INSEGNANTE DI SOSTEGNO

COMPENDIO NORMATIVO

di Sergio Addolorata (http://blog.libero.it/disabili/ - http://digilander.libero.it/ase.inso)

 

INDICE DEI PROVVEDIMENTI DAL 1991 AL 1997 

 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate -  (in GU del 17 febbraio 1992, n. 39)

Decreto Ministeriale 9 luglio 1992 - Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (in GU 30 ottobre 1992, n. 256)

Legge 27 ottobre 1993, n. 423 - Conversione con modificazioni in legge del D.L. 27 agosto 1993, n. 324. Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi

Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap. (Pubblicato la prima volta nella G.U. 6 aprile 1994, n. 79, il D.P.R. è stato ripubblicato, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sulla G.U. 15 aprile 1994, n. 87)

Circolare Ministeriale 11 aprile 1994, n. 123 - Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale - G.L.I.P. ex art. 15 della legge 5.2.1992, n. 104.

Testo Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

Decreto Ministeriale 30 novembre 1994 - Approvazione dello schema-tipo di convenzione prevista dalla legge quadro sull'handicap 5 febbraio 1992, n. 104. (Pubblicato in G.U. 16 dicembre 1994, n. 293)

Decreto Ministeriale 27 giugno 1995, n. 226 - Nuovi programmi corsi di specializzazione ex D.P.R. 970/75 (G. U. n.  214 del 13/09/1995)

Ordinanza Ministeriale 14 febbraio 1996, n. 72 (modificata dall'Ordinanza Ministeriale 6 maggio 1996, n. 169, in SO della GU 5 giugno 1996, n. 130)  - Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (Pubblicata in G.U. 28 dicembre 1996, n. 303; S. O. n. 233)

Ordinanza Ministeriale 17 marzo 1997, n. 85 (Sospensione delle procedure per l'autorizzazione di nuovi riconoscimenti di corsi biennali statali e non statali)

Decreto Ministeriale 5 giugno 1997, n. 350 (Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato a livello nazionale)

Decreto Ministeriale 16 giugno 1997 (Istituzione dei corsi intensivi)

Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 - Educazione in età adulta. Istruzione e formazione

Circolare Ministeriale 29 luglio 1997, n. 456 -  Educazione in età adulta - Istruzione e formazione nella scuola elementare e media.

Circolare Ministeriale 15 novembre 1997, n. 685 - Registrazione presso la Corte dei conti dell'OM n. 455/1977 sull'educazione in età adulta - istruzione e formazione nella scuola elementare e media e la circolare n. 456/1997 che ne anticipava il testo

Ordinanza Ministeriale  9 dicembre 1997, n. 782/1997 - Procedure per il riconoscimento dei corsi statali e non statali di specializzazione per insegnanti di sostegno e corsi di alta qualificazione

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ( SO n. 255 della GU n. 302 del 30 dicembre 1997 )

 

 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate -  (in GU del 17 febbraio 1992, n. 39)

(Testo vigente dopo le ultime modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

 

 

Art. 1. - Finalità - La Repubblica:

garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;

predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

 

Art. 2. - Principi generali - La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5. (1)

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(1   Il testo dell'art. 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale n. 5/1948, è il seguente:

"Art. 4 (Funzioni della regione). - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica ... (Omissis)".

 

Art. 3. - Soggetti aventi diritto - É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

 

Art. 4. - Accertamento dell'handicap - Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.(1)

L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione.

La commissione medica di cui al presente articolo 4 deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. "

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(1)  Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che " qualora la commissione medica di cui al presente articolo 4 , non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall' articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui é assistito l'interessato.

 

Art. 5. - Principi generali per i diritti della persona handicappata - La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il consiglio nazionale delle ricerche (cnr), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;

assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;

garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;

assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;

assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi sociosanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;

assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;

attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (1);

garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;

promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne é colpito;

garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;

promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

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(1)  L'art. 27 della legge n. 142/1990, recante norme in materia di "Ordinamento delle autonomie locali", è il seguente:

"Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della regione o il presidente della provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e di ogni altro connesso adempimento .. (Omissis)".

 

Art. 6. - Prevenzione e diagnosi precoce - Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 (1) e 55 (2) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;

l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;

l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;

i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;

il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;

l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;

nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (3), con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;

un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. é istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (4), su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;

gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.

Lo stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

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(1)  Il testo dell'art. 53 della legge n. 833/1978, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale, come modificato dall'art. 20 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 368, per effetto dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è il seguente:

"Art. 53. - Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio- sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali.

Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Il piano sanitario nazionale è sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo.

Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini della applicazione del piano sanitario nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale del servizio sanitario nazionale, rapportate alla durata del piano stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 51 della presente legge e dei criteri di ripartizione alle regioni.

Il Parlamento esaminata ed approva contestualmente il piano sanitario nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme di finanziamento pluriennale.

Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il cui parere si intende positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e può essere modificato nel corso del triennio con il rispetto delle modalità di cui al presente articolo.

Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne l'approvazione entro il 1 settembre dell'anno stesso.

Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali entro il successivo mese di novembre".

 

(2)  Il testo dell'art. 55 della citata legge n. 833/1978 è il seguente:

"Art. 55 (Piani sanitari regionali). - Le regioni provvedono all'attuazione del servizio sanitario nazionale in base ai piani sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano sanitario nazionale, finalizzati alla eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e nelle prestazioni nel territorio regionale.

I piani sanitari triennali delle regioni, che devono uniformarsi ai contenuti e agli indirizzi del piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 e riferirsi agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, sono predisposti dalla giunta regionale, secondo la procedura prevista nei rispettivi statuti per quanto attiene alla consultazione degli enti locali e delle altre istituzioni ed organizzazioni interessate. I piani sanitari triennali delle regioni sono approvati con legge regionale almeno 120 giorni prima della scadenza di ogni triennio.

Ai contenuti ed agli indirizzi del piano regionale debbono uniformarsi gli atti e provvedimenti emanati dalle regioni".

 

(3)  Il testo dell'art. 5, primo comma, della medesima legge n. 833/1978 è il seguente: "La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale".

 

(4)  Il testo dell'art. 27 della più volte citata legge n. 833/1978 è il seguente:

"Art. 27 (Strumenti informativi). - Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati caratteristici principali sulla salute dell'assistito esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui al successivo articolo 33. L'unità sanitaria locale provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario personale, i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale.

Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta dalla visita di leva. Nel libretto sanitario sono riportati, a cura della sanità militare, gli accertamenti e le cure praticate durante il servizio di leva.

Il libretto è custodito dall'interessato o da chi esercita la potestà o la tutela e può essere richiesto solo dal medico, nell'esclusivo interesse della protezione della salute dell'intestatario.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è approvato il modello del libretto sanitario personale comprendente le indicazioni relative all'eventuale esposizione a rischi in relazione alle condizioni di vita e di lavoro.

Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per la graduale distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai nuovi nati. (Omissis)".

 

Art. 7. - Cura e riabilitazione - La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. a questo fine il servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);

la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

 

Art. 8. - Inserimento ed integrazione sociale - L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui é inserita;

servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;

interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;

adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;

misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;

provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;

affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;

organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;

istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal ministro della sanità, di concerto con il ministro per gli affari sociali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (1);

organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

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(1)  Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il seguente:

"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).

È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri inviata alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

La Conferenza viene consultata:

sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome, (con D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, si è provveduto a riordinare le funzioni della Conferenza di cui al presente articolo e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, n.d.r.)".

 

Art. 9. - Servizio di aiuto personale - Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, é diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

Il servizio di aiuto personale é integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;

cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;

organizzazioni di volontariato.

Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.

Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (1).

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(1)  Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) è il seguente:

"2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse".

 

Art. 10. ( Modificato dalla L. n. 162/1998 ) - Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità - I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

bis.Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.

Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.

Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (ipab), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

Gli interventi di cui al comma 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.

Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggi ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.

 

Art. 11. - Soggiorno all'estero per cure - Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del ministro della sanità 3 novembre 1989 (1), pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro é equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed é rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.

La commissione centrale presso il ministero della sanità di cui all'articolo 8 del decreto del ministro della sanità 3 novembre 1989 (1), pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (3), con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.

___________________________________

(1)  Il testo degli articoli 7 e 8 del D.M. 3 novembre 1989 (Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero) è il seguente:

"Art. 7 (Deroghe).

In caso di gravità ed urgenza nonché in caso di ricovero in ospedale ubicato in una regione diversa da quella di appartenenza, il centro regionale di riferimento, nel cui territorio è presente l'assistito, può autorizzare direttamente, in deroga alla procedura di cui all'art. 4, le prestazioni all'estero, dandone tempestiva comunicazione all'unità sanitaria lo- cale competente.

Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento territorialmente competente, sentita la commissione prevista dal successivo art. 8. Le relative domande di rimborso devono essere presentate all'unità sanitaria locale competente entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

Deroghe alle disposizioni ed ai criteri di cui al precedente art. 6 possono essere disposte, qualora le spese che restano a carico dell'assistito, siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso, dalla regione d'intesa con il Ministro della sanità che determina, per i singoli casi, il concorso globale complessivo massimo erogabile, sentita la commissione di cui all'art. 8.

In caso di prestazioni usufruite ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento CEE n. 1408/71 e delle analoghe disposizioni delle vigenti convenzioni internazionali di reciprocità, possono essere concessi, con la procedura di cui al comma precedente, concorsi nelle spese di carattere strettamente sanitario di cui all'art. 6 che restano a carico dell'assistito, qualora le predette spese siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso.

 

(2)  Art. 8 (Commissione centrale).

Presso il Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, è istituita una commissione, con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e di responsabili dei centri regionali di riferimento, che esprime pareri sugli indirizzi necessari ad assicurare omogeneità di comportamento in tutto il territorio nazionale nella attuazione delle disposizioni del presente decreto e formula proposte in materia di assistenza sanitaria all'estero.

A tali fini e in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, sesto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le regioni emanano le direttive necessarie per l'acquisizione dei dati statistici relativi alle prestazioni di assistenza sanitaria all'estero attraverso schede informative il cui schema di massima è predisposto dal Ministero della sanità".

 

(3)  Il testo dell'art. 5 della legge n. 833/1978 già citata, è stato integralmente riportato nella nota all'art. 6.

 

Art. 12. - Diritto all'educazione e all'istruzione - Al bambino da 0 a 3 anni handicappato é garantito l'inserimento negli asili nido.

É garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della pubblica istruzione. il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il profilo dinamico-funzionale é aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantire l'educazione e l'istruzione scolastica. a tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. a tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. la frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, é equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l' utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto. (1)

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(1)  Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che " il presente art. 12 comma 5 va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l' esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed alla integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge , non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma é effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12 . In attesa dell' adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.

 

Art. 13. - Integrazione scolastica - L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360 (1), e 4 agosto 1977, n. 517 (2), e successive modificazioni, anche attraverso:

la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. a tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati agli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

la programmazione da parte dell'università di interventi adeguatisi al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

l'attribuzione, con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

la sperimentazione di cui al decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 419 (4), da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (5), e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università no garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.

__________________________________

(1)  La legge n. 360/1976 reca: "Modifica dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, statizzazione delle scuole elementari per ciechi".

 

(2)  La legge n. 517/1977 reca: "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico".

 

(3)  Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 è stato già pubblicato nella nota all'art. 5.

 

(4)  Il D.P.R. n. 419/1974 reca norme in tema di: "Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti".

 

(5)  Il D.P.R. n. 616/1977 dà attuazione alla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.

 

Art. 14. - Modalità di attuazione dell'integrazione - Il ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del presidente della repubblica 23 agosto 1988, n. 399 (1), nel rispetto delle modalità di coordinamento con il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1988, n. 168 (2). Il ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;

nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (3), su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (4), per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.

La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.

L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990 (5), relativamente alla scuola di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (6), e successive modificazioni, al decreto del presidente della repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (79.

L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

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(1)   Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 399/1988 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988/1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola) è il seguente):

"Art. 26 (Aggiornamento e formazione in servizio del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario).

Nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 14, comma 12, e sempre che sia possibile la sostituzione con personale in servizio, considerato anche il contingente delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) o di personale in soprannumero assegnato ai circoli ed istituti ai sensi dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere programmati dal collegio dei docenti ed autorizzati dal capo di istituto periodi di esonero totale o parziale dall'insegnamento, allo scopo di consentire la partecipazione individuale ad iniziative anche straordinarie di aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico realizzate presso università ed istituti di ricerca o attraverso corsi organizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dallo stesso autorizzati presso istituti scientifici, enti culturali o associazioni professionali del personale della scuola, giuridicamente riconosciuti. Le iniziative di aggiornamento sono gestite tenendo conto anche dei criteri stabiliti per l'utilizzazione annua del personale.

Il collegio dei docenti, sulla base del programma pluriennale definito, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, dal Ministero della pubblica istruzione, formula obiettivi, criteri e modalità organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio e per la verifica collegiale delle iniziative stesse. I docenti che hanno partecipato a tali iniziative presentano al collegio dei docenti, alla conclusione delle esperienze formative, una relazione scritta o altri materiali strutturati, appositamente elaborati, che illustrino contenuti, metodi ed obiettivi delle esperienze stesse, per attivare processi di trasferimento e di pratica attuazione nell'ambito della scuola. La predetta relazione e la certificazione rilasciata a conclusione delle attività formative sono inserite, a richiesta del docente, nel fascicolo personale. Il piano deliberato dal collegio dei docenti di cui all'art. 14, comma 5, riserva alla formazione in servizio dei docenti in impegno fino a quaranta ore.

Per le attività di aggiornamento deliberate dal collegio dei docenti, quest'ultimo definisce gli obiettivi e le modalità organizzative per la realizzazione e la verifica delle iniziative stesse, nonché per la partecipazione dei docenti, fermi restando gli obblighi di servizio.

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, il Ministro della pubblica istruzione presenta alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto il piano nazionale di aggiornamento per il personale appartenente alle tre aree del comparto scuola; in tale sede saranno, altresì, definiti modalità e criteri di esonero dal servizio per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento del personale ispettivo, direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario".

 

(2)   Il testo dell'art. 4 della legge n. 168/1988 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente:

"Art. 4 (Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione).

Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva competenza che importino problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.

In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il rilascio dei relativi titoli di studio.

Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative delle università rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed eventualmente anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresì le iniziative assunte dalle università, d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere l'interscambio culturale tra università e scuola.

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da:

tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);

tre membri designati dal CUN;

due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;

un rappresentante designato dal CNST;

un rappresentante degli IRRSAE designato dalla Conferenza dei presidenti;

tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo.

Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto interministeriale".

 

(3)   Il testo dell'art. 4, secondo comma, lettera l), del D.P.R. n. 416/1974 (Istituzione e riordinamento di organi collegiali di scuola materna, elementare, secondaria ed artistica) è il seguente: "Il collegio dei docenti: a)-i) (omissis); l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento".

 

(4)   Il testo dell'art. 4 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) è il seguente: "Art. 4 (Diploma di specializzazione).

Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8.

Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego".

 

(5)   Il testo dell'art. 9 della medesima legge n. 341/1990 è il seguente:

"Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione).

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.

I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:

devono rispettare la normativa comunitaria in materia;

devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;

devono determinare le facoltà e la collocazione dei corsi nelle facoltà, secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento;

devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, da includere necessariamente nei curricula didattici, che devono essere adottati dalle università, al fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;

devono precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;

devono tenere conto delle previsioni occupazionali.

Con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1 e 2.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 6, e dell'art. 4, comma 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.

Con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso".

 

(6)   Il D.P.R. n. 417/1974 contiene "Norme sullo stato giuridico del personale docente direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato". - Il D.P.R. n. 970/1975 reca: "Norme in materia di scuole aventi particolari finalità".

 

(7)   Il testo dell'art. 65 della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) è il seguente:

"Art. 65 (Validità dei titoli di specializzazione conseguiti in base a norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970). - La validità dei titoli di specializzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è estesa anche ai fini delle immissioni in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, e delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge. Sono ritenuti validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purché a seguito di corsi indetti prima della data medesima".

 

Art. 15. - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica - Presso ogni ufficio scolastico provinciale é istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (19, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.

________________________________

(1)  Il testo dell'art. 14, decimo comma, della legge n. 270/1982 già citata in nota all'art. 14 è il seguente: "l'utilizzazione può essere disposta per programmi di ricerca o per iniziativa nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le modalità e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione".

 

Art. 16. - Valutazione del rendimento e prove d'esame - Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti é indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati é consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.

bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo.

 

Art. 17. - Formazione professionale - Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m) (1), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (2), realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifica nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. a tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, é inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.

Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. i corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978 (3), nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.

Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 é rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.

Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (4), é destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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(1)  Il testo dell'art. 3, primo comma, lettere l) e m), della legge n. 845/1978 (Legge quadro in materia di formazione professionale) è il seguente: "Le regioni esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformità ai seguenti principi:

- (omissis);

realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i corsi;

promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psico- pedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale".

 

(2)  Il testo dell'art. 8, primo comma, lettere g) ed h), della stessa legge n. 845/1978, è il seguente: "Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette: a)-f) (omissis); g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia; h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali".

 

(3)           Il testo dell'art. 5 della medesima legge n. 845/1978 è il seguente:

"Art. 5 (Organizzazione delle attività). - Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.

L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:

direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;

mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:

avere come fine la formazione professionale;

disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;

non perseguire scopi di lucro;

garantire il controllo sociale delle attività;

applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;

rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni".

 

(4)  Il testo dell'art. 8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è il seguente:

"Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle Regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.

Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.

La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma è determinata con la legge di bilancio.

Il fondo comune e ripartito fra le Regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

per i tre decimi, fra le Regioni in base ai seguenti requisiti:

tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sarà riferito ad altra imposta corrispondente.

La determinazione delle somme spettanti alle Regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.

Al pagamento delle somme spettanti alle Regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna Regione.

Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre i due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna Regione.

 

Art. 18. - Integrazione lavorativa - Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.

Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile (1);

garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.

Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.

I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della sanità e con il ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 é condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.

Le regioni possono provvedere con proprie leggi:

a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;

a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.

________________________________

(1)  Il capo II del titolo II del libro I del codice civile contiene la disciplina in materia di associazioni e fondazioni.

 

Art. 19. - Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio - In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (1), e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. la capacità lavorativa é accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

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(1)  La legge n. 482/1968 reca norme in tema di "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private".

 

Art. 20. - Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni - La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

 

Art. 21. - Precedenza nell'assegnazione di sede - (l'articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione giudiziaria)

La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (1), assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

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(1)  Le categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), comprendono le seguenti minorazioni:

"TABELLA A"

LESIONI ED INFERMITà CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO RINNOVABILE

PRIMA CATEGORIA

La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

La perdita dei tre arti, e quella totale delle due mani e di un piede insieme.

Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.

Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione della acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotto tra 1/50 e 1/25 della normale (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - o).

La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita totale delle due mani.

Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.), che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da portare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.

La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle cosce).

La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

La perdita totale di una mano e di due piedi.

Le perdite totale di una mano e di un piede.

La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale di due pollici e di altre sette o sei dita.

La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.

La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano.

La perdita totale di ambo i piedi.

Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.

Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità e le lesioni organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da determinare un grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale alimentazione con conseguente notevole deperimento organico.

L'anchilosi temporo-mascellare permanente e completa.

Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede e volume, o grado di evoluzione, determinano assoluta incapacità lavorativa o imminente pericolo di vita.

L'ano preternaturale.

La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, compresi anche i pollici e gli indici, o la perdita totale anatomica di otto dita delle mani, compreso o non uno dei pollici.

La disarticolazione di un'anca e l'anchilosi completa della stessa, se unità a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

L'amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale da non permettere in modo assoluto e permanente l'applicazione dell'apparecchio protesico.

Sordità bilaterale organica assoluta e permanente, quando si accompagni alla perdita o disturbi gravi e permanenti della favella.

 

SECONDA CATEGORIA

Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed 1/25 della normale.

La sordità bilaterale organica assoluta e permanente (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - d).

Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da ostacolare la masticazione, la deglutizione o la favella, oppure da apportare notevoli deformità, nonostante la protesi.

L'anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e permanente con notevole ostacolo alla masticazione.

Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio, o di altri apparecchi e sistemi organici, determinate dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi.

Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea e dei polmoni, che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.

Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, e le gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per la loro gravità non siano da ascriversi al numero 19 della prima categoria.

Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che per la loro gravità non siano tali da doversi ascrivere alla prima categoria (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - e).

Le lesioni od affezioni del tubo gastroenterico e delle glandole annesse con grave e permanente deperimento della costituzione.

Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri 7 e 8 della prima categoria.

L'immobilità del capo in completa flessione od estensione da causa inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente, o l'incurvamento notevole permanente della colonna vertebrale.

Le paralisi permanenti, sia di origine centrale, che periferiche, interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e la durata si giudicano inguaribili.

Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi al numero 22 della prima categoria.

Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.

Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio genito-urinario.

La evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).

La incontinenza delle feci grave e permanente, da lesione organica, la fistola rettovescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura.

L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.

La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo inferiore. (vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b).

La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro dita della mano sinistra. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b).

La perdita di una coscia a qualunque altezza.

L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio. 23. L'amputazione medio tarsica, o la sotto-astragalica, dei due piedi.

 

TERZA CATEGORIA.

Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che abbiano prodotta cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/25 a 1/12 della normale.

Le vertigini labirintiche gravi e permanenti. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - d).

La perdita della lingua o le lesioni gravi e permanenti di essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la deglutizione.

La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.

La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro (disarticolazione od amputazione, sopra il terzo inferiore dell'uno o dell'altro).

La perdita totale della mano destra, o la perdita totale delle dita di essa.

La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi ambo i pollici.

La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra, insieme con quella di due delle ultime quattro ditta della mano destra.

La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.

La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le due mani con integrità dell'altro pollice.

La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le due mani, che non siano i pollici.

La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.

La perdita totale o quasi del pene.

La perdita di ambo i testicoli.

L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo".

 

Art. 22. - Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato - Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non é richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

 

Art. 23. -Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative - L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. il ministro della sanità con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il comitato olimpico nazionale italiano (coni) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

 

Art. 24. - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche  - Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (1), e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 (2), e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (3), alla citata legge n. 13 del 1989 (4), e successive modificazioni, e al citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 (5), e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 (6), e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 (7) non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (8), nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (9), e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 é subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. a tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (10), e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'amministrazione competente, che dà atto in sede di approvazione del progetto.

La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico é accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità é condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

Il comitato per l'edilizia residenziale (cer), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (11), fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986 (12), dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento é destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del presidente della repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

Aggiornamento: Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con L. 23 dicembre 1996, n. 647 ha disposto che " le disposizioni di cui al suddetto comma si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995 ".

________________________________

(1)  I riferimenti relativi alla legge n. 13/1989 sono stati già riportati in nota all'art. 23.

 

(2)  La legge n. 118/1971 converte in legge il D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e reca nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili.

 

(3)  Il D.P.R. n. 384/1978 approva il regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

 

(4)  Per i riferimenti alla legge n. 13/1989 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, si rinvia alla nota all'art. 23.

 

(5)  La legge n. 89/1939 contiene norme sulla "Tutela delle cose di interesse artistico o storico".

 

(6)  La legge n. 1497/1939, reca norme sulla "Protezione delle bellezze naturali".

 

(7)  Il testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 13/1989 (per i cui riferimenti si rinvia alla nota dell'art. 23) è il seguente:

"Art. 4.

Per gli interventi di cui all'art. 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.

La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.

In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.

Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.

 

Art. 5.

Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 4 e 5".

 

(8)  Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 164/1956, recante: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni", è il seguente:

"Art. 7 (Idoneità delle opere provvisionali). - Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non ritenuti più idonei".

 

(9)  Il testo del terzo comma dell'art. 15 della legge n. 47/1985 che reca: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive" è il seguente: "L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori".

 

Il testo del secondo comma dell'art. 26 della predetta legge n. 47/1985 è il seguente: "Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti".

 

(10) Il testo dell'art. 32, comma 20, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente: "20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.

 

(11) Il testo dell'art. 3 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) è il seguente:

"Art. 3 (Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale). - Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:

predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni;

provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;

indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento;

adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;

effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentiti; f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno abitativo;

propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;

promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato;

determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;

determina le modalità per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui al precedente articolo 2, lettera f);

determina le modalità per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualità e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi;

stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 19 e del secondo comma dell'articolo 20, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., nonché la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma dell'articolo 16;

redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento;

riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità;

propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 2 (2/b).

Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le modalità di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti dalla lettera f) del precedente art. 2 e di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto q) del presente articolo.

Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente".

 

(12) Il testo dell'art. 32, comma 21, della legge n. 41/1986 già citata è il seguente: "21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384 (139), dovranno essere adottati da parte delle amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge".

 

Art. 25. - Accesso alla informazione e alla comunicazione  - Il ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.

All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

 

Art. 26. - Mobilità e trasporti collettivi  - Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (1). I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. i piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'ente ferrovie dello stato é destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (2).

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

______________________________

(1)  Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 già citata, è stato riportato in nota all'art. 5.

 

(2)  Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 384/1978, già citato in nota all'art. 24, è il seguente:

"Art. 20 (Treni, stazioni, ferrovie). - Le principali stazioni ferroviarie dovranno essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso al treno alle persone con difficoltà di deambulazione.

Per consentire lo stazionamento dell'invalido in carrozzella all'interno delle carrozze ferroviarie dovrà essere opportunamente modificato ed attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione sulle linee principali.

In ogni caso dovrà essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone non deambulanti o con difficoltà di deambulazione e dovrà essere consentito il trasporto gratuito delle carrozzelle.

Il Ministero dei trasporti stabilirà le modalità ed i criteri di attuazione delle norme di cui al presente articolo".

 

Art. 27. - Trasporti individuali  - A favore dei titolari di patente di guida delle categorie a, b o c speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello stato.

Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97 (1), sono soppresse le parole: ", titolari di patente f" e dopo le parole: "capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie,".

Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986, é inserito il seguente:

"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie a, b o c speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato".

Il comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (2), approvato con decreto del presidente della repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, é integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal ministro dei trasporti su proposta del comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.

Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, ad un apposito fondo, istituito presso il ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.

_______________________________

(1)  Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 97/1986 (Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta per i veicoli adattati agli invalidi), come modificato dall'art. 27 della legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento.

L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a norma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato".

 

(2)  Il testo dell'art. 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 111/1988, è il seguente: "9. Il decreto di cui al comma 8 è emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di handicap, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità. Il Comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche- locali, informazioni sul continuo progresso tecnico- scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di handicap".

 

Art. 28. - Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate  - I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (1), che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, é valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

________________________________

(1)  Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 384/1978 già citato in nota all'art. 24 è il seguente:

"Art. 6 (Contrassegno speciale). - Ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza (anche tramite le associazioni di categoria legalmente riconosciute), uno speciale contrassegno che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la facoltà di cui al precedente articolo. Il prototipo di tale contrassegno, che deve contenere appositi spazi per l'indicazione a caratteri indelebili delle generalità e del domicilio del minorato, sarà predisposto ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale".

 

Art. 29. - Esercizio del diritto di voto  - In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (1).

Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. l'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. sul certificato elettorale dell'accompagnatore é fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

________________________________

(1)  Il testo dell'art. 1 della legge n. 15/1991 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti) è il seguente:

"Art. 1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria lo- cale.

Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dell'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.

Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale".

 

Art. 30. - Partecipazione  - Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.

 

Art. 31. - Riserva di alloggi  - All'articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (1), e successive modificazioni, é aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"r-bis) Dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie".

( Abrogato )

( Abrogato )

( Abrogato )

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(1)  Il testo dell'art. 3, primo comma, della legge n. 457/1978 già citata in nota all'art. 24, con l'aggiunta della lettera r-bis) operata dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:

a), r) (Omissis);

r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, istituiti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie".

 

Art. 32. ( Abrogato )

 

Art. 33. ( Modificato dall'art. 19 della Legge n. 53/2000 ) - Agevolazioni - (L'articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione giudiziaria)

( abrogato )

I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. (1)

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(1)  Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che " le parole hanno diritto a tre giorni di permesso mensile devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.")

(Aggiornamento:La l. 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. n. 121 relativo alla G.U. 28/12/1993, n. 303 ha stabilito con l'art. 3 che "i tre giorni di permesso mensili di cui al comma 3 del presente articolo non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del testo unico approvato con d.P.R. n. 3/1957 come sostituito dal comma 37 del suindicato art. 3 l. n. 537/93".

 

Art. 34. - Protesi e ausili tecnici  - Con decreto del ministro della sanità da emanare, sentito il consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (1), vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.

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(1)  Il testo dell'art. 26, terzo comma, della legge n. 833/1978 già citata è il seguente: "Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore tariffario delle protesi e i criteri per la sua revisione periodica".

 

Art. 35. - Ricovero del minore handicappato  - Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (1).

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(1)  Per i riferimenti relativi alla legge n. 184/1983 si rinvia alla nota all'art. 10.

 

Art. 36.  - Aggravamento delle sanzioni penali  - Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena é aumentata da un terzo alla metà.

Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 é ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

 

Art. 37. - Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata  - Il Ministro di grazia e giustizia, il ministro dell'interno e il ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.

 

Art. 38. - Convenzioni  - Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (1). Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.

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(1)  Il testo dell'art. 26 della legge n. 833/1978 già citata è il seguente: "Art. 26 (Prestazioni di riabilitazione). - Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il consiglio sanitario nazionale.

Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica".

 

Art. 39. - Compiti delle regioni  - Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativoformativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale,di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:

a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;

a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;

a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;

a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;

a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;

a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;

a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;

a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;

ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime.

bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;

ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.

Aggiornamento: La legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto che "Per l'attuazione delle misure previste dal comma 2, lettere l-bis) e l-ter) del presente articolo 39, é autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall'anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della presente legge, tenuto conto del numero di persone con handicap di particolare gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge".

 

Art. 40. - Compiti dei comuni  - I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 (1) disciplinano le modalità di coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.

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(1)  Il testo dell'art. 4 della legge n. 142/1990 già citata nella nota all'art. 5 è il seguente:

"Art. 4 (Statuti comunali e provinciali).

I comuni e le province adottano il proprio statuto.

Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. 3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione".

 

Art. 41  - Competenze del ministro per gli affari sociali e costituzione del comitato nazionale per le politiche dell'handicap  - Il ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle amministrazioni dello stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.

I disegni di legge del governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il ministro per gli affari sociali.il concerto con il ministro per gli affari sociali é obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adotti in materia.

Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, é istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri il comitato nazionale per le politiche dell'handicap.

Il comitato é composto dal ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. alle riunioni del comitato possono essere chiamati a partecipare altri ministri in relazione agli argomenti da trattare.

Il comitato é convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.

Il comitato si avvale di:

tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 4/8;

tre rappresentanti degli enti locali designati dall'associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e un rappresentante degli enti locali designato dalla lega delle autonomie locali;

cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il comitato si avvale dei sistemi informativi delle amministrazioni in esso rappresentate.

Il ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. a tal fine le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla presidenza del consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione é presentata entro il 30 ottobre.

Il comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, é coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della presidenza del consiglio dei ministri di cui uno del dipartimento per gli affari sociali, uno del dipartimento per gli affari regionali, uno del dipartimento per la funzione pubblica. la commissione é presieduta dal responsabile dell'ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del dipartimento per gli affari sociali. (1)

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(1)  La Corte costituzionale con la sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (in G.U. 1 s. s. 4/11/1992, n. 46) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del sesto comma di questo articolo " nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato " si avvale di", anziché " é composto da" ".

Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto che "sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali le funzioni del soppresso Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui al presente articolo 41".)

 

Art. 41-bis ( Modificato dalla L. n. 162/1998 )  - Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap.  - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente. (1)

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(1)  Aggiornamento: La legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto che "Per l'attuazione delle misure previste dal presente articolo 41-bis, é autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999".

 

Art. 41-ter ( Modificato dalla L. n. 162/1998 )  - Progetti sperimentali. - Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.

Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonchè i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo.

Aggiornamento: La legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto che "Per l'attuazione delle misure previste dal presente articolo 41-ter, é autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999".

 

Art. 42. - Copertura finanziaria  - Presso la presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per gli affari sociali, é istituito il fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle provincie autonome in favore dei cittadini handicappati.

Il ministro per gli affari sociali provvede, sentito il comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale del fondo tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.

A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal comitato di cui all'articolo 41, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (1), con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.

Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).

È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliari a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:

lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'articolo 4;

lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'articolo 11;

lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all'articolo 12;

lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);

lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);

lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d);

lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);

lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;

lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista dall'articolo 14;

lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15;

lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;

lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;

lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;

lire 50 milioni per gli oneri d funzionamento del comitato e della commissione di cui all'articolo 41;

lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per il 1922, all'uopo utilizzando l'accantonamento "provvedimenti in favore di portatori di handicap".

Il ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(1)  Per il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 si veda in nota all'art. 8.

 

Art. 43. - Abrogazioni - L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 (1), l'articolo 415 (2) del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (3), sono abrogati.

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(1)  L'art. 230 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sull'istruzione elementare, post elementare, e sulle sue opere di integrazione, approvato con R.D. n. 576/1928, riguardava l'affidamento alle facoltà mediche del Regno del compito di promuovere gli studi di morfologia, psicologia, nonché l'affidamento al Ministero della pubblica istruzione dell'assistenza e dell'istruzione dei fanciulli con handicap.

 

(2)  L'art. 415 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R.D. n. 1297/1928, riguardava all'allontanamento definitivo dell'alunno con problemi psichici dalle normali classi e la sua assegnazione a classi differenziali.

 

(3)  Il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 28 della legge n. 118/1971 già citata, era il seguente:

"L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali.

Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie".

 

Art. 44. - Entrata in vigore - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Aggiornamenti al provvedimento

 

Il D.L. 26 agosto 1992, n. 368 (in G.U. 27/8/1992 n. 201), non convertito in legge (G.U. 27/10/1992 n. 253) aveva disposto (con l'art. 2) l' interpretazione dell'art. 12, comma 5.

 

Il D.L. 26 ottobre 1992, n. 418 (in G.U. 27/10/1992 n. 253), non convertito in legge (G.U. 28/12/1992, n. 303) aveva disposto (con l'art. 2) la modifica dell'art. 12, comma 5.

 

La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (in G.U. 1 s.s. 4/11/1992 n. 46), ha dichiarato la illegittimità costituzionale parziale dell'art. 41, sesto comma.

 

Il D.L. 30 dicembre 1992, n. 510 (in G.U. 31/12/1992 n. 306), non convertito in legge (G.U. 2/3/1993, n. 50) aveva disposto (con l'art. 2) la modifica dell'art. 12, comma 5.

 

Il D.L. 2 marzo 1993, n. 45 (in G.U. 2/3/1993 n. 50), non convertito in legge (G.U. 3/5/1993, n. 101) , aveva disposto (con l'art. 2) la modifica dell'art. 12, comma 5.

 

Il D.L. 28 aprile 1993, n. 128 (in G.U. 29/4/1993 n. 99), non convertito in legge (G.U. 28/6/1993, n. 149) aveva disposto (con l'art. 2) l'interpretazione dell'art. 12, comma 5.

 

Il D.L. 7 giugno 1993, n. 181 (in G.U. 8/6/1993 n. 132), non convertito in legge (G.U. 9/8/1993, n. 181) aveva disposto (con l'art. 9) la modifica dell'art. 23, comma 3.

 

Il D.L. 28 giugno 1993, n. 209 (in G.U. 28/6/1993 n. 149), non convertito in legge (G.U. 28/8/1993 n. 202) aveva disposto (con l'art. 2) l' interpretazione dell'art. 12, comma 5.

 

Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324 (in G.U. 28/8/1993 n. 202), nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 (in G.U. 27/10/1993, n. 253), ha disposto (con l'art. 2) l'interpretazione dell'art. 12, comma 5 e la modifica degli articoli 4 e 33, comma 3.

 

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. n. 121 relativo alla G.U. 28/12/1993 n. 303) ha modificato (con l'art. 3) l'art. 33.

 

Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 (in G.U. 15/6/1994 n. 138) ha modificato (con l'art. 12) l'art. 41.

 

Il d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (in G.U. 1/6/1994 n. 126) convertito in legge 27 luglio 1994, n. 473 ha abrogato (con l'art. 2) l'art. 32.

 

La L. 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/2/1996, n. 43) (con l'art. 17) ha modificato l'art. 36, comma 1.

 

Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 (in G.U. 22/10/1996 n. 248) convertito in L. 23 dicembre 1996, n. 647 (G.U. 28/12/1996, n. 303) (con l'art. 16) ha modificato l'art. 23, comma 3.

 

La L. 21 maggio 1998, n. 162 (in G.U. 29/05/1998 n. 123) ha modificato (con l'articolo 1) gli artt. 10 e 39, ed ha inserito gli articoli 41-bis e 41-ter.

 

La L. 28 gennaio 1999, n. 17 (in G.U. 2/2/1999, n. 26) ha sposto (con l'art. 1) la modifica degli artt. 13 e 16.

 

La L. 30 aprile 1999, n. 136 (in S.O. n. 97/L relativo alla G.U. 18/5/1999, n. 114) ha disposto (con l'art. 14) la modifica dell'art. 31.

 

La L. 8 marzo 2000, n. 53 (in G.U. 13/3/2000, n. 60), ha disposto (con gli artt. 19 e 20) la modifica dell'art. 33.

 

Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (in S.O. n. 93/L relativo alla G.U. 26/4/2001, n. 96) ha disposto (con l'art. 86) l'abrogazione parziale dell'art. 33.

 

Decreto Ministeriale 9 luglio 1992 - Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (in GU 30 ottobre 1992, n. 256)

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

d'intesa con

IL MINISTRO DELLA SANITA'

e

IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

 

Visto l'assenso del Ministro della sanità espresso in data 7 luglio 1992;

Visto l'assenso del Ministro degli affari sociali espresso in data 6 luglio 1992;

Visto l'art. 5, comma primo, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui «la rimozione delle cause invalidanti», la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso l'obiettivo di «attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142»;

Visto l'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede l'emanazione di indirizzi per la stipula di accordi di programma ivi previsti tra enti locali, amministrazione scolastica e unità sanitarie locali;

Visto l'art. 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui l'integrazione scolastica si realizza anche attraverso la dotazione di attrezzature ed ogni altra forma di ausilio tecnico «anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico»;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui gli accordi di programma «possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati»;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede per i gruppi di lavoro interistituzionale compiti di «collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma»;

Visto l'art. 40, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui «i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti»;

Considerata la necessità che gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni handicappati siano coordinati con quelli extrascolastici e della formazione professionale;

Ravvisata la necessità di dare piena attuazione a quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in continuità ed in linea con la legislazione ed i provvedimenti applicativi emanati precedentemente in materia di integrazione scolastica alunni in situazione di handicap;

Visto l'art. 27, comma 8, della legge 8 febbraio 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320;

 

Decreta:

 

Art. 1 - Rinvio  - 1. Il presente decreto fissa gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma provinciali e comunali previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , successivamente indicata nel testo col termine «legge quadro», relativi ai rapporti interistituzionali in precedenza regolati dalle «intese» di cui alla circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 258 del 22 settembre 1983, che rimangono in vigore sino alla conclusione degli accordi di programma.

2. Con successivi decreti verranno dettati gli indirizzi relativi agli accordi di programma regionali di cui agli articoli 5 e 39 della legge quadro, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1989, n. 400, e dopo l'emanazione degli atti del Ministro della sanità, di cui agli articoli 8, comma 1, lettera l), e 12, comma 7, della legge quadro.

3. Gli accordi di programma regionali, di cui agli articoli 5 e 39 delle legge quadro, saranno finalizzati a coordinare la normativa amministrativa, i flussi finanziari e l'integrazione degli interventi onde facilitare ai diversi livelli territoriali la programmazione interistituzionale degli interventi e dei servizi scolastici e della formazione professionale con quelli sanitari, sociali, formativo-culturali e con quelli di aiuto personale di cui all'art. 9 della legge quadro.

 

Art. 2 - Ambito territoriale, finalità e soggetti stipulanti - 1. Gli accordi di programma, di cui al presente decreto, possono avere ambito provinciale o comunale; l'ambito comunale può coincidere:

a) con quello del territorio della unità sanitaria locale, quando questa ha competenza sullo stesso territorio;

b) con quello di tutte le unità sanitarie locali coincidenti con il territorio di un unico comune;

c) con il territorio di più comuni compresi nell'ambito di un'unica unità sanitaria locale, in tal caso i comuni, qualora non siano costituiti in comunità montana, si consorziano o delegano un comune capofila al fine della stipula dell'accordo di programma.

2. Gli accordi di programma provinciali, di cui agli articoli 5 e 13 della legge quadro sono finalizzati alla programmazione coordinata delle attività formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali e sportive da realizzare con gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica ed in centri di formazione professionale. Gli accordi sono altresì finalizzati alla collaborazione, alla consulenza ed alla verifica congiunta dei gruppi di lavoro provinciali, di cui all'art. 15, comma 3, della legge quadro. A tali fini partecipano alla stipula degli accordi di programma provinciali il presidente della provincia, che promuove l'accordo, il provveditore agli studi, ovvero i sovrintendenti e gli intendenti scolastici per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, i legali rappresentanti delle unità sanitarie locali presenti sul territorio, i sindaci dei comuni ove hanno sede gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica ed eventualmente, su invito del presidente della provincia, altre pubbliche amministrazioni.

3. Gli accordi di programma comunali, di cui agli articoli 5 e 13 della legge quadro, sono finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici con tutti quelli territoriali e extrascolastici, onde facilitare la tempestiva formulazione delle diagnosi funzionali, dei conseguenti profili dinamico funzionali e dei successivi piani educativi individualizzati, al fine di favorire, in concreto, l'effettiva realizzazione del progetto di integrazione scolastica ed extrascolastica dei singoli alunni in situazione di handicap, anche attraverso l'individuazione delle priorità degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di competenza. A tali fini partecipano alla stipula degli accordi di programma comunali il sindaco o il presidente della comunità montana ovvero il legale rappresentante del consorzio di comuni o il sindaco del comune capofila all'uopo delegato, che promuove l'accordo, il provveditore agli studi, i legali rappresentanti delle unità sanitarie locali, i presidenti delle circoscrizioni amministrative, ove esistenti, i presidenti dei distretti scolastici ed eventualmente, su invito del promotore dell'accordo, altre pubbliche amministrazioni.

4. Per ambiti territoriali inferiori ad un'area comunale, ove se ne ravvisi l'opportunità, possono essere stipulate intese tra le amministrazioni interessate a quell'ambito territoriale.

 

Art. 3 - Modalità - 1. La richiesta di stipula può provenire, secondo i rispettivi ambiti territoriali, da ciascuno dei soggetti indicati nel precedente art. 2. In ogni caso, decorsi quindici giorni dalla data di emanazione del presente decreto il provveditore agli studi, ovvero i sovrintendenti ed intendenti scolastici, per le province autonome di Trento e Bolzano, inoltrano la richiesta al presidente della provincia o ai sindaci o al presidente della comunità montana o al legale rappresentante del consorzio dei comuni perché diano inizio alla procedura.

2. Le modalità di formale stipula e di pubblicazione degli accordi di programma sono regolate dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I soggetti stipulanti gli accordi predispongono gli interventi finanziari ciascuno per la parte di propria competenza, concordando tra loro gli obiettivi comuni e la correlazione dei rispettivi piani finanziari con riguardo alle risorse disponibili.

4. Al fine di assicurare il coordinamento di cui all'art. 39 della legge quadro, le regioni esamineranno la possibilità di definire le modalità organizzative per stabilire un raccordo funzionale con i gruppi di lavoro provinciali, ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, della legge quadro.

5. Le amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di programma possono, nell'ambito delle rispettive competenze ed anche d'intesa tra loro, emanare direttive alle strutture territoriali interessate, per l'attuazione degli accordi di programma.

 

Art. 4 - Contenuti - 1. Negli accordi di programma, con riguardo a ciascuna parte stipulante, debbono essere chiaramente definite le competenze e gli adempimenti, individuati a diversi livelli territoriali, sulla base della normativa nazionale, regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Ferma restando l'attivazione degli ordinari interventi di integrazione scolastica a carico della scuola ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 4 luglio 1977, n. 517, dell'art. 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 13, comma 3, e 14, comma 6, della legge quadro, ed a carico dei comuni ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , a partire dalla segnalazione degli alunni in situazione di handicap effettuata sulla base del certificato rilasciato da un medico del servizio sanitario nazionale, come stabilito dal decreto legge 25 giugno 1992, n. 320, citato in premessa, ovvero da esso convalidata ove trattasi di segnalazione di un medico privato, sono considerati interventi prioritari, ai fini dell'integrazione scolastica:

a) la definizione delle modalità di collegamento tra i progetti educativo, riabilitativo e di socializzazione, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), della legge quadro, stilati sulla base della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, di cui all'art. 12, commi 5, 6 e 8 della stessa legge quadro. In attesa anche dell'emanazione dell'atto di indirizzo circa le modalità di cui all'art. 12, comma 7, della legge quadro, la stesura della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato in via transitoria continua ad essere regolata dalle circolari del Ministero della pubblica istruzione n. 258 del 22 settembre 1983, n. 250 del 3 settembre 1985 e n. 262 del 22 settembre 1988;

b) l'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), della legge quadro;

c) la sperimentazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), e 5 della legge quadro;

d) la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, compreso il rapporto fra asili nido e scuola materna;

e) le modalità di effettuazione delle attività extrascolastiche di cui agli articoli 8, comma 1, lettera m), e 13, comma 1, lettera a), della legge quadro.

3. In particolare, gli accordi di programma provinciali, con riferimento agli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, sono rivolti anche a definire le modalità e procedure di:

a) individuazione degli istituti ai quali attribuire prioritariamente risorse aggiuntive tra quelli che realizzano le iniziative sperimentali di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), della legge quadro;

b) fornitura di attrezzature, impianti tecnici, sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia dei processi formativi;

c) superamento delle condizioni che possano impedire di fatto la frequenza degli studenti in situazione di handicap nelle scuole e l'individuazione di misure idonee al perseguimento degli obiettivi previsti dai piani educativi individualizzati, secondo il principio della continuità educativa, di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), della legge quadro;

d) utilizzazione ed aggiornamento del personale necessario all'attuazione dei progetti riabilitativi e formativi;

e) realizzazione delle nuove opere di edilizia scolastica e degli interventi di adeguamento degli edifici preesistenti alle esigenze degli studenti in situazioni di handicap;

f) innovazione e sperimentazione didattica.

4. Gli accordi di programma per le attività di cui ai commi precedenti prevedono modalità di collegamento delle stesse con i progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati e la distribuzione dei finanziamenti relativi fra i soggetti competenti ad erogarli; le attività possono consistere in ludoteche, centri di documentazione, addestramento all'uso di ausili anche informatici e quanto altro sia ritenuto utile a favorire interventi precoci anche presso le famiglie per sviluppare l'autonomia fisica psicologica e sociale; dette attività possono riguardare, altresì, più mirati interventi culturali, ricreativi, sportivi, di orientamento e formazione professionale, di tempo libero e di contatto con il mondo del lavoro. In ogni caso esse debbono mirare quanto più possibile al coinvolgimento di tutta la classe e non solo degli alunni in situazione di handicap, anche quando vengono svolte al di fuori dell'ambiente scolastico, fatte salve le competenze del consiglio di circolo o di istituto di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1974, n. 416.

5. Negli accordi di programma sono altresì indicate le figure professionali per gli interventi di cui al presente articolo nonché le modalità che garantiscono la partecipazione degli stessi alle attività previste ed ai gruppi di lavoro provinciali, previsti dall'art. 15, commi 1 e 2. Gli accordi di programma prevedono modalità e tempi per la predisposizione, attuazione e verifica degli adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 in modo coordinato tra gli operatori delle diverse amministrazioni, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

6. E' considerato intervento essenziale nell'ambito degli accordi di programma, ai fini dell'orientamento scolastico e professionale, la stipula di intese interistituzionali, a livello provinciale o comunale, su apposti progetti operativi.

7. Per gli alunni con handicap in situazioni di gravità, gli accordi di programma debbono garantire interventi prioritari, rispettosi del principio dell'integrazione nella scuola di competenza territoriale dell'alunno. Le relative modalità saranno stabilite negli accordi di programma stessi anche per quanto riguarda l'utilizzazione delle attrezzature di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della legge quadro.

8. I corsi di aggiornamento comuni di cui all'art. 14, comma 7, della legge quadro sono finalizzati prioritariamente all'integrazione delle rispettive esperienze e competenze in relazione alla programmazione, attuazione e verifica dei piani educativi e di recupero individualizzati, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6, della legge quadro.

9. Per detti corsi gli accordi dovranno anche prevedere le modalità di organizzazione, finanziamento e gestione e partecipazione del personale, con il possibile coinvolgimento degli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo I.R.R.S.A.E., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1974, n. 419, di Università e di istituti specializzati con la possibile messa in comune di personale e mezzi finanziari.

 

Art. 5 - Enti convenzionati - 1. Qualora i sottoscrittori dell'accordo di programma si avvalgano, per la gestione dei servizi di propria competenza, dei soggetti di cui all'art. 38 della legge quadro, gli enti convenzionati, in esecuzione dell'accordo di programma, stipulano con i predetti sottoscrittori intese operative finalizzate al coordinamento dei servizi gestiti in convenzione.

2. Gli enti convenzionati per la gestione dei servizi possono formulare pareri finalizzati alla predisposizione e alla verifica degli accordi di programma, limitatamente alle esigenze dei servizi in convenzione.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge quadro, negli accordi di programma devono essere previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai «fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinata». I requisiti minimali sono stabiliti dagli articoli 8, comma 1, lettera l), e 38, comma 1, della legge quadro.

4. Quanto agli enti che gestiscono in convenzione le attività extrascolastiche di cui all'art. 8, comma 1, lettera m), della legge quadro, gli accordi di programma devono indicare i requisiti all'uopo richiesti dalle regioni o dagli enti locali.

5. In esecuzione dell'art. 13, comma 1, lettera b), della legge quadro, le regioni, gli enti locali, gli I.R.R.S.A.E. e i provveditorati agli studi, singolarmente o congiuntamente, possono stipulare su apposito progetto, convenzioni con centri specializzati in campo pedagogico-didattico, con scuole o istituti speciali per minorati della vista e dell'udito richiamati all'art. 13, comma 1, della legge quadro al fine di assicurare consulenza pedagogica relativa all'utilizzazione e all'adattamento di specifico materiale didattico. Sono fatte salve, comunque, preventive intese con i capi di istituto, al fine di garantire l'esercizio delle competenze del collegio dei docenti, concernenti gli ausili didattici di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416.

 

Art. 6 - Collegio di vigilanza - 1. Gli accordi di programma prevedono anche la costituzione dei collegi di vigilanza, di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , con la composizione ed i poteri ivi indicati. Tali collegi hanno la stessa durata dell'accordo.

2. Le valutazioni dei predetti collegi di vigilanza sull'attuazione degli accordi di programma, sono rimesse al Presidente della regione e al gruppo di lavoro provinciale di cui all'art. 15 legge quadro, ai fini del rispettivo esercizio dei rispettivi poteri di verifica.

 

Art. 7 - Rinvio - 1. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto nell'ambito delle Regioni e delle Province ad autonomia speciale avviene nell'osservanza delle disposizioni speciali ivi in vigore.

 

Legge 27 ottobre 1993, n. 423 - Conversione con modificazioni in legge del D.L. 27 agosto 1993, n. 324. Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa dell'attuazione del D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordinamento del Servizio sanitario nazionale, di disciplinare per gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali la durata in carica ed i criteri per la nomina e per le corrispondenti indennità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare agli alunni handicappati l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica in relazione alle operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di erogare all'Unione italiana ciechi un contributo compensativo per il 1992, al fine di non pregiudicarne l'attività istituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e dell'interno;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.- 1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. Alla stessa data è prorogata la durata dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

2. Ove occorra provvedere alla nomina di amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, non possono essere chiamati alla carica coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. La carica di amministratore straordinario è incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attività lavorativa dipendente, ferme restando le incompatibilità previste dalla legislazione vigente.

3. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite:

a) al sindaco del comune o ad un suo delegato, nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte di esso;

b) alla conferenza dei sindaci o loro delegati, quando l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale comprende il territorio di più comuni.

4. La conferenza di cui al comma 3, lettera b), è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato e delibera a maggioranza. Ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnato al comune dallo stesso sindaco rappresentato. La conferenza delibera con le procedure stabilite da specifico regolamento regionale da emanarsi, ove non si fosse già provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 25 ottobre 1993, su proposta della conferenza stessa. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del consiglio comunale del comune con il maggior numero di abitanti.

5. Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, esaminano ed approvano il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle unità sanitarie locali, svolgono le verifiche generali sull'andamento delle attività e formulano eventuali osservazioni utili alla predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la conferenza dei sindaci verificano altresì la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati e presentano semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'attività dell'amministratore stesso.

6. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province e dei comuni è personale.

Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente.

7. Ai responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla data di entrata in vigore della predetta legge. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni, degli enti ospedalieri disciolti e dei soggetti di cui al medesimo articolo 58, comma 4, della citata legge n. 142 del 1990, anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso davanti alle giurisdizioni contabile ed amministrativa.

8. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma, fatti salvi i provvedimenti adottati. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione. Per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni e per gli spostamenti connessi allo svolgimento delle proprie funzioni all'amministratore straordinario spetta il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti pubblici e privati la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. E' abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del D.L. 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.

9. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità.

10. Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente.

11. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni.

12. I componenti le commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri, istituite in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono eletti, rispettivamente, dall'assemblea degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti di tali commissioni, appositamente convocate nei termini e con le modalità di cui al D.Lvo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233), e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

13. Il periodo di attività svolto nelle funzioni di amministratore straordinario è considerato utile ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 10 dell'art. 3 del D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502.

14. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che ha esercitato entro il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato, alla medesima data, il diritto a pensione di anzianità, conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993.

15. Il medico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi.

 

Art. 2.- 1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.

2. Qualora la commissione medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione.

4. La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. Al comma 3 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile" devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 3.- 1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 4287 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

 

Art. 4.- 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap. (Pubblicato la prima volta nella G.U. 6 aprile 1994, n. 79, il D.P.R. è stato ripubblicato, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sulla G.U. 15 aprile 1994, n. 87)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visti gli articoli 12 e 13 della citata legge n. 104 del 1992, ed in particolare il comma 7 dell'art. 12 che autorizza il Ministro della sanità ad emanare un atto di indirizzo e coordinamento per determinare le modalità con le quali le unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali attuano i compiti demandati dai commi 5 e 6 del citato art. 12;

Visto l'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 6 luglio 1993 (parere n. 4/93);

Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 20 gennaio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

 

Decreta:

È approvato il seguente

"Atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per disciplinare i compiti delle unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali in relazione alla predisposizione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"

 

1. Attività delle regioni e delle province autonome. - 1. Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a che le unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali, nell'ambito dei servizi istituiti ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14, primo comma, lettera e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, resi anche tramite strutture universitarie con le quali le regioni o le province stesse abbiano stipulato specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero avvalendosi delle strutture di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, operanti secondo le modalità richiamate nell'art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assicurino l'intervento medico cognitivo sull'alunno in situazione di handicap, necessario per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, da articolarsi nella compilazione:

a) di una diagnosi funzionale del soggetto;

b) di un profilo dinamico funzionale dello stesso;

c) per quanto di competenza, di un piano educativo individualizzato, destinato allo stesso alunno in situazione di handicap.

 

2. Individuazione dell'alunno come persona handicappata. - 1. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni.

 

3. Diagnosi funzionale. - 1. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.

2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:

a) i dati anagrafici del soggetto;

b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).

3. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola necessariamente nei seguenti accertamenti:

a) l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto, con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico da zero a sedici anni ed inoltre alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o repertate, agli eventuali periodi di ospedalizzazione, agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli eventuali interventi chirurgici, alle eventuali precedenti esperienze riabilitative;

b) diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (rispettivamente neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come indicato nell'art. 3, comma 2: la stessa fa riferimento all'eziologia ed esprime le conseguenze funzionali dell'infermità indicando la previsione dell'evoluzione naturale.

4. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:

a) cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;

b) affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;

c) linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;

d) sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto;

e) motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine;

f) neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio temporale;

g) autonomia personale e sociale.

5. Degli accertamenti sopra indicati viene redatta una documentazione nella forma della scheda riepilogativa del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato "A" al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa viene, inoltre, riportata la diagnosi funzionale redatta in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti.

 

4. Profilo dinamico funzionale. - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

2. Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui all'articolo precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.

3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:

a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di incontrare in settori di attività;

b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:

b.1) cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse;

b.2) affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del sé, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;

b.3) comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;

b.4) linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;

b.5) sensoriale, esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e tattile;

b.6) motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassi e semplici e complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate;

b.7) neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale;

b.8) autonomia, esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale;

b.9) apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all'età prescolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.).

4. In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore, il personale di cui agli articoli precedenti traccia un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le successive valutazioni, fermo restando che il profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

5. Degli accertamenti sopra indicati, viene redatta dalla unità multidisciplinare della unità sanitaria locale, in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potestà parentale una documentazione nella forma della scheda riepilogativa, del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato "B" al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda, sarà, inoltre, riportato il profilo dinamico funzionale redatto in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti e relativo alle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno.

 

5. Piano educativo individualizzato. - 1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.

2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.

4. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

 

6. Verifiche. - 1. Con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.

2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale.

3. Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.

 

7. Vigilanza. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite i propri servizi, esercitano la vigilanza sulle unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali, perché diano la piena e qualificata collaborazione agli operatori della scuola e alle famiglie, al fine di dare attuazione al diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap, previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.

 

(Allegati omessi)

 

Circolare Ministeriale 11 aprile 1994, n. 123 - Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale - G.L.I.P. ex art. 15 della legge 5.2.1992, n. 104.

 

Com'è noto, con i DD.MM. del 26 giugno 1992 e del 31 luglio 1992 questo Ministero - secondo il dettato contenuto nella legge 5 febbraio 1992 n. 104 - ha indicato i criteri per la costituzione dei Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (G.L.I.P.) previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104.

La verifica effettuata sulla prima applicazione della norma sopra citata nonchè le innovazioni introdotte con il decreto legislativo n. 35/1993 (che hanno modificato in modo sostanziale le modalità di selezione del personale direttivo e docente utilizzato in specifiche attività presso gli Uffici Scolastici Provinciali) rendono necessaria una parziale revisione ed una messa a punto delle indicazioni come sopra fornite e ciò al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità all'azione dei G.L.I.P. in funzione dell'integrazione degli alunni in situazione di handicap.

Con l'allegato decreto, pertanto, si formulano direttive intese a configurare metodi di lavoro e procedure per obbiettivi che possano con organicità configurare un flusso continuo di apporto al sistema scolastico.

Si aggiunga che ai fini predetti si è tenuto conto anche dei contributi emersi nell'ambito dell'Osservatorio Interistituzionale sull'handicap costituito con D.M. del 16.5.1990 presso l'Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione di questo Ministero, nonchè dell'esperienza maturata nel corso di oltre un anno di attività dei G.L.I.P. in parola già insediatisi ed approfondita in un recente incontro di aggiornamento svoltosi con i docenti utilizzati presso gli Uffici Scolastici Provinciali.

Va preliminarmente evidenziata l'introduzione, nel nuovo decreto, di un preciso richiamo alla permanenza nella struttura costitutiva, del quadro di riferimento operativo e delle competenze dei "Gruppi di lavoro provinciali" di cui alle Circolari ministeriali n. 277 dell'8.8.1975 e n. 216 del 3.8.1977, meglio noti con la denominazione di "Gruppi H".

Tali Gruppi, a differenza dei G.L.I.P., non hanno un carattere interistituzionale-rappresentativo, ma una connotazione tecnico-professionale istituzionale.

Essi, infatti, sono costituiti da operatori che operano nell'ambito del sistema educativo, con competenze professionali afferenti alle scienze dell'educazione nella accezione più ampia.

Ai "Gruppi H" rimangono, pertanto, le competenze di carattere istituzionale, tra le quali - in primo luogo - l'esame dei documenti diagnostici e dei materiali di programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap: esame al quale le SS.LL. si riferiscono, tra l'altro, per la determinazione delle risorse di sostegno ordinarie o in deroga.

Rispetto ai precedenti decreti ministeriali, quello che viene adesso trasmesso deve essere tenuto in particolare considerazione per le seguenti indicazioni.

a) Componenti

- Ribadisce le procedure di individuazione dei componenti dei G.L.I.P. da parte dei Provveditori agli Studi, prevedendo peraltro l'automatica sostituzione di quei membri che, a causa di ripetute assenze alle riunioni, possono seriamente pregiudicare l'operatività dei Gruppi;

- meglio esplicita la distinzione dell'autonomia tra gli stessi Provveditori agli Studi e i Gruppi di lavoro interistituzionali. Questi ultimi, essendo organi di consulenza e di proposta rispetto ai Provveditori, debbono potere esercitare nella necessaria autonomia la loro attività di studio e di elaborazione;

- l'Ispettore tecnico assume la presidenza del G.L.I.P. sulla base della sola designazione da parte del Provveditore, senza alcuna ulteriore procedura di delega;

- viene prevista la costituzione di una segreteria del G.L.I.P., automaticamente affidata all'esperto direttivo o docente utilizzato presso il Provveditorato nominato quale componente del Gruppo stesso: ciò al fine di assicurare condizioni di regolarità e di continuità, anche attraverso la tenuta degli atti documentali che debbono potere testimoniare dell'efficacia dell'azione del Gruppo.

b) Attività e compiti

- Si è inteso esplicitare maggiormente più il disegno complessivo della legge-quadro n. 104/1992, evidenziando di contenuti qualificativi per la loro interattività ed operatività interistituzionali delle competenze del G.L.I.P.

La dimensione interistituzionale, infatti, caratterizza i Gruppi di lavoro previsti dalla legge-quadro e ne motiva non soltanto la composizione ma la stessa ragione d'essere.

- Deve essere posta a disposizione dei Coordinatori dei G.L.I.P. ogni possibile risorsa affinchè non venga mai meno l'apporto delle Associazioni dei genitori, degli Enti locali e delle UU.SS.LL.

- Particolare impegno dovrà necessariamente essere profuso dai Gruppi interistituzionali per la produzione di materiali finalizzati alla stipula, alla realizzazione, al monitoraggio ed alla verifica degli accordi di programma, i quali costituiscono un elemento di costante attenzione nell'ambito della stessa legge-quadro. A tale proposito, infatti, pur nel rispetto delle specifiche titolarità alle quali rimandano i vari aspetti della progettazione, dell'esecuzione e del controllo degli esiti degli accordi di programma, il ruolo e la dimensione interistituzionale dei G.L.I.P. appaiono essenziali.

- L'attenzione alla dimensione interistituzionale non dovrà naturalmente tradursi in alcun caso nell'assunzione diretta e/o nella gestione di competenze che appartengono e specifici soggetti amministrativi e tecnici delle diverse amministrazioni coinvolte, ivi inclusa quella scolastica.

- In particolare, i Gruppi potranno realizzare rilevazioni di dati, comparazione fra contesti territoriali differenti, attività di ricerca ed analisi di situazioni significative a livello interistituzionale, elaborando corrispondenti proposte nonchè specifiche ipotesi di intervento su singole questioni di particolare emergenza, segnalati dalle SS.LL. ovvero venuti a conoscenza del Gruppo attraverso gli apporti dei suoi membri.

Le SS.LL. avranno cura di sollecitare ove non sia stato già provveduto, la costituzione dei Gruppi di lavoro e di studio di Circolo o di Istituto, prevista dallo stesso art. 15 della legge-quadro.

A tale proposito, vorranno richiamare l'attenzione dei Capi d'Istituto sulla opportunità di salvaguardare - integrandole nelle nuove strutture prefigurate dalla norma legislativa - quelle forme organizzative che abbiano dato prova di funzionalità e di efficacia, evitando di arrestare gli eventuali processi positivi di crescita della cultura dell'integrazione nelle singole istituzioni scolastiche.

IL MINISTRO

Rosa Jervolino Russo

 

Testo Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

 

ESTRATTO

 

PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO

TITOLO VII - NORME COMUNI

Omissis

 

CAPO IV - Alunni in particolari condizioni

Sezione I - Alunni handicappati

Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato

 

Art. 312 - Principi generali - 1. L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate sono disciplinati dalla legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, le cui disposizioni, per quanto concerne il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica sono richiamate nel presente paragrafo.

 

Art. 313 - Soggetti aventi diritto - 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata, ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente sezione, è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 6 dell'articolo 314. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo o un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.

 

Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione - 1. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola con la partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

6. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

7. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

8. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

 

Art. 315 - Integrazione scolastica - 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

3. I posti di sostegno per la scuola secondaria superiore sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42 comma 6, lettera h) della stessa legge.

4. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1 lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

5. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.

 

Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica - 1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della repubblica 23 agosto 1988 n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;

b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

2. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 325.

3. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 455, comma 12.

4. Gli accordi di programma di cui all'articolo 315 comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 479, comma 10.

 

Art. 317 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica - 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 455, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

2. Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui all'articolo 315 e agli articoli 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per l'impostazione e attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3.

 

Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame - 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

Paragrafo II - Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno

 

Art. 319 - Posti di sostegno - 1. Per lo svolgimento delle attività di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola materna, elementare e media, le dotazioni organiche dei relativi ruoli provinciali comprendono posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro alunni portatori di handicap.

2. Per la determinazione dei posti di sostegno nella scuola secondaria superiore si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 315 comma 3.

3. Nella scuola elementare deroghe al rapporto medio di un docente ogni quattro alunni portatori di handicap possono essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole.

4. Per l'assegnazione o l'utilizzazione nei posti di sostegno i docenti devono essere forniti di apposito titolo di specializzazione rilasciato ai sensi dell'articolo 325.

5. L'utilizzazione nei posti di sostegno dei docenti privi dei prescritti titoli è consentita, a norma dell'articolo 315, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati e trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni contenute nell'articolo 455 comma 1 e 2.

 

Art. 320 - Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare - 1. Per quanto concerne gli interventi a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola elementare trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 127.

2. Sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale possono essere assicurate ulteriori forme di integrazione specialistica e di sostegno, nonché interventi socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

 

Art. 321 - Programmazione educativa nella scuola media - 1. Nell'ambito delle attività rientranti nella programmazione educativa di cui all'articolo 167 sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti di sostegno.

2. Nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali preposti, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

 

Paragrafo III - Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità

 

Art. 322 - Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti - 1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.

2. Scuole elementari statali speciali funzionano presso gli istituti per non vedenti di cui alla tabella allegata alla legge 26 ottobre 1952 n. 1463 ed altre scuole di tale tipologia possono essere istituite - con le modalità di cui all'articolo 55 - presso altri istituti per non vedenti che siano riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3. Nelle province in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale docente è iscritto in ruoli speciali provinciali. Il personale direttivo appartiene ad apposito ruolo speciale nazionale.

4. Gli istituti di cui al precedente comma 2 continuano a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltreché ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, a tal fine obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore agli studi. Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

5. Gli alunni, nelle scuole elementari per i non vedenti, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe.

6. Nelle scuole elementari per non vedenti possono istituirsi corsi preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche già acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i metodi tiflologici ai fini della prosecuzione degli studi.

7. Oltre alle scuole medie derivanti dalla trasformazione delle scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi, possono essere istituite, con le modalità di cui all'articolo 56, scuole medie speciali per non vedenti.

8. I programmi e gli orari delle scuole medie speciali per non vedenti sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti speciali in atto presso le scuole già esistenti.

 

Art. 323 - Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti - 1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni sordomuti nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.

2. Scuole elementari statali e scuole medie statali per sordomuti, oltre a quelle statizzate già gestite dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.), possono essere istituite con le modalità di cui agli articoli 55 e 56.

3. Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti sono assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dallo Stato e dagli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

4. I consigli scolastici provinciali in accordo con gli enti locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito, e sulla base dei programmi di cui al comma 3, predispongono, a livello provinciale, i programmi e le forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni sordomuti.

5. Allo stesso fine gli enti locali favoriscono il processo di integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso l'istituzione dei servizi sociali aperti al di fuori delle scuole di cui al comma 2.

6. Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, i convitti annessi alle istituzioni scolastiche statizzate, di cui al comma 2, sono posti, in via transitoria, alle dipendenze del Ministero medesimo.

7. Dei consigli delle istituzioni statizzate di cui ai commi 2 e 6 fanno parte un rappresentante dei non udenti, nominato dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.) e un rappresentante del comune in cui ha sede l'istituzione.

8. Gli immobili di proprietà dell'E.N.S. adibiti a sedi scolastiche e convittuali, nonché gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche assegnati in proprietà ai comuni conservano la destinazione originaria e comunque, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale, devono essere destinati ad istituzioni scolastiche o a servizi sociali.

 

Art. 324 - Scuole con particolari finalità - 1. Sono scuole con particolari finalità, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà, nonché le scuole e gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a carattere continuativo.

 

Paragrafo IV - Titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti

 

Art. 325 - Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti - 1. Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalità ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito - fino all'applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 - di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai posti di ruolo a cui si riferisce la specializzazione.

3. Sono validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purché a seguito di corsi indetti prima della data medesima.

 

Sezione II - Alunni in particolari situazioni di disagio

 

Art. 326 - Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze - 1. A favore dei minori indicati nell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216 sono attuati, nell'ambito delle strutture scolastiche e con le modalità ivi previste, interventi finalizzati ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli articoli 104, 105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 concernenti interventi in materia di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate, si applicano, nel settore scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.

3. Le attività di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.

4. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori

5. Il comitato, che funziona sia unitariamente sia attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:

a) della pedagogia preventiva;

b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;

c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;

d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.

6. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.

7. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.

8. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

9. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni di familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.

10. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.

11. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

12. Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dall'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

13. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.

14. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo 456, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 12.

15. Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17.

16. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui al comma 9 è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.

17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.

18. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall'articolo 10 comma 2 lettera e) del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

21. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontario.

22. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti da valere sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - il Ministero della pubblica istruzione propone all'approvazione del Ministro per gli affari sociali, progetti mirati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze, previa predisposizione di studi di fattibilità, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire.

 

Omissis

 

Decreto Ministeriale 30 novembre 1994 - Approvazione dello schema-tipo di convenzione prevista dalla legge quadro sull'handicap 5 febbraio 1992, n. 104. (Pubblicato in G.U. 16 dicembre 1994, n. 293)

 

Il Ministro del Lavoro

e della Previdenza Sociale

di concerto con

Il Ministro della Sanità

e

Il Ministro per gli Affari Sociali

 

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto, il particolare, l'art. 18, comma 4, della suindicata legge 5 febbraio 1992, n. 104, il quale dispone che "i rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e province delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, con gli organismi di cui al comma 1 (enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate) sono regolati da convenzioni conformi allo schema-tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della Sanità e con il Ministro per gli affari sociali...";

 

Decreta:

 

In applicazione dell'art. 18, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, citato nelle premesse, è approvato lo schema-tipo di convenzione, allegato al presente decreto di cui è parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

 

Allegato

 

"Convenzione - tipo per l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"

In data........................con la presente convenzione ................................................................

rappresentato da....................................................................................................con sede in ............................................................... e rappresentato da .................................................

con sede in ....................................................................................(iscritto all'albo regionale, di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 104/1992, in data......................con il numero .........) stabiliscono quanto appresso:

 

Art. 1  -Attività dell'ente convenzionato

L'ente.................................................svolge l'attività di........................................................

che rientra tra quelle previste dall'art. 18, comma 1, della citata legge n. 104/1992.

 

Art. 2  - Programma dell'ente convenzionato

L'ente convenzionato svolge detta attività presso le seguenti sedi site in .............................................................................................................secondo il programma presentato ed allegato, che si considera parte integrante della presente convenzione.

Il programma allegato indica:

a) il numero ed il tipo di utenti e i nominativi degli stessi da inserire nel programma;

b) il tipo di interventi da svolgere e la durata degli stessi per ciascun invalido;

c) il piano finanziario, che può prevedere anche l'eventuale partecipazione alla spesa da parte dell'utente;

d) i locali e le attrezzature possedute, idonee al conseguimento del programma stesso;

e) l'elenco nominativo del personale che l'ente impiega per la realizzazione del programma, corredato dalla documentazione inerente la situazione previdenziale e contrattuale dello stesso.

 

Art. 3  - Personale impiegato

Il personale che l'ente convenzionato impiega per la realizzazione del programma è distinto in:

a) personale con rapporto di impiego con funzioni amministrative e tecnico-professionali;

b) soci-lavoratori;

c) personale professionale con rapporto di consulenza;

d) personale volontario;

e) obiettori di coscienza.

Il predetto personale deve possedere qualifiche che corrispondono alle funzioni da svolgere. Il personale previsto ai punti d) ed e) non dovrà superare il 50% del totale di quello complessivamente impegnato.

 

Art. 4  - Ammissione e permanenza nel programma

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione l'ente convenzionato......................................................................................................................

- ove sia utile per il raggiungimento degli scopi fissati con la presente convenzione - si collega con le strutture ed enti locali che svolgono attività connesse con i servizi prestati.

L'ammissione dell'utente, portatore di handicap, al programma degli interventi dell'ente convenzionato......................................................................................................................

è concordata tra le parti della presente convenzione.

 

Art. 5  -Acquisizione parere U.P.L.M.O.

L'ente convenzionante acquisisce preventivamente il parere dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

L'U.P.L.M.O. competente esprime il suddetto parere entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di ricezione dello schema di convenzione e del programma in esso allegato. Qualora detto termine trascorra inutilmente il parere s'intende come reso.

 

Art. 6  - Finanziamento

All'ente convenzionato, considerato il programma delle attività, degli interventi svolti o da svolgere ed il numero e il tipo di utenza che l'ente convenzionato ............................................................................................................................inserisce nel programma e valutata l'adeguatezza dell'organico del personale e degli orari di lavoro applicabili al programma, verrà corrisposto un contributo ........................................dell'ammontare di lire.........................................in numero di ...................................quote.

La prima quota viene erogata all'inizio dell'attività di intervento, le successive con cadenza ............................................sono subordinate alla presentazione di un rendiconto delle spese riferito al periodo precedente e con acclusi i quadri riepilogativi del numero, del nominativo e del tipo di utenti assistiti e delle prestazioni.

Dette quote dovranno essere erogate entro.........................................dalla presentazione del rendiconto e relativi allegati.

L'ultima quota è erogata entro..................mesi dalla conclusione dell'attività ed è subordinata alla presentazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile, nonchè di una relazione tecnica di verifica e valutazione degli interventi effettuati e dei risultati ottenuti.

 

Art. 7  - Controllo dell'ente convenzionante e rendiconti

Il controllo sulla utilizzazione dei finanziamenti di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'ente convenzionante........................................................................................................

L'ente convenzionato..............................................................................................provvede alla regolare tenuta dei registri di presenza degli utenti o dei registri delle presentazioni, dei libri contabili e di ogni altra documentazione comprovante la regolarità della gestione dell'ente.

Inoltre l'ente convenzionato.........................................................................................deve trasmettere tutta la documentazione secondo le cadenze e le modalità previste dall'art. 6.

 

Art. 8  - Divieto di subconvenzione, di sovrapposizione di finanziamenti. Incompatibilità

Nei rapporti con gli altri enti, associazioni e cooperative, è fatto divieto all'ente convenzionato di subconvenzione ovvero di operare sovrapposizione di finanziamenti per le stesse attività e gli stessi invertenti che costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Valgono altresì le incompatibilità di diritto e materiali previste dalla vigente legislazione.

 

Art. 9  - Controllo dell'ente convenzionante sull'attuazione del programma

L'ente convenzionante .......................................................................................................

è tenuto a periodici controlli sull'attuazione del programma degli interventi e sulla regolarità della gestione dell'ente convenzionato e ne valuta i risultati.

Art. 10 - Modificazioni del programma

Allorquando intervengono modificazioni nel programma allegato, con particolare riferimento al personale, ai metodi ed agli interventi, l'ente convenzionato .......................................................................................................................ne dà comunicazione all'ente convenzionante ........................................................................................................................al fine delle necessarie autorizzazioni.

L'ente convenzionante si impegna a dare risposta entro ....................giorni.

Qualora detto termine trascorra inutilmente e la modifica richiesta non comporti un aumento di spesa, l'autorizzazione si intende come resa.

 

Art. 11  - Inadempienze

L'ente convenzionante attiva le procedure di risoluzione immediata della convenzione con avviso notificato mediante lettera raccomandata a.r. e propone agli organi regionali competenti la cancellazione dall'albo nei casi in cui l'ente incorra nelle seguenti inadempienze:

1) modificazioni delle finalità perseguite dall'ente convenzionato o della metodologia adottata non concordate con l'ente convenzionante;

2) sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della convenzione;

3) subconvenzione dell'attività oggetto della convenzione;

4) risultanze negative di cui al controllo previsto dall'art. 9 della presente convenzione, non sanabili.

L'ente convenzionato ha facoltà di richiedere, dopo aver contestato per iscritto e con fissazione di termini, la risoluzione immediata della convenzione nel caso di mancato rispetto da parte dell'ente convenzionante degli impegni assunti o del mancato pagamento delle quote, nei termini stabiliti.

L'ente convenzionante ha facoltà di trattenere percentualmente dal ........% al .......% di quanto dovuto e in caso di recidiva, di attivare le procedure per la disdetta della convenzione, qualora l'ente convenzionato non abbia provveduto a rimuovere le inadempienze di seguito indicate, nei termini fissati, attraverso contestazione scritta, dallo stesso ente convenzionante.

L'intempestiva comunicazione all'ente convenzionante della interruzione dei servizi;

Variazioni apportate al programma non concordate con l'ente convenzionante di cui all'art. 10.

Inottemperanza di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione.

In caso di esito sfavorevole degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 9 dall'ente convenzionante, le inadempienze sono ricondotte, secondo il tipo e la gravità delle stesse ai commi precedenti.

 

Art. 12  - Durata della convenzione

La convenzione, ha la durata di.........................................................a decorrere dal ............................................

 

Art. 13 - La presente convenzione sarà registrata a cura dell'ente convenzionato .......................................................................................................................secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'ente convenzionato.

Data, ...........................

per l'ente convenzionante rappresentante

 

firma .................................

per l'ente convenzionato rappresentante

 

Decreto Ministeriale 27 giugno 1995, n. 226 - Nuovi programmi corsi di specializzazione ex D.P.R. 970/75 (G. U. n.  214 del 13/09/1995)

(Il provvedimento ridefinisce i nuovi programmi per lo svolgimento dei corsi di specializzazione ex D.P.R. 970/75 per la formazione di insegnanti preposti ad attività di sostegno ai fini dell'integrazione di alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado.)

 

Ai sensi e per gli effetti delle norme citate in premessa, sono approvati i nuovi programmi contenuti nell'all. A al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, unitamente alla prefazione ed alla presentazione degli stessi, per lo svolgimento dei corsi di specializzazione per la formazione di insegnanti preposti ad attività di sostegno ai fini dell'integrazione di alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado. I presenti programmi sostituiscono integralmente i precedenti.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo di legge.

 

ALLEGATO A - Nuovi programmi corsi biennali di specializzazione (ex D.P.R. n. 970/75)

 

I - PREFAZIONE

Con D.M. del 9 novembre 1993 è stato avviato il riordinamento dei programmi fissati con i DD.MM. del 24 aprile 1986 e del 14 giugno 1988, per le modifiche e le integrazioni necessarie sia in riferimento ai contenuti delle aree informativa e formativa, sia in relazione agli aspetti applicativi degli stessi programmi e ciò per le seguenti considerazioni:

- la sentenza della Corte costituzionale del 5 giugno 1987, n. 215, e la legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel confermare il diritto all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap a causa di minorazioni psicofisiche nella scuola materna e dell'obbligo, estendono tale diritto anche alla scuola secondaria di secondo grado e richiedono un più articolato ed efficace intervento formativo degli insegnanti destinati ad attività di sostegno, in un quadro sistemico di riferimento anche interistituzionale;

- i preesistenti programmi, di cui ai DD.MM. 24 aprile 1986 e 14 giugno 1988, in quanto anteriori all'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, risultano non del tutto coerenti con i principi e le modalità applicative richiamati da tale legge, nonché dalla sopra richiamata sentenza della Corte costituzionale, esigendo, conseguentemente, una revisione ed un adeguamento;

- un adeguamento dei programmi stessi si pone, inoltre, come conseguenza delle innovazioni intervenute in questi ultimi anni, in campo legislativo ed in ambito pedagogico-didattico, nonché delle nuove prospettive anche di carattere organizzativo ed amministrativo -in particolare l'autonomia scolastica- nel più ampio quadro della riforma del sistema scolastico;

- i risultati di un costante monitoraggio statistico sul fenomeno della presenza, nei vari ordini e gradi di scuola, di una varietà di casi di alunni in situazione di handicap hanno concordemente evidenziato l'emergere di diversi bisogni formativi dell'insegnante destinato alle attività di sostegno.

I programmi sono stati definiti sulla base di una preliminare ampia consultazione che ha fatto emergere la necessità e l'opportunità di:

a) offrire una risposta, in tempi brevi, alle attese di formazione dei docenti nelle more dell'attuazione dell'art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alla formazione universitaria degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in particolare per le attività di sostegno all'integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap;

b) elaborare curricoli che, pur caratterizzati da un impianto unitario, offrano ai docenti la possibilità di conseguire una preparazione diversificata in rapporto agli ordini e ai gradi di scuola;

c) prevedere un impianto disciplinare globale che possa essere modularizzato e  diversificato, in rapporto alla diversa preparazione di base dei corsisti, nonché agli eventuali crediti formativi dagli stessi vantati ed eventualmente riconosciuti;

d) prevedere una strutturazione dei corsi finalizzata alla formazione in servizio, periodica e programmata, per tutti i docenti.

Il riordino dei programmi, infine, è stato suggerito dall'avvertita esigenza di:

- garantire all'insegnante assegnato alle attività di sostegno l'acquisizione di competenze relazionali, disciplinari e soprattutto metodologiche, nonché di conoscenze generali relative alle situazioni di handicap;

- far emergere con chiarezza il legame tra contenuti e metodo, da cui, pertanto, possa conseguire una perfetta saldatura tra esigenze culturali e capacità operative, tra contenuti teorici ed aspetti applicativi.

 

II - PRESENTAZIONE DEI NUOVI PROGRAMMI

Nel redigere i presenti programmi, si è operato facendo una netta distinzione fra:

a) momento di impostazione e attuazione della formazione iniziale del docente e

b) momento destinato alla formazione ricorrente e in servizio, all'aggiornamento e riqualificazione del personale docente stesso, con particolare riguardo a quello con esperienza didattica ormai consolidata nella scuola di Stato.

La L. n. 341/1990 e, per l'handicap, le L. 104/1992 hanno, com'è noto, demandato la formazione iniziale di cui al punto a) alle università. In attesa che tale normativa trovi compiuta attuazione, i programmi intendono porsi un duplice obiettivo: sopperire alla mancata attuazione della formazione universitaria a carattere iniziale ed elaborare nel contempo un progetto formativo articolato modularmente, che risulti fruibile anche in un disegno di formazione e di qualificazione successivo.

Quanto sopra, in rapporto ai seguenti punti di riferimento.

 

1 - Nuove prospettive per la funzione di docente specializzato

L'azione finalizzata alla integrazione scolastica dei soggetti in situazione di handicap deve impegnare la struttura sociale nel suo complesso, più specificatamente tutto il sistema scolastico, e non più solamente alcuni operatori di esso. Resta senza dubbio essenziale ed insopprimibile, allo stato dei bisogni e della normativa, la figura del docente "specialista" quale risorsa della scuola e nella scuola, ma la risposta all'esigenza di integrazione non può più esaurirsi nè quindi limitarsi alla formazione di personale "specializzato", evidenziandosi invece inderogabile la necessità che tutto il personale scolastico sia riqualificato in funzione della messa in atto di strategie e di tecniche che consentano di realizzare una piena ed effettiva integrazione scolastica.

 

2 - Progetto ricorrente di aggiornamento e/o riqualificazione

Conseguentemente, si è operato nell'ottica di costruire un programma che consenta la realizzazione di un sistema coordinato di corsi per la qualificazione del personale docente che dovrà svolgere attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e per iniziative di aggiornamento per tutto il personale in servizio:

1) a cui gradualmente possano accedere tutti i docenti in servizio e

2) che, in prospettiva, possa trasformarsi in un sistema di aggiornamento permanente e ricorrente.

 

3 - Valorizzazione dell'esperienza professionale

I programmi sono stati elaborati, pertanto, in funzione di una azione di aggiornamento ricorrente dei docenti in servizio di ruolo, nell'intento di mettere l'intero sistema scolastico ed i suoi operatori in condizione di rispondere correttamente ed adeguatamente ai bisogni speciali di educazione in cui si concretizza una vera azione di integrazione scolastica.

Nel redigere i programmi è stata tenuta presente in particolare la formazione iniziale posseduta dal docente di ruolo nelle scuole statali, nonché la presenza di esperienze professionali già consolidate.

 

4 - Modularità e crediti formativi

Nel disegnare i programmi sono stati considerati altri due elementi:

a) la presenza, all'interno dei corsi, di docenti con formazione iniziale fortemente differenziata;

b) la diversità delle esigenze in relazione alle distinte aree territoriali del Paese.

Questi elementi hanno indotto la commissione a tener conto, nella formulazione dei programmi, della necessità di:

1. riconoscere -con modalità efficaci e controllabili- le pregresse acquisizioni formative cioè "i crediti formativi" dei candidati. Nei programmi, pertanto, per alcune parti, indicate in modo circostanziato, è prevista la possibilità di fruire di crediti formativi accertati;

2. rendere possibile la costruzione di programmi modulari che consentano, ai singoli uffici scolastici provinciali, e limitatamente al personale docente di ruolo, anche la realizzazione di parte dell'intero disegno del corso, senza conseguimento di titolo di specializzazione, al fine di rispondere ad esigenze specifiche di precisi ambiti territoriali o di parti del sistema scolastico;

3. riconoscere, altresì, la frequenza di uno o più moduli, unitamente alla certificazione sulla valutazione conseguita, quale formale credito formativo, qualora si voglia completare il corso con la frequenza dei rimanenti moduli al fine di potere conseguire il titolo di docente specializzato per le attività di sostegno.

 

III - PREMESSA AI PROGRAMMI

1. Generalità

Questi programmi vedono la luce al termine di una trentennale azione ed esperienza di integrazione scolastica che, nata in forma spontanea nella scuola elementare, approda ora nella scuola secondaria superiore, interessando quindi tutti i segmenti del curricolo scolastico.

I doveri e la prassi della "integrazione scolastica" si trova oggi a rapportarsi con ordini e gradi di scuola caratterizzati da programmi ed assetti organizzativi molto diversi fra loro, in un continuo processo di innovazione ordinamentale, programmatico e metodologico.

I problemi operativi posti da una attività educativa e di istruzione volta alla integrazione investono pertanto, nella scuola dell'autonomia, l'intero sistema scolastico.

Pare compito di questo decennio dare risposta all'esigenza di:

- adeguare le procedure e le prassi della integrazione scolastica ai programmi e ai diversi assetti organizzativi che caratterizzano vari ordini e gradi del sistema scolastico;

- raccordare obiettivi e metodi, per equilibrare l'azione integrativa con quella assertiva nella prassi di educazione e di istruzione della scuola.

Posto che l'impegno dell'azione di integrazione è compito di tutti gli operatori del sistema scolastico, deve necessariamente realizzarsi una azione di riqualificazione e di formazione continua di tutti i docenti.

Quanto sopra, evidentemente, non potrà che realizzarsi con gradualità e processualità. Per il sistema scolastico si è evidenziata la necessità di figure specialistiche, ma esse non debbono essere fonte di "separatezza". Separatezza, è bene ricordarlo, che mina alle fondamenta l'azione volta ad ottenere integrazione e non segregazione o mera tolleranza di presenza.

A questo proposito appare opportuno, infatti, sottolineare come l'esercizio della azione professionale-docente, da parte dell'insegnante che ha frequentato il corso, non possa in alcun modo essere sostitutiva di quella normalmente esercitata dai colleghi, ma debba essere invece una sorta di supporto, destinato ad evidenziare ai colleghi stessi i nodi metodologici e didattico-disciplinari in cui più si inceppa l'azione di educazione ed istruzione nei confronti di soggetti in situazione di handicap.

Alla individuazione ed evidenziazione di nodi, seguirà poi un lavoro congiunto di ricerca delle strategie e delle tecniche (anche in ambito disciplinare) per sciogliere o recidere i nodi stessi.

Non pare assolutamente possibile ipotizzare soluzioni di delega per il superamento delle difficoltà, bensì appare molto importante che le risorse di docenza aggiuntive e specializzate (i cosiddetti insegnanti di sostegno) possano essere spese per un lavoro di collaborazione sia sul piano della progettualità e della programmazione dell'azione scolastica che sul piano della realizzazione operativa del progetto stesso.

Pare utile sottolineare, inoltre, che le risorse di docenza aggiunte, ben lungi da costituire un patrimonio di esperti nel "del disciplinare o della didattica", di fatto si connotano come un arricchimento delle potenzialità per individuare e definire tratti essenziali, per circoscrivere problemi, per progettare e definire ipotesi di soluzione degli stessi e per migliorare il tessuto relazionale del sistema.

In buona sostanza, questo arricchimento della potenzialità della funzione docente dovrebbe riuscire a garantire, in ogni ordine e grado di scuola, il necessario equilibrio fra "momento educativo" e "momento di istruzione", attraverso la costruzione di un efficace ambiente educativo in cui le corrette ed equilibrate relazioni interpersonali mai vengono ad essere compresse o sacrificate al mito dello standard o della norma.

Le risorse di sostegno aggiuntive, inoltre, potranno essere utili per individuare gli specifici bisogni personali dei soggetti in difficoltà, sia in riferimento alla minorazione che li ha colpiti che in ordine alle modalità del vissuto individuale degli impedimenti conseguenti.

Le stesse risorse, poi, dovrebbero assolvere al compito di facilitare i rapporti e le relazioni fra operatori, tanto all'interno del sistema scolastico quanto al di fuori dello stesso (famiglia, altre agenzie educative, USL, etc.).

In sintesi, il docente che si dedicherà al lavoro di sostegno dovrà

- possedere la capacità di individuare e circostanziare i problemi;

- provvedere ad affinare la propria funzione docente;

- conseguire approfondite abilità sul piano relazionale.

 

2 - Finalità ed obiettivi dei corsi di specializzazione

I programmi dei corsi di specializzazione intendono promuovere un percorso formativo in grado di porre i docenti nelle condizioni di sapere riconoscere, affrontare e risolvere i più comuni problemi di insegnamento posti dalla diversità che caratterizza i modi di relazionarsi con ciascuno degli allievi e degli allievi fra di loro.

Nell'ambito dell'attenzione rivolta alle differenze individuali, che si ritiene debba costituire una connotazione tipica dei sistemi scolastici più evoluti, il modello di corso qui elaborato mira a fornire una attualizzata professionalità per ciò che concerne la trattazione educativo-didattica di problemi connessi con le situazioni di handicap conseguenti a disabilità, minorazioni o stati psicofisici di svantaggio di alcuni alunni. Questa ottica implica il conseguimento di una preparazione culturale e professionale più avanzata.

Tale preparazione - che considera il rispetto della diversità come presupposto di garanzia del diritto allo studio di ciascun cittadino - deve comunque appartenere a qualsiasi docente.

Data la necessaria prospettiva di diffusione generalizzata di questo obiettivo, il termine specializzazione è motivato dalle considerazioni teoriche sopra espresse e trova giustificazione nelle attuali condizioni giuridico-formali, che vedono la completa assunzione della formazione iniziale degli insegnanti da parte dell'università.

In altre parole, i traguardi finali di formazione generale, attesi dagli sviluppi del corso, dovranno progressivamente, ed in tempi brevi, interessare tutti i docenti, indipendentemente dalle attribuzioni loro spettanti, dalle discipline loro affidate, dall'ordine di scuola, dal maggiore o minore coinvolgimento nella gestione di specifiche situazioni di handicap, dal tipo di minorazione o di disabilità degli alunni.

Sulle stesse basi si disegna la struttura innovativa del corso, caratterizzata da blocchi disciplinari aperti e flessibili, in grado di adattarsi e corrispondere alle specifiche esigenze formative dei singoli docenti, secondo i gradi ed i campi di formazione e di approfondimento individuati nel processo di formazione permanente di ciascun insegnante, nonché in relazione alle periodiche necessità di aggiornamento.

Il percorso formativo trova la sua espressione più ricca nella relazione interdisciplinare, assumendosi come imprescindibile la concorrenza di più contributi nella costruzione e nella appropriazione di una coerente ed efficace professionalità docente.

Il progetto di corso -anche mediante una impostazione organizzativa che ne rende visibile la filosofia di fondo- intende mantenere preminente il senso di una proposta formativa prioritariamente destinata ai docenti in servizio. Da questa impostazione derivano:

a) la pregnanza della componente operativa;

b) la previsione della possibilità di utilizzazione di crediti formativi da parte dei frequentanti.

La prima tipizzazione si pone anche come elemento distintivo rispetto alle competenze di  approfondimento teorico e di ricerca sperimentale riconosciute alle istituzioni universitarie, cui spetta la titolarità dei corsi di specializzazione post-lauream.

Con la seconda caratterizzazione si vuole introdurre, come si è prima accennato, il criterio della sistematicità e della flessibilità nella formazione e nell'aggiornamento permanente degli insegnanti, insieme con il principio della riconoscibilità degli esiti dei momenti individuali di studio e di aggiornamento, i quali andrebbero altrimenti dispersi (dando luogo a costi sociali aggiuntivi nonché a processi di disincentivazione nelle persone interessate). I nuovi programmi mirano, in definitiva, a rendere il più concretamente possibile e fattibile la personalizzazione del percorso formativo generale, sia sulla base della specifica formazione iniziale ed in itinere dei singoli docenti, sia in relazione a peculiari esperienze ed esigenze professionali, riconducibili tra l'altro ai diversi ordini di scuola, ai differenti interessi disciplinari, alle specifiche connotazioni e valenze epistemologiche che una stessa disciplina assume in relazione alle fasi evolutive degli alunni.

 

3 - Metodologia del corso

 

3.1. Ammissione al corso

Ogni corso non può avere più di 40 frequentanti. Le ammissioni alla frequenza dei singoli corsi, che saranno attivati sulla base delle esigenze espresse nel territorio di competenza e nel quadro di una progressiva azione di aggiornamento di tutto il personale di ruolo, vengono disciplinate mediante modalità di accesso che si fondano sulla valutazione oggettiva dei titoli professionali e culturali presentati dagli aspiranti.

 

3.2. Impostazione del corso

Il corso dovrà iniziare con una prima fase, durante la quale tutti i corsisti debbono essere messi in condizione di conoscere le finalità del lavoro che vanno ad intraprendere con la frequenza del corso stesso e prendere atto degli impegni personali e professionali che esso comporta.

In questa fase di conoscenza i corsisti avranno modo di valutare se sono in condizione di poter vantare crediti formativi o se il livello e le caratteristiche degli studi già compiuti e delle esperienze professionali maturate sia tale da far loro preferire una frequenza integrale del corso.

Questo momento conoscitivo dovrà realizzarsi in parte con prolusioni di carattere frontale impartite in forma intensiva ed andrà a collocarsi alla fine dell'anno scolastico precedente quello in cui si svolgerà il corso.

 

3.3. Valutazione e riconoscimento dei crediti formativi

La valutazione ed il riconoscimento dei crediti formativi vantati dai corsisti avrà luogo in una apposita seduta di esame, a cura di una commissione composta dai sei componenti il gruppo di conduzione del corso (vedi paragrafo successivo).

Il corsista dovrà infatti sostenere un colloquio con la commissione, concernente quella parte dei programmi per la quale chiede il riconoscimento del credito formativo.

 

3.4. Docenti del corso

Ogni corso avrà un gruppo di conduzione di sei persone costituito da:

- il direttore del corso;

- cinque, docenti, ciascuno dei quali responsabile di una delle aree del corso.

Il gruppo di conduzione del corso, inoltre, si avvarrà degli apporti di altri docenti esperti, i quali non potranno partecipare alle decisioni di impostazione e conduzione del corso stesso ma dovranno adeguare i propri apporti specialistici alla filosofia e al metodo che caratterizza il medesimo.

 

3.5. Metodologia di conduzione

Il corso, nel suo svolgersi e realizzarsi, deve dare un esempio concreto del concetto di integrazione, sia attraverso le modalità di lavoro attuate all'interno del gruppo di conduzione, sia attraverso le capacità dello stesso di integrare gli apporti specialistici esterni, nonché, infine, mediante la realizzazione di specifici momenti di insegnamento che potranno vedere anche lezioni integrate fra di loro.

Il corso prevede una alternanza di momenti caratterizzati da lezioni frontali con altri momenti impostati secondo il modello seminariale.

 

3.6. Esami e valutazione

Sono previste valutazioni in itinere e una valutazione finale.

Le valutazioni in itinere si collocano alla fine dei vari seminari (almeno un seminario per area disciplinare) e vengono redatte, per ciascun corsista, dal gruppo di conduzione del seminario, sia sulla base della modalità di partecipazione sia sulla scorta delle conoscenze che il corsista ha dimostrato di possedere.

Si ritiene, cioè, utile valutare la capacità di esercitare le conoscenze acquisite oltre che verificare la consistenza quantitativa di queste ultime.

Il corso si conclude con un esame finale di tesi per il quale viene assegnato uno specifico punteggio. La valutazione finale risulta dalla considerazione della media aritmetica delle valutazioni conseguite durante il corso, nonché dalla valutazione conseguita nell'esame finale.

Tale esame è basato su due riferimenti:

a) la raccolta delle elaborazioni e della documentazione relativa alla riflessione ed alla riorganizzazione della esperienza professionale;

b) un tema di approfondimento teorico a scelta del candidato, sul quale il candidato stesso presenterà un breve e significativo trattato in cui, oltre a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto, ne evidenzi gli aspetti applicativi in ambito scolastico.

 

3.7. Le aree disciplinari

I singoli curricoli disciplinari sono raggruppati in cinque aree, ciascuna delle quali comprende le discipline a fianco elencate:

1. il quadro: legislazione, sociologia e pedagogia;

2. il soggetto: psicologia e biologia;

3. il metodo: i problemi di metodologia;

4. i linguaggi: comunicazione non verbale, lingua, logica e matematica;

5. la professionalità: rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali.

Questo quinto filone, trasversale, andrà a sostituire le attività che nei precedenti programmi erano aggruppate sotto la dizione "dimensione operativa" e "tirocinio indiretto".

Una schematizzazione potrebbe essere rappresentata come segue:

Il quadro

Legislazione

Sociologia

Pedagogia

Il soggetto

Psicologia

Biologia

Rielaborazione esperienze personali - Organizzazione competenze professionali

Il metodo

Problemi metodologici

I linguaggi

Lingua

Logica-matematica

Comunicazione non verbale

Lo schema precedente evidenzia le aree affidate ai cinque responsabili che, insieme al direttore del corso, compongono il "gruppo di conduzione" preposto a decidere in ordine all'andamento dell'intero sistema corsuale: detto gruppo dovrà procedere d'intesa alla stesura di un vero e proprio progetto pedagogico-culturale del corso. Come si evince dal prospetto, una parte di "riorganizzazione della esperienza professionale" (ex tirocinio) è di competenza di ciascun responsabile di area.

È evidente che al responsabile di area, il quale può anche insegnare una parte delle discipline raggruppate nella propria area, compete, soprattutto e prioritariamente, il lavoro di armonizzazione e di integrazione dei diversi contributi di insegnamento affidati ad esperti professionali non facenti parte del "gruppo di conduzione". Analogamente, il direttore del corso potrà riservarsi una minima parte di docenza ma il suo impegno prioritario sarà di carattere organizzativo e gestionale dell'intero corso e, nella massima parte, di coordinamento e di integrazione delle attività di docenza svolte nelle cinque diverse aree. Il direttore, inoltre, vigilerà affinché ogni responsabile di area affronti secondo una metodologia concordata e decisa dal gruppo di conduzione anche la parte di "riorganizzazione della esperienza professionale" (ex tirocinio).

 

CORSO BIENNALE POLIVALENTE

(L'impianto disciplinare e l'articolazione del monte ore)

Il quadro

Area disciplinare n. 1 (monte ore complessivo n. 250)

Legislazione primaria e secondaria riferita alla integrazione scolastica monte ore 60 (di cui 6 per credito formativo)

Sociologia dell'educazione monte ore 100 (di cui 24 per credito formativo)

Pedagogia: teorie, sistemi e prassi dell'azione educativa intenzionale monte ore 90 (di cui 10 per credito formativo)

Il soggetto

Area disciplinare n. 2 (monte ore complessivo n. 200)

Psicologia dell'età evolutiva monte ore 100 (di cui 20 per credito formativo)

Discipline dell'area biologica monte ore 100 (di cui 20 per credito formativo)

Il metodo

Area disciplinare n. 3 (monte ore complessivo n. 120)

Metodologia e didattica generale monte ore 120 (di cui 00 per credito formativo)

I linguaggi

Area disciplinare n. 4 (monte ore complessivo n. 280)

Codici di comunicazione non verbale monte ore 80 (di cui 8 per credito formativo)

Codici comunicativi della educazione linguistica monte ore 100 (di cui 30 per credito formativo)

Codici del linguaggio logico e matematico monte ore 100 (di cui 16 per credito formativo)

La professionalità

Area disciplinare n. 5 (monte ore complessivo n. 300)

Rielaborazione della esperienza personale e organizzazione competenze professionali monte ore 300 (di cui 60 oppure 20 per credito formativo)

monte ore complessivo n. 1.150 in due anni.

Crediti formativi esigibili:

- fino a un massimo di 194 ore (per i corsisti che hanno frequentato il corso relativo all'anno di formazione - L. 270/82)

- fino ad un massimo di 154 ore (per tutti gli altri corsisti).

Area disciplinare 1

Il quadro

Appartengono a questa area disciplinare:

- Legislazione primaria e secondaria riferita alla integrazione scolastica

- Sociologia dell'educazione

- Pedagogia:

teorie, sistemi e prassi dell'azione educativa intenzionale

 

Legislazione primaria e secondaria riferita alla integrazione scolastica

 

1. Scopo del curricolo

Scopo del curricolo non è solamente quello di mettere i corsisti in condizione di conoscere in modo chiaro ed approfondito le norme relative alla integrazione ma anche quello di capire, attraverso una lettura non solo cronologica di tali norme, anche la evoluzione della filosofia che ad esse presiede. Non potranno essere dimenticati i modelli applicativi delle diverse parti della norma e degli atti amministrativi che scaturiscono dall'applicazione della norma stessa.

Un corretto sviluppo del curricolo dovrebbe mettere in condizione di contestualizzare sul piano storico i problemi posti dal rapporto fra finalità del sistema -elaborate nell'ambito di pedagogia e sociologia- e differenze individuali, descritte e spiegate nell'ambito della psicologia e della biologia.

Non deve dimenticarsi che il corsista, in quanto docente, deve poter acquisire un habitus professionale che comprenda risposte in ordine a:

- che cosa si intenda per diversità ed uguaglianza;

- perché i soggetti diversi sono uguali (pari opportunità nell'esercizio dei diritti);

- quali sistemi di tutela della diversità abbia previsto il sistema statuale;

- quali procedure, giuridicamente stabilite, ovvero giuridicamente compatibili, concretizzano il trattamento delle diversità nella scuola.

Sarà utile, inoltre, che al corsista venga fornita di prima mano una precisa idea di quale sia il trattamento delle diversità nei sistemi scolastici dei diversi Paesi della Comunità europea.

 

2. Descrizione del curricolo

Analisi e studio dei presenti programmi (ore 4) e dell'assetto strutturale ed organizzativo del sorso.

* La norma - Cenni di teoria generale del diritto (ore 6) - Concetto di norma giuridica; gerarchia delle fonti; situazioni giuridiche soggettive; diritti soggettivi ed interessi legittimi; sedi istituzionali di tutela delle situazioni giuridiche soggettive e di controllo sulla azione amministrativa; giurisdizione ordinaria ed amministrativa; il concetto di norma in rapporto al concetto di sistema ed a quello di scienza dell'educazione.

La norma e la persona in difficoltà (ore 4) - Il percorso della normativa primaria e secondaria riguardante la persona in situazione di difficoltà prima della Costituzione repubblicana - Esame della evoluzione storica della normativa sull'integrazione scolastica - Descrizione del disegno normativo riferito alle persone in difficoltà e degli articoli della Costituzione dello Stato italiano riguardanti lo specifico delle pari opportunità nell'esercizio del diritto allo studio - La trasparenza nella pubblica amministrazione.

Il concetto di diritto all'educazione e allo studio (ore 4) - Il diritto all'educazione nella Dichiarazione universale dei diritti del minore - I diritti della famiglia dell'alunno - Il diritto all'educazione e allo studio nella Costituzione della Repubblica italiana: la centralità della persona nel sistema - Il diritto allo studio nelle principali pronunce della Corte costituzionale fino alla sentenza n. 215/87 - Aspetti e problemi della responsabilità individuale e collegiale degli operatori scolastici.

Le principali norme italiane del diritto positivo vigente (ore 14) - Esame analitico e sistematico della norma primaria e secondaria secondo la seguente articolazione:

a) la normativa fino al 1986: L. 118/71 - D.P.R. 970/75 - C.M. 227/75 - L. 360/76 - L. 517/77 - L. 270/82 - C.M. 258/83 - L. 326/85 e D.M. 24 aprile 1986 (anche nei risvolti operativi);

b) la normativa fino al 1991: Sentenza Corte costituzionale n. 215/87 - C.M. 262/88 - legislazione regionale (regione sede di corso e limitrofe) sul diritto allo studio delle persone in situazione di handicap;

c) la legge quadro ed i riferimenti legislativi e normativi interistituzionali concernenti gli enti locali ed U.S.L.: L. 104/92 - D.M. 9 luglio 1992 - D.L.vo 616/77 - L. 142/90 - L. 67/93 - D.P.R. 502/92 - D.P.R. 517/93 - L. 537/93 - D.P.R. 24 febbraio 1994 - D.M. 122/94

 

Esame analitico della legge 104/1992, della normativa secondaria di applicazione della legge stessa e degli atti amministrativi conseguenti: D.F. - P.D.F. - P.E.I. - G.L.I.S. - G.L.I.P. - G.d.L.H. (provveditoriale).

 

Le basi normative della scuola (ore 12) - Gli ordinamenti dei vari segmenti di scuola:

- gli orientamenti educativi per la scuola materna (parte riferita alle situazioni di handicap);

- i programmi ministeriali per la scuola elementare (parte come sopra);

- i programmi ministeriali per la scuola media di I grado (parte come sopra);

- le situazioni di handicap nella scuola secondaria superiore (le "performances" richieste e quelle possibili);

- la realizzazione di percorsi scolastici personalizzati.

Il problema della valutazione (ore 6) - Riflessi giuridici ed amministrativi nei diversi ordini e gradi di scuola - Il riconoscimento legale degli studi e la problematica giuridica della valutazione.

Normativa comparata in area comunitaria (ore 6) - L'educazione nei trattati, nelle direttive e nelle risoluzioni dell'Unione europea.

 

3. Quantificazione

In complesso l'ambito disciplinare impegna obbligatoriamente n. 60 ore di "lezione" da ripartirsi fra due anni.

La quantificazione oraria dei singoli temi che costituiscono il curricolo ha carattere indicativo del "peso didattico" di ciascun tema ma non costituisce vincolo ordinamentale.

 

4. Avvertenze metodologiche

Attraverso una modalità di insegnamento che escluda ogni carattere elencatorio e mnemonico, si deve tendere a fornire il necessario supporto culturale e giuridico all'azione educativo-sociale del corsista. È necessario, altresì, mettere il corsista in condizione di poter offrire a colleghi e a genitori una concreta ed operativa conoscenza delle norme tale da consentire di districarsi nella applicazione delle stesse anche in situazioni e frangenti complessi ed articolati. Sarà pertanto opportuno che nell'insegnamento si faccia largo uso di esemplificazioni, di prospettazione di casistica complessa e di esercitazioni.

Si ritiene utile ed opportuno che il gruppo di conduzione del corso elabori una dispensa specifica per questo ambito curricolare tale da consentire ad ogni corsista di poter disporre, per la fine del corso, di un vero e proprio volume raccogliente norme, collegamenti fra le stesse, semplificazioni applicative e modulistica

 

 

5. Permutabilità con crediti formativi

La parte barattabile con crediti formativi è contrassegnata da asterisco e complessivamente rappresenta il 10% circa dell'intero corpus disciplinare.

 

Sociologia dell'educazione

 

1. Scopo del curricolo

Scopo del curricolo è quello di consentire ai frequentanti il corso di acquisire le "necessarie informazioni e gli strumenti" indispensabili a comprendere che la scuola è un sistema strettamente interconnesso ed interagente con il più ampio sistema della società in cui è inserita.

Parimenti il corsista deve essere messo in condizione di leggere i fenomeni e le situazioni (anche individuali) in un'ottica sistemica vedendone le sue interrelazioni con i contesti in cui si realizzano.

Non è da dimenticare, inoltre, la necessità di sensibilizzare il corsista ad inquadrare anche i comportamenti dei singoli alunni nel sistema di interrelazioni con i coetanei, gli adulti, i modelli dei media e, in senso più ampio, con la cultura in cui è immerso.

Il corsista, poi, dovrà acquisire consapevolezza ed interrogativi riferiti a:

- i motivi della complessità dei processi formativi;

- i motivi della interconnessione tra occasioni formative diverse e tra queste e il mondo della comunicazione e della produzione;

- le caratteristiche strutturali e di funzionamento del sistema scolastico italiano e le loro motivazioni socio-politiche;

- le opportunità di conoscenza e di approfondimento offerte dalla ricerca sociale e dalla statistica.

Occorrerà, infine fornire al corsista abilità di base essenziali per consentirgli di reperire e trattare autonomamente dati relativi ad alcuni processi socio-scolastici.

 

2. Descrizione del curricolo

Metodi ed esempi della ricerca sociologica (ore 8), di quella sociale e della sociologia della ricerca - Sociologia e scuola - Nozioni di ricerca e di statistica sociale - I concetti di probabilità e previsione - Concetti di norma, moda, frequenza, ecc.

La teoria dei sistemi (ore 8) attraverso numerose esemplificazioni pratiche - Il concetto di micro e macro-sistema - Gli elementi del sistema - Tipologia dei sistemi - Sistemi naturali e sistemi costruiti dall'uomo - Le interrelazioni - La scuola come sistema.

La comunicazione umana (ore 12) - Sistema di comunicazione - Comunicazione, relazione e influenza dei modelli mass-mediali - Pragmatica della comunicazione umana - Alle applicazioni operative o esercitazioni pratiche dovranno essere destinate non meno di due terzi delle ore assegnate a questo tema.

Sociologia dei gruppi (ore 24) - Studio del gruppo - Lettura, interpretazione, analisi e intervento delle dinamiche dei gruppi - Sociologia della famiglia - Alle applicazioni operative dovranno essere destinate non meno di due terzi delle ore assegnate.

* La sociologia (ore 8) - Definizione - Metodi e classificazione - Indirizzi sociologici - Linee di storia della sociologia.

* Analisi degli indirizzi (ore 8) con particolare attenzione al periodo storico della sociologia del positivismo ed evoluzionismo.

* La sociologia applicata (ore 8) - Prospettive per la sociologia, sociologia giuridica - Sociologia economica - Sociologia politica - Sociologia demografica.

 

 

3. Quantificazione

In complesso l'ambito disciplinare impegna obbligatoriamente 100 ore di "lezione" da ripartirsi fra due anni.

L'ordine di esposizione dei vari temi non indica l'ordine temporale con cui gli stessi debbono essere affrontati.

La quantificazione oraria dei singoli temi che costituiscono il curricolo ha carattere indicativo del "peso

didattico" di ciascun tema ma non costituisce vincolo ordinamentale.

 

4. Avvertenze metodologiche

Mentre la parte contrassegnata da asterisco, destinata a corsisti privi di conoscenze specifiche nella disciplina, può essere gestita con lezioni frontali di carattere accademico, il nucleo disciplinare obbligatorio dovrà invece essere gestito in modo tale che le esposizioni verbali vengano di volta in volta supportate da esempi, esercitazioni e riflessioni operative partecipate.

 

5. Permutabilità con crediti formativi

La parte opzionale è contrassegnata da asterischi e complessivamente rappresenta circa un terzo dell'intero corpus disciplinare.

 

Pedagogia: teorie, sistemi e prassi della azione educativa intenzionale

 

1. Scopo del curricolo

Il curricolo si prefigge di offrire al corsista l'occasione per riflettere in modo approfondito sulle caratteristiche della relazione educante sia come problema di rapporti finalizzati fra individui che come problema storico del passaggio fra una generazione e l'altra.

La riflessione dovrà

- colmare le deficienze di carattere teorico presenti nella formazione iniziale;

- affrontare il problema sintetizzabile nella questione "perchè si insegna";

- concettualizzare in che cosa "consista l'insegnamento";

- orientare decisamente in ordine ai bisogni educativi individuali ed, in particolare, approfondire il concetto di "bisogno educativo speciale".

 

2. Descrizione del curricolo

Il processo educativo (ore 4) naturale ed, in modo particolareggiato, i fini dei processi educativi intenzionali e sistematici - Educazione ed istruzione.

Il contesto ambientale (ore 2) nel rapporto con educazione ed istruzione. I fattori del contesto ambientale che influenzano i rapporti educativi e più particolarmente di quei contesti - Famiglia ed agenzie educative non scolastiche chiamati a gestire situazioni di handicap.

La famiglia e le altre agenzie educative (ore 4) - Gli stili educativi nella famiglia e nella scuola e nelle altre agenzie.

La relazione educante (ore 4) - Insegnamento ed apprendimento come facce del più grande problema dello sviluppo e realizzazione della persona umana - Difficoltà di apprendimento e difficoltà di insegnamento - Il processo di apprendimento come risultante e catalizzatore dei processi di socializzazione - Il concetto di bisogno educativo speciale.

L'educazione come energia per lo sviluppo (ore 4) personale e sociale - Filogenesi e ontogenesi dei processi di acculturazione - Continuità e discontinuità necessarie nel processo educativo personale.

L'uso pedagogico dei dati informativi (ore 4) relativi all'alunno in situazione di handicap - Diagnosi medica e diagnosi funzionale - Il concetto di prevenzione e di intervento tempestivo e precoce.

I problemi educativi e quelli di apprendimento (ore 5) nell'alunno in situazione di handicap nelle diverse tappe evolutive e scolastiche - Il sostegno orientativo nelle scelte scolastiche e di vita per gli alunni in situazione di handicap.

Il rapporto tra tecnologie della istruzione (ore 4) ed i problemi educativi e di apprendimento del soggetto in situazione di handicap.

Implicazioni pedagogiche nel lavoro di educazione-istruzione con alunni in situazione di handicap (ore 50):

- per la disabilità nella sfera sensoriale per l'area uditiva e per l'area visiva (ore 10);

- per disabilità di carattere motorio-prassico (ore 5);

- per disabilità di carattere cognitivo e della sfera dell'apprendimento (ore 10);

- per disabilità di carattere affettivo-relazionale (ore 5);

- per disabilità di carattere linguistico (ore 5);

- per disabilità di carattere neuropsicologico (ore 5);

- per disabilità nella sfera dell'autonomia (ore 5);

- per disabilità di carattere comunicazionale (ore 5);

* Definizione di pedagogia (ore 5) - Connessioni fra pedagogia e filosofia - Confini fra pedagogia, psicologia e sociologia - Cenni di storia delle correnti pedagogiche e del pensiero degli autori più significativi.

* Pedagogia generale (ore 5) - Fini e fattori della educazione - Il concetto di persona e quello di diversità - Pedagogia e minorazione - Pedagogia e disabilità - Pedagogia e situazione di handicap e/o svantaggio.

 

3. Quantificazione

L'ambito disciplinare prevede obbligatoriamente 90 ore di "lezione" da ripartirsi fra due anni di corso.

La quantificazione oraria dei singoli temi che costituiscono il curricolo ha carattere indicativo del "peso didattico" di ciascun tema ma non costituisce vincolo ordinamentale.

 

4. Avvertenze metodologiche

Mentre la parte barattabile con crediti formativi, che, evidentemente è destinata a corsisti digiuni di cognizioni specifiche nella disciplina, può essere gestita con lezioni frontali di carattere accademico, il nucleo disciplinare non barattabile dovrà invece essere gestito in modo tale che le esposizioni verbali vengano di volta in volta supportate da esempi, esercitazioni e riflessioni partecipate di tipo operativo.

 

5. Permutabilità con crediti formativi

La parte per la quale si può fruire del riconoscimento di "crediti formativi" è contrassegnata da asterischi e complessivamente rappresenta circa il 10% dell'intero corpus disciplinare.

Area disciplinare 2

Il soggetto

Appartengono a questa area disciplinare:

- Psicologia dell'età evolutiva

- Discipline dell'area biologica

 

Psicologia dell'età evolutiva e problemi relativi a soggetti con bisogni educativi speciali

 

1. Scopo del curricolo

Il curricolo fornisce alcune conoscenze di base al momento assenti nella formazione iniziale, come quelle relative alla psicologia dello sviluppo.

Fornisce, inoltre, elementi conoscitivi essenziali in ordine alla psicologia delle differenze individuali e alla psicologia dell'apprendimento per consentire all'insegnante di sapere:

- come si sviluppano e si strutturano nell'arco dell'età evolutiva le diverse aree;

- a quali fattori di ordine genetico ed ambientale sono dovute le differenze individuali sui piani percettivo, cognitivo, motorio, emozionale e comportamentale;

- per quali motivi di ordine psico-evolutivo, alcuni soggetti possono andare incontro a difficoltà di apprendimento e di relazione;

- quali risultati e proposte utili per l'ottimizzazione della didattica ha elaborato finora la ricerca psicologica e le principali teorie che l'hanno accompagnata.

Il curricolo si propone di offrire ai corsisti una visione generale di tutte le componenti lo sviluppo psicologico della persona e una dettagliata visione degli ostacoli o impedimenti che la persona, in caso di minorazioni e menomazioni, incontra, e delle difficoltà e disabilità che il soggetto vive in un quadro evolutivo.

Il curricolo si articola in undici distinti segmenti tematici strettamente correlati fra di loro per evitare che l'ambito curricolare possa essere interpretato in termini meramente o limitatamente scolastico-cognitivi.

Il curricolo, pertanto, si articola in:

- Esposizione dello sviluppo psicologico su una "linea cronologica o temporale" della vita umana che partendo dal momento prenatale giunga al tempo dell'adolescenza rilevando, nelle diverse tappe dello sviluppo, i fattori, i problemi, le variabili individuali ed i possibili interventi che ostacolano o favoriscono il normale sviluppo psicologico dell'individuo.

- Esposizione per "aree problematiche" degli stessi problemi in modo che, ad incrocio con il segmento tematico precedente, possano approfondirsi i problemi principali inerenti un possibile armonico sviluppo dell'ambito psicologico e gli ostacoli che tale sviluppo può incontrare.

- Esposizione dei contributi che le diverse "teorie dello sviluppo psicologico" possono offrire alla comprensione, alla lettura ed ai possibili interventi da attivare per attenuare o rimuovere il maggior numero di impedimenti che ostacolano una armonica evoluzione.

- Esposizione dei "metodi e degli strumenti di osservazione", rilevazione, registrazione, descrizione e valutazione dei processi e degli interventi.

Tutto il curricolo dovrà essere supportato, in contemporanea al suo svolgersi, da attente e preordinate esercitazioni pratiche di cui si forniscono alcune indicazioni.

Si raccomanda ai docenti di questo ambito di evitare ogni rischio di instaurare proposte disciplinari che possano innescare il "pericolo della falsa sicurezza" che appartiene agli aspetti descrittivi e di catalogazione dei processi e dei fenomeni più che alla loro comprensione e interpretazione.

 

2. Descrizione del curricolo

Lo sviluppo psicologico - momenti e problemi (ore 10) - Lo sviluppo prenatale (il concepimento - le basi genetiche del concepimento - lo sviluppo dal concepimento alla nascita - le differenze sessuali prenatali) - Le normali sequenze dello sviluppo - Possibili fattori negativi genetici ed ambientali (malattie, disagio, droga, dieta, etc.) - L'influenza della madre - Differenze socio-culturali.

- La nascita e il neonato - Caratteristiche e differenze individuali nel neonato - Gli effetti della presenza del neonato sul comportamento dei genitori.

- La nascita e il neonato nel primo anno di vita.

- Dal primo al terzo anno di vita - L'esperienza in famiglia o al nido.

- Da tre a sei anni di vita - I rapporti con l'ambiente fisico e sociale - L'esperienza della scuola materna.

- L'esperienza della scuola elementare.

- La scuola media e la preadolescenza.

- L'adolescenza - Gli ambiti di vita, di studio e di lavoro.

Lo sviluppo fisico-auxologico (ore 5) -Alcuni parametri: staturo-ponderali, ormonali, morfologici, etc. - Gli stati di salute e di malattia nell'infanzia e nell'adolescenza.

Lo sviluppo percettivo (ore 10) - Alcune caratteristiche dello sviluppo percettivo - Lo sviluppo visivo - Lo sviluppo uditivo - Lo sviluppo degli altri sensi (olfattivo, tattile, etc.) - Sintesi combinata delle informazioni fra i diversi sensi - Le differenze individuali nelle abilità percettive.

Lo sviluppo motorio-prassico (ore 5) - Motilità generale, buccale e manuale - Differenze individuali nella percezione e nella motricità.

Lo sviluppo cognitivo (ore 10) - Tre diverse idee o modelli di intelligenza - La misurazione delle potenzialità intellettive - I parametri dei test di intelligenza (predizione, stabilità, le limitazioni della tradizione, le influenze ereditarie, le influenze dell'ambiente, della razza, del sesso, ecc.) - Attenzione, applicazione e concentrazione - L'orientamento spazio-temporale - La memoria - Gli aspetti valutativi dell'intelligenza - Il concetto della inferenza.

Lo sviluppo del linguaggio (ore 10) - Comunicazione e linguaggio - I gradini o la scala del prelinguaggio - Lo sviluppo fonetico-fonologico, semantico-lessicale, morfo-sintattico - Gli aspetti socio-linguistici - Socio-linguistica e prossemica - Pragmatica della comunicazione umana - Essenzialità, ridondanza e inferenza - Il ruolo dei coetanei nello sviluppo del linguaggio.

Lo sviluppo della personalità (ore 5) e la costruzione del concetto di sè: significato del concetto di personalità - Le principali componenti della personalità - Criteri per la individuazione e interpretazione delle risorse personali - Il concetto di sè: il percorso di costruzione - Le differenze individuali - La formazione della identità sessuale.

Lo sviluppo socio-culturale (ore 5) - Il processo di attaccamento affettivo - Oltre il primo attaccamento affettivo - Le interazioni sociali positive: linee di sviluppo - Le differenze individuali nella interazione - Le interazioni tra fanciulli - L'interazione e le differenze di sesso - La dinamica e rapporti sociali - Lo sviluppo etico-civico - Lo sviluppo del senso estetico.

L'ecologia dello sviluppo (ore 5) - Incidenza delle caratteristiche ambientali nello sviluppo individuale - L'influenza della famiglia - Dinamica degli affetti familiari - Oltre la famiglia: rapporti e influenza delle altre istituzioni o agenzie - Il sistema dei media.

La psicologia dell'educazione (ore 20) - Modalità dell'apprendimento - Rapporto insegnamento-apprendimento - Le condizioni dell'insegnamento necessarie a suscitare apprendimento - I problemi relativi alla memoria all'interno dell'istituzione scolastica.

* I contributi delle diverse teorie dello sviluppo (ore 10)

Il concetto e la funzione di teoria.

Il contributo dell'approccio cognitivo.

Il contributo dell'approccio psico-dinamico.

Il contributo dell'approccio sociale e comportamentistico.

Il contributo dell'approccio alla teoria della elaborazione delle informazioni - Aspetti di gradualità e di critica.

Il contributo dell'approccio ecologico.

Quadro di sintesi a confronto dei diversi approcci.

(Nella esposizione si tenga presente che occorrerà evidenziare soprattutto la specificità del contributo che le diverse teorie portano per la interpretazione dei fenomeni ed i modelli di intervento che caratterizzano ciascuna di esse.

Potranno poi seguire: breve storia ed autori - Assiomi e teoremi - Quadro evolutivo di insieme - Sintesi valutativa e valorizzazione degli apporti positivi di ciascuna teoria).

I metodi e gli strumenti per la valutazione (ore 5) - Metodi e strumenti di osservazione, rilevazione, registrazione, descrizione e valutazione dei processi e degli interventi.

Esempi di possibili esercitazioni

L'esercitazione costituisce un momento essenziale perchè consente di applicare in concreto quanto presentato sul piano teorico realizzando un apprendimento per implicazione.

Le singole esercitazioni non sono comunque esaustive degli argomenti delle unità di studio.

A titolo puramente esemplificativo se ne riportano alcune possibili.

- Raffigurare graficamente la propria crescita.

- Esprimere in percentuali le abilità percettive personali.

- Tempi personali nelle esecuzioni di performance di motricità.

- Applicazione di test di intelligenza.

- Costruzione di frasi bi-termine col supporto di comunicazione non verbale.

- Analisi della comunicazione e del linguaggio attraverso la registrazione audio e video di conversazioni fra bambini e fra bambini e adulti.

- Analisi di atteggiamenti e di comportamenti di genitori e insegnanti (attribuzione di causalità, autoefficacia, bum-out, meccanismi di difesa, messaggi facilitanti, ecc.).

- Osservazione e rilevazione dei comportamenti individuali in un gioco di gruppo.

- Ricerca su concetti e preconcetti dei bambini.

- Analisi e utilizzazione di trasmissioni televisive.

- Analisi e utilizzazione di situazioni familiari.

 

3. Quantificazione

L'ambito disciplinare impegna n. 100 ore di "lezione" da ripartire in due anni.

 

4. Avvertenze metodologiche

Si ritiene utile che tutto il curricolo possa essere affidato a due docenti preferibilmente di formazione e/o indirizzo professionale diverso.

Visto che i frequentanti il corso hanno parte attiva nella formulazione di documenti quali il P.D.F. e il P.E.I. e collaborano agli aggiornamenti della D.F. non si ritiene opportuno che il corso privilegi una classificazione prioritaria rispetto alle altre.

Il concetto di catalogazione e classificazione e la conoscenza delle principali forme di esse (DSM III, Millon, ecc.) devono essere conosciuti dai corsisti per il loro valore strumentale, così come dovrà essere reso chiaro ad essi sia la multiassialità che caratterizza quasi tutte le classificazioni che la situazione magmatica ed in evoluzione costante di tutta la materia.

Sarà opportuno, inoltre, venga evidenziata la naturale "sofferenza" insita nel rapporto tra i concetti di "classificazione" e di "originalità individuale" riferita alla persona umana.

In sintesi ogni classificazione è nel contempo una "ricchezza" di riferimento utile alla conoscenza approfondita del quadro psicologico in cui il singolo caso si colloca ma anche il "periodo" di una gabbia interpretativa che, evidentemente, deve essere evitata.

 

5. Permutabilità con crediti formativi

Le parti contraddistinte con asterisco possono essere riconosciute come crediti formativi.

 

Discipline a carattere biologico

 

1. Scopo del curricolo

Il curricolo fornisce alcune conoscenze di base riferite all'eziologia e patogenesi delle disabilità.

Pone l'insegnante in condizione di poter dialogare con le altre professionalità impegnate nel sistema interistituzionale dell'integrazione scolastica, in particolare con gli operatori socio-sanitari.

Dovrebbe consentire all'insegnante di sapere od interrogarsi:

- sui fattori e le concause delle differenze individuali sui piani motorio-prassico, sensoriale e comportamentale in genere;

- sui motivi di ordine biologico per i quali alcuni soggetti possono andare incontro a difficoltà di apprendimento e di relazione;

- sulle caratteristiche esteriori dei principali quadri clinici ed i rispettivi sviluppi evolutivi e/o involutivi nel corso dell'età scolare;

- sui risultati e le proposte utili per l'ottimizzazione della didattica finora elaborate nell'ambito della ricerca medica;

- sulle principali classificazioni internazionali delle disabilità più frequentemente riscontrabili nell'età scolare.

Il curricolo si propone di offrire ai corsisti la capacità di sapersi orientare biologicamente nel circuito che parte dalla lesione o menomazione (determinata da differenti categorie di mezzi ezio-patogenetici), e passando per la disabilità può, in tal modo, creare possibili situazioni di handicap.

Queste ultime situazioni di inadeguatezza di tipo socio-culturale, a loro volta, possono costituire sorgente di ulteriori disabilità determinando così un circuito autoreferente che si autoalimenta secondo la sintesi grafica che segue:

È la disabilità infatti il segno ed il motivo che da una parte evidenzia i bisogni di interventi specifici e dall'altra induce alla ricerca delle cause e, ancora, rende necessaria una rigorosa progettazione e pianificazione dei diversi tipi di intervento. Lo schema di cui sopra consente:

1. la sistemazione dei nessi ezio-patogenetici (il comprendere l'euristica delle ragioni per cui si verifica la disabilità e di conseguenza anche la sua evoluzione e la sua prognosi);

2. la sistemazione delle disabilità in quadri di riferimento:

- di ordine tassonomico;

- di grado (con lo stabilirsi di limiti inferiori e superiori);

- di ordine clinico (anche in rapporto con le incidenze curricolari);

3. le valutazioni (iniziale e longitudinali) dello svantaggio:

- familiare;

- scolastico;

- territoriale.

In questo quadro:

- stante l'obsolescenza delle vecchie divisioni concernenti unicamente i sordi, i ciechi e gli "psicofisici";

- tenuto conto delle denominazioni e considerazioni di minoranze adottate nei diversi Paesi dell'Unione europea;

- considerando i criteri di suddivisione adottati dal D.P.R. 24 febbraio 1994 onde avere un razionale tassonomico e ritenendo che gli scopi basilari dell'educazione dalla nascita in poi (art. 12, legge 110 del 5 febbraio 1992) devono essere lo sviluppo:

a. delle abilità (senso)-percettive;

b. delle abilità (motorie)-prassiche;

c. delle abilità integrativo-cognitivo-decisionali:

d. delle abilità delle relazioni interpersonali;

e. delle abilità di tipo socio-culturale;

f. delle abilità di tipo affettivo-relazionale

il curricolo avrà come riferimento la classificazione di cui alla allegata tabella A che è stata costruita sui campi educativi suindicati.

 

2. Descrizione del curricolo

* Epidemiologia delle minorazioni (ore 20) - Criteri di ritardo, insufficienza, arresto, regressione, distorsione, disarmonia.

Concetti e criteri di:

- terapia (farmacologica, chirurgia e protesica);

- abilitazione e riabilitazione;

- educazione e rieducazione;

Strategie di intervento (settoriale e/o integrato) - Monitoraggio - Codificazione dei risultati - Metodiche di validazione.

Il problema del profilo individuale (ore 20) di abilità di cui all'allegata tabella B.

Il problema della disabilità specifica (ore 5) come da tabella A allegata.

Il problema specifico dei disturbi di tipo sensoriale.

Chiarimenti sullo specifico dei disturbi alle afferenze (ore 10).

Chiarimenti sullo specifico dei disturbi dell'area uditiva (ore 20).

Chiarimenti sullo specifico dei disturbi dell'area visiva (ore 10).

Il problema dei nessi eziopatogenetici (ore 5).

Il problema dei progetti di intervento (ore 10) in riferimento ai quadri valutativi del livello di gravità - Aspetti temporali della valutazione (iniziale, in itinere, finale, etc.).

 

3. Quantificazione

In complesso l'ambito disciplinare impegna obbligatoriamente 100 ore di "lezione" da ripartirsi fra due anni.

L'ordine di esposizione dei vari temi non indica l'ordine temporale con cui gli stessi debbono essere affrontati.

La quantificazione oraria dei singoli temi che costituiscono il curricolo ha carattere indicativo del "peso didattico" di ciascun tema ma non costituisce vincolo ordinamentale.

 

4. Avvertenze metodologiche

Nel proporre il curricolo dovranno essere tenute presenti le seguenti avvertenze metodologiche ineludibili per ogni forma di osservazione, interpretazione, sistematizzazione ed intervento che richieda la costruzione della conoscenza.

Infatti l'approccio biologico-clinico alla persona passa per:

1. la rilevazione rigorosa dei segni o sintomi (aspetti semiologici);

2. il loro eventuale assemblaggio in sindromi (segni correlati che acquistano significati nella lettura integrata ed unitaria);

3. l'eventuale attribuzione a quadri patologici (entità astratta concettuale di riferimento);

4. la realtà clinica (cioè la concretizzazione del problema del singolo individuo) che risulta dall'insieme della disabilità caratterizzante e dalla lettura del profilo delle abilità di cui alla tabella B allegata.

 

5. Permutabilità con crediti formativi

La parte destinata ad eventuali riconoscimenti di crediti formativi è di 20 ore ed è contrassegnata da asterisco.

Vedi tabella n. 2.1 (omessa)

Vedi tabella n. 3.1 (omessa)

Area disciplinare 3

Il metodo

Appartengono a questa area disciplinare:

- Metodologia e didattica generale

 

Metodologia e didattica generale

 

1. Scopo del curricolo

Lo scopo del curricolo è quello di fornire ai corsisti un patrimonio di informazioni di carattere generale da cui ricavare i principi essenziali per una adeguata organizzazione della risposta formativa che la scuola è chiamata ad elaborare per gli alunni che manifestano bisogni speciali.

Il curricolo intende anche soddisfare l'esigenza del corsista di impossessarsi di strumenti, procedure e modalità cui riferirsi per costruire un corretto rapporto con l'alunno in situazione di handicap sia nei tempi dell'osservazione, della progettazione , del realizzarsi dell'azione di educazione e di istruzione che, ancora, nella fase della valutazione.

Il corsista deve poter acquisire competenze professionali precise in ordine a:

- come esercitare il proprio ruolo nel sistema scolastico ed interistituzionale;

- come organizzare gli interventi in rapporto a quelli del gruppo docente di appartenenza ed in relazione a specifiche categorie di disabilità;

- come individuare le ragioni di specifiche difficoltà di apprendimento e come programmare conseguenti interventi didattici in relazione ai diversi periodi e momenti di scolarizzazione dell'alunno in situazione di handicap;

- come progettare, in particolare, specifici trattamenti in ordine a problemi di acquisizione e di miglioramento riferiti specialmente alle abilità di comprensione e di espressione dei linguaggi analogici e digitali ed agli algoritmi per la ricerca d'ambiente e la soluzione di problemi sempre più complessi;

- come rendere più efficace l'uso delle risorse didattiche disponibili;

- come valutare gli esiti degli interventi educativi.

 

2. Descrizione del curricolo

I fondamenti epistemologici (ore 10) del discorso metodologico e didattico - Metodologia e didattica - Definizione, significato, funzione - Interconnessioni tra insegnamento ed apprendimento come presupposto del metodo.

La comunicazione e l'interazione (ore 10):

a) Modalità e tecniche della comunicazione didattica - I processi interattivi - La relazione educativa.

b) Il lavoro di gruppo: modalità e tecniche di organizzazione e conduzione.

Riferimenti teorici per la programmazione (ore 20) dell'attività scolastica - Metodologia della programmazione - Gli aspetti educativi e gli aspetti didattici - La definizione dei modelli di intervento del docente - Modalità di raccordo tra la programmazione individualizzata e quella collegiale - Riferimenti teorici per le linee di guida in ordine alla costruzione di curricoli per la scuola materna, elementare, secondaria di I e II grado.

L'organizzazione dell'attività didattica (ore 20):

a) elaborazione del P.D.F. - Ricognizione dei bisogni e delle risorse di ciascun alunno - Elaborazione del P.E.I.:

- Predisposizione di curricoli e procedimenti individualizzati;

b) la dimensione collegiale nell'organizzazione degli interventi istituzionali ed interistituzionali.

La verifica e la valutazione (ore 10):

a) la verifica: significato e funzione - Modalità di verifica in itinere e finale - Elaborazione di prove differenziate per le verifiche intermedie e finali;

b) la valutazione con particolare riferimento agli alunni in situazione di handicap - Significato ed uso degli strumenti di valutazione - La valutazione finale - La scheda personale dell'alunno.

Le tecniche e le modalità della osservazione (ore 10) - L'osservazione sistematica (strumenti formali e/o prestrutturati, osservazione partecipata, ecc.) - Raccolta, analisi ed interpretazione delle osservazioni sistematiche.

La continuità educativa e didattica (ore 10) - Conoscenza di quadro e in riferimento allo specifico del tema, degli ordinamenti e degli orientamenti e programmi dei diversi ordini di scuola (materna, elementare, media dell'obbligo e secondaria di II grado) - Costruzione di ipotesi di percorsi didattici di interconnessione fra i diversi ordini di scuola - Profili organizzativi della continuità - La continuità all'interno dello stesso ordine di scuola.

La metodologia della ricerca (ore 10).

Il quadro epistemologico - La ricerca nella scuola: la ricerca come componente della professionalità docente - La dimensione attiva nella costruzione della conoscenza dell'alunno.

Le risorse didattiche e tecnologiche (ore 20) - Elaborazione, costruzione ed utilizzo di materiale didattico strutturato e non - Sussidi e attrezzature tecniche per rispondere ai bisogni speciali - Le tecnologie e gli ausili per le diverse minorazioni e conseguenti disabilità

 

3. Quantificazione

L'ambito disciplinare impegna obbligatoriamente n. 120 ore da ripartirsi in due anni.

La quantificazione oraria dei singoli temi che costituiscono il curricolo ha carattere indicativo del "peso didattico" di ciascun tema ma non costituisce vincolo ordinamentale.

 

4. Avvertenze metodologiche

Va preliminarmente evidenziato che le unità di studio elencate nel curricolo costituiscono le componenti di un'unica competenza organica e coerente seppure connotata da esigenze diverse, all'interno del processo intenzionale di insegnamento.

Sarà opportuno, pertanto, ricercare le interconnessioni tra le tematiche proposte prevedendo, ove necessario, eventuali anticipazioni o posposizioni.

Considerato che la competenza metodologica e didattica è componente essenziale della professionalità, deve essere accordata predilezione alla dimensione operativa dell'attività di studio del corsista e dell'attività di docenza ed al riferimento costante alle diverse tipologie di minorazioni cui rapportarsi.

 

5. Permutabilità con crediti formativi

Il curricolo è obbligatorio: non sono previsti crediti formativi individuali.

Area disciplinare 4

I linguaggi

Appartengono a questa area disciplinare:

- Codici di comunicazione non verbale

- Codici comunicativi della educazione linguistica

- Codici del linguaggio matematico.

 

Codici di comunicazione non verbale

 

1. Scopo del curricolo

Scopo del curricolo è quello di:

- far comprendere ed interpretare la globalità dei linguaggi non verbali ed il loro intreccio;

- far acquisire abilità in ordine alla comunicazione ed espressione manipolativo-visiva, audiovisuale e massmediale, sonoro-musicale.

 

2. Descrizione del curricolo

* Comunicazione e linguaggi (ore 8) - La competenza comunicativa - Elementi essenziali della comunicazione - Linguaggio, lingua, * parola - Linguaggio verbale e linguaggi non verbali - Codici e sistemi di rappresentazione come mediatori dell'interpretazione della realtà. Logica e linguaggio (verbale e non): le interrelazioni - Codici di comunicazione, contesti di esercizio, modi di operare e di rappresentare dell'alunno.

* La comunicazione non verbale (ore 8) nella interazione sociale umana e nella vita quotidiana. L'incontro con l'altro sul piano psico-corporeo: la diversità riconosciuta come norma. La varietà dei messaggi e dei codici: produzione, comprensione, traduzione e rielaborazione in un codice diverso. Le forme alternative alla comunicazione verbale ed il loro uso didattico in presenza di minorazioni motorie e sensoriali e nei casi di disturbi relazionali.

La percezione spaziale. Il movimento (ore 10) - Gli aspetti delle disabilità nelle attività motorie dell'alunno, nell'organizzazione dello spazio e del tempo e nell'acquisizione dei concetti topologici.

La corporeità e la motricità (ore 10) - I diversi aspetti della disabilità riguardanti:

a) Il bambino e lo spazio. Il ruolo del corpo. Lo spazio interoggettuale, lo spazio interpersonale. Discriminazione percettiva e rappresentazione mentale. Lettura del linguaggio prossemico.

b) Utilizzazione della globalità espressiva a livello pedagogico-didattico:

- acquisizione dello spazio interoggettuale in attività usuali;

- riscoperta del fatto, senso primario di comunicazione;

- evocazione degli altri sensi e dipendenti linguaggi attraverso l'esperienza di uno.

I suoni e i segni (ore 10) - Gli aspetti delle diverse disabilità a riguardo dello spazio dell'occhio e lo spazio dell'orecchio - I suoni e la musica: l'esplorazione, la produzione e l'ascolto. Il segno grafico e il colore: significati.

Spazio-tempo-intensità elementi di base della comunicazione non verbale - Lettura dei componenti psicosensoriali per una comprensione di sè e dell'altro tramite i linguaggi non verbali.

Le immagini (ore 10) - Le diverse forme di disabilità e le differenti forme del linguaggio visivo - Le immagini e il linguaggio visivo. Oltre la scrittura: l'audiovisivo. Il cinema e la televisione.

Drammatizzazione, mimica e comunicazione (ore 8).

L'aspetto comunicativo del gesto: esperienze di animazione - Gli aspetti di impaccio e la ricchezza didattica nelle situazioni di handicap - Esemplificazioni ed esperienze pratiche.

Linee guida (ore 16) per la costruzione di un curricolo per la scuola materna, elementare, secondaria di I e II grado (in connessione con Metodologia e didattica).

 

3. Quantificazione

L'ambito disciplinare impegna obbligatoriamente n. 80 ore.

La quantificazione oraria dei singoli temi che costituiscono il curricolo ha carattere indicativo del "peso didattico" di ciascun tema ma non costituisce vincolo ordinamentale.

 

4. Avvertenze metodologiche

L'attenzione allo schema corporeo dell'alunno ed alla sua capacità di organizzare l'orientamento nello spazio interoggettuale ed interpersonale, e poi di quello grafico sono i punti chiave del programma, che dovranno essere affrontati con taglio operativo.

 

5. Permutabilità con crediti formativi

Il capitolo segnato da asterisco è riconoscibile come credito formativo.

 

Codici comunicativi della educazione linguistica

 

1. Scopo del curricolo

Lo scopo è quello di fornire ai corsisti gli elementi essenziali del patrimonio conoscitivo su cui si fonda l'educazione linguistica nella scuola materna, elementare e secondaria.

Partendo da tale piattaforma di base il curricolo di propone di fare acquisire ai frequentanti un ventaglio di metodologie e di tecniche di tipo didattico concrete, a cui far riferimento, nella quotidiana attività scolastica per l'elaborazione di interventi di sviluppo delle abilità linguistiche di base. Il curricolo vuole, soprattutto, fornire un quadro dettagliato delle principali patologie del linguaggio verbale nei cui confronti l'insegnante destinato ad attività di sostegno, lungi dall'assumere interventi terapeutico-riabilitativi dovrà, comunque attivare processi di diagnosi e appropriate strategie metodologico-didattiche.

 

2. Descrizione del curricolo

* La competenza comunicativa:

a) La semiologica (ore 24) ed il sistema dei segni nella comunicazione umana. Il linguaggio verbale umano - Gli studi sulla lingua - Cenni di psicolinguistica e socio-linguistica;

b) La competenza linguistica (ore 6) - Analisi degli aspetti costitutivi della lingua (asse fonologico, lessicale, semantico, morfologico, sintattico, pragmatico). Le funzioni della lingua (personale, interpersonale, euristica, etc.). Le varietà della lingua.

La comprensione del testo orale e scritto (ore 10) - I processi coinvolti nella comprensione - Tecniche ed esercitazioni didattiche di sviluppo e di potenziamento - Le principali difficoltà nella lettura strumentale, funzionale e critica: interventi didattici.

La produzione orale e scritta (ore 10) - La competenza strumentale e funzionale: tecniche di recupero e sviluppo - Le principali difficoltà nella produzione: interventi didattici.

L'approccio didattico in presenza di disturbi del linguaggio (ore 24): disturbi del linguaggio derivanti da disturbi uditivi e visivi, da insufficienza mentale, da psicosi infantili e neurolesioni. Metodologia ed approccio didattico dei ritardi semplici di linguaggio, disturbi fonologici e disgrammatismi - Metodologia e approccio didattico delle dislessie. Idem per le disgrafie e disortografie.

I disturbi della parola (ore 10) - Metodologia e approccio didattico delle: disartrie, dislalie, disfonie, disfluenze.

Linee guida (ore 16) per la costruzione di un curricolo per la scuola materna, elementare, secondaria di I e II grado (in connessione con Metodologia e didattica).

 

3. Quantificazione

L'intero curricolo ha un peso orario obbligatorio di n. 100 ore.

La quantificazione oraria dei singoli temi che costituiscono il curricolo ha carattere indicativo del "peso didattico" di ciascun tema ma non costituisce vincolo ordinamentale.

 

4. Avvertenze metodologiche

La parte del programma barattabile con crediti formativi è destinata a fornire una base teorica di riferimento per quei corsisti che si trovino nella necessità di acquisire una completezza informativa ed interpretativa anche delle più abituali metodologie e tecniche didattiche di intervento.

Nella trattazione di questa parte è comunque opportuno prospettare i riflessi didattici prodotti dalle singole teorie.

Una differenziazione per ordini e gradi di scuola è necessaria per i soli gruppi tematici afferenti alla "competenza linguistica" ed alla "comprensione del testo orale e scritto".

La parte per la quale non sono fruibili crediti formativi avrà un maggiore riferimento pratico-operativo e dovrà prevedere l'esplicitazione di obiettivi operativi da conseguire, le metodologie e le esercitazioni didattiche concrete, la costruzione di specifiche unità didattiche e la elaborazione di percorsi formativi verticali dalla scuola materna alla scuola secondaria per ciascuna delle quattro abilità di base.

Per quanto riguarda le unità di studio sulle patologie del linguaggio, non si tratta di fornire ai corsisti delle conoscenze atte a consentire interventi specialistici di tipo logopedico, quanto piuttosto di fornire quei principi generali di diagnosi e di intervento che possano rientrare nella competenza degli insegnanti destinati ad attività di sostegno.

 

5. Permutabilità con crediti formativi

La parte del curricolo contrassegnata da asterisco (in totale 30 ore) è barattabile con crediti formativi accertati.

 

Codici del linguaggio logico e matematico

 

1. Scopo del curricolo

Scopo del curricolo è quello di attivare nei corsisti la riflessione sulla natura specifica del linguaggio matematico e dei processi mentali che intervengono nella sua costruzione.

L'approfondimento delle tematiche connesse alla formazione del pensiero matematico inteso come "pensare per problemi" sarà altresì finalizzato all'acquisizione dei seguenti obiettivi operativi:

- definizione dei possibili livelli di intervento, in rapporto alla comprensione dei principali "bisogni" matematici;

- individuazione di esempi pertinenti, in riferimento alle esigenze rilevate attraverso l'analisi e la descrizione della situazione di partenza dei singoli alunni;

- elaborazione ed utilizzo del materiale didattico di diverso tipo, finalizzato a diverse situazioni.

 

2. Descrizione del curricolo

Aspetti epistemologici e processi cognitivi (ore 6) - Cenni storici e caratteri specifici del ragionamento matematico. I linguaggi naturali come veicolo per l'interpretazione matematica della realtà. Ricchezza espressiva e potenzialità logiche delle varie forme del linguaggio naturale come punto di partenza di ogni attività di formalizzazione.

Nozioni di logica (ore 12) - La valenza logica del linguaggio naturale per l'analisi e la rappresentazione di situazioni complessive. Organizzazione del pensiero logico attraverso le operazioni di classificazione e la ricerca di relazioni. Riflessioni su connettivi e quantificatori logici, per promuovere un ragionamento coerente e per favorire una corretta interpretazione degli enunciati. Ricorsività e meta linguaggio.

Il concetto di numero (ore 12) - Il concetto di numero ed i suoi fondamenti matematici - I diversi aspetti del numero: la valenza metodologica della pluralità degli approcci - Conoscenza dei vari sistemi di numerazione per una migliore comprensione della scrittura posizionale. La conoscenza delle varie successioni numeriche e la scoperta di regolarità, quali occasioni per una maggiore padronanza del mondo dei numeri. L'acquisizione delle tecniche algoritmiche, come strumento di automatismi di utilità quotidiana - Il numero come misura: aspetti didattici nella ricerca della misura, la misura sperimentale e quella matematica.

Lo spazio (ore 6) - Aspetti psicodidattici del rapporto tra spazio fisico e spazio geometrico:

a) conoscenza ed uso di sistemi di riferimento per determinare posizioni e spostamenti nello spazio;

-          orientamento, mappe e cognizione spaziale;

b) dalla prima esplorazione del mondo delle figure alla costruzione di figure a partire da un modulo;

c) le trasformazioni geometriche: studio delle proprietà delle figure come invarianti rispetto ad una classe di trasformazioni.

Situazioni - Problema e strategie risolutive (ore 10) - Analisi di diverse tipologie di situazioni problematiche (reali, potenziali, fantastiche). I giochi di simulazione - Aspetti didattici connessi alla formulazione del problema in relazione alla definizione degli obiettivi e alla scelta degli strumenti. Aspetti didattici connessi alla significatività della situazione presentata.

Identificazione e controllo dei meccanismi individuali (ore 6) di soluzione. Elaborazione della situazione di partenza. Individuazione di processi e operazioni mentali con i quali il soggetto elabora la situazione.

Collegamento tra le strategie individuali attivate e la comprensione iniziale del problema.

Rappresentazioni e procedure risolutive (ore 6) - Il momento della rappresentazione come esplicitazione e codifica delle strategie risolutive e come azione diretta sulla situazione. Fasi essenziali del passaggio da una situazione non formalizzata a successivi livelli di rappresentazione simbolica. Tipologie diverse di rappresentazione simbolica sintetica di una stessa situazione. Controllo della mediazione linguistica di fronte al soggetto in difficoltà interferenze nella traduzione da un codice all'altro.

* Cenni di informatica (ore 10) - Mentalità informatica come strumento di organizzazione del frammentario e di analisi del complesso. Variabilità percettiva ed acquisizione di strutture operative: rilevazione di regolarità, moduli e sequenze in contesti diversi. Processi, procedure risolutive, algoritmi. Criteri didattici per la scelta dei sussidi informatici.

* Cenni di probabilità e statistica (ore 6) - Probabilità e statistica come strumenti razionali di indagini e di analisi della realtà. La probabilità, definizione e campi di applicazione. Elementi di calcolo combinatorio. Inquadramento del fenomeno statistico. Rilevazione, organizzazione dei dati e rappresentazioni grafiche relative. Possibilità applicative nei diversi ordini di scuola.

L'alunno con deficit sensoriali nell'attività logico-matematica (ore 10)

Rielaborazione dei materiali e sussidi didattici per gli alunni con difficoltà di tipo uditivo e visivo - con scarso linguaggio: suggerimenti operativi, metodologia dell'intervento didattico con l'uso del computer per alunni con deficit visivo totale o parziale.

Linee guida (ore 16) per la costruzione di un curricolo per la scuola materna, elementare, secondaria di I e II grado (in connessione con Metodologia e didattica).

 

3. Quantificazione

Il curricolo impegna obbligatoriamente n. 100 ore, da ripartirsi in due anni.

La quantificazione oraria dei singoli temi che costituiscono il curricolo ha carattere indicativo del "peso didattico" di ciascun tema ma non costituisce vincolo ordinamentale.

 

4. Avvertenze metodologiche

Per stimolare allo studio ed alla rielaborazione personale dei contenuti e per collegare le indicazioni teoriche delle lezioni all'esperienza diretta, sono state predisposte unità di studio prevalentemente "teoriche" ed unità di studio prevalentemente applicative.

 

5. Permutabilità con crediti formativi

La parte per la quale possono essere riconosciuti "crediti formativi" è contrassegnata da asterisco: si tratta delle 16 ore corrispondenti a temi evidenziati.

Area disciplinare 5

Professionalità

Appartengono a questa area disciplinare:

- Rielaborazione della esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali .

 

Rielaborazione della esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali -(ex tirocinio)

 

1. Scopo del curricolo

Il curricolo si propone di

- far acquisire ai corsisti la capacità di riflettere sulle proprie esperienze personali e professionali in ordine alle relazioni interumane;

- sollecitare i corsisti stessi ad acquisire la capacità di esprimere equilibrate valutazioni sulla correttezza di impostazione di tali rapporti;

- mettere gli stessi in condizione di riprogettare il proprio sistema di rapporti programmandolo in ordine alla esplicita intenzione di realizzare una azione personale e professionale volta alla integrazione degli alunni in situazione di handicap.

Il curricolo, inoltre, si propone di creare le condizioni affinché il singolo corsista fruisca del maggior numero possibile di occasioni:

- per conoscere metodologie ed esperienze utili ad arricchire il proprio bagaglio di capacità specificatamente professionali;

- per confrontare le proprie convinzioni personali e il proprio "modo di far scuola" con altre esperienze in atto.

Una corretta e completa formazione del docente impegnato nella azione di integrazione scolastica esige che gli aspetti informativi affidati ai singoli ambiti disciplinari siano affiancati da una azione volta a condurre il corsista a ripercorrere analiticamente e criticamente la propria prassi di docenza, per impegnarsi a trasformare tale consuetudine in una azione specifica di risposta ai bisogni espressi dagli allievi ed in particolare da quelli in situazione di handicap.

La formulazione dell'area disciplinare si basa sui seguenti assunti:

1. la grande maggioranza dei corsisti è già in possesso di una esperienza professionale più o meno consolidata;

2. in particolare, per i docenti che già hanno frequentato il corso relativo all'anno di formazione di cui alla L. 270/82 in quanto docenti dipendenti di ruolo dello Stato, tale esperienza è, in molti casi, di lunga durata. Tali docenti, infatti, sono ormai ancorati ad una personale metodologia "del fare scuola";

3. l'azione di integrazione scolastica, come già detto in altra parte, è compito dell'intero sistema scolastico e, pertanto, risulta essere "dovere deontologico" di tutti gli operatori scolastici che lo inverano;

4. l'azione di integrazione è frutto tanto di conoscenze specifiche quanto della capacità di adeguare l'azione docente alle richieste espresse dai "bisogni speciali individuali" di educazione e di istruzione del soggetto in situazione di handicap;

5. il corsista, nella maggior parte dei casi (docente già in servizio di ruolo o supplente temporaneo), si trova nella materiale impossibilità di disporre di lunghi periodi di tempo utilizzabile per un tirocinio articolato come da indicazioni dei precedenti programmi poiché occasioni di visite ed impegni di servizio attivo si sovrappongono temporalmente.

Il tirocinio, lungi dall'essere una mera conoscenza di ottimali situazioni di integrazione scolastica e delle tecniche che a questo scopo vengono adottate, dovrà chiamare in causa l'esperienza, sia personale che professionale, già posseduta dal corsista per analizzarla e trasformarla in un metodo capace di adeguarsi, di anno in anno e di situazione in situazione, alle richieste poste dai bisogni dei singoli allievi in difficoltà. Pertanto l'impegno del tirocinio si concretizza in una azione di "riflessione, rielaborazione ed organizzazione della prassi di docenza maturata nell'esperienza personale e professionale" del corsista.

 

2. Descrizione del curricolo

Il lavoro è ripartito in tre distinte parti (l'elencazione che segue non ha carattere di indicazione temporale).

Parte A - Rielaborazione della esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali (ore 100 da suddividere nei due anni).

Operativamente si indicano le azioni da compiere:

Primo:

1.a - scelta e affidamento a ciascun corsista di un quadro di situazioni educative nel cui ambito sia presente la disabilità (di uno o più alunni). La scelta del caso o delle situazioni e della casistica dovrà essere operata in accordo col docente cui è affidato il gruppo di tirocinio;

1.b - il soggetto o i soggetti in situazione di handicap dovranno essere attentamente osservati nei loro comportamenti, nei diversi contesti in cui esplicano la propria dimensione quotidiana di vita. A tale scopo verranno predisposti protocolli di osservazione su cui apporre modalità, tempi e contenuti dell'osservazione;

1.c - tale osservazione dovrà essere condotta secondo tecniche non invasive della libertà di azione e della spontaneità del soggetto osservato;

1.d - unitamente ed in modo analogo alla annotazione dettagliata dei micro-comportamenti del soggetto, dovranno essere rilevati gli atteggiamenti ed i comportamenti espressi dalle persone che agiscono nei diversi contesti in cui il medesimo vive;

1.e - raccolta ordinata della documentazione relativa all'osservazione condotta;

Secondo:

2.a - esposizione dettagliata e precisa della situazione e del (dei) caso(i) ai colleghi corsisti raccolti in gruppo con la guida di un docente in occasione del dibattito conseguente alla esposizione verrà data risposta ai quesiti di approfondimento espressi dai colleghi del gruppo e verranno annotati i quesiti cui si è impossibilitati a rispondere per carenze di informazioni assunte;

2.b - adeguamento della successiva tornata delle operazioni di osservazione alle richieste di informazioni, rilievi o indicazioni emersi in sede di dibattito ed espresse dal docente conduttore del gruppo;

Terzo:

3.a - nuova esposizione al gruppo delle ulteriori osservazioni ed informazioni effettuate sulla scorta di quanto emerso nel precedente incontro col gruppo;

3.b - in occasione di questo secondo incontro col gruppo, le osservazioni di cui al precedente punto 3.a dovranno essere integrate dalle personali valutazioni in ordine ai metodi ed alle prassi relazionali, metodologiche e didattiche che, nei diversi contesti in cui vive il soggetto osservato, si attuano nei suoi confronti;

3.c - discussione, col gruppo, in ordine a tali riflessioni;

Quarto:

4.a - presentazione al gruppo di una ipotesi di progetto per l'adeguamento delle prassi relazionali, dei metodi e della didattica in atto al fine di dare una risposta migliore e personalizzata ai bisogni espressi dal soggetto osservato.

Tutte le annotazioni (dovranno essere realizzati, a tale scopo, dei veri e propri protocolli di raccolta e registrazione) redatte, raccolte ed elaborate nei successivi passaggi del percorso descritto nonché il materiale di documentazione raccolto, faranno parte del lavoro da presentare in occasione dell'esame-colloquio finale di valutazione.

Parte B - Conoscenza di situazioni di integrazione scolastica e delle tecniche adottate a tale scopo (ore 160 da ripartirsi su due anni).

Visita a realtà scolastiche e parascolastiche particolarmente significative in tema di integrazione scolastica con particolare attenzione per gli aspetti organizzativi, relazionali, metodologici e didattici.

Di ciascuna visita a tali realtà sarà rilasciata al corsista una documentazione a cura del legale rappresentante della istituzione visitata.

Il corsista dovrà redigere un dettagliato rapporto da cui emergano: le caratteristiche della struttura visitata, i tempi ed i modi della visita, le intenzioni dell'azione osservata, le metodologie adottate, le tecniche utilizzate e la personale opinione e valutazione del corsista.

Tali relazioni debbono essere redatte in maniera strettamente individuale.

Parte C - Confronto delle convinzioni personali e del proprio "modo di far scuola" con altre esperienze in atto (40 ore da ripartirsi in due anni).

Il corsista dovrà documentare, secondo le indicazioni di cui al punto precedente, la partecipazione a convegni o seminari che forniscano apporti significativi ed aggiuntivi sul tema della integrazione scolastica e raccordato con il progetto del corso.

 

3. Quantificazione

Nel complesso, nell'arco dei due anni, al corsista viene chiesto, in questo ambito, un impegno di 300 ore così ripartito:

Parte A - Rielaborazione ecc. 50 + 50 = 100

Parte B - Conoscenza ecc. 80 + 80 = 160

Parte C - Confronto ecc. 20 + 20 = 40

Totale 150 + 150 = 300

 

4. Avvertenze metodologiche

La responsabilità di questa area disciplinare, strategica per la stessa impostazione del corso e per la sua organizzazione, è affidata ad uno dei cinque componenti il gruppo di conduzione del corso che coordinerà l'azione dei docenti cui verranno affidati i gruppi di tirocinio.

Tali gruppi raccoglieranno da 5 a 10 corsisti e saranno affidati, preferibilmente, ad un docente operante nel quadro delle altre discipline.

Sarà cura del gruppo di conduzione del corso:

- selezionare le situazioni e i casi da assegnare ai singoli corsisti;

- selezionare le istituzioni scolastiche da visitare;

- valutare e riconoscere i convegni e i seminari a cui il singolo corsista potrà partecipare e come tali utili alla terza parte del tirocinio.

 

5. Permutabilità con crediti formativi

Possono essere riconosciuti i seguenti crediti formativi:

Parte A - non è riconoscibile alcun credito formativo.

Parte B - sono riconoscibili crediti formativi sino a 60 ore per chi ha già frequentato il corso relativo all'anno di formazione di cui alla L. 270/82 ed un massimo di 20 ore per chi ha maturato una esperienza professionale (servizio presso scuole statali e non) di almeno 5 anni.

Parte C - non è riconoscibile alcun credito formativo.

 

Ordinanza Ministeriale 14 febbraio 1996, n. 72 (modificata dall'Ordinanza Ministeriale 6 maggio 1996, n. 169, in SO della GU 5 giugno 1996, n. 130)  - Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297

 

Il Ministro della Pubblica Istruzione

 

Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 di approvazione del T.U. delle disposizione legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

vista la L. 19 novembre 1990, n. 341; vista la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104;

visto il D.L. 3 febbraio 1993, n. 29; vista l'O.M. del 16 maggio 1991, n. 127;

viste le O.M. del 23 maggio 1995, n. 166, registrata alla Corte dei conti il 6 giugno 1995, reg. 001, fgl. 197, e del 27 giugno 1995, n. 223 registrata alla Corte dei conti il 18 luglio 1995, reg. 1, fgl. 255, concernenti il rinvio dei termini per apportare modifiche ed integrazioni alla precitata O.M. del 16 maggio 1991, n. 127;

viste le O.M. del 31 dicembre 1992 n. 376, del 9 dicembre 1993 n. 345, e del 31 luglio 1995 n. 261 registrata alla Corte dei conti il 19 agosto 1995 reg. 1 foglio. 265, relative alla sospensione delle autorizzazioni dei corsi biennali di specializzazione gestiti dagli enti non statali, rispettivamente per l'a.s. 1993/94, 1994/95 e 1995/96;

visto il D.M. del 27 giugno 1995, modificativo dei DD.MM. del 24 aprile 1986 e del 14 giugno 1988, concernente i nuovi programmi dei corsi biennali di specializzazione per insegnanti impegnati in attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap, registrato dalla Corte dei conti il 24 luglio 1995 reg. 1 foglio. 258;

considerato che tuttora non ha avuto attuazione il combinato disposto di cui alla L. 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, e L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 14, per quanto concerne la formazione iniziale di livello universitario, per gli insegnanti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap;

ritenuta l'opportunità e l'urgenza di emanare nuove norme per l'attuazione del D.M. del 27 giugno 1995, in un nuovo testo coordinato che, in attesa dei predetti adempimenti attuativi del combinato disposto di cui all'art. 9 della L. n. 341/1990 e dell' art. 14 della L. n. 104/1992, concernenti la formazione iniziale di livello universitario, disciplini l'organizzazione e la gestione dei corsi biennali di specializzazione per insegnanti impegnati per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap,

Ordina:

 

TITOLO I - Finalità dei corsi

 

Art. 1.- Finalità - 1. La presente ordinanza disciplina l'istituzione e l'organizzazione dei corsi statali per il conseguimento del titolo di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, e sostituisce integralmente la precedente O.M. del 16 maggio 1991, n. 127, e successive modificazioni.

La presente O.M. disciplina, altresì, fino a quando le università degli studi non avranno provveduto all'applicazione del combinato disposto di cui all'art. 9 della L. n. 341/1992 e dell'art. 14 della L. n. 104/1992, anche i corsi non statali per i quali si applicano le presenti disposizioni, salvo quanto più specificamente per essi disposto negli articoli seguenti.

2. I corsi predetti perseguono le finalità e gli obiettivi formativi esplicitati nella "Premessa" ai Programmi di cui al citato D.M. del 27 giugno 1995, e si svolgono secondo i criteri ivi stabiliti.

 

TITOLO II - Struttura ed organizzazione dei corsi

 

Art. 2.- Struttura e funzionamento - 1. I corsi hanno durata biennale e trattano i problemi relativi alla integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

2. Ciascun corso può accogliere un numero massimo di iscritti non superiore a quaranta unità, di cui venti debbono essere in possesso del titolo valido per l'insegnamento nella scuola materna o elementare e venti del titolo valido per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado ed artistica. Il provveditore agli studi, sulla scorta delle effettive e documentate esigenze espresse dalla situazione territoriale, ovvero in presenza di prevedibile esiguità di iscritti, può, con proprio provvedimento motivato, disporre una diversa ripartizione tra gradi di scuola, ma non derogare dal numero massimo complessivo previsto.

Non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore alle 20 unità

3. Il corso deve svolgersi in due annualità, ciascuna della durata non inferiore a 180 giorni; si computano, a tal fine, i giorni riservati agli esami in itinere ed a quelli finali.

Tra le due annualità deve intercorrere un intervallo non inferiore a due mesi e non superiore a quattro.

Il calendario delle lezioni è stabilito, verificato periodicamente ed eventualmente ridefinito dal gruppo di conduzione di cui ai successivi artt. 5 e 9.

4. Allo scopo di conciliare le esigenze sia delle istituzioni scolastiche interessate che dei corsisti, il calendario del corso potrà prevedere l'utilizzo dei periodi di interruzione della normale attività didattica.

5. I corsi devono tenersi presso sedi che garantiscano gli spazi necessari per un corretto ed efficace svolgimento dell'attività corsuale.

In particolare debbono essere assicurati gli spazi minimi per allievo/corsista secondo le vigenti disposizioni in materia, relativamente alle condizioni di abitabilità e di agibilità statica ed igienica, nonché secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e di edilizia scolastica.

Devono essere disponibili per ogni corso attivato, oltre al locale per le lezioni frontali, anche idoneo spazio per le attività motorie e per quelle relative all'organizzazione delle competenze professionali (ivi compreso un impianto video ripresa a circuito chiuso), la sala adibita a biblioteca ed i necessari locali per le attività di gruppo, nel numero minimo di quattro.

Gli uffici di direzione e di segreteria, con tutti gli atti inerenti al funzionamento amministrativo e didattico del corso, debbono essere ubicati nella sede in cui si svolgono le lezioni del corso stesso.

 

Art. 3.- Organizzazione  - 1. Ogni annualità del corso biennale, relativamente al monte ore delle singole discipline analiticamente indicato nel successivo art. 7, si organizza in tre distinte fasi, ciascuna delle quali unitariamente articolata, ma programmata funzionalmente con le altre:

a) - Fase iniziale (Pianificazione - ore n. 20): costituita da lezioni frontali o attività seminariali tenute dal direttore e dagli altri componenti del gruppo di conduzione, di cui ai successivi artt. 5 e 9, con fini di impostazione e programmazione di tutte le attività del corso.

La fase di pianificazione, che prevede, fra l'altro, la presentazione del progetto pedagogico del corso, la raccolta dei bisogni formativi espressi dai corsisti, la presentazione delle prove relative al riconoscimento dei crediti formativi di cui al D.M. 27 giugno 1995, concernente i nuovi programmi, le iscrizioni ai singoli seminari, le indicazioni ed impostazioni dei seminari nonché quant'altro ritenuto utile, impegna 20 ore di attività, da distribuire, in parti uguali, tra le aree disciplinari.

b) - Fase centrale (ore n. 385+150): costituita da parti svolte attraverso 'lezioni frontalì e da altre parti realizzate con attività di 'tipo seminariale, nel rapporto reciproco di circa il 50%, nonché dalle attività di organizzazione delle competenze professionali (ex tirocinio) meglio appresso descritte.

All'interno di questa fase possono essere fatti valere i crediti formativi riconosciuti, di cui al successivo art. 16.

Ai fini della programmazione delle ore, come meglio specificato nel successivo art. 12, comma 3, nel monte ore complessivo di questa fase sono da considerarsi anche le ore destinate alle prove d'esame, escluso il colloquio di tesi.

c) - Fase finale (Sintesi - ore n. 20): costituita da 'lezioni frontalì tenute dai componenti il gruppo di conduzione del corso.

La fase finale prevede la sistemazione riepilogativa dei temi delle aree disciplinari, la valutazione collegiale dell'anno di corso, le ipotesi di sviluppo delle attività per l'eventuale successivo secondo anno e le indicazioni per gli esami finali e di tesi.

La fase finale impegna n. 20 ore di attività.

2. I 'crediti formativì di cui al successivo art. 16 non possono essere fatti valere per le parti del corso collocate nella fase iniziale, in quella finale e per le parti disciplinari svolte in forma seminariale.

3. Le 'lezioni frontalì sono destinate:

- ad impostare la base concettuale delle discipline;

- a creare i presupposti per una efficace fruizione del lavoro seminariale;

- a colmare eventuali lacune rilevate nel corso della attività seminariale.

4. In ogni anno di corso debbono essere realizzati almeno cinque seminari, uno per ogni area disciplinare.

Ciascun seminario non può avere durata inferiore a n. 20 ore (seminario breve) e di norma non superiore a n. 30 ore (seminario lungo), preferibilmente in periodi di interruzione delle lezioni scolastiche.

5. I seminari devono avere caratteristiche di unitarietà e di interdisciplinarità e sono condotti dal direttore del corso o dal docente responsabile di area cui si riferiscono i temi affrontati, insieme ad almeno altri tre docenti esperti delle discipline interessate.

6. In nessun caso può essere considerata la riduzione dell'ora di lezione, di seminario o di organizzazione delle competenze professionali, che devono avere la durata effettiva di 60 minuti.

L'articolazione dell'orario delle lezioni deve rispettare rigorosi criteri di funzionalità didattica.

 

Art. 4 - Organizzazione delle competenze professionali, già "tirocinio" - 1. In ordine alla organizzazione delle competenze professionali, di cui al successivo art. 7, per ciascuna delle due annualità i corsisti debbono conseguire n. 150 ore di esperienze professionali, di cui n. 50 dedicate alla parte 'À, n. 80 alla parte 'B' e n. 20 alla parte 'C' dei relativi programmi.

2. Le attività relative alle parti 'À e 'B' dei programmi sono organizzate e seguite dai docenti esperti, di cui al successivo art. 9, coordinati dal componente del gruppo di conduzione responsabile dell'area specifica.

Ciascun docente esperto può seguire non più di quindici corsisti, i quali svolgono le esperienze indicate nei programmi in gruppi di non oltre sei unità. La composizione dei gruppi è stabilita dal responsabile dell'area, tenendo conto della necessità di consentire la diversificazione e la circolazione delle esperienze nei diversi ordini e gradi di scuola.

3. I docenti esperti per la conduzione dei singoli gruppi sono scelti, con le modalità generali di nomina di cui al successivo art. 9, previo nulla osta da parte del capo dell'istituto ove prestano servizio.

4. Nell'ambito delle indicazioni operative illustrate nei relativi programmi, le attività guidate sono svolte secondo le direttive ed in presenza del docente esperto che segue ciascun gruppo.

5. Le esperienze dirette si svolgono all'interno delle scuole nelle quali siano presenti esperienze di integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap. Tali esperienze debbono essere concordate con il dirigente della scuola presso la quale esse si svolgono e debbono essere, in ogni caso, condotte nel rispetto dell'autonomia operativa del personale scolastico e con particolare riguardo alla dignità personale degli alunni coinvolti.

Non è, pertanto, consentita la contemporanea presenza di più tirocinanti nella stessa classe, con lo stesso alunno in situazione di handicap. In alternativa è possibile organizzare esperienze in appositi e specifici laboratori dotati di sistemi di osservazione diretta non invasiva.

Il dirigente della scuola può disporre in qualsiasi momento, con motivato provvedimento, da comunicare in via riservata al provveditore che ne valuta la fondatezza, la sospensione delle esperienze dirette comunque organizzate.

6. Le esperienze previste nella parte 'C' del programma di organizzazione delle competenze professionali sono scelte e svolte direttamente dai corsisti in orario diverso da quello in cui si tengono le attività corsuali. Qualora non si tratti di attività organizzata nell'ambito del corso biennale, i corsisti debbono formalmente chiedere il consenso alla direzione del corso stesso almeno dieci giorni prima dell'inizio di tali esperienze.

L'attività si intende autorizzata, ai fini del riconoscimento del relativo titolo di frequenza, qualora, entro cinque giorni dalla data di presentazione di tale domanda, la direzione del corso non sollevi eccezioni.

7. Tutte le attività e le esperienze previste nel presente articolo sono considerate valide solo se attestate dal dirigente della scuola presso la quale si sono svolte, ovvero dal direttore del corso, previa acquisizione di idonea certificazione di frequenza acquisita agli atti, nel caso si tratti di iniziative afferenti alla parte 'C' dei programmi.

Nel caso di esperienze svolte presso scuole o istituti non statali di provincia diversa da quella ove si tiene il corso, la firma del dirigente della scuola deve essere autenticata dal competente provveditore agli studi.

8. Il direttore del corso ha cura di raccogliere e custodire agli atti la documentazione prevista nella parte 'B' e 'C' del programma:

- dichiarazione rilasciata dal dirigente o dal legale rappresentante della istituzione visitata;

- dettagliato rapporto sulla visita effettuata;

- attestazione di partecipazione a convegni o seminari organizzati da istituzioni pubbliche o associazioni legalmente costituite.

 

Art. 5.- Direzione - 1. La responsabilità del corso è affidata a un direttore che, per quanto concerne i corsi statali, è individuato e nominato dal provveditore agli studi tra i capi di istituto di ruolo in servizio nella provincia. È data precedenza ai capi di istituto in possesso della specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di handicap.

2. Per quanto concerne l'individuazione del direttore dei corsi organizzati da enti non statali si rinvia a quanto successivamente disposto dall'art. 20, comma 4, lettera a).

3. Il direttore ha la responsabilità didattica e organizzativa del corso, e risponde in particolare:

a) della efficacia organizzativa nonché della legittimità amministrativa e contabile del corso biennale;

b) della scelta dei docenti responsabili di area;

c) della impostazione culturale e della realizzazione del progetto pedagogico dell'intero Corso, unitamente ai componenti del gruppo di conduzione di cui al seguente comma 5 e al successivo art. 9;

d) del rispetto dei programmi approvati con il D.M. 27 giugno 1995, nonché del rispetto dei limiti numerici relativi ai corsisti frequentanti;

e) dell'effettivo svolgimento di tutte le lezioni e di tutte le attività da parte dei docenti ed esperti;

f) dell'esercizio della vigilanza didattica sull'intera attività corsuale, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti e l'assolvimento dei doveri dei corsisti;

g) della frequenza obbligatoria dei corsisti a tutte le lezioni del corso - fatti salvi gli esoneri conseguenti al riconoscimento dei crediti formativi - di cui deve essere rilasciata certificazione sulla base dei registri di presenza, da conservarsi agli atti del corso;

h) del buon funzionamento della segreteria e, in solido con il segretario, della buona tenuta dell'archivio e della regolarità delle operazioni di rilascio dei diplomi e della tempestiva verbalizzazione, su apposito registro, delle riunioni del gruppo di conduzione e dei docenti esperti.

4. Il direttore del corso risponde direttamente al competente provveditore agli studi di tutti gli atti compiuti nell'esercizio della propria funzione.

5. Il direttore del corso è coadiuvato da un gruppo di conduzione, formato dai cinque 'docenti-responsabili di area disciplinare uno per ciascuna delle aree prefigurate nei programmi.

Il gruppo di conduzione, presieduto dal direttore, assume collegialmente tutte le decisioni concernenti l'impostazione pedagogica, il piano di attuazione e la realizzazione del corso.

Nelle deliberazioni formali, in caso di parità, prevale il voto del direttore.

6. Il direttore del corso deve, contestualmente alle operazioni di nomina, inviare al provveditore agli studi copia dei provvedimenti stessi relativi a tutti i docenti impegnati a qualsiasi titolo nell'attività del corso.

7. Il provveditore agli studi trasmette al Ministero, Ufficio studi, bilancio e programmazione, Ufficio I, la composizione del gruppo di conduzione e le eventuali successive variazioni nel termine di 15 gg. dalla costituzione o dalla variazione del gruppo medesimo.

8. Per quanto concerne i corsi statali, la segreteria dell'istituzione scolastica a cui è stata affidata la gestione del corso si fa carico della segreteria del corso medesimo. Il provveditore agli studi può avvalersi degli strumenti normativi esistenti (fondo incentivante, utilizzazione personale in soprannumero, o quant'altro ritenuto utile) per assicurare la migliore efficacia amministrativa nella conduzione del corso. Non sono previste forme di esonero e/o di distacco.

9. Tutta la documentazione, relativa al riconoscimento ed al funzionamento del corso, deve rimanere, senza limiti di tempo, custodita presso la segreteria del corso.

 

Art. 6.- Attivazione e aspetti finanziari dei corsi statali - 1. I provveditori agli studi che, sulla scorta dei propri decreti motivati di cui al successivo art. 21, comma 1, intendano organizzare nella propria provincia uno o più corsi biennali, contestualmente alla richiesta di riconoscimento, da inoltrare al Ministero, Ufficio studi, bilancio e programmazione, Ufficio I, devono indicare per ciascuno dei corsi richiesti:

a) il nominativo del direttore di ogni corso;

b) le sedi di attuazione dei corsi;

c) il piano finanziario.

2. Il piano finanziario deve riferirsi all'intero periodo di corso, ferma restando l'articolazione contabile per gli anni finanziari di svolgimento del corso stesso, nonché deve tenere conto degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, previste dalla presente ordinanza.

3. I compensi al direttore ed ai docenti sono corrisposti secondo le misure previste dalla normativa vigente per i corsi di aggiornamento.

4. Le spese di funzionamento del corso vanno contenute, di regola, entro il limite massimo di lire 30 milioni per corso nel biennio e vanno imputati al capitolo 1151 del bilancio di questo Ministero.

5. I fondi relativi al finanziamento delle attività, di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono accreditati a cura del Ministero, per il tramite del provveditore agli studi, alle singole istituzioni scolastiche in cui il corso medesimo si svolge, segnalate dal provveditore, previa acquisizione delle delibere dei competenti organi collegiali delle istituzioni stesse. La rendicontazione di tali fondi è a carattere regionale.

6. Il rimborso per le spese di trasporto e di missione ai docenti del corso viene corrisposto secondo le vigenti disposizioni in materia di indennità di missione.

7. Al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nonché alla liquidazione dell'indennità di missione agli ispettori tecnici impegnati nell'attività di vigilanza e di rappresentanza ministeriale, provvedono gli uffici scolastici provinciali con i fondi a disposizione sull'apposito capitolo relativo all'indennità di missione. Lo stesso provveditore dispone, a richiesta, gli eventuali anticipi.

 

TITOLO III - Discipline e docenza nei corsi biennali

 

Art. 7.- Discipline e docenza - 1. Gli insegnamenti disciplinari del corso, con il relativo monte ore sono i seguenti:

1 area: il quadro

- Legislazione primaria e secondaria riferita alla integrazione scolastica .... 60 ore nel biennio.

- Sociologia dell'educazione .... 100 ore nel biennio.

- Pedagogia: teorie, sistemi e prassi della azione educativa intenzionale .... 90 ore nel biennio.

2 area: il soggetto

- Psicologia dell'età evolutiva .... 100 ore nel biennio.

- Discipline dell'area biologica .... 100 ore nel biennio.

3 area: il metodo

- Metodologia e didattica generale .... 120 ore nel biennio.

4 area: i linguaggi

- Codici di comunicazione non verbale .... 80 ore nel biennio.

- Codici comunicativi della educazione linguistica .... 100 ore nel biennio.

- Codici del linguaggio logico e matematico .... 100 ore nel biennio.

5 area: la professionalità

- Rielaborazione della esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali (ex tirocinio dir. e indir.) .... 300 ore nel biennio.

2. Gli aspiranti alla docenza delle singole discipline sono iscritti, presso ciascun Provveditorato agli studi e secondo le modalità illustrate nel successivo art. 8, in un apposito elenco provinciale, riportante l'indicazione delle discipline per la cui docenza essi hanno titolo.

Essi sono iscritti sulla base di idonea competenza documentata da:

- titolo di studio specifico, ove richiesto;

- esperienza professionale e "curriculum vitae et studiorum";

- progetto di docenza per ogni singola disciplina per la cui docenza si chiede l'iscrizione;

- eventuali pubblicazioni.

3. I requisiti per l'ammissione all'elenco provinciale per la docenza delle singole discipline, oltre all'esperienza professionale e/o alla docenza universitaria nella corrispondente disciplina, sono i seguenti:

 

Disciplina 

Titolo 

Esperienza 

 

LEGISLAZIONE: 

 

 

appartenenza ai ruoli degli Ispettori tecnici 

 

 

o dei Capi di istituto, in servizio ovvero in 

 

 

quiescenza da non più di 3 anni; 

 

SOCIOLOGIA: 

 

Laurea in sociologia o scienze politiche o 

 

 

lauree equipollenti; 

 

 

PEDAGOGIA: 

 

Laurea in pedagogia o scienze 

 

 

dell'educazione o lauree equipollenti; 

 

 

PSICOLOGIA: 

 

Laurea in psicologia oppure laurea 

 

 

unita a diploma di specializzazione 

 

 

post-lauream in psicologia congiunte 

 

 

a iscrizione all'albo degli psicologi; 

 

 

AREA BIOLOGICA: 

 

Laurea in medicina con specializzazione 

 

 

in neuropsichiatria o psichiatria o psicologia 

 

 

o equipollenti; 

 

 

METODOLOGIA: 

 

Laurea congiunta ad abilitazione all'ins.to 

 

 

 

e documentazione di esercizio della funzione 

 

 

docente per almeno 3 anni; 

 

COMUNICAZIONE N.V.: 

 

laurea, ovvero diploma di scuola sec. 

 

 

di secondo grado, purché‚ congiunto a 

 

 

diploma di specializzazione biennale 

 

 

 

e documentazione di esperienza specifica 

 

 

e di anzianità di servizio di almeno 3 anni 

 

 

in scuole speciali o su posti di sostegno; 

 

ED. LINGUISTICA: 

 

laurea nel settore umanistico ed 

 

 

abilitazione all'insegnamento 

 

 

 

e documentazione di esperienza specifica; 

 

LINGUAGGIO LOGICO-MATEMATICO: 

 

laurea nel settore scientifico e abilitazione 

 

 

all'insegnamento 

 

 

 

e documentazione di esperienza specifica; 

 

ORGANIZZAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI: 

 

laurea congiunta a diploma di specializz. 

 

 

polivalente 

 

 

 

e documentazione di effettiva prestazione di 

 

 

servizio per almeno 2 anni su posti di sostegno 

 

oppure: 

 

 

diploma di scuola sec. di secondo grado 

 

 

purché‚congiunto a diploma di specializz. 

 

 

Biennale 

 

 

 

e documentazione di effettiva prestazione 

 

 

di servizio per almeno 3 anni in scuole 

 

 

speciali o su posti dio sostegno. 

 

Art. 8.- Elenchi provinciali per la docenza - 1. Per la costituzione, a livello provinciale, dell'elenco degli aspiranti alla docenza nei corsi di specializzazione disciplinati dalla presente ordinanza, i provveditori agli studi emanano entro il 30 giugno di ciascun anno una apposita circolare diretta alle istituzioni scolastiche, alle università della regione, agli I.R.R.S.A.E., alle UU.SS.LL. della provincia, indicando i termini e le modalità per la presentazione delle domande, che devono essere corredate della documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti previsti per la docenza, indicati nel precedente art. 7.

2. L'elenco provinciale viene aggiornato con cadenza biennale, salvo esaurimento dello stesso.

3. L'elenco provinciale viene redatto a cura di una commissione nominata dal provveditore agli studi che è composta da:

- un dirigente o funzionario amministrativo, con funzione di presidente,

- un ispettore tecnico,

- due capi di istituto,

- un collaboratore amministrativo, con funzioni di segretario della commissione.

Nella commissione può essere chiamato a titolo consultivo un docente universitario almeno di seconda fascia.

4. All'elenco provinciale possono essere iscritti, a domanda, i docenti in possesso requisiti di cui al precedente art. 7, comma 3.

L'istanza, con l'indicazione della disciplina e/o delle discipline che si intendono insegnare, deve essere presentata nei termini previsti dalla Circolare provveditoriale di cui al precedente comma 1 e deve essere corredata dalla documentazione dei titoli posseduti di cui all'art. 7, commi 2 e 3.

Detta documentazione può essere presentata anche in copia purché autocertificata dall'interessato ai sensi della L. n. 15/1968.

5. Sulla base di tali domande viene formato l'elenco provinciale come precedentemente descritto.

Il provveditore agli studi dà preventiva notizia della data e del luogo di pubblicazione del suddetto elenco.

Avverso la mancata iscrizione nell'elenco è ammesso reclamo scritto al provveditore agli studi entro cinque giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Il provveditore decide in merito in via definitiva: avverso tale decisione, pertanto, è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

6. Il provveditore agli studi può procedere alla cancellazione dagli elenchi o sospendere l'efficacia della iscrizione negli elenchi stessi di cui ai precedenti commi, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di iscrizione agli albi dei docenti abilitati del personale non di ruolo.

 

Art. 9.- Docenti - 1. Le risorse di docenza per il corso sono costituite da due tipologie di docenti:

- "docenti responsabili di area";

- "docenti esperti".

2. I docenti responsabili di area che compongono il gruppo di conduzione sono nominati, con provvedimento motivato, dal direttore del corso e sono scelti fra i nominativi inclusi nell'elenco provinciale di cui al precedente art. 8.

3. I docenti esperti vengono individuati collegialmente dal gruppo di conduzione, nell'ambito dell'elenco provinciale di cui al precedente art. 8, previa preliminare definizione dei criteri di scelta opportunamente verbalizzati. La nomina viene conferita dal direttore del corso.

Essi, così come i docenti responsabili di area, conservano l'incarico, o, salvo gravi e comprovati motivi, per l'intero biennio di svolgimento del corso.

4. Gli iscritti nell'elenco provinciale devono inviare copia dell'istanza di docenza, corredata della documentazione di cui al precedente art. 7, al direttore di ciascun corso presso cui aspirano essere nominati.

A tal fine il provveditore, non appena ultimate le procedure di riconoscimento, pubblica l'elenco dei corsi che saranno attivati, con l'indicazione dell'indirizzo a cui la predetta documentazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R.

5. Le nomine, conferite dal direttore del corso statale, comportano per l'amministrazione scolastica il solo obbligo di provvedere alla remunerazione per le prestazioni effettivamente svolte.

La commisurazione di detta remunerazione è fissata dal decreto interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995.

6. Qualora non siano stati ancora compilati gli elenchi provinciali di cui al precedente art. 8, i direttori dei corsi, in via transitoria, con provvedimento eccezionale e motivato dispongono le nomine sulla base dei requisiti indicati all'art. 7, comma 3, fatta salva la successiva ratifica dei provvedimenti medesimi da parte del competente provveditore agli studi.

In caso di mancata nomina trovano, per analogia, applicazione le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, penultimo e ultimo capoverso, relativamente alla possibilità di produrre reclamo scritto al medesimo provveditore agli studi.

 

Art. 10.- Incompatibilità - 1. Trovano applicazione le norme sull'incompatibilità di cui all'art. 508 del D.L.vo 16 aprile 1994, n 297.

2. Il personale statale della scuola, qualora intenda tenere lezioni anche presso i corsi non statali, deve risultare incluso negli elenchi di cui al precedente art. 8. Il personale statale non può rinunciare a nomina da parte del provveditore agli studi, pena la decadenza dalla nomina anche nel corso non statale.

3. L'ente gestore di un corso non statale, in caso di nomina del predetto personale, è tenuto ad acquisire agli atti il nulla osta dei provveditori agli studi della provincia nei cui elenchi esso è incluso, dal quale risulti attestata l'osservanza del disposto di cui al precedente comma 2.

4. Il personale direttivo e docente di ruolo non può prestare la propria attività di docente nei corsi statali e non statali per un numero di ore complessivo superiore a n. 140.

5. Il personale incaricato della docenza nei corsi biennali, al momento della accettazione della nomina, è tenuto a produrre una dichiarazione liberatoria di responsabilità relativamente a tutte le condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo.

6. Gli ispettori tecnici in attività di servizio possono effettuare prestazioni di docenza soltanto nei corsi statali e nei limiti di cui al precedente comma. La funzione di docente in un corso è incompatibile con la funzione di ispettore rappresentante dell'amministrazione scolastica nello stesso corso. A tale scopo, all'atto dell'accettazione del predetto incarico di rappresentante dell'amministrazione scolastica, l'ispettore produce dichiarazione liberatoria.

7. Non è consentita la contemporanea direzione di più di un corso statale o non statale nella stessa provincia o in altra provincia, salvo eccezionali e motivate esigenze, per le quali il provveditore agli studi può formalmente autorizzare la direzione di un secondo corso.

Al riguardo, in ogni caso il direttore produce all'atto dell'accettazione della nomina una dichiarazione liberatoria di responsabilità in ordine a tale incompatibilità

 

TITOLO IV  - Valutazione dei corsisti

 

Art. 11.- Indicazioni di carattere generale - 1. È prevista la valutazione in itinere e in sede finale delle competenze acquisite dai corsisti.

Le valutazioni in itinere hanno luogo a conclusione dello svolgimento del programma di ciascuna area disciplinare e del/dei relativi seminari.

La valutazione finale dell'intero corso si effettua con l'esame di tesi.

2. Sono previste due sessioni d'esame. La seconda sessione è riservata a coloro che, per gravi motivi, non hanno potuto partecipare alla prima o a coloro che, non avendola superata, sono tenuti a ripeterla. In ogni caso, la seconda sessione si svolge, comunque, non prima di trenta giorni dalla conclusione della precedente.

3. Il direttore del corso è tenuto a comunicare telegraficamente al competente provveditore agli studi e al Ministero, Ufficio studi, bilancio e programmazione, Ufficio I, le date di svolgimento delle valutazioni in itinere e della discussione della tesi con un anticipo di almeno 30 giorni. Ciò al fine di assicurare la necessaria vigilanza e l'eventuale visita ispettiva disposta, per gli esami in itinere dal competente provveditore agli studi e, per l'esame finale di tesi, dal Ministero, Ufficio studi, bilancio e programmazione, Ufficio I. Il mancato rispetto del predetto termine comporta automaticamente il rinvio delle prove da parte degli organi vigilanti

 

Art. 12. - Valutazione in itinere - 1. Le valutazioni in itinere si effettuano a conclusione delle attività previste per ogni area disciplinare ed una volta espletati i relativi seminari.

2. A tal fine, a conclusione delle attività didattiche di cui al precedente comma, i corsisti sostengono, sia nel primo che nel secondo anno di corso, un esame tendente ad accertare il grado di preparazione conseguito.

3. Attesa la validità formativa ed esperienziale che assumono i momenti valutativi, il tempo impegnato per le prove d'esame fa parte integrante, per ciascuna annualità, del monte ore della fase centrale (non più di dieci opre per ciascuna area disciplinare e pertanto non più di 50 ore complessive da detrarre dal monte orario della predetta fase centrale).

Da tale conteggio rimane escluso il tempo destinato all'esame di tesi.

4. L'esame consiste in un elaborato scritto ed in un colloquio. La prova scritta ed il colloquio sono valutati in trentesimi. L'esame si intende superato con la votazione minima di diciotto trentesimi in ciascuna delle due prove.

5. Le caratteristiche dell'elaborato scritto sono stabilite dal gruppo di conduzione, su proposta del docente responsabile dell'area disciplinare cui si riferisce la materia d'esame, d'intesa con i docenti esperti che abbiano preso parte alle relative attività didattiche. Detti elaborati, al termine delle prove, devono essere conservati agli atti del corso.

6. Il colloquio si svolge davanti ad una commissione nominata dal direttore del corso su designazione del gruppo di conduzione, composta dal direttore, dal responsabile di area e da almeno due docenti che abbiano prestato attività didattica nell'anno di corso e nell'area disciplinare cui si riferisce l'esame.

 

Art. 13.- Esame finale di tesi - 1. La discussione della tesi viene effettuata dal candidato in apposita seduta, una volta superati tutti gli esami delle singole aree disciplinari.

2. L'esame ha come oggetto:

a) la raccolta degli elaborati e della documentazione relativi alla riflessione ed alla riorganizzazione della esperienza professionale;

b) un tema di approfondimento teorico-pratico, in ordine al quale il candidato presenta una breve ma significativa trattazione in cui evidenzi, in particolare, accanto agli aspetti teorici dell'argomento scelto, gli aspetti applicativi. Ciò anche in riferimento a casistiche non strettamente attinenti al lavoro effettivamente svolto durante la 'rielaborazione della esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionalì.

3. La commissione è costituita da cinque componenti:

- un ispettore tecnico, incaricato dal Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio studi, bilancio e programmazione, Ufficio I, con funzioni di rappresentante dell'amministrazione scolastica e presidente della commissione;

- il direttore del corso;

- il docente responsabile di area;

- due docenti del corso, all'uopo individuati dal direttore del corso.

4. La valutazione dell'esame di tesi si esprime in trentesimi. La valutazione del diploma finale si esprime, parimenti, in trentesimi, risultanti dalla media aritmetica, calcolata tra la media delle votazioni conseguite durante gli esami del corso e il voto espresso dalla commissione in sede di esame di tesi.

5. Con provvedimento motivato del direttore, per una sola volta è ammessa la ripetizione dell'esame di tesi, previa rielaborazione di quest'ultima nell'anno scolastico successivo. Nel caso in cui nella provincia non venga attivato alcun corso, previa intesa tra i provveditori interessati, detto esame può svolgersi anche in province viciniori.

6. Il diploma di specializzazione, firmato dal direttore del corso e controfirmato dal provveditore agli studi competente, deve essere conforme al modello allegato alla presente ordinanza e deve riportare espressamente indicati in calce, pena la nullità, ambedue i numeri di riferimento dei registri perpetui indicati nel successivo comma.

7. Il direttore del corso, in sede di primo avvio dei corsi, deve impiantare e conservare un registro perpetuo dei diplomi rilasciati, che deve essere vidimato dal provveditore agli studi contestualmente ai diplomi stessi. Restano confermate le disposizioni concernenti gli obblighi dei provveditori agli studi relative all'impianto e alla conservazione del registro perpetuo, di cui lo stesso provveditore deve curare annualmente l'aggiornamento.

8. Avverso tutte le decisioni adottate dal direttore o dalla commissione d'esame è ammesso ricorso al competente provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva.

 

TITOLO V  - Corsisti: ammissione e frequenza

 

Art. 14.- Ammissione corsi statali - 1. Può richiedere l'ammissione ai corsi biennali statali, di cui alla presente ordinanza, il personale appartenente alle aree della dirigenza scolastica e della docenza, di cui, rispettivamente, agli artt. 32 e 38 del vigente C.C.N.L. comparto scuola, che abbia superato il periodo di prova.

2. I requisiti necessari per l'ammissione devono essere posseduti dagli aspiranti alla frequenza entro il termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione.

3. Entro quindici giorni dall'autorizzazione dei corsi statali, il provveditore agli studi procede alla pubblicazione del bando di ammissione ed alla notifica dello stesso bando ai capi delle istituzioni scolastiche ed ai presidenti dei distretti scolastici della provincia, i quali ne curano la necessaria pubblicizzazione agli albi dei propri uffici.

4. Nel bando sono indicati esplicitamente:

a) indirizzo a cui debbono essere inoltrate le domande di ammissione e termine entro il quale le stesse devono pervenire, nonché l'orario di apertura delle segreterie per il pubblico;

b) numero dei posti messi a concorso e loro ripartizione secondo quanto previsto all'art. 2, comma 2;

c) titoli valutabili a norma della presente O.M.;

d) data e luogo di pubblicazione delle graduatorie di ammissione ai corsi stessi.

5. L'ammissione ai corsi avviene a domanda ed in base a graduatorie per soli titoli. A tal fine gli aspiranti presentano domanda al provveditore agli studi per il tramite del capo di istituto, specificando la sezione per la quale intendono essere collocati in graduatoria.

È ammessa la facoltà di presentare distinte domande fino ad un massimo di tre province, compresa quella di appartenenza indicando in ciascuna istanza le province per le quali è stata prodotta contestuale domanda di ammissione. Ciascuna domanda deve essere accompagnata dalla idonea documentazione dei titoli posseduti; i documenti presentati in copia devono essere autenticati, come parimenti deve essere autenticata la firma in calce alla domanda. Ciascuna domanda deve, altresì, contenere l'ordine di preferenza per le sedi dei corsi autorizzati in ciascuna provincia.

6. Le graduatorie provinciali (distinte in due sezioni, la prima per la scuola materna/elementare e la seconda per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I/II grado ed artistica), sono compilate dal gruppo di conduzione o dai gruppi di conduzione, in sede congiunta nel caso di più corsi autorizzati nella stessa provincia, esclusivamente sulla base della tabella di valutazione di cui all'allegato n. 3 del D.M. 22 aprile 1993, concernente l'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti relative al concorso per titoli di cui ai DD.MM. 12 luglio 1989 e 22 giugno 1990. A tal fine l'attività come capo d'istituto è equiparata all'attività di insegnamento.

7. Nell'ambito delle graduatorie di cui al precedente comma, ha precedenza assoluta il personale che alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda si trova in situazione di soprannumerarietà. Del pari, nell'ambito delle graduatorie di cui al precedente comma, gli aspiranti corsisti di ruolo nella provincia in cui è organizzato il corso hanno precedenza assoluta rispetto agli altri aspiranti corsisti di ruolo in altra provincia.

8. Il provveditore agli studi approva e pubblica le due graduatorie di cui al precedente comma 6. Il candidato, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, deve presentare formale domanda di iscrizione nella provincia in cui ha ottenuto l'ammissione al corso. Qualora l'aspirante corsista abbia presentato domanda anche ad altri Provveditorati, deve contestualmente dare formale avviso della rinuncia, a cui deve seguire la cancellazione delle relative graduatorie. Il provveditore agli studi, nel rigoroso rispetto delle graduatorie anzidette, tenuto conto delle rinunce comunicate e delle preferenze espresse dagli interessati, assegna i singoli corsisti ai diversi corsi.

9. Nel caso di esaurimento della graduatoria di una delle due sezioni, il provveditore agli studi può disporre che i rimanenti posti siano assegnati all'altra sezione, fino al raggiungimento del numero massimo complessivo di n. 40 unità, di cui al precedente art. 2, comma 2.

 

Art. 15.- Ammissione corsi non statali - 1. Possono richiedere l'ammissione ai corsi biennali non statali di cui alla presente ordinanza coloro i quali siano in possesso dei titoli di studio prescritti dalle vigenti disposizioni per l'accesso all'insegnamento nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

2. I requisiti richiesti per l'ammissione devono essere posseduti dagli aspiranti alla frequenza entro il termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione alle procedure di cui al presente articolo.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento di riconoscimento espresso dal competente provveditore agli studi, l'ente gestore provvede alla pubblicazione del bando di ammissione al corso stesso.

4. Nel bando sono indicati esplicitamente:

a) indirizzo e termine entro il quale debbono essere inoltrate le domande di ammissione e l'orario di apertura della segreteria per il pubblico;

b) luogo, data e orario di svolgimento delle prove di selezione;

c) titoli valutabili (esclusivamente quelli previsti dalla presente O.M.) da presentare in originale o in copia autenticata;

d) tasse d'iscrizione, contributi ed ogni eventuale somma che verrà richiesta per l'intera durata del corso con la relativa motivazione; impegno esplicito che durante la frequenza non saranno previste, né richieste ulteriori somme a qualsiasi titolo;

e) data e luogo di pubblicazione della graduatoria di ammissione al corso stesso.

5. L'ammissione al corso, nel limite numerico fissato dall'art. 2, comma 2, della presente ordinanza, avviene secondo una graduatoria formulata sulla base della somma del punteggio ottenuto da ciascun aspirante nella prova di selezione di cui ai successivi commi e del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli validi presentati a corredo della domanda.

6. La prova di selezione ai corsi biennali organizzati da enti non statali è identica per tutta la provincia e senza distinzione per le varie tipologie di insegnanti aspiranti all'ammissione.

7. Detta prova, predisposta da una commissione nominata dal provveditore agli studi e composta da tre ispettori tecnici, consiste in una serie di test validati, volti ad accertare i requisiti attitudinali all'esercizio delle funzioni di docente di sostegno degli spiranti corsisti: è fatto divieto di utilizzare test psicodiagnostici dell'area clinica.

8. Le prove di selezione si effettuano nella stessa data in tutta la provincia, presso la sede di ciascun corso riconosciuto, ed in presenza di un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, con l'incarico di presidente della commissione esaminatrice e di rappresentante dell'amministrazione scolastica.

9. La commissione esaminatrice è composta dall'ispettore tecnico di cui al precedente comma 8, dal direttore del corso e da tre docenti del gruppo di conduzione nominati dallo stesso direttore del corso.

10. La data della prova di selezione è fissata, in contemporanea ed in un unico giorno, per tutti i corsi non statali dal provveditore agli studi, sentiti i rappresentanti degli enti, per i quali il medesimo ha disposto il relativo riconoscimento di cui al successivo art. 21 della presente O.M.

11. Alla prova di selezione è attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi. Non sono ammesse prove suppletive.

12. I candidati non utilmente collocati in graduatoria, ma che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 18/trentesimi, previa domanda da produrre prima dell'inizio delle lezioni, possono ottenere in base al punteggio conseguito l'ammissione ad altro corso della medesima provincia, ove al termine dello scorrimento della graduatoria di cui al precedente comma 5, nello stesso residuino posti disponibili nel limite numerico fissato all'art. 2, comma 2.

 

Art. 16.- Crediti formativi - 1. Per "credito formativo"si intende il riconoscimento, effettuato dal gruppo di conduzione del corso con le modalità descritte nei successivi commi, degli esiti di studi ed esperienze congruenti, già compiuti dal corsista in ordine a parti del programma di insegnamento di cui al D.M. del 27 giugno 1995, come qui di seguito specificato:

a) superamento di esami, risultante da attribuzione del voto, presso università o istituti superiori ad esse assimilati (ai sensi delle vigenti disposizioni normative relative agli ordinamenti universitari) per il conseguimento di diplomi di laurea, di specializzazione o di perfezionamento;

b) diplomi di laurea, di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso università o istituti superiori ad esse assimilati (ai sensi delle vigenti disposizioni normative relative agli ordinamenti universitari);

c) pubblicazioni a stampa di particolare valenza scientifica, non aventi, quindi, carattere compilativo o ricognitivo, ma che diano qualificato ed originale contributo alla ricerca sugli ambiti disciplinari previsti dai nuovi programmi dei corsi, per quanto concerne gli aspetti contenutistici, epistemologici e metodologici;

d) frequenza del corso relativo all'anno di formazione di cui all'art. 440 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

2. I crediti formativi di cui può essere chiesto - nel biennio - il riconoscimento hanno la consistenza massima di cui al prospetto seguente:

Area disciplinare n. 1 - il quadro:

1.a - Legislazione primaria e secondaria: n. 6 ore;

1.b - Sociologia dell'educazione: n. 24 ore;

1.c. - Pedagogia: n. 10 ore;

Totale dell'area disciplinare: n. 40 ore.

Area disciplinare n. 2 - il soggetto:

2.a - Psicologia: n. 20 ore;

2.b - Biologia: n. 20 ore;

Totale dell'area disciplinare: n. 40 ore.

Area disciplinare n. 3 - il metodo:

- non previsto il riconoscimento di crediti formativi.

Area disciplinare n. 4 - i linguaggi :

4.a - Comunicazione non verbale: n. 8 ore;

4.b - Educazione linguistica: n. 30 ore;

4.c - Educazione logico-matematica: n. 16 ore;

Totale dell'area disciplinare: n. 54 ore.

Area disciplinare n. 5 - la professionalità:

5.a - Credito formativo per anno di formazione di cui all'art. 440 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297: n. 60 ore;

oppure

5.b - Credito formativo per servizio prestato: n. 20 ore;

Totale dell'area disciplinare n. 60 o 20 ore.

3. Ai fini del riconoscimento di uno o più crediti formativi il corsista dovrà presentare istanza formale, corredata dei documenti utili (certificati ed attestati) rivolta al direttore del corso, prima della conclusione della 'fase iniziale del corso stesso, di cui al precedente art. 3, comma 1.

4. Il corsista può richiedere il riconoscimento di più crediti formativi e cumulare i benefici conseguenti fino al numero massimo di ore, consentito per ciascuna disciplina.

5. Il riconoscimento dei crediti formativi consente al corsista di ridurre l'obbligo di frequenza previsto per ciascuna area disciplinare nella misura del numero di ore corrispondente ai crediti formativi riconosciutigli.

6. La riduzione della frequenza è consentita esclusivamente per gli insegnamenti della disciplina a cui il credito formativo si riferisce.

7. La valutazione ed il riconoscimento dei crediti formativi richiesti dai corsisti ha luogo in una apposita seduta a cura di una commissione costituita dal gruppo di conduzione.

8. Per i corsi non statali, il gruppo indicato nel precedente comma viene integrato da un ispettore tecnico, nominato dal provveditore, con funzione rappresentante dell'amministrazione scolastica e di presidente della commissione.

9. La commissione esamina la documentazione presentata dai candidati e, attraverso un successivo colloquio concernente le parti disciplinari ammesse a credito formativo, decide a maggioranza in ordine alla attribuzione del riconoscimento medesimo. Il corsista può preventivamente produrre un eventuale specifico elaborato in ordine al tema del credito formativo richiesto, che sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

 

Art. 17.- Assenze - 1. L'ammissione agli esami delle singole aree disciplinari è disposta con provvedimento motivato del direttore. Non può essere ammesso agli esami chi abbia compiuto assenze, anche giustificate, per un numero pari o superiore ad un quinto del monte ore a cui è tenuto per ciascuna area disciplinare.

2. I corsisti non ammessi agli esami possono, tuttavia, sostenerli nello stesso corso ed entro il medesimo biennio se recupereranno le ore di assenza nell'area disciplinare interessata. Il recupero delle assenze può essere effettuato anche in altri corsi attivati secondo le disposizioni della presente ordinanza. Il corsista frequentante corsi non statali può effettuare il suddetto recupero esclusivamente presso altri corsi non statali.

3. La frequenza dei corsi ai fini del recupero di assenze è limitata ad un numero massimo inderogabile di due allievi per disciplina. La relativa ammissione, compatibilmente con il calendario delle attività del corso, è disposta con provvedimento motivato del direttore del corso ospitante, al quale va rivolta apposita istanza, unitamente alla circostanziata attestazione del direttore del corso di provenienza, relativa alla effettiva frequenza ed ai motivi delle assenze.

4. Rimane, tuttavia, tassativo e inderogabile il numero massimo di 40 corsisti frequentante ciascun corso: l'eventuale esubero comporta l'immediato allontanamento del corsista dalla frequenza, senza alcuna possibilità di sanatoria successiva, ma con i conseguenti profili di responsabilità del direttore del corso nei confronti del corsista in buona fede.

5. Tutti i provvedimenti riguardanti la mobilità dei corsisti devono essere inviati al provveditore agli studi per il dovuto riscontro di legittimità. Parimenti, il provveditore agli studi curerà di inviare al Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio studi, bilancio e programmazione, Ufficio I, gli elenchi aggiornati dei corsisti frequentanti i corsi sia statali che non statali della provincia.

 

Art. 18.- Interruzione della frequenza - 1. Il corsista ha l'obbligo della frequenza per la durata degli anni e per il totale delle ore previsti dai precedenti artt. n. 2, 3 e 7.

2. Il corsista, che per qualsiasi motivo interrompa la frequenza dopo aver sostenuto uno o più esami, ha diritto a richiedere un attestato dal quale risultino gli studi compiuti, le assenze effettuate e gli esami superati. Il completamento degli studi può essere effettuato presso altro corso, in cui sussistano le condizioni di ammissione previste dalla presente ordinanza.

3. Il corsista interessato, previa disponibilità di posti, può, a domanda, ottenere in anni successivi l'eventuale riammissione ad altro corso. Il gruppo di conduzione, con motivata delibera, decide sull'esonero di cui il corsista può fruire in ordine a quanto acquisito e documentato ai sensi del precedente comma.

4. Ove il lasso di tempo intercorrente fra l'interruzione e la ripresa della frequenza sia a giudizio del gruppo di conduzione eccessivo, al fine di mantenere una continuità formativa per i corsisti che abbiano sostenuto positivamente taluni o tutti gli esami o attività guidate, lo stesso gruppo può sottoporre detti corsisti ad un colloquio, indicando preventivamente i contenuti disciplinari o le attività guidate su cui prepararsi, secondo le procedure previste per la fruizione dei crediti formativi.

5. Entro il termine di svolgimento della fase iniziale del primo anno di corso è consentito ricoprire posti che si siano resi vacanti, attingendo dalla graduatoria formata per le ammissioni. In fasi successive, per i posti eventualmente resisi disponibili, è possibile accogliere le richieste prodotte da corsisti frequentanti altri corsi purché in regola con la frequenza e gli esami, ovvero per i recuperi.

 

TITOLO VI  - Procedure corsi non statali

 

Art. 19.- Enti richiedenti: requisiti soggettivi ed oggettivi - 1. In via transitoria, in attesa della compiuta attuazione del combinato disposto dell'art. 9 della L. n. 341/1990, e dall'art. 14 della L. n. 104/1992, possono gestire i corsi di specializzazione previsti dalla presente ordinanza, oltre ai provveditori agli studi, in forza dell'art. 316 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, anche gli enti, di cui all'art. 325 del D.L.vo medesimo, che hanno tra le finalità formalmente e specificamente indicate nello statuto, la formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado. Tali enti devono:

a) essere espressamente previsti dal D.P.R. n. 970/1975 o costituiti con legge, ovvero costituiti con atto notarile e dotati di personalità giuridica;

b) non avere fini di lucro;

c) dimostrare la disponibilità di locali idonei alla destinazione d'uso ed in regola con quanto previsto dalla normativa relativa all'abitabilità, all'igiene, alla sicurezza ed all'edilizia scolastica.

2. Tutti gli enti di cui al precedente comma devono dimostrare, altresì, di avere svolto una valida attività di formazione di personale docente ed educativo nel campo della metodologia e della didattica relative ai soggetti in situazione di handicap in età evolutiva. Tale attività pregressa deve essere gestita in sede e direttamente dall'ente richiedente, non può essere derivata da convenzioni con altri enti e deve essere stata espletata, ove non si riferisca allo svolgimento di corsi già riconosciuti ex D.P.R. n. 970/1975, nei cinque anni scolastici precedenti quello in corso alla data della scadenza, ai sensi della presente ordinanza, della domanda di riconoscimento. La stessa attività pregressa deve essere stata esplicata in ciascuna delle tipologie appresso indicate:

a) formazione e/o aggiornamento di docenti con moduli formativi di almeno trenta ore ciascuno (complessivamente almeno sei corsi finalizzati alla formazione e/o aggiornamento di personale docente, di cui almeno tre preordinati, come obiettivo puntuale, all'approfondimento delle problematiche relative all'integrazione di alcuni alunni in situazione di handicap);

b) realizzazione da parte dell'ente di ricerche e studi, pubblicati a norma delle vigenti disposizioni sulla stampa e di adeguata valenza scientifica, sull'approfondimento delle problematiche didattiche dell'istruzione e dell'integrazione di alunni in situazione di handicap (almeno 2 pubblicazioni per ciascun anno).

I corsi di cui alla precedente lettera a), organizzati dopo l'entrata in vigore delle C.M. n. 136 e n. 137 del 18 maggio 1990, debbono essere stati riconosciuti ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 399/1988. I corsi di cui alla lettera a) saranno presi in considerazione soltanto se documentati con:

- relazione sull'impianto progettuale;

- elenco nominativo del direttore e dei docenti relatori, con le previste dichiarazioni liberatorie di responsabilità, nonché l'indirizzo e/o sede di servizio degli stessi, ove dipendenti dell'amministrazione scolastica o universitaria;

- elenco nominativo e indirizzo o eventuale sede di servizio dei corsisti;

- relazione conclusiva sulle attività svolte e sugli obiettivi effettivamente raggiunti;

- attestazione del competente provveditore agli studi che il corso si è effettivamente svolto nei modi e nei tempi dichiarati.

3. Qualora l'ente abbia già gestito corsi ex D.P.R. n. 970/1975, deve dimostrare di avere espletato, nei cinque anni scolastici precedenti quello in corso alla data di scadenza della presentazione della domanda di riconoscimento, ai sensi della presente ordinanza, almeno due corsi di formazione e/o aggiornamento per il personale docente, nonché di avere realizzato una pubblicazione per ciascun anno, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, ai punti a) e b) del precedente comma 2.

4. Gli enti di cui al precedente comma 1, debbono, altresì avvalersi della consulenza didattica dell'università e/o di docenti universitari, almeno di una seconda fascia, di materie attinenti ad una delle aree disciplinari del corso. La predetta consulenza deve essere dimostrata attraverso la stipula di apposita convenzione con i competenti organi dell'università stessa o il preventivo nulla osta del rettore.

5. Qualora la richiesta per attivare corsi biennali provenga dalla sede secondaria o sezione periferica di un ente, essa deve essere accompagnata da una lettera autorizzativa con firma autenticata del legale rappresentante nazionale, il quale non potrà rilasciare più di due autorizzazioni per ciascuna provincia, indicando espressamente ambedue le sedi nella lettera autorizzativa relativa alla stessa provincia. In mancanza di espressa autorizzazione della presidenza nazionale nel senso sopra indicato, l'istanza si considera improcedibile; quanto al requisito dell'attività pregressa come sopra determinata, si deve fare riferimento esclusivo a quella effettivamente realizzata dalla sede secondaria o sezione richiedente

6. Ciascuna sezione o sede secondaria richiedente, in quanto abilitata in base allo statuto dell'ente di appartenenza e come sopra autorizzata dal legale rappresentante nazionale, può organizzare, durante ogni anno scolastico, previo riconoscimento ai sensi della presente ordinanza, un solo corso biennale per un numero massimo di 40 corsisti. È, tuttavia, consentito il temporaneo funzionamento di un primo e di un secondo anno di corso biennale. Pertanto, il numero complessivo dei frequentanti i corsi biennali riconosciuti dal provveditore agli studi non può essere superiore a 80 unità per ciascun anno. Nel caso di esubero, ancorché in buona fede, trova applicazione il disposto di cui al precedente art. 17, comma 4, circa l'impossibilità di successiva sanatoria.

7. Agli enti statutariamente non articolati in sezioni o sedi secondarie può essere riconosciuta la gestione diretta di corsi in non più di due province, fermo restando per ciascuno dei corsi richiesti il possesso dei requisiti prescritti e l'obbligo della gestione diretta delle attività corsuali. È fatto obbligo di dichiarare all'atto della presentazione delle istanze di riconoscimento l'eventuale seconda sede richiedente.

 

Art. 20.- Presentazione della domanda e documentazione - 1. Gli enti, indicati al precedente art. 19, comma 1, in possesso dei requisiti prescritti, devono inoltrare, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, apposita domanda in bollo - con firma autenticata del legale rappresentante - al provveditore agli studi competente per territorio, il quale provvederà, sotto la propria responsabilità ed a seguito di puntuale e responsabile procedimento istruttorio, a concedere il richiesto riconoscimento.

2. L'iter procedurale degli adempimenti amministrativi avrà la seguente scansione temporale:

a) la domanda deve essere inviata al provveditore agli studi, competente per territorio, entro il sopracitato termine perentorio del 31 gennaio;

b) il provveditore agli studi completerà l'istruttoria di propria competenza ed acquisirà tutti gli elementi informativi di fatto e di diritto necessari, previo accertamento ispettivo, di cui al successivo art. 21, da attivarsi entro 30 giorni, dalla ricezione della domanda. Ai fini dell'attribuzione dei predetti carichi ispettivi, il provveditore agli studi potrà utilizzare, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, gli ispettori tecnici in servizio presso la propria regione, oppure, ove necessario, anche di altre regioni viciniori.

c) il provvedimento di riconoscimento o di diniego è adottato dal competente provveditore agli studi con proprio decreto motivato entro la data del 31 maggio. Detti provvedimenti devono considerarsi definitivi e, pertanto, suscettibili di impugnativa giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

3. Alla domanda devono, a pena di improcedibilità, essere allegati:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente;

2) copia autenticata dell'atto comprovante il possesso della personalità giuridica;

3) regolamento interno, in cui siano previsti gli aspetti relativi alla organizzazione e alla gestione amministrativo-contabile e didattico-disciplinare dei corsi, deliberato dal consiglio di amministrazione o da altro organo competente;

4) programma dettagliato di ciascun corso formulato in conformità a quanto stabilito nel D.M. del 27 giugno 1995, concernenti i nuovi programmi dei corsi biennali. Il programma deve esplicitare i criteri e le metodologie adottate.

5) pianta planimetrica - redatta da professionista a ciò abilitato - , indirizzo dei locali dove si svolgono sia le lezioni che i lavori di gruppo, nonché i certificati di idoneità igienico-sanitaria, abitabilità e prevenzione incendi, in relazione alla specifica destinazione ed uso, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e di edilizia scolastica;

6) elenco analitico degli ausili e del materiale didattico strutturato e specifico per alunni in situazione di handicap psichico, fisico, visivo ed uditivo, - tra i quali obbligatoriamente un impianto a circuito chiuso televisivo -, nonché del materiale filmico concernente attività didattiche ed esperienze di integrazione scolastica relative alle diverse tipologie di handicap;

7) elenco del materiale bibliografico disponibile, aggiornato ed adeguato alle esigenze di studio e di ricerca per la formazione polivalente dei corsisti;

8) piano finanziario, non più suscettibile di eventuali variazioni durante lo svolgimento del corso;

9) dichiarazione di accettazione della eventuale nomina a direttore e/o docente del corso e contestuale dichiarazione, sotto la personale responsabilità, di assenza di qualsiasi condizione di incompatibilità prevista dall'art. 508 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, sottoscritte dai singoli interessati con firma autenticata;

10) convenzione sottoscritta dai competenti organi dell'università o in subordine nulla osta del direttore, in relazione al disposto di cui al precedente art. 19, comma 4, circa l'impegno ad assicurare la consulenza didattica, nonché dichiarazione dei docenti universitari di accettazione della nomina quale consulente, unita ad una relazione dei medesimi, volta ad illustrare modalità e criteri di effettuazione della consulenza stessa, anche in riferimento al precedente punto n. 4, redatta in un unico atto con firma autenticata;

11) documentazione relativa all'attività pregressa di cui al precedente art. 19, in regola con le vigenti disposizioni in materia di corsi di aggiornamento ed in materia di pubblicazioni a stampa;

12) copia autentica della delibera dell'organo competente, ove prescritto dallo statuto dell'ente, che autorizza la richiesta di riconoscimento;

13) certificazione antimafia.

4. La domanda, altresì, deve indicare:

a) il nominativo e la qualifica del direttore del corso designato dall'ente, che deve essere preferibilmente docente universitario - almeno di seconda fascia - di materia attinente ad una delle aree disciplinari del corso o, in subordine, persona di riconosciuta competenza e di comprovata capacità nel campo della formazione del personale docente e, comunque, in possesso di laurea in una disciplina attinente ad una delle aree, nonché in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;

b) i nominativi e le qualifiche dei docenti, scelti secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli della presente ordinanza.

5. È consentito fare riferimento - con espressa dichiarazione, che precisi anche data e finalità di presentazione - a documentazione già prodotta allo stesso ufficio scolastico negli anni precedenti, a condizione che si tratti di documentazione riguardante stati, fatti e qualità non soggetti a variazione e che l'ente indichi puntualmente il documento cui intende fare riferimento, nonché l'organo cui è stato inviato e la data di inoltro.

6. Per l'anno scolastico 1996/97, attese le innovazioni introdotte dalla presente ordinanza, è necessario presentare al completo la documentazione prevista.

 

Art. 21.- Adempimenti dei provveditori agli studi - 1. Il provveditore agli studi con proprio preliminare decreto motivato, sulla base del concreto fabbisogno di docenti specializzati nella provincia, indivuduabile attraverso vari indici di riferimento (quali, ad esempio, il numero dei docenti di ruolo specializzati e non specializzati utilizzati per il sostegno, il numero dei docenti inclusi negli elenchi provinciali per il sostegno, il numero degli alunni H ed il loro rapporto con gli insegnanti H, le previste cessazioni dal servizio, il numero dei docenti che acquisiranno il titolo di specializzazione, ovvero altri elementi), decide di attivare o meno corsi di specializzazione statali - per io quali si applicano le procedure di cui al precedente art. 6 - e/o corsi di specializzazione non statali, per i quali si applicano le procedure descritte dal presente titolo.

2. Il provveditore agli studi, ricevuta la domanda di riconoscimento da parte dei soggetti aventi titolo, attesta preliminarmente la tempestività della domanda stessa, che, se oltre i termini previsti, deve essere dichiarata irricevibile.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda lo stesso provveditore deve affidare agli ispettori tecnici specifichi incarichi istruttori, intesi ad accertare il possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del corso, di cui al precedente art. 19, nonché la regolarità e la validità della documentazione prodotta. Nello svolgimento dell'incarico, che prevede necessariamente una visita si locali da adibire allo svolgimento del corso, gli ispettori tecnici, per il tramite del provveditore agli studi, invitano i richiedenti, ove necessario, a provvedere ad eventuali chiarimenti e/o integrazioni, assegnando agli stessi il termine perentorio di 20 giorni, decorsi i quali l'ispettore procederà comunque a puntuali conclusioni sulla propria attività ispettiva.

Il predetto incarico si rende preliminarmente obbligatorio e necessario al fine di acquisire opportuni dati di valutazione sugli elementi di fatto e di diritto dichiarati dagli enti richiedenti e portati a corredo della domanda, con particolare riguardo alla effettiva funzionalità dei locali e delle attrezzature didattiche, alla pregressa esperienza di formazione, alla sussistenza dei fatti e stati documentati.

3. Con una relazione accompagnatoria della documentazione acquisita ed esaminata, gli ispettori tecnici incaricati forniscono ai provveditori agli studi notizie sull'Attività pregressa dell'ente richiedente, sulla valenza sostanziale dei dati risultanti dalla documentazione prodotta e dai riscontri effettuati in loco e formulano, in coerenza con le risultanze istruttorie, motivato parere circa l'accoglibilità della domanda.

Non possono essere espressi pareri parzialmente favorevoli o sfavorevoli, oppure condizionati: in ciascuna di tali ipotesi i pareri saranno considerati sfavorevoli.

4. Il provveditore agli studi valuta le istanze e le documentazioni pervenute, nonché la congruità dei contributi finanziari richiesti ai corsisti; accerta la presenza di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 19 e 20 e predispone, infine, un piano di approvazione, anche sulla base di una razionale distribuzione territoriale dei corsi. Nei soli casi in cui ricorrano i presupposti di legittimità e di merito, lo stesso provveditore agli studi emette i decreti motivati, da notificare agli enti interessati, di formale riconoscimento, con conseguente abilitazione al rilascio dei titoli di specializzazione e, nei casi in cui detti presupposti non ricorrano, i provvedimenti motivati di reiezione della domanda. Il riconoscimento è limitato esclusivamente ai due anni di durata del corso e con decorrenza dall'anno del provvedimento; esso non è ulteriormente spendibile per altri corsi, che lo stesso ente intenda eventualmente gestire in anni successivi, per i quali è comunque necessario ulteriore formale provvedimento di riconoscimento.

5. La domanda deve essere considerata accoglibile, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza, alla sola condizione che sia stato accertato il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità e validità di cui al precedente art. 19 e, in particolare, degli elementi attestati dalla documentazione indicata dall'art. 20. Non potrà essere presa in considerazione documentazione prodotta dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda, fatta salva quella richiesta per acquisire ulteriori elementi istruttori di cui al precedente comma 2.

6. Il provveditore agli studi non deve, pertanto, trasmettere al Ministero, Ufficio studi bilancio e programmazione, Ufficio I, le istanze presentate e la relativa documentazione, bensì il solo elenco delle istanze medesime e copia dei conseguenti provvedimenti motivati di accoglimento o di diniego, nonché il nominativo del direttore e l'elenco dei docenti di ciascun corso con l'indicazione della relativa qualifica e della residenza o sede di servizio ove trattasi di dipendenti dell'amministrazione scolastica o universitaria.

7. Il provveditore agli studi, nell'ambito della propria attività di vigilanza ovvero a seguito delle risultanze emerse nell'ambito del piano nazionale ispettivo, nei casi di accertata irregolarità e/o inefficacia formativa dei corsi, può sospendere o revocare il riconoscimento del corso medesimo.

 

Art. 22.- Adempimenti del Ministero - 1. Il Ministero, Ufficio studi bilancio e programmazione, Ufficio I, sulla scorta delle comunicazioni dei decreti di riconoscimento da parte dei competenti provveditori agli studi, predispone annualmente - e comunque puntualmente in caso di eventuali denunzie od esposti - un piano nazionale ispettivo per espletare accertamenti in ordine alla regolarità ed efficacia formativa dei corsi, adottando i conseguenti provvedimenti, ivi compreso l'invito al competente provveditore agli studi a sospendere o revocare il provvedimento di riconoscimento dei corsi stessi, previa formale contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni prodotte dagli enti.

2. Detto piano ispettivo annuale, in particolare, è disposto mediante l'affidamento di specifico incarico a due ispettori tecnici i quali, congiuntamente o separatamente, devono effettuare due visite presso la sede del corso per accertare, in itinere e comunque durante il concreto svolgimento delle lezioni, il perdurare di tutti i requisiti formali e sostanziali che hanno dato luogo al riconoscimento e che sono necessari al regolare svolgimento dell'attività corsuale, nonché per accertare il grado di efficacia del progetto di formazione proposto. La redazione finale, redatta congiuntamente, è predisposta sulla base di una griglia articolata di valutazione all'uopo predisposta; la stessa sarà utilizzata per eventuali contestazioni di cui al precedente comma 1, nonché inviata per opportuna conoscenza al competente provveditore agli studi, anche per ogni valutazione ai fini di eventuali ulteriori richieste di riconoscimento.

3. Sulla scorta dei calendari tempestivamente trasmessi dai direttori dei singoli corsi al Ministero, Ufficio studi bilancio e programmazione, Ufficio 1, almeno sessanta giorni prima, l'ufficio predispone i piani di nomina degli ispettori tecnici incaricati della funzione di commissario ministeriale per gli esami finali di tesi nonché di rappresentante dell'amministrazione scolastica. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'automatico rinvio delle prove, non potendosi assicurare la necessaria presenza del commissario ministeriale, la cui assenza rende nulle ed insanabili le prove medesime.

 

Art. 23.- Custodia dei documenti - 1. Entro 30 giorni dalla conclusione del corso, l'ente gestore invia copia di tutti gli atti amministrativi relativi alla impostazione, realizzazione, gestione e conclusione del corso al competente Provveditore agli studi che ne cura la conservazione e l'archiviazione.

2. Qualora un ente gestore, nei cui confronti è stato disposto il riconoscimento di corsi di specializzazione in forza delle ordinanze ministeriali abrogate, non svolga più corsi, deve custodire presso la propria sede, senza limiti di tempo, tutta la documentazione relativa ai corsi svolti.

3. Qualora un ente gestore, nei cui confronti è stato disposto il riconoscimento di corsi di specializzazione in forza delle ordinanze ministeriali abrogate, cessi di esistere giuridicamente, sarà cura del legale rappresentante trasmettere tutti gli atti relativi ai corsi svolti al provveditore agli studi competente per territorio, che provvede alla loro custodia, senza limiti di tempo.

 

TITOLO VII  - Vigilanza

 

Art. 24.- Ispettore tecnico rappresentante dell'amministrazione scolastica - 1. L'incarico di rappresentante dell'amministrazione scolastica, nei singoli corsi, è conferito esclusivamente al personale appartenente al ruolo ispettivo tecnico in servizio, o in quiescenza da non oltre un triennio, in sede di espletamento delle prove di esame finale di tesi nei corsi sia statali che non statali e in sede di espletamento delle prove selettive di accesso e del successivo esame di valutazione dei crediti formativi.

2. L'incarico di rappresentante dell'amministrazione scolastica all'esame finale di tesi è conferito dal Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio studi, bilancio e programmazione, Ufficio I. L'incarico di rappresentante dell'amministrazione scolastica nei singoli corsi non statali per ciascuna provincia, alle prove selettive di accesso e del successivo esame di valutazione dei crediti formativi, è conferito dal competente provveditore agli studi Il provveditore agli studi può concertare con il sovrintendente scolastico regionale e con la segreteria tecnica regionale degli ispettori il piano di nomine preordinate a garantire la necessaria presenza dell'ispettore tecnico. Il predetto piano di nomine e/o i singoli provvedimenti di nomina devono essere tempestivamente trasmessi per conoscenza al Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio studi, bilancio e programmazione, Ufficio I. L'incarico di rappresentante dell'amministrazione scolastica avrà la durata necessaria per il suo compiuto espletamento.

3. Gli ispettori tecnici, di cui ai precedenti commi, fanno parte di diritto ed a tutti gli effetti della commissione esaminatrice ed hanno funzioni di presidente; gli esami eventualmente svolti in assenza dell'ispettore tecnico sono affetti da nullità insanabile e comportano, oltre che l'obbligo di ripetizione dei predetti esami, conseguenti profili di responsabilità nei confronti del direttore del corso che ha comunque proceduto allo svolgimento dell'esame, pur in assenza del predetto rappresentante dell'amministrazione scolastica.

4. L'ispettore tecnico, nominato per le prove selettive di accesso:

- in via preliminare,

a) accerta, anche sul piano documentale, la permanenza , alla data della visita, dei requisiti formali e sostanziali che hanno dato luogo al riconoscimento del corso;

b) in particolare, esamina la documentazione dei titoli del direttore e dei docenti del corso, nonché del relativo impianto didattico-amministrativo;

- in sede di esame,

a) assicura la conformità dello svolgimento delle prove in via generale alla vigente normativa relativa alle procedure concorsuali, in via particolare, a quelle più specifiche contenute nella presente ordinanza;

b) in caso di dubbia interpretazione o di constata illegittimità dispone, ove possibile e rientranti nella propria competenza, interventi ripristinativi della legittimità, ovvero richiede l'immediato intervento del competente provveditore agli studi il quale deve attivare di conseguenza la competente commissione di vigilanza, di cui al successivo art. 25 comma 2 della presente O.M.

5. L'ispettore tecnico, nominato per le prove di valutazione dei crediti formativi, del pari:

- in via preliminare,

a) accerta, anche sul piano documentale, la permanenza, alla data della visita, di tutti i requisiti formali e sostanziali che hanno dato luogo al riconoscimento del corso;

b) in particolare, esamina la documentazione dei titoli del direttore e dei docenti del corso, nonché del relativo impianto didattico-amministrativo;

- in sede di esame,

a) assicura la conformità dei contenuti delle prove e dei crediti formativi accolte alle indicazioni fornite dalla presente ordinanza e dai criteri stabiliti dal D.M. 27 giugno 1995, relativo ai nuovi programmi dei corsi di specializzazione, nonché la regolarità delle procedure;

b) verifica i requisiti di ammissibilità dei corsisti, nonché controlla rigorosamente l'avvenuto rispetto delle procedure concorsuali di selezione e la successiva predisposizione delle graduatorie di ammissione, di cui ai precedenti artt. 14 e 15.

6. L'ispettore tecnico rappresentante dell'amministrazione scolastica, nominato per l'esame finale di diploma finale, in particolare:

a) acquisisce gli elementi necessari sui programmi svolti per le singole materie, sugli esami e sulle relative votazioni riportate da ciascun candidato, sulla sua frequenza alle lezioni, sulla sua partecipazione a tutte le attività didattiche e di tirocinio e su quanto altro possa essere ritenuto utile al fine di una più obiettiva valutazione;

b) verifica i requisiti di ammissibilità ai corsi e la conformità delle tesi di diploma ai criteri fissati dal precedente art. 13, nonché la regolare tenuta dei registri del corso, con particolare riguardo al registro dei verbali redatto dal gruppo di conduzione.

7. Al termine delle operazioni di esame e, comunque entro e non oltre 10 giorni, il rappresentante dell'amministrazione deve far pervenire al provveditore agli studi competente per territorio per gli eventuali ulteriori adempimenti, nonché al Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio studi bilancio e programmazione, Ufficio I, una dettagliata relazione sul loro svolgimento, con allegati i relativi verbali e le osservazioni ritenute più opportune: ciò al fine di segnalare eventuali aspetti particolarmente positivi o carenze e difficoltà riscontrate.

La predetta relazione costituisce significativo elemento di valutazione dell'attività regressa dell'ente, al fine del rinnovo del riconoscimento per l'anno successivo, nonché, nei casi più gravi, ai fini della revoca del provvedimento di riconoscimento.

 

Art. 25.- Vigilanza e controlli - 1. La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi è esercitata in via ordinaria e sistematica dal provveditore agli studi competente per territorio, il quale, di norma, si avvale della collaborazione di personale appartenente al ruolo ispettivo tecnico in servizio, o in quiescenza da non oltre un triennio; per gli aspetti di tipo amministrativo contabile il provveditore agli studi può avvalersi anche di dirigenti e/o funzionari in servizio presso il proprio ufficio.

2. Attesa la necessità di precostituire tutte le idonee condizioni volte ad assicurare il regolare e più utile svolgimento dei corsi statali e non statali nella provincia sarà costituita apposita commissione presieduta dallo stesso provveditore o da un suo delegato e composta da due ispettori tecnici ed un funzionario del Provveditorato, allo scopo di svolgere azione intensa e continua di assistenza e coordinamento dell'attività di vigilanza sul funzionamento dei corsi, ivi compresa la fase iniziale di avvio con le relative prove d'ingresso.

3. Lo stesso provveditore, in relazione ad accertate situazioni di irregolarità, potrà assumere in ogni momento direttamente tutti i provvedimenti ritenuti più utili ed opportuni per ripristinare e garantire situazioni di piena legittimità e di efficacia dei corsi. I provvedimenti eventualmente adottati dovranno essere comunicati contestualmente al Ministero, Ufficio studi, bilancio e programmazione, Ufficio I, cui il provveditore invierà, altresì, al termine di tutte le prove attitudinali una relazione contenente analisi, valutazione e proposte in ordine alle modalità di svolgimento delle prove stesse nella provincia. Qualunque atto, domanda o istanza, nonché gli eventuali quesiti in ordine ai corsi di cui alla presente ordinanza, devono essere inviati al provveditore agli studi competente, che provvede al diretto riscontro, ovvero, in caso di manifesta impossibilità a dare risposta esaustiva o di incompetenza, ad inoltrarli, con le proprie osservazioni, al Ministero P.I., Ufficio studi, bilancio e programmazione, Ufficio I, per l'eventuale ulteriore seguito e riscontro.

4. Il Ministero, Ufficio studi, bilancio e programmazione, Ufficio I, esercita la vigilanza amministrativa e tecnico-didattica a livello nazionale sull'andamento dei corsi, e predispone annualmente, compatibilmente con la disponibilità dei fondi necessari, un piano ispettivo, al fine di verificare oltre alla regolarità dei corsi anche l'efficacia formativa degli stessi.

5. Il Ministero, Ufficio studi, bilancio e programmazione, Ufficio I, in caso di accertate irregolarità, disfunzioni e/o carenze sul piano formativo invita, in coerenza con le risultanze ispettive, il Provveditore agli studi a sospendere e/o revocare il concesso riconoscimento.

6. L'eventuale revoca provveditoriale del riconoscimento del corso ha carattere di definitività e, pertanto, impugnabile tramite ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La revoca comporta, altresì, l'insorgenza di profili di responsabilità del direttore del corso nei confronti dei corsisti in buona fede.

 

TITOLO VIII  - Varie e norme transitorie

 

Art. 26.- Altre tipologie di corsi - 1 Oltre ai corsi biennali polivalenti disciplinati dai precedenti articoli della presente ordinanza, ai fini della formazione ed aggiornamento in servizio del personale docente per le attività di sostegno, possono essere autorizzati ed attivati anche corsi delle seguenti tipologie:

a) moduli per riconversione dei titoli monovalenti (precedentemente autorizzati fino all'entrata in vigore della presente O.M.);

b) moduli per acquisizione del titolo per sezione diversa.

Un numero massimo di 20 corsisti per modulo può essere ammesso alla frequenza dei corsi biennali di specializzazione in aggiunta ai 40 iscritti, ai fini del conseguimento dei titoli di cui al presente comma. In caso di mancato contemporaneo svolgimento dei moduli contestualmente ad un corso biennale, essi possono essere previsti con un'organizzazione autonoma previa specifica autorizzazione ministeriale secondo le medesime procedure previste per i corsi biennali stessi.

2. Il disposto di cui ai precedenti commi si applicano anche ai corsi statali, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 14, per le condizioni di ammissione rivolte esclusivamente al personale di ruolo.

 

Art. 27.- Riconversione diploma di specializzazione monovalente - 1. I possessori dei diplomi monovalenti conseguiti ai sensi del D.P.R n. 970/1975 devono riconvertire gli stessi in diplomi polivalenti entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Il modulo di riconversione è costituito da un numero complessivo di 150 ore di frequenza ripartite nelle cinque aree disciplinari come di seguito indicato:

- Area disciplinare n. 1 - Il quadro - ore 30:

Legislazione n. 10 (le principali norme italiane);

Sociologia n. 10 (parte di sociologia, minorazione, disabilità ed altro);

Pedagogia n. 10 (la parte che si riferisce alle minorazioni non afferenti al titolo monovalente posseduto, del sottocapitolo: Implicazioni pedagogiche ed altro).

- Area disciplinare n. 2 - Il soggetto - ore 30:

Psicologia n. 15 (parte della disciplina da definirsi a cura del gruppo di conduzione di ciascun corso);

Biologia n. 15 (parte della disciplina da definirsi a cura del gruppo di conduzione di ciascun corso).

- Area disciplinare n. 3 - Il metodo - ore 30:

Metodologia n. 30 (Metodologia della ricerca e risorse didattiche e tecnologiche).

- Area disciplinare n. 4 - I linguaggi - ore 30:

Comunic. n.v. n. 10 (parte della disciplina da definirsi a cura del gruppo di conduzione di ciascun corso);

Educaz. linguist. n. 10 (parte della disciplina da definirsi a cura del gruppo di conduzione di ciascun corso);

Logica e matem. n. 10 (parte della disciplina definirsi a cura del gruppo di conduzione di ciascun corso).

- Area disciplinare n. 5 - Professionalità - ore 30:

Org. comp. disc. n. 30 (da distribuirsi su ciascuna delle aree in cui si suddivide il programma).

2. La riconversione del titolo monovalente è subordinata alla frequenza delle lezioni , al superamento degli esami ed alla discussione di una tesi di diploma con le stesse modalità previste dai precedenti artt. 11, 12 e 13. Il modulo deve essere svolto nell'ambito di una sola annualità che si conclude con l'esame di tesi.

 

Art. 28.- Acquisizione diploma di specializzazione per sezione diversa - 1. I possessori di diploma polivalente che intendano conseguire la specializzazione anche per altra sezione, sono tenuti a:

a) frequentare le attività della quinta area disciplinare indicata dall'art. 7, comma 1, (La professionalità - Rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze Professionali - ex tirocinio dir. e indir.) per una annualità, per complessive n. 150 ore, con le modalità previste dall'art. 4;

b) svolgere le parti teoriche delle discipline:

- Legislazione primaria e secondaria riferita alla integrazione scolastica (punto 2 - Le basi normative per la scuola);

- Metodologia e didattica generale (punto 2 - Riferimenti teorici per la programmazione); così come indicate nei nuovi programmi, limitatamente alle parti che non riguardano l'ordine di scuola a cui si riferisce il titolo posseduto e, comunque, per non meno di n. 24 ore.

2. Il conseguimento del titolo per sezione diversa è subordinato alla frequenza delle lezioni, al superamento degli esami e dalla discussione di una tesi di diploma con le stesse modalità previste dai precedenti artt. 11,12 e 13. Il modulo deve essere svolto nell'ambito di una sola annualità che si conclude con l'esame di tesi.

3. I possessori di titolo di specializzazione polivalente o monovalente ex. D.P.R. n. 970/1975, in servizio come docenti presso istituti o convitti statali, che intendono conseguire il titolo di specializzazione rispettivamente nella qualifica di assistente educatore o istitutore sono tenuti allo svolgimento delle attività e alla frequenza delle discipline di cui al precedente comma 1.

4. Analogamente, i possessori dei titoli di specializzazione monovalenti per assistente educatore o istitutore in servizio presso istituti o convitti statali, che aspirano al conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento ed in possesso dei titoli di studio che ne consentono l'accesso, possono riconvertire il proprio titolo secondo le norme sopra indicate.

 

Art. 29.- Corsi di formazione/aggiornamento specifici - 1. Per far fronte a peculiari esigenze di acquisizione di tecniche di comunicazione per non udenti e per non vedenti (ad esempio la scrittura Braille), ovvero di particolari tecniche pedagogico-didattiche collegate con specifici quadri di minorazione (quali ad esempio autismo, sindrome di Down), possono essere riconosciuti ed organizzati corsi di formazione di alte qualificazione. Relativamente alle procedure di riconoscimento di tali corsi si fa riferimento alle disposizioni che disciplinano l'elaborazione e la realizzazione dei piani provinciali di aggiornamento.

2. I corsi di cui al presente articolo possono essere gestiti anche da:

a) enti ed associazioni di disabili e di loro familiari in relazione agli specifici quadri di minorazione dei quali per statuto si occupano;

b) istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvisti del relativo riconoscimento formale;

3. I corsi constano di un numero di ore variabile da un minimo di n. 40 ore ad un massimo di n. 80 ore ciascuno.

4. I provveditori agli studi, nell'ambito dei piani provinciali di aggiornamento, riservano - in un quadro di programmazione e di ottimizzazione delle risorse esistenti sul territorio - una quota di fondi per la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento rivolte agli insegnanti specializzati in servizio, tenuto conto delle specifiche, oggettive esigenze degli alunni disabili effettivamente frequentanti. I corsi di cui al presente articolo rientrano prioritariamente nei piani provinciali di aggiornamento e debbono essere attivati nei casi di riconosciuta esigenza con l'obiettivo di una efficace formazione in "situazione" allo scopo di dare fin dall'inizio dell'anno scolastico puntuali risposte ai bisogni degli alunni in situazione di handicap.

 

Art. 30.- Decorrenza delle norme - 1. Salvo quanto disposto in via transitoria negli articoli precedenti, la presente ordinanza ha carattere permanente. Essa si applica in riferimento alle attività formative previste a partire dall'anno scolastico 1996/97. In prima applicazione, tutti i termini relativi alla presentazione, istruzione e decisione delle istanze di riconoscimento si intendono prorogati di cinque mesi.

2. Le eventuali modifiche o integrazioni alla presente ordinanza saranno emanate entro il 10 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 31.- Disposizioni abrogative 1. È abrogata l'O.M. del 16 maggio 1991, n. 127, con le sue successive integrazioni e modificazioni; le disposizioni ivi contenute rimangono, peraltro, in vigore, solo per i corsi autorizzati in forza di dette norme e sino al completamento degli stessi.

2. Le norme contenute nella presente ordinanza concernenti il rappresentante dell'amministrazione si applicano anche alle attività formative tuttora in corso.

La presente O.M. sarà inviata alla Corte dei conti per il controllo di legge.

 

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (Pubblicata in G.U. 28 dicembre 1996, n. 303; S. O. n. 233)

 

ESTRATTO

(Articolo 1 - Norme sulla scuola - commi da 70 a 80)

 

70. - Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione pubblica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni, sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica, con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 con la previsione di deroghe con riguardo alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, nonché alle necessità e ai disagi che possono determinarsi in relazione a specifiche esigenze, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole. Il decreto prevede altresì una graduale riduzione del numero massimo degli alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con difficoltà di apprendimento. Ove necessario, potranno essere costituiti, su tutto il territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui sarà assegnato personale direttivo della scuola elementare o della scuola media. Analoghe misure di riorganizzazione graduale della rete scolastica saranno adottate per i convitti e gli educandati dello Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse, con accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del comma 71, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche.

 

71. - In conformità agli obiettivi indicati al comma 70, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, gli organici del personale della scuola sono rideterminati con periodicità pluriennale, secondo criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del Tesoro e per la Funzione Pubblica. Nel limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia dallo stesso decreto interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascuna scuola e istituto di istruzione nonché le dotazioni organiche provinciali, per ciascun grado di scuola, necessarie per la diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli interventi di supporto e valutazione dei processi formativi, dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare e, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria superiore, dell'integrazione degli alunni portatori di handicap. Sono abrogati gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

72. - I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo fissato al comma 71, determinano l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonché alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza. È garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap. Le modalità saranno definite previa contrattazione decentrata, ove prevista. Gli organi competenti, sulla base dei principi generali di cui all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico. È abrogato il comma 5 dell'articolo 131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

73. - Con le modalità previste dall'articolo 442, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni di personale docente a tempo indeterminato, in relazione alle prevedibili disponibilità dei relativi posti nell'anno scolastico successivo, in connessione ai provvedimenti previsti dal comma 70 e alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare.

 

74. - Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini entro i quali, annualmente, il personale di ruolo può presentare o revocare le dimissioni. I commi 2 e 3 degli articoli 510 e 580 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.

 

75. - Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo 473 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, saranno istituiti anche corsi intensivi di durata non superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva saranno, altresì, stabiliti i criteri per la mobilità d'ufficio del medesimo personale. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

 

76. - Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare che l'insegnamento dell'educazione fisica sia impartito per classi intere anziché per squadre maschili e femminili. È abrogato il comma 2 dell'articolo 302 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

77. - Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri riflessi sono effettuate dalle istituzioni scolastiche ed educative, nonché dagli istituti superiori di istruzione artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati dai competenti provveditori agli studi con imputazione ai capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti i criteri e le modalità per la ripartizione, tra gli istituti e le scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati ai provveditori agli studi, per la determinazione delle quote che gli stessi provveditori dovranno accantonare per esigenze eccezionali o, comunque impreviste, nonché per riequilibrare, ove necessario, la ripartizione delle risorse finanziarie, in relazione alle specifiche situazioni che dovessero determinarsi nelle diverse istituzioni interessate.

 

78. - I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.

 

79. - Il comma 2 dell'articolo 358 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato, e per le spese relative agli accertamenti da compiere ai fini del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole o, comunque, in relazione ai servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i gestori provvederanno direttamente, analogamente a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita dai gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare i corsi biennali di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni handicappati, nonché dai gestori di scuole straniere in Italia.

 

80. - Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, va interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo di lire 116 miliardi è riferito alla spesa complessiva per i compensi forfettari relativi agli esami di maturità, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge citata.

 

Ordinanza Ministeriale 17 marzo 1997, n. 85 (Sospensione delle procedure per l'autorizzazione di nuovi riconoscimenti di corsi biennali statali e non statali)

 

SINTESI DEL PROVVEDIMENTO (non disponibile)

Con tale ordinanza vennero sospese, in attesa della “formazione iniziale di livello universitario per gli insegnanti”, le procedure per l’autorizzazione di nuovi riconoscimenti di corsi biennali statali e non statali.

Tale sospensione venne ripetuta anche per l’anno scolastico 1998/99 con successiva Ordinanza 9 dicembre 1997 n. 782.

(estratto da “LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO” - a cura Maria Assunta Barbieri - FADIS - Federazione Associazioni Docenti per l’Integrazione Scolastica - Raccolta cronologica delle disposizione normative inerenti la specializzazione dei docenti di sostegno.)

 

Decreto Ministeriale 5 giugno 1997, n. 350 (Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato a livello nazionale)

 

SINTESI DEL PROVVEDIMENTO (non disponibile)

Sempre nell'anno 1997, col il decreto richiamato, il Ministero della Pubblica Istruzione autorizza la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato a livello nazionale siglato il 2 giugno precedente che definisce le linee di indirizzo per l’organizzazione, la programmazione e i criteri di attuazione dei corsi intensivi di specializzazione per l’attività di sostegno all’integrazione scolastica degli alunni handicappati. Questi corsi vennero riservati al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in esubero rispetto alle dotazioni organiche provinciali.

(estratto da “LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO” - a cura Maria Assunta Barbieri - FADIS - Federazione Associazioni Docenti per l’Integrazione Scolastica - Raccolta cronologica delle disposizione normative inerenti la specializzazione dei docenti di sostegno.)

 

Decreto Ministeriale 16 giugno 1997 (Istituzione dei corsi intensivi)

 

SINTESI DEL PROVVEDIMENTO (non disponibile)

Il provvedimento,istitutivo dei corsi intensivi, all’articolo 1 ne indicava le finalità e cioè:

- consentire la mobilità del personale docente in situazione di esubero rispetto alla dotazione organica provinciale;

- garantire che i posti per le attività di sostegno fossero ricoperti da personale fornito del necessario livello di qualificazione professionale.

Il monte ore venne ridotto dalle 1150 ore dei corsi biennali a 450 ore complessive ed i programmi furono fortemente ridimensionati rispetto a quelli previsti dal D. M. 27 giugno 1995.

Il titolo rilasciato può essere considerato di tipo monovalente in quanto l’articolo 4 così recitava: “ I docenti che abbiano acquisito la professionalità, come sopra indicato, dovranno seguire apposite iniziative di aggiornamento e approfondimento sulla integrazione degli alunni in particolari situazioni di handicap sensoriale… la partecipazione a tali iniziative sarà condizione prioritaria per la prestazione di servizio su posti di sostegno per alunni con handicap sensoriale.”

(estratto da “LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO” - a cura Maria Assunta Barbieri - FADIS - Federazione Associazioni Docenti per l’Integrazione Scolastica - Raccolta cronologica delle disposizione normative inerenti la specializzazione dei docenti di sostegno.)

 

Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 - Educazione in età adulta. Istruzione e formazione

 

ART. 1 - Istituzione dei centri territoriali permanenti - 1. Il provveditore agli studi, per raggiungere le finalità di cui in premessa, anche sulla base di accordi quadro, intese e convenzioni con soggetti pubblici e privati e sentito il comitato provinciale di cui all'art. 10, istituisce centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta.

2. I centri si configurano come luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di concertazione, di attivazione e di governo delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta, nonché di raccolta e diffusione della documentazione. Essi hanno di norma configurazione distrettuale; potranno tuttavia essere istituiti Centri interdistrettuali in relazione ai flussi dell'utenza.

3. I Centri coordinano le offerte di istruzione e formazione programmate sul territorio, organizzate verticalmente nel sistema scolastico e orizzontalmente con le altre agenzie formative per dare adeguata risposta alla domanda proveniente sia dal singolo, che da istituzioni e dal mondo dal lavoro.

4. I provveditori agli studi, sentito il comitato provinciale, istituiscono i centri, a partire dalle situazioni dove esistano consolidate esperienze o in presenza di una domanda proveniente dalla comunità e sostenuta da reali prospettive di intese e accordi e dove sia prevedibile un flusso, in corso d'anno,- di 90/110 utenti.

5. Con il fine di favorire sia la frequenza degli utenti sia lo scambio di esperienze legate a diversi ambienti, le attività potranno essere dislocate anche in sedi diverse da quelle scolastiche, messe a disposizione dai partner pubblici e privati.

6. Il Centro assume altresì, d'intesa con gli istituti penali, iniziative per lo svolgimento di attività di educazione degli adulti nelle carceri, assicurando in ogni caso l'offerta negli istituti penali minorili.

7. Il Centro trova riferimento didattico e amministrativo presso un'istituzione scolastica individuata tra quelle nel cui ambito territoriale sono programmate attività per adulti, tenuto conto di specifiche pregresse esperienze, con preferenza per quella dove ha sede il distretto scolastico.

8. Il provveditore agli studi, a norma dell'art. 33 del CCNL del 1995, conferisce incarico di coordinatore del centro al dirigente scolastico della scuola di cui al precedente comma.

 

ART. 2 - Obiettivi e coordinamento dei centri - 1. Ogni centro predispone un servizio finalizzato a coniugare il diritto all'istruzione con il diritto all'orientamento e al riorientamento e alla formazione professionale. In tale contesto si prefigurano pertanto, interrelati fra loro, obiettivi di alfabetizzazione culturale e funzionale, consolidamento e promozione culturale, rimotivazione e riorientamento, acquisizione e consolidamento di conoscenze e competenze specifiche, pre-professionalizzazione e/o riqualificazione professionale.

2. Il coordinatore di ciascun centro opera per il radicamento nella realtà territoriale delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta. A tale scopo:

promuove rapporti con i soggetti pubblici e privati per realizzare le funzioni e gli obiettivi del centro, curando la formalizzazione e l'applicazione degli accordi, delle intese e delle convenzioni, anche al fine della dislocazione delle attività;

promuove incontri con i dirigenti scolastici del territorio per lo sviluppo dell'educazione permanente e per condividere modalità operative e azioni positive mirate all'attivazione della domanda, alla ricerca di soluzioni organizzative opportune e alla progettazione di attività di formazione in servizio e aggiornamento del personale;

opera in collaborazione con gli organismi che si occupano di integrazione, di prevenzione del disagio e di promozione del successo formativo, quali consigli distrettuali, osservatori di area, comitati per l'educazione alla salute, centri territoriali per l'aggiornamento…;

formalizza le proposte di organico funzionale;

coordina le risorse umane, strutturali e finanziarie impegnate nella realizzazione delle attività;

mantiene i rapporti con il provveditore agli studi e con il comitato provinciale.

3. Per l'espletamento dei compiti sopraindicati, il coordinatore si avvale di un apposito gruppo operativo da lui presieduto, i cui componenti sono individuati tra i membri del coordinamento del personale del centro di cui al successivo articolo 9.

 

ART. 3 - Attività dei centri accesso - 1. I centri promuovono la domanda, la valutano e predispongono adeguate risposte a essa.

In un contesto che costituisca opportunità di interazione sociale, essi svolgono attività di:

accoglienza, ascolto e orientamento;

alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata a un eventuale accesso ai livelli superiori di istruzione e di formazione professionale;

apprendimento della lingua e dei linguaggi; sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici;

recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e relazionali idonee a un'attiva partecipazione alla vita sociale;

acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione professionale;

rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in situazione di marginalità.

2. Alle attività dei centri possono accedere tutti gli adulti privi del titolo della scuola dell'obbligo nonché quegli adulti che, pur in possesso di titolo, intendano rientrare nei percorsi di istruzione e formazione.

3. Ai fini della prevenzione del disagio giovanile e della promozione del successo formativo e anche allo scopo di garantire la possibilità di un reale raccordo con la formazione professionale e con il mondo del lavoro, è consentito l'accesso a coloro che abbiano compiuto il 15° anno di età.

4. Resta fermo che l'accesso alle attività dei centri viene prioritariamente garantito a coloro che richiedono il conseguimento del titolo di studio.

5. 1 singoli utenti possono accedere a diverse attività sulla base della negoziazione del percorso di cui al successivo art. 6.

6 Al termine delle attività è previsto il rilascio di titoli, certificazioni o attestazioni di cui al successivo art. 7.

 

ART. 4 - Organico funzionale e integrato - 1. Il provveditore agli studi, nella fase di costituzione degli organici, assegna l'organico funzionale ai centri territoriali, su proposta del comitato provinciale formulata a seguito della presentazione del piano di previsione da parte dei coordinatori dei centri.

2. L'organico di base previsto per ogni centro è costituito da cinque docenti provenienti dalla scuola secondaria di 1° grado e da tre docenti provenienti dalla scuola elementare.

3. Coerentemente con gli obiettivi formativi, la tipologia dei docenti assegnati al centro con l'organico di base è indicativamente la seguente:

- tre docenti di scuola elementare;

- due docenti di scuola media classe 43/A (italiano, storia ed educazione civica, geografia);

- un docente di scuola media classe S9/A (scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali);

- un docente di scuola media classe 45/A (lingua straniera);

- un docente di scuola media classe 33/A (educazione tecnica), preferibilmente in possesso dei requisiti richiesti all'operatore tecnologico.

4. In presenza di flussi di utenza superiori a quelli indicati all'art. 1, il Provveditore assegna quote di ulteriore organico di base.

5. Il provveditore agli studi, nei limiti delle risorse disponibili, potrà assegnare altri docenti anche per frazioni dell'orario di cattedra, sulla base di progetti presentati dai centri, tenuto conto delle tipologie di utenza, dei flussi migratori, dei flussi del mercato del lavoro, delle specificità lavorative, della dislocazione sul territorio delle attività e delle fasce orarie di erogazione del servizio.

6. La piena integrazione delle persone in situazione di handicap viene assicurata nel rispetto dall'attuale quadro normativo.

7. Ferma restando la titolarità distrettuale, il personale Ata sarà assegnato dal coordinatore del centro alle scuole, sedi dei corsi per adulti, secondo i principi stabiliti in sede di contrattazione decentrata provinciale e nei limiti delle dotazioni determinate dall'annuale ordinanza sugli organici.

8. L'organico così assegnato viene integrato dal personale che opera presso il distretto scolastico (nel caso in cui il centro venga istituito presso la scuola sede del distretto scolastico) nonché del personale messo a disposizione del centro in base alle intese, alle convenzioni e agli accordi stipulati con i soggetti pubblici e privati che cooperano per la realizzazione del piano del centro.

9. La verifica dell'adeguamento alla situazione di fatto dell'organico assegnato viene svolta alla data del 30 settembre, sulla base di una relazione del coordinatore che evidenzia la consistenza delle richieste di accesso presenti a quella data e dei flussi previsti in corso d'anno, in relazione alla realtà dell'utenza e ai bisogni specifici del territorio.

10. Nel caso in cui i flussi previsti siano inferiori ai parametri minimi per il funzionamento delle attività determinati dal comitato provinciale di cui al successivo art. 10, il personale sarà utilizzato secondo le modalità indicate in sede di contrattazione provinciale decentrata, prioritariamente su attività rivolte agli adulti.

11. In relazione ai tempi necessari per la ricognizione delle effettive esigenze e per l'avvio delle attività, le operazioni di utilizzazione del personale docente e Ata. assegnato all'organico distrettuale possono essere disposte successivamente a quelle del restante personale.

 

ART. 5 - Organizzazione delle attività - 1. Le attività del centro sono permanenti.

2. Le offerte integrate di istruzione e di formazione, concordate territorialmente, debbono essere comunque garantite nelle loro varie articolazioni per almeno 200 giorni all'anno.

3. Il collegio dei docenti dell'istituzione scolastica presso cui funziona il centro delibera in ordine alla programmazione delle attività, sulla base di puntuali proposte formulate dal coordinamento del personale di cui all'art. 9.

4. Inoltre il collegio dei docenti, sentito il coordinamento degli operatori del centro, definisce i modelli organizzativi per le diverse attività, in base alle reali esigenze dell'utenza e alla effettiva possibilità di risposta legata a una gestione efficace e responsabile delle risorse, fissando:

a) il calendario delle varie attività (giorni di svolgimento per settimana, numero delle ore giornaliere e settimanali, distribuzione nell'anno);

b) l'offerta formativa secondo singoli percorsi negoziati, articolati per gruppi interesse, attività laboratoriali, stage, attività individualizzate.

5. Per realizzare tale flessibilità si applicherà quanto previsto dagli artt. 41 e 50 del CCCNL del 1995, rispettivamente per il personale docente e per il personale Ata, in ordine alla pianificazione annuale delle attività e all'articolazione flessibile su base plurisettimanale dell'orario.

6. Le funzioni di competenza dei docenti, da svolgere in modo integrato e coordinato con gli altri operatori del centro, sono:

- attività di accoglienza e ascolto;

- analisi dei bisogni dei singoli utenti;

- definizione di itinerari formativi che identifichino obiettivi riconoscibili sulla base delle situazioni individuali dei soggetti, delle risorse, delle strutture e delle competenze disponibili;

- attuazione di specifici interventi, come articolazione del progetto definito con il singolo, attraverso gruppi di interesse, di approfondimento, attività individualizzata ed altro;

- azioni di tutoraggio e di valutazione individuale;

- attività di coordinamento sia sul versante organizzativo e didattico, che su quello riferito al rapporto con enti e/o agenzie coinvolte nelle attività per gli adulti, anche finalizzate ad azioni di informazione e di orientamento all'utenza;

- attività di programmazione e di monitoraggio.

7. Il personale impegnato nelle attività dei centri opera per l'acquisizione di saperi che permettano una reale integrazione culturale e sociale e che sostengano e accompagnino i percorsi di formazione professionale per facilitare l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, in relazione alle dimensioni: comunicazione, progettualità, operatività. Pertanto gli assi culturali di riferimento dovranno essere:

- i linguaggi e le culture;

- l'alfabetizzazione alla multimedialità;

- la formazione relazionale come conoscenza del sistema sociale, ambientale, economico, geografico.

8. I docenti utilizzano il valore formativo delle discipline, gli altri operatori le specificità delle attività proposte, per realizzare opportunità che debbono consentire di acquisire, consolidare e sviluppare:

- la flessibilità come disponibilità a cambiare e innovare;

- l'analisi dei punti di vista e delle realtà come approccio alle altre culture.

- la visione sistemica come saper inquadrare la propria attività in quella complessiva dell'organizzazione;

- la padronanza dei linguaggi e delle tecnologie più diffuse;

- l'apprendimento continuo come disponibilità ad aggiornarsi e ad apprendere;

- lo spirito partecipativo come capacità di lavorare con gli altri;

- lo spirito di autocritica come capacità di valutarsi.

9 L'orario dei docenti è regolato dal vigente CCNL. Su proposta del collegio dei docenti, il coordinatore attribuisce eventuali incarichi specifici e formula gli orari congruenti all'assolvimento dei compiti sopra indicati.

 

ART. 6 - Negoziazione del percorso - Patto formativo - 1. Nella fase di accoglienza, i docenti, in modo coordinato e integrato con gli altri operatori del centro, acquisiscono elementi di conoscenza allo scopo di fare emergere le risorse, i bisogni, le aspettative e gli interessi di ciascun iscritto. All'interno delle risorse personali verranno individuati crediti culturali, sulla base delle esperienze formative e di lavoro di ciascuno.

2. In relazione agli elementi raccolti il gruppo docente, presieduto dal coordinatore, d'intesa con gli altri operatori, effettua la negoziazione con ogni iscritto per la definizione dello specifico percorso di istruzione e formazione, fissando obiettivi, metodologie e tempi atti a conseguirlo, nonché le modalità di adattamento, di verifica in itinere e di valutazione.

3. La risultante del processo che vede coinvolti docenti e operatori del centro e ciascun adulto interessato è pertanto il patto formativo: elemento fondante di esso è quindi l'analisi iniziale della realtà di ciascuno. Il patto formativo va reso esplicito e formalizzato.

4. Nel patto formativo di coloro che intendono conseguire il titolo di licenza elementare o media vengono indicati i rispettivi docenti (di scuola elementare e media) che faranno parte, per ciascun interessato, rispettivamente delle commissioni di esame di cui al successivo art. 7, prevedendo di norma per la scuola media la presenza di due docenti di lettere, un docente di lingua straniera, un docente di scienze matematiche e un docente di educazione tecnica.

 

ART. 7 - Valutazione esami, libretto, certificazioni - 1. Al termine delle attività realizzate dal centro è previsto il rilascio di una o più delle seguenti certificazioni:

a) titolo di licenza elementare;

b) titolo di licenza media;

c) attestato delle attività di professionalizzazione o di riqualificazione professionale, nei casi in cui siano state attivate specifiche intese;

d) attestato delle attività di cultura generale seguite.

2. Le prove d'esame, per coloro per i quali è previsto all'interno del patto formativo il conseguimento del titolo di licenza elementare o di licenza media, vengono predisposte al termine delle attività, anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati.

3. Gli esami di licenza elementare consistono in due prove scritte riguardanti l'una l'area delle competenze linguistiche, l'altra quella delle competenze logico-matematiche e in una prova orale consistente in un colloquio. Tutte le prove hanno carattere individuale.

4. Il colloquio, che esclude qualunque separata valutazione di singole materie, è inteso ad accertare il grado di competenze acquisito da ciascun candidato.

5. Gli esami di licenza media consistono in due prove scritte individuali, di cui una in italiano mirata agli aspetti culturali e più specificatamente di carattere sociale, storico, ambientale, l'altra mirata a quelli più specificatamente di carattere matematico-scientifico operativo.

6. La prova orale individuale consisterà in un colloquio a carattere interdisciplinare che, partendo dalla discussione degli elaborati delle prove scritte e tenuto conto del percorso definito e svolto in base al patto formativo, pervenga a un accertamento e a una valutazione delle capacità di espressione, di giudizio e di sistemazione culturale acquisite dall'allievo e della consapevolezza dei fondamentali valori etici e civili.

7. Le commissioni d'esame di licenza elementare sono formate dai docenti indicati nel patto formativo e da due docenti di scuola elementare, designati dal coordinatore e scelti preferibilmente tra docenti che abbiano particolare esperienza nel settore della promozione culturale degli adulti.

8. Della commissione d'esame di licenza media fanno parte i docenti individuati nel patto formativo, come indicato all'articolo 6.1 Presidenti saranno nominati con le modalità previste dalla normativa vigente, preferibilmente, fra coloro che abbiano esperienza nella promozione culturale degli adulti.

9. Alle commissioni di esame possono essere aggregati esperti per la valutazione delle competenze sulla lingua d'origine, relativamente ai candidati la cui lingua madre non sia l'italiano.

10. In sede di valutazione di ammissione agli esami di licenza elementare o di licenza media i docenti responsabili valuteranno la coerenza del percorso svolto in relazione a quanto indicato nel patto formativo.

11. Per ogni adulto rientrato in formazione, e istituito un libretto personale in cui, oltre ai crediti riconosciuti in ingresso, sono indicate le attività effettivamente svolte con l'annotazione della durata oraria e dell'area culturale e professionale relativa e l'annotazione sintetica delle competenze raggiunte, i titoli o gli attestati acquisiti.

12 Gli elementi contenuti nel libretto personale assumono valore di crediti formativi individuali e pertanto sono concordati con i soggetti che, per effetto di intese e convenzioni, hanno partecipato alla realizzazione delle attività previste nel patto formativo del singolo.

13. Le modalità di certificazione per il rilascio di attestazioni inerenti alla prima formazione professionale sono previste dalle intese con i soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione delle attività, secondo le indicazioni e gli orientamenti al riguardo formulate dal comitato provinciale.

14. Per i frequentanti che non abbiano conseguito il titolo di studio e/o l'attestato professionale e culturale previsti nel patto formativo, gli eventuali crediti acquisiti sono indicati nel libretto personale. Il coordinatore del centro rilascia agli interessati una dichiarazione di frequenza.

 

ART. 8 - Formazione in servizio e aggiornamento - 1. La formazione in servizio e l'aggiornamento del personale rappresentano azione prioritaria e qualificante per il rinnovamento e lo sviluppo dell'educazione in età adulta, nel quadro dell'educazione per tutto l'arco della vita, tenuto conto delle esperienze internazionali che valorizzano anche gli apporti dei fruitori del servizio, quali parti attive del processo di apprendimento.

2. In relazione agli specifici bisogni formativi, l'amministrazione scolastica, in collaborazione con IRRSAE, università, associazioni professionali, enti culturali e scientifici, favorirà la promozione e l'attivazione di iniziative di aggiornamento per il personale dirigente, docente, e Ata sulla base degli obiettivi individuati e dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale e provinciale, tenendo presenti le proposte formulate dai centri e dai comitati provinciali. Sarà favorita la partecipazione di personale scolastico appartenente ai diversi gradi e ordini congiuntamente ai soggetti che operano a qualunque titolo operano nelle iniziative di istruzione e formazione in età adulta.

3. Nell'ambito della contrattazione decentrata provinciale in materia, verranno individuate le modalità di partecipazione del personale, avendo cura di contemperare il diritto-dovere all'aggiornamento degli operatori scolastici con le esigenze dell'utenza. In tale sede potrà essere presa in considerazione anche la sospensione dello svolgimento delle attività, salva la possibilità di un eventuale recupero dei giorni di attività, se necessario, ai fini del completamento delle iniziative programmate.

4 L'Amministrazione scolastica, d'intesa con gli IRRSAE avrà cura di diffondere e di coordinare l'informazione delle iniziative di aggiornamento e formazione e di far conoscere, a conclusione delle stesse, i relativi esiti.

 

ART. 9 - Organi collegiali - 1. Il diritto di assemblea dei frequentanti rimane regolato dalle norme contenute negli articoli 12 e seguenti del dlgs 16 aprile 1994, n. 297.

2. È istituito il coordinamento di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle attività didattiche e formative del centro.

3. Alle riunioni del consiglio di istituto o di circolo dell'istituzione scolastica che ha la responsabilità amministrativa del centro, al fine di promuovere la progettualità relativa all'educazione in età adulta, partecipano, a titolo consultivo, due rappresentanti dei docenti del centro e due rappresentanti dei frequentanti appositamente designati, rispettivamente, dai docenti e dai frequentanti del centro medesimo. È invitato a partecipare, altresì, allo stesso titolo, un rappresentante per ciascuno degli enti o dei soggetti con cui si sono stipulate intese.

4. Il gruppo docente del centro è competente a organizzare la propria attività in base all'impostazione e alla gestione didattica dei percorsi.

 

ART. 10 - Comitato provinciale per l'educazione degli adulti - 1. Il provveditore agli studi istituisce il comitato provinciale per l'istruzione e la formazione in età adulta.

2. Il comitato è presieduto dallo stesso provveditore ed è composto da rappresentanti dei vari settori di istruzione, esperti di educazione in età adulta, rappresentanti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati che svolgono un ruolo attivo per garantire l'incontro fra domanda e offerta di formazione.

3. Il comitato provinciale ha il compito di:

a) analizzare periodicamente i bisogni e le domande potenziali, in raccordo con gli organismi territoriali che si occupano di domanda e offerta di formazione e lavoro, in raccordo anche con l'osservatorio provinciale per la promozione del successo formativo;

b) progettare e coordinare iniziative, interventi e servizi a livello territoriale per l'educazione in età adulta, proponendo l'istituzione dei centri e l'assegnazione dell'organico funzionale;

c) programmare la fase di informazione e pubblicizzazione;

d) promuovere accordi e intese per la realizzazione di interventi integrati individuando i criteri di rilascio degli attestati;

e) assistere i centri nella ricerca e analisi della domanda, nella progettazione della offerta, nella verifica, attivando anche specifiche iniziative di monitoraggio e valutazione;

f) favorire, a livello provinciale e interprovinciale, lo studio e la riflessione sulle questioni didattiche e organizzative, la raccolta e lo scambio di esperienze, anche individuando uno o più centri per la documentazione;

g) promuovere attività di formazione in servizio e di aggiornamento.

4. Al termine di ciascun ciclo annuale di attività il comitato rimette all'Osservatorio previsto dall'articolo 12 del CCNL una relazione tecnica, illustrativa delle iniziative realizzate in ambito provinciale.

 

ART. 11 - Comitato tecnico nazionale - 1. Presso il ministero pubblica istruzione è costituito un comitato tecnico nazionale con compiti di indirizzo, monitoraggio, assistenza e verifica degli interventi di istruzione e formazione in età adulta.

2. Il comitato tecnico nazionale, presieduto dal sottosegretario di stato delegato, è composto da funzionari dell'amministrazione scolastica, ispettori tecnici, dirigenti scolastici ed esperti di educazione in età adulta.

3. Il comitato tecnico nazionale opera in relazione con i soggetti pubblici e privati impegnati in programmi di studio, di ricerca, di intervento collegati alla formazione e al mondo del lavoro, raccordandosi con le strutture coerenti alle proprie finalità.

 

ART. 12 - Indirizzo, assistenza e monitoraggio - 1. Fermo restando che l'iniziativa della progettualità è assegnata al centro, azioni di indirizzo e di assistenza saranno promosse dal comitato provinciale, a supporto delle innovazioni introdotte con la presente ordinanza.

2. Allo stesso scopo il ministero della pubblica istruzione, avvalendosi del comitato tecnico nazionale, fornisce linee di indirizzo e promuove intese a livello nazionale e regionale.

3. Il monitoraggio e le valutazioni di primo livello avverranno a cura del centro, in base agli indirizzi elaborati a livello provinciale.

4. Il ministero della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato tecnico nazionale, avvia, con apposita ricerca, il monitoraggio dell'innovazione introdotta e assicura la necessaria assistenza e la diffusione della documentazione.

 

ART. 13 - Disposizioni transitorie - 1. I centri destinati a funzionare per l'anno scolastico 1997/98 verranno istituiti, di massima, entro la data del 30 settembre 1997.

2. In attesa che i centri territoriali permanenti vengano istituiti in tutti gli ambiti territoriali, i provveditori agli studi possono istituire corsi finalizzati all'alfabetizzazione culturale e corsi di scuola media per adulti sulla base degli assetti ordinamentali esistenti, ferma restando l'opportunità che tutte le attività di educazione rivolte agli adulti vengano realizzate negli stessi contesti, anche con l'eventuale integrazione di moduli orari gestiti in collaborazione con la formazione professionale.

3. Sono in ogni caso immediatamente efficaci le disposizioni della presente ordinanza che risultino comunque applicabili, anche dove non siano istituiti i centri territoriali permanenti.

4. I corsi vengono istituiti sulla base delle iscrizioni pervenute entro il 15 settembre di ciascun anno. La verifica delle iscrizioni viene fatta al 30 settembre.

5. Ai corsi potranno essere ammessi, nel limite del 25%, anche soggetti che siano già in possesso del titolo di studio. Tale limite potrà essere superato quando siano stati elaborati progetti di percorsi integrati in collaborazione con la formazione professionale.

6. Nei limiti delle risorse assegnate, l'accesso alle attività è consentito anche durante l'anno scolastico, se il collegio dei docenti accerta l'esistenza delle condizioni per il raggiungimento degli obiettivi che l'utente si prefigge.

7. In via transitoria il docente proveniente dalla classe di concorso 33 A (educazione tecnica) viene assegnato al centro territoriale o ai corsi altrimenti istituiti, nei limiti delle risorse disponibili in ambito provinciale.

8. La presente ordinanza, avente carattere permanente, viene inviata agli organi di controllo per il visto e la registrazione.

 

Circolare Ministeriale 29 luglio 1997, n. 456 -  Educazione in età adulta - Istruzione e formazione nella scuola elementare e media.

 

Le attività di educazione degli adulti si sono finora sviluppate nella scuola elementare e media secondo differenti criteri e modalità organizzative, in base a distinte ordinanze ministeriali (da ultimo OM 400 del 30 luglio 1996 per la scuola elementare e OM n. 307 del 2 luglio 1996 per la scuola media).

La comune esigenza di valorizzare le esperienze fin qui condotte, la concordanza sugli obiettivi generali dell'educazione in età adulta in una logica di formazione continua, nonché la necessità di consolidare e sviluppare funzionalmente gli aspetti organizzativo-didattici delle attività condotte nei due diversi ordini di scuola sono le ragioni che hanno determinato le scelte che si introducono con la presente ordinanza, che sostituisce integralmente le disposizioni di cui alle ordinanze ministeriali dianzi richiamate.

L'educazione in età adulta è inserita nello scenario generale dell'istruzione e della formazione durante tutta la vita, in una prospettiva nella quale ogni persona, a qualunque età, sia posta in grado di sviluppare le proprie capacità, di governare il proprio apprendimento, di partecipare a processi di riconversione e di usufruire di offerte di istruzione che consentano di migliorare la qualità della vita.

In questo quadro di fondo si è operato tenendo presenti, da un lato, le linee di indirizzo emergenti a livello internazionale (da ultimo la V Conferenza mondiale dell'Unesco, tenutasi ad Amburgo il 14 - 18 luglio 1997) e dall'altro le intese intercorse tra il ministero della pubblica istruzione, la Conferenza dei presidenti delle regioni, l'Unione delle Province italiane e l'Anci, rispettivamente in data 16/2/1994, 11/12/1996 e 4/4/1996.

Punti di riferimento di particolare importanza sono stati, ovviamente, l'accordo per il lavoro sottoscritto il 24/9/1996 dal governo con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e, da ultimo, la legge 24/6/1997 n. 196, che ha dettato norme in materia di promozione dell'occupazione.

L'OM ha l'intendimento di promuovere una maggiore collaborazione fra la scuola e le comunità locali; il mondo del lavoro e i partner sociali; di attivare rapporti fra istruzione e formazione professionale per l'inserimento nella vita attiva; di pervenire a più solide acquisizioni culturali e d'innalzare gli standard formativi.

L'ordinanza, inoltre, al fine di attivare la realizzazione di un sistema integrato e flessibile, intende riordinare, coordinare e sviluppare le attività di istruzione e formazione in età adulta per rispondere alla domanda di alfabetizzazione culturale, di acquisizione e consolidamento di competenze di base, di opportunità di integrazione sociale, di acquisizione e sviluppo di competenze professionali. L'aspetto più innovativo è costituito dalla creazione a livello distrettuale del centro territoriale per l'istruzione e la formazione in età adulta, inteso come luogo della concertazione tra scuola (elementare e media) e soggetti pubblici e privati che si occupano di formazione anche nella prospettiva di migliorare le possibilità occupazionali.

Ulteriori elementi qualificanti dell'ordinanza sono costituiti dalla previsione di un coordinamento organizzativo, da percorsi congiunti di istruzione e formazione, dalla possibilità di estendere le attività agli istituti penitenziari, dalla previsione di crediti formativi, dalla presenza di un organico funzionale e dalla creazione di un comitato provinciale per l'istruzione e la formazione in età adulta presieduto dal provveditore agli studi e composto dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che si occupano istituzionalmente di istruzione e formazione in età adulta.

Le norme transitorie costituiscono il necessario completamento per realizzare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

È infine prevista un'attività di monitoraggio che consentirà di fornire il necessario sostegno per il radicamento dell'iniziativa nelle singole realtà territoriali.

L'ordinanza è soggetta al visto e alla registrazione da parte degli organi di controllo. Se ne anticipa tuttavia il testo, perché possa formare oggetto di attento esame e valutazione, restando inteso che sarà cura di questo ufficio comunicare tempestivamente gli estremi della registrazione.

 

Circolare Ministeriale 15 novembre 1997, n. 685 - Registrazione presso la Corte dei conti dell'OM n. 455/1977 sull'educazione in età adulta - istruzione e formazione nella scuola elementare e media e la circolare n. 456/1997 che ne anticipava il testo

 

Si comunica che l'o.m n. 455 del 29/7/1997 è stata registrata dalla Corte dei conti in data 23/9/1997 al numero 01-344.

Con l'occasione, per quegli Uffici che non l'avessero già fatto, si prega di voler far conoscere, non appena possibile, il tipo e il numero di iniziative realizzate nel corrente anno scolastico in applicazione della citata ordinanza ministeriale. 

 

Ordinanza Ministeriale  9 dicembre 1997, n. 782/1997 - Procedure per il riconoscimento dei corsi statali e non statali di specializzazione per insegnanti di sostegno e corsi di alta qualificazione

 

ART. 1 - 1. In attesa dell’emanazione della disciplina transitoria relativa alla fase di prima applicazione dei dpr del 31/7/1996, n. 470 e n. 471, concernenti la formazione iniziale di livello universitario per gli insegnanti, sono sospese su tutto il territorio nazionale, anche per l’anno scolastico 1998/99, le procedure di nuovi riconoscimenti dei corsi statali e non statali di specializzazione (biennali e annuali di riconversione e per sezione diversa) previsti dall’o.m. 169/96 per gli insegnanti di sostegno.

 

ART. 2 - 1. In applicazione dell’art. 14 della legge n. 104/1992 e al fine della piena attuazione del processo di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, l’art. 29 dell’o.m. 169/96, registrata alla Corte dei conti il 17/5/1996, reg. 1, foglio 128, è così modificato:

"Per far fronte a specifiche esigenze di acquisizione di tecniche di comunicazione per non udenti e per non vedenti, ovvero di particolari strategie e tecniche pedagogico-didattiche mirate in particolare all’integrazione degli alunni in situazione di handicap mentale, possono essere istituiti corsi di alta qualificazione destinati al personale docente con rapporto a tempo indeterminato, già in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno all’integrazione degli alunni in situazione di handicap".

2. I corsi di alta qualificazione sono istituiti con decreto del ministro della pubblica istruzione sulla base delle richieste presentate dai provveditorati agli studi e sentito l’Osservatorio permanente per l’handicap operante presso questo ministero. Le richieste formulate dai provveditori agli studi, sentiti i Glip, sono presentate al ministero della pubblica istruzione, ufficio studi e programmazione, secondo le modalità fissate con apposita circolare ministeriale. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse del territorio e di integrarle, la gestione dei corsi è affidata a istituzioni scolastiche statali che abbiano le risorse professionali e strumentali necessarie. Esse possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della consulenza, delle strutture, dei materiali e dell’apporto tecnico-scientifico di università, centri di ricerca, associazioni ed enti pubblici e privati in possesso di specifiche competenze.

3. Ogni corso prevede la partecipazione di non meno di 20 e non più di 30 corsisti.

L’ammissione al corso è disposta dal competente provveditore agli studi, secondo criteri da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali.

4. I corsi di alta qualificazione, che devono essere strutturati in moduli non consecutivi, hanno di regola la durata di 80 ore da svolgersi nell’arco di un anno scolastico. I moduli in cui si articolano i corsi devono essere intervallati da attività di programmazione collegiali e da attività didattiche in classe con alunni in situazione di handicap, svolti nella scuola di servizio.

5. I corsi si concludono con la discussione, alla presenza della commissione composta dal direttore del corso e da due docenti, di una tesi di carattere applicativo sugli argomenti trattati nel corso e sugli aspetti più significativi dell’esperienza diretta. Possono discutere la tesi i corsisti che abbiano frequentato il corso per non meno di 60 ore. Non sono previsti recuperi per le eventuali assenze dei corsisti. Al termine del corso il direttore rilascia un attestato di frequenza con profitto.

6. Il monitoraggio dei corsi è curato da questo ministero, ufficio studi e programmazione, sulla base delle indicazioni dell’Osservatorio permanente per l’handicap.

7. Le spese relative al funzionamento dei suddetti corsi gravano sul capitolo 1151 del bilancio di questo ministero, concernente la formazione dei docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap, per ciascuno degli esercizi finanziari in cui viene attuato il piano dei corsi di alta qualificazione.

La presente ordinanza è sottoposta al controllo di legge.

 

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ( SO n. 255 della GU n. 302 del 30 dicembre 1997 )

 

ESTRATTO

 

(omissis)

 

Art. 6. (Agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche da parte delle università e delle istituzioni scolastiche) - 1. Alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998, un personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, è riconosciuto un contributo statale pari a lire 200.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito di imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in  compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.

3. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunità di accesso alla rete Internet, anche al fine di evitare discriminazioni di tipo territoriale.

4. Il contributo di cui al presente articolo è erogato nel limite massimo di dieci miliardi di lire.

(omissis)

 

Art. 40. (Personale della scuola) - 1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorità per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonché per le aree metropolitane a forte rischio di deviazione minorile e giovanile. In attuazione dei princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano modalità di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private.

2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1° settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1.

3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresì, alla revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.

5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalità di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attività di pulizia.

6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.

8. Con periodicità annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 7.

9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.

10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio.

11. È estesa all'anno scolastico 1998-1999 la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e a posti di coordinatore amministrativo, nonché delle graduatorie di conferimento delle supplenze del personale docente e del personale amministativo, tecnico ed ausiliario.

12. Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

(omissis)