STATUTO SOCIALE
dell'associazione culturale RESISTENZA

Articolo 1
DENOMINAZIONE, DURATA e SEDE

1. È costituita, a norma dell'articolo 36 del Codice Civile, una associazione culturale con la denominazione di Resistenza.

2. L'associazione ha durata illimitata ed ha sede in Milano, via Tanaro n. 7.


 

Articolo 2
DEFINIZIONE E
FINALITÀ

1. L'Associazione culturale Resistenza è una associazione di promozione sociale e si richiama ai principi e alla storia del mutualismo e del solidarismo italiano.

2. L'Associazione culturale Resistenza, si riconosce nei valori di democrazia popolare e partecipata e si richiama ai valori e agli insegnamenti della lotta di liberazione contro il nazifascismo.

3. Sono campi prioritari di iniziativa dell'Associazione culturale Resistenza:
a) la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione culturale e sociali diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale e sociale;

b) la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni dei lavoratori, dei giovani, delle donne e degli anziani e la valorizzazione del rapporto tra le diverse generazioni;

c) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;

d) la promozione dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;

e) la promozione della cultura della convivenza civile e della solidarietà, delle pari opportunità dei diritti e delle differenze culturali, etniche e sociali;

g) la difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit;

h) la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

4. Sono inoltre attività di rilievo dell'Associazione:

a) l'individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni;

b) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

c) le attività educative, di orientamento e formazione anche a carattere professionale;

d) la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica e) la promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo.

e) la promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;

5. E’ consentito lo svolgimento di attività commerciali solo ed esclusivamente se effettuate come accessorie, ausiliarie, secondarie o strumentali allo svolgimento dell’attività dell’Associazione.

6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, il tutto riservato ai propri soci ai sensi della vigente Legge quadro nazionale sul turismo;

7. L'associazione culturale Resistenza non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione di utili o di avanzi di gestione.


 

Articolo 3
PATRIMONIO

1. L'associazione culturale Resistenza provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con i proventi derivanti dal tesseramento annuale, dai contributi pubblici e/o privati e da ogni altra eventuale entrata propria o che comunque le pervenga.

2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

3. Gli eventuali utili di gestione, anche di natura commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'associazione culturale.

4. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività, il patrimonio dell'associazione culturale sarà devoluto interamente, con vincolo di scopo, ad organismi od enti, pubblici e/o privati, che perseguono medesime finalità oppure dato in beneficenza per scopi affini a quelli di cui al precedente articolo.

Articolo 4
SOCI

1. Tutti coloro che intendano far parte dell'associazione culturale Resistenza devono versare la quota annua associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

2. L'associazione culturale Resistenza rilascia ai propri soci un'apposita tessera di riconoscimento, strettamente personale e non cedibile a terzi, la quale ha validità per l'anno solare al quale si riferisce.

3. I soci si impegnano ad osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali ed a difendere il buon nome dell'associazione.

4. I soci, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, hanno la facoltà di:

a) esercitare, dopo un'anzianità di iscrizione di almeno 6 mesi, diritto di parola e di voto nell'assemblea dei Soci;

b) partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione culturale;

c) usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'associazione culturale può offrire;


d) godere di ogni altro eventuale beneficio associativo.

5. La perdita della qualità di Socio avviene automaticamente in seguito al mancato rinnovo del tesseramento annuale oppure per esclusione, recesso o morte.

6. Il Socio, che per qualunque causa abbia cessato di appartenere all'associazione culturale Resistenza, non ha più alcun diritto né sulle quote di iscrizione versate in precedenza ne tanto meno sul patrimonio sociale.

Articolo 5
ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi sociali dell'associazione culturale Resistenza: l'Assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria); il Consiglio Direttivo ed il Presidente.



 

Articolo 6
ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità delle normative di legge vigenti e del presente Statuto, obbligano tutti coloro che appartengono o aderiranno successivamente all'associazione culturale.

2. L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, oppure con decisione del Consiglio Direttivo o quando n'è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati.

3. La convocazione dei soci deve avvenire, a cura del Presidente, mediante corrispondenza e/o affissione di manifesti contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno da trattare.

4. Non è ammissibile la delega per farsi rappresentare all'Assemblea dei Soci.

5. L'Assemblea dei Soci è legalmente costituita e delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. Spetta in particolare all'Assemblea dei Soci:

a) eleggere nel proprio seno i componenti Consiglio Direttivo;

b) esaminare le relazioni programmatica e consuntiva, presentate dal Presidente ed esprimersi in ordine alla gestione economico-finanziaria e all'attività svolta e da svolgere;

c) deliberare in ordine ad ogni altro eventuale oggetto di competenza attinente alla gestione sociale.

7. Le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'associazione culturale sono deliberati dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i due terzi dei soci presenti che costituiscano almeno i due terzi di tutti i soci.

Articolo 7
CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo é nominato dall'Assemblea dei Soci, rimane in carica 5 anni ed é formato da cinque membri rieleggibili.

2. In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato oppure quando il numero degli eletti non eccede oltre il limite massimo previsto, il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di sostituire od integrare tali componenti per cooptazione.

3. Il Consiglio Direttivo é convocato senza formalità su iniziativa del Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o per richiesta di uno dei consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo è legalmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere decisionale sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione culturale e per la direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa; esso rappresenta l'associazione e risponde solidalmente, insieme con il Presidente, delle obbligazioni assunte.

6. Spetta inoltre ed in particolare al Consiglio Direttivo:

a) eleggere nel proprio seno il Presidente ed il Segretario dell'Associazione culturale nonché designare altre eventuali cariche sociali;

b) operare per il raggiungimento dello scopo sociale adottando ogni disposizione necessaria;

c) stabilire l'importo delle quote annue associative e decidere motivatamente sull'ammissione e sull'espulsione temporanea o definitiva dei Soci.


 

Articolo 8
PRESIDENTE

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, è il legale rappresentante dell'Associazione culturale e ne detiene la firma sociale.

2. Al Presidente compete tra l'altro di:

a) verificare la validità della costituzione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo che presiede;

b) sovrintendere alla realizzazione del programma di attività dell'associazione, assicurare l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali e garantire l'osservanza, il rispetto e l'attuazione del presente Statuto sociale;

c) rappresentare l'associazione, mantenere contatti e promuovere collaborazioni nei confronti di enti pubblici ed organizzazioni private, istituzioni a carattere cooperativo, realtà dell'associazionismo ed in genere con tutti quei soggetti portatori di interessi diffusi;

d) esercitare con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo con responsabilità di risultato;

e) adottare, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sentiti se possibile, anche informalmente, i componenti dello stesso. Qualsiasi decisione presa in questo modo deve successivamente essere sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo;

f) ogni altra funzione espressamente non riservata e/o non attribuita ad altri organi sociali dell'associazione culturale.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni ad esso attribuite sono svolte dal Segretario.

Articolo 9
REGIME FISCALE


 

  1. Il regime fiscale dell’Associazione è quello previsto per gli Enti non commerciali, del DPR 22/12/86 n. 917 (TUIR).In ottemperanza al decreto legislativo n. 460/97 ed in particolare all’art. 5, nel presente statuto si prevedono le clausole espressamente richieste: 1) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi di riserve o capitale dell’Associazione durante la vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista dalla legge (Art. 2. c. 6);

  2. in caso di scioglimento per qualunque causa, l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoga o per fine di pubblica utilità, salvo che sia disposto diversamente dalla legge (Art. 3 c. 4);

  3. esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita dell’Associazione, con previsione a favore dei partecipanti maggiorenni di diritto di voto per l’approvazione dello statuto e delle relative modifiche, nonché per la nomina e la regolamentazione degli organi direttivi dell’Associazione;

  4. l’obbligatoria redazione annuale di un rendiconto economico e finanziario;

  5. l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo, la sovranità dell’assemblea dei soci, associative partecipanti nonché i criteri per la loro ammissione o esclusione, la pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative delibere, dei bilanci e dei rendiconti;

  6. la non trasmissibilità della quota o contributo associativo salvo quelli conseguenti alla morte del partecipante, nonché il divieto di rivalutazione della medesima.



 

Articolo 10

NORMA DI RINVIO

1. Sull'interpretazione del presente Statuto sociale decide l'Assemblea dei Soci mediante apposito atto scritto con validità permanente.


2. Per quanto invece non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.