Art.    1                  E’ costituita in Frosinone l’Associazione Ciociara Allevatori Uccelli ( A.C.A.U.). Essa avrà durata

                               illimitata, fino a  che vi  saranno  soci che  perseguiranno  il comune  scopo  per  cui viene fondata

                               l’Associazione stessa.

 

Art.    2                  Essa non ha scopi commerciali o di lucro, ma si prefigge di incrementare ed infondere la passione per

                                il canarino e per gli altri uccelli da gabbia e da  voliera, a scopo di svago,studio e quindi ricerca per

                                la protezione e la  perpetuazione delle specie in natura. Sono ammessi a far parte  dell’Associazione

                                Ciociara  Allevatori Uccelli,  tutti  gli allevatori di uccelli da  gabbia e   da voliera che ne facciano

                               domanda   e  dichiarano  normalmente di accettare  e rispettare  in  tutti  i suoi articoli il presente Statuto

                              

                              

Art.    3                  l’Associazione Ciociara Allevatori Uccelli viene costituita  allo scopo di riunire e coordinare l’atti-

                               vità degli allevatori ed amatori di uccelli da gabbia e da voliera che, con onestà d’intenti e coscien-

                               zioso e paziente lavoro , oltre a soddisfare la loro gentile passione,  si propongono  di migliorare le

                               razze allevate e, eventualmente, di creare nuove razze, nonché di prestarsi reciproca assistenza

 

Art.    4                 

                               Altri scopi dell’ A.C.A.U.  sono  quelli di  facilitare ai soci, l’importazione o  lo  scambio,  presso

                               Associazioni  consorelle,  Clubs  di  specializzazione  o  altre  organizzazioni  similari  in  Italia  e

                               all’Estero, di  riproduttori  di  razze pregiate, al fine  di  rigenerare o perfezionare i propri ceppi di

                               allevamento. L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi  di  ge-

                               stione, fondi, riserve o capitale, salvo che la  destinazione o  la  distribuzione  non  siano  imposte

                               dalla legge. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Art.    5                  La domanda di adesione all’Associazione, si intende accettata dopo l’approvazione della stessa da

                               parte del Consiglio Direttivo.           

                              

Art.    6                  l’ A.C.A.U.  annovera tra i propri iscritti  quattro categorie di soci:

a)       soci ordinari  rappresentati dai soci allevatori

b)       soci allievi rappresentati dai soci minorenni

c)       soci simpatizzanti rappresentati dai soci non allevatori

d)       soci onorari  rappresentati dai soci che risono particolarmente distinti per il bene dell’Associazione

                                I soci onorari , iscritti a vita o comunque fino a loro disdetta, sono esonerati dal versamento annuale 

                               della  quota associativa, mentre quelli allievi e simpatizzanti hanno diritto, su richiesta, ad uno sconto

                               stabilito  in sede di Assemblea Generale.

 

Art.    7                  Organi dell’Associazione sono:annuale

1-       L’Assemblea Generale

2-       Il Consiglio Direttivo

3-       Il Collegio dei Revisori dei Conti

4-       Il Collegio dei Probiviri

.

Art.    8                  L’Assemblea Generale ha il compito di indicare l’ordinamento e gli indirizzi dell’Associazione. Le

                               sue deliberazioni vincolano tutti i soci.

 

 

Art.    9                  Il Consiglio Direttivo ha il  compito di operare  per  la  realizzazione  delle  finalità  statutarie  e  dà

                               esecuzione alle  delibere  dell’Assemblea Generale . Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette

o più membri che  vengono  eletti dal  l’Assemblea Generale  dei  soci ordinari. Nel  proprio seno  il 

Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il  Vice-Presidente  e il  Segretario. I  membri del Consiglio

Direttivo restano in carica per  tre  anni e sono  rieleggibili più volte. Al  Presidente è data facoltà di

                               Non versare la quota annuale di adesione all’Associazione. Il Consigli Direttivo  decade  o per  fine

                               naturale del mandato o per dimissioni del solo Presidente o di almeno tre dei componenti.

                              

Art.  10                 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il  compito di  vigilare sulla  corretta  amministrazione  della

                               Associazione. Esso è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Generale.

 

Art.  11                  Il Collegio dei Probiviri ha il compito di pronunciarsi sulle  controversie  tra l’Associazione e soci.

                                Esso è composto da  tre membri scelti  preferibilmente fra  magistrati o  nel campo forense. In ogni

                                I probiviri non devono far parte né dell’Associazione né di altre Associazioni Federali.

 

Art.  12                  Almeno una volta l’anno i soci si riuniscono in Assemblea Generale. Le adunanze sono valide in

                               prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei soci. In seconda convocazione la validità

                              si avrà  qualunque sia il numero dei  soci presenti. I soci che, per  motivi  indipendenti dalla propria  volontà,

                      non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, possono essere rappresentati in delega,la quale è

                            valida a tutti gli effetti. Ciascun  socio ha un solo voto e non può avere più di una delega.  I  soci  che  non 

partecipano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, saranno dichiarati dimissionari.

L’assemblea è convocata a mezzo lettera raccomandata che deve pervenire al domicilio dei soci almeno

 cinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. In ogni caso il Presidente   o chi per esso, deve

accertarsi che tutti i soci siano al corrente dell’Assemblea. Delle delibere assembleari è redatto verbale,         

   sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;

 i verbali sono conservati presso   la sede sociale e ciascun socio può prenderne visione.  Hanno diritto al

 voto i soli soci ordinari.  In adeguamento alle moderne tecnologie,  il socio delegato può  esprimere 

il  suo parere  sui punti  all’ ordine del giorno, mediante fax , e-mail o video-conferenza.

In quest’ultimo caso il socio è ritenuto presente a tutti gli effetti.

 

Art.  13                  Il Presidente è Capo dell’Associazione e la rappresenta legalmente. In caso di sua assenza subentra  nei

                                 doveri e nei diritti il Vice-Presidente, quindi il Segretario o altro membro del Direttivo designato dal

                                 Presidente per iscritto. Il Presidente ha facoltà di riunire i soci in assemblea , che presiede,  ogni qualvolta lo

                                 ritenga necessario.

 

Art.  14                  Funzioni preminenti del Presidente o di chi ne fa le veci, sono quelle di:

a-       fare osservare il presente statuto

b-       dare valore alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo di cui è Capo.

 

Art.  15                 Prima dell’inizio delle cove i soci devono, tramite la segreteria dell’Associazione, prenotare gli anel-

                               Lini al loro presupposto fabbisogno annuale, nei termini stabiliti dalla F.O.I. ( Federazione Ornicol-

                               tori Italiani ) a cui questa Associazione aderisce.

Art.  16                 l’Associazione  Ciociara  Allevatori Uccelli   si propone tra i  compiti  primari, di  organizzare  una

                        Mostra ornitologica.  Tutti i soci devono impegnarsi per la perfetta riuscita di detta manifestazione.

 

Art.  17             l’A.C.A.U. provvede a facilitare la partecipazione dei soci all’esposizione di mostre Italiane o estere.

 

Art.  18                 Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio , può espellere dall’Associazione il socio che si

                        Dimostri elemento disgregatore e perturbatore della concordia sociale, oppure  che  compia  atti che

                               possono menomare la dignità e la serietà dell’Associazione e dei singoli soci. Ogni socio può segna-

                               lare casi al Consiglio Direttivo.

 

Art.  19                 L’eventuale aggiunta di nuovi articoli, atta all’adeguamento moderno dell’Associazione, può essere

                               effettuata su deliberazione dell’Assemblea plenaria.

 

Art.   20                Organo ufficiale d’informazione è il sito: www.acau.it   che oltre a pubblicare pagine con consigli e

                        tecniche d’allevamento , per tutti i visitatori, riserva pagine protette da  password, riservate  ai soci,

                               nelle quali vengono pubblicati comunicati, informazioni e quant’altro di utilità per la vita associativa.

 

Art.  21                 L’eventuale aggiunta di nuovi articoli, atta all’adeguamento moderno dell’Associazione, può essere

                               effettuata su deliberazione dell’Assemblea plenaria.

 

Art.  22                 L’Associazione elegge il suo domicilio legale presso la residenza del Presidente in carica o di  una

                        Sede sociale, ove disponibile. Alla data attuale la sede sociale è a Frosinone in Viale Mazzini ,22.

 

Art.  23                  La quota sociale viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

 

Art   24                  L’Associazione può promuovere la nascita di Clubs di specializzazione, in conformità con le dispo-

                                sizioni F.O.I., con cui organizzare esposizioni congiuntamente.

 

Art.  25                  L’Associazione può unirsi in gemellaggio con altre Associazioni naturalistiche o di volontariato e

                                con esse partecipare alla realizzazione di progetti in comune .

 

Art.  26                  I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede sociale almeno cinque giorni prima

                                Di quello fissato per l’Assemblea che li esamina ed approva, ciascun socio può prenderne visione.

 

Art.  27                  In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell’Associazione, il patrimonio sociale verrà devoluto

                                Altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo 

                              di cui all’art. 3, comma  190, della  legge 23  dicembre  1996, n. 662,  e  salva  diversa  destinazione 

                                Imposta dalla legge.