INSEGNANTE DI SOSTEGNO

COMPENDIO NORMATIVO

di Sergio Addolorata (http://blog.libero.it/disabili/ - http://digilander.libero.it/ase.inso)

 

INDICE DEI PROVVEDIMENTI DAL 1971 AL 1980 

 

Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili. - (Pubblicata nella G.U. 2 aprile 1971, n. 82)

Legge 6 dicembre 1971, n. 1074 - Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (G.U. 18 dicembre 1971, n. 319)

Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 - Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)

Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 – Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato (SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)

Legge 14 gennaio 1975, n. 1 - Modifiche al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione e il riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (GU 14 gennaio 1975, n. 12)

Ministero della pubblica istruzione - Relazione conclusiva della Commissione Falcucci concernente i problemi scolastici degli alunni handicappati (1975)

Circolare Ministeriale 8 agosto 1975, n. 227 - Interventi a favore degli alunni handicappati

Circolare Ministeriale 5 settembre 1975, n. 235 - Prot. n. 9973 - Iscrizioni alla scuola materna di bambini handicappati.

D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 - Norme in materia di scuole aventi particolari finalità (G.U. 21 aprile 1976, n. 104).

Dichiarazione dell'O.N.U. sui diritti dei portatori di handicap - Assemblea Generale dell'ONU 9 dicembre 1975.

Circolare Ministeriale 19 marzo 1977, n. 88 - Prot. n. 1011 - Aggiornamento professionale del personale ispettivo, direttivo e docente in materia di integrazione scolastica degli handicappati

Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382 (G.U. n. 234 del 29 agosto 1977)

Decreto Ministeriale 3 giugno 1977 - Approvazione dei programmi dei corsi di specializzazione per il personale direttivo, docente ed educativo da preporre alle scuole ed istituti che perseguono particolari finalità. (G.U. n. 192 del 15 luglio 1977).

Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 (SO alla G.U. 29 agosto 1977, n. 234)

Circolare Ministeriale 3 agosto 1977, n. 216 - Prot. n. 3346 - Iniziative per l'inserimento degli alunni handicappati nelle scuole comuni e attività dei gruppi di lavoro per l'anno scolastico 1977/78

Legge 4 agosto 1977, n. 517 - Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico  (in GU 18 agosto 1977, n. 224)

Legge 11 ottobre 1977, n. 748 - Norme sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, nonché altre norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416

Ordinanza Ministeriale 16 novembre 1977 (Corsi di specializzazione)

Legge 21 dicembre 1978, n. 845 - Legge-quadro in materia di formazione professionale (in GU 30 dicembre 1978, n. 362)

Circolare Ministeriale 28 luglio 1979, n. 199 - Prot. n. 3860 - Forme particolari di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap (artt. 2 e 7 della legge n. 517 del 4/8/1977)”

Legge 11 febbraio 1980, n. 18 - "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili." (Pubblicata nella G.U. 14 febbraio 1980, n. 44)

 

 Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili. - (Pubblicata nella G.U. 2 aprile 1971, n. 82)

 

1. (Conversione). - È convertito in legge il D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.

 

2. (Nuove norme e soggetti aventi diritto). - Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1° maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (1).

Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (2).

Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi (3).

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(1)  Vedi, anche, l'art. 1 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509

(2)  Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.

(3)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 giugno 1989, n. 346 (G.U. 28 giugno 1989, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 1, primo comma, L. 11 febbraio 1980, n. 18 e 2, quarto comma, L. 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale.

 

3. (Assistenza sanitaria). - Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero della sanità provvede direttamente o tramite i suoi organi periferici all'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui all'articolo 2, avviandoli se del caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilità, di altra regione viciniore.

Il Ministero della sanità provvede altresì direttamente all'erogazione dell'assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il ricovero ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.

L'assistenza di cui al comma precedente è erogata anche a favore dei minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero della sanità.

L'assistenza sanitaria specifica può attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.

Il Ministero della sanità, ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, può stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.

 

4. (Centri di riabilitazione, ricerca e prevenzione). - Il Ministero della sanità, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge per l'assistenza sanitaria e in misura non superiore ai due miliardi di lire, ha facoltà di concedere contributi a enti pubblici e a persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione, nonché di altre istituzioni terapeutiche quali focolari, pensionati, comunità di tipo residenziale e simili.

Tutti i centri ad internato o a seminternato che ospitano invalidi civili di età inferiore ai 18 anni debbono istituire corsi di istruzione per lo espletamento e il completamento della scuola dell'obbligo.

Le istituzioni private per l'assistenza agli invalidi civili sono sottoposte al controllo e alla sorveglianza del Ministero della sanità. La loro denominazione deve contenere sempre l'indicazione «privato» o «privata». Non possono essere usate denominazioni atte ad ingenerare confusione con gli istituti ed enti medico-psicopedagogici pubblici. Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare un centro di riabilitazione privato, deve inoltrare domanda al medico provinciale e adempiere alle prescrizioni tecnicoassistenziali del Ministero della sanità e del Consiglio provinciale di sanità. Il medico provinciale, in caso di inadempienza alle prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione, può diffidare l'istituzione privata ad eliminarle, ordinare la chiusura del centro fino ad un periodo di tre mesi e può, in caso di ripetute infrazioni o disfunzioni, revocare l'autorizzazione di apertura, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Il Ministero della sanità ha facoltà altresì di concedere nei limiti degli stanziamenti previsti per l'assistenza sanitaria e nella misura non superiore a un miliardo:

a) contributi alle scuole di cui al successivo articolo 5 e borse di studio per la formazione di personale specializzato;

b) contributi a enti pubblici e persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per stimolare lo studio sulla prevenzione ed i servizi sanitari, psicologici e sociologici, concernenti le principali malattie, a carattere congenito o acquisito e progressivo, che causano motolesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali.

 

5. (Personale ed educatori specializzati). - Presso le università e presso enti pubblici e privati possono essere istituite scuole per la formazione di assistenti-educatori, di assistenti sociali specializzati e di personale paramedico.

Il riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.

I programmi, l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.

 

6. (Accertamento delle condizioni di minorazione). - L'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai fini dei benefici previsti dalla presente legge è effettuato in ciascuna provincia dalla commissione sanitaria di cui all'articolo 7, nominata dal prefetto su proposta del medico provinciale e che ha sede presso l'ufficio del medico provinciale. Ove necessario, il prefetto su richiesta del medico provinciale può nominare con la stessa procedura più commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.

 

7. (Commissione sanitaria provinciale: composizione). - La commissione sanitaria provinciale è composta:

- dal medico provinciale che la presiede;

- da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro preferibilmente tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro, ovvero tra gli specialisti in igiene generale e speciale;

- da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 (4).

Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttivo-amministrativa o della carriera di concetto dei segretari dei Ministeri della sanità o dell'interno o del lavoro e previdenza sociale o dal segretario del comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione.

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(4)  L'art. 3, L. 27 dicembre 1973, n. 908, ha sostituito con quattro commi gli originari commi primo e secondo dell'art. 7. Successivamente, l'art. 3, L. 26 maggio 1975, n. 165, ha così sostituito con un solo comma i commi primo e secondo dello stesso art. 7, già modificati dall'art. 3 della L. 27 dicembre 1973, n. 908.

 

8. (Compiti della commissione sanitaria provinciale). - La commissione sanitaria provinciale ha il compito di:

a) accertare la minorazione degli invalidi e mutilati di cui all'articolo 2 della presente legge e la causa invalidante nonché di valutare il grado di minorazione;

b) valutare se la minorazione può essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione e dichiarare se la minorazione stessa impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento;

c) valutare la necessità o l'opportunità di accertamenti psico-diagnostici ed esami attitudinali.

I nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla pensione di inabilità o allo assegno di assistenza sono comunicati, entro tre giorni alle prefetture, a cura del segretario della commissione.

Entro dieci giorni, dalla data della riunione, il segretario della commissione deve comunicare agli interessati l'esito dell'accertamento diagnostico.

Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono trasmessi contemporaneamente anche alla Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458, a cura del segretario della commissione.

L'accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado di invalidità degli invalidi civili, affetti, da minorazione fisica, sono effettuati dalla commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli interessati nell'elenco di cui all'art. 19 della L. 2 aprile 1968, n. 482.

La dichiarazione di inabilità permanente o di irrecuperabilità deve essere emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi presso centri o cliniche specializzate e dopo adeguato periodo di osservazione o degenza.

 

9. (Commissioni regionali sanitarie). - Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale, l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, da un docente universitario di medicina o da un medico che svolga funzioni di primario preferibilmente residenti in un comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da altro medico designato dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro, da un medico specialista in discipline neuro-psichiatriche e da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 (5).

Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanità.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa dei Ministeri della sanità o dell'interno o del lavoro e della previdenza sociale (6).

La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, della competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal secondo e terzo comma del precedente articolo.

Le commissioni sanitarie regionali possono disporre gli accertamenti diagnostici, di cui ai precedenti artt. 7 e 8 (7).

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(5)           Reca norme sull'attribuzione della personalità giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili.

(6)           Vedi l'art. 4, L. 26 maggio 1975, n. 165.

(7)           Comma aggiunto dall'art. 4, L. 27 dicembre 1973, n. 908.

 

10. (Articolo abrogato dall'art. 5, L. 26 maggio 1975, n. 165)

 

11. (Presentazione delle domande). - Per il conseguimento delle provvidenze previste dagli articoli 12, 13, 23 e 24 della presente legge gli interessati debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare l'ammontare delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 12.

Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda deve essere prodotta all'autorità competente in relazione all'articolo 3 della presente legge.

Alle domande deve essere allegato un certificato medico attestante la natura dell'infermità invalidante.

 

12. (Pensione di inabilità). - Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità.

Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.

La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione e ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno. In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte (8) (9) (10) (11).

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(8)  Vedi, ora, l'art. 11, L. 18 dicembre 1973, n. 854

(9)  Vedi anche l'art. 7, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

(10) Vedi l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, l'art. 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 e l'art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222

(11) Per l'interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 12, vedi la L. 13 dicembre 1986, n. 912.

 

13. (Assegno mensile). - Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente (12).

L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro addetti alle loro condizioni fisiche (13) (14) (15).

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(12) L'art. 22, D.L. 30 giugno 1972, n. 267, ha elevato a lire 18.000 l'assegno previsto dal presente art. 13 dal 1° luglio 1972. Vedi, anche, l'art. 9, D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.

(13) Vedi, ora, l'art. 11, L. 18 dicembre 1973, n. 854,.

(14) Per ulteriori aumenti, vedi l'art. 7, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

(15) Vedi, l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, l'art. 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 e l'art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222.

 

14. (Norme per la concessione della pensione o dell'assegno). - La concessione della pensione o dell'assegno mensile è deliberata, previo accertamento delle condizioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'attuazione della presente legge, due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione stessa.

Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno è deliberata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica previsto dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173, e successive modificazioni, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 7 del predetto D.Lgs.Lgt. n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal presidente della regione. La nomina dei tre rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui al primo comma, viene effettuata dal commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'Associazione stessa.

Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti della predetta Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominati dal presidente della Giunta regionale.

 

15. (Ricorsi in materia di pensione e di assegno). - Avverso la deliberazione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione è nominata dal Ministro per l'interno e dura in carica 5 anni.

Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti e il segretario supplenti.

In caso di necessità, il Ministro per l'interno può procedere alla costituzione di più commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.

 

16. (Rilascio di certificato da parte degli uffici distrettuali delle imposte). - Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, il certificato relativo all'eventuale iscrizione dell'interessato nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il certificato relativo alla eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli dell'imposta complementare dei redditi.

 

17. (Assegno di accompagnamento). - [Ai mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai 18 anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie previste dalla presente legge e che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo pieno, è concesso, per ciascun anno di frequenza, un assegno di accompagnamento di lire 12.000 per tredici mensilità (16).

A tali fini chi ha la rappresentanza legale del minore deve produrre istanza in carta libera, corredata da un certificato della direzione della scuola, del corso o del centro, alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

La concessione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza ed è rinnovabile di anno in anno previa presentazione al competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica del certificato di frequenza.

L'assegno di accompagnamento è attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore con le stesse valutazioni economiche previste per la concessione dell'assegno] (17) (18).

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(16) L'art. 22, D.L. 30 giugno 1972, n. 267, ha elevato a lire 18.000 l'assegno previsto dall'art. 17 della presente legge a decorrere dal 1° luglio 1972. Per un ulteriore aumento, vedi, l'art. 7, D.L. 2 marzo 1974, n. 30. Successivamente sono sopravvenuti diversi adeguamenti.

(17) Vedi, anche, l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663,

(18) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 21 novembre 1988, n. 508

 

18. (Scadenze delle rate). - La pensione o l'assegno di assistenza è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i rate non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

 

19. (Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche). - In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti.

L'INPS dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sarà tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.

 

20. (Modalità di erogazione della pensione o dell'assegno). - Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento della pensione o dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai tesorieri dei singoli enti.

Il pagamento della pensione o dell'assegno ai beneficiari è effettuato dagli enti comunali di assistenza con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

 

21. (Accertamenti sulla permanenza dei requisiti). - Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 14, può disporre accertamenti sulle condizioni economiche, di inabilità e di incollocabilità nei confronti dei beneficiari della pensione o dell'assegno deliberando, se del caso, la revoca della concessione.

Avverso il provvedimento di revoca, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15.

 

22. (Tutela giurisdizionale). - Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 9 e 15 è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.

 

23. (Addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro protetto e provvedimenti per la vita di relazione). - I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, all'addestramento, alla qualificazione e riqualificazione professionale a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le disponibilità di una gestione speciale istituita in seno al fondo di cui agli articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni.

I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati ai corsi all'uopo promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanità.

L'idoneità dei minorati affetti da irregolarità psichiche, di cui all'articolo 2, alla frequenza dei corsi, previsti dal comma precedente, deve essere accertata dalle commissioni provinciali sanitarie istituite ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

L'autorizzazione dei corsi e dei centri può essere concessa, previo riconoscimento di particolare competenza nel settore della riabilitazione, ad enti ed istituzioni pubbliche e private. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà inoltre promuovere iniziative o autorizzare spese attinenti al ripristino, all'acquisto e al rinnovo di particolari attrezzature didattiche, nonché all'istituzione di centri sperimentali e di appositi centri di formazione professionale.

 

24. (Indennità di frequenza ai corsi). - I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2 della presente legge, che frequentino regolarmente i corsi di addestramento professionale istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, hanno diritto per ogni giorno di effettiva presenza ad un assegno di lire 600, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purché siano a carico dei suddetti lavoratori.

L'assegno giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennità di disoccupazione o il trattamento speciale di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

 

25. (Sistemi di lavoro protetto). - Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, promuove le iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi.

Ai fini indicati nel precedente comma, le amministrazioni competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonché dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

 

26. (Congedo per cure). - Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.

 

27. (Barriere architettoniche e trasporti pubblici). - Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge (19).

_________________________

(19) Vedi il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 le cui  sono state soppresse dall'articolo 32 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503..

 

28. (Provvedimenti per la frequenza scolastica). - Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:

a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;

b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;

c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.

[L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali] (20).

[Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie] (21).

Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.

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(20) Comma abrogato dall'art. 43, Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

(21) La Corte costituzionale, con Sentenza 3 giugno 1987, n. 215 (G.U. 17 giugno 1987, n. 25 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente terzo comma, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "È assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori. Il comma è stato abrogato dall'art. 43, L. 5 febbraio 1992, n. 104.

 

29. (Organizzazione scolastica nei centri degenza e di recupero). - Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilità di far frequentare ai minorati la scuola pubblica dell'obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi, per l'istruzione elementare, d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della sanità o del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezioni staccate della scuola statale.

L'insegnante dovrà attuare lo svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento degli allievi sul programma scolastico non svolto.

Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno, nonché per il compimento della istruzione obbligatoria.

Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche agli alunni non minorati.

 

30. (Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie). - Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.

 

31. (Finanziamenti). - Per far fronte alle spese relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli 3, 12, 13, 17, 23, 24, 25 ed a quelle per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9, sono iscritte nello stato di previsione della spesa dei sottonotati Ministeri, a partire dall'esercizio finanziario 1971, le seguenti somme annue:

1) Ministero dell'interno: per la concessione della pensione o dello assegno mensile di assistenza e dell'assegno di accompagnamento di cui agli articoli 12, 13 e 17: lire 27 miliardi;

2) Ministero della sanità:

a) per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 3: lire 24.900.000.000;

b) per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche cliniche diagnostiche di cui agli articoli 7 e 9: lire 850.000.000.

Per l'anno finanziario 1971 e per quelli successivi possono essere altresì utilizzate per l'assistenza sanitaria le somme mantenute in bilancio, ai sensi delle leggi 6 agosto 1966, n. 625, 13 ottobre 1969, n. 743, e il marzo 1970 n. 74;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

per l'orientamento e la formazione professionale di cui all'articolo 23 ivi comprese quelle attinenti all'acquisto ed al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie, nonché all'istituzione di centri speciali di rieducazione, di appositi centri sperimentali ed alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 quale contributo devoluto alla speciale gestione istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264: lire un miliardo 150 milioni.

Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

32. (Copertura della spesa). - Alla spesa complessiva di lire 53.900 milioni prevista al precedente articolo, si fa fronte, per l'anno finanziario 1971, quanto a lire 18.900 milioni con riduzione rispettivamente di lire 8.500 milioni, 150 milioni, 10.000 milioni e 250 milioni dei capitoli 1126, 1135, 1185 e 1209 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno medesimo, quanto a lire 14.800 milioni con le somme già stanziate in applicazione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e quanto a lire 20.200 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

33. (Disposizioni transitorie). - I comitati provinciali di assistenza e beneficenza provvederanno d'ufficio ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità di cui all'articolo 12 o dell'assegno mensile di cui all'articolo 13, alla revisione delle posizioni dei mutilati e degli invalidi civili, che in relazione alle precedenti leggi fruiscono dell'assegno mensile di assistenza.

Durante la fase di revisione continua ad essere erogato l'assegno mensile di assistenza di cui alle precedenti leggi, con il diritto a percepire la differenza di lire 6.000 mensili, a decorrere dal 1° maggio 1971, da parte dei mutilati ed invalidi civili ai quali ai sensi dell'articolo 12 è riconosciuta la pensione di inabilità.

 

34. (Disposizioni finali). - In relazione alla attuazione dell'ordinamento regionale cesseranno di avere efficacia le disposizioni della presente legge limitatamente alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in corrispondenza e all'atto dell'entrata in vigore della legislazione regionale nelle materie medesime.

Sono abrogati il regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043, e le leggi 10 giugno 1940, numero 933, e 10 aprile 1954, n. 218.

 

Legge 6 dicembre 1971, n. 1074 - Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (G.U. 18 dicembre 1971, n. 319)

 

Art. 1 - A partire dall'anno scolastico 1971-72 e fino al 30 settembre 1974, il titolo di abilitazione all'insegnamento secondario si consegue mediante la frequenza a corso di durata non inferiore ad un anno scolastico e subordinatamente all'esito positivo di una valutazione finale. I corsi sono organizzati dal Ministero della pubblica istruzione.

Ciascuno corso si articola in sezioni corrispondenti alle classi e sottoclassi quali risulteranno definite nel decreto del Ministro per la pubblica istruzione di cui al settimo comma del presente articolo.

I corsi, a carattere teorico-pratico, e i relativi piani di studio tendono, nella visione democratica della società e della scuola, a favorire la conoscenza fondamentale dei problemi dell'educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, a promuovere l'approfondimento delle discipline che saranno oggetto di insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse; dovranno altresì prevedere la partecipazione attiva alle esercitazioni di tirocinio, a seminari e a gruppi di studio.

Al termine del corso ciascun candidato sostiene, innanzi ad una commissione composta dai docenti del corso e dal coordinatore di cui al successivo art. 2, e presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale, una prova rivolta ad accertare la preparazione culturale specifica in rapporto alla classe e sottoclasse di abilitazione, nonché le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso e, eventualmente, nell'insegnamento. Detta prova consiste nella trattazione scritta e nella discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi compiuti nel corso e alle esercitazioni svolte durante lo stesso, nonché alle attività didattiche eventualmente prestate.

La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 centesimi.

L'iscrizione e la frequenza del corso sono gratuite. Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione delle tasse di esame e di rilascio dei diplomi.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, saranno rivedute e integrate le tabelle annesse ai D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298 , e successive modificazioni, anche al fine di eliminare dai titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione all'insegnamento delle singole discipline, o di gruppi di discipline, quelli che con esse non abbiano stretta attinenza. Con lo stesso decreto le classi di concorso che comprendono la stessa disciplina, o gruppo di discipline, sono raggruppate in un'unica classe nell'ambito delle scuole dello stesso grado, anche se di diverso tipo e indirizzo, ivi compresi gli istituti professionali e gli istituti di istruzione artistica. Il decreto di cui al comma precedente determinerà anche la corrispondenza delle nuove classi di concorso con ognuna di quelle già esistenti.

A partire dall'anno scolastico 1975-76 i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla L. 13 giugno 1969, n. 282 , possono essere conferiti unicamente a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico (1).

Il Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza stabilisce modalità e criteri per la formazione della graduatoria per incarichi e supplenze di insegnanti non abilitati

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(1)  A decorrere dall'anno accademico nel quale entreranno in funzione i corsi di abilitazione all'insegnamento previsti dalla riforma universitaria, i nuovi laureati conseguiranno l'abilitazione con le modalità stabilite dalla legge stessa.

Gli attuali commi terzultimo e penultimo così sostituiscono l'originario penultimo comma per effetto dell'art. 5, L. 14 agosto 1974, n. 358.

 

Art. 2 - Per le lezioni teoriche, per la direzione dei gruppi di studio e dei seminari, per la guida del tirocinio e lo svolgimento delle altre attività previste dai piani di studio relativi al corsi di cui alla presente legge, si provvede con docenti universitari, con personale direttivo ed insegnante di istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonché con esperti delle materie comprese nei piani stessi.

Il Corpo docente dei singoli corsi nella prima riunione designa nel proprio seno un coordinatore responsabile e formula le proposte relative all'attuazione del piano di studio e di attività, tenuto conto di quanto è disposto dal precedente articolo 1 e dal primo comma del successivo articolo 3. I partecipanti ai corsi possono collaborare all'organizzazione dei corsi stessi proponendo forme seminariali per lo svolgimento delle lezioni e per lo scambio delle reciproche esperienze.

 

Art. 3 - Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito un comitato di quindici esperti, determina, per ciascuna classe o sottoclasse di abilitazione, i relativi piani di studio; fissa i principi ed i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi, che sono di regola nazionali, interregionali e regionali, e ne approva il piano istitutivo annuario; stabilisce le modalità di svolgimento delle prove finali.

 

Art. 4 - In ogni sede di capoluogo di regione è costituita una commissione regionale, presieduta dal sovrintendente preposto all'ufficio scolastico regionale o interregionale, e composta:

di due ispettori centrali nominati dal Ministro per la pubblica istruzione;

di due docenti universitari nominati dal sovrintendente su designazione delle università della regione o, in difetto, dell'università più vicina;

di cinque fra presidi e professori di ruolo di scuole e istituti di istruzione secondaria della regione, e di un capo di istituto o docente di ruolo di istituto di istruzione artistica della regione, nominati dal sovrintendente;

dall'assessore regionale all'istruzione;

di tre membri, scelti dal sovrintendente su designazione sindacale.

La commissione viene integrata, per ogni provincia, con il provveditore agli studi competente.

Essa, sulla base degli indirizzi generali di cui all'articolo 3:

a) formula il piano istitutivo annuale dei corsi per la regione, specificandone l'articolazione territoriale in relazione alle esigenze di decentramento;

b) nomina il personale docente;

c) approva le proposte per l'attuazione dei piani di studio e di attività formulate dal Corpo docente di ciascun corso. Queste si intendono approvate qualora decorrano inutilmente quindici giorni dalla data in cui sono ricevute.

I compiti di segreteria della commissione saranno assolti dal personale degli uffici scolastici regionali o interregionali o, in mancanza, dal personale dell'ufficio scolastico provinciale del capoluogo di regione.

Per le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo della commissione di cui al primo comma, sono costituite commissioni provinciali aventi sede nei rispettivi capoluoghi.

 

Art. 5 - Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1973-74, nonché i maestri di ruolo e non di ruolo con incarico triennale, gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata e gli assistenti dei licei artistici, se in possesso di titolo di studio valido ai sensi e per gli effetti di cui al settimo comma del precedente articolo 1, o di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi dei DD.P.R. 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline cui il titolo di studio posseduto può dare accesso, un corso speciale, con orario continuativo della durata di un mese da tenersi al termine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie e di almeno altre cinquanta ore distribuite nel corso dell'anno scolastico.

I criteri per l'organizzazione e l'attuazione di tali corsi, le direttive generali per la formulazione dei relativi piani di studio, le modalità di svolgimento della prova finale, sono stabiliti tenuto conto di quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 3, con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il comitato di cui all'articolo 3.

Valutato il numero degli aspiranti, detta ordinanza prevede altresì, sulla base dell'anzianità di servizio dei medesimi, le modalità per una eventuale distribuzione delle iscrizioni anche nei corsi successivi a quelli del primo anno di attuazione.

Il corso istituito con decreto ministeriale del 29 dicembre 1970 per la regione Trentino-Alto Adige, iniziato presso la provincia di Trento, è considerato valido ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, tenuto conto del carattere sperimentale di detto corso e delle finalità della presente legge, le norme sul termine del corso stesso e sulle modalità delle prove di esame.

 

Art. 6 - Al personale incaricato delle lezioni teoriche dei corsi di cui alla presente legge nonché della direzione dei relativi gruppi di studio e dei seminari e della guida del tirocinio, è attribuito, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di effettiva attività svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento. Per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397 e, qualora si tratti di docenti universitari straordinari ed ordinari esteri, il compenso è rapportato allo stipendio iniziale rispettivamente del parametro 722 e 825. Il compenso in trentesimi di cui al precedente comma spetta anche per la durata degli esami al presidente ed ai componenti della commissione costituita ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della presente legge (2).

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(2)  Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 14 agosto 1974, n. 358.

 

Art. 7 - Coloro che all'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, artistica e professionale, per almeno due anni con qualifica non inferiore a «buono», sono inclusi, purché in possesso di abilitazione, in graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Gli insegnanti elementari e gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo da almeno due anni che siano in possesso di abilitazione e del prescritto titolo di studio nonché gli insegnanti delle scuole secondarie di ruolo che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo e che siano in possesso della prescritta abilitazione, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al precedente comma per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono compilate distinte per ciascuna delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro per la pubblica istruzione di cui all'articolo 1 settimo comma e secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 2, secondo comma, e all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

A partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il settanta per cento del numero totale delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie indicate dall'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 571, è riservato per l'immissione in ruolo di coloro che risulteranno inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dei commi precedenti.

Il cinquanta per cento delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del precedente comma, è riservato agli insegnanti incaricati, in possesso degli altri requisiti che siano in servizio rispettivamente nelle suddette scuole alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dopo la conclusione dei primi corsi effettuati in base agli articoli 1 e 5 della presente legge, saranno compilate, con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi, graduatorie distinte per classi di abilitazione nelle quali saranno iscritti coloro che avranno conseguito il titolo di abilitazione oppure, essendone già in possesso, abbiano maturato i requisiti di servizio di cui al primo comma del presente articolo. Le graduatorie compilate in base al presente comma non potranno essere utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo, se non dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate in base al comma primo del presente articolo.

Ogni anno, successivamente al 30 settembre coloro che avranno conseguito comunque il titolo di abilitazione e maturato i requisiti di servizio nell'anno immediatamente precedente verranno iscritti in apposite graduatorie che non potranno essere utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo se non dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate nell'anno precedente.

Con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi saranno compilate graduatorie nazionali permanenti per gli insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici e professionali, compresi quelli dipendenti dallo Stato in servizio presso gli istituti tecnici commerciali e per geometri, per gli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e per gli assistenti nei licei artistici, in servizio con nomina a tempo indeterminato, che abbiano compiuto o compiano nelle scuole statali due anni di servizio con qualifica non inferiore a «buono» e siano in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi.

Il cinquanta per cento dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del quarto comma del presente articolo, è riservato agli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, agli insegnanti d'arte applicata negli istituti d'arte e agli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso degli altri requisiti di cui al precedente comma del presente articolo.

Per l'immissione in ruolo ai sensi del presente articolo, si prescinde dal limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi a cattedre.

Alla copertura delle cattedre e dei posti compresi nell'aliquota del trenta per cento, non riservata, a norma del quarto comma del presente articolo, alle immissioni in ruolo ivi considerate, si provvede mediante concorso annuale per titoli ed esami.

A partire dal 1° ottobre 1975 l'aliquota delle cattedre vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico da destinare ai normali concorsi per titoli ed esami viene elevata al 50 per cento. In conseguenza sarà ridotta l'aliquota riservata all'assorbimento in ruolo di coloro che siano iscritti nelle graduatorie compilate ai sensi del presente articolo.

Fino al 30 settembre 1974, ai concorsi per titoli ed esami previsti dai precedenti commi potranno partecipare anche gli insegnanti non abilitati, forniti del prescritto titolo di studio, al duplice fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e della cattedra.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al settimo comma dell'articolo 1 della presente legge con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni dei Consigli superiori, saranno stabilite le prove d'esame ed i relativi programmi per le nuove classi di concorso istituite ai sensi dell'articolo 1 e saranno aggiornati i programmi d'esame per le classi già esistenti (3).

L'inclusione nelle graduatorie nazionali di cui al primo comma del presente articolo può essere richiesta anche dai lettori di italiano abilitati all'insegnamento dopo il 1968, che abbiano prestato servizio per due anni presso università straniere e istituti italiani di cultura all'estero dall'anno scolastico 1961-62 a quello 1971-72 con qualifica non inferiore a «buono» rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri (4).

_____________________________

(3)  Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 6, L. 14 agosto 1974, n. 358.

(4)  Comma aggiunto dall'articolo unico, L. 9 agosto 1973, n. 523 (Gazz. Uff. 28 agosto 1973, n. 221).

 

Art. 8 - Al corso di cui al precedente articolo 5 sono ammessi anche gli insegnanti degli istituti professionali, incaricati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354 , nonché gli insegnanti incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se in possesso di titolo di studio non compreso fra quelli che saranno previsti, per le singole classi di abilitazione, dal decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1, ma di grado pari ad essi, nonché gli insegnanti incaricati di materie tecnico-professionali negli istituti professionali, in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto, sempreché alla data di inizio del corso abbiano prestato il corrispondente insegnamento, per almeno cinque anni, con qualifica non inferiore a «buono», in seguito a nomina conferita ai sensi della richiamata legge 15 febbraio 1963, n. 354 , e in base a graduatorie formate con i criteri di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 1 della stessa legge.

 

Art. 9 - Per l'insegnamento delle materie artistico-professionali negli istituti d'arte e nei licei artistici e tecnico-professionali negli istituti professionali, per le quali non possono essere previsti nel decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1 specifici titoli di studio, l'ammissione al corso per il conseguimento dell'abilitazione avviene previo accertamento dei titoli artistici e professionali da parte della commissione di cui all'articolo 4 della presente legge.

 

Art. 10 - Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'iscrizione nella graduatoria di cui all'ottavo comma dell'articolo 7, nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, degli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e degli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera equivalente al titolo valido di studio il servizio prestato per non meno di cinque anni con qualifica non inferiore a «buono», purché con il possesso, almeno, laddove prevista, della dichiarazione di equipollenza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 , ratificato con legge 11 dicembre 1952, n. 2528.

 

Art. 11 - I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici laureate di ruolo degli educandati femminili statali forniti di abilitazione possono a domanda essere inclusi nelle graduatorie nazionali permanenti di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge.

 

Art. 12 - L'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150 , va interpretato nel senso che hanno diritto a fruire dei benefici da esso previsti coloro i quali, trovandosi nelle prescritte condizioni di servizio hanno conseguito la abilitazione all'insegnamento nella scuola media in una delle sessioni di esami indette entro un triennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

Art. 13 - Il diploma conseguito a seguito dei corsi di specializzazione promossi dall'istituto statale Augusto Romagnoli ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1734 , ha valore di abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi. Il programma dei corsi, fatta salva la specifica finalità degli stessi, dovrà essere uniformato a quanto disposto nei commi secondo e terzo dell'articolo 1 della presente legge nonché ai principi ed ai criteri stabiliti dal comitato di cui all'articolo 3.

Per l'ammissione ai corsi valgono le norme generali stabilite dalla presente legge.

L'istituto statale Augusto Romagnoli è autorizzato a promuovere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un corso speciale riservato ad insegnanti che prestano servizio nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi senza essere provvisti della prescritta abilitazione.

Gli insegnanti che alla data del 30 settembre 1972 abbiano prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica per alunni ciechi, per almeno due anni e con qualifica non inferiore a buono, sono inclusi, purché in possesso di abilitazione, in apposite graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni nelle scuole elementari statali per alunni ciechi, che siano in possesso di abilitazione e del prescritto titolo di studio, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al comma precedente per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.

Per la compilazione e l'utilizzazione di dette graduatorie si applicano le norme stabilite all'articolo 7 della presente legge.

Tutti i posti disponibili nelle scuole medie statali per alunni ciechi sono conferiti agli insegnanti iscritti nelle graduatorie di cui al presente articolo.

Le norme contenute nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, concernenti la istituzione delle cattedre, si intendono estese anche alle scuole medie statali per alunni ciechi.

Gli insegnanti di lingua straniera, educazione artistica ed educazione fisica sono tenuti a completare l'orario con attività integrative parascolastiche ai sensi del decreto-legge di cui al comma precedente.

L'insegnamento dell'educazione artistica e quello dell'educazione fisica sono riservati a personale vedente.

 

Art. 14 - Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei confronti degli istituti professionali di Stato preposti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione professionale dei ciechi a norma dell'articolo 32 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449.

L'attestato conseguito nei corsi di formazione per insegnanti ed insegnanti tecnico-pratici di cui ai decreti 1° giugno 1070, n. 1399, e n. 1400, nonché il diploma di abilitazione all'insegnamento ai ciechi di cui agli articoli 25 e 28 del citato decreto n. 1449 e all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293 , hanno valore di abilitazione all'insegnamento presso istituti professionali di Stato per ciechi e ad insegnamenti tecnici, pratici e grafici in ogni altra scuola per minorati della vista.

L'immissione in ruolo degli insegnanti incaricati avrà luogo, secondo apposite graduatorie nazionali permanenti, a norma di quanto stabilito dal precedente articolo.

 

Art. 15 - Il diploma di specializzazione ottenuto a conclusione dei corsi di formazione organizzati dall'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «Antonio Magarotto» per sordomuti, previsti dagli articoli 3 e 1, rispettivamente, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, numero 1996 (5), e della legge 2 aprile 1968, n. 472 (6), ha valore di abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola secondaria per sordomuti.

Per quanto riguarda il programma dei corsi promossi dal suddetto istituto, l'ammissione, la promozione di corsi speciali riservati agli insegnanti in servizio nonché l'utilizzazione dei posti disponibili e il completamento dell'orario, si applicano le norme previste dal precedente articolo 13.

Per gli insegnanti delle scuole secondarie per sordomuti saranno redatte graduatorie nazionali distinte per la scuola media statale dell'obbligo e per gli istituti professionali di Stato per sordomuti.

____________________________

(5)  Recante «Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti in Roma».

(6)  La L. 2 aprile 1968, n. 472 (Gazz. Uff. 26 aprile 1968, n. 106), recante «Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti», ha così disposto:

«Art. 1. Per il conferimento dei posti di ruolo di cui agli artt. 18 e 19 del D.P.R. 22 giugno 1960, n. 1996, gli aspiranti devono documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera f) art. 3 del decreto sopra citato.

Art. 2. Il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti da almeno un quadriennio, è inquadrato a domanda e previa ispezione disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui al D.P.R. 11 agosto 1966, n. 1369, purché il servizio stesso risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purché possieda il diploma di laurea se trattasi di cattedre di insegnamento o almeno il diploma di qualifica di istituto professionale se trattasi di posti di insegnanti tecnico-pratici.

Il personale insegnante, compreso quello dei corsi preparatori, e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, qualora non possieda il necessario titolo di studio, o abbia prestato meno di quattro anni di lodevole servizio, con un minimo di tre anni, potrà essere mantenuto in servizio con il trattamento giuridico ed economico di cui gode. Fino alla cessazione del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo e non di ruolo a cui detto personale è assegnato.

Il predetto personale, qualora per documentata attività lodevolmente svolta presso l'istituto suindicato per almeno un quadriennio, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo dell'istruzione professionale dei sordomuti, potrà essere inquadrato nei posti di ruolo ai sensi del primo comma del presente articolo dal Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Tutto il personale anzidetto deve, comunque, documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera f), art. 3 del D.P.R. 22 giugno 1960, n. 1996.

Art. 3. L'indennità speciale di cui al D.C.P.S. 3 settembre 1947, n. 1002, è estesa al personale insegnante e non insegnante dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti.

Il nuovo trattamento economico conseguente all'applicazione delle norme suindicate decorrerà dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti del capitolo n. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi».

 

Art. 16 - Per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica con incarico a tempo indeterminato che, a norma della legge 19 ottobre 1970, n. 832 , conseguiranno il prescritto titolo di studio, saranno organizzati, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1973-74, corsi abilitanti analoghi a quelli contemplati dall'articolo 5.

A titolo di sanatoria, sono considerati validi ai fini di quanto disposto dalla presente legge i diplomi conseguiti, ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 , in seguito alla frequenza ai corsi tenuti dagli istituti superiori di educazione fisica, statali o pareggiati, anche se siano stati conferiti ad insegnanti che, in possesso di diploma rilasciato da istituto d'arte, siano privi del prescritto titolo di scuola secondaria superiore.

 

Art. 17 - Al personale non di ruolo di segreteria, tecnico e ausiliario, di categorie corrispondenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica statali, in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, l'incarico viene conferito nel limite dei posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascun ruolo, sulla base di graduatorie provinciali compilate nei modi stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, in analogia a quanto previsto, per il personale insegnante, dagli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282 . A tal fine, la commissione provinciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 282 del 1969 viene integrata con tre rappresentanti del personale non insegnante, nominati secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Tali rappresentanti dovranno curare, insieme con il funzionario del provveditorato a ciò delegato, tutte le operazioni relative alle assunzioni del personale non insegnante (7).

Contro i provvedimenti adottati in applicazione delle norme di cui al precedente comma, è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla commissione di cui all'articolo 11 della predetta legge 13 giugno 1969, n. 282 , la quale, per la decisione dei ricorsi predetti, è integrata con due rappresentanti del personale non insegnante in servizio in scuole o istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, nominati dal provveditore agli studi, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria. La Commissione decide con provvedimento definitivo. Salvo quanto stabilito dall'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , gli impiegati non di ruolo di categorie corrispondenti alle carriere esecutive ed ausiliarie assunti a norma del primo comma del presente articolo che abbiano compiuto o compiano un periodo di lodevole servizio di almeno tre anni, ridotto ad un anno per gli ex combattenti e categorie equiparate, sono collocati, a domanda, nei corrispondenti ruoli ordinari ed assegnati alla qualifica iniziale della rispettiva carriera in base a graduatorie ad esaurimento.

Il Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza fissa i tempi, i modi e i titoli valutabili per l'iscrizione nelle predette graduatorie (8).

___________________________

(7)  L'art. 3, L. 9 agosto 1978, n. 463, ha abrogato il presente primo comma per la parte in cui fa riferimento, integrandola, alla commissione di cui all'art. 3, L. 13 giugno 1969, n. 282.

(8)  Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 3, D.L. 6 settembre 1972, n. 504.

 

Art. 18 - Nella prima applicazione della presente legge, il personale di ruolo delle carriere esecutiva ed ausiliaria, compreso quello di educazione fisica, delle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, che abbia svolto per almeno due anni le mansioni proprie, rispettivamente, delle carriere di concetto ed esecutiva, è inquadrato, previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni (Per una estensione delle norme, vedi l'art. 21, L. 30 luglio 1973, n. 477).

 

Art. 19 - Il personale di cui all'articolo precedente è inquadrato, con graduatoria ad esaurimento e previo superamento di un esame colloquio sui servizi di istituto, purché fornito del titolo di studio prescritto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni.

 

Art. 20 - Il titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana si consegue mediante la frequenza di appositi corsi per i quali, ferme restando le norme di cui ai precedenti articoli, si osservano le disposizioni contenute nel presente articolo.

I corsi di cui al primo comma, si svolgono nella lingua di insegnamento di tali scuole, salvo quelli per l'insegnamento della lingua e letteratura italiana, che sono integrati da lezioni ed esercitazioni nella lingua di insegnamento.

Nelle regioni dove sono istituiti scuole ed istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e nella provincia di Bolzano, vengono costituite commissioni speciali con le funzioni, per i corsi di cui al primo comma del presente articolo, indicate dall'articolo 4.

Tali commissioni speciali possono servirsi della collaborazione di università italiane, le quali potranno, ai fini considerati, avvalersi anche di docenti di università straniere.

Le norme relative alla composizione delle suddette commissioni speciali saranno dettate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che a tal fine terrà conto dei criteri di cui all'articolo 4, in relazione alle particolari esigenze scolastiche locali.

Ai corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca in provincia di Bolzano sono ammessi anche coloro che siano in possesso di uno dei corrispondenti titoli accademici austriaci ritenuti equivalenti ai titoli accademici italiani di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 settembre 1956 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 14 settembre 1956 e successive modificazioni e integrazioni.

Nella prima applicazione della presente legge, ai corsi per il conseguimento del titolo di abilitazione potranno essere ammessi anche coloro che, avendo prestato due anni di servizio con qualifica non inferiore a «buono» nelle rispettive scuole di istruzione secondaria con insegnamento di lingua diversa da quella italiana, siano in possesso del titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Ai fini dell'immissione nei ruoli ai sensi del precedente articolo 7 è valido il servizio prestato dopo la data del rilascio del relativo titolo di studio estero, anche se la dichiarazione di equipollenza sia avvenuta o avvenga in data posteriore.

Le graduatorie permanenti di cui all'articolo 7 della presente legge per l'immissione nei ruoli delle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, saranno compilate su base regionale e, per la provincia di Bolzano, su base provinciale, rispettivamente dal provveditore agli studi del capoluogo di regione e da quello competente per la provincia di Bolzano.

La validità dei titoli di abilitazione conseguiti ai sensi del presente articolo potrà essere estesa alle scuole con lingua di insegnamento italiana e viceversa, previo accertamento della rispettiva conoscenza linguistica, da effettuarsi in un colloquio le cui modalità saranno stabilite con decreto emanato dal Ministro per la pubblica istruzione contemporaneamente al decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, sempreché l'insegnante sia in possesso degli altri requisiti e titoli normalmente prescritti.

Le abilitazioni all'insegnamento conseguite, da cittadini di lingua materna tedesca, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, fino alla data del 15 giugno 1964 e quelle conseguite in concorsi a cattedre ed esami di abilitazione indetti anteriormente all'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 972 del 1957, sono valide per l'insegnamento nelle scuole con lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Per gli insegnanti di stenografia e dattilografia negli istituti tecnici e professionali di Stato con lingua di insegnamento tedesca e delle località delle Valli ladine che abbiano prestato servizio ininterrotto per almeno dieci anni scolastici nel periodo dal 1949-50 al 1970-1971 negli istituti di istruzione tecnica e professionale, ovvero nelle ex scuole e corsi secondari di avviamento professionale e nelle ex scuole tecniche, la carriera sarà fatta decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario, agli effetti giuridici ed economici, dall'inizio del servizio prestato con titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di abilitazione.

 

Art. 21 - Alla spesa di lire 3.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Note

Successivamente, l'art. 33, L. 9 agosto 1978, n. 463, ha abrogato le disposizioni della presente legge che disciplinano il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

 

Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 - Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)

(Il provvedimento è stato successivamente integrato con le Leggi 14 gennaio 1975, n. 1, 11 ottobre 1977, n. 748 e 14 agosto 1982, n. 582 e quindi sostituito dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297)

 

TITOLO I - COMUNITÀ SCOLASTICA

 

Art. 1.- Organi collegiali. - Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione della gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.

 

Capo I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto

 

Art. 2.- Circoli didattici e istituti scolastici. -I circoli didattici e gli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica statali hanno autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, in relazione ai compiti ad essi demandati.

A livello di circolo e di istituto sono istituiti gli organi collegiali previsti dal presente capo.

 

Art. 3.- Consiglio di interclasse e di classe. -Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti secondari ed artistici sono rispettivamente composti dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria.

Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse o di classe:

a) nella scuola elementare, per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti come sopra;

c) nella scuola secondaria superiore ed artistica, due rappresentanti eletti come sopra, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;

d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

I consigli di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente, membro del consiglio loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra decenti, genitori ed alunni.

I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni che il regolamento di disciplina di cui all'art. 19 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dal presente decreto.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

Nella scuola secondaria ed artistica, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

 

Art. 4.- Collegio dei docenti. -Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti;

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.

Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;

b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;

c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

e) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità dell'art. 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e del conseguente D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti;

f) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

g) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento;

h) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto e nel consiglio di disciplina degli alunni;

i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;

l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse o di classe.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente secondo comma, lettera g).

 

Art. 5.- Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva. - Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale insegnante, uno del personale non insegnante, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), del successivo art. 6.

I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti di età non inferiore a 16 anni compiuti.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.

Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutivo, composta di un docente, di un non docente e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Il consiglio di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

 

Art. 6.- Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva. - Il consiglio di circolo o di istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che dovrà fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

f) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intereclasse o di classe; esprimere parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto.

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

 

Art. 7.- Consiglio di disciplina degli alunni. - Presso ciascun istituto scolastico è istituito il consiglio di disciplina degli alunni, che è presieduto dal preside.

Il consiglio di disciplina degli alunni delle scuole medie è formato oltre che dal presidente da 4 membri di cui 2 eletti dal collegio dei docenti nel suo seno e 2 eletti dai genitori degli alunni; negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica il consiglio di disciplina è composto, oltre che dal presidente, da 4 membri di cui 2 eletti dal collegio dei docenti nel suo seno, 1 eletto dai genitori degli alunni e 1 eletto dagli studenti di età non inferiore a 16 anni.

Per ciascuna categoria di membri sono eletti altresì altrettanti membri supplenti che sostituiscono i rispettivi titolari in caso di impedimento o assenza.

Il consiglio di disciplina è organo deliberante in materia disciplinare degli alunni per l'irrogazione delle punizioni che dal regolamento di disciplina siano attribuite alla competenza degli organi collegiali. Esso dura in carica un anno.

Contro le decisioni del consiglio di disciplina è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione competente per il grado di scuola cui appartiene l'alunno del consiglio scolastico provinciale.

Le elezioni dei membri del consiglio di disciplina degli alunni hanno luogo secondo le modalità di cui al primo comma del successivo articolo 20.

Le funzioni di segretario del consiglio di disciplina sono attribuite dal preside ad uno dei docenti membro del consiglio stesso.

 

Art. 8.- Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti. -Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.

I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.

La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.

Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.

Il comitato dura in carica un anno scolastico.

Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.

 

Capo II - Organi collegiali a livello distrettuale

 

Art. 9.- Istituzione e fini del distretto scolastico. - Su proposta delle regioni, che sentiranno gli enti locali interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i cui pareri verranno allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione è suddiviso, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in comprensori che assumono la denominazione di "distretti scolastici". I decreti dovranno indicare le sedi dei distretti.

Con la stessa procedura si provvede alle eventuali variazioni.

Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica delle comunità locali e delle forze sociali alla vita e alla gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti dai successivi articoli.

Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni scolastiche ed educative e delle attività connesse e per la loro realizzazione, con l'obiettivo del pieno esercizio del diritto allo studio, della crescita culturale e civile della comunità locale e del migliore funzionamento dei servizi scolastici.

Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento.

 

Art. 10.- Determinazione dei distretti. -Nella determinazione dei distretti si terrà conto dei seguenti criteri:

a) il distretto scolastico dovrà corrispondere ad un ambito territoriale subprovinciale e ad una popolazione non superiore a 100.000 abitanti. Può estendersi fino a 200.000 nelle zone di intensa urbanizzazione. Nessun distretto scolastico può avere estensione maggiore della provincia. In casi eccezionali, di un distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti parte di diversa provincia. Nell'ambito dei distretti scolastici dovrà, di regola, essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

b) nella delimitazione dell'area del distretto, si farà riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico;

c) si dovrà evitare lo smembramento del territorio comunale in distretti diversi, a meno che non esistano i presupposti per l'istituzione nello stesso comune di più distretti.

 

Art. 11.- Organi del distretto. - L'organo di governo del distretto scolastico è il consiglio scolastico distrettuale.

Esso è composto come segue:

a) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;

b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare di regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola esistenti nel distretto;

c) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente in servizio nelle scuole pareggiate, parificate, e legalmente riconosciute comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;

d) sette rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;

e) tre membri non appartenenti al personale della scuola, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti;

f) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

g) tre rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze sociali rappresentative di interessi generali, di cui 1 designato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, tra gli imprenditori, e gli altri 2, designati dal consiglio provinciale, che siano espressione di enti, associazioni e istituzioni culturali, le quali per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti siano ritenute capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della scuola;

h) sette rappresentanti eletti dagli alunni delle scuole - secondarie superiori e artistiche - statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;

i) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio provinciale.

Quando il territorio del distretto interessa più province, i rappresentanti vengono eletti nel modo seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio scolastico distrettuale, anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della minoranza;

l) due rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole.

Del consiglio scolastico distrettuale fanno altresì parte 7 rappresentanti del comune, di cui 2 riservati alla minoranza, eletti, anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale del comune se esso coincide col distretto.

Quando il territorio del distretto si estende su più comuni il numero dei rappresentanti è elevato a 11, di cui 2 riservati alla minoranza.

Nei casi previsti dal precedente comma i consigli comunali compresi nell'ambito del distretto provvedono ad eleggere ciascuno 3 consiglieri, di cui 1 riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti comunali del consiglio scolastico distrettuale, garantendo la rappresentanza della minoranza.

Se in un comune sono istituiti più distretti, esso avrà sette rappresentanti per ogni distretto, dei quali due riservati alla minoranza.

Qualora nell'ambito del distretto non esistono scuole pareggiate, parificate o legalmente riconosciute i posti previsti per i rappresentanti di cui alla lettera c) vanno ad aggiungersi a quelli di cui alle lettere a) e b) e cade la riserva di cui alla lettera d), ultima parte.

Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Il consiglio può eleggere nel proprio ambito una giunta esecutiva. Essa è composta dal presidente del consiglio scolastico distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio stesso.

I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti ai ruoli del personale non insegnante delle scuole ed istituti aventi sede nel distretto.

Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un triennio. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce, altresì, ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Le designazioni di cui alle lettere e), f) e g) nonché l'elezione dei rappresentanti dei comuni sono richieste dal provveditore agli studi alle organizzazioni e agli enti interessati all'atto in cui vengono indette le elezioni dei membri indicati nelle lettere a), b), c) e d). La richiesta deve indicare la data nella quale si svolgeranno tali elezioni.

Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta il distretto, mantiene i rapporti per i problemi di comune interesse con i comuni, la provincia e la regione cui appartiene il territorio del distretto, nonché con gli organi dell'amministrazione scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche ed educative operanti nel territorio distrettuale.

I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso comune o di una stessa provincia possono riunirsi per esaminare i problemi di comune interesse. A tali riunioni possono partecipare i competenti assessori comunali, provinciali e regionali, nonché i rappresentanti dell'amministrazione scolastica periferica.

La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico distrettuale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.

 

Art. 12.- Funzioni del consiglio scolastico distrettuale. - Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno, elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal Ministro per la pubblica istruzione e previe opportune intese, anche attraverso una riunione annua alla quale possono essere invitati tre membri compreso il presidente, dei consigli di circolo o di istituto, con gli organi competenti delle istituzioni scolastiche interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma per l'anno scolastico successivo attinente:

allo svolgimento di attività parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche;

ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a quelli di assistenza scolastica ed educativa;

ai servizi di medicina scolastica e di assistenza socio-psico-pedagogica;

ai corsi di scuola popolare, di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente;

al potenziamento delle attività culturali e sportive destinate agli alunni;

ad attività di sperimentazione.

In attuazione del predetto programma il consiglio scolastico distrettuale ha il potere di avanzare concrete specifiche proposte agli enti e organi competenti anche in ordine alla priorità delle diverse iniziative.

Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte:

al provveditore agli studi, alla regione, agli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, per tutto ciò che attiene all'istituzione, alla localizzazione e al potenziamento delle istituzioni scolastiche, nonché all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle strutture relative, anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

al Ministro per la pubblica istruzione ed al provveditore agli studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte salve le, garanzie di legge per il personale stesso;

al Ministro per la pubblica istruzione, per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche uniti alla migliore conoscenza delle realtà locali.

Il Consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal provveditore agli studi, dalla regione o dagli enti locali, parere che è obbligatorio, quando si tratti di interventi attinenti al programma ma in esso non previsti.

Il Consiglio scolastico distrettuale svolge i compiti di assistenza scolastica che siano affidati o delegati al distretto dalla regione, avendo di mira il coordinamento e l'integrazione delle attività assistenziali svolte nel distretto con i restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione del diritto allo studio.

Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti e la invia al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento interno, il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché in ordine all'impiego dei mezzi finanziari.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al precedente comma, riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché l'impiego dei mezzi finanziari.

 

Capo III - Organi collegiali a livello provinciale

 

Art. 13.- Consiglio scolastico provinciale. - Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie e artistiche della provincia.

Il numero complessivo dei componenti del Consiglio scolastico provinciale è determinato come segue:

a) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel precedente primo comma sia rispettivamente non superiore a 100.000 compreso fra 100.001 e 300.000, superiore a 300.000;

b) in proporzione al numero delle unità scolastiche delle scuole di cui alla precedente lettera a) comprese nella provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero delle unità scolastiche sia rispettivamente non superiore a 100, compreso fra 101 e 300, superiore a 300;

c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale direttivo e docente delle scuole di cui alla precedente lettera a) e al personale non docente delle scuole medesime che siano statali: 12, 16, 20 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore a 10.000, compreso fra 10.001 e 30.000, superiore a 30.000;

d) 6 componenti di diritto.

Fanno parte del consiglio scolastico provinciale:

a) il provveditore agli studi;

b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel precedente primo comma, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;

c) i rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel precedente primo comma, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;

d) i rappresentanti del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia, eletti dal corrispondente personale in servizio nei suddetti uffici;

e) i rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel precedente primo comma, designati dal Ministro per la pubblica istruzione;

f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia, eletti dai genitori dei suddetti alunni;

g) tre rappresentanti dei comuni della provincia, eletti dalle rappresentanze comunali dei consigli distrettuali della provincia in cui sono indette le elezioni: dei tre seggi disponibili, uno è riservato alla minoranza;

h) l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale;

i) un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la regione Trentino-Alto Adige;

l) i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro di cui al successivo settimo comma.

La metà dei seggi è riservata ai rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel precedente primo comma e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma medesimo, rispettivamente in ragione del 90% e del 10%. I seggi sono ripartiti fra i docenti dei diversi ordini di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale. Le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva.

Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi riservato ai componenti di diritto di cui alle lettere a), g), h), ed i) del precedente terzo comma, sarà attribuito secondo le seguenti proporzioni:

a) il 20% ai rappresentanti eletti del personale direttivo delle scuole statali in modo che sia garantita la presenza di un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un preside di scuola secondaria superiore o artistica;

b) il 10% ai rappresentanti eletti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole statali;

c) il 5% ai rappresentanti eletti del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia;

d) il 5% ai rappresentanti del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia;

e) il 25% ai rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, comprese nella provincia, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;

f) il 35% ai rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.

Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva; è comunque fatta salva la riserva di almeno il 50% dei seggi a favore del personale docente.

I seggi di cui alla lettera f) sono attribuiti a persone residenti nella provincia, in ragione del 60% a rappresentanti, non appartenenti al personale della scuola, delle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti, in ragione del 20% a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e in ragione del 20% a rappresentanti del mondo dell'economia, designati dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni scolastici. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b), c), d) e f) del precedente comma terzo hanno luogo secondo le modalità di cui al successivo art. 20.

 

Art. 14.- Organi del consiglio scolastico provinciale. - Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente, la giunta esecutiva e i consigli di disciplina per il personale docente appartenente a ruoli provinciali.

Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nel suo seno; parimenti vengono eletti anche due vicepresidenti. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta, il presidente e i vice presidenti sono eletti a maggioranza relativa dei votanti.

Le funzioni di segretario del consiglio scolastico provinciale sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.

La giunta esecutiva è formata da otto membri e dal provveditore agli studi, che ne è presidente; gli otto membri sono eletti nel suo seno dal consiglio, riservando almeno il 50% ai docenti.

Sono formati tre distinti consigli di disciplina per il personale docente della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media. Ciascun consiglio è formato da quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell'ambito del consiglio scolastico provinciale, dalle corrispondenti categorie ivi rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del personale docente, rispettivamente della scuola materna, elementare, media. Ove in seno al consiglio di disciplina non sia possibile assicurare la presenza di uno o più appartenenti alle categorie del predetto personale, i rappresentanti sono designati dal consiglio scolastico Provinciale che li sceglie tra il personale di ruolo in servizio nella provincia.

I Consigli di disciplina sono presieduti dal provveditore agli studi.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto in servizio nell'ufficio scolastico provinciale.

 

Art. 15.- Funzioni del consiglio scolastico provinciale. - Il consiglio scolastico provinciale:

a) esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone le priorità, tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti per le materie demandate alla competenza del provveditore agli studi;

b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;

c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti di cui alla legge 16 aprile 1953, n. 326 (1) , e successive modificazioni e integrazioni;

d) formula al Ministro per la pubblica istruzione e alla regione proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonché di educazione permanente;

e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica, per la formulazione dei relativi piani di finanziamento;

f) determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole;

g) esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola materna, elementare e media;

h) esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale docente della scuola materna, elementare e media per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;

i) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli istituti;

l) formula annualmente una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi scolastici della provincia, anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto e dell'amministrazione scolastica periferica;

m) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attività ad essa connessa e si pronunzia su tutte le questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporgli.

Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e si articola, con regolamento interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli effetti dell'esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni.

La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.

I consigli di disciplina hanno competenza in materia disciplinare relativamente al personale insegnante della scuola materna, elementare e media.

Salvo che non sia diversamente disposto, sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale docente il consiglio scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale relativa al settore di scuola cui appartiene il personale interessato con la sola presenza della componente direttiva e docente.

 

Capo IV - Organi collegiali a livello nazionale

 

Art. 16.- Consiglio nazionale della pubblica istruzione. - E' istituito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che sostituisce le sezioni seconda e terza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del Consiglio superiore delle antichità e belle arti per quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.

Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:

a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università, eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, così ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola elementare, 14 per la scuola media, 11 per la scuola secondaria di secondo grado, 3 per le scuole di istruzione artistica, 1 per le scuole statali italiane all'estero;

b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designati dal Ministero per la pubblica istruzione;

c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, uno di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e uno di scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

e) 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

g) 3 rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;

h) 5 rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

i) 2 rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente alla carriera direttiva, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;

l) 2 rappresentanti della 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, eletti nel suo seno;

m) 3 rappresentanti complessivi del personale insegnante direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.

Non sono eleggibili nel Consiglio nazionale i membri del Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili più di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.

Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il contenzioso può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.

Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.

Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), c), d), e), g) ed i) dei precedenti commi sono effettuate con le modalità di cui al successivo art. 20.

Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del precedente terzo comma, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art. 20, le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.

 

Art. 17.- Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. - Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il vice presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Il Consiglio nazionale elegge altresì: a) l'ufficio di presidenza; b) il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico; c) il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado; d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali.

L'ufficio di presidenza è costituito da 7 consiglieri eletti dal Consiglio nel suo seno.

Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico è formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti, designati dal Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I 3 rappresentanti del predetto personale eletti nel Consiglio nazionale sono di diritto membri effettivi del consiglio di disciplina.

Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado è formato dai 5 rappresentanti del personale direttivo componenti del Consiglio nazionale in qualità di membri effettivi e da 5 membri supplenti designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo in servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma terzo del precedente art. 16.

Il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole secondarie superiori e artistiche statali è formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno e appartenenti al personale medesimo, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante dell'istruzione artistica in qualità di membro effettivo ed uno in qualità di supplente.

Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il presidente.

Il presidente dei consigli di disciplina è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal membro effettivo più anziano di età di ciascun consiglio.

Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al terzo comma del successivo art. 18 elegge, nel suo seno, un consiglio per il contenzioso, composto di 3 membri appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con funzione di presidente.

Al Consiglio nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di primo dirigente e 5 funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di sezione per le funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e per sovrintendere ai servizi di segreteria.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre carriere necessario per il funzionamento degli uffici.

 

Art. 18.- Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. - Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:

a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'amministrazione scolastica, una valutazione analitica sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi;

b) formula proposte in ordine alla promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati;

c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;

d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore e artistica; sulla utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 417, relativo allo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche;

e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale appartenente a ruoli nazionali per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;

f) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi o dai regolamenti alla sua competenza;

g) si pronunzia sulle questioni che il Ministro per la pubblica istruzione ritenga di sottoporgli.

Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli ordini scolastici, il Parere è obbligatorio.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione funziona attraverso cinque comitati a carattere orizzontale relativi rispettivamente alla scuola materna, alla scuola elementare, alla scuola media, alla scuola secondaria superiore, agli istituti di istruzione artistica; attraverso appositi comitati a carattere verticale per materie e problemi specifici relativi a due o più degli indicati settori; come corpo unitario per le materie di interesse generale.

La composizione e il funzionamento dei comitati saranno determinati con regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole.

Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione presiede il Consiglio stesso, ne dispone la convocazione e può presiedere i comitati previsti dal precedente terzo comma.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

I consigli di disciplina sono competenti per i procedimenti disciplinari per i quali sia prevista la irrogazione di una sanzione superiore alla censura e che rispettivamente riguardino il personale ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e il personale docente delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali.

I consigli per il contenzioso, nell'ambito delle rispettive competenze, esprimono parere vincolante sui ricorsi proposti al Ministro per la pubblica istruzione, ove previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare. Esprimono altresì pareri sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del presente articolo.

 

Capo V - Norme comuni.

 

Art. 19.- Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali. - L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dal presente decreto spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore e artistica, qualunque sia la loro età.

 

Art. 20.- Elezioni. - Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di interclasse e di classe hanno luogo per ciascun componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.

Le liste dei candidati che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione possono essere presentate da due elettori ove questi siano inferiori a 10, e da un decimo degli elettori ove questi non siano superiori a 100 ma superiori a 10, e da 20 elettori se questi siano superiori a 100.

Le liste dei candidati docenti concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno 40 elettori.

Le liste dei candidati genitori concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno 200 elettori.

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna.

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire.

Il voto è personale, libero e segreto.

 

Art. 21.- Liste dei candidati del personale docente. - Per i rappresentanti del personale docente di ruolo non di ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola secondaria e gli istituti d'istruzione artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.

 

Art. 22.- Surroga dei membri cessati. - Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente decreto, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che in possesso dei detti requisiti risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

I rappresentanti delle regioni e degli enti locali potranno essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso in cui fossero intervenute nuove elezioni.

In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

 

Art. 23.- Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali. - I consigli di disciplina degli alunni, i comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli di interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

I consigli di circolo o di istituto, i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

 

Art. 24.- Svolgimento delle elezioni. - Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente decreto, e, in particolare per:

a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;

b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;

e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;

f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;

g) la proclamazione degli eletti;

h) la convocazione dell'organo;

i) la presentazione di ricorsi con indicazioni degli organi decidenti.

Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinti per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate quando è possibile, congiuntamente.

Le votazioni si svolgono in un unico giorno non lavorativo.

Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al primo comma del presente articolo.

 

Art. 25.- Autonomia amministrativa. - I consigli di circolo, di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo.

L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale.

I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore delle istituzioni di cui al primo comma sono erogati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto nonché delle esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi programmi di attività, dai competenti provveditori agli studi con ordinativi tratti sui fondi messi a loro disposizione con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Per gli istituti tecnici e professionali e di istruzione artistica dotati di personalità giuridica le aperture di credito ai provveditori agli studi comprendono, oltre il contributo ordinario previsto nel decreto istitutivo dei singoli istituti, gli eventuali contributi messi a disposizione del Ministero ad integrazione del contributo ordinario stesso.

Le aperture di credito di cui al comma precedente, che possono essere emesse senza limite di somma, sono soggette alla resa del conto, nei termini e con le modalità previste dagli art. 60 e art. 61 della vigente legge di contabilità generale dello Stato. Il contributo sui rendiconti è esercitato dalle ragionerie regionali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

Il servizio di cassa è affidato, previa autorizzazione del provveditore agli studi, a una azienda o a un istituto di credito il quale deve assumere anche la custodia dei valori.

I pagamenti sono effettuati unicamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento firmati, oltre che dal presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, da altro membro della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa, e dal segretario.

Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo.

Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione emanato di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei relativi adempimenti contabili nonché del servizio di cassa.

 

Art. 26.- Vigilanza. - I provveditori agli studi approvano i bilanci preventivi e le eventuali variazioni e i conti consuntivi delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo.

I provveditori agli studi procedono all'approvazione dei bilanci preventivi sentita la giunta esecutiva del consiglio scolastico provinciale.

I provveditori agli studi procedono all'approvazione dei conti consuntivi, su parere di una commissione formata da due funzionari della carriera dirigenziale o direttiva appartenenti uno all'ufficio scolastico provinciale e l'altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato, nonché da un rappresentante dei genitori degli allievi membro del consiglio scolastico provinciale, preferibilmente esperto in materia amministrativo-contabile.

La commissione di cui al precedente comma ha facoltà di richiedere i documenti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione del provveditore agli studi, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti, apposite verifiche presso i circoli didattici gli istituti scolastici e i distretti che hanno presentando il conto.

Dopo l'approvazione e comunque entro il 30 settembre dell'anno finanziario successivo a quello cui si riferiscono, i conti consuntivi sono inviati alla ragioneria regionale dello Stato competente per territorio per l'acquisizione di informazioni e dati da servire ai fini dell'indirizzo unitario e del coordinamento della finanza pubblica.

I provveditori agli studi vigilano altresì sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e d'istituto.

In caso di irregolarità, invitano gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse.

In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto e del consiglio scolastico distrettuale, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio.

Per i motivi indicati al precedente comma, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede allo scioglimento del consiglio scolastico provinciale.

In caso di conflitto di competenze tra organi a livello subprovinciale, decide il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale; tra organi a livello provinciale decide il Ministro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Art. 27.- Pubblicità degli atti. - Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.

I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole, compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale sono pubblicati nell'albo del provveditore agli studi e negli albi dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

 

Art. 28.- Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni. - L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

 

Art. 29.- Decadenza. - I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal precedente art. 22.

 

Capo VI - Norme particolari e transitorie

 

Art. 30.- Consiglio di circolo di scuola materna. - Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è costituito il consiglio di circolo. Esso è formato secondo le disposizioni di cui al precedente art. 5.

Il consiglio di circolo ha potere deliberante, oltre che per quanto riguarda l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico del circolo, sui seguenti argomenti:

a) adozione del regolamento interno del circolo, che dovrà, fra l'altro stabilire le modalità per la vigilanza dei bambini durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima;

b) determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa e per l'organizzazione dell'attività medesima;

c) acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale di gioco necessari al funzionamento del circolo;

d) le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere assunte dal circolo, per l'opera di prevenzione sanitaria e per l'attività dell'assistenza sociale;

e) promozione di contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

f) partecipazione del circolo ad attività ricreative e ludiche di particolare interesse educativo.

Per quanto non è previsto nel presente articolo si applica quanto disposto dal precedente art. 6.

 

Art. 31.- Comitato per la valutazione del servizio delle insegnanti di scuola materna. - Per la composizione e il funzionamento del comitato per la valutazione del servizio delle insegnanti di scuola materna si applica quanto disposto dal precedente art. 8.

 

Art. 32.- Collegio delle insegnanti di scuola materna. - Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il collegio delle insegnanti. Esso è composto dalle insegnanti di ruolo e non di ruolo del circolo ed è presieduto dalla direttrice didattica.

Il collegio delle insegnanti svolge i compiti di cui alle lettere b), g), h) ed i) del precedente art. 4. Inoltre:

1) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;

2) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;

3) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti;

4) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento delle insegnanti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dal precedente art. 4.

 

Art. 33.- Norma transitoria. - Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola materna:

a) si estendono in quanto applicabili le norme del presente decreto sugli organi di gestione;

b) il collegio delle insegnanti di scuola materna e il comitato per la valutazione del servizio vengono istituiti presso la direzione didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza;

c) le insegnanti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della scuola elementare in cui prestano servizio. Alle rappresentanti del predetto personale sono riservati uno o due dei seggi da attribuire al personale insegnante a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.

 

Art. 34.- Tutela delle minoranze nella provincia di Trieste e di Gorizia. - Nei consigli scolastici distrettuali e nei consigli scolastici provinciali delle province di Trieste e di Gorizia un quarto dei rappresentanti del personale docente delle scuole statali e un quinto dei rappresentanti dei genitori degli alunni sono riservati rispettivamente ai docenti e ai genitori degli alunni delle scuole statali con lingua d'insegnamento slovena.

Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto dei rappresentanti degli alunni è riservato agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena.

Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di scuole popolari, di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all'art. 9 della Legge 22 dicembre 1973, n. 932.

Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di cui al precedente comma, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito.

Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette materie da inviare alle competenti autorità per le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla commissione di cui al precedente secondo comma.

 

Art. 35.- Disposizioni particolari per le province di Trento e di Bolzano. - Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della scuola per le province di Trento e di Bolzano.

 

Art. 36.- Istituzioni con personalità giuridica. - Restano ferme le norme che attribuiscono la personalità giuridica a particolari tipi di istituzioni scolastiche cui si riferisce il presente decreto.

Le funzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest'ultimo.

Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni di cui al primo comma è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione degli istituti.

Agli istituti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 26.

Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

 

Art. 37.- Regolamenti tipo. - In mancanza dei regolamenti interni previsti nel presente decreto, i relativi organi operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della Pubblica istruzione.

 

Art. 38.- Proroga degli organi in carica. - Fino a quando non saranno insediati gli organi collegiali previsti dal presente decreto, restano in carica e continuano a svolgere le attribuzioni loro spettanti gli organi collegiali attualmente esistenti.

 

Art. 39.- Primo esercizio finanziario. - Per le istituzioni scolastiche alle quali il presente decreto attribuisce autonomia amministrativa, il primo esercizio finanziario decorre dal I gennaio successivo alla data di insediamento dell'organo competente a deliberare il bilancio.

 

Art. 40.- Norme particolari per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per le accademie nazionali di danza e d'arte drammatica. - Le norme del presente decreto non si applicano ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, all'Accademia nazionale d'arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza, salvo quelle che si riferiscono al comitato di valutazione di cui al precedente art. 8, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell'ambito di questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli altri organi collegiali esistenti presso le istituzioni di cui al precedente comma.

 

Art. 41.- Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali. - La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente decreto è gratuita.

Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio.

Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti leggi.

 

TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Art. 42.- Diritto di assemblea. - Gli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

 

Art. 43.- Assemblee studentesche. - Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore e artistica costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.

E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in un numero non superiore a Quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.

 

Art. 44.- Funzionamento delle assemblee studentesche. - L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio d'istituto.

L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

 

Art. 45.- Assemblee dei genitori. - Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.

Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o d'istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto.

 

Art. 46.- Norme finanziarie. - All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del capitolo 2523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 47.- Entrata in vigore. - Il presente decreto entra in vigore il I ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il I ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

 

Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 – Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato (SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la L. 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della L. 30 luglio 1973, n. 477;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione;

 

Decreta:

 

TITOLO I - Funzione docente, direttiva e ispettiva

 

Art. 1 - Libertà di insegnamento. - Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità degli alunni.

Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi.

 

Art. 2 - Funzione docente. - La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.

In particolare, essi:

a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;

b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;

c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;

d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;

e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

 

Art. 3 - Funzione direttiva. - Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.

In particolare, al personale direttivo spetta:

a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;

b) presiedere il collegio dei docenti, il consiglio di disciplina degli alunni, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, i consigli di interclasse o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;

d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;

e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà d'insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;

f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente e non docente;

g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto;

h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche e con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;

i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;

l) curare l'attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.

Nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzioni dei rettori e dei vice-rettori dei convitti nazionali e delle direttrici e i vice-direttrici degli educandati femminili dello Stato, salvo le modifiche derivanti da quanto stabilito dall'articolo 125 sulle funzioni degli ispettori scolastici.

In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

 

Art. 4 - Funzione ispettiva. - La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.

Essa è esercitata da ispettori tecnici centrali e periferici.

Gli ispettori tecnici centrali operano in campo nazionale e gli ispettori tecnici periferici in campo regionale o provinciale.

Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento: possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi.

Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici e i provveditori agli studi.

Al termine di ogni anno scolastico il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi.

 

TITOLO II - Reclutamento

Capo I - Norme generali

 

Art. 5 - Accesso ai ruoli. - L'accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli.

L'accesso ai ruoli del personale direttivo ed ispettivo ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami.

 

Art. 6 -Forme particolari di assunzione. - Sono fatte salve altre forme di assunzione sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti in vigore per gli insegnamenti di natura tecnica, professionale e artistica che richiedano particolari doti di preparazione e di esperienza non riferibili ai normali titoli di studio o di abilitazione.

 

Capo II - Reclutamento del personale insegnante

Sezione I - Concorsi per titoli ed esami

 

Art. 7 - Requisiti specifici di ammissione. - Salvo i casi in cui gli insegnamenti richiedano particolari competenze di natura tecnica, professionale ed artistica, per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami è richiesta una formazione universitaria completa da conseguire presso le università od altri istituti di istruzione superiore.

 

Art. 8 - Requisiti generali di ammissione. - Unitamente al titolo di studio indicato nel precedente articolo, è richiesto il possesso, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, dei requisiti previsti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato, ad eccezione del limite di età che è fissato al 40° anno.

Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite predetto previste dalle norme vigenti.

I requisiti, di cui al precedente primo comma, ad eccezione del limite massimo di età e del titolo di studio sono richiesti anche per le assunzioni previste dal precedente art. 6.

Per l'ammissione ai concorsi dei candidati non vedenti si applicano le disposizioni in vigore.

 

Art. 9 - Bandi di concorso. - I bandi dei concorsi per titoli ed esami stabiliscono il numero dei posti messi a concorso, i requisiti e le modalità di partecipazione, il calendario delle prove, le sedi di esame, il termine di presentazione delle domande e dei documenti necessari.

I concorsi sono distintamente banditi per ciascun tipo e grado di scuola e per ciascun tipo di istituzione educativa, e, relativamente agli istituti e scuole di istruzione secondaria, ai licei artistici e agli istituti d'arte, per ciascuna materia o gruppo di materie secondo le classi di concorso stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

 

Art. 10 - Competenza ad emanare i bandi di concorso. - Per il personale insegnante della scuola materna ed elementare e per il personale educativo, i concorsi sono provinciali e vengono indetti dal provveditore agli studi in base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

I bandi relativi al personale educativo, alla scuola materna e alla scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, e, ove previsti, di ruolo soprannumerario, i posti delle scuole e sezioni speciali, da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.

Per il personale insegnante della scuola media, compreso quello delle scuole annesse ai convitti nazionali e quello di materie culturali delle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica, i concorsi sono regionali e vengono indetti, relativamente ai posti vacanti e disponibili in ogni regione, dai soprintendenti scolastici regionali o interregionali in base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Per il personale insegnante appartenente ai ruoli nazionali, i concorsi per i titoli ed esami vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale può disporre che i concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale o interregionale dei posti, con procedure curate dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte graduatorie.

Nei casi in cui vengono indetti concorsi a livello regionale ai sensi dei precedenti commi terzo e quarto, nella regione Trentino-Alto Adige i concorsi sono indetti a livello provinciale.

 

Art. 11 - Commissioni esaminatrici. - Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi, da:

a) un professore universitario o preside, con funzione di presidente;

b) un membro scelto fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;

c) un membro scelto fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione è integrata con altri tre membri di cui 2 da scegliere tra quelli della lettera b) e uno tra quelli della lettera c) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce in sottocommissioni.

 

Art. 12  Formazione delle commissioni esaminatrici. - L'organo che ha indetto il concorso nomina, con proprio decreto, le commissioni esaminatrici scegliendo:

a) il presidente, se docente universitario, da un elenco proposto dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; se preside, da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

b) i membri da un elenco proposto dai consigli scolastici provinciali, se trattasi di concorsi provinciali; da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di concorsi regionali o nazionali.

Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo.

Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina direttamente i componenti le commissioni medesime.

 

Art. 13 - Svolgimento del concorso per il personale docente. - I concorsi per titoli ed esami, per il personale insegnante, constano di una o più prove scritte o pratiche, della frequenza di un corso della durata effettiva di 4 mesi e di una prova orale.

Le prove scritte o pratiche e la prova orale verteranno sulle discipline attinenti all'insegnamento.

I candidati, che hanno superato le prove scritte o pratiche, partecipano al corso di cui al precedente primo comma, ai fini dell'accertamento della preparazione professionale e delle capacità attitudinali.

I candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole d'istruzione secondaria ed artistica, che hanno superato le prove scritte o pratiche e siano in possesso della specifica abilitazione, non partecipano al corso e sono ammessi alla prova orale.

I corsi sono organizzati su base provinciale, regionale e nazionale e si svolgono sotto la guida di una commissione formata da docenti universitari e da personale direttivo e docente di ruolo, in servizio negli istituti e scuole cui si riferisce il concorso e presieduta da un docente universitario o da un preside o da un direttore didattico.

I corsi hanno carattere teorico-pratico. I relativi piani di studio devono favorire la conoscenza dei problemi dell'educazione, sviluppare le attitudini e le capacità professionali, promuovere l'approfondimento della didattica delle materie d'insegnamento. I corsi debbono altresì prevedere la partecipazione attiva ad esercitazioni, a seminari e a gruppi di studio. Possono essere chiamati a tenere lezioni docenti ed esperti delle materie comprese nei piani.

I piani di studio e le modalità di attuazione dei corsi e di formazione delle commissioni sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Al termine del corso, ciascun candidato sostiene innanzi alla commissione di cui al precedente quinto comma una prova rivolta ad accertare la preparazione specifica, nonché la capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso. Detta prova consiste nella trattazione scritta e nella discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi compiuti nel corso ed alle esercitazioni svolte durante lo stesso, nonché alle attività didattiche eventualmente prestate. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 24 quarantesimi. Il candidato che ha concluso il corso con una votazione non inferiore a 24 quarantesimi è ammesso alla prova orale; per i candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica l'esito positivo del corso ha anche valore abilitante.

Le commissioni giudicatrici del concorso dispongono di 100 punti, di cui 40 alle prove scritte, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte dispongono di 100 punti, di cui 30 alle prove scritte, 30 alla prova orale, 20 ai titoli artistico-professionali e 20 ad altri titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale.

Le prove d'esame del concorso, i relativi programmi, i titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Art. 14 - Prove d'esame per il personale educativo. - Per il personale educativo, i concorsi per titoli ed esami constano di una prova scritta e di un colloquio.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 da attribuire alla prova, 40 al colloquio e 20 ai titoli.

Sono ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a punti 24 su 40.

Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40.

La prova di esame, i relativi programmi, i titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Art. 15 - Graduatoria dei concorsi per il personale docente. - Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale docente, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a punti 48 su 80 o, per i concorsi a cattedre d'insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte, non inferiore a punti 36 su 60.

La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche e nelle prove orali, di quello conclusivo del corso e del punteggio assegnato per i titoli. Per i candidati di cui al quarto comma del precedente art. 13 va computato, in sostituzione del voto conclusivo del corso, quello di abilitazione rapportato in quarantesimi.

Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo.

Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria.

 

Art. 16 - Graduatorie dei concorsi per il personale educativo. - Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale educativo, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato, nelle prove stesse, una votazione non inferiore a punti 48 su 80.

La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti delle prove d'esame e del punteggio assegnato per i titoli.

Nei casi di parità di punteggio complessivo, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo.

Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina, hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria.

 

Art. 17 - Esclusione. - L'esclusione dal concorso per titoli ed esami è disposta per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza.

L'esclusione è disposta dall'organo che ha indetto il concorso con provvedimento motivato di cui è data comunicazione all'interessato.

 

Art. 18 - Periodicità dei concorsi e posti conferibili. - I concorsi per titoli ed esami sono banditi entro il 31 dicembre, ad anni alterni.

Sono messi a concorso, nella misura del cinquanta per cento, i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo.

 

Sezione II - Concorsi per soli titoli

 

Artt. 19-23  - [omissis]

 

Capo III - Reclutamento del personale direttivo

 

Art. 24 - Requisiti di ammissione ai concorsi. - I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative.

A tali concorsi possono partecipare gli insegnanti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengano ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

Fermo restando il requisito dell'anzianità di servizio, si osservano, per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai successivi articoli.

 

Art. 25 - Scuola materna e scuola elementare. - Ai concorsi a posti di direttrice didattica di scuola materna e di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi gli insegnanti delle rispettive scuole forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

 

Art. 26 - Scuola media. - Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:

a) gli insegnanti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonché gli insegnanti di ruolo di educazione fisica laureati;

b) gli insegnanti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.

 

Art. 27 - Scuole secondarie di secondo grado. - Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente articolo, sono ammessi gli insegnanti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché gli insegnanti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo.

Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituti o scuola cui si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.

Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti stessi.

Gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti di cui al precedente comma sono ammessi ai concorsi indicati nel primo comma del presente articolo, purché abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicati.

 

Art. 28 - Licei artistici ed istituti d'arte. - Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia dell'arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti.

Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel precedente comma, nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi del precedente articolo 7.

 

Art. 29 - Istituti di educazione. - Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrici degli educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente gli istitutori e le istitutrici delle predette istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento con un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato. Partecipano inoltre gli insegnanti di ruolo nelle scuole elementari forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo, nonché gli insegnanti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianità nel relativo ruolo di almeno due anni di servizio effettivamente prestato.

 

Art. 30 - Bandi di concorso. - I concorsi a posti direttivi di ogni tipo e grado di scuola e delle istituzioni educative sono indetti entro il 30 giugno, ad anni alterni, per i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 10 ottobre dell'anno in cui viene indetto il concorso e di quello successivo.

I bandi stabiliscono le modalità di partecipazione, le lauree valide per i concorsi e il termine di presentazione delle domande, dei titoli di ammissione, dei titoli valutabili e delle relative tabelle di valutazione, il calendario delle prove scritte e le sedi di esame.

 

Art. 31 - Competenza ad emanare i bandi. - I concorsi vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale può disporre che i concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale od interregionale di posti con procedura curata dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte graduatorie.

 

Art. 32 - Commissioni esaminatrici. - Le commissioni dei concorsi previsti dal presente capo sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da:

a) un professore universitario, con funzione di presidente;

b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso;

c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;

d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 12.

Si applica l'ultimo comma del citato art. 12.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.

 

Art. 33 - Prove di esame e valutazione. - I concorsi di cui al presente capo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.

Le commissioni dispongono di 100 punti dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.

Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.

Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.

La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.

 

Art. 34 - Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli. - Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i concorsi di cui al presente capo:

a) gli orientamenti programmatici per le prove di esame dei concorsi relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione educativa, nell'ambito degli argomenti indicati nel precedente art. 33;

b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione.

 

Art. 35 - Graduatorie. - Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, pei ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli.

Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame.

Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

 

Art. 36 - Esclusioni. - Nei limiti del successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento motivato del Ministro per la pubblica istruzione, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale insegnante ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

 

Capo IV - Reclutamento del personale ispettivo

 

Art. 37 - Concorsi a posti di ispettore tecnico periferico. - L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico periferico si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei contingenti di cui al successivo articolo 119.

Ai predetti concorsi sono ammessi:

a) per il contingente relativo alla scuola materna, le direttrici e le insegnanti di scuola materna;

b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i direttori didattici di scuola elementare, gli insegnanti elementari e gli istitutori e le istitutrici;

c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonché agli istituti d'arte ed ai licei artistici, i presidi e gli insegnanti della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato nonché i presidi e gli insegnanti dei licei artistici e degli istituti d'arte, gli insegnanti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvi i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside non sia prevista.

Il personale docente ed educativo dovrà avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.

 

Art. 38 - Concorsi a posti di ispettore tecnico centrale. - L'accesso a posti di ispettore tecnico centrale si consegue mediante concorsi per titoli integrato da un colloquio, ai quali sono ammessi gli ispettori tecnici periferici con tre anni di anzianità di servizio nel ruolo, e, limitatamente al contingente riservato alla istruzione artistica, anche i direttori dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica.

 

Art. 39 - Bandi di concorso a posti di ispettori tecnici. - I concorsi a posti di ispettore tecnico centrale e quelli a posti di ispettore tecnico periferico sono indetti ogni due anni con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti dei posti disponibili nei contingenti relativi ai gradi e tipi di scuola e tenuto conto dei settori d'insegnamento di cui al successivo art. 119.

I bandi stabiliscono altresì le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i titoli valutabili, nonché il calendario delle prove scritte.

 

Art. 40 - Commissioni esaminatrici. - Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da:

a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino una disciplina compresa nel settore di insegnamenti di cui trattasi;

b) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore;

c) un ispettore tecnico centrale.

Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del precedente primo comma.

 

Art. 41 - Prove di esame e valutazione nei concorsi a posti di ispettori tecnici periferici. - I concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore tecnico periferico constano di tre prove scritte e di una prova orale.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.

Nei concorsi relativi ai contingenti per le scuole materna ed elementare, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola:

la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale;

la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e per gli istituti d'arte e i licei artistici, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti alle discipline comprese nei settori di insegnamenti indicati dal successivo art. 119; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.

 

Art. 42 - Svolgimento del concorso a posti di ispettore tecnico centrale. - Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ispettore tecnico centrale dispongono di 100 punti di cui 50 da attribuire ai titoli e 50 al colloquio.

Il colloquio si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 40 su 50.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili e gli argomenti del colloquio.

 

Art. 43 - Graduatorie. - Le graduatorie dei concorsi di ispettore tecnico sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame o il colloquio con la votazione prescritta, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove anzidette e dei punti assegnati per i titoli.

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

 

Art. 44 - Esclusioni. - Nei limiti di cui al successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi a posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato del Ministro per la pubblica istruzione, oltre coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

 

Capo V - Reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole con lingua di insegnamento diversa dall'italiano

Sezione I - Scuole con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia

 

Art. 45 - Reclutamento del personale insegnante. - Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e di Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto.

A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.

Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli, con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Sono esonerati dal colloquio di cui al precedente comma egli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

Nei concorsi a posti di insegnamento della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

 

Art. 46 - Bandi di concorso e commissioni esaminatrici. - I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e per gli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

I predetti organi approvano le relative graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.

Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena, scelto secondo i criteri indicati nel precedente art. 12.

 

Sezione II - Scuole con lingua di insegnamento tedesca e scuole delle località ladine della provincia di Bolzano

 

Art. 47 - Reclutamento del personale insegnante. - Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto.

A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 116.

[Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli insegnanti di lingua italiana delle scuole elementari in lingua tedesca ed ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d'arte e licei artistici in lingua tedesca sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua materna italiana che dimostrino in un colloquio dinanzi ad apposita commissione di tre membri, nominata dal competente intendente scolastico di Bolzano, adeguata conoscenza della lingua tedesca. Sono esonerati dal predetto colloquio gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca].

[Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli insegnanti di lingua tedesca delle scuole elementari in lingua italiana ed ai concorsi a cattedre di lingua tedesca e di lingua e letteratura tedesca negli istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d'arte e nei licei artistici in lingua italiana sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua materna tedesca che dimostrino in un colloquio dinanzi ad apposita commissione di tre membri, nominata dal sovrintendente di Bolzano, adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono esonerati dal predetto colloquio gli aspiranti che abbiano insegnato lingua tedesca per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento italiana].

Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine.

 

Art. 48 - Bandi di concorso e commissioni esaminatrici. - I concorsi di cui al precedente articolo sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.

Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito l'insegnamento cui si riferisce il concorso.

 

Sezione III - Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena, delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine

 

Art. 49 - Reclutamento del personale direttivo. - Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle località ladine sono ammessi gli insegnanti ed il personale educativo di ruolo delle rispettive scuole od istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.

Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua tedesca o delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.

Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.

 

Art. 50 - Reclutamento del personale ispettivo tecnico periferico. - Nei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico è riservato apposito contingente da destinare alle scuole, di cui al presente capo.

Concorre ai posti del predetto contingente il personale insegnante e direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.

 

Art. 51 - Prove di esame e valutazione dei titoli. - Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce per i concorsi per titoli ed esami del personale insegnante e per i concorsi a posti del personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili.

Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del personale insegnante.

 

Art. 52 - Rinvio. - Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente capo, valgono le norme degli articoli contenuti nei capi I, II, III e IV del presente titolo e, limitatamente alle scuole in lingua tedesca e alle scuole delle località ladine, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 116, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

 

Capo VI - Norme comuni

 

Art. 53 - Incompatibilità. - Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso di cui al presente decreto coloro che abbiano relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti.

 

Art. 54 - Esonero dall'insegnamento. - Il personale direttivo e insegnante può essere esonerato, a domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni.

Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale insegnante, eventualmente esonerato, che nel corso dell'anno scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.

Il posto occupato dal personale esonerato non può essere conferito per incarico a tempo indeterminato durante il periodo dell'esonero.

 

Art. 55 - Validità del servizio. - Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

 

Capo VII - Nomina in ruolo

 

Art. 56 - Nomina in prova e decorrenza della nomina. - Il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e delle istituzioni educative è nominato in prova.

La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.

 

Art. 57 - Assegnazione della sede e decadenza dalla nomina. - L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria dei concorsi, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

Il personale che ha conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa entro il termine stabilito, o di accettazione condizionata, decade dalla nomina.

Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente decreto.

Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

 

Art. 58 - Prova. - La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.

Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica.

Compiuto il periodo di prova, il personale insegnante consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi, tenuto conto degli elementi forniti dal direttore didattico o dal preside, sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.

Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.

Per il personale ispettivo tecnico la conferma in ruolo è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore generale o capo servizio.

Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.

I provvedimenti, di cui al presente articolo, sono definitivi.

 

Art. 59 - Esito sfavorevole della prova. - In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali, o il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali, provvede:

alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso;

ovvero a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

 

TITOLO III - Diritti e doveri

Capo I - Diritti sindacali - Congedi ed aspettative

 

Art. 60 - Libertà sindacali. - Le libertà sindacali del personale docente, educativo, direttivo e ispettivo delle scuole ed istituzioni educative, di cui al presente decreto, sono disciplinate dagli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni.

L'uso gratuito di appositi spazi, ai fini di cui al citato art. 49 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, è concesso alle organizzazioni sindacali in ogni edificio scolastico.

Il personale docente ha diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni. Per il personale educativo il diritto di riunione è concesso nei locali della istituzione educativa.

Il personale direttivo ha diritto di riunione nei locali di una scuola od istituzione educativa liberamente scelta. Quando la riunione debba essere tenuta nei locali di una scuola, l'orario stabilito per il suo svolgimento non può coincidere con l'orario normale delle lezioni.

Il personale ispettivo tecnico ha diritto di riunione nei locali degli uffici in cui ha la sede di servizio.

Le riunioni, che possono riguardare la generalità del personale o gruppi di esso, sono indette singolarmente o congiuntamente dai sindacati che organizzano, su scala nazionale, le rispettive categorie del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo.

Va in ogni caso riconosciuto per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo il diritto di riunione durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore per ogni anno scolastico, da utilizzare per la partecipazione negli stessi giorni e nella stessa ora ad assemblee indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di cui al precedente sesto comma, in locali della stessa scuola o di scuole diverse o dell'istituzione educativa. A tal fine, le assemblee, ove necessario, possono essere tenute, a richiesta delle organizzazioni sindacali, anche nelle ore di lezioni, previa sospensione delle lezioni stesse con congruo preavviso alle famiglie degli alunni. Le modalità per la utilizzazione delle 10 ore secondo i criteri sopra indicati saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente sesto comma.

L'ordine del giorno, che deve riguardare materie di interesse sindacale, deve essere comunicato al direttore didattico o al preside, per il personale direttivo al provveditore agli studi e, per il personale ispettivo, al capo dell'ufficio interessato almeno tre giorni prima della data fissata.

Il direttore didattico o il preside, il provveditore agli studi ed il capo dell'ufficio potranno disporre il rinvio della riunione, soltanto se sia già pervenuta da parte di altra organizzazione sindacale avente titolo precedente comunicazione di assemblee per lo stesso giorno ed ora.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti delle organizzazioni sindacali anche se estranei alla scuola.

I periodi di esonero o di aspettativa per motivi sindacali sono validi a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

 

Art. 61 - Congedo ordinario. - Il personale ispettivo, direttivo e docente ha diritto ad un mese di congedo ordinario nell'anno scolastico.

Il predetto diritto è irrinunciabile.

Il congedo ordinario deve essere frutto nei periodi di chiusura delle scuole od istituzioni educative.

 

Art. 62 - Congedi straordinari e aspettative. - Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 21 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e l'art. 8 della legge 1° giugno 1942, n. 675.

Il periodo massimo di due mesi stabilito, per il congedo straordinario, dall'art. 37 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, è computato per anno scolastico.

Il personale docente, che dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia debba riprendere servizio d'insegnamento nel periodo successivo al 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.

 

Art. 63 - Organi competenti a disporre congedi ed aspettative. - I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal Ministro per la pubblica istruzione per il personale ispettivo tecnico; dal provveditore agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale insegnante.

 

Art. 64 - Proroga eccezionale dell'aspettativa. - L'organo competente a concedere l'aspettativa può eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravità, una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.

 

Art. 65 - Incarichi e borse di studio, congedi per attività artistiche e sportive. - Il personale di cui al presente decreto, purché abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministro per la pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze del servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.

E' consentito, anche indipendentemente da specifici accordi culturali, lo scambio di insegnanti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunità europea.

Per la durata dell'incarico il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio.

Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo.

Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.

Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale di cui sopra risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali.

Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma è disposta di concerto con il Ministro per il tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio.

Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari per la durata di 30 giorni con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche e agli insegnanti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari di cui all'art. 62 del presente decreto.

 

Art. 66 - Valutazione del servizio del personale docente. - Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.

Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisirà gli opportuni elementi di informazione.

La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.

Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.

Sono abrogate le disposizioni concernenti le note di qualifica del personale docente.

Nulla è innovato per quanto riguarda la valutazione del servizio del restante personale del presente decreto.

 

Capo II - Trasferimenti, assegnazioni provvisorie e passaggi di cattedra e di ruolo

 

Art. 67 - Trasferimenti a domanda e d'ufficio. - I trasferimenti del personale di cui al presente decreto sono disposti a domanda o d'ufficio.

 

Art. 68 - Trasferimenti a domanda.

I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Essi sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella detta tabella la valutazione del ricongiungimento al coniuge avviene indipendentemente dalla attività professionale dello stesso. Per il personale direttivo ed ispettivo tecnico è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza.

I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenenti ai ruoli nazionali dal Ministro per la pubblica istruzione.

I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

I provveditori agli studi competenti a provvedere al trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di cui al precedente secondo comma.

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno, annualmente, stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi competenti a provvedere.

 

Art. 69 - Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune. - I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso.

 

Art. 70 - Trasferimento d'ufficio. - Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedra ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede.

In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove più siano gli interessati, delle esigenze di famiglia di cui alla tabella prevista dall'art. 68 e della complessiva anzianità di servizio di ruolo.

 

Art. 71 - Organi competenti a disporre il trasferimento d'ufficio. - Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali è disposto dal provveditore agli studi. Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, esso è disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale.

Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli nazionali è disposto dal Ministro per la pubblica istruzione.

Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede esso è disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Qualora il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali debba aver luogo per provincia diversa, la sede è stabilita con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione.

Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside sentito il collegio dei docenti se trattasi di personale docente, e del provveditore agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida all'autorità competente a disporre il trasferimento d'ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso di mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di diritto.

 

Art. 72 - Ricorso avverso i trasferimenti. - Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra o a domanda è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Art. 73 - Assegnazioni provvisorie di sede. - Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, delle scuole secondarie superiori e degli istituti d'arte e dei licei artistici, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.

Può essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti.

Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico.

Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.

L'assegnazione provvisoria degli insegnanti elementari in soprannumero da una provincia ad altra provincia può essere disposta soltanto per compensazione.

 

Art. 74  Organo competente a disporre l'assegnazione provvisoria e durata dell'assegnazione provvisoria. - L'assegnazione provvisoria è disposta dal provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico.

Con la stessa ordinanza di cui all'art. 68 il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande.

 

Art. 75 - Passaggi di cattedra e di presidenza. - Possono essere disposti passaggi di cattedra e di presidenza secondo quanto previsto dalle allegate tabelle A, B, C, D, E, F e G. I passaggi predetti sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi, nel limite di un quinto dei posti disponibili.

Le tabelle previste dal precedente primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Art. 76 - Passaggi di cattedra per situazioni particolari. - Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti di materia o di gruppi di materie non più previste o comunque diversamente denominate o raggruppate, sono assegnati dal Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico ed economico in godimento.

Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione il Ministro per la pubblica istruzione può disporre la frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e qualificazione.

 

Art. 77 - Passaggi di ruolo. - Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni.

I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.

I passaggi medesimi sono disposti ogni biennio dopo i trasferimenti e dopo i passaggi di cattedra per non oltre il 10% delle cattedre che risultino disponibili dopo i trasferimenti.

L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati.

 

Art. 78 - Organi competenti a disporre i passaggi di categoria, di presidenza e di ruolo. - I provvedimenti relativi ai passaggi di cui agli articoli 75 e 77 sono adottati dagli organi competenti a disporre i trasferimenti a domanda.

 

Capo III - Comandi e collocamenti fuori ruolo

 

Art. 79 - Comandi. - Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre comandi annuali del personale di cui al presente decreto, presso amministrazioni statali o enti o associazioni aventi personalità giuridica, per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative ed assistenziali, nel numero, per ciascun grado di scuola, determinato biennalmente d'intesa con il Ministro per il tesoro, tenuto anche conto dei contingenti previsti dalle leggi vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Nessun altro comando può essere disposto in eccedenza al limite numerico di cui al precedente comma.

I comandi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.

Il periodo trascorso in posizione di comando ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

 

Art. 80 - Collocamento fuori ruolo. - I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente decreto restano disciplinati dalle disposizioni vigenti.

Essi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.

 

Capo IV - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera

 

Art. 81 - Riconoscimento del servizio al personale docente. - Al personale docente di cui al presente decreto, il servizio eccedente i quattro anni previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, viene riconosciuto nella misura di due terzi agli effetti giuridici ed economici e per il restante terzo ai soli fini economici.

Agli stessi effetti e negli stessi limiti è riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualità di professore incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle università.

 

Art. 82 - Riconoscimento del servizio del personale direttivo. - Al personale direttivo di cui al presente decreto è riconosciuto soltanto il servizio effettivamente prestato in qualità di insegnante di ruolo nella carriera di provenienza, nella misura della metà ai fini giuridici ed economici.

Il riconoscimento di cui al precedente comma non è cumulabile con quello previsto dall'articolo unico della legge 28 gennaio 1963, n. 28.

 

Art. 83 - Passaggio ad altro ruolo. - In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.

 

Art. 84 - Riconoscimento del servizio militare. - Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva nonché l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 8 novembre 1966, numero 1033, e successive modificazioni, resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di cui al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

 

Art. 85 - Periodi di servizi utili al riconoscimento. - Al fine del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.

I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.

 

Art. 86 - Cumulo di riconoscimenti e decorrenza dei benefici. - Il riconoscimento dei servizi di cui al presente decreto non è disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali.

I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della carriera.

I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente decreto, relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.

I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previste dagli articoli 81 e 82, hanno effetto da data non anteriore al 1° luglio 1975.

 

Capo V - Doveri

 

Art. 87 - Orario di servizio del personale direttivo. - Il personale direttivo delle scuole materne ed elementari, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, è tenuto ad un orario di servizio di 36 ore settimanali.

Quando le esigenze della scuola lo richiedano, il predetto personale è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, alle condizioni previste e con il compenso stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418, relativo alla corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

L'orario di servizio del personale direttivo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato è disciplinato dalle norme del presente articolo, in quanto compatibili.

 

Art. 88 - Orario di servizio dei docenti. - L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti della scuola materna è di 36 ore settimanali. L'orario obbligatorio di servizio per i docenti delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica è costituito:

a) delle ore da destinare all'insegnamento in ragione di 24 ore settimanali per i docenti delle scuole elementari e di 18 ore settimanali, da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana, per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica;

b) delle ore riguardanti le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in ragione di 20 ore mensili.

Nell'ambito dell'orario di servizio, gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata sono tenuti a rimanere a disposizione dell'istituto per tre ore settimanali, per le esigenze connesse con la preparazione delle esercitazioni e la cura delle attrezzature.

I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze o corsi di recupero, d'integrazione ed extracurriculari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attività parascolastiche o interscolastiche.

Fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18° del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell'assegno di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Ogni ora di servizio eventualmente prestata, in eccedenza all'obbligo di 20 ore mensili ed entro il limite massimo di 3 ore settimanali, per l'attività di insegnamento nei corsi di recupero, di integrazione ed extracurriculari, compresa nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna elementare, secondaria ed artistica per quella di direttore di scuola coordinata di istituto professionale e di addetto alla vigilanza di sezione staccata, e per quella svolta con funzione vicaria dal docente di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, è compensata secondo l'importo orario stabilito dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni. Tali prestazioni devono essere mensilmente documentate mediante dichiarazione del direttore didattico o del preside.

Il precedente comma ha effetto dal 1° luglio 1975.

 

Art. 89 - Lezioni private. - Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.

Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.

Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.

Nessun alunno può essere giudicato da docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

 

Art. 90 - Divieto di lezioni private per il personale ispettivo e direttivo. - Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.

 

Art. 91 - Divieto di cumulo di impieghi. - L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente decreto non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.

Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.

L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.

 

Art. 92 - Altre incompatibilità - Decadenza. - Il personale, di cui al presente decreto, non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei casi di società cooperative.

Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti viene diffidato dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.

L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali.

Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

 

Art. 93 - Norme di rinvio. - Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di diritti e di obblighi del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo, si rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

TITOLO IV - Disciplina

Capo I - Sanzioni disciplinari

 

Art. 94 - Sanzioni. - Al personale di cui al presente decreto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;

b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;

c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

c-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;

d) la destituzione.

Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.

 

Art. 95 - Censura. - La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.

 

Art. 96 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese. - La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente direttiva o ispettiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dal successivo art. 101. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:

a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;

b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

 

Art. 97 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi. - La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:

a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;

c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola o per concorso negli stessi atti;

d) per abuso di autorità.

 

Art. 97-bis. - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi. - 1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati punito con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.

3. Il termine previsto dall'articolo 102 è fissato in anni cinque per il personale che ha riportato la sanzione di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 94.

 

Art. 98 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio. - La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al precedente art. 96 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.

La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al precedente art. 97 se non superiore a tre mesi comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.

Il ritardo di cui ai commi precedenti ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.

Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale ispettivo, direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.

Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto da computo dell'anzianità di carriera.

 

Art. 99 - Destituzione. - La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:

a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;

b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;

c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;

d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;

e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;

f) per gravi abusi di autorità.

Il personale di cui al presente decreto incorre nella destituzione, senza procedimento disciplinare, nei casi previsti dall'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Art. 100 - Recidiva. - In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b) o alla lettera c) del precedente art. 94, va inflitta rispettivamente la sanzione prevista nella misura massima per la infrazione commessa e nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.

 

Art. 101 - Assegno alimentare. - Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio oltre agli assegni per carichi di famiglia.

La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.

 

Art. 102 - Riabilitazione. - Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.

 

Capo II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure

 

Art. 103 - Censura e avvertimento. - La censura è inflitta dal Ministro per la pubblica istruzione al personale ispettivo tecnico e dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto è inflitto dal competente direttore didattico o preside al personale docente.

 

Art. 104 - Sospensione dall'insegnamento o dallo ufficio e destituzione. - Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 94, lettere b) e c), sono:

a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;

b) il Ministro per la pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

Competente ad irrogare la sanzione di cui alle lettere c-bis) e d) dell'art. 94 è in ogni caso il Ministro per la pubblica istruzione.

Il provveditore agli studi o il Ministro per la pubblica istruzione provvedono con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento di ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in relazione all'appartenenza ai ruoli provinciali o nazionali, salvo che non ritengano di disporre in modo più favorevole al dipendente.

 

Art. 105 - Ricorsi. - Contro i provvedimenti del direttore didattico o del preside o del provveditore agli studi con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per la pubblica istruzione che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Art. 106 - Provvedimenti di riabilitazione. - Il provvedimento di riabilitazione di cui al precedente art. 102 è adottato:

a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;

b) con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

 

Art. 107 - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale. - Al personale di cui al presente decreto si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 a 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti:

a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali;

b) dal Ministro per la pubblica istruzione, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali.

La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal direttore didattico o dal preside sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dell'autorità competente cui il provvedimento dovrà essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di «diritto».

 

Art. 108 - Rinvio. - Per quanto non previsto dal presente decreto in materia disciplinare si applicano in quanto compatibili le norme del Titolo VII del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

TITOLO V - Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione

Capo I - Cessazioni.

 

Art. 109 - Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e a domanda. - Il personale di cui al presente decreto è collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, dal 1° ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di età.

Esso può essere collocato a riposo, su domanda, al 1° ottobre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.

 

Art. 110 - Dimissioni dall'impiego. - Il personale di cui al presente decreto può dimettersi dall'impiego. Le dimissioni presentate per iscritto decorrono normalmente dal 1° ottobre successivo a quello in cui sono state presentate.

Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del personale.

 

Art. 111 - Decadenza dall'impiego. - Al personale di cui al presente decreto si applicano, in materia di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 957, n. 3, e successive modificazioni.

I provvedimenti di decadenza sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

 

Art. 112 - Dispensa dal servizio. - Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, il personale di cui al presente decreto è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.

I provvedimenti di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

 

Capo II - Utilizzazione in altri compiti, restituzioni e riammissioni

 

Art. 113 - Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute. - Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può, a domanda, essere utilizzato in altri compiti, tenuto conto della preparazione culturale e professionale.

La utilizzazione di cui al comma precedente è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il personale interessato è collocato fuori ruolo per l'intera durata dell'accertata inidoneità.

 

Art. 114 - Restituzione ai ruoli di provenienza. - Il personale di cui al presente decreto, se già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente, può, a domanda, essere restituito al ruolo di provenienza.

La restituzione ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.

Il provvedimento di restituzione è adottato dal Ministro per la pubblica istruzione e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.

Il personale direttivo può essere restituito all'insegnamento, nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinenti alla funzione direttiva, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.

 

Art. 115 - Riammissione in servizio. - Al personale di cui al presente decreto si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.

Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio.

Il provvedimento di riammissione in servizio è adottato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali.

La riammissione in servizio ha effetto dallo anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.

 

TITOLO VI - Trattamento di quiescenza e previdenza

 

Art. 116 - Servizi utili o riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza. - Per la valutazione dei servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto è fissato nella misura del 18 per cento.

 

Art. 117 - Servizi utili o riscattabili ai fini previdenziali. - Per la valutazione dei servizi speciali ai fini previdenziali si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel secondo comma del precedente art. 116.

 

TITOLO VII - Norme finali e transitorie

Capo I - Norme finali

 

Art. 118 - Applicabilità. - Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le università, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonché al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale; si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.

 

Art. 119 - Ruolo degli ispettori tecnici periferici. - E' istituito il ruolo degli ispettori tecnici periferici con la seguente dotazione organica:

45 posti per la scuola materna;

245 posti per la scuola elementare;

160 posti per la scuola media;

150 posti per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte e i licei artistici.

Il Ministro per la pubblica istruzione provvede, nel limite dei contingenti dei posti di organico previsti nel precedente comma per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, alla ripartizione dei posti per i settori dell'insegnamento linguistico-espressivi, delle scienze storiche e sociali, delle scienze matematiche e naturali, delle materie tecnologiche e di altre specialità professionali, dell'educazione fisica e sportiva.

Per gli istituti d'arte e i licei artistici la ripartizione è effettuata in relazione ai vari insegnamenti plasticovisuali e tecnico-professionali.

I contingenti di cui ai precedenti commi possono essere modificati ogni due anni, nel limite della complessiva dotazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a svolgere le proprie funzioni nell'ambito di una regione o di una provincia, presso le sovrintendenze scolastiche o gli uffici scolastici provinciali.

In prima applicazione del presente decreto gli ispettori tecnici periferici provenienti dal soppresso ruolo degli ispettori scolastici sono assegnati con le modalità di cui al precedente comma, ed utilizzati, per quanto possibile, nelle zone che già costituivano le circoscrizioni di ispettorato scolastico di rispettiva titolarità.

Per accertamenti relativi ai singoli insegnamenti o gruppi di insegnamenti possono essere conferiti incarichi ispettivi dal Ministro per la pubblica istruzione o dai provveditori agli studi a personale direttivo e docente compreso negli elenchi di cui al precedente art. 12.

 

Art. 120 - Ruoli dei presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte. - E' istituito il ruolo dei presidi dei licei artistici.

I direttori degli istituti d'arte assumono la denominazione di presidi.

Ai presidi di cui ai precedenti commi si applicano, salva particolare diversa disposizione, le norme sul trattamento giuridico ed economico dei presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore.

 

Art. 121 - Ruoli del personale educativo. - Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali.

Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari.

 

Art. 122 - Trasformazione dei ruoli. - Il ruolo nazionale del personale docente della scuola media è trasformato in ruolo provinciale.

La presente norma ha effetto dal 1° ottobre successivo alla costituzione del consiglio scolastico provinciale.

 

Art. 123 - Competenze per l'amministrazione dei ruoli in materia di quiescenza. - I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali. Gli uffici scolastici provinciali per il personale appartenente ai ruoli provinciali provvedono a tutti gli atti e provvedimenti di stato giuridico e di carriera, ivi compresi i trattamenti di quiescenza e di previdenza.

Restano ferme le vigenti disposizioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

Dette disposizioni sono estese al personale dei ruoli degli istituti d'arte e dei licei artistici.

L'attribuzione delle competenze in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza si riferisce al personale che cessa dal servizio dal 1° ottobre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli atti e provvedimenti attinenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza spettanti al personale cessato dal servizio anteriormente alla data sopra indicata, continueranno ad essere curati dall'ispettorato per le pensioni del Ministero della pubblica istruzione.

Alle eventuali riliquidazioni dei trattamenti di quiescenza disposte successivamente alla data di cui al precedente quarto comma provvederanno, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, gli uffici scolastici provinciali, anche se trattasi di trattamenti di quiescenza spettanti a personale cessato anteriormente alla data stessa.

 

Art. 124 - Esercizio delle funzioni di ispettore tecnico centrale. - Le funzioni di ispettore tecnico centrale sono esercitate dagli ispettori centrali dei settori scolastici di cui alla dotazione organica stabilita dall'allegato II, tabella IX, quadro B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

Art. 125 - Soppressione di ruoli e devoluzione dei compiti già propri degli ispettori scolastici. - Sono soppressi il ruolo nazionale degli ispettori scolastici, i ruoli delle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato e dei censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale.

Le attribuzioni non ispettive già spettanti agli ispettori scolastici del ruolo soppresso sono devolute ai direttori didattici eccezione fatta per il conferimento della reggenza dei circoli didattici privi di titolare e per la decisione di ricorsi avverso provvedimenti dei direttori didattici, che sono devoluti al provveditore agli studi.

Con la soppressione del ruolo nazionale degli ispettori scolastici cessano di funzionare gli uffici degli ispettori scolastici.

 

Art. 126 - Norme particolari per il personale direttivo e docente delle accademie e dei conservatori. - Le norme contenute nel presente decreto si applicano anche al personale direttivo dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica e al personale docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti.

Restano ferme le vigenti disposizioni sul reclutamento e sull'orario di servizio e d'insegnamento del predetto personale direttivo e docente.

 

Art. 127 - Dotazioni organiche. - Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono determinate, entro il 31 marzo di ogni biennio, le dotazioni organiche del ruolo del personale direttivo della scuola elementare, e dei ruoli del personale educativo, tenuto conto del numero delle classi, delle unità scolastiche e, per quanto riguarda il ruolo del personale educativo, del numero dei convittori.

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(L'art. 127 non è stato ammesso al «Visto» della Corte dei conti.)

 

Capo II - Norme transitorie varie

 

Art. 128 - Inquadramento nei ruoli e trattamento giuridico ed economico. - Il personale appartenente ai ruoli nazionali trasformati in ruoli provinciali è inquadrato nel ruolo della provincia in cui ha la sede di titolarità alla data di applicazione del precedente art. 122.

Le maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono chiedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, l'inquadramento nel ruolo delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato o nel ruolo degli insegnanti elementari della provincia nella quale sono titolari.

In sede di prima applicazione del presente decreto, le maestre istitutrici, che hanno optato per l'inquadramento nel ruolo provinciale degli insegnanti elementari, conservano il posto di insegnante elementare nell'educandato di titolarità; in caso di insufficienza di posti, si applicano ad esse le stesse norme vigenti per i maestri elementari di ruolo trasferiti in altra scuola per soppressione di posto.

Per i posti di insegnante elementare degli educandati femminili dello Stato si provvede con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 576.

I censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nel ruolo degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi, con conservazione dell'attuale trattamento economico e di carriera sino al riordinamento dei ruoli previsto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento.

Gli ispettori scolastici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati, anche in soprannumero, nei posti di ispettore tecnico periferico relativi al contingente per la scuola elementare, utilizzando a tal fine anche il contingente previsto per la scuola materna. Il personale inquadrato ai sensi del presente comma conserva il trattamento economico e di carriera in godimento, sino al riordinamento dei ruoli previsto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono disposti secondo i criteri di anzianità di cui all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di attuazione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per la determinazione del trattamento economico spettante al predetto personale si ha riguardo all'anzianità maturata nei ruoli di provenienza.

 

Art. 129 - Restituzione ai ruoli di provenienza del personale ispettivo, direttivo e docente dell'istruzione elementare collocato permanentemente fuori ruolo. - Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, possono chiedere la restituzione alla funzione docente, direttiva ed ispettiva in una sede della provincia richiesta.

Si applicano le modalità stabilite dal precedente art. 114.

 

Capo III - Norme transitorie sui concorsi.

 

Art. 130 - Titoli di studio validi ai fini dell'ammissione all'insegnamento. - Fino all'attuazione dell'art. 7 del presente decreto, continuano ad essere validi, ai fini dell'ammissione all'insegnamento, i titoli di studio previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Parimenti continuano ad avere valore abilitante i titoli di studio cui tale valore è riconosciuto dalle predette vigenti disposizioni. Nei casi da queste previsti, si prescinde dal possesso di una specifica abilitazione.

Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, conseguite anteriormente all'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono valide ai fini dell'ammissione ai concorsi per titoli ed esami e per soli titoli, previsti dal presente decreto, nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per le discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce.

 

Art. 131 - [omissis]

 

Art. 132 - Commissioni esaminatrici. - Fino a quando non sia possibile chiamare a far parte delle commissioni di cui ai precedenti articoli 11 e 32 i membri scelti tra il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, fra gli istitutori e le istitutrici dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionali, nelle commissioni dei concorsi per titoli ed esami e di quelli per soli titoli relativi a detto personale sono nominati:

a) come membri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11 per la scuola materna, un direttore didattico e un insegnante di ruolo della scuola elementare;

b) come membro di cui alla lettera c) del medesimo art. 11, per il personale educativo delle indicate istituzioni, rispettivamente un vice rettore dei convitti nazionali, una maestra istitutrice degli educandati femminili dello Stato, un insegnante di materie letterarie degli istituti tecnici e professionali;

c) come membri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 32 per la scuola materna, un ispettore tecnico del contingente della scuola elementare, e due direttori didattici della scuola elementare.

I membri di cui al presente articolo sono nominati con le modalità stabilite dal precedente articolo 12.

 

Artt. 133-136 - [omissis]

 

Art. 137 - Deroga dai limiti di età. - Per l'ammissione dei concorsi per titoli ed esami previsti dal titolo II, capo II, del presente decreto si prescinde dal limite di età per gli insegnanti dichiarati non licenziabili ai sensi del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571.

 

Art. 138 - Regioni a statuto speciale. - Nella materia disciplinata dal presente decreto, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle norme di attuazione degli statuti di regioni a statuto speciale.

 

Art. 139 - Norme finali di rinvio. - Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.

 

Art. 140 - Abrogazione di norme. - Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e di regolamento, con esso comunque incompatibili, nonché le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e quelle successive concernenti i trasferimenti di sede del personale docente per concorso speciale.

 

Art. 141 - Entrata in vigore. - Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

 

TABELLA A - TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI DA UNO AD ALTRO TIPO DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA

Presidenze degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio

Presidenze degli istituti alle quali è ammesso il passaggio

OMISSIS

TABELLA B - TABELLA DI PASSAGGIO DEI PRESIDI DA ISTITUTI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE A ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA, DI ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE

Presidenze degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio

Presidenze degli istituti alle quali è ammesso il passaggio

OMISSIS

TABELLA C - TABELLA DEI PASSAGGI DI PRESIDI DAGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA A ISTITUTI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE, DI ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE

Presidenze degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio

Presidenze degli istituti alle quali è ammesso il passaggio

OMISSIS

TABELLA D - TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI DA ISTITUTI DI ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE AD ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA, PROFESSIONALE

Presidenze degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio

Presidenze degli istituti alle quali è ammesso il passaggio

OMISSIS

TABELLA E - TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI FRA ISTITUTI PROFESSIONALI

Presidenze degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio

Presidenze degli istituti alle quali è ammesso il passaggio

OMISSIS

TABELLA F - TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI FRA ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA

Presidenze degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio

Presidenze degli istituti alle quali è ammesso il passaggio

OMISSIS

TABELLA G - TABELLA DEI PASSAGGI DI CATTEDRA, DEL PERSONALE INSEGNANTE NELL'AMBITO DEI RUOLI DEI DOCENTI INDICATI NELLA TABELLA C, ANNESSA AL D.L. 30 GENNAIO 1976, N. 13, CONVERTITO NELLA LEGGE 30 MARZO 1976, N. 88.

Classe di concorso a cattedre o a posti dalla quale è ammesso il passaggio

Classe di concorso a cattedre o a posti alla quale è ammesso il passaggio

OMISSIS

Per il passaggio a cattedre negli istituti aventi particolari finalità compresi gli istituti professionali di Stato per non vedenti e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per sordomuti, è prescritto il possesso anche della specializzazione conseguita a norma dell'art. 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 (congiunta all'accertamento dei titoli professionali per la classe XCIII-bis - Vita di relazione negli istituti professionali di Stato per non vedenti). Per il passaggio dalle predette cattedre alle cattedre negli istituti e scuole normali è prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo di ruolo, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970.

Per il passaggio a cattedre nelle scuole medie aventi particolari finalità, comprese quelle per non vedenti o per sordomuti, è prescritto il possesso anche della specializzazione conseguita a norma dell'art. 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970. Per il passaggio delle predette cattedre alle cattedre nelle scuole medie normali è prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo di ruolo, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970.

TABELLA DEI PASSAGGI DI CATTEDRA DEL PERSONALE INSEGNANTE, NELL'AMBITO DEI RUOLI DEI DOCENTI INDICATI NELLA TABELLA D E TABELLA G - QUADRO II, ANNESSE AL D.L. 30 GENNAIO 1976, N. 13 CONVERTITO NELLA L. 30 MARZO 1976, N. 88.

Classe di concorso a cattedre o a posti dalla quale è ammesso il passaggio

Classe di concorso a cattedre o a posti alla quale è ammesso il passaggio

OMISSIS

E' prescritto anche il possesso della specializzazione conseguita a norma dell'art. 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, per il passaggio alla cattedra di stenografia Braille e dattilografia Braille negli istituti professionali di Stato per ciechi (classe LXXIX-bis, tabella B), per il passaggio al posto di Attività pratiche speciali nella scuola media per non vedenti (classe I-bis, tabella C), e per il passaggio ai posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria per ciechi o per sordomuti. Per il passaggio dai predetti posti e cattedre a posti e cattedre nelle scuole ed istituti normali è prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo di ruolo, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970.

TABELLA H - TABELLA DEI PASSAGGI FRA RUOLI DEL PERSONALE INSEGNANTE

Classe e cattedra a cui è ammesso il passaggio

Ruolo e cattedra a cui è ammesso il passaggio

 

Legge 14 gennaio 1975, n. 1 - Modifiche al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione e il riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (GU 14 gennaio 1975, n. 12)

 

Art. 1. - Aggiungere la lettera d) al secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:

d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe

 

Art. 2. - Modificare il comma terzo dell'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), del successivo art. 6.

 

Art. 3. - Modificare il comma secondo dell'art. 11 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:

h) sette rappresentanti eletti dagli alunni delle scuole - secondarie superiori e artistiche - statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;

i) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio provinciale.

Quando il territorio del distretto interessa più province, i rappresentanti vengono eletti nel modo seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio scolastico distrettuale, anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della minoranza;

l) due rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole.

 

Art. 4. - Aggiungere un comma all'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al precedente comma, riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché l'impiego dei mezzi finanziari.

 

Art. 5. - Sostituire il terzo comma dell'art. 19 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore e artistica, qualunque sia la loro età.

 

Art. 6. - Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

 

Art. 7. - E' soppressa la cassa scolastica prevista dall'art. 101 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965, (e dagli articoli seguenti al 101 sempre del R.D.) e successive integrazioni e modificazioni.

Il patrimonio della cassa scolastica e quello di fondazioni autonome da esse eventualmente amministrato è devoluto all'istituzione scolastica presso cui era costituito. Il patrimonio delle fondazioni e quello derivante da donazioni ed altre iniziative analoghe rimane destinato agli scopi previsti dagli statuti e dai regolamenti relativi.

 

Art. 8. - Aggiungere quattro commi all'art. 34 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:

Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto dei rappresentanti degli alunni è riservato agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena.

Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di scuole popolari, di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all'art. 9 della Legge 22 dicembre 1973, n. 932.

Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di cui al precedente comma, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito.

Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette materie da inviare alle competenti autorità per le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla commissione di cui al precedente secondo comma.

 

Ministero della pubblica istruzione - Relazione conclusiva della Commissione Falcucci concernente i problemi scolastici degli alunni handicappati (1975)

(Tale relazione costituisce la base fondamentale per l’integrazione degli alunni portatori di handicap e contiene i principi ispiratori delle successive Leggi n. 517/1977 e n. 104/1992.)

 

PREMESSA

La preliminare considerazione che la Commissione ha ritenuto di fare è che le possibilità di attuazione di una struttura scolastica idonea ad affrontare il problema dei ragazzi handicappati presuppone il convincimento che anche i soggetti con difficoltà di sviluppo, di apprendimento e di adattamento devono essere considerati protagonisti della propria crescita. In essi infatti esistono potenzialità conoscitive, operative e relazionali spesso bloccate degli schemi e dalle richieste della cultura corrente e del costruire sociale. Favorire lo sviluppo di queste potenzialità è un impegno peculiare della scuola, considerando che la funzione di questa è appunto quella di portare a maturazione, sotto il profilo culturale, sociale, civile, le possibilità di sviluppo di ogni bambino e di ogni giovane.

La scuola proprio perché deve rapportare l’azione educativa alle potenzialità individuali di ogni allievo, appare la struttura più appropriata per far superare la condizione di emarginazione in cui altrimenti sarebbero condannati i bambini handicappati, anche se deve considerarsi coessenziale una organizzazione dei servizi sanitari e sociali finalizzati all’identico obiettivo. Questo impegno convergente si impone preliminarmente sotto il profilo della prevenzione anche in senso diagnostico, terapeutico ed educativo da realizzarsi fin dalla nascita ed in tutto l’arco prescolare, specialmente nei confronti del bambino che abbia particolari difficoltà; sia per circoscrivere, ridurre ed eliminarne le cause, ove possibile, nonché gli effetti di esse; sia per evitare l’instaurazione di disturbi secondari.

La scuola può contribuire a quest’opera di prevenzione e di recupero precoce, con la generalizzazione dalla scuola materna (anche se non obbligatoria) che, oltre ad offrire al bambino l’occasione di un più articolato processo di socializzazione, può favorire la tempestiva prevenzione ed il superamento delle difficoltà che possono ostacolare lo sviluppo psicofisico.

Ma oltre alla generalizzazione scuola materna, è tutta la struttura scolastica, particolarmente quella della fascia dell’obbligo, che può e deve contribuire in modo decisivo al superamento di ogni situazione di emarginazione umana e culturale e sociale che abbia la sua radice nel mancato sviluppo delle potenzialità del soggetto. Fatta questa premessa, la Commissione ha cercato di individuare una strategia di attuazione di questo fondamentale obiettivo.

 

1. UN NUOVO MODO DI ESSERE DELLA SCUOLA, CONDIZIONI DELLA PIENA INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati passa attraverso un nuovo modo di concepire e di attuare la scuola, così da poter veramente accogliere ogni bambino ed ogni adolescente per favorirne lo sviluppo personale, precisando peraltro che la frequenza di scuole comuni da parte di bambini handicappati non implica il raggiungimento di mete culturali minime comuni. Lo stesso criterio di valutazione dell’esito scolastico, deve perciò fare riferimento al grado di maturazione raggiunto dall’alunno sia globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati, superando il concetto rigido del voto o della pagella.

Fondamentale è l’affermazione di un più articolato concetto di apprendimento, che valorizzi tutte le forme espressive attraverso le quali l’alunno realizza e sviluppa le proprie potenzialità e che sino ad ora sono stati lasciate prevalentemente in ombra. L’ingresso di nuovi linguaggi nella scuola, se costituisce infatti un arricchimento per tutti, risulta essenziale per gli alunni che non rispondono alle richieste di un lavoro formale, in quanto offre 1oro reali possibilità di azione e di affermazione.

Si dovrebbe giungere per questa via ad allargare il concetto di apprendimento affinché, accanto ai livelli di intelligenza logica-astrattiva, venga considerata anche l’intelligenza sensorio-motrice e pratica e siano soprattutto tenuti presenti i processi di socializzazione.

Questa più articolata esperienza scolastica è possibile solo nella attuazione del "tempo pieno", da intendersi non come somma dei momenti antimeridiano e pomeridiano non coordinati fra di loro, ma come successione organica ed unitaria di diversi momenti educativi programmati e condotti unitariamente dal gruppo degli operatori scolastici (culturale, artistico-espressivo, ricreativo o ludico, aperto anche ad agenti culturali esterni alla scuola, di ricerca e di esperienza personale e di gruppo, di attività socializzante). In una scuola che, organizzandosi organicamente in forme operative più ricche e più varie di quelle offerte dall’insegnamento tradizionale, offre agli alunni una possibilità di maturazione attraverso una pluralità di linguaggi e di esperienze, è difficile ed artificioso distinguere tra attività "didattiche", da intendersi come insegnamento delle "materie principali", ed attività "integrative", tra l’insegnamento "normale" ed attività di recupero e di sostegno.

Le diverse attività scolastiche non sono di per se "primarie" o "integrative", "normali" o di "recupero", ma lo diventano quando un progetto didattico le valuta in rapporto al livello di maturazione o alle esigenze di un singolo o di un gruppo.

Di qui la necessità che tutte siano riportate, attraverso una chiara ed univoca interpretazione dei decreti delegati ad una unitaria ed organica impostazione; diversamente, si avrebbe una sovrapposizione di momenti diversi nel tempo scolastico dell’alunno. Il contrasto disorienta l’alunno ed ostacola l’avvio della collaborazione tra gli insegnanti che sarebbe, al contrario, favorita da una programmazione unitaria del tempo scolastico.

La programmazione e la conduzione unitaria della vita sco1astica eviterebbe, inoltre, il crearsi nei genitori, dell’equivoca distinzione tra "insegnamento del mattino", al quale spetta di dare giudizi sulle capacità del figlio, e "l’insegnamento del pomeriggio", (educatori, animatori, ecc.) che lo fa giocare.

Si va affermando, inoltre, la tendenza a separare il meno possibilmente le iniziative di recupero e di sostegno dalla normale attività scolastica, alla cui ricca articolazione si affida il compito di offrire a tutti, nell’ambito dei gruppi comuni, possibilità di azione e di sviluppo. Si cerca in questo modo di non legare i vantaggi dell’intervento individualizzato, agli svantaggi della separazione dal gruppo più stimolante degli alunni "normali". Anche per il sostegno ed il recupero quindi, la ricercata connessione con la normale attività scolastica impedisce di concepire un livello distinto di programmazione e di verifica.

Non ci si nascondono le difficoltà di tradurre, in termini di azione scolastica valida per tutti, l’esigenza di fare operare gli alunni in difficoltà con gli altri. Una vita scolastica perfettamente articolata, nella quale le attività integrative e di recupero non abbiano un posto separato dalla normale azione didattica, può essere ancora, per molte situazioni, più una meta ed un criterio di riferimento nel processo di crescita della scuola che non una piena realizzazione, per le difficoltà legate alla preparazione degli insegnanti e alle concrete possibilità organizzative che 1a scuola oggi offre. Si ritiene, tuttavia, indispensabile inserire nella prospettiva di sviluppo della vita scolastica la dimensione dell’integrazione, affinché ad ogni livello di programmazione della scuola a tempo pieno venga adeguatamente affrontato il problema degli alunni in difficoltà.

Tali criteri debbono ritenersi estesi anche alla scuola ordinaria non ancora a tempo pieno, perché rappresentano una struttura operativa che facilita la prevenzione del disadattamento o ne riduce la gravità.

Al contrario, una programmazione duplice riportata ad organi diversi, oltre a costituire una difficoltà ulteriore o gratuita che si aggiunge alle ineliminabili difficoltà legate al costume scolastico, costituisce un incentivo a deviare dalla meta sin dall’inizio.

Risultano infine favorevoli ag1i alunni in difficoltà altre due caratteristiche della scuola a "tempo pieno": i modi più validi e meno rigidi di organizzare i gruppi di lavoro, superando la struttura rigida delle classi, e la possibilità soprattutto nella scuola elementare di avere rapporti con più insegnanti. Dovrebbe essere possibile, in questo contesto, modulare i rapporti interpersonali secondo le necessità di ciascuno (dal rapporto duale al rapporto polivalente) in modo graduale e non rigido.

La Commissione mentre considera la realizzazione di un nuovo modo di essere della scuola, un obiettivo fondamentale, generale e irrinunciabile, ritiene che esso costituisca il punto di arrivo di un processo necessariamente graduale e realistico che deve però partire da una concreta ipotesi, quale ad esempio quella qui appresso indicata.

 

2. PROTOTIPO DI SCUOLA PER L’INTEGRAZIONE

a) Popolazione scolastica: quella di competenza territoriale senza alcuna esclusione.

Essa non dovrebbe superare le 500 unità (tranne che nella scuola materna).

 

b) Gruppi di alunni: dovrebbero essere costituiti entro un limite medio di 15 – 20 alunni.

Il numero di eventuali minori handicappati dovrà essere deciso dall’équipe formata dai docenti della classe e dagli specialisti. Si intendono per handicappati: "minori che in seguito ad evento morboso o traumatico intervenuto in epoca pre-peri - e post-natale presentino un menomazione delle proprie condizioni fisiche, psichiche e/o sensoriali, che li mettano in difficoltà di apprendimento o di relazione".

 

c) Orario: tempo pieno (inteso come precisato nella premessa).

 

d) Progetto educativo: un nuovo modo di essere della scuola postula il superamento del concetto dell’unicità del rapporto insegnante-classe con l’attribuzione, ad un gruppo di insegnanti interagenti, della responsabilità globale verso un gruppo di alunni, con la conseguente necessità di programmare, attuare e verificare il progetto educativo, in associazione con gli specialisti. Resta ferma la responsabilità giuridica, nei confronti dei singoli alunni, di quegli insegnanti ai quali essi sono affidati nei diversi tempi scolastici. Il superamento del rapporto dualistico prevede, per la scuola elementare, un insegnante in più (di ruolo e particolarmente esperto) ogni tre gruppi di allievi. Considerando che nella scuola a tempo pieno bisogna disporre, per l’arco della giornata, di due insegnanti per ogni gruppo di allievi, ne deriva che per tre gruppi di allievi occorrono otto insegnanti.

Va prevista anche la possibilità di un insegnante specializzato, capace di svolgere un’azione di recupero con i nuclei di handicappati gravi; in tal caso il rapporto numerico flessibile adulto-allievo dovrà oscillare da 1/1 ad 1/3.

Va prevista altresì la presenza di insegnanti specializzati capaci di svolgere per soggetti medio-gravi interventi alternati sia in senso riabilitativo, sia in senso specializzante. In tal caso il rapporto flessibile può anche indicarsi con la proporzione ¼ - 1/5, e può pure verificarsi l’opportunità di un servizio itinerante. Ovviamente, tale prestazione deve svolgersi in una scuola aperta e fornita del servizio di un’équipe che abbia almeno la seguente composizione: assistenti sociali, psicologo, pedagogista specializzato; tecnici riabilitativi e specialisti clinici adatti a seguire le dinamiche dei singoli casi (diagnosi, trattamento, verifica).

Questa più articolata vita scolastica, promuovendo la maturazione e la socializzazione degli alunni, può prevenire le difficoltà e può affrontarle in misura adeguata ove si siano manifestate.

I modi di formazione e di funzionamento dei gruppi di attività possono essere vari, in relazione alle diversità delle situazioni, in corrispondenza al tipo di attività scelte, alle esigenze dei singoli alunni e dei gruppi ecc.

Tutto ciò sembra essere particolarmente valido per gli alunni in difficoltà, in quanto consente di modulare in modo graduale e non rigido i rapporti interpersonali.

 

e) Operatori scolastici

1. Docenti - La possibilità di realizzazione di un nuovo modo di essere della scuola è legata alla preparazione e all’aggiornamento permanente degli insegnanti. Essi devono conoscere ed usare i nuovi mezzi operativi che devono essere introdotti ad arricchimento e rinnovamento dell’insegnamento tradizionale. Alla scuola dovrebbero essere assicurati insegnanti di ruolo, di cui bisognerebbe favorire la stabilità, essendo la continuità del rapporto educativo un obiettivo fondamentale per il positivo funzionamento di essa.

Nella convinzione che tale stabilità sia comunque auspicabile in ogni caso, la Commissione tuttavia non può non sottolineare che essa, in una suola che vede la presenza di handicappati, si configura come una più puntuale e incisiva esigenza, che deve proporsi di non interrompere la razionale continuità del dialogo fra il docente e l’allievo.

Pertanto, la Commissione richiama l’attenzione del Ministero sulla necessità di studiare per ciò che concerne modalità di trasferimenti e di assegnazioni provvisorie, gli opportuni strumenti per garantire, già a partire dal prossimo anno scolastico 1975/’76, la maggiore possibile stabilità nella sede del personale docente di ruolo.

L’aggiornamento permanente dei docenti, dei direttori didattici e dei presidi costituisce un punto qualificante di tutta la politica scolastica ed una condizione fondamentale per l’esercizio della funzione docente, la quale esige non solo un solido fondamento scientifico-teorico, ma la continua riflessione sull’esperienza pedagogica.

L’aggiornamento dei docenti deve farsi perciò prevalentemente "sul loro campo operativo", cioè nella scuola e attraverso la scuola.

Una particolare attenzione deve essere dedicata all’aggiornamento dei dirigenti scolastici, anche in considerazione della funzione di coordinamento ad essi richiesta in rapporto alla definizione dei progetti educativi.

Si sottolinea la necessità che, nell’ambito degli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l’aggiornamento culturale e professionale degli insegnanti, sia previsto, in conformità all’ultimo comma dell’art. 10 dell’apposito decreto delegato, che le sezioni relative ai vari ordini di scuola, operino unitariamente, per l’approfondimento della problematica psico-pedagogica e didattica relativa ai disturbi della struttura psicologica dei minori.

2. Specialisti - Il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno esige che gli operatori scolastici abbiano un’organica visione delle dimensioni psicologiche e relazionali del fatto scolastico e degli ambienti nei quali l’alunno vive ed i fenomeni scolastici si maturano.

Ciò rende necessario che l’azione dei docenti sia integrata da altri operatori che possano offrire l’apporto di specifiche competenze.

La collaborazione di detti specialisti deve realizzarsi in ordine al duplice piano di sviluppo della scuola:

2.1) promozione di una vita scolastica comune, ricca, articolata, flessibile che si proponga di educare tramite esperienze cognitive e di socializzazione qualitativamente adeguate;

2.2) risoluzione dei problemi relativi all’accoglimento nella scuola di allievi handicappati.

Condizione essenziale è che tutti gli operatori, docenti e specialisti, lavorino in équipe per l’attuazione dei finì indicati, e per tutti gli interventi ritenuti necessari onde evitare che il loro apporto si vanifichi in generiche ed unilaterali iniziative.

È necessario dunque chiarire e ricercare le condizioni che, stabilendo tra operatori diversi, comuni riferimenti di linguaggio, di prospettive e di finalità rendano possibile il necessario lavoro interdisciplinare, volto alla definizione ed alla realizzazione di progetti educativi comuni.

Questa impostazione appare più che mai necessaria in relazione ai gruppi in cui gli allievi handicappati sono inseriti. Una visione realistica delle risorse disponibili (anche come numero di specialisti), fa considerare come prioritaria, sì, la collaborazione degli specialisti per soddisfare i bisogni di detti gruppi, ma con un preciso impegno nei riguardi dei singoli handicappati che abbiano necessità di particolari interventi, che diano all’allievo la possibilità di inserirsi nel gruppo e, in genere, ad aprirsi ad attività in comune.

Va peraltro precisato che per eventuali trattamenti specialistici la scuola deve poter utilizzare strutture esterne (centri medico-pico-pedagogici; centri di igiene mentale; trattamenti riabilitativi, e tutti i servizi funzionanti nel distretto).

La Commissione ha quindi affrontato il problema del rapporto giuridico-amministrativo tra specialisti e scuola ed ha espresso la opinione che si debba considerare come soluzione ottimale, in prospettiva, il poter disporre della prestazione degli specialisti di cui dovranno essere a suo tempo fornite le unità sanitarie locali.

In via temporanea, la Commissione ha concordato sulla necessità di dover impegnare gli specialisti che, attraverso lo strumento della convenzione, possono essere messi a disposizione sia da enti pubblici che privati, secondo i criteri già indicati nello schema di convenzione allegato alla circolare n. 227/1975.

Quanto alle figure degli specialisti, si ritiene di dover fare riferimento agli assistenti sociali; psicologo, pedagogista specializzato; tecnici riabilitativi e specialisti clinici adatti a seguire le dinamiche dei singoli gruppi.

 

f) Strutture edilizie, attrezzature, personale assistente

Oltre a definire una precisa normativa per la nuova edilizia scolastica, occorre favorire quelle soluzioni edilizie (anche con accorgimenti provvisori) che consentano l’accesso a tutti gli allievi, quali che siano le loro difficoltà motorie. È altresì necessario prevedere che la scuola abbia a sua disposizione un numero di assistenti proporzionato ai bambini che hanno bisogno di particolare assistenza per carenza di autonomia fisica. (Si potrebbe fare riferimento agli organici delle assistenti previste per la scuola materna, e di cui però occorre precisare le mansioni).

Una particolare attenzione va dedicata ai servizi di trasporto (brevi percorsi, assistenza a bordo, ecc.) e di refezione (assistenza ai bambini in difficoltà).

Tutte queste condizioni, servizi e strutture rendono possibile la positiva integrazione degli handicappati nella scuola.

 

3. STRATEGIA DI ATTUAZIONE

Considerato che inevitabilmente il tipo di scuola sin qui descritto non può che trovare una graduale generalizzazione nel territorio, la Commissione ritiene che in ciascun distretto sia assicurato il pieno ed organico funzionamento di almeno una scuola, strutturata in modo da corrispondere alle finalità educative sopraindicate e quindi in grado di integrare tutti i soggetti compresi nel territorio.

In tale fase di transizione, si può prevedere che i bambini che le scuole territoriali di competenza non siano ancora in grado di sollecitare adeguatamente nel loro sviluppo, possano essere accolti in quelle distrettuali così attrezzate, fermo restando che non si può alterare con un numero troppo elevato di handicappati il carattere proprio della scuola per tutti.

Tale scuola non deve essere configurata in nessun modo come un nuovo tipo di scuola speciale o differenziale, ma essere un prototipo per tutte le scuole comuni, quali dovranno risultare al termine del processo globale di ristrutturazione dell’ordinamento scolastico di cui essa può costituire l’iniziale attuazione.

La dimensione distrettuale, oltre ad essere un comprensorio territoriale adeguato a garantire l’aggiornato accertamento delle varie realtà locali ed ambientali, è ritenuta la dimensione più valida e realistica per l’avvio di un processo innovativo, ma è soprattutto il luogo dove tale processo può avviarsi concretamente con quelle motivazioni politiche derivanti dalla diretta e responsabile partecipazione delle forze sociali. A tale proposito la Commissione ritiene che si dovrebbe fare in modo che le costituende unità sanitarie e le unità locali socio-assistenziali coincidano con i comprensori dei distretti scolastici.

Ciò permetterà l’insediamento coordinato di tutte le strutture e i servizi previsti dalle singole legislazioni regionali; la conservazione o la istituzione di strutture garanti della interrotta e potenziata erogazione di servizi altamente specialistici per gli utenti, per i quali si dimostrassero inadeguati i servizi comuni.

La Commissione ritiene che si debbano valorizzare al massimo le competenze di programmazione attribuite ai consigli distrettuali scolastici anche ai fini della integrazione degli handicappati e per assicurare che le soluzioni da adottare siano sottratte al rischio di rigide e precostituite schematizzazioni.

 

3.1 - Centro per i servizi Socio-Psico-Pedagogico del Provveditorato

Si propone la costituzione presso il Provveditorato agli Studi di un "Servizio Socio-Psico-Pedagogico", sotto la diretta responsabilità del Provveditore o di persona da lui delegata, che deve essere preferibilmente un docente che abbia realizzato una consolidata esperienza dei servizi socio-psico-pedagogici e che per questo impegno deve essere esonerato dall’insegnamento. Tale centro deve valutare e tenere conto delle proposte e degli obiettivi programmatici che in ordine ai servizi socio-psico-pedagocici formulano i consigli provinciali scolastici. Deve predisporre i relativi strumenti di intervento e la loro organizzazione, avvalendosi, nelle forme più opportune, della esperienza e della collaborazione degli operatori scolastici (docenti e specialisti) al fine di garantire le più adeguate scelte operative. Lo stesso centro dovrebbe avere competenza anche in materia di stipula delle convenzioni e di controllo della loro applicazione.

In ordine alle convenzioni la Commissione ritiene che esse debbano assicurare serie condizioni per l’erogazione delle prestazioni. A tal fine sembra che la preferenza dovrebbe essere data ad Enti che abbiano centri medico-psico-pedagocici e che possano assicurare od abbiano assicurato la maggiore stabilità, continuità di lavoro e qualificazione degli specialisti, nonché la loro collaborazione con gli organi scolastici.

In ogni caso deve essere precisato nella convenzione che l’Ente accetterà di impegnare gli specialisti nella scuola o nelle scuole che il servizio socio-psico-pedagogico scolastico del Provveditorato indicherà, con riferimento alle priorità programmate. Il Centro dovrà inoltre vigilare sull’andamento delle scuole speciali.

 

3.2 - Coordinamento e programmazione a livello nazionale dei servizi socio-psico-pedagici

Da quanto esposto sin qui appare evidente la complessità del problema della integrazione scolastica degli handicappati, e la conseguente necessità di prevedere a livello nazionale un servizio (ad esempio un Ispettorato centrale con compiti eminentemente tecnici), e un reparto dell’Ufficio studi e programmazione del Ministero che ne segua e ne sostenga l’evoluzione e assicuri il continuo coordinamento con gli altri ministeri interessati, e programmi le risorse finanziarie disponibili, in modo da garantire, in una visione organica, l’attuazione degli obiettivi prioritari indicati, per ogni ordine di scuola. In ogni caso si ritiene necessaria l’immediata unificazione amministrativo-contabile dei capitoli che stanziano fondi relativi ai servizi socio-psico-pedagogici.

 

4. CONSIDERAZIONI PER LA SCUOLA MATERNA

Premesso che le indicazioni generali sulle finalità e sulle caratteristiche della scuola per la integrazione valgono anche per la scuola materna, si ritiene opportuno per quest’ultima fare alcune precisazioni specifiche.

La Commissione ha espresso parere contrario alla istituzione sia di scuole materne speciali, che di sezioni speciali nelle scuole materne comuni.

I bambini con particolari difficoltà devono avere un diritto di priorità nell’iscrizione, in considerazione della funzione essenziale che la scuola materna può svolgere in favore del loro sviluppo.

Essi non possono essere esclusi dalla frequenza di detta scuola al burocratico compimento del sesto anno di età, dovendosi valutare l’opportunità o meno di un’ulteriore permanenza nella scuola materna per un periodo non superiore ad 1 o 2 anni.

L’integrazione dei bambini handicappati nella scuola materna esige che essa sia adeguatamente strutturata. Essa deve essere costituita da un minimo di tre sezioni. Ogni sezione dovrebbe avere un numero di bambini compreso tra i 15-20. L’équipe scolastica composta dai docenti e dagli specialisti della scuola fisserà il numero di handicappati da inserire nelle classi. La scuola dovrebbe essere organizzata per il tempo pieno senza però l’obbligo di frequenza considerata 1a tenera età dei bambini.

Per il personale docente e per gli specialisti, valgono le considerazioni generali.

Per le assistenti, occorre precisarne i compiti, stabilendo che esse sono tenute a svolgere le mansioni connesse alla eventuale mancanza di autonomia fisica dei bambini.

 

5. - CONSIDERAZIONI PER LA SCUOLA MEDIA

Si richiamano tutte le considerazioni di carattere generale fatte a proposito delle condizioni indicate per la piena integrazione scolastica dei bambini handicappati e sulle sue finalità o caratteristiche.

 

5.1 - L’interdisciplinarietà

Il riferimento delle considerazioni generali già citate alla scuola media esige di sottolineare la particolare importanza che ha per questo tipo di scuola il modo di intendere l’interdisciplinarietà. Essa deve risultare dall’impegno dei docenti ad elaborare un comune progetto educativo, promozionale e di orientamento, avvalendosi del contributo degli specialisti per l’apporto delle loro specifiche competenze professionali, evitando però ogni altra presenza aggiuntiva ("vedasi animatori"), che non è finalizzata a realizzare un unitario progetto didattico (si rinvia alle considerazioni precedentemente fatte "sul tempo pieno" nella premessa).

 

5.2 - Flessibilità degli orari

Tenendo conto di quanto definito dallo stato giuridico in materia di "orario di insegnamento" per i docenti nella scuola media di I grado, è necessario che si precisi per la scuola prototipo a livello di scuola secondaria di I grado che le prestazioni dell’insegnante nell’orario di lezione si concretizzano come attività educativa sia in ordine alle attività curriculari che in ordine alle attività di integrazione e di animazione necessarie allo sviluppo dell’alunno.

Si ritiene che ciò potrà essere particolarmente favorito da una maggiore flessibilità di orari, di programmi e di formazione delle classi.

Si osserva che, sotto il profilo finanziario, l’ipotesi proposta non implica aggravio di spesa, se posta in rapporto al costo attuale delle scuole medie integrate già funzionanti. La Commissione ritiene che si debbano assolutamente abolire le cosiddette "classi di aggiornamento".

 

6. I PROBLEMI DEL DISADATTAMENTO GIOVANILE CON RIFERIMENTO ALLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

La Commissione, avendo un compito ben definito, non è entrata nel merito della problematica del disadattamento dei giovani frequentanti le scuole secondarie superiori, e che tende ad assumere dimensioni qualitative e quantitative sempre più serie e preoccupanti.

La Commissione ritiene tuttavia che le indicazioni offerte nel documento, nelle loro motivazioni di fondo e nelle ipotesi di intervento prospettato (soprattutto per quanto riguarda l’opera degli specialisti nella scuola e l’utilizzazione di strutture adeguate quali i Centri redico-psico-pedagogici, i Centri di igiene mentale, ecc.) possano essere utilmente presi in considerazione come base per un approfondito esame, da fare in altra sede, del fenomeno.

 

7. IL SUPERAMENTO DELL’EMARGINAZIONE SCOLASTICA COME IMPEGNO DI UNA PIÙ DIFFUSA COSCIENZA EDUCATIVA

È appena superfluo sottolineare che le necessarie e profonde modificazioni strutturali della scuola non sono per sé sufficienti a superare i rischi dell’emarginazione scolastica e sociale dei bambini handicappati.

Occorre coinvolgere la società in questo impegno, giacché l’emarginazione sociale nasce oltre che da condizioni strutturali, da modelli culturali del costume.

L’attuazione dei decreti delegati in materia di governo scolastico offre una seria possibilità d operare per un mutamento di sensibilità, di moralità, di comportamento.

Famiglia, forze sociali, enti locali, sono chiamati a sentire come propria la complessa problematica educativa, prevedendo una serie articolata di interventi, di competenze, non sempre decisionali, ma non per questo prive di significato e di incidenza.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, nella sua funzione di programmazione e di definizione della politica scolastica, ha il primario dovere di rendere partecipi, ai vari livelli, gli organi collegiali di governo della scuola della linea operativa che intende perseguire per liquidare ogni possibile forma di emarginazione scolastica e sociale precisando in modo univoco gli indirizzi da sviluppare con riferimento all’articolato sistema di competenze definite dai decreti delegati evitando così i rischi di comportamenti contraddittori e contrastanti obiettivo di integrazione scolastica.

Un’attenzione particolare va rivolta nei confronti dei docenti e delle famiglie, perché solo un loro positivo atteggiamento di collaborazione può garantire il successo della svolta operato in favore dell’integrazione.

A questo riguardo la competenza del distretto in materia di educazione permanente va sottolineata come particolarmente utile per una diffusa azione di sensibilizzazione sociale e culturale.

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ALLEGATI:

 

Allegato 1 - STRUTTURE SPECIALIZZATE

1. Premesso che, in conformità agli obiettivi educativi sin qui indicati, si deve tendere al superamento di strutture scolastiche specializzate, si conviene tuttavia che ciò potrà realizzarsi solo attraverso un processo graduale, sviluppato con realismo e serietà.

Sin da adesso le strutture scolastiche specializzate devono essere messe a disposizione solo dei bambini che abbiano menomazioni sensoriali e psichiche particolarmente gravi.

Si deve tener presente la gamma dei soggetti in particolari difficoltà, in genere per esiti di cerebropatia, per lo più acquisita, a volte congenita, ad esempio:

1) soggetti affetti da disturbi neuromotori gravi, associati ad altri handicap;

2) soggetti affetti da ipoacusia profonda associata spesso a disturbi disfasici;

3) soggetti affetti da psicosi secondarie a danno cerebrale;

4) soggetti affetti da sindrome comiziale con frequenti manifestazioni critiche, non riducibili farmacologicamente, e che spesso induce un deterioramento mentale.

Tra di essi si distinguono quelli il cui deficit con trattamenti adeguati ed intensivi possono essere portati vicino alla norma o comunque essere messi nella condizione di affrontare positivamente un inserimento scolastico che divenga emarginante e soggetti il cui deficit è poco modificabile da interventi riabilitativi, che sono tuttavia pur sempre doverosi anche per ottenere un minimo miglioramento.

Per i primi si rende necessario, anzi si impone, un periodo più o meno lungo, il più precoce possibile nell’età, di trattamento in una struttura speciale ottimamente dotata, in vista di un inserimento scolastico, il più precoce possibile.

Per i secondi le possibilità sono due:

a) inserimento in una scuola normale, malgrado la gravità della loro minorazione, quando non sono più necessari strumenti e strutture di recupero, di cui ovviamente non può essere fornita ogni scuola normale;

b) permanenza in strutture speciali fino al raggiungimento di una sufficiente autonomia, per quei soggetti il cui nucleo familiare è gravemente carente di capacità assistenziali ed educative.

Se più minorazioni si associano, l’handicap diviene complesso. Per tali soggetti si richiedono trattamenti riabilitativi o di recupero prevalentemente di ordine sanitario.

Ovviamente ciò non esclude per essi l’intervento scolastico. Anche per essi, tuttavia, si devono prevedere e favorire soluzioni che facilitino, in tutti i modi possibili, i rapporti con la famiglia, l’ambiente di origine e le altre strutture educative; esse devono avere una dimensione al massimo regionale e devono essere impegnate prevalentemente per un’azione di recupero precoce delle menomazioni e di sostegno, via via che il bambino viene inserito nelle strutture scolastiche comuni.

Ancora proposte, per facilitare l’attuale compito delle linee evolutive sopra esposte, potrebbero essere il trasferimento di strutture speciali negli edifici delle scuole comuni e l’apertura, ai bambini normali, alle scuole speciali che dispongono di spazi verdi.

La soluzione prospettata offrirebbe la possibilità di promuovere con la guida di un’unica direzione didattica, esperimenti di integrazione in particolari momenti della vita scolastica.

Considerate le molteplici necessità delle attuali strutture speciali, occorre realizzare obbligatoriamente per esse la scuola a tempo pieno, eliminando l’attuale sistema della protrazione orario, assicurando la prestazione degli specialisti e di tutti i necessari sussidi; attrezzature nonché del personale assistente.

 

2. Considerazioni sul problema dei minorati sensoriali. Vanno tenuti presenti i seguenti punti:

1) non v’è dubbio circa la necessità e l’urgenza di procedere alla revisione delle attuali disposizioni legislative che regolano la scuola dei minorati sensoriali (ciechi e sordomuti);

2) la scuola dei minorati sensoriali deve ispirarsi ai principi costituzionali assicurando la libertà dei genitori nella scelta del tipo e del metodo educativo ritenuti più idonei per i loro bimbi, la libertà della scuola, della scienza di sperimentare tecniche e metodologie senza prevenzioni;

3) lo Stato deve assicurare le strutture necessarie atte a garantire detta libertà;

4) esistono gradi e tipi diversi delle minorazioni sensoriali in parola: vi sono bimbi che dopo un breve periodo di educazione acustico-ortofrenica riescono a poter udire la parola parlata e devono quindi essere immessi nelle scuole comuni. Analogamente fanciulli minorati della vista, conseguita una iniziale condizione di autonomia con le didattiche speciali, cioè l’orientamento sensoriale, l’apprendimento della scrittura e della lettura in Braille e di altre tecniche di espressione, possono inserirsi utilmente nelle stesse scuole comuni. Per contro, ci sono minorati sensoriali, soprattutto se affetti anche da altre mutilazioni o tare psichiche, che presentano una specifica problematica;

5) i paesi del Nord Europa hanno leggi generali che riguardano l’istruzione dei ragazzi che presentano difficoltà o deficit di varia natura tendenti ad un metodo di lavoro che possa fornire corsi di studi adatti alle attitudini dei singoli allievi per dar loro la possibilità di riuscire secondo le proprie abilità ed esperienze. In questi paesi, dopo periodi diagnostici in particolari unità socio-medico-educative, i bimbi vengono avviati in accordo con i genitori o alle normali scuole o in classi speciali presso i normali plessi o presso scuole speciali per alunni con gravi difetti sensoriali.

Come si vede è stato rispettato il principio della pluralità di interventi educativi rendendo effettiva la possibilità di scelte con l’istituzione delle diverse strutture scolastiche pubbliche.

Tanto premesso, la nuova legislazione per la istruzione dei minorati sensoriali dovrebbe:

1) assicurare le strutture necessarie affinché sia possibile ai bimbi ciechi o sordi di adempiere all’obbligo scolastico sia nelle normali scuole statali, sia presso classi particolari nei plessi scolastici normali, sia presso istituzioni speciali nei casi in cui non siano possibili le prime due soluzioni;

2) abrogare tutte le vigenti disposizioni che siano in contrasto o ostacolino la realizzazione del punto 1);

3) ristrutturare le attuali istituzioni scolastiche per i minorati sensoriali secondo le necessità delle diverse regioni o province in modo ai garantire una gradualità rispondente alle situazioni socio-economiche delle varie zone.

Per quanto riguarda gli audiolesi è necessario inoltre prevedere:

- l’istituzione di scuole materne statali per sordi (già funzionano da molti anni, con personale specializzato, presso tutte le attuali scuole dell’obbligo per sordi);

- l’obbligatorietà della scuola ai sordi e l’istituzione di scuole medie statali per sordi gravi (esistono già scuole medie parificate per sordi gravi con personale specializzato e abilitato, nonché classi per sordastri presso le scuole medie comuni);

- l’istituzione della scuola materna elementare e media per sordi presso plessi scolastici normali, assegnando secondo le necessità il personale specializzato necessario e assicurando le attrezzature tecniche adeguate;

- l’immediata applicazione del criterio della "scuola a tempo pieno" sia per la materna ed elementare, sia per quella media;

- l’abrogazione contemporanea degli articoli del Testo Unico sulla scuola dell’obbligo del 1928 che sono in contrasto con quanto sopra richiesto.

In tal modo verrebbe assicurata la richiesta pluralità di strutture che lo Stato deve assicurare per garantire l’istruzione e l’educazione dei sordi in un’azione comune e costante tesa ad affrontare e superare tutte le difficoltà che possono presentare i singoli casi in modo di inserire - in accordo con le previste équipe polispecialistiche - i bambini sordi nelle strutture scolastiche comuni, il più presto e fin dove è possibile.

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Allegato 2 - CONSIDERAZIONI SUL PROBLEMA DEL DISADATTAMENTO SOCIALE DEI MINORI

Una considerazione particolare merita il problema dei caratteriali con note di devianza di natura socio-ambientale, che rischiano, per carenza di corrette terapie di trattamento, di alimentare, come di fatto alimentano, il vivaio della delinquenza minorile, tanto preoccupante oggi per il suo graduale incremento.

La Commissione ritiene che gli attuali Istituti di rieducazione debbano avviarsi in misura sempre più ampia a trasformarsi in centri di promozione socio-culturale. In tal modo, per un verso questi centri potranno contribuire a prevenire con i loro interventi educativi, il disadattamento socio-ambientale e dall’altro, a porre in essere o a servirsi di tutti i possibili strumenti educativi, primi fra tutti le istituzioni scolastiche. Ciò potrà realizzarsi con una più accentuata realizzazione delle attività integrative e, per i giovani che abbiano superato l’età dell’obbligo, con l’avvio ad un tipo di attività lavorativa, che motivatamente scelta, gratifichi il soggetto e ne concretizzi le aspirazioni all’autosufficienza.

Organismi del genere, nella loro apertura all’esterno, dovrebbero accogliere sia soggetti nella fascia dell’obb1igo che utilizzino normali strutture scolastiche all’interno e all’esterno, sia altri soggetti che non necessariamente siano secolarizzati e ai quali, nell’offerta di attività di tempo libero di tipo espressivo creativo, si dia la possibilità di superare le proprie persona1i difficoltà.

In questa prospettiva, gli Istituti di rieducazione andrebbero via via perdendo la loro connotazione di struttura rigida, che accoglie soggetti che sono inevitabilmente etichettati come disadattati e diventerebbero sempre più utili, nell’ambito di un quartiere, per il recupero umano e sociale di giovani che, abbandonati a se stessi e isolati in un istituto al solo scopo di liberare la società di un elemento scomodo, sono fatalmente avviati sulla strada della delinquenza.

Ciò non esclude, anzi postula in maniera prioritaria la funzione di recupero che in questo campo può esercitare la scuola, per la stessa peculiarità del suo compito e per la più ampia diffusione delle sue strutture, sia attraverso le normali attività scolastiche che attraverso l’organizzazione di attività integrative, che valgano ad interessare e gratificare il ragazzo, non più considerato come elemento deviante, ma come utente d’un servizio educativo ricco di stimolazioni.

 

Circolare Ministeriale 8 agosto 1975, n. 227 - Interventi a favore degli alunni handicappati

 

 

Sulla scorta delle indicazioni emerse dalle analisi ed elaborazioni recentemente svolte sui vari problemi educativi e scolastici degli alunni handicappati, in uniformità ad analoghi criteri seguiti dal legislatore con riguardo ai mutilati ed invalidi civili (art. 28, L. 30/3/71, n. 118), si è ritenuto di proporre l'adozione di misure e modalità organizzativi utili e applicabili per facilitare, per quanto possibile, un sempre più ampio inserimento di detti alunni nelle scuole aperte a tutti gli allievi. Tale obiettivo, che non è incompatibile con la necessaria continuità dell'opera degli istituti speciali e delle strutture specializzate oggi esistenti, sarà reso possibile dalla stessa trasformazione e dal rinnovamento delle scuole comuni, che dovranno essere progressivamente messe in grado di accogliere anche i discenti che, nell'età dell'obbligo scolastico, presentino particolari difficoltà di apprendimento e di adattamento.

Non ci si nasconde la complessità e la gravità dei problemi di natura strutturale ed organizzativa da risolvere, per conseguire risultati apprezzabili, nell'azione volta all'integrazione scolastica e sociale dei suddetti allievi, ma, proprio per questo vanno studiati tempi e forme concreti di interventi significativi sui quali occorrerà richiamare l'attenzione e cercare il consenso degli organi collegiali di governo delle istituzioni scolastiche, per l'alto valore democratico che l'integrazione scolastica degli alunni handicappati riveste. Integrazione che richiede certamente un nuovo modo di essere della scuola - come sottolinea una sezione, qui allegata, del documento conclusivo di una Commissione di esperti che ha affrontato la tematica in oggetto - ma che sollecita e impone anche decisioni graduali e coerenti sul piano dell'azione amministrativa.

Anche in questa materia il Distretto scolastico, con la determinazione sul piano del territorio dei bisogni formativi, potrà costituire la condizione di più agevole superamento delle difficoltà di cui si è detto.

La dimensione territoriale dovrà, quindi, essere sin da ora considerata, per misurare la validità del programma che qui di seguito si espone.

 

RAGGRUPPAMENTI DI SCUOLE

In ciascuna provincia le SS.-LL. individueranno, nel l'ambito territoriale che le coinvolga per competenza, uno o due gruppi di scuole - per le province più grandi si può pensare anche a più di due gruppi - presso le quali promuovere le forme organizzatile che si indicano.

Tali gruppi, costituiti da una scuola materna, una scuola elementare e una scuola media, dovranno essere individuati considerando come parametri ottimali un minimo di dieci classi (con una punta possibilmente non superiore alle quindici) per la scuola elementare, un minimo di nove classi (con una punta possibilmente non superiore alle ventiquattro) per la scuola media.

Le scuole saranno prescelte tenendo conto altresì della necessità che le medesime dispongano di qualche aula in più per prevedibili espansioni e per lo svolgimento di attività speciali ed extracurriculari, di palestra o salone, di apposito locale per il servizio medico e di sufficiente spazio all'aperto. Naturalmente gli accessi agli edifici e alle aule non dovranno presentare impedimenti rilevanti per gli alunni che abbiano difficoltà motorie.

 

REPERIMENTO ED INSERIMENTO DEGLI ALLIEVI

Presso le dette scuole dovrà essere attuato l'inserimento di allievi aventi disturbi o difetti fisici, psichici o sensoriali, compresi nella giurisdizione territoriale delle tre scuole, che non le frequentino per vari handicap oppure che siano inseriti in scuole speciali o in classi sperimentali (ex differenziali), o siano ancora ricoverati in istituti funzionanti altrove.

L'inserimento dei soggetti reperiti, in un primo avvio sperimentale, dovrà essere graduale, realizzato anche in corso d'anno, con eventuale sdoppiamento di quelle classi o sezioni che, per effetto dell'aggregazione di nuovi iscritti, si rivelassero troppo numerose.

Si reputa pedagogicamente e didatticamente opportuno non superare di norma i venti allievi per classe o per sezione di scuola materna.

Le tre scuole dovranno poter disporre di una o più equipes (a seconda del numero delle classi o sezioni) per il reperimento degli allievi, per l'esame dei casi e per l'assistenza psico-socio-pedagogica. Il servizio dovrebbe poter essere svolto dalle stesse equipes per le tre scuole in modo da consentire i necessari collegamenti e omogeneità di interventi.

Le SS.LL. metteranno a disposizione delle scuole tali servizi stipulando le convenzioni disciplinate dalla C.M. n. 191/17 del 19/8/74, Direzione Generale istruzione secondaria di 1° grado-Servizio scuola materna e dalle istruzioni che saranno ulteriormente e prossimamente fornite nell'anno scolastico 1975/76.

Per l'inserimento degli alunni handicappati non si faranno distinzioni di minorazioni purché l'immissione sia possibile e positiva per i soggetti. Non sono neppure da escludersi alcuni minorati della vista e dell'udito sempre che abbiano acquisito un grado di capacità strumentale di comunicazione attiva e passiva con gli altri, tale da consentir loro di fruire in modo pieno dell'attività educativa svolta dai docenti e dall'ambiente scolastico nel suo complesso.

Come si detto prima, l’inserimento degli allievi in difficoltà nelle scuole comuni dovrà essere favorito dall'opera e dall'impegno dei nuovi organi collegiali di governo delle istituzioni scolastiche. I Consigli di istituto e di circolo, i consigli di classe e interclasse, svolgeranno certamente un'opera opportuna di sensibilizzazione a favore di una convinta accettazione di fanciulli svantaggiati nella scuola, per ottenere che quest'ultima attui realmente le sue finalità sociali e i principi richiamati nel documento chi si unisce.

 

CRITERI ORGANIZZATIVI

Questo Ministero disporrà ogni possibile intervento che sia richiesto e che venga ritenuto utile e necessario, in termini di organizzazione di tempo pieno e di disponibilità di sussidi didattici di cui potrà essere chiesta la acquisizione in relazione a particolari attività formative ed a necessità individuali di qualche soggetto.

A titolo sperimentale, per i fini che interessano, in tutte le tre scuole, fermi restando gli obblighi di orario e di servizio previsti per i docenti, potrà essere consentita una maggiore flessibilità organizzativa in termini di orario giornaliero e settimanale degli allievi e in termini di raggruppamento dei discenti in classi "aperte" o per livelli di apprendimento secondo le proposte che saranno formulate dai corpi docenti e trasmesse dalle SS.LL. a questo Ministero - Ufficio Studi e Programmazione - Ufficio speciale per il coordinamento delle attività a favore degli alunni handicappati, alle due Direzioni generali competenti e al servizio scuola materna.

Il lavoro proposto potrà essere avvalorato dalla disponibilità di dirigenti e di docenti adeguatamente preparati, professionalmente capaci di affrontare le particolari condizioni di lavoro che saranno determinate dall'inserimento di ragazzi minorati nelle scuole comuni e motivati a svolgere un lavoro di tanto impegno e delicatezza.

Sulla base delle segnalazioni che le SS.LL. riceveranno dai Presidi e dai Direttori Didattici, saranno utilizzati presso le scuole individuate, con priorità, docenti di ruolo e non di ruolo già in servizio presso le scuole nelle quali si pensa di avviare tali iniziative. Qualora non fosse possibile utilizzare questo personale, le SS.LL..d'intesa con il Direttore Didattico o con il Preside, disporranno l'utilizzazione di docenti di ruolo in servizio presso altre scuole della stessa Provincia o conferiranno incarichi a tempo indeterminato a docenti compresi nella graduatoria provinciale e che siano da nominare in relazione al numero dei posti effettivamente disponibili nella Provincia. Nel conferimento di detti incarichi verrà data la precedenza a coloro che, all'atto della presentazione della domanda di cui all'annuale ordinanza ministeriale sul conferimento degli incarichi, abbiano documentato di aver seguito corsi universitari di specializzazione, di aver frequentato corsi o seminari di aggiornamento in materia di educazione speciale organizzati o riconosciuti dall'Amministrazione scolastica. A parità di titoli, sarà seguito l'ordine di graduatoria.

 

GRUPPO DI LAVORO PRESSO I PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Per affrontare i vari problemi connessi con l'attuazione della proposta illustrata, le SS.LL. costituiranno presso l'Ufficio di Provveditorato un gruppo di lavoro composto almeno da un Ispettore tecnico periferico, un Preside, un Direttore Didattico e tre docenti esperti in educazione speciale (uno di scuola materna, uno di scuola elementare, uno di scuola media) con il compito di assistere le SS.LL. nella scelta delle scuole e di seguirne l’attività.

Il Gruppo di lavoro vaglierà le proposte dei Presidi, dei Direttori e dei consigli di istituto e di circolo in ordine alle iniziative per il tempo pieno, ai corsi di sostegno e agli insegnamenti speciali; terrà gli opportuni contatti con le equipes e con le associazioni dei genitori. Esso raccoglierà tutti i dati relativi al funzionamento delle scuole, ai risultati via via raggiunti, alle difficoltà incontrate e ne farà oggetto di una relazione finale, nella quale saranno pure espresse osservazioni e proposte per l'eventuale estensione dell'iniziativa in altre scuole della Provincia.

 

IL MINISTRO MALFATTI

 

Circolare Ministeriale 5 settembre 1975, n. 235 - Prot. n. 9973 - Iscrizioni alla scuola materna di bambini handicappati.

 

Con la circolare n. 194, prot. 7857, in data 22 agosto 1974 furono date istruzioni riguardo ai limiti di età da osservare ai fini dell'iscrizione di bambini handicappati alla scuola materna. Si precisò che, in mancanza di diversa disposizione della legge 18 marzo 1968, n. 444 e di altre fonti normative, anche per gli handicappati occorresse applicare i limiti di 3 e 6 anni prescritti per la generalità dei bambini. La precisazione fu determinata dalla constatazione, risultata dalle visite di ispettori centrali a scuole materne speciali, della frequenza di tali scuole da parte di bambini non più in età prescolastica e, in qualche caso, in età di gran lunga superiore e dalla considerazione che la notevole differenza di età non fosse giovevole alla particolare funzione delle scuole medesime.

Il richiamo, senza possibilità di eccezioni, alla norma riferita all'età naturale provocò non poche reazioni e critiche le quali, prescindendo dalle disposizioni di legge che regolano la materia, concordavano sul rilievo che quella da prendersi in considerazione, ai fini di cui trattasi, fosse l'età mentale dei soggetti. Poiché l'anno scolastico era da tempo iniziato e poiché era in programma l'esame dei complessi problemi relativi alla scolarizzazione degli handicappati, non si ritenne di modificare le istruzioni date per il 1974/75. Approssimandosi ora l'inizio del nuovo anno scolastico, si ravvisa l'opportunità di alcuni chiarimenti che, nell'attesa di una diversa disciplina della materia anche in sede normativa, valgano ad attenuare il carattere drastico e inderogabile delle norme richiamate nella circolare n. 194.

Il riferimento all'età mentale dei soggetti non consente, ovviamente, di precisare a quale anno possa essere fissato il limite per l'iscrizione alla scuola materna, potendo il livello di maturazione essere raggiunto dai singoli soggetti in diversa età naturale. E', peraltro, da considerare se e quali opportunità si offrano, in presenza di bambini di età diversa, sul piano del rendimento dell'attività educativa. E' da ritenere, a parere di questo Ministero, che l'adozione di un criterio meno rigido non debba prescindere del tutto dall'esigenza di evitare condizioni che aggravino il già non facile compito della scuola.

Ciò premesso, avuto riguardo alle attribuzioni e ai compiti del collegio degli insegnanti in generale (art. 4 - in particolare lettera l) - del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416) e del collegio, in specie, delle insegnanti di scuola materna (art. 32 del medesimo D.P.R.), si demanda a tale organo, con la partecipazione degli specialisti aventi compiti medico e socio-psico-pedagogici, di decidere dell'iscrizione di bambini handicappati che abbiano superato il sesto anno di età. Di tale decisione sarà data motivazione, per ciascun soggetto, nel verbale della seduta del collegio sia che si tratti d'iscrizione a scuole o sezioni speciali e sia che si tratti di iscrizioni per l'integrazione in scuole o sezioni comuni.

In entrambi i casi è da considerare l'opportunità di seguire con particolare attenzione i risultati dell'intervento della scuola anche allo scopo di offrire elementi di giudizio per una nuova regolamentazione della delicata materia.

Si prega di dare comunicazione della presente circolare alle dipendenti scuole materne.

 

D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 - Norme in materia di scuole aventi particolari finalità (G.U. 21 aprile 1976, n. 104).

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Veduto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduta la legge 19 maggio 1975, n. 167, concernente la proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla predetta legge 30 luglio 1973, n. 477;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

 

TITOLO I - Organi collegiali a livello di circolo o istituto

 

Art. 1 - Norma generale.  - Le norme concernenti l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si applicano alle scuole e istituzioni statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalità, con gli adattamenti indicati dai successivi articoli in relazione alle specifiche esigenze delle scuole e istituzioni medesime.

 

Art. 2 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe.  - Nei circoli didattici della scuola materna ed elementare, negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica presso cui funzionano sezioni o gruppi di sezioni speciali di scuola materna e classi o gruppi di classi speciali di scuola elementare, secondaria e artistica gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o nell'istituto partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe competenti per le sezioni o classi a cui è diretta la loro attività.

Analogamente i predetti specialisti partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti nonché presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di educazione e di rieducazione di minori in stato di difficoltà.

 

Art. 3 - Collaboratori del direttore didattico o preside. - Quando il circolo o istituto è costituito esclusivamente di sezioni o di classi speciali, il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia non superiore a duecento.

 

Art. 4 - Consiglio di circolo o di istituto. - Ai consigli di circolo o di istituto partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore presso cui funzionano sezioni o classi speciali di scuola statale e il legale rappresentante dell'istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano le predette sezioni o classi di scuola statale.

Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o istituto.

 

Art. 5 - Consiglio di disciplina negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica. - Alle riunioni del consiglio di disciplina degli alunni negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica di cui al precedente art. 1 devono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nell'istituto o scuola sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento.

 

Art. 6 - Partecipazione dei genitori. - I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui al precedente art. 1 possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza. La commissione elettorale avrà cura di assicurare l'espressione diretta e segreta del voto, secondo le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

 

TITOLO II - Personale direttivo, docente ed educativo

 

Art. 7 - Norma generale. - Al personale direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme di stato giuridico contenute nel decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con gli adattamenti indicati dai successivi articoli, in relazione alle specifiche esigenze delle scuole ed istituzioni medesime.

 

Art. 8 - Titolo di specializzazione. - Il personale direttivo e docente preposto alle istituzioni, sezioni o classi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione.

Sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'art. 404 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto attiene alla validità di titoli di specializzazione precedentemente conseguiti. Tali titoli di specializzazione, purché già conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono altresì validi ai fini dell'ammissione al primo concorso indetto successivamente alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto (1).

_________________________

(1)  L'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente "Validità dei titoli di specializzazione conseguiti in base a norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 ha previsto quanto segue:"

"La validità dei titoli di specializzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è estesa anche ai fini delle immissioni in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, e delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.

Sono ritenuti validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purchè a seguito di corsi indetti prima della data medesima."

Successivamente, con D.M. 27 giugno 1995 (Gazz. Uff. 13 settembre 1995, n. 214) sono stati approvati i nuovi programmi dei corsi biennali di specializzazione per la formazione di insegnanti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap.

Con Ordinanza Ministeriale 6 maggio 1996, n. 159 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 130, S.O.), modificativa dell'Ordinanza Ministeriale 14 febbraio 1996, n. 72, concernente "Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297", sono state emanate norme per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap.

 

Art. 9 - Reclutamento del personale direttivo e docente. - Nei concorsi a posti di personale direttivo e docente previsti dal decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1947, n. 417, sono indicati i posti che si riferiscono alle istituzioni, sezioni o classi di cui al precedente art. 1.

Tali posti sono riservati ai candidati inclusi nelle graduatorie di merito, che siano in possesso del titolo di specializzazione prescritto dal precedente art. 8.

Ai posti relativi alle istituzioni, sezioni o classi di cui al precedente art. 1 può essere assegnato a domanda personale direttivo e docente di ruolo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

Il personale docente di cui al precedente comma può essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni, ed in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento.

 

Art. 10 - Reclutamento del personale direttivo e docente nelle scuole per non vedenti e per sordomuti. - L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali.

Detti concorsi si svolgono secondo le modalità stabilite dal decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per il reclutamento del personale direttivo e per il reclutamento del personale docente. I programmi di esame saranno adeguati alle specifiche caratteristiche educative e didattiche delle predette istituzioni.

Ai concorsi speciali di cui al precedente primo comma sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti di cui al medesimo decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1947, n. 417, siano forniti di apposito titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale teorico-pratico presso l'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per i minorati della vista, presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto", nonché altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Art. 11 - Reclutamento degli assistenti-educatori.  - L'accesso ai ruoli del personale assistente-educatore degli istituti statali per sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante concorsi, per titoli ed esami, e mediante concorsi, per soli titoli, ai quali possono partecipare soltanto coloro che, in possesso dei requisiti di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e del diploma di maturità magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di specializzazione al termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione.

I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme di cui al citato decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il servizio prestato dal personale assistente-educatore negli istituti di cui al precedente primo comma è riconosciuto come titolo valutabile nei concorsi magistrali.

 

Art. 12 - Passaggi a posti di scuole normali. - Il passaggio del personale direttivo e insegnante dalle scuole e istituzioni di cui al precedente art. 1 ai corrispondenti posti o cattedre delle scuole e istituti normali può essere disposto soltanto nei confronti di coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nelle predette scuole e istituzioni con particolari finalità, sempreché siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli cui aspirano.

Il passaggio predetto è disposto secondo le modalità e nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 75 del decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

 

Art. 13 - Disposizioni speciali sull'orario di servizio. - Rimangono ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di orario di servizio e di protrazione dell'orario medesimo.

 

Art. 14 - Entrata in vigore.  - Ai sensi dell'art. 23 della legge 30 luglio 1973, n. 477, il presente decreto entra in vigore dal 1° ottobre successivo alla data della pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

 

Dichiarazione dell'O.N.U. sui diritti dei portatori di handicap - Assemblea Generale dell'ONU 9 dicembre 1975.

 

L 'Assemblea Generale,

 

Consapevole dell'impegno che gli Stati Membri hanno assunto, in virtù dello Statuto delle Nazioni Unite, di agire sia congiuntamente che separatamente, in collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per favorire il miglioramento dei livelli di vita, il pieno impiego e condizioni di progresso e di sviluppo nell'ordine economico e sociale;

Riaffermata la sua fede nei diritti dell'uomo e nelle libertà fondamentali e nei principi di pace, di dignità e di valore della persona umana e di giustizia sociale proclamati nello Statuto;

Ricordati i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dei Patti Internazionali sui Diritti Umani, della Dichiarazione dei Diritti del Disabilitato Mentale nonché le norme di progresso sociale già enunciate negli atti costitutivi, nelle convenzioni, nelle raccomandazioni e nelle risoluzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e di altre organizzazioni interessate;

Ricordata altresì la risoluzione 1921 (LVIII) del Consiglio economico e sociale, in data 6 maggio 1975, sulla prevenzione dell'invalidità ed il riadattamento dei portatori di handicap;

Sottolineato che la Dichiarazione sul Progresso e lo Sviluppo nel campo Sociale ha proclamato la necessità di proteggere i diritti e di garantire il benessere cd il riadattamento dei portatori di handicap fisici e mentali;

Tenuta presente la necessità di prevenire le invalidità fisiche e mentali, e di aiutare i portatori di handicap a sviluppare le loro attitudini nei più disparati campi d'attività, nonché a promuovere, nella misura più ampia possibile, la loro integrazione in una vita sociale normale;

Consapevole che certi paesi, allo stadio attuale di sviluppo, possono dedicare soltanto sforzi limitati a tale fine;

 

Proclama la presente Dichiarazione dei Diritti dei Portatori di Handicap e chiede che venga intrapresa un'azione, su piano nazionale ed internazionale, affinché tale Dichiarazione costituisca una base ed un riferimento comuni per la protezione di tali diritti.

 

1) Il termine "portatore di handicap" designa qualunque persona incapace di garantirsi per proprio conto, in tutto o in parte, le necessità di una vita individuale e/o sociale normale, in ragione di una minorazione, congenita o no, delle sue capacità fisiche o mentali.

2) Il portatore di handicap deve fruire di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Tali diritti debbono essere riconosciuti a tutti i portatori di handicap senza eccezione alcuna e senza distinzione o discriminazione per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica e di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di qualunque altra condizione relativa al portatore di handicap stesso o alla sua famiglia.

3) Il portatore di handicap ha un diritto connaturato al rispetto della sua dignità umana. Il portatore di handicap, quali che siano l'origine, la natura e la gravità delle sue difficoltà e deficienze, ha gli stessi diritti fondamentali dei suoi concittadini di pari età, il che comporta come primo e principale diritto quello di fruire, nella maggiore misura possibile, di un'esistenza dignitosa altrettanto ricca e normale.

4) Il portatore di handicap ha gli stessi diritti civili e politici degli altri esseri umani; l'articolo 7 della Dichiarazione dei Diritti del Disabilitato Mentale si applica a qualunque limitazione o soppressione di tali diritti di cui fosse oggetto il portatore di handicap mentale.

5) Il portatore di handicap ha diritto alle misure destinate a consentirgli la più ampia autonomia possibile.

6) Il portatore di handicap ha diritto a trattamenti medici, psicologici e funzionali, ivi compresi gli apparecchi di protesi e di ortesi; al riadattamento medico e sociale; all'istruzione, alla formazione, al riadattamento professionale, agli aiuti, ai consigli e agli altri servizi intesi a garantire la valorizzazione ottimale delle sue capacità ed attitudini e ad accelerare il processo della sua integrazione o reintegrazione sociale.

7) Il portatore di handicap ha diritto alla sicurezza economica e sociale e ad un livello di vita decente. Egli ha diritto, a seconda delle sue possibilità, a ottenere e a conservare l'impiego o ad esercitare un'occupazione utile, produttiva e remunerata e a far parte di organizzazioni sindacali.

8) Il portatore di handicap ha diritto che i suoi bisogni particolari siano presi in considerazione a tutti gli stadi della pianificazione economica e sociale.

9) Il portatore di handicap ha il diritto di vivere in seno alla propria famiglia o ad un focolare alternativo e di partecipare a tutte le attività sociali e creative o ricreative. Nessun portatore di handicap può essere obbligato in materia di residenza, ad un trattamento differenziato che non sia richiesto dal suo stato o dal miglioramento che possa essere apportato ad esso. Qualora il soggiorno del portatore di handicap in un istituto specializzato risulti indispensabile, l'ambiente e le condizioni di vita debbono rispecchiare il più possibile quelli della vita normale delle persone della sua età.

10) Il portatore di handicap deve essere protetto contro ogni sfruttamento, ogni normativa o trattamento discriminatorio, abusivo o degradante.

11) Il portatore di handicap deve poter beneficiare di un'assistenza legale qualificata allorché tale assistenza si riveli indispensabile alla protezione della sua persona, e dei suoi beni. Qualora risulti oggetto di procedimenti giudiziari, egli deve beneficiare di una procedura che tenga pienamente conto della sua condizione fisica o mentale.

12) Le associazioni di categoria possono essere utilmente consultate su tutte le questioni relative ai diritti dei portatori di handicap.

13) Il portatore di handicap, la sua famiglia e la sua comunità, debbono essere pienamente informati con ogni mezzo appropriato dei diritti contenuti nella presente Dichiarazione.

 

Circolare Ministeriale 19 marzo 1977, n. 88 - Prot. n. 1011 - Aggiornamento professionale del personale ispettivo, direttivo e docente in materia di integrazione scolastica degli handicappati

 

In riferimento alla circolare n. 54 prot. n. 724 del 22 febbraio 1977, con la quale sono state comunicate le linee direttive concernenti l'aggiornamento culturale e professionale del personale ispettivo, direttivo e docente, si prega la S.V. di tenere in particolare considerazione le esigenze del personale impegnato nell'integrazione scolastica degli handicappati. Promotore e coordinatore delle iniziative di aggiornamento potrebbe essere, d'intesa con le scuole interessate, il "gruppo di lavoro" costituito presso il Provveditorato agli Studi ai sensi della circolare n. 227 dell'8 agosto 1975. Da parte dell'Ufficio speciale handicappati si consiglia di dare la preferenza alle iniziative di livello provinciale e/o di Circolo o di Istituto.

Per il corso provinciale potrebbe prevedersi la seguente struttura:

a) numero di partecipanti non superiore a 45, preferibilmente provenienti da tutti e tre i livelli di scuola interessati (materna, elementare, media);

b) durata di almeno dodici giorni distribuiti in più fasi;

c) lavori di tipo seminariale, con la collaborazione di esperti e di animatori di gruppo;

d) un preventivo di spesa da contenere nei limiti della stretta necessità.

Per il corso di Circolo o di Istituto potrebbero essere adottati i seguenti criteri organizzativi:

a) destinatari: tutti gli insegnanti in servizio nel Circolo o Istituto (non obbligati);

b) durata di almeno 24 incontri nel corso dell'anno scolastico;

c) sede l'Istituto stesso, con possibilità di uscire per visite ad altre scuole, istituzioni specializzate, ecc.;

d) lavori di tipo seminariale, con la collaborazione di esperti e di animatori di gruppo;

e) un preventivo di spesa contenuto nei limiti dello stretto necessario.

A richiesta dei "gruppi di lavoro", l'Ufficio Speciale handicappati potrà fornire ulteriori indicazioni. Si ritiene, in linea di massima, che il primo tipo, a livello provinciale, possa risultare particolarmente utile in situazioni in cui, essendo l'integrazione scolastica degli handicappati ancora in fase iniziale, occorra un intervento di sensibilizzazione al problema; oppure in situazioni che, vedendo attivamente impegnate alla soluzione del problema forze diverse e talvolta con obiettivi o modalità contrastanti, richiedono un approfondito dibattito e una chiarificazione.

Il secondo tipo, a livello di Circolo o Istituto, si ritiene potrebbe riuscire di valido sostegno e di reale incidenza nelle situazioni in cui un Circolo o un Istituto si trovi già impegnato nell'integrazione degli handicappati, e gli insegnanti avvertino il bisogno di analizzare l'esperienza in atto, acquisire nuove informazioni, rielaborare il proprio intervento pedagogico-didattico.

In riferimento, poi, all'ultimo paragrafo della citata circolare n. 724 del 22 febbraio 1977, col quale si invitano i Provveditori agli Studi a segnalare personale particolarmente esperto nelle discipline di aggiornamento, si fa presente che - per quanto concerne l'aggiornamento, nello specifico settore dell'integrazione scolastica degli handicappati - si considerano già acquisiti da questo Ufficio gli elenchi del personale dalla S.V. chiamato a far parte dei "gruppi di lavoro", costituiti ai sensi della circolare n. 227 dell'8 agosto 1975, integrati dagli elenchi del personale che ha partecipato ai corsi di formazione di cui alla circolare n. 680 del 2 marzo 1976.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di ricevuta.

 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382 (G.U. n. 234 del 29 agosto 1977)

 

ESTRATTO

 

Il Presidente della Repubblica:

 

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;

Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;

Sentito il Consiglio dei Ministri sullo schema provvisorio;

Viste le osservazioni delle regioni;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta Commissione parlamentare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali, per la sanità, per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali;

 

Decreta:

 

TITOLO I - Disposizioni generali

 

Articolo 1 - Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato - Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.

 

Articolo 2 - Attribuzione e provincie - Ai comuni, alle province, alle comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.

 

Articolo 3 - Settori del trasferimento e delle deleghe - I trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli precedenti, sono ripartiti secondo i seguenti settori organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio.

Negli articoli seguenti è usata, per indicare le regioni a statuto ordinario, la sola parola "regione".

 

Articolo 4 - Competenze dello Stato - Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza. (1)

[Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.] (2)

Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975. (1)

___________________________

(1)  Il presente comma è stato così modificato dall'art. 8, c. 5°, lett. b), L. 15.031997, n. 59 (G.U. 17.03.1997 n. 63, S.O. 56/L).

(2)  Il presente comma è stato abrogato dall'art. 8, c. 5°, lett. b), L. 15.03.1997, n. 59 (G.U. 17.03.1997 n. 63, S.O. 56/L).

 

Articolo 5 - Atti delegati e sub-delegati - Gli atti emanati nell'esercizio delegato e subdelegato di funzioni amministrative sono definitivi. Il governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al commissario del Governo.

 

Articolo 6 - Regolamenti e direttive della Comunità economica europea - Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.

In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.

 

Articolo 7 - Norme regionali di attuazione - Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione.

Le regioni possono altresì emanare norme di legge con le quali è subdelegato alle province, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.

 

Articolo 8 - Gestioni comuni fra regioni - Le regioni per le attività ed i servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.

Le attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.

 

Titolo III Servizi sociali - Capo VI Assistenza scolastica

 

Articolo 42 - Assistenza scolastica - Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interveti di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

 

Articolo 43 - Competenza dello Stato - Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.

 

Articolo 44 - Opere universitarie - Sono trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre dal 1° novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.

 

Articolo 45 - Attribuzioni ai comuni - Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.

I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.

I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.

La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

 

Articolo 46 - Istituzione delle scuole statali - L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.

 

Decreto Ministeriale 3 giugno 1977 - Approvazione dei programmi dei corsi di specializzazione per il personale direttivo, docente ed educativo da preporre alle scuole ed istituti che perseguono particolari finalità. (G.U. n. 192 del 15 luglio 1977).

 

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

Visti gli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1975, numero 970, recante norme in materia di scuole aventi particolari finalità e, in particolare, l'articolo 8 nel quale si prescrive che il personale direttivo e docente delle predette scuole deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione;

Visto il disposto del medesimo art. 8 in base al quale i programmi del corso biennale sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1976, con il quale è stata istituita una commissione di esperti con l'incarico di elaborare il programma del predetto corso biennale;

Esaminata la proposta di programmi presentata dalla commissione stessa;

Udito, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica n. 970 e dell'art. 38 del decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, il parere della sezione 3^(a) e della sezione 2^(a) del Consiglio superiore della pubblica istruzione, pronunziati rispettivamente nell'adunanza in data 15 maggio 1977 e nell'adunanza in data 19 aprile 1977;

 

Decreta:

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, sono approvati i programmi allegati al presente decreto e proposti dalla commissione di cui al decreto ministeriale in data 1° ottobre 1976, per il corso biennale destinato alla specializzazione del personale direttivo e docente delle scuole aventi particolari finalità.

Dei programmi costituiscono parte integrante la «premessa» e le note aggiuntive ed esplicative.

Programmi dei corsi biennali teorico-pratici di specializzazione per il personale direttivo, docente ed educativo di cui al D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970

 

PREMESSA.

I presenti programmi sono predisposti per le scuole e gli istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione che intendono promuovere la formazione del personale direttivo, docente ed educativo preposto alle istituzioni, sezioni o classi di scuole statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalità, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

I programmi sono unitari nel senso che, per il conseguimento del titolo di specializzazione, propongono contenuti comuni sia per il personale direttivo e docente di cui all'art. 8 del decreto del presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, sia per quello delle scuole per non vedenti e per sordomuti di cui all'art. 10, sia per il personale assistente-educatore di cui all'articolo 11, del medesimo decreto del presidente della Repubblica.

Per corrispondere tuttavia alle diverse esigenze dei vari tipi di scuole o istituzioni e dei differenti ruoli professionali, nella applicazione dei programmi previsti per il I e per II anno di corso saranno apportate specifiche variazioni ed integrazioni, secondo le istruzioni che seguono.

Il titolo di specializzazione che l'allievo consegue al termine del corso teorico-pratico di durata biennale deve consentire al personale direttivo, docente ed educativo di cui al titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica di poter rispondere a bisogni molteplici ed a situazioni differenziate. Ciò in dipendenza del fatto che il corso di specializzazione è destinato a docenti ed educatori che operano nei vari ordini e gradi di scuola (materna, elementare, secondaria ed artistica) a favore tanto della generalità degli alunni, quanto, in particolare, dei soggetti con difficoltà fisio-psichico-sensoriali e con disturbi nella sfera affettivo-comportamentale.

L'alunno con difficoltà di sviluppo o di apprendimento si pone infatti - secondo l'acquisizione della più matura coscienza pedagogica e sociale del nostro tempo - come individuo totale, poiché, al di là delle proprie difficoltà, egli esiste e si rivela come persona con i bisogni e i desideri degli altri coetanei, con gli stessi diritti e le stesse aspettative, commisurabili secondo il proprio pieno sviluppo.

Da questa duplice esigenza (carattere polivalente della specializzazione del docente e visione unitaria dell'alunno pur nella differenziazione delle difficoltà) scaturisce la necessità di privilegiare, nella struttura e nello svolgimento del corso, la «formazione» dei partecipanti, intesa sopratutto come capacità di analisi delle proprie ed altrui motivazioni; capacità di operare vive relazioni umane; capacità di iniziativa correlata alla disponibilità all'azione pluriprofessionale, con interventi coordinati sulla realtà sociale e in ordine alla stretta interazione tra scuola, famiglia e ambiente sociale; larga tolleranza alle frustrazioni; ed infine capacità di autodeterminazione nell'aggiornamento permanente «sul campo».

La proposta di sottolineare il momento formativo non intende ridurre d'importanza il momento culturale della preparazione del personale specializzato. Tuttavia, i contenuti degli insegnamenti, per risultare validi, hanno bisogno di essere mediati da effettive ed incisive esperienze.

In tale prospettiva, i presenti programmi collegano strettamente la «area introduttiva» con quella «formativa» che si realizza attraverso le esperienze di gruppo e di tirocinio guidato.

Da qui la necessità che il corso preveda: a) esperienze di gruppi di discussione, di ricerca e di formazione allo scopo di rendere attiva e responsabile la partecipazione degli allievi e di assicurare la disponibilità ai rapporti interpersonali; b) seminari interdisciplinari per garantire la correlazione e la integrazione dei vari insegnamenti; c) esercitazioni e tirocinio che mettano in condizione di avere, nel contempo, una visione unitaria dell'alunno con difficoltà ed una esperienza di «prassi operativa» dello specifico settore.

Il «tirocinio guidato» verterà, nel primo anno di corso, sull'osservazione operata sull'insegnamento individualizzato e sulle dinamiche relazionali nel gruppo di apprendimento e nel gruppo insegnante, mentre nel secondo anno verterà prevalentemente sull'osservazione degli aspetti patologici delle strutture e delle dinamiche umane e dell'apprendimento, sugli aspetti relativi ai criteri di intervento terapeutico, nonché su esperienze della metodologia e della didattica dell'intervento educativo e rieducativo.

L'allievo verrà così opportunamente orientato nella scelta delle modalità da seguire e da programmare sul piano a lui più congeniale dell'intervento didattico-educativo.

L'insegnante specializzato dovrà essere via stimolato a prendere sempre più piena coscienza della valenza «politica» della sua funzione docente, protagonista, insieme alle altre componenti sociali, della gestione di nuovi modelli di sviluppo democratico ed educativo. Concezione questa che sottolinea gli aspetti relazionali, ossia il modo di vedere l'alunno con difficoltà di sviluppo e di apprendimento pienamente inserito nel proprio contesto socio-ambientale, grazie all'apprestamento dei presidii e degli interventi dei quali non dovrà essere comunque privato, in quanto è ormai acquisito dalla attuale coscienza sociale e pedagogica il presupposto che non si può separare la patologia dell'individuo da quella dell'ambiente in cui vive.

Poiché non è più concepibile un programma di recupero attraverso la gestione istituzionale delle varie forme di deficit, la prospettiva operativa oltrepassa i luoghi e la concessione assistenziale per approdare alla gestione sociale del bisogno. Di conseguenza la scuola per diventare idonea ad affrontare al suo interno la problematica del «diverso», deve aprirsi alla realtà del territorio e strutturarsi in funzione del bisogno della comunità infantile e giovanile di un determinato ambito territoriale.

In questa prospettiva il fondamentale rapporto fra scuola e famiglia ed il collegamento funzionale del servizio scolastico agli altri servizi operanti nel territorio diventano condizioni per l'intervento educativo specializzato. A tanto dovrà essere preparato il candidato durante il corso biennale, con esperienze dirette, analisi e studi delle situazioni concrete.

Quanto affermato più sopra va particolarmente sottolineato in relazione alle conoscenze ed all'esperienza che l'insegnante, e in genere l'operatore specializzato, dovrà acquisire nel settore legislativo ed operativo che riguarda la piena integrazione - preparata opportunamente fin dal momento educativo-scolastico - nel mondo del lavoro dei soggetti con difficoltà. Non si vogliono certamente qui sottacere le enormi lacune esistenti a questo riguardo nel nostro contesto sociale (così come le giustificate aspirazioni al raggiungimento di condizioni socio-legislative più avanzate rispetto a quelle in atto), ma si intende soprattutto valorizzare l'indispensabile contributo che alla effettiva soluzione del complesso problema può e deve recare l'insegnante specializzato con il proprio specifico intervento sul piano metodologico-didattico graduale e progressivo, dalla terapia occupazionale alla didattica del lavoro, alle correlazioni con la pre-formazione professionale.

 

Programma del primo anno di corso Area informativa

1) Fondamenti biologici:

a) biologia e genetica;

b) anatomofisiologia del sistema nervoso;

c) anatomofisiologia degli organi di senso;

d) nozioni di medicina preventiva.

 

2) Lo sviluppo umano e le sue correlazioni dinamiche:

a) sviluppo somatopsichico e psicomotorio;

b) sviluppo linguistico;

c) sviluppo cognitivo;

d) sviluppo emotivo-affettivo e psicosociale;

e) sviluppo della comunicazione umana.

 

3) Elementi di fisiopatologia del sistema nervoso:

a) fisiopatologia delle funzioni motorie;

b) fisiopatologia dell'apparato della visione e dell'udito;

c) fisiopatologia del linguaggio.

 

4) Elementi di psicopatologia dell'età evolutiva:

a) concetti psicodinamici fondamentali: carenze dell'io; disarmonie dell'io; concetti di regressione, fissazione e conflitto;

b) cenni sulle dinamiche patologiche dello sviluppo;

c) psicopatologia dell'apprendimento.

 

5) Elementi di pedagogia:

a) filosofia dell'educazione;

b) antropologia culturale;

c) sociologia dell'educazione;

d) pedagogia e istituzioni.

 

6) Psicopedagogia:

a) basi neurofisiologiche e relazioni dell'apprendimento;

b) metodologia, organizzazione e programmazione didattica;

c) tecnologie educative.

 

7) Didattica degli apprendimenti:

a) educazione prassognesica ed espressiva;

b) educazione grafo-lessicale;

c) educazione logico-matematica;

d) educazione ludica e sociale.

 

Area formativa

 

1) Esperienze di gruppo:

a) gruppi di discussione;

b) gruppi di ricerca;

c) seminari interdisciplinari.

 

2) Tirocinio guidato:

a) osservazione sugli aspetti somatopsichici e pedagogico-didattici nell'insegnamento individualizzato;

b) osservazione delle dinamiche relazionali del gruppo di apprendimento;

c) esperienze della dinamica relazionale nel gruppo insegnante (team-teaching).

 

Programma del secondo anno di corso

 

Area informativa:

 

1) Strutture e dinamiche patologiche:

a) strutture neuropsicopatologiche nell'età evolutiva:

1) nella sfera motoria e psico-motoria;

2) nella sfera psicorganica;

3) nella sfera senso-percettiva;

4) nella sfera della comunicazione;

5) nella sfera emotivo-affettiva;

6) nella sfera relazionale-sociale;

7) nella sfera dell'apprendimento.

b) dinamiche patologiche familiari e sociali:

1) dinamica e patologia della famiglia;

2) dinamica e patologia della comunicazione.

 

2) Criteri di intervento terapeutico:

a) concetti e tecniche di trattamento neuropsicologico e psicoterapico;

b) concetti e tecniche di riabilitazione (fisioterapiche, acustiche, logoterapiche, ortottiche);

c) concetti e tecniche di abilitazione (psicomotricità, terapia occupazionale, terapia del lavoro educativo, condizionamento);

d) concetti e tecniche di prevenzione.

 

3) Metodologia e didattica dell'intervento educativo e rieducativo:

a) esercizi per lo sviluppo psicomotorio e sensopercettivo;

b) esercizi per l'acquisizione e lo sviluppo del linguaggio e delle attività espressive (plastico-pittoriche, musicali, teatrali ed altre);

c) esercizi di attività occupazionali, prassico-costruttive e di lavoro educativo;

d) esercizi di attività ludica e presportiva;

e) esercizi per l'apprendimento strumentale e funzionale della lettura e della scrittura;

f) esercizi per lo sviluppo delle operazioni logico-matematiche;

g) didattica delle discipline curriculari (storia-geografia-osservazioni scientifiche, tecnologia e lavoro).

 

4) Aspetti legislativi dei servizi sociali e deontologia professionale:

 

I) aspetti legislativi dei servizi sociali:

a) diritto allo studio;

b) formazione professionale;

c) provvidenze per invalidi civili.

 

II) deontologia professionale:

 

Area formativa

1) Esperienze di gruppo:

a) gruppi di discussione;

b) gruppi di ricerca;

c) gruppi di formazione;

d) seminari interdisciplinari.

 

2) Tirocinio guidato:

a) osservazione degli aspetti neuropsicopatologici dei disturbi sensopercettivi e della patologia dell'apprendimento;

b) esperienze di prassi operativa:

1) metodologia diagnostica interprofessionale;

2) metodologia della programmazione operativa;

c) esperienze tecnico-professionali relative ai criteri di intervento terapeutico (trattamento neuropsicologico, psicoterapico riabilitativo) e di prevenzione;

d) esperienze tecnico-professionali relative alla metodologia e alla didattica dell'intervento educativo e rieducativo.

 

NOTE

Sezioni. - Il corso biennale è unitario sul piano organizzativo e didattico. Sono previste distinte sezioni per docenti ed educatori della scuola materna, elementare e secondarie ed eventualmente per assistenti-educatori.

Le lezioni ed esercitazioni dell'area informativa sono comuni per tutte le sezioni. Ciò che differenzia le sezioni è il tirocinio guidato che avviene nell'ordine di scuola (materna, elementare o secondarie) o nel tipo di istituzione cui la sezione si riferisce.

Durata del corso. - La durata del corso è di due anni scolastici (da ottobre a giugno).

In ogni anno si debbono effettuare non meno di 300 ore di lezioni teoriche (area informativa) e non meno di 350 ore di esperienze di gruppo e di tirocinio guidato (area formativa).

Frequenza. - La frequenza è obbligatoria. Non è ammesso agli esami di passaggio al II anno ed agli esami finali il candidato che non abbia frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e non abbia effettuato integralmente il prescritto tirocinio.

Tirocinio. - Il tirocinio del I anno di corso deve iniziare dopo il primo trimestre di lezioni e di esperienze di gruppo; deve essere svolto in maniera continuativa per l'intero arco delle ore stabilite (minimo 200 ore).

Nel II anno di corso il tirocinio deve iniziare con l'inizio delle lezioni e continuare regolarmente fino al suo totale espletamento (minimo 200 ore).

Esami. - Gli esami, consistenti in prove orali e pratiche, tendono a verificare l'apprendimento conseguito nelle singole discipline dell'area informativa.

Il passaggio al II anno di corso e l'ammissione all'esame finale di diploma avvengono dopo il superamento degli esami delle singole discipline previste rispettivamente per il I e per il II anno di corso e previo giudizio positivo sul candidato, espresso dal collegio dei docenti.

L'esame finale consiste nella discussione di una tesi scritta, preparata dal candidato durante il tirocinio nel II anno di corso. L'argomento della tesi di diploma deve essere concordato con un docente del corso e l'elaborazione deve essere guidata e controllata dal direttore del tirocinio in accordo col docente medesimo.

L'argomento della tesi può consistere in un approfondimento teorico di un punto programmatico o nella relazione di esperienze di educazione o di rieducazione o nell'analisi di interventi terapeutici o di metodologie didattiche specifiche, sempre nell'ordine di scuola (materna, elementare o secondaria) o nel tipo di istituzione nella cui sezione il candidato è iscritto e nel cui ambito avviene il tirocinio.

Applicazione dei programmi ai corsi biennali per il personale direttivo e docente per i minorati della vista e dell'udito (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970).

Ai corsi di specializzazione per insegnanti nelle scuole per non vedenti svolti dall'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e dall'istituto professionale di Stato per minorati dell'udito «A. Magarotto» e dagli altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione, sono estesi i presenti programmi, comuni a tutte le scuole o istituti di specializzazione e predisposti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, con le variazioni e integrazioni di seguito indicate.

L'adozione dei programmi comuni alle scuole di specializzazione nei corsi svolti dagli istituti di cui sopra si effettua allo scopo precipuo di consentire una formazione psico-pedagogica del personale direttivo, docente ed educativo tale da costituire un'adeguata risposta alla pluralità di situazioni educative della scuola per non vedenti e per non udenti, in previsione della contemporanea presenza di alunni portatori di difficoltà collaterali o concomitanti alla minorazione della vista o, dell'udito o da queste direttamente derivate, e di alunni con riduzione della funzione visiva o uditiva comunque non definibili con il concetto pedagogico di cecità o sordità.

In particolare per i non vedenti:

L'adozione dei programmi comuni alle scuole di specializzazione nei corsi svolti dall'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per insegnanti dei minorati della vista, si effettua:

1) in sostituzione degli attuali programmi approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 25 maggio 1965;

2) con estensione ai corsi di specializzazione per insegnanti di materie musicali nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado per non vedenti e per insegnanti di educazione fisica nella predetta scuola, fermo restando che i predetti corsi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1975, n. 292, hanno durata biennale in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e comprendono come insegnamenti teorico-pratici fondamentali e obbligatori:

a) l'insegnamento della didattica della musica per gli insegnanti di materie musicali;

b) l'insegnamento della didattica dell'educazione fisica per gli insegnanti di educazione fisica.

In particolare, per i non udenti:

L'adozione dei programmi comuni alle scuole di specializzazione nei corsi svolti dall'istituto professionale di Stato «A. Magarotto» di specializzazione per insegnanti dei minorati dell'udito e dagli altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione si effettua:

1) in sostituzione dei programmi previsti dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1995, dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996 e dalle legge 2 aprile 1968, numero 472;

2) con estensione e approfondimento delle tecniche della comunicazione, in particolare di quelle logopediche e ortofoniche per mezzo delle quali l'insegnante dei non udenti sia in grado di portare l'alunno all'acquisizione del linguaggio, della espressione orale e della lettura labiale.

L'applicazione dei programmi ai corsi effettuati dagli istituti per la preparazione del personale dirigente, docente ed educativo da destinarsi agli alunni minorati della vista o dell'udito, si attua mediante specifiche variazioni ed integrazioni che si riferiscono alla parte teorica (area informativa), alla esercitazione didattica, alla ricerca e alle modalità di svolgimento del tirocinio guidato (area formativa).

In particolare, l'attuazione dei criteri specifici tiene conto:

a) della possibilità della partecipazione ai corsi di specializzazione di insegnanti non vedenti e non udenti;

b) della natura della minorazione;

c) della pluralità delle situazioni correlate alla diversa incidenza della minorazione stessa sulle capacità sensoriali e sulla condotta psichica del soggetto.

In relazione all'integrazione degli interventi teorici, si sottolinea la necessità di riservare particolare spazio allo studio ed alla conoscenza della patologia dell'apparato visivo o uditivo e conseguentemente dei riflessi neurologici da questa direttamente comportati, all'incidenza della minorazione visiva o uditiva sullo sviluppo psichico del bambino e dell'adolescente con particolare riferimento alle relazioni socio-ambientali poste a confronto con i problemi di crescita del soggetto.

Si prospetta pertanto l'opportunità di considerare, nell'ambito dell'approfondimento dell'area psicologica, con un rilievo particolare la tiflopsicologia e la surdopsicologia, intese come scienze direttamente volte ad approfondire le conseguenze psicologiche e sociali derivate dalla presenza della minorazione visiva o uditiva.

Le esercitazioni, pur muovendo da una chiara concettualizzazione delle modalità di intervento operativo, hanno un contenuto prevalentemente pratico che si realizza attraverso una costante operatività anche sul piano manuale: il fare come approfondimento della tecnica didattica e come diretta chiarificazione del principio dell'insegnamento inteso nel senso più corretto di partecipazione alla ricerca dell'alunno.

L'attività seminariale ha per scopo prevalente la discussione e la ricerca sul metodo, la verifica sociologica delle iniziative di intervento pedagogico e l'approfondimento delle tecniche per l'apprendimento strumentale della lettura e della scrittura per i non vedenti e della pronuncia e della lettura labiale per i non udenti, peraltro già attuate ampiamente nella fase della esercitazione didattica.

Applicazione dei programmi ai corsi biennali per assistenti-educatori degli istituti per sordomuti e per non vedenti (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970).

Si richiamano qui di seguito gli aspetti, ad un tempo unitari e differenziali, della comune e pur specifica preparazione degli assistenti-educatori per alunni non udenti e non vedenti.

 

Assistente-educatore specializzato è colui che mediante rapporti interpersonali realizza nei confronti della persona dell'alunno funzioni educative integrative, o temporaneamente sostitutive, dei ruoli familiari (protezione, guida, promozione). La sua attività specifica consiste nel promuovere ai vari livelli la «comunicazione» di cui egli è l'elemento attivo, favorendo la organizzazione delle esperienze (personali, di gruppo, familiari, comunitarie, sociali) al fine dell'acquisizione dell'autonomia personale e della dimensione sociale che consentano alla persona dell'educando l'esercizio di libere e mature scelte nei vari momenti di vita.

La sua identità professionale non comporta - come del resto quella dell'insegnante specializzato - competente di tipo terapeutico in senso stretto, ma di tipo pedagogico-sociale è tecnico-strumentale (ad esempio, attività ludicopresportive, vita di gruppo, tecniche occupazionali, igiene e prevenzione).

Il ruolo fondamentale dell'assistente-educatore è pertanto quello di tramite per la promozione della comunicazione nei vari processi di relazione interpersonale, di gruppo e sociale.

L'educatore, appunto perché tramite, sarà particolarmente interessato e preparato nello studio e nell'osservazione dei fenomeni psico-sociali e dei processi trasformazionali.

L'educatore troverà quindi, tanto in specifici ambiti della «area informativa» quanto soprattutto in precisi momenti della «area formativa» in virtù di opportune scelte operate con la consulenza dei docenti e dei conduttori di gruppo, le modalità per conseguire la preparazione specializzata che gli è richiesta.

 

Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 (SO alla G.U. 29 agosto 1977, n. 234)

 

ESTRATTO

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;

Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;

Sentito il Consiglio dei Ministri sullo schema provvisorio;

Viste le osservazioni delle regioni;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta Commissione parlamentare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali, per la sanità, per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali;

 

Decreta:

 

Capo VI - Assistenza scolastica

 

Art. 42 - Assistenza scolastica. - Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

 

Art. 43 - Competenze dello Stato. - Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.

 

Art. 44 - Opere universitarie. - Sono trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre dal 1° novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.

 

Art. 45 - Attribuzioni ai comuni. - Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.

I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.

I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.

La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

 

Art. 46 - Istituzione delle scuole statali. - L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.

 

Circolare Ministeriale 3 agosto 1977, n. 216 - Prot. n. 3346 - Iniziative per l'inserimento degli alunni handicappati nelle scuole comuni e attività dei gruppi di lavoro per l'anno scolastico 1977/78

 

Introduzione

I dati raccolti negli ultimi due anni, e segnatamente quelli relativi all'anno scolastico 1976/77, attestano che in gran parte delle province sono in atto esperienze positive di inserimento di alunni handicappati nelle scuole comuni (materne, elementari e medie).

Le iniziative, poiché risentono della grande varietà delle condizioni ambientali in cui sono sorte, non sono riconducibili a precisi modelli metodologici ed organizzativi. Tuttavia rappresentano, nel loro insieme un sostanziale contributo non solo alla integrazione degli alunni handicappati, ma anche al processo di innovazione di tutta la scuola.

Questa constatazione suggerisce l'opportunità di non dettare altre norme per l'inserimento nelle strutture scolastiche comuni degli alunni portatori di deficit fisici, psichici e sensoriali, bensì di lasciare ai consigli di circolo e d'istituto ed ai collegi dei docenti l'iniziativa di programmare i piani di inserimento e di adottare le metodologie e gli accorgimenti ritenuti più idonei alla soluzione dei problemi che si prospettano nelle singole situazioni locali.

Si confermano quindi anche per l'anno scolastico 1977/78 le indicazioni contenute nelle C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475 e C.M. n. 228 del 29 agosto 1976, raccomandandone l'adempimento con la flessibilità che i vari casi richiedono.

Là dove le prime esperienze siano state positive e si verifichino le condizioni minime richieste, è consigliabile estendere l'ampiezza dei gruppi di scuole in cui attuare l'integrazione di alunni portatori di handicap, avendo sempre presente il criterio della territorialità, evitando cioè di realizzare scuole aperte all'integrazione il cui bacino di raccolta degli alunni sia più ampio, o comunque diverso, del proprio territorio normale di giurisdizione.

Da più parti è stato fatto rilevare (e il rilievo è presente anche nella relazione generale degli ispettori tecnici) che i modelli di raggruppamento ipotizzati dalla circ. n. 227 (cioè di gruppi di scuole materne, elementari e medie coincidenti per territorio) sono di difficile realizzazione. Si ritiene che possano essere adottati anche criteri diversi, purché si tenga sempre presente la necessità che l'alunno in difficoltà venga inserito nella scuola comune il più precocemente possibile (scuola materna) e venga agevolato nel passaggio senza traumi attraverso la scuola dell'obbligo (elementare e media).

Naturalmente l'estensione degli inserimenti dovrà essere graduale ed attuarsi mano a mano che sia disponibile quel minimo di strutture e di personale preparato che consenta una adeguata fruizione dell'azione educativa da parte di tutti gli alunni.

Gli apporti degli enti locali, a questo proposito, sono indispensabili per quanto attiene ai servizi assistenziali, medico-specialistici e di riabilitazione e dovranno essere opportunamente sollecitati.

L'esperienza pregressa ha indicato come sia essenziale e preliminare al raggiungimento degli scopi voluti l'opera di sensibilizzazione e di predisposizione del personale docente direttamente o indirettamente coinvolto nell'azione di integrazione scolastica. Opera, ben s'intende, che va svolta evitando forzature conformistiche o spinte puramente emotive.

A tal fine il Ministero ha già promosso iniziative di formazione ed aggiornamento a livello nazionale ed ha in corso di autorizzazione una serie di corsi ed incontri di studio decentrati a livello locale. Ma, anche prescindendo dalla considerazione che l'azione organizzata dal Ministero potrà raggiungere una parte assai esigua del personale docente, resta fondamentale in questo settore l'azione di aggiornamento che gli stessi corpi docenti sapranno imporsi a livello di circolo e d'istituto e che i Provveditori agli studi dovranno stimolare e coordinare valendosi dell'esperienza e della competenza dei "gruppi di lavoro", costituitisi in ogni provincia, e della collaborazione dei dirigenti scolastici e degli ispettori tecnici.

Mentre si confermano, anche per i criteri organizzativi e per l'impiego del personale docente le linee di massima indicate nelle citate C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475 e C.M. n. 228, si lascia ai Provveditori la scelta delle soluzioni ritenute migliori per l'utilizzazione degli insegnanti disponibili per i vari ordini di scuole. In particolare, dovrà essere utilizzato per interventi individualizzati di natura integrativa il personale già in servizio nelle scuole speciali e nelle classi differenziali che si renda disponibile per la contrazione del numero degli alunni delle medesime. Come pure, nell'assegnazione alle scuole del materiale e delle risorse finanziarie, occorrerà aver particolare riguardo a quelle in cui si attua l'integrazione di alunni handicappati.

Relativamente alla Scuola Materna si raccomanda ai Provveditori agli studi di informare preventivamente il Servizio competente nel caso si debba procedere a sdoppiamenti di sezione per effetto dell'inserimento di soggetti handicappati.

Per quanto concerne la scuola elementare, si ritiene che possa essere adottato il criterio di utilizzare un insegnante "di sostegno" per ogni sei alunni handicappati inseriti nelle diverse classi, riducendo tale rapporto al limite di quattro solo nel caso in cui il processo di integrazione richieda particolari forme di intervento da parte dell'insegnante.

Il personale direttivo e docente delle scuole elementari statali funzionanti presso gli istituti per non vedenti, che dovesse rendersi eventualmente disponibile a seguito dell'integrazione degli alunni non vedenti nella scuola comune, potrà essere utilizzato nel modo seguente:

 

1) Direttori delle scuole elementari statali per ciechi, appartenenti al ruolo speciale nazionale, di cui alla legge 29 ottobre 1960, n. 1396 : i Provveditori agli studi valuteranno l'opportunità di assegnarli a un circolo didattico e, ove ciò non fosse possibile, di utilizzarli presso gli uffici scolastici provinciali, nei gruppi di lavoro previsti dalla citata C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475, per coordinare le attività intraprese a favore degli alunni non vedenti inseriti nelle scuole comuni.

 

2) Insegnanti delle scuole elementari statali per ciechi, appartenenti al ruolo speciale provinciale, istituito con legge 26 ottobre 1952, n. 1463: potranno essere utilizzati nell'ambito del Comune di titolarità:

a) nelle classi normali che accolgono alunni non vedenti, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 970/1975, dove opereranno in costante collaborazione con gli insegnanti titolari e con l'osservanza dell'orario di cui all'art. 88 del D.P.R. n. 417/1974, per interventi di sostegno e svolgimento di attività didattica differenziata;

b) nei gruppi di lavoro previsti dalla C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475;

c) nelle scuole comuni, per lo svolgimento delle attività integrative previste dall'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, secondo le proprie capacità.

 

3) Insegnanti delle scuole elementari statali per ciechi appartenenti al ruolo speciale provinciale per l'insegnamento della musica e canto istituito con legge 3 marzo 1960, n. 190 : potranno essere utilizzati presso le scuole elementari comuni, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 820/1971, dove impartiranno l'insegnamento speciale della musica e del canto e potranno svolgere attività integrative secondo le proprie capacità e attitudini.

Per quanto riguarda infine il personale degli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo, i direttori degli istituti medesimi comunicheranno ai provveditori agli studi delle rispettive province ed al Ministero (Direlem. - Div. IV) le eventuali disponibilità di personale da utilizzare ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 970/1975, nell'ambito territoriale del comune capoluogo.

Si reputa necessario, infine, chiarire che l'inserimento degli alunni handicappati nelle classi comuni non è di per sé un'attività di sperimentazione, pur se non è da escludere che si possano programmare anche in questo campo sperimentazioni, secondo le procedure dettate dalla C.M. 25 gennaio 1977, n. 27 e, per quanto concerne in particolare l'integrazione scolastica nella scuola media, dalla C.M. 15 aprile 1977, n. 114.

Nelle esperienze di inserimento di alunni handicappati che hanno conseguito risultati soddisfacenti si è spesso rivelata preziosa l'opera dei "Gruppi di lavoro" istituiti in ogni provincia a seguito della C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475.

Come è noto il "Gruppo di lavoro" è costituito, di norma, da un ispettore tecnico, un preside, un direttore didattico e tre docenti esperti in educazione speciale (uno di scuola media, uno di scuola elementare ed uno di scuola materna), ai quali si aggiungono i docenti o dirigenti che hanno frequentato i corsi nazionali di formazione e che ancora non ne facciano parte.

Per il prossimo anno scolastico un componente del gruppo, che abbia frequentato i corsi sopracitati, su proposta del provveditore agli studi, sarà comandato presso il gruppo stesso a norma dell'art. 79 del D.P.R. n. 417/1974.

Il personale comandato, assicurando la continuità della presenza del gruppo presso il Provveditorato agli studi, consentirà così la costituzione di un necessario punto di riferimento per i rapporti di cui il gruppo sarà tramite, in modo particolare, assicurerà la propria specifica competenza nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento.

I componenti del gruppo possono designare tra di loro un coordinatore. Nel caso che, per qualunque motivo, venga a cessare la presenza di un componente, il Provveditore ne cura la sostituzione con altra unità di personale dello stesso ruolo.

Pur rimanendo ferma la composizione del gruppo, alle riunioni dello stesso potranno essere invitati, ove il tema da trattare lo richieda, altri docenti e dirigenti scolastici, esperti, specialisti, operatori assistenziali, rappresentanti degli enti locali, delle famiglie, ecc.

Il gruppo di lavoro ha funzioni consultive nei riguardi del provveditore agli studi in materia di educazione speciale, di integrazione degli alunni handicappati nelle scuole comuni, e di aggiornamento degli insegnanti in tali materie. Si comporta pertanto quale struttura di servizio, di animazione e di coordinamento fra le scuole e l'Amministrazione.

Pur lasciando a ciascun gruppo ampia libertà di organizzarsi come struttura flessibile, sembra utile indicare qui di seguito linee di azione per un comune orientamento.

I gruppi avranno cura di sviluppare le seguenti attività:

 

1 - Conoscenza dei fenomeni sul territorio provinciale

- Raccolta di dati sugli alunni portatori di deficit psico-fisici o sensoriali e delle segnalazioni dei casi.

- Ricognizione delle strutture di appoggio, delle caratteristiche degli edifici scolastici e delle risorse messe a disposizione dagli enti locali e da altri enti.

- Consultazioni con gruppi di operatori scolastici ed assistenziali per verificare i dati raccolti.

- Registrazione in termini concreti della disponibilità dei servizi che la Regione e gli Enti locali, ciascuno per propria competenza, potranno e dovranno predisporre per concorrere alla realizzazione dell'integrazione.

- Classificazione, conservazione ed aggiornamento dei dati.

 

2 - Attività di coordinamento e programmazione

- Interventi presso le scuole, possibilmente per area distrettuale, per una ampia informazione sulla integrazione degli handicappati. Previsione, mediante l'elaborazione dei dati raccolti, dei problemi.

- Studio di proposte alternative all'attuale struttura e collocazione delle scuole speciali.

- Proposte di utilizzazione dei posti di organico disponibili e di istituzione di nuovi posti.

- Coordinamento dell'azione delle équipe psico-socio-pedagogiche operanti sul territorio provinciale.

- Eventuali proposte di sperimentazione e successivi interventi a sostegno.

- Collaborazione specifica e diretta con il Provveditore agli studi al fine di programmare un coordinato piano di azione per l'integrazione degli handicappati nelle scuole comuni.

 

3 - Attività di aggiornamento

- Promozione di un'attività permanente di aggiornamento nell'ambito dei consigli di classe e interclasse, dei collegi dei docenti, di gruppi interscuole e intercircoli.

- Aggiornamento specifico (sensibilizzazione e prima informazione dei docenti - utilizzazione della preparazione specifica degli operatori mediante il loro intervento nei consigli di classe e interclasse e nei collegi dei docenti - utilizzazione delle scuole dove è in atto l'integrazione come centri permanenti di aggiornamento - incontri fra scuole di diverso grado per facilitarne i processi di integrazione - analisi delle istituzioni in rapporto al problema dell'integrazione scolastica - problemi di collaborazione interprofessionale o intersettoriale).

Anche a questi fini il gruppo dovrebbe proporre al provveditore agli studi ipotesi di rapporti o relazioni con le scuole della provincia (medie, elementari, e materne), con gli organi collegiali, con la Regione e gli Enti locali, con i consorzi sociosanitari, con gli enti assistenziali, con le associazioni professionali, e sindacali, con i circoli culturali, con la stampa locale.

 

Legge 4 agosto 1977, n. 517 - Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico  (in GU 18 agosto 1977, n. 224)

 

TITOLO I - Scuola elementare

 

Art. 1. - A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.

L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti di classe.

La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dall'insegnante o dagli insegnanti di classe e da due insegnanti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.

Il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall'una all'altra classe per ogni ciclo avviene per scrutinio.

L'insegnante o gli insegnanti di classe possono non ammettere l'alunno al secondo ciclo o alla classe successiva di uno stesso ciclo soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.

 

Art. 2. - Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo della attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

 

Art. 3. - Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al secondo comma del precedente articolo 1; sono altresì ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.

Le prove suppletive degli esami di licenza elementare e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

 

Art. 4. - L'insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti.

Dagli elementi registrati sulla scheda viene desunta trimestralmente dall'insegnante o dagli insegnanti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci dall'insegnante o dagli insegnanti, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo 2.

Gli elementi della valutazione trimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva.

La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Nell'attestato il giudizio finale consterà della sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria.

Le norme di cui all'articolo 417 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1965, numero 1189, sono abrogate.

 

Art. 5. - Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni autorizzate dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, ovvero autorizzate ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo è consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.

 

TITOLO II - Scuola media

 

Art. 6. - Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

I candidati esterni sono ammessi a sostenere l'esame di licenza media nell'unica sessione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119; sono, altresì, ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda e terza.

Le prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

 

Art. 7. - Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali.

Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di 20 alunni.

In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.

Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.

Le attività previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al precedente quinto comma.

Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.

Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.

 

Art. 8. - Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

In particolare, saranno precisate le funzioni integrative e di sostegno dello studio sussidiario e delle libere attività complementari, nonché le condizioni necessarie perché possa prevedersi il funzionamento, oltre che del doposcuola, della prescuola e dell'interscuola.

Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle 20 ore di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

 

Art. 9. - Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.

Dagli elementi registrati sulla scheda vengono desunti trimestralmente dal consiglio di classe motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.

Gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi del precedente articolo 7.

Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.

Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate. L'esame di licenza si conclude con il giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, numero 9.

La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Per lo svolgimento dell'esame di licenza della scuola media resta fermo quanto disposto dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni.

 

TITOLO III - Norme comuni

 

Art. 10. - L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie, nelle quali siano assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Sono abrogati l'articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928 n 577 e l'articolo 407, del regio decreto 26 aprile 1928 n. 1297, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo.

Sono estese, in quanto applicabili, ai fanciulli sordomuti le norme sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 20 marzo 1971, n. 118.

 

Art. 11. - Nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre.

Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 215 giorni esclusi i giorni festivi.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ogni tre anni, entro il 31 dicembre, determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di scuola fissando la data di inizio e il termine delle lezioni rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno. Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di licenza ed idoneità nella scuola elementare e media e quelli di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.

Sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di differenziare il calendario scolastico per regione o per provincia fermo restando quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo.

Per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre.

Le date degli esami della scuola secondaria superiore di cui ai commi precedenti valgono fino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore.

Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia di arte drammatica, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti.

Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.

 

Art. 12. - Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari.

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio

È abrogato l'articolo 260 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

 

Art. 13. - Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che si riferiscono alla data del 10 settembre di cui al precedente articolo 11.

I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, nonché il trasferimento del predetto personale, hanno effetto parimenti dal 10 settembre.

Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio rimane fissata al 1° ottobre.

 

Art. 14. - Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui ai precedenti articoli 4 e 9, e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria in attuazione della presente legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a stabilire in materia opportune disposizioni transitorie per l'anno scolastico 1977-78.

 

Art. 15. - Per le prestazioni di attività scolastiche integrative e di sostegno, eventualmente eccedenti l'orario d'obbligo e comunque per non più di tre ore settimanali, si applica la norma di cui al quarto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; per la scuola elementare la retribuzione è corrisposta in ragione di un ventiquattresimo del trattamento economico richiamato dalla norma medesima.

 

TITOLO IV - Norme finali e transitorie

 

Art. 16. - Le disposizioni della presente legge avranno effetto dall'anno scolastico 1977-78.

Gli esami di riparazione e di seconda sessione avranno luogo, per l'anno scolastico 1976-77, dal 1° al 14 settembre 1977.

Limitatamente all'anno 1977-78, l'inizio dell'anno scolastico e delle lezioni è fissato al 20 settembre.

Nel periodo dal 1° al 20 settembre 1977 compatibilmente con le esigenze di servizio connesse allo svolgimento delle prove di esame, il collegio dei docenti organizza iniziative di aggiornamento e di programmazione didattica finalizzate all'attuazione della presente legge.

 

Art. 17. - All'eventuale onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1977, si provvede con le economie risultanti dalla soppressione delle classi di aggiornamento, di cui al precedente articolo 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Legge 11 ottobre 1977, n. 748 - Norme sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, nonché altre norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416

 

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge

 

Art. 1 - Le sedute dei consigli scolastici distrettuali sono pubbliche.

 

Art. 2 - Alle sedute dei consigli di circolo e d'istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio e i membri dei consigli di circoscrizione di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

I consigli di circolo e d'istituto stabiliscono nel loro regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.

 

Art. 3 - Alle sedute dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli di circolo e d'istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

 

Art. 4 - Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

 

Art. 5 - Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto dal consiglio di distretto scolastico ai rappresentanti dei consigli di circolo o d'istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o d'istituto ai rappresentanti del consiglio di distretto scolastico cui fanno capo.

 

Art. 6 - L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è soppresso. Conseguentemente nell'art. 23 del medesimo decreto è soppresso il riferimento al consiglio di disciplina degli alunni.

Dopo il terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunto il seguente:

"I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina di cui all'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dal presente decreto".

All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, viene aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe".

Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe nonché della giunta esecutiva è ammesso ricorso al Provveditore agli Studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola cui appartiene l'alunno.

 

Art. 7 - Dopo il terzo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono inseriti i seguenti commi:

"Le liste dei candidati docenti concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno 40 elettori.

Le liste dei candidati genitori concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno 200 elettori".

Il quinto comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

"Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria".

L'ultimo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

"Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al primo comma del presente articolo".

 

Ordinanza Ministeriale 16 novembre 1977 (Corsi di specializzazione)

 

SINTESI DEL PROVVEDIMENTO (non reperibile)

Tale ordinanza, in assenza di una precisa disciplina legislativa, dava avvio ai corsi di specializzazione, stabilendo che le scuole o gli istituti statali o gestiti da istituzioni statali o da enti pubblici o da enti privati dotati di personalità giuridica, i quali, con opportuna documentazione, dimostrassero uno specifico impegno nel campo dell'educazione speciale e differenziale potevano organizzare tali corsi dopo aver presentato una domanda al Ministero della pubblica istruzione ed aver quindi ottenuto il riconoscimento dello stesso.

(estratto da “LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO” - a cura Maria Assunta Barbieri - FADIS - Federazione Associazioni Docenti per l’Integrazione Scolastica - Raccolta cronologica delle disposizione normative inerenti la specializzazione dei docenti di sostegno.)

 

Legge 21 dicembre 1978, n. 845 - Legge-quadro in materia di formazione professionale (in GU 30 dicembre 1978, n. 362)

 

Art. 1. (Finalità della formazione professionale). - La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

 

Art. 2. (Oggetto della formazione professionale). - Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.

Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.

Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.

 

Art. 3. (Poteri e funzioni delle regioni). - Le regioni esercitano, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformità ai seguenti principi:

a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;

b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;

c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte formative;

d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;

e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attività formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;

f) definire le modalità e i criteri di consultazione, ai fini della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;

g) garantire a tutti coloro che partecipano alla attività di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;

h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attività regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica;

i) dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso di diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;

l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i corsi;

m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale;

n) prendere gli opportuno accordi con l'autorità scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.

Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

 

Art. 4. (Campi di intervento). - Le regioni, attenendosi alle finalità e ai principi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:

a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attività di formazione professionale;

b) le modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della contrattazione collettiva e della normativa del collocamento;

c) le attività di formazione professionale concernenti settori caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalità del ciclo produttivo o della natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;

d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;

e) le attività di formazione professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena;

f) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale nonché il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;

g) l'esercizio delle funzioni già svolte dai consorzi per l'istruzione tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconducendola nell'ambito della programmazione regionale;

h) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle diverse proposte formative, purché previste dalla programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le università o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.

 

Art. 5. (Organizzazione delle attività). - Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.

L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:

a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;

b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attività;

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.

Art. 6. (Strutture degli istituti professionali e degli istituti d'arte - Personale didattico). -

La possibilità delle strutture destinate agli istituti professionali e alle scuole ed istituti d'arte che non siano utilizzabili o necessarie per la riforma della scuola secondaria superiore, è trasferita alla regione nel cui territorio dette strutture sono ubicate, previa intesa tra il Ministero della pubblica istruzione, la regione stessa e l'ente locale proprietario dell'immobile.

Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con la regione e con il consenso degli interessati, il personale degli istituti di cui al primo comma è trasferito nei ruoli della regione nella misura ritenuta necessaria, tenuto conto in particolare dell'attinenza delle materie insegnate con la formazione professionale.

 

Art. 7. (Programmazione didattica). - Le regioni, nell'ambito della disciplina del settore prevista dall'articolo 4, lettera b), stabiliscono gli indirizzi della programmazione didattica delle attività di formazione professionale.

L'elaborazione e l'aggiornamento dei suddetti indirizzi devono avvenire in relazione a fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee, rispettando la unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali e la normativa di cui all'articolo 18, primo comma, lettera a).

Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra, la programmazione didattica dovrà conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

I programmi, che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e l'organicità degli interventi formativi, devono poter essere adattati alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto delle molteplicità degli indirizzi educativi.

Nella loro elaborazione, si dovrà altresì tener conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.

 

Art. 8. (Tipologia delle attività). - Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:

a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività di lavoro;

b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione culturale superiore a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo;

d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di riconversione;

e) alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;

f) all'aggiornamento, alla qualificazione e al perfezionamento dei lavoratori;

g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia;

h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.

Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo è rivolto ad un gruppo di utenti definito per l'indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche; non è ammessa la percorrenza continua di più di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

Le regioni non possono attuare o autorizzare le attività dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria.

L'orario ed il calendario delle attività formative sono determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati, con particolare riguardo per le lavoratrici.

Fino al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, sono confermate le disposizioni vigenti in materia di formazione degli operatori sanitari.

 

Art. 9. (Personale addetto alla formazione professionale). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3, secondo comma, il personale di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge addetto alle attività di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a), è collocato in appositi ruoli regionali.

Il trattamento economico e normativo è adottato nell'osservanza della presente legge sulla base di un accordo sindacale nazionale stipulato tra le regioni, il Governo e le organizzazione sindacali maggiormente rappresentative.

Le leggi di delega di cui al secondo comma detteranno norme per garantire la mobilità del personale stesso nel territorio regionale.

Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalità di incarico od assunzione a termine di docenti richiesti per corsi particolari.

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, lo sviluppo della professionalità attraverso corsi di aggiornamento tecnico-didattico e culturale, la partecipazione all'attività delle istituzioni in cui essi operano.

Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, lettera b), enti terzi per l'attuazione di progetti di formazione, non può essere superato globalmente, per ciò che riguarda il personale, il costo corrispondente agli equivalenti trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle regioni addetti ad analoghe attività.

 

Art. 10. (Raccordi con il sistema scolastico). - Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.

Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della ricerca educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.

 

Art. 11. (Rientri scolastici). - A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di corsi o direttamente sul lavoro è data facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento.

A favore degli allievi che frequentano attività di formazione professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo.

 

Art. 12. (Diritti degli allievi). - La frequenza di corsi di formazione professionale è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previdenziale.

Art. 13. (Estensione delle agevolazioni previste per i lavoratori studenti). -

La facoltà di differire il servizio militare di leva e le agevolazioni previsti per i lavoratori studenti dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono estese a tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla presente legge.

Le disposizioni di cui sopra e quelle di cui all'articolo precedente si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Art. 14. (Attestato di qualifica). - Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

 

Art. 15. (Sistema formativo e impresa). - Le istituzioni di cui all'articolo 5 operanti nella formazione professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esso di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro.

Le regioni, nel regolare la materia, stabiliscono le modalità per la determinazione degli oneri a carico delle istituzioni per le attività formative di cui al comma precedente e assicurano la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio. Le attività formative di cui al primo comma sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

Le regioni disciplinano le modalità per il tirocinio guidato presso le imprese degli allievi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera m).

 

Art. 16. (Formazione per gli apprendisti). - Le regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui all'articolo 5 e secondo le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15, attuano i progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25. I progetti di cui al comma precedente si articolano in attività teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalità definiti dalla legge e dai contratti di lavoro.

Le regioni, per i fini di cui all'articolo 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'articolo 22, primo comma, della presente legge, delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.

Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

 

Art. 17. (Ulteriori competenze della commissione centrale per l'impiego). - La commissione centrale per l'impiego prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, esprime altresì pareri e formula proposte per l'adempimento delle funzioni proprie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previste dalla presente legge.

Ai fini di cui sopra la commissione centrale per l'impiego è integrata da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un esperto di formazione professionale designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale scelto tra gli operatori degli enti di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b).

I pareri della commissione centrale per l'impiego sono obbligatori per le materie di cui all'articolo 18, primo comma, lettere a),e),f), h), i) ed l) nonché per quelle di cui all'articolo 22, terzo comma.

 

Art 18. (Competenze dello Stato). - Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) la disciplina dell'ordinamento delle fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee e ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo precedente, e tenuto conto degli accordi internazionali e comunitari in vigore, alla definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali ed operativi e delle prove di accertamento per la loro attribuzione. Con successivi decreti si provvederà ai necessari aggiornamenti;

b) il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche informazioni e documentazioni;

c) i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con le autorità e gli organismi esteri operanti in materia di formazione professionale;

d) l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero alla cui vigilanza e gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri;

e) la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo;

f) le attività di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione, da definirsi mediante specifico programma annuale in relazione alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle di indirizzo e di coordinamento nel settore, secondo quanto previsto dall'articolo 41, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

g) l'inoltro alla Comunità economica europea, o ad altri organismi internazionali, ed il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso dei fondi comunitari o internazionali; h) l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;

i) l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale secondo quanto previsto dall'art. 4, lettera h);

l) la definizione su parere conforme della commissione di cui all'articolo 17, dei requisiti tecnici per il riconoscimento dell'idoneità delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 40 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

Art. 19. (Assistenza tecnica dell'ISFOL). - Nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni hanno facoltà di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478. (1)

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(1) Gli ultimi due commi modificano il primo comma dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 (recante "Costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma"), che ora recita:

"4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'istituto e dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

1) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi;

2) 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

3) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della L. 16 maggio 1970, n. 281;

4) 1 esperto in materia di formazione professionale;

5) 2 funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

6) 1 funzionario del Ministero del tesoro;

7) 1 rappresentante del personale dell'istituto, eletto dal personale stesso."

 

Art. 20. (Relazione annuale al Ministero del lavoro). - Le regioni e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478, inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette le relazioni di cui sopra alla commissione di cui all'articolo 17. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente al Parlamento, in allegato alla tabella del bilancio di previsione, una relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile, anche con riferimento alla situazione internazionale ed in particolare ai Paesi della Comunità economica europea e tenendo conto degli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori determinati dalla commissione di cui all'articolo 17 secondo le norme previste dall'articolo 3-bis, secondo comma, del D.L. 6 luglio 1978, n. 391, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 479. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta altresì in allegato alla tabella del bilancio le sopraindicate relazioni delle singole regioni e dell'Istituto per la formazione professionale (ISFOL), di cui al D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478.

 

Art. 21. (Liquidazione dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA). - Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto riazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) sono assunte dall'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della L. 4 dicembre 1956, n. 1404.

 

Art. 22. (Finanziamento delle attività formative). - [Le attività professionali promosse dalle regioni sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti ad attività di formazione professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonché l'importo corrispondente alla disponibilità del Fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979. Le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui all'articolo 18 della presente legge, trovano copertura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare è fissato annualmente con la legge finanziaria e che confluirà nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede altresì al finanziamento:

a) delle attività di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attività alle regioni medesime;

b) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478] (1).

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(1) Disposizioni abrogate dall'art. 8, Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito dall'articolo 1 della Legge 19 luglio 1993, n. 236

 

Art. 23. (Soppressione del Fondo addestramento professionale lavoratori). - Il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito con l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n 264, e ordinato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, è soppresso. L'amministrazione del fondo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sottopone all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tramite la Ragioneria centrale e che cura il riscontro, un rendiconto finale della soppressa gestione, completato dallo stato patrimoniale in essere alla data della soppressione. I beni mobili ed immobili, ivi comprese le attrezzature tecniche, di proprietà del Fondo addestramento professionale lavoratori, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono ubicati. Restano immutati i vincoli di destinazione dei beni acquisiti mediante contributi erogati dal Fondo di cui sopra. Le regioni provvedono alla vigilanza in materia. Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1980 sono soppressi tutti i contributi a carico di enti diversi previsti da leggi vigenti a favore del Fondo addestramento professionale lavoratori.

 

Art. 24. (Contributi dei fondi comunitari). - [Le regioni, nell'ambito della programmazione e dei piani di cui all'articolo 5, autorizzano per l'area di propria competenza, la presentazione ai competenti organi della Comunità economica europea, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei progetti di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti dagli organismi indicati all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee n. 71/66/ E del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/ E del 20 dicembre 1977. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformità di parametri da fissare dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione può autorizzare l'inoltro dei progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo sia l'integrazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo seguente] (1).

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(1) Disposizioni abrogate dall'art. 8, Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito dall'articolo 1 della Legge 19 luglio 1993, n. 236

 

Art. 25. (Istituzione di un Fondo di rotazione). - [Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.

Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:

1) dal 4,45 al 4,15 per cento;

2) dal 4,45 al 4,15 per cento;

3) dal 3,05 al 2,75 per cento;

4) dal 4,30 al 4 per cento;

5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contribuitivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee numero 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977"] (1).

_________________________

(1) Disposizioni abrogate dall'art. 8, Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito dall'articolo 1 della Legge 19 luglio 1993, n. 236

 

Art. 26. (Finanziamento integrativo dei progetti speciali). - [Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio] (1).

_______________________

(1) Disposizioni abrogate dall'art. 8, Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito dall'articolo 1 della Legge 19 luglio 1993, n. 236

 

Art. 27. (Erogazione dei finanziamenti). - A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo a carico del Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 25 a favore degli organismi di cui all'art. 24, primo comma.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è disposta l'erogazione, a favore delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 26.

 

Art. 28. (Abrogazioni). - Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

 

Circolare Ministeriale 28 luglio 1979, n. 199 - Prot. n. 3860 - Forme particolari di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap (artt. 2 e 7 della legge n. 517 del 4/8/1977)”

 

L'applicazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 517 del 4/8/1977, per quanto attiene alle forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap della scuola elementare e media dell'obbligo, ha avuto una notevole estensione in tutte le province.

Dalle segnalazioni pervenute dagli ispettori tecnici e dai gruppi di lavoro costituiti presso tutti i Provveditorati agli Studi si evidenziano tuttavia particolari difficoltà nella definizione dei compiti dei cosiddetti "insegnanti di sostegno", nonché nelle procedure della loro assegnazione alle scuole che attuano l'integrazione degli alunni handicappati.

Com'è noto, la legge n. 517, per l'attuazione di forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni handicappati, prevede all'art. 2, per la scuola elementare, "la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 31/10/1975, n. 970 e ai sensi dell'art. 1 della legge 24/9/1971, n. 820; e all'art. 7, per la scuola media, "l'utilizzazione di docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali". Con riferimento a tale limite, è auspicabile, per quanto possibile, che non si proceda ad inserire sia nella scuola elementare che nella scuola media più di un allievo handicappato per classe.In particolare per quanto riguarda la scuola elementare, a modifica di quanto precedentemente disposto dalla C.M. n. 216 del 3/8/1977, al fine di rendere più univoci i criteri di utilizzazione dell'insegnante di sostegno nell'arco della scuola dell'obbligo, si ritiene che possa essere adottato il criterio di un insegnante di sostegno per quattro alunni handicappati inseriti nelle diverse classi, anziché sei.

L'art. 9 del D.P.R. 31/10/1975 n. 970 (che peraltro attende ancora una sua regolamentazione) benché sia citato soltanto per la scuola elementare, si deve intendere esteso nella sua motivazione anche agli altri ordini di scuola, per quanto applicabile.

L'ultimo comma dell'art. 9 recita appunto che il personale docente delle scuole aventi particolari finalità (leggasi scuole speciali) "può essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni, e in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento".In analogia si ritiene debbano essere utilizzati per tali attività anche gli insegnanti delle ex classi differenziali.

È da evitare peraltro l'utilizzazione di insegnanti che non abbiano alcuna qualifica o alcuna esperienza in ordine alle condizioni di handicap per le quali sono previsti gli interventi di sostegno.

Si noti che la legge non parla di "insegnanti di sostegno", ma di "forme particolari di sostegno" di vario tipo e di diversa competenza. La locuzione "insegnanti di sostegno" è ormai così invalsa nell'uso comune che si può anche accettarla ufficialmente. Quello che invece bisogna evitare è che i suoi compiti siano interpretati in modo riduttivo e cioè in sottordine all'insegnante di classe, come purtroppo sta avvenendo in qualche caso.

L'insegnante di sostegno deve quindi essere pienamente coinvolto nella programmazione educativa e partecipare a pari titolo all'elaborazione ed alla verifica delle attività di competenza dei consigli e dei collegi dei docenti.

La legge per questa funzione parla di "insegnanti specializzati" (art. 2) o "in possesso di particolari titoli di specializzazione" (art. 7) che purtroppo non esistono in numero sufficiente specialmente per la scuola media.

Ed è questa una delle principali remore all'attuazione della legge.

In attesa che il sistema dei corsi di specializzazione messo in atto dal D.P.R. 31/10/1975 n. 970 si diffonda più capillarmente e produca i suoi effetti, sono state avviate numerose iniziative di aggiornamento che sopperiscono in qualche modo alla mancanza di specialisti diplomati.

La necessità di un'organica qualificazione degli "insegnanti di sostegno", da più parti proclamata, è accompagnata dalla richiesta di una più chiara identificazione del loro ruolo.

Se a tal proposito è giusto chiedere alcuni indirizzi di carattere generale, pare eccessivo il pretendere di avere addirittura definiti i modi di intervento: orari, sequenze programmatiche, alternanze.Il processo di integrazione va rapportato alla peculiarità del singolo soggetto e non consente generalizzazioni.

Naturalmente, l'attività di sostegno non è un'azione meramente "creativa" da lasciare all'intuizione ed all'inventiva dei singoli operatori, e quindi alcuni criteri di fondo che costituiscano il presupposto di una valida metodologia di intervento possono essere proposti.

Sembra utile richiamare alcuni criteri che sono emersi dall'esperienza di diversi operatori che hanno agito e che agiscono con risultati positivi. Le esperienze positive, che fortunatamente sono più numerose di quanto non si possa pensare, si verificano soprattutto dove la responsabilità dell'integrazione è assunta non dalla singola classe ma da tutta la comunità scolastica, che costituisce di per sé uno dei sostegni più validi. Altro elemento determinante per il successo dell'integrazione, secondo esperienze ormai acquisite, è la precisa individuazione delle condizioni soggettive del bambino, degli handicap veri e propri e degli impedimenti che ne condizionano lo sviluppo e, di conseguenza, dei suoi specifici "bisogni educativi".

Terza condizione è l'esistenza di insegnanti di classe o di sostegno (o meglio: congiuntamente di classe e di sostegno e, per la scuola media, indipendentemente dalla materia che essi professano) capaci di rispondere ai bisogni educativi degli alunni con interventi calibrati sulle condizioni personali di ciascuno.

Anche il processo di socializzazione esige sia la conoscenza della specifica situazione del soggetto, sia quelle del gruppo e della comunità scolastica in cui esso viene inserito.

Le prescrizioni degli articoli 2 e 7 della legge n. 517 del 4/8/1977 già citati, come pure le istruzioni impartite con le circolari ministeriali sulle modalità di assegnazione degli insegnanti sulla formazione delle classi, ecc. sono indicazioni legate ad esigenze organizzative ed alle disponibilità di bilancio che bisogna rispettare, pena la vanificazione di tutto il lavoro fin qui svolto per l'integrazione degli handicappati.

Però è compito delle singole scuole e dei loro organi collegiali tradurre quelle indicazioni in progetti operativi studiati sui singoli casi.

È chiaro, per esempio, che debbano essere diversi i tempi e i modi dell'intervento di sostegno in favore di un alunno non vedente o non udente rispetto a quelli in favore di un insufficiente mentale. Nel primo caso prevarranno i problemi dell'acquisizione degli strumenti della comunicazione, nel secondo quelli della stimolazione di certe facoltà in ritardo di evoluzione.

Per ciò che concerne la scuola media, nella quale la pluralità dei docenti è rappresentativa di vari campi disciplinari, è opportuno che l'assegnazione dell'insegnante di sostegno venga effettuata tenendo conto delle esigenze che emergono dalla natura e dall'entità degli handicap di cui sono portatori gli alunni inseriti.

Così pure tutte le indicazioni sulle "compresenze" e sui "tempi aggiuntivi" vanno rapportate alle singole situazioni e non possono essere generalizzate se non come indirizzi globali entro i quali bisogna operare.

Tali riflessioni, suggerite dalla reale complessità del problema dell'integrazione degli alunni in difficoltà, esigono che - da parte dell'Amministrazione scolastica come da parte degli enti locali, secondo le rispettive competenze - siano assicurati tutti gli interventi previsti dalla legge e resi possibili dalle disponibilità di bilancio. In particolare, per ciò che concerne la questione dei criteri di definizione dei soggetti portatori di handicap, definizione assai spesso lasciata alla discrezione degli insegnanti con il rischio che vengano classificati anche in buona fede come handicappati alunni che in realtà tali non sono, occorre dare ulteriori precisazioni, per evitare incertezze, fraintendimenti e possibili abusi.

Ad ogni segnalazione di alunno handicappato, al fine di ottenere le "particolari forme di sostegno di competenza sia dello Stato sia degli enti locali" dovrà corrispondere una specifica descrizione di situazione o di comportamento, formulata da personale competente, attestante la necessità, per quel soggetto, degli interventi ipotizzati dalla legge a favore degli alunni portatori di handicap inseriti nelle scuole comuni.

Le attestazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente fornite alla scuola dai servizi medici scolastici, dai servizi preventivi e/o riabilitativi territoriali, dai servizi di igiene mentale. L'essenziale è che la definizione del soggetto handicappato non venga lasciata alla sola responsabilità e discrezionalità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici.

La collaborazione tra scuola e servizi specialistici del territorio è condizione necessaria per il positivo esito del processo di integrazione degli handicappati.

Perché una tale collaborazione si sviluppi si richiamano i criteri fissati nella circolare n. 159 del 28/6/1979.

L'utilizzazione dei servizi di competenza sia dello Stato che degli enti locali deve essere fatta sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Data la loro recente costituzione, i consigli scolastici distrettuali non hanno potuto finora svolgere appieno la funzione programmatoria stabilita dalla legge, ma è necessario che ciò possa realizzarsi pienamente per il prossimo anno.

Sembra opportuno che, nel programma che ogni consiglio scolastico distrettuale deve, a norma di legge, elaborare per l'anno scolastico 1979/80, per la parte riguardante le forme di integrazione a favore degli alunni handicappati sia definita tenendo conto delle indicazioni formulate dal gruppo di lavoro costituito presso ogni Provveditorato agli Studi.

Tra i compiti dei gruppi di lavoro per i problemi degli alunni handicappati, previsti dalla circolare ministeriale n. 216 del 3/8/1977 alla quale si fa espresso rinvio, rientrano appunto le attività di programmazione e di coordinamento che possono costituire i supporti agli adempimenti programmatori dei distretti.

In particolare, i gruppi di lavoro dovranno:

a) raccogliere dalle scuole le segnalazioni dei "casi" assicurandosi che ad esse corrispondano le descrizioni ed attestazioni di cui si è parlato. Questo lavoro dovrà essere fatto specialmente per i casi di prima segnalazione. Per i casi già inseriti bisognerà promuovere opportuni contatti fra gli insegnanti di scuola materna, elementare e media in vista del passaggio degli alunni handicappati dall'uno all'altro ordine di scuola;

b) aggiornare la ricognizione delle risorse disponibili in ogni distretto, sia di quelle di competenza dello Stato (personale insegnante normale e specializzato insegnanti di sostegno, stato degli organici, esistenza di insegnanti disposti ad accettare determinati incarichi, consistenza numerica delle classi, media degli alunni, ecc.) sia di quelle di competenza degli enti locali (servizi di medicina scolastica e specialistica, servizi di assistenza in genere, locali, attrezzature, ecc.);

c) aggiornare la ricognizione delle esperienze di integrazione già in atto meritevoli di continuare;

d) fornire ai Distretti i dati raccolti ed assicurare ogni forma di collaborazione nella formulazione dei programmi di intervento;

e) fare, sulla base dell'esame dei programmi distrettuali, proposte operative debitamente motivate al Provveditore agli Studi, anche in riferimento alla collaborazione da attuare tra scuola e servizi territoriali.

L'opera di ricognizione e di programmazione permetterà di articolare gli interventi in forme più produttive perché correlate a necessità realmente accertate, nonché di attuare se necessaria, una mobilità delle risorse nell'ambito del Distretto (un esempio di necessaria mobilità è dato dagli insegnanti specialisti per i non-vedenti e per gli ipoacustici).

Un problema è, dunque, quello di utilizzare meglio il personale attualmente disponibile, che si ritiene in misura almeno sufficiente, e di ponderare bene gli eventuali futuri sviluppi.

Gli indirizzi organizzativi qui esposti sono finalizzati a garantire una seria continuità del processo di integrazione scolastica dei bambini handicappati.

L'attività fin qui svolta dai gruppi di lavoro funzionanti presso codesti Uffici provinciali, come risulta dalle relazioni pervenute, si è rivelata positiva e si ritiene possa assicurare alle SS.LL. l'apporto tecnico indispensabile per rendere sempre più aderenti alle esigenze della scuola gli interventi da predisporre in ordine al processo di integrazione degli handicappati.

Per quanto concerne le conferme e le nuove utilizzazioni di insegnanti di sostegno nell'anno scolastico 1979/80, si dispone quanto segue:

Per la scuola elementare:

a) In primo luogo, le SS.LL. confermeranno, per motivi di continuità didattica, i docenti di ruolo e incaricati che abbiano prestato nell'anno 1978/79 servizio di sostegno. Tale conferma avverrà sulla base di elenchi forniti dai direttori didattici, ai quali i docenti interessati presenteranno domanda in carta semplice.

b) Per quanto attiene alle modalità d'impegno per le nuove utilizzazioni, si richiamano le disposizioni già impartite con la circolare n. 169 del 21/7/1978 al paragrafo: "impiego del personale docente". In particolare per quanto riguarda l'applicazione del 1° comma dell'articolo 2 della legge 517/77 si ribadisce l'impossibilità di impiego di personale aggiuntivo, oltre quello comunque a disposizione del circolo didattico. E si consente inoltre, in via provvisoria e per ragioni di necessità, anche l'utilizzazione di insegnanti non forniti del titolo prescritto, che ne facciano domanda, purché abbiano frequentato corsi di aggiornamento sull'integrazione degli alunni handicappati.

Per la scuola media:

a) Innanzitutto le SS.LL. confermeranno, per esigenze di continuità didattica, i docenti di ruolo ed incaricati che abbiano prestato nell'anno scolastico 1978/79 servizio di sostegno. Tale conferma avverrà sulla base di elenchi forniti dai capi d'istituto, ai quali i docenti interessati presenteranno domanda in carta semplice.

I predetti docenti, previa esplicita dichiarazione di assenso da allegare alla domanda di cui al precedente comma, possono essere utilizzati con precedenza su altri aspiranti anche in scuole diverse da quelle di attuale servizio, qualora in dette scuole non risultino più disponibili, per soppressione o per altri motivi, posti per le attività di sostegno a favore di alunni portatori di handicap.

b) Per le nuove utilizzazioni si richiamano le disposizioni impartite con la circolare n. 178 del 31/7/1978 paragrafo secondo. L'utilizzazione dei docenti assegnati alle classi in cui siano inseriti alunni portatori di handicap deve avvenire secondo criteri e modalità fissati nell'ambito della programmazione di cui agli artt. 2 e 7 (primi commi) della legge 517, tali che favoriscano l'integrazione non solo nella classe di assegnazione ma anche attraverso contatti ed esperienze con alunni di altre classi. L'area nella quale si attua l'integrazione non è limitata alla classe ma si estende anche e soprattutto all'intero plesso scolastico.

 

Legge 11 febbraio 1980, n. 18 - "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili." (Pubblicata nella G.U. 14 febbraio 1980, n. 44)

(Veggasi anche la Legge 21 novembre 1988, n. 508)

 

1. - Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono escluse dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.(1) (2)

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(1)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 giugno 1989 n. 346 (G. U. 28 giugno 1989, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, L. 11 febbraio 1980, n. 18 e 2, quarto comma, L. 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui esclude che la cecità parziale possa concorrere con altre minorazioni allo stato totale di inabilita con diritto, quindi, all'indennità di accompagnamento

(2)  Per l'interpretazione autentica del presente si ricorda che, L. 26 luglio 1984, n. 392 - all'articolo 1 - ha fornito l'interpretazione autentica del presente articolo.

 

2. - Il Ministro della sanità, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto (3) la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118; eventuali modifiche e variazioni sono apportate con decreto del Ministro stesso entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

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(3)  La citata tabella è stata approvata con D.M. 25 luglio 1980

 

3. - Gli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (2), già riconosciuti tali all'entrata in vigore della presente legge, i quali ritengano di essere nelle condizioni previste all'art. 1, sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, dalle commissioni sanitarie provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per gli invalidi civili non ancora riconosciuti all'entrata in vigore della presente legge, all'atto dell'accertamento sanitario di cui all'art. 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le commissioni sanitarie accertano l'esistenza o meno dei requisiti che danno diritto all'indennità di accompagnamento prevista dal precedente articolo 1.

I minori di anni 18 che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della presente legge vengono sottoposti ad accertamento sanitario, presso le Commissioni sanitarie di cui all'art. 7 e seguenti della citata legge 30 marzo 1971, n. 118, entro sei mesi dalla presentazione della domanda prodotta da chi ne cura gli interessi.

Il diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda.

 

4. - All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.