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del Comune di Abano Terme

Oggetto: Osservazione alla Variante Generale al Piano Particolareggiato per l'Area Centrale Urbana del Comune di Abano Terme, adottata dalla Giunta Comunale con Delibera n. 104 del 16.07.2002.

L'Associazione Liberi, con sede in Abano Terme (PD), via Monte Altore n. 2, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Sanasi Paolo, presenta le seguenti osservazioni alla Variante Generale al Piano Particolareggiato per l'Area Centrale Urbana del Comune di Abano Terme, adottata dalla Giunta Comunale con delibera n. 104 del 16 luglio 2002.
Premessa
Il progetto di recupero del Centro storico propone soluzioni che non condividiamo, sia in ragione dell'eccessiva cubatura consentita, sia in ragione della rinuncia al sistema di piazze e spazi pubblici originariamente previsti.
L'ambizioso obiettivo di puntare alla ricomposizione del tessuto urbano non è stato realizzato.
La qualità degli edifici in termini di composizione, dimensione e localizzazione appare in grave contrasto con l'esistente.
Nel difficile tentativo di proporre alcuni suggerimenti di modifica ad una impostazione del progetto assai lontana dalle attese dei cittadini, abbiamo fatto riferimento alla normativa di legge di seguito riportata, e che in parte ci sembra essere stata disattesa dal progettista.
Rispetto dei limiti di densità fondiaria ai sensi del D.M. 1444/68.
L'art. 7 del D.M. 1444/68 (Limiti di densità edilizia), con riferimento ai limiti inderogabili di densità edilizia per la zona A) prevede quanto segue: "per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico; per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq".
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) nelle norme di attuazione all'art. 24 Direttive per i centri storici recita: "Il P.T.R.C. assume e conferma negli elaborati n. 4 e 10 di progetto l'individuazione e perimetrazione dei centri storici eseguita ai sensi della Legge Regionale 31.05.1980 n. 80 e riportata negli atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione Veneto" (vedi allegato n. 1).
Il Centro storico delimitato nell'atlante sopra richiamato è una parte della Zona Territoriale Omogenea A, così classificata dal vigente P.R.G. approvato con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 4004 del 16.11.1999.
Tale classificazione rispetta l'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, anche se è d'uopo osservare che una parte dell'area al di fuori del perimetro del Centro storico indicato nelle carte regionali più correttamente si sarebbe dovuta classificare come Zona Territoriale Omogenea B.
Solo in tal caso, infatti, sarebbe stato possibile il ricorso alle norme relative al rispetto dei limiti di densità fondiaria previsti dall'art. 7 comma 2 del D.M. 1444/68, secondo cui: "2) zone B): le densità territoriali e fondiarie sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici, tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli art. 3, 4, 5.
Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiarie superiori ai seguenti limiti:
… 5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50.000 abitanti; …
Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti".
Infine, il D.M. 1444/68 all'articolo 8 (Limiti di altezza degli edifici), solo con riferimento alle zone B, stabilisce che "l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7 del D.M. 1444/68". Quest'ultimo, fissando i limiti di densità fondiaria per demolizioni e ricostruzioni, validi anche per la nuova costruzione all'interno dei P.P., stabilisce "che non sono ammesse densità fondiarie superiori ai 5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti." Inoltre "sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti".

Si chiede pertanto al Consiglio Comunale di riportare gli indici fondiari al di sotto dei limiti massimi posti dalla normativa vigente, sia per i lotti sui quali è prevista la nuova edificazione, sia per quelli in cui è prevista la demolizione e la ricostruzione.
Se la lettura delle norme, per noi sufficientemente chiare, non fosse condivisa, confermando nei consiglieri comunali la convinzione della loro corretta applicazione, si chiede in subordine, nella certezza dell'eccesso di cubatura previsto, di ridurre quest'ultima al 75% della previsione del P.R.G. originario di riferimento, come consentito dalle norme urbanistiche vigenti (art. 23 L.R. 27 giugno 1985 n. 61).

Rispetti dei limiti di altezza degli edifici ai sensi del D.M. 1444/68.
L'art. 8 (Limiti di altezza degli edifici) del D.M. 1444/68 fissa i limiti di altezza massima per gli edifici in funzione della zona omogenea di appartenenza.
"Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;
per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.
2) Zone B): l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7.
3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette.

4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9".

Si chiede al Consiglio Comunale di garantire che l'altezza dei nuovi edifici sia conforme all'art. 8 del D.M. 1444/68, rispetto agli edifici di carattere storico-artistico, in relazione alla zona di appartenenza.

Rispetto degli standards a verde pubblico secondo il D.M. 1444/68 e la L.R. 61/85.
L'art. 3 del D.M. 1444/68 (Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi) al punto c) prevede la realizzazione di "spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti, con l'esclusione di fasce verdi lungo le strade".

L'art. 26 della L.R. 61/85 (Spazi pubblici per parco, gioco, sport e attrezzature generali) afferma che "la dimensione delle singole zone destinate a verde pubblico per la creazione di parchi urbani per il gioco e per lo sport, deve essere tale da garantire l'effettiva utilizzazione di tali impianti oltre che rispettare le dotazioni minime obbligatorie in rapporto alle capacità insediative del piano".

Si esclude quindi la possibilità di considerare zone a verde pubblico le aiuole spartitraffico lungo le strade, e le zone verdi poste sopra i parcheggi sotterranei; vanno quindi escluse dal computo degli standards a verde le aree VP5 (per la fascia stretta tra via Donati, il fabbricato V e la rampa di accesso a parcheggi sotterranei del fabbricato V di 370 mq), VP6 (interamente, in quanto si tratta di una stretta fascia lungo strada), VP7 (interamente, in quanto si tratta di aiuola spartitraffico tra il prolungamento di via Donati e le rampe di accesso al parcheggio sotto l'edificio pubblico retrostante al Municipio), VP10 (interamente, in quanto area posta sopra il parcheggio sotterraneo del complesso Aquarius, perimetrata in modo da ricomprendere anche il marciapiede).
Conseguentemente gli standards a verde pubblico si riducono a 5944,68 mq, inferiori ai 7112 mq minimi previsti dalla L.R. 61/85.

Si chiede al Consiglio Comunale di adeguare gli standards minimi di verde pubblico al fine di garantirne, ai sensi di legge, la consistenza e l'effettiva fruibilità da parte dei cittadini.

Piazza Mercato.
Mancato introito per la destinazione di Piazza Mercato a standards di parcheggio pubblico.

Piazza Mercato diventa parcheggio a disposizione delle costruzioni per coprire il fabbisogno di standards.
L'insufficienza dei parcheggi pubblici nei giorni di mercato già ora porta all'occupazione delle vie limitrofe da parte delle macchine in sosta, con grave intralcio alla viabilità. Si può pertanto immaginare che il disagio sarà destinato ad aumentare con la presenza di 889 residenti, rispetto agli attuali 201, e di tutte le nuove attività terziarie previste.
Ci sembra non compreso nel capitolo Costi per acquisizione aree ed edifici su aree per opere di urbanizzazione primaria, standards primari e secondari il costo di Piazza Mercato, che verrebbe di fatto ceduta dal pubblico ai privati a titolo gratuito per la realizzazione degli standards a parcheggio.
Verrebbe quindi a configurarsi un mancato introito per la Pubblica Amministrazione senza alcuna giustificazione.

Si chiede pertanto di verificare i conteggi, ed eventualmente includere il costo di Piazza Mercato all'interno dei costi per OO.UU. primaria, standards primari e secondari.

Distanza tra pareti finestrate di edifici interni al Piano Particolareggiato.
L'art.6 (Tipi di intervento) punto D) delle Norme Tecniche di Attuazione prevede per i nuovi edifici del Piano Particolareggiato che le distanze minime tra pareti finestrate e tra edifici "siano quelle stabilite nelle tavole con indicazioni planovolumetriche del presente Piano Particolareggiato, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 02.04.1968, n. 1444, con minimo di ml. 3,00".
Il Piano Particolareggiato del 1990 prevedeva una distanza minima tra pareti finestrate degli edifici di ml 6,00.
Risulta quindi del tutto immotivata la necessità di ridurre la distanza minima a ml. 3,00. Inoltre la norma, congiuntamente alla possibilità di lievi variazioni, porta ad approvare un Piano Particolareggiato che, in fase attuativa, potrà avere un aspetto diverso da quello approvato.
La riduzione delle distanze minime tra pareti finestrate di fabbricati a ml. 3,00 appare oltretutto eccessiva in rapporto alle distanze minime assolute di ml. 10 previste dal D.M. 1444/68. Si ricorda infatti che la previsione del D.M. 1444/68 è stata motivata da numerose sentenze della Suprema Corte e dei T.A.R. Regionali dalla necessità di impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario. Ora la Pubblica Amministrazione, nel redigere lo strumento attuativo, dovrebbe tenere in considerazione anche le garanzie igienico-sanitarie al fine di tutelare la salute dei residenti e la qualità della vita nell'insediamento che si va a realizzare.

Date le considerazioni di cui sopra, si richiede al Consiglio Comunale di modificare le N.T.A. del presente Piano Particolareggiato prevedendo una distanza minima tra pareti finestrate degli edifici di almeno ml. 6,00.

Superficie minima degli alloggi.
L'art. 7 delle N.T.A. (Superficie minima degli alloggi) prevede che "la superficie di calpestio degli alloggi, escluse le superfici non residenziali (logge, balconi, cantine e soffitte, garage, androni d'ingresso, etc.) e le scale interne, non potrà essere inferiore a 50 mq, fatta salva una quota del 25% del totale della superficie di calpestio degli alloggi di ogni singolo edificio, per la quale è ammessa una superficie di calpestio inferiore nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio".
Le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), consentendo la costruzione di alloggi di 50 mq, di fatto non impediscono l'edificazione indiscriminata di miniappartamenti all'interno degli edifici previsti nel Piano Particolareggiato.

Si chiede pertanto al Consiglio Comunale di prevedere, per la superficie calpestabile degli alloggi, una dimensione minima di 75 mq, con la previsione di almeno due camere da letto, fatta salva una quota del 20% del totale della superficie di calpestio degli alloggi di ogni singolo edificio, per la quale sia ammessa una superficie inferiore con un minimo di 50 mq.

Parcheggi privati degli alloggi.
È esperienza comune che, sempre più spesso, all'interno dei gruppi familiari il numero di autoveicoli posseduti è pari ai componenti del nucleo stesso, con esclusione dei figli minorenni. Si pone quindi l'esigenza di garantire per gli alloggi un adeguato numero di posti auto, tale da garantire le esigenze reali delle famiglie.

Si chiede al Consiglio Comunale di prevedere, per gli edifici di nuova edificazione, che gli alloggi di superficie superiore ai 75 mq siano accatastati con 2 posti macchina, mentre quelli con superficie inferiore siano accatastati con un solo posto macchina, ferme restando le prescrizioni della L.122/89 art. 2.

Parcheggi privati.
L'art. 2 Legge 122/89 stabilisce che nelle nuove costruzioni, ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbano essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.
La Tavola 13 del Piano Particolareggiato riporta il perimetro dei parcheggi sotterranei previsti per gli edifici di nuova edificazione.
Da alcune verifiche effettuate emerge che spesso le superfici a parcheggio privato, richieste dalla normativa, sono superiori alla superficie coperta dell'edificio e, in taluni casi, alla superficie del fondo.
I parcheggi sotterranei, in questi casi, si estenderanno quindi oltre la superficie coperta degli edifici e potranno essere previsti nel sottosuolo di proprietà adibito in superficie a pubblici servizi, quali piazze e parcheggi (vedi art. 4 N.T.A.).

Si chiede al Consiglio Comunale di procedere alla verifica della Tavola riguardante i parcheggi sotterranei, eventualmente modificandone le effettive dimensioni, nel rispetto del rapporto di 1 mq ogni 10 mc di volume.

Recupero dei fabbricati fatiscenti.
Dalla Relazione Tecnica al Piano Particolareggiato riportiamo le finalità del piano stesso: "rimuovere le cause del mancato innesco dell'auspicata ed indilazionabile trasformazione e qualificazione del nucleo urbano del capoluogo ormai fatiscente".

Dopo una attenta ricerca nella documentazione del piano non siamo riusciti a trovare traccia di un meccanismo che garantisca il recupero degli edifici fatiscenti da ristrutturare, in modo particolare il fronte di via Matteotti, la ex canonica e l'edificio della ex biblioteca. Non basta certo la riduzione a zero degli oneri di urbanizzazione per gli edifici da ristrutturare, per altro prevista a termini di legge, per garantire la ristrutturazione degli stessi. Di conseguenza si corre il rischio che le nuove edificazioni, la cui elevata consistenza è motivata tra l'altro dalla necessità di promuovere la riqualificazione delle zone più degradate, sorgano senza che le vecchie case del centro storico vengano ristrutturate, cioè senza realizzare il principale obiettivo del Piano Particolareggiato.

In tal senso, si chiede che l'attuazione del Piano avvenga in modo che agli interventi di nuova edificazione si accompagnino proporzionalmente gli interventi di recupero, restauro o ristrutturazione delle vecchie costruzioni.
Il fattore di proporzionalità è dato dal rapporto tra la cubatura di nuova edificazione e la volumetria da recuperare, restaurare o ristrutturare.
In via del tutto subordinata, si chiede al Consiglio Comunale di modificare le Norme Tecniche di Attuazione e lo schema di convenzione, in modo che siano garantite le finalità del piano stesso, in particolare prevedendo che, almeno all'interno delle singole proprietà, il permesso di abitabilità per le nuove costruzioni venga rilasciato solo dopo l'avvenuta ristrutturazione di quelle per cui è previsto il recupero.

Viabilità.
La viabilità prevista, tortuosa ed intricata, non migliora la situazione attuale.
La proposta di convogliare il traffico, proveniente dalle vie Battisti e Diaz, sulla strada che costeggia la Biblioteca, snaturando la qualità del luogo, non è accettabile.
E' necessaria una riflessione approfondita sulla viabilità, problema di non facile soluzione.
Proponiamo una semplificazione della stessa.
Non escludendo migliori soluzioni possibili, suggeriamo di:
  • confermare i sensi di marcia attuali, escludendo di cambiarli come propone il P.P.;
  • prevedere la possibilità di allargamento di Via Mussato, prescrivendo, almeno per il futuro e senza obbligo immediato, l'arretramento degli edifici 1 e 2, e indicando un allineamento prescrittivo per i fabbricati lungo tutta la via;
  • prendere in considerazione la possibilità di costruire un marciapiede sul lato destro di Via Mussato (intervento esterno al P.P.);
    eliminare il nuovo tratto di strada, parallelo a Via Stella, che unisce il parcheggio P.S. 9 a Via Appia,
    trasformando l'area occupata dalla sede stradale in percorso verde alberato, per un collegamento pedonale tra il Centro Ricreativo Comunale e la zona della Biblioteca;
  • conservare il tracciato rettilineo di Via Appia;
  • non chiudere Via Gobetti;
  • prevedere l'uscita del parcheggio sotterraneo dell'area Municipio verso Piazza Mercato, eliminando il tracciato stradale che invade il Parco dell'Hotel Regina e trasformando l'area della sede stradale in un percorso pedonale nel verde.

Area Municipio.
Si chiede di potenziare la sede storica del Municipio, dotandola di una sala consiliare, e di conservare al suo interno gli uffici del Sindaco e degli Assessori.
I tempi di realizzazione del recupero del centro storico non saranno brevi e il Municipio rappresenta un centro di richiamo e un segnale di vitalità.
Crediamo che tutta la popolazione ed in particolare i residenti del centro contino sulla presenza del loro Sindaco nella sede comunale storica.
Ringraziando per l'attenzione, si porgono distinti saluti.


Paolo Sanasi

Associazione "Liberi"

Allegato: Estratto dall'Atlante dei Centri Storici - Regione Veneto.

realizzato in proprio