Ottemperare alla legge 29 luglio 1949, n. 717. Norme per l'arte degli edifici pubblici: "Le amministrazioni dello Stato nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli enti pubblici che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici e alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2% della spesa totale prevista nel progetto. Sono escluse dall'obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a € 516.000,00". |