STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA

“ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEMISIA GENTILESCHI”

 

Art. 1.  COSTITUZIONE E SEDE

E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Culturale ARTEMISIA GENTILESCHI con sede a Monopoli (Ba) in Via Pietro Lorenzetti n. 9.

L’Associazione è retta  dal presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia.

 

Art. 2.  CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione ha carattere volontario, apolitico e apartitico e non ha scopi di lucro..

L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altre Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi umanitari e sociali.

 

Art. 3.  DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 4.  SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione ha lo scopo di promuovere e contribuire allo sviluppo e alla diffusione della cultura e dell’arte nei vari settori, quali, a titolo esemplificativo: la pittura, la scultura, la poesia, la musica, la danza.

Per il raggiungimento di tale scopo, l’Associazione si propone di:

-         promuovere iniziative di carattere formativo per l’animazione di attività pratiche, creative, ricreative e artistiche;

-         realizzare scambi di conoscenze e di collaborazione nell’ambito del mondo      culturale e sociale di interesse reciproco;

-         promuovere iniziative varie intese ad offrire stimoli ed opportunità per lo sviluppo dell’informazione, della comunicazione e del dialogo costruttivo in materia di arte sia all’interno di particolari fasce sociali che tra culture generazionali diverse;

-         organizzare conferenze, attività ricreative, manifestazioni, mostre, incontri a vari livelli, concerti e scambi culturali;

-         proporre offerte di collaborazione o di servizi con altri enti, istituzioni,società, strutture e organizzazioni sia pubbliche che private di qualsiasi specie, che operano nei settori della cultura, dell’arte e del tempo libero;

-         effettuare gite, escursioni ed altre attività di carattere sociale, civile e culturale collegate o collaterali;

-         organizzare, d’intesa con le istituzioni locali, un programma educativo idoneo allo sviluppo socio-culturale;

-         aderire ad organismi ed organizzazioni, anche consortili, aventi gli stessi fini o fini analoghi;

-         organizzare ogni altra iniziativa utile all’affermazione dell’associazione e al raggiungimento dei suoi scopi professionali, scientifici e culturali.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

 

 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

 

Art. 5.  PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

-         dai beni e dai diritti che sono e diverranno di proprietà dell’Associazione a qualsiasi titolo, da lasciti e da contributi;

-         da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

-         dalle quote associative annuali;

-         dall’utile derivante da manifestazioni, mostre o partecipazioni;

-         da contributi assegnati da enti pubblici e privati;

-         dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;

-         dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

-         da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

I proventi finanziari dell’Associazione saranno utilizzati per le esigenze di gestione dell’Associazione, per la locazione, la costruzione, l’allestimento e l’alloggiamento di impianti e attrezzature, e per qualsiasi altra opera o attività atta al conseguimento dei fini dell’Associazione.

 

 

SOCI

 

Art. 6. 

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci: persone fisiche, persone giuridiche ed Enti, aventi la residenza o la sede nell’ambito della Regione Puglia.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto nell’assemblea.

Ciascun aderente ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’associazione e ha l’obbligo di versare la quota associativa annuale.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda controfirmata da due soci presentatori.

La domanda deve recare la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto e i regolamenti.

L’ammissione a socio verrà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la sua decisione non è ammesso appello. In caso di parere sfavorevole il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di tale diniego.

Le domande di ammissione devono essere esaminate entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Se entro tale termine non sarà data risposta l’ammissione a socio del richiedente si intenderà respinta.

 

Art. 7.

Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme dello statuto e quelle dei regolamenti emanati dai competenti organi sociali e di pagare le quote sociali.

 

Art. 8.

I soci che siano al corrente con il pagamento delle quote sociali hanno diritto al voto dopo un mese dall’iscrizione.

 

Art. 9.

Le quote sociali devono essere pagate in un’unica soluzione all’inizio dell’anno sociale; è facoltà del Consiglio Direttivo, per particolari esigenze e per altri motivi, modificare tali forme di pagamento. Il pagamento materiale deve essere effettuato ad apposito incaricato autorizzato a rilasciarne ricevuta.

 

Art. 10.

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso in cui il recesso ha effetto immediato) ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché la domanda sia presentata almeno tre mesi prima.

In caso di  inadempienza agli obblighi di versamento, ed in mancanza di adempimento entro trenta giorni dall’invito del Consiglio Direttivo a provvedere, oppure per altri gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.

 

 

 

Art. 11.  ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

-         l’Assemblea Generale dei soci;

-         il Consiglio Direttivo;

-         il Presidente;

-         il Vice Presidente;

-         il Segretario.

 

 

ASSEMBLEA

 

Art. 12.

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 (trenta) marzo per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno in corso.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,  può essere inoltre convocata per:

-         decisione del Consiglio Direttivo;

-         su richiesta indirizzata a Presidente da almeno1/3 (un terzo) dei soci.

 

Art. 13.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante comunicazione spedita, o consegnata a mano, ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza con l’indicazione della data, del luogo, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, e dell’ora stabilita.

 

Art. 14.

Tanto l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza più uno dei soci. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presente.

È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed in assenza anche di questi da persona designata dall’Assemblea.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti da un Segretario designato dagli intervenuti.

L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la metà più uno dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

 

Art. 15.

L’Assemblea vota per alzata di mano. Il Presidente dell’Assemblea può scegliere due scrutatori tra i presenti.

 

Art. 16.

In sede ordinaria può:

-         discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

-         eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;

-         deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività svolta e da svolgere nei vari settori della sua competenza;

-         deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria, può:

-         deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;

-         deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

-         deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;

-         deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 17. 

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

-         deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

-         predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte del Presidente;

-         deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

-         procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertarne la permanenza dei requisiti di ammissione o prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

-         in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

-         deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;

-         stabilire l’importo delle quote associative annuali e fissarne le modalità di pagamento;

-         deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che in  interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

 

Art. 18.

Il Consiglio Direttivo è composto da 4 (quattro) membri eletti dall’Assemblea ordinaria che, nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, con funzioni di tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato, i Consiglieri possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere anche uno solo dei suoi componenti. Esso inoltre decade allo scadere o per revoca del mandato stesso o per voto di sfiducia da parte dell’Assemblea straordinaria.

Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive senza giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

 

 

Art. 19.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a trimestre e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 3 (tre) componenti.

Alle riunioni partecipa il Segretario. In assenza del medesimo, le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio Direttivo, designato dagli intervenuti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettere inviata o consegnata a mano almeno 5 (cinque) giorni prima.

 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

 

PRESIDENTE

 

Art. 20.

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione dell’Associazione.

Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative delibere.

 

 

Art. 21.

Il Presidente, eletto dall’Assemblea ordinaria, dura in carica un triennio e, comunque, fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo stesso provvede ad eleggere immediatamente un altro Presidente, sin alla successiva  Assemblea ordinaria.

 

 

VICE PRESIDENTE

 

Art. 22. 

Il Vive Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

 

SEGRETARIO

 

Art. 23.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili.

Provvede alla conservazione della proprietà dell’Associazione e alle spese,da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

 

 

NORME  FINALI  E  GENERALI

 

Art. 24.  ESERCIZI SOCIALI

L’esercizio inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre.

La tenuta della contabilità dell’Associazione è affidata al Segretario.

 

Art. 25.  AVANZI DI GESTIONE

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni con finalità analoghe che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

 

 

Art. 26.  SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio, depurato delle passività, ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 27.  REGOLAMENTI INTERNI

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni da elaborarsi dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 28.  CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che potranno sorgere tra l’Associazione e i soci in dipendenza del presente Statuto saranno decise, se legittimamente possibile, da un collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo, d’accordo da questi, o in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale di Bari.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

 

Art. 29.  LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile e alle leggi in materia.

 



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