 216364).
Nella fattispecie vanno condivise le valutazioni del giudice sulla non configurabilità di illeciti penali, derivanti dalla semplice attribuzione dell'uso abituale di stupefacenti, mentre l'ipotesi residuale della diffamazione, correttamente è stata esclusa dal P.M., per l'effetto discriminante dell'art. 598 cp., che sicuramente comprende le dichiarazioni rese nel corso dell'udienza civile, indipendentemente dall'effettività del contraddittorio.
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000, ritenuta di giustizia ex art. 616 cpp..

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/3/2004.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 APR. 2004.


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