Art. 1 E’ costituita in Frosinone l’Associazione Ciociara Allevatori Uccelli ( A.C.A.U.). Essa avrà durata
illimitata, fino a che vi saranno soci che perseguiranno il comune scopo per cui viene fondata
l’Associazione stessa.
Art. 2 Essa non ha scopi commerciali o di lucro, ma si prefigge di incrementare ed infondere la passione per
il canarino e per gli altri uccelli da gabbia e da voliera, a scopo di svago,studio e quindi ricerca per
la protezione e la perpetuazione delle specie in natura. Sono ammessi a far parte dell’Associazione
Ciociara Allevatori Uccelli, tutti gli allevatori di uccelli da gabbia e da voliera che ne facciano
domanda e dichiarano normalmente di accettare e rispettare in tutti i suoi articoli il presente Statuto
Art. 3 l’Associazione Ciociara Allevatori Uccelli viene costituita allo scopo di riunire e coordinare l’atti-
vità degli allevatori ed amatori di uccelli da gabbia e da voliera che, con onestà d’intenti e coscien-
zioso e paziente lavoro , oltre a soddisfare la loro gentile passione, si propongono di migliorare le
razze allevate e, eventualmente, di creare nuove razze, nonché di prestarsi reciproca assistenza
Art. 4
Altri scopi dell’ A.C.A.U. sono quelli di facilitare ai soci, l’importazione o lo scambio, presso
Associazioni consorelle, Clubs di specializzazione o altre organizzazioni similari in Italia e
all’Estero, di riproduttori di razze pregiate, al fine di rigenerare o perfezionare i propri ceppi di
allevamento. L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di ge-
stione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 5 La domanda di adesione all’Associazione, si intende accettata dopo l’approvazione della stessa da
parte del Consiglio Direttivo.
Art. 6 l’ A.C.A.U. annovera tra i propri iscritti quattro categorie di soci:
a) soci ordinari rappresentati dai soci allevatori
b) soci allievi rappresentati dai soci minorenni
c) soci simpatizzanti rappresentati dai soci non allevatori
d) soci onorari rappresentati dai soci che risono particolarmente distinti per il bene dell’Associazione
I soci onorari , iscritti a vita o comunque fino a loro disdetta, sono esonerati dal versamento annuale
della quota associativa, mentre quelli allievi e simpatizzanti hanno diritto, su richiesta, ad uno sconto
stabilito in sede di Assemblea Generale.
Art. 7 Organi dell’Associazione sono:annuale
1- L’Assemblea Generale
2- Il Consiglio Direttivo
3- Il Collegio dei Revisori dei Conti
4- Il Collegio dei Probiviri
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Art. 8 L’Assemblea Generale ha il compito di indicare l’ordinamento e gli indirizzi dell’Associazione. Le
sue deliberazioni vincolano tutti i soci.
Art. 9 Il Consiglio Direttivo ha il compito di operare per la realizzazione delle finalità statutarie e dà
esecuzione alle delibere dell’Assemblea Generale . Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette
o più membri che vengono eletti dal l’Assemblea Generale dei soci ordinari. Nel proprio seno il
Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario. I membri del Consiglio
Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili più volte. Al Presidente è data facoltà di
Non versare la quota annuale di adesione all’Associazione. Il Consigli Direttivo decade o per fine
naturale del mandato o per dimissioni del solo Presidente o di almeno tre dei componenti.
Art. 10 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di vigilare sulla corretta amministrazione della
Associazione. Esso è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Generale.
Art. 11 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di pronunciarsi sulle controversie tra l’Associazione e soci.
Esso è composto da tre membri scelti preferibilmente fra magistrati o nel campo forense. In ogni
I probiviri non devono far parte né dell’Associazione né di altre Associazioni Federali.
Art. 12 Almeno una volta l’anno i soci si riuniscono in Assemblea Generale. Le adunanze sono valide in
prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei soci. In seconda convocazione la validità
si avrà qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci che, per motivi indipendenti dalla propria volontà,
non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, possono essere rappresentati in delega,la quale è
valida a tutti gli effetti. Ciascun socio ha un solo voto e non può avere più di una delega. I soci che non
partecipano per tre volte
consecutive, senza giustificato motivo, saranno dichiarati dimissionari. L’assemblea è convocata a mezzo lettera raccomandata che deve pervenire al domicilio dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. In ogni caso il Presidente o chi per esso, deve accertarsi che tutti i soci siano al corrente dell’Assemblea. Delle delibere assembleari è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; i verbali sono conservati presso la sede sociale e ciascun socio può prenderne visione. Hanno diritto al voto i soli soci ordinari. In adeguamento alle moderne tecnologie, il socio delegato può esprimere il suo parere sui punti all’ ordine del giorno, mediante fax , e-mail o video-conferenza. In quest’ultimo caso il socio è ritenuto presente a tutti gli effetti.
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Art. 13 Il Presidente è Capo dell’Associazione e la rappresenta legalmente. In caso di sua assenza subentra nei
doveri e nei diritti il Vice-Presidente, quindi il Segretario o altro membro del Direttivo designato dal
Presidente per iscritto. Il Presidente ha facoltà di riunire i soci in assemblea , che presiede, ogni qualvolta lo
ritenga necessario.
Art. 14 Funzioni preminenti del Presidente o di chi ne fa le veci, sono quelle di:
a- fare osservare il presente statuto
b- dare valore alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo di cui è Capo.
Art. 15 Prima dell’inizio delle cove i soci devono, tramite la segreteria dell’Associazione, prenotare gli anel-
Lini al loro presupposto fabbisogno annuale, nei termini stabiliti dalla F.O.I. ( Federazione Ornicol-
tori Italiani ) a cui questa Associazione aderisce.
Mostra ornitologica. Tutti i soci devono impegnarsi per la perfetta riuscita di detta manifestazione.
Art. 17 l’A.C.A.U. provvede a facilitare la partecipazione dei soci all’esposizione di mostre Italiane o estere.
Dimostri elemento disgregatore e perturbatore della concordia sociale, oppure che compia atti che
possono menomare la dignità e la serietà dell’Associazione e dei singoli soci. Ogni socio può segna-
lare casi al Consiglio Direttivo.
Art. 19 L’eventuale aggiunta di nuovi articoli, atta all’adeguamento moderno dell’Associazione, può essere
effettuata su deliberazione dell’Assemblea plenaria.
tecniche d’allevamento , per tutti i visitatori, riserva pagine protette da password, riservate ai soci,
nelle quali vengono pubblicati comunicati, informazioni e quant’altro di utilità per la vita associativa.
Art. 21 L’eventuale aggiunta di nuovi articoli, atta all’adeguamento moderno dell’Associazione, può essere
effettuata su deliberazione dell’Assemblea plenaria.
Sede sociale, ove disponibile. Alla data attuale la sede sociale è a Frosinone in Viale Mazzini ,22.
Art. 23 La quota sociale viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art 24 L’Associazione può promuovere la nascita di Clubs di specializzazione, in conformità con le dispo-
sizioni F.O.I., con cui organizzare esposizioni congiuntamente.
Art. 25 L’Associazione può unirsi in gemellaggio con altre Associazioni naturalistiche o di volontariato e
con esse partecipare alla realizzazione di progetti in comune .
Art. 26 I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede sociale almeno cinque giorni prima
Di quello fissato per l’Assemblea che li esamina ed approva, ciascun socio può prenderne visione.
Art. 27 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell’Associazione, il patrimonio sociale verrà devoluto
Altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione
Imposta dalla legge.