TITOLO I -
COSTITUZIONE, DURATA E SCOPI
Art 1: E' costituita
un'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE TRENI STORICI LIGURIA"
Art 2: L'Associazione ha sede in La Spezia, via XXIV Maggio n°
136.
Art 3: L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050
.
Art 4: L'Associazione ha i seguenti scopi: a) l'acquisto, il
recupero, il restauro ed il mantenimento in esercizio del materiale
rotabile ferroviario di carattere storico. b) lo studio e la divulgazione
della storia dei trasporti ferroviari, anche attraverso l'organizzazione
di treni storici, di mostre, convegni e dibattiti, nonché la
predisposizione, edizione e divulgazione di pubblicazioni esclusi i
quotidiani. c) La promozione e l'organizzazione di quanto occorrente per
l'utilizzazione del materiale storico ferroviario, anche attraverso la
collaborazione con Trenitalia e con altri soggetti pubblici o privati che
siano interessati alla salvaguardia e all'utilizzazione concreta del
materiale storico ferroviario. d) La diffusione delle conoscenze tecniche
e storiche idonee a consentire ai Soci e ai terzi la fattiva
collaborazione al perseguimento degli scopi associativi. e) Ogni altra
iniziativa ed attività che sia ritenuta utile ed opportuna per il
perseguimento degli scopi associativi.
TITOLO II - I SOCI
Art 5: Possono
essere Soci dell'Associazione, oltre ai soci fondatori, tutti coloro,
persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in
modo espresso gli scopi e che presentano richiesta scritta, dichiarando di
voler concorrere con la loro attività al perseguimento degli scopi
associativi. Spetta al Comitato Direttivo deliberare sulla domanda di
ammissione. L'ammissione non è efficace fino a quando il nuovo Socio non
abbia corrisposto la quota associativa e sottoscritto una dichiarazione
con la quale si impegni a rispettare gli eventuali accordi di
collaborazione stipulati, per le finalità associative, anche con soggetti
terzi. La partecipazione alla vita associativa da parte dei Soci è a
tempo indeterminato. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello
statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli
organi sociali. Gli associati devono versare le quote associative annuali
ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo. Il Comitato
Direttivo può nominare Soci Sostenitori coloro che abbiano contribuito al
perseguimento degli scopi associativi con donazioni o finanziamenti di
particolare consistenza. Il Comitato Direttivo può altresì nominare Soci
Onorari tutti coloro che, pur non essendo membri dell'Associazione, si
siano particolarmente distinti con la loro attività per finalità
analoghe a quelle enunciate nel presente Statuto. I Soci Onorari non sono
tenuti al pagamento della quota associativa annuale e non hanno diritto di
voto in Assemblea. Tutti i soci ordinari e sostenitori hanno diritto di
voto, sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie e, se
maggiorenni, sono eleggibili alle cariche sociali e approvano le
modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli Organi
direttivi dell'Associazione. Perdono la qualifica di Socio coloro: a) Che
recedono volontariamente dall'Associazione. b) Che non partecipano alla
vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli
scopi dell'Associazione c) Che non eseguono in tutto o in parte il
versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal
Comitato Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto
sociale. d) Che tengono un comportamento scorretto nei confronti di uno o
più consoci. Nell'ipotesi sub a) le dimissioni saranno efficaci dopo
trenta giorni dal momento in cui l'Associazione ne abbia ricevimento;
nelle altre ipotesi la perdita della qualifica di Socio si verifica non
appena l'organo competente abbia emesso provvedimento motivato in tal
senso.
TITOLO III - GLI
ORGANI
Art 6: gli organi
dell'Associazione sono: - l'Assemblea dei Soci - il Comitato Direttivo -
il Presidente - il Vice Presidente - il Segretario - i Probiviri. Tutte le
cariche associative sono onorifiche e non danno diritto a retribuzione
alcuna.
Art 7: l'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
Ad essa compete di indicare gli obiettivi da perseguire ogni anno, in
funzione del perseguimento dello scopo associativo, nonché di provvedere
a quant'altro non sia espressamente riservato alla competenza di altri
organi. Ad essa spettano l'approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi, la nomina dei Probiviri, nonché le decisioni che il Comitato
medesimo vorrà sottoporle. Le delibere saranno prese a maggioranza dei
voti. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente
costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi
diritto al voto. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. In sede
straordinaria, l'Assemblea delibera sulle modifiche statutarie, sulle
alienazioni e/o acquisizioni di beni immobili e sullo scioglimento
dell'Associazione. Per la valida costituzione dell'assemblea straordinaria
è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei
Soci. In seconda convocazione è sufficiente la metà. L'Assemblea
ordinaria, che si riunisce almeno una volta all'anno e comunque tutte le
volte che il Comitato direttivo o almeno un terzo dei Soci ne faccia
espressa richiesta, è convocata dal Presidente con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o altra modalità ritenuta parimenti efficace
dal Consiglio Direttivo, contenente la data di prima e seconda
convocazione, nonché il luogo e l'ordine del giorno da discutere, da
inviare a ciascun Socio almeno 20 (venti) giorni prima della data di prima
convocazione. La richiesta di inserire argomenti all'ordine del giorno
deve essere formulata per iscritto, con l'indicazione delle motivazioni
della richiesta e pervenire alla sede dell'Associazione almeno 30 (trenta)
giorni prima della data di prima convocazione. Ciascun Socio potrà farsi
rappresentare in assemblea da altro Socio, attribuendogli il diritto di
voto, mediante delega scritta che deve pervenire al Presidente
dell'Assemblea prima dell'inizio dei lavori. Nessun Socio può avere più
di due deleghe.
Art 8: il Comitato Direttivo è composto da cinque membri a sette
membri secondo la deliberazione dell'Assemblea di nomina, eletti tra i
Soci dell'Assemblea, che durano in carica per tre anni. Nella sua prima
riunione, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente
e il Segretario che durano in carica per tutto il periodo di durata del
Comitato stesso e comunque fino alla loro sostituzione. Qualora durante il
mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il
Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri
mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea,
la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato
Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei
membri l'intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto. Il Comitato
Direttivo adotta tutte le decisioni occorrenti per il perseguimento degli
scopi associativi, in conformità degli obiettivi programmatici fissati
dall'Assemblea; esamina i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea; decide sull'ammissione dei Soci e sulla
loro esclusione per i motivi di cui all'art. 6 lettere b) e c); affida
incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli
eventuali rimborso spese. Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte
che venga convocato dal Presidente ovvero da almeno due membri del
Comitato stesso. Il Comitato Direttivo deve riunirsi per gli adempimenti
previsti dall'art 13 ed almeno due volte all'anno: esso è convocato dal
Presidente mediante comunicazione scritta. Le deliberazioni del Comitato
Direttivo sono valide con l'intervento di almeno tre membri e vengono
adottate a maggioranza dei presenti.
Art 9: il Presidente ha la rappresentanza esterna dell'Associazione
e cura l'esecuzione delle decisioni del Comitato Direttivo. In caso di
impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il
Segretario provvede all'amministrazione corrente e alla tenuta della
contabilità dell'Associazione.
Art 10: i Probiviri sono eletti dall'Assemblea tra i Soci in numero
di tre e durano in carica per tre anni. Essi controllano l'operato degli
organi dell'Associazione e ne riferiscono in Assemblea. Sono investiti
della decisione sulle controversie loro deferite, ai sensi dell'art 15 del
presente statuto. Decidono inoltre sull'esclusione del Socio per il motivo
di cui all'art 6 lettera d) .
TITOLO IV - FONDO COMUNE E
BILANCIO
Art 11: l'esercizio
sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Art 12: le quote associative e annuali, i proventi delle attività
svolte, i contributi dei Soci e le erogazioni, che a qualsiasi titolo
provengano da soggetti terzi, costituiscono il fondo comune
dell'Associazione, che può essere utilizzato esclusivamente per il
raggiungimento degli scopi associativi.
Art 13: nei sessanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio
sociale, il Comitato Direttivo si riunisce per l'esame del bilancio
consuntivo relativo all'anno precedente e del bilancio preventivo relativo
all'anno corrente predisposti dal Segretario.
Art 14: entro il mese di marzo di ciascun anno il Presidente deve
sottoporre all'Assemblea dei Soci la relazione sull'attività associativa
dell'anno precedente. Nella stessa circostanza, il Segretario rende conto
della gestione economica mediante l'illustrazione del bilancio consuntivo
relativo all'anno precedente e del bilancio preventivo relativo all'anno
corrente. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso
la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea e finchè sia approvato. Gli associati possono prenderne
visione.
TITOLO V - CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
Art 15: qualunque
controversia insorga tra i Soci tra loro o nei confronti
dell'Associazione, oppure tra un Socio ed un organo dell'Associazione, o
tra Organi dell'Associazione, relativa all'attività associativa o
all'interpretazione ed applicazione di ogni singola norma del presente
Statuto, sarà deferita al giudizio dei Probiviri. Ad istanza di chi vi
abbia interesse essi decideranno, senza formalità ma nel rispetto del
principio del contraddittorio, sulla controversia loro deferita, nel
rispetto dei principi del presente Statuto e dei diritti e dei doveri dei
Soci.
TITOLO VI - SCIOGLIMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE
Art 16:
l'Associazione si scioglie per i seguenti motivi: a) per il venir meno
della pluralità dei Soci, se entro tre mesi questa non sia stata
ricostituita. b) per l'impossibilità del raggiungimento degli scopi
associativi constatata dall'Assemblea straordinaria. c) per decisione
dell'Assemblea straordinaria fuori dall'ipotesi sub b) . d) per
impossibilità di funzionamento degli organi associativi. Spetterà al
Socio superstite nel caso a) e all'Assemblea nei casi b) e c) la nomina di
un Liquidatore. In ogni caso potrà provvedere alla nomina, su istanza di
chiunque vi abbia interesse, il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti
di La Spezia. Le eventuali attività risultanti dalla liquidazione saranno
devolute a soggetti che, secondo il prudente apprezzamento del
Liquidatore, svolgano attività analoghe a quelle del presente Statuto.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
- NORMA DI RINVIO
Art 17: per quanto
non espressamente disciplinato dal presente Statuto, valgono le
disposizioni previste per le associazioni e gli enti non commerciali, dal
Codice Civile e dalle Leggi vigenti in materia. |