INSEGNANTE DI SOSTEGNO

COMPENDIO NORMATIVO

di Sergio Addolorata (http://blog.libero.it/disabili/ - http://digilander.libero.it/ase.inso)

 

INDICE DEI PROVVEDIMENTI DAL 2000 AL 2001 

 

Legge 10 febbraio 2000, n. 30 - Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (G.U. del 23-02-2000, n. 44 )

Sentenza della Corte Costituzionale n. 52  - febbraio 2000 (I diplomi di Accademia di Belle Arti e quelli di Specializzazione per l'insegnamento agli alunni in situazione di handicap sono riscattabili, ai fini della pensione, al pari degli studi universitari. ).

Legge 10 Marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000)

Decreto Ministeriale 25 maggio 2000, n. 201 – (regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Decreto Ministeriale 14 luglio 2000 - (Osservatorio Permanente per l’integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap).

Nota Ministeriale 18 luglio 2000 - Prot. D1/5463 - Servizio di sostegno prestato nella soppressa classe di concorso 41/A

Protocollo di Intesa tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati 27 settembre 2000

Lettera Circolare 13 ottobre 2000 - Prot. n. 1758 - Conferenze interregionali di servizio sui finanziamenti per l'integrazione e sul lavoro di ricerca per la revisione dei servizi handicap in relazione alla riforma dell'amministrazione

Consiglio di Stato sentenza 17 ottobre 2000, n. 245 (Insegnanti di sostegno e qualità dell'integrazione scolastica).

Circolare Ministeriale 20 ottobre 2000, n. 235 - Prot. n. 1790 - Piano di interventi e di finanziamenti per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap - A.S. 2000-2001.

Circolare Ministeriale 30 ottobre 2000, n. 245 - Prot. n. D1/9622  - Disponibilità posti di sostegno - Attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato

Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (in SO n. 186/L alla GU 13 novembre 2000, n. 265)

Circolare Ministeriale 20 novembre 2000, n. 259 - D1/Prot. n. 10266 - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi - Divisione I - : C.M. n. 245/2000 – Supplenze su posti di sostegno.

Circolare Ministeriale 27 novembre 2000, n. 264 - prot. 6228/DM - Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno (legge 104/1992, art. 14, comma 4 - Decreto Interministeriale 24/11/1198, n. 460 art. 6).

Nota Ministeriale 6 dicembre 2000 - prot. 11221 - C.M. n. 245/2000   del 30 ottobre 2000 - Competenze in ordine alle attribuzioni di lavoro a tempo determinato su posti di sostegno.

Legge 22 dicembre 2000, n. 338 - Legge Finanziaria 2001 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Lettera circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 1 febbraio 2001 - Prot. n. 186  -  Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno (L. 104/92, art. 14 c. 4; Decreto interministeriale 24.11.98, n. 460, art. 6).

Nota Ministeriale 9 febbraio 2001 - Prot. n. D1/873 - Attribuzione di rapporto di lavoro a tempo determinato su posti di sostegno

Direttiva Ministeriale 21 marzo 2001 n. 51 - “Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi”, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Nota Ministeriale 24 aprile 2001 prot. n. 10496/DM - Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno - Legge n. 104/1992, art. 14; Decreto interministeriale n. 460, del 24/11/1998; D.M. n. 287 del 30 novembre 1999

Direttiva Ministeriale 4 maggio 2001 - prot. n. 10676 - Integrazione alla Direttiva n. 51 del 21 marzo 2001 riguardante “ Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell’articolo  2 della legge 18 dicembre 1997 n. 440”

Decreto Ministeriale 4 giugno 2001, n. 103 - (Definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per la formazione delle graduatorie medesime)

Sentenza dalla Corte Costituzionale n. 226 del 6 luglio 2001 (diritto d'istruzione e obbligo formativo alunni in situazione di handicap).

Lettera circolare 6 luglio 2001 - prot. n. 98 - Ricognizione alunni in situazione di handicap iscritti e frequentanti nelle scuole paritarie.

Circolare Ministeriale 20 luglio 2001, n. 125 - Prot. n. 11186 - Certificazioni per gli alunni in situazione di handicap.

Circolare Ministeriale 27 luglio 2001, n. 127  - Prot. n. 1908 - Dip. Servizi nel Territorio D.G. Personale Scuola e Amm. - Uff. VI - Corsi di specializzazione per il sostegno, istituiti presso le Università ai sensi del D.I. n. 460 24 novembre 98 Richiesta  dati.

Legge 20 agosto 2001, n. 333  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002 - (in GU 21 agosto 2001, n. 193)-

Circolare Ministeriale 20 agosto 2001, n. 137 - prot. n. 2221 - Titoli di specializzazione per il sostegno, abilitazione ed idoneità conseguiti oltre il termine. Costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto con effetto dall'a.s. 2001/2002. Ulteriori istruzioni

Nota Ministeriale 31 agosto 2001 - Prot. n. Ufficio I/409 - Titoli di specializzazione per il sostegno, abilitazione ed idoneità conseguiti oltre il termine. Costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto con effetto dall'a.s. 2001/2002. Chiarimenti.

Circolare 6 settembre 2001, n. 32 dell'Autorità per l'Informatica della Pubblica Amministrazione (AIPA) - Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili. (G.U. del 14 settembre n. 214)

Nota 6 settembre 2001 - Prot. n. 3326 - Corsi biennali di specializzazione per il sostegno (L. 104/92 art. 14 D.I. 460/98 287/99)

Nota 17 settembre 2001 - Prot. n. 8 - Integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Circolare Ministeriale 4 ottobre 2001, n. 146 - Prot. n. 2802 - Contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato del personale docente. Anno scolastico 2001/2002

Circolare ministeriale del 23 ottobre 2001, n. 137/2001 - prot. n. Uff. I/560 - Dipartimento per i Servizi nel Territorio - Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione -Ufficio I -  Chiarimenti

Nota Ministeriale 30 novembre 2001 - Prot. n. 3390 - Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2002 (in SO n. 285 alla GU 29 dicembre 2001, n. 301)

 

Legge 10 febbraio 2000, n. 30 - Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (G.U. del 23-02-2000, n. 44 )

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

 

Art. 1. - Sistema educativo di istruzione e di formazione  - 1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

2. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.

3. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 (1), e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144. (2)

4. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.

5. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. (3)

7. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.

______________________________________

(1)  La legge 24 giugno 1997, n. 196, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154, supplemento ordinario, reca "Norme in materia di promozione dell'occupazione".

(2)  La legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario, reca "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali".

Si riporta l'art. 68 della predetta legge: "Art. 68 (Obbligo di frequenza di attività formative). - 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

1. nel sistema di istruzione scolastica;

2. nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

3.  nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

1. a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001;

2. a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonchè i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'art. 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano".

(3)  La legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, reca "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

 

Art. 2. - Scuola dell'infanzia  - 1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine.

2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia

3. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.

 

Art. 3 - Scuola di base  - 1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.

2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:

a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;

- apprendimento di nuovi mezzi espressivi;

- potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;

- educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;

- consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;

- sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.

3. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. (1)

4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

________________________________

(1)       Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1999, 152/L, supplemento ordinario.

 

Art. 4. - Scuola secondaria - 1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.

3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività e iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1, è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'Università.

7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.

8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425 (1), che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

_______________________________

(1)  La legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289.

 

Art. 5. - Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e formazione continua. - 1. L'istruzione e formazione tecnica superiore è disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144. (1)

2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (2)

3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196. (3)

_________________________________

(1)  Si riporta il testo dell'art. 69 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144:

"Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -

1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.

Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonchè sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione: a tal fine accedono al fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale".

(2)  Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998), con le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1998, n. 116, reca "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

(3)  Per quanto concerne la legge n. 196/1997 v. nelle note all'art. 1.

 

Art. 6. - Attuazione progressiva dei nuovi cicli - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro quaranta cinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonchè la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonchè alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.

2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1, anche ai fini della istituzione di periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso.

5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.

6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (1), in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge.

Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (2), concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 (3) del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.

8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (4), con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.

9. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

______________________________

(1)  Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

(2)  Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:

"Art. 8 (Definizione dei curricoli). - 1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'art. 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

a) gli obiettivi generali del processo formativo;

b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;

c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;

d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;

e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;

f) gli standard relativi alla qualità del servizio;

g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;

h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la conferenza unificata.

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).

3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio.Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le regioni e gli enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.

(3)  Il testo dell'art. 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 79 alla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994) e con le modifiche apportate dall'art. 26, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è il seguente:

"Art. 205 (Regolamenti). - 1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi.

2. - Con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonchè l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, semprechè sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi -disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. È fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3.

3. -bis. Per ottimizzare le risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale di cui all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2, possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore nell'ambito delle attuali disponibilità di bilancio.

4. - Per gli istituti aventi finalità ed ordinamento speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro istituzione.

5. - Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, la validità dei titoli di maturità conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici. Con uno o più regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonchè per la definizione delle modalità con le quali il personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di particolari attività formative da realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo restano ferme le disposizioni vigenti".

(4)  Il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge 19 novembre 1940, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274), è il seguente: "6. - Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili."

 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 52  - febbraio 2000 (I diplomi di Accademia di Belle Arti e quelli di Specializzazione per l'insegnamento agli alunni in situazione di handicap sono riscattabili, ai fini della pensione, al pari degli studi universitari. ).

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI Giudice

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionalità dell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), promossi con ordinanze emesse il 20 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Girombelli Fabia contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1998 e il 17 febbraio 1998 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto da Cardinale Nunzia contro il Provveditorato agli studi di Trapani, iscritta al n. 516 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1998.

 

Uditi nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 i Giudici relatori Fernando Santosuosso e Riccardo Chieppa.

 

Ritenuto in fatto

1.1.— Con ricorso presentato nel 1997 al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia un’insegnante di una scuola media statale – che era stata immessa in ruolo a seguito di concorso a cattedre a cui aveva potuto partecipare in quanto era in possesso, in alternativa alla laurea in architettura, del diploma rilasciato dall’Accademia di belle arti congiunto ad altro diploma di istruzione secondaria – ha contestato il mancato riconoscimento del diritto al riscatto del periodo di studi compiuto presso tale Accademia ed il conseguente rigetto della domanda di dimissioni, da lei presentata, a causa dell’insufficiente anzianità di servizio in tal modo maturata.

La ricorrente ha, inoltre, dedotto l'incostituzionalità del combinato disposto dell’art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

1.2.— Il Tar, con ordinanza del 10 giugno 1998 (R. O. n. 705 del 1998), ha accolto l'eccezione di parte, rimettendo alla Corte costituzionale detta questione di legittimità costituzionale.

Essa, secondo il giudice a quo, sarebbe rilevante nel giudizio, in quanto il mancato riconoscimento del periodo di studi svolto dalla ricorrente presso l’Accademia di belle arti costituisce il presupposto dei provvedimenti amministrativi impugnati: tale riconoscimento sarebbe impedito dall’art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per cui non può trovare applicazione l’art. 2 del d.lgs 30 aprile 1997, n. 184.

Secondo il Tar la questione sarebbe altresì non manifestamente infondata, alla luce delle numerose pronunce della Corte costituzionale in materia di riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi di durata del corso legale degli studi per il conseguimento di un diploma che sia richiesto come condizione per lo svolgimento di una determinata attività (da ultimo, la sentenza n. 20 del 1996).

In particolare, un’analoga questione riferita alla mancata previsione del diritto di riscatto, ai fini pensionistici, del periodo di studi per il conseguimento di uno dei diplomi rilasciati dall’Accademia di belle arti è già stata accolta dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 535 del 1990: ma, poiché si riferiva al caso in cui il titolo di studio era richiesto per l’ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo all’interno della stessa Accademia, gli effetti di tale pronuncia, secondo il Tar, non potrebbero applicarsi all'ipotesi – come nella specie – in cui il diploma sia richiesto per l’ammissione ai concorsi a cattedre per la generalità degli istituti medi, inferiori e superiori.

1.3.— Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale non si è costituita la parte privata, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1.— Analoga questione è stata sollevata nel corso di un giudizio davanti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, promosso nel 1995 da un’insegnante elementare di ruolo, avente funzioni di insegnante di "sostegno", avverso il provvedimento con cui il Provveditore agli studi di Trapani aveva respinto la domanda di riscatto ai fini pensionistici di due anni di servizio, corrispondenti alla durata del corso di specializzazione della scuola magistrale ortofrenica di Trapani.

La ricorrente, in specie, aveva contestato l’interpretazione restrittiva dell’art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, cui si era uniformata l’Amministrazione: la previsione che ammette il riscatto del periodo di tempo corrispondente alla durata di corsi universitari di specializzazione, costituenti condizione necessaria per l’ammissione al servizio, avrebbe dovuto estendersi anche al corso frequentato dalla stessa ricorrente, previsto dal d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 (Norme in materia di scuole aventi particolari finalità), in quanto presupposto indefettibile per la nomina in ruolo e la conseguente immissione in servizio quale insegnante di sostegno. Ciò in conformità ai numerosi interventi con cui la Corte costituzionale ha ampliato la portata dell’art. 13 anzidetto, sancendo la riscattabilità di ogni periodo di studi espletato nell’ambito di un corso di specializzazione identificato come presupposto necessario per l’ammissione ad una determinata qualifica professionale.

In via subordinata, la ricorrente aveva osservato che l’interpretazione seguita dall’Amministrazione avrebbe reso evidente l’illegittimità costituzionale del citato art. 13, per la mancata previsione della facoltà di riscattare il periodo di tempo corrispondente alla durata del corso di specializzazione oggetto della controversia.

La Corte dei conti, con ordinanza del 4 maggio 1998 (R.O. n. 516 del 1998), ha sollevato, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede l’ammissione a riscatto, ai fini di quiescenza, del periodo di tempo corrispondente alla durata del corso di specializzazione ortofrenica di cui all’art. 8 del d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, richiesto per l’assegnazione degli insegnanti ad uno dei posti di "sostegno".

2.2.— La Corte dei conti ha preso le mosse dal tenore della norma impugnata, secondo cui il dipendente civile al quale siano stati richiesti, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo specificamente determinato. Quindi la Corte ha osservato che il corso di specializzazione frequentato dalla ricorrente non è compreso tra quelli ammessi al riscatto dalla norma in questione e che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale prospettata è rilevante ai fini del giudizio, potendo concedersi la facoltà di riscatto solo previo accertamento dell’eventuale illegittimità di siffatta esclusione ad opera della disposizione censurata.

Il diploma di specializzazione ortofrenica, ha proseguito il giudice rimettente, non è titolo di livello universitario, bensì titolo destinato a cumularsi al diploma di istruzione secondaria di secondo grado; esso è, comunque, richiesto per il reclutamento e l’assegnazione al posto di insegnante di "sostegno".

La nomina della ricorrente è avvenuta, invero, ai sensi dell’art. 12, quarto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), secondo cui le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap. L’accesso ai posti anzidetti – giusta quanto previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 970 del 1975, precedentemente citato – è subordinato al possesso di un titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale, tenuto presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione, salvi i titoli di specializzazione acquisiti in precedenza. Il titolo di specializzazione ortofrenica ottenuto dalla ricorrente, ha osservato il giudice a quo, appartiene proprio alla fattispecie prevista da tale ultima norma ed è stato utilizzato insieme al diploma di istruzione secondaria di secondo grado per la nomina in ruolo con assegnazione al posto di "sostegno".

Il corso di specializzazione ortofrenica di cui si discute non sarebbe stato rilasciato in ambito universitario, sempre secondo il giudice a quo, sicché non sarebbe testualmente previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973 tra quelli per i quali è concessa la facoltà di riscatto ai fini pensionistici del relativo periodo di frequenza. Tale esclusione è apparsa al giudice rimettente irrazionale ed illogica alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale in casi analoghi, nei quali si è riconosciuta la riscattabilità dei periodi di studi richiesti nell’ambito di corsi di specializzazione e preparazione professionale individuati come condizione necessaria per l’accesso nei ruoli dell’Amministrazione (si sono richiamate, in particolare, le sentenze n. 128 del 1981, nn. 765 e 1016 del 1988 e n. 163 del 1989). La Corte dei conti ha segnalato al riguardo che l’evoluzione legislativa in materia si sarebbe spinta nella direzione di un significativo ampliamento della facoltà di riscatto del dipendente, al fine di attribuire la giusta considerazione alle esperienze di studio e di specializzazione idonee a garantire l’elevazione della preparazione professionale di coloro che vengono immessi nei ruoli della pubblica amministrazione, con la conseguenza di ritenere costituzionalmente illegittima, per violazione dei parametri costituzionali di eguaglianza e di buon andamento dell’amministrazione, ogni normativa che impedisca il riscatto degli anni impiegati per frequentare corsi di specializzazione, immediatamente posteriori all’istruzione secondaria, richiesti quale condizione necessaria per l’ammissione ad uno dei posti occupati in carriera.

Il giudice a quo, dunque, ha ritenuto che la situazione emersa nel corso del giudizio presentasse univoci elementi di analogia con quelle già decise dalla Corte costituzionale ed ha sollevato la questione di legittimità costituzionale nei termini sopra indicati.

2.3.— Anche in tale giudizio di costituzionalità non si è costituita la parte privata, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

1.— Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza del 10 giugno 1998 (R. O. n. 705 del 1998), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell’art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, nella parte in cui non consentono di riscattare, ai fini pensionistici, il periodo di studi svolto presso l’Accademia di belle arti, quando il diploma da questa rilasciato sia stato richiesto, congiunto ad altro diploma di istruzione secondaria, per l’ammissione a concorsi a cattedre negli istituti d’istruzione medi, inferiori e superiori.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con ordinanza del 4 maggio 1998 (R.O. n. 516 del 1998), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui prevede l’ammissione a riscatto, ai fini di quiescenza, del periodo di tempo corrispondente alla durata di corsi universitari di specializzazione, mentre non lo prevede per il periodo di tempo corrispondente alla durata del corso di specializzazione ortofrenica di cui all’art. 8, primo comma, del d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, richiesto per l'assegnazione ad uno dei posti di "sostegno".

I giudici a quibus hanno denunciato la violazione dei due parametri dell’art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione, rispettivamente a causa dell'irragionevole disparità di trattamento tra situazioni equivalenti, e del collegamento esistente tra l’istituto del riscatto ed il principio di buon andamento dell’azione amministrativa.

2.— I due giudizi sono connessi per la sostanziale coincidenza delle norme denunciate e per l'identità dei parametri costituzionali invocati, nonché per quella dei profili in contestazione; pertanto può esserne disposta la riunione ai fini della unicità della decisione.

3.— Le questioni sono fondate.

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di occuparsi della questione della riscattabilità dei periodi di studi e dei servizi dei dipendenti statali, giungendo alle seguenti conclusioni: nell’attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studi superiori, l’omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra una violazione della Costituzione per irragionevolezza, quando ricorrono le seguenti due condizioni: a) il corso di studi abbia natura universitaria o post-secondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore); b) il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) siano richiesti per l’ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera.

Sulla base di tali principi, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della medesima norma oggi denunciata nella parte in cui non prevede il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell’Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturità, in alternativa alla laurea in architettura, per l’ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nella stessa Accademia (sentenza n. 535 del 1990).

Pur nell’ambito della discrezionalità di cui gode nello scegliere i periodi e i servizi da ammettere a riscatto (sentenze n. 218 del 1984; n. 104 del 1990; n. 535 del 1990; n. 112 del 1996), il legislatore, in una lunga evoluzione normativa, ha voluto garantire alla preparazione professionale ogni considerazione ai fini della quiescenza, onde potere incentivare, segnatamente nelle carriere più elevate, personale idoneo per formazione e per cultura, anche in armonia con l'interesse del buon andamento dell’amministrazione (art. 97 della Costituzione). Pertanto l’incentivazione all’accesso di personale qualificato nella pubblica amministrazione si traduce, nella giurisprudenza costituzionale, nel riconoscere "alla preparazione, acquisita anteriormente all’ammissione in servizio e richiesta per quest’ultimo, ogni migliore considerazione ai fini di quiescenza" (da ultimo, sentenza n. 112 del 1996).

L’estensione, ad opera di questa Corte, della facoltà di riscatto anche riguardo ad alcuni diplomi post-secondari è avvenuta per l'accertato livello superiore dei corsi; ciò che lo stesso legislatore ha riconosciuto richiedendo appunto come requisito per l’ammissione a determinati posti il possesso di detti titoli (in aggiunta al diploma di scuola secondaria superiore) in alternativa alla laurea, senza che per questo si dovesse porre un problema di rigorosa equipollenza dei relativi corsi rispetto agli studi universitari (sentenza n. 535 del 1990).

Pertanto, in applicazione di questi principi, non resta che estendere l’illegittimità costituzionale (già dichiarata per la parte relativa al riscatto dei periodi di studi necessari per il conseguimento dei diplomi dell’Accademia di belle arti richiesti per i concorsi per la docenza in ruolo nella stessa Accademia: sentenza n. 535 citata), al caso di possesso dei medesimi titoli nelle ipotesi in cui i relativi diplomi siano richiesti, congiuntamente ad altri titoli di studio di maturità, per l’ammissione in servizio di ruolo nella pubblica amministrazione.

4.— Sulla base delle predette considerazioni risulta la fondatezza anche della questione relativa alla mancata previsione della riscattabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, dei titoli di studio di specializzazione o di perfezionamento (post-secondari) non rilasciati da università, ma da istituti e scuole riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione e richiesti per l’assegnazione ai posti di insegnante di "sostegno".

In base al combinato disposto degli artt. 2, 7 e 8 della legge 4 agosto 1977, n. 517 (Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico), dell’art 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 e della legge 30 marzo 1971, n. 118, l’istruzione dell’obbligo per i portatori di handicap deve ormai avvenire non più con gli strumenti delle classi differenziali, ma nelle classi normali della scuola pubblica, salvo ipotesi residuali ed eccezionali di sezioni staccate della scuola statale in centri di degenza e ricovero.

A tal fine, per agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità (come diritto primario della persona senza distinzioni, argomentando dagli artt. 2, 3, 34, primo comma, e 38, terzo comma, della Costituzione), sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap con impiego di docenti specializzati (sentenza n. 215 del 1987).

I particolari titoli di specializzazione per l’adempimento delle ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno a favore dei suddetti alunni costituiscono un requisito per l’utilizzazione dei docenti in tali funzioni, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di provvedersi degli insegnanti di sostegno forniti di idonei titoli di specializzazione.

Tali titoli possono attualmente essere rilasciati anche a seguito di corsi biennali gestiti da università, per i quali non si pongono particolari problemi ai fini del riscatto, soprattutto quando siano in aggiunta alla laurea, essendo innegabile il loro livello di titolo universitario. Invece la restrittiva dizione dell’art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 esclude i titoli di specializzazione rilasciati da quelle scuole o istituti (estranei all’ambito universitario) che, in quanto riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione, sono previsti dalla normativa che prescrive il possesso del titolo di specializzazione per l’accesso a determinati posti e l’esercizio di specifiche funzioni (art. 8 del d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970). Tale riconoscimento della scuola o dell’istituto deve necessariamente avvenire sulla base di una equipollenza di livello di organizzazione e di preparazione di carattere superiore (post-secondario), in modo da corrispondere a quelle esigenze inderogabili di professionalità di grado superiore per l’esercizio delle delicate funzioni, anche per un assetto di buon andamento del servizio pubblico, cui è destinato detto personale.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale non può essere limitata al tipo di corso di specializzazione (ortofrenica) corrispondente a quello vantato dal soggetto che ha agito avanti al giudice a quo, come sembra propendere tale giudice, ma sulla base dei profili dedotti deve riguardare, come categoria di intervento su norma astratta di legge, la disposizione denunciata nella parte in cui non consente al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l’Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.

F.to. Giuliano VASSALLI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000

Il Cancelliere

F.to. FRUSCELLA

 

Sentenza trasmessa dal MPI - Ispettorato per le Pensioni Divisione I il 7/3/2000 a tutte le Direzioni Scolastiche Regionali, Provveditoratori e Sovrintendenze Scolastiche in data 07/03/2000 CM n. 54 prot. n. 214/N/2000.

N. 52  - Sentenza 9 - 15 febbraio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato - Riscatto, a fini pensionistici, di periodi di studio - Periodi di studio presso l’Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore - Esclusione della loro riscattabilità, quando il relativo diploma o titolo di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni - Necessaria applicazione di principî già affermati con precedenti decisioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma; d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, art. 2 (in combinato disposto).

Costituzione, artt. 3 e 97, 2, 34, primo comma, e 38, terzo comma

 

Legge 10 Marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000)

 

Art. 1. - 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.

12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.

15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Decreto Ministeriale 25 maggio 2000, n. 201 – (regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l’articolo 4;

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in particolare l’articolo 1, commi 72 e 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e in particolare gli articoli 14 e 15;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 4 maggio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota del 17 maggio 2000, n. 8803 U/L L.P. 1674);

 

ADOTTA

 

il seguente regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

 

ARTICOLO 1 - (Disponibilità di posti e tipologia di supplenze) - 1. Ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all’articolo 7.

2.         Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all’articolo 2; per l’attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all’articolo 5.

3.         In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.

4.         L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie permanenti e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.

5.         Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio e termine:

- per le supplenze annuali il 31 agosto;

- per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

- per le supplenze temporanee l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

6.         I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti, in nessun caso, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

 

ARTICOLO 2 - (Graduatorie permanenti) - 1.      Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della legge, integrate e aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, di seguito denominato “regolamento sulle graduatorie permanenti”.

2.         Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può rinunciare, in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l’assunzione a tempo indeterminato.

3.         Al personale incluso nelle graduatorie permanenti di due province sono conferite supplenze soltanto nella provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta.

4.         Nei confronti del personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l’inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L’accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.

5.         Nello scorrimento delle graduatorie permanenti ai fini dell’attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

 

ARTICOLO 3 - (Conferimento delle supplenze a livello provinciale) - 1.           Al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni e di evitare che il conferimento di più supplenze allo stesso docente comporti interruzioni dell’attività didattica, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche sono annualmente disposte mediante un piano di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione che, nel rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga conto dell’ordine di priorità indicato dagli aspiranti complessivamente per tutte le graduatorie in cui figurano utilmente inclusi relativamente ai seguenti elementi:

rilevanza economica del contratto;

sede;

graduatorie di insegnamento preferenziali.

2.         Gli aspiranti hanno facoltà, ogni triennio scolastico, di variare l’ordine di priorità di cui al comma 1. Nel primo triennio di applicazione del presente regolamento tale facoltà può essere esercitata annualmente. I candidati utilmente inclusi nelle graduatorie permanenti in relazione al numero dei posti disponibili sono destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato coerente con la posizione in graduatoria e con l’ordine di priorità indicato.

3.         I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti.

4.         L’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti proposte di assunzione.

 

ARTICOLO 4 - (Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico) - 1.            L’aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

2.         Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.

3.         Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi scuola, di istitutore, ovvero in qualità di personale amministrativo tecnico e ausiliario, anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

 

ARTICOLO 5 - (Graduatorie di circolo e di istituto) - 1.  Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.

2.         I titoli di studio e di abilitazione per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo.

3.         Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell’ordine, composte come segue:

I Fascia:           comprende gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

II Fascia:          comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

III Fascia:        comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.

4.         Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente. Quelli inclusi nella II e nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa al presente regolamento (allegato A).

5.         Le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie permanenti e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle medesime graduatorie predette. Le graduatorie della II e III fascia hanno validità triennale.

6.         L’aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di trenta istituzioni scolastiche con il limite di dieci circoli didattici.

7.         Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie permanenti di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell’articolo 2, comma 3.

8.         Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie permanenti di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie permanenti medesime.

9.         Durante il periodo di validità delle graduatorie, per ogni anno scolastico successivo al primo, ciascuna scuola può acquisire ulteriori domande di supplenza da parte di aspiranti che abbiano titolo ad essere inseriti in una delle fasce di cui al comma 3.

10. Le domande di cui al comma 9 possono essere presentate, per una sola provincia e sempre nel limite massimo complessivo di cui al comma 6, da:

a) coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono integrare le precedenti domande fino al massimo di scuole previsto;

b) coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono sostituire, fino a un massimo di tre scuole per ciascun anno scolastico, alcune opzioni precedentemente espresse;

c) coloro che già figurano nelle graduatorie di altra provincia, con conseguente cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza;

d) coloro che non risultano inclusi in graduatorie di supplenza in nessuna provincia.

11. Il personale di cui al comma 10 si inserisce, in ciascun anno scolastico, nelle graduatorie di istituto in coda all’ultimo incluso della fascia cui ha titolo secondo i requisiti posseduti, ai sensi di quanto previsto al comma 3.

12. Gli aspiranti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10 sono graduati fra loro secondo l’automatica trasposizione degli elementi già determinanti la loro posizione nelle graduatorie di precedente inclusione e precedono gli aspiranti di cui alla lettera d), graduati tra loro secondo il punteggio spettante in base alla tabella di valutazione dei titoli annessa al presente regolamento (allegato A).

13. Ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, avverso le graduatorie di istituto è ammesso reclamo, entro il termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione all’albo della scuola, all’organo che ha adottato la graduatoria, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

 

ARTICOLO 6 - (Graduatorie di istituto per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media) - 1.            Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media la graduatoria di istituto viene costituita secondo i criteri generali indicati nell’articolo 5 e composta come segue:

I Fascia:           comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media;

II Fascia:          comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione all’insegnamento di strumento musicale nella scuola media;

III Fascia:        comprende gli aspiranti forniti dei requisiti di accesso da definire a norma dell’articolo 10 del decreto ministeriale 6 agosto 1999.

2.         Gli aspiranti della I fascia sono inclusi in graduatoria d’istituto secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente. Quelli inclusi nella II e nella III fascia sono graduati in base al punteggio spettante secondo una tabella di valutazione dei titoli da adottare con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3.         In prima applicazione del presente regolamento, per l’anno scolastico 2000/2001, alla III fascia si accede con il possesso del diploma specifico di conservatorio. Per tale anno scolastico gli aspiranti inclusi nella II e nella III fascia sono graduati in base al punteggio spettante secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 1996. La valutazione dei titoli artistici viene effettuata dalle medesime commissioni costituite presso i provveditorati agli studi per la compilazione delle graduatorie permanenti.

4.         Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 5, in quanto compatibili.

 

ARTICOLO 7 - (Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto) - 1.      I dirigenti scolastici possono conferire supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:

a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 3;

b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

2.         Per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’articolo 1, commi 72 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.

3.         Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

4.         Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

5.         Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

6.         Per le scuole ubicate in zone di montagna o in piccole isole, nei casi di necessità di sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, le relative supplenze si attribuiscono scorrendo le rispettive graduatorie d’istituto con un criterio di precedenza, operante esclusivamente all’interno di ciascuna fascia della graduatoria di istituto, nei riguardi degli aspiranti effettivamente residenti nello stesso comune della sede scolastica interessata. Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 3 e 4, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 15 giorni mentre si procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie d’istituto ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.

7.         Le supplenze da disporsi sui posti di scuola elementare i cui titolari provvedono all’insegnamento di una lingua straniera, sono conferite con precedenza ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola elementare sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, nonché ai candidati che hanno superato la medesima prova nella sessione riservata di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare, indetta ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge.

8.         Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.

 

ARTICOLO 8 - (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) - 1.            L’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:

A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti: a) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti sulla base delle graduatorie permanenti per l’anno scolastico successivo; b) l’abbandono del servizio comporta sia l’effetto di cui al punto a) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in corso.

B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto: a) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto; b) l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in corso.

2.         Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze, secondo quanto previsto al comma 4 dell’articolo 2, la mancata accettazione, ripetuta per due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie permanenti, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.

3.         Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

4.         Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti.

5.         Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato.

 

ARTICOLO 9 - (Disposizioni finali e di rinvio) - 1.           I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l’individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione che detta disposizioni anche per l’attuazione progressiva delle relative procedure informatizzate.

2.         Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all’onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure.

3.         Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale educativo.

4.         Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 25 maggio 2000

IL MINISTRO

f.to Tullio De Mauro

 

ALLEGATO A - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO.

 

TITOLI DI STUDIO D’ACCESSO

Al titolo di studio richiesto per l’accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione è attribuito il seguente punteggio: punti 12;

più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110;

più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con il massimo dei voti.

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, deve essere rapportata su base 110.

Nelle graduatorie di scuola materna e elementare è assegnato un punteggio ulteriore di 30 punti per il possesso della laurea in Scienze della formazione primaria di specifico indirizzo, sia che detta laurea costituisca titolo di accesso ovvero altro titolo; in quest’ultimo caso il predetto punteggio assorbe quello di cui al successivo punto C).

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui sono stati conseguiti.

Nei casi in cui il titolo d’accesso è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall’accertamento di titoli professionali si attribuisce il punteggio minimo.

Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall’accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.

Ai titoli conseguiti all’estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai titoli di accesso, si attribuisce il punteggio minimo qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio principale mentre l’altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto A) né dei successivi punti della tabella di valutazione.

 

TITOLI SPECIFICI DI ABILITAZIONE E IDONEITA’

Per il possesso dell’abilitazione o dell’idoneità relativa alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, vengono attribuiti fino a un massimo di punti 36.

Nel predetto limite vengono attribuiti - prendendo in considerazione il punteggio complessivo col quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell’elenco degli abilitati - i seguenti punti:

punti 12 per il punteggio minimo per l’inclusione fino a 59;

punti 15 per il punteggio da 60 a 65;

punti 18 per il punteggio da 66 a 70;

punti 21 per il punteggio da 71 a 75;

punti 24 per il punteggio da 76 a 80;

punti 27 per il punteggio da 81 a 85;

punti 30 per il punteggio da 86 a 90;

punti 33 per il punteggio da 91 a 95;

punti 36 per il punteggio da 96 a 100.

I punteggi diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

E’ equiparata al superamento di concorso l’inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

Si valuta una sola abilitazione o idoneità.

In aggiunta al punteggio di cui al punto 1), se l’abilitazione o l’idoneità sono state conseguite tramite il superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami sono attribuiti ulteriori punti 30.

Parimenti se l’abilitazione è stata conseguita presso le Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) sono attribuiti ulteriori punti 30.

Il punteggio ulteriore di cui al presente punto è attribuibile una sola volta anche nel caso in cui il candidato possegga entrambi i titoli sopra elencati.

3) Al titolo di formazione professionale riconosciuto ai cittadini dell’Unione Europea , ai fini dello svolgimento della funzione docente per la classe di concorso o per il posto cui partecipano sono attribuiti punti 24. La predetta valutazione comprende tutti i titoli di studio e professionali specificatamente elencati nel decreto di riconoscimento che, pertanto, non potranno essere oggetto di ulteriore e separata valutazione ai sensi delle restanti voci della presente tabella.

 

C) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA’ NON SPECIFICI

Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti, non utilizzati ai sensi del precedente punto B):

punti 3 per ogni titolo, fino a un massimo di punti 12.

Limitatamente ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):

punti 6 per ogni titolo, fino a un massimo di punti 12.

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).

 

ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo complessivo di punti 12:

Diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n, 970, ovvero considerati validi dall’articolo 325, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: punti 3;

Dottorato di ricerca: punti 4 per ogni anno di durata legale del corso;

Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o perfezionamento, con esame individuale finale, previsti dall’ordinamento universitario e direttamente attivati da istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli istituti superiori di educazione fisica) ovvero realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati: punti 1, 5 per ogni anno di durata legale del corso;

Per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti istituti universitari e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche: punti 1,5 per ogni anno di durata della borsa di studio.

I punteggi di cui al presente punto D) sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo corso o della relativa borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento dell’eventuale esame finale.

 

E) TITOLI DI SERVIZIO

 

Prima fascia: servizio specifico

Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in:

Scuole materne: statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate;

Scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;

Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute

Istituzioni convittuali statali:

per ogni anno: punti 12

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico);

 

Seconda fascia: servizio non specifico

Per il servizio d’insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi delle scuole elencate alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 1):

per ogni anno: punti 6;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

 

Terza fascia: altre attività di insegnamento

Per ogni altra attività d’insegnamento o comunque di natura prettamente didattica svolta presso:

Scuole materne, elementari, secondarie e artistiche diverse da quelle elencate alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1);

Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;

Istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;

Accademie;

Conservatori;

Scuole presso amministrazioni statali;

Scuole presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzate e controllate.

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50 (fino ad una massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico).

 

NOTE AL PUNTO E) TITOLI DI SERVIZIO

Ai fini dell’applicazione della presente tabella il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.

I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

Il servizio di insegnamento nelle scuole italiane all’estero, con atto di nomina dell’Amministrazione degli Affari Esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.

Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.

Il servizio di insegnamento effettuato all’estero nei corsi di lingua e cultura italiana ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio di seconda fascia.

Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall’autorità consolare d’intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come servizio di seconda fascia.

Il servizio relativo all’insegnamento della religione cattolica o quello relativo alle attività sostitutive dell’insegnamento della religione cattolica è valutato come servizio di seconda fascia.

Il servizio di insegnamento non di ruolo è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell’articolo 11 comma 14 della legge.

Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

I servizi di insegnamento resi in scuole o istituti universitari di paesi comunitari sono valutati come servizi di terza fascia.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo.

Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell’interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie.

Il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell’anno scolastico.

Il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio di prima fascia per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l’attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio di seconda fascia per le altre graduatorie.

Il servizio di insegnamento su posti di sostegno prestato da docenti non di ruolo in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valutabile anche se reso senza il possesso del prescritto titolo di specializzazione di cui all’articolo 325 del Decreto Legislativo n. 297/94.

I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come servizi di terza fascia.

Il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come servizio di prima fascia nella corrispondente graduatoria e come servizio di seconda fascia nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di cui al punto 1 della lettera E) è valutato come servizio di seconda fascia nella graduatoria di istitutore.

Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, va qualificato dall’aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.

La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all’ordinamento vigente.

I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi di seconda fascia.

Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi del punto E) della tabella di valutazione dei titoli, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

 

Decreto Ministeriale 14 luglio 2000 - (Osservatorio Permanente per l’integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap).

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

VISTO il D.lgs 16.4.1994 n. 297 - Testo Unico delle leggi in materia di istruzione - con particolare riguardo agli artt. 315 e seguenti, concernenti le disposizioni per la realizzazione dell’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap;

VISTA la legge 5.2.1992 n. 104 - legge quadro sull’handicap - sui diritti delle persone portatrici di handicap e, in particolare, gli artt. 1, 2, 5, 8, da 12 a 17 e 43;

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.3.1999, concernente il Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche che prevede, all’ art. 4, l’attivazione di percorsi didattici individualizzati anche in relazione agli alunni in situazione di handicap;

VISTA la legge quadro n. 30/2000 sul riordino dei cicli nella quale, all’art. 1, viene ribadito il principio secondo cui "Nel sistema educativo di istruzione e formazione si realizza l’integrazione delle persone in situazione di handicap";

VISTA la legge n. 62/2000 sulla parità scolastica che richiede alle scuole non statali, per acquisire la parità, il rispetto di alcune regole fondamentali quale quella di garantire l’accesso a chiunque ne faccia richiesta, compresi bambini e ragazzi disabili;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 3.6.1987 n. 215, che ha esteso il diritto costituzionalmente protetto agli alunni in situazione di handicap a frequentare anche la scuola secondaria di secondo grado;

VISTA la C.M. 22.9.1988 n. 262, che ha dato esecuzione, in prima applicazione, alla precitata sentenza della Corte Costituzionale, in cui è stata prevista l’istituzione di un Osservatorio permanente per lo studio delle problematiche dell’integrazione scolastica degli alunni;

VISTO il D.M. del 16.5.1990 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, presso il Ministero della P.I. - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione - è stato costituito l’Osservatorio permanente per l’handicap;

VISTO il D.M. 301 del 15.12.1999 che ha attribuito alla Direzione generale per l’istruzione classica, scientifica e magistrale il coordinamento delle materie relative alle problematiche degli alunni portatori di handicap;

VISTO il D.M. 19 gennaio 2000 prot. n. 46454/BL con il quale al Dr. Giuseppe Gambale, Sottosegretario di Stato, è stata conferita la delega per le problematiche relative all’integrazione scolastica dei disabili;

CONSIDERATA l’opportunità di rinnovare, modificare e integrare la composizione di detto Osservatorio in considerazione delle recenti modifiche normative e secondo una struttura organizzativa che ne renda più produttivo il lavoro;

 

DECRETA

 

Art. 1 - Finalità e compiti. - A decorrere dal 15 luglio 2000 e per la durata di un triennio è istituito presso il Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per l’Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale - l’Osservatorio Permanente per l’integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap, con compiti consultivi e propositivi in materia di:

monitoraggio del processo di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, allo scopo di facilitare e sostenere la piena attuazione degli obiettivi previsti dalla legge 5.2.1992 n. 104 , anche in attuazione del D.P.R. n. 275/99;

accordi interistituzionali per la presa in carico del progetto globale di vita e di integrazione degli alunni in situazione di handicap, attraverso misure che sostengano la continuità educativa, l’orientamento scolastico e professionale, il collegamento con il mondo del lavoro;

piena attuazione del diritto alla formazione delle persone in situazione di handicap;

sperimentazione e innovazione metodologico-didattica e disciplinare;

iniziative legislative e regolamentari.

 

Art. 2 - Struttura e funzionamento - L’Osservatorio di cui all’art. 1 è così articolato:

- la Consulta delle Associazioni, quale sede di incontro e di dialogo fra soggetti sociali e soggetti istituzionali;

- il Comitato tecnico, quale sede di elaborazione e approfondimento delle problematiche segnalate dalla Consulta;

- Segreteria operativa, con la funzione di supporto tecnico - amministrativo ai lavori dell’Osservatorio

Con proprio regolamento, l’Osservatorio stabilisce i tempi e le modalità del suo funzionamento.

 

Art. 3 - Composizione - Omesso

 

Art. 5 - Compensi e missioni - Omesso

 

Nota Ministeriale 18 luglio 2000 - Prot. D1/5463 - Servizio di sostegno prestato nella soppressa classe di concorso 41/A

 

A parziale integrazione e rettifica di quanto precisato nelle CC.MM. n. 215 dell’8.9.99 e n. 174 del 28.6.2000 al punto 8, si precisa che il servizio prestato sulla base dell’inserimento nelle graduatorie di supplenza per la soppressa classe 41/A da parte dei laureati in psicologia potrà essere valutato come corrispondente a quello prestato nelle classi di concorso 36/A o 37/A.

Quanto sopra in considerazione che i predetti docenti, in virtù dello specifico titolo di studio posseduto, hanno potuto conseguire l’abilitazione riservata esclusivamente in una delle due classi di concorso indicate appartenenti all’area umanistica, e non in una di quelle appartenenti all’area scientifica in cui, peraltro atipicamente, era compresa la soppressa classe 41/A.

 

Protocollo di Intesa tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati 27 settembre 2000

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione nella persona del Ministro Prof. Tullio De Mauro, il Ministero della Sanità nella persona del Ministro Prof. Umberto Veronesi, il Ministero per la Solidarietà Sociale nella persona del Ministro On.le Livia Turco

 

VISTA la legge 31 dicembre 1991, n. 276 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 1989)";

VISTO il Piano d'Azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000-2001 adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

CONSIDERATO in particolare che il Piano d'Azione recita testualmente: "Sul versante della tutela della salute intesa come benessere, l'impegno del Governo sia attraverso il Piano Sanitario Nazionale che attraverso il Progetto Obiettivo Materno Infantile punta a garantire che il bambino sia curato in ospedale soltanto nel caso in cui l'assistenza di cui ha bisogno non possa essere fornita a pari livello a domicilio o presso ambulatori, garantendo comunque la presenza in ospedale dei genitori o di persone ad essi gradite, il ricovero in strutture idonee all'età dei minori e comunque non in strutture dedicate agli adulti, la possibilità di usufruire anche di spazi ludici e di studio ...";

VISTA la Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale adottata con la Risoluzione del 13 maggio 1986;

CONSIDERATO che il periodo di ospedalizzazione, nel caso di degenze medie e medio-lunghe, comporta, per il bambino e l'adolescente, un allontanamento traumatico dal proprio ambiente quotidiano e una conseguente forzata interruzione delle relazioni socio-affettive e scolastiche;

CONSIDERATO che la legge n. 9 del 20 gennaio 1999 ha elevato l'obbligo d'istruzione da otto a 9 anni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTA la Circolare Ministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione n. 353 del 7 agosto 1998 "Servizio scolastico nelle strutture ospedaliere";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285 recante "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" ed in particolare l'art. 4 lettera l;

RITENUTA l'opportunità di promuovere concretamente la fruizione del diritto al gioco, alla salute, all'istruzione ed al mantenimento di relazioni affettive familiari ed amicali per tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze affetti da patologie gravi che ne determinano periodi di degenza ospedaliera ovvero domiciliare;

CONSIDERATO che sono già in atto proficuamente numerose convenzioni a carattere locale tra uffici scolastici, aziende ospedaliere ed enti locali che garantiscono il servizio scolastico ai bambini e adolescenti delle scuole materne, elementari, medie e superiori;

RITENUTO che l'attività didattica, rivolta ai bambini e adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere, riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico;

CONSIDERATA la necessità anche alla luce delle pregresse positive esperienze di un coordinamento e potenziamento delle attività in atto che vedano presenti e coinvolti ulteriori soggetti sociali;

CONSIDERATO che il seguente protocollo deve intendersi come modello di riferimento per più specifici e dettagliati strumenti di collaborazione tra tutti i soggetti - istituzionali e non - interessati;

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

 

Il Ministero per la Solidarietà Sociale si impegna:

a proporre, alle Regioni ed agli enti locali impegnati nell'applicazione della legge 285/97, di riservare una particolare attenzione - fin dalla stipula degli accordi di programma previsti dall'articolo 2 della legge citata - alla necessità di promuovere una progettazione integrata di interventi che - a valere sulle risorse finanziarie disponibili con la legge 285 e nei limiti delle rispettive disponibilità - sia mirata alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini di minore età ospedalizzati o costretti a lunghi periodi di degenza domiciliare.

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione si impegna:

1. a garantire l'attuazione del diritto allo studio dei bambini e adolescenti ospedalizzati istituendo corsi di studio per le scuole di ogni ordine e grado in presenza di un significativo numero di minori ricoverati e organizzando, altresì, forme di istruzione domiciliare qualora la grave patologia in atto non preveda il ricovero, ma impedisca, nel contempo, la frequenza della scuola per almeno 30 giorni. A tal fine il Ministero della Pubblica Istruzione si impegna a fornire personale docente ed A.T.A. (Amministrativo Tecnico ed Ausiliario) nei limiti delle dotazioni organiche provinciali;

2. a promuovere iniziative di formazione specifica per il personale docente d'intesa con le OO.SS.; 3. a considerare la scuola ospedaliera tra gli interventi prioritari previsti in applicazione della legge n. 440 del 18 dicembre 1997 relativa all'ampliamento dell'offerta formativa.

 

Il Ministero della Sanità si impegna:

a definire insieme alle Regioni un programma di specifici interventi, da realizzarsi con le AA.SS.LL. e le AA. OO., volti a garantire:

1. locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività didattica e ludica, nonché le attività di integrazione tra progetto didattico e progetto terapeutico, consentendo contestualmente l'utilizzo di detto spazio per le attività di aggiornamento del personale docente e sanitario;

2. l'individuazione dei reparti nei quali dovrà funzionare il servizio scolastico;

3. la definizione degli orari in cui dovrà svolgersi - nel rispetto dell'interesse del bambino degente - l'intervento scolastico;

4. la collaborazione del personale medico alla formazione ed all'aggiornamento dei docenti ospedalieri in ordine alle conoscenze mediche e psicologiche utili all'attività didattica;

5. informazioni e misure di carattere profilattico a tutela sia dell'alunno malato che del personale docente;

6. l'estensione della copertura assicurativa prevista per il personale ospedaliero anche al personale scolastico che opera nell'ospedale, al quale consentire anche la fruizione dei servizi previsti per il personale ospedaliero (mense, posteggi, etc.) alle stesse condizioni;

7. ogni utile supporto logistico per strumenti telematici e tecnologici al fine di favorire l'istruzione a distanza.

 

Allo scopo di favorire il coordinamento necessario alla realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo, le strutture scolastiche e quelle ospedaliere daranno vita ad appositi Comitati operativi "scuola-ospedale" costituiti dagli operatori referenti di entrambe i settori.

Il presente Protocollo ha la durata di anni due a decorrere dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovato per ulteriori due anni salva diversa determinazione delle parti.

 

Il Ministro per la solidarietà sociale

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Il Ministro della Sanità

 

Lettera Circolare 13 ottobre 2000 - Prot. n. 1758 - Conferenze interregionali di servizio sui finanziamenti per l'integrazione e sul lavoro di ricerca per la revisione dei servizi handicap in relazione alla riforma dell'amministrazione

 

Il complesso delle innovazioni in atto nel sistema scolastico, dall'autonomia al riordino dei cicli alla riforma dell'amministrazione, rende necessaria una messa a punto delle azioni e delle strutture istituzionali finora realizzate per favorire l'integrazione delle persone in situazione di handicap. L'innovazione ha come fine strutturale l'aumento del successo formativo e l'allargamento delle opportunità formative per tutti. Ciò è quanto mai significativo per gli alunni in situazione di handicap, che dall'autonomia dovranno trovare nuove opportunità di successo formativo.

Come noto agli uffici competenti, a partire da aprile 2000, la competenze di coordinamento generale delle iniziative per l'integrazione sono affidate al Coordinamento nazionale autonomia, mentre per la formazione è impegnato il Coordinamento nazionale formazione, per le tecnologie in relazione all'integrazione il Servizio per l'automazione e l'innovazione tecnologica.

In questa fase, due sono le iniziative prioritarie:

la realizzazione delle iniziative previste dalla Circolare sui finanziamenti 2000 per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, che contiene numerose e significative novità correlate al nuovo regime delle scuole dell'autonomia e nuovi impegni di promozione e perequazione da parte delle strutture territoriali;

l'avvio di una serie di gruppi di lavoro, in stretta connessione con il Comitato tecnico dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, attinenti a tutti i temi legati all'integrazione in relazione al nuovo quadro istituzionale. Tra i gruppi, uno in particolare è dedicato alla revisione delle strutture territoriali di servizio e supporto all'integrazione, alla luce della riforma dell'amministrazione e nel quadro di una revisione degli atti di indirizzo con il Ministero della Sanità.

Su queste delicate e complesse tematiche, su proposta del Comitato tecnico dell'Osservatorio e del Coordinamento nazionale autonomia, si è ritenuto opportuno indire conferenze di servizio interregionali a cui sono invitati i responsabili dei Glip e dei gruppi di lavoro dei diversi provveditorati. I temi di queste conferenze di servizio sono:

- approfondimento e confronto sul campo delle attuali esperienze di integrazione e di lavoro dei servizi presenti;

raccolta di contributi e proposte utili al lavoro di revisione e riqualificazione dei servizi territoriali per l'integrazione, anche in preparazione di un convegno nazionale sull'integrazione che si terrà a metà gennaio 2001;

- presentazione e approfondimento della circolare sui finanziamenti per il 2000 e annessi impegni delle strutture territoriali per la perequazione.

Tali iniziative avvengono in collaborazione e con la piena adesione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap, che sarà presente con un proprio rappresentante ad ogni conferenza di servizio.

L'organizzazione delle iniziative è affidata al Coordinamento nazionale autonomia.

Agli incontri saranno presenti, per l'amministrazione centrale, l'isp. Raffaele Iosa, responsabile tecnico per il Coordinamento nazionale autonomia e coordinatore del Comitato tecnico dell'Osservatorio handicap, la dott. Anna Rosa Cicala, responsabile amministrativa del Coordinamento autonomia per il settore handicap, la dott. Elisabetta Davoli responsabile del Coordinamento per l'autonomia.

In alcune di queste conferenze confido, compatibilmente con gli impegni di governo, di essere io stesso presente.

Le conferenze di servizio avranno sede presso i provveditorati delle città sotto indicate per le corrispondenti regioni, avranno inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 17.00. Le spese di viaggio ed eventuale soggiorno per i partecipanti sono a carico dei finanziamenti provinciali per le attività dei Glip.

Il Provveditore della città in cui si svolgerà la conferenza di servizio curerà gli aspetti organizzativi i comunicherà a tutti i provveditorati delle regioni interessate la sede dell'incontro.

Le conferenze di servizio previste sono:

- 30 ottobre: Bologna: per le province dell'Emilia Romagna e Marche

- 31 ottobre: Venezia: per le province del Veneto e Friuli Venezia Giulia

- 3 novembre. Pescara: per le province dell'Abruzzo, Molise, Puglia

- 6 novembre: Milano: per le province della Lombardia e Piemonte

- 9 novembre: Roma, Sovrintendenza via Ostiense, per le province del Lazio e Umbria

- 13 novembre: Napoli, per le regioni Campania e Basilicata 

- 22 novembre: Sassari: per le province della Sardegna

- 23 novembre: Pisa per le province della Toscana e della Liguria

- 28 novembre: Messina: per le province delle regioni Calabria e Sicilia

Si prega di dare la più ampia diffusione della presente nota, tenuto conto dell'importanza operativa delle conferenze di servizio previste, in questa delicata fase di cambiamento.

 

Consiglio di Stato sentenza 17 ottobre 2000, n. 245 (Insegnanti di sostegno e qualità dell'integrazione scolastica).

 

N. Reg.Dec. - N. 3004 Reg.Ric. - Anno 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 3004 del 1994, proposto dal MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

 

contro

 

L. S. e, per essa, i genitori e legali rappresentanti L. P. e B. P., nonché L. P., in proprio, non costituitisi in appello

 

per l'annullamento

 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione III, n. 27 del 27 gennaio 1993.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 17 ottobre 2000 il Cons. Giuseppe Minicone;

Udito l’avv. dello Stato Ranucci;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. I coniugi P. L. e P. B., genitori di S. L., affetta dalla nascita da tetraparesi atetosica ed iscritta alla prima classe del liceo classico nell’anno scolastico 1990/91, con necessità di sostegno soprattutto nell’esecuzione dei compiti in classe, attesa la difficoltà di coordinazione motoria, con due successivi ricorsi del 1991 e del 1992, hanno impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, i decreti del Provveditore agli Studi di Milano 17 dicembre 1990 e 27 gennaio 1992, aventi ad oggetto la nomina dell’insegnante di sostegno, rispettivamente nell’anno scolastico 1990/91 e 1991/92, nella persona di un professore di educazione fisica.

A sostegno del gravame deducevano:

   a) violazione dell’art. 7 della legge 4 agosto 1977 n. 517, laddove è previsto che gli alunni portatori di handicap debbono ricevere la necessaria integrazione specialistica e forme particolari di sostegno;

   b) violazione delle circolari ministeriali 4.1.1988 n. 1 e 22.9.1988 n. 262, che prevedono, in funzione di un intervento assistenziale personalizzato, l’individuazione dell’area di prevalente interesse per l’alunno tra quelle umanistica, scientifica e tecnologica;

   c) eccesso di potere per mancanza di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà, per essere la scelta ricaduta su professori non adatti alle effettive necessità della figlia, con conseguente frustrazione della funzione di sostegno voluta dal legislatore.

   d) violazione delle pronunce emesse dal T.A.R. in sede cautelare, che facevano obbligo all’amministrazione di affiancare all’allieva il primo insegnante utilmente graduato, che fosse in grado di comprendere le nozioni studiate dall’allieva stessa e poi di trasferirle per iscritto, a nulla rilevando che il provvedimento cautelare fosse stato riformato in appello, per l’esclusiva considerazione della conclusione dell’anno scolastico.

   Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, riuniti i due ricorsi, li ha accolti, sul rilievo essenziale che il quadro normativo primario e secondario vigente imponeva che il sostegno da offrire all’alunna dovesse essere personalizzato in funzione delle esigenze dettate dalla minorazione, in relazione all’indirizzo di studi prescelto, tenuto conto della peculiarità delle materie (latino e greco) di interesse della stessa.

   2. Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero della Pubblica Istruzione sostenendo che l’obbligo dell’Amministrazione, alla stregua della normativa di riferimento, non si estenderebbe fino alla scelta di un assistente la cui preparazione coincida con quella specialistica dell’alunna e con la materia di insegnamento impartita, essendo richiesto soltanto che l’insegnante di sostegno soddisfi i requisiti formali di cui al DPR n. 970/1975 e che sia individuato sulla base dell’ordine dell’apposita graduatoria.

 

3. L’appello è infondato.

 

4. Le disposizioni a tutela dei portatori di handicaps, recate dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, come emendate dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 215 del 3-8 giugno 1987, prescrivono un obbligo per lo Stato di assicurare, attraverso misure di integrazione e di sostegno, la frequenza anche degli istituti superiori.

   A tale obbligo si è adeguata l’amministrazione della Pubblica Istruzione, prevedendo, tra l’altro, con circolare 22 settembre 1988 n. 262, l’indicazione, a cura dei Presidi delle scuole medie, in sede di trasmissione delle pre-iscrizioni ai competenti istituti superiori, dei bisogni peculiari di ciascun alunno in relazione alla tipologia dell’handicap, sì da consentire di predisporre un profilo dinamico funzionale dello stesso, al fine di evidenziare se questi “necessita di assistente per l’autonomia personale e per la comunicazione…individuando l’area di prevalente interesse…tra quelle umanistiche, scientifica o tecnologica”.

   Successive ordinanze, tra cui quella del 30 ottobre 1991, hanno, poi, regolato le procedure di nomina degli insegnanti di sostegno nella scuola secondaria superiore.

   4.1. Secondo l’Avvocatura dello Stato appellante, l’amministrazione non avrebbe potuto discostarsi, nella scelta dell’insegnante di sostegno, dall’ordine di graduatoria imposto dalle citate norme regolamentari, essendo il rispetto del principio sancito dalla Corte Costituzionale affidato al possesso, da parte dei graduati, dei requisiti di specializzazione previsti dal DPR 31 ottobre 1975, n. 970.

   4.2. Sennonché va osservato che, se è vero che, ai fini del sostegno, non può esigersi che ciascun alunno affetto da handicap sia affiancato da assistenti dotati di specializzazione nelle singole materie, essendo il sostegno medesimo preordinato a consentire l’inserimento globale dell’alunno nell’istituzione scolastica (e non a caso la circolare ministeriale del 1988 fa riferimento, omnicomprensivamente, ad aree di interesse, in relazione all’indirizzo prescelto), è altrettanto vero che il sostegno medesimo non può, però, tradursi in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa.

   Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata l’assistenza, pur rispondendo, in via generale ed astratta, alla regolamentazione circa la scelta dell’insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardo a particolari fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal legislatore, anche al di là della disciplina regolamentare, che deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria.

   4.3. Nel caso che interessa, l’alunna della quale si discute non era affetta da malattia psichica, che ne pregiudicasse l’intelligenza e la capacità di apprendimento, ma da affezione che le impediva soltanto la materiale esternazione, soprattutto scritta, delle sue conoscenze nell’area di interesse umanistico e necessitava, dunque, di un’assistenza equiparabile piuttosto all’attività di un nuncius, anziché di un sostegno di tipo prevalentemente psichico, volto ad agevolarne l’apprendimento e l’inserimento nella comunità scolastica.

   Orbene, nell’area umanistica hanno rilievo assolutamente preminente, accanto all’italiano (per il quale, però, non sorgevano particolari problemi di trascrizione, da parte di qualunque assistente in possesso dei requisiti formali di cui al DPR n. 970/1975, della volontà della ricorrente), il latino e greco, materie che hanno, invece, caratteristiche linguistiche, fonetiche e grafiche assolutamente peculiari, tali da non poter essere comprese e manifestate all’esterno, ancorché attraverso una attività meramente nunciativa, se non da un assistente in possesso delle specifiche nozioni relative a tali materie.

   Ne deriva che la nomina, per ben due anni scolastici consecutivi, di un insegnante di educazione fisica, per assolvere tale compito, ha concretato, in realtà, un vero e proprio diniego del sostegno assicurato dal legislatore, così come puntualizzato dalla Corte Costituzionale.

   5. Né l’amministrazione può invocare, a sostegno della legittimità della propria azione, le disposizioni di carattere generale che le imponevano di scegliere solo in base alle graduatorie precostituite, essendo, evidentemente tali disposizioni da considerarsi

inoperanti nella parte in cui non sono in grado, in singoli casi concreti, di contemperare il diritto degli aspiranti al posto di sostegno con le prevalenti e non altrimenti satisfattibili esigenze dell’alunno da assistere.

   6. L’appello, in conclusione, deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

 

Nulla per le spese, non essendosi costituita la controparte.

 

P.Q.M

 

   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.

   Nulla per le spese.

   Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

   Così deciso in Roma, addì 17 ottobre 2000, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Giovanni RUOPPOLO     Presidente

Calogero PISCITELLO     Consigliere

Paolo NUMERICO      Consigliere

Paolo D’ANGELO      Consigliere

Giuseppe MINICONE     Consigliere Est.

Il Presidente 

L'Estensore

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....................................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero...................................................................................................... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n. 642

Il Direttore della Segreteria

 

MASSIMA

Se è vero che, ai fini dell’attuazione dell’obbligo dell’assistenza scolastica negli istituti superiori ai portatori di handicap, sancito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, come incisa dalla Corte Costituzionale con sentenza 3-8 giugno 1987, n. 215, non può esigersi che ciascun alunno affetto da menomazione sia affiancato da assistenti dotati di specializzazione nelle singole materie, essendo il sostegno medesimo preordinato a consentire l’inserimento globale dell’alunno nell’istituzione scolastica, è altrettanto vero che il sostegno medesimo non può, però, tradursi in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa, con la conseguenza che, allorché le modalità con le quali sia organizzata l’assistenza, pur rispondendo, in via di principio, alla regolamentazione circa la scelta dell’insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardo a particolari fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal legislatore, anche al di là della regolamentazione secondaria, che deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria (nella specie è stata affermata l’illegittimità dei provvedimenti del Provveditore agli studi che, per due anni scolastici consecutivi, aveva nominato, a sostegno di un’alunna del liceo classico, avente difficoltà, per problemi di coordinazione motoria, a svolgere compiti scritti di latino e greco, un professore di educazione fisica).

 

Circolare Ministeriale 20 ottobre 2000, n. 235 - Prot. n. 1790 - Piano di interventi e di finanziamenti per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap - A.S. 2000-2001.

 

PREMESSA

La presente lettera circolare fornisce indicazioni in merito alle iniziative volte alla piena realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, promosse dalle istituzioni scolastiche per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, nel quadro del nuovo assetto organizzativo ed ordinamentale definito dagli artt. 11 e 21 della legge n. 59/97 e successiva normativa di attuazione (D.L.vo n. 300/99, concernente le norme per la razionalizzazione, il riordino dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, e successivo D.M n. 301/99, relativo alla sperimentazione di strutture organizzative funzionali all'autonomia delle istituzioni scolastiche ed ai relativi processi di riforma ; D.P.R. n. 275/99 , recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche).

Dette iniziative si inseriscono, pertanto, tra gli interventi prioritari definiti dal punto 1 - lettera a) della Direttiva n. 175 del 28 giugno 2000 e si avvalgono, oltre che degli stanziamenti già iscritti in bilancio, di specifici finanziamenti previsti dalla legge n. 62/2000, concernente norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione, e dalla Legge n. 69/2000 per l'integrazione degli alunni handicappati, con particolare riferimento a quelli con handicap sensoriale.

Pertanto, in continuità e ad integrazione delle indicazioni fornite con lettera circolare n. 194/2000, la presente nota intende fornire il quadro complessivo di attività programmabili e finanziabili per il corrente anno scolastico.

1. INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RELATIVI FINANZIAMENTI

L'attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa consente per gli alunni e le alunne in situazione di handicap nuove opportunità per una migliore integrazione e personalizzazione dei processi di insegnamento - apprendimento.

In particolare la flessibilità didattica e organizzativa (articolazione dei gruppi e delle classi, moduli curricolari, flessibilità del tempo scuola) e la corresponsabilità di tutte le componenti scolastiche nella predisposizione del Piano dell'Offerta formativa, nel quale inserire l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, costituiscono cambiamenti significativi nella politica per l'integrazione.

In quest'ottica gli interventi di integrazione scolastica, previsti dalla Legge n. 104/92, assumono una particolare rilevanza per la vita della scuola. I relativi finanziamenti, seppure finalizzati ad iniziative specifiche per gli alunni in situazione di handicap, integrano la dotazione finanziaria di ciascuna istituzione scolastica in una logica di budget.

Pertanto, per l'esercizio finanziario 2000, si intende favorire una più coerente pianificazione degli specifici interventi finanziari, con una logica analoga a quella adottata dalla citata Direttiva in applicazione della Legge 440/97 e dalla connessa Lettera Circolare n. 194/2000.

Si riporta il prospetto complessivo dei finanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 2000:

a) L. 4.000.000.000 per gli interventi di sperimentazione metodologico - didattica (fondi provenienti dalla L. 104/92).

b) L. 11.416.050.000 per progetti di integrazione e formazione, previsti dalla L. 69/2000 (art. 1 comma 2) pari al 45% dello stanziamento complessivo previsto per il 2000 ad incremento del Fondo proveniente dalla Legge n. 440/97.

c) L. 7.000.000.000 (L. n. 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione").

d) L. 8.212.426.000 per attrezzature tecniche, sussidi didattici ed ogni forma di ausilio tecnico, (fondi provenienti dalla legge n. 104/92).

e) L. 2.000.000.000 per le attività dei GLIP, (provenienti dalla L. 104/92).

f) L. 4.542.000.000 per la formazione del personale in servizio, (fondi provenienti dalla L. 104/92).

I finanziamenti sono suddivisi per diversi centri di spesa, ad eccezione della voce e) assegnata al Centro di responsabilità dell'Istruzione Classica.

1.1 Finanziamenti per la qualità dell'integrazione (sperimentazione metodologico-didattica)

Per le iniziative di sperimentazione metodologico-didattica (cap.2181,2480,2881,3181,3481, 4181,4481) è previsto uno stanziamento complessivo di £. 11.816.050.000=, pari alla somma della voce a) e di parte della voce b) pari a £ 7.816.050.000= (Tabella A).

L'importo di £.11.816.050.000= va considerato come un complesso unitario di spesa, che servirà ad integrare il budget delle scuole in relazione alla presenza di alunni in situazione di handicap. I Provveditori agli studi destineranno il 75% dell'importo iscritto a ciascun centro di responsabilità direttamente alle scuole, sulla base del numero degli alunni in situazione di handicap iscritti nell'anno scolastico 1999/2000. Si segnala che un maggior finanziamento (circa il 20% in più per alunno) è stato assegnato:

- alla scuola dell'infanzia, per favorire l'accoglienza e una positiva prima integrazione;

- agli ordini della scuola secondaria superiore, per meglio garantire il completamento degli studi nella scuola e la connessione con il successivo processo di integrazione (i cosiddetti "progetti di vita").

Il restante 25% del finanziamento sarà utilizzato dai Provveditori agli Studi. Per le regioni Liguria, Lombardia e Toscana, a seguito della registrazione dei decreti istitutivi dei rispettivi Uffici Scolastici Regionali Sperimentali, comunicata con nota prot. n. 377 del 6 ottobre u.s., il 25% sarà accantonato dai Provveditori agli Studi delle rispettive regioni ed utilizzato nell'ambito di strategie complessive e coordinate dai rispettivi Dirigenti dei predetti Uffici Scolastici Regionali Sperimentali .

Il 25% sarà utilizzato per le seguenti iniziative:

- di riequilibrio di situazioni verificatesi a seguito della costituzione di Istituti comprensivi o di Istituti di istruzione secondaria superiore composti da ordini diversi;

- di perequazione e di supporto alle situazioni che presentino particolari complessità e difficoltà nell'integrazione;

- di costituzioni di reti di scuole o, preferibilmente, di centri territoriali misti tra scuola, enti locali e associazionismo, che operino nel territorio come poli di informazione, scambio, formazione, documentazione funzionali all'integrazione.

Le operazioni contabili, afferenti alla realizzazione delle attività di integrazione previste dal piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica. potranno prevedere le seguenti tipologie di spese:

A. Spese di progettazione, valutazione e documentazione delle iniziative.

B. Spese per il personale (tutte le componenti, compreso il personale A.T.A.) e per gli esperti esterni, per questi ultimi si fa rinvio alle disposizioni contenute nella C.M. n. 446/98.

C. Spese di funzionamento e di gestione.

D. Convenzioni con enti esterni, associazioni, enti locali, istituzioni universitarie etc.

Le determinazioni in merito all'utilizzazione del 25% verranno assunte dai Provveditori agli studi, sulla base delle indicazioni dei GLIP. In questa fase di progressiva modifica dell'assetto organizzativo appare auspicabile che i GLIP si raccordino con i Nuclei di supporto all'autonomia o con gli altri snodi territoriali, previsti dalla Lettera circolare n. 194/2000. Le azioni finanziate con la quota del 25% dovranno essere affidate alle scuole o alle reti di scuole attraverso "patti di responsabilità", che definiscano gli impegni che la scuola o le scuole intendono assumere e le attese del soggetto erogatore.

 

1.2 Finanziamenti per le attrezzature didattiche destinate all'integrazione degli alunni disabili.

Lo stanziamento complessivo di £.8.212.426.000=, destinato all'acquisto di attrezzature, sussidi ed ogni forma di ausilio didattico, è ripartito per i diversi centri di spesa ( Capp. 7350, 7450, 7550, 7650, 7750, 8050 - 8150) e sarà utilizzato dai Provveditori agli Studi - analogamente ai fondi per la sperimentazione metodologico didattica - nella misura del 75% per finanziare le scuole e per la restante quota del 25% per azioni perequative e di supporto alle singole istituzioni scolastiche o alle reti di scuole.(Tabella B).

Per le Regioni Liguria, Lombardia e Toscana si richiamano le disposizioni già previste per i finanziamenti relativi alla sperimentazione metodologico-didattica, di cui al paragrafo 1.1. della presente lettera circolare.

Si confermano, inoltre, le finalità di utilizzo dei predetti finanziamenti (acquisto, prestito, locazione, uso di attrezzature, sussidi e ausili etc.) già indicate nell'allegato alla nota dell'Ufficio Studi prot. n. 3716/H/10 del 4 agosto 1999, relativa alle somme stanziate nell'esercizio finanziario 1999.

Con successiva comunicazione saranno forniti gli standard tecnologici degli ausili destinati all'integrazione degli alunni disabili.

In sostanza tra i finanziamenti previsti dal paragrafo 1.1 e quelli previsti dal paragrafo 1.2 le scuole dell'autonomia riceveranno in una logica di integrazione del budget di istituto £.20.028.000.000=, da intendersi come investimenti che rendano possibile realizzare nei POF attività di integrazione nel quadro della flessibilità di ogni scuola.

1.3 - Finanziamenti per l'eccellenza, la ricerca, la comunicazione.

La quota residua del finanziamento, previsto dalla Legge 69/2000,art. 1, comma 2, pari a L.3.600.000.000= verrà così utilizzata:

a) £.2.600.000.000= per la promozione e lo sviluppo della ricerca sulla didattica dell'integrazione, per la valorizzazione delle esperienze di eccellenza, per la diffusione, anche via telematica, delle migliori esperienze didattiche, per il monitoraggio dei processi di integrazione.

b) £.1.000.000.000= ad integrazione del finanziamento per le attività di formazione, di cui al punto f) del paragrafo 1.

Con il finanziamento di cui al punto a) del presente paragrafo si intendono promuovere e finanziare iniziative che rivelino le capacità progettuali delle istituzioni scolastiche in modo da favorire attività di ricerca didattica sull'integrazione degli alunni.

In particolare, le scuole troveranno, dal prossimo mese di novembre, nel sito della Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze - Sistema GOLD - due finestre:

- la prima dedicata alla raccolta multimediale delle esperienze didattiche maggiormente significative e già realizzate;

- la seconda destinata alla raccolta multimediale di azioni di ricerca didattica e metodologica, di strumenti, di strategie, in corso o in fase di progettazione, utili a migliorare il successo formativo degli alunni disabili.

Le scuole che ritengono di aver prodotto esperienze significative o di avere in atto ricerche didattiche possono inserire nel sistema Gold della BDP i loro prodotti, seguendo le istruzioni telematiche , entro e non oltre il 30 novembre 2000.

Il Comitato tecnico nazionale dell'Osservatorio sceglierà le esperienze migliori da inserire nel Portale Web. Alle scuole prescelte verrà corrisposto un contributo finanziario non inferiore a L. 5.000.000. In relazione ai progetti di ricerca, il Comitato tecnico sceglierà quelli di particolare valore scientifico, valutando i finanziamenti da assegnare loro. Le scuole che saranno finanziate per la ricerca, dovranno impegnarsi a fornire i risultati della stessa, affinché questi vengano messi in circolazione attraverso il Portale Web. Il Comitato tecnico dell'Osservatorio esaminerà la documentazione multimediale concernente sia le esperienze didattiche che le attività di ricerca , valutandole al fine del loro inserimento nel Portale WEB.

I criteri prioritari per le scelte delle ricerche saranno i seguenti:

- coerenza scientifica della ricerca e della ricerca-azione;

- presenza di più soggetti coinvolti nella ricerca (reti di scuole, reti con altri centri di ricerca, ecc..);

- la trasferibilità degli esiti;

- la produzione di materiali, procedure didattiche, strategie di integrazione che abbiano possibilità di essere messe in circolazione.

Il Portale Web, in via di realizzazione, assicurerà alle scuole:

- una banca dati sulla normativa in materia;

- la raccolta di buone pratiche di integrazione provenienti dalle scuole;

- l'informazione su tecnologie, software, materiali, compresa la pubblicazione degli standard tecnologici;

- l'informazione e la connessione con sedi, associazioni, terzo settore, sedi di ricerca sull'integrazione dell'handicap.

Inoltre, verrà svolto uno specifico monitoraggio delle azioni di integrazione nell'ambito dell'autonomia, in stretta connessione con quello complessivo previsto per la Legge 440/97.In particolare, nel monitoraggio delle 1000 scuole realizzato dagli IRRSAE, si potranno rilevare anche gli effetti dei finanziamenti, qui complessivamente previsti, con particolare attenzione a quelli stabiliti dalla Legge 69/2000.

 

2. ATTIVITA' DEI GLIP

A livello locale, la riforma del Ministero obbliga ad un ripensamento delle strutture di servizio per l'integrazione dell'handicap nell'ottica del nuovo sistema di responsabilità.

In questa fase di transizione è opportuno che i diversi livelli territoriali predispongano azioni di studio e proposte di riorganizzazione conseguenti al processo più complessivo di riordino dei servizi, nella logica del supporto e della consulenza, tenendo conto del nuovo livello regionale di governo e pianificazione del servizio scolastico.

A tale proposito i GLIP sono le strutture che meglio dovranno essere ridefinite nel nuovo contesto. A tale riguardo l'annuale relazione sulle attività dei GLIP, prevista dall'art. 15 della L. n. 104/92 e dal D.M. applicativo n. 122 dell'11.4.1994 art. 4 punto f) - invio entro il 15 dicembre di ogni anno - dovrà essere finalizzata a fornire notizie ed indicazioni sui seguenti punti:

1. Attività istituzionale effettivamente svolta.

2. Collaborazione tra GLIP e Nuclei per l'Autonomia.

3. Modalità di utilizzo dei fondi, con particolare attenzione alla quota del 25% destinata ad attività di perequazione.

4. Proposte operative di revisione dei GLIP in relazione alla riforma dell'Amministrazione.

Per l'esercizio finanziario 2000, per le attività dei GLIP verranno dati finanziamenti complessivi pari a L. 1.700.000.000, distribuiti in relazione alle diverse dimensioni demografiche (Tabella C); mentre L. 300.000.000 rimarranno a livello nazionale per iniziative di studio e di incontri nazionali con i GLIP in ordine alla ridefinizione dei sistemi di supporto territoriali e nazionali.

 

3. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Partendo dal presupposto della centralità della posizione dell'insegnante nel processo di formazione, si ritiene utile fornire qui di seguito, alcune indicazioni riferite sia all'azione delle politiche dell'integrazione , sia alle misure di accompagnamento che dovranno comunque affiancare tale tipo di azione.

Nella consapevolezza che la formazione costituisce il punto nodale di tutti i processi di cambiamento e di riforma, appare proficuo ricordare che ogni azione di formazione , per essere veramente efficace, ha bisogno di essere accompagnata da misure che chiariscano le modalità di certificazione delle competenze, il monitoraggio dei processi e dei risultati ed, infine, la valutazione degli esiti.

Appare, inoltre, utile considerare che in tutti i processi di formazione, dovrà essere perseguita la ricerca di un modello integrato, in grado di riflettere e mettere in relazione, appunto, i vari modelli di formazione.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte ed in relazione alle risorse a disposizione, si forniscono qui di seguito indicazioni sulle linee di lavoro che si intendono attuare nel prossimo futuro:

formazione dei docenti di sostegno

Anche per l'a.s. 2000/2001, verranno riproposti i corsi di alta qualificazione per far fronte a specifiche esigenze di acquisizione di tecniche comunicative per non udenti e per non vedenti, ovvero di particolari strategie e tecniche pedagogiche e didattiche mirate all'integrazione di alunni in situazione di handicap mentali, impiego di tecnologie, costruzione di percorsi scuole lavoro, tirocini formativi e di orientamento, didattiche cooperative di mutuo insegnamento. Per ulteriori approfondimenti in merito ed informazioni di dettaglio può essere fatto riferimento alla Circolare prot. 577/D dell'11-07-2000. Si ricorda, ad ogni buon fine, che le richieste di autorizzazione per nuovi corsi devono pervenire entro e non oltre il 16-10-2000.

Corso pluriennale di specializzazione per gli insegnanti di sostegno destinato al personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 7 D.I. 460/98). La proposta è indirizzata ai docenti che sono già in servizio e tiene conto dell'esperienza già accumulata nel corso della carriera. La struttura modulare del corso, infatti, consente ai corsisti di accumulare i crediti via via acquisiti e di utilizzarli in relazione ad un curriculum che ciascuno può personalmente costruire in base alle personali disponibilità di tempo e di interessi. Il percorso è costituito da sette moduli a cui occorre aggiungere un ulteriore modulo finalizzato all'assunzione di specifiche competenze nel linguaggio dei ciechi e dei sordi. In merito ai corsi di cui sopra si ipotizza che possano essere avviati entro il corrente anno quei progetti che alla data attuale hanno già visto una loro prima formulazione organica. Tenuto conto del rilievo della presente circolare, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia e tempestiva diffusione. A tal riguardo si segnala che con nota prot n. 1758 del 13 ottobre u.s. sono state promosse Conferenze interregionali di Servizio, per presentare i contenuti della presente lettera circolare e raccogliere contributi e proposte.

 

Tabelle – Omesse

 

Circolare Ministeriale 30 ottobre 2000, n. 245 - Prot. n. D1/9622  - Disponibilità posti di sostegno - Attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato

 

A seguito delle istruzioni già impartite con C.M. n. 220, del 27.9.2000 e in relazione ai quesiti pervenuti in ordine a situazioni in cui la disponibilità dei posti di sostegno, attribuibili per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, risulta eccedente rispetto agli aspiranti inclusi in graduatoria permanente con il relativo titolo di specializzazione, si comunica che per tali fattispecie deve essere comunque esperita la ricerca di personale idoneo per dare massima applicazione al principio contenuto nella legge 5.2.1992, n. 104, per il quale le attività di sostegno devono essere garantite con l’assegnazione di docenti specializzati.

Nelle situazioni in questione, pertanto, assume rilevanza acquisire - sia nelle graduatorie permanenti sia nelle graduatorie di circolo e di istituto attualmente utilizzabili, e cioè quelle vigenti all’inizio del precedente anno scolastico 1999/2000 - la situazione aggiornata rispetto al conseguimento del titolo di specializzazione degli aspiranti già inclusi nelle precitate graduatorie.

Per quanto riguarda le graduatorie di circolo e di istituto appare opportuna, inoltre, l’acquisizione di nuove domande, facendo salve quelle eventualmente già prodotte, da parte di aspiranti in possesso del titolo di specializzazione non precedentemente inclusi nelle graduatorie medesime, da utilizzare in via subordinata nei casi di necessità ulteriori non soddisfacibili con personale già incluso nelle predette graduatorie.

Ai fini di cui trattasi, pertanto, fermo restando l’attuale assetto formale delle graduatorie permanenti, in cui rilevano esclusivamente i titoli conseguiti entro il termine di scadenza della presentazione delle relative domande, l’ulteriore disponibilità di posti di sostegno deve essere ricoperta a titolo definitivo per l’anno scolastico in corso con operazioni che riguardino il seguente personale, in ordine di priorità:

a) aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie medesime;

b) aspiranti forniti del titolo di specializzazione inclusi nelle graduatorie vigenti nell’anno scolastico 1999/2000 del circolo o dell’istituto in cui si verifica la disponibilità del posto;

c) aspiranti forniti del titolo di specializzazione inclusi nelle graduatorie vigenti nell’anno scolastico 1999/2000 di istituti viciniori rispetto a quello in cui si verifica la disponibilità del posto;

d) aspiranti, nell’ordine, forniti del titolo di specializzazione che abbiano presentato nuove domande per l’inserimento in coda nelle graduatorie di cui ai precedenti punti b) e c).

Le predette graduatorie di istituto, aggiornate secondo le operazioni su indicate, saranno, ovviamente, utilizzate dai dirigenti scolastici anche per la copertura delle disponibilità di posti di sostegno con orario pari o inferiore a sei ore settimanali.

Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui al precedente punto a) sono individuati come destinatari di supplenze per posti di sostegno subordinatamente agli aspiranti che figurano nelle medesime graduatorie col titolo di specializzazione conseguito entro i termini di scadenza della domanda di inclusione.

I candidati già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto, così come aggiornate in base alle precedenti istruzioni, conseguono le supplenze per posti di sostegno, a parità di condizioni, secondo l’ordine con cui figurano nelle graduatorie medesime.

I nuovi candidati che si collocano in coda alle preesistenti graduatorie di circolo e di istituto, sono, ove necessario, ordinati tra loro secondo il punteggio attribuibile in base alle tabelle di valutazione dei titoli allegate all’O.M. n. 371 del 29.12.1994.

Tenuto conto che l’effettuazione delle operazioni può comportare una gestione articolata tra graduatorie permanenti e graduatorie di istituto, le SS.LL. fisseranno autonomamente un unico termine - opportunamente pubblicizzato - per l’acquisizione delle domande di aggiornamento dei relativi dati da parte degli aspiranti già inclusi nelle graduatorie in questione e per la presentazione delle nuove domande e daranno, altresì, le necessarie e tempestive informazioni ai dirigenti scolastici riguardo all’eventuale passaggio alla loro competenza dell’individuazione del personale per la copertura dei posti di sostegno di cui trattasi.

In relazione alla specifica situazione relativa ai posti di sostegno di ciascuna provincia, le SS.LL. valuteranno, infine, se si renda necessaria l’acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche anche di dati relativi ad aspiranti che abbiano già frequentato il primo anno del corso biennale per il conseguimento del diploma di specializzazione, ai sensi del D.M. n. 287 del 30.11.1999 attuativo del D.I. n. 460 del 4.11.1998, dovendosi ritenere che - nei casi in cui, esaurite le attività di cui alla sequenza operativa precedentemente indicata, permangano ulteriori disponibilità - sia preferibile ricoprire i posti di sostegno con personale parzialmente specializzato piuttosto che con personale privo di qualsiasi specifica connotazione professionale.Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente circolare a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa anche attraverso la rete INTRANET.

 IL MINISTRO

 Tullio De Mauro

 

Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (in SO n. 186/L alla GU 13 novembre 2000, n. 265)

 

CAPO I - PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

 

Articolo 1. - (Principi generali e finalità). - 1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

 

Articolo 2. - (Diritto alle prestazioni). - 1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

 

Articolo 3. - (Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali). - 1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Articolo 4. - (Sistema di finanziamento delle politiche sociali). - 1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonchè, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonchè degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

5. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

 

Articolo 5. - (Ruolo del terzo settore). - 1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

 

CAPO II - ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

 

Articolo 6. - (Funzioni dei comuni). - 1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonchè delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

 

Articolo 7. - (Funzioni delle province). - 1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

 

Articolo 8. - (Funzioni delle regioni). - 1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonchè di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

 

Articolo 9. - (Funzioni dello Stato).  - 1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;

b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;

c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;

d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonchè dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

Articolo 10. - (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):

1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;

2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

 

Articolo 11. - (Autorizzazione e accreditamento). - 1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

 

Articolo 12. - (Figure professionali sociali). - 1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

 

Articolo 13. - (Carta dei servizi sociali). - 1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

 

CAPO III - DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE

 

Articolo 14. - (Progetti individuali per le persone disabili). - 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonchè le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

 

Articolo 15. - (Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti). - 1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

 

Articolo 16. - (Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari). - 1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonchè tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

 

Articolo 17. - (Titoli per l'acquisto di servizi sociali). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonchè dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

 

CAPO IV - STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

 

Articolo 18. - (Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali). - 1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonchè delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonchè i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Piano nazionale indica:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;

b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;

c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;

f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonchè gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;

g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;

i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;

l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;

m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;

o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonchè per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresl dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonchè al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

 

Articolo 19. - (Piano di zona). - 1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonchè gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonchè a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonchè i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

 

Articolo 20. - (Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonchè modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge.

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresl, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.

 

Articolo 21. - (Sistema informativo dei servizi sociali). - 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

 

CAPO V - INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Sezione I - Disposizioni generali.

 

Articolo 22. - (Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). - 1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonchè le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunit`-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonchè per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonchè della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

 

Sezione II - Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali.

 

Articolo 23. - (Reddito minimo di inserimento). - 1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente:

"Articolo 15. - (Estensione del reddito minimo di inserimento). - 1. Il Governo, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalità, i termini e le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni".

2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge.

 

Articolo 24. - (Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonchè per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:

3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap - International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonchè i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

 

Articolo 25. - (Accertamento della condizione economica del richiedente). - 1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

 

Articolo 26. - (Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali). - 1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

 

 

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 27. - (Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale). - 1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione pur avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione pur avvalersi altresì della collaborazione di esperti e pur affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

 

Articolo 28. - (Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema). - 1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonchè le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

Articolo 29. - (Disposizioni sul personale). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonchè in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

 

Articolo 30. - (Abrogazioni). - 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

 

Circolare Ministeriale 20 novembre 2000, n. 259 - D1/Prot. n. 10266 - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi - Divisione I - : C.M. n. 245/2000 – Supplenze su posti di sostegno.

 

Ad integrazione della circolare in oggetto, nel ribadire che, secondo le indicazioni contenute nel penultimo periodo della citata circolare, è rimessa alle autonome decisioni dei Provveditori agli Studi la valutazione della necessità o meno di acquisire da parte delle scuole anche i dati relativi agli aspiranti insegnanti di sostegno che abbiano già frequentato il primo anno di corso biennale di specializzazione, si precisa che le attestazione dell’avvenuta frequenza del primo anno di corso in argomento devono essere redatte secondo le puntuali indicazioni contenute nell’art. 1 del D.M. 30 novembre 1999, n. 287.

L’attestazione predetta, rilasciata in difformità di quanto sopra, non può essere ritenuta valida.

Ovviamente, qualora si ritenga di ricorrere ai predetti insegnanti, a parità di condizioni sul compimento parziale del percorso formativo specialistico prevale l’ordine di collocazione in graduatoria.

 

Il Direttore Generale Paradisi

 

Circolare Ministeriale 27 novembre 2000, n. 264 - prot. 6228/DM - Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno (legge 104/1992, art. 14, comma 4 - Decreto Interministeriale 24/11/1198, n. 460 art. 6).

 

Sono pervenute a questa Amministrazione, da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, segnalazioni riguardo disfunzioni che si sono verificate, nell'attuazione dei corsi biennali di specializzazione per il sostegno, previsti dall'articolo 6 del D.I. n. 460 del 24/11/1998, che hanno portato - in alcune province - all'attivazione di corsi in misura superiore al fabbisogno reale da parte dei Provveditorati agli Studi e da un non sufficiente raccordo tra gli Uffici scolastici provinciali e i Rettori delle Università.

Ciò premesso, si desidera richiamare l'attenzione sulla necessità che il fabbisogno accertato dalle SS.LL. tenga conto di tutti gli elementi (insegnanti in servizio in possesso del titolo di specializzazione, supplenze conferite su posti di sostegno nel precedente anno scolastico, inserimento con riserva nelle graduatorie di docenti sprovvisti del relativo titolo, esaurimento delle graduatorie, ecc.) che consentano -  nel quadro normativo riferimento - una rilevazione il più aderente possibile alle reali necessità.

È di grande importanza, a tal fine, l'attività di informazione ed il compito di coordinamento e di raccordo che dovrà essere svolto dalle SS.LL. con le istituzioni universitarie interessate ad attivare i corsi nel territorio della provincia.

È necessario, pertanto, che l'Ateneo disponibile all'attivazione dei corsi nella provincia, sia informato dalle SS.LL. riguardo precedenti analoghe richieste pervenute anche da altri Atenei e sulla circostanza che i dati relativi al fabbisogno di posti di specializzino siano stati conseguentemente comunicati dall'Ufficio scolastico provinciale ad altre Università.

Ciò che si vuole perseguire - come è evidente - è, da un lato, l'obiettivo di istituire nella provincia un numero di corsi di sostegno adeguato alle effettive necessità, anche al fine di tutelare le legittime aspettative di coloro che aspirano a partecipare ai corsi, dall'altro fornire agli Atenei dati certi ed informazioni sicure sulla situazione esistente a livello provinciale, per esonerare gli stessi, sotto il profilo che qui interessa, da responsabilità in ordine all'organizzazione dei corsi che, per espressa previsione normativa, restano affidati alle competenza istituzionale degli Atenei.

 

Nota Ministeriale 6 dicembre 2000 - prot. 11221 - C.M. n. 245/2000   del 30 ottobre 2000 - Competenze in ordine alle attribuzioni di lavoro a tempo determinato su posti di sostegno.

 

Si fa riferimento a quesiti pervenuti in ordine alle disposizioni contenute nella CM 245 del 30 ottobre 2000, in particolare, per quanto concerne il conferimento di supplenze su posti di sostegno in caso di ulteriori necessità dopo le assegnazioni del personale incluso nelle graduatorie permanenti fornito di titolo di specializzazione, ancorchè conseguito dopo la scadenza dei termini.

Al riguardo si precisa che, come chiaramente citato nella sequenza indicata ai punti a), b), c) e d) della predetta circolare, una volta esaurite le operazioni di competenza del Provveditore di cui al punto a) le successive nomine sono definitivamente assegnate al dirigente scolastico senza ulteriori rinvii all'Ufficio scolastico provinciale.

Tale indicazione, peraltro coerente con le disposizioni di carattere generale vigenti in materia (art. 1, 3° comma e art. 7 comma 1 lettera a) del regolamento adottato con DM 25 maggio 2000 n. 201 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2000, è finalizzata a garantire la massima tempestività e semplificazione nell'azione amministrativa.

Nei casi in cui per assoluta indisponibilità nelle categorie di aspiranti a posti di sostegno indicate nella citata CM 245, sia necessario ricorrere a personale del tutto privo di specializzazione, i dirigenti scolastici interessati provvederanno ad individuare il destinatario della supplenza su posto di sostegno tramite il contemporaneo scorrimento delle graduatorie di supplenze relative agli insegnamenti di tipo comune presenti nelle istituzioni scolastiche, con riguardo ai candidati con migliore posizione assoluta nelle graduatorie medesime, e nella secondaria di secondo grado, con priorità relativamente alle graduatorie di istituto incluse nell'area disciplinare interessata.

 

Legge 22 dicembre 2000, n. 338 - Legge Finanziaria 2001 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

 

ESTRATTO

 

(...)

Capo XI  - ONERI DI PERSONALE

 

Art. 50. - (Rinnovi contrattuali) - 1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell’autonomia scolastica, l’ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalità della docenza, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per l’incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuità, degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente è autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell’importo di lire 400 miliardi per l’anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere dall’anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative all’anno 2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata anche all’incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all’anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall’articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1º gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni anzianità pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all’applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è attribuito, all’atto del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all’articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell’articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti.

5. Per il riconoscimento e l’incentivazione della specificità e onerosità dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d):

a) ulteriori interventi necessari a realizzare l’inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

b) copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all’estero;

d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1, al comma 1 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell’amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonché la previsione di cui al comma 7 dell’articolo 3 dello stesso decreto.

10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell’interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall’anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno 2001.

11. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo può provvedere con i decreti di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l’attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui all’articolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l’espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.

12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.  443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è fissato in 2.000 unità a decorrere dall’anno 2002.

 

Art. 51.  - (Programmazione delle assunzioni e norme interpretative) - 1. All’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un’ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997»;

b) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale».

2. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono abrogate le norme che disciplinano il procedimento di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. A seguito dell’abrogazione delle norme di cui al primo periodo, i risparmi conseguiti in relazione all’espletamento del servizio di assistenza fiscale ai dipendenti delle Amministrazioni statali, accertati in sede di assestamento del bilancio dello Stato, affluiscono ai fondi destinati all’incentivazione del personale, per le finalità e nei limiti di cui all’articolo 43, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1º gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si interpreta nel senso che esso trova applicazione dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito al personale delle qualifiche dirigenziali appartenente al comparto Ministeri, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione delle controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede con le stesse modalità di bilancio relative alle spese per liti.

6. I comandi in atto del personale dell’ex Ente poste italiane presso le amministrazioni pubbliche, già disciplinati dall’articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2001.

7. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 6, che abbia assunto servizio in comando presso l’amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998, sono detratti dalla quota di assunzioni che sarà autorizzata per l’amministrazione stessa nell’anno 2001, in applicazione dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

8. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie già prorogati al 31 dicembre 2000, per l’assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1º gennaio 1998. Per le Forze armate la validità delle graduatorie è disciplinata dalla normativa di settore.

9. Al comma 2, quarto periodo, dell’articolo 110 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, dopo le parole: «organica dell’ente» sono inserite le seguenti: «arrotondando il prodotto all’unità superiore».

10. All’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

11. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell’articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n.  554, indette entro il 31 dicembre 1997, nell’ambito dei concorsi pubblici banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono riservare il 50 per cento dei posti messi a concorso al predetto personale assunto a tempo determinato.

12. Fermi i limiti della dotazione organica del Consiglio superiore della magistratura, al personale del Ministero della giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre 1998 si applica la disciplina di cui all’articolo 5, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n.  37.

13. All’ultimo periodo del comma 23 dell’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dall’articolo 89 della legge 21 novembre 2000, n.  342, la parola: «fondamentale» è sostituita dalla seguente: «complessivo».

 

Lettera circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 1 febbraio 2001 - Prot. n. 186  -  Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno (L. 104/92, art. 14 c. 4; Decreto interministeriale 24.11.98, n. 460, art. 6).

 

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 6 del D.I. 460/98 relativamente all'attivazione dei Corsi biennali per le attività di sostegno.

Le Università sono infatti chiamate ad assicurare che i corsi destinati alla formazione di docenti di sostegno per la scuola elementare e materna si concludano entro l'a.a. 2001/2002 ed inoltre che entro l'a.a. 2000/2001 si concludano i corsi destinati alla formazione di docenti di sostegno per la scuola secondaria.

Si ringrazia per la cortesia e la fattiva collaborazione.

Il Dirigente Generale

 

Nota Ministeriale 9 febbraio 2001 - Prot. n. D1/873 - Attribuzione di rapporto di lavoro a tempo determinato su posti di sostegno

 

Pervengono numerosi quesiti sull’applicazione della C.M. n. 245 del 30 ottobre 2000 e della successiva nota prot. n. 11221 del 6 dicembre 2000, relativa all’oggetto.

Al riguardo considerato che, alla data attuale, diviene prioritaria la salvaguardia della continuità didattica, si ritiene possibile la sostituzione di personale in servizio senza titolo di specializzazione esclusivamente con personale inserito nelle graduatorie permanenti o, in subordine, nelle graduatorie di circolo o di istituto relative all’a.s. 1999/2000 in possesso di titolo, ancorché conseguito dopo la scadenza del termine utile fissato dalle SS.LL. per la presentazione delle relative domande.

Di conseguenza si ritiene necessario, per evidenti motivi di continuità didattica, in assenza di personale fornito di specializzazione, confermare a titolo definitivo, il personale senza titolo, nominato provvisoriamente all’inizio dell’anno scolastico.

Si ribadisce, inoltre, che le nuove graduatorie d’istituto e circolo di cui alla C.M. n. 276/2001 devono essere utilizzate esclusivamente per il conferimento delle nuove supplenze temporanee.

 

Direttiva Ministeriale 21 marzo 2001 n. 51 - “Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi”, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

 

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l’ ”Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune;

VISTO l’articolo 68, comma 4, lettera b, secondo periodo, della legge 17 maggio 1999,   n. 144, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2000, per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 2001, avente per oggetto “Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, avente per oggetto “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione”;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente le “Disposizioni per la formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, che,  nella Tabella C - allegata alla medesima  legge -  sotto la voce Ministero della pubblica istruzione, per l’anno 2001, fissa in lire 500 miliardi la dotazione del fondo di cui all’articolo 4 della citata legge n. 440/1997;

VISTA la legge 22 marzo 2000, n. 69, concernente “Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap”, che all’art. 1, comma 1, prevede un incremento, a decorrere dall’anno 2001, di lire 21,273 miliardi della dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, da destinare al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali; 

VISTO  lo stanziamento del Capitolo 1810 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l’anno 2001, concernente il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, ammontante a lire 521,273 miliardi;

VISTO l’articolo 68, comma 4, lettera b - secondo periodo  - della citata legge n. 144/1999, che, per l’anno 2001, fissa in  110 miliardi l’onere da far gravare a carico del Fondo di cui all’articolo 4 della Legge n. 440/1997, previsione di spesa disposta ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 68 innanzi citato, per l’istituzione dell’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età ;

PRESO ATTO che detratto il suddetto importo di lire 110 miliardi, per l’anno 2001, la somma  complessiva  da  destinare  alle  finalità previste dall’articolo 1 della legge n. 440/1997 e dall’art 1 della legge n. 69/2000 è pari a lire 411,273 miliardi;

RITENUTO opportuno individuare, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 2, della citata legge n. 69/2000,  gli interventi da destinare per l’anno 2001 agli alunni in situazione di handicap;

VISTO l’art. 69, comma 4,  della  legge n. 144/1999 già menzionata, il quale stabilisce che gli  interventi  indicati al medesimo articolo 69 sono  programmabili  a  valere  sul  Fondo di cui all’articolo 4 della legge n. 440/1997;

CONSIDERATO che l’articolo 2 della legge n. 440/1997 prevede l’emanazione di una o più direttive per la definizione:  a) degli interventi prioritari; b) dei criteri generali per  la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità  della  relativa  gestione; c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l’assistenza e la valutazione degli interventi;

RAVVISATA l’opportunità di emanare un’unica direttiva per la definizione dei predetti aspetti attuativi della norma;

RITENUTO opportuno procedere alla ripartizione del Fondo con riferimento alla realizzazione di progetti finalizzati ad obiettivi funzionali al processo di rinnovamento della scuola che coinvolgono istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi;

VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 7 marzo 2001;

VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, in data 13 marzo, che pone, tuttavia, delle condizioni e, nel contempo, formula l’osservazione “che sia dedicata particolare attenzione alla fase di valutazione delle iniziative di formazione e aggiornamento”;

RITENUTO che la formulazione della condizione riportata al punto 2) del citato parere della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, nel senso che “le iniziative, volte al potenziamento e alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, previste dalla lettera b) punto 1 sugli <Interventi prioritari>, devono riguardare tutti gli alunni della scuola”, può considerarsi soddisfatta dallo specifico finanziamento previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62;

RITENUTO di poter accogliere le restanti condizioni poste nel parere della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati;

 

E M A N A

 

la seguente direttiva per l’utilizzazione, per l’anno 2001, delle disponibilità finanziarie del “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”.

 

1. - Interventi prioritari - Sono individuati come prioritari i seguenti interventi:

a) Iniziative volte al potenziamento dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo promosse dalle istituzioni  scolastiche, anche associate in rete,  nell’ambito dei rispettivi piani dell’offerta formativa definiti ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; iniziative volte all’avvio dei nuovi curricoli della scuola di base ai sensi della legge n. 30/2000, all’arricchimento e all’ampliamento dell’offerta formativa coerentemente comprese nei piani dell’offerta formativa, al potenziamento delle azioni di orientamento in vista sia del proseguimento degli studi sia dell’inserimento nel mondo del lavoro, all’innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; allo sviluppo dell’insegnamento delle lingue comunitarie.  Saranno, inoltre, poste in essere iniziative di formazione ed aggiornamento, riferite a tutte le componenti delle scuole, comprese le scuole non statali paritarie e degli enti locali, dirette al potenziamento del predetto processo di diffusione della cultura dell’autonomia, all’avvio dei nuovi curricoli di cui alla legge n. 30/2000, nonché allo sviluppo dell’introduzione delle nuove tecnologie didattiche.

b) Iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell’ambito dei rispettivi piani dell’offerta formativa, definiti ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

c) Gli interventi perequativi finalizzati ad integrare gli organici provinciali del personale docente nella prospettiva di una diffusione dell’organico funzionale in tutti gli ordini di scuola.

d) La progressiva attuazione del sistema formativo integrato, con particolare riferimento a :

-          l’obbligo formativo di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68 ed al relativo regolamento applicativo 12 luglio 2000, n. 257;

-          l’istruzione e la formazione tecnica superiore di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69 ed al relativo regolamento applicativo adottato con D.I. 31.10.2000, n. 436;

-          l’educazione permanente degli adulti secondo linee guida contenute nella direttiva n. 22 del 6 febbraio 2001, emanata in applicazione dell’accordo 2 marzo 2000 sancito dalla Conferenza unificata Stato - Regioni - Città ed Autonomie locali.

 

2. - Gli interventi per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico.

 

Specificazione degli interventi

Sono riferite al potenziamento dell’autonomia scolastica tutte le iniziative di cui al punto 1) – lettera a) e b) per l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital -, che promuovono il miglioramento dell’offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche medesime, sia singolarmente sia in forma associata. Le predette iniziative sono adottate anche in coerenza con le esigenze di sviluppo delle comunità locali. L’attivazione delle iniziative in questione, ivi compresa l’apertura pomeridiana delle scuole, dovrà costituire oggetto di un organico piano dell’offerta formativa da parte delle singole scuole. Il miglioramento dell’offerta formativa dovrà, tra l’altro, garantire lo sviluppo del già attivato processo di insegnamento delle lingue comunitarie, anche in forma non curricolare. Nel medesimo contesto vanno collocate le iniziative nazionali finalizzate al potenziamento delle biblioteche scolastiche, nonché della cultura musicale, scientifica e sportiva. Le correlate “iniziative di formazione e di aggiornamento” riguarderanno tutto il personale scolastico e saranno legate prioritariamente al processo di potenziamento della cultura dell’autonomia. Esse dovranno tra l’altro sviluppare le capacità progettuali del personale della scuola e dei dirigenti scolastici anche in relazione alla progressiva attuazione della legge n. 30/2000. A tali fini, nelle strutture di servizio territoriali, istituite a norma dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 347 del 6 novembre 2000, saranno prioritariamente sviluppate specifiche funzioni di documentazione, supporto e consulenza alle istituzioni scolastiche.

Le iniziative riferite all’avvio del riordino dei cicli di istruzione, ai sensi della legge n. 30/2000, sono dirette in particolare  alle scuole dell’infanzia, elementari e agli istituti comprensivi. A partire dall’anno scolastico 2001/2002 le classi prima e seconda della scuola di base attueranno infatti i nuovi curricoli, così come previsto dal Programma di progressiva attuazione, oggetto della risoluzione n. 6-00155, votata dalla Camera dei Deputati il 12 dicembre 2000, e della risoluzione n. 7-0057 del 21 dicembre 2000 approvata dal Senato della Repubblica.

Saranno inoltre realizzate iniziative finalizzate alla diffusione del processo di autonomia sia all’interno che all’esterno del sistema scolastico, con particolare riguardo alle componenti degli studenti e delle famiglie, in modo da sviluppare una più ampia consapevolezza degli specifici ruoli nel nuovo modello della scuola autonoma.

 

Gli interventi perequativi sono diretti a sviluppare l’area di professionalizzazione  del biennio post-qualifica negli istituti professionali, a completare nelle classi della scuola elementare l’introduzione dell’insegnamento della lingua straniera, in una prospettiva di generale diffusione dell’organico funzionale in tutti gli ordini di scuola. Gli stessi  attengono  principalmente all’integrazione degli organici di personale docente.

 

Gli interventi per l’attuazione dell’obbligo formativo di cui al citato regolamento n. 257/2000 sono attuati nel quadro di intese con le Regioni o gli Enti locali da esse delegati. Sono considerati prioritari gli interventi finalizzati all’informazione e all’orientamento dei giovani e delle loro famiglie, in collegamento con i servizi per l’impiego, nonché alla realizzazione di percorsi integrati tra scuole, agenzie di formazione professionale, imprese ed altri soggetti pubblici e privati.

 

Le iniziative riguardanti il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), rivolte ai giovani ed adulti, sono finalizzate alla messa a regime del sistema medesimo.

 

Le attività relative all’educazione per gli adulti (EDA) sono sviluppate sulla base delle linee guida contenute nella direttiva n. 22, del 6 febbraio 2001, innanzi citata, e nel quadro del richiamato Accordo del 2 marzo 2000.

 

La valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico sarà realizzata attraverso l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione, che opererà in conformità delle disposizioni di cui al D.L.vo 20 luglio 1999, n. 258, e del relativo regolamento previsto dal D.P.R 21 settembre 2000, n. 313.

 

Gli interventi di monitoraggio, supporto  e valutazione delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche per la piena realizzazione  dell’autonomia, riferibili ai finanziamenti previsti dalla 440/1997, saranno realizzati attraverso l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione per la valutazione, attraverso l’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa per la documentazione, attraverso gli Istituti regionali di ricerca per il supporto.

Gli interventi di monitoraggio e valutazione delle attività relative all’attuazione del sistema formativo integrato si realizzano attraverso:

lo sviluppo della banca dati per il sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore prevista dall’art. 9 del D.I. 436/2000 innanzi citato, nonché della banca dati per l’educazione degli adulti già attivata presso l’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa per la documentazione;

lo sviluppo dell’Osservatorio sull’educazione degli adulti attivato presso l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione;

gli interventi degli ispettori tecnici;

la collaborazione dell’ ISFOL;

gli specifici programmi concordati con le Regioni e gli Enti  locali per l’attuazione del sistema dell’IFTS a norma dell’art. 10 del D.I. n. 436/2000 e, nel  caso di progetti integrati per l’attuazione dell’obbligo formativo e dell’educazione degli adulti, che si avvalgono del concorso finanziario delle Regioni, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati.

 

3. -  Finanziamenti dei piani dell’offerta formativa

In relazione al potenziamento dell’autonomia, all’avvio del riordino dei cicli di istruzione, in particolare nei primi due anni della scuola di base e del connesso obbligo di definire preventivamente  un piano dell’offerta formativa, tutte le istituzioni scolastiche saranno destinatarie di un  finanziamento  specificatamente finalizzato alla realizzazione del piano dell’offerta formativa e delle connesse attività di formazione e aggiornamento,  riferibili ai finanziamenti previsti dalla legge n. 440/97. Il monitoraggio delle modalità di utilizzazione di tali finanziamenti sarà realizzato attraverso un diretto rapporto con le istituzioni scolastiche.

 

4. Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi.

I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo vengono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi, alla necessità di mantenere e sviluppare iniziative già poste in essere con precedenti progetti promossi a livello nazionale, nonché, limitatamente alle somme da gestire direttamente dalle istituzioni scolastiche, sulla base dei parametri oggettivi successivamente indicati.

Conseguentemente, viene stabilita la seguente ripartizione della intera somma disponibile, per l’anno 2001, come in premessa  quantificata in lire 521,273 miliardi, per i singoli  interventi  elencati al punto 1):

aa) lire 314,905 miliardi  per  il potenziamento dell’autonomia  e delle connesse attività previste al punto 1). Alle attività  di formazione ed aggiornamento, non incluse nei finanziamenti di istituto attribuiti alle istituzioni scolastiche per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, vengono destinate risorse finanziarie aggiuntive fino ad un massimo di lire 30  miliardi nell’ambito del predetto importo complessivo di lire 314,905 miliardi.

bb) lire 21,273 miliardi per le iniziative di potenziamento e di qualificazione dell’offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche. La somma corrispondente fino all’importo di lire 11,700 miliardi, corrispondente al 55% dei predetti 21,273 miliardi, sarà destinato agli istituti a carattere atipico di cui all’art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ove nel corrente anno 2001 siano insediati i nuovi organi di gestione previsti dalla riforma dei predetti istituti. Alle attività di formazione ed aggiornamento vengono destinate risorse finanziarie fino ad un massimo di lire 1 miliardo.  La somma fino ad 11,700 miliardi, eventualmente non assegnata ai suddetti istituti atipici, in relazione al mancato insediamento dei nuovi organi di gestione, sarà destinata ad incrementare le risorse finanziarie destinate all’offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap..

cc) lire 35,471 miliardi per gli interventi perequativi finalizzati all’ integrazione degli organici provinciali (sub lettera c);

dd) lire  136,949 miliardi per il sistema formativo integrato (sub lettera d), così ripartiti: 1) lire 110 miliardi per l’obbligo formativo di cui all’art. 68 della legge n. 144/1999, 2) lire 18,866 miliardi per l’istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all’art. 69 della citata legge n. 144/1999. 3) lire 8,083 miliardi per l’educazione permanente degli adulti. Gli stanziamenti destinati all’obbligo formativo vanno impegnati nel limite di lire 110 miliardi previsti dall’art. 68 comma 4 lettera b) della legge n. 144/99, in relazione allo stato di applicazione del DPR n. 257/2000. Anche con riferimento alle attività programmate dalle regioni e dagli Enti locali da esse delegati alla data del 30 settembre 2001.

Gli stanziamenti destinati all’istruzione e formazione tecnica superiore previsti dalla presente direttiva, possono essere ulteriormente incrementati in relazione all’eventuale minore impegno per attività connesse per l’obbligo formativo di competenza dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione;

ee) lire 12,675 miliardi  per  la valutazione del sistema scolastico, per il monitoraggio, la valutazione, la documentazione ed il  supporto degli interventi della legge n. 440/1997 (sub lettera e).

 

5. Modalità della gestione delle somme.

La gestione delle somme indicate al punto 4) è rimessa all’Amministrazione centrale ed alle istituzioni scolastiche secondo le quote percentuali sottoindicate:

l’importo di  lire 314,905 miliardi, di cui alla lettera aa), sarà assegnato entro il limite massimo del 10%  dell’intera somma agli Uffici dell’Amministrazione centrale e la restante somma alle istituzioni scolastiche ed agli Uffici scolastici regionali;

l’importo di lire 21.273 miliardi di cui alla lettera bb) sarà assegnato entro il limite massimo di lire 1 miliardo agli uffici dell’Amministrazione centrale e la restante somma, alle istituzioni scolastiche ed agli Uffici scolastici regionali e l agli istituti atipici al verificarsi del l contenuto dell’art. 1, comma 3, della più volte citata legge. 69/2000;

l’importo di lire 35,471 miliardi, di cui alla  lettera cc), sarà assegnato alle istituzioni scolastiche;

l’importo di lire 136.949  miliardi,  di  cui alla lettera dd), sarà utilizzato, fino ad un massimo di lire 10 miliardi, dagli Uffici dell’Amministrazione Centrale e la restante somma viene ripartita a favore degli Uffici scolastici regionali per gli accordi da stipularsi con le Regioni;

l’importo di lire 12,675 miliardi, di cui alla lettera ee), sarà  assegnato agli Uffici dell’Amministrazione Centrale, che provvederanno a trasferire i finanziamenti agli Enti competenti per funzione.

Le assegnazioni dei fondi alle istituzioni scolastiche saranno disposte dai competenti Uffici scolastici regionali.

Gli importi assegnati alla gestione delle istituzioni  scolastiche per l’attuazione dei  progetti contenuti nel piano dell’offerta formativa di cui al punto 3),  saranno quantificati  dopo aver dedotto fino a lire 80 miliardi, da destinare alla promozione dell’insegnamento delle lingue comunitarie, prioritariamente ai fini del proseguimento dei corsi già attivati, la somma di lire 40 miliardi per iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti, nonché fino ad un massimo di lire  30  miliardi per le iniziative di cui al punto 1), lettera a) - ultimo periodo. Tali importi saranno in ogni caso ripartiti: per il 30 % in parti uguali alle singole scuole, per il 60 % in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni scolastiche medesime calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni. Il restante 10 % sarà assegnato dagli Uffici scolastici  regionali per azioni perequative e di supporto.

Nella gestione delle somme assegnate per le finalità di cui al punto c),  si applicano le istruzioni  amministrativo-contabili, in materia di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, emanate dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

 

6. Attività di supporto e assistenza per la realizzazione degli interventi.

Al fine  di fornire alle istituzioni  scolastiche  ogni utile contributo alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative connesse con la  piena realizzazione dell’autonomia didattica,  organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo saranno comunque garantite idonee forme di supporto e di assistenza, dalle strutture di servizio territoriali, istituite a norma dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.

 

IL MINISTRO

De Mauro

 

Nota Ministeriale 24 aprile 2001 prot. n. 10496/DM - Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno - Legge n. 104/1992, art. 14; Decreto interministeriale n. 460, del 24/11/1998; D.M. n. 287 del 30 novembre 1999

 

Recenti evenienze rendono indispensabile ribadire, in ordine ai corsi di specializzazione di cui all'oggetto, istruzioni ed indirizzi ripetutamente forniti in passato e che chiamano direttamente in causa la responsabilità dei destinatari della presente nota.

In relazione ai tempi prescritti per l'effettuazione dei corsi biennali, si invitano in primo luogo le Università degli Studi responsabili a non indire nuovi corsi e a rinunciare definitivamente, previa restituzione agli aventi diritto delle somme eventualmente riscosse, all'organizzazione dei corsi per la formazione di docenti di sostegno per la scuola materna ed elementare per i quali l'attività didattica non risulti effettivamente già iniziata alla data dell'1 aprile 2001.

Corre obbligo di fare al riguardo presente che, ove tale invito non sia accolto, i titoli di abilitazione rilasciati non potranno in alcun caso essere ritenuti validi dai competenti Uffici periferici della Pubblica Istruzione. Si ribadisce, inoltre, che i corsi per la formazione di docenti di sostegno per la scuola secondaria debbono concludersi inderogabilmente entro l'anno accademico in corso.

In secondo luogo, relativamente ad alcuni corsi sui quali sono state contestate agli Atenei responsabili, in esito ad ispezioni amministrative disposte dal Murst, carenze tali da porre in dubbio la validità dei relativi titoli, si fa presente che, una volta pervenute le controdeduzioni delle Università interessate, saranno congiuntamente e rapidamente attivate, da parte dei Ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Università e Ricerca Scientifica, le necessarie verifiche, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, procedure di integrazione e validazione tali da annullare o ridurre il danno subìto dai partecipanti ai corsi, ferma ovviamente restando l'eventuale responsabilità di chi non abbia osservato le prescrizioni in materia applicabili.

A tal fine, l'incidenza sulla validità dei titoli delle eventuali difformità di modello formativo potrà essere vagliata dalle scuole di specializzazione, competenti a regime per la formazione dei docenti per il sostegno ai portatori di handicap, che potranno anche indicare le eventuali attività didattiche integrative da attivare senza ulteriori esborsi da parte dei partecipanti.

Quanto, infine, ai corsi attivati prima del 1° aprile e non ancora conclusi, altro non resta, fermo restando il potere-dovere del Murst di disporre ulteriori ispezioni, specie in presenza di circostanziati esposti, che fare una volta ancora appello alla responsabilità degli enti organizzatori dei corsi, ai quali compete la verifica dell'osservanza dei requisiti prescritti. Non è superfluo al riguardo avvertire che sulla complessiva vicenda risultano già in corso, o in procinto di essere avviate, indagini della Magistratura ordinaria e della Procura Generale della Corte dei Conti, oltre che ispezioni amministrative da parte di organi con competenze di carattere generale.

Il Ministro per la Pubblica Istruzione

Tullio De Mauro

Per il Ministro per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica

Il Sottosegretario di Stato Luciano Guerzoni

 

Direttiva Ministeriale 4 maggio 2001 - prot. n. 10676 - Integrazione alla Direttiva n. 51 del 21 marzo 2001 riguardante “ Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell’articolo  2 della legge 18 dicembre 1997 n. 440”

 

Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l’istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi;

Vista la legge 17 maggio 1999 n. 144 e, in particolare, l’art. 68 -comma 4 - lettera b -, che per l’anno 2001 ha destinato lire 110 miliardi all’attuazione dell’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del 18° anno di età

Vista la Direttiva n. 51 del 21 marzo 2001, recante l’individuazione degli interventi prioritari e dei criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell’articolo  2 della legge 18 dicembre 1997 n. 440;

Vista la legge 28 febbraio 2001, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2001, n. 393, recante la proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi della forze di polizia in Albania, con la quale è stata apportata una riduzione, per l’anno 2001, di alcune voci di finanziamento iscritte nella tabella “C” allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, ricomprendendovi anche lo stanziamento relativo al fondo per il funzionamento della scuola di cui alle citate leggi n. 440 del 1997 e n. 144 del 1999;

Considerato che l’anzidetta riduzione per l’anno 2001, afferente il Ministero della Pubblica Istruzione, ammonta a lire 20 miliardi e che, conseguentemente, il cennato fondo per il funzionamento della scuola passa da lire 521,273 miliardi a lire 501,273 miliardi;

RITENUTO che l’esigenza di rispettare gli indirizzi forniti in materia dal Parlamento comporta l’obbligo di ridurre proporzionalmente tutte le voci riguardanti il fondo per il funzionamento della scuola;

Ritenuto pertanto di dover integrare la suindicata Direttiva n. 51 del 21 marzo 2001;

 

EMANA

 

i seguenti indirizzi integrativi per la seguente nuova ripartizione della somma disponibile per l’anno 2001 quantificata in lire 501,273 miliardi, per i singoli interventi di seguito elencati, il cui dettaglio resta fissato dal punto 4 della direttiva che viene modificata:

lire 302,309 miliardi per il potenziamento dell’autonomia scolastica;

lire 21,273 miliardi per iniziative di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap;

lire 34,052 miliardi per interventi perequativi finalizzati all’integrazione degli organici provinciali;

lire 131,471 miliardi per il sistema formativo integrato, comprendente l’istruzione tecnica superiore, l’obbligo formativo e l’educazione permanente degli adulti;

lire 12,168 miliardi per la valutazione del sistema scolastico, il monitoraggio, la valutazione, la documentazione ed il supporto degli interventi della legge 440/1997.

La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge. - Il Ministro

 

Decreto Ministeriale 4 giugno 2001, n. 103 - (Definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per la formazione delle graduatorie medesime)

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'art. 4;

VISTO il Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio 2000;

VISTO in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;

 

D E C R E T A :

 

Art. 1 - Graduatorie di circolo e d'istituto - 1. A decorrere dall'anno a.s. 2001/2002, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione scolastica sono costituite specifiche graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, d'ora in poi denominato Regolamento.

2. Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate in ordine prioritario, secondo le indicazioni dell'art. 5, comma 3, del Regolamento, per l'attribuzione delle supplenze, nei casi previsti dagli artt. 1 e 7 del Regolamento stesso.

3. Le nuove graduatorie di circolo e d'istituto, che sostituiscono integralmente quelle funzionanti nell'anno scolastico 2000/2001, conservano validità per i periodi stabiliti dall'art. 5, comma 5. del Regolamento. Resta ferma la possibilità da parte di ciascuna scuola di acquisire, per gli anni scolastici successivi al 2001/2002, ulteriori domande di supplenze da parte degli aspiranti, che abbiano titolo ad essere inseriti in una delle tre fasce di cui al comma 2, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 9, 10, 11 e 12, del Regolamento.

4. L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente assolto in sede di attribuzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie permanenti. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.

5. Per la costituzione e gestione delle graduatorie di circolo e di istituto si applicano le disposizioni del Regolamento, che si allega al presente provvedimento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.

 

Art. 2 - Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto - 1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto:

· Prima fascia: gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d'istituto, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento.

· Seconda fascia: gli aspiranti, non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341. Sono, altresì, inseriti in tale fascia, coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale, ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 e 92/51.

· Terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:

a) Posti di insegnamento di scuola materna:

· Diploma di scuola magistrale

· Diploma di istituto magistrale

· Laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola materna

b) Posti di insegnamento di scuola elementare:

· Diploma di istituto magistrale

· Laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola elementare

c) Cattedre di scuola secondaria di I grado:

· Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media si rinvia alle disposizioni di cui al successivo art. 9

d) Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:

· Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive modifiche e integrazioni per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado

e) Posti di personale educativo:

· Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso a facoltà universitaria.

· Laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola elementare

2. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, sia ai fini dell'accesso, sia ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, solo se siano stati già dichiarati equipollenti al corrispondente titolo italiano, ai sensi degli artt. 170 e 332 del T.U. della legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.

 

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione - 1. Gli aspiranti debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).

2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

c) adeguata conoscenza della lingua italiana.

3. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative, di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

h) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

4. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.

 

Art. 4 - Presentazione moduli di domande per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto - 1. La domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto deve essere presentata, utilizzando esclusivamente l'apposito modello conforme a quello allegato al presente decreto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare un solo modulo di domanda complessivamente per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso; in tale modulo-domanda possono essere indicate fino ad un massimo di trenta istituzioni scolastiche, appartenenti ad una sola provincia, col limite di dieci circoli didattici.

3. L'aspirante a posti di insegnamento di Scuola materna e/o di Scuola elementare può indicare fino a un massimo di dieci circoli didattici e fino a un massimo di venti istituti comprensivi.

4. Le indicazioni relative a codici di istituti comprensivi valgono, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi titoli di accesso, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola materna ed elementare, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola secondaria di I grado; per gli insegnamenti di scuola secondaria di II grado, impartiti presso istituti onnicomprensivi, occorre indicare lo specifico codice meccanografico.

5. Per il personale incluso in graduatorie permanenti di due province permane, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto, la scelta della provincia già operata per l'anno scolastico 2000/2001, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del Regolamento; il personale in questione ha facoltà di ripresentare l'apposito modello con l'indicazione complessiva delle scuole, in cui desidera essere incluso in graduatorie di circolo e d'istituto, con effetto dall'anno scolastico 2001/2002, sia per gli insegnamenti in cui ha titolo ad essere incluso nella relativa prima fascia, sia, eventualmente, per gli altri insegnamenti, in cui ha titolo ad essere incluso in seconda e/o terza fascia. In caso di mancata compilazione di tale modello valgono le indicazioni delle istituzioni scolastiche, già prescelte per l'anno scolastico 2000/2001.

6. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di una sola provincia, può trasferire la propria posizione in altra provincia, ai soli fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto, compilando, a tal fine, l'apposito modello.

7. Il modulo di domanda deve essere spedito, con raccomandata r/r ovvero consegnato a mano, alla istituzione scolastica indicata per prima nel modulo medesimo, cui è affidata la gestione della domanda stessa.

8. Nel caso di aspiranti all'insegnamento in più settori scolastici, l'istituzione scolastica indicata per prima, ai fini di cui al comma precedente, deve appartenere all'ordine scolastico di grado superiore.

 

Art. 5 - Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità – Controlli - 1. Nel modulo di domanda e nelle relative avvertenze - che fanno parte integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

2. E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, di cui al precedente articolo 4. Coloro che sono inseriti con riserva nelle graduatorie permanenti possono presentare domanda di inserimento nella seconda o terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in base al titolo posseduto non gravato da riserva.

3. In deroga al termine di cui al precedente comma 2, gli aspiranti che hanno in corso procedure per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità, anche a seguito del superamento dell'esame finale sostenuto nelle S.S.I.S., hanno titolo a richiedere, per i corrispondenti insegnamenti, l'inclusione in graduatorie di circolo e d'istituto di seconda fascia e tale indicazione sarà ritenuta valida purché, entro il 31 agosto 2001, la relativa procedura sia completata e l'aspirante abbia conseguito l'abilitazione o idoneità.

A tal fine, entro il predetto termine, gli aspiranti interessati dovranno inviare apposita comunicazione telegrafica alla scuola che gestisce la loro domanda, specificando l'avvenuto completamento della procedura e il punteggio con cui è stata conseguita l'abilitazione o l'idoneità.

Decorso tale termine senza che la procedura sia stata completata o che l'abilitazione sia stata conseguita, gli aspiranti predetti sono inclusi nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto.

4. Analogamente, gli aspiranti che conseguono il titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno - conforme alle disposizioni di cui al D.M n. 287 del 30 novembre 1999 attuativo del D. I. n. 460 del 4 novembre 1998 - dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto ed entro il 31 agosto 2001, hanno titolo a richiedere l'inclusione nei relativi elenchi per l'insegnamento di sostegno, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 11.

Decorso tale termine senza che gli aspiranti medesimi abbiano dato comunicazione telegrafica che il titolo di specializzazione è stato conseguito, la loro posizione non è utile per l'inclusione negli elenchi di sostegno.

5. Gli aspiranti inclusi nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto che, nel corso dell'anno scolastico 2001/2002, conseguono l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento per effetto di procedure dei concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria che si concludono in data successiva al 31 agosto 2001, hanno titolo a richiedere l'inclusione in coda alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

A tal fine gli aspiranti interessati dovranno inviare apposita comunicazione telegrafica alla scuola che gestisce la loro domanda specificando l'avvenuto completamento della procedura e il punteggio con cui è stata conseguita l'abilitazione o l'idoneità.

Gli aspiranti medesimi sono graduati tra loro in coda alla seconda fascia della graduatoria di circolo e di istituto, in base alla rideterminazione del punteggio loro spettante, esclusivamente nelle graduatorie in questione, per effetto della valorizzazione, ai sensi della tabella A annessa al Regolamento, del relativo titolo di abilitazione o idoneità.

6. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione, fatta eccezione per la documentazione dei titoli artistici prodotti dai candidati di "strumento musicale nella scuola media", di cui al successivo articolo 9.

7. Nella fase di costituzione delle graduatorie in questione l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli, annessa al Regolamento e la conseguente posizione occupata, derivano esclusivamente dai dati riportati nel modulo di domanda.

8. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.

9. I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre scuole interessate, dall'istituzione scolastica che gestisce la domanda dell'aspirante e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.

10. In caso di effettuazione dei predetti controlli il dirigente scolastico, che gestisce la domanda dell'aspirante, rilascia all'interessato apposita certificazione dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola, con la quale contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione.

11. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 6, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari adeguamenti.

 

Art. 6 – Esclusioni - 1. Non è ammessa la domanda:

a) presentata oltre il termine indicato al precedente articolo 4;

b) priva della firma dell'aspirante;

c) dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.

2. Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al precedente articolo 2.

3. E' escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che abbia presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse.

4. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

 

Art. 7 - Pubblicazione graduatorie - Reclami – Ricorsi - 1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di prima, seconda e di terza fascia. Avverso le graduatorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo - secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 13, del Regolamento - che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto detto al precedente articolo 4. Avverso le graduatorie di prima fascia è ammesso reclamo solo per errori materiali.

2. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.

3. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni.

4. Avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.

 

Art. 8 - Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella "A", annessa al Regolamento e relative note in calce - 1. I servizi prestati in qualità di "assistente di lingua", sia da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini stranieri in scuole italiane, sono valutati come servizi di terza fascia.

2. Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.

3. Il servizio d'insegnamento prestato presso scuole non statali è valutabile esclusivamente se sia stato assolto l'obbligo di versamento dei relativi contributi previsti, secondo le disposizioni normative che disciplinano la tipologia di rapporto di lavoro attivata.

4. Ai fini della valutazione del servizio di insegnamento nelle scuole italiane all'estero, di cui alla nota n. 2, in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è valutato come servizio di prima o di seconda fascia - a seconda se specifico o meno rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione - l'insegnamento su posti di contingente statale italiano, reso sia in scuole italiane statali, sia in scuole italiane legalmente riconosciute o con presa d'atto, sia in scuole straniere. Analoga valutazione si applica al servizio prestato in scuole italiane legalmente riconosciute anche se per il relativo rapporto di lavoro non è previsto atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri.

 

Art. 9 - Graduatorie di strumento musicale nella scuola media - 1. Le graduatorie di strumento musicale nella scuola media, per l'a.s. 2001/2002, sono così costituite:

- una prima fascia, comprendente tutti i docenti inseriti nelle graduatorie permanenti e una terza fascia, comprendente gli aspiranti in possesso del diploma specifico di conservatorio.

La seconda fascia viene costituita solo a seguito dell'espletamento delle sessioni riservate di abilitazione, indette ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. n. 1 del 2 gennaio 2001. Contestualmente agli abilitati in tale sessione, potrà essere inserito, a domanda nella stessa fascia, il personale abilitato in educazione musicale nelle scuole medie, che abbia prestato servizio di insegnamento di strumento musicale con il possesso del prescritto titolo di studio per almeno 360 giorni, ai sensi del citato art. 6.

Ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni relative all'inclusione in seconda fascia delle graduatorie d'istituto, saranno impartite successive disposizioni.

2. In via transitoria, per l'anno scolastico 2001/2002, in attesa dei provvedimenti di definizione dei titoli di accesso e di adozione della tabella di valutazione dei titoli relativamente alla nuova classe di concorso 77/A, cui fa rinvio l'art. 6 del Regolamento, gli aspiranti accedono alle graduatorie di istituto di terza fascia con possesso del diploma specifico di conservatorio con il punteggio loro spettante, in base alla tabella di valutazione, annessa al D.M. 13 febbraio 1996, riportata come allegato B al Regolamento.

3. Alla valutazione dei titoli artistici provvedono, secondo autonome modalità disposte da ciascun Ufficio territoriale competente, le medesime commissioni costituite presso gli Uffici scolastici provinciali per la compilazione delle graduatorie permanenti.

 

Art. 10 - Graduatorie di conversazione in lingua estera - 1. Per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo di accesso previsto è: "titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali".

2. La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari.

3. Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale.

4. Per l'insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.

 

Art. 11 - Insegnamento di sostegno - 1. Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione, di cui all'articolo n. 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, in conformità delle disposizioni di cui al D.M. n. 287 del 30 novembre 1999 attuativo del D.I. n. 460 del 4 novembre 1998, possono chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di handicaps psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole, per i quali siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni.

Le domande per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado possono essere presentate, con riferimento all'area disciplinare per cui si ha titolo, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 4, anche in scuole in cui non si è inclusi in normali graduatorie di insegnamento.

2. Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare, in ciascun circolo didattico o istituto comprensivo, sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento.

3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, in ciascuna istituzione è predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento; in detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria.

In relazione alla specificità di valutazione dei titoli del personale aspirante a supplenze per la classe di concorso 77/A - Strumento musicale nella scuola media, di cui al precedente art. 9, ed al fine di renderne il punteggio omogeneo a quello degli altri aspiranti, il predetto personale, che figuri in graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, viene incluso negli elenchi del sostegno, previa apposita valutazione dei rispettivi titoli posseduti in base a quanto previsto dalla tabella annessa, come allegato A, al Regolamento.

4. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado, in ciascuna istituzione sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.

5. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi di sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.

6. Gli insegnamenti di sostegno sono attribuiti, in ciascuna scuola, ad aspiranti in possesso del titolo di accesso per l'ordine scolastico cui appartiene la scuola medesima; in caso di esaurimento dell'elenco di sostegno relativo alla scuola materna viene utilizzato l'elenco di sostegno relativo alla scuola elementare.

7. Nella scuola secondaria di secondo grado, in caso di esaurimento dello specifico elenco da utilizzare relativamente all'area disciplinare interessata, la scuola può utilizzare, in modo combinato, gli altri elenchi di sostegno relativi alle altre aree disciplinari, prima di ricorrere all'utilizzazione di elenchi di altre scuole viciniori.

 

Art. 12 - Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti - 1. Le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante fonogramma o telegramma.

2. L'uso del mezzo telefonico deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola,, con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata risposta.

3. Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma.

4. La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè, la data di inizio, la durata, l'orario di prestazione settimanale e nel caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare, il giorno e l'ora della convocazione nonché l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati.

5. Nei casi di supplenze superiori a trenta giorni, la proposta di assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più aspiranti, con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione, può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza dell'aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l'accettazione telegrafica che pervenga entro i medesimi termini; in quest'ultimo caso l'aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest'ultima comunicazione.

 

Art. 13 - Disposizioni particolari - 1. In relazione all'art. 1, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124 gli aspiranti che risultino tuttora inclusi:

a) nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 8 bis della legge 6 ottobre 1988 n. 426;

b) nelle graduatorie provinciali di cui agli artt. 43 (docenti di educazione fisica) e 44 (docenti di educazione musicale) della legge 20 maggio 1982, n. 270;

hanno precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze relative ai corrispondenti insegnamenti rispetto al personale incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto.

2. Il diritto alla precedenza assoluta si esercita, comunque, nell'ambito delle disposizioni di cui al precedente art. 4, comma 2, per una sola provincia che, per gli aspiranti di cui al comma 1 punto b), coincide con quella in cui figurano nella relativa graduatoria provinciale e per un massimo di trenta istituzioni scolastiche.

Roma, 4 giugno 2001

IL MINISTRO

f.to De Mauro

 

Sentenza dalla Corte Costituzionale n. 226 del 6 luglio 2001 (diritto d'istruzione e obbligo formativo alunni in situazione di handicap).

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- FernandoSANTOSUOSSO Giudice

- MassimoVARI

- RiccardoCHIEPPA

- GustavoZAGREBELSKY

- ValerioONIDA

- CarloMEZZANOTTE

- FernandaCONTRI

- GuidoNEPPI MODONA

- Piero AlbertoCAPOTOSTI

- AnnibaleMARINI

- FrancoBILE

- Giovanni MariaFLICK

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lett. c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge–quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Stiaffini Luca contro il Preside della Scuola Media Statale «Via dei Pensieri» di Livorno ed altri, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visti l’atto di costituzione di Stiaffini Luca nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 20 febbraio 2001 il Giudice relatore Fernanda Contri;

uditi l’avvocato Fausto Buccellato per Stiaffini Luca e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

   1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 34 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge–quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti  delle persone handicappate), e dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui precludono la frequenza della scuola dell’obbligo per otto anni ove l’alunno handicappato  abbia raggiunto il diciottesimo anno di età.

   Il Tribunale rimettente – dopo aver esposto in fatto che il giudizio pendente innanzi a sé ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale il Preside di una  scuola media statale ha respinto la domanda di iscrizione alla classe seconda, per l’anno scolastico 1998/99, di un alunno portatore di handicap, in quanto il medesimo  aveva già compiuto il diciottesimo anno di età – afferma che le norme che stabiliscono limiti di età all’assolvimento dell’obbligo scolastico presuppongono comunque che  l’alunno abbia frequentato per almeno otto anni. In particolare, la disposizione di cui all’art. 14, lettera c), della legge n. 104 del 1992, riprodotta nell’art. 112 (rectius: art. 110, comma 2) del decreto legislativo n. 297 del 1994, prevede la possibilità per la persona handicappata di realizzare il  completamento della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;l’art. 110 del detto decreto stabilisce al primo comma che sono  soggetti all’obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età, mentre il successivo art. 112 dispone che è prosciolto da tale obbligo chi non abbia  conseguito il diploma di licenza della scuola media se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo  scolastico.

La disciplina relativa all’obbligo scolastico – prosegue il rimettente – trova fondamento nel precetto dell’art. 34 della Costituzione, che garantisce per almeno otto anni  l’obbligatorietà dell’istruzione inferiore, senza porre limiti temporali al suo svolgimento; tale precetto si estende agli inabili e minorati, in forza del disposto di cui all’art. 38  della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che nella specie il ricorrente ha frequentato la scuola dell’obbligo per complessivi sette anni e che la frequenza per un ulteriore anno sarebbe  al medesimo preclusa a causa del raggiungimento del diciottesimo anno di età.

 Ad avviso del Tribunale rimettente, le norme che non consentono all’alunno handicappato di assolvere l’obbligo scolastico oltre il diciottesimo anno di età, si  porrebbero in conflitto con gli artt. 34 e 38 della Costituzione, i quali non indicano limiti temporali all’assolvimento di tale obbligo e garantiscono comunque che l’istruzione  inferiore obbligatoria sia impartita per almeno otto anni.

2. – Si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte il ricorrente del giudizio a quo, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate,  con riserva di ulteriori difese.

3. – È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia  dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, la difesa erariale afferma anzitutto che la questione, così come prospettata dal giudice rimettente, non sarebbe  rilevante, poiché, in base agli elementi di fatto indicati nell’ordinanza, risulta che il ricorrente avrebbe compiuto il periodo di istruzione di otto anni, essendo stato ammesso  alla seconda elementare dopo un anno di apprendimento da privatista.

L’Avvocatura sostiene poi che, a seguito della emanazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9, con la quale è stato elevato l’obbligo di istruzione, dovrebbe disporsi la  restituzione degli atti al tribunale rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione.

La difesa erariale sottolinea come il sistema dettato dalle norme in questione sia coerente e rispettoso dei principi costituzionali. In particolare, in base al dettato  costituzionale, deve ritenersi garantito un certo percorso di istruzione, individuato temporalmente in almeno otto anni, ma non può invece considerarsi garantito il risultato  scolastico, sì che appaiono pienamente legittime le disposizioni relative all’adempimento dell’obbligo scolastico e al proscioglimento da esso.

Osserva poi l’Avvocatura come i soggetti che abbiano superato l’età dell’obbligo scolastico, senza aver conseguito il diploma, siano titolari non già di un diritto-dovere  alla frequenza, bensì di un semplice interesse ad accedere alle strutture scolastiche, cui corrisponde un potere discrezionale di ammissione.

Per gli alunni handicappati, il legislatore ha previsto un sistema più articolato e complesso, nel quale il periodo minimo di istruzione obbligatoria non assume di per sé  rilievo ai fini del proscioglimento dall’obbligo scolastico, risultando elevata l’età entro la quale si deve ritenere concluso il periodo di istruzione.

In tal modo, per un verso appaiono soddisfatte le esigenze di apprendimento e di socializzazione, che si realizzano con la frequenza scolastica svincolata dall’obbligo;  per altro verso l’apprendimento e l’integrazione scolastica risulterebbero finalizzate all’inserimento dell’handicappato nella società e nel mondo del lavoro.

 

Considerato in diritto

 

   1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana dubita della legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104  (Legge–quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297  (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui precludono ai  portatori di handicap l’assolvimento dell’obbligo scolastico oltre il diciottesimo anno di età.

 Ad avviso del Tribunale rimettente, le indicate norme si porrebbero in contrasto con gli artt. 34 e 38 della Costituzione, che garantiscono l’obbligatorietà dell’istruzione  per almeno otto anni, senza porre alcun limite temporale all’assolvimento dell’obbligo scolastico.

2. – Preliminarmente devono esaminarsi le eccezioni svolte dall’Avvocatura dello Stato, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza ovvero disporsi la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione.

L’Avvocatura sostiene anzitutto che la questione sarebbe priva di rilevanza, in quanto il ricorrente avrebbe compiuto il periodo di istruzione di otto anni, nel quale deve  computarsi anche l’anno di apprendimento in ambito privato.

La tesi non può condividersi, poiché trascura di considerare che le finalità perseguite dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 consistono nel promuovere la piena  integrazione della persona handicappata in ogni ambito nel quale si svolge la sua personalità, da quello familiare a quello scolastico, lavorativo e sociale, attraverso la  rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività (art. 1,  lettere a e b). La concreta attuazione di tali finalità comporta la necessità che l’istruzione delle persone handicappate si compia attraverso la frequenza nelle classi  comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; la frequenza costituisce infatti lo strumento fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo consistente nello  sviluppo delle potenzialità della persona handicappata all’apprendimento, alla comunicazione, alle relazioni e alla socializzazione, come indicato dall’art. 12, comma 3, della  legge in esame.

È allora evidente che l’apprendimento in ambito privato o familiare, pur consentendo in via generale l’ammissione ad esami di idoneità per l’accesso alle classi  successive, ex artt. 147 e 178 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, non può tuttavia ritenersi equivalente alla istruzione ricevuta con la frequenza delle classi scolastiche,  poiché il diritto all’istruzione delle persone handicappate deve intendersi in senso estensivo, essendo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi propri di ciascun ordine e  grado di scuola ma nell’ambito di quelli perseguiti attraverso la integrazione scolastica.

Con la seconda eccezione, l’Avvocatura dello Stato ha sollecitato un provvedimento di restituzione degli atti al giudice a quo, perché sia nuovamente valutata la  rilevanza della questione a seguito della emanazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9 (Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione), che ha elevato da  otto a dieci anni l’obbligo di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 1999–2000.

Deve anzitutto rilevarsi che gli effetti della norma in questione decorrono dall’anno scolastico successivo a quello per il quale risulta proposta la domanda nel giudizio a  quo, con la conseguenza che la nuova disposizione non può trovare applicazione in tale giudizio; in ogni caso, l’elevamento dell’obbligo scolastico è inidoneo a determinare  effetti sulla rilevanza della questione, essendo rimasto invariato il termine entro il quale è consentito il completamento della scuola dell’obbligo agli alunni portatori di  handicap.

3. – Nel merito, la questione è infondata.

3.1 – Le norme contenute negli articoli da 109 a 114 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che disciplinano l’istruzione inferiore con disposizioni comuni alla scuola  elementare e media, stabiliscono in otto anni la durata dell’istruzione impartita nella scuola elementare e media, individuano nei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno  di età coloro che sono soggetti all’obbligo scolastico, indicano le modalità di adempimento del detto obbligo e i soggetti responsabili dell’adempimento, prescrivendo  particolari controlli finalizzati alla verifica dell’adempimento, cui si accompagna la previsione di sanzioni in caso di inosservanza.

Il sistema delineato dalle anzidette norme configura l’istruzione inferiore anche come un dovere, che deve essere assolto nel periodo compreso tra i sei e i quattordici  anni di età e dal quale si è prosciolti se al compimento del quindicesimo anno di età non sia stato conseguito il diploma di licenza media ma siano state osservate per  almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico. Trascorso il periodo durante il quale è obbligatoria la frequenza scolastica, l’istruzione inferiore perde l’originaria configurazione di dovere e il relativo diritto può essere esercitato mediante la frequenza di corsi per adulti, finalizzati al conseguimento della licenza elementare e della licenza media, come previsto dagli artt. 137 e 169 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

3.2 – Agli alunni handicappati sono dedicate le norme della Sezione I, del Capo IV, del Titolo VII, della Parte II del decreto in esame, che disciplinano in modo più  complesso le modalità con le quali si attua il percorso scolastico dei medesimi. L’aspetto peculiare della disciplina è rappresentato dalla duplicità del profilo che connota  l’istruzione inferiore degli alunni handicappati, in quanto questa è configurata sì come un dovere ma con la garanzia di adempimento attraverso la previsione di specifici  diritti che ne consentano l’effettività (articoli da 312 a 325 del decreto legislativo n. 297 del 1994).

Tra le disposizioni volte ad agevolare l’accesso degli alunni handicappati all’istruzione vi è quella che differisce il limite di età entro il quale viene completata la scuola  dell’obbligo, consentendo tale completamento anche fino al compimento del diciottesimo anno di età. La scuola dell’obbligo, che ordinariamente deve essere frequentata e  completata tra i sei e i quattordici anni, con il limite massimo dei quindici anni, previsto dall’art. 112, può essere quindi completata dagli alunni in situazioni di handicap anche sino al compimento del diciottesimo anno di età.

L’anzidetto prolungamento si pone in relazione alla disposizione prevista negli artt. 182, comma 2, e 316, comma 1, lettera c), del decreto in oggetto, la quale, in deroga  al principio generale secondo cui una stessa classe può essere frequentata soltanto per due anni, consente agli alunni handicappati una terza “ripetenza” in singole classi.

Nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è obbligatoria – quattordici anni – o nel quale comunque è consentito il completamento della  scuola dell’obbligo – anche sino ai diciotto anni – (da individuarsi nell’anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di età), per  gli alunni handicappati l’istruzione viene a configurarsi come un diritto, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell’obbligo, di corsi per  adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Naturalmente l’attuazione di tale diritto postula che vengano garantite le medesime misure di sostegno dettagliatamente  previste dalla legge quadro n. 104 del 1992, anche perché la frequenza di corsi per adulti per la persona handicappata che abbia raggiunto la maggiore età assume una  funzione tanto più rilevante, in quanto consente, in modo certamente più incisivo rispetto alla frequenza di classi solitamente composte da tredici–quattordicenni, il  raggiungimento dell’obiettivo cardine della legge quadro sopra indicato in ambiti il più possibile omogenei. Infatti l’integrazione scolastica della persona maggiorenne  affetta da handicap può dirsi realmente funzionale al successivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro qualora avvenga in un contesto ambientale che anche sotto il profilo dell’età sia il più vicino possibile a quello nel quale detta persona sarà accolta e che certamente è il più idoneo a favorire il completamento del processo di

maturazione.

 

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge–quadro per  l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo  unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento agli artt. 34 e 38 della Costituzione, dal  Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con l’ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

   F.to:

   Cesare RUPERTO, Presidente

   Fernanda CONTRI, Redattore

   Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

   Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2001.

   Il Direttore della Cancelleria

   F.to: DI PAOLA

 

Lettera circolare 6 luglio 2001 - prot. n. 98 - Ricognizione alunni in situazione di handicap iscritti e frequentanti nelle scuole paritarie.

 

La Legge 62/2000 prevede, a decorrere dall'anno 2000, finanziamenti "per assicurare gli interventi di sostegno della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap".

Al fine di pianificare quanto prima la distribuzione dei contributi previsti nell'esercizio finanziario 2000 per l'a.s. 2000/01, gli istituti scolastici paritari sono invitati a compilare la scheda allegata, utile ad una prima ricognizione della situazione presente nello stesso anno scolastico appena concluso.

La scheda di ricognizione rende possibile raccogliere dati sugli alunni disabili frequentanti per valutare le esigenze finanziarie connesse all'integrazione scolastica, alle quali lo Stato intende contribuire nei limiti dello stanziamento sopra indicato.

La scheda di ricognizione va inviata entro il 31 luglio alla Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio -Ufficio VII, che renderà note le modalità di erogazione dei contributi.

Per la diffusione, in via immediata, alle gestioni interessate, la presente circolare viene trasmessa via INTRANET/INTERNET.

Per ogni utile informazione al riguardo rivolgersi alla Dott.ssa Lucia Fattori (Telefono 06/58492026 - Fax 06/5895789).

 

Il Direttore Generale

Silvana Riccio

 

Circolare Ministeriale 20 luglio 2001, n. 125 - Prot. n. 11186 - Certificazioni per gli alunni in situazione di handicap.

 

Le disposizioni vigenti in materia di scrutini nelle scuole secondarie superiori prevedono il rilascio di certificazioni di crediti formativi agli alunni in situazione di handicap che non conseguono il titolo di studio avente valore legale.

Si fa riferimento, in particolare:

-          al D.P.R. n. 323 del 23.7.1998 - Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore - che, all'art. 13, stabilisce che "qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi" relativi a indirizzo e durata del corso di studi, votazione complessiva ottenuta, materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite, crediti formativi documentati in sede di esame;

-          all'O.M. n. 90 del 21 maggio 2001 - relativa agli scrutini e agli esami nelle scuole di ogni ordine e grado -, che, all'art. 15, prevede che gli alunni disabili, valutati in modo differenziato, possono "partecipare agli esami di qualifica professionale e di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate alla attestazione delle competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato prevede esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza dei corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali".

Al riguardo, per quanto concerne la certificazione relativa al credito formativo da rilasciare ai candidati che sostengono gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, si confermano i modelli già adottati nel decorso anno scolastico.

Anche per quanto concerne la certificazione relativa agli esami di qualifica professionale e di maestro d'arte sostenuti su prove differenziate da alunni disabili, i modelli che si propongono sono già stati validamente sperimentati, nei decorsi anni da molte istituzioni scolastiche.

Per altro, per le due tipologie, i modelli in questione sono stati approvati dall'Osservatorio Nazionale sull'handicap e sono allegati alla presente circolare unitamente ad una nota esplicativa.

In ordine a tutti i suddetti modelli di certificazione, si ritiene utile porre in evidenza, da una parte, che essi fanno riferimento alle direttive europee sulla trasparenza delle certificazioni, e, dall'altra, che essi rispondono alla esigenza di certificare come crediti formativi i percorsi differenziati degli alunni disabili, in funzione della necessità di agevolare la frequenza dei sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema formativo pubblico.

Nell'ottica suddetta, si sottolinea che la modulistica allegata è in grado di:

-          descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi;

-          permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all'ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno;

fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi;

-          essere compilata anche per gli alunni disabili definiti "gravi" perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l'inserimento in una situazione protetta.

Si prega di dare tempestiva diffusione della presente circolare a tutte le istituzioni scolastiche dipendenti.

 

Circolare Ministeriale 27 luglio 2001, n. 127  - Prot. n. 1908 - Dip. Servizi nel Territorio D.G. Personale Scuola e Amm. - Uff. VI - Corsi di specializzazione per il sostegno, istituiti presso le Università ai sensi del D.I. n. 460 24 novembre 98 Richiesta  dati.

 

Si prega di voler urgentemente fornire allo scrivente i dati di effettivo fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno  a suo tempo comunicati da codesti Uffici alle Università e sulla base dei quali - in adempimento dell'art. 1, punto 2, lettera a) del D.M. 287 del 30 novembre 1999 - le Università medesime hanno provveduto ad istituire il relativo corso di specializzazione.

 

Legge 20 agosto 2001, n. 333  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002 - (in GU 21 agosto 2001, n. 193)-

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

 

Art. 1. - 1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

--------------------------------------------------------------------------------

Decreto Legge 3 luglio 2001, n. 255 (in GU 4 luglio 2001, n. 153) coordinato con la Legge di conversione 20 agosto 2001, n. 333 (in GU 21 agosto 2001, n. 193) - Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002

 

Art. 1. -Norme di interpretazione autentica - 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (1), si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle (( graduatorie permanenti )) previste dall'articolo 401 (2) del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, (( di cui al decreto legislativo )) 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge (( hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità: ))

a) primo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999;

b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999.

2. Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, (3) (( di seguito denominato "regolamento", )) si intendono modificate nel senso che i docenti per cui è previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione. 2-bis. (( Ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potrà essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi. ))

3. Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono graduati, all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella (( di cui all'allegato A annesso al regolamento. ))

4. La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2001/2002.

4-bis. (( I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. ))

5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza annuale e (( fino al termine )) delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.

6. Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto.

7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo già conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano più in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei Ministri autorizzerà per l'anno scolastico 2001/2002 è scomputato un numero di posti corrispondente a quello delle posizioni salvaguardate.

___________________________________

(1)  Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico): "1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia: a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli; b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4".

(2)  Si riporta il testo dell'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: "Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1. 2. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente. 3. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria. 4. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. 5. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 6. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente. 7. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo. 8. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita. 9. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative".

(3)  Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, lettere a2) e b), del decreto del Ministero della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123 (Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124): "4. La prima integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie e nel seguente ordine di precedenza, di: a1) (omissis); a2) coloro che maturano i requisiti di cui alla precedente lettera a1) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente; b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati dalla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'art. 7, comma 6, della ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi dell'art. 7, comma 7, della medesima ordinanza ministeriale. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 31 marzo 1995, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, come modificata dalla ordinanza ministeriale n. 66 del 27 febbraio 1995".

 

Art. 2. - Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera (( b) )), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni (( della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento )). I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (( di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62  (1) )), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. (( Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. ))

3. L'articolo 401 (( del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo )) 16 aprile 1994, n. 297, (( come sostituito )) dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria.

__________________________________

(1)  La legge 10 marzo 2000, n. 62, reca: "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione".

 

Art. 3. - Formazione delle classi - 1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni. (1)

2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico di ciascun anno.

3. La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.

_________________________________

(1)  Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998.

 

Art. 4.  - Accelerazione di procedure - 1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. (( I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. )) A regime entro lo stesso termine del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, (( di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, )) (1) il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.

3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 è fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è fissato al 31 luglio 2001.

_____________________________

(1)  Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124: 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee".

 

Art. 4-bis.  - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - (( 1. Il disposto dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Decorso il termine del 31 luglio, all'adozione dei provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti scolastici. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39 (1) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. ))

___________________________________

(1)  Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449: "Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.

2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. (Omissis).

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico-scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze annate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. è consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fui della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . Al comma 18, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera e), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo. 

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente. 

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo. 

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio".

 

Art. 4-ter. - Personale educativo - (( 1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati.

2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 446 del citato testo unico, si utilizzano graduatorie provinciali unificate. (1)

3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile". ))

_____________________________

(1)  Si riporta il testo dell'art. 446 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:  "Art. 446 (Organici del personale educativo). -

1. (Art. 73, comma 1, legge 20 maggio 1982, n. 270. Tutto l'art. 73 sostituisce l'art. 2, legge 8 agosto 1977, n. 595). I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, ferma restando l'unicità della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonché l'identità delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di otto convittori, un posto in più; per ogni gruppo di dodici semiconvittori, un posto. 

2. (Art. 4, commi 12 e 15, legge 24 dicembre 1993, n. 537). A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano di cui all'art. 52. 

3. (Coordinamento). I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici medesimi e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con la procedura di cui all'art. 442, comma 4. 

4. (Art. 73, comma 2, legge 20 maggio 1982, n. 270). Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate. 

5. (Art. 73, comma 3, legge 20 maggio 1982, n. 270). La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.

6. (Art. 73, comma 4, legge 20 maggio 1982, n. 270). Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro".

 

Art. 5.  Entrata in vigore  - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Ordini del Giorno approvati dal Senato

 

Il Senato,

 

esaminato il disegno di legge n. 529, di conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002,

impegna il Governo:

a garantire la massima efficacia nel processo di integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap, così come previsto dall'articolo 10 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 luglio 1998;

ad autorizzare preventivamente le direzioni regionali, gli uffici periferici e i dirigenti scolastici, dove le necessità della tutela del diritto alla integrazione e all'istruzione dei soggetti disabili lo richieda, a derogare nelle nomine degli insegnanti di sostegno dal rapporto 1/138, al fine di garantire l'adeguata presenza nelle classi degli insegnanti di sostegno.

 

Circolare Ministeriale 20 agosto 2001, n. 137 - prot. n. 2221 - Titoli di specializzazione per il sostegno, abilitazione ed idoneità conseguiti oltre il termine. Costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto con effetto dall'a.s. 2001/2002. Ulteriori istruzioni

 

Con riferimento alla procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di cui al D.M. 4 giugno 2001, n. 103, si forniscono ulteriori istruzioni - che, relativamente al diploma di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, riguardano anche l'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie permanenti - e precisazioni in ordine ai seguenti punti.

 

1) Diploma di specializzazione per l'insegnamento di sostegno.

a) Graduatorie dei concorsi per esami e titoli e graduatorie permanenti

Per le operazioni relative all'anno scolastico 2001/2002, ai fini dell'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base allo scorrimento delle graduatorie di concorsi per esami e titoli ed ai fini dell'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti, sono validi - previa comunicazione da parte degli aspiranti interessati all'Ufficio Scolastico che ha gestito la relativa procedura concorsuale - i diplomi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguiti oltre i termini previsti dalle rispettive procedure concorsuali e fino al 31 agosto 2001. Gli aspiranti in questione sono collocati in coda agli elenchi di sostegno tratti dalle rispettive graduatorie, in posizione subordinata a tutti coloro che già vi figurano avendo conseguito il predetto diploma nei termini originariamente previsti; nell'ambito di tale coda gli aspiranti sono graduati tra loro in base al relativo punteggio e per quanto riguarda le graduatorie permanenti, tenendo conto della posizione di fascia occupata nelle graduatorie medesime. Resta inteso che eventuali nomine già effettuate prima della diramazione delle presenti disposizioni vanno confermate e non comportano il rifacimento delle operazioni

b) Graduatorie di circolo e di istituto

Ai fini dell'inclusione negli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto sono validi i diplomi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguiti sia entro il 31 agosto 2001 che successivamente a tale data, secondo le seguenti condizioni. Gli aspiranti che figurano nelle graduatorie permanenti col possesso del diploma di specializzazione per l'insegnamento di sostegno sono inclusi nella prima fascia degli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto ai sensi dell'art. 11, del D.M. n. 103 del 4 giugno 2001, secondo la medesima posizione e punteggio con cui figurano negli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie permanenti, anche per effetto delle disposizioni di cui al precedente punto a). Gli aspiranti che risultano inclusi in graduatoria permanente senza il possesso del titolo di specializzazione, e che comunicano alle scuole che gestiscono la loro domanda il conseguimento del titolo di sostegno dopo il 31 agosto 2001 sono collocati nella prima fascia degli elenchi di sostegno come ulteriore coda a tutti gli aspiranti di cui al capoverso precedente; essi sono graduati tra loro in base al punteggio e tenendo conto della posizione di fascia occupato nelle graduatorie permanenti. Per quanto riguarda gli aspiranti non inclusi in graduatoria permanente, coloro che comunicano il conseguimento del titolo entro il 31 agosto 2001 vengono inseriti a pieno titolo nella seconda o terza fascia di pertinenza degli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, mentre gli aspiranti che lo conseguono, o effettuano la relativa comunicazione, dopo la predetta data vengono graduati tra loro e inseriti in coda ai rispettivi elenchi relativamente alla seconda o terza fascia di pertinenza. In deroga al principio di autocertificazione, gli aspiranti che siano in possesso di diplomi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguiti al termine dei relativi corsi attivati dalle Università ai sensi del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, devono produrre copia del diploma di specializzazione contenente, anche con documentazione a parte allegata, i requisiti di validità di cui all'art. 1, del D.M. n. 287 del 30 novembre 1999. Pertanto, le assunzioni sulle graduatorie indicate al presente punto b) e al precedente punto a) sui posti di sostegno, saranno disposte sotto condizione dell'accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo. L'inserimento negli elenchi del sostegno sulla base delle presenti disposizioni non comporta il rifacimento delle eventuali operazioni di nomina già effettuate.

 

2) Conseguimento di abilitazioni e idoneità successivamente al termine di scadenza delle domande di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, e 5 del D.M. n. 103 del 4 giugno, si precisa che , al fine di recepire nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia, gli effetti di alcune procedure abilitanti che si concluderanno dopo il termine di presentazione delle relative domande, gli aspiranti interessati possono far pervenire le notizie necessarie all'acquisizione della loro posizione, sia entro il 31 agosto 2001, sia successivamente alla predetta data, relativamente alle seguenti situazioni:

a) conseguimento di abilitazione o idoneità, ivi inclusa l'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, ottenuta sia a seguito di procedure concorsuali ordinarie, sia a seguito di sessioni riservate di abilitazione, sia a seguito dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (S.S.I.S.);

b) conseguimento del riconoscimento professionale ai sensi delle direttive comunitarie nn. 89/1948 e 92/1951.

Gli aspiranti interessati dovranno far pervenire le comunicazioni telegrafiche relative al conseguimento dei titoli sopracitati alla scuola che gestisce la loro domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, fornendo altresì tutte le notizie che per ciascun titolo erano richieste nel relativo modulo di domanda. Le predette comunicazioni, anche se fornite non contestualmente, assumono il carattere di autocertificazione cui è improntata la procedura relativa all'acquisizione dei dati per la costituzione delle graduatorie in questione. Gli aspiranti che conseguono e comunicano il conseguimento dei predetti titoli entro il 31 agosto 2001, vengono inseriti a pieno titolo nella fascia di pertinenza delle graduatorie di circolo e di istituto, mentre gli aspiranti che li conseguono, o effettuano la relativa comunicazione, dopo il 31 agosto vengono graduati tra loro e inseriti in coda alla fascia di pertinenza.

 

3) Aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie permanenti.

Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie permanenti sono parimenti inclusi con riserva nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e, finché permane tale riserva, le loro posizioni non sono utili al conseguimento di rapporti di lavoro. Si prega di diramare urgentemente alle istituzioni scolastiche la presente circolare che viene comunque resa accessibile tramite la rete INTRANET.

Per IL DIRETTORE GENERALE  - Paolo NORCIA

 

Nota Ministeriale 31 agosto 2001 - Prot. n. Ufficio I/409 - Titoli di specializzazione per il sostegno, abilitazione ed idoneità conseguiti oltre il termine. Costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto con effetto dall'a.s. 2001/2002. Chiarimenti.

 

A seguito della C.M. n. 137 del 20 agosto 2001, si precisa quanto segue:

a) come già indicato nel decreto riguardante gli organici del personale docente, diramato con nota n. 90, del 27 luglio u.s., dopo il 31 agosto i Dirigenti scolastici sono competenti ad esaminare le motivazioni delle richieste di posti di sostegno in deroga al rapporto 1:138 e a disporne l'eventuale accoglimento. Di ogni provvedimento sarà dato, come di consueto, comunicazione agli Uffici provinciali.

b) la competenza all'accertamento della regolarità formale e sostanziale dei titoli di specializzazione presentati dagli interessati entro il 31 agosto è dell'autorità che stipula il contratto, e quindi del Provveditore agli Studi entro la suddetta data, e del Dirigente scolastico dopo il 31 agosto: l'accertamento si esplicita con le modalità che il singolo dirigente ritiene idonee allo scopo, compresa l'integrazione della documento presenta;

c) nel caso di impossibilità pratica di presentazione del Diploma - per i concorrenti che in questi giorni conseguono il titolo di studio - è ovviamente consentito che gli interessati presentino una adeguata certificazione provvisoria.

Il Direttore Generale

F.to Antonio Zucaro

 

Circolare 6 settembre 2001, n. 32 dell'Autorità per l'Informatica della Pubblica Amministrazione (AIPA) - Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili. (G.U. del 14 settembre n. 214)

 

 

A tutte le amministrazioni pubbliche

 

A seguito delle linee guida dettate nella materia dal Dipartimento della funzione pubblica, con circolare n. 3/2001 del 13 marzo 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 65 del 19 marzo 2001) vengono indicati criteri e strumenti per favorire l'accesso ai siti web delle pubbliche amministrazioni e l'uso delle applicazioni informatiche da parte delle persone disabili.

In particolare, vengono specificati i criteri da rispettare nella progettazione e manutenzione dei sistemi informatici pubblici, per favorire l'accessibilità ai siti web che mettono a disposizione di cittadini e imprese informazioni e servizi interattivi mediante tecnologie e protocolli Internet e alle applicazioni informatiche utilizzate dal personale della pubblica amministrazione e da cittadini e imprese per i servizi resi cosi fruibili.

Le amministrazioni che intendessero aderire integralmente agli orientamenti espressi dal WAI "Web content accessibility guidelines 1.0" del consorzio W3C, potranno raggiungere un miglior livello di accessibilità dei propri siti.

Per quanto riguarda la progettazione o la riconversione di sistemi applicativi rivolti ad un insieme limitato di utilizzatori, le amministrazioni sono invitate in via preliminare a valutare il livello di effettiva e possibile utilizzazione delle applicazioni da parte di soggetti disabili.

 

1. Disabilità e tecnologie assistive: principi generali di intervento per favorire l'accessibilità.

Per disabilità si intende qualsiasi restrizione o impedimento nel normale svolgimento di un'attività derivante da una menomazione.

In questo contesto vengono considerati soltanto gli aspetti di interazione con i sistemi informatici; il termine "accessibilità" va inteso quindi come la proprietà dei sistemi informatici di essere fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità.

Le disabilità possono essere:

a) fisiche: che comprendono le disabilità motorie, relative al controllo dei movimenti degli arti, e sensoriali, che riguardano limitazioni della vista e dell'udito;

b) cognitive: che possono eventualmente associarsi a menomazioni motorie o sensoriali. Le limitazioni delle funzioni intellettive possono assumere caratteristiche diverse (disturbi della parola, del linguaggio, della coordinazione del pensiero, ecc.), tali da ridurre i livelli di comunicazione, attenzione e risposta agli stimoli esterni.

Le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono di superare o ridurre le condizioni di svantaggio dovute ad una specifica disabilità, vengono di seguito denominate "tecnologie assistive" o "ausili".

Il grado più elevato di accessibilità si consegue attuando il principio della "progettazione universale", secondo il quale ogni attività di progettazione deve tenere conto della varietà di esigenze di tutti i potenziali utilizzatori. Questo principio, applicato ai sistemi informatici, si traduce nella progettazione di sistemi, prodotti e servizi fruibili da ogni utente, direttamente o in combinazione con tecnologie assistive.

L'applicazione del principio di progettazione universale può presentare dei limiti e, in alcuni casi, porre vincoli alla creatività. Nel caso dei siti web, i vincoli riguardano le modalità di attuazione delle varie soluzioni tecniche, piuttosto che il contenuto e l'estetica dei documenti, per cui non si traducono in limitazioni della possibilità espressiva, Nel caso di sistemi informatici dedicati a specifiche finalità applicative, vi sono situazioni nelle quali non è possibile una completa e generale applicazione del principio, in quanto le soluzioni tecniche disponibili, allo stato, non permettono di rendere tutte le possibili funzioni accessibili a qualunque utente, indipendentemente dalle sue capacità fisiche e sensoriali. Le possibilità attuali coprono, tuttavia, una casistica molto vasta e suscettibile di ulteriore continuo ampliamento grazie all'evoluzione tecnologica.

La rispondenza ai requisiti di accessibilità deve essere interpretata in maniera non limitativa: gli autori non devono essere scoraggiati ad usare elementi multimediali, ma, al contrario, invitati a sfruttarli per assicurare l'accesso alle informazioni a una sempre più vasta platea di utenti.

Per quanto concerne i siti web e, più in generale, i programmi di accesso a sorgenti separate di informazione, il requisito di accessibilità sarà tanto più facilmente soddisfatto quanto più la progettazione si sia basata sulla separazione dei contenuti dalle modalità di presentazione. La separazione è resa oggi più agevole dal diffondersi di linguaggi di marcatura e dall'utilizzo di sylesheet.

In generale, l'elemento architetturale di un sistema informatico che viene maggiormente interessato dal problema dell'accessibilità è l'interfaccia utente; pertanto, nella progettazione o nell'adattamento di interfacce esistenti, è fondamentale un'adeguata conoscenza delle opportunità offerte dalla tecnologie assistive per sfruttarle nel modo migliore, tenendo conto delle finalità applicative.

Per favorire il rispetto dei principi illustrati, vengono fornite nel seguito definizioni di accessibilità riferite a specifiche configurazioni di postazione di lavoro e tecnologie assistive, sulle quali effettuare i test appropriati.

 

2. Linee guida e criteri per l'accessibilità dei siti web.

Un "sito web accessibile" è un sito Internet il cui contenuto informativo multimediale e le cui procedure di interazione e navigazione siano fruibili da utenti dotati di browser con diverse configurazioni, che consentano di disabilitare le funzioni di caricamento di immagini, animazione, suono, colore, temporizzazione e omettere l'uso di visualizzatori addizionali.

Per rendere accessibile un sito web ci si deve attenere alle seguenti indicazioni:

a) struttura del sito:

- nel progettare il sito occorre prevedere una struttura comprensibile, applicando quei criteri di usabilità che prescrivono di evitare l'affollamento di link e strutture di pagina e di navigazione complesse;

- il sito deve essere dotato di una mappa di navigazione interattiva per migliorare la comprensione della struttura e di un motore di ricerca con controllo ortografico incorporato;

- è consigliabile mantenere una struttura omogenea delle pagine;

b) accessibilità:

- è sconsigliabile il ricorso a versioni parallele (grafica, solo testo, grandi caratteri, ecc.), per le conseguenti maggiori difficoltà di aggiornamento, a meno che non sia questo l'unico modo per garantire un miglioramento effettivo del grado di accessibilità. In questo caso, deve essere assicurato l'allineamento del contenuto delle pagine del sito accessibile e con quelle del sito principale. Nel caso di intervento di recupero di accessibilità su un sito esistente, si raccomanda di utilizzare la soluzione di restauro delle pagine, rispettando le regole di accessibilità;

- nella realizzazione dei documenti, si devono ricercare soluzioni che permettano la compresenza di componenti orientate a diverse necessità degli utenti. Ad esempio, per i browser che non trattano queste componenti occorre utilizzare le opzioni noframes e noscripts, che forniscono procedure alternative; un'altra soluzione consiste negli "equivalenti testuali" che consentono di fornire le stesse informazioni a coloro che non possono fruire di una o più componenti multimediali. Gli equivalenti testuali vanno applicati a componenti quali: immagini, rappresentazioni grafiche del testo (inclusi i simboli), bottoni grafici, regioni delle mappe immagine, applets e altri oggetti di programmazione, ASCII art, piccole immagini usate come identificatori delle voci di una lista, spaziatori, disegni, grafi, filmati o altre immagini in movimento, come GIF animate. Gli equivalenti testuali potranno essere semplici etichette associate all'elemento o vere e proprie descrizioni dettagliate inserite in una pagina separata e collegata all'elemento grafico mediante un link, in funzione del contenuto informativo dell'elemento grafico stesso: per una immagine, una vera descrizione è necessaria soltanto se significativa per la comprensione del documento nel quale è inserita; negli altri casi è sufficiente un'etichetta testuale che ne indichi la funzione;

- si sconsiglia l'uso di figure di sfondo ad una pagina e di testi realizzati in forma di immagine: una figura di sfondo disturba la percezione del testo sovrapposto da parte dei disabili cognitivi e degli ipovedenti e un'immagine di testo non possiede flessibilità sufficiente per adattarsi alle esigenze degli utenti ipovedenti;

c) formati e fruibilità delle informazioni:

- è utile predisporre una versione compressa dei documenti di grandi dimensioni da scaricare, la quale comprenda i file collegati indispensabili alla navigazione fuori linea, usando link di tipo relativo. I nomi dei file e delle directory devono essere compatibili con tutti i programmi di navigazione. I formati dovrebbero essere accessibili e non proprietari: HTML, RTF, testo. Se fossero necessari altri formati, come PDF, GIF, JPG, sarebbe necessario accompagnarli con una versione accessibile;

- si raccomanda l'uso di fogli di stile, in applicazione del principio di separazione fra contenuto e visualizzazione delle pagine. La flessibilità e intercambiabilità dei fogli di stile consentono di personalizzare la presentazione dei documenti secondo le esigenze dell'utente, attraverso la scelta dei font, le loro dimensioni e il più adatto contrasto cromatico. In generale, è consigliabile che la rappresentazione grafica, per i testi e per le immagini, sia semplice: vanno evitati caratteri troppo piccoli, righe compresse, font bizzarri, colori sfumati o con tenui contrasti con lo sfondo;

- si sconsiglia l'uso di tabelle ai fini dell'organizzazione della struttura delle pagine, almeno quando il contenuto perda senso se la tabella venga linearizzata. Riguardo all'uso delle tabelle per la presentazione e la tabulazione dei dati, occorre comporre i documenti con i marcatori necessari per l'individuazione della cella all'interno della griglia. In particolare, è utile inserire le intestazioni di riga e di colonna, affinchè i dispositivi alternativi di visualizzazione possano procedere ad una corretta individuazione della cella. Risulta anche utile una descrizione dell'organizzazione dei dati, fornita ad esempio come didascalia della tabella. Quando si debbano creare tabelle complesse (ad esempio con struttura nidificata), è consigliabile fornire una pagina alternativa con una versione linearizzata delle tabelle stesse.

La procedura di verifica di accessibilità deve simulare le condizioni di utilizzo da parte dell'utente disabile.

Si considera accessibile un sito che non ostacoli l'orientamento, la navigazione, la lettura di pagine e documenti, lo scaricamento di file e l'interazione con form o quant'altro richieda introduzione di dati e gestione di comandi, quando tali operazioni siano eseguite da una persona sufficientemente addestrata nell'uso di una postazione di lavoro, con una configurazione dotata di uno o più dei seguenti software e ausili:

1) browser grafico, anche se privo di visualizzatori speciali, con capacità di gestione di fogli di stile o di componenti multimediali disabilitate (immagini, animazioni, suoni, colore): MS Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Amaya;

2) browser testuale Lynx 2.8 o superiore, in versione per Unix, Dos o "Prompt di Dos" di Windows 95 o superiore;

3) come al punto 2), in combinazione con uno screen reader testuale per Dos;

4) come al punto 1), in combinazione con uno screen reader per ciechi operante sotto Windows 95 o superiore;

5) come al punto 1), in combinazione con un ingranditore di schermo per ipovedenti;

6) come al punto 1), in combinazione con un ausilio per disabili motori, con tastiera e/o mouse alternativi;

7) come al punto 1), in combinazione con un sistema di input vocale a controllo completo dell'interfaccia utente.

Gli ausili si intendono in "versione italiana recente", cioè disponibile in Italia da gennaio 2000 o successivamente.

I browser ai punti 1) e 2), essendo svincolati dalla tecnologia assistiva, rispondono all'esigenza di una verifica di prima approssimazione, effettuabile direttamente dallo sviluppatore, e coprono le necessità di quegli utenti che, pur non essendo affetti da minorazioni motorie o sensoriali, si trovano in condizione di non poter fruire pienamente di tutte le componenti multimediali di un sito, a causa di condizioni ambientali o di limitazioni tecnologiche.

Le verifiche di accessibilità con le configurazioni indicate al punto 1) potranno simulare varie condizioni di disabilità, attraverso la disattivazione selettiva di una o dell'altra funzione multimediale (ad esempio: immagini e grafica per simulare la cecità, suoni per la sordità, colori per i difetti di percezione cromatica).

La verifica, allorchè siano adottate le diverse forme di tecnologia assistiva nei punti da 3) a 7), consente di riprodurre meglio le condizioni operative di utenti disabili. È raccomandata la compatibilità con tutti i modelli o versioni delle tipologie di ausilio elencate; tuttavia il livello minimo di accessibilità si potrà considerare raggiunto anche se assicurato soltanto con gli ausili più avanzati.

 

3. Linee guida e criteri per l'accessibilità delle applicazioni software.

Le barriere presenti nelle applicazioni software costituiscono uno degli ostacoli all'integrazione del personale disabile nelle attività degli uffici ed una fonte di discriminazione per i cittadini disabili che vengono esclusi o limitati nella fruizione dei servizi disponibili per via telematica. Una tipologia particolarmente importante è quella delle applicazioni didattiche multimediali, per le conseguenze che ha sull'integrazione dei ragazzi disabili nella scuola. Per le applicazioni multimediali che adottino le medesime modalità di presentazione del web, le problematiche di accessibilità si riconducono a quelle esposte in precedenza.

Ai fini dell'accessibilità, i criteri fondamentali ai quali le amministrazioni sono invitate ad attenersi nello sviluppo di applicazioni informatiche sono i seguenti:

a) accessibilità dalla tastiera:

- tutte le funzioni dell'applicazione devono essere gestibili da tastiera. Tutte le azioni previste con l'uso di dispositivi di puntamento e manipolazione di oggetti devono essere rese possibili anche con equivalenti comandi di tastiera e devono essere chiaramente descritte nella documentazione dell'applicazione;

- i comandi impartiti con combinazione di tasti di scelta rapida devono rispettare, per le operazioni più comuni, le scelte abituali del sistema operativo e devono essere ridefinibili dall'utente per risolvere eventuali problemi di conflitto con quelli della tecnologia assistiva. Vanno inoltre preferite combinazioni semplici di tasti che risultino di facile memorizzazione e richiedano una modesta abilità manuale per l'esecuzione;

- l'applicazione deve prevedere una successione logica delle operazioni di interazione. La successione deve essere chiaramente individuabile dalla tecnologia assistiva, per seguirne il percorso e consentire l'interpretazione alternativa delle operazioni;

- l'applicazione non deve interferire con le funzioni di accessibilità eventualmente disponibili nel sistema operativo;

i comandi che prevedono una risposta a tempo devono essere evitati, oppure deve essere prevista la possibilità, per l'utilizzatore, di regolare il tempo di risposta;

b) icone:

- tutte le icone devono avere una chiara etichetta testuale o un'alternativa testuale selezionabile dall'utilizzatore;

- ad ogni icona deve essere associata una combinazione di tasti di scelta rapida. Per le barre di icone deve essere disponibile anche un menù a tendina con comandi equivalenti;

c) oggetti:

- l'applicazione deve usare le routine di sistema per la presentazione del testo, in modo da permetterne l'interpretazione alla tecnologia assistiva. L'informazione minima da fornire per tale interpretazione è costituita dal contenuto testuale dello schermo, dagli attributi del testo e dalla posizione del cursore;

- l'applicazione deve rendere disponibili sufficienti informazioni sugli oggetti usati dall'interfaccia utente, affinchè la tecnologia assistiva possa identificarli e interpretarne la funzione;

d) multimedia:

- l'applicazione deve prevedere opzioni alternative di segnalazione visiva di avvertimento e rinforzo delle segnalazioni sonore di allarme del programma;

- l'applicazione deve prevedere opzioni di presentazione sincronizzata in formato testuale di tutte le informazioni audio, per mezzo di didascalie, sotto-titolazioni o altro, se questo non sia palesemente in contrasto con le funzioni del programma o oggettivamente impossibile da realizzare o non sufficiente per un utilizzatore non udente;

- l'applicazione deve prevedere opzioni di descrizione vocale o presentazione sincronizzata in formato testuale di tutte le informazioni di tipo video se questo non è palesemente in contrasto con le funzioni del programma o oggettivamente impossibile da realizzare o non sufficiente per un utilizzatore non vedente (ad esempio programmi CAD o di montaggio fotografico);

e) presentazione a video:

- l'applicazione non deve usare il colore come mezzo per fornire informazione o indicare una azione selezionabile in un menu oppure deve prevedere un metodo alternativo utilizzabile anche da chi non percepisce i colori;

- l'applicazione deve permettere all'utilizzatore di scegliere i colori e regolare il loro contrasto, sia nell'interfaccia utente sia nelle aree di lavoro e presentazione dei dati;

- l'applicazione non deve contenere immagini di sfondo in presenza di un testo o un grafico importante, oppure deve essere fornita di una opzione per eliminare tale sfondo;

- l'applicazione deve permettere all'utilizzatore di cambiare dimensioni e tipo di caratteri, per mezzo del sistema operativo, per la presentazione a video e per la stampa;

- l'applicazione deve permettere all'utilizzatore di regolare o bloccare gli effetti di lampeggio, rotazione o movimento delle presentazioni a video, se questo non interferisce con lo scopo dell'applicazione;

- l'applicazione deve permettere all'utente di selezionare la definizione di schermo preferita;

- l'applicazione deve rispettare le scelte dell'utente relative ai puntatori di sistema del mouse;

- per gli elementi selezionabili, si deve prevedere una distanza minima di almeno il 4% della larghezza o altezza dello schermo, oppure deve essere prevista un'opzione di ridimensionamento;

f) etichette dei campi:

- le etichette relative ai campi dei dati devono trovarsi immediatamente vicine ai campi stessi, preferibilmente a sinistra, in modo da facilitare la loro lettura, e l'associazione al campo relativo, da parte degli screen reader per i ciechi;

g) documentazione:

- tutta la documentazione deve essere fornita anche in formato elettronico accessibile e deve includere anche descrizioni testuali di figure e grafici;

- qualunque uscita prodotta dall'applicazione deve essere disponibile in formato accessibile.

La procedura di verifica di accessibilità deve simulare le condizioni di utilizzo da parte dell'utente disabile.

Si considera accessibile un'applicazione informatica dotata di un'interfaccia utente che, con l'eventuale ausilio di tecnologia assistiva, non presenti difficoltà di: lettura del contenuto di tutte le finestre visualizzabili sullo schermo, controllo dell'inserimento di dati e dell'interazione con elementi o oggetti dell'interfaccia (menu orizzontali o a tendina, bottoni, campi di editing, check box, radio box, ecc.), quando tali operazioni siano eseguite da una persona sufficientemente addestrata nell'uso di una postazione di lavoro, con una configurazione dotata, a seconda dei casi, di strumenti di tecnologia assistiva quali:

- screen reader per ciechi, con sintesi vocale o display Braille;

- funzioni di ausilio per ipovedenti e disabili motori fornite dal sistema;

- applicativo specifico di ingrandimento di schermo;

- sistema di input vocale, con dettatura di testo e emulazione di comandi di tastiera e/o mouse;

- ausilio per disabili motori, con tastiera e/o mouse alternativi.

Gli ausili si intendono in "versione italiana recente", cioè disponibile in Italia da gennaio 2000 o successivamente.

Le caratteristiche di accessibilità devono essere possedute dal software applicativo, indipendentemente dalla piattaforma hardware e software di destinazione, purchè sia disponibile la specifica tecnologia assistiva. Nel caso di applicativi per sistemi multi-utente le condizioni di accessibilità si possono applicare all'emulatore di terminale, il quale può funzionare sotto altro sistema operativo, permettendo di scegliere la soluzione più favorevole.

Sul sito dell'Aipa, all'indirizzo www.aipa.it è pubblicata una selezione di riferimenti sul tema dell'accessibilità. L'Aipa, anche in collaborazione con altre amministrazioni, sta progettando la realizzazione di un sito specificatamente dedicato alla accessibilità. Nel frattempo, chiunque volesse inviare osservazioni, contributi, richieste, può inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo accesso@aipa.it.

Si confida che le amministrazioni vogliano adottare le iniziative necessarie per migliorare la accessibilità dei siti web e delle applicazioni software ad operatori ed utenti disabili.

Entro un anno si procederà ad aggiornare la presente circolare, sulla base dell'esperienza maturata nel frattempo e degli avanzamenti tecnologici.

Si rimane a disposizione per ogni necessario ragguaglio.

Roma, 6 settembre 2001

Il presidente: Zuliani

 

Nota 6 settembre 2001 - Prot. n. 3326 - Corsi biennali di specializzazione per il sostegno (L. 104/92 art. 14 D.I. 460/98 287/99)

 

Pervengono a questa Direzione numerose segnalazioni a richieste di notizie relative a corsi conclusi o in fase di imminente attivazione, attivati dalle Università in convenzione con enti ai sensi dell'art. 14 L. 104/92 a del D.I. 460/98 per la specializzazione dei docenti impegnati nell'attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap.

A tal fine si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul rispetto della normative vigente ed in particolare delle disposizioni contenute net D.M. 287/99 the indica i requisiti necessari per lo svolgimento di corsi idonei a rilasciare titoli validi ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto.

Per quanto di prevalente competenza, si segnala in particolare il rispetto del requisito relativo alla comunicazione del fabbisogno effettivo di docenti da parte dei Provveditorati, the consente di realizzare attività corrispondenti a concrete esigenze formative ed alla esclusiva competenza a rilasciarlo da parte "del Provveditorato della provincia di svolgimento del corso".

Si ricorda the il fabbisogno di insegnanti specializzati può essere calcolato sulla base dell'organico (di diritto a di fatto) consolidato in sede provinciale, così come risulta dalla tabella E allegata al decreto interministeriale sugli organici in corso di perfezionamento, tenendo conto dell' eventuale turn-over the si può realizzare al termine dell'avvio dei corsi.

Si richiama inoltre l'attenzione delle SS.LL. sulla nota del 24.4.2001 del Ministero della Pubblica Istruzione a dell'Università con la quale le Università sono state invitate a "non indire ulteriori corsi di specializzazione e a rinunciare definitivamente, previa restituzione agli aventi diritto delle somme eventualmente riscosse, all'organizzazione di corsi per la formazione di docenti di sostegno per la scuola materna ed elementare per i quali l'attività didattica non risulti effettivamente già iniziata alla data del 1° aprile".

Nella stessa nota è stato precisato che- gli eventuali titoli di abilitazione conseguiti in base a corsi iniziati -successivamente alla data del 1° aprile non potevano considerarsi validi.

La mancata definizione del contenzioso in sede di giurisdizione amministrativa sorto su tale nota, non consente di considerare "riaperti i termini per bandire i nuovi corsi di specializzazione" come si evince dalla risposta data dal Governo in sede di sindacato ispettivo (interrogazione parlamentare n. 5 - 00104).

Si pregano pertanto le SS.LL. di segnalare casi analoghi alla scrivente Direzione che sulla base di esposti e segnalazioni pervenute ha già disposto visite ispettive nei confronti di corsi attivati successivamente al 1° aprile 2001 per verificarne, per quanto di competenza, il rispetto dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti.

 

Nota 17 settembre 2001 - Prot. n. 8 - Integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

 

Pervengono a questa Direzione Generale segnalazioni e proteste da parte di Associazioni di settore, su alcune situazioni che si sarebbero verificate in numerose scuole relativamente all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, riguardanti in particolare il numero massimo di alunni per classe e l'assistenza materiale.

Ciò premesso si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei soggetti in indirizzo affinchè vengano attivate iniziative idonee a dare risposta alle questioni sollevate nel rispetto della vigente normativa.

In merito al numero di alunni per classe nei casi in cui è inserito un alunno disabile si rinvia all'art. 3 del D.L. 3 luglio 2001, n. 255 convertito in legge 20 agosto  2001 n. 333, che richiama il D.M. 24 luglio 1998 n. 331 come integrato dal D.M. 3 giugno 1999 n. 141 che pone il numero massimo di 20 alunni per classe, purchè sia esplicitata la necessità di tale riduzione in relazione ad ogni specifico caso di integrazione, senza superare però il limite massimo di 25 alunni.

Qualora inoltre si verifichi la presenza di più alunni disabili nella medesima classe, si ricorda che essa può essere prevista solo in ipotesi residuale e solo in caso di handicap lievi.

 

Circolare Ministeriale 4 ottobre 2001, n. 146 - Prot. n. 2802 - Contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato del personale docente. Anno scolastico 2001/2002

 

In relazione a quesiti pervenuti sulle problematiche di seguito indicate, si forniscono alcune indicazioni di carattere operativo.

 

1) Assunzioni a tempo indeterminato personale docente già di ruolo

Per quanto concerne la computabilità delle relative nomine nel contingente provinciale, si confermano anche per l'a.s. 2001/2002 le disposizioni contenute nell'allegato A, alla C.M. n. 263/2000.

Pertanto, il numero di nomine in ruolo, disposte per scorrimento di graduatorie concorsuali nei confronti di personale già titolare di contratto a tempo indeterminato in altro ordine o grado di scuola, non incide sul numero massimo di nomine autorizzate, e quindi non va computato. In tal caso, infatti, con le nomine relative al personale già di ruolo non si concretizzano "nuove assunzioni" bensì semplici variazioni nello stato giuridico ed economico degli interessati. Di conseguenza tali nomine potranno essere disposte in eccedenza rispetto al numero di nuove assunzioni autorizzate nei rispettivi tabulati.

 

2) Assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno

In base al riconosciuto principio della possibilità di opzione nell'ambito di un medesimo anno scolastico, l'accettazione o la rinuncia di una nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di conseguire, nello stesso anno scolastico, la nomina in ruolo su posto comune sulla base delle medesime o di altre graduatorie.

 

3) Assunzioni a tempo indeterminato di personale inserito in graduatorie permanenti di 2 province

Nella normativa del concorso per soli titoli ( D.M. 29/03/1996) era previsto, in caso di nomina in una Provincia, il depennamento dalle graduatorie della seconda provincia. Nella recente normativa che regola le graduatorie permanenti (D.M. n. 146/2000) tale penalizzazione non è più prevista. Pertanto, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti di due province mantengono l'iscrizione nella seconda provincia in caso di assunzione a tempo indeterminato ottenuta nell'altra.

 

4) Assunzioni a tempo determinato

Si ritiene opportuno, per il prossimo anno scolastico, non applicare le sanzioni di cui all'art. 8 del Regolamento delle supplenze adottato con D.M. n. 201/00 nei casi di rinuncia alla proposta di assunzione per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti, seppur effettuate dai dirigenti scolastici. Quanto sopra, nella considerazione che nel sistema introdotto con il D.L. n. 255/2001, convertito nella legge n. 333/2001, ogni anno le graduatorie permanenti vengono integrate e modificate. Inoltre, quest'anno, il sistema organizzativo ha avuto cambiamenti ed accelerazioni che, nell'assicurare, efficacia alle operazioni, possono aver provocato negli aspiranti disorientamenti e difficoltà nell'osservare esattamente le formalità previste.

 

5) Competenze in merito alla distribuzione dei supplenti nominati sulle disponibilità derivanti dagli incrementi di posti di sostegno, disposti dai dirigenti scolastici dopo il 31 agosto, in deroga al rapporto 1:138

I Dirigenti scolastici, esercitata la competenza di cui sopra, dovranno segnalare all'Ufficio Provinciale la circostanza, in modo che il predetto possa offrire le relative disponibilità sopravvenute a scelta degli aspiranti ad una supplenza annuale in base alle graduatorie provinciali, secondo le modalità organizzative a suo tempo adottate e fino al termine del periodo di competenza del livello provinciale. Si precisa che in questi casi la competenza alla retribuzione è della Direzione Provinciale del Tesoro.

 

Circolare ministeriale del 23 ottobre 2001, n. 137/2001 - prot. n. Uff. I/560 - Dipartimento per i Servizi nel Territorio - Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione -Ufficio I -  Chiarimenti

 

Pervengono richieste di ulteriori chiarimenti sui compiti affidati ai dirigenti territoriali e ai dirigenti scolastici con circolare ministeriale n. 137 del 20 agosto 2001 e con nota n. 409 del 31 agosto 2001, riguardo al controllo previsto sui titoli di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap.

Si precisa anzitutto che con le disposizioni suddette si è inteso dare il massimo spazio alla possibilità che i neo-specializzati possano fruire dell'opportunità di utilizzare subito il titolo sia per le graduatorie permanenti che per quelle d'istituto, pur nell'esigenza, acuita dalla ristrettezza del tempo a disposizione di conciliare l'interesse dell'Amministrazione ad utilizzare personale specializzato con la necessità di accertare la validità dei titoli presentati, per lo più in forma di certificazioni sostitutive.

La formula suggerita - nomina sotto condizione dell'accertamento della regolarità formale e sostanziale - ribadita e maggiormente esplicitata nella nota n. 409 del 31 agosto 2001, consente l'effettuazione delle nomine, ed è quindi preferibile alla soluzione di far precedere ad esse un accertamento puntuale sulla validità dei titoli; questo, d'altra parte, è necessario per dare trasparenza agli atti dell'Amministrazione e risposta ai molti, anche autorevoli, interventi esterni di esortazione ad accertamenti e a verifiche. Si è dovuto pertanto, richiamare soprattutto la necessità che i titoli rispondano in concreto alle disposizioni del D.M. n. 287/1999, il quale indica numerosi e precisi requisiti, dei quali la certificazione presentata deve dare atto; si è anche previsto che, in caso di non completa esplicitazione dell'esistenza di tali sostanziali requisiti, il dirigente dell'Ufficio territoriale o quello scolastico possano richiedere un'integrazione della documentazione presentata, anche direttamente all'Università competente.

È possibile che i controlli, che normalmente si presumono rapidi, siano in qualche caso più approfonditi, quando appaiono evidenti irregolarità; ma non è mai stato chiesto ai dirigenti di esaminare il percorso biennale dei frequentanti o effettuare controlli che sfuggano alla loro possibilità pratica, tanto più che tutto ciò non deve comportare il mantenimento sotto condizione di una nomina oltre un limite ragionevole.

Si confida nella presa d'atto delle presenti delucidazioni e nella definizione di eventuali casi sospesi.

I Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali sono pregati di dare comunicazione della presente ai dirigenti scolastici e di far pervenire a quest'Ufficio le segnalazioni di situazioni di particolare complessità.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Zucaro

 

Nota Ministeriale 30 novembre 2001 - Prot. n. 3390 - Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap.

 

La presente nota, nell’obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo studio dei soggetti disabili, intende fornire un quadro il più completo possibile della normativa e alcune indicazioni operative, al fine di dare garanzie agli alunni e alle loro famiglie, certezza al personale della scuola e ai dirigenti scolastici e, nello stesso tempo, finalizzare le iniziative di formazione previste per i collaboratori scolastici.

Com’è noto, l’assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L’assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della legge 104/92 .

Nel sistema vigente l’assistenza di base gestita dalle scuole è attività interconnessa con quella educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato. Il PEI, a sua volta, si colloca all’interno della più generale progettualità delle scuole autonome che, ai sensi del DPR 275/99, sono tenute a redigere il Piano dell’Offerta Formativa (POF), nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell’intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie.

Pertanto, in tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale dell’alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l’integrazione scolastica.

In relazione alle specifiche esigenze di assicurare un servizio qualificato, è prevista la partecipazione del personale ad appositi corsi di formazione. Ciò vale per tutto il personale che opera nella scuola a contatto con gli alunni con bisogni speciali, nell’ambito, tuttavia, delle competenze che si richiedono a ciascuna figura professionale.

Resta ovviamente confermato il principio che la responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, è di ciascuna scuola, la quale, mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per conseguire l’obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili.

 

Competenze dell’istituzione scolastica

Premesso che la scuola deve garantire l’assistenza di base agli alunni disabili, si evidenzia come, nelle diverse fasi contrattuali, le mansioni di assistenza sono state più volte modificate, anche in seguito al trasferimento del personale addetto a tali mansioni, dal comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola e inserite con l’accordo relativo al secondo biennio economico siglato in data 15/2/2001 nel profilo professionale del collaboratore scolastico. Infatti la tabella D dell’accordo citato pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici, l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola.

Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).

A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall’articolo 50 e dall’allegato 7 del CCNI 98-01 per l’attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall’Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l’assistenza agli alunni disabili.

Per assicurare l’attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all’erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto dall’ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell'Intesa sopra indicata.

Il dirigente scolastico, nell’ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all’assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall’ordinamento.

 

Competenze dell’Ente Locale

L'obiettivo prioritario di garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili, si realizza anche attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza, senza soluzione di continuità. Tale obiettivo va concretamente perseguito attraverso gli accordi di programma previsti dall’ art. 13, comma 1, lettera A, della l. 104/92, già in atto in modo efficace in molte realtà territoriali.

Essi dovranno costituire, in un sistema in cui l’integrazione del soggetto disabile è affidata a diversi centri di competenza e responsabilità, anche dopo l’attuazione del trasferimento di funzioni e compiti al sistema dei governi territoriali ai sensi del d.lgs. 112/98, lo strumento più efficace per un’attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione.

Rimane all’Ente Locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola, (Protocollo d’Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l’educatore professionale, l’assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit .

Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma territoriali previsti dalla Legge 104/92.

A tal fine sono in corso approfondimenti tecnici con il sistema delle Autonomie Locali per individuare strumenti idonei ed eventuali standard organizzativi e finanziari, su cui si forniranno ulteriori indicazioni.

 

Formazione

Negli ultimi anni il profilo del collaboratore scolastico è stato in parte ridisegnato in conseguenza della maggiore complessità organizzativa della scuola dovuta all’autonomia scolastica ed anche in seguito al passaggio del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato. Pertanto, è necessario, considerata anche la delicatezza dei compiti connessi all’assistenza agli alunni disabili, che vengano organizzati corsi di formazione, secondo quanto previsto dal CCNI 1998-2001 art. 46, in materia di funzioni aggiuntive, individuando uno o più collaboratori scolastici per ognuna delle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap, rilasciando ai frequentanti un attestato che potrà essere speso come credito professionale e formativo per le funzioni aggiuntive (Art. 44 CCNI).

Ciò potrà essere fatto ricorrendo ai finanziamenti previsti per la formazione in servizio del personale della scuola, anche in concorso con "reti territoriali" di scuole. Si auspica, infatti, che ciascuna istituzione scolastica autonoma, anche attraverso un piano pluriennale di formazione, sia in grado di dotarsi di un gruppo di collaboratori scolastici idonei ad assolvere le mansioni previste dall’assistenza di base agli alunni portatori di handicap, non solo nella situazione contingente delle presenza di tali allievi, ma anche nella prospettiva della accoglienza futura di alcuni di essi, in una logica di continuità del servizio.

Il collaboratore scolastico parteciperà ai corsi di formazione previsti, sulla base della loro programmazione stabilita a livello territoriale. Si ricorda, al proposito, che i collaboratori scolastici provenienti dagli enti locali possono far valere i titoli dei corsi di formazione già frequentati, anche per effetto di precedenti contratti, al fine di espletare la funzione aggiuntiva. D’altra parte, di fronte alla necessità di individuare il personale da adibire alle mansioni in questione, il dirigente scolastico è tenuto a verificare se i dipendenti abbiano già svolto i corsi suddetti o altri equivalenti, in modo da garantire l’espletamento e la qualità del servizio di assistenza di base.

I fondi per la formazione dei collaboratori scolastici possono essere reperiti attingendo:

alle risorse finanziarie previste dalla Direttiva 143 dell' 1/01/2001 sulla formazione;

alle risorse finanziarie provenienti dalla legge 440/1997 e destinate all’handicap, già ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali in base al numero degli alunni disabili, con nota n. 1370 del 9/11/2001 per un importo totale di L. 1.461.365.000 e finalizzate appositamente alla formazione dei collaboratori scolastici in relazione all’assistenza agli alunni disabili.

Si fa presente che le risorse di cui sopra potrebbero essere integrate con la quota parte del 10% destinata alla perequazione degli interventi formativi e della strumentazione didattica, già assegnata agli Uffici Scolastici Regionali con la C.M. 139 del 13/9/2001.

 Al fine di garantire omogeneità degli obiettivi formativi, si allega un prospetto che indica possibili standard di competenza per un qualificato esercizio della funzione di assistenza agli alunni disabili che i direttori generali regionali potranno utilizzare per l’attivazione dei corsi nel territorio di riferimento.

 

ALLEGATI

A Scheda analitica sulla normativa

B Standard dei corsi di formazione

C Prospetto per regione del numero delle scuole con alunni disabili

 

SCHEDA A

I riferimenti normativi

I riferimenti normativi per il profilo del collaboratore scolastico, rispetto all’assistenza agli alunni portatori di handicap sono:

- DPR n° 616, 24 Luglio 1977, in materia di oneri a carico dell’ente locale per l’assistenza scolastica - Capo VI degli artt. 42 e 45;

- legge 104/ 92 art. 13 Comma 1: "L’integrazione scolastica si realizza… anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. A tale scopo gli Enti Locali, gli organi scolastici, e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 142 dell’8/6/ 1990…; Comma 3) Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni, l’obbligo per gli Enti Locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati."

- d.lgs 112 del 31/03/98 art. 139 comma 1 "Sono attribuiti alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti; …c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio";

- Legge 124 del 3 maggio 1999, art. 8: Trasferimento del personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato, comma 2: "il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente Legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili."

- D.M 23/7/99 Art. 7 Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato: "il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purchè previsti nel profilo statale"

- Legge 238 dell’8/11/2000 - legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Capo III art. 14

- CCNL 1998/2001. Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico. Indica tra le mansioni: "l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. Può, infine, svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all’interno delle strutture scolastiche, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale"

- Protocollo d’Intesa tra il Ministero P.I. con ANCI UPI UNCEM e OO.SS del 13 Settembre 2000; (art. 2 punto B: "L’attività di assistenza ai disabili, di competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario della scuola nei limiti di quanto previsto dal CCNL articolo 31 tab. A Profilo A2 del collaboratore scolastico (Modificato dalla Tab. D del rinnovo del biennio economico). Restano invece nelle competenze dell’Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno dell’istituzione scolastica.").

- CCNI 1998-2001 art. 46 - Formazione specialistica " Per le attribuzioni delle funzioni aggiuntive di cui al successivo art. 50 (L. 1.200.000 lorde annue per le funzioni aggiuntive del collaboratore scolastico) sono attivati adeguati percorsi di formazione. I corsi si concludono con un valutazione finale individuale volta a verificare la professionalità acquisita per l’assunzione di specifiche responsabilità. I corsi hanno la durata tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione di formare, annualmente, almeno una persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte nell’allegato 6 (tra cui "l’attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap, fornendo altresì ausilio nell’accesso all’interno della struttura scolastica, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale") in base ad un ordine di priorità stabilito dalle graduatorie di cui all'allegato 7.";

- Tab. D del contratto relativo al secondo biennio economico del 15/2/2001, Indica tra le mansioni del profilo del collaboratore ausiliario: "ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all’integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento. Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale"

- Ipotesi di accordo MPI - ARAN – OO.SS del 28/9/2001 ( in corso di perfezionamento) . "alla prima riga dell'ultimo capoverso del profilo del collaboratore scolastico ( tabella D citata) è soppressa la parola "anche"" .

- Intesa tra MIUR e le OO.SS sulle funzioni aggiuntive del 9/11/2001 Punto 3: "Le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap ed alle scuole materne, dovranno prioritariamente essere utilizzate per soddisfare tali esigenze. Qualora il numero delle funzioni aggiuntive attribuite sia insufficiente per garantire lo svolgimento di tali attività, si dovrà dare attuazione a quanto previsto dall’ultimo capoverso della TAB. D allegata al CCNL 15/3/2001 come modificata dall’art. 4 dell’ipotesi di accordo ARAN – OO.SS del 28/9/2001".

 

SCHEDA B

(elaborata da un gruppo tecnico di ispettori con competenze sull'handicap)

Profili di formazione dei collaboratori scolastici per il servizio di assistenza di base ad alunni in situazione di handicap.

Con "assistenza di base" si intende una serie di competenze utili a rendere possibile all’alunno disabile la vita a scuola, in relazione all’autonomia corporea, di movimento, di relazione.

La formazione prevista integra le competenze già presenti nel personale coinvolto e quindi non ha bisogno di essere "iniziale", ma di implementazione delle competenze già possedute.

 

Standard di formazione per l'"assistenza di base"(elaborato da un gruppo di ispettori)

a) DURATA

Tempo complessivo minimo 40 ore, suddivisibili, a titolo esemplificativo, in:

- congruo tempo per formazione d’aula;

- formazione in situazione: ogni collaboratore potrà essere impegnato anche in situazione di ricerca - azione nella sua scuola. Questa fase potrebbe prevedere anche il coinvolgimento dei genitori e degli insegnanti allo scopo di creare un clima di collaborazione già nella fase della formazione.

b) CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE

Competenze essenziali da acquisire:

· Puericultura di base ed igiene; saper cambiare e pulire un bambino, saperlo vestire, saperlo muovere in situazione scolastica;

· relazionalità; cioè il rapporto di cura alla persona svolto in una situazione relazionale positiva (benessere, attenzione, strategie di cura…);

· individualizzazione degli interventi in relazione alle diverse tipologie di disabilità, con particolare attenzione al problema delle prestazioni ad alunni di sesso maschile e di sesso femminile in età adolescenziale.

· prime nozioni di pronto soccorso. Informazioni essenziali di prima assistenza.

c) COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE AI FORMATORI

· puericultura: assistenti sociali, assistenti dei nidi, operatori sociali;

· relazionalità: psicologi infantili, dirigenti scolastici e insegnanti particolarmente esperti;

· individualizzazione secondo le tipologie dell’handicap: esperti del settore;

· prime nozioni di soccorso: medici, infermieri.

d) ATTESTATO FINALE

Potrà contenere, oltre al numero delle ore di formazione effettivamente svolte, anche i principali contenuti appresi e un breve profilo delle competenze acquisite da ciascun corsista e costituirà un credito professionale (art. 44 CCNI).

 

SCHEDA C

Prospetto per regione del numero delle scuole con alunni disabili

 

IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                    Silvana Riccio

 

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2002 (in SO n. 285 alla GU 29 dicembre 2001, n. 301)

 

ESTRATTO

 

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

(...)

 

Articolo 22. - (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica) - 1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.

3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2 assicurando una distribuzione degli insegnati di sostegno all'handicap correlata all'effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche.

4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.

6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.

7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.

8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.

9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonché il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di 4 mesi, è articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 8.

10. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'istituto nazionale di documentazione e per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.

11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tal fine il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei

posti di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 74-ter vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.

13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.

14. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "straordinario" è soppressa;

b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono sostituite dalle seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002";

c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per  ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la professionalità nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni de  presente comma".