COMPENDIO NORMATIVO di Sergio Addolorata (http://blog.libero.it/disabili/ - http://digilander.libero.it/ase.inso)
INDICE DEI PROVVEDIMENTI
DELL’ANNO 2004 |
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Sentenza Tribunale di Ancona 16 marzo 2004 Sentenza Tribunale Roma 5 maggio 2004 (18662/2004) Legge 9 gennaio 2004, n. 4 -Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (Pubblicata in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 - (Obiettivi e finalità) - 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. 2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Art. 2 - (Definizioni) - 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari; b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici. Art. 3 - (Soggetti erogatori) - 1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici. 2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili. Art. 4 - (Obblighi per l'accessibilità) - 1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata. 2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. 3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. 4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. 5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Art. 5 - (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi) - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. 2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Art. 6 - (Verifica dell'accessibilità su richiesta) - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3. 2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati: a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione; b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione; c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità; d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso. Art. 7 - (Compiti amministrativi) - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge; b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge; c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge; d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità; e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili; f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative; g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali; h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazione del personale. 2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge. Art. 8 - (Formazione) - 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive. 2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili. 3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità. Art. 9 - (Responsabilità) - 1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti. Art. 10 - (Regolamento di attuazione) - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità; b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2; c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche; d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1. 2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Art. 11 - (Requisiti tecnici) - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei princìpi indicati dal regolamento di cui all'articolo 10: a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità; b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine. Art. 12 - (Normative internazionali) - 1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore. 2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Ordinanza Ministeriale 9 febbraio 2004 n. 21 - prot. n. 2392 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2003/2004. ESTRATTO IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Art. 17 - Esami dei candidati in situazione di handicap - 1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. 2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo. 3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni. 4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 - Suppl. Ord. n. 31) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; EMANA - il seguente decreto legislativo: Capo I - Scuola dell'infanzia Art. 1 - Finalità della scuola dell'infanzia - 1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. 2. è assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge. 3. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali. Art. 2 - Accesso alla scuola dell'infanzia - 1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Art. 3 - Attività educative - 1. L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie. 2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. 3. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi 1 e 2 è costituito l'organico di istituto. 4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo ed in particolare all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie. Capo II - Primo ciclo di
istruzione Art. 4. - Articolazione del ciclo e periodi - 1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione. 2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali. 3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo. 4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale. 5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l'esame di Stato. 6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio. Capo III -Scuola
primaria Art. 5 – Finalità - 1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile. Art. 6 – Iscrizioni - 1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento. 2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Art. 7 - Attività educative e didattiche - 1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2. 2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. 3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa. 4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti. 6. Il docente, al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5, assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali. 7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6. 8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche sulla base del piano dell'offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento. 9. Nell'organizzazione dell'orario settimanale i criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative. Art. 8 - La valutazione nella scuola primaria - 1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. 2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico. 4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Capo IV - Scuola
secondaria di primo grado Art. 9 - Finalità della scuola secondaria di primo grado - 1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione. Art. 10 - Attività educative e didattiche - 1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2. 2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. 3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa. 4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzatone dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti. Art. 11 - Valutazione, scrutini ed esami - 1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. 2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. 3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale. 4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato. 5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni. 6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età. 7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico. Capo V - Norme finali e
transitorie Art. 12 - Scuola dell'infanzia - 1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Dovrà essere favorita omogeneità di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunità esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici successivi può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18. 2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato A. Art. 13 - Scuola primaria - 1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dall'articolo 6, comma 2. 2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe. 3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D. Art. 14 - Scuola secondaria di primo grado - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo. 2. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato D. 3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2004-2005, e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado, l'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado, come definito dall'articolo 10, comma 4, viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782. 4. In attesa dell'emanazione del regolamento governativo di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto. 5. Ai fini dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio, il personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato per le finalità e per le attività educative e didattiche individuate, rispettivamente, dall'articolo 9 e dall'articolo 10. 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono ridefinite le classi di abilitazione all'insegnamento, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado. Art. 15 - Attività di tempo pieno e di tempo prolungato - 1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004-2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003-2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Art. 16 - Frequenza del primo ciclo dell'istruzione - 1. Restano in vigore, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo con il quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo dell'istruzione. Art. 17 - Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano - 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nel territorio della provincia di Trento, il presente decreto si applica compatibilmente con quanto stabilito dall'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la provincia autonoma di Trento, sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il 29 luglio 2003; in particolare sono fatte salve, per i tre anni scolastici successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le iniziative finalizzate all'innovazione, relative al primo ciclo dell'istruzione avviate sulla base della predetta intesa a decorrere dal 1° settembre 2003. Art. 18 - Norma finanziaria - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i fondi previsti allo scopo dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53. Art. 19 - Norme finali e abrogazioni - 1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e "scuola media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite, rispettivamente, dalle espressioni "scuola dell'infanzia", "scuola primaria" e "scuola secondaria di primo grado". 3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442. 4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2. 5. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto. 6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: a. all'articolo 100, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 99" sono soppresse; b. all'articolo 183, comma 1, le parole: "a norma dell'articolo 177, comma 5" sono soppresse. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. ALLEGATI ALLEGATO A - INDICAZIONI NAZIONALI PIANI
DI STUDIO SCUOLA DELL'INFANZIA UFFICIO
LEGISLATIVO - Indicazioni Nazionali per i
Piani Personalizzati delle Attività
Educative nelle Scuole dell'Infanzia Le Indicazioni esplicitano i livelli essenziali di prestazione a cui tutte le
Scuole dell’Infanzia del Sistema Nazionale di Istruzione sono tenute per
garantire il diritto personale, sociale e civile all’istruzione e alla
formazione di qualità. La Scuola
dell’Infanzia La Scuola dell’Infanzia concorre all’educazione armonica e integrale dei bambini e delle bambine(1) che, attraverso la famiglia, scelgono di frequentarla dai due anni e mezzo fino all’ingresso nella scuola primaria, nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell’identità di ciascuno, nonché della responsabilità educativa delle famiglie. Operando in questa direzione con sistematica professionalità pedagogica, essa contribuisce alla realizzazione del principio dell’uguaglianza delle opportunità e alla rimozione degli “ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3 della Costituzione). La Scuola dell’Infanzia è un ambiente
educativo di esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi che integra,
in un processo di sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del
sentire, del pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, del comunicare,
del gustare il bello e del conferire senso da parte dei bambini. Richiede attenzione e disponibilità da
parte dell’adulto, stabilità e positività di relazioni umane, flessibilità e
adattabilità alle situazioni, adozione di interazioni sociali cooperative,
clima caratterizzato da simpatia e curiosità, affettività costruttiva,
gioiosità ludica, volontà di partecipazione e di comunicazione significative,
intraprendenza progettuale ed operativa. Esclude impostazioni scolasticistiche che
tendono a precocizzare gli apprendimenti formali e, attraverso le apposite
mediazioni didattiche, riconosce come connotati essenziali del proprio servizio
educativo: - la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti, nei più vari contesti di esperienza, come condizione per pensare, fare ed agire; - la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni (e, in particolare, del gioco di finzione, di immaginazione e di identificazione per lo sviluppo della capacità di elaborazione e di trasformazione simbolica delle esperienze): la strutturazione ludiforme dell’attività didattica assicura ai bambini esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni della loro personalità; - il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura per orientare e guidare la naturale curiosità in percorsi via via più ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca. All’interno dello scenario delineato, la Scuola dell’Infanzia si propone come luogo di incontro, di partecipazione e di cooperazione delle famiglie, come spazio di impegno educativo per la comunità e come risorsa professionale specifica per assicurare a coloro che la frequentano la massima promozione possibile di tutte le capacità personali, promozione che si configura come diritto soggettivo di ogni bambino. -------------------------------------------------------------------------------- [1] Successivamente si useranno soltanto i sostantivi
‘bambino’, ‘bambini’. Essi si riferiscono al "tipo" persona, al di
là delle differenze tra maschi e femmine che ogni docente è tenuto, invece, a
considerare con la dovuta attenzione nella concreta azione educativa e
didattica. Obiettivi
generali del processo formativo La Scuola dell’Infanzia rafforza l’identità personale, l’autonomia e le competenze dei bambini. Essa raggiunge questi obiettivi generali del processo formativo (art. 8 del 275/99), collocandoli all’interno di un progetto di scuola articolato ed unitario, che riconosce, sul piano educativo, la priorità della famiglia e l’importanza del territorio di appartenenza con le sue risorse sociali, istituzionali e culturali. In relazione alla maturazione dell’identità personale, e in una prospettiva che ne integri tutti gli aspetti (biologici, psichici, motori, intellettuali, sociali, morali e religiosi), essa si premura che i bambini acquisiscano atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità, di motivazione al passaggio dalla curiosità alla ricerca; vivano in modo equilibrato e positivo i propri stati affettivi, esprimendo e controllando emozioni e sentimenti e rendendosi sensibili a quelli degli altri; riconoscano ed apprezzino l’identità personale ed altrui nelle connessioni con le differenze di sesso, di cultura e di valori esistenti nelle rispettive famiglie, comunità e tradizioni di appartenenza. In relazione alla conquista dell’autonomia, la Scuola dell’Infanzia fa sì che i bambini, mentre riconoscono le dipendenze esistenti ed operanti nella concretezza del loro ambiente naturale e sociale di vita, siano capaci, in tale contesto, di orientarsi in maniera personale e di compiere scelte anche innovative. Inoltre, si impegna affinché, come singoli e in gruppo, si rendano disponibili all’interazione costruttiva con il diverso e l’inedito e si aprano alla scoperta, all’interiorizzazione e al rispetto pratico dei valori della libertà, della cura di sé, degli altri e dell’ambiente, della solidarietà, della giustizia, dell’impegno ad agire per il bene comune. In relazione allo sviluppo delle competenze, infine la Scuola dell’Infanzia, consolidando le capacità sensoriali, percettive, motorie, sociali, linguistiche ed intellettive del bambino, impegna quest’ultimo nelle prime forme di lettura delle esperienze personali, di esplorazione e scoperta intenzionale ed organizzata della realtà di vita (in senso sociale, geografico e naturalistico, artistico e urbano), nonché della storia e delle tradizioni locali. In particolare, mette il bambino nella condizione di produrre messaggi, testi e situazioni attraverso una molteplicità ordinata ed efficace di strumenti linguistici e di modalità rappresentative; di comprendere, interpretare, rielaborare e comunicare conoscenze ed abilità relative a specifici campi di esperienza; di dimostrare ed apprezzare coerenza cognitiva e di comportamenti pratici, insieme a intuizione, immaginazione, creatività, gusto estetico e capacità di conferimento di senso. Obiettivi
specifici di apprendimento Il percorso educativo della Scuola
dell’Infanzia, nella prospettiva della maturazione del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente
atteso per la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici di apprendimento
indicati di seguito per progettare Unità
di Apprendimento che, a partire da
obiettivi formativi,
mediante apposite scelte di metodi e contenuti, trasformino le capacità
personali di ciascun bambino in competenze.
L’ordinamento degli obiettivi specifici di
apprendimento sotto alcuni titoli non obbedisce a nessuna particolare
teoria pedagogica e didattica da
rispettare e da seguire, ma ad una pragmatica e contingente esigenza di
chiarezza espositiva. Né tantomeno costituisce una specie di "tabella di
marcia" per la successione logica o cronologica delle Unità di Apprendimento da svolgere nei
gruppi classe. Esso ha soltanto lo scopo di indicare i livelli essenziali di prestazione (intesi qui nel senso di
standard di prestazione del servizio) che le scuole pubbliche della Repubblica
sono tenute in generale ad
assicurare ai cittadini per mantenere l’unità del sistema educativo nazionale
di istruzione e di formazione, per impedire la frammentazione e la
polarizzazione del sistema e, soprattutto, per consentire ai bambini la
possibilità di maturare in termini adatti alla loro età tutte le dimensioni
tracciate nel Profilo educativo,
culturale e professionale. Gli obiettivi specifici di apprendimento
non hanno, perciò, alcuna pretesa validità per i casi singoli, siano essi le
singole istituzioni scolastiche o, a maggior ragione, i singoli allievi. È
compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti, infatti, nel
concreto della propria storia e del proprio territorio, assumersi la libertà di mediarli, interpretarli,
ordinarli, distribuirli ed organizzarli negli obiettivi formativi delle
diverse Unità di Apprendimento,
considerando, da un lato, le capacità complessive di ogni bambino e,
dall’altro, le teorie pedagogiche e le pratiche didattiche più adatte a
trasformarle in competenze. Allo stesso tempo, tuttavia, è compito esclusivo
di ogni scuola autonoma e dei docenti assumersi la responsabilità di “rendere conto” delle scelte fatte e di porre
le famiglie e il territorio nella condizione di conoscerle e di condividerle.
Per quanto presentati in maniera
elencatoria, infine, va ricordato che gli obiettivi specifici di
apprendimento obbediscono, in verità, ciascuno, al principio della sintesi e
dell’ologramma: l’uno rimanda sempre funzionalmente all’altro e non sono mai,
per quanto possano essere minuti e parziali, richiusi su se stessi, bensì
aperti ad un complesso, continuo e
unitario rimando reciproco. Il sé e
l’altro 1. Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità 2. Rispettare e aiutare gli altri, cercando di capire i loro pensieri, azioni e sentimenti; rispettare e valorizzare il mondo animato e inanimato che ci circonda. 3. Accorgersi se, e in che senso, pensieri, azioni e sentimenti dei maschi e delle femmine mostrino differenze, e perché. 4. Lavorare in gruppo, discutendo per darsi regole di azione, progettando insieme e imparando sia a valorizzare le collaborazioni, sia ad affrontare eventuali defezioni. 5. Conoscere la propria realtà territoriale (luoghi, storie, tradizioni) e quella di altri bambini (vicini e lontani) per confrontare le diverse situazioni anche sul piano del loro "dover essere". 6. Registrare i momenti e le situazioni che suscitano paura, stupore, sgomento, diffidenza, ammirazione, disapprovazione, compiacimento estetico, gratitudine, generosità, simpatia, amore, interrogarsi e discutere insieme sul senso che hanno per ciascuno questi sentimenti e come sono, di solito, manifestati. 7. Soffermarsi sul senso della nascita e della morte, delle origini della vita e del cosmo, della malattia e del dolore, del ruolo dell’uomo nell’universo, dell’esistenza di Dio, a partire dalle diverse risposte elaborate e testimoniate in famiglia e nelle comunità di appartenenza. Corpo,
movimento, salute 1. Rappresentare in modo completo e strutturato la figura umana; interiorizzare e rappresentare il proprio corpo, fermo e in movimento; maturare competenze di motricità fine e globale. 2. Muoversi con destrezza nello spazio circostante e nel gioco, prendendo coscienza della propria dominanza corporea e della lateralità, coordinando i movimenti degli arti. 3. Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli e in gruppo, esprimendosi in base a suoni, rumori, musica, indicazioni ecc. 4. Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente e i materiali comuni nella prospettiva della salute e dell’ordine. 5. Controllare l’affettività e le emozioni in maniera adeguata all’età, rielaborandola attraverso il corpo e il movimento. Fruizione
e produzione di messaggi 1. Parlare, descrivere, raccontare, dialogare, con i grandi e con i coetanei, lasciando trasparire fiducia nelle proprie capacità di espressione e comunicazione e scambiandosi domande, informazioni, impressioni, giudizi e sentimenti. 2. Ascoltare, comprendere e riesprimere narrazioni lette o improvvisate di fiabe, favole, storie, racconti e resoconti. 3. Riconoscere testi della letteratura per l’infanzia letti da adulti o visti attraverso mass media (dal computer alla tv), e motivare gusti e preferenze. 4. Individuare, su di sé e per gli altri, le caratteristiche che differenziano gli atti dell’ascoltare e del parlare, del leggere e dello scrivere, distinguendo tra segno della parola, dell’immagine, del disegno e della scrittura, tra significante e significato. 5. Elaborare congetture e codici personali in ordine alla lingua scritta. 6. Disegnare, dipingere, modellare, dare forma e colore all’esperienza, individualmente e in gruppo, con una varietà creativa di strumenti e materiali, “lasciando traccia” di sé. 7. Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare suoni, rumori, melodie anche col canto, da soli e in gruppo; utilizzare e fabbricare strumenti per produrre suoni e rumori, anche in modo coordinato col gruppo. 8. Incontrare diverse espressioni di arte visiva e plastica presenti nel territorio per scoprire quali corrispondono ai propri gusti e consentono una più creativa e soddisfacente espressione del proprio mondo. 9. Sperimentare diverse forme di espressione artistica del mondo interno ed esterno attraverso l’uso di un’ampia varietà di strumenti e materiali, anche multimediali (audiovisivi, tv, cd-rom, computer), per produzioni singole e collettive. Esplorare,
conoscere e progettare 1. Coltivare, con continuità e concretezza, propri interessi e proprie inclinazioni. 2. Osservare chi fa qualcosa con perizia per imparare; aiutare a fare e realizzare lavori e compiti a più mani e con competenze diverse. 3. Toccare, guardare, ascoltare, fiutare, assaggiare qualcosa e dire che cosa si è toccato, visto, udito, odorato, gustato, ricercando la proprietà dei termini. 4. Contare oggetti, immagini, persone; aggiungere, togliere e valutare la quantità; ordinare e raggruppare per colore, forma, grandezza ecc. 5. Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo; ricostruire ed elaborare successioni e contemporaneità; registrare regolarità e cicli temporali. 6. Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone in situazioni spaziali, eseguire percorsi o organizzare spazi sulla base di indicazioni verbali e/o non verbali, guidare in maniera verbale e/o non verbale il percorso di altri, oppure la loro azione organizzativa riguardante la distribuzione di oggetti e persone in uno spazio noto. 7. Manipolare, smontare, montare, piantare, legare ecc., seguendo un progetto proprio o di gruppo, oppure istruzioni d’uso ricevute. 8. Elaborare progetti propri o in collaborazione, da realizzare con continuità e concretezza. 9. Adoperare
lo schema investigativo del “chi, che cosa, quando, come, perché?” per
risolvere problemi, chiarire situazioni, raccontare fatti, spiegare processi.
10. Commentare,
individuare collegamenti, operare semplici inferenze, proporre ipotesi
esplicative di problemi. 11. Negoziare
con gli altri spiegazioni di problemi e individuare i modi per verificare
quali risultino, alla fine, le più persuasive e pertinenti. 12. Ricordare e ricostruire attraverso diverse forme di documentazione quello che si è visto, fatto, sentito, e scoprire che il ricordo e la ricostruzione possono anche differenziarsi. Obiettivi formativi e Piani Personalizzati
delle Attività Educative La scelta degli obiettivi formativi. L’identificazione degli obiettivi formativi può scaturire dalla armonica combinazione di due diversi percorsi. Il primo è quello che si fonda sull’esperienza degli allievi e individua a partire da essa le dissonanze cognitive e non cognitive che possono giustificare la formulazione di obiettivi formativi da raggiungere, alla portata delle loro capacità e, in prospettiva, coerenti sia con il Profilo educativo, culturale e professionale, sia con il maggior numero possibile di obiettivi specifici di apprendimento. Il secondo è quello che può ispirarsi direttamente al Profilo e agli obiettivi specifici di apprendimento e che considera se e quando, attraverso quali apposite mediazioni professionali di tempo, di luogo, di qualità e quantità, di relazione, di azione e di circostanza, aspetti dell’uno e degli altri possono inserirsi nella storia narrativa personale o di gruppo degli allievi, e possono essere percepiti da ciascun bambino, e dalla sua famiglia, nel contesto della classe, della scuola e dell’ambiente, come traguardi importanti e significativi per la propria crescita individuale. Nell’uno e nell’altro caso, comunque, gli obiettivi formativi sono dotati di una intrinseca e sempre aperta carica problematica e presuppongono una dinamicità che li rende, allo stesso tempo, sempre, per ogni bambino e famiglia, punto di partenza e di arrivo, condizione e risultato di ulteriori maturazioni. Inoltre, non possono essere mai formulati in maniera atomizzata e previsti in corrispondenza di performance tanto analitiche quanto, nella complessità del vissuto del bambino, inesistenti. A maggior ragione, infatti, si ripete, anzi, di più: si moltiplica, a livello di obiettivi formativi l’esigenza di riferirsi al principio della sintesi e dell’ologramma, già menzionato a proposito degli obiettivi specifici di apprendimento. Se non testimoniassero la traduzione di questo principio nel concreto delle relazioni educative e delle esperienze personali di apprendimento che si svolgono nei gruppi di lavoro scolastici difficilmente, del resto, potrebbero essere ancora definiti “formativi”. Unità di Apprendimento e Piani Personalizzati delle Attività Educative. L’insieme di uno o più obiettivi formativi, della progettazione delle attività, dei metodi e delle soluzioni organizzative necessarie per trasformarli in competenze dei bambini, nonché delle modalità di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, va a costituire le Unità di Apprendimento, individuali o di gruppo. L’insieme delle Unità di Apprendimento effettivamente realizzate, con le eventuali differenziazioni che si fossero rese nel tempo necessarie per singoli alunni, costituisce il Piano Personalizzato delle Attività Educative, che resta a disposizione delle famiglie e da cui si ricava anche documentazione utile per la compilazione del Portfolio delle competenze individuali. Il Pof. L’ispirazione culturale-pedagogica, i collegamenti con gli enti territoriali e l’unità anche didattico-organizzativa dei Piani Personalizzati delle Attività Educative elaborati dai gruppi docenti si evincono dal Piano dell’Offerta Formativa di istituto. Il
Portfolio delle competenze individuali Nella Scuola dell’Infanzia, l’osservazione
occasionale e sistematica dei bambini e la documentazione della loro attività
consentono di cogliere e valutare le loro esigenze, di riequilibrare via via
le proposte educative in base alla qualità e alla quantità delle loro
risposte e di condividerle con le loro famiglie. L’osservazione è finalizzata alla comprensione e all'interpretazione dei comportamenti, li contestualizza e li analizza nei loro significati. I livelli raggiunti da ciascuno, al di là di ogni notazione classificatoria, sono descritti più che misurati e compresi più che giudicati. Compito della Scuola dell’Infanzia è, infatti, identificare processi aperti da promuovere, sostenere e rafforzare, per consentire ad ogni allievo di dare il meglio delle proprie capacità, nelle diverse situazioni. In tale ottica, la Scuola dell’Infanzia accompagna ciascun bambino con un apposito Portfolio (o cartella) delle competenze a mano a mano sviluppate, che comprende: 1. una descrizione essenziale dei percorsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti; 2. una documentazione regolare, ancorché significativa, di elaborati che offra indicazioni di orientamento fondate sulle risorse, i modi e i tempi dell’apprendimento, gli interessi, le attitudini e le aspirazioni personali dei bambini. Il Portfolio delle competenze individuali è compilato ed aggiornato dai docenti di sezione; questi svolgono anche la funzione di tutor e, in questa veste, seguono ed indirizzano la maturazione personale degli allievi per l’intera durata della Scuola dell’Infanzia. Poiché il Portfolio non è un contenitore di materiali disordinati e non organizzati, è dovere di ogni istituzione scolastica individuare i criteri di scelta e di ordinamento all’interno di un percorso professionale che valorizzi le pratiche dell’autonomia di ricerca e di sviluppo e il principio della cooperazione educativa della famiglia. La riflessione critica sul Portfolio e sulla sua compilazione, infatti, costituisce un’occasione per migliorare e comparare le pratiche di insegnamento, per stimolare i bambini all’autovalutazione e alla conoscenza di sé e, infine, per corresponsabilizzare in maniera sempre più rilevante i genitori nei processi educativi. Una particolare attenzione dovrà essere riservata dai docenti al passaggio dei bambini che sono stati loro affidati, sia dal nido o dall’ambiente familiare alla Scuola dell’Infanzia, sia dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria. Il principio della continuità educativa esige che questo passaggio sia ben monitorato e che i docenti, nell'anno precedente e in quello successivo, collaborino, in termini di scambio di informazioni, di progettazione e verifica di attività educative e didattiche, con la famiglia, con il personale che ha seguito i bambini negli asili nido e con i colleghi della scuola primaria, a partire dal coordinatore-tutor della classe prima. Il Portfolio assume un particolare valore nell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. I genitori, infatti, possono decidere se iscrivere i figli alla Scuola Primaria prima dei sei anni d’età. È opportuno che tale scelta sia compiuta dopo una approfondita discussione con il tutor che ha seguito l’evoluzione del bambino nel contesto scolastico e che può confrontare la sua maturità con quella di molti coetanei. Il Portfolio diventa così l’occasione documentaria perché il tutor offra ai genitori tutti gli elementi per una migliore conoscenza dei ritmi e dei risultati di maturazione del bambino. È utile, comunque, che la Scuola dell’Infanzia segua, negli anni successivi, in collaborazione con la Scuola Primaria, l’evoluzione del percorso scolastico degli allievi perché possa migliorare il proprio complessivo know how formativo e orientativo, ed affinare, in base alla riflessione critica sull’esperienza compiuta, le proprie competenze professionali di intuizione e giudizio e le proprie pratiche professionali autovalutative. Vincoli
organizzativi Le istituzioni scolastiche predispongono i Piani dell’Offerta Formativa di
istituto e i Piani Personalizzati delle Attività Educative degli allievi,
impiegando: - l’organico
d’istituto, definito secondo le disposizioni di cui al decreto
legislativo di attuazione della legge 53/2003; - le opportunità dell’autonomia didattica ed organizzativa prevista dal DPR 275/99; in particolare, le opportunità relative alla costituzione di Laboratori per lavorare, a seconda delle esigenze di apprendimento individuali dei bambini, in gruppi, di sezione e/o di intersezione, di livello, di compito o elettivi; - un
docente coordinatore dell’équipe pedagogica che lavora nel plesso (o in
più plessi a livello territoriale se nel proprio vi sono meno di tre sezioni)
allo scopo di promuovere l’armonia e l’unità della progettazione didattica e
organizzativa delle diverse attività educative, in costante rapporto con le
famiglie, con il territorio e con il dirigente; - un orario annuale che, sebbene sempre
strutturato in maniera organica e in sé compiuta sul piano educativo,
oscilli, a seconda dell’età dei bambini, delle esigenze delle famiglie, delle
condizioni socio-ambientali e delle convenzioni con enti ed istituzioni del
territorio per lo svolgimento di determinate attività o servizi, tra moduli
di 875 e di 1700 ore annuali, moduli che sono comunque scelti all’atto
dell’iscrizione; -
eventuali convenzioni con
gli enti locali per la costituzione, quando è possibile, di sezioni con
bambini d’età inferiore a tre anni, di raccordo con gli asili nido, per
l’intero anno o per parti di esso, a seconda dei progetti educativi e
didattici formulati dalle istituzioni scolastiche. ALLEGATO B - INDICAZIONI NAZIONALI PIANI
DI STUDIO SCUOLA PRIMARIA UFFICIO
LEGISLATIVO - Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria Le
Indicazioni esplicitano i livelli essenziali di
prestazione a cui tutte le Scuole Primarie del Sistema Nazionale di Istruzione
sono tenute per garantire il diritto personale, sociale e civile
all’istruzione e alla formazione di qualità. La Scuola
Primaria Successiva alla Scuola dell’Infanzia, essa è Primaria non tanto, o almeno non solo, nel senso comune che è la prima Scuola obbligatoria del sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione, oppure perché in quasi tutti i Paesi dell’Ocse è aggettivata in questo modo, quanto e soprattutto per un’altra serie di ragioni che affondano le loro radici nella nostra migliore tradizione pedagogica e che qui si presentano senza attribuire all’ordine con cui sono esposte alcun particolare valore gerarchico. La prima è culturale. Essa promuove nei
fanciulli e nelle fanciulle (2) l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio
e un primo livello di padronanza delle conoscenze e delle abilità, comprese
quelle metodologiche di indagine, indispensabili alla comprensione
intersoggettiva del mondo umano, naturale e artificiale, nel quale si vive.
In questo senso, aiutando il passaggio dal «sapere comune» al «sapere
scientifico», costituisce la condizione
stessa dell’edificio culturale e della sua successiva sempre più
approfondita sistemazione ed evoluzione critica. La seconda è gnoseologica ed
epistemologica. L’esperienza è l’abbrivo di ogni conoscenza. Non è possibile
giungere ad una conoscenza formale che rifletta astrattamente sui caratteri
logici di se stessa senza passare da una conoscenza che scaturisca da una
continua negoziazione operativa con l’esperienza. La Scuola Primaria è il
luogo in cui ci si abitua a radicare le conoscenze (sapere) sulle esperienze
(il fare e l’agire), a integrare con sistematicità le due dimensioni e anche
a concepire i primi ordinamenti formali, semantici e sintattici, disciplinari
e interdisciplinari, del sapere così riflessivamente ricavato. La terza è sociale. Essa assicura
obbligatoriamente a tutti i fanciulli le condizioni culturali, relazionali,
didattiche e organizzative idonee a «rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale» che limitando di fatto la libertà e la giustizia dei
cittadini, «impediscono il pieno sviluppo della persona umana»
indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione,
dalle opinioni politiche e dalle condizioni personali e sociali (art. 3 della
Costituzione). Senza quest’opera di decondizionamento che la Scuola Primaria
è chiamata a svolgere sarebbero largamente pregiudicati i traguardi della
giustizia e dell’integrazione sociale. La quarta è etica. Per «concorrere al progresso materiale o
spirituale della società» (art. 4 della Costituzione) è necessario superare
le forme di egocentrismo e praticare, invece, i valori del reciproco
rispetto, della partecipazione, della collaborazione, dell’impegno competente
e responsabile, della cooperazione e della solidarietà. La Scuola Primaria,
in quanto prima occasione obbligatoria per tutti di esercizio costante,
sistematico di questi valori, in stretto collegamento con la famiglia, crea
le basi per la loro successiva adozione come costume comunitario a livello
locale, nazionale e internazionale. L’ultima è psicologica. Proseguendo il
cammino iniziato dalla famiglia e dalla scuola dell’infanzia, la Scuola
Primaria insegna a tutti i fanciulli l’alfabeto dell’integrazione affettiva
della personalità e pone la basi per una immagine realistica, ma positiva di
sé, in grado di valorizzare come potenzialità personale anche ciò che, in
determinati contesti di vita, può apparire e magari è un’oggettiva
limitazione. Per tutte queste ragioni, la Scuola
Primaria è l’ambiente educativo di apprendimento, nel quale ogni fanciullo
trova le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di
autonomia, di azione diretta, di relazioni umane, di progettazione e
verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di studio
individuale. ------------------------------------------------------- [2]
Successivamente si useranno soltanto i sostantivi ‘fanciullo’, ‘fanciulli’,
oppure ‘allievo’, ‘allievi’. Essi si riferiscono al "tipo" persona,
al di là delle differenze tra maschi e femmine che ogni docente dovrà
considerare nella concreta azione educativa e didattica. Obiettivi
generali del processo formativo Valorizzare l’esperienza del fanciullo. I
fanciulli che entrano nella Scuola Primaria hanno già maturato
concettualizzazioni intuitive, parziali e generali, che impiegano per
spiegare tutti i fenomeni che incontrano; anche quelli più complessi. Si può
dire che abbiano maturato in famiglia, nei rapporti con gli altri e con il
mondo, nella scuola dell’infanzia non soltanto una «loro» fisica, chimica,
geologia, storia, arte ecc. «ingenue», ma che abbiano elaborato anche una
«loro» altrettanto «ingenua», ma non per questo meno unitaria, organica e
significativa visione del mondo e della vita. La Scuola Primaria si propone,
anzitutto, di apprezzare questo patrimonio conoscitivo, valoriale e comportamentale
ereditato dal fanciullo, e di
dedicare particolare attenzione alla sua considerazione, esplorazione e
discussione comune. La
corporeità come valore. La
Scuola Primaria è consapevole che ogni dimensione simbolica che anima il
fanciullo e le sue relazioni familiari e sociali è inscindibile dalla sua
corporeità. Nella persona, infatti, non esistono separazioni e il corpo non è
il «vestito» di ogni individuo, ma piuttosto il suo modo globale di essere
nel mondo e di agire nella società. Per questo l’avvaloramento
dell’espressione corporea è allo stesso tempo condizione e risultato
dell’avvaloramento di tutte le altre dimensioni della persona: la razionale,
l’estetica, la sociale, l’operativa, l’affettiva, la morale e la spirituale
religiosa. E viceversa. Esplicitare
le idee e i valori presenti nell’esperienza. La Scuola Primaria, coinvolgendo la
famiglia e nel rispetto della coscienza morale e civile di ciascuno, mira,
inoltre, a far esplicitare ai fanciulli l’implicito e lo scontato presente
nel patrimonio di visioni, teorie e pratiche che ha accumulato, e ad assumere
consapevolmente queste ultime, insieme ai valori che contengono, in armonia
con la Costituzione della
Repubblica Italiana. Dal
mondo delle categorie empiriche al mondo delle categorie formali. La Scuola Primaria accompagna i fanciulli a
passare dal mondo e dalla vita ordinati, interpretati ed agiti solo alla luce
delle categorie presenti nel loro patrimonio culturale, valoriale e
comportamentale al mondo e alla vita ordinati ed interpretati anche alla luce
delle categorie critiche, semantiche e sintattiche, presenti nelle discipline
di studio e negli ordinamenti formali del sapere accettati a livello di
comunità scientifica. In questo passaggio, tiene conto che gli allievi
‘accomodano’ sempre i nuovi apprendimenti e comportamenti con quelli già
interiorizzati e condivisi, e che il ricco patrimonio di precomprensioni, di
conoscenze ed abilità tacite e sommerse già posseduto da ciascuno influisce
moltissimo sui nuovi apprendimenti formali e comportamentali. Alla luce di
questa dinamica, la Scuola Primaria favorisce l'acquisizione da parte
dell'alunno sia della lingua italiana, indispensabile per tutti i fanciulli
alla piena fruizione delle opportunità formative scolastiche ed extrascolastiche,
sia di una lingua comunitaria, l’inglese, privilegiando, ove
possibile, la coltivazione dell’eventuale lingua madre che fosse diversa
dall’italiano. Parallelamente, essa
favorisce l’acquisizione delle varie modalità espressive di natura
artistico-musicale, dell'approccio scientifico e tecnico, delle coordinate
storiche, geografiche ed organizzative della vita umana e della Convivenza civile, mantenendo costante
l'attenzione alla parzialità di ogni prospettiva di ordinamento formale
dell’esperienza e al bisogno continuo di unità della cultura pur nella
distinzione delle prospettive in cui si esprime. Dalle idee alla vita: il confronto interpersonale. La Scuola Primaria, grazie a questo graduale e progressivo percorso di riflessione critica attivato a partire dall’esperienza, sempre in stretta collaborazione con la famiglia, si propone di arricchire sul piano analitico e sintetico la «visione del mondo e della vita» dei fanciulli, di integrare tale visione nella loro personalità e di stimolarne l’esercizio nel concreto della propria vita, in un continuo confronto interpersonale di natura logica, morale e sociale che sia anche affettivamente significativo. In questo senso, tutte le maturazioni acquisite dai fanciulli vanno orientate verso la cura e il miglioramento di sé e della realtà in cui vivono, a cominciare dalla scuola stessa, e verso l’adozione di «buone pratiche» in tutte le dimensioni della vita umana, personale e comunitaria. La
diversità delle persone e delle culture come ricchezza. La Scuola Primaria utilizza situazioni
reali e percorsi preordinati per far acquisire ai fanciulli non solo la
consapevolezza delle varie forme, palesi o latenti, di disagio, diversità ed
emarginazione esistenti nel loro ambiente prossimo e nel mondo che ci circonda,
ma anche la competenza necessaria ad affrontarle e superarle con autonomia di
giudizio, rispetto nei confronti
delle persone e delle culture coinvolte, impegno e generosità
personale. Parimenti, essa porta ogni allievo non solo alla presa di coscienza
della realtà dell' handicap e delle sue forme umane, ma lo stimola anche ad
operare e a ricercare con sensibilità, rispetto, creatività e partecipazione
allo scopo di trasformare sempre l’integrazione dei compagni in situazione di
handicap in una risorsa educativa e didattica per tutti. Praticare
l’impegno personale e la solidarietà sociale. La Scuola Primaria opera, quindi, in modo che gli alunni, in ordine alla
realizzazione dei propri fini ed ideali, possano sperimentare l'importanza
sia dell'impegno personale, sia del lavoro di gruppo attivo e solidale,
attraverso i quali accettare e rispettare l'altro, dialogare e partecipare in maniera costruttiva alla
realizzazione di obiettivi comuni. In questo senso, trova un esito naturale
nell'esercizio competente di tutte le “buone pratiche” richieste dalla Convivenza Civile a livello e in
prospettiva locale, nazionale, europea e mondiale. In conclusione, il percorso
complessivamente realizzato nella Scuola Primaria promuove l’educazione
integrale della personalità dei fanciulli, stimolandoli all’autoregolazione
degli apprendimenti, ad un’elevata percezione di autoefficacia,
all’autorinforzo cognitivo e di personalità, alla massima attivazione delle
risorse di cui sono dotati, attraverso l’esercizio dell’autonomia personale,
della responsabilità intellettuale, morale e sociale, della creatività e del
gusto estetico. Obiettivi
specifici di apprendimento Il percorso educativo della Scuola Primaria, nella prospettiva della maturazione del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla conclusione del I ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici di apprendimento indicati nelle tabelle allegate per progettare Unità di Apprendimento. Queste partono da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi, definiti anche con i relativi standard di apprendimento, si sviluppano mediante appositi percorsi di metodo e di contenuto e valutano, alla fine, sia il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia se e quanto esse abbiano maturato le competenze personali di ciascun allievo (art. 8 del Dpr. 275/99). Gli obiettivi specifici di apprendimento indicati nelle tabelle allegate sono ordinati per discipline, da un lato, e per ‘educazioni’ che trovano la loro sintesi nell’unitaria educazione alla Convivenza civile, dall’altro. Non bisogna, comunque, a questo proposito, trascurare tre consapevolezze. - La prima ci avverte che l’ordine epistemologico di presentazione delle conoscenze e delle abilità che costituiscono gli obiettivi specifici di apprendimento non va confuso con il loro ordine di svolgimento psicologico e didattico con gli allievi. L’ordine epistemologico vale solo per i docenti e disegna una mappa culturale, semantica e sintattica, che essi devono padroneggiare anche nei dettagli e mantenere certamente sempre viva ed aggiornata sul piano scientifico al fine di poterla poi tradurre in azione educativa e organizzazione didattica coerente ed efficace. L’ordine di svolgimento psicologico e didattico, come si intuisce, vale, invece, per gli allievi; è tutto affidato alle determinazioni professionali delle istituzioni scolastiche e dei docenti ed entra in gioco quando si passa dagli obiettivi specifici di apprendimento nazionali agli obiettivi formativi personalizzati. Per questo non bisogna attribuire al primo ordine la funzione del secondo. Soprattutto, non bisogna cadere nell’equivoco di impostare e condurre le attività didattiche con gli allievi quasi fossero in una pretesa corrispondenza biunivoca con ciascun obiettivo specifico di apprendimento. L’insegnamento, in questo caso, infatti, diventerebbe una forzatura non accettabile. Al posto di essere frutto del giudizio e della responsabilità professionale necessari per progettare in situazione le Unità di Apprendimento con i relativi obiettivi formativi personalizzati a partire dagli obiettivi specifici di apprendimento nazionali (cfr. il prossimo paragrafo), ridurrebbe l’attività didattica ad una astratta ed universale esecuzione applicativa degli obiettivi specifici di apprendimento stessi. Inoltre, la trasformerebbe in una ossessiva e meccanica successione atomizzata di esercizi/verifiche che toglierebbe ogni respiro educativo e culturale unitario all’esperienza scolastica, oltre che autonomia alla professione docente. - La seconda consapevolezza ricorda che gli obiettivi specifici di apprendimento indicati per le diverse discipline e per l’educazione alla Convivenza civile, se pure sono presentati in maniera analitica, obbediscono, in realtà, ciascuno, al principio della sintesi e dell’ologramma: gli uni rimandano agli altri; non sono mai, per quanto possano essere autoreferenziali, richiusi su se stessi, ma sono sempre un complesso e continuo rimando al tutto. Un obiettivo specifico di apprendimento di una delle dimensioni della Convivenza civile, quindi, è e deve essere sempre anche disciplinare e viceversa; analogamente, un obiettivo specifico di apprendimento di matematica è e deve essere sempre, allo stesso tempo, non solo ricco di risonanze di natura linguistica, storica, geografica, espressiva, estetica, motoria, sociale, morale, religiosa, ma anche lievitare comportamenti personali adeguati alla Convivenza civile. E così per qualsiasi altro obiettivo specifico d’apprendimento. Dentro la disciplinarità anche più spinta, in sostanza, va sempre rintracciata l’apertura inter e transdisciplinare: la parte che si lega al tutto e il tutto che non si dà se non come parte. E dentro, o dietro, le ‘educazioni’ che scandiscono l’educazione alla Convivenza civile vanno sempre riconosciute le discipline, così come attraverso le discipline non si fa altro che promuovere l’educazione alla Convivenza civile e, attraverso questa, nient’altro che l’unica educazione integrale di ciascuno a cui tutta l’attività scolastica è indirizzata. - La terza consapevolezza riguarda, quindi, il significato e la funzione da attribuire alle tabelle degli obiettivi specifici di apprendimento. Esse hanno lo scopo di indicare con la maggior chiarezza e precisione possibile i livelli essenziali di prestazione (intesi qui nel senso di standard di prestazione del servizio) che le scuole pubbliche della Repubblica sono tenute in generale ad assicurare ai cittadini per mantenere l’unità del sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione, per impedire la frammentazione e la polarizzazione del sistema e, soprattutto, per consentire ai fanciulli la possibilità di maturare in tutte le dimensioni tracciate nel Profilo educativo, culturale e professionale previsto per la conclusione del primo ciclo degli studi. Non hanno, perciò, alcuna pretesa validità per i casi singoli, siano essi le singole istituzioni scolastiche o, a maggior ragione, i singoli allievi. È compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti, infatti, nel concreto della propria storia e del proprio territorio, assumersi la libertà di mediare, interpretare, ordinare, distribuire ed organizzare gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi, nei contenuti, nei metodi e nelle verifiche delle Unità di Apprendimento, considerando, da un lato, le capacità complessive di ogni fanciullo che devono essere sviluppate al massimo grado possibile e, dall’altro, le teorie pedagogiche e le pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze personali. Allo stesso tempo, tuttavia, è compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti assumersi la responsabilità di «rendere conto» delle scelte fatte e di porre gli allievi, le famiglie e il territorio nella condizione di conoscerle e di condividerle. Obiettivi
formativi e Piani di Studio Personalizzati Il «cuore» del processo educativo si
ritrova, quindi, nel compito delle istituzioni scolastiche e dei docenti di
progettare le Unità di Apprendimento
caratterizzate da obiettivi formativi adatti e
significativi per i singoli allievi
che si affidano al loro peculiare servizio educativo, compresi quelli in
situazione di handicap, e volte a garantire la trasformazione delle capacità
di ciascuno in reali e documentate competenze. La
scelta degli obiettivi formativi. L’identificazione degli obiettivi
formativi può scaturire dalla armonica combinazione di due diversi
percorsi. Il primo è quello che si fonda sull’esperienza degli allievi e
individua a partire da essa le dissonanze cognitive e non cognitive che
possono giustificare la formulazione di obiettivi
formativi da raggiungere, alla portata delle capacità degli allievi e, in
prospettiva, coerenti con il Profilo
educativo, culturale e professionale, nonché con il maggior numero
possibile di obiettivi specifici di apprendimento. Il secondo è quello che
può ispirarsi direttamente al Profilo
educativo, culturale e professionale e agli obiettivi specifici di
apprendimento e che considera se e quando,
attraverso quali apposite mediazioni professionali di tempo, di luogo,
di qualità e quantità, di relazione, di azione e di circostanza, aspetti
dell’uno e degli altri possono inserirsi nella storia narrativa personale o
di gruppo degli allievi, e possono essere percepiti da ciascun fanciullo, e
dalla sua famiglia, nel contesto della classe, della scuola e dell’ambiente,
come traguardi importanti e significativi per la propria crescita
individuale. Nell’uno e nell’altro caso, comunque, gli obiettivi formativi sono dotati di una
intrinseca e sempre aperta carica problematica e presuppongono una dinamicità
che li rende, allo stesso tempo, sempre, per ogni fanciullo e famiglia, punto
di partenza e di arrivo, condizione e risultato di ulteriori maturazioni.
Inoltre, non possono essere mai formulati in maniera atomizzata e previsti
quasi come performance tanto analitiche quanto, nella complessità del reale,
inesistenti. A livello di obiettivi
formativi si ripete, infatti, anzi si moltiplica, l’esigenza di riferirsi
al principio della sintesi e dell’ologramma già menzionato a proposito degli
obiettivi specifici di apprendimento. Se non testimoniassero la traduzione di
questo principio nel concreto delle relazioni educative e delle esperienze
personali di apprendimento che si svolgono nei diversi gruppi di lavoro
scolastici difficilmente, del resto, potrebbero essere ancora definiti «formativi». Gli
obiettivi formativi fino al primo biennio. Per questo, nel primo anno e nel primo biennio, vanno sempre
esperiti a partire da problemi ed
attività ricavati dall’esperienza
diretta dei fanciulli. Tali problemi ed attività, per definizione, sono
sempre unitarie e sintetiche, quindi mai riducibili né ad esercizi segmentati
ed artificiali, né alla comprensione assicurata da singole prospettive
disciplinari o da singole
‘educazioni’. Richiedono, piuttosto, sempre, la mobilitazione di sensibilità
e prospettive pluri, inter e transdisciplinari, nonché il continuo richiamo
all’integralità educativa. Inoltre, aspetto ancora più importante, esigono
che siano sempre dotate di senso, e quindi motivanti, per chi le svolge.
Sarà, allo stesso tempo, preoccupazione dei docenti far scoprire agli allievi
la progressiva possibilità di aggregare i quadri concettuali a mano a mano
ricavati dall’esperienza all’interno di repertori via via più formali, che aprano
all’ordinamento disciplinare e interdisciplinare del sapere. Gli
obiettivi formativi nel secondo biennio Nel secondo biennio, quasi a conclusione di un itinerario formativo
che ha portato i fanciulli a scoprire riflessivamente nella loro
unitaria e complessa esperienza
personale e socio-ambientale la
funzionalità interpretativa, sistematicamente ordinatoria e, soprattutto,
critica della semantica e della sintassi disciplinari, è possibile cominciare
a coniugare senso globale dell’esperienza personale e rigore del singolo
punto di vista disciplinare, organicità pluri, inter e transdisciplinare e
svolgimento sistematico delle singole discipline, integralità dell’educazione
e attenzione a singoli e peculiari aspetti di essa. Per questo, senza voler mai
abbandonare l’aggancio globale all’esperienza e l’integralità di ogni
processo educativo, è possibile organizzare le singole attività scolastiche
per discipline e per una o più
‘educazioni’ appartenenti all’unica Convivenza civile. Unità
di Apprendimento e Piani di Studio personalizzati. Le Unità
di Apprendimento, individuali, di gruppi di livello, di compito o
elettivi oppure di gruppo classe, sono costituite dalla progettazione: a) -
di uno o più obiettivi formativi
tra loro integrati (definiti anche con i relativi standard di apprendimento,
riferiti alle conoscenze e alle abilità coinvolte); b) delle attività
educative e didattiche unitarie, dei metodi, delle soluzioni organizzative
ritenute necessarie per concretizzare gli obiettivi formativi formulati; c) -
delle modalità con cui verificare sia i livelli delle conoscenze e delle
abilità acquisite, sia se e quanto tali conoscenze e abilità si sono
trasformate in competenze personali di ciascuno. Ogni istituzione scolastica,
o ogni gruppo docente, deciderà il grado di analiticità di questa
progettazione delle Unità di
Apprendimento. L’insieme delle Unità di Apprendimento effettivamente realizzate, con le
eventuali differenziazioni che si fossero rese opportune per singoli alunni,
dà origine al Piano di Studio
Personalizzato, che resta a disposizione delle famiglie e da cui si
ricava anche la documentazione utile per la compilazione del Portfolio delle competenze individuali. Il
Pof. L’ispirazione
culturale-pedagogica, i collegamenti con gli enti territoriali e l’unità
anche didattico-organizzativa dei Piani
di Studio Personalizzati elaborati dai gruppi docenti si evincono dal Piano dell’Offerta Formativa di
istituto. Il
Portfolio delle competenze individuali Struttura. Il Portfolio
delle competenze individuali
comprende una sezione dedicata alla valutazione e un’altra riservata all’orientamento. La prima è
redatta sulla base degli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni
e il riconoscimento dei crediti e debiti formativi (art. 8, DPR 275/99). Le due dimensioni, però, si intrecciano in
continuazione perché l’unica valutazione positiva per lo studente di
qualsiasi età è quella che contribuisce a conoscere l’ampiezza e la
profondità delle sue competenze e, attraverso questa conoscenza progressiva e
sistematica, a fargli scoprire ed apprezzare sempre meglio le capacità
potenziali personali, non pienamente mobilitate, ma indispensabili per
avvalorare e decidere un proprio futuro progetto esistenziale. Anche per
questa ragione, la compilazione del Portfolio,
oltre che il diretto coinvolgimento del fanciullo, esige la reciproca
collaborazione tra famiglia e scuola. Il Portfolio,
con annotazioni sia dei docenti, sia dei genitori, sia, se del caso, dei
fanciulli, seleziona in modo accurato: - materiali prodotti dall’allievo
individualmente o in gruppo, capaci di descrivere paradigmaticamente le più
spiccate competenze del soggetto; - prove scolastiche significative; - osservazioni dei docenti e della famiglia
sui metodi di apprendimento del fanciullo, con la rilevazione delle sue
caratteristiche originali nelle
diverse esperienze formative affrontate;
- commenti su lavori personali ed elaborati
significativi, sia scelti dall’allievo (è importante questo coinvolgimento
diretto) sia indicati dalla famiglia e dalla scuola, ritenuti esemplificativi
delle sue capacità e aspirazioni personali; - indicazioni di sintesi che emergono
dall’osservazione sistematica, dai colloqui insegnanti-genitori, da colloqui
con lo studente e anche da
questionari o test in ordine alle personali attitudini e agli interessi più
manifesti. Funzione. Va evitato il rischio di considerare il Portfolio un contenitore di materiali
disordinati e non organizzati. È, perciò, preciso dovere di ogni istituzione
scolastica individuare i criteri di scelta dei materiali e collocarli
all’interno di un percorso professionale che valorizzi le pratiche
dell’autonomia di ricerca e di sviluppo e il principio della cooperazione
educativa della famiglia. La riflessione critica sul Portfolio e sulla sua compilazione, infatti, costituisce
un’occasione per migliorare e comparare le pratiche di insegnamento, per
stimolare lo studente all’autovalutazione e alla conoscenza di sé in vista
della costruzione di un personale progetto di vita e, infine, per
corresponsabilizzare in maniera sempre più rilevante i genitori nei processi
educativi. Il Portfolio
delle competenze individuali della Scuola Primaria si innesta su quello
portato dai bambini dalla scuola dell’infanzia e accompagna i fanciulli nel
passaggio alla scuola secondaria di primo grado. La sua funzione è
particolarmente preziosa nei momenti di transizione tra le scuole dei diversi
gradi. Il principio della continuità educativa esige, infatti, che essi siano
ben monitorati e che i docenti, nell'anno precedente e in quello successivo
al passaggio, collaborino, in termini
di scambio di informazioni, di progettazione e verifica di attività educative
e didattiche, con la famiglia, con il personale che ha seguito i bambini
nella Scuola dell’Infanzia o che riceverà i fanciulli nella Scuola Secondaria
di I grado. È utile, comunque, che la Scuola Primaria segua, negli anni
successivi, in collaborazione con la Scuola Secondaria di I grado,
l’evoluzione del percorso scolastico degli allievi perché possa migliorare il
proprio complessivo know how
formativo e orientativo, ed affinare, in base alla riflessione critica
sull’esperienza compiuta, le proprie competenze professionali di intuizione e
giudizio pedagogico e le proprie pratiche autovalutative. Compilazione. Il Portfolio
delle competenze individuali della Scuola Primaria è compilato ed
aggiornato dal docente coordinatore-tutor, in collaborazione con tutti i docenti che
si fanno carico dell’educazione e degli apprendimenti di ciascun allievo,
sentendo i genitori e gli stessi allievi, chiamati ad essere sempre
protagonisti consapevoli della propria crescita. Vincoli
e risorse La scuola primaria contribuisce alla
realizzazione del Profilo educativo,
culturale e professionale previsto per lo studente a conclusione del
primo ciclo, collocando i Piani di
Studio Personalizzati che sono stati redatti per concretizzare in
situazione gli obiettivi specifici di apprendimento all’interno del Piano dell’Offerta Formativa di ogni istituzione scolastica. Il Piano
dell’Offerta Formativa tiene conto dei seguenti punti che costituiscono
allo stesso tempo risorsa e vincolo per la progettazione di ogni istituzione
scolastica: 1. L’organico d’istituto è definito secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 53/2003. Il miglioramento dei processi di apprendimento e la continuità educativa e didattica sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico. 2. L’orario annuale obbligatorio delle lezioni, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche e all’insegnamento della Religione cattolica, è di 891 ore per l’intero corso. Su richiesta delle famiglie, è prevista, inoltre, un’offerta opzionale facoltativa aggiuntiva fino ad un massimo di 99 ore annue. Tali ore sono scelte dalle famiglie all’atto dell’iscrizione, in tutto o in parte, per tutte o per alcune discipline e attività. L’orario annuale non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa. 3. Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa prevista dal DPR 275/99, organizzano attività educative e didattiche unitarie che promuovono la trasformazione degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento presenti nelle Indicazioni nazionali in competenze di ciascun allievo. Ogni istituzione scolastica decide, ogni anno, sulla base di apposite analisi dei bisogni formativi, l’integrazione, la distribuzione e i tempi delle discipline e delle attività. 4. Le istituzioni scolastiche individuano,
per ogni gruppo di allievi, un docente con funzioni di tutor. Egli è in costante rapporto con le famiglie e con il
territorio, consiglia gli allievi e le famiglie in ordine alla scelta delle
attività opzionali aggiuntive facoltative ed è anche coordinatore dell’équipe pedagogica. Compila il Portfolio delle competenze e fino al primo biennio, svolge attività
educative e didattiche in presenza con l’intero gruppo di allievi che gli è stato affidato per l’intero
quinquennio, per un numero di ore che oscillano da 594 a 693 su 891 annuali. 5. All’inizio del primo e del secondo
biennio, il Servizio Nazionale di Valutazione procede alla valutazione esterna, riferita sia agli elementi
strutturali di sistema, sia ai livelli di padronanza mostrati dagli allievi
nelle conoscenze e nelle abilità raccolte negli obiettivi specifici di
apprendimento indicati per la fine del primo e del terzo anno. Obiettivi
specifici di apprendimento per la
classe prima Al
termine della classe prima, la
scuola ha organizzato per lo studente attività educative e didattiche unitarie che
hanno avuto lo scopo di aiutarlo a trasformare in competenze personali le seguenti conoscenze e abilità disciplinari: RELIGIONE
CATTOLICA (Si
rimanda alle Indicazioni vigenti o a quelle che saranno indicate d’intesa con
la Cei) ITALIANO
INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA SCIENZE
TECNOLOGIA
E INFORMATICA
MUSICA
ARTE
ED IMMAGINE
SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
OBIETTIVI
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER LE
CLASSI SECONDA E TERZA (PRIMO BIENNIO) Al
termine delle classi seconda e terza,
la scuola ha organizzato per lo studente attività educative e didattiche unitarie che
hanno avuto lo scopo di aiutarlo a trasformare in competenze personali le seguenti conoscenze e abilità
disciplinari: RELIGIONE
CATTOLICA (Si
rimanda alle Indicazioni vigenti o a quelle che saranno indicate d’intesa con
la Cei) ITALIANO
INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
TECNOLOGIA
E INFORMATICA
MUSICA
ARTE ED IMMAGINE
SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
Obiettivi
specifici di apprendimento per le classi quarta e quinta - (secondo biennio) Al
termine delle classi quarta e quinta, la scuola ha organizzato per
lo studente attività educative e didattiche
unitarie che hanno avuto lo scopo di aiutarlo a
trasformare in competenze
personali le seguenti conoscenze e
abilità disciplinari: RELIGIONE
CATTOLICA (Si
rimanda alle Indicazioni vigenti o a quelle che saranno indicate d’intesa con
la Cei) ITALIANO
Al
termine della Scuola Primaria, l'alunno è in grado di riflettere sulle funzioni e sull’uso della lingua,
utilizzando le seguenti conoscenze ed
abilità grammaticali.
INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
TECNOLOGIA E INFORMATICA
MUSICA
ARTE
ED IMMAGINE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Obiettivi specifici di apprendimento per
l’educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare e all’affettività ) Entro
il termine della classe quinta, la
scuola ha organizzato per lo studente attività educative e didattiche unitarie che hanno avuto lo scopo
di aiutarlo a trasformare in
competenze personali le seguenti conoscenze e abilità: Educazione
alla cittadinanza
Educazione
stradale
Educazione
ambientale
Educazione alla
salute
Educazione alimentare
Educazione
dell’affettività
ALLEGATO C - INDICAZIONI NAZIONALI PIANI
DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO UFFICIO LEGISLATIVO - Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati nella Scuola Secondaria di 1° grado Le Indicazioni esplicitano i livelli essenziali di
prestazione a cui tutte le scuole secondarie di 1° grado del Sistema
Nazionale di Istruzione sono tenute per garantire il diritto personale,
sociale e civile all’istruzione e alla formazione di qualità. La Scuola Secondaria di 1° grado Successiva alla Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di
1° grado accoglie gli studenti e le studentesse (3) nel periodo di passaggio
dalla fanciullezza all’adolescenza, ne prosegue l’orientamento educativo,
eleva il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino
e generale di tutto il popolo italiano, accresce le capacità di
partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà e
costituisce, infine, grazie agli sviluppi metodologici e didattici conformi
alla sua natura ‘secondaria’, la premessa indispensabile per l’ulteriore
impegno dei ragazzi nel secondo ciclo di istruzione e di formazione. Il passaggio dall’istruzione primaria all’istruzione
secondaria di 1° grado, pur nella continuità del processo educativo che deve
svolgersi secondo spontaneità e rispetto dei tempi individuali di maturazione
della persona anche e soprattutto nella scuola, esprime, sul piano
epistemologico, un valore simbolico di
‘rottura’ che dispiegherà poi
le sue potenzialità nell’istruzione e nella formazione del secondo ciclo. --------------------------------------------------------- [3]
Successivamente si useranno soltanto i sostantivi "ragazzo",
"studente", oppure "allievo", "allievi". Essi
si riferiscono al "tipo" persona, al di là delle differenze tra
maschi e femmine che ogni docente dovrà considerare nella concreta azione
educativa e didattica. La
scoperta del modello. Nell’età della Scuola
Primaria, nonostante la ricchezza dei
quadri conoscitivi elaborati nel corso del quinquennio, resta, in genere,
ancora dominante Passare da una istruzione primaria ad una istruzione
secondaria significa, invece, cominciare a maturare le consapevolezze che
mettono in crisi questo isomorfismo ingenuo e scoprire in maniera via via più
convincente e raffinata l’incompletezza di qualsiasi rappresentazione,
iconica e/o logica, della realtà. Passare da un’istruzione primaria ad una secondaria di 1°
grado, in questo senso, significa confrontarsi con il problema del modello. Qualsiasi modello della realtà, Proprio perché l’analogia è regolata e controllata da
convenzioni e/o da proprietà ‘assegnate’ che determinano il modo con cui
l’uomo filtra i dati della realtà e li traduce in immagini e/o simboli, è
possibile per tutti riferirsi e maneggiare la medesima realtà, costruendo, a
riguardo di essa, un linguaggio che ha le caratteristiche dell’oggettività e
dell’intersoggettività. Il modello matematico-scientifico. In questo contesto, particolare importanza è attribuita alle modalità attraverso le quali si elabora la descrizione scientifica del mondo, concentrando soprattutto l’attenzione sul processo di matematizzazione degli oggetti fisici e sulla conseguente costituzione di un modello che rimpiazza in senso letterale gli oggetti reali. Il modello matematico, per i suoi pregi di oggettività e
di intersoggettività, diventa elemento di congiunzione, vero e proprio
“interfaccia”, tra la realtà e la dimensione delle scienze sperimentali. Si
avvia, a partire dalla Scuola Secondaria di 1° grado, un processo iterativo
che modifica e raffina i modelli ottenuti attraverso l’analisi, in forma
sempre più logicamente organizzata, della complessità dei dati reali e la
successiva verifica condotta alla luce delle prove sperimentali disponibili.
Il processo continua sino a quando i risultati ottenuti su una classe
significativa di dati empirici non siano ritenuti soddisfacenti da chi si è
posto il problema di comprenderli e di comunicarli universalmente senza
cadere in equivoci. Oltre il riduzionismo. Il ruolo dei modelli si rafforza e si amplia con l’incrementarsi delle situazioni sperimentali che si presentano con un numero cospicuo di variabili. La catena di anelli che separa l’evento del mondo reale e quello della descrizione di esso offerta dalle teorie scientifiche si allunga, in questi casi, progressivamente. Questa
separazione, tuttavia, lungi dal segnalare una qualche impossibilità di
accesso conoscitivo al reale, è piuttosto il segno dell’inesauribile
complessità della realtà: per quante facce si
colgano di essa, infatti, non è possibile comprenderle tutte e, soprattutto,
tutte insieme contemporaneamente. Passare da un’istruzione primaria ad un’istruzione secondaria
di 1° grado significa, allora, iniziare a scoprire i segni di questa dinamica
di ricerca, sperimentarla e superare ogni residuo egocentrismo cognitivo di
tipo infantile per assumere, al contrario, la responsabilità di una vita
criticamente sempre vigile e tesa –attraverso il confronto – alla ricerca
della verità. La parte e il
tutto. Proprio l’inesauribilità della
realtà e il suo carattere aperto a più modelli rappresentativi spiega due
altre dimensioni che accompagnano l’istruzione secondaria di 1° grado. La prima riguarda la necessità di modelli di rappresentazione degli oggetti, del mondo e della
vita diversi da quelli scientifico-matematici: si tratta dei modelli di
natura linguistico-letteraria, artistico-estetica, tecnologica, storico-sociale,
etica e religiosa che tanta parte hanno avuto nella nostra tradizione,
contribuendo con pari (quando non, in alcuni momenti storici, maggiore)
dignità a ricercare la verità e a definire la nostra identità culturale.
Infatti, dimensioni come l’affettività, il giudizio etico, l’appagamento
estetico, il senso del limite ecc…, non trovano nei modelli matematici
adeguati strumenti di rappresentazione. La seconda si riferisce al bisogno di ogni soggetto
conoscente, in età evolutiva o adulta, di ancorare l’inesauribilità delle
rappresentazioni della realtà ad una visione complessiva e unitaria di essa,
nonché al significato sentito personalmente del suo rapporto con essa. Passare da una conoscenza primaria ad una secondaria di
1° grado, allora, significa cominciare ad essere consapevoli della necessità
di rimandare sempre, nell’incontro personale (e di tutti) con la realtà, la
parte al tutto e il tutto alla parte, ovvero di collegare sempre le
prospettive parziali di lettura rappresentativa del mondo e della vita in un
sistema unitario e integrato di significati personali, che se non può ambire
a presentarsi come sintesi compiuta e definitiva dei modelli parziali che
ingloba, si preoccupa, però, di chiarire e approfondire i nessi e i raccordi
che individua tra loro. Qualifica così l’istruzione secondaria di 1° grado il
principio che vuole ogni disciplina aperta all’interdisciplinarità più
completa, a cui segue il salto transdisciplinare, ovvero il confronto con una
«visione personale unitaria» di sé, degli altri, della cultura e del mondo. Obiettivi generali del processo formativo L’istruzione secondaria di 1° grado anima tutte le proprie attività educative di apprendimento con le consapevolezze prima ricordate. Tali consapevolezze trovano a partire dalla prima classe della Scuola Secondaria di 1° grado lo stimolo per uno sviluppo progressivamente sempre più organico e annunciano la loro piena sistematicità che sarà raggiunta nel secondo ciclo di istruzione e di formazione. La Scuola Secondaria di 1° grado impiega queste consapevolezze per avvalorare i seguenti tratti educativi. Scuola dell’educazione integrale della persona. La Scuola Secondaria di 1° grado, confermando una tradizione avviata nel 1963 e consolidata nel 1979, rinnova il proposito di promuovere processi formativi in quanto si preoccupa di adoperare il sapere (le conoscenze) e il fare (abilità) che è tenuta ad insegnare come occasioni per sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni (etiche, religiose, sociali, intellettuali, affettive, operative, creative ecc…) e per consentire loro di agire in maniera matura e responsabile. Scuola che
colloca nel mondo. La Scuola Secondaria
di 1° grado Scuola orientativa. La Scuola Secondaria di 1° grado mira all’orientamento di ciascuno, favorisce l’iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale, lo mette nelle condizioni di definire e conquistare la propria identità di fronte agli altri e di rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. È un processo formativo continuo cui debbono concorrere unitariamente anche le varie strutture non formali e informali del territorio, nonché il grado di scuola successivo. La possibilità del preadolescente di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, portando avanti lo sviluppo di un progetto di vita personale, deriva dal consolidamento di competenze decisionali fondate su una verificata conoscenza di sé e su un intelligente tirocinio educativo che abbia autenticato e continui ad autenticare le capacità, gli interessi e le attitudini di ogni ragazzo. Il carattere orientativo è intrinseco allo studio delle discipline e alle attività inter e transdisciplinari. L’uno e le altre, infatti, sono volte alla scoperta di sé (un sé sottoposto agli straordinari dinamismi delle trasformazioni psicofisiche e a cambiamenti negli stili di apprendimento, interessi, abitudini, sentimenti, immagine di sé), della cultura e dell’arte, del mondo in generale (contatti, scambi, scoperte, ecc.) e della produzione umana in particolare, attraverso l’ incontro con i diversi ambienti della produzione tecnica o intellettuale. Lo studio e le attività possono essere amplificate nella loro efficacia con un impiego accorto dei percorsi formativi facoltativi offerti ai preadolescenti per il migliore sviluppo possibile delle loro capacità, fino ai livelli dell’eccellenza. Scuola dell’identità. La Scuola Secondaria di 1° grado assolve il compito di accompagnare il preadolescente nella sua maturazione globale fino alle soglie dell’adolescenza. Dalla prima alla terza classe, egli si pone in maniera sempre più forte la domanda circa la propria identità. Si affollano risposte parziali, mai definitive, che è tuttavia necessario apprendere a saggiare, coltivare, abbandonare, riprendere, rimandare, integrare, con uno sforzo e con una concentrazione che assorbe la quasi totalità delle energie. Questa ‘fatica’ interiore del crescere, che ogni preadolescente pretende quasi sempre di reggere da solo o al massimo con l’aiuto del gruppo dei pari, ha bisogno, in realtà, della presenza di adulti coerenti e significativi disposti ad ascoltare, aiutare, consigliare, fornire strumenti di ricerca, di comprensione, di gestione positiva dei problemi. In particolare, i genitori, e più in generale la famiglia, a cui competono in modo primario e originario le responsabilità, anche per quanto concerne l’educazione all’affettività e alla sessualità (secondo il patrimonio dei propri valori umani e spirituali), devono essere coinvolti nella programmazione e nella verifica dei progetti educativi e didattici posti in essere dalla scuola. Scuola della motivazione e del significato.
Poiché i ragazzi sono massimamente disponibili ad apprendere, ma molto
resistenti agli apprendimenti di cui non comprendano motivazione e
significato, che vogliano sottometterli e non responsabilizzarli, che non
producano frutti di rilevanza sociale o di chiara crescita personale, ma si
limitino ad essere autoreferenziali, la Scuola Secondaria di 1° grado è
impegnata a radicare conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari
sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando le modalità più motivanti e
ricche di senso, perché egli possa esercitarle, sia individualmente, sia
insieme agli altri, sia dinanzi agli altri. Motivazione e bisogno di
significato sono del resto condizioni fondamentali di qualsiasi apprendimento.
Senza queste due dimensioni risulta molto difficile Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi. La migliore prevenzione è l’educazione. Disponibilità umana all’ascolto e al dialogo, esempi di stili di vita positivi, testimonianza privata e pubblica di valori, condivisione empatica di esperienze, problemi e scelte, significatività del proprio ruolo di adulti e di insegnanti, conoscenze e competenze professionali diventano le occasioni che consentono alla Scuola Secondaria di 1° grado di leggere i bisogni e i disagi dei preadolescenti e di intervenire prima che si trasformino in malesseri conclamati, disadattamenti, abbandoni. Il suo primo punto di forza in questa strategia è rappresentato dal coinvolgimento delle famiglie; i genitori, infatti, sono chiamati in prima persona a confrontarsi non solo con gli eventi scolastici dei figli, ma anche e soprattutto con l’evoluzione della loro peculiare personalità. Laddove tale coinvolgimento mancasse, la scuola stessa è chiamata ad affrontare questo punto di debolezza, utilizzando tutte le proprie risorse, a cui si aggiungono quelle delle istituzioni della società civile presenti sul territorio. In secondo luogo, e coerentemente con l’offerta formativa di istituto, la Scuola Secondaria di 1° grado è chiamata a proporre, in accordo con le famiglie, scelte il più possibile condivise dagli altri soggetti educativi nell’extrascuola (enti locali, formazioni sociali, comunità religiose, volontariato, la società civile intera). Per gli alunni che hanno un retroterra sociale e culturale svantaggiato, comunque, la Scuola Secondaria di 1° grado programma i propri interventi mirando a rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti sociali, in maniera tale da superare le situazioni di svantaggio culturale e da favorire il massimo sviluppo di ciascuno e di tutti. Così essa mira a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale» che, limitando di fatto la libertà, «impediscono il pieno sviluppo della persona umana» indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche e dalle condizioni personali e sociali (art. 3 della Costituzione). Scuola della relazione educativa. In
educazione, e particolarmente quando si è
preadolescenti, è molto difficile impadronirsi delle conoscenze (sapere)
e delle abilità (fare) e trasformarle in competenze di ciascuno in nome e per
conto di una logica di scambio: la
scuola dà una cosa allo studente che contraccambia con
qualcos’altro (impegno, attenzione, studio, correttezza). È difficile anche nel caso in cui alla logica dello
scambio si sostituisca quella del rapporto. Avere rapporti tra soggetti dentro l’istituzione scuola, tra docente e
allievi, tra docenti e genitori, significa infatti far sempre riferimento
all’incontro di ruoli e competenze comunque formalizzate in statuti, norme,
contratti, gerarchie, ecc. Con lo scambio, e anche con il rapporto, il rischio
dell’estraneità tra i soggetti coinvolti nel processo educativo e della
sostituzione del coinvolgimento pieno e diretto, libero e gratuito di
ciascuno, con la prestazione pattuita o corretta, ma agìta più per dovere che per intima
adesione, resta sempre rilevante. Questo accade molto meno, invece, se alle logiche dello
scambio e del rapporto si sostituisce e si vive quella della relazione educativa. La relazione
educativa tra soggetti supera, infatti, lo scambio di prestazioni che può
rimanere La relazione educativa, pur nella naturale asimmetria dei
ruoli e delle funzioni tra docente ed allievo, Quando si entra in questo clima, gli studenti apprendono meglio. La Scuola Secondaria di 1° grado, perciò, è chiamata a considerare in maniera adeguata l’importanza delle relazioni educative interpersonali che si sviluppano nei gruppi, nella classe e nella scuola, e ciò soprattutto in presenza di ragazzi in situazione di handicap. Avere attenzione alla persona; valorizzare, senza mai omologare o peggio deprimere; rispettare gli stili individuali di apprendimento; incoraggiare e orientare; creare confidenza; correggere con autorevolezza quando è necessario; sostenere; condividere: sono solo alcune delle dimensioni da considerare per promuovere apprendimenti significativi e davvero personalizzati per tutti. Obiettivi
specifici di apprendimento Il percorso educativo della Scuola Secondaria di 1° grado, nella prospettiva della maturazione del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla conclusione del I ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici di apprendimento indicati per il primo biennio e per la terza classe nelle tabelle allegate per progettare Unità di Apprendimento. Queste partono da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi, definiti anche con i relativi standard di apprendimento, si sviluppano mediante appositi percorsi di metodo e di contenuto e valutano, alla fine, sia il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia se e quanto esse abbiano maturato le competenze personali di ciascun allievo (art. 8 del Dpr. 275/99). Gli obiettivi specifici di apprendimento indicati nelle tabelle allegate sono ordinati per discipline, da un lato, e per ‘educazioni’ che trovano la loro sintesi nell’unitaria educazione alla Convivenza civile, dall’altro. Non bisogna, comunque, a questo proposito, trascurare tre consapevolezze. - La prima
ci avverte che l’ordine epistemologico di presentazione delle conoscenze e
delle abilità che costituiscono gli obiettivi specifici di apprendimento non
va confuso con il loro ordine di svolgimento psicologico e didattico con gli
allievi. L’ordine epistemologico vale per i docenti e disegna una mappa
culturale, semantica e sintattica, che essi devono padroneggiare anche nei
dettagli e mantenere certamente sempre viva ed aggiornata sul piano
scientifico al fine di poterla poi tradurre in azione educativa e organizzazione
didattica coerente ed efficace. L’ordine di svolgimento psicologico e didattico, come si intuisce, vale, invece, per gli allievi ed è tutto affidato alle determinazioni professionali delle istituzioni scolastiche e dei docenti, ed entra in gioco quando si passa dagli obiettivi specifici di apprendimento agli obiettivi formativi. Per questo non bisogna attribuire al primo ordine la funzione del secondo. Soprattutto, non bisogna cadere nell’equivoco di impostare e condurre le attività didattiche quasi in una corrispondenza biunivoca con ciascun obiettivo specifico di apprendimento. L’insegnamento, in questo caso, infatti, diventerebbe una forzatura. Al posto di essere frutto del giudizio e della responsabilità professionali necessari per progettare la declinazione degli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi (cfr. il prossimo paragrafo), ridurrebbe i secondi ad una esecutiva applicazione dei primi. Inoltre, trasformerebbe l’attività didattica in una ossessiva e meccanica successione di esercizi/verifiche degli obiettivi specifici di apprendimento indicati che toglierebbe ogni respiro educativo e culturale all’esperienza scolastica, oltre che autonomia alla professione docente. - La seconda consapevolezza ricorda che gli obiettivi specifici di apprendimento indicati per le diverse discipline e per l’educazione alla Convivenza civile, se pure sono presentati in maniera analitica, obbediscono, in realtà, ciascuno, al principio della sintesi e dell’ologramma: gli uni rimandano agli altri; non sono mai, per quanto possano essere autoreferenziali, richiusi su se stessi, ma sono sempre un complesso e continuo rimando al tutto. Un obiettivo specifico di apprendimento di una delle dimensioni della Convivenza civile, quindi, è e deve essere sempre anche disciplinare e viceversa; analogamente, un obiettivo specifico di apprendimento di matematica è e deve essere sempre, allo stesso tempo, non solo ricco di risonanze di natura linguistica, storica, geografica, espressiva, estetica, motoria, sociale, morale, religiosa, ma anche lievitare comportamenti personali adeguati. E così per qualsiasi altro obiettivo specifico d’apprendimento. Dentro la disciplinarità anche più spinta, in sostanza, va sempre rintracciata l’apertura inter e transdisciplinare: la parte che si lega al tutto e il tutto che non si dà se non come parte. E dentro, o dietro, le ‘educazioni’ che scandiscono l’educazione alla Convivenza civile vanno sempre riconosciute le discipline, così come attraverso le discipline non si fa altro che promuovere l’educazione alla Convivenza civile e, attraverso questa, nient’altro che l’unica educazione integrale di ciascuno a cui tutta l’attività scolastica è indirizzata. - La terza consapevolezza riguarda, quindi, il significato e la funzione da attribuire alle tabelle degli obiettivi specifici di apprendimento. Esse hanno lo scopo di indicare con la maggior chiarezza e precisione possibile i livelli essenziali di prestazione (intesi qui nel senso di standard di prestazione del servizio) che le scuole pubbliche della Repubblica sono tenute in generale ad assicurare ai cittadini per mantenere l’unità del sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione, per impedire la frammentazione e la polarizzazione del sistema e, soprattutto, per consentire ai ragazzi la possibilità di maturare in tutte le dimensioni tracciate nel Profilo educativo, culturale e professionale previsto per la conclusione del I ciclo degli studi. Non hanno, perciò, alcuna pretesa validità per i casi singoli, siano essi le singole istituzioni scolastiche o, a maggior ragione, i singoli allievi. È compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti, infatti, nel concreto della propria storia e del proprio territorio, assumersi la libertà di mediare, interpretare, ordinare, distribuire ed organizzare gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi, nei contenuti, nei metodi e nelle verifiche delle Unità di Apprendimento, considerando, da un lato, le capacità complessive di ogni studente che devono essere sviluppate al massimo grado possibile e, dall’altro, le teorie pedagogiche e le pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze personali. Allo stesso tempo, tuttavia, è compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti assumersi la responsabilità di «rendere conto» delle scelte fatte e di porre gli allievi, le famiglie e il territorio nella condizione di conoscerle e di condividerle. Dagli obiettivi specifici di apprendimento
agli obiettivi formativi Il «cuore» del processo educativo si ritrova, quindi, nel compito delle istituzioni scolastiche e dei docenti di progettare le Unità di Apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi che si affidano al loro peculiare servizio educativo, compresi quelli in situazione di handicap, e volte a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate competenze. La scelta degli obiettivi formativi. L’identificazione degli obiettivi formativi può scaturire dalla armonica combinazione di due diversi percorsi. Il primo è quello che si fonda sull’esperienza degli allievi e individua a partire da essa le dissonanze cognitive e non cognitive che possono giustificare la formulazione di obiettivi formativi da raggiungere, alla portata delle capacità degli allievi e, in prospettiva, coerenti con il Profilo educativo, culturale e professionale, nonché con il maggior numero possibile di obiettivi specifici di apprendimento. Il secondo è quello che si ispira direttamente al Profilo educativo, culturale e professionale e agli obiettivi specifici di apprendimento; questo percorso considera se e quando aspetti dell’uno e degli altri possono inserirsi nella storia narrativa personale o di gruppo degli allievi, dopo averli rielaborati attraverso apposite mediazioni professionali di tempo, di luogo, di qualità e quantità, di relazione, di azione e di circostanza e averli resi percepibili, nella prospettiva della crescita individuale, come traguardi importanti e significativi per ciascun ragazzo e la sua famiglia, nel contesto della classe, della scuola e dell’ambiente. Nell’uno e nell’altro caso, comunque, gli obiettivi formativi sono dotati di una intrinseca e sempre aperta carica problematica e presuppongono una dinamicità che li rende, allo stesso tempo, sempre, per ogni allievo e famiglia, punto di partenza e di arrivo, condizione e risultato di ulteriori maturazioni. Inoltre, non possono essere mai formulati in maniera atomizzata e previsti quasi corrispondenza di performance tanto analitiche quanto, nella complessità del reale, inesistenti. A maggior ragione, infatti, a livello di obiettivi formativi si ripete, anzi si moltiplica, l’esigenza di riferirsi al principio della sintesi e dell’ologramma, già menzionato a proposito degli obiettivi specifici di apprendimento. Se non testimoniassero la traduzione di questo principio nel concreto delle relazioni educative e delle esperienze personali di apprendimento che si svolgono nei gruppi di lavoro scolastici difficilmente, del resto, potrebbero essere ancora definiti «formativi». Per questo, sebbene formulati dai docenti in maniera analitica e disciplinare, vanno sempre esperiti a partire da problemi ed attività che, per definizione, sono sempre unitari e sintetici, quindi mai riducibili né ad esercizi che pretendono di raggiungerli in maniera atomistica, né alla comprensione dell’esperienza assicurata da singole prospettive disciplinari o da singole “educazioni”. Richiedono, piuttosto, sempre, la mobilitazioni di sensibilità e prospettive pluri, inter e transdisciplinari, nonché il continuo richiamo all’integralità educativa. Inoltre, aspetto ancora più importante, esigono che siano sempre dotate di senso, e quindi motivanti, per chi le svolge e per chi le propone. Unità di Apprendimento e Piani di Studio personalizzati. Le Unità di Apprendimento, individuali, di gruppi di livello, di compito o elettivi oppure di gruppo classe, sono costituite dalla progettazione: a) - di uno o più obiettivi formativi tra loro integrati (definiti anche con i relativi standard di apprendimento, riferiti alle conoscenze e alle abilità coinvolte); b) delle attività educative e didattiche unitarie, dei metodi, delle soluzioni organizzative ritenute necessarie per concretizzare gli obiettivi formativi formulati; c) - delle modalità con cui verificare sia i livelli delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia se e quanto tali conoscenze e abilità si sono trasformate in competenze personali di ciascuno. Ogni istituzione scolastica, o ogni gruppo docente, deciderà il grado di analiticità di questa progettazione delle Unità di Apprendimento. L’insieme delle Unità di Apprendimento effettivamente realizzate, con le eventuali differenziazioni che si fossero rese opportune per singoli alunni, dà origine al Piano di Studio Personalizzato, che resta a disposizione delle famiglie e da cui si ricava anche la documentazione utile per la compilazione del Portfolio delle competenze individuali. Il Piano di Studio Personalizzato è un appuntamento cruciale anche perché, a scelta delle famiglie e dei preadolescenti, con l’assistenza del tutor, la scuola può dedicare una quota fino a 200 ore annuali all’approfondimento parziale o totale di discipline ed attività. Questi approfondimenti possono cambiare nell’arco del triennio e quindi consentire, alla conclusione del triennio medesimo, una scelta degli indirizzi formativi del secondo ciclo non soltanto responsabile, ma già, per certi aspetti, collaudata; il Portfolio delle competenze dovrebbe registrarla e sancirla con adeguate documentazioni. Il Pof. L’ispirazione culturale-pedagogica, i collegamenti con gli enti territoriali e l’unità anche didattico-organizzativa dei Piani di Studio Personalizzati elaborati dai gruppi docenti si evincono dal Piano dell’Offerta Formativa di istituto. Il Portfolio delle competenze individuali Struttura. Il Portfolio delle competenze individuali comprende una sezione dedicata alla valutazione e un’altra riservata all’orientamento. La prima è redatta sulla base degli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni e il riconoscimento dei crediti e debiti formativi (art. 8, DPR 275/99). Le due dimensioni, però, si intrecciano in continuazione perché l’unica valutazione positiva per lo studente di qualsiasi età è quella che contribuisce a comprendere l’ampiezza e la profondità delle sue competenze e, attraverso questa conoscenza progressiva e sistematica, a fargli scoprire ed apprezzare sempre meglio le capacità potenziali personali, non pienamente mobilitate, ma indispensabili per avvalorare e decidere un proprio futuro progetto esistenziale. Anche per questa ragione, la compilazione del Portfolio, oltre che il diretto coinvolgimento dell’allievo, esige la reciproca collaborazione tra famiglia e scuola. Il Portfolio, con precise annotazioni sia dei docenti, sia dei genitori, sia (se necessario) dei preadolescenti, seleziona in modo accurato: – materiali prodotti dall’allievo individualmente o in gruppo, capaci di descrivere le più spiccate competenze del soggetto; – prove scolastiche significative relative alla padronanza degli obiettivi specifici di apprendimento e contestualizzate alle circostanze; – osservazioni dei docenti e della famiglia sui metodi di apprendimento del preadolescente, con la rilevazione delle sue caratteristiche originali nelle diverse esperienze formative affrontate; – commenti su lavori personali ed elaborati significativi, sia scelti dall’allievo (è importante questo coinvolgimento diretto) sia indicati dalla famiglia e dalla scuola, ritenuti esemplificativi delle sue capacità e aspirazioni personali; – indicazioni che emergono dall’osservazione sistematica, dai colloqui insegnanti-genitori, da colloqui con lo studente e anche da questionari o test in ordine alle personali attitudini e agli interessi più manifesti. Funzione. Va evitato il rischio di considerare il Portfolio un contenitore di materiali disordinati e non organizzati. È, perciò, preciso dovere di ogni istituzione scolastica individuare i criteri di scelta dei materiali e collocarli all’interno di un percorso professionale che valorizzi le pratiche dell’autonomia di ricerca e di sviluppo e il principio della cooperazione educativa della famiglia. La riflessione critica su questi materiali costituisce un’occasione per migliorare le pratiche di insegnamento, per stimolare lo studente all’autovalutazione e alla conoscenza di sé in vista della costruzione di un personale progetto di vita e, infine, per corresponsabilizzare i genitori nei processi educativi. Il Portfolio delle competenze individuali della Scuola Secondaria di 1° grado si innesta su quello portato dai fanciulli dalla Scuola Primaria e accompagna i preadolescenti nel passaggio agli indirizzi formativi del secondo ciclo. La sua funzione è particolarmente preziosa nei momenti di transizione tra le scuole dei diversi ordini. Il principio della continuità educativa esige, infatti, che essi siano ben monitorati e che i docenti, nell’anno precedente e in quello successivo al passaggio, collaborino, in termini di scambio di informazioni, di progettazione e verifica di attività educative e didattiche, con la famiglia, con il personale che ha seguito i fanciulli nella Scuola Primaria o che riceverà i preadolescenti nel secondo ciclo. Il Portfolio assume, inoltre, un ulteriore valore aggiunto nell’ultimo anno della Scuola Secondaria di 1° grado. I genitori, infatti, devono decidere a quale indirizzo formativo del secondo ciclo iscrivere i figli. Non si può immaginare che si tratti di un appuntamento burocratico, né che tale scelta sia compiuta senza una approfondita discussione con il tutor. Il Portfolio diventa così l’occasione documentaria perché il tutor rilegga la ‘storia’ dello studente dall’infanzia alla preadolescenza, e perché, con il ragazzo e la sua famiglia, avendo presente il Profilo educativo, culturale e professionale da acquisire alla fine del primo ciclo, faccia un bilancio ragionato e condiviso dei risultati ottenuti, nella prospettiva delle future scelte da esercitare nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni. In ogni caso, è opportuno che il docente tutor, indipendentemente dalla decisione dello studente e della sua famiglia esprima, a nome della scuola, il proprio consiglio orientativo. Le diverse esperienze ed i diversi percorsi compiuti nella Scuola Secondaria di 1° grado, ancorché corrispondenti agli interessi e alle capacità degli allievi, non sono, comunque, vincolanti circa il corso di studi successivo. È utile, infine, che la Scuola Secondaria di 1° grado segua nel tempo, in collaborazione con i Licei o gli Istituti del secondo ciclo, l’evoluzione del percorso scolastico degli allievi per poter migliorare il proprio complessivo know how formativo e orientativo, ed affinare, in base alla riflessione critica sull’esperienza compiuta, le proprie competenze professionali di intuizione e giudizio pedagogico e le proprie pratiche autovalutative. Compilazione. Il Portfolio delle competenze individuali della Scuola Secondaria di 1° grado è compilato ed aggiornato dal docente coordinatore-tutor, in collaborazione con tutte le figure che si fanno carico dell’educazione e degli apprendimenti di ciascun allievo, a partire dai genitori e dagli stessi studenti, chiamati ad essere sempre protagonisti consapevoli della propria crescita. Vincoli
e risorse La Scuola Secondaria di 1° grado contribuisce alla realizzazione del Profilo educativo, culturale e professionale previsto per lo studente a conclusione del primo ciclo, collocando i Piani di Studio Personalizzati che sono stati redatti per concretizzare in situazione gli obiettivi specifici di apprendimento all’interno del Piano dell’Offerta Formativa di ogni istituzione scolastica. Il Piano dell’Offerta Formativa tiene conto dei seguenti punti che costituiscono allo stesso tempo risorsa e vincolo per la progettazione di ogni istituzione scolastica: 1. L’organico d’istituto è definito secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 53/2003. Il miglioramento dei processi di apprendimento e la continuità educativa e didattica sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico. 2. L’orario annuale obbligatorio delle lezioni, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche e all’insegnamento della Religione cattolica, è di 891 ore annuali; ogni istituzione scolastica, per realizzare il Profilo educativo, culturale e professionale atteso per la conclusione del primo ciclo e per trasformare in competenze personali gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento del primo biennio e della terza classe, su richiesta, mette a disposizione dei ragazzi e delle famiglie, un’offerta formativa opzionale facoltativa aggiuntiva fino a 198 ore annue; queste ore possono essere impiegate sia nella prospettiva del recupero sia in quella dello sviluppo e dell’eccellenza. L’orario annuale non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa. 3. Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa prevista dal DPR 275/99, organizzano attività educative e didattiche unitarie che promuovono la trasformazione degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento presenti nelle Indicazioni nazionali in competenze di ciascun allievo. 4. Il monte ore annuale obbligatorio per trasformare in competenze personali degli allievi gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento delle singole discipline, comprensivo delle attività di educazione alla Convivenza civile e all’informatica che coinvolgono tutti gli insegnamenti, è rappresentato nella seguente tabella. Le eventuali ore opzionali facoltative aggiuntive sono scelte dalle famiglie all’atto dell’iscrizione, in tutto o in parte, per tutte o per alcune discipline e attività. Ogni istituzione scolastica decide, ogni anno, sulla base di apposite analisi dei bisogni formativi, la distribuzione e i tempi delle discipline e delle attività.
5. Nei Laboratori facoltativi di rete, si assicura la valorizzazione dei talenti artistici e musicali; i Laboratori potranno essere organizzati anche dai Conservatori, dai Licei musicali e coreutici, dalle Scuole Secondarie di 1° grado che li istituiranno autonomamente, da scuole non statali accreditate, anche sulla base di convenzioni con enti e privati. 6. Le istituzioni scolastiche individuano, per ogni gruppo di allievi, un docente con funzioni di tutor. Egli è in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, consiglia gli allievi e le famiglie in ordine alla scelta delle attività opzionali aggiuntive facoltative, è anche coordinatore dell’équipe pedagogica e compila il Portfolio delle competenze. 7. All’inizio del biennio, il Servizio Nazionale di Valutazione procede alla valutazione esterna, riferita sia agli elementi strutturali di sistema, sia ai livelli di padronanza mostrati dagli studenti nelle conoscenze e nelle abilità indicate negli obiettivi specifici di apprendimento della fine della Scuola Primaria. Obiettivi specifici di apprendimento per le classi prima e seconda (primo biennio) Al termine del primo biennio, la
scuola ha organizzato per lo studente attività educative e didattiche unitarie che hanno avuto lo scopo di
aiutarlo a trasformare in competenze
personali le seguenti conoscenze e
abilità disciplinari: RELIGIONE CATTOLICA (Si rimanda alle Indicazioni vigenti o a
quelle che saranno indicate d’intesa con la Cei) ITALIANO
INGLESE
SECONDA LINGUA COMUNITARIA
STORIA
GEOGRAFIA
Introduzione
al pensiero razionale(da
coordinare in maniera particolare con tutte le altre discipline nelle
attività educative e didattiche unitarie promosse)
SCIENZE
TECNOLOGIA
INFORMATICA
MUSICA
ARTE ED IMMAGINE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Obiettivi specifici di apprendimento per
la classe terza Al termine della classe terza, la scuola ha organizzato per lo studente attività
educative e didattiche unitarie che hanno avuto lo scopo di aiutarlo a
trasformare in competenze personali
le seguenti conoscenze e abilità disciplinari: RELIGIONE CATTOLICA (Si rimanda alle Indicazioni vigenti o a
quelle che saranno indicate d’intesa con la Cei) ITALIANO
INGLESE
SECONDA LINGUA COMUNITARIA
STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
TECNOLOGIA
INFORMATICA
MUSICA
ARTE ED IMMAGINE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Obiettivi specifici di apprendimento per l’educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all’affettività) Entro il termine della classe terza , la scuola ha
organizzato per lo studente attività educative e didattiche unitarie che, a partire da problemi, hanno avuto lo scopo di aiutarlo a
trasformare in competenze personali
le seguenti conoscenze e abilità: Educazione
alla cittadinanza
Educazione
stradale
Educazione ambientale
Educazione
alla salute
Educazione
alimentare
Educazione
all’affettività
ALLEGATO D - PROFILO FINALE DELLO
STUDENTE UFFICIO LEGISLATIVO -Profilo educativo,culturale e professionale dello studente alla fine del Primo Ciclo di istruzione (6-14 anni) PREMESSA Dal punto di vista educativo, non esistono età, né scuole, che non siano fondamentali per la costruzione del proprio progetto di vita. La necessità di conoscere, sperimentare e aprirsi a nuove esperienze formative accompagnano l’intera esistenza di una persona. In ogni età della vita, occorre stimolare l’individuo al meglio, tenendo conto delle sfaccettature della sua personalità e delle sue capacità, per trasformarle in vere e proprie “competenze”. Per questo, se qualcuno non ha potuto godere di adeguate sollecitazioni educative, ha il diritto di essere messo nelle condizioni di recuperarle. Perché se è vero che le funzioni non esercitate tendono ad atrofizzarsi, o quantomeno ad indebolirsi nella rapidità di risposta, è anche vero che l’elasticità e la complessità della mente e dell’esperienza umane sono tali da consentire, per tutta la vita, recuperi e anche progressivi miglioramenti generali e specifici della personalità e della qualità della propria cultura. Allo stesso modo, se un soggetto è stato sottoposto a stimolazioni educative molto ricche nei periodi sensibili dello sviluppo o, addirittura, a stimolazioni precoci, non per questo ha la certezza che i vantaggi competitivi acquisiti non si esauriscano nel tempo. Il processo educativo individuale, infatti, ha inizio con la vita e cessa solo con essa, in una continua dinamica di conquiste e possibili involuzioni, sicché nulla è mai guadagnato una volta per tutte e nulla è mai perduto per sempre. Tale certezza costituisce anche un potente fattore di incoraggiamento e di fiducia nelle proprie capacità, a partire da coloro che sono “diversamente abili”. Non esiste, del resto, alcuna situazione di handicap che possa ridurre l’integralità della persona a qualche suo deficit. Nessuna persona è definibile per sottrazione. La prospettiva educativa sollecita sempre, infatti, tutte le capacità di un individuo e valorizza tutte le risorse disponibili nei vari processi evolutivi: solo così diventa possibile uno sviluppo equilibrato che, facendo leva sui punti di forza, permetta di sviluppare i punti di debolezza, soprattutto in quelle situazioni che appaiono ancora ripiegate su se stesse. Allo stesso modo, qualsiasi condizione di eccellenza in un campo dell’esperienza educativa e culturale non può essere la giustificazione per trascurarne o abbandonarne altri. L’educazione, dunque, è nemica di ogni parzialità ed esige costantemente uno sviluppo armonico, integrale ed integrato di tutte le dimensioni della persona e in tutti i momenti della vita. Alla luce di queste consapevolezze il Primo Ciclo di istruzione, dai 6 ai 14 anni, è un passaggio fondamentale per la costruzione del “progetto di vita” di ogni persona perché fornisce le basi che permettono ad ogni ragazzo di affrontare in modo positivo le esperienze successive proprie del Secondo Ciclo di istruzione e di formazione e, in particolare, i problemi del vivere quotidiano e del responsabile inserimento nella vita familiare, sociale e civile in questa particolare fase dell’età evolutiva. LE ARTICOLAZIONI
DEL PROFILO Il Profilo educativo, culturale e professionale che segue rappresenta ciò che un ragazzo di 14 anni dovrebbe sapere e fare per essere l’uomo e il cittadino che è giusto attendersi da lui al termine del Primo Ciclo di istruzione. Il traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative (il fare) apprese ed esercitate nel sistema formale (la scuola), non formale (le altre istituzioni formative) e informale (la vita sociale nel suo complesso) sono diventate competenze personali di ciascuno. Un ragazzo è riconosciuto “competente” quando, facendo ricorso a tutte le capacità di cui dispone, utilizza le conoscenze e le abilità apprese per: · esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri; · interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda, e influenzarlo positivamente; · risolvere i problemi che di volta in volta incontra; · riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche chiedendo aiuto, quando occorre; · comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali; · maturare il senso del bello; · conferire senso alla vita. Più in particolare, il Profilo atteso per la fine del Primo Ciclo di istruzione si dispone nelle seguenti articolazioni. Identità a) Conoscenza di sé. Durante il Primo Ciclo di istruzione il ragazzo prende coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione della propria identità. Per questo supera lo smarrimento di fronte a ciò che cambia, a partire da se stesso e dalla propria esperienza: si può essere ogni volta diversi (a casa, a scuola, con i coetanei; nelle preferenze, nel corpo, nelle reazioni emotive, con le persone dello stesso e dell’altro sesso; come ci vediamo noi, come ci vedono gli altri), pur rimanendo sempre se stessi. È fondamentale che il ragazzo si sappia interrogare sulla portata e sulle difficoltà di questo processo interiore che porta a trasformare le molte sollecitazioni interne ed esterne in una personalità unitaria, ad armonizzare le diversità, ad affrontare, dando loro un senso più ampio, gli eventi contingenti. Un ragazzo di 14 anni, infatti, comprende quanto sia importante e decisivo il senso attribuito all’insieme delle proprie esperienze e ai problemi di cui è protagonista. Nel Primo Ciclo di istruzione, il ragazzo acquisisce gli strumenti per gestire la propria irrequietezza emotiva ed intellettuale, spesso determinata dal processo di ricerca e di affermazione della propria identità, riuscendo a comunicarla, senza sentirsi a disagio, ai coetanei e agli adulti più vicini (genitori, il docente tutor, gli altri insegnanti). In questo modo riceve aiuto e trova le modalità più adatte per affrontare stati d’animo difficili e per risolvere problemi in autonomia, che è maggiore sicurezza di sé, pensiero personale, fiducia, gioia di vivere, intraprendenza, industriosità, libera e responsabile collaborazione con gli altri. Inoltre, individualmente o con l’aiuto degli altri, cerca soluzioni e alternative razionali ai problemi esistenziali, intellettuali, operativi, morali, estetici, sociali non risolti. In questi anni, la capacità di comprendere se stessi, di vedersi in relazione con gli altri, soprattutto nella prospettiva di un proprio ruolo definito e integrato nell’universo circostante, aumenta in maniera vistosa. Per progettare il proprio futuro e comprendere le responsabilità cui si va incontro, tuttavia, è necessario che tale capacità non si confronti soltanto con la riflessione sulle esperienze vissute direttamente, ma si estenda anche su quelle altrui, testimoniate da grandi uomini e donne o attraverso l’universalità dei personaggi creati dall’arte (poetica, letteraria, cinematografica, musicale…), che hanno contribuito ad arricchire l’umanità di senso e di valore. E’ inoltre importante che egli si faccia carico di compiti significativi e socialmente riconosciuti di servizio alla persona (verso i familiari, gli altri compagni, gli adulti, anziani ecc.) o all’ambiente o alle istituzioni. Grazie all’insieme di queste
esperienze formative, alla fine del Primo Ciclo di istruzione, il ragazzo si
pone in modo attivo di fronte alla crescente quantità di informazioni e di
sollecitazioni comportamentali esterne, non le subisce ma le decifra, le
riconosce, le valuta anche nei messaggi impliciti, negativi e positivi, che
le accompagnano. b) Relazione con gli altri. Nel Primo Ciclo di istruzione, il ragazzo impara ad interagire con i coetanei (è il miglior modo per conoscere e per conoscersi) e con gli adulti (sviluppa un positivo meccanismo di emulazione-contrapposizione che gli consente di distinguere tra modelli positivi e negativi). Egli afferma la capacità di dare e richiedere riconoscimento per i risultati concreti e socialmente apprezzabili del proprio lavoro; scopre la difficoltà, ma anche la necessità, dell’ascolto delle ragioni altrui, del rispetto, della tolleranza, della cooperazione e della solidarietà, anche quando richiedono sforzo e disciplina interiore; si pone problemi esistenziali, morali, politici, sociali ai quali avverte la necessità di dare risposte personali non semplicemente ricavate dall’opinione comune; impara a comprendere che, se seguire le proprie convinzioni è meglio che ripetere in modo acritico quelle altrui, non sempre ciò è garanzia di essere nel giusto e nel vero. Per questo è chiamato a mantenere sempre aperta la disponibilità alla critica, al dialogo e alla collaborazione per riorientare via via al meglio i propri convincimenti e comportamenti e le proprie scelte. c) Orientamento. A conclusione del Primo Ciclo di istruzione, il ragazzo è in grado di pensare al proprio futuro, dal punto di vista umano, sociale e professionale. Per questo, elabora, esprime e argomenta un proprio progetto di vita che tiene conto del percorso svolto e si integra nel mondo reale in modo dinamico ed evolutivo. A questo scopo, egli collabora responsabilmente e intenzionalmente con la scuola e con la famiglia nella preparazione del Portfolio delle competenze personali; riconosce e interagisce con i singoli individui e con le organizzazioni sociali e territoriali che possono partecipare alla definizione e alla attuazione del proprio progetto di vita; infine, dimostra disponibilità a verificare con costanza l'adeguatezza delle decisioni sul proprio futuro scolastico e professionale. Strumenti
culturali Alla fine del Primo Ciclo di istruzione, il ragazzo: · conosce il proprio corpo e, in maniera elementare, il suo funzionamento; padroneggia le conoscenze e le abilità che, a partire dalle modificazioni dell’organismo, consentono, mediante l’esercizio fisico, l’attività motorio-espressiva, il gioco organizzato e la pratica sportiva individuale e di squadra, un equilibrato ed armonico sviluppo della propria persona; valuta criticamente le esperienze motorie e sportive vissute in proprio o testimoniate dagli altri, ed impara ad utilizzare le competenze acquisite per svolgere funzioni di giuria e di arbitraggio in discipline sportive di base; attraverso la pratica sportiva, impara a relazionarsi e a coordinarsi con gli altri, rispettando le regole stabilite e scoprendo quanto il successo di squadra richieda anche l’impegno e il sacrifico individuale; · conosce e utilizza, in maniera elementare, tecniche differenziate di lettura silenziosa dei testi e legge correttamente, ad alta voce, testi noti e non noti di semplice dettato; usa un vocabolario attivo e passivo adeguato agli scambi sociali e culturali e capisce messaggi orali e visivi intuendone, almeno in prima approssimazione, gli aspetti impliciti; nell’orale e nello scritto è in grado di produrre testi brevi, ragionevolmente ben costruiti (sia a livello linguistico sia di costruzione progressiva dell’informazione) e adatti alle varie situazioni interattive; ha una idea precisa, della natura e della funzione delle singole parole (analisi grammaticale) e della struttura della frase semplice e complessa (analisi logica), si muove con sicurezza nell'identificare le classi di parole (soggetto, oggetto diretto e indiretto, tipi di complemento, connettivi, tipi di subordinate, tipi di frase, ecc.), riesce a percepire come una frase produca un significato e lo configuri dal punto di vista della comunicazione; riconosce le principali caratteristiche linguistiche e comunicative di testi diversi, si serve dei principali strumenti di consultazione (dizionari di vario tipo, grammatiche, ecc.), conosce elementi della storia della lingua italiana e dei rapporti tra l’italiano e i dialetti e tra l’italiano e le principali lingue europee; conosce e pratica funzionalmente la lingua inglese e, da principiante, una seconda lingua comunitaria; sa orientarsi entro i principali generi letterari antichi e moderni (fiabe, miti, leggende, poemi, poesia lirica ed epica, teatro, racconti, romanzi, resoconti di viaggio, ecc.) e ha cominciato a sviluppare, grazie al contatto con i testi semplici ma significativi della nostra letteratura e della nostra cultura (da apprendere anche a memoria), il gusto per l’opera d’arte verbale (poesia, narrativa, ecc.), e per la “lucida” espressione del pensiero; · ha consapevolezza, sia pure in modo introduttivo, delle radici storico-giuridiche, linguistico-letterarie e artistiche che ci legano al mondo classico e giudaico-cristiano, e dell'identità spirituale e materiale dell'Italia e dell'Europa; colloca, in questo contesto, la riflessione sulla dimensione religiosa dell’esperienza umana e l’insegnamento della religione cattolica, impartito secondo gli accordi concordatari e le successive Intese; sa orientarsi nello spazio e nel tempo, operando confronti costruttivi fra realtà geografiche e storiche diverse, per comprendere, da un lato, le caratteristiche specifiche della civiltà europea e, dall’altro, le somiglianze e le differenze tra la nostra e le altre civiltà del mondo; sa collocare, in questo quadro, i tratti spaziali, temporali e culturali dell’identità nazionale e delle identità regionali e comunali di appartenenza; · adopera, per esprimersi e comunicare con gli altri, anche codici diversi dalla parola, come la fotografia, il cinema, Internet, il teatro, ecc. Ne comprende quindi il valore, il senso e, in maniera almeno elementare, le tecniche. Così come sa leggere un’opera d’arte e sa collocarla nelle sue fondamentali classificazioni storiche, conosce, legge, comprende e, soprattutto, gusta, sul piano estetico, il linguaggio espressivo musicale nelle sue diverse forme, anche praticandolo attraverso uno strumento oppure attraverso il canto, con la scelta di repertori senza preclusione di generi; · legge quotidiani e ascolta telegiornali, confrontandosi con le opinioni che esprimono; compila un bollettino postale, legge carte stradali, mappe della città, l’orario ferroviario, le bollette di servizi pubblici ecc.; · esegue semplici operazioni aritmetiche mentalmente, per iscritto e con strumenti di calcolo, legge dati rappresentati in vario modo, misura una grandezza, calcola una probabilità, risolve semplici problemi sul calcolo di superfici e volumi dei solidi principali; padroneggia concetti fondamentali della matematica e riflette sui principi e sui metodi impiegati; legge la realtà e risolve problemi non soltanto impiegando forme verbali o iconiche, ma anche forme simboliche caratteristiche della matematica (numeri, figure, misure, grafici, ecc.), dando particolare significato alla geometria; per risolvere problemi concreti e significativi, sa organizzare una raccolta dati, ordinarla attraverso criteri, rappresentarla graficamente anche con tecniche informatiche, interpretarla; adopera il linguaggio e i simboli della matematica per indagare con metodo cause di fenomeni problematici in contesti vari, per spiegarli, rappresentarli ed elaborare progetti di risoluzione; · osserva la realtà, per riconoscervi, anche tramite l’impiego di appositi strumenti tecnici, relazioni tra oggetti o grandezze, regolarità, differenze, invarianze o modificazioni nel tempo e nello spazio; giunge alla descrizione-rappresentazione di fenomeni anche complessi in molteplici modi: disegno, descrizione orale e scritta, simboli, tabelle, digrammi grafici, semplici simulazioni; individua grandezze significative relative ai singoli fenomeni e processi e identifica le unità di misura opportune; effettua misurazioni di grandezze comuni usando correttamente gli strumenti; esplora e comprende gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano inteso come sistema ecologico; sviluppa atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà naturale, di riflessione sulle proprie esperienze, di interesse per i problemi e l'indagine scientifica; è consapevole che la comprensione dei concetti scientifici necessita di definizioni operative che si possono ottenere soltanto con la ricerca e con esperienze documentate e rinnovate nel tempo; comprende che i concetti e le teorie scientifiche non sono definitive, ma in continuo sviluppo, al fine di cogliere aspetti sempre nuovi, diversi e più complessi della realtà; · conosce l’universo animale e il mondo vegetale nelle loro molteplici sfaccettature; conosce la geografia fisica della Terra e il significato dei principali fenomeni naturali che la riguardano; ha coscienza dell’immensità del cosmo; · sa riconoscere semplici sistemi tecnici, individuandone il tipo di funzione e descrivendone le caratteristiche; analizza e rappresenta processi ricorrendo a strumenti tipo grafi, tabelle, mappe ecc. oppure a modelli logici tipo formule, regole, algoritmi, strutture di dati ecc.; segue, comprende e predispone processi e procedure allo scopo di ideare, progettare e realizzare oggetti fisici, grafici o virtuali, seguendo una definita metodologia; mette in relazione la tecnologia con i contesti socio-ambientali che hanno contribuito a determinarla; usa strumenti informatici per risolvere problemi attraverso documentazioni, grafici e tabelle comparative, riproduzione e riutilizzazione di immagini, scrittura e archiviazione di dati, selezione di siti Internet e uso mirato di motori di ricerca. Convivenza civile Alla fine del Primo Ciclo di istruzione, grazie alla maturazione della propria identità e delle competenze culturali, il ragazzo è consapevole di essere titolare di diritti, ma anche di essere soggetto a doveri per lo sviluppo qualitativo della convivenza civile. In questa prospettiva, affronta, con responsabilità e indipendenza, i problemi quotidiani riguardanti la cura della propria persona in casa, nella scuola e nella più ampia comunità sociale e civile. Conosce l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese, nonché gli elementi essenziali degli ordinamenti comunitari ed internazionali e le loro funzioni. Riflette sui propri diritti-doveri di cittadino, trasformando la realtà prossima nel banco di prova quotidiano su cui esercitare le proprie modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti all'interno di un gruppo di persone che condividono le regole comuni del vivere insieme. A 14 anni, inoltre, il ragazzo conosce le regole e le ragioni per prevenire il disagio che si manifesta sotto forma di disarmonie fisiche, psichiche, intellettuali e relazionali. Nello stesso tempo, si impegna a comportarsi in modo tale da promuovere per sé e per gli altri un benessere fisico strettamente connesso a quello psicologico, morale e sociale. È consapevole della necessità di alimentarsi secondo criteri rispettosi delle esigenze fisiologiche, in modo non stereotipato né conformato ai modelli culturali, che rispondono più alle logiche del consumo e del commercio che a quelle della salute; conosce i rischi connessi a comportamenti disordinati (uso di sostanze “aggiuntive” alla normale alimentazione, uso/abuso di alcool, fumo, droghe o alterazioni fisiologiche dei ritmi sonno-veglia) e cerca responsabilmente ad evitarli. Si comporta, inoltre, a scuola (viaggi di istruzione compresi), per strada, negli spazi pubblici, sui mezzi di trasporto, in modo da rispettare gli altri, comprendendo l’importanza di riconoscere codici e regolamenti stabiliti, e fare proprie le ragioni dei diritti, dei divieti e delle autorizzazioni che essi contengono. Rispetta, infine, l’ambiente, lo conserva, cerca di migliorarlo, ricordando che è patrimonio a disposizione di tutti, e adotta i comportamenti più adeguati per la salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo. UNA SINTESI Dopo aver frequentato la scuola dell’infanzia e il Primo Ciclo di istruzione, grazie anche alle sollecitazioni educative nel frattempo offerte dalla famiglia e dall’ambiente sociale, i ragazzi sono nella condizione di: · riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria, emotiva e razionale, consapevoli (in proporzione all’età) della loro interdipendenza e integrazione nell’unità che ne costituisce il fondamento; · abituarsi a riflettere, con spirito critico, sia sulle affermazioni in genere, sia sulle considerazioni necessarie per prendere una decisione; · distinguere, nell’affrontare in modo logico i vari argomenti, il diverso grado di complessità che li caratterizza; · concepire liberamente progetti di vario ordine – dall’esistenziale al tecnico – che li riguardino, e tentare di attuarli, nei limiti del possibile, con la consapevolezza dell’inevitabile scarto tra concezione ed attuazione, tra risultati sperati e risultati ottenuti; · avere gli strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le proprie azioni, i fatti e i comportamenti individuali, umani e sociali degli altri, alla luce di parametri derivati dai grandi valori spirituali che ispirano la convivenza civile; · avvertire interiormente, sulla base della coscienza personale, la differenza tra il bene e il male ed essere in grado, perciò, di orientarsi di conseguenza nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili; · essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri, per contribuire con il proprio apporto personale alla realizzazione di una società migliore; · avere consapevolezza, sia pure adeguata all’età, delle proprie capacità e riuscire, sulla base di esse, a immaginare e progettare il proprio futuro, predisponendosi a gettarne le basi con appropriate assunzioni di responsabilità; · porsi le grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri, sul destino di ogni realtà, nel tentativo di trovare un senso che dia loro unità e giustificazione, consapevoli tuttavia dei propri limiti di fronte alla complessità e all’ampiezza dei problemi sollevati. Circolare Ministeriale 5 marzo 2004 , n. 29 - Prot. n. 464 - Oggetto: Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - Indicazioni e istruzioni. Come è noto alle SS.LL., nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 è stato pubblicato
il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la "Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo
dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53". Il citato decreto, entrato in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione, nel prossimo anno scolastico dovrà
trovare attuazione, da parte di tutte le istituzioni scolastiche statali e
paritarie, nella scuola dell'infanzia, in tutte le classi della scuola
primaria e nella prima classe della scuola secondaria di primo grado. In tale prospettiva questo Ministero sta
provvedendo a realizzare, in una linea di continuità rispetto agli interventi
posti in essere nei due decorsi anni scolastici, una serie di azioni e di
misure di supporto, di indirizzo e di chiarimento, intese a sostenere, nella
maniera più idonea e collaborativa, l'impegno degli uffici
dell'Amministrazione, delle istituzioni scolastiche e delle relative
componenti, degli operatori, delle famiglie, degli enti locali e dei soggetti
a vario titolo interessati e coinvolti in questa prima delicata fase di avvio
della riforma. Alla esigenza sopraccennata intende rispondere anche la presente circolare, con la quale: si richiamano alcuni aspetti significativi della riforma; si impartiscono istruzioni e indicazioni, con riferimento alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, sulla portata e sugli ambiti di alcuni istituti ed attività, al fine di dirimere eventuali incertezze interpretative e di creare le condizioni per una uniforme applicazione delle norme del decreto legislativo; si pongono a confronto le linee d'impianto e le articolazioni orarie del nuovo ordinamento con quelle dell'ordinamento previgente, al fine di individuare ed evidenziare le corrispondenze e le compatibilità; si pone in rilievo l'importante ruolo delle istituzioni scolastiche autonome con riferimento ai contenuti pedagogici e didattici dei piani di studio, ai livelli di prestazione, agli obiettivi specifici di apprendimento di cui alle Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati, d'ora in poi denominati Indicazioni Nazionali (allegati A, B e C al decreto), nonché al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del Primo ciclo di istruzione, d'ora in poi denominato Profilo (allegato D al decreto). Con specifico riguardo all'autonomia
scolastica si evidenzia che il nuovo Titolo V della Costituzione attribuisce
alla stessa, nell'ambito e in funzione delle finalità del sistema scolastico
nazionale, un riconoscimento di rango primario. La riforma, prevista dalla legge di delega
n. 53/2003 e dal primo decreto legislativo di applicazione, dà contenuto
sostanziale a tale riconoscimento, in quanto pone le istituzioni scolastiche
al centro del sistema educativo di istruzione e formazione, rimettendo alla
loro capacità organizzativa e didattica il raggiungimento degli obiettivi
generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento
attraverso la personalizzazione dei piani di studio. Il passaggio dalla prescrittività dei
programmi ministeriali alla consapevole e partecipata adozione delle Indicazioni
nazionali, i cui caratteri di inderogabilità attengono soltanto alla
configurazione degli obiettivi di apprendimento, esalta il ruolo
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e riconosce ai docenti una
responsabilità di scelte che ne valorizza il profilo professionale. Spetta infatti alle istituzioni scolastiche autonome il compito di dare efficace attuazione ai principi fondamentali ed alle norme generali definiti nel sistema di istruzione, secondo modalità e criteri ispirati alla più ampia flessibilità, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del DPR 275/1999 sull'autonomia didattica e organizzativa. Ciò, ovviamente, garantendo l'unità del sistema nazionale di istruzione e assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali di prestazione e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento ai quali si è fatto sopra riferimento. Aspetti significativi del provvedimento legislativo Il motivo ispiratore del provvedimento legislativo, in coerenza con le finalità della citata legge n. 53/2003, è quello di dar vita ad una scuola autonoma, di qualità, in linea con i parametri europei, in grado di recepire le vocazioni e le attese degli alunni, di rafforzare il ruolo e la partecipazione delle famiglie, di valorizzare l'impegno e le capacità professionali dei docenti. Il sistema educativo di istruzione e formazione, così come prefigurato dalla legge di delega n. 53/2003 e dal decreto legislativo, attraverso il Profilo, le Indicazioni nazionali, il Piano dell'offerta formativa, i Piani di studio personalizzati (d'ora in poi denominati Piani di studio) e la risposta alle prevalenti richieste delle famiglie, si caratterizza per la sua flessibilità e capacità di recepire ed interpretare i bisogni, le vocazioni e le istanze, sia dei singoli che delle diverse realtà nelle quali le istituzioni scolastiche si trovano ad operare. Un ruolo particolare in tale contesto assume la funzione tutoriale, i cui compiti vengono finalizzati alla migliore realizzazione degli obiettivi formativi dei singoli studenti. L'orario annuale delle lezioni nel primo ciclo di istruzione comprende un monte ore obbligatorio ed un monte ore facoltativo opzionale per le famiglie degli alunni (obbligatorio per l'istituzione scolastica nell'ambito delle opportunità esistenti), al quale si aggiunge eventualmente l'orario riservato all'erogazione del servizio di mensa e di dopo mensa. I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico. Essi non vanno considerati e progettati separatamente, ma concorrono a costituire un modello unitario del processo educativo, da definire nel Piano dell'offerta formativa. Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, vanno rese compatibili con i piani dell'offerta formativa, con il Profilo, nonché con le soluzioni organizzative e didattiche delle scuole, da ricomprendere, tra l'altro, nell'ambito delle risorse di organico assegnate alle medesime. Le istituzioni scolastiche, anche per il tramite del docente incaricato di funzioni tutoriali, assolvono il compito primario di creare le condizioni atte a garantire il successo scolastico, attraverso interventi compensativi e mirati e un'offerta formativa arricchita, tesa al recupero di svantaggi e disuguaglianze culturali. Gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi individuati nelle Indicazioni Nazionali relative alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di primo grado sono adottati, ai sensi del decreto legislativo, in via transitoria e fino all'emanazione dei regolamenti governativi previsti dal decreto stesso. Il primo ciclo, della durata di 8 anni, che costituisce la prima fase in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, ha carattere unitario, ferma restando la specificità dei due segmenti relativi rispettivamente alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Ciascun segmento del primo ciclo di istruzione si articola in periodi didattici. Più esattamente la scuola primaria si articola in un primo anno di collegamento con la scuola dell'infanzia e in due successivi periodi biennali; la scuola secondaria di I grado in un periodo biennale e in un terzo anno conclusivo e di orientamento. La valutazione degli alunni: viene effettuata dai docenti sia con scansione periodica e annuale, sia in occasione del passaggio al periodo didattico successivo; è unitariamente riferita ai livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni nelle attività obbligatorie e in quelle opzionali; riguarda sia gli apprendimenti sia il comportamento. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale. Il primo ciclo, che ha configurazione autonoma rispetto al secondo, si conclude con l'esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo e condizione per accedere al sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della formazione professionale. L'attività laboratoriale costituisce in generale una metodologia didattica da promuovere e sviluppare nei diversi momenti ed articolazioni del percorso formativo e da ricomprendere in un quadro didattico e organizzativo unitario. Essa, in particolare, viene assunta quale modalità operativa necessaria per la realizzazione di interventi su gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati al consolidamento e alla personalizzazione degli apprendimenti. Il processo di personalizzazione degli interventi formativi, previsto per l'intero percorso scolastico di ciascun alunno, trova la sua concreta espressione nell'impiego del Portfolio delle competenze (d'ora in poi denominato Portfolio), costituito dalla documentazione essenziale e significativa delle esperienze formative dell'alunno e dalla descrizione delle azioni di orientamento e valutazione del medesimo. Il Portfolio, al cui aggiornamento concorre l'équipe dei docenti, d'intesa con la famiglia, viene gestito nel contesto delle competenze attraverso le quali si esprime la funzione tutoriale. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro, come già attualmente previsto, in istituti comprensivi, che includono anche le scuole statali dell'infanzia esistenti nello stesso territorio. Significato ed ambiti di alcuni istituti ed attività della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 1. Scuola dell'infanzia (articoli 1, 2,
3 e 12 del Decreto legislativo) Gli istituti e le attività più significativi introdotti dal decreto legislativo sono quelli relativi a: anticipi delle iscrizioni; nuove professionalità e modalità organizzative; orari di funzionamento; Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative. 1.1 - Anticipi delle iscrizioni (articoli 2
e 12) Si premette che l'articolo 2, comma 1 del
decreto legislativo prevede, in via generale, che alla scuola dell'infanzia
possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Per l'anno scolastico 2004/2005 la circolare ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2004, concernente le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, ha previsto, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge n. 53/2003, l'iscrizione anticipata delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamente all'esistenza delle seguenti condizioni: esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di singole istituzioni scolastiche o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa; disponibilità dei posti nelle scuole interessate, con riferimento sia agli aspetti logistici che a quelli della dotazione organica dei docenti, da determinare con lo specifico provvedimento annuale in materia di organici; assenso, nell'ambito di intese con gli Uffici scolastici, da parte del Comune, nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata, a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc. 1.2 - Nuove professionalità e modalità
organizzative (articolo 12) Fermo restando il concorso delle condizioni
sopra indicate, per l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche
delle richieste di iscrizione, l'attuazione degli anticipi va realizzata, ai
sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo più volte citato, in
forma di sperimentazione, prevedendo anche nuove professionalità e modalità
organizzative. Trattasi di misure di sostegno che, nella fase di avvio degli
anticipi, non hanno natura strutturale e carattere di definitività. Nella considerazione che le citate
professionalità e modalità possano concretare l'esigenza di istituire nuovi
profili professionali del personale scolastico e che, comunque, sono
destinate ad incidere sulla declaratoria delle funzioni già previste, nonché
su modelli e soluzioni organizzative del lavoro, si darà sollecito avvio alla
relativa fase negoziale, ai sensi dell'articolo 43 del Contratto collettivo
nazionale del comparto scuola. Solo a conclusione della citata fase sarà
possibile attivare, in maniera graduale e sperimentale, la pratica degli
anticipi. Nell'ottica suddetta si sta procedendo alla
rilevazione dei dati relativi alla consistenza delle richieste di iscrizione
anticipata, al fine di verificare l'effettiva entità del fenomeno e
quantificare le conseguenti necessità in termini di risorse da impiegare. Sempre in vista dell'attuazione degli
anticipi, si sta esaminando, tra l'altro, la possibilità di incrementare le
dotazioni in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di
fatto, sulla base di parametri da individuare ai fini dell'incremento stesso. Il processo di attuazione degli aspetti
della riforma prima richiamati sarà comunque accompagnato da azioni di
formazione del personale in servizio a vario titolo interessato, al fine di
realizzare una mirata qualificazione dello stesso e la diffusione dei modelli
e delle esperienze più significative. 1.3 - Orario di funzionamento (articolo 3) L'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo
prevede un orario di funzionamento calcolato su base annuale, compreso tra
875 e 1700 ore. Rimane affidato all'autonomia organizzativa e didattica delle
istituzioni scolastiche il compito di definire, sulla base dei progetti
educativi, i quadri-orario settimanali e giornalieri compatibili con le
risorse di organico assegnate e con le prevalenti richieste delle famiglie. Del ruolo assegnato alle famiglie nella
richiesta del tempo scuola nella sua estensione minima o massima, si è fatto
cenno nel paragrafo Aspetti significativi del provvedimento legislativo,
al quale pertanto si rinvia. All'interno della prevista fascia oraria
complessiva, che nella scansione settimanale si può considerare compresa tra
un minimo di 25 ed un massimo di 48-49 ore per 35 settimane all'anno, possono
essere delineati, a titolo indicativo ed in corrispondenza con quelli
preesistenti, modelli-orario riferiti, rispettivamente, ad un servizio minimo
attivato per la sola fascia antimeridiana di 25 ore, ad un servizio medio di
40 ore e ad un servizio massimo di 48-49 ore. A riprova di quanto sopra precisato, si
ritiene opportuno porre a confronto questa nuova previsione di orario di
funzionamento con quella adottata dalle istituzioni scolastiche secondo le
norme previgenti. In base alle citate norme previgenti: l'orario normale di funzionamento era definito su base giornaliera di 8 ore, corrispondenti a 40 ore settimanali, con la generalizzata chiusura del sabato. Su base annuale (35 settimane) tale orario corrispondeva a 1400 ore annue; poco diffuse (circa il 9% del totale delle sezioni funzionanti) erano le sezioni a orario ridotto per 5 ore al giorno, corrispondenti a 25 ore settimanali, pari a 875 ore annue; ancor meno diffuso (inferiore all'1%) era il fenomeno delle sezioni funzionanti per 10 ore giornaliere, pari a 50 ore settimanali, corrispondenti a 1750 ore annue. Situazioni
orarie a confronto
1.4 - Indicazioni nazionali per i piani
personalizzati delle attività educative (articolo 12 e Allegato A) L'articolo 12 del decreto legislativo
prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e
organizzativo, da disciplinare con regolamento governativo previsto dal
decreto legislativo, si adottano in via transitoria le Indicazioni
nazionali per i Piani personalizzati, allegate al medesimo
provvedimento. Nel suggerire, pertanto, l'opportunità di
un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione su taluni
aspetti significativi dello stesso. Le Indicazioni recano un'articolata
rassegna delle prestazioni che le scuole sono chiamate ad assicurare, sia per
garantire l'unità nazionale del sistema educativo, che per consentire alle
bambine e ai bambini di sviluppare, in termini adeguati alla loro età, tutte
le dimensioni della loro personalità. L'elencazione degli obiettivi specifici
di apprendimento sotto i titoli "il sé e l'altro", "corpo,
movimento, salute", "fruizione e produzione di messaggi",
"esplorare, conoscere e progettare" non ha valore
prescrittivo. Si tratta, cioè, di descrizioni di attività
che il docente, attraverso la valorizzazione della propria autonomia
professionale, è chiamato a modulare nella sua azione didattica ed educativa
in relazione ai bisogni, alle capacità ed al grado di autonomia e di
apprendimento di ciascun bambino e in coerenza con la personalizzazione del
processo formativo. Va aggiunto, inoltre, che gli obiettivi
specifici di apprendimento, anche se presentati nelle Indicazioni in
maniera analitica, sono tra di loro strettamente correlati, in quanto obbediscono
ad una visione unitaria dell'intervento educativo. Un'altra innovazione, sulla quale sembra
opportuno richiamare l'attenzione, attiene alla necessità di documentare, in
collaborazione con le famiglie, in una logica storico-narrativa ed anche al fine
di favorire la continuità con il primo ciclo di istruzione, lo sviluppo del
processo educativo ed i livelli di autonomia dei singoli bambini, in
relazione al Profilo educativo a conclusione della scuola dell'infanzia
(documento in corso di elaborazione). Per un maggiore approfondimento di tali
aspetti, si richiamano le riflessioni contenute nelle Indicazioni
nazionali nello specifico paragrafo "Il Portfolio delle
competenze individuali". Rimane affidato alle istituzioni scolastiche il compito di realizzare nella maniera più idonea il nuovo impianto educativo delineato dal decreto legislativo, utilizzando efficacemente le risorse di organico loro assegnate. 2. Scuola primaria (articoli 4, 5, 6, 7,
8, 13, 15 del decreto legislativo) Si indicano, di seguito, gli istituti e le attività più significativi, disciplinati dal decreto legislativo: anticipi delle iscrizioni; orari di funzionamento; consistenze di organico; funzione tutoriale; valutazione degli alunni; piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento. 2.1 - Anticipi delle iscrizioni (articolo
6) Si premette che l'articolo 6, comma 1 del
decreto legislativo ribadisce il principio, già affermato dalla legge di
delega n. 53/2003, secondo cui le bambine e i bambini assolvono il
diritto-dovere all'istruzione a 6 anni, da compiere entro il 31 agosto
dell'anno che precede quello scolastico di riferimento. Con tale precisazione si intendono superate
le ricorrenti incertezze interpretative, legate alla generica formulazione
dell'articolo 143 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ordine
al compimento dell'età di accesso alla scuola dell'obbligo. Costituisce innovazione di notevole rilievo
la previsione dell'ammissione anticipata alla prima classe delle bambine e
dei bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento (articolo 6 comma 2 del decreto). È, però,
opportuno precisare che la data del 30 aprile attiene all'applicazione a
regime degli anticipi. Per l'anno scolastico 2003/2004 l'anticipo ha
riguardato, invece, le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi al 2003/2004 il
decreto prevede, all'articolo 13, comma 1, che "può essere consentita
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, sino al limite temporale del 30
aprile di cui all'art. 6, comma 2". Per l'anno scolastico 2004/2005, con
riferimento a quanto reso noto con la citata circolare n. 2/2004 e per le
ragioni nella stessa esplicitate, il termine rimane fissato al 28 febbraio,
analogamente a quanto stabilito per l'anno scolastico 2003/2004. La legge n. 53/2003 destina appositi
stanziamenti al finanziamento degli oneri occorrenti per la istituzione di
nuove classi e di nuovi posti di insegnamento conseguenti all'attuazione
degli anticipi. 2.2 - Orari di funzionamento (articolo 7) Il decreto legislativo più volte citato
prevede, all'articolo 7, comma 1, che l'orario obbligatorio annuale delle
lezioni nella scuola primaria è di 891 ore che, distribuite su 33 settimane
convenzionali di lezione, corrispondono ad un orario medio settimanale di 27
ore per tutte le classi, dalla prima alla quinta. Come per la scuola dell'infanzia, il monte
ore di lezione è determinato su base annua, mentre rimane demandata
all'autonomia organizzativa e didattica delle scuole la concreta
articolazione dello stesso durante l'anno, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999. Le istituzioni scolastiche, in relazione alle
prevalenti richieste delle famiglie, tenuto conto delle previsioni del Piano
dell'offerta formativa, organizzano in coerenza con il Profilo e
nell'ottica della personalizzazione dei piani di studio, insegnamenti e
attività per ulteriori 99 ore annue (articolo 7, comma 2),
corrispondenti mediamente a 3 ore settimanali, la cui scelta è facoltativa
opzionale per le famiglie degli allievi e la cui frequenza è gratuita. Le famiglie contribuiscono, in maniera
attiva e partecipata, alla definizione dei percorsi formativi dei propri
figli, nel rispetto delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed
inclinazioni, anche attraverso la scelta delle attività educative, da
svolgere nell'orario facoltativo opzionale. Per l'anno scolastico 2004/2005, con la
menzionata circolare n. 2/2004, sono state fornite prime indicazioni in
ordine alle scelte delle famiglie, con la precisazione che tali scelte, da
esprimere all'atto delle iscrizioni, utilizzando l'apposito modulo (identico
a quello degli anni precedenti), dovessero riguardare il solo orario
obbligatorio o, in aggiunta, anche quello facoltativo opzionale. Inoltre, con la succitata circolare, nel
rinviare a titolo orientativo agli assetti didattici e organizzativi
esistenti, si faceva riserva di fornire ulteriori, più dettagliate istruzioni
e indicazioni, una volta entrati in vigore l'impianto ordinamentale e i
contenuti dei piani di studio di cui al decreto legislativo e alle Indicazioni
ad esso allegate. Alla luce di quanto previsto dal decreto di
cui trattasi e dalle suddette Indicazioni nazionali, è ora possibile
sciogliere la riserva sopra richiamata. Ne consegue che, per l'anno 2004/2005, le
istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, in relazione alle
consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità
esistenti, valutate le prevalenti richieste delle famiglie, provvederanno a
modulare l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti e attività, da
ricomprendere nel Piano dell'offerta formativa (articolo 7, comma 2 del
decreto). In tale ottica, le istituzioni scolastiche
attiveranno le iniziative più opportune al fine di acquisire, in tempo utile
rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle
relative attività, le opzioni da parte di quelle famiglie che, all'atto delle
iscrizioni, hanno avanzato richiesta di orario aggiuntivo. Sulla base delle opzioni espresse, le
suddette istituzioni articoleranno l'offerta formativa secondo modelli
unitari comprendenti il tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola
facoltativo opzionale; per l'organizzazione del tempo scuola facoltativo
opzionale potranno fare riferimento sia al gruppo classe che a gruppi di
alunni appartenenti a classi diverse. Le istituzioni scolastiche, nell'adeguare,
attraverso i competenti organi collegiali, il Piano dell'offerta formativa al
Profilo e alle Indicazioni nazionali, potranno disporre per
ciascuna classe, per l'anno scolastico 2004/2005, di un orario settimanale
pari a 30 ore, comprensive dell'orario obbligatorio di 27 ore settimanali e
delle ulteriori 3 ore settimanali, facoltative opzionali per le famiglie, ma
obbligatorie per le scuole. La scelta dell'orario facoltativo opzionale
deve intendersi, di regola, riferita all'intera quota di 99 ore annue (tre
ore mediamente per settimana), in considerazione della circostanza che, nella
situazione attuale, ragioni organizzative e didattiche suggeriscono di
escludere la possibilità di utilizzare quote orarie ridotte. 2.3 - Consistenze di organico (articolo 15) Come già detto, il decreto legislativo, all'articolo
7, commi 1 e 2, prevede che il tempo scuola è fissato nel limite di 990 ore
annue, comprensive dell'orario obbligatorio e di quello facoltativo
opzionale. A tale orario si aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla
mensa e al dopo mensa, che nella sua estensione massima è di 330 ore annue. Ciò premesso, tenuto conto dell'obbligo
delle istituzioni scolastiche di assicurare, su richiesta delle famiglie,
un'offerta formativa corrispondente a 30 ore settimanali e considerata la
ristrettezza dei tempi a disposizione, in sede di elaborazione dell'organico
di diritto per l'anno scolastico 2004-2005, si esclude la possibilità di
effettuare una compiuta e puntuale ricognizione e verifica delle scelte delle
famiglie, sulla cui base quantificare i fabbisogni orari occorrenti. Si ritiene, pertanto, di dovere fissare,
per il prossimo anno scolastico, le consistenze di organico nella misura di
30 ore settimanali, corrispondenti a 27 ore obbligatorie e a 3 ore
facoltative opzionali per ciascuna classe. Tale soluzione si fonda, tra l'altro, sulla
previsione che una efficace interazione tra scuola e famiglia, assicurata
anche dalla funzione tutoriale, potrà comportare una diffusa adesione ai
nuovi modelli, fino a creare le condizioni per una stabilizzazione del modello
integrato di tempo obbligatorio e tempo facoltativo opzionale. Inoltre, l'articolo 15 del decreto
legislativo stabilisce che, in via di prima applicazione, rimane confermato,
per l'anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti complessivamente attivati
a livello nazionale nell'anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo
pieno. All'orario obbligatorio e a quello
facoltativo opzionale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, fermo restando
il limite costituito dal numero complessivo dei posti di cui al citato
articolo 15 del decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente dedicato
alla mensa e al dopo mensa, che nella sua espansione massima è di 330 ore
annue, sino a 10 ore settimanali, anch'esse facenti parte a pieno titolo
delle complessive consistenze di organico. I servizi di mensa, necessari per garantire
lo svolgimento delle attività educative e didattiche, di cui ai citati commi
1 e 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo più volte menzionato, vengono
erogati utilizzando l'assistenza educativa del personale docente, che si
intende riferita anche al tempo riservato al "dopo mensa". Per comodità di riscontro e di
consultazione, si pongono a confronto le nuove previsioni orarie con quelle
precedentemente adottate. Da tale confronto emerge che non sussistono
sostanziali differenze tra le quantità orarie complessive dei servizi
scolastici riferite all'ordinamento vigente e quelle corrispondenti
all'ordinamento pregresso. Come è noto, l'orario di funzionamento
della scuola elementare era fissato, su base settimanale, in 27 ore (comma
1, art. 129 del Testo Unico), elevabili, nelle classi terze, quarte e
quinte, fino a 30 ore in presenza dell'insegnamento della lingua straniera (comma
7, art. 129 del T.U.). Dall'anno 2003/2004 l'orario di 30 ore è stato
esteso anche alle classi prime e seconde per effetto del decreto n. 61/2003,
che ha introdotto in maniera generalizzata lo studio della lingua straniera. Rapportato all'anno scolastico (33
settimane convenzionali), tale orario corrispondeva a 990 ore. Erano altresì previste attività di tempo
lungo (art. 130, commi 1 e 2 del T.U.), secondo due tipologie
organizzative: una, di 37 ore settimanali (comma 1) comprensiva di
tempo mensa, poco diffusa, e l'altra, di 40 ore settimanali (comma 2),
molto diffusa, denominata "tempo pieno", comprensiva del tempo
mensa. Su base annuale l'orario relativo al tempo pieno corrispondeva a 1.320 ore. Situazioni
orarie a confronto
* Possono essere aggiunti settimanalmente uno o più periodi di tempo-mensa di durata varia.
2.4 - Funzione tutoriale (articolo 7) Il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, prevede che, al perseguimento delle finalità proprie della scuola primaria, soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di: assistenza tutoriale a ciascun alunno; rapporto con le famiglie; orientamento per le scelte delle attività opzionali; coordinamento delle attività didattiche ed educative; cura della documentazione del percorso formativo. Il docente al quale sono affidati tali
compiti assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, "un'attività
di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali" (articolo
7, comma 6). Le norme sopra citate prevedono che il
docente incaricato di svolgere tali attività, facenti parte tutte della
funzione tutoriale, sia in possesso di specifica formazione. L'attività
tutoriale non comporta l'istituzione di una nuova figura professionale,
concretizzandosi invece in una funzione rientrante nel profilo professionale
del docente. Tenuto conto che il decreto legislativo, al
comma 5 dell'articolo 7, enuncia espressamente la contitolarità educativa e
didattica di tutti i docenti, ne consegue che la citata funzione del docente
incaricato non si estrinseca in un rapporto di sovraordinazione sugli altri
docenti. Le modalità di svolgimento della funzione
tutoriale costituiranno oggetto di appositi approfondimenti e confronti nelle
sedi competenti, in esito ai quali saranno impartite ulteriori indicazioni e
precisazioni. Per l'anno scolastico 2004/2005, in attesa
della compiuta definizione degli ambiti di applicazione della funzione
tutoriale e della realizzazione dei previsti interventi di formazione, le
singole scuole, nell'ambito delle propria autonomia, provvederanno al
conferimento dell'incarico in questione, sulla base di criteri di
flessibilità individuati dagli stessi organi, e in particolare il collegio
dei docenti, competenti a fornire al dirigente scolastico i criteri generali
per l'assegnazione dei docenti alle classi. Nell'espletamento di detta funzione, e
soprattutto per lo svolgimento delle attività relative alla documentazione,
alla valutazione e all'orientamento, il docente tutor si avvarrà dell'apporto
degli altri docenti, anche in considerazione della affermata contitolarità
degli insegnanti sullo stesso gruppo classe. 2.5 - Valutazione (articoli 4, 8 e 19) L'articolo 8 del decreto legislativo
stabilisce che la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze dagli stessi
acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e
didattiche previste dai Piani di studio personalizzati. Sono oggetto di valutazione tutti gli
apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli
riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli alunni. Ai sensi del citato articolo 8, commi 1 e
2, gli insegnanti procedono alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai
fini del passaggio al periodo successivo. Gli stessi, con decisione assunta
all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe intermedia,
"in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione". Considerato che l'articolo 4 del decreto in
questione prevede, nella scuola primaria, un primo anno di raccordo con la
scuola dell'infanzia e due periodi didattici biennali, il passaggio dalla
scuola primaria alla scuola secondaria di I grado avviene a seguito di
valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico
biennale. L'esame di licenza elementare rimane in
vigore per l'anno scolastico in corso. Per quel che concerne gli anni
successivi, si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 19 comma 3 del
decreto legislativo. 2.6 - Piani di studio personalizzati e
obiettivi specifici di apprendimento (articolo 13 e Allegati B e D) L'articolo 13 del decreto legislativo
prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo,
da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottino, in via
transitoria, le Indicazioni nazionali per i piani di studio
personalizzati, allegate al decreto medesimo. Nel suggerire un attento esame del predetto
documento, si richiama l'attenzione su alcuni punti significativi del
medesimo. Le Indicazioni nazionali evidenziano
come la scuola primaria debba favorire l'acquisizione, da parte dell'alunno,
sia della lingua italiana, indispensabile alla piena fruizione delle
opportunità formative scolastiche ed extrascolastiche, sia di una lingua
comunitaria, l'inglese, privilegiando, ove possibile, la coltivazione
dell'eventuale lingua madre che fosse diversa dall'italiano. Favorisce,
inoltre, l'acquisizione delle varie modalità espressive di natura
artistico-musicale, motoria, scientifico-tecnica, oltre che delle coordinate
storico-geografiche, organizzative della vita umana. È compito dei docenti utilizzare gli
obiettivi specifici di apprendimento per progettare Unità di apprendimento
caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli
allievi, compresi quelli in situazione di handicap, volte a garantire la
trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate competenze
coerenti con il Profilo. Gli obiettivi specifici di apprendimento
sono ordinati per attività educative e disciplinari e articolati per periodi
didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che
l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun
alunno. Nell'ambito degli obiettivi specifici di
apprendimento costituiscono elemento di novità, per la loro generalizzazione,
l'insegnamento della lingua inglese e l'alfabetizzazione tecnologica e
informatica. Relativamente alle situazioni in cui sono
in atto insegnamenti di una lingua diversa dall'inglese, in via transitoria
detti insegnamenti proseguiranno fino all'esaurimento del percorso
scolastico, fermo restando comunque l'avvio dell'insegnamento dell'inglese
fin dalla prima classe. Si richiama, altresì, l'attenzione sugli
obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza
civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare e all'affettività) che non costituisce una disciplina a se
stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche
unitarie a cui concorrono i docenti contitolari del gruppo classe. 3. Scuola secondaria di I grado (articoli
4, 9, 10, 11, 14, 15 e 16 del decreto legislativo) Si richiamano, di seguito, gli istituti e le attività più rilevanti disciplinati dal decreto legislativo con riferimento alla scuola secondaria di I grado: orari di funzionamento; dotazioni organiche; assetti delle discipline di insegnamento; funzione tutoriale; valutazione degli alunni; piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento. In conformità con quanto previsto dalle
norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto succitato, la riforma
della scuola secondaria di I grado andrà a regime, nella sua globalità,
dall'anno scolastico 2006/2007 e per l'anno scolastico 2004/2005 troverà
applicazione limitatamente al primo anno del corso di studi. 3.1 - Orari di funzionamento (articolo 10) Il decreto legislativo prevede all'articolo
10, comma 1, che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni, nella scuola
secondaria di I grado, è di 891 ore, che, distribuite su 33 settimane
convenzionali di lezione, corrispondono, a regime, ad un orario medio
settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla terza. Per l'anno scolastico 2004/2005 tale orario
obbligatorio è riferito alle sole prime classi, mentre per le seconde e le
terze classi si intendono vigenti le previsioni orarie di cui all'articolo
166 del decreto legislativo n. 297/1994. Come per gli altri ambiti di scolarità, il
monte ore di lezione è determinato su base annua; rimane invece demandata
all'autonomia delle scuole l'articolazione dello stesso durante l'anno
scolastico, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999. Le istituzioni scolastiche, in relazione
alle prevalenti richieste delle famiglie e nell'ottica della
personalizzazione dei piani di studio, in coerenza con il Profilo,
organizzano insegnamenti e attività per ulteriori 198 ore annue (articolo
10, comma 2), corrispondenti mediamente a sei ore settimanali. Tale offerta, facoltativa opzionale per le
famiglie, la cui frequenza è gratuita, impegnerà per il prossimo anno
scolastico le sole classi prime, mentre per le seconde e le terze classi
varrà quanto già sopra precisato con riferimento all'orario obbligatorio
delle lezioni, nel senso che rimarranno in vigore gli attuali assetti orari. All'orario obbligatorio e a quello
facoltativo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, fermo restando il limite
costituito dal numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15 del
decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al
dopo-mensa, che, nella sua espansione massima, è di 231 ore annue (sino a 7
ore settimanali). I servizi di mensa, eventualmente
occorrenti per garantire lo svolgimento delle attività educative e
didattiche, sono erogati con l'assistenza educativa del personale docente. Le famiglie contribuiscono in maniera
attiva e partecipata alla definizione dei percorsi formativi dei propri
figli, nel rispetto delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed
inclinazioni, anche attraverso la scelta degli insegnamenti e delle attività
educative, da svolgere nell'orario facoltativo opzionale. Come già chiarito nel paragrafo Aspetti
significativi del provvedimento legislativo, le scelte delle famiglie,
durante la fase transitoria e, in particolare, per l'anno scolastico
2004/2005, vanno rese compatibili con la gamma delle opportunità che le
istituzioni scolastiche possono offrire, in relazione alle dotazioni
organiche loro assegnate e alle risorse professionali di cui dispongono. In tale ottica, occorre creare una proficua
e puntuale collaborazione e interazione tra famiglie e scuole, sulla cui base
poter contemperare le richieste e le attese delle prime con l'effettiva
capacità di risposta delle seconde. In un quadro di sistema a regime, le
scuole, anche sulla base delle prevalenti e ricorrenti richieste delle
famiglie e delle indicazioni complessive ricavate dal Portfolio,
saranno in condizione di predisporre un repertorio di offerte formative
organiche che rispondano ai bisogni educativi degli alunni e valorizzino, nel
contempo, le scelte delle famiglie già all'atto dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2004/2005, con la
menzionata circolare n. 2/2004, sono state fornite prime indicazioni in
ordine alle scelte delle famiglie riferite all'orario facoltativo opzionale,
con la precisazione che tali scelte potevano riguardare la richiesta del solo
orario obbligatorio o di quello comprensivo della quota oraria facoltativa
opzionale. Inoltre, con la più volte citata circolare,
si rinviava, a titolo orientativo, agli assetti didattico-organizzativi
esistenti, facendo riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, una volta
entrati in vigore il nuovo impianto ordinamentale e i contenuti dei Piani
di studio di cui al decreto legislativo e alle Indicazioni nazionali
allo stesso allegate. Allo stato, si ritiene di poter sciogliere
la riserva secondo le procedure e le modalità di seguito indicate. Per l'anno 2004/2005, le istituzioni
scolastiche, nella propria autonomia, provvederanno ad articolare l'orario
facoltativo opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano
dell'offerta formativa (articolo 10, comma 2 del decreto), tenuto conto
delle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle
professionalità esistenti e valutate le prevalenti richieste delle famiglie. Per quanto attiene, in particolare, alle
opzioni delle famiglie, le istituzioni scolastiche elaboreranno, in tempo
utile rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione
delle relative attività, un repertorio di offerte formative e attiveranno
tutte le iniziative volte ad orientare e a rendere più agevoli le opzioni
stesse. Tale repertorio si intende ovviamente riferito anche alle azioni di
rafforzamento e di approfondimento destinate ad alunni in particolari
condizioni. Giova comunque precisare che, in relazione
a quanto disposto dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo e nella
considerazione che nel prossimo anno scolastico la riforma, applicata solo
nelle prime classi, comporterà la contestuale vigenza del nuovo e del
pregresso ordinamento, le opzioni delle famiglie potranno trovare
accoglimento, compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle
istituzioni scolastiche. 3.2 - Dotazioni organiche (articoli 14 e
15) Per l'anno 2004/2005, tenuto conto delle
previsioni degli articoli 14 e 15 del decreto in questione, restano
confermati l'assetto organico delle scuole secondarie di I grado secondo i
criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e
integrazioni, nonché il numero dei posti attivati complessivamente a livello
nazionale per le attività di tempo prolungato. Fermo restando quanto disposto dai succitati
articoli in materia di organico, le istituzioni scolastiche, nella loro
autonomia, adegueranno la configurazione oraria delle cattedre ai nuovi piani
di studio. In coerenza con le succitate precisazioni,
si procederà all'assegnazione delle risorse di organico secondo i criteri e
le modalità previgenti. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia,
avranno cura di assicurare il completamento dell'orario di cattedra, anche
nell'ambito delle quote opzionali e facoltative, di quei docenti per i quali l'offerta
obbligatoria dovesse comportare una contrazione di orario, ai sensi
dell'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo. Per quel che concerne i
carichi orari relativi a talune discipline, si rinvia al paragrafo
riguardante gli assetti delle discipline. Nella fase di prima applicazione e, in
particolare, per il prossimo anno scolastico, le attività facoltative
opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa saranno assicurati
entro il limite delle risorse di organico determinate a livello nazionale. 3.3 - Assetti delle discipline di
insegnamento (articolo 14 e Allegato C) L'articolo 14, comma 2 del decreto prevede
che, in via transitoria, fino all'emanazione del regolamento governativo, si
adotti l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo di cui alle Indicazioni
nazionali per i Piani di studio personalizzati per la scuola secondaria
di I grado (Allegato C del decreto), facendo riferimento al Profilo
individuato nell'Allegato D. Le Indicazioni nazionali contengono,
tra l'altro, le consistenze orarie delle discipline, con la conseguente
quantificazione, minima, media e massima del monte ore annuo, la cui
articolazione, rimessa all'autonomia scolastica, è suscettibile di
compensazione, nel rispetto delle 891 ore annue. In attesa dell'emanazione delle norme
regolamentari e dei provvedimenti che dovranno ridefinire le classi di
abilitazione all'insegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio, le
istituzioni scolastiche si intendono vincolate agli assetti delle discipline
di insegnamento di cui alle Indicazioni nazionali. Per quel che concerne lo studio delle due
lingue comunitarie, è opportuno precisare, per completezza di quadro
espositivo, che i relativi insegnamenti riguarderanno solo le prime classi e
non anche le seconde e le terze, alle quali si applicherà l'ordinamento
previgente. In dipendenza di quanto sopra, all'atto
della determinazione dell'organico di diritto, si provvederà alla definizione
delle cattedre e dei posti relativi ad una sola lingua straniera, secondo le
attuali consistenze orarie. In una fase successiva, sarà quantificato il
fabbisogno legato allo studio della seconda lingua e si procederà alla
copertura delle relative disponibilità. Ciò, tenendo conto, ovviamente, anche
delle risorse esistenti per effetto di sperimentazioni già consolidate della
seconda lingua, e non trascurando, altresì, la possibilità di utilizzare lo
stesso docente, ove disponibile, per entrambi gli insegnamenti, qualora in
possesso dei previsti requisiti. Ad ogni buon fine, si fa riserva di
ulteriori dettagliate indicazioni a conclusione di valutazioni e
approfondimenti, da effettuare nelle sedi competenti. Per quel che attiene alle posizioni di
servizio e all'impiego dei docenti di educazione tecnica, in via transitoria
e in attesa della revisione delle classi di concorso, ai sensi dell'articolo
14 comma 6 del decreto legislativo, tali docenti saranno assegnati
all'insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti
nell'area disciplinare "matematica, scienze e tecnologia". Per l'eventuale quota oraria non coperta
(rispetto alle attuali 3 ore previste per l'insegnamento di educazione
tecnica), i docenti in questione troveranno utilizzazione nelle attività
facoltative opzionali (ivi comprese quelle di laboratorio), secondo le
competenze professionali possedute (articolo 14, comma 5). Anche con riferimento ai suddetti docenti
si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni, a seguito di valutazione
e approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti. Per l'insegnamento dello strumento
musicale, si osserva che lo stesso, entrato in ordinamento con la legge n.
124/1999 ed attivato sulla base delle scelte formulate dalle famiglie,
risulta coerente con il nuovo quadro ordinamentale, rientra nelle consistenze
dell'organico di diritto e si colloca nell'ambito delle opportunità da
recepire nel piano dell'offerta formativa. Del resto già in questa logica sono stati
forniti chiarimenti alle scuole e sono state attivate le procedure selettive
degli alunni aspiranti a tali indirizzi di studio. Analogamente a quanto avviene per gli altri
docenti, si confermano i criteri di costituzione delle cattedre di
insegnamento dello strumento musicale, secondo la normativa previgente. 3.4 - Funzione tutoriale (articolo 10) Il decreto legislativo, all'articolo 10,
comma 5, prevede che, al perseguimento delle finalità proprie della scuola
secondaria di I grado, da realizzare soprattutto attraverso la
personalizzazione dei piani di studio, concorre prioritariamente il
docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con
le famiglie e con il territorio, svolge funzioni tutoriali analoghe a
quelle già descritte in occasione della trattazione della funzione per la
scuola primaria al precedente paragrafo 2, punto 4. Per lo svolgimento dei succitati compiti,
il docente preposto alla funzione tutoriale si avvale degli apporti e dei
contributi degli altri docenti. Nelle more della realizzazione della
specifica formazione prevista dal decreto legislativo, l'attribuzione dell'incarico
dovrà avvenire nell'ambito delle disponibilità e delle risorse esistenti,
ricorrendo a soluzioni di tipo transitorio e adottando criteri di
flessibilità, da ponderare opportunamente da parte delle istituzioni
scolastiche. In ordine alla specifica funzione e ai
compiti operativi, nonché all'individuazione dei criteri per il conferimento
della funzione tutoriale, valgono le osservazioni già formulate per l'analoga
funzione riferita alla scuola primaria, con la precisazione che ulteriori
approfondimenti sulla delicata materia costituiranno oggetto di confronti
nelle sedi competenti. 3.5 - Valutazione (articoli 4, 11 e 19) Conformemente alle disposizioni contenute
nella legge n. 53/2003, il decreto legislativo stabilisce, all'articolo 4,
che la scuola secondaria di I grado sia articolata in un periodo didattico
biennale e in un terzo anno di orientamento e di raccordo con il secondo
ciclo. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto
dispone che, ai fini della validità dell'anno scolastico, ciascun alunno deve
maturare una frequenza minima di tre quarti dell'orario annuale obbligatorio
e facoltativo prescelto. Le istituzioni scolastiche, qualora
ricorrano situazioni eccezionali, possono autonomamente stabilire deroghe ai
limiti massimi di assenze. Sono oggetto di valutazione tutti gli
apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli
riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli studenti. Gli insegnanti procedono anche alla
valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo
successivo. Con deliberazione motivata, gli insegnanti possono, altresì, non
ammettere gli alunni alla classe intermedia. Il terzo anno si conclude con l'esame di
Stato, che è titolo di accesso al sistema dei licei e a quello
dell'istruzione e della formazione professionale. 3.6 - Piani di studio personalizzati e
obiettivi specifici di apprendimento (articolo 14 e Allegati C e D) L'articolo 14 del decreto legislativo
prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e
organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottano
in via transitoria le Indicazioni nazionali per i piani di studio
personalizzati, allegate al decreto medesimo. Nel suggerire un attento esame del predetto
documento, si richiama l'attenzione su alcuni aspetti significativi dello
stesso. In via preliminare giova rilevare che il
carattere unitario del primo ciclo di istruzione esige che i piani di studio
della scuola secondaria di I grado siano strutturati secondo una linea di
continuità e di coerenza con quelli della scuola primaria. Si evidenzia il fatto che, in attuazione
della legge n. 53/2003, tra le discipline di insegnamento è stata inserita
una seconda lingua comunitaria e tra i nuovi contenuti disciplinari sono
state comprese tecnologia e informatica. Gli obiettivi specifici di apprendimento
sono ordinati per discipline e articolati per periodi didattici. Per ciascuna
disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola
aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno. Gli obiettivi specifici sono strutturati
nelle seguenti discipline di insegnamento: italiano, storia e geografia,
matematica, scienze e tecnologia, inglese e seconda lingua comunitaria, arte
e immagine, musica e scienze motorie e sportive. L'individuazione delle modalità con cui
tradurre gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi
delle unità di apprendimento individuali, del gruppo classe, ovvero di gruppi
di livello, di compito o elettivi, è affidata alla responsabilità delle
diverse équipe dei docenti. Si richiama, altresì, l'attenzione sugli
obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza
civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare e all'affettività) che, come già precisato per la scuola
primaria, non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in
un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i
docenti del gruppo classe. Le SS.LL., nel dare la massima diffusione
alla presente circolare, vorranno, per la parte di rispettiva competenza,
porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati alla puntuale attuazione
delle indicazioni e delle istruzioni nella stessa contenute. Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. IL MINISTRO Letizia Moratti Sentenza Tribunale di Ancona 16 marzo 2004 Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 9.3.2004, nel procedimento ex art. 700 c.p.c., presentato da xxxx, quali genitori esercenti la podestà sul figlio minore… nei confronti di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale, il C.S.A. Ascoli Piceno, la Scuola Media Statale “Galilei- Marconi”, ha emesso la seguente ORDINANZA Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 19/02/2004, xxxxxxx, quali genitori esercenti la podestà sul figlio minore xxxxxxxx, nato il 15/12/1991- riconosciuto, all’esito della visita collegiale da parte della competente Azienda Sanitaria Locale di Fermo, “portatore di handicap, con carattere di permanenza, in situazione di gravità” in quanto affetto da disturbo affettivo nella relazione di attaccamento-differenziazione, con condotte di chiusura verso il mondo esterno - esponevano che il minore, che frequenta la 1^ media presso la scuola “Galilei-Marconi” di Porto Sant’Elpidio, a causa del grave e permanente handicap, necessitava del supporto costante di personale di sostegno, del quale era stato in gran parte privato sin dall’inizio dell’anno scolastico, in conseguenza della ridefinizione dell’organico docente della scuola, disposta dalle competenti autorità per l’anno in corso. Infatti, affermavano i ricorrenti, essendovi stata una riduzione di organico, la Dirigente Scolastica aveva distribuito le ore di sostegno disponibili, fra tutti i ragazzi aventi diritto nell’ambito della scuola, assegnando a XXXXX solo 12 ore di sostegno, su un totale di 36 ore settimanali di scuola. Sostenevano che tale situazione dava luogo a un pregiudizio grave ed irreparabile al minore, in quanto l’insufficiente sostegno didattico lo privava della possibilità di apprendere proficuamente e di affrontare con successo la scuola media inferiore, facendo diminuire la fiducia nelle proprie capacità e rischiando di acutizzare il suo disagio sociale. Affermavano pertanto la sussistenza di una violazione nei confronti del minore, del diritto, costituzionalmente garantito, all’istruzione e all’apprendimento effettivi e chiedevano che venisse assegnato a xxxxx un insegnante di sostegno, per l’intero orario scolastico settimanale o, in subordine, per almeno 18 ore settimanali. Precisavano che nel giudizio di merito avrebbero chiesto l’accertamento del diritto costituzionalmente garantito di xxxxxx all’istruzione e apprendimento effettivi e l’inadempienza dei convenuti all’obbligo di garantire allo stesso il necessario sostegno di un insegnante a ciò abilitato nella misura necessaria a realizzare tale diritto, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dal bambino. Costituitisi in giudizio, i resistenti eccepivano in via preliminare la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che veniva fatto valere in giudizio non un diritto ma un mero interesse legittimo all’integrazione scolastica, tutelabile dunque dinanzi al giudice amministrativo. Nel merito chiedevano il rigetto del ricorso, negando la sussistenza di pregiudizi per il minore. Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dalle parti resistenti. L’eccezione è infondata e va pertanto respinta. Il D.lgs. 80/98 come modificato dalla Legge 205/2000, all’art. 33 co. 2 lett. e) esclude espressamente dalla giurisdizione del g.a. le controversie aventi ad oggetto “i rapporti individuali di utenza con soggetti privati” e quelle “risarcitorie che riguardano il danno alla persona”. Dunque, sono devolute al g.o. tutti i rapporti in materia di pubblici servizi resi nei confronti di soggetti privati, a prescindere dal fatto che il servizio sia erogato da un soggetto pubblico o meno. Sul punto, la Corte di Cassazione, pronunciatasi a Sezioni Unite, ha affermato, nella sentenza n. 558/2000 - con motivazione che questo giudicante condivide- che l’attribuzione al giudice ordinario di detta controversia, va interpretata come relativa alle controversie fra utenti fruitori e soggetti erogatori di servizi pubblici, a nulla rilevando che il soggetto erogatore sia pubblico, in quanto l’individuazione del giudice competente deve avvenire non in base al criterio della materia del “pubblico servizio” ma in base a quello della consistenza della situazione giuridica di cui si chiede la tutela, riconoscendosi la giurisdizione del g.o. relativamente ai diritti soggettivi e quella del g.a. in materia di interessi legittimi. Nel caso di specie non vi è dubbio che si controverta su un rapporto individuale di pubblica utenza con un soggetto privato, concernente un diritto soggettivo pieno all’educazione e all’istruzione, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice adito. Inoltre, la giurisdizione appartiene al g.o. anche in considerazione del fatto che si controverte in materia di risarcimento del danno alla persona, ai sensi dell’art. 33 citato, con riferimento ad un concetto ampio di danno alla persona, inteso non limitatamente a quello riguardante l’integrità psico-fisica del soggetto, ma quale pregiudizio arrecato alla persona a causa della violazione di un diritto fondamentale dell’uomo, quale quello all’educazione e all’istruzione. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento. Non può essere posto in dubbio come il diritto all’istruzione, all’educazione e all’apprendimento effettivi della persona affetta da handicap sia tutelato costituzionalmente dagli articoli 2,3,co. 2, 34 e 38 e attuato dalla legislazione statale e in particolare dalla legge 104/92 art. 12 co. 2 e 4 e 13 co. 3 riguardanti la materia del sostegno all’alunno disabile quale strumento di piena integrazione scolastica.Tali norme infatti garantiscono un diritto perfetto all’inserimento, non solo nella scuola dell’obbligo, con strumenti idonei al raggiungimento dello scopo e con esclusione in capo alla PA di ogni discrezionalità. Né il vincolo della dotazione organica della scuola può costituire impedimento all’assegnazione al disabile delle ore di sostegno necessarie alla realizzazione del proprio diritto. Infatti l’art. 40 della L. n. 449/97, fissa da un lato la dotazione organica degli insegnanti di sostegno per l’integrazione degli alunni handicappati nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli Istituti statali della provincia, ma consente espressamente la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato, in presenza di handicap particolarmente gravi. Il numero di ore di sostegno di cui usufruisce xxxxxxx risulta del tutto insufficiente, atteso il grave handicap da cui è affetto il bambino. Al proposito, i ricorrenti hanno prodotto in atti una relazione del responsabile clinico UMEE del distretto Nord ASL n… in data 4.3.04, in cui si afferma la patologia di …(sindrome autistica e con disturbo generalizzato dello sviluppo). Sulla base di tale documento, che non è stato contestato specificamente da parte del Dirigente, deve ritenersi che, nell’attuale situazione, il minore manifesta un certo disagio nell’affrontare la scuola, in cui non riesce a trovare un punto di riferimento costante ed effettivo, importante per affrontare le difficoltà crescenti dovute ai programmi scolastici certamente più impegnativi rispetto a quelli affrontati nella scuola elementare. Deve pertanto affermarsi che l’attribuzione al minore in questione di un numero di ore di sostegno non adeguato alle sue condizioni, integra certamente una palese violazione del suo diritto all’educazione e all’istruzione. Allo stato, considerata la patologia di xxxxxxx e la sua estrema necessità di punti di riferimento all’interno della scuola, si ritiene che il diritto del minore possa essere adeguatamente realizzato con l’assegnazione di un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico settimanale. Alla luce di quanto esposto, deve affermarsi la fondatezza del ricorso, sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Né si potrebbe affermare in contrario, che il giudice ordinario non può condannare la PA ad un facere, posto che in gioco vi è un diritto pieno della parte che non può essere compromesso o affievolito e che pertanto non può certo dirsi espressione del potere discrezionale della PA.
P.Q.M. Ordina al Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al CSA di Ascoli Piceno, all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Scuola Media Statale “Galilei-Marconi” di assegnare all’alunno xxxxx un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico settimanale. Fissa il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l’inizio della causa di merito Si comunichi. Ancona 16.03.2004 Il giudice Dott.ssa Clelia Di Silvestro Circolare Ministeriale 24 marzo 2004, n. 37 - Prot. N. 613/DIP/U02 - Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2004/2005 - Trasmissione schema di Decreto interministeriale Allo scopo di garantire il corretto e puntuale svolgimento delle operazioni finalizzate al regolare inizio dell'anno scolastico 2004/2005, è necessario che codesti Uffici e i dipendenti CSA provvedano, con la massima sollecitudine, alla definizione e all'assegnazione delle dotazioni organiche del personale docente relativo al citato anno scolastico. Ciò in coerenza con le innovazioni introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dal Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, nonché con quanto previsto dalla legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) e dalla legge n. 289/2002 (finanziaria 2003). Le suddette operazioni, come è noto, costituiscono adempimento preliminare rispetto alla gestione delle fasi e allo svolgimento delle procedure relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni del personale scolastico. Nell'ottica suindicata si trasmette, con la presente, la bozza del Decreto interministeriale da assumere di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari. È appena il caso di far presente che sarà cura di questo Ministero comunicare alle SS.LL. eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto di interventi modificativi da parte dei citati organi. Per completezza di quadro espositivo e di riferimenti, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sui contenuti della Circolare n. 29 del 5 marzo 2004 avente ad oggetto "Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - indicazioni e istruzioni". In conformità di quanto previsto dalla legge n. 448/2001, le dotazioni organiche sono assegnate a livello regionale. Spetterà, poi, alle SS.LL. procedere alla ripartizione di tali dotazioni tra le province di rispettiva competenza, sulla base delle conformazioni delle scuole e degli attuali assetti, della consistenza delle platee scolastiche, nonché dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti, come richiamate nella suddetta bozza di Decreto interministeriale. Come fatto presente anche negli anni decorsi, sono ammesse, in casi di necessità, compensazioni tra i contingenti riferiti ai diversi ambiti di scolarità. Le consistenze delle dotazioni organiche regionali sono riportate nelle tabelle allegate al testo della richiamata bozza di Decreto e facenti parte integrante dello stesso. Tali consistenze sono state rideterminate rispetto a quelle relative agli organici di diritto dell'anno scolastico 2003/2004, tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall'organico di fatto, dell'entità previsionale della popolazione scolastica riferita all'anno 2004/05, dall'andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni, nonché delle situazioni di cui è menzione nell'art. 1, comma 1, della suddetta bozza di decreto. Con specifico riferimento alla scuola primaria, relativamente a talune realtà particolarmente esposte a situazioni di disagio, sono stati applicati indicatori e correttivi che hanno parzialmente temperato l'incidenza del decremento delle platee scolastiche. In funzione del ridimensionamento previsto dalla legge n. 448/2001, sono stati applicati i seguenti criteri: · per la scuola primaria: sono state apportate contenute e proporzionali riduzioni della dotazione di organico funzionale in quelle province che presentavano quote più consistenti di detto organico; · per l'istruzione secondaria: ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 35, comma 1, della citata legge n. 289/2002, rimane confermata la riconduzione a 18 ore delle cattedre attualmente costituite con un orario di insegnamento inferiore; ulteriori precisazioni e indicazioni in merito sono fornite nel paragrafo relativo all'istruzione secondaria di I e II grado; · per il sostegno: l'organico di diritto rimane confermato nei limiti della dotazione organica fissata nel decorso anno scolastico; la quota di organico aggiuntiva è stata invece rideterminata sulla base del rapporto 1/138 (come previsto dalla legge n. 449/1997) con opportuni temperamenti. La bozza del citato Decreto interministeriale reca in allegato anche la tabella B1, contenente il numero dei posti assegnati a ciascuna regione per far fronte alle esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria e all'introduzione in forma generalizzata dell'insegnamento della lingua inglese. L'assegnazione dei posti è stata effettuata tenendo a riferimento i dati comunicati dalle SS.LL., sulla cui base è stato possibile prevedere l'aumento del numero delle classi. Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici Le SS.LL. cureranno direttamente e con la collaborazione dei responsabili dei CSA territorialmente competenti, l'organizzazione e il buon funzionamento degli Uffici preposti alle rilevazioni e alla definizione degli organici, assicurando che, in relazione all'importanza e alla complessità degli adempimenti, il personale agli stessi assegnato sia in possesso di adeguate competenze tecniche e della necessaria esperienza. Premesso che le citate istituzioni scolastiche hanno già provveduto a trasmettere al Sistema informativo i dati propedeutici alla determinazione degli organici in termini di alunni e classi, si rappresenta l'esigenza che tali dati siano opportunamente verificati, esaminati e validati dalle SS.LL.. Le SS.LL. medesime, pertanto, una volta effettuati i necessari controlli, anche con la collaborazione dei dirigenti scolastici, col riscontro delle serie storiche relative all'andamento della scolarità degli ultimi anni, provvederanno, apportate le eventuali variazioni, a rendere definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo. Circa i criteri di definizione degli organici, si richiama quanto stabilito dal Decreto interministeriale n. 131 del 18/12/2002, dal Decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche dell'anno scolastico 2003/2004, che ha previsto alcune modifiche per dare attuazione alle prescrizioni dell'art. 35 della legge n 289/2002, nonché dalla più volte citata bozza di Decreto interministeriale recante talune modifiche in funzione degli obiettivi di contenimento della spesa fissati dalla legge n. 448/2001. Come già evidenziato con la circolare n. 29 del 5 marzo 2004, e come sarà precisato in maniera più puntuale nei paragrafi successivi relativi ai singoli ambiti di scolarità, le articolazioni orarie del nuovo ordinamento introdotte con il Decreto legislativo n. 59/2004 sono sostanzialmente corrispondenti, per l'anno scolastico 2004/2005, a quelle dell'ordinamento previgente. Ne consegue, pertanto, che, per la determinazione degli organici, sono confermati, per il prossimo anno scolastico, i criteri che attualmente presiedono alla formazione delle classi ed alla determinazione delle cattedre e dei posti. Scuola dell'infanzia Nessuna modifica viene apportata, per la scuola dell'infanzia, ai criteri fissati dal Decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici per l'anno scolastico 2003/2004, stante la sostanziale corrispondenza tra le quantità orarie previste dalla previgente normativa e quelle fissate dal Decreto legislativo n. 59/2004. Al fine, poi, di corrispondere alle avvertite esigenze delle famiglie e di ridurre gradualmente il fenomeno delle liste di attesa, in vista di una programmata generalizzazione del servizio, vengono recepiti nell'organico di diritto di ciascuna regione gli incrementi dei posti autorizzati in organico di fatto per il corrente anno scolastico. Eventuali ulteriori incrementi delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione delle innovazioni introdotte dalla legge 53/2003 e dal Decreto legislativo n. 59/2004 in materia di anticipi, saranno realizzati in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, a conclusione della fase negoziale attivata in funzione della sperimentazione di nuove professionalità e modalità organizzative. Pertanto, solo dopo l'acquisizione degli esiti della citata fase negoziale, si darà corso, ove possibile, alla pratica degli anticipi. Sempre in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, si valuterà, anche attraverso confronti e approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti, se ricorrano le condizioni per l'istituzione di ulteriori sezioni e posti, in relazione a specifiche, particolari esigenze debitamente motivate dalle SS.LL. Scuola
primaria Come è noto, il Decreto legislativo n. 59/2004, all'articolo 7, commi 1 e 2, prevede, per la scuola primaria, un tempo scuola di 990 ore annue, comprensive dell'orario obbligatorio di 891 ore e di quello facoltativo opzionale di 99 ore. A tale orario va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che, nella sua estensione massima, è di 330 ore annue. Per le ragioni già rappresentate con la circolare n. 29/2004, per il prossimo anno scolastico le consistenze orarie per lo svolgimento delle attività didattiche rimangono fissate per ciascuna classe in 30 ore settimanali, comprendenti 27 ore obbligatorie e tre ore facoltative opzionali per le famiglie, ma obbligatorie per la scuola. Alle citate 30 ore complessive settimanali per classe va aggiunto il tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo mensa, che, nella sua espansione massima, è pari a 10 ore settimanali, anch'esse rientranti a pieno titolo nelle complessive consistenze di organico. Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che, per l'anno scolastico 2004/2005, in base a quanto previsto dall'art. 15 del citato Decreto legislativo n. 59/2004, rimane confermato numero dei posti complessivamente funzionanti a livello nazionale e regionale nell'anno in corso per le attività di tempo pieno; numero che non può subire deroghe e che le SS.LL. provvederanno a ripartire in ambito provinciale e tra le singole istituzioni scolastiche. Con l'occasione si chiarisce che è consentita l'organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato. In dipendenza di quanto sopra, attesa la corrispondenza, per l'anno scolastico 2004/2005, tra gli assetti e le quantità orarie previsti dal più volte menzionato Decreto legislativo n. 59/2004 e quelli vigenti nel corrente anno scolastico, rimane applicata, per il citato anno 2004/2005, la normativa che disciplina la determinazione delle dotazioni organiche e delle relative quantità nella scuola primaria. Per quel che concerne lo studio generalizzato della lingua straniera nelle prime e nelle seconde classi, si precisa che il fabbisogno di posti e di ore va quantificato in organico di diritto, e non più, come è avvenuto nell'anno scolastico 2003/2004, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto. Anche per l'insegnamento della lingua straniera, con riguardo all'individuazione delle quantità orarie e alla determinazione del fabbisogno di ore e di posti, si confermano i criteri adottati per la definizione degli organici per l'anno scolastico in corso. Premesso che in tutte le prime classi dovrà essere impartito l'insegnamento della lingua inglese, nelle classi nelle quali nell'anno scolastico 2003/2004 è stato praticato l'insegnamento di una lingua straniera diversa dall'inglese, si proseguirà nello studio di tale lingua. Si rammenta che ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'insegnamento della lingua straniera deve essere assicurato prioritariamente dall'insegnante di classe in possesso dei requisiti richiesti; in subordine attendono a tale compito gli altri insegnanti facenti parte dell'organico di istituto nel quadro dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse. Solo in via residuale possono essere attivati posti da assegnare a docenti specialisti, in ragione, di regola, di uno ogni 6 o 7 classi, purché per ciascuno di essi si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento. Istruzione
secondaria di I grado Il Decreto legislativo prevede (articolo 10, comma 1) un orario obbligatorio annuale di lezioni nella scuola secondaria di I grado di 891 ore, al quale si aggiunge quello destinato ad insegnamenti ed attività facoltative opzionali, quantificato in 198 ore annue (articolo 10, comma 2). Agli orari sopraccitati, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti funzionanti nell'anno scolastico in corso, di cui all'articolo 15 del Decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo-mensa, che, nella sua espansione massima, è di 231 ore annue (sino mediamente a 7 ore settimanali). Tale previsione si applica, limitatamente all'anno scolastico 2004/2005, alle sole prime classi. Per l'anno 2004-2005, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del Decreto in questione, restano confermati, anche per le prime classi, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni, e il numero dei posti istituiti, per l'anno 2003/2004, per le attività di tempo prolungato. In coerenza con quanto sopra, gli insegnamenti, le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa dovranno essere assicurati entro il limite delle risorse di organico assegnate, e il numero dei posti di tempo prolungato non potrà superare, a livello nazionale e regionale, in totale quello attivato nell'anno scolastico 2003/2004. Analogamente a quanto previsto per la scuola primaria è consentita l'organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato. Con riferimento poi all'incidenza delle Indicazioni nazionali di cui al più volte citato Decreto legislativo sugli attuali quadri-orario di talune discipline, si osserva quanto segue: a) Lingue comunitarie È opportuno premettere che l'insegnamento delle due lingue comunitarie riguarderà solo le prime classi e non anche le seconde e le terze alle quali si applicherà l'ordinamento previgente. Ciò posto, in sede di determinazione dell'organico di diritto, si terrà conto della sola lingua straniera già autorizzata in ciascun corso, nel rispetto delle consistenze orarie determinate nel corrente anno scolastico con riferimento a ciascuna classe. Restano, poi, confermate le dotazioni organiche per le ex sperimentazioni in atto della seconda lingua straniera. Una volta quantificato il reale fabbisogno legato allo studio dell'altra lingua straniera e valutate le soluzioni praticabili con riferimento sia alle suddette sperimentazioni, sia all'eventuale utilizzo di docenti aventi titolo, si procederà alla rilevazione e alla copertura delle residue necessità nell'ambito dell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto e nelle operazioni di utilizzazione e di nuove nomine per il prossimo anno scolastico. b) Educazione tecnica In via transitoria e in attesa della revisione delle classi di concorso secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 6 del Decreto legislativo n. 59/2004, i docenti di educazione tecnica saranno assegnati all'insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell'area disciplinare "Matematica, scienze e tecnologia". Per l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali tre ore previste per l'insegnamento di educazione tecnica), i docenti in questione verranno impiegati negli insegnamenti e nelle attività facoltative opzionali (ivi comprese quelle relative all'informatica e quelle laboratoriali) secondo le competenze professionali possedute. Tanto anche in previsione della costituzione di un'area della tecnologia. Ad ogni buon fine, con riferimento ai predetti docenti, si fa riserva di ulteriori indicazioni a seguito di valutazioni ed approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti. c) Strumento musicale Tale insegnamento, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle scelte formulate dalle famiglie, si colloca, in coerenza con il nuovo quadro ordinamentale disegnato dalla riforma e con il piano dell'offerta formativa, nell'ambito delle consistenze dell'organico di diritto e del monte ore riservato agli insegnamenti e alle attività facoltative opzionali. In tale logica sono stati già forniti chiarimenti alle scuole e sono state definite le procedure selettive degli alunni aspiranti a detto indirizzo di studio. Analogamente a quanto stabilito per gli altri insegnamenti, si confermano per lo strumento musicale i criteri di costituzione delle cattedre e dei posti, secondo la normativa previgente. Si precisa infine che la bozza di Decreto interministeriale, più volte citata, prevede che per le classi di concorso A028, A030, A032 e per quelle di Lingua straniera, la riconduzione delle relative cattedre a 18 ore di insegnamento avvenga dopo la formazione delle cattedre e dei posti interni ed esterni secondo la normale procedura. La riconduzione a 18 ore avverrà attraverso l'utilizzo degli spezzoni residui, presenti nella scuola complessivamente intesa (sia sede centrale che sezioni staccate) e con l'estensione anche alle cattedre orario esterne. Istruzione
secondaria di II grado Per l'organico delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado vengono confermate le innovazioni introdotte al Decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici dell'anno scolastico 2003/2004 con un'unica modifica riferita all'articolazione delle prime classi. Le conferme pertanto riguardano: · La riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina; riconduzione limitata alle sole classi di concorso individuate nell'anno scolastico 2003/2004. Si rammenta che la norma di cui all'art. 35 della legge 289/2002 (finanziaria 2003), dovrà trovare applicazione solo qualora non si determinino situazioni di soprannumerarietà. Nel caso di titolarità su cattedre costituite tra più scuole, la possibilità di mantenimento della titolarità rimane subordinata all'avvenuto completamento sino a 18 ore dell'orario delle cattedre interne. I posti acquisiti al Sistema informativo, al solo fine di salvaguardare le titolarità, non sono disponibili per le operazioni di mobilità. · La costituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, per la quale si richiede, analogamente a quanto disposto nell'a.s. 2003/04 e in deroga al comma 4 dell'art. 18 del citato D.M. 331/1998, un numero minimo di 20 alunni. Come precisato con nota n. 41 dell'11 aprile 2003, per gli istituti di istruzione artistica e per quelli situati in zone geograficamente disagiate possono essere consentiti, nell'ambito del contingente dei posti assegnato alle SS.LL., limitati scostamenti rispetto al citato numero di 20 alunni, qualora ricorrano motivate ed eccezionali esigenze. È consentita, al fine di garantire il pluralismo dell'offerta formativa, la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studio, purchè le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di studio di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per la costituzione di una prima classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio della stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo o la "sperimentazione" richiesti. Le disposizioni in questione hanno lo scopo di evitare dispersione di risorse e l'attivazione di indirizzi di studio che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni. Si ritiene infine di dover evidenziare che l'eventuale istituzione di nuovi indirizzi di studio, non potrà comunque comportare incremento del numero dei posti complessivamente assegnati. Educazione
degli adulti Per quanto concerne i Centri Territoriali Permanenti, le relative consistenze di organico non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2003/2004. Ciò anche in previsione di una complessiva revisione e di una disciplina aggiornata della materia. Rimane ferma, ovviamente, l'esigenza di puntuali e attente verifiche da parte delle SS.LL., volte a stabilire se le consistenze stesse, in relazione all'andamento delle effettive frequenze, debbano subire riduzioni. Adeguamento
dell'organico di diritto alle situazioni di fatto Per quanto riguarda l'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, la legge 22/11/2002, n. 268 ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 3, I° comma, della legge 20/8/2001 n. 333. Il citato primo comma va pertanto applicato nel senso che i dirigenti scolastici, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto: · possono disporre incrementi del numero delle classi assolutamente indispensabili nel caso in cui si registri un numero di alunni superiore a quello previsto nell'organico di diritto, e tale da legittimare gli incrementi stessi; · sono tenuti ad operare i necessari accorpamenti di classi qualora il numero degli alunni iscritti risulti inferiore alle previsioni e non più rispondente ai parametri fissati dal D.M. n. 331/1998. Poiché la corrispondenza tra la previsione dell'organico di diritto e la situazione di fatto costituisce il presupposto essenziale per la corretta e razionale gestione delle risorse, nonché per il regolare avvio dell'anno scolastico, si richiama la responsabilità dei dirigenti scolastici, cui sono affidate le proposte per la formazione delle classi e la definizione degli organici, affinché le previsioni siano improntate alla massima oculatezza, avendo cura di tenere in debito conto la serie storica dei flussi di scolarità, delle ripetenze e dei tassi di passaggio, nonché di valutare i contesti e le aree di riferimento e le variabili che influiscono sulla consistenza delle platee scolastiche. E' appena il caso di far presente che la possibilità da parte dei dirigenti scolastici di attivare nuove classi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001, non costituisce un'operazione ordinaria ma riveste carattere eccezionale e deve rivelarsi assolutamente indispensabile per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto. Tale adempimento deve essere formalizzato con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente ai CSA di riferimento e alle SS.LL. medesime per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli. Si ricorda altresì, che l' accorpamento delle classi, allorché il numero degli alunni accertato nelle fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto risulti inferiore alle previsioni, si configura come un' operazione obbligatoria per i dirigenti scolasti e per Uffici competenti. Si richiama, poi, l'attenzione sulla necessità di una attenta gestione del fenomeno delle richieste di nulla-osta per il passaggio da un'istituzione scolastica all'altra, che spesso determina, da una parte il mantenimento di classi ingiustificatamente sottodimensionate, dall'altra la formazione di un numero di classi superiore a quello previsto nell'organico di diritto. Sulle situazioni sopraccennate le SS.LL. vorranno esercitare ogni doverosa azione di vigilanza e di controllo nell'ottica del rigoroso rispetto della normativa vigente e di una oculata razionalizzazione delle risorse. Sempre per effetto della citata legge n. 268/2002 è fatto divieto di sdoppiamento e di istituzione di nuove classi dopo il 1° settembre, anche in presenza di eventuali incrementi tardivi di alunni. La stessa legge finanziaria n. 289/2002 dispone, inoltre, che la necessità di istituire posti di sostegno in deroga debba essere valutata dal competente Direttore Regionale che provvede alle necessarie autorizzazioni. Verifiche e monitoraggio Gli Uffici regionali, al fine di poter disporre di un quadro sempre chiaro e aggiornato delle situazioni che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, effettueranno un costante monitoraggio delle operazioni e delle fasi volte alla determinazione degli organici. In relazione a tale esigenza i medesimi Uffici cureranno, in particolare, il monitoraggio delle attività di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità. Ai fini di cui sopra, le SS.LL. vorranno avvalersi della collaborazione dell'apposita struttura costituita nell'anno decorso, avendo cura di segnalare a questo Dipartimento (n. fax 0658492848 - e-mail dpst.staff.uff2@istruzione.it) e alla Direzione Generale del Personale della scuola (n. fax 0658492997 - e-mail eugenia.volpe@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento. Tanto anche nell'intento di raccordare l'attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento. Si ringrazia per la sperimentata fattiva collaborazione. IL CAPO DIPARTIMENTO Pasquale Capo Dipartimento
per l’Istruzione - Direzione Generale per il Personale della Scuola Bozza Decreto Interministeriale - Disposizioni Sulla Determinazione Degli Organici Del Personale Docente per l’anno scolastico 2004/2005 Il Ministro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297; VISTI l’articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché l’articolo 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e l’articolo 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200 riguardanti l’organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna; VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che ha previsto l’attribuzione dell’autonomia scolastica alle scuole di ogni ordine e grado; VISTI l’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l’articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 concernenti l’assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap; VISTA la legge 2 agosto 2001 n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002; VISTA la legge 28 dicembre 2001 n. 448, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” nonché la nota tecnica di accompagnamento che ha previsto la riduzione di 33.847 posti di insegnamento nel triennio 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 dei quali 12.260 per l’anno scolastico 2004/2005; VISTA la legge 22 novembre 2002 n. 268, di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale; VISTA la legge 27 dicembre 2002 n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale; VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l’ articolo 3, commi 88 – 90”; VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; VISTO il D. P.R. dell’11 agosto 2003, n. 319 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca; VISTI il decreto ministeriale 15 marzo 1997 n. 176 e il decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131 nelle parti relative ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati dello Stato, nonché alla definizione degli organici del personale educativo; VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTO il decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap; VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche; VISTA la circolare ministeriale n. 2 prot. n. 257 del 13 gennaio 2004 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado; VISTA la circolare ministeriale n. 29 prot. n. 464 del 5 marzo 2004 avente ad oggetto “Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – indicazioni e istruzioni”; CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 della citata legge 28 dicembre 2001 n. 448, “il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e alla sua ripartizione su base regionale”; CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’art. 35, 1° comma della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, “le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’ insegnamento di ciascuna disciplina” e che, in via transitoria, tale disposizione si applica nei limiti in cui, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall’utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole; INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; PRESO ATTO dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente, nelle sedute del ____________ e del____________; DECRETA Articolo 1 - (Consistenza dotazioni) – 1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali per l’anno scolastico 2004/2005 sono quelle riportate nelle allegate tabelle “A”, “B”, “C”, “D” e ”E”, costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell’entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà. 2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione all’articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché, per la scuola elementare e la scuola materna, alla configurazione degli organici funzionali, così come prevista rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200, e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio. 3. Relativamente all’istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono determinate anche con riguardo alle entità orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche. 4. Ai fini previsti dall’art. 2, comma 1, lettera f) della legge 28 marzo 2003, n. 53 le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono incrementate del numero dei posti riportati nella tabella “B1” costituente parte integrante del presente decreto, posti riferiti rispettivamente sia all’incremento delle iscrizioni alla scuola primaria per effetto degli anticipi, sia alla generalizzazione dell’insegnamento della lingua straniera nelle prime due classi della citata scuola primaria; 5. I Direttori regionali, ai fini dell’acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all’andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell’apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio e momenti di confronto e di consultazione con la partecipazione dei responsabili dei CSA e dei Dirigenti scolastici, finalizzati all’esame e allo approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche; Articolo 2 - (Dotazioni provinciali) - 1 I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L’assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole. 2 I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale, l’accantonamento di un’aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate. 3 Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell’organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell’offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell’andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni e degli elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze e non presenti significativi scostamenti. 4 I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, nonché a rendere definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo. Articolo 3 - (Scuola primaria) - 1 L’articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall’art. 7 del Decreto legislativo n. 59/2004. 2 Ai sensi dell’art. 15 del citato decreto legislativo n. 59/2004, per l’anno scolastico 2004/2005, è confermato per le attività di tempo pieno, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l’anno scolastico 2003/2004. 3 L’insegnamento della lingua inglese è assicurato secondo le quantità orarie adottate nell’anno scolastico 2003/2004. Nelle classi prime deve essere impartito l’insegnamento della lingua inglese. Gli alunni ai quali nell’anno scolastico 2003/2004 è stato impartito l’insegnamento di una lingua diversa dall’inglese proseguiranno nello studio della stessa lingua. 4 Ai sensi dell’art. 22, comma 5, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, l’insegnamento della lingua straniera deve essere assicurato prioritariamente dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti; in mancanza di tali docenti l’ insegnamento è affidato agli altri docenti facenti parte dell’organico di istituto in possesso dei requisiti. In via residuale e nel limite del contingente regionale, possono essere attivati ulteriori posti, da assegnare a docenti specialisti. Di regola viene costituito un posto ogni 6 o 7 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento. Articolo 4 - (Disposizioni generali per l’istruzione secondaria) - 1 Al fine della piena valorizzazione dell’autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali, nonché di quelle connesse all’integrazione degli alunni portatori di handicap. 2 Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all’entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione qualora nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità. Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle classi di concorso A028, A030, A032 e alla lingua straniera, sono ricondotte a 18 ore di insegnamento nei limiti in cui sia possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui presenti nella scuola (sede centrale e sezioni staccate) e con l’estensione anche alle cattedre orario esterne. 3 Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all’interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull’una o sull’altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari. 4 Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica. 5 Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore. 6 Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i Dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali. Articolo 5 - (Scuola secondaria di I grado) - 1 L’articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall’art. 10 del Decreto legislativo n. 59/2004. 2 Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, per l’anno scolastico 2004/2005 e fino alla messa a regime, l’assetto organico della scuola secondaria di I grado, come definito dal citato art. 10 del Decreto legislativo n. 59/04, è confermato secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni. 3 Al fine di realizzare le attività educative previste dal nuovo ordinamento, per l’anno scolastico 2004/2005 è confermato il numero dei posti per le attività di tempo prolungato attivati complessivamente a livello nazionale per l’anno scolastico 2003/2004. Articolo 6 - (Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado) - 1 Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 20. 2 Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purchè le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni. 3 Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti. 4 Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331; parimenti si procede all’accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe. 5 Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali n. 331/98 e n. 141/99. Articolo 7 - (Dotazione organica dei Centri Territoriali Permanenti) - In attesa di una compiuta e aggiornata disciplina della materia, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta non può superare quella relativa all’organico di diritto dell’anno scolastico 2003/2004. Articolo 8 - (Sezioni ospedaliere) - 1 Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell’istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all’ art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell’organico alla situazione di fatto. Articolo 9 - (Dotazione organica di sostegno) - 1 La dotazione organica dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni disabili è determinata secondo le quantità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento. 2 I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l’organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E. 3 Nell’ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili. 4 Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 26 comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Articolo 10 - (Istituzioni educative) - Per le istituzioni educative rimangono confermate le disposizioni di cui all’art. 8 del decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002. Articolo 11 - (Gestione delle situazioni di fatto) - 1 Ai sensi della legge 2 agosto 2001 n. 333, i Dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331 come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131 e dal presente decreto 2 Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all’accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma. 3 Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l’inizio dell’anno scolastico. 4 Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell’organico di diritto. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente, e comunque non oltre il 10 luglio, al competente Direttore generale regionale e ai CSA di riferimento per i seguiti di competenza e per l’attivazione dei necessari controlli. 5 Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall’ ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche. 6 L’istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore generale regionale che assicura comunque le garanzie per gli alunni disabili di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. Articolo 12 - (Verifica e monitoraggio) - 1 Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità. 2 L’apposita struttura istituita presso l’Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell’andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell’incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, dal canto loro, si avvalgono dell’apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale. Articolo 13 - (Scuole di lingua slovena) - 1 Con proprio decreto il Direttore generale dell’Ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali. Articolo 14 - (Oneri finanziari) - 1 Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle “A”, “B”, “C” “D” e “E” e gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Gravano parimenti sugli ordinari stanziamenti di bilancio gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella B1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Ministro IL MINISTRO dell’istruzione, dell’universita’ DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE e della ricerca Tabella
A - Scuola
dell'infanzia - Previsione
organico per l'a.s. 2004/05 e variazioni rispetto alle consistenze di
organico 2003/2004
(A): totale regionale dei
posti dell'organico di diritto a.s. 2003/04 (ad esclusione del sostegno) (B): totale regionale
dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno) (C): variazione
dell'organico (D): percentuale di
variazione dell'organico Tabella B - Scuola Primaria - Previsione organico per l'a.s. 2004/05 e
variazioni rispetto alle consistenze di organico 2003/2004
(A): totale regionale dei
posti dell'organico di diritto a.s. 2003/04 (ad esclusione del sostegno e
degli anticipi) (B): totale regionale
dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno e degli anticipi) (C): variazione
dell'organico (D): percentuale di
variazione dell'organico Tabella B1 - Scuola Primaria - Posti assegnati per
effetto degli anticipi e per l’introduzione della lingua straniera - A.S.
2004/2005
Tabella
C - Scuola Secondaria
di I grado - Previsione
organico per l'a.s. 2004/2005 e variazioni rispetto alle consistenze di
organico 2003/2004
(A): totale regionale dei
posti dell'organico di diritto a.s. 2003/04 (ad esclusione del sostegno) (B): totale regionale
dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno) (C): variazione
dell'organico (D): percentuale di
variazione dell'organico Tabella D - Scuola secondaria di II grado - Previsione organico per l'a.s. 2004/2005 e
variazioni rispetto alle consistenze di organico 2003/2004
(A): totale regionale dei
posti dell'organico di diritto a.s. 2003/04 (ad esclusione del sostegno) (B): totale regionale
dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno) (C): variazione
dell'organico (D): percentuale di variazione
dell'organico Tabella E – Sostegno - Previsione organico per l'a.s. 2004/05 e
variazioni rispetto alle consistenze di organico 2003/2004
A): le quantità di organico di diritto sono le
stesse dell’anno scolastico 2003/2004 Sentenza Tribunale Roma 5 maggio 2004 (18662/2004) Il giudice designato Letti gli atti, sciogliendo la riserva; RILEVATO XXXXX e XXXXX, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minorenne XXXXX, nato il XX ed affetto da un grave handicap (ritardo cognitivo con segni di autismo), hanno chiesto che venga emesso, in via d’urgenza, un provvedimento idoneo a garantire al ragazzo “un apporto completo di ore di sostegno, per l’intera giornata scolastica”. A supporto della pretesa azionata hanno rappresentata che al minore: - il quale frequenta il primo superiore del liceo psicopedagogico dell’Istituto Superiore Statale “Isabella D’Este” di Tivoli – erano state assegnate solo 9 ore di sostegno che, rapportate alle 30 ore complessive di frequenza, non garantirebbero , nella sua pienezza, l’attuazione del diritto allo studio stante lo scarso apporto concesso per il sostegno. Il Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca, si è costituito rilevando che il diritto allo studio, tradotto nel diritto all’insegnamento di sostegno, non potrebbe comportare maggiori oneri per la spesa pubblica. Il legislatore, in particolare (vedi artt. 42 della L. n. 616/1977 e 13 della L. 104/92), ne avrebbe disegnato i limiti stabilendo che i posti di sostegno debbano essere determinati nell’ambito dell’organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della normativa in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli alti gradi di istruzione. Nel caso concreto, poi, l’Amministrazione avrebbe operato nell’ambito delle proprie disponibilità finanziarie e di organico. OSSERVA Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario chiamato a pronunciarsi su questioni inerenti al diritto del minore disabile all’inserimento scolastico. Ed infatti, il diritto all’educazione ed all’istruzione della persona affetta da handicap, oltre ad essere garantito costituzionalmente (artt. 34 e 38) è stato attuato, da ultimo, con la legge n. 104/92 che, nel sancire, all’art. 12, il diritto all’educazione ed all’istruzione della persona handicappata – finalizzata allo sviluppo delle proprie potenzialità anche a mezzo della socializzazione – prevede espressamente la sua integrazione scolastica nelle classi comuni. Non può, poi, ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 33 lett. E) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 come reintrodotto dall’art. 7 della L. 205/2000 e ciò in quanto sono devolute al giudice ordinario le controversie tra utenti fruitori e soggetto (sia esso privato o pubblico) erogatore del servizio pubblico (v. Cass. S.U. n. 558/2000), sicché a nulla rileva che ad erogare il servizio (nel caso in esame, di istruzione scolastica) sia un soggetto pubblico. È infine da rilevare che, sotto il profilo della natura risarcitoria della controversia, il riferimento al “danno alla persona” non va inteso nel senso riduttivo di danno all’integrità psicofisica ma nel senso estensivo di pregiudizio arrecato o minacciato alla persona a causa della violazione di un diritto fondamentale dell’uomo (qual è quello all’educazione ed all’istruzione), sicché, anche sotto questo profilo, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, avendo gli attori preannunciato l’azione per il risarcimento dei danni nel giudizio di merito. Ciò, premesso, nel ribadire il pieno diritto dei disabili all’educazione – che, riconosciuto dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria, deve essere garantito dagli organi e dagli istituti predisposti od integrati dallo Stato – appare evidente che l’esplicazione dello stesso diritto non può essere compresso o comunque, leso dall’Amministrazione nella fase organizzativa dell’attività di sostegno alla quale, peraltro, è correlata una mera discrezionalità tecnica. A tale ultimo riguardo, poi, non rilevano i limiti di spesa eccepiti dalla resistente. Ed invero, a prescindere dal non dimostrato assunto che l’attribuzione di un più lungo orario di sostegno comporterebbe un impegno di spesa non preventivata, è sufficiente evidenziare che, in presenza di handicap gravi, la legge n. 449/97 (art. 40) consente espressamente, in attuazione dei principi di cui alla legge 104/92, di assumere, con contratto a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti alunni. È, quindi, da rilevare che ad XXXXX, il quale frequenta il primo superiore del Liceo psicopedagogico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Isabella D’Este” di Tivoli, è oggi assegnata un’insegnante di sostegno per 3 ore al giorno con la conseguenza che, per il restante periodo di frequenza scolastica, il minore è privo del sostegno. È stata quindi, disposta una consulenza tecnica rendendosi necessario valutare se il minore numero di ore assegnate, rispetto al massimo consentito, impedisce ad XXXXX di poter trarre il massimo vantaggio riconosciuto dalla legge usufruendo di un programma educativo il più completo possibile. A tale riguardo il consulente (Neuropsichiatria Infantile ed esperto psicanalista) ha rilevato che, al ragazzo (il quale è riuscito a raggiungere un buon livello intellettivo), è stato consentito, a causa delle manifestazioni fisiche in parte violente, di frequentare le lezioni solo in presenza dell’insegnante di sostegno o dell’assistente didattica. Il consulente, poi, dopo un’approfondita analisi, ha ritenuto che le opre concesse non consentono ad XXXXX di ottenere un evoluzione sufficiente in termini di sviluppo tenuto anche conto delle sue apprezzabili potenzialità. Ha, pertanto, segnalato la necessità che il sostegno sia dato per il tempo più lungo possibile (nella misura di 18 ore) e con una sola maestra. La continuità educativa degli insegnanti di sostegno in “ciascun grado di scuola” è peraltro raccomandata anche dall’art. 40, comma 3, della legge n. 449/97. Deve
essere, pertanto, ordinato alle amministrazioni convenute di assegnare ad
XXXXX un’insegnante di sostegno per 18 ore alla settimana e possibilmente una
sola maestra che lo segua per tutto l’anno scolastico. Possono del resto essere impartite tali disposizioni e ciò alla luce della mancanza di un provvedimento amministrativo di tipo autoritativo, ed essendo stato chiesto al giudice ordinario di eliminare il pregiudizio ad un diritto fondamentale del privato (non suscettibile di degradazione) arrecato da un comportamento della p.a. P.T.M. - ordina al Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca, al Provveditorato agli Studi di Roma ed al Liceo psicopedagogico dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Isabella D’Este” di Tivoli di assegnare all’alunno XXXXX una insegnante di sostegno per 18 ore alla settimana (possibilmente: una sola maestra che la segua per tutto l’anno scolastico); - fissa il termine di giorni trenta per l’inizio del giudizio di merito; si comunichi Roma, 5 maggio 2004 Direttiva Ministeriale 13 maggio 2004, n. 47 - Prot. n. 1989/E/1/A - Definizione degli obiettivi formativi assunti come prioritari in materia di formazione e aggiornamento del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario -comparto scuola - anno scolastico 2004-2005 Si trasmette copia della direttiva in
oggetto inviata, in pari data, per il tramite dell'Ufficio centrale di
bilancio, alla Corte dei Conti. Si fa riserva di comunicare gli estremi di
registrazione del provvedimento in questione non appena restituito dal citato
Ufficio di controllo. IL DIRETTORE GENERALE Giuseppe Cosentino Allegati: - Direttiva n. 47 del 13/05/2004 - Tabella di riepilogo dei finanziamenti
(Omessa) DIRETTIVA n. 47 - 13 maggio 2004 VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.
165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’articolo 4 comma 1 lettera b)
; VISTA la L. 28 marzo 2003 n. 53 recante
delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale; VISTA La Legge 24 dicembre 2003, n. 350
recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004); VISTO l’articolo 3 comma 89 della citata
Legge n. 350/2003, che prevede l’istituzione di corsi di specializzazione
intensivi a livello provinciale e interprovinciale destinati a docenti in
condizione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che
presentino esubero rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto
ministeriale del 25.10.2002 prot. n. 2845; VISTO lo stesso articolo 3 comma 90 della
sopra citata legge n. 350/2003 che prevede che i docenti in condizione di
soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso in esubero a livello
provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione
per il sostegno degli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; VISTO, altresì, lo stesso articolo 3 ,
comma 92 che prevede per l’attuazione del piano programmatico, di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53 a decorrere
dall’anno 2004, la somma complessiva di 90 milioni di euro; VISTA la Legge 24 dicembre 2003, n. 351,
recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e
il bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 e, in particolare, l’art.
7, concernente lo stato di previsione della spesa del ministero
dell’Istruzione, dell’università e delle ricerca; VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze in data 29 dicembre 2003, con il quale sono state ripartite
in capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione
per l’anno 2004; VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”; VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999
n. 300 concernente la riforma dell’organizzazione del governo, a norma
dell’art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il Decreto del Presidente della
Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il Regolamento di organizzazione
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che
nell’ambito del Dipartimento per l’istruzione, al comma 7 dell’art. 6,
prevede tra gli uffici di livello dirigenziale generale la Direzione generale
per il personale della scuola, cui fanno carico compiti relativi alla
definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione e
aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a
distanza e la programmazione delle politiche formative a livello nazionale; VISTO il Decreto n. 1 del 7 gennaio 2004
con il quale il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
assegna ai Dipartimenti di nuova istituzione, ed in particolare al
Dipartimento per l’istruzione, le risorse finanziarie iscritte nei capitoli
di pertinenza dell’amministrazione centrale; VISTO il Decreto Dipartimentale n. 2, prot.
102 del 15 gennaio 2004, con cui il Capo del Dipartimento per l’istruzione,
nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale con cui si individuano
gli uffici di livello dirigenziale non generale e i relativi compiti, assegna
al Direttore Generale per il personale della scuola parte delle risorse
finanziarie di competenza e, fra queste, € 2.754.000 per spese finalizzate
alla promozione, ricerca e diffusione di modelli innovativi di formazione e
aggiornamento del personale della scuola e per le iniziative di carattere
nazionale di formazione a distanza del personale medesimo, da realizzare
anche con la collaborazione di enti, agenzie formative e istituti vigilati
dal Ministero, nonché per spese finalizzate alla realizzazione di attività di
accreditamento, di certificazione, di monitoraggio e di valutazione della
formazione del personale della scuola; VISTO il contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 24
luglio 2003 e, in particolare l'art. 61, che prevede l'emanazione di una
apposita direttiva sulla formazione e l'aggiornamento e, in particolare,
l’art. 64 che individua i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
per la formazione del personale della scuola; VISTO l’art. 121 del citato contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola,
sottoscritto in data 24 luglio 2003, concernente la fruizione del diritto
alla formazione da parte del personale delle scuole italiane all’estero; VISTO il contratto collettivo nazionale di
lavoro per il personale dell’area V della Dirigenza scolastica relativo al
periodo 1 settembre 2000 - 31 dicembre 2001; VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751,
concernente l’intesa tra Autorità Scolastica e Conferenza Episcopale Italiana,
che prevede la collaborazione delle parti per l’aggiornamento professionale
degli insegnanti di religione cattolica in servizio; VISTA la Legge 18 dicembre 1997 n. 440,
contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa
scolastica; VISTO il Decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n°275, recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997
n°59; VISTA la Legge 10.3.2000 n. 62, in materia
di parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; VISTA la Direttiva generale sull’azione
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2004 - prot. n. 287/MR, del 16
gennaio 2004; VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004
n. 59,concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della L.
28 marzo 2003 n. 53; CONSIDERATA l’importanza che riveste
l’attività di formazione in servizio per l’incremento e il miglioramento
continuo delle competenze professionali del personale docente e A.T.A.,
soprattutto in relazione ai processi di riforma in atto; RITENUTO che, nell'attuale fase di
progressivo consolidamento dell’ autonomia didattica, organizzativa e di
ricerca e della complessiva innovazione del sistema scolastico e formativo,
l'aggiornamento e la formazione in servizio del personale docente e A.T.A.
rappresentano un supporto insostituibile per elevare la qualità dell’offerta
educativa; RITENUTO di dover fornire linee di
indirizzo, istruzioni e indicazioni a tutti coloro che hanno responsabilità
nel settore, tenendo conto che l'aggiornamento e la formazione in servizio
impegnano, ai diversi livelli, in un quadro sistematico, organico e coerente,
le scuole dell’autonomia, gli uffici scolastici regionali e locali e
l’amministrazione centrale; SENTITE le Organizzazioni sindacali, ai
sensi dell’art. 5, comma 1 lettera a) del suindicato Contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola: emana la seguente DIRETTIVA Art. 1 - Campo di applicazione e criteri
generali. - La presente
direttiva definisce gli obiettivi formativi assunti come prioritari, per
l’a.s. 2004/2005, per il personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario, ivi compreso quello delle scuole italiane all’estero,
la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per la formazione, il
ruolo dei diversi soggetti, organi e livelli istituzionali (scuole, uffici
scolastici regionali, amministrazione centrale). Essa si colloca nel quadro della normativa
dell’Unione Europea in materia di formazione in ingresso ed in servizio e
tiene a riferimento gli obiettivi della citata Direttiva generale sull’azione
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2004, tesa a promuovere lo
sviluppo professionale del personale della scuola. Le linee d’azione
contenute nella direttiva sono funzionali al sostegno dei processi di
riforma, alla progressiva valorizzazione dell’autonomia didattica, di ricerca
e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche e alla valorizzazione
dell’autoaggiornamento, in coerenza con i processi di innovazione degli
ordinamenti del sistema istruzione. Per realizzare la massima coerenza e
sinergia le iniziative di formazione organizzate per il personale delle
scuole statali sono rese disponibili anche al personale delle scuole
paritarie. Art. 2 - Risorse finanziarie - Le risorse complessive allo stato
disponibili per la formazione, secondo i dati desunti dal bilancio, corrispondono
a € 34.056.519,00 ripartite come di seguito indicato : - € 29.439.519,00 già iscritti nei
rispettivi capitoli degli Uffici scolastici regionali, di cui € 2.345.745,00
destinati ai docenti di sostegno; - € 2.754.000,00 iscritti nel cap. 1227 del
Dipartimento per l’istruzione, per le spese finalizzate alla promozione,
ricerca e diffusione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento del
personale della scuola; - € 1.863.000,00 iscritti al cap. 1751
dell’ex Servizio Affari Economico-Finanziari, quale fondo per l’integrazione
delle spese di formazione e aggiornamento del personale. L’importo di € 34.056.519,00 sarà integrato
con una quota delle risorse finanziarie individuate per lo sviluppo delle
tecnologie multimediali, per gli interventi per l’orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere all’istruzione e
formazione, per interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione
tecnica superiore e per l’educazione degli adulti, nell’ambito della
autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 comma 92 della legge n.
350/2003, per l’attuazione del piano programmatico della L. 28 marzo 2003, n.
53. Con apposito provvedimento, previa
informativa alle Organizzazioni Sindacali, saranno definiti i relativi
obiettivi prioritari e le modalità di ripartizione. Si provvederà altresì ad integrare le
risorse disponibili per la formazione con gli eventuali stanziamenti,
destinati alla formazione, provenienti dalla legge 440/97. Quanto alle finalizzazioni delle predette
risorse si precisa che: 1.- € 29.439.519,00 già iscritti nei
capitoli di bilancio degli Uffici scolastici regionali, -di cui €
2.345.745,00, destinati ai docenti di sostegno- vengono attribuiti
globalmente per le iniziative di formazione decise dalle istituzioni scolastiche,
anche associate in rete, e dagli Uffici scolastici regionali secondo i
criteri di ripartizione fissati con la contrattazione regionale, tenuto conto
degli obiettivi prioritari individuati dalla presente direttiva. Nell’ambito di tale ripartizione va
prevista la destinazione di congrui finanziamenti specifici per il personale
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria
di primo grado impegnato nella fase di avvio della riforma. - € 2.754.000,00 destinati agli interventi
promossi a livello nazionale, di cui al successivo art. 3. Lo stanziamento di cui al capitolo 1751 di
€ 1.863.000,00 (fondo per l’integrazione delle spese di formazione e
aggiornamento del personale) integrerà complessivamente per € 1.500.000,00=
le somme già iscritte sotto i centri di responsabilità amministrativa degli
Uffici Scolastici Regionali per la formazione e l’aggiornamento del personale
della scuola, per finanziare la formazione dei dirigenti scolastici. Le
modalità di utilizzo di tali risorse saranno oggetto di specifica informativa
preventiva. La restante somma di € 363.000,00= sarà
finalizzata ad incrementare lo stanziamento del capitolo 1227 e sarà
destinata a interventi formativi, per tutto il personale della scuola, da
realizzare a livello nazionale, anche in collaborazione con l’INDIRE,
l’INVALSI, gli Uffici scolastici regionali e gli IRRE. Le somme destinate alla formazione e non
spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio
successivo con la stessa destinazione ed incrementeranno le disponibilità di
cui alla presente Direttiva. Art. 3 - Obiettivi formativi prioritari - Per l'anno scolastico 2004/2005 gli
obiettivi formativi prioritari sono definiti come di seguito indicato: 1.- Supporto ai processi di riforma Ciascuna istituzione scolastica,
nell’ambito della propria autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, in
relazione alle esigenze di adeguamento del Piano dell’offerta formativa per
il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione (contenuti nelle Indicazioni
nazionali allegate al Decreto Legislativo n. 59/2004, in attesa della
definizione del successivo regolamento governativo), svilupperà, con le
risorse assegnate, le azioni di formazione ritenute più pertinenti ai propri
specifici bisogni formativi . In tale prospettiva gli interventi realizzati a
livello nazionale e regionale saranno tesi ad integrare, nell’ambito di una
più generale offerta formativa, le ulteriori azioni promosse dalle stesse
scuole, anche associate in rete, dalle università, dalle associazioni
disciplinari e professionali, dagli enti accreditati ecc., azioni che nel
loro complesso costituiscono un insieme di opportunità autonomamente fruibili
dalle singole istituzioni scolastiche. 2.- Attuazione degli obblighi contrattuali 2.1 In attuazione degli obblighi
contrattuali sono previste iniziative di formazione da destinare a tutti i
profili professionali del personale della scuola, con particolare riferimento
alla formazione in ingresso, alla riconversione e riqualificazione del
personale docente in esubero e agli ITP, nonché alla formazione per il
personale all’estero. 2.2. Per il personale ATA saranno promossi
interventi formativi, che si concluderanno con specifica certificazione,
volti sia allo sviluppo delle professionalità (anche per l’assistenza
materiale alla persona diversamente abile), sia alla mobilità professionale,
sia alla riconversione, con specifica attenzione al personale inidoneo
utilizzato in altro profilo. Le risorse per la formazione saranno
destinate, altresì, a tutti i livelli di intervento, alla promozione dei
seguenti, ulteriori obiettivi strategici: • promozione, ricerca e diffusione di modelli
innovativi di formazione e aggiornamento, nonché diffusione, pubblicizzazione
e messa a disposizione degli esiti della formazione come servizio alle
istituzioni scolastiche; • interventi per lo sviluppo di competenze
trasversali e disciplinari, con particolare riferimento alla formazione
scientifica; • iniziative di formazione, in
collaborazione con i paesi dell’UE, sullo sviluppo della professionalità
docente anche in ambiente e-learning, con particolare riferimento
all’educazione alla cittadinanza europea e alla scienza e tecnologia; • interventi formativi destinati ai docenti
delle scuole dei due cicli di istruzione e formazione per l’orientamento
contro la dispersione scolastica ed il disagio giovanile; • interventi formativi per le funzioni strumentali
al piano dell’offerta formativa; • interventi formativi per la
programmazione e realizzazione del Piano Educativo Individualizzato degli
alunni diversamente abili; • azioni finalizzate alla formazione del
personale insegnante impegnato nelle classi plurilingue per la presenza di
alunni stranieri; • interventi formativi per docenti in
servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e minorili; • aggiornamento professionale dei docenti
di religione cattolica in attuazione del D.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751; • iniziative di educazione alla convivenza
civile; • interventi formativi relativi agli IFTS e
all’EDA; • iniziative nazionali di coordinamento e
monitoraggio per gli interventi formativi per lo sviluppo delle TIC; • supporto agli esami di stato; • interventi formativi previsti per
l’attuazione del decreto legislativo 626/1994. La concreta individuazione degli obiettivi
da perseguire nell’ambito delle suindicate priorità nazionali è rimessa alla
contrattazione regionale e alle scelte delle singole scuole autonome. Art. 4 - Livelli di interventi - La quota delle risorse destinata alle
istituzioni scolastiche è finalizzata ai bisogni individuati nel Piano
dell’offerta formativa e costituisce lo strumento per la soddisfazione delle
esigenze formative del personale docente e del personale ATA, tenuto conto
del quadro della riforma in atto e della specifica identità di ciascuna
scuola dell’autonomia. Le iniziative finalizzate ai bisogni
formativi del personale ATA dovranno essere individuate nell’ambito del piano
delle attività di cui all’art. 52 CCNL 24 luglio 2003. Il piano annuale delle istituzioni
scolastiche, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto scuola citato in premessa, si articolerà in
iniziative: -progettate dalla scuola autonomamente o
consorziata in rete, anche in collaborazione con gli IRRE, con l’università,
con le associazioni professionali qualificate, con gli istituti di ricerca e
con gli enti accreditati; -promosse dall’Amministrazione; -realizzate in autoaggiornamento, secondo
le tipologie e le modalità definite dall’art. 3 della Direttiva n. 70/2002. Per la realizzazione delle iniziative di
formazione si terrà conto delle specifiche modalità di prestazione del
servizio del personale educativo. Per l’assegnazione dei finanziamenti alle
scuole dovranno essere utilizzati parametri oggettivi che tengano conto della
consistenza delle istituzioni scolastiche e del numero degli operatori
scolastici in servizio. I Direttori Generali degli Uffici scolastici
regionali potranno considerare, altresì, le diverse tipologie delle
istituzioni scolastiche, la presenza di sezioni staccate o plessi, le reti di
scuole e, all’interno di esse, quelle che svolgono il ruolo di centro
servizio o altre funzioni che richiedono interventi finanziari perequativi. La quota delle risorse assegnata agli
Uffici scolastici regionali è destinata, prioritariamente, a concorrere alle
azioni previste dalla presente Direttiva promosse a livello nazionale, con
prevalente riferimento alle iniziative di formazione per il supporto alla
riforma e all’attuazione degli interventi formativi derivanti dagli obblighi
contrattuali. Per il personale A.T.A., sulla base di uno
specifico progetto nazionale definito di intesa con le Organizzazioni
sindacali, si promuoverà un'attività di formazione finalizzata all’attuazione
degli istituti contrattuali relativi alla mobilità professionale, le cui
modalità saranno definite con apposita contrattazione integrativa nazionale,
in attuazione dell’art. 48 del CCNL 24 luglio 2003, in relazione alle diverse
funzioni connesse all'autonomia scolastica ed alle esigenze derivanti dal
riordino dell'Amministrazione. In sede di contrattazione regionale saranno
definite le priorità di intervento a livello territoriale e la ripartizione
delle risorse da destinare al personale ATA per le attività di formazione in
presenza, promosse nell’ambito delle azioni nazionali. La contestualizzazione degli obiettivi
formativi prioritari, le modalità di attuazione e la concreta ripartizione
delle risorse a livello territoriale terranno comunque conto degli elementi
che emergeranno dalla contrattazione regionale. Gli Uffici scolastici regionali
garantiranno – con l’ausilio di appositi organismi tecnici e degli IRRE -
l’informazione, il sostegno, la valorizzazione e l’accompagnamento
dell’attuazione del quadro innovativo della riforma, nonché la formazione in
presenza per la riflessione e il confronto sui materiali formativi elaborati
a livello nazionale. Saranno, inoltre, favorite modalità interattive, da
realizzare in collaborazione con le università, le associazioni professionali
e disciplinari accreditate, nonché ricerche-azioni curate dagli IRRE sulle
migliori pratiche didattiche realizzate dalle scuole. A livello nazionale, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, contenuti nelle
Indicazioni nazionali allegate al Decreto Legislativo n. 59/2004, in attesa
della definizione del successivo regolamento governativo, l’INDIRE
implementerà progressivamente l’ambiente di apprendimento “Puntoedu”, in
collaborazione con gli Uffici scolastici regionali, avvalendosi, tra l’altro,
dei risultati delle citate ricerche-azioni condotte dagli IRRE. Art. 5 - Monitoraggio - Le attività di formazione saranno oggetto
di specifiche azioni di monitoraggio in modo da render conto dei processi
innovativi da esse promossi e da consentire le eventuali modifiche e
implementazioni delle stesse. A norma della legge 14.1.1994, n. 20, la
presente Direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la
registrazione per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio(1). IL MINISTRO f.to Moratti Legge 4 giugno 2004, n. 143 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università (G.U. 5 giugno 2004, n. 130) Legge di
conversione Art. 1. - 1. Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione (*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi Art. 1. - Disposizioni in materia di graduatorie permanenti - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: "testo unico", sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella. 1-bis. Dall'anno scolastico
2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da
presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria
con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione
dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato,
da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella
graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della
cancellazione. 2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico è abrogato. 3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1. 3-bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante. 4. A decorrere dall'anno
scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle
graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni,
sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: "da effettuare con periodicità
annuale entro il 31 maggio di ciascun anno" sono soppresse con effetto
dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005 gli
aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma
sono effettuati entro il 15 giugno 2004. 4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purchè in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A. Art. 1-bis. - Piano
pluriennale di nomine - 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e dell'economia e delle finanze, è adottato, entro il 31 gennaio
2005, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, un piano pluriennale di
nomine a tempo indeterminato che, nel corso del prossimo triennio, consenta
la copertura dei posti disponibili e vacanti. 2. All'attuazione del piano
di cui al comma 1 si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente
nella legge finanziaria. 3. Lo schema di decreto di
cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica, ai
fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che
sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema
di decreto. 4. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per pareri definitivi delle commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Art. 2. - Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento - 1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati: a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto. c-bis) agli insegnanti in
possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale
conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di
abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni
nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla
data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in
conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di
attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della
legge n. 53 del 2003; c-ter) agli insegnanti
tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che
siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno
360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 1-bis. Nell'anno accademico
2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto
legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le
università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata
annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno
agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in
possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti
prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che
abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1°
settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico. 2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7. 3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti. 3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale. 4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonchè per educazione musicale nella scuola secondaria, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3. 4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, istituita dall'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7. 5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso. 6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali. 7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori. 7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, purchè abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306. Art. 2-bis. - Graduatorie dell'AFAM - 1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Art. 3. - Disposizioni relative ai passaggi di ruolo - 1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria. 2. Sono consentiti passaggi di cattedre sulla classe di concorso 77/A a docenti di ruolo in educazione musicale, purchè già inseriti in graduatoria permanente di strumento e che abbiano prestato 360 giorni di servizio su tali cattedre. Art. 3-bis. - Graduatoria aggiuntiva per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno - 1. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1° aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 29 del 13 aprile 1999, nonchè con decreti dirigenziali 2 aprile e 6 aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di merito, è riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti. Art. 3-ter. - Accesso con
riserva - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti
all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i
laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della
formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva
nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze
previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi
universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purchè
abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle
graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle
medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle
graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di
abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 2. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, sono altresì iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 2 del presente decreto, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Art. 3-quater. - Proroga dell'utilizzazione di personale - 1. Al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite, è prorogata l'utilizzazione, presso le suddette strutture universitarie, del personale della scuola elementare e secondaria che, con decorrenza 1° settembre 2004, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1999, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 aprile 2003, n. 44. Allo stesso scopo e fino al medesimo termine, non si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, nella parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti scolastici della scuola elementare non possano essere utilizzati, per le finalità del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori ad un quinquennio. In sede di adozione dei decreti di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto della professionalità e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio. Art. 4. - Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma introdotta dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro l'anno accademico 2002-2003. 2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445. 3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio delle università. 5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001. Art. 4-bis. - Idoneità a
professore associato - 1. A decorrere dall'anno 2005, analogamente a
quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n.
370, è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e
53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai
relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di
atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di
giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati
dalle università nel ruolo dei professori associati. 2. Ai maggiori oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro per l'anno
2005 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dei trasferimenti assegnati alle università
interessate dalle disposizioni di cui al comma 1 a valere sul fondo per il
finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come rifinanziato
dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 5. - Spese di personale docente e non docente universitario - 1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto, salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002. 2. Per l'anno 2004 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Art. 5-bis. - Proroga del Consiglio universitario nazionale - 1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2004 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile 2005. Art. 6. - Entrata in vigore - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge. Tabella (prevista dall'articolo 1, comma 1) Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. A) Titoli di accesso alla
graduatoria. A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma "di didattica della musica" di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonchè per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti: per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59 punti 4 per il punteggio da 60 a 65 punti 5 per il punteggio da 66 a 70 punti 6 per il punteggio da 71 a 75 punti 7 per il punteggio da 76 a 80 punti 8 per il punteggio da 81 a 85 punti 9 per il punteggio da 86 a 90 punti 10 per il punteggio da 91 a 95 punti 11 per il punteggio da 96 a 100 punti 12 A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1: a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante; b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100; c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50; d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento; e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento; f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 57 del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati. A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti 8. A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6. A.4-bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24. A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6. B) Servizio di insegnamento o di educatore. B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico. B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2: a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria; b) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato; b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1). c) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestata con il possesso del prescritto titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato; d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario; e) a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia; f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale; g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333; h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare. i) (soppressa). C) Altri titoli. C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti. C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3. C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 3. C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3: a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione; b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa; c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001. C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1. C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo. C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6. C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6. C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6. C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi dalla lettera A, punto A.5. C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3. Decreto Legge 7 aprile 2004, n. 97 - Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università (G.U. 15 aprile 2004, n. 88) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124; Visto il disegno di legge recante disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nel testo approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (atto Senato n. 2529/A); Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, è stato determinato, in misura non superiore a quindicimila unità, il contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2004-2005; Considerato che il disegno di legge sopraindicato prevede la rideterminazione, sulla base della tabella di valutazione dei titoli ad essa allegata, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; Considerato che le predette graduatorie permanenti, da rideterminare sulla base della nuova tabella di valutazione dei titoli, devono essere approntate in tempo utile per consentire le assunzioni per l'anno scolastico 2004-2005 autorizzate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, e comunque non oltre il 31 maggio 2004, e che, diversamente, dovrebbe farsi ricorso, per le predette assunzioni, alle graduatorie preesistenti, predisposte ed aggiornate sulla base di criteri previgenti definiti con provvedimenti amministrativi e che hanno determinato una mole di contenzioso tra le diverse categorie di personale inserito nelle graduatorie e, di conseguenza, grande incertezza sulla collocazione definitiva nelle graduatorie stesse; Considerato che i tempi presumibili di esame parlamentare e di approvazione definitiva del citato disegno di legge non consentono di assicurare con certezza l'operatività' delle nuove norme in tempi tali da consentire all'amministrazione di provvedere alla rideterminazione delle graduatorie nel termine predetto del 31 maggio 2004; Visto l'ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame in Commissione del citato disegno di legge, nella seduta del 2 marzo 2004, con il quale si è impegnato il Governo a provvedere entro il 31 luglio prossimo alle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2004-2005, sulla base delle graduatorie rideterminate secondo i criteri fissati nella nuova tabella di valutazione allegata al predetto disegno di legge; Considerata l'esigenza di escludere dal limite disposto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i costi derivanti agli Atenei dagli incrementi stipendiali del personale docente e non docente, nonché di ridurre di un terzo le spese per il personale convenzionato con il Sistema sanitario nazionale (S.S.N.), sempre ai fini della citata esclusione; Considerato altresì che i laureati in medicina e chirurgia nell'ambito del previgente ordinamento, qualora sostenessero l'esame di Stato con la disciplina prevista dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, pur avendo compiuto il tirocinio semestrale previsto dal previgente ordinamento, sarebbero costretti ad effettuare anche il tirocinio di tre mesi previsto quale prova pratica continuativa dal predetto decreto ministeriale; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per conseguire gli obiettivi sopra illustrati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1. - Disposizioni in materia di graduatorie permanenti - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella. 2. Ai fini di cui al comma 1 e relativamente alla valutazione dei titoli, non si applica 'articolo 401, comma 3, del testo unico. 3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1. 4. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006. Art. 2. - Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento - 1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati: a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7. 3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti. 4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso. 6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali. 7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori. Art. 3. - Altre disposizioni urgenti - 1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria è rideterminato in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato. Art. 4. - Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002-2003. 2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445. 3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio delle università. 5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001. Art. 5. - Spese di personale docente e non docente universitario - 1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004 e fino alla realizzazione della riforma stessa, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002. 2. Per l'anno 2004 e fino alla riforma di cui al comma 1, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Art. 6. - Entrata in vigore - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ALLEGATO Tabella (prevista dall'articolo 1, comma 1) Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. A) Titoli di accesso alla graduatoria. A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma «di didattica della musica» di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti: per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59 … punti 4 per il punteggio da 60 a 65 … punti 5 per il punteggio da 66 a 70 … punti 6 per il punteggio da 71 a 75 … punti 7 per il punteggio da 76 a 80 … punti 8 per il punteggio da 81 a 85 … punti 9 per il punteggio da 86 a 90 … punti 10 per il punteggio da 91 a 95 … punti 11 per il punteggio da 96 a 100 … punti 12 A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1: a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante; b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100; c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50; d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento; e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento; f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 57 del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati. A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti 8. A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6. A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6. B) Servizio di insegnamento o di educatore. B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico. B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2: a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria; b) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato; c) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestata con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato; d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario; e) il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia; f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale; g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333; h) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori è valutato in misura doppia; i) per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purché prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici. C) Altri titoli. C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti. C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3. C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 1. C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3: a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione; b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa; c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001. C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1. C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo. C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6. C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6. C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6. C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi dalla lettera A, punto A.5. C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3. Circolare ministeriale 6 luglio 2004, n. 54 - Prot. n. 1432/DIP/U04 - Anno scolastico 2004/2005 - adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto. Con la presente circolare si forniscono
istruzioni ed indicazioni finalizzate all'adeguamento, per l'anno scolastico
2004/2005, degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Si segnala l'esigenza di provvedere con
ogni possibile sollecitudine all'attivazione degli adempimenti previsti dalla
circolare in questione, in considerazione del fatto che gli stessi sono
propedeutici allo svolgimento delle operazioni di avvio dell'anno scolastico
(sistemazioni, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, assunzioni a tempo
indeterminato e a tempo determinato). Anche ai fini dell'adeguamento delle
consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto, va ribadita
l'esigenza di attualizzare e rendere coerenti gli interventi da porre in essere
col nuovo impianto ordinamentale delineato dal decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, che ha definito le norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione. Del pari sono fatte salve le
eventuali modifiche e variazioni conseguenti agli esiti della contrattazione
ex art. 43 del CCNL del 24 luglio 2003. Perché le SS.LL. possano disporre di un
quadro sistematico ed organico delle disposizioni emanate in funzione
dell'avvio dell'anno scolastico 2004/2005 - disposizioni rispetto alle quali
gli adempimenti qui indicati si pongono in una linea di continuità - e per
ogni utile riferimento, si richiamano i seguenti atti : Circolare n. 2 del 13.1.2004, avente ad
oggetto "iscrizioni nella scuola dell'infanzia e alle classi di ogni
ordine e grado nell'a.s. 2004/2005 - Domande di ammissione agli esami per
l'a.s. 2003/2004; Circolare n. 29 del 5.3.2004, recante
indicazioni e istruzioni in ordine all'applicazione di taluni punti e profili
rilevanti del Decreto legislativo n. 59/2004; Circolare n. 37 del 24.3.2004, concernente
le "dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico
2004/2005 - trasmissione schema di decreto interministeriale"; Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
sottoscritto il 25 giugno 2004, relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni
provvisorie per l'a.s. 2004/2005; Circolare prot. n. 1383 del 25 giugno 2004,
concernente lo studio delle due lingue comunitarie nella prima classe della
scuola secondaria di I grado. 1. Formazione delle classi Come si è avuto modo di far presente in
altre occasioni, la puntuale e corretta determinazione e formazione delle
classi e dei posti assume un'importanza fondamentale nella gestione
dell'ampio e articolato quadro delle attività finalizzate all'avvio del nuovo
anno scolastico. Da quanto sopra consegue l'esigenza di
costituire le classi e i posti con l'apporto e la collaborazione di tutti i
soggetti, gli organi e i livelli istituzionali a vario titolo competenti e
coinvolti, e nel rispetto di criteri che rispondano a requisiti di stabilità
dei corsi di studio sia nell'immediato che in prospettiva. Giova premettere che la normativa vigente
stabilisce che si deve procedere all'esatta definizione del numero delle
classi e dei posti e della relativa articolazione nella fase di
predisposizione degli organici di diritto. Da ciò discende che eventuali interventi di
modifica degli organici di diritto configurano operazioni intese a di
realizzare, nel rispetto della normativa vigente, un effettivo adeguamento
alle esigenze reali della scuola, assicurandone la funzionalità. In tale
ottica, in sede di elaborazione degli organici di diritto questo Ministero si
è adoperato perché le relative consistenze fossero conformate alle effettive
necessità ed avessero carattere di definitività; a tal fine sono stati
contenuti al massimo gli interventi di dimensionamento previsti dalla
relazione tecnica allegata alla legge n. 448/2001. Fermo restando quanto sopra, nell'ipotesi
in cui in sede di determinazione dell'organico di diritto siano state
costituite classi con un numero di alunni superiore a quello fissato dal D.M.
n. 331/98 (come modificato dal D.I. n. 131 del 18 dicembre 2002 e dal D.I.
sulla formazione degli organici dei docenti per l'anno scolastico 2004/2005),
le SS.LL., su segnalazione ampiamente motivata da parte dei dirigenti
scolastici, nonché effettuati gli opportuni riscontri, potranno autorizzare i
predetti dirigenti a rideterminare le classi in base ai requisiti previsti
dalle citate disposizioni. Analogamente, le SS.LL. medesime, sempre a seguito
di puntuali riscontri, autorizzeranno i citati dirigenti scolastici a
conformare le classi secondo quanto previsto dal D.I. n. 141/99 (concernente
le classi con alunni diversamente abili). In ossequio a tale logica, anche la
possibilità concessa ai dirigenti scolastici di attivare nuove classi ai
sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001, non configura un'operazione di
ordinaria gestione, ma un adempimento necessario per normalizzare eventuali
situazioni eccedenti le quantità previste per la costituzione delle classi
e/o per far fronte ad incrementi di alunni non previsti all'atto della
determinazione dell'organico di diritto e non iscritti presso altra
istituzione scolastica statale. Si richiama la particolare attenzione sull'esigenza
che tale operazione sia formalizzata con provvedimento motivato, da
comunicare alle SS.LL. col mezzo più celere per l'esame e le verifiche di
competenza. L'autorizzazione da parte delle SS.LL. al
funzionamento di nuove classi, nel rispetto dei criteri e dei parametri di
cui al DM 331/98, e l' attivazione da parte dei dirigenti scolastici di nuove
classi, ai sensi della legge 333/2001, non possono comunque prescindere da
una attenta analisi, per ciascuna istituzione scolastica, della serie storica
degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello degli alunni
effettivamente frequentanti: ciò al fine di non incorrere in quantificazioni
erronee o imprecise e di evitare che, con l'inizio delle lezioni, la
consistenza effettiva degli alunni non corrisponda alla previsione e
determini aggravi per l'erario; aggravi dei quali questa Amministrazione e i
soggetti a vario titolo competenti sono chiamati a rendere conto, a norma
delle vigenti disposizioni. A tale ultimo riguardo, si richiama il disposto
dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che prevede l'obbligo,
per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento
dell'organico alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti delle classi
allorché il numero degli alunni accertato successivamente alla definizione
degli organici di diritto risulti inferiore alle previsioni e non
giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. Nonostante i ripetuti
inviti di questo Ufficio ad una vigilanza attenta e puntuale, si è avuto modo
di rilevare che nell'anno scolastico 2003/04 tale fenomeno si è verificato in
maniera diffusa, con evidente pregiudizio oltre che per l'erario anche per la
stabilità delle posizioni di servizio del personale docente. In conformità di quanto previsto dall'art.
6, comma 1 del decreto interministeriale concernente gli organici del
personale docente per l'anno scolastico 2004/2005, le prime classi di sezioni
staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione,
anche sperimentali, funzionanti con un solo corso, qualora ricorrano
situazioni debitamente motivate, possono essere mantenute, in via
eccezionale, anche se il numero accertato degli alunni risulti di qualche
unità inferiore a 20. Anche l'eventuale istituzione di nuove
classi dei corsi serali degli istituti di istruzione secondaria di II grado,
si intende subordinata alla formale autorizzazione da parte delle SS.LL., da
rilasciare previo attento esame delle serie storiche delle presenze e dei
tassi di abbandono degli alunni e semprechè ricorrano le condizioni e
risultino applicabili i parametri di cui al D.M. 331/98. Si ribadisce quanto già rappresentato con
la C.M. n. 37/2004, in ordine alla necessità che i nulla osta all'eventuale
trasferimento degli alunni vengano concessi solo in presenza di situazioni
particolari, adeguatamente motivate. Appare evidente che anche ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione del nulla osta non potrà
comportare modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL. vorranno
rinnovare invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva
competenza. Perché gli interventi di adeguamento
dell'organico di diritto alle situazioni di fatto rispondano ad effettive,
inderogabili necessità e non determinino ingiustificati aggravi all'erario,
le SS.LL. disporranno l'attivazione di ogni utile iniziativa (riunioni di
servizio, verifiche mirate, dirette interlocuzioni con i responsabili delle
istituzioni scolastiche interessate, ecc…) finalizzata ad un puntuale e meticoloso
esame dei singoli casi e verificheranno che l'aggiornamento dei dati da
trasmettere al Sistema Informativo avvenga in maniera puntuale e costante. In ottemperanza a quanto disposto dall'art.
3 - comma 3 - della legge n. 333/2001, i dirigenti scolastici, una volta
effettuato il riscontro da parte delle SS.LL., comunicheranno, entro il 10
luglio p.v., ai competenti CSA le variazioni del numero delle classi, nonché
il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile
coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione
scolastica. L'eventuale formazione di nuove classi, successivamente alla
predetta data del 10 luglio, configura ipotesi del tutto eccezionale. Per effetto del citato articolo 2 della
legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e istituzioni di nuove
classi dopo il 31 agosto. E' appena il caso di far presente che il
numero delle classi autorizzate ai sensi del D.M. 331/98, le variazioni in
aumento del numero delle classi in applicazione della legge 333/01 e gli
accorpamenti disposti in conformità di quanto previsto dalla legge 268/2002
devono essere tempestivamente e comunque entro il 31 agosto p.v., comunicati
oltre che al Sistema Informativo, anche a questo Ufficio, utilizzando
l'allegato modello A, da restituire, debitamente compilato, via e-mail
dpst.staff.uff2@istruzione.it o al fax 06 58492848. Le SS.LL. vorranno, altresì, invitare le
istituzioni scolastiche ad effettuare, con l'inizio delle lezioni, una
puntuale e attenta verifica degli scostamenti in aumento o in diminuzione del
numero degli alunni effettivamente frequentanti rispetto alle previsioni
dell'organico di diritto e/o agli eventuali adeguamenti, e a comunicare i
relativi esiti al Sistema Informativo. Si ritiene di dover richiamare ancora una
volta l'attenzione sull'importanza di tale adempimento, ai fini
dell'effettuazione delle necessarie verifiche, richieste, tra l'altro, dal
Ministero dell'Economia. Si raccomanda di vigilare direttamente e
assiduamente a che non si ripetano casi, purtroppo ricorrenti nell'a.s.
2003/2004, di mancata revisione o di erroneo aggiornamento delle consistenze
effettive degli alunni da parte di numerose istituzioni scolastiche. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 della citata
legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non
comportano modifiche negli assetti e nella composizione delle cattedre
costituite in organico di diritto. Fermo restando quanto sopra, il titolare
di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola
di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità
di ore o comunque una disponibilità che consenta di ridurre il numero delle
scuole in cui il titolare stesso presta servizio. Ovviamente la modifica
della composizione della cattedra non comporta riaggregazione, nell'organico
di diritto, dello spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal
docente. Le ore di insegnamento che scaturiscono da eventuale
costituzione di nuove classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati
in sede di determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti
e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come
previsto dall'art. 3 del citato contratto collettivo nazionale integrativo. Nei casi di variazioni in diminuzione del
numero delle classi, il personale docente eventualmente soprannumerario, a
norma dell'art. 5, comma 8 del contratto sulle utilizzazioni stipulato per
l'anno scolastico 2004/2005, viene impiegato all'interno della scuola o, solo
a domanda, in altra sede. La ratio della norma si lega, tra l'altro, ad una
esigenza di semplificazione e di accelerazione delle operazioni di inizio
dell'anno scolastico. 2. Scuola dell'infanzia - risorse
disponibili ed eventuale applicazione dell'istituto degli anticipi Si premette che la scuola dell'infanzia non
ha carattere obbligatorio e che, pertanto, alla stessa non si applica il
disposto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 333/01. Ne consegue che eventuali domande di
iscrizione in esubero non comportano l'automatico accoglimento delle stesse
e, pertanto, non determinano necessariamente variazioni in aumento del numero
sezioni e dei posti. In relazione a quanto sopra, eventuali richieste di
attivazione di nuove sezioni e di ulteriori posti, debitamente motivate,
debbono essere sottoposte dalle SS.LL. all'esame di questo Ministero, che,
dal canto suo, valuterà gli interventi possibili, compatibilmente con le
risorse disponibili. Come già fatto presente con la circolare n.
37/2004, concernente l'elaborazione degli organici di diritto, si ribadisce
l'intendimento di questo Ministero di ridurre gradualmente il fenomeno delle
liste di attesa, nell'ambito di una programmata generalizzazione del
servizio. Ovviamente l'applicazione di tale criterio risulta strettamente
connessa alla eventuale applicazione dell'istituto degli anticipi, previsto
dal decreto legislativo n. 59/2004 (artt. 2 e 12). Al riguardo è opportuno precisare che è in corso
di attivazione la fase negoziale in funzione della sperimentazione di nuove
figure professionali e modalità organizzative riferite all'attuazione, per
l'a.s. 2004/2005, degli anticipi nella scuola dell'infanzia. Sarà cura di
questo Ufficio, pertanto, qualora la succitata fase negoziale dovesse
concludersi positivamente e in tempo utile rispetto all'inizio dell'anno
scolastico, adottare le conseguenti determinazioni e procedere all'
assegnazione delle risorse disponibili, per dare corso, sia pure con la
necessaria gradualità e alle condizioni previste dalla C.M. n. 29/2004
paragrafo - 1.1 anticipi iscrizioni - all'istituto delle frequenze
anticipate. 3. Scuola primaria - studio generalizzato
della lingua straniera Com'è noto, con il D.I. concernente la
determinazione delle dotazioni organiche per l'a.s. 2004/2005, è stato
assegnato in organico di diritto il contingente di posti necessario per
assicurare lo studio generalizzato della lingua straniera nelle prime e
seconde classi della scuola primaria. Da quanto sopra consegue che, nel prossimo
anno scolastico, in tutte le prime classi dovrà essere impartito
l'insegnamento della lingua inglese, mentre, nelle classi successive alle
prime, nelle quali nell'a.s. 2003/2004 è stato impartito l'insegnamento di una
lingua straniera diversa dall'inglese, sarà possibile proseguire con lo
studio della stessa lingua. Per far fronte alle esigenze connesse
all'insegnamento della lingua straniera, saranno impiegati prioritariamente
gli insegnanti di classe in possesso dei requisiti richiesti (insegnanti
specializzati), anche in relazione a quanto disposto dall'art. 22, comma 5,
della legge n. 448/2001. Le Istituzioni scolastiche valuteranno la
possibilità, nella loro autonomia, di adottare ogni utile iniziativa e soluzione
di carattere organizzativo intesa ad ottimizzare l'impiego delle risorse, in
modo da impegnare in tale insegnamento gli altri docenti facenti parte
dell'organico di istituto, in possesso dei requisiti richiesti. Solo in via
residuale potranno essere istituiti posti da destinare a docenti specialisti,
in ragione, di regola, di un posto per ogni 6 o 7 classi, ferma restando
l'esigenza di assegnare a ciascun docente almeno 18 ore di insegnamento. Le
ore eventualmente non utilizzate per la costituzione di posti interi,
concorreranno a formare l'insieme delle disponibilità da destinare alle
operazioni di utilizzazione, di sistemazione e di nomine, propedeutiche
all'avvio dell'anno scolastico. Con riferimento al "tempo pieno"
si ribadisce che, in base a quanto previsto dall'art. 15 del citato decreto
legislativo n. 59/2004, rimane confermato, per l'anno scolastico 2004/2005,
il numero dei posti complessivamente funzionanti a livello nazionale e
regionale nell'anno scolastico 2003/2004, senza alcuna possibilità di deroga.
4. Scuola secondaria di I grado In conformità di quanto previsto dalle
norme transitorie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 59/04, la
riforma della scuola secondaria di I grado andrà a regime, nell' intero corso
di studi, dall'a.s. 2006/07, mentre per l'a.s. 2004/2005 troverà applicazione
limitatamente alle classi prime. Come più volte si è avuto modo di precisare,
per la scuola secondaria di I grado, le dotazioni organiche sono state
determinate sulla base della normativa di cui al DPR 14.5.82, n. 782 e
successive modifiche ed integrazioni. Circa le attività di "tempo
prolungato", si precisa che, ai sensi dell'art. 15 del decreto
legislativo n. 59/04, il numero dei posti non potrà superare, per l'a.s.
2004/2005, a livello nazionale e a livello regionale, il totale dei posti
funzionanti nell'a.s. 2003/2004, senza possibilità di deroga. In coerenza con quanto sopra, le
istituzioni scolastiche dovranno provvedere ad assicurare gli insegnamenti,
le attività facoltative opzionali e il servizio di assistenza educativa alla
mensa entro i limiti delle risorse e delle dotazioni a ciascuna attribuite. Nell'ambito del quadro normativo e
dell'assetto ordinamentale e strutturale sopraccennato, ai sensi dell'art.
14, comma 2 del più volte citato decreto legislativo n. 59/04, le istituzioni
scolastiche, nella propria autonomia, in via transitoria e fino
all'emanazione dell'apposito regolamento governativo, devono adottare
l'impianto pedagogico, didattico ed organizzativo di cui alla Indicazioni
nazionali per i Piani di studio personalizzati (allegato C del decreto),
facendo riferimento al Profilo individuato nell'allegato D. Si ritiene di dover precisare che
dall'adeguamento delle configurazioni orarie delle cattedre ai nuovi piani di
studio, di cui all'art. 14, comma 4, del D.L.vo n. 59/04, non potranno
derivare situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari. Nei confronti
di quei docenti il cui orario obbligatorio dovesse subire contrazione per
effetto dei nuovi assetti orari previsti dalle Indicazioni nazionali, le
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del citato D.L.vo n.
59/04, assicureranno il completamento dell' orario, nel limite delle 18 ore,
con ore di insegnamento obbligatorio comunque presenti nella scuola, e
utilizzando le ore eventualmente disponibili della quota opzionale
facoltativa. Qualora tale completamento non si rendesse possibile o non
dovesse risultare sufficiente ai fini predetti, i docenti titolari saranno
impiegati nella scuola stessa per iniziative di arricchimento dell'offerta
formativa, fatto salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e
saltuarie ( art. 6 del CCNI sulle utilizzazioni). Si fa presente che le cattedre e i posti
costituiti con le ore di insegnamento comunque presenti nella scuola, nonché
con le ore delle attività facoltative opzionali sono utilizzabili per tutte
le fasi e le operazioni relative all'avvio dell'anno scolastico. Relativamente a taluni insegnamenti si
precisa quanto segue: Lingue comunitarie Com'è noto, nell'a.s. 2004/2005, la
dotazione organica di diritto della lingua straniera è stata determinata
tenendo conto della sola lingua insegnata in ciascun corso, secondo le
consistenze orarie stabilite dal citato DPR n. 782/82. Tali consistenze
comprendono le articolazioni orarie del "tempo normale" e quelle
relative al "tempo prolungato"; a tali articolazioni si aggiungono,
ove praticate, quelle relative alla sperimentazione della seconda lingua
straniera, corrispondenti a tre ore per classe. Da quanto sopra deriva che la dotazione
organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese o altra lingua
comunitaria) va determinata in sede di adeguamento degli organici di diritto
alle situazioni di fatto e costituisce un contingente a parte, da tenere
distinto dalle dotazioni organiche fissate con il D.I. relativo agli organici
di diritto. Per la quantificazione del numero delle ore
da assegnare all'insegnamento di ciascuna delle due lingue comunitarie
(inglese e altra lingua) e per l'impiego del personale docente incaricato a tempo
indeterminato, si rinvia a quanto previsto sullo specifico argomento dal CCNI
e dalla circolare prot. n. 1383 del 25 giugno 2004; in particolare si fa
riferimento all'art. 6 del CCNI ed al paragrafo 16 della citata circolare
prot. n 1383. Perché questo Ministero possa avere esatta
contezza delle seconde lingue prescelte e dei relativi orari di insegnamento,
comprensivi dell' eventuale ora facoltativa, le SS.LL. vorranno invitare le
istituzioni scolastiche a fornire al Sistema informativo i relativi dati ed
elementi conoscitivi, in conformità di quanto anticipato nella circolare
relativa all'insegnamento delle lingue straniere. A completamento della predetta rilevazione,
la SS.LL. vorranno poi curare l'elaborazione e la trasmissione dei dati di
cui all'unito modello B, da restituire, debitamente compilato, entro il 10
settembre p.v., mediante posta elettronica all'indirizzo
dpst.staff.uff2@istruzione.it ovvero al numero di fax 06 58492848. Educazione tecnica In attesa della revisione delle classi di
concorso (in conformità di quanto stabilito dall'art. 14, comma 6 del decreto
legislativo n. 59/2004) e nella prospettiva della costituzione di un'area
tecnologica, i docenti saranno assegnati all'insegnamento di tecnologia nel
quadro dell'area disciplinare "matematica, scienze e tecnologia".
Com'è noto, in base alle Indicazioni nazionali, l'orario di insegnamento di
tecnologia non risulta corrispondente al monte ore relativo all'insegnamento
di educazione tecnica previsto in ciascuna classe dal DPR n. 782/82 e
successive modifiche. Pertanto, i docenti di educazione tecnica interessati
da eventuali riduzioni completeranno l'orario di cattedra sia con ore di
insegnamento della stessa materia comunque disponibili nell'ambito della
scuola, sia, ai sensi dell'art. 14 comma 5, del D.L.vo 59/2004, con ore di
attività facoltative opzionali (comprensive anche delle attività
laboratoriali ed informatiche). Qualora i citati completamenti non
risultassero sufficienti ai fini predetti, i docenti saranno impiegati nella
stessa scuola per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, salvo
l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie. Si fa presente che i posti costituiti con
le ore di insegnamento di educazione tecnica comunque disponibili nell'ambito
della scuola, nonché con le ore delle attività facoltative opzionali sono
utilizzabili per tutte le operazioni relative all'avvio dell'anno scolastico.
Strumento Musicale Anche per tale insegnamento sono stati
confermati i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche secondo
la previgente normativa. Pertanto nulla è innovato rispetto al decorso anno
scolastico. Si ricorda che in sede di adeguamento
dell'organico di diritto alle situazioni di fatto non è consentita
l'attivazione di nuovi posti relativi allo studio dello strumento musicale. 5. Costituzione delle cattedre della scuola
secondaria di I e II grado Come è noto, in applicazione dell'art. 35
comma 1 della legge 289/2002, le cattedre costituite con orario inferiore
all'orario obbligatorio di insegnamento, definito dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, sono state ricondotte a 18 ore settimanali, "anche
mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti
dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando, però, l'unitarietà
dell'insegnamento di ciascuna disciplina". Tale operazione è stata posta in essere
solo nel caso in cui non ha comportato situazioni di soprannumerarietà dei
docenti titolari delle cattedre interne. Nelle scuole secondarie di I grado le
cattedre relative alle lingue straniere e alle classi di concorso A028, A030,
A032, sono state strutturate su 18 ore di insegnamento nei limiti in cui è
stato possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed
esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui presenti
nella scuola (sede centrale e sezioni staccate) e con l'estensione anche alle
cattedre orario esterne. In relazione a quanto sopra, si precisa che
i posti costituiti ai soli fini della salvaguardia della titolarità, ai sensi
dell'art. 4 del decreto interministeriale sugli organici per l'anno
2004/2005, eventualmente resesi vacanti nel corso dei movimenti, sono da
considerare indisponibili per qualsiasi altra operazione. Nel caso, invece, che detti posti, al
termine dei movimenti, siano rimasti occupati dai titolari, le istituzioni
scolastiche procederanno alla ricomposizione delle cattedre in numero
corrispondente a quello dei titolari stessi. Qualora si riveli necessario per il miglior
funzionamento dei servizi scolastici, anche sotto il profilo della continuità
didattica, le SS.LL valuteranno l'opportunità di intervenire sugli assetti
orari costituiti, riarticolandone la composizione e, ove possibile,
aggiungendo quelle ore che consentano, entro il limite delle 18 ore, di
assicurare una migliore funzionalità della cattedra. 6. Posti di sostegno Si intendono tuttora applicabili le
disposizioni vigenti nell' anno scolastico 2003/2004 per quanto concerne le modalità
di individuazione dei soggetti in situazione di handicap e i criteri per la
costituzione dei posti in deroga, ad integrazione di quelli di cui alla
tabella E allegata al decreto interministeriale in corso di esame presso gli
organi competenti. Per quanto riguarda il numero delle ore di sostegno da
assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta è
affidata al gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio
1994. Così come disposto dall'art. 35, comma 7, della
citata legge n. 289/2002, compete poi alle SS.LL. l'adozione dei relativi
provvedimenti autorizzativi. Si richiama la particolare attenzione delle
SS.LL. sulla necessità che tali posti siano autorizzati in tempo utile per la
predisposizione del quadro delle disponibilità destinate alle utilizzazioni.
A tale fine le SS.LL. medesime solleciteranno i dirigenti scolastici affinché
le eventuali, sopravvenute esigenze di posti in deroga siano motivatamente e
tempestivamente rappresentate a codesti Uffici. Tenuto conto del continuo e consistente
aumento del numero dei posti di sostegno registrato negli ultimi anni, le
SS.LL. vorranno seguire direttamente, con la massima attenzione, gli
adempimenti di cui al comma 7 del citato articolo 35, verificando che siano
state opportunamente valutate, in relazione al numero degli alunni e alla
gravità dell'handicap, le soluzioni organizzative e l'entità delle risorse
professionali disponibili nelle scuole interessate. Anche con riguardo alla materia del
sostegno, ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni
disabili e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata sia a
questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto anche al fine di rendere
edotto il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso
eventuali variazioni del numero di posti e di ore che si rendessero
necessarie. 7. Esoneri e semiesoneri dall'insegnamento Ai sensi dell'art. 3, comma 88 della legge
24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) che ha modificato i
parametri di cui all'art. 459 del decreto legislativo n. 297/94, può essere
disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento nei confronti di uno
dei docenti individuati dal dirigente scolastico per lo svolgimento delle
attività di collaborazione previste dall'art. 31 del CCNL sottoscritto il 24
luglio 2003. Si precisa che l'espressione "plessi
di qualunque ordine di scuola", contenuta nel comma 4 dell' art. 459,
come riformulato dalla legge finanziaria n. 350/03, va riferita anche alle succursali
delle scuole secondarie di I e II grado in quanto situate in strutture
diverse da quelle dalle sedi principali. Considerato che i posti e le ore derivanti
dalla concessione di esoneri o semi esoneri concorrono alla formazione del
quadro delle disponibilità per le operazioni di inizio dell'anno scolastico,
i relativi provvedimenti dovranno essere adottati dai Dirigenti scolastici in
tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati
contestualmente ai competenti CSA. 8. Centri Territoriali Permanenti In relazione alla limitata disponibilità
delle risorse, la dotazione di personale dei Centri Territoriali Permanenti
definita nell'organico di diritto non potrà subire incrementi di posti
complessivamente istituiti a livello provinciale se non nel caso di
assegnazione di docenti in esubero non diversamente utilizzabili. 9. Progetti Le SS.LL. potranno assegnare risorse orarie
indispensabili per la prosecuzione dei progetti, nel limite dei posti
utilizzati nell'a.s. 2003/2004, a condizione che i progetti stessi siano di
riconosciuta rilevanza educativa e sociale e di accertata validità,
debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti. 10. Conferimento delle supplenze Per quanto riguarda le assunzioni a tempo
determinato, annuali e fino al termine delle attività didattiche, si fa
riserva di impartire specifiche disposizioni. Si ribadisce che dovrà, comunque essere
assicurato prioritariamente il conferimento delle supplenze sui posti di
sostegno (supplenze che, com'è noto, vanno conferite con priorità rispetto a
quelle relative agli altri insegnamenti) agli aspiranti forniti del titolo di
specializzazione. 11. Personale ATA Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla
circostanza che la possibilità di istituire nuovi posti nelle situazioni di
fatto ricorre esclusivamente nei casi in cui le richieste dei dirigenti
scolastici si riferiscano a scostamenti dell' organico di diritto eccedenti
rispetto alle quantità previste per la costituzione dei posti ai sensi del
decreto interministeriale relativo agli organici per l'anno scolastico
2004/2005 e/o a situazioni sopravvenute, da motivare adeguatamente sulla base
di un accertato incremento del numero degli alunni rispetto alla previsione. L'art. 35 della citata legge n. 289/2002 ha
disposto, a decorrere dal 1 settembre 2003, la cessazione dal collocamento
fuori ruolo del personale ATA dichiarato inidoneo ai compiti del profilo di
appartenenza. L'assegnazione della titolarità al predetto personale e le
operazioni di trasferimento disposte a domanda degli interessati hanno
comportato, in numerose scuola e con specifico riferimento ai collaboratori
scolastici, la concentrazione di più unità di personale inidoneo. In
relazione alle difficoltà derivanti da tale concentrazione alla puntuale
erogazione del servizio, questo Ministero, nel decorso anno, demandò alle
SS.LL. il compito di valutare se ricorressero la condizioni atte a
giustificare contenuti incrementi di posti, tenendo conto anche della
presenza di personale destinatario di contratti di appalto per i lavori di
pulizia. A tale fine fu predisposta apposita tabella recante gli incrementi
di posti di cui le SS.LL. potevano disporre. Ciò premesso, nella previsione che il
fenomeno sopraccennato possa ripetersi anche nell'a.s. 2004/2005, è stato
riservato, come da tabella C allegata, un contingente di posti da utilizzare
per le stesse finalità. Detto contingente è stato incrementato di ulteriori
posti (determinanti in base alla percentuale di riduzione attuata) per far fronte
alle difficoltà operative derivanti dal contenimento dell'organico previsto
dalla legge n. 289/2002. Rimane ovviamente ferma, come per l'a.s. 2004/2005,
la possibilità per detto personale di chiedere l'utilizzazione in altra
istituzione scolastica. Qualora lo stato di inidoneità riguardi il
personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed
amministrativi o comunque "figure uniche" e, per qualsiasi motivo,
non si possa procedere all'utilizzazione degli interessati in altro profilo, eventuali
difficoltà nell'erogazione del servizio dovranno essere rappresentate allo
scrivente per le valutazioni di consequenziali. Al fine di consentire il monitoraggio, per
l'intero arco dell'anno scolastico, delle consistenze degli alunni e dei
relativi riflessi sugli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i
dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, pongano in
essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali
l'esatta quantificazione delle platee scolastiche e delle risorse occorrenti,
comunicando a questo Ministero e al Sistema informativo tutte le variazioni
di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e
dei posti eventualmente attivati: ciò al fine di disporre di un quadro
preciso riguardante le situazioni e le dinamiche che caratterizzano le
iscrizioni e le frequenze degli alunni nonché gli effetti che ne derivano sul
numero e sulle tipologie dei posti. Al riguardo il gestore del sistema
informativo, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di
interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che
delle singole istituzioni scolastiche. IL CAPO DIPARTIMENTO - Pasquale Capo ALLEGATI Omessi DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2004, n. 286 - Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n. 282 del 1-12-2004) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 28 marzo 2003, n. 53; Visto l'articolo 3, comma 92, lettera d), della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 17 giugno 2004; Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 - Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - 1. Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema educativo definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, è istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione con l'obiettivo di valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale. Per l'istruzione e la formazione professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione ed è effettuata tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane. 2. Al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche e formative, nonché le regioni, le province ed i comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza. L'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni provvedono al coordinamento delle rispettive attività e servizi in materia di valutazione dell'offerta formativa attraverso accordi ed intese volti alla condivisione dei dati e delle conoscenze. 3. Ai fini di cui al comma 2 l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni attivano le opportune procedure atte a favorire l'interoperabilità tra i loro sistemi informativi, in modo da poter scambiare con continuità dati ed informazioni riguardanti i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, riducendo al tempo stesso duplicazioni e disallineamenti fra i dati stessi, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni. 4. Ferma restando l'autonomia dell'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e dei servizi di valutazione di competenza regionale, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Comitato tecnico permanente, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate, con il compito di assicurare l'interoperabilità fra le attività ed i servizi di valutazione. Art. 2 - Riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione - 1. Per i fini di cui all'articolo 1 l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è riordinato, secondo le disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di «Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)», di seguito denominato: «Istituto». 2. L'Istituto è ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria. 3. L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di seguito denominato: «Ministero». Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro» individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività, fermo restando che la valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è riservata all'Istituto. A tale fine il Ministro provvede: a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione; b) con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale. 4. Il Ministro adotta altresì specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali. Art. 3 - Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - 1. L'Istituto: a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane; b) predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53; c) svolge attività di ricerca, nell'ambito delle sue finalità istituzionali; d) studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; e) assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo; f) svolge attività di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; g) svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche. 2. Gli esiti delle attività svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne dà comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualità complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicità e conoscenza. 3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione. 4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attività svolta. Art. 4 - Organi - 1. Gli organi dell'Istituto sono: a) il Presidente; b) il Comitato direttivo; c) il Collegio dei revisori dei conti. Art. 5 - Presidente - 1. Il Presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le stesse modalità, per un ulteriore triennio. 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Il Presidente: a) convoca e presiede le riunioni del Comitato direttivo, stabilendone l'ordine del giorno; b) formula, nel rispetto delle priorità strategiche individuate dalle direttive e dalle linee-guida di cui all'articolo 2, comma 3, le proposte al Comitato direttivo ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione; c) sovrintende alle attività dell'Istituto; d) formula al Comitato direttivo la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento; e) presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4; f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso. Art. 6 - Comitato direttivo - 1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Il Comitato direttivo, su proposta del Presidente: a) approva, nel rispetto delle direttive del Ministro e delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, il programma annuale delle attività dell'Istituto, fissando altresì linee prioritarie e criteri metodologici, modulabili anche nel tempo, per lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); b) esamina i risultati delle verifiche periodiche e sistematiche svolte dall'area tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, nonché le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4; c) determina gli indirizzi della gestione; d) delibera il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, ed il conto consuntivo; e) delibera l'affidamento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto ed il relativo trattamento economico; f) valuta i risultati dell'attività del direttore generale e la conformità della stessa rispetto agli indirizzi, adottando le relative determinazioni; g) delibera i regolamenti dell'Istituto; h) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dai regolamenti dell'Istituto. 3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Comitato stabilisce le modalità operative del controllo strategico e, in base a tale controllo, individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi. 4. Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e può essere confermato per un altro triennio. In caso di dimissione o comunque di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Comitato, il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza della durata in carica del predetto organo. Art. 7 - Collegio dei revisori dei conti - 1. Il Collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio svolge altresì i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. 2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro, di cui uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti effettivi designano al loro interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio. Art. 8 - Direttore generale - 1. Il direttore generale, nel rispetto degli indirizzi della gestione determinati dal Comitato direttivo, è responsabile del funzionamento dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo, dell'attuazione dei provvedimenti del presidente e della gestione del personale. A tale fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Egli partecipa alle riunioni del Comitato direttivo, senza diritto di voto; tale partecipazione è esclusa quando il Comitato ne valuta l'attività. 2. Il direttore generale, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti: a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo; b) assicura le condizioni per il più efficace svolgimento delle attività e per la realizzazione dei progetti previsti nel programma; c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici e delle articolazioni strutturali dell'Istituto previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), assegnando il relativo personale; d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma annuale, sulla base dei criteri fissati nel regolamento di cui alla lettera c). 3. Il direttore generale è scelto tra persone di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e gestionale. Il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato. Il relativo incarico è conferito dal Presidente, previa delibera del comitato direttivo, è di durata non superiore a un triennio, è rinnovabile ed in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente. Art. 9 - Regolamenti e principi di organizzazione - 1. L'Istituto si dota dei seguenti regolamenti: a) regolamento di organizzazione e funzionamento; b) regolamento di amministrazione, contabilità e finanza. 2. Il regolamento di cui al comma 1, lettera a), definisce l'organizzazione dell'Istituto sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di indirizzo e programmazione e compiti e responsabilità di gestione, prevedendo un'area dei servizi amministrativi ed informatici ed un'area tecnica della valutazione che, in attuazione del programma di attività approvato dal Comitato direttivo dell'Istituto e secondo i criteri metodologici definiti, svolge le verifiche periodiche e ne comunica gli esiti al comitato stesso; lo stesso regolamento provvede in particolare alla ripartizione dei posti della dotazione organica del personale, di cui alla allegata tabella A, tra le aree, i livelli ed i profili professionali, a disciplinare il reclutamento del medesimo personale attraverso procedure concorsuali pubbliche, nel rispetto delle norme in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché a definire la disciplina relativa alle selezioni per i comandi di cui all'articolo 11. 3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), elaborato nel rispetto dei principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, e successive modificazioni, disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato. 4. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'area tecnica della valutazione l'Istituto si avvale anche delle specifiche accertate professionalità del personale ispettivo tecnico dipendente dal Ministero, assegnato all'Istituto medesimo su richiesta dello stesso e con il trattamento economico a carico del Ministero, in numero non superiore a venti unità. 5. I regolamenti sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministro per l'approvazione, nei successivi sessanta giorni, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica. Art. 10 - Personale - 1. La dotazione organica del personale dell'Istituto è definita nella tabella A allegata al presente decreto, da articolare in aree, profili e livelli professionali con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a). Art. 11 - Personale comandato - 1. L'Istituto può avvalersi, con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio, e in numero comunque non superiore a dieci unità, di personale amministrativo, tecnico e di ricerca, in posizione di comando, proveniente dall'amministrazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle istituzioni scolastiche o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università, da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali. 2. I comandi del personale proveniente dalle istituzioni scolastiche non possono protrarsi per più di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico. 3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti, secondo la disciplina definita con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a). 4. Il servizio prestato in posizione di comando è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto. Art. 12 - Incarichi ad esperti - 1. Nell'esercizio delle ordinarie attività istituzionali, l'Istituto può avvalersi, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, e in numero comunque non superiore a dieci unità, dell'apporto di esperti di alta qualificazione, previo conferimento di appositi incarichi. 2. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, nonché congrui termini per la presentazione delle domande. Art. 13 - Patrimonio e risorse finanziarie - 1. L'Istituto provvede ai propri compiti con: a) redditi del patrimonio; b) contributo ordinario dello Stato; c) eventuali altri contributi, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali; d) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri; e) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività negoziali e contrattuali coerenti con le finalità dell'Istituto. Art. 14 - Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano - 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle valutazioni di loro competenza ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 15 - Norma finanziaria - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 7.306.000 euro per l'anno 2004 ed a 10.360.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. Restano confermati, per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), come ordinato dal presente decreto, i finanziamenti previsti dalla normativa vigente già destinati all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258. Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali - 1. Il Presidente dell'Istituto ed i componenti degli organi di cui agli articoli 6 e 7, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli organi dell'Istituto previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, restano in carica, nell'attuale composizione, fino alla nomina degli organi di cui al comma 1. Il Comitato direttivo adotta i regolamenti di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dal suo insediamento. 3. Fino alla data di approvazione del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, continuano ad applicarsi le norme di amministrazione e contabilità adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313. Sono consentite le variazioni di bilancio eventualmente necessarie nel periodo transitorio. 4. Il personale in posizione di comando o utilizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, presso l'Istituto nazionale per la valutazione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è confermato, a domanda, fino alla copertura dei posti a seguito dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 9, comma 2, da indire entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo. 5. Alla data di insediamento dei nuovi organi è abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data è altresì abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313. 6. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 7. All'Istituto sono trasferiti i rapporti attivi e passivi in capo all'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Tabella A - (articolo 10,
comma 1) DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO a) dirigenti amministrativi: due unità; b) personale di ricerca: ventiquattro unità; c) personale dei servizi amministrativi ed informatici: ventidue unità.
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