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CITES - Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali (Decreto 8 gennaio 2002 del Ministero dell’Ambiente  e Tutela del Territorio - G.U. n. 15 del 18 gen. 2002).

a cura di Ezio Parise

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Considerata l’importanza, e non solo per l’entità delle implicazioni, ma soprattutto quale futura linea guida, si ritiene opportuno riportare integralmente il testo del Decreto 8 gennaio 2002 del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 15 del 18 gennaio 2002 che, di fatto, abroga e sostituisce i precedenti del 22 febbraio, del 28 marzo e del 3 maggio 2001. Gli Allevatori di specie CITES, incluse negli allegati A e B del Reg. (CE) n. 338/97 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni in esso riportate. Le ultime modifiche  al  Reg.  (CE) n. 338/97, sono state apportate con il Reg. (CE) n. 2724/2000 del 30 nov. 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2^ serie speciale - n. 12 del 12 feb. 2001 (www.foi.it). Gli esemplari di nostro interesse inclusi nell’allegato VIII di cui al Reg. (CE) 1808/2001 della Commissione, come più volte detto, sono:  Columba livia (Piccione selvatico),Carduelis Cucullata (Cardinalino del Venezuela), Cyanoramphus novaezelandiae (Kakariki fronte rossa), Psephotus dissimilis (Parrocchetto dal collare). L’attenersi alle prescrizioni del presente decreto non esclude l’obbligo della consueta denuncia delle nascite, entro i dieci giorni dall’evento. Per qualsiasi necessità o dubbio in materia, ogni Allevatore può rivolgersi direttamente al Servizio Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato, competente per territorio.

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IL  MINISTRO  DELL' AMBIENTE

e della tutela del territorio

 

di concerto con

 

IL  MINISTRO  DELLE  POLITICHE  AGRICOLE  e  FORESTALI

 

VISTA la convenzione sul commercio internazionale di specie  di fauna e flora  selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington  il 3  marzo  1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975,.n. 874;

 

VISTO il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'articolo 3 relativo al campo di applicazione dello stesso;

 

VISTO il regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 e successive attuazioni e modificazioni, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, che sostituisce integralmente il regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive attuazioni e modificazioni;

 

VISTO l'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 9 dicembre 1998, n. 426 che inserisce il comma 5 bis all’ articolo 5 della legge 7 febbraio 1999 n 150. prevedendo che il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali emani il presente decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

 

CONSIDERATO che il Ministero dell' ambiente, ai  sensi dell' articolo 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;

 

VISTO l'articolo 8 quinquies, comma 3 quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, l' effettuazione delle certificazioni e dei controlli previsti dalla citata convenzione di Washington e dai citati regolamenti comunitari;

 

SENTITO il parere,della Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992 n. 150;

 

VISTO il decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2001, con il quale è stato istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali;

 

RITENUTO che, a seguito dell'esigenza di fornire una più articolata indicazione dei soggetti tenuti alla compilazione del registro, nonché delle difficoltà oggettive riscontrate per il ritiro e la compilazione dello stesso nei termini indicati dal decreto del 3 maggio 2001, si rende necessario sostituire il su citato decreto interministeriale;

 

 

Decreta:

 

Art. 1

 

1. E' istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'articolo 5, comma 5 bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali, incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, così come definiti dall'articolo 8 sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e dall'articolo 2 del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9. dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 e successive modificazioni, incluse nell'allegato B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di specie che saranno incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, predispone il registro di cui al comma 1, secondo i modelli riportati negli allegati al decreto del 3 maggio 2001.

 

 

Art. 2

 

1. Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

 

a) le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite e le strutture che esercitano attività circense, con l’ esclusione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del presente decreto;

 

b) i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti e itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono esemplari da museo e da erbario con l'esclusione di quelle di cui all'articolo 3 comma 1, lettera b) del presente decreto;

 

c) chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

 

Art. 3

 

1. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro:

 

a) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

 

b) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate ai sensi dell'articolo 1 del decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

 

c) i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie incluse nell' allegato VIII del regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 e successive attuazioni e modificazioni, in conformità delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera a) dello stesso regolamento (CE);

 

d) limitatamente agli esemplari morti di specie animali e vegetali ed alle parti di esemplari di specie animali e vegetali, coloro che esercitano il commercio al dettaglio, in conformità alla definizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni nonché coloro che effettuano lavorazioni per conto terzi.

 

Art. 4

 

l. Gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e le parti di specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'articolo 1, detenuti alla data di consegna del registro di detenzione, devono essere iscritti nel medesimo registro entro il 31 gennaio 2002

 

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì a coloro che risulteranno tenuti alla compilazione del registro, al sensi del precedente articolo 2, successivamente alla data del 31 gennaio 2002.

 

3. Per gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e per le pani di specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'art.1, acquisiti o detenuti a qualsiasi titolo dopo il 31 gennaio 2002, l'iscrizione nel registro dovrà avvenire entro quindici giorni dall'acquisizione o detenzione stessa.

 

 

 

4. L'iscrizione nel registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andrà riportata entro quindici giorni dalla variazione medesima. Sono fatte salve le disposizioni della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e successive modificazioni.

 

5. Per le parti di esemplari di specie di cui al comma 1 dell'articolo 1, qualora risultino registrate in schede di carico e scarico vidimate dal Corpo forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, il saldo delle schede stesse deve essere riportato nella tabella dì carico del registro di cui all'allegato 3 del decreto del 3 maggio 2001.

 

6. Il registro di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, è compilato dal detentore degli esemplari con le modalità indicate negli allegati al decreto del 3 maggio 2001.

 

Art. 5

 

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, devono richiedere il registro di detenzione al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che provvederà alla vidimazione dello stesso su ogni pagina. Il registro dovrà essere esibito ad ogni richiesta delle autorità preposte ai controlli. Qualora esistano procedure informatiche che consentano la compilazione del suddetto registro, le stesse possono essere utilizzate dai soggetti tenuti alla compilazione in luogo del registro cartaceo, ferma restando la vidimazione da parte del Corpo forestale dello Stato.

 

2. Il registro relativo a gli esemplari vivi o morti di specie dell'allegato A al decreto del 3 maggio 2001, una volta compilato, secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, dovrà essere consegnato al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che ne farà copia e riconsegnerà l'originale al richiedente. La stessa procedura si applica al momento del completamento del registro di cui al presente comma.

 

3. Ai fini della gestione delle attività di conservazione su specie di particolare interesse, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può richiedere al Corpo forestale dello Stato copia dei registri di cui al precedente comma.

 

Art. 6

 

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste all' articolo 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992 n. 150.

 

Art. 7

 

1. Il presente decreto sostituisce il decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fatti salvi i relativi allegati che sono integrati al punto 10) con il codice F = altro.

 

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     IL MINISTRO DELL’ AMBIENTE                                                      IL MINISTRO DELLE POLITICHE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO                                                            AGRICOLE E FORESTALI

                     Matteoli                                                                                                           Alemanno

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CIRCOLARE CITES nr. 38/2002

 

OGGETTO: CITES – Procedure per l’accertamento della nascita in cattività e la riproduzione

                      artificiale di esemplari di specie animali e vegetali incluse negli Allegati A e B del

                      Regolamento (CE) 338/97.

Si fa seguito alla Circolare CITES nr. 35/2002 del 12 settembre 2002 (prot. nr. C.2002.06311), di pari oggetto, per comunicare quanto segue.

L’iniziale attuazione delle procedure indicate nel documento trasmesso a Codesti Uffici con la Circolare sopra menzionata, riguardante l’accertamento della nascita in cattività e la riproduzione artificiale di esemplari di specie animali e vegetali incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, ha messo in luce alcune problematiche che devono essere immediatamente risolte, al fine di non limitare l’utilizzo delle pratiche di allevamento di esemplari appartenenti a specie soggette ad un elevato sfruttamento commerciale. In particolare, le procedure per l’accertamento delle nascite in cattività di esemplari di specie incluse nell’Allegato B del Reg. (CE) 338/97 devono essere rapide e devono poter consentire di ridurre l’onere degli adempimenti amministrativi a carico degli allevatori, ovviamente nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Per i motivi sopra esposti, la Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente, previo accordo con il Servizio CITES Centrale della Divisione II^ di questa Direzione e con la Commissione Scientifica CITES, ha ritenuto opportuno modificare ed integrare il documento in questione, riportato in allegato, che sostituisce il precedente inviato con la sopra citata Circolare CITES nr. 35/2002.

Rispetto alle procedure indicate precedentemente, risulta modificato quanto segue:

al fine di avviare le istruttorie di accertamento della conformità della nascita in cattività o della riproduzione artificiale di esemplari delle specie animali e vegetali incluse nell’Allegato A, l’allevatore od il vivaista deve compilare una scheda che deve essere presentata al Servizio Certificazione CITES competente, come si evince dalla lettura dei capitoli 2.1 - specie animali e specie vegetali - del documento in questione;

per rendere più celere l’azione amministrativa, il Servizio Certificazione CITES invierà, se del caso, con propria nota nei termini prescritti, la documentazione inerente ad una richiesta di certificazione o di dichiarazione di conformità direttamente alla Segreteria della Commissione Scientifica CITES, per il prescritto parere, e solo per conoscenza (nota di trasmissione senza documentazione) al Servizio CITES Centrale della Divisione II^ di questa Direzione;

la denuncia di nascita in cattività di animali appartenenti alle specie dell’Allegato B, effettuata dall’allevatore ai sensi dell’art. 8 bis, par. 1, della Legge 150/92, può essere ritenuta prova sufficiente della loro acquisizione in conformità della regolamentazione comunitaria di attuazione della CITES, salvo che dalle verifiche eventualmente disposte dal Servizio Certificazione CITES siano state accertate irregolarità. Per rendere possibile l’attuazione di tale procedura semplificativa, è necessario che l’allevatore presenti preliminarmente una scheda contenente le informazioni richieste dalla Commissione Scientifica CITES. Tale scheda ha validità fino a quando la situazione in essa riportata, relativamente alle specie e alle condizioni dell’allevamento, non sia modificata; in tal caso la scheda dovrà essere nuovamente compilata e ripresentata;

gli esemplari nati in cattività appartenenti alle specie dell’Allegato B elencate nell’Annesso 3 al documento in questione, possono essere commerciati o movimentati senza presentazione della scheda sopra indicata, prevista per le specie dell’Allegato B. Resta, comunque , l’obbligo della denuncia di nascita ai sensi dell’art. 8 bis, par. 1, della Legge 150/92.

Resta valido quanto riportato nella precedente Circolare CITES nr. 35/2002 nei riguardi della esposizione al pubblico a fini commerciali, quando tale circostanza non si rilevi in modo manifesto (come nel caso dei giardini zoologici). Inoltre, a seguito delle modifiche apportate al documento sopra indicato, si comunica che anche le certificazioni previste dall’art. 9, par. 2, lett. b, del Reg. (CE) 338/97, oltre a quelle previste dall’art. 8, par. 3, lett. d) e dall’art. 5, par. 4 e 5, potranno essere rilasciate dagli uffici del Servizio Certificazione CITES, ma solo per autorizzare lo spostamento di esemplari sul territorio nazionale.

Come già fatto con la precedente Circolare, si allegano gli schemi delle lettere, opportunamente modificate, da inviare agli allevatori. Il nuovo documento sulle procedure e tali schemi saranno trasmessi anche per via e-mail. Si rammenta, infine, che l’indirizzo della Segreteria della Commissione Scientifica è il seguente:

 

Segreteria della Commissione Scientifica CITES

presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Via Capitan Bavastro, 174

00154 ROMA

 

Si invitano codesti Uffici a volersi attenere puntualmente alle indicazioni riportate nel documento in questione e a segnalare al Servizio CITES Centrale della Divisione II^ di questa Direzione Generale eventuali problemi nell’applicazione delle procedure richiamate.

 

IL DIRETTORE GENERALE

G. Di Croce

 

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