STATUTO

Associazione costituita con atto notarile in Subiaco il 2 dicembre 1999
presso lo studio del Dott. Antonina Gualtieri (repertorio n 25.461, Raccolta n 9.351)
e registrato in Tivoli il 6 dicembre 1999.

Art.1) – E’ costituita una associazione culturale, che assume la seguente denominazione: "A.M.S. – ASSOCIAZIONE MEDICA SUBLACENSE", come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.). L’associazione agisce in collegamento ed in coordinamento agli altri Enti locali. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.2) – La sede della Associazione è in Subiaco (RM), Località Colle Cisterna, presso i locali dell’Ospedale " Arnaldo Angelucci " di Subiaco.

Art 3) – L’Associazione non ha scopi di lucro, è apartitica, apolitica e persegue i seguenti fini:

  • promuovere la formazione professionale permanente attraverso l’organizzazione di congressi, convegni, corsi di aggiornamento;
  • sostenere la ricerca scientifica biomedica svolta nel rispetto delle normative vigenti ed ispirata ai principi di inviolabilità, di integrità psichica e fisica e di rispetto della vita della persona;
  • favorire l’informazione sanitaria del cittadino attraverso iniziative di educazione alla salute;
  • supportare iniziative culturali a carattere storico, artistico ed umanitario.


Art. 4) – L’Associazione tutela i diritti professionali e morali dei soci.

Art. 5) – I soci possono essere ordinari o affiliati. Possono essere soci ordinari: medici chirurghi, professionisti non medici, operanti nel settore sanitario o biotecnologico (Biologi, Farmacisti, Psicologi, Sociologi, Veterinari, Odontoiatri, Ingegneri, Chimici, Architetti, Giuristi, Economisti). Operatori Sanitari non laureati, muniti di abilitazione all’esercizio della professione di Infermiere, Ostetrico, Tecnico di laboratorio biomedico, Tecnico di radiologia medica, tecnico audiometrista o audioprotesista, Tecnico di neurofisiopatologia, Fisioterapista, Dietista, Ortottista, Logopedista, Podologo, Igienista ambientale. Possono essere soci affiliati: studenti di Medicina e Chirurgia, studenti di Scienze biologiche, Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Odontoiatria; Psicologia, Sociologia, Medicina Veterinaria, Studenti di corsi di diploma universitario ad indirizzo biomedico.

Art. 6) – L’ammissione alla "Associazione Medica Sublacense", è subordinata alla presentazione di domanda documentata, comprensiva di "curriculum vitae" e alla approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 7) – Il Socio Ordinario dovrà corrispondere una quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Socio Affiliato dovrà corrispondere una quota annuale pari al 30% della quota stabilita per i Soci Ordinari. I Soci Affiliati hanno diritto di partecipare e di votare nelle Assemblee del Soci ma non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

Art. 8) – La qualità di Socio si perde per dimissioni, morosità o indegnità; la morosità sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l’indegnità sarà sancita dall’Assemblea dei Soci.

Art. 9) – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri, eletti tra i Soci Ordinari dall’Assemblea dei Soci, restano in carica per quattro anni e sono rielegibili. In caso di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, provvede alla sua sostituzione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La nomina del Consiglio Direttivo è fatta a scrutinio segreto.

Art. 10) – Il Consiglio Direttivo nomina a scrutinio segreto, tra i membri eletti dall’Assemblea, il Presidente ed il vice presidente e, tra i soci, un Segretario, un Tesoriere e due Revisori di Conti.

Art. 11) – Il Consiglio Direttivo, deliberando all’unanimità, può conferire una o più cariche di " membro del Comitato d’onore della Associazione a coloro che si distinguono o che si siano distinti per particolari meriti professionali e/o scientifici. Il Comitato d’Onore è garante della linea scientifica della Associazione. La qualità di membro del Comitato d’Onore cessa per dimissioni; essa tuttavia, può essere revocata in casi eccezionali dall’Assemblea mediante deliberazione con voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Art. 12) – Il Consiglio Direttivo può conferire, deliberando all’unanimità, una o più cariche di presidenza onoraria. Il Presidente Onorario non ha diritto di voto nel Consiglio Direttivo ma solo nell’Assemblea dei Soci e resta in carica tre anni.

Art. 13) – Il Consiglio Direttivo può attivare, qualora si renda necessario e deliberando all’unanimità, un Comitato di Direzione Scientifica per la gestione di attività editoriali, di aggiornamento e formazione professionale.

Art. 14) – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente o per richiesta della maggioranza dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di quest’ultimo, dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo.

Art.15) - Il Consiglio Direttivo, organo esecutivo, è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Esso può procedere alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione.  Compila il regolamento da approvarsi dall’Assemblea per il funzionamento dell’Associazione e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

Art. 16) – La rappresentanza della Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, spetta al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente, il quale curerà l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima convocazione.

Art. 17) – Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese nei limiti delle possibilità di bilancio.

Art. 18) - I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l’anno ed in qualunque momento ad iniziativa del Presidente. La convocazione è fatta mediante convocazione scritta con lettera contenente l’ordine del giorno, diretta a ciascun Socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea dovrà essere convocata quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Soci. L’Assemblea può essere convocata sia nella sede sociale, sia altrove purchè nel territorio della Comunità Europea.

Art. 19) – L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulle modifiche all’atto costitutivo e dello Statuto e sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Associazione.

Art.20) – Hanno diritto di voto in assemblea, tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione e già iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci tramite specifica delega. Ogni Socio non può avere più di due deleghe.

Art. 21) – L’Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente accerta la regolarità delle eventuali deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22) – Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano a maggioranza, in prima convocazione se sarà presente almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 23) – Le spese occorrenti per il finanziamento dell’Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

  • la quota annuale dei Soci; le entrate derivanti da eventuali lasciti, contributi e donazioni;
  • le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali, e da altri Enti pubblici e/o privati;
  • eventuali fondi di riserva costituiti da fondi di bilancio; da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione.
Tutte le predette entrate costituiscono patrimonio dell’Associazione. L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Non si possono distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di associazioni O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L’Associazione impiega gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24) – Le modifiche all’atto costitutivo ed allo statuto sono deliberate dall’Assemblea a maggioranza, tanto prima che in seconda convocazione.

Art. 25) – Nel caso di cessazione dell’attività, per le cause previste dal codice civile, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
L’Associazione devolve il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3,comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26) – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello statuto in materia specifica.


Sede Legale: Divisione di Medicina - Unità Operativa di Geriatria - Ospedale "A.Angelucci"
Telefono 07748115342 – Fax 1782242744; Casella Postale 127, 00028 Subiaco