Art. 1
E costituita in Roma un Associazione senza scopo di lucro, denominata "ASTE TAURINE".Art. 2
Gli scopi sociali perseguiti sono: il recupero delle tradizioni locali, la valorizzazione culturale, turistica e sociale della zona di S. Maria Di Galeria e di Osteria Nuova nel Comune di Roma; recupero, conservazione e valorizzazione del sito archeologico-naturalistico di Galeria.
Per il conseguimento degli scopi di cui al primo comma l Associazione potrà organizzare e promuovere: manifestazioni folcloristiche popolari, culturali varie (pubblicazioni, mostre, convegni, proiezioni, ecc.), attività sportive, corsi, mostre-mercato, manifestazioni teatrali, attività ricreative ecc.
Art. 3
Le modalità per il raggiungimento degli scopi sociali sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, che potrà compiere tutti gli atti ritenuti necessari per la loro realizzazione.
Art. 4
La durata dell Associazione è illimitata.
Art. 5
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutti coloro che condividono le finalità dell Associazione.
Art. 6
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio di Amministrazione che deciderà sull ammissione in modo inappellabile.
Art. 7
La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione.
Art. 8
Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento.
Art. 9
Il Consiglio di Amministrazione potrà escludere il socio che non osserva le disposizioni dell' Atto Costitutivo, i deliberati dell Assemblea, i deliberati del Consiglio di Amministrazione e che, in qualunque modo, danneggi moralmente e materialmente l Associazione.
Art. 10
Il patrimonio dell Associazione è costituito dalle donazioni, elargizioni e lasciti dei soci e dei simpatizzanti dell Associazione medesima.
Art. 11
Il patrimonio dell Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini di cui all articolo 2 del presente Statuto.
Art. 12
Sono organi dell Associazione: l Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Comitato Scientifico.
Art. 13
L Assemblea Ordinaria approva il bilancio, procede alla nomina delle cariche sociali, delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza e sottoposti al suo esame dagli amministratori.
Art. 14
L Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente alla vita dell Associazione, sulle modifiche da apportare allo Statuto, sulla liquidazione e lo scioglimento dell Associazione.
Art. 15
Le assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite con la presenza di almeno i due terzi dei soci.
Art. 16
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
Art. 17
Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno cinque membri e dura in carica sino a revoca o dimissioni.
Art. 18
Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito quando sono presenti almeno i tre quinti dei consiglieri.
Art. 19
Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti ed ha il mandato di controllare l amministrazione e la contabilità dell Associazione.
Il Presidente del Collegio è nominato dall Assemblea.
Art. 20
Il Comitato Scientifico, composto da un numero illimitato di membri, è formato da quanti possono e vogliono contribuire all attività dell Associazione definendo il piano di lavoro annuale e la sua attuazione.
Note
Ultima modifica: 14/10/1996