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All'Ill.mo
Sig.Sindaco
del Comune di Abano Terme |
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Oggetto:
Osservazione alla Variante Generale al Piano Particolareggiato
per l'Area Centrale Urbana del Comune di Abano Terme, adottata dalla
Giunta Comunale con Delibera n. 104 del 16.07.2002. |
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L'Associazione
Liberi, con sede in Abano Terme (PD), via Monte Altore n. 2, in
persona del suo Presidente e legale rappresentante Sanasi Paolo,
presenta le seguenti osservazioni alla Variante Generale al Piano
Particolareggiato per l'Area Centrale Urbana del Comune di Abano Terme,
adottata dalla Giunta Comunale con delibera n. 104 del 16 luglio 2002. |
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Premessa
Il progetto di recupero del Centro storico propone soluzioni che non
condividiamo, sia in ragione dell'eccessiva cubatura consentita, sia
in ragione della rinuncia al sistema di piazze e spazi pubblici originariamente
previsti.
L'ambizioso obiettivo di puntare alla ricomposizione del tessuto urbano
non è stato realizzato.
La qualità degli edifici in termini di composizione, dimensione
e localizzazione appare in grave contrasto con l'esistente.
Nel difficile tentativo di proporre alcuni suggerimenti di modifica
ad una impostazione del progetto assai lontana dalle attese dei cittadini,
abbiamo fatto riferimento alla normativa di legge di seguito riportata,
e che in parte ci sembra essere stata disattesa dal progettista.
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Rispetto
dei limiti di densità fondiaria ai sensi del D.M. 1444/68.
L'art. 7 del D.M. 1444/68 (Limiti di densità edilizia),
con riferimento ai limiti inderogabili di densità edilizia
per la zona A) prevede quanto segue: "per le operazioni
di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative,
le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare
quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture
di epoca recente prive di valore storico-artistico; per le eventuali
nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare
il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun
caso, i 5 mc/mq".
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) nelle
norme di attuazione all'art. 24 Direttive per i centri storici
recita: "Il P.T.R.C. assume e conferma negli elaborati n.
4 e 10 di progetto l'individuazione e perimetrazione dei centri storici
eseguita ai sensi della Legge Regionale 31.05.1980 n. 80 e riportata
negli atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione Veneto"
(vedi allegato n. 1).
Il Centro storico delimitato nell'atlante sopra richiamato è
una parte della Zona Territoriale Omogenea A, così classificata
dal vigente P.R.G. approvato con Delibera della Giunta Regionale del
Veneto n. 4004 del 16.11.1999.
Tale classificazione rispetta l'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968,
anche se è d'uopo osservare che una parte dell'area al di fuori
del perimetro del Centro storico indicato nelle carte regionali più
correttamente si sarebbe dovuta classificare come Zona Territoriale
Omogenea B.
Solo in tal caso, infatti, sarebbe stato possibile il ricorso alle
norme relative al rispetto dei limiti di densità fondiaria
previsti dall'art. 7 comma 2 del D.M. 1444/68, secondo cui:
"2) zone B): le densità territoriali e fondiarie sono
stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici, tenendo
conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle
quantità minime di spazi previste dagli art. 3, 4, 5.
Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli
edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità
fondiarie superiori ai seguenti limiti:
5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50.000 abitanti;
Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse
non eccedano il 70% delle densità preesistenti".
Infine, il D.M. 1444/68 all'articolo 8 (Limiti di altezza degli
edifici), solo con riferimento alle zone B, stabilisce che "l'altezza
massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli
edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che
formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate
con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti
di densità fondiaria di cui all'art. 7 del D.M. 1444/68".
Quest'ultimo, fissando i limiti di densità fondiaria per demolizioni
e ricostruzioni, validi anche per la nuova costruzione all'interno
dei P.P., stabilisce "che non sono ammesse densità
fondiarie superiori ai 5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila
abitanti." Inoltre "sono ammesse densità superiori
ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità
preesistenti".
Si
chiede pertanto al Consiglio Comunale di riportare gli indici fondiari
al di sotto dei limiti massimi posti dalla normativa vigente, sia
per i lotti sui quali è prevista la nuova edificazione, sia
per quelli in cui è prevista la demolizione e la ricostruzione.
Se la lettura delle norme, per noi sufficientemente chiare, non
fosse condivisa, confermando nei consiglieri comunali la convinzione
della loro corretta applicazione, si chiede in subordine, nella
certezza dell'eccesso di cubatura previsto, di ridurre quest'ultima
al 75% della previsione del P.R.G. originario di riferimento, come
consentito dalle norme urbanistiche vigenti (art. 23 L.R. 27 giugno
1985 n. 61).
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Rispetti
dei limiti di altezza degli edifici ai sensi del D.M. 1444/68.
L'art. 8 (Limiti di altezza degli edifici) del D.M. 1444/68
fissa i limiti di altezza massima per gli edifici in funzione della
zona omogenea di appartenenza.
"Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali
omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo non è
consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate
senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte
alle antiche strutture;
per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino
ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare
l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.
2) Zone B): l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare
l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione
di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino
i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7.
3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo
A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze
compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette.
4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite
dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze
tra i fabbricati di cui al successivo art. 9".
Si
chiede al Consiglio Comunale di garantire che l'altezza dei nuovi
edifici sia conforme all'art. 8 del D.M. 1444/68, rispetto agli
edifici di carattere storico-artistico, in relazione alla zona di
appartenenza.
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Rispetto
degli standards a verde pubblico secondo il D.M. 1444/68 e la L.R.
61/85.
L'art. 3 del D.M. 1444/68 (Rapporti massimi tra gli spazi destinati
agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi) al punto
c) prevede la realizzazione di "spazi pubblici attrezzati
a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per
tali impianti, con l'esclusione di fasce verdi lungo le strade".
L'art.
26 della L.R. 61/85 (Spazi pubblici per parco, gioco, sport
e attrezzature generali) afferma che "la dimensione delle
singole zone destinate a verde pubblico per la creazione di parchi
urbani per il gioco e per lo sport, deve essere tale da garantire
l'effettiva utilizzazione di tali impianti oltre che rispettare
le dotazioni minime obbligatorie in rapporto alle capacità
insediative del piano".
Si
esclude quindi la possibilità di considerare zone a verde
pubblico le aiuole spartitraffico lungo le strade, e le zone verdi
poste sopra i parcheggi sotterranei; vanno quindi escluse dal computo
degli standards a verde le aree VP5 (per la fascia stretta tra via
Donati, il fabbricato V e la rampa di accesso a parcheggi sotterranei
del fabbricato V di 370 mq), VP6 (interamente, in quanto si tratta
di una stretta fascia lungo strada), VP7 (interamente, in quanto
si tratta di aiuola spartitraffico tra il prolungamento di via Donati
e le rampe di accesso al parcheggio sotto l'edificio pubblico retrostante
al Municipio), VP10 (interamente, in quanto area posta sopra il
parcheggio sotterraneo del complesso Aquarius, perimetrata in modo
da ricomprendere anche il marciapiede).
Conseguentemente gli standards a verde pubblico si riducono a 5944,68
mq, inferiori ai 7112 mq minimi previsti dalla L.R. 61/85.
Si
chiede al Consiglio Comunale di adeguare gli standards minimi di
verde pubblico al fine di garantirne, ai sensi di legge, la consistenza
e l'effettiva fruibilità da parte dei cittadini.
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Piazza
Mercato.
Mancato introito per la destinazione di Piazza Mercato a standards
di parcheggio pubblico.
Piazza
Mercato diventa parcheggio a disposizione delle costruzioni per
coprire il fabbisogno di standards.
L'insufficienza dei parcheggi pubblici nei giorni di mercato già
ora porta all'occupazione delle vie limitrofe da parte delle macchine
in sosta, con grave intralcio alla viabilità. Si può
pertanto immaginare che il disagio sarà destinato ad aumentare
con la presenza di 889 residenti, rispetto agli attuali 201, e di
tutte le nuove attività terziarie previste.
Ci sembra non compreso nel capitolo Costi per acquisizione aree
ed edifici su aree per opere di urbanizzazione primaria, standards
primari e secondari il costo di Piazza Mercato, che verrebbe di
fatto ceduta dal pubblico ai privati a titolo gratuito per la realizzazione
degli standards a parcheggio.
Verrebbe quindi a configurarsi un mancato introito per la Pubblica
Amministrazione senza alcuna giustificazione.
Si
chiede pertanto di verificare i conteggi, ed eventualmente includere
il costo di Piazza Mercato all'interno dei costi per OO.UU. primaria,
standards primari e secondari.
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Distanza
tra pareti finestrate di edifici interni al Piano Particolareggiato.
L'art.6 (Tipi di intervento) punto D) delle Norme Tecniche
di Attuazione prevede per i nuovi edifici del Piano Particolareggiato
che le distanze minime tra pareti finestrate e tra edifici "siano
quelle stabilite nelle tavole con indicazioni planovolumetriche del
presente Piano Particolareggiato, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 02.04.1968,
n. 1444, con minimo di ml. 3,00".
Il Piano Particolareggiato del 1990 prevedeva una distanza minima
tra pareti finestrate degli edifici di ml 6,00.
Risulta quindi del tutto immotivata la necessità di ridurre
la distanza minima a ml. 3,00. Inoltre la norma, congiuntamente alla
possibilità di lievi variazioni, porta ad approvare un Piano
Particolareggiato che, in fase attuativa, potrà avere un aspetto
diverso da quello approvato.
La riduzione delle distanze minime tra pareti finestrate di fabbricati
a ml. 3,00 appare oltretutto eccessiva in rapporto alle distanze minime
assolute di ml. 10 previste dal D.M. 1444/68. Si ricorda infatti che
la previsione del D.M. 1444/68 è stata motivata da numerose
sentenze della Suprema Corte e dei T.A.R. Regionali dalla necessità
di impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo
igienico-sanitario. Ora la Pubblica Amministrazione, nel redigere
lo strumento attuativo, dovrebbe tenere in considerazione anche le
garanzie igienico-sanitarie al fine di tutelare la salute dei residenti
e la qualità della vita nell'insediamento che si va a realizzare.
Date
le considerazioni di cui sopra, si richiede al Consiglio Comunale
di modificare le N.T.A. del presente Piano Particolareggiato prevedendo
una distanza minima tra pareti finestrate degli edifici di almeno
ml. 6,00.
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Superficie
minima degli alloggi.
L'art. 7 delle N.T.A. (Superficie minima degli alloggi) prevede
che "la superficie di calpestio degli alloggi, escluse le superfici
non residenziali (logge, balconi, cantine e soffitte, garage, androni
d'ingresso, etc.) e le scale interne, non potrà essere inferiore
a 50 mq, fatta salva una quota del 25% del totale della superficie
di calpestio degli alloggi di ogni singolo edificio, per la quale
è ammessa una superficie di calpestio inferiore nel rispetto
di quanto previsto dal Regolamento Edilizio".
Le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), consentendo la costruzione
di alloggi di 50 mq, di fatto non impediscono l'edificazione indiscriminata
di miniappartamenti all'interno degli edifici previsti nel Piano Particolareggiato.
Si
chiede pertanto al Consiglio Comunale di prevedere, per la superficie
calpestabile degli alloggi, una dimensione minima di 75 mq, con
la previsione di almeno due camere da letto, fatta salva una quota
del 20% del totale della superficie di calpestio degli alloggi di
ogni singolo edificio, per la quale sia ammessa una superficie inferiore
con un minimo di 50 mq.
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Parcheggi
privati degli alloggi.
È esperienza comune che, sempre più spesso, all'interno
dei gruppi familiari il numero di autoveicoli posseduti è pari
ai componenti del nucleo stesso, con esclusione dei figli minorenni.
Si pone quindi l'esigenza di garantire per gli alloggi un adeguato
numero di posti auto, tale da garantire le esigenze reali delle famiglie.
Si
chiede al Consiglio Comunale di prevedere, per gli edifici di nuova
edificazione, che gli alloggi di superficie superiore ai 75 mq siano
accatastati con 2 posti macchina, mentre quelli con superficie inferiore
siano accatastati con un solo posto macchina, ferme restando le
prescrizioni della L.122/89 art. 2.
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Parcheggi
privati.
L'art. 2 Legge 122/89 stabilisce che nelle nuove costruzioni,
ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbano
essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore
ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.
La Tavola 13 del Piano Particolareggiato riporta il perimetro dei
parcheggi sotterranei previsti per gli edifici di nuova edificazione.
Da alcune verifiche effettuate emerge che spesso le superfici a parcheggio
privato, richieste dalla normativa, sono superiori alla superficie
coperta dell'edificio e, in taluni casi, alla superficie del fondo.
I parcheggi sotterranei, in questi casi, si estenderanno quindi oltre
la superficie coperta degli edifici e potranno essere previsti nel
sottosuolo di proprietà adibito in superficie a pubblici servizi,
quali piazze e parcheggi (vedi art. 4 N.T.A.).
Si
chiede al Consiglio Comunale di procedere alla verifica della Tavola
riguardante i parcheggi sotterranei, eventualmente modificandone
le effettive dimensioni, nel rispetto del rapporto di 1 mq ogni
10 mc di volume.
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Recupero
dei fabbricati fatiscenti.
Dalla Relazione Tecnica al Piano Particolareggiato riportiamo le finalità
del piano stesso: "rimuovere le cause del mancato innesco
dell'auspicata ed indilazionabile trasformazione e qualificazione
del nucleo urbano del capoluogo ormai fatiscente".
Dopo
una attenta ricerca nella documentazione del piano non siamo riusciti
a trovare traccia di un meccanismo che garantisca il recupero degli
edifici fatiscenti da ristrutturare, in modo particolare il fronte
di via Matteotti, la ex canonica e l'edificio della ex biblioteca.
Non basta certo la riduzione a zero degli oneri di urbanizzazione
per gli edifici da ristrutturare, per altro prevista a termini di
legge, per garantire la ristrutturazione degli stessi. Di conseguenza
si corre il rischio che le nuove edificazioni, la cui elevata
consistenza è motivata tra l'altro dalla necessità
di promuovere la riqualificazione delle zone più degradate,
sorgano senza che le vecchie case del centro storico vengano ristrutturate,
cioè senza realizzare il principale obiettivo del Piano Particolareggiato.
In
tal senso, si chiede che l'attuazione del Piano avvenga in modo
che agli interventi di nuova edificazione si accompagnino proporzionalmente
gli interventi di recupero, restauro o ristrutturazione delle vecchie
costruzioni.
Il fattore di proporzionalità è dato dal rapporto
tra la cubatura di nuova edificazione e la volumetria da recuperare,
restaurare o ristrutturare.
In via del tutto subordinata, si chiede al Consiglio Comunale di
modificare le Norme Tecniche di Attuazione e lo schema di convenzione,
in modo che siano garantite le finalità del piano stesso,
in particolare prevedendo che, almeno all'interno delle singole
proprietà, il permesso di abitabilità per le nuove
costruzioni venga rilasciato solo dopo l'avvenuta ristrutturazione
di quelle per cui è previsto il recupero.
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Viabilità.
La viabilità prevista, tortuosa ed intricata, non migliora
la situazione attuale.
La proposta di convogliare il traffico, proveniente dalle vie Battisti
e Diaz, sulla strada che costeggia la Biblioteca, snaturando la qualità
del luogo, non è accettabile.
E' necessaria una riflessione approfondita sulla viabilità,
problema di non facile soluzione.
Proponiamo una semplificazione della stessa.
Non escludendo migliori soluzioni possibili, suggeriamo di:
- confermare
i sensi di marcia attuali, escludendo di cambiarli come propone
il P.P.;
- prevedere
la possibilità di allargamento di Via Mussato, prescrivendo,
almeno per il futuro e senza obbligo immediato, l'arretramento
degli edifici 1 e 2, e indicando un allineamento prescrittivo
per i fabbricati lungo tutta la via;
- prendere
in considerazione la possibilità di costruire un marciapiede
sul lato destro di Via Mussato (intervento esterno al P.P.);
eliminare il nuovo tratto di strada, parallelo a Via Stella, che
unisce il parcheggio P.S. 9 a Via Appia, trasformando
l'area occupata dalla sede stradale in percorso verde alberato,
per un collegamento pedonale tra il Centro Ricreativo Comunale
e la zona della Biblioteca;
- conservare
il tracciato rettilineo di Via Appia;
- non
chiudere Via Gobetti;
- prevedere
l'uscita del parcheggio sotterraneo dell'area Municipio verso
Piazza Mercato, eliminando il tracciato stradale che invade il
Parco dell'Hotel Regina e trasformando l'area della sede stradale
in un percorso pedonale nel verde.
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Area
Municipio.
Si chiede di potenziare la sede storica del Municipio, dotandola di
una sala consiliare, e di conservare al suo interno gli uffici del
Sindaco e degli Assessori.
I tempi di realizzazione del recupero del centro storico non saranno
brevi e il Municipio rappresenta un centro di richiamo e un segnale
di vitalità.
Crediamo che tutta la popolazione ed in particolare i residenti del
centro contino sulla presenza del loro Sindaco nella sede comunale
storica.
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Ringraziando
per l'attenzione, si porgono distinti saluti. |
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Paolo
Sanasi
Associazione
"Liberi"
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Allegato:
Estratto dall'Atlante dei Centri Storici - Regione Veneto.
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realizzato
in proprio
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