INSEGNANTE DI SOSTEGNO

COMPENDIO NORMATIVO

di Sergio Addolorata (http://blog.libero.it/disabili/ - http://digilander.libero.it/ase.inso)

 

INDICE DEI PROVVEDIMENTI DAL 1998 AL 1999 

 

Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Decreto Ministeriale 26 maggio 1998 - Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria e delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento nella Scuola Secondaria (G.U. 3 luglio 1998, n. 153).

Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 , n. 323 - Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425. (G.U. n. 210 del 09 settembre 1998)

Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 - Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola

Circolare Ministeriale 7 agosto 1998, n. 353 - Prot. n. 11718  - Servizio scolastico nelle strutture ospedaliere

Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 - Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - (in SO della GU 30 dicembre 1998 n. 210/L)

Legge 20 gennaio 1999, n. 9 - "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione" (G.U. 27 gennaio 1999, n. 21)

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Legge 3 maggio 1999, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico. (G.U. n. 107 del 10 maggio 1999)

Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 - Criteri per la formazione delle classi con alunni in situazione di handicap

Nota del Ministero della Pubblica Istruzione  5 agosto 1999 Prot. n. 41082/BL - Legge n. 104/92 - art. 14 comma 4 - e D.I. n. 460 del 24/11/1998 - art .6 - Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno.

Decreto Ministeriale 9 agosto 1999, n. 323 - Regolamento recante norme per l'attuazione dell’articolo 1 della Legge 20 gennaio 1999, n. 9 contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione (G.U. 16 settembre 1999, n. 218)

Nota del Ministero della Pubblica Istruzione 2 settembre 1999 - Prot. n. 4065/H/10 - Oggetto: L. n. 104/92, art. 14, comma 4 e D.I. n. 460 del 24/11/1998, art. 6 – corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno.

Nota del Ministero della Pubblica Istruzione  6 settembre 1999 - Prot. n. 4073/H/10 - L. n. 104 n. 104/92, art. 14, comma 4 e D.I. n. 460 del 24/11/1998, art. 6 – corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno.

Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 13 settembre 1999 -Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio I - Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno (legge n. 104/92, art. 14, comma 4; decreto interministeriale 24/11/1998, n. 460, art. 6).

Decisione del Consiglio di Stato Sezione Sesta 23 settembre 1999, n. 1251 (deroga al rapporto insegnanti-alunni handicappati ).

Decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 287 - Riconoscimento diploma specializzazione per sostegno a classi con alunni in situazione di handicap.

Nota Ministeriale 13 dicembre 1999 prot. n. 1008 - Modifica procedure automatiche per applicazione art. 7 comma 2 della L. 124/99

Nota dell’Ufficio Studi e Programmazione – Ministero della Pubblica Istruzione 20 dicembre 1999 - Prot. n. 5884 - Corsi di specializzazione per docenti di sostegno – art. 7 del D.I. 460 del 24/11/1998

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003

 

Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

 

ESTRATTO

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n, 59;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Articolo 1. - Oggetto - 1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 , dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero.

2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.

3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

Articolo 2. - Rapporti internazionali e con l'Unione europea - 1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

 

Articolo 3. - Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo - 1. Ciascuna regione, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.

3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.

7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e dell'art. 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.

 

Articolo 4. - Indizio e coordinamento - 1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

Articolo 5. - Poteri sostitutivi - 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

 

Articolo 6. - Coordinamento delle informazioni - 1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli artt. 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Articolo 7. - Attribuzione delle risorse - 1. I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:

a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;

b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;

c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.

3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:

a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;

b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;

c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.

4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.

6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:

a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ;

b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;

c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;

d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 . Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.

 

Articolo 8. - Regime fiscale del trasferimento dei beni - 1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.

 

Articolo 9. - Riordino di strutture - 1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli artt. 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.

 

Articolo 10. - Regioni a statuto speciale - 1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.

 

Articolo 135. - Oggetto - 1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

Articolo 136. - Definizioni - 1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.

2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra l'altro:

a) la programmazione della rete scolastica;

b) l'attività di provvista delle risorse finanziarie e di personale;

c) l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;

d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di proposta;

e) l'adozione, nel quadro dell'organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi determinati dalle autorità preposte al governo del servizio, di tutte le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.

 

Articolo 137. - Competenze dello Stato - 1. Restano allo Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo.

2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.

 

Articolo 138. - Deleghe alle regioni - 1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.

 

Articolo 139. - Trasferimenti alle provincie ed ai comuni - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

a) educazione degli adulti;

b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;

d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;

e) interventi perequativi;

f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.

 

Articolo 140. - Oggetto - Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di "formazione professionale", ad esclusione di quelli concernenti la formazione professionale di carattere settoriale oggetto di apposita regolamentazione in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , anche in raccordo con quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 , e dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

 

Articolo 141. - Definizioni - 1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per "formazione professionale" si intende il complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive. Detti interventi riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro. Tali interventi non consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria se non nei casi e con i presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o comunitaria, ma sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.

2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attività privata di formazione professionale.

3. Sempre ai medesimi effetti la "istruzione artigiana e professionale" si identifica con la "formazione professionale".

4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle regioni sulla base di quanto previsto al comma 1 del presente articolo ed a norma dell'articolo 144, sono individuati con le procedura di cui al medesimo articolo 144, comma 2.

 

Articolo 142. - Competenze dello stato - 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:

a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale, nonché gli interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunità;

b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attività strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 ;

c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ;

d) la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;

e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro;

f) le funzioni statali previste dal decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione; (1)

g) il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;

h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;

i) l'istituzione e l'autorizzazione di attività formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ;

l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.

2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresì dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:

a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;

b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quanti-qualitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);

c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attività di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;

d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi multi-regionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.

3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

____________________________

(1)  La presente lettera è stata così modificata dall'art. 18, D.Lgs. 29.10.1999, n. 443 (G.U. 30.11.1999, n. 281).

 

Articolo 143. - Conferimenti alle regioni - 1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 142. Spetta alla Conferenza Stato-regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.

2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale.

 

Articolo 144. - Trasferimenti alle regioni - 1. Sono trasferiti, in particolare, alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione:

a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;

b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, da emanare entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle regioni gli istituti professionali di cui all'articolo 141.

3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione negli studi degli alunni già iscritti nell'anno precedente.

4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (1)

_____________________________

(1)  Modifiche apporate dall'art. 19, D.Lgs. 29.10.1999, n. 443 (G.U. 30.11.1999, n. 281).

 

Articolo 145. - Modalità per il trasferimento di beni, risorse e personale - 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) ed e), e dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, provvede con propri decreti a trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , e dal Ministero della pubblica istruzione alle regioni beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;

b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti professionali di cui all'articolo 144 è trasferito alle regioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed ha effetto con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 146.

 

Articolo 146. - Riordino di strutture - 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), e dell'art. 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla adozione del decreto di cui all'articolo 145 del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.

 

Articolo 147. - Abrogazioni di disposizioni - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 ;

b) gli artt. 35 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;

c) l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

 

Decreto Ministeriale 26 maggio 1998 - Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria e delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento nella Scuola Secondaria (G.U. 3 luglio 1998, n. 153).

 

Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

di concerto con il Ministro della pubblica istruzione,

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 riguardante: Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 concernente: Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 riguardante: Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: Misure urgenti per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, recante "Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento";

VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale, reso in data 30 aprile 1998;

VISTI i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera e del Senato, resi rispettivamente in data 28 aprile e 30 aprile 1998.

VISTA la nota n. 27962/BL del 22 maggio 1998 del Ministero della pubblica istruzione;

 

DECRETA

 

Art. 1 - (Definizioni) - 1. Ai sensi del presente decreto si intendono :

a) per corso di laurea, il corso di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990 , n. 341;

b) per scuola, la scuola di specializzazione all'insegnamento secondario di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

c) per obiettivo formativo, l'insieme di attitudini e competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, da sviluppare negli studenti del corso di laurea e della scuola;

d) per credito formativo, la definizione adottata nel Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici nelle Comunità Europee (ECTS), di cui alla decisione 87/327/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987;

e) per laboratorio, l'analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche di cui alle aree 1 e 2 di cui agli allegati B e C, con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree;

f) per tirocinio, le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative;

g) per prove di valutazione conclusive, le modalità di accertamento dell'apprendimento al termine di attività didattiche.

 

Art. 2 - (Disposizioni generali) - 1. Gli ordinamenti degli studi del corso di laurea e della scuola sono disciplinati dalle università nei regolamenti didattici in conformità ai criteri di cui al presente decreto.

2. I contenuti minimi qualificanti del corso di laurea e della scuola sono determinati negli allegati B e C, sulla base dell'obiettivo formativo di cui all'allegato A. Le scelte delle università relative agli insegnamenti e alle altre attività didattiche sono definite in funzione del predetto obiettivo formativo.

3. Le attività didattiche e le procedure di verifica e di valutazione del rendimento sono programmate collegialmente dalle competenti strutture didattiche e sono condotte dai docenti in maniera coordinata, promuovendo altresì la partecipazione degli allievi, al fine di rendere le metodologie impiegate coerenti con l' obiettivo formativo.

4. Il corso di laurea e la scuola possono essere attivati anche sulla base di intese tra due o più università. In sede di definizione dei relativi ordinamenti, di progettazione e verifica delle attività didattiche, le università assicurano l'integrazione delle competenti strutture didattiche con rappresentanti di altre strutture e di docenti dell'ateneo interessati su un piano di pari responsabilità. Per la composizione degli organi delle predette strutture si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Per le finalità di cui al presente decreto le università attivano opportune forme di collaborazione con gli enti locali e possono stipulare convenzioni con enti di ricerca e loro strutture scientifiche, nonchè con accademie di belle arti, conservatori, istituti musicali pareggiati, ISEF, istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attività di laboratorio e di tirocinio. Ulteriori forme di utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività didattiche sono realizzate dalle università sulla base di criteri definiti dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168

5. Le attività didattiche comprendono il laboratorio ed il tirocinio. Alle attività di laboratorio è destinato non meno del 10 per cento dei crediti formativi relativi al corso di laurea e non meno del 20 per cento dei crediti relativi alla scuola. Alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, è destinato non meno del 20 per cento dei crediti per il corso di laurea e non meno del 25 per cento dei crediti per la scuola.

6. Le attività didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore. In ogni università i regolamenti didattici :

a) disciplinano le attività didattiche prevedendo gli insegnamenti da impartire, eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre modalità;

b) definiscono in termini di crediti il carico didattico, comprensivo dello studio personale, di ognuna delle attività previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti in un semestre;

c) determinano eventuali abbreviazioni della durata del corso di laurea e della scuola in relazione a crediti riconosciuti;

d) definiscono gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni attuative del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245 in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale;

e) possono disporre che la relazione di cui al comma 8 sia integrata da uno specifico lavoro di tesi; in tal caso nel semestre conclusivo le rimanenti attività didattiche non possono superare le 100 ore.

7. Le prove di valutazione conclusive previste nel regolamento didattico riguardano globalmente, di regola, una pluralità di attività didattiche e sono determinate in un numero non superiore a 3 per semestre. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalità delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attività. È prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera

8. L'esame per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività del corso di laurea o della scuola.

9. Nella organizzazione delle attività del corso di laurea e della scuola le università tengono conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli insegnanti.

 

Art. 3 - (Criteri relativi al corso di laurea in scienze della formazione primaria) - 1. Il corso di laurea ha la durata di 4 anni. Costituisce titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.

2. Il corso di laurea si articola in un biennio comune e in due indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per la scuola elementare. Il tirocinio è attivato fin dal primo anno. La scelta dell'indirizzo è compiuta al termine del secondo anno accademico. La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, nonché, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, a posti di educatore nelle istituzioni educative statali.

3. Il corso di laurea afferisce di norma alla facoltà di scienze della formazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, in ordine all'integrazione degli organi; per il funzionamento del corso sono utilizzate le strutture dell'ateneo e, con il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili. L'università, ovvero le università d'intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 4, possono attivare il corso di laurea anche nell'ambito di un coordinamento interfacoltà, definendo secondo i propri ordinamenti le necessarie procedure e gli organismi scientifici, didattici ed amministrativi responsabili.

4. L'ordinamento didattico si conforma ai seguenti criteri:

a) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 5, per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo per la scuola materna è relativo ad attività didattiche di cui all'area n. 1 dell'allegato B;

b) almeno il 35 per cento dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo per la scuola materna è relativo ad attività didattiche di cui all'area n. 2 dell'allegato B;

c) almeno il 5 per cento dei crediti complessivi è riservato ad insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in altri corsi universitari. Sono garantite possibilità di opzioni individuali anche all'interno delle aree di cui alle lettere a) e b);

d) il piano di studio individuale di ogni studente comprende almeno un'attività didattica per ciascuno dei campi di cui alle aree 1 e 2 dell'allegato B. Il predetto piano di studio, se definito nell'ambito dell'indirizzo per la scuola elementare, prevede altresì il conseguimento di un più elevato numero di crediti formativi relativi all'area 2 dell'allegato B, opportunamente selezionati in corrispondenza delle competenze parzialmente differenziate degli insegnanti di scuola elementare.

5. È garantita, nei limiti di cui al presente comma e mediante l'utilizzazione di crediti acquisiti, la mobilità di studenti da e per il corso di laurea. In particolare, attraverso piani di studio opportunamente personalizzati in relazione al curricolo di cui al comma 4:

a) chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi può conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in non più di due semestri;

b) chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante per l'insegnamento nella scuola elementare o materna può conseguire la laurea in non più di quattro semestri.

6. Ferme restando le attività previste per tutti gli allievi nell'area 1 di cui all'allegato B, sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea può costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito la laurea nel corso può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

 

Art. 4  - (Criteri relativi alla scuola di specializzazione all'insegnamento secondario) - 1. La scuola ha la durata di 2 anni. Costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi in cui la scuola si articola:

a) le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione di cui ai decreti previsti al comma 4, con le specificazioni relative al curricolo e agli esami sostenuti previste per l'accesso stesso dalla normativa emanata in materia dal Ministero della pubblica istruzione;

b) per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le Accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF;

c) i titoli universitari conseguiti in un paese dell'Unione europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

2. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati. L'università, o le università d'intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 4, tenuto anche conto dell'eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantiscono con la collaborazione delle facoltà interessate il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

4. La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralità di classi di abilitazione e disciplinati nel regolamento didattico di ateneo sulla base dei criteri di cui all'allegato D. Le classi di abilitazione comprese in ciascun indirizzo sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In ogni scuola sono attivati almeno due indirizzi.

5. Gli ordinamenti didattici delle scuole sono definiti in conformità ai seguenti criteri:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche, di norma comuni ai diversi indirizzi e offerte proporzionalmente al numero degli studenti, dell'area 1 dell'allegato C;

b) almeno il 20 per cento dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche dell'area n. 2 dell'allegato C;

c) nell'ambito degli insegnamenti indicati in a) e in b), l'offerta da parte dell'università deve essere più ampia degli obblighi previsti per lo studente, onde consentire allo stesso alcune scelte opzionali.

6. Il consiglio della scuola approva per ogni studente un piano di studio individuale. Tale piano:

a) valuta il percorso formativo compiuto nell'università o in una delle istituzioni di cui al comma 1, lettera b), riconoscendo crediti corrispondenti a non più di due semestri; entro il medesimo limite complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute può essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della metà degli obblighi stessi;

b) definisce un curricolo integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri, per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralità di abilitazioni ;

c) prevede, in aggiunta alle attività della scuola, una formazione ulteriore da acquisire nelle facoltà competenti, nei casi in cui il precedente curricolo risulti carente in discipline rilevanti per l'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi;

d) disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di diversa tipologia.

7. Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, già abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l'abilitazione, anche di quella in scienze della formazione primaria.

8. Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attività nell'area 1 di cui all'allegato C, sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attività didattica di sostegno ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito il diploma nella scuola può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica, necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali, dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

 

Art. 5 - (Norme particolari) - 1. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e in lingua ladina le Università approvano i necessari regolamenti didattici, adattando i criteri del presente decreto alle particolari situazioni linguistiche; in particolare, fermo restando il conferimento del titolo da parte di una università italiana, potrà essere previsto lo svolgimento di parte del percorso formativo presso università di paesi stranieri, anche sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 17, comma 98, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

Art. 6 - (Norme di attuazione) - 1. Ai fini del conseguimento dello specifico obiettivo formativo di cui all'allegato A il ricorso alla mutuazione degli insegnamenti attivati presso altri corsi di laurea o scuole di specializzazione è consentito, con delibere motivate delle competenti strutture didattiche, per non più di un quarto degli insegnamenti attivati nel corso di laurea o nella scuola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato A  - Obiettivo formativo del corso di laurea e della scuola

 

Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea e della scuola il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, che possono essere integrati e specificati negli ordinamenti didattici:

1. possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza, anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;

2. ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'auto-orientamento;

3. esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;

4. inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all'interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;

5. continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche;

6. rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curriculare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;

7. rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificità dei contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi, come pure all'integrazione con altre aree formative;

8. organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;

9. gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;

10. promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;

11. verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola;

12. assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realtà civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera, alle necessarie aperture interetniche nonché alle specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità non italiana.

 

Allegato B - Contenuti minimi qualificanti del corso di laurea

 

L'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo relativamente al corso di laurea, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:

area 1: formazione per la funzione docente.

Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui all'allegato A nel campo pedagogico, meteodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico, igienico-medico, nonchè relative all'integrazione scolastica per allievi in situazione di handicap;

area 2: contenuti dell'insegnamento primario.

Comprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti didattici della scuola elementare e della scuola materna, attività didattiche finalizzate alla acquisizione di attitudini e competenze di cui all'allegato A in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi linguistico-letterario, matematico-informatico, delle scienze fisiche, naturali ed ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geografico-sociale, del disegno e di altre arti figurative.

area 3: laboratorio (articolo 1, comma 1, lettera f) ).

area 4: tirocinio (articolo 1, comma 1, lettera g)).

 

Allegato C  - Contenuti minimi qualificanti della scuola

 

L'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo relativamente alla scuola, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari :

area 1: formazione per la funzione docente.

Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui all'allegato A nelle scienze dell'educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente.

area 2: contenuti formativi degli indirizzi.

Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze di cui all'allegato A , relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere.

area 3:laboratorio (articolo 1, comma 1, lettera f) con specifico riferimento ai contenuti formativi degli indirizzi).

area 4: tirocinio (articolo 1, comma 1, lettera g).

 

Allegato D  - Istituzione degli indirizzi nella scuola

 

Il raccordo tra indirizzi e Classi di abilitazione, come previsti all'articolo 4, comma 4, ha valore sull'intero territorio nazionale, per consentire un opportuno riferimento nel titolo di abilitazione. Peraltro, il regolamento didattico di struttura della singola università potrà accorpare alcuni tra gli indirizzi ivi indicati, particolarmente nei casi in cui la medesima laurea consenta l'acquisizione di abilitazioni collocate in indirizzi distinti.

Gli indirizzi non possono essere troppo numerosi, per due ragioni:

a) occorre evitare alle università un eccesso di complicazioni organizzative, tenendo anche conto del fatto che in alcune regioni si prevedono scuole inter-universitarie con indirizzi attivati presso università diverse;

b) è necessario che un laureato che può avere accesso a diverse abilitazioni trovi, il più possibile, nel medesimo indirizzo le abilitazioni stesse; ciò rende più agevole la definizione, da parte del consiglio della scuola, dei piani di studio articolati in funzione del complesso delle abilitazioni da conseguire.

La presenza di più curricoli di abilitazione in uno stesso indirizzo non significa che essi debbano essere pressoché identici. Infatti, la impostazione di indirizzi "larghi" comporta una loro forte articolazione interna: piani di studio che conducono ad abilitazioni molto differenti potranno avere, ad esempio, due soli insegnamenti comuni (eccezionalmente, anche uno solo) all'interno dell'indirizzo. All'opposto gli insegnamenti delle scienze dell'educazione saranno invece comuni ai diversi indirizzi, ma potranno differenziarsi, anche all'interno di uno stesso indirizzo, quando esso conglobi Classi della secondaria superiore con Classi di scuola media.

Una università non deve necessariamente attivare tutti gli indirizzi; si prevede che sia sufficiente attivarne due. Analogamente all'interno degli indirizzi attivati un ateneo non deve necessariamente offrire tutti gli anni tutti i filoni di abilitazione; ciò vale in particolare nei casi in cui la disponibilità dei relativi posti di insegnamento nel sistema scolastico sia molto esigua.

In ogni caso, deve essere prevista la possibilità di piani di studio "a cavallo" tra due indirizzi. Ciò sia perché determinate Classi, collocate in un indirizzo, possono utilmente usufruire di insegnamenti collocati in un altro, sia perché esistono Classi che per loro natura devono essere previste come attivabili all'interno di più di un indirizzo.

 

Indirizzi e Classi di abilitazione in esse comprese

 

Indirizzo

Abilitazioni

 

12/A Chimica Agraria

Scienze Naturali

13/A Chimica e tecnologie chimiche

 

54/A Mineralogia e geologia

 

57/A Scienza degli alimenti

 

*59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media

 

60/A Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia 

 

74/A Zootecnica e scienze della produzione animale 

 

 

Fisico-

*34/A Elettronica

informatico-

38/A Fisica

Matematica

*42/A Informatica

 

47/A Matematica

 

48/A Matematica applicata

 

49/A Matematica e fisica

 

*59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media

 

 

 

36/A Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione

Scienze umane

37/A Filosofia e storia

 

 

Linguistico-

39/A Geografia

Letterario

43/A Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media

 

44/A Linguaggio per la cinematografia e la televisione

 

50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

 

51/A Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale

 

52/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico

 

*61/A Storia dell'arte

 

 

Lingue

45/A Lingua straniera

Straniere

46/A Lingue e civiltà straniere

 

 

Economico-

17/A Discipline economico-aziendali

Giuridico

19/A Discipline giuridiche ed economiche

 

 

Arte

3/A Arte del disegno animato

e disegno

4/A Arte del tessuto, della moda e del costume

 

5/A Arte del vetro

 

6/A Arte della ceramica

 

7/A Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria

 

8/A Arte della grafica e dell'incisione

 

9/A Arte della stampa e del restauro del libro

 

10/A Arte dei metalli e dell'orificeria

 

18/A Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica

 

21/A Discipline pittoriche

 

22/A Discipline plastiche

 

24/A Disegno e storia del costume

 

25/A Disegno e storia dell'arte

 

27/A Disegno tecnico ed artistico

 

28/A Educazione artistica

 

*61/A Storia dell'arte

 

*65/A Tecnica fotografica

 

 

Musica e spettacolo

31/A Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado

 

32/A Educazione musicale nella scuola media

 

*62/A Tecnica della registrazione del suono

 

63/A Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva

 

64/A Tecnica ed organizzazione della produzio-

 

ne cinematografica e televisiva

 

 

Sanitario 

2/A Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di 

E della prevenzione

misure oftalmiche

 

40/A Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e 

 

dell'apparato masticatorio

 

41/A Igiene mentale e psichiatria infantile

 

 

Tecnologico

1/A Aerotecnica e costruzioni aeronautiche

 

11/A Arte mineraria

 

14/A Circolazione aerea, telecomunicazioni 

 

aeronautiche ed esercitazioni

 

15/A Costruzioni navali e teoria della nave

 

16/A Costruzioni, tecnologia delle costruzioni 

 

e disegno tecnico

 

20/A Discipline meccaniche e tecnologia

 

23/A Disegno e modellazione odontotecnica

 

33/A Educazione tecnica nella scuola media

 

*34/A Elettronica

 

35/A Elettrotecnica ed applicazioni

 

*42/A Informatica

 

53/A Meteorologia aeronautica ed esercitazioni

 

55/A Navigazione aerea ed esercitazioni

 

56/A Navigazione, arte navale ed elementi di

 

costruzioni navali

 

58/A Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione 

 

aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria 

 

*62/A Tecnica della registrazione del suono

 

*65/A Tecnica fotografica

 

66/A Tecnologia ceramica

 

67/A Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva

 

68/A Tecnologie dell'abbigliamento

 

69/A Tecnologie grafiche ed impianti grafici

 

70/A Tecnologie tessili

 

71/A Tecnologia e disegno

 

72/A Topografia generale, costruzioni rurali e disegno

 

 

 

29/A Educazione fisica negli istituti e scuole 

Scienze motorie

di istruzione secondaria di secondo grado

 

30/A Educazione fisica nella scuola media


 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

L’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha dettato in materia di autonomia didattica delle università, disposizioni innovative relativamente al settore degli ordinamenti didattici, disciplinati dall’articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonchè dal Regio Decreto 20.6.1935 n. 1071 e dal Regio Decreto 30.9.1938, n. 1652 e successive modificazioni.

Tale impianto normativo, infatti, ha definito puntualmente, a livello nazionale, gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di laurea, di diploma universitario e di specializzazione con le procedure previste ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9 della predetta legge n. 341/90. Sulla base delle nuove disposizioni recate dalla legge n. 127/97, i riferiti ordinamenti sono adottati dagli organi accademici delle singole università sulla base di "criteri generali" definiti dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) durata, numero minimo di annualità e contenuti minimi qualificanti per ciascun corso, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;

b) modalità e strumenti per l’orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonchè la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi.

Nell’adozione dei predetti decreti la norma, confermando quanto già previsto dalla ricordata legge n. 341/90, prescrive il rispetto delle eventuali direttive comunitarie in materia, nonchè il concerto, laddove previsto, di altre amministrazioni pubbliche.

Lo schema di provvedimento che si sottopone all’esame delle Commissioni parlamentari concerne la definizione degli ordinamenti didattici del corso di laurea per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, nonchè della scuola di specializzazione per gli insegnanti degli istituti secondari di secondo grado, previsti rispettivamente all’articolo 2, commi 2, 3 e 4 e all’articolo 3 commi 2 e 3, della predetta legge n. 341/90 e regolati attualmente dai Decreti del Presidente della Repubblica 31.7.1996 n. 471 e 31.7.1996 n. 470. L’articolato è stato redatto sulla base della proposta della Commissione mista MPI-MURST di cui all'articolo 4 della legge 168 del 1989, tenendo anche conto dei suggerimenti e delle osservazioni pervenute dalle varie università e dal mondo scolastico, nonchè dei risultati istruttori dei lavoro di una apposita commissione costituita per l’esame delle problematiche derivanti dall’attuazione del menzionato articolo 17, comma 95 della legge n. 127/97. Lo schema di provvedimento in questione si compone di 6 articoli e di 4 allegati.

Dopo aver precisato, all’articolo 1, taluni aspetti definitori ricorrenti nel testo, l’articolo 2 contiene disposizioni di carattere generale comuni sia al corso di laurea che alla scuola di specializzazione.

Il primo comma, conferma che i singoli ordinamenti sono determinati dalle università in sede di adozione dei propri regolamenti didattici, intendendosi per questi ultimi i provvedimenti normativi secondari di cui all’articolo 11, comma 1 e 2 della ricordata legge n. 341/90, così come statuito dalle disposizioni della legge n. 127/97. Il comma 2 precisa i riferimenti ai contenuti minimi qualificanti dei corsi in questione, come definiti all’articolo 1, rinviando agli allegati B e C, formulati sulla base degli obiettivi formativi individuati espressamente nell’allegato A, al fine di indicare alle università l’esigenza di finalizzare sistematicamente il curricolo di sede allo specifico profilo professionale.

Il comma 3 contiene una disposizione di carattere programmatico, affermando l’esigenza di un coordinamento collegiale da parte delle competenti strutture didattiche nello svolgimento di tutte le attività didattiche anche mediante la partecipazione degli allievi.

Il comma 4 ha natura organizzatoria e consente alle università di procedere all’istituzione dei corsi in questione sulla base di accordi o convenzioni con altri atenei, in collaborazione con altre istituzioni formative e con gli enti locali, al fine del reperimento delle necessarie risorse sia umane, sia finanziarie, sia strutturali.

Il comma 5 specifica in termini di conseguimento dei crediti formativi, il peso delle attività didattiche dei laboratori e dei tirocini, così come definiti all’articolo 1, organizzati presso il corso di laurea e presso le scuole di specializzazione. Le percentuali dei crediti più elevate nella scuola rispetto al corso di laurea si giustificano nella circostanza che tali ultime strutture sono deputate alla formazione didattico-professionale mentre nel corso stesso deve essere considerato anche lo spazio per l’approfondimento dei necessari contenuti culturali di base.

Il comma 6 definisce il limite di impegno orario semestrale per le attività didattiche, vincolante per gli atenei in sede di elaborazione dei propri regolamenti i quali oltre ai contenuti tipici previsti dalla legge (articolo 11 della legge n. 341/90), definiscono in termini di crediti il peso didattico di ognuna delle attività previste, convenzionalmente facendo pari a 30 il totale dei crediti in un semestre.

Il comma 7 detta disposizioni in ordine alle prove di valutazione, determinate in numero massimo di 3 per semestre, nonchè in materia di disciplina delle modalità delle stesse rimessa alle competenti strutture didattiche, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, della legge n. 341/90. Puntuali disposizioni sono dettate in ordine all’esame di diploma (di laurea e di specializzazione) e alla composizione della relativa commissione della quale è prevista la presenza anche degli insegnanti delle istituzioni scolastiche che a vario titolo collaborano alle diverse attività didattiche.

All’articolo 3, i criteri relativi al corso di laurea, dopo aver ripreso al comma 1 e 2 il dettato normativo della legge n. 341/90, disciplinano, al comma 3, taluni aspetti organizzativi del percorso formativo degli insegnanti di scuola materna ed elementare articolantesi in due distinti bienni di indirizzo, dopo un primo biennio comune propedeutico. In ordine alle modalità organizzative lo stesso comma, consente l’attivazione del corso attraverso il concorso di varie facoltà, nell’ambito di strutture organizzative a tale fine disciplinate secondo le norme degli ordinamenti universitari. In particolare il comma 4 detta i criteri per la definizione degli ordinamenti didattici attraverso la individuazione, in termini di crediti didattici, del peso delle attività di insegnamento, tra quelle esplicitamente individuate nell’allegato B alle aree 1 e 2, in tal modo rendendo flessibili per ciascun ateneo le modalità di definizione dei singoli piani di studio, entro limiti peraltro predeterminati. Il modello adottato consente di modulare il corso, da un canto in funzione degli obiettivi formativi e della risorsa docenza a disposizione nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari individuati, dall'altro, in relazione alle specifiche esigenze degli allievi cui viene riservata la scelta di almeno il 5% dei crediti formativi, anche all’interno di altri corsi universitari. Con riferimento all’indirizzo della scuola elementare, tenuto conto delle competenze e quindi delle specifiche professionalità di tale canale formativo i vincoli di cui alle lettere a) e b) vengono parzialmente derogati a favore dei settori didattico-formativi individuati all’area 2. Puntuali disposizioni, atte a favorire la mobilità degli studenti e la spendibilità dei crediti formativi conseguiti in altri corsi, sono dettate al comma 5, mentre il comma 6 disciplina la formazione degli insegnanti di sostegno ai sensi dell’articolo. 14, comma 3, della legge n. 104/92.

L’articolo 4 detta specifici criteri per la istituzione delle scuole di specializzazione di cui all’articolo 4 della legge 341/90. Mentre i commi 1 e 2 richiamano talune disposizioni del vigente ordinamento in materia di durata, di criteri di ammissione alla scuola, e di esame finale per il conseguimento del titolo abilitante all’insegnamento, il comma 3 definisce il modello organizzativo della scuola la quale a tutti gli effetti è una struttura didattica d’ateneo, non incardinata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, in una facoltà universitaria. Peraltro, in linea con le statuizioni del predetto decreto presidenziale, al funzionamento delle scuole in disamina provvedono le singole facoltà universitarie per la parte di propria competenza, in termini di reperimento di risorse logistiche, finanziarie e di personale docente e tecnico amministrativo. I commi 4 e 5 disciplinano le modalità per la definizione, degli ordinamenti didattici con particolare riferimento alle aree didattico-formativo individuate all’allegato C, il cui peso in termini di crediti viene fissato dalla norma. Il comma 6, quindi, detta disposizioni di carattere generale in ordine all’approvazione del piano di studio individuale dello studente prevedendo abbreviazioni di corso, previo riconoscimento di crediti didattici già acquisiti, nonchè forme integrative e ulteriori di formazione in relazione a scelte opzionali dello studente stesso, ovvero a rilevate carenze formative. Anche per tale percorso formativo vengono previste modalità per il conseguimento dell’abilitazione all’attività di sostegno ai sensi della legge n. 104/92.

L’articolo 5 in particolare detta alcuni criteri per la formazione degli insegnanti delle scuole della Val d’Aosta e del Trentino Alto Adige con riferimento specifico alla possibilità per gli Atenei di prevedere lo svolgimento di parte del corso presso università straniere sulla base di accordi e convenzioni a tal fine stipulati ai sensi dell’articolo 17, comma 98, della legge n. 127/97.

Infine, l’articolo 6, onde garantire la specificità dell’impianto formativo dei corsi in questione limita il ricorso alle cd. mutuazioni nella programmazione e nel funzionamento delle strutture didattiche.

In parziale accoglimento dei pareri del Consiglio Universitario Nazionale e delle Commissioni parlamentari sono state quindi apportate le seguenti modifiche:

- all’articolo 2, comma 5, la percentuale riservata al tirocinio nella Scuola è stata abbassata per accogliere l’invito della Commissione della Camera a ridurre la percentuale complessiva rigidamente destinata alle quattro aree di cui all’allegato C. Al comma 6 è stata accolta l’indicazione del Consiglio Universitario Nazionale, relativa alla individuazione dei crediti;

- all’articolo 3, comma 6, sono state accolte le due indicazioni della Commissione della Camera relative alla formazione di base, per tutti, nelle problematiche dell’handicap e ad una preparazione specialistica, da completare in sede di formazione in servizio, per particolari handicap sensoriali;

- all’articolo 4, comma 3, è stata accolta una osservazione della Commissione della Camera, che ribadisce la collaborazione delle facoltà interessate alla scuola di specializzazione. Al comma 6 è stata accolta, alla lettera c), una indicazione del Consiglio Universitario Nazionale, relativa alla partecipazione ai concorsi. Al comma 8 è stata recepita l’osservazione della Commissione della Camera, di analogo contenuto a quella di cui all’allegato 3, comma 6;

- all’allegato A, è stata parzialmente accolta, inserendo il nuovo punto 1) e integrando l’inizio del punto 12) ex 11), una indicazione del Consiglio Universitario Nazionale, al fine di sottolineare l’importanza delle conoscenze disciplinari, nonchè degli aspetti relativi all’insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità non italiana. È stato tenuto conto, nella integrazione al termine del punto 12), di una considerazione espressa dal Consiglio Universitario Nazionale nella parte introduttiva del parere;

- all’allegato B, è stata accolta, al termine dell’area 2, una indicazione del Consiglio Universitario Nazionale, inserendo altre arti figurative;

- all’allegato C, è stata accolta, al termine dell’area 2, una indicazione della Commissione del Senato, analoga ad una diversamente formulata del Consiglio Universitario Nazionale, concernente la specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere.

Inoltre è stata introdotta, nell’area 3, una precisazione che raccoglie, in termini variati, una indicazione della Commissione del Senato relativa alla destinazione di una maggiore percentuale alle attività direttamente connesse alle metodologie disciplinari.

Non si è ritenuto invece di poter accogliere alcune indicazioni, per i motivi che seguono.

- Eliminazione di ogni prescrizione su pesi percentuali minimi assicurati ad ognuna delle quattro aree. (Commissione del Senato e Consiglio Universitario Nazionale) – Va anzitutto rilevato che il decreto prevede una amplissima autonomia nelle scelte delle singole Università, in quanto le quattro aree rappresentano esclusivamente tipologie di attività didattiche, entro ognuna delle quali è possibile la più grande varietà di scelte. L’eventuale soppressione anche di questi vincoli a maglie così larghe annullerebbe di fatto il significato stesso dei criteri previsti dalla L. 127/97; in particolare, una totale assenza di caratterizzazione nazionale non appare accettabile per corsi direttamente professionalizzanti (nel caso della Scuola, anche abilitante).

- Esclusione della possibilità di abbreviazioni di corso in relazione a crediti riconosciuti (Commissione del Senato e Consiglio Universitario Nazionale) – L’idea stessa di credito didattico, sempre più diffusa in tutti i sistemi scolastici europei e posta alla base delle principali proposte di riforme del sistema formativo attualmente in discussione in Italia, richiede che le attività concluse positivamente dallo studente in precedenti corsi di studio e riconosciute come rilevanti per un determinato nuovo curricolo didattico possano comportare una abbreviazione del curricolo stesso. È da rilevare che il decreto non prevede alcun automatismo: l’individuazione della rilevanza, per il Corso o per la Scuola, di studi precedenti è interamente demandata al giudizio degli organismi didattici responsabili.

Inoltre i pareri contenevano le seguenti osservazioni, non direttamente pertinente al presente decreto; in vari casi, sarà possibile tenerne conto nelle sedi proprie:

- Diritto allo studio: è in corso di elaborazione la modifica della normativa sul diritto allo studio universitario che dispone, come richiesto dalle Commissioni del Senato e della Camera, l’estensione agli allievi delle scuole di specializzazione di quanto oggi previsto per gli iscritti ai corsi di laurea.

- Accesso degli studenti al Corso e alla Scuola: nell’attuazione delle procedure previste dall’apposito Regolamento, sarà tenuta presente l’indicazione della Commissione del Senato relativa alle pari condizioni di accesso e alla valutazione culturale degli aspiranti. L’indicazione della Camera relativa ai provenienti dai corsi quadriennali verrà soddisfatta garantendo l’attivazione dell’anno integrativo per coloro che acquisiranno il titolo quadriennale nella fase transitoria. Non appare invece compatibile col Regolamento sugli accessi l’indicazione del Consiglio Universitario Nazionale relativa all’articolo 2, comma 3.

- Riforma della tipologia delle abilitazioni: l’orientamento suggerito dalle osservazioni della Commissione del Senato corrisponde alla prospettiva già indicata nelle premesse al recente decreto ministeriale che ha prorogato a tutto l’anno accademico 2000-2001 la validità delle lauree che attualmente consentono l’accesso alle diverse abilitazioni (e perciò alla Scuola conferisce tali abilitazioni).

- Tasse e contributi: relativamente all’indicazione della Commissione del Senato, si deve fare necessariamente riferimento alla normativa generale sulla determinazione di tasse e contributi.

 

Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 , n. 323 - Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425. (G.U. n. 210 del 09 settembre 1998)

 

Il Presidente della Repubblica;

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ed in particolare l'articolo 1;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Considerati gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997, del 25-26 giugno 1997 e del 2 dicembre 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 23 e del 25 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° giugno 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

 

Emana il seguente regolamento:

 

Articolo 1 - Finalità dell'esame di Stato - 1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.

2. Gli esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria superiore si sostengono in unica sessione annuale.

3. L'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato tendono ad accertare le conoscenze generali e specifiche, le competenze in quanto possesso di abilità, anche di carattere applicativo, e le capacità elaborative, logiche e critiche acquisite.

 

Articolo 2 - Candidati interni - 1. All'esame di Stato sono ammessi:a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;

b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3;

c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio o abbiano funzionato almeno tre classi del quinquennio progressivamente non riattivate, e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;

d) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica.

3. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto, l'esame di Stato, è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe nello scrutinio finale con esclusione di promozione conseguita secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo.

 

Articolo 3 - Candidati esterni - 1. Oltre ai candidati di cui all'articolo 2 sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in corso e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;

b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) siano in possesso, nel caso di esami di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte, del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso integrativo prescelto, indipendentemente dall'età;

d) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in corso;

e) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;

f) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

2. I candidati agli esami negli istituti professionali devono documentare di avere esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto presso il quale svolgono l'esame.

3. I candidati di cui alla lettera d) del comma 1 sono esentati dal presentare qualsiasi titolo di studio.

4. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studi.

5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

6. I candidati di cui al comma 1, lettera e), e quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studi sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

7. L'esame preliminare è sostenuto, nel mese di maggio e comunque non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la costituzione di apposite commissioni d'esame, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe terminale individuata dal capo dell'istituto sede dell'esame conclusivo, al momento dell'acquisizione della domanda di ammissione all'esame medesimo. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene le prove.

8. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), d) ed e), previo superamento delle prove di cui ai commi 5 e 6. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

9. L'esito positivo degli esami preliminari previsti dai commi 5 e 6, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima.

10. È fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.

11. I candidati presentano domanda di ammissione all'esame, ad un solo istituto, entro il 30 novembre dell'anno scolastico in cui intendono sostenere l'esame stesso. Eventuali domande tardive sono prese in considerazione esclusivamente dai Provveditori agli studi, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio. Limitatamente ai candidati che cessano la frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo il predetto termine è differito al 20 marzo.

 

Articolo 4 - Contenuto ed esito dell'esame - 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

2. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1.

3. La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.

4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente.

La prova è strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.

5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

 

Articolo 5 - Modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove d'esame - 1. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.

2. Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.

3. La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'articolo 14.

4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli alunni provenienti da più classi.

5. Le scuole che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individuano le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio regolamento.

6. Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giungano tempestivamente, il Presidente della commissione esaminatrice ne informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede all'invio dei testi richiesti. In caso di particolari difficoltà o disguidi, ove siano trascorse due ore dall'orario previsto per l'inizio della prova scritta, la commissione provvede a formulare i testi delle prime due prove di esame con le modalità stabilite col decreto di cui al comma 1.

7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell'articolo 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni.

9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi, e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.

 

Articolo 6 - Esami dei candidati con handicap - 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, confluito nell'articolo 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

 

Articolo 7 - Prove suppletive e particolari modalità di svolgimento degli esami - 1. Ai candidati che, in seguito a malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della conclusione degli esami, ovvero, in casi eccezionali, anche oltre tale data; per l'invio e la predisposizione dei testi si seguono le modalità di cui all'articolo 5.

2. Il presidente della commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati.

3. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

 

Articolo 8 - Prove suppletive e particolari modalità di svolgimento degli esami - 1. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali, i licei linguistici di cui all'articolo 363, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, limitatamente ai candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.

2. Sede d'esame dei candidati esterni, salvo quanto previsto dall'articolo 362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soltanto gli istituti statali ed i licei linguistici di cui al comma 1.

3. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali di corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati di cui al comma 2 gli istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza.

4. Qualora il numero delle domande presentate da candidati esterni sia eccessivo rispetto alle possibilità ricettive di ciascun istituto, il Provveditore agli studi, di intesa con i capi di istituto interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri istituti, anche di provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano altri istituti dell'ordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti, previe intese con i competenti Provveditori agli studi.

5. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti con uno specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui ai commi 3 e 4, il Provveditore agli studi può disporre che le prove di esame si svolgano anche in altri istituti o scuole anche di tipo diverso, della provincia di competenza, ivi compresi eventualmente quelli non impegnati in esami di Stato.

6. Per i candidati degenti in luogo di cura e detenuti il Provveditore agli studi valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica, autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi. In tal caso, le prove scritte sono effettuate di norma nella sessione suppletiva.

7. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami.

8. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi di esame stabilite per i candidati.

 

Articolo 9 - Commissione d'esame - 1. La commissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e, comunque, non superiore a quattro. È, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

3. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. I candidati interni devono appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni. Nel caso in cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, possono essere costituite commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni.

4. Il presidente è nominato tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri esterni sono nominati tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri interni sono designati dalle singole istituzioni scolastiche tra i docenti delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati, ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo.

5. I criteri e le modalità per le nomine dei componenti le commissioni d'esame e per la designazione dei membri interni da parte delle istituzioni scolastiche sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui al comma 1.

6. I presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni.

7. Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari.

8. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. Il compenso dei membri interni tiene conto anche dell'eventuale svolgimento della funzione in più commissioni.

 

Articolo 10 - Sostituzione dei componenti delle commissioni d'esame - 1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei membri rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. La competenza a provvedere alle necessarie sostituzioni dei componenti delle commissioni d'esame è dei Provveditori agli studi, che dispongono le sostituzioni medesime sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 5.

4. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.

5. La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe, allo stesso corso, o nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto, assicurando che non si tratti di docenti di discipline affidate ai membri esterni.

 

Articolo 11 - Credito scolastico - 1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali. Per gli istituti professionali e gli istituti d'arte si provvede all'attribuzione del credito scolastico, per il primo dei tre anni, in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza.

2. Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base dell'allegata tabella A e della nota in calce alla medesima.

3. Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva. In caso di promozione con carenze in una o più discipline, il consiglio di classe assegna il punteggio previsto nella nota alla predetta tabella A e può integrare tale punteggio, in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo e previo accertamento di superamento del debito formativo riscontrato, secondo quanto precisato nella medesima nota.

4. Fermo restando il massimo dei 20 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.

5. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.

6. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla commissione d'esame ed è pubblicato all'albo dell'istituto il giorno della prima prova scritta.

7. Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi per il quale intendono sostenere l'esame di Stato il credito scolastico relativo al terzultimo e al penultimo anno di corso è il credito già maturato o quello attribuito dalla commissione d'esame sulla base dei risultati conseguiti per idoneità, secondo le indicazioni dell'allegata tabella B.

8. Per i candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, in aggiunta all'eventuale credito derivante dalla promozione o idoneità alla penultima classe, la commissione d'esame tiene conto dei risultati derivanti dalle prove preliminari secondo quanto indicato nell'allegata tabella C.

9. Per i candidati esterni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), o in possesso di promozione o idoneità alla penultima o ultima classe di altro corso di studi è attribuito dalla commissione d'esame il credito scolastico derivante dai risultati conseguiti nelle prove preliminari secondo le indicazioni della tabella C.

10. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, per quanto concerne l'ultimo anno, ai candidati di cui ai commi 7, 8 e 9 il credito scolastico è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

11. Per tutti i candidati esterni, fermo restando il punteggio massimo di 20, la commissione d'esame può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo di cui all'articolo 12. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati interni ed esterni, tale integrazione non può superare i due punti. Ai fini previsti dal presente comma, si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

 

Articolo 12 - Crediti formativi - 1. Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame. I consigli di classe e le commissioni d'esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall'amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.

2. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.

3. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'autorità diplomatica o consolare.

 

Articolo 13 - Certificazioni - 1. La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.

2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.

3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

 

Articolo 14 - Osservatorio - 1. È istituito, presso il Centro europeo dell'educazione, un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare, verificare e valutare l'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di costituire un supporto permanente per le commissioni di esame per quanto riguarda la predisposizione della terza prova scritta anche realizzando, in collaborazione con i competenti uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione, un apposito archivio nazionale permanente utilizzabile, a tal fine, dalle commissioni.

2. Al fine del monitoraggio dell'andamento degli esami di Stato, i presidenti delle commissioni di esame predispongono, prima della chiusura dei lavori, un'apposita relazione sulla base di criteri predefiniti dall'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che provvede all'esame e alla valutazione degli elementi conoscitivi contenuti nelle relazioni.

 

Articolo 15 - Disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali - 1. Gli esami di Stato secondo il nuovo ordinamento si svolgeranno a partire dall'anno scolastico 1998/1999 con la gradualità di applicazione prevista dal presente articolo.

2. Negli esami di Stato che si svolgeranno nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento la terza prova scritta sarà strutturata in forma semplificata e comunque con la proposizione di un numero limitato di argomenti, quesiti, problemi, casi pratici. Le relative istruzioni sono impartite dal Ministro della pubblica istruzione e diramate alle istituzioni scolastiche, contestualmente al decreto di cui all'articolo 5, comma 2, in tempo utile allo svolgimento dei primi esami secondo il nuovo ordinamento.

3. Agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1998/1999 il credito scolastico sarà attribuito, sulla base dell'allegata tabella D e della nota in calce alla medesima, tutto con riferimento ai risultati del medesimo anno, tenendo conto anche dell'andamento dei due anni precedenti; agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1999/2000 sarà attribuito, sulla base dell'allegata tabella E e della nota in calce alla medesima, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi due anni, con riferimento, rispettivamente, ai risultati dell'anno 1999/2000 e dell'anno precedente, tenendo conto dell'andamento dell'anno scolastico 1997/1998.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1997, n. 42, in connessione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e agli stessi effetti, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti possono istituire classi terminali soltanto nei corsi di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in cui siano funzionanti, oltre alla stessa classe terminale, almeno altre due classi.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a partire dall'anno scolastico 1999/2000; alle stesse faranno riferimento le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute e pareggiate nel programmare gli esami di idoneità dell'anno scolastico 1998/1999.

6. Limitatamente agli esami di Stato che si svolgeranno nell'anno scolastico 1998/1999 gli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti sono sede di esame anche per gli alunni delle ultime classi di corsi che non hanno i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che, nell'anno scolastico 1997/1998, detti alunni abbiano frequentato presso il medesimo istituto la penultima classe, ovvero abbiano sostenuto esami di idoneità per la frequenza dell'ultima classe.

7. I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

8. Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

9. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20 bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

10. Il presente regolamento si applica anche nelle scuole italiane all'estero sedi degli esami con gli opportuni adattamenti da adottarsi con provvedimento del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

11. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

12. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, si intendono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 199 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

 

Tabella A - (Prevista dall'art. 11, comma 2) - Credito scolastico - Candidati interni

 

Media dei voti

Credito scolastico - Punti

I anno

II anno

III anno

M = 6

2-3

2-3

4-5

6 < M £ 7

3-4

3-4

5-6

7 < M £ 8

4-5

4-5

6-7

8 < M £ 10

5-6

5-6

7-8

 

Nota. - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Limitatamente all'ultimo anno del corso di studi, anche al candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti tale che 5 £ M < 6, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 1-3.

 

Al candidato che ha conseguito nel medesimo anno una media M < 5 non è attribuito per tale anno alcun credito scolastico.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5). (1)

_______________________

(1) La presente nota è stata così corretta con avviso pubblicato nella G.U. 24 09 1998, n. 223.

 

 

Tabella B - (Prevista dall'art. 11, comma 7) - credito scolastico - Esami di idoneità

 

Media dei voti conseguiti in esami di idoneità

Credito scolastico - Punti

M = 6

2

6 < M £ 7

3-4

7 < M £ 8

4-5

8 < M £ 10

5-6

 

Nota. - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a due anni di corso in un'unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

 

 

Tabella C - (Prevista dall'art. 11, comma 8) - Credito scolastico - Candidati esterni

 

Media dei voti delle prove preliminari

Credito scolastico - Punti

M = 6

2

6 < M £ 7

3-4

7 < M £ 8

4-5

8 < M £ 10

5-6

 

Nota. - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di prove preliminari relative a due anni di corso. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

 

Tabella D - (Prevista dall'art. 15, comma 3) - Credito scolastico - Relativo ai candidati interni agli esami di Stato che si svolgeranno nell'anno scolastico 1998/1999

 

Media dei voti

Credito scolastico relativo a 3 anni di corso - Punti

M = 6

8-11

6 < M £ 7

11-14

7 < M £ 8

14-17

8 < M £ 10

17-20

 

Nota. - M rappresenta la media dei voti conseguita in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico 1998/1999. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti dell'anno in corso e l'andamento dei due precedenti anni di corso, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

All'alunno che ha conseguito nello scrutinio finale dell'anno scolastico 1998/1999 una media dei voti M < 5, in considerazione della promozione o idoneità conseguita per accedere alle classi quarta e quinta, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 4-5. Per la medesima motivazione, all'alunno che ha conseguito una media M tale che 5 £ M < 6, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione 5-7.

All'alunno che, avendo frequentato nell'anno scolastico 1998/1999 la penultima classe, sostiene l'esame di Stato per abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'art. 2, comma 2, è attribuito il credito scolastico previsto per la penultima classe nella tabella A, nella banda di oscillazione relativa alla media conseguita. Ad esso va aggiunto, per il terzultimo anno il medesimo punteggio e per l'anno non frequentato, un credito scolastico nella misura massima prevista per lo stesso nella medesima tabella A in relazione alla media dei voti conseguiti nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo art. 2, comma 3, è attribuito il credito scolastico previsto per la penultima classe nella tabella A, nella banda di oscillazione relativa alla media conseguita, e per il terzultimo anno e per l'anno non frequentato, il medesimo punteggio.

 

 

Tabella E - (Prevista dall'art. 15, comma 3) - Credito scolastico - Relativo ai candidati interni agli esami di Stato che si svolgeranno nell'anno scolastico 1999/2000

 

Credito scolastico - Punti

Media dei voti

anno scolastico 1998-1999 relativo a 2 anni di corso

Anno scolastico 1999-2000

M = 6

4-6

4-5

6 < M £ 7

6-8

5-6

7 < M £ 8

8-10

6-7

8 < M £ 10

10-12

7-8

 

Nota. - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale degli anni scolastici 1998/1999 e 1999/2000. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

Il credito scolastico attribuito nell'anno 1998/1999 deve tener anche conto dell'andamento dell'anno scolastico precedente. All'alunno che nell'anno scolastico 1998/1999 è stato promosso all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito nel medesimo anno il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico 1999/2000 il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Limitatamente all'ultimo anno del corso di studi (anno scolastico 1999/2000), anche al candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti tale che 5 £ M < 6, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 1-3.

Al candidato che ha conseguito nel medesimo anno una media M < 5 non è attribuito per tale anno alcun credito scolastico.

 

 

Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 - Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola

 

ESTRATTO

 

RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTI PER ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP - SPERIMENTAZIONE DI MODELLI EFFICACI DI INTEGRAZIONE

 

Art. 37 - Dotazione provinciale degli insegnanti di sostegno - 37.1 Le dotazioni provinciali di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap sono determinate con le. tabelle allegate, tenendo conto dei numero complessivo degli alunni iscritti alle scuole statali, di ogni ordine e grado, in ciascuna provincia e dividendo lo stesso numero per 138.

37.2 Sulla base dei numero di posti calcolato a norma dei comma 1, confrontato ai posti di organico e di fatto complessivamente costituiti nell'anno scolastico 1997-'98, in ogni provincia i posti in organico sono determinati in misura non inferiore al 66% dei numero calcolato come sopra specificato oppure non superiore all'80% dei posti complessivamente istituiti nello stesso anno scolastico 1997-'98.

37.3 Sulle ulteriori disponibilità di posti corrispondenti alla differenza tra i posti calcolati a norma dei comma 1 e quelli acquisiti negli organici provinciali, ove se ne verifichi la necessità, possono essere disposte assunzioni o utilizzazioni annuali di personale con rapporto di lavoro, rispettivamente, a tempo determinato o indeterminato. Le modalità e le condizioni di utilizzazione e personale in servizio a tempo indeterminato sono disposte in sede di contrattazione decentrata nazionale e provinciale.

37.4 Le variazioni in aumento o in diminuzione, conseguenti al sistema di calcolo dei posti sopra indicato, hanno effetto gradualmente nel triennio 1998-2000.

 

Art. 38 - Criteri di ripartizione tra gradi di scuola - 38.1 Stabilita la dotazione provinciale dei posti, il Provveditore procede contestualmente alla loro ripartizione tra i diversi gradi di scuole tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

a) quota percentuale di alunni in situazione di handicap per ogni grado di scuola in rapporto al totale provinciale degli alunni nella medesima situazione;

b) quota percentuale di alunni in situazione di handicap per ogni grado di scuola in rapporto al totale provinciale della popolazione di alunni dei medesimo grado;

c) durata media dei tempo scolastico in rapporto ai diversi gradi di scuola;

d) numerosità degli alunni per classe, plesso o sede distaccata e istituto nei diversi gradi di scuola;

e) proposta di ripartizione dei gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (Glip) formulata in base agli elementi sopra elencati.

 

Art. 39 – Consolidamento dei posti - 39.1 Per distribuire tra i diversi gradi di scuole i posti acquisiti in organico ai sensi dell'art. 37 il Provveditore agli studi tiene conto:

a) dei posti attualmente coperti da docenti di ruolo per ogni grado di scuola;

b) della ripartizione di posti già calcolata ai sensi dei precedente art. 38;

c) dell'andamento della presenza di alunni in situazione di handicap nell'ultimo triennio scolastico, relativamente alle, scuole materne, elementari e medie;

d) della tendenza dei tasso di presenza di alunni in situazione di handicap nell'ultimo triennio relativamente agli istituti di istruzione secondaria superiore, tenendo conto della distribuzione tra i diversi ordini e tipi di scuole.

 

Art. 40 - Continuità educativa - 40.1 Al fine di assicurare la continuità educativa degli insegnanti di sostegno, il Provveditore agli studi assegna i posti di cui agli articoli 38 e 39 del presente decreto, alle singole. istituzioni scolastiche tenendo conto:

- della tendenza delle presenze di alunni in situazioni di handicap nell'ultimo triennio;

- delle necessità di dotare ogni circolo didattico e istituto di un, gruppo stabile di insegnanti, allo scopo di garantire l'efficace utilizzazione delle risorse professionali;

- dell'esistenza di progetti educativi individualizzati a lungo termine.

 

Art. 41 - Assegnazione definitiva dei posti per le attività di sostegno alle scuole - 41.1 L’assegnazione definitiva alle singole istituzioni scolastiche dei posti di sostegno, salvo il disposto dell'art. 42, è effettuata dal Provveditore agli studi, sulla base delle proposte dal gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica (GLH), tenendo conto:

a) del progetto educativo individuale, presentato dalla scuola di riferimento, contenente indicazioni:

- sui bisogni formativi dei singoli alunni in situazione di handicap;

- sulle strategie che si intendono attivare per sviluppare le potenzialità presenti o residue, in rapporto alle risorse complessive della scuola;

- sulle modalità di verifica. degli obiettivi individuali per il progetto di integrazione o di vita, con previsione programmata della riduzione motivata dell'impiego dell'insegnante di sostegno;

b) della diagnosi funzionale attestante il livello di gravità dell'alunno in situazione di handicap, in rapporto alla sua scolarizzazione e dei cambiamenti avvenuti attraverso il processo di integrazione, evitando l'assegnazione automatica, di anno in anno, della medesima entità dei sostegno ritenuto necessario, nel primo anno di scolarizzazione, dalla diagnosi funzionale iniziale;

c) dell'organizzazione didattica di ciascuna scuola, con riguardo alla durata dei tempo scolastico e alle attività didattiche programmate per la classe in cui è inserito l'alunno in situazione di handicap, al fine di consentire la valutazione ponderata delle risorse professionali necessarie;

d) della corrispondenza, nella maggior misura possibile, tra le competenze disciplinari ed esperienze professionali dei docenti da assegnare ad istituzioni secondarie superiori e gli obiettivi formativi dei progetto di vita di ciascun alunno;

e) della necessità d'interventi precoci o di prevenzione nel grado iniziale della scolarità;

f) della priorità da attribuire, nelle scuole secondarie superiori ai progetti caratterizzati dall'interazione scuola-lavoro, definendo anche le competenze disciplinari utili ad individuare gli insegnanti di sostegno.

41.2 Con l'assegnazione dei posti così effettuata può essere modificata la ripartizione tra gradi di scuole, attuata ai sensi degli articoli 38, 39 e 40, in relazione alle diverse situazioni specifiche.

 

Art. 42 - Dotazioni di posti di sostegno per l'istruzione secondaria superiore - 42.1 Limitatamente all'anno scolastico 1998-'99 la dotazione organica per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore è determinata a livello provinciale, per grandi aree disciplinari; i posti così determinati sono assegnati alle singole istituzioni scolastiche, nella fase operativa di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto, secondo i criteri previsti dagli articoli 40 e 41.

 

Art. 43 - Progetti sperimentali - 43.1 Il Provveditore agli studi vaglia i progetti di sperimentazione di modelli efficaci di integrazione nelle classi ordinarie, predisposti dalle scuole ai sensi dell'art. 40, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di:

- approvare la sperimentazione di tali progetti, valutandone la ricaduta di esperienza nel territorio;

- disporre l'eventuale assegnazione di personale elettivamente qualificato, in relazione agli obiettivi specifici da conseguire;

- assegnare mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici ed ausili didattici funzionali alla realizzazione del progetto;

43.2 I progetti di sperimentazione dovranno presentare i seguenti requisiti:

- definizione degli obiettivi, degli strumenti metodologici e didattici, delle modalità di documentazione dell'attività svolta e di diffusione dell'esperienza tra le altre scuole;

- eventuale attuazione dei progetto attraverso l'integrazione di risorse e di esperienze con altri enti, sulla base di accordi di programma e intese con istituzioni, associazioni, organizzazioni no-profit, cooperative sociali e centri specializzati;

- preventivo di spesa per le risorse umane e strumentali. necessarie, tenendo conto anche degli apporti di soggetti esterni alla scuola operanti nello stesso ambito territoriale.

43.3 Il Provveditore agli studi, sulla base delle proposte del Gruppo di lavoro provinciale interistituzionale (Glip), individuerà i progetti da approvare osservando le seguenti priorità:

a) interventi precoci finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di aggravamento delle situazioni di handicap nei gradi iniziali dei processo formativo;

b) percorsi integrati di istruzione e formazione professionale e di inserimento nel mondo dei lavoro, con particolare riferimento a progetti che prevedono l'uso di risorse provenienti da altri soggetti, con particolare attenzione alle cooperative sociali, al riconoscimento di crediti formativi e all'alternanza scuola-lavoro;

c) percorsi di integrazione che prevedano l'impiego anche di persone esterne al corpo docente, come tutors reclutati attraverso "borse amicali", esperti in specifiche attività lavorative o figure di sistema;

d) interventi formativi in contesti esterni alla scuola e attività didattiche cooperative, con il coinvolgimento di tutti gli alunni e gli insegnanti;

e) integrazione scolastica di minorati dell'udito e della vista, con l’intervento dei diversi soggetti istituzionali competenti, anche al fine di mettere le strumentazioni e le competenze specializzate a disposizione di reti di scuole;

f) progetti di integrazione scolastica dei disabili fisici e psichici, in particolare situazione di gravità, più direttamente mirati alle potenzialità di apprendimento e al miglioramento della vita di relazione;

g) progetti che si colleghino all'autonomia didattica ed organizzativa, prevedendo attività per gruppi, tempi scolastici flessibili, curricoli individualizzati, che, partendo dalle esigenze degli alunni in situazione di handicap determinino cambiamenti significativi dell'intera organizzazione, della scuola.

43.4 Il Provveditore agli studi dispone, altresì:

- l'eventuale assegnazione temporanea di insegnanti di sostegno dei grado di scuola precedente, nella fase di passaggio di un alunno da un grado all'altro di scuola, qualora il progetto educativo individuale e le esigenze di inserimento rendano necessarie forme di raccordo e integrazione tra i due gruppi di docenti;

- l'eventuale finalizzazione di competenze professionali assegnate per alunni in particolari situazione di handicap anche a reti di scuole.

43.5 In ogni caso i progetti dovranno, evitare la concentrazione di alunni della stessa tipologia di handicap nella stessa scuola, favorendo invece i consorzi tra scuole e lo scambio di strumenti ed esperienze;

43.6 Le scuole a cui verrà affidato il progetto di sperimentazione dovranno garantire l'informazione e la diffusione delle esperienze, attraverso la promozione di centri territoriali di servizi didattici e strumentali, in attuazione dell'autonomia gestionale o organizzativa delle scuole.

43.7 Le sperimentazioni proposte dai commi precedenti verranno sottoposte a specifico monitoraggio, al fine di valutare la qualità dei progetti, il conseguimento degli obiettivi prefissati e l'opportunità della diffusione delle esperienze realizzate.

 

Art. 44 - Deroghe al rapporto 1:138 - 44.1 In presenza di handicap particolarmente gravi, il Provveditore agli studi può assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato anche in deroga al rapporto numerico fissato dall'art. 37, fermo restando comunque, il vincolo di riduzione della consistenza complessiva dei personale in servizio in ciascuna provincia posto dall'art. 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 45 - Organizzazione didattica - Competenze degli organi di istituto - 45.1 È rimessa alla competenza degli organi collegiali la progettazione di nuove forme di flessibilità dell'organizzazione didattico-educativa, che, in rapporto alle risorse di organico assegnate alla scuola, consentano di rendere meno determinanti i raggruppamenti di alunni per classe e le loro dimensioni, prendendo in, considerazione la possibilità di programmare attività didattiche per gruppi ristretti di alunni oppure per gruppi più ampi di alunni iscritti a classi diverse, allo scopo di assicurare la maggiore efficacia possibile dell'insegnamento, in rapporto alle potenzialità di apprendimento individuale.

4,5.2 È parimenti affidata alla competenza degli organi collegiali della scuola la formulazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, utilizzando la disponibilità di personale e di mezzi dei fondo d'istituto, ovvero anche mediante l'utilizzazione di ulteriori risorse di personale e mezzi messe a disposizione dai competenti enti locali oppure da enti ed organismi pubblici o privati, a seguito di appositi accordi o convenzioni.

 

Art. 46 – Relazioni sindacali - 46.1 I Provveditori agli studi e i Capi di istituto informano le organizzazioni sindacali sui criteri generali adottati e sugli obiettivi perseguiti nell'applicazione dei presente decreto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, 7, 8 e 9 dei contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

 

Circolare Ministeriale 7 agosto 1998, n. 353 - Prot. n. 11718  - Servizio scolastico nelle strutture ospedaliere

 

L'organizzazione del servizio scolastico presso le strutture ospedaliere presenta una forte valenza in termini di riconoscimento effettivo di diritti costituzionalmente garantiti, oltre che di affermazione della cultura della solidarietà a favore dei più deboli, anche alla luce della normativa internazionale al riguardo (Risoluzione del Parlamento Europeo: Carta europea dei bambini degenti in ospedale, maggio 1986 - Convenzione sui diritti del fanciullo, ONU New York novembre 1989 - Documento europeo conclusivo del seminario dell'OCSE, Stoccarda 1991).

L'evoluzione del quadro normativo, con particolare riguardo all'attribuzione dell'autonomia organizzativa, didattica e di ricerca alle istituzioni scolastiche, consente di superare l'attuale assetto, legato, soprattutto per la scuola media, a interventi di tipo sperimentale, e di ricondurre l'attività didattica presso i presIdi ospedalieri nell'ottica della diversificazione del servizio e nell'ambito delle iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, nel quadro di una logica interistituzionale di intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della Sanità e Ministero degli Affari Sociali.

La scuola in ospedale da evento episodico, legato alla sensibilità di operatori e di istituzioni, deve trasformarsi in struttura scolastica reale ed organizzata, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa prevista, come esplicazione possibile dell'autonomia organizzativa e didattica, dall'art. 21 L. 59/90.

L'ipotesi organizzativa deve tener conto dell'evoluzione dell'ordinamento della scuola italiana e delle condizioni oggettive connesse alla particolarità del servizio da garantire. In particolare il funzionamento della scuola in ospedale:

deve considerare i tempi delle visite e delle terapie, la tipologia della malattia del minore degente, i tempi e i ritmi dei diversi reparti, il day-hospital e la lungo degenza;

non può basarsi sui tradizionali parametri numerici per il raggruppamento degli alunni, ma deve privilegiare i piccoli gruppi, attuare il rapporto docente/alunno (1/1) per gli ammalati costretti a letto, programmare ritmi temporali non cadenzati sul tradizionale lezione/compito/studio individuale, usare le tecnologie multimediali in sostituzione delle aule e laboratori - spazi pedagogici/didattici specialistici propri di una struttura scolastica;

deve favorire la crescita di un particolare rapporto professionale tra i docenti della scuola in ospedale e la scuola di titolarità;

deve programmare interventi integrativi con operatori ospedalieri, operatori per attività ludiche e ricreative, volontariato.

In considerazione della particolarità della condizione degli alunni ricoverati, per i quali deve essere attuato un percorso formativo individualizzato, alla scuola in ospedale spettano i seguenti compiti fondamentali:

promuovere l'istruzione degli alunni lungodegenti;

recuperare i ritardi cognitivi degli alunni ricoverati per brevi periodi;

programmare gli interventi per gli alunni curati in day-hospital;

personalizzare la dimensione dell'accoglienza;

garantire tendenzialmente la presenza di tutti gli ordini e gradi scolastici (ospedali metropolitani);

programmare il raccordo con la scuola di provenienza (ospedali dei centri urbani medio/piccoli).

Flessibilità organizzativa

Le situazioni che si presentano sono diverse e il modello organizzativo, pertanto, non può essere unico né rigido e la sua concreta realizzazione non può prescindere da un'intesa tra le autorità sanitarie e quelle scolastiche.

Appare perciò opportuno tracciare solo alcune linee di indirizzo in ordine alle risorse umane da destinarvi, anche nella nuova prospettiva aperta dall'introduzione dell'organico funzionale di istituto e dal conferimento agli Enti locali delle competenze in materia di istruzione e del complesso dei "servizi alla persona e alla comunità" (compresa la tutela della salute e il diritto allo studio) con il D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112.

I Provveditori agli Studi, nell'ambito delle disponibilità di organico - su richiesta della competente Autorità sanitaria e dei soggetti istituzionali interessati (Regione, Provincia, Comuni) - possono istituire il servizio scolastico all'interno delle seguenti strutture sanitarie che, per la loro tipologia, fanno presumere un consistente flusso di utenti:

Istituti di ricovero e cura interamente pediatrici;

Reparti pediatrici ad alta specializzazione dei Policlinici Universitari e degli Istituti di ricerca scientifica.

La quota di organico da attribuire alla scuola in ospedale, in relazione allo specifico modello organizzativo individuato dal collegio dei docenti della scuola cui è affidato il servizio, può essere articolata in base alle tipologie di utenza, alle specificità degli alunni, ai flussi previsti, alle fasce orario di erogazione del servizio.

Per quanto riguarda le risorse, la predisposizione dell'accoglienza e le attività ricreative ed educative per il livello prescolare sono affidate a docenti di scuola materna, senza escludere ovviamente la possibilità che la struttura sanitaria si avvalga, in aggiunta, anche di cooperative di servizi per l'animazione e lo spettacolo, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni dei genitori.

Per il livello elementare, vanno garantiti docenti che coprano gli apprendimenti fondamentali, con la flessibilità oraria prevista dalla legge n. 148 del  5-6-1990, per permettere al maggior numero possibile di minori di fruire degli interventi educativi-istruttivi.

Per la scuola media, in linea di massima si può ipotizzare una consistenza organica di base di ore settimanali di docenza che risultino multiple della consistenza oraria (18 ore) prevista per la costituzione delle cattedre, ma comunque complessivamente non inferiori a 54 ore settimanali, da articolare sia con cattedre intere sia con quote orario inferiori all'orario di cattedra, preferibilmente garantendo a tutti gli insegnamenti un minimo di 6 ore (per la necessità di una presenza non episodica dei docenti).

La predetta consistenza organica può essere ampliata in relazione ai diversi flussi dell'utenza e sulla base di specifici progetti, articolandola attraverso un modulo a classi (per il caso di prevalenti ricoveri prolungati e/o ricorrenti) o attraverso un'apposita rimodulazione dell'organico della scuola, garantendo comunque il massimo possibile di stabilità ed evitando la dispersione delle competenze professionali acquisite, pur nell'ambito di un'ampia flessibilità gestionale.

A titolo esemplificativo, nelle realtà ove sia stata prescelta un'articolazione a cattedre intere, può essere mutuato - con le modifiche eventualmente ritenute opportune - il modello organizzativo adottato di recente (decreto ministeriale sugli organici) per le pluriclassi delle "piccole isole".

In ogni caso - fatte salve le competenze del capo di istituto - al collegio dei docenti compete, tenuto conto anche delle specifiche professionalità degli insegnanti, l'articolazione degli insegnamenti, la programmazione dell'attività didattica e l'individuazione delle modalità organizzative più idonee, che possono eventualmente prevedere variazioni nel corso dell'anno scolastico in relazione alle esperienze maturate ed alle verifiche dei risultati. Il monte ore suindicato dovrebbe, pertanto, essere considerato in modo flessibile, nel senso di poterlo articolare anche attraverso la presenza di più docenti con orario inferiore a quello di cattedra o di poterlo ampliare con altri docenti della scuola - anche per piccoli spezzoni, eventualmente da retribuire come ore eccedenti - in base alle specifiche esigenze dell'utenza (es. necessità della presenza di docenti di almeno due lingue straniere), previa adeguata valutazione da parte del Provveditore agli Studi in sede di attribuzione alla scuola delle risorse di organico.

Per i reparti con esperienze già in atto e laddove se ne faccia motivata richiesta (documentata anche in base alla serie storica delle degenze), Il servizio scolastico può essere istituito anche in situazioni in cui si preveda un più ridotto flusso dell'utenza, come ad esempio:

Ospedali Regionali con reparto pediatrico non specializzato;

Ospedali Regionali con presenze di alunni in reparti non pediatrici.

In tali casi le risorse professionali necessarie sono assegnate mediante l'ampliamento dell'organico funzionale di un istituto (per la scuola dell'obbligo) e con un nucleo di forza mobile (task force) per la scuola superiore, da retribuire in quest'ultimo caso come ore eccedenti.

I Provveditori agli Studi possono prevedere - nell'ambito della gestione del Fondo provinciale di cui all'art. 71 C.C.N.L. e a richiesta delle scuole - finanziamenti aggiuntivi per interventi di tipo modulare, limitati nel tempo, costituenti prestazioni eccedenti il normale orario di cattedra per i docenti impegnati.

I Provveditori valuteranno l'opportunità di affidare ad un'unica istituzione sia il coordinamento didattico che la gestione amministrativa delle sezioni di scuola materna, di scuola elementare e di scuola media, anche se dislocate presso presidî ospedalieri diversi, nei casi in cui la realtà territoriale lo renda possibile.

Le modalità per l'acquisizione in organico dei posti del personale docente e a.t.a. (collaboratori amministrativi), anche ai fini delle operazioni di mobilità, saranno indicate con le disposizioni che disciplineranno le dotazioni organiche per l'anno scolastico 1999-2000.

Iscrizione degli alunni e rapporti con la scuola di provenienza

Gli alunni sono ammessi alla frequenza delle attività scolastiche svolte nelle sedi ospedaliere senza particolari formalità, sulla base della sola dichiarazione della classe frequentata resa da uno dei genitori; la scuola ospedaliera si pone in rapporto paritetico con la scuola di provenienza per lo scambio delle informazioni sull'alunno degente, attraverso incontri diretti - quando sia possibile - e comunque richiedendo copia della scheda di valutazione ed ogni altro elemento utile (programmazione didattica, argomenti svolti). Qualora l'alunno abbia frequentato per periodi temporalmente rilevanti la scuola in ospedale, questa trasmette alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato che è stato attuato, nonché in merito alla valutazione periodica e finale. Nel caso in cui la frequenza della scuola ospedaliera abbia avuto una durata prevalente, questa effettua lo scrutinio, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dal consiglio di classe; analogamente si procede quando l'alunno - ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami di licenza - debba sostenere in ospedale le relative prove.

La formazione in servizio dei docenti

I Provveditori agli Studi hanno cura di inserire nei piani provinciali di aggiornamento proposte di formazione in servizio dei docenti operanti presso le strutture ospedaliere. Particolare attenzione deve essere posta all'integrazione fra le iniziative proposte dalla scuola e le offerte formative promosse autonomamente dalle strutture sanitarie, favorendo momenti di formazione congiunta con gli operatori delle strutture sanitarie.

Si tratta di fare in modo che sulla indispensabile competenza professionale di base - curriculare e didattica - si innesti una preparazione specifica centrata sulla conoscenza delle molteplici e differenziate metodologie di intervento educativo consone alle situazioni individuali e di renderle operative nella quotidiana prassi didattica nonché sulle opportunità offerte alla didattica dall'uso delle nuove tecnologie.

Rapporti con le Autorità Sanitarie e gli Enti Locali

È opportuno che i rapporti tra l'istituzione scolastica e quella sanitaria siano regolati da accordi interistituzionali sia a livello centrale che periferico (Direzione sanitaria, Provveditorato agli Studi, scuola, eventualmente Ente locale competente), che definiscano l'ambito di intervento ed i limiti di azione di ciascuna istituzione e più precisamente:

la costituzione di un comitato operativo misto per l'organizzazione e la gestione, tra scuola e ospedale che permetta lo scambio delle informazioni e la conoscenza dei bisogni delle due istituzioni, favorendo la predisposizione degli interventi riabilitativi del minore degente anche al termine del ricovero in ospedale;

i reparti nei quali dovrà funzionare il servizio scolastico;

gli spazi messi a disposizione per lo svolgimento delle attività didattiche;

gli arredi e le attrezzature necessari;

gli orari in cui dovrà svolgersi - nel rispetto dell'interesse del bambino degente - l'intervento scolastico;

l'individuazione, nell'ambito del comitato, di un operatore sanitario che sia referente per la scuola e di un operatore scolastico di riferimento per la struttura sanitaria;

la previsione di incontri periodici di verifica e di programmazione tra gli operatori;

la collaborazione del personale medico alla formazione ed all'aggiornamento dei docenti ospedalieri in ordine alle conoscenze mediche e psicologiche utili all'attività didattica;

l'assunzione di adeguate informazioni e misure di carattere profilattico a tutela sia dell'alunno malato che del personale docente;

l'estensione della copertura assicurativa prevista per il personale ospedaliero anche al personale scolastico che opera nell'ospedale, al quale consentire anche la fruizione dei servizi previsti per il personale ospedaliero (mense, posteggi etc.) alle stesse condizioni;

l'assunzione - da parte dell'Ente locale - degli oneri relativi alle spese telefoniche ed ai canoni per l'utilizzo delle attrezzature messe a disposizione per la teledidattica, eventualmente anche attraverso un congruo contributo forfettario per dette spese - se poste a carico della ASL competente;

la possibilità di esercitare nella struttura ospedaliera le funzioni amministrative connesse all'attività didattica;

l'attivazione di adeguate forme di collaborazione tra il personale docente e gli educatori che - alle dipendenze dell'Ente locale - siano eventualmente presenti all'interno del presidio ospedaliero e prestino il loro servizio in favore degli alunni;

la validità temporale dell'intesa, nonché i tempi ed i modi per il rinnovo e/o l'eventuale disdetta della stessa.

Nel richiamare ancora la forte valenza sociale della prestazione del servizio scolastico nelle strutture ospedaliere, che coniuga due diritti costituzionali realmente garantiti - quello della salute e quello dell'istruzione - si pregano i Provveditori agli Studi di diramare la presente circolare a tutte le istituzioni scolastiche dipendenti.

IL MINISTRO - f.to Berlinguer

 

Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 - Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica

 

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

di concerto con

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

E IL MINISTRO DEL TESORO

 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 4 - comma 2 - che stabilisce che le Università provvedono alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie con specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi presso le quali si consegue un diploma di abilitazione all'insegnamento;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 400 - comma 12 - che stabilisce che fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli artt. 3 e 4 della legge 341/90, i candidati che abbiano superato le prove dei concorsi a cattedre per titoli ed esami conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti; l'articolo 316 - comma 2 - che prevede che fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della legge 341 citata si applicano le disposizioni dell'articolo 325; gli articoli 67 - comma 6 - e 325 - comma 1 - che stabiliscono per il personale assistente educatore degli istituti statali per sordomuti e per non vedenti, nonché per il personale direttivo, docente ed educativo impegnato nell'attività di sostegno ad alunni in situazione di handicap il possesso di apposito titolo di specializzazione;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 - comma 95;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1998, recante i criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, i cui articoli 3 - comma 6 - e 4 - comma 8 - in particolare prevedono, all'interno dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e della scuola di specializzazione, lo svolgimento di specifici corsi aggiuntivi attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap per gli allievi che richiedono il diploma di laurea o di specializzazione anche ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno;

Considerato che nell'anno accademico 1998/99 sono avviati i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e istituite le scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria;

Considerato che i corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario presso le predette scuole di specializzazione inizieranno diffusamente nell'anno accademico 1999/2000;

Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 10 marzo 1997, emanato di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro del Tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, con il quale sono state adottate le norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1 - comma 8 - che, integrando l'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, stabilisce che con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro del Tesoro sono adottate norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola secondaria;

Visto l'ordine del giorno accolto dal Governo in sede di esame dell'atto del Senato n. 932, con il quale si impegna il Governo stesso ad indire un corso di specializzazione per gli assistenti educatori non di ruolo presso i convitti per sordomuti e per non vedenti;

Ritenuta la necessità di assicurare, nella fase transitoria, la formazione degli insegnanti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazioni di handicap, con assegnazione alle scuole di docenti specializzati, ivi compresa la formazione del personale educativo presso i convitti nazionali per sordomuti e non vedenti;

 

DECRETA:

 

Art. 1 - A partire dal primo concorso a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria bandito successivamente al 1° maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli artt. 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'articolo 400 - comma 12 - del decreto legislativo 297/94.

 

Art. 2 - Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'articolo 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le Accademie di belle arti e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998/99.

 

Art. 3 - Nei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica Scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all'istituzione delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari.

 

Art. 4 - Fino a quando in una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento, è ammessa la partecipazione al relativo concorso di candidati anche non abilitati. A tal fine se il numero di domande presentate per una classe di concorso a cattedre per titoli ed esami risulti inferiore al triplo rispetto alla previsione dei posti da conferire alle nomine nel periodo di vigenza delle graduatorie del concorso, i termini per la presentazione delle domande vengono riaperti ammettendo al concorso stesso anche gli aspiranti privi di abilitazione, purché in possesso di una laurea che consenta l'accesso all'abilitazione corrispondente.

 

Art. 5 - Per i candidati di cui agli articoli 2 e 4, ammessi a partecipare ai concorsi senza il possesso del titolo di abilitazione, la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all'insegnamento.

 

Art. 6 - Limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna Provincia, fino a quando non vi sarà disponibilità di personale docente munito di titolo di specializzazione per il sostegno conseguito nel corso di laurea e nella Scuola di specializzazione - e quindi rispettivamente fino agli anni accademici 2001-2002 e 2000-2001 - è consentita alle Università anche in regime di convenzione con Enti o Istituti specializzati di cui all'articolo 14 - comma 4 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'istituzione e l'organizzazione dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno alle classi, in presenza di alunni in situazione di handicap, ivi compresi i corsi biennali per gli assistenti educatori dei convitti statali per sordomuti e non vedenti, in modo tale che i corsi di specializzazione si concludano entro i predetti anni accademici.

 

Art. 7 - È consentito ai Provveditori agli Studi, in regime di convenzione con le Università e limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia, di istituire corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno destinati al personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I criteri per l'accesso ai corsi del predetto personale in servizio, sono stabiliti con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione.

 

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - (in SO della GU 30 dicembre 1998 n. 210/L)

 

ESTRATTO

 

Art. 26. - (Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto)

16. All'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ferma restando la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica".

 

Legge 20 gennaio 1999, n. 9 - "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione" (G.U. 27 gennaio 1999, n. 21)

 

Art. 1. - (Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione) - 1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.

2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore è garantito, nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.

3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i princìpi di autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee, volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.

4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.

5. In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.

6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri competenti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche

sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro, con le modalità previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potranno all'uopo essere modificate e integrate. A tal fine è autorizzato l'incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall'anno 2000.

9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000.

10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti connessi con l'attuazione dei commi 7 e 8, nonché per le relative attività preparatorie, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.

11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, disciplinano l'elevamento dell'obbligo di istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purché queste assicurino l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori e siano in armonia con le finalità di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

Art. 2. - (Norme finanziarie) - 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato complessivamente in lire 179.285 milioni per l'anno 1998, in lire 221.518 milioni per l'anno 1999 e in lire 153.359 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 179.285 milioni per l'anno 1998, per lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e per lire 105.323 milioni per l'anno 2000 e l'accantonamento

relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 71.695 milioni per l'anno 1999 e per lire 48.036 milioni per l'anno 2000.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 3. - (Entrata in vigore) - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59

 

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTI i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espressi nelle riunioni del 30 settembre e 15 ottobre 1998;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali nella seduta del 17 dicembre 1998;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 1998;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 16 febbraio 1999 e del 10 febbraio 1999;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della Funzione pubblica e per gli Affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale

 

E M A N A il seguente regolamento:

 

AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

 

TITOLO I - Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia

CAPO I - DEFINIZIONI E OGGETTO

 

Art. 1 - (Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche) - 1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

 

Art. 2 - (Oggetto) - 1. Il presente regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, individua le funzioni ad esse trasferite e provvede alla ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.

2. Il presente regolamento, fatta salva l'immediata applicazione delle disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2000.

3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. A esse si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.

4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative e le attività nella scuola dell'infanzia. La terminologia adottata tiene conto della pluralità di tali contesti.

 

CAPO II - AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO

 

Art. 3 - (Piano dell'offerta formativa) - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

 

Art. 4 - (Autonomia didattica) - 1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;

b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;

c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;

e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

 

Art. 5 - (Autonomia organizzativa) - 1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

 

Art. 6 - (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo) - 1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;

b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;

c) l'innovazione metodologica e disciplinare;

d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;

e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;

f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;

g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.

3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.

 

Art. 7 - (Reti di scuole) - 1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali.

2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.

3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.

4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.

6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:

a) la ricerca didattica e la sperimentazione;

b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;

c) la formazione in servizio del personale scolastico;

d) l'orientamento scolastico e professionale.

7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.

8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

 

CAPO III - CURRICOLO NELL'AUTONOMIA

 

Art. 8 - (Definizione dei curricoli) - 1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

a) gli obiettivi generali del processo formativo;

b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;

c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;

d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;

e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;

f) gli standard relativi alla qualità del servizio;

g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;

h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).

3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.

 

Art. 9 - (Ampliamento dell'offerta formativa) - 1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.

2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.

3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.

4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.

5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

 

Art. 10 - (Verifiche e modelli di certificazione) - 1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

 

Art. 11 - (Iniziative finalizzate all'innovazione) - 1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.

3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.

5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 278, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

CAPO IV - DISCIPLINA TRANSITORIA

 

Art. 12 - (Sperimentazione dell'autonomia) - 1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della pubblica istruzione con successivi decreti.

2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.

3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.

4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono applicate in via sperimentale e progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche dall'anno finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione.

 

Art. 13 - (Ricerca metodologica) - 1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.

2. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.

 

TITOLO II - Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione

CAPO I - ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI

 

Art. 14 - (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche) - 1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente

2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.

3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.

4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento. culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.

5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

 

Art. 15 - (Competenze escluse) - 1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;

b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;

d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;

e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2.

2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

 

Art. 16 - (Coordinamento delle competenze) - 1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.

2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.

4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell' unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.

5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.

6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purchè riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

 

TITOLO III - Disposizioni finali

CAPO I - ABROGAZIONI

 

Art. 17 - (Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate) - 1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono abrogate con effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3, 4 ,5, 6 e 7 limitatamente alle parole "e del consiglio scolastico distrettuale", 8 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5; articolo 104, commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126; articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4 limitatamente alla parola "settimanale" e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144, 165, 166, 167 e 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole "e ad otto decimi in condotta"; articoli 193 bis e 193 ter ; articoli. 276, 277, 278, 279, 280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603.

2. Resta salva la facoltà di emanare, entro il 1° settembre 2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Legge 3 maggio 1999, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico. (G.U. n. 107 del 10 maggio 1999)

 

Art. 1 - (Accesso ai ruoli del personale docente) - 1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico", é sostituito dal seguente:

"Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. All'articolo 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:

"01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi é subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.

03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda".

3. All'articolo 400 del testo unico, dopo il comma 15, é inserito il seguente:

"15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche".

4. Il comma 17 dell'articolo 400 del testo unico é sostituito dal seguente:

"17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente".

5. Il comma 18 dell'articolo 400 del testo unico é abrogato.

6. L'articolo 401 del testo unico é sostituito dal seguente:

"Art. 401. - (Graduatorie permanenti) - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti é effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo é disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa é stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative".

7. All'articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati.

 

Art. 2. - (Norme transitorie relative al personale docente) - 1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.

3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, é indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed é presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

5. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

 

Art. 3 - (Personale docente, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori) - 1. All'articolo 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 é sostituito dal seguente:

"1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti.";

b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione é subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti.";

c) dopo il comma 10 é inserito il seguente:

"10-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.";

d) il comma 13 é sostituito dal seguente:

"13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche".

2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere; all'onere derivante dallo svolgimento della predetta sessione riservata si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.

3. Alla sessione di cui al comma 2, lettera b), sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle Accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.

4. All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.

 

Art. 4 - (Supplenze) - 1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta é attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si é inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee é consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.

13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.

 

Art. 5 - (Insegnanti tecnico-pratici e utilizzazioni presso gli enti e le associazioni di cui all'articolo 456, comma 2, del testo unico) - 1. All'articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, é inserito il seguente:

"1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento é svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.";

b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: "i docenti tecnico-pratici e"; al medesimo comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: "i docenti tecnico-pratici o".

2. Al comma 12 dell'articolo 326 del testo unico é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima".

 

Art. 6 - (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA) - 1. L'articolo 551 del testo unico é sostituito dal seguente:

"Art. 551. - (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi). - 1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente".

2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premessi i seguenti:

"01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.

02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.";

b) il comma 1 é sostituito dal seguente:

"1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente";

c) é aggiunto in fine il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione".

3. L'articolo 553 del testo unico é sostituito dal seguente:

"Art. 553. - (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti é effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali".

4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle Accademie e dei Conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-bis dell'articolo 552 del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo.

5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento é a carico della provincia di Trento.

6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge é inserito nelle graduatorie del concorso per soli titoli in due province, ferma restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come supplente.

9. L'articolo 557 del testo unico é sostituito dal seguente:

"Art. 557. - (Concorsi riservati) - 1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, é conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.

2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in possesso del titolo di studio richiesto per

la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.

3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici.

4. Il concorso riservato per la terza qualifica é per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.

5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.

6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1".

10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 557 del testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.

11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella I allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, per l'accesso rispettivamente alla III e IV qualifica del personale ATA, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianità di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili. L'inserimento nella graduatoria per la III qualifica é comunque subordinato al superamento di una prova di idoneità all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. All'onere derivante dallo svolgimento della predetta prova di idoneità si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti, nei limiti del fabbisogno annuale, con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici é soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titolo altresì, a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei capi d'istituto delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 275 del testo unico é abrogato. In sede nazionale verrà attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma.

 

Art. 7 -(Insegnanti di sostegno) - 1. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attività di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2. Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap in connessione con le discipline di competenza. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado é data la priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975. Nelle operazioni di mobilità, al predetto personale é riservato il 50 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, é valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico.

 

Art. 8 - (Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato) - 1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado é a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, é trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed é inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale é consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, é analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed é inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.

 

Art. 9 - (Norme sul personale dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione) - 1. Le assegnazioni del personale sui posti dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione cessano con la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei vincitori dei concorsi indetti per la copertura dei posti di organico negli uffici predetti, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997. Allo stesso personale é comunque consentita l'opzione per la permanenza nella sede già assegnata con priorità rispetto all'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi predetti. In relazione alle opzioni esercitate dal predetto personale, i vincitori dei concorsi possono essere assegnati su posti vacanti di provveditorati agli studi anche di altre regioni.

 

Art. 10 - (Proroga di graduatorie per ispettore tecnico) - 1. La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica, fino al 31 dicembre 1999, anche agli idonei delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 6 luglio 1984, pubblicati nel supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 25 settembre 1984, e del 23 maggio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 2 del 10 gennaio 1989, approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Art. 11 - (Disposizioni varie) - 1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole "e dai docenti dell'Accademia" sono sostituite dalle seguenti: "dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia";

b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, é inserito il seguente:

"2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame.";

c) il comma 4 dell'articolo 239 é abrogato;

d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: "Gli orari e i programmi di insegnamento e" sono sostituite dalle seguenti: "Gli orari di insegnamento e i programmi";

e) il comma 8 dell'articolo 252 é sostituito dal seguente:

"8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.";

f) al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) é sostituita dalla seguente:

"b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione é autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;".

2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorché ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-bis, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalità. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti.

3. Il Ministro della pubblica istruzione é autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all'aggiornamento delle graduatorie permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora registrate dagli organi di controllo.

4. Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n. 344, é da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 270 del 1982. Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.

6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999.

7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di svolgimento o già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti.

9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti é subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).

10. I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado nonché di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge.

11. I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianità, prevista dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto "Ministeri", sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1 gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, a decorrere dal 1 gennaio 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

13. L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico deve intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo della scuola é garantita in modo cumulativo o alternativo.

14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico é da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 é considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

15. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole: "e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato" sono soppresse;

b) al medesimo comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25-ter, il 50 per cento dei posti così determinati é riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato";

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: "il 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 50 per cento".

 

Art. 12 - (Disposizioni concernenti i docenti di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) - 1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 i docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo. All'onere finanziario derivante dal presente articolo, valutato in lire 1.259 milioni per l'anno 1999, in lire 3.131 milioni per l'anno 2000 e in lire 1.227 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

 

Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 - Criteri per la formazione delle classi con alunni in situazione di handicap

 

Il Ministro della Pubblica Istruzione

 

VISTA la L. 23.12.98, n. 448, concernente le misure di finanza pubblica per la stabilizzazione lo sviluppo ed in particolare l'art. 26, comma 12, con il quale è stata prevista la ridefinizione dei criteri e delle modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni in situazione di handicap;

VISTO il proprio decreto 24.7.98, n. 331 e, in particolare, i titoli II e IV riguardanti, rispettivamente, la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e la ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il D.L.vo 16.4.94, n. 297;

VISTA la L. 27.12.97, n. 449, e, in particolare, l'art. 40, commi 1 e 3, concernenti le modalità di individuazione e di costituzione delle risorse disponibili per l'integrazione degli alunni portatori di handicap;

VISTA la L. 5.2.92, n. 104, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la L. 15 3.97, n. 59, e, in particolare, l'art. 21, commi 8 e 9 relativi alla possibilità di costituzione dei "gruppi classe" secondo criteri di flessibilità organizzativa e funzionale;

VISTA la risoluzione approvata in data 20.12.98 con la quale la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a disciplinare la costituzione delle classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado "....salvaguardando il limite di massima di 20 alunni" nelle classi ove siano ospitati alunni in situazione di handicap;

 

DECRETA

 

L'art. 10 del D.M. 24.7.98, n. 331 è sostituito dal seguente:

10.1 Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola.

10.2 La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi.

10.3 In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, previa valutazione della gravità dell’handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.

10.4 Ai fini previsti dall’art. 40, comma 1, della legge n. 449/98, la formazione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche provinciali complessive dei personale docente ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L. 23.12.98, n. 448.

10.5 Per la formulazione del piano provinciale e per l'attuazione delle norme concernenti la costituzione delle classi con alunni in situazione di handicap e l'assegnazione dei docenti per il sostegno il Provveditore agli Studi, anche sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 41 e 43, si avvale dei seguenti organismi:

a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) che individua e fissa i criteri generali di attuazione dei piano provinciale; alle riunioni del gruppo di lavoro possono partecipare rappresentanti delle istituzioni scolastiche di volta in volta interessate;

b) il GLH (gruppo di lavoro integrazione scolastica) che, sulla base dei criteri stabiliti dal GLIP, formula un parere motivato e un piano di priorità al Provveditore agli Studi, per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 14.1.94, n. 20.

Il Ministro

 

Nota del Ministero della Pubblica Istruzione  5 agosto 1999 Prot. n. 41082/BL - Legge n. 104/92 - art. 14 comma 4 - e D.I. n. 460 del 24/11/1998 - art .6 - Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno.

 

Si fa riferimento al decreto interministeriale n. 460 del 24.11.1998 che all'art. 6 - nell'attuale fase di regime transitorio - consente alle università - limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia - di istituire e organizzare corsi biennali di specializzazione per docenti di sostegno fino a quando non vi sarà disponibilità di personale docente munito di specializzazione per il sostegno conseguito nel corso di laurea (anno accademico 2001-2002) e nelle scuole di specializzazione (anno accademico 2000-2001).

A tale riguardo si informano le SS.LL. che sono pervenuti a questo Ministero, da parte delle organizzazione sindacali della scuola maggiormente rappresentative e da numerosi interessati alla frequenza dei citati corsi segnalazioni su presunte irregolarità nell'applicazione del suddetto art. 6 da parte delle università. Esse riguardano soprattutto il mancato accertamento del fabbisogno di personale docente specializzato a livello provinciale nonché le convenzioni, stipulate da università con enti e istituti specializzati, in modo difforme da quanto previsto dall'art. 14, comma 4 della l. 104/92.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 6 del DL n. 460/98, si precisa quanto segue:

1. le università interessate devono effettuare il preliminare accertamento del fabbisogno provinciale di docenti di sostegno in modo formale presso il provveditore agli studi della provincia nella quale intendono organizzare i corsi biennali di specializzazione;

2. l'istituzione, l'organizzazione, l'amministrazione e la conduzione dei suddetti corsi devono essere affidate dal Rettore dell'università alle facoltà di scienze della formazione o comunque a facoltà e dipartimenti presso cui sono istituiti i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. Anche nel regime transitorio, come espressamente segnalato dall'Osservatorio permanente per l'integrazione scolastica, deve farsi riferimento al contesto indicato dal decreto 26.5.98 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

3. le università possono stipulare le convenzioni con enti e istituti specializzati nell'osservanza dell'art. 14, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, espressamente richiamato dal citato art. 6, che le consente limitatamente alle attività di docenza nei corsi in questione, ferma restando la titolarità delle università stesse;

4. il programma dei corsi biennali deve essere redatto sulla base degli obiettivi formativi e dei contenuti previsti dal decreto del 27.6.1995, n. 226 del Ministro della P.I.

Ciò premesso, si informano le SS.LL. che non saranno riconosciuti, da questo ministero, i titoli rilasciati a conclusione di corsi biennali di specializzazione per il sostegno, istituiti e organizzati con modalità difformi da quelle previste dalla normativa sopra richiamata.

Le SS.LL. vorranno dare la più ampia diffusione alla presente comunicazione.

 

Decreto Ministeriale 9 agosto 1999, n. 323 - Regolamento recante norme per l'attuazione dell’articolo 1 della Legge 20 gennaio 1999, n. 9 contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione (G.U. 16 settembre 1999, n. 218)

 

Il Ministro della Pubblica Istruzione d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

 

Visto l’articolo 34 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi in materia d’istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 giugno 1997, n, 196;

Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione;

Visto l’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell’adunanza del 13 aprile 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della sezione normativa del 24 maggio 1999;

Ritenuto di aderire al suggerimento di cui al punto 5 del parere del Consiglio di Stato relativamente alla previsione di stipule di convenzioni tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni che ne facciano richiesta, con l’esclusione della indicazione della data del 31 marzo entro cui le stipule medesime devono essere sottoscritte;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 27 maggio 1999;

Acquisiti i pareri, previsti dal comma 7 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del senato della Repubblica espressi rispettivamente nelle sedute del 29 giugno 1999 e del 6 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2743 del 19 luglio 1999);

 

EMANA il seguente regolamento:

 

ART. 1 - Adempimento dell’obbligo scolastico - 1. Al fine di migliorare la qualità del livello di istruzione dei giovani, adeguandolo agli standard europei, e di prevenire e contrastare la dispersione scolastica potenziando le capacità di scelta degli alunni, l’obbligo di istruzione è elevato a nove anni in prima applicazione.

2. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari, medie e il primo anno delle scuole secondarie superiori, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme di cui alla parte seconda, titolo secondo, capo primo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno che abbia conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore; chi non l’abbia conseguita è prosciolto dall’obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno nove anni le norme sull’obbligo scolastico.

4. L’istruzione obbligatoria è gratuita anche nel primo anno di scuola secondaria superiore. Per l’iscrizione e la frequenza a tale anno non si possono imporre tasse o contributi di qualsiasi genere.

 

ART. 2 - Adempimento dell’obbligo scolastico per gli alunni in situazione di handicap - 1. I giovani in situazione di handicap sono soggetti all’obbligo scolastico per nove anni. È consentito, a norma dell’articolo 110 comma 2 del decreto legislativo n. 297/94, il completamento dell’obbligo di istruzione anche fino al compimento del 18° anno di età.

2. Per favorire l’integrazione degli alunni in situazione di handicap, anche nella scuola secondaria superiore, si applicano, con i necessari adattamenti, le disposizioni già vigenti in materia nella scuola dell’obbligo, anche in relazione alla formazione delle classi. La domanda di iscrizione è corredata dalla presentazione del piano educativo individualizzato svolto e della sua ultima verifica.

3. Al termine dell’assolvimento dell’obbligo a ciascun alunno viene rilasciata la certificazione delle competenze acquisite in relazione al piano educativo individualizzato.

4. Le istituzioni scolastiche per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 9/99 programmano e realizzano, anche in collaborazione con le strutture della formazione professionale delle regioni, mediante accordi, l’azione formativa del primo anno della scuola secondaria superiore, anche con interventi di didattica orientativa e di organizzazione modulare dei curriculi, finalizzati a:

1) motivare, guidare e sostenere la prosecuzione del percorso scolastico negli istituti della scuola secondaria di 2º grado, nella prospettiva del conseguimento della qualifica professionale e/o del diploma, da parte degli allievi che ne abbiano le potenzialità;

2) motivare, guidare e sostenere, in un contesto integrato, percorsi educativi individualizzati.

5. Nel quadro delle iniziative previste dal successivo articolo 6 e sulla base di intese tra l’amministrazione scolastica periferica e le regioni o gli enti locali competenti, per la progettazione e la realizzazione dei percorsi integrati istruzione-formazione di cui al precedente comma, si attuano appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, coinvolti nella progettazione, tenuto conto delle specifiche esigenze formative degli alunni in situazione di handicap.

6. Per l’attivazione, la realizzazione e la gestione delle iniziative, di cui comma precedente, in favore dell’integrazione degli allievi in situazione di handicap, sono utilizzate anche le somme stanziate al comma 9 dell’articolo 1 della legge n. 9 del 20 gennaio 1999.

 

ART. 3 - Iniziative nella scuola media - 1. La scuola media contribuisce, nel quadro delle sue finalità istituzionali, al perseguimento delle finalità previste dalla legge sull’elevamento dell’obbligo, potenziando le valenze orientative delle discipline e le iniziative volte a consentire agli alunni scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita.

2. Nei tre anni della scuola media, coerentemente a quanto richiamato nel precedente comma, la formazione orientativa si realizza anche attraverso attività a carattere trasversale, con il concorso di più discipline, finalizzate a promuovere capacità di lavoro in comune e a sviluppare la conoscenza critica dei principali temi del contesto culturale contemporaneo. In sede di programmazione delle attività, si tiene conto delle specifiche esigenze degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà.

3. Nel terzo anno, in particolare, il consiglio di classe, programma e realizza interventi diretti a consolidare le conoscenze disciplinari di base e a rinforzare le capacità e le competenze, per favorire il successo formativo e per mettere lo studente in condizione di compiere scelte adeguate ai propri interessi e alle proprie potenzialità.

4. La programmazione curricolare, può prevedere, nell’ambito delle possibili compensazioni tra le discipline fino a un massimo del 15% di ciascuna di esse, moduli che presentino le caratteristiche essenziali degli indirizzi delle scuole secondarie superiori, anche con il concorso dei docenti delle scuole secondarie superiori collegate in rete con la scuola media.

5. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso i consigli di classe, promuovono le iniziative di informazione sulle prospettive occupazionali presenti nel territorio, a sostegno delle scelte, relative al percorso formativo successivo, e attivano i necessari rapporti con i genitori per un loro coinvolgimento nel processo di orientamento. A tal fine vengono organizzati incontri annuali degli alunni e dei loro genitori con gli organi competenti operanti sul territorio.

 

ART. 4 - Formazione e orientamento nella scuola secondaria superiore - 1. L’elevamento dell’obbligo nel primo anno di scuola secondaria superiore, che conserva l’attuale ordinamento, richiede una gestione flessibile del curricolo da realizzare nell’ambito di quanto previsto dal successivo art. 8. La programmazione e la realizzazione dell’attività didattica sono finalizzate al successo formativo, da perseguire anche con iniziative di ri-orientamento verso percorsi formativi di versi da quelli scelti, compresi quelli offerti dalla formazione professionale.

2. Le istituzioni scolastiche, per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 9 del 20 gennaio 1999, programmano e realizzano l’azione formativa del primo anno dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore con modalità organizzative e didattiche volte a:

a) motivare tutti gli allievi, favorendone l’esercizio del senso critico anche attraverso apposite iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee;

b) verificare la coerenza tra l’indirizzo scelto e le potenzialità e le attitudini individuali al fine di confermare e rafforzare le scelte effettuate o di individuare possibili percorsi alternativi;

c) sostenere sul piano didattico gli allievi orientati a passare ad altro indirizzo di scuola secondaria superiore;

d) promuovere condizioni favorevoli, anche attraverso una adeguata personalizzazione del curricolo, al pieno sviluppo delle potenzialità educative degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà;

e) realizzare percorsi mirati per gli allievi orientati a uscire dal sistema scolastico.

3. Le istituzioni scolastiche, in particolare, promuovono iniziative di:

a) accoglienza, analisi delle competenze, consolidamento delle scelte o riorientamento, da realizzare anche attraverso il ricorso a progetti e materiali strutturati adottati o prodotti dai docenti;

b) agevolazione del passaggio ad altri indirizzi di scuola secondaria superiore attraverso specifiche attività didattiche, da realizzare anche in collaborazione con le scuole destinatarie dei passaggi;

c) predisposizione di percorsi integrati, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche in materia di certificazione delle attività svolte, da realizzare attraverso la stipula di convenzioni anche con enti di formazione professionale riconosciuti.

4. Al fine di realizzare le attività sopra indicate, le istituzioni scolastiche ne programmano l’effettuazione prevedendo inoltre, nella seconda parte dell’anno scolastico, la predisposizione delle iniziative finalizzate al passaggio ad altro indirizzo, al sistema della formazione professionale e allo svolgimento dell’attività di apprendistato.

 

ART. 5 - Passaggi fra indirizzi della scuola secondaria superiore - 1. Al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo all’altro, anche di ordine diverso, vengono progettati e realizzati - nel corso del primo e/o del secondo anno della scuola secondaria superiore - interventi didattici integrativi che si concludono con una certificazione attestante l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al passaggio.

2. Gli interventi didattici integrativi sono progettati con il concorso dei docenti dell’indirizzo a cui lo studente intende passare e si svolgono, di norma, nel corso di studi frequentato. In particolare sono coprogettati moduli di raccordo sulle discipline non previste nell’indirizzo di provenienza, al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione. Il consiglio di classe dello studente che chiede il passaggio individua:

a) le discipline da seguire, sulle quali sarà espressa una valutazione in sede di scrutinio finale, con eventuale progettazione di moduli formativi coerenti con il nuovo percorso;

b) le discipline che non sono oggetto di valutazione nello scrutinio finale;

c) i moduli di raccordo per le discipline presenti soltanto nell’indirizzo di destinazione; le discipline in questione sono oggetto di valutazione in sede di scrutinio finale a cui partecipano, a pieno titolo, i docenti che hanno svolto i moduli di raccordo.

3. Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo un colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili all’inizio dell’anno scolastico successivo. Il colloquio sostituisce le prove integrative previste dall’articolo 192 del Testo unico n. 297 del 16/4/4.

 

ART. 6 - Interazione fra istruzione e formazione - 1. Le istituzioni scolastiche, titolari dell’assolvimento dell’obbligo e della sua certificazione - al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e di consentire, a conclusione dell’obbligo, eventuali passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale - progettano e realizzano, nel corso del primo anno di istruzione secondaria superiore, interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti. Gli interventi predetti potranno svolgersi anche sulla base di eventuali intese tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni che ne facciano richiesta. Tali interventi, nel rispetto delle norme attuative dell’autonomia, sono finalizzati a offrire allo studente, i cui genitori ne facciano richiesta, strumenti di conoscenza e di orientamento tra le diverse opportunità formative, incluse quelle del sistema della formazione professionale e sono progettati non oltre i primi due mesi dell’anno scolastico dai consigli di classe interessati, d’intesa con gli operatori degli enti coinvolti e costituiscono parte integrante del curricolo del primo anno e della valutazione conclusiva ai fini dell’adempimento dell’obbligo e della certificazione prevista nell’articolo 9.

2. L’amministrazione scolastica periferica d’intesa con la regione, promuove con le province appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, coinvolti nella progettazione, per individuare i soggetti interessati e definire le condizioni organizzative necessarie all’attuazione dei percorsi formativi integrati sopra indicati e per avviare con le stesse scuole e i centri di formazione professionale un piano coordinato territoriale di intervento. In tale sede si terrà conto anche delle esperienze già realizzate sulla base della collaborazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale. Apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionale, stabiliscono sedi, tempi, modalità di realizzazione degli interventi, di valutazione degli esiti nonché i conseguenti impegni da assumere.

 

ART. 7 - Iniziative sperimentali per l’assolvimento dell’obbligo fra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale - 1. In sede di prima applicazione, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo precedente, sono previste iniziative sperimentali di assolvimento dell’obbligo con i centri di formazione professionali riconosciuti, in particolare per gli alunni iscritti in tali centri. Le iniziative da realizzare mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale prevedono percorsi formativi che favoriscano l’acquisizione delle conoscenze e il conseguimento degli obiettivi relativi alle capacità e alle competenze di base, nonché quanto previsto dal comma 3 articolo 1 legge 9/99 per consentire la possibilità di scegliere, dopo il primo anno, il percorso di istruzione o di formazione professionale da seguire assicurando gli eventuali passaggi con le modalità previste dal precedente articolo 5.

 

ART. 8 - Flessibilità organizzativa e curricolare nella fase di transizione al riconoscimento dell’autonomia - 1. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado la gestione flessibile del curricolo, necessaria per la diversificazione e la personalizzazione degli interventi formativi, richiesta per l’efficace attuazione dell’elevamento dell’obbligo scolastico, può essere realizzata attraverso una programmazione basata sulle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, e successive eventuali modifiche e integrazioni, da disporre ai sensi dell’articolo 1, comma 8 del 20 gennaio 1999.

2. Gli istituti di scuola secondaria superiore al fine di realizzare le iniziative previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6 - fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7 - possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il 15% del relativo monte orario annuale. Negli istituti professionali di stato possono essere utilizzate, in tutte o in parte, in aggiunta a tale monte orario anche le ore destinate all’area di approfondimento.

 

ART. 9 – Certificazione - 1. La certificazione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge n. 9 del 20 gennaio 1999, è rilasciata dalla scuola a ciascun allievo che, a conclusione dell’anno scolastico, è prosciolto dall’obbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva.

2. Il modello di certificazione è adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione e attesta il percorso didattico ed educativo svolto dall’allievo, e ne indica le conoscenze, le capacità e le competenze acquisite mediante idonei descrittori, che devono essere riferiti ai risultati conseguiti sia nel curricolo ordinario sia nelle attività modulari e nelle esperienze, anche personalizzate, realizzate in sede di orientamento, riorientamento, arricchimento e diversificazione dell’offerta educativa e formativa.

3. Per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo della certificazione ai fini del conseguimento della qualifica professionale, il modello è adottato previo parere della conferenza unificata stato, regioni, città e autonomie locali.

 

ART. 10 - Informazione e monitoraggio - 1. L’amministrazione della pubblica istruzione promuove specifiche attività di informazione e sensibilizzazione sulle finalità e sugli obiettivi formativi dell’elevamento dell’obbligo al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, realizzando le condizioni affinchè ogni studente possa raggiungere livelli formativi adeguati alle proprie potenzialità ed attese e all’impegno profuso. Effettua inoltre, nell’ambito dell’avviato monitoraggio della sperimentazione dell’autonomia di cui al dm 251/98 con i finanziamenti della legge 440/97, e della legge n. 9/1999, una specifica raccolta di dati e di esperienze, realizzate nell’ambito del piano dell’offerta formativa, relative all’elevazione dell’obbligo di istruzione sia nella scuola media che nella scuola secondaria superiore, al fine anche della individuazione di positive esperienze sviluppate a livello nazionale e internazionale per la riduzione dei fenomeni di dispersione e l’innalzamento dei livelli di apprendimento, che, unitamente ai risultati del monitoraggio, vengano portate a conoscenza di tutte le scuole in modo da potenziare l’autonoma azione di ogni singola istituzione e dell’intero sistema scolastico.

2. Nell’attività di monitoraggio deve essere prestata particolare attenzione ai percorsi formativi indicati al comma 4 dell’articolo 2 per gli alunni in situazione di handicap.

3. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio delle esperienze anche mediante l’istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche, affinchè possano tenerne conto nelle attività di programmazione.

 

ART. 11 - Formazione del personale della scuola - 1. Nell’ambito degli annuali piani nazionali di aggiornamento vanno previste attività di formazione in servizio del personale della scuola secondaria di 1º e 2º grado finalizzate a sviluppare le competenze professionali necessarie alla realizzazione delle finalità indicate dalla legge 20 gennaio 1999 n. 9 e all’attuazione delle iniziative previste dal presente decreto.

 

ART. 12 - Finanziamenti - 1. Le attività svolte dai docenti delle scuole secondarie di 1º e 2º grado relative alla realizzazione degli interventi integrativi e dei moduli di raccordo, previsti dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, sono retribuite con i fondi relativi al fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive e con quelli previsti dalla legge 440/97 per l’ampliamento dell’offerta formativa, coerentemente con il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge

 

Nota del Ministero della Pubblica Istruzione 2 settembre 1999 - Prot. n. 4065/H/10 - Oggetto: L. n. 104/92, art. 14, comma 4 e D.I. n. 460 del 24/11/1998, art. 6 – corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno.

 

 

Ai Provveditori agli Studi

Agrigento, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Caltanissetta, Catania, Chieti, Enna, Messina, Napoli, Pescara, Ragusa, Siracusa, Teramo.

 

Risulta a questo ministero che nelle province di competenza delle SS.LL. sono stati attivati corsi biennali di specializzazione ai sensi dell’art. 6 del D.I. 460 del 24.11.1998.

A tale riguardo si invitano le SS.LL. medesime a voler verificare, d’intesa con i Rettori delle università interessate, se tali corsi siano stati attivati nel rispetto delle condizioni richiamate nella nota n. 41082/BL del 5/8/1999.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro.

Il dirigente generale

M.G. Nardiello

 

Nota del Ministero della Pubblica Istruzione  6 settembre 1999 - Prot. n. 4073/H/10 - L. n. 104 n. 104/92, art. 14, comma 4 e D.I. n. 460 del 24/11/1998, art. 6 – corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno.

 

Ai Provveditori agli Studi

LORO SEDI

 

In relazione alla nota n. 41082/BL del 5/8/1999 indirizzata alle SS.LL. e ai Rettori con la quale il ministro Berlinguer ha fornito alcune precisazioni circa le norme di riferimento e le modalità di organizzazione dei corsi biennali di specializzazione previsti dall’art. 6 del decreto interministeriale n. 460 del 24/11/1998, si invitano le SS.LL. medesime d’intesa con i Rettori delle università presenti sul territorio di competenza, a voler verificare se nella provincia siano stati attivati i corsi in oggetto e se tali corsi siano stati attivati nel rispetto delle condizioni richiamate nella nota n. 41082/BL del 5/8/1999.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro.

Il dirigente generale

M.G. Nardiello

 

Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 13 settembre 1999 -Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio I - Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno (legge n. 104/92, art. 14, comma 4; decreto interministeriale 24/11/1998, n. 460, art. 6).

 

Ai Rettori delle università italiane

e, p.c. :

- al Ministro della Pubblica Istruzione

- all'Osservatorio permanente per l'integrazione scolastica - c/o M.P.I.

 

Sono pervenute a questo Ministero, da parte di organizzazioni sindacali della scuola e di cittadini interessati ai corsi in oggetto, circostanziate segnalazioni circa presunte irregolarità nell'applicazione della disciplina relativa ai corsi stessi. L'argomento ha avuto ampia eco anche sui mezzi di informazione, mentre sono preannunciate in proposito interrogazioni parlamentari e altri atti ispettivi delle Camere.

Stanti le particolari implicazioni culturali, educative e sociali della materia si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità sia di una rigorosa e coerente applicazione delle norme in questione, sia dell'esercizio di ogni dovuta vigilanza affinché siano prevenute – o, se del caso, tempestivamente corrette – irregolarità o abusi comunque imputabili agli Atenei o ad organismi da essi dipendenti o con essi eventualmente convenzionati.

Per quanto concerne in particolare l'applicazione dell'art. 6 del decreto interministeriale del 24/11/1998, n. 460, giova ricordare che la facoltà "consentita" alle Università di attivare i corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno - in attesa del funzionamento a regime del corso di laurea e della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti - è subordinata a specifiche condizioni, tra cui:

la preliminare verifica, mediante ricognizione formale presso il Provveditore agli studi della provincia in cui si intendono attivare i corsi in questione, delle "esigenze accertate" per la provincia stessa di personale docente munito del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;

l'istituzione e l'organizzazione dei corsi da parte delle Università, pur con la prevista possibilità di convenzionamento con "enti o istituti specializzati", ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 104/1992, ovviamente nei limiti fissati nel medesimo comma;

l'adozione, per i corsi, di programmi conformi agli obiettivi formativi definiti dal decreto del Ministro della P.I. del 27/6/1995, n. 226.

Alla luce della lettera e della ratio delle richiamate disposizioni, resta fermo che l'istituzione e l'organizzazione dei corsi fa capo esclusivamente alle Università, cui conseguentemente compete la responsabilità dell'intero procedimento istitutivo, organizzativo e gestionale dei corsi, ivi compresi il preliminare accertamento del fabbisogno provinciale di docenti muniti della specializzazione di cui trattasi e la valutazione della congruità di eventuali convenzioni con enti terzi in ordine agli obiettivi formativi specifici dei corsi. Ne consegue l'obbligazione di vigilare sul coerente e puntuale adempimento del contenuto delle convenzioni e sulla regolarità e trasparenza degli atti posti in essere dagli enti nell'ambito delle convenzioni medesime, con particolare riferimento alla gestione delle domande di ammissione e delle risorse finanziarie derivanti dalle iscrizioni.

Sembra opportuno precisare che, in coerenza con il vigente ordinamento universitario e con la disciplina dettata dalle citate disposizioni della legge n. 104/1992 e del d.i. n. 460/1998, il ricorso convenzionale ai sopra menzionati enti od istituti è da intendersi limitato all'acquisizione delle competenze specialistiche e delle risorse organizzative o tecnico-amministrative per la realizzazione dei corsi, di cui l'Ateneo sia sprovvisto, fermo restando che i corsi stessi devono comunque far capo alle strutture didattiche universitarie funzionalmente competenti. È infatti di tutta evidenza che il consentito - nei limiti indicati - "regime di convenzione" con enti o istituti specializzati ai sensi dell' art. 14, comma 4, della legge n. 104/1992, in nulla limita o attenua la responsabilità degli Atenei in ordine all'organizzazione e gestione di corsi di specializzazione che, per espressa previsione normativa, restano affidati alla competenza istituzionale degli Atenei stessi.

  Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto della nota del Ministro della P.I. in data 5 agosto 1999, prot. n. 41082/BL, a tenore della quale "non saranno riconosciuti, da questo ministero, i titoli rilasciati a conclusione di corsi biennali di specializzazione per il sostegno, istituiti e organizzati con modalità difformi da quelle previste dalla normativa sopra richiamata".

Ciò premesso, al fine anche di consentire allo scrivente Ministero di poter documentatamente rispondere in Parlamento ai preannunciati atti ispettivi, si invitano le SS.LL. a voler comunicare, con cortese urgenza, le iniziative assunte dagli Atenei in attuazione dell'art. 6 del citato D.I. n. 460/1998, nonché a trasmettere copia delle convenzioni eventualmente stipulate con enti o istituti di cui all'art. 14, comma 4, della legge n. 104/1992 ed ogni altra utile informazione, con riferimento - segnatamente - alle condizioni e modalità di selezione degli aspiranti ai corsi e agli aspetti finanziari (inclusi gli oneri posti a carico degli iscritti). Si segnala in particolare la necessità che siano indicati il fabbisogno di insegnanti accertato per ciascuna provincia e le modalità con cui detto accertamento è avvenuto.

 

Il Sottosegretario di Stato

(prof. Luciano Guerzoni)

f.to GUERZONI

 

Decisione del Consiglio di Stato Sezione Sesta 23 settembre 1999, n. 1251 (deroga al rapporto insegnanti-alunni handicappati ).

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta) ha pronunciato la seguente decisione:

Sul ricorso in appello n. 1472/93 proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore e dal Provveditorato agli Studi di Brindisi in persona del Provveditore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici per legge domiciliano, in Roma, Via dei Portoghesi, 12.

 

contro

 

Le Signore P. M., M. G., e N. L., non costituitesi in giudizio;

per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Sezione distaccata di Lecce (I sez.) n. 518/92 del 27 novembre 1992, notificata il 7 dicembre 1992.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 12 febbraio 1999 il Consigliere C.P. e udito, altresì l'avv. dello Stato V.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

Con ricorso in appello notificato in data 1.2.1993 il Ministero della Pubblica Istruzione e il Provveditorato agli Studi di Brindisi impugnano la sentenza indicata in epigrafe con cui - in accoglimento del ricorso proposto dalle Sigg. re P.M., M.G. e N.L. - il T.A.R. della Puglia (I Sezione di Lecce) ha annullato l'organico di diritto delle scuole elementari della provincia di Brindisi, formato per l'anno scolastico 1987/88, limitatamente alla mancata istituzione di n. 31 posti di sostegno per disabili psicofisici.

Sostiene l'Amministrazione appellante che erroneamente il T.A.R. avrebbe ritenuto necessario valutare le situazioni particolari, che avrebbero potuto influire sul rapporto (derogabile) di un insegnante per ogni quattro alunni portatori di handicaps (di cui all'art. 12 della legge n. 270/82), ai fini della determinazione dell'organico di diritto (e non solo nella fase di predisposizione dell'organico di fatto, come ha fatto l'Amministrazione).

 

DIRITTO

La questione posta all'attenzione del Collegio dall'appello in esame attiene alla modalità ed ai criteri di determinazione dell'organico di diritto del personale docente della scuola elementare, relativamente alla istituzione di posti di sostegno per gli alunni portatori di handicaps.

L'art. 12 sesto comma della legge 20 maggio 1982 n. 270 [1], dopo avere stabilito che le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare (come le altre dotazioni organiche previste dallo stesso art. 12) sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo, dispone che in sede di rideterminazione degli organici "si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicaps … in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di handicaps".

Gli adempimenti attuativi della norma in questione sono stati precisati con l'O.M. n. 328 del 30 ottobre 1984 che ha fissato il termine del 5 dicembre di ogni anno per le operazioni preliminari (ricognizione, soppressione, conferma) stabilendo altresì che tutte le variazioni successive a quel termine "non influiscono sull'organico di diritto" e che "i posti di insegnamento sopravvenuti dopo la definizione dell'organico di diritto devono essere gestiti soltanto in organico di fatto (e non sono disponibili né per i trasferimenti né per le assegnazioni definitive di sede).

L'O.M. 14 luglio 1984, inoltre, nel disciplinare le operazioni relative alla formazione dell'organico di fatto, all'art. 2 primo comma, dispone che i provveditori agli studi procederanno alla formazione dell'organico di fatto secondo i criteri stabiliti per la determinazione dell'organico di diritto" e, all'art. 18 secondo comma, prevede che le eventuali necessarie deroghe ai criteri generali stabiliti per l'istituzione dei posti di sostegno devono essere rappresentate ai competenti uffici del Ministero.

Il quadro normativo sopra delineato presuppone, evidentemente, la distinzione tra organico di diritto ed organico di fatto.

Tale distinzione è rilevante, essenzialmente, al fine di individuare i posti disponibili sui quali operare le nomine ed i trasferimenti; soltanto i posti esistenti nell'organico di diritto, infatti, sono disponibili per le nomine ed i trasferimenti (le cui domande vanno fatte, ai sensi degli artt. 67 e segg. del DPR 31 maggio 1974 n. 417 [2] nell'anno scolastico precedente a quello in cui gli stessi devono avvenire).

Posto che l'organico di diritto deve essere determinato entro il 31 marzo di ciascun anno, con effetto dall'anno scolastico successivo (e rimane, nell'arco temporale intermedio, immodificabile), è chiaro che la valutazioni delle condizioni psicofisiche dei bambini od alunni, effettuate dall'apposito gruppo di lavoro, al fine del riconoscimento della qualità di portatori di handicaps, successivamente all'inizio dell'anno scolastico (sulla base della situazione effettiva delle cattedre in concreto esistenti e disponibili) possono incidere (immediatamente) solo sull'organico di fatto.

Nel caso di specie, secondo quanto accertato dal giudice di primo grado, a seguito degli adempimenti istruttori dallo stesso disposti, la determinazione dell'organico di diritto dei posti di sostegno per minorati psicofisici per l'anno scolastico 1987/88, nella scuola elementare della provincia di Brindisi è stata operata sulla base della previsione del numero degli alunni già riconosciuti portatori di handicaps che avrebbero frequentato nell'anno scolastico 1987/88.

Al dato numerico degli alunni già riconosciuti portatori di handicaps e frequentati nell'anno scolastico 1986/87 (n. 388) è stato aggiunto il numero degli alunni (n. 16) frequentanti (sempre nell'anno 1986/87) il terzo anno di scuola materna, mentre da esso si è detratto il numero degli alunni di 5^ classe nell'anno scolastico 1986/87, giungendo cosi ad un totale di 311 unità, che (diviso per 4 secondo il rapporto prescritto di regola dall'art. 12 sesto comma L. n. 270/82 cit.) avrebbe comportato l'istituzione di n. 78 posti di sostegno.

L'Amministrazione scolastica, peraltro, anziché procedere ad una contrazione dell'organico ha ritenuto di poter confermare l'organico di diritto dell'anno precedente (94 posti), anche in considerazione della difficoltà della, previsione (dal momento che gli alunni della 5 classe avrebbero potuto permanere, almeno in parte, nella scuola elementare, così come, d'altra parte, quelli del terzo anno di scuola materna avrebbero potuto permanere in tale scuola).

La conferma dei 94 posti dell'organico di diritto dell'anno precedente (entità superiore ai 78 posti istituibili secondo i dati presi in esame), in quanto contrastante con l'assunto della stessa Amministrazione che avrebbe ritenuto il rapporto di un insegnante per ogni quattro alunni portatori di handicaps insuperabile ai fini della determinazione dell'organico di diritto, è stata considerata dal TAR. circostanza significativa dell'illegittimità della condotta del Provveditorato, poiché detta conferma sarebbe stata "ricondotta alla possibilità che la previsione divergesse dalla realtà, non alla valutazione di altre situazioni". Il Provveditorato agli Studi, secondo le conclusioni della sentenza appellata, dovrebbe valutare le situazioni che possono influire sul rapporto (1/4) di regola previsto dall'art. 12 n. 270/1982, cioè "la gravità degli handicaps e la correlata necessità del maggiore o minore apporto dell'insegnante di sostegno, fin dalle previsioni relative all'organico di diritto (anche col tempestivo inoltro al Ministero della richiesta attinente alla autorizzazione dell'incremento dei posti), senza attendere sino alla fase relativa all'organico di fatto".

La tesi del giudice di primo grado non può essere condivisa.

Premesso che la conferma dell'organico di diritto rilevata dal T.A.R. (e, quindi, nel caso di specie, la sua mancata ridetrminazione in diminuzione rispetto all'anno scolastico precedente), corrisponde già, sostanzialmente, all'interesse fatto valere dalle ricorrenti in primo grado (che dalla istituzione di ulteriori posti avrebbero potuto ottenere la nomina in ruolo, ma che dalla eventuale diminuzione sarebbero stati danneggiati), non può non osservarsi che mentre la conservazione nell'organico di diritto di posti di sostegno in deroga al rapporto (di 1 a 4) previsto in via di regola dall'art. 12 della L. n. 270/82, in caso di accertata frequenza di handicappati particolarmente gravi, può giustificarsi - come chiarito dal Ministero della P. I. con circolare n.. 2418 del 18.2,1989 - in quanto soddisfa l'esigenza di adeguare, per quanto possibile, l'organico formale fissato in via previsionale, con quello corrispondente alle effettive esigenze della scuola all'inizio dell'anno scolastico successivo, le situazioni particolari prospettate dai direttori didattici e dal gruppo di lavoro in data successiva al 31 marzo di ogni anno, possono - invece influire secondo la normativa vigente, con la previa acquisizione dell'autorizzazione ministeriale (come è avvenuto nella concreta fattispecie), solo sulla predisposizione dell'organico di fatto.

Per le considerazioni che precedono l'appello in esame deve essere accolto, con il conseguente annullamento della sentenza appellata.

 

Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sentenza appellata.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 12 febbraio 1999, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. - VI - in Camera di Consiglio, (…). Depositato in segreteria il 23 settembre 1999

 

SINTESI DEL PROVVEDIMENTO

I provveditori che vogliono concedere un maggior numero di insegnanti rispetto a quello previsto per gli alunni in situazione di handicap possono legittimamente derogare al rapporto previsto per venire incontro alle "previsioni delle future esigenze didattiche".

Ministero della pubblica istruzione e provveditorato possono legittimamente derogare al rapporto insegnanti-alunni handicappati per venire incontro alle previsione delle future esigenze didattiche.

 

Il fatto:

accogliendo il ricorso di alcune insegnanti, il Tribunale amministrativo regionale della Regione Puglia aveva annullato l'organico "di diritto" di un anno delle scuole elementari della provincia di Brindisi per l'anno poiché - secondo le ricorrenti e lo stesso tribunale - il numero degli insegnanti eccedeva il rapporto di 1 a 4 che doveva esserci tra insegnanti e alunni portatori di handicap. Il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Provveditorato agli Studi di Brindisi sono ricorsi al Consiglio di Stato sostenendo che il Tar non avrebbe dovuto valutare le condizioni, per altro derogabili, per stabilire l'organico "di diritto" degli insegnanti in questione.

Il Consiglio di Stato ha dato ragione agli appellanti capovolgendo il giudizio di primo grado del Tar.

La decisione: per prima cosa il Consiglio di Stato ha messo in evidenza la distinzione tra un organico "di diritto" ed uno "di fatto". La legge 270/1982, dopo aver stabilito che l'organico "di diritto" va stabilito entro il 31 marzo con efficacia per l'anno scolastico successivo, afferma (art. 12 comma 6) che l'aggiornamento del numero degli insegnanti in rapporto agli alunni portatori di handicap debba avvenire "in sede di rideterminazione degli organici". Ma ciò significa che ogni modifica dell'organico successiva al 31 marzo non riguarda più l'organico "di diritto" bensì solo quello "di fatto" per il quale non valgono le nomine ed i trasferimenti.

Nel caso in questione, il Provveditorato agli Studi ha creduto necessario riconfermare il numero degli insegnanti anche se eccedeva il rapporto di 1 a 4 per venire incontro alle eventuali future esigenze didattiche. Il  T.A.R., aveva ritenuto che il Provveditorato agli Studi avrebbe dovuto provvedere al numero di insegnanti per alunni handicappati (1:4) fin dalla  determinazione dell'organico "di diritto". Invece, il Consiglio di Stato ha deciso che è legittimo derogare al rapporto insegnanti-alunni handicappati per  venire incontro alle previsione delle future esigenze didattiche per poi  fissare il numero definitivo degli insegnanti durante la composizione dell'organico "di fatto" (dopo, cioè, il 31 marzo).

 

Decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 287 - Riconoscimento diploma specializzazione per sostegno a classi con alunni in situazione di handicap.

 

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

Vista la legge 19/11/1990, n. 341, art. 4, comma 2, che stabilisce che le Università provvedono alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie con specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi presso le quali si consegue un diploma di abilitazione all'insegnamento;

Vista la legge-quadro del 5/2/1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ed in particolare l'art. 14, comma 4;

Visto il decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, relativo al Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione ed in particolare gli articoli 315, 316 e 325;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 26/5/1998, emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione con particolare riferimento agli articoli 3, comma 6 e 4 comma 8 che prevedono, all'interno dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, lo svolgimento di specifici corsi aggiuntivi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, per gli allievi che richiedono il diploma di laurea o di specializzazione anche ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno;

Visto il D.I. 24/11/1998, n. 460 del Ministro della Pubblica Istruzione, emanato di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ed in particolare, l'art. 6 con il quale è prevista la possibilità che le Università, anche in convenzione con enti o istituti specializzati di cui all'art. 14 - comma 4 della legge 5/2/1992, n. 104, istituiscano e organizzino corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap, limitatamente alle esigenze accertate di ciascuna provincia e fino agli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002;

Vista la propria nota del 5/8/1999 n. 41082/BL indirizzata ai Rettori delle Università italiane e ai Provveditori agli Studi, con la quale sono state richiamate le modalità applicative del D.I. n. 460/1998;

Vista la nota del 13/9/1999, n. 1585, con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha richiamato le condizioni e le modalità indicate dal M.P.I. nella nota del 5/8/1999, sottolineando la diretta responsabilità delle Università in merito agli aspetti organizzativi, scientifici e gestionali dei corsi;

Ritenuto necessario definire, nella fase transitoria disciplinata dal citato D.I. n. 460/1998, omogenei criteri in merito alla certificazione dei titoli di specializzazione rilasciati a conclusione dei corsi di cui all'art. 6 del D.I. medesimo, ai soli fini del loro riconoscimento per l'accesso alle graduatorie per il conferimento dei posti per il sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap;

 

DECRETA

 

Art. 1 - 1. Ai fini dell'inclusione nelle graduatorie per il conferimento dei posti per il sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap, il diploma di specializzazione, conseguito a seguito della frequenza con esito positivo dei corsi biennali di specializzazione attivati nella fase transitoria in forza del D.I. n. 460 del 24/11/1998 - art. 6, costituisce titolo valido solo se rilasciato dalle Università che hanno istituito, organizzato e gestito i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria ovvero presso la facoltà o dipartimenti ove sono stati istituiti i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria.

2. Ai fini di cui al comma 1 il diploma, firmato dall'Organo competente secondo gli ordinamenti vigenti nell'Università e dal direttore del corso di specializzazione di cui all'art. 1, deve contenere i seguenti elementi:

a) gli estremi della comunicazione del Provveditore agli Studi della provincia di svolgimento del corso sull'effettivo fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno, sulla base della quale l'Università ha proceduto a istituire il corso di specializzazione;

b) l'indicazione della scuola di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria ovvero della facoltà o dipartimento ove siano stati istituiti i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria presso il quale è stato attivato il corso di specializzazione;

c) l'indicazione che il programma svolto nel corso è stato realizzato sulla base degli obiettivi formativi e secondo i contenuti previsti dal decreto del 27/6/1995, n. 226 del Ministro della Pubblica Istruzione;

d) l'indicazione che le eventuali convenzioni stipulate dalle Università con enti o istituti specializzati, per quanto riguarda la conduzione didattica dei corsi, sono state poste in essere nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 - comma 4 - della legge 104/1992.

 

Art. 2 - Il diploma rilasciato in difformità da quanto indicato all'art. 1 non sarà ritenuto valido per le attività di sostegno nelle classi con alunni in situazione di handicap e in tutti gli altri casi in cui la normativa vigente in materia di istruzione prevede il possesso del predetto diploma di specializzazione.

Il presente decreto è sottoposto al controllo di legge.

 

Nota Ministeriale 13 dicembre 1999 prot. n. 1008 - Modifica procedure automatiche per applicazione art. 7 comma 2 della L. 124/99

 

Si comunica che da oggi 13 dicembre è disponibile per gli Uffici interessati la nuova versione delle procedure automatiche "riconoscere servizi e benefici" e "definire la progressione di carriera", in applicazione dell'art. 7 comma 2 della L.. 124/1999, per il riconoscimento del servizio di insegnamento preruolo prestato senza titolo di specializzazione su posti di sostegno.

Codesti uffici vorranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:

- i periodi di servizio aventi le suddette caratteristiche devono essere comunicati a sistema attraverso le procedure automatiche della "dichiarazione servizi" (nodo KNA), con le seguenti modalità;

- se per l'interessato la ricostruzione della carriera viene effettuata per la prima volta, occorre aprire una pratica con le consuete modalità (nodo KNBB);

- se la conferma in ruolo è avvenuta in data 1 settembre 1999 o successiva, il servizio su posto sostegno prestato senza titolo verrà valutato alla conferma congiuntamente con il restante servizio preruolo;

- se la conferma in ruolo è avvenuta prima del 1 settembre 1999, il servizio su posto sostegno prestato senza titolo verrà valutato in data 1 giugno 1999; si fa presente che tale periodo risulterà, sullo schermo dei servizi riconosciuti, con la causale di non valutabilità A9 ("servizio prestato senza titolo di specializzazione"), in quanto tale schermo si riferisce esclusivamente al riconoscimento effettuato alla data di conferma; la stampa del decreto riporterà, nelle premesse, che "tale servizio è riconoscibile a far data dall'1/6/1999";

- se per l'interessato è già stato emanato il provvedimento di ricostruzione carriera, l'ufficio dovrà aprire una pratica di inquadramento (nodo KNCA); nel corso dell'istruttoria a terminale occorre comunicare (opzione "D" dello schermo "acquisire ultimo inquadramento") gli anni scolastici da riconoscere ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. 124/99, nonché il servizio preruolo riconosciuto alla conferma, indicando distintamente la quota parte utile ai fini giuridici ed economici e quella utile ai soli fini economici (opzione "B" del citato schermo "acquisire ultimo inquadramento").

 

Nota dell’Ufficio Studi e Programmazione – Ministero della Pubblica Istruzione 20 dicembre 1999 - Prot. n. 5884 - Corsi di specializzazione per docenti di sostegno – art. 7 del D.I. 460 del 24/11/1998

 

In applicazione dell’art. 7 del D.I. 24 novembre 1998, che prevede la possibilità per i provveditorati agli studi di organizzare, in convenzione con le università, corsi di specializzazione per le attività di sostegno in favore degli alunni in situazione di handicap rivolti a docenti con contratto a tempo indeterminato, si comunica alle SS.LL. che è stata programmata una fase sperimentale delle iniziative previste.

L’Osservatorio permanente per l’integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap ha predisposto uno schema di programma dei corsi caratterizzato da una struttura composta di sette moduli, in modo da prefigurare un percorso incrementale di competenze successive e certificate che solo al termine dell’intero curricolo consentono, previo esame previsto dalle norme vigenti, l’acquisizione del diploma di specializzazione. Il percorso complessivo presenta gli obiettivi formativi e i contenuti previsti dal decreto del 27/6/1995, n. 226 del Ministro della P.I. Essi sono distribuiti sulla base di sequenze contenutistiche e logico-professionali che tengono conto delle migliori esperienze maturate nel corso di questi ultimi vent’anni, nonché dal fatto che i fruitori sono insegnanti in servizio e quindi in possesso di una competenza didattico-professionale di base.

I primi quattro moduli possono essere rivolti a tutti gli insegnanti della scuola, allo scopo di estendere a loro le conoscenze e le metodologie indispensabili per condurre una classe che ospita un alunno in situazione di handicap.

Lo schema di programma dei corsi in questione sarà quanto prima sottoposto al parere della commissione paritetica MUSRT-MPI di cui all’art. 4 della legge 9/5/1989, n. 168.

In attesa dell’emanazione del parere della Commissione e dell’ordinanza che disciplinerà i corsi di specializzazione in oggetto, questo ufficio ritiene di proporre alle SS.LL. un preliminare momento di riflessione sull’articolazione organizzativo-didattica di questa attività formativa e di progettazione di modelli fattibili di attuazione dei corsi di cui all’art. 7 del D.I. 460/98.

Si precisa, a questo riguardo, che la realizzazione dell’attività di cui sopra dovrà essere realizzata in collaborazione con gli altri provveditorati agli studi della regione e d’intesa con le università presenti sul territorio che sono sedi di corso di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria.

Tale attività preliminare ha lo scopo di mettere a punto, in accordo con le università, i GLIP e i gruppi di lavoro presso i Provveditorati, un’ipotesi praticabile di percorso formativo, individuando anche i responsabili dei diversi insegnamenti in modo da facilitare la costruzione di un percorso che non sia la sommatoria di varie discipline, ma un progetto organico ed equilibrato di insegnamenti teorici e di buone pratiche sul campo.

Il quadro sintetico degli obiettivi e della struttura dei corsi in questione è descritto nel documento elaborato dall’Osservatorio permanente sull’handicap che si allega.

Per la realizzazione dell’iniziativa e per rendere disponibili con la massima tempestività le necessarie risorse finanziarie, questo ufficio con il decreto che si allega, ha provveduto ad assegnare, a favore di ciascuno dei 18 provveditorati interessati (all. a, omissis), le risorse finanziarie disponibili sul capitolo di spesa dell’ordine di scuola cui affidare la gestione amministrativo-contabile dell’attività di progettazione.

Si resta, pertanto, in attesa di conoscere con la massima urgenza l’istituzione scolastica alla quale ciascuno delle SS.VV. affiderà la gestione amministrativa-contabile dell’attività in questione.

Progetto di corso pluriennale di specializzazione per gli insegnanti di sostegno destinati al personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 7 del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998)

La proposta si rivolge a docenti che sono già in servizio e tiene quindi conto dell’esperienza tecnico-professionale che essi hanno accumulato anche se non con alunni handicappati. Inoltre essa intende rivolgersi ad una platea di docenti assai più vasta dei tradizionali corsi di specializzazione in quanto dovrebbe consentire maggiore possibilità di conciliare la partecipazione al corso e lo svolgimento della normale attività di insegnamento in classe.

La struttura modulare del corso, infatti, consente ai corsisti di accumulare i crediti via via acquisiti, e di utilizzarli in base ad un curriculum che ciascuno può costruire tenendo conto delle possibilità personali di tempo, di disponibilità, ecc.

La proposta è stata ideata e costruita secondo un percorso incrementale, di competenze successive che solo al termine dell’intero curricolo consentono l’accesso al diploma di specializzazione. Chi si ferma ai primi moduli acquisisce una competenza non da insegnante specializzato, ma da insegnante curricolare in grado di condurre una classe in cui siano presenti uno o più allievi in situazione di handicap.

Il percorso complessivo presenta gli obiettivi formativi e i contenuti previsti dal decreto del 27.6.1995, n. 226 del Ministro della P.I. Ovviamente essi sono stati distribuiti sulla base di cadenze contenutistiche e di una sequenza logico-professionale che hanno tenuto conto delle esigenze e delle esperienze maturate negli ultimi anni.

 

L’itinerario logico-professionale dei moduli

Il percorso è costituito da sette moduli a cui occorre aggiungere un modulo diretto all’assunzione di competenze particolari nel linguaggio dei ciechi e dei sordi.

Ogni modulo presenta i contenuti che dovranno essere oggetto di apprendimento, le competenze che dovranno essere acquisite, verificate e certificate al termine delle attività d’aula, di ricerca e studio individuali, del tirocinio condotto sul campo con l’aiuto di un insegnante esperto. […].

Il primo modulo, che ha per titolo conoscenze propedeutiche, ha lo scopo di introdurre il corsista nel mondo delle diversità con particolare attenzione all’universo delle disabilità: identificazione dei problemi, gestione mirata delle informazioni e le norme di base, prima impostazione dell’insegnamento-apprendimento in una situazione classe caratterizzata dalle diversità.

Il secondo modulo, che ha per titolo conoscere l’alunno in situazione di handicap, conduce il corsista nel mondo delle disabilità: leggere una diagnosi funzionale alla luce dei principali quadri clinici, compiere un’osservazione mirata, costruire un profilo dinamico funzionale, individuare i bisogni formativi specifici dell’allievo handicappato, leggere e costruire storie personali, ipotesi di sviluppo e saper utilizzare le competenze dell’allievo handicappato della classe per la costruzione di un P.E.I. anche in rapporto alle discipline.

Il terzo modulo, che ha per titolo creare ambienti di apprendimento e comunità di relazioni, ha lo scopo di introdurre tutti i docenti alle modalità di conduzione e gestione di una classe in grado di utilizzare le tecniche della comunicazione, dell’interazione tra gli allievi, del lavoro di gruppo, cioè quel contesto che fa della classe scolastica un ambiente educativo di apprendimento cooperativo.

Il quarto modulo, che ha per titolo utilizzare strategie didattiche integrate, è in stretta connessione con il precedente, di cui costituisce di fatto un approfondimento sul piano più squisitamente tecnico-pratico: l’individualizzazione dei percorsi, l’apprendimento in reciprocità, i tempi, gli spazi, le risorse, la costruzione del progetto di vita, i percorsi differenziati per il passaggio dalla scuola al lavoro.

A questo punto termina il percorso rivolto a tutti, sia agli insegnanti curricolari sia a quelli che acquisiranno una specializzazione in senso stretto.

I moduli che seguono sono rivolti essenzialmente a questi ultimi, in quanto presentano modalità di lavoro, tecniche, strumentazioni, tecnologie moderne/multimediali e metodologie tipiche della pedagogia speciale.

Il quinto modulo, intitolato utilizzare metodologie, metodi e materiali specifici, conduce il corsista alla conoscenza e all’uso diretto in situazione delle tecniche e delle strumentazioni oggi esistenti.

Questo modulo potrebbe aprirsi all’acquisizione delle conoscenze oggi accessibili e alle tecniche di uso delle forme di comunicazione e di linguaggio che appartengono al mondo dei ciechi e dei sordi. A questo scopo occorre individuare un pacchetto d’ore necessario per garantire un serio apprendimento o una congruente competenza pratica in situazione.

Il sesto modulo, intitolato accompagnare nel progetto di vita, espande e trasforma il P.E.I. nel progetto di vita successivo alla scuola: il mondo del lavoro, l’obbligo formativo, il mondo amicale e del tempo libero…

Il settimo modulo, che ha per titolo relazionarsi con i colleghi, il personale, gli operatori e la famiglia, offre al corsista metodi e tecniche che lo mettano in grado di affrontare il rapporto con gli altri, di collaborare, trovare un proprio spazio di competenza all’interno delle tante figure di aiuto (psicologi, sociologi, educatori, animatori, infermieri, riabilitatori, ecc.) che intervengono nelle situazioni difficili.

Ogni modulo si conclude con la valutazione che certifica le competenze acquisite e che costituisce un credito spendibile per inserirsi nel percorso di specializzazione in senso proprio.

 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003

 

ESTRATTO

 

Capo IV - La formazione

(dall'art. 61 all'art. 69)

 

ART. 61 - Formazione in servizio - (Art. 12 del CCNL 26.05.1999) - Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola e nelle istituzioni educative, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di formazione in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale, nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il MIUR emana apposita direttiva, nel quadro delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, in cui sono definiti gli obiettivi formativi assunti come prioritari con particolare riguardo:

ai processi di innovazione in atto;

al potenziamento e al miglioramento della qualità professionale;

al potenziamento dell'offerta formativa nel territorio con particolare riguardo alla prevenzione dell'insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni, nonchè all'esigenza di formazione continua degli adulti;

ai supporti dei processi di riqualificazione dei docenti e di valorizzazione delle professionalità ATA;

all'introduzione e alla valorizzazione dell'autoaggiornamento.

Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.

 

ART. 62 - Fruizione del diritto alla formazione (Art. 13 del CCNL 26.05.1999)  - La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.

Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università, IRRE o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze.

Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.

Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.

Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in servizio nelle scuole dell'infanzia ed elementari hanno un carattere di priorità.

La formazione dei docenti si realizza anche mediante l'accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all'integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.

Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per favorire l'accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.

I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.

All'interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell'orario di lavoro.

Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.

A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un'informazione preventiva sull'attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento.

 

ART. 63 - Livelli di attività - (Art. 8 del CCNI 31.08.1999)  - Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari dell'insegnamento, funzionali al POF, individuate sia direttamente sia all'interno dell'offerta disponibile sul territorio, ferma restando la possibilità dell'autoaggiornamento.

L'amministrazione scolastica periferica garantisce servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.

All'amministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale, soprattutto quelli che si rendono necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia curriculari, per l'anno di formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e riconversione professionale, per la formazione finalizzata all'attuazione di specifici istituti contrattuali, nonché il coordinamento complessivo degli interventi.

 

ART. 64 - Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie - (Art. 10 del CCNI 31.08.1999) - 1. Le risorse per la formazione del personale delle scuole disponibili nel bilancio del MIUR sono assegnate:

per il 60% alle scuole in base al numero complessivo degli addetti, con successiva proporzionale ripartizione, a livello di singola istituzione scolastica, tra numero dei docenti e numero di personale ATA;

per il 20% all'amministrazione periferica, in base al numero degli addetti nelle proprie istituzioni scolastiche, e comunque osservando il criterio proporzionale di cui al punto precedente;

per il 20% all'amministrazione centrale.

 

ART. 65 - Il piano annuale delle istituzione scolastiche - (Art. 13 del CCNI 31.08.1999) - In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Il Piano tiene conto dei contenuti della direttiva annuale del Ministro e si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall'amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati.
Il Piano si articola in iniziative:

promosse prioritariamente dall'amministrazione;

progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli IRRE, con l'Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.

 

ART. 66 - I soggetti che offrono formazione - (Art. 14 del CCNI 31.08.1999) - Le parti confermano il principio dell'accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell'amministrazione delle iniziative di formazione.

Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRE e gli istituti pubblici di ricerca. Il MIUR può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della vigente normativa.

Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per l'accreditamento di soggetti – i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati – per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono:

la missione dell'ente o dell'agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;

l'attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;

l'esperienza accumulata nel campo della formazione;

le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;

l'attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore specifico;

il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze;

la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione;

il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola;

la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro;

la disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione.

I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dall'amministrazione.

Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.

La contrattazione decentrata regionale individua i criteri con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti definiti a livello territoriale.

I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo, l'informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa alle iniziative proposte al personale della scuola.

 

ART. 67 - Formazione in ingresso - (Art. 15 del CCNI 31.08.1999) - Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l'anno di formazione trova realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.

L'impostazione delle attività tiene conto dell'esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutor appositamente formati - e l'approfondimento teorico.

Nel corso dell'anno di formazione vengono create particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva dell'acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.

 

ART. 68 - Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi - (Art. 18 e 19 del CCNI 31.08.1999) - Per le scuole collocate nelle aree a rischio l'amministrazione promuove e sostiene iniziative di formazione in relazione agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la cultura della legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di successo scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di formazione e di sostegno professionale facendo ricorso anche alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti e il personale ATA. I corsi sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati, nonché della cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul territorio.

Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già realizzate l'amministrazione promuove l'organizzazione di seguenti attività formative:

pronto intervento linguistico,

corsi specifici sull'insegnamento della lingua italiana ad alunni ed adulti, di lingua nativa diversa dall'italiano,

approfondimento delle tematiche dell'educazione interculturale, produzione e diffusione di materiali didattici.

A seguito di specifiche intese i corsi per l'insegnamento della lingua italiana ad allievi ed adulti, di lingua nativa diversa dall'italiano, possono anche essere offerti dalle Università come corsi di perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto intervento linguistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione.

Per l'impostazione e l'organizzazione delle attività le scuole e l'amministrazione si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già realizzate o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni espressione delle comunità di immigrati, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato riconosciute.

 

ART. 69 - Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari - (Art. 20 del CCNI 31.08.1999) - Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono l'acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti penitenziari e l'attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo delle politiche di formazione permanente. L'Amministrazione garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che intendano operare in tali settori.

I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e processi di apprendimento, ad accrescere la familiarità con le metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza delle strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti formativi e professionali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione delle competenze).

In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione anche all'evoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra l'istruzione e la formazione professionale.

Per il settore delle scuole negli ospedali e nelle scuole carcerarie degli istituti penitenziari il MIUR realizza le necessarie intese, con i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia, per la programmazione, l'organizzazione e la finalizzazione delle attività.