Art.
1. COSTITUZIONE E SEDE
E’
costituita l’Associazione denominata “Associazione Culturale ARTEMISIA
GENTILESCHI con sede a Monopoli (Ba) in Via Pietro Lorenzetti n. 9.
L’Associazione
è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge in
materia.
Art.
2. CARATTERE
DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione
ha carattere volontario, apolitico e apartitico e non ha scopi di lucro..
L’Associazione
potrà partecipare quale socio ad altre Associazioni aventi scopi analoghi
nonché partecipare ad Enti con scopi umanitari e sociali.
Art.
3. DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
La
durata dell’Associazione è illimitata.
Art.
4. SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione
ha lo scopo di promuovere e contribuire allo sviluppo e alla diffusione
della cultura e dell’arte nei vari settori, quali, a titolo
esemplificativo: la pittura, la scultura, la poesia, la musica, la danza.
Per
il raggiungimento di tale scopo, l’Associazione si propone di:
-
promuovere iniziative di carattere formativo per l’animazione di
attività pratiche, creative, ricreative e artistiche;
-
realizzare scambi di conoscenze e di collaborazione nell’ambito
del mondo culturale
e sociale di interesse reciproco;
-
promuovere iniziative varie intese ad offrire stimoli ed opportunità
per lo sviluppo dell’informazione, della comunicazione e del dialogo
costruttivo in materia di arte sia all’interno di particolari fasce
sociali che tra culture generazionali diverse;
-
organizzare conferenze, attività ricreative, manifestazioni,
mostre, incontri a vari livelli, concerti e scambi culturali;
-
proporre offerte di collaborazione o di servizi con altri enti,
istituzioni,società, strutture e organizzazioni sia pubbliche che private
di qualsiasi specie, che operano nei settori della cultura, dell’arte e
del tempo libero;
-
effettuare gite, escursioni ed altre attività di carattere
sociale, civile e culturale collegate o collaterali;
-
organizzare, d’intesa con le istituzioni locali, un programma
educativo idoneo allo sviluppo socio-culturale;
-
aderire ad organismi ed organizzazioni, anche consortili, aventi
gli stessi fini o fini analoghi;
-
organizzare ogni altra iniziativa utile all’affermazione
dell’associazione e al raggiungimento dei suoi scopi professionali,
scientifici e culturali.
L’Associazione
non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione
di quelle ad esse strettamente connesse e di quelle accessorie a quelle
statutarie in quanto integrative delle stesse.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art.
5. PATRIMONIO SOCIALE
Il
patrimonio dell’Associazione è costituito:
-
dai beni e dai diritti che sono e diverranno di proprietà
dell’Associazione a qualsiasi titolo, da lasciti e da contributi;
-
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio.
Le
entrate dell’Associazione sono costituite:
-
dalle quote associative annuali;
-
dall’utile derivante da manifestazioni, mostre o partecipazioni;
-
da contributi assegnati da enti pubblici e privati;
-
dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
-
dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
-
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo
sociale.
I
proventi finanziari dell’Associazione saranno utilizzati per le esigenze
di gestione dell’Associazione, per la locazione, la costruzione,
l’allestimento e l’alloggiamento di impianti e attrezzature, e per
qualsiasi altra opera o attività atta al conseguimento dei fini
dell’Associazione.
SOCI
Art.
6.
Il
numero dei soci è illimitato. Possono essere soci: persone fisiche,
persone giuridiche ed Enti, aventi la residenza o la sede nell’ambito
della Regione Puglia.
L’adesione
all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per
un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione
all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto
nell’assemblea.
Ciascun
aderente ha diritto di partecipare effettivamente alla vita
dell’associazione e ha l’obbligo di versare la quota associativa
annuale.
Tutti
coloro i quali intendono far parte dell’Associazione devono presentare
domanda controfirmata da due soci presentatori.
La
domanda deve recare la dichiarazione di condividere le finalità che
l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne lo
statuto e i regolamenti.
L’ammissione
a socio verrà deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il
giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la sua
decisione non è ammesso appello. In caso di parere sfavorevole il
Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di tale
diniego.
Le
domande di ammissione devono essere esaminate entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento. Se entro tale termine non sarà data risposta
l’ammissione a socio del richiedente si intenderà respinta.
Art.
7.
Tutti
i soci hanno il dovere di osservare le norme dello statuto e quelle dei
regolamenti emanati dai competenti organi sociali e di pagare le quote
sociali.
Art.
8.
I
soci che siano al corrente con il pagamento delle quote sociali hanno
diritto al voto dopo un mese dall’iscrizione.
Art.
9.
Le
quote sociali devono essere pagate in un’unica soluzione all’inizio
dell’anno sociale; è facoltà del Consiglio Direttivo, per particolari
esigenze e per altri motivi, modificare tali forme di pagamento. Il
pagamento materiale deve essere effettuato ad apposito incaricato
autorizzato a rilasciarne ricevuta.
Art.
10.
Chiunque
aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua
volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione
stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso
in cui il recesso ha effetto immediato) ha effetto con lo scadere
dell’anno in corso, purché la domanda sia presentata almeno tre mesi
prima.
In
caso di inadempienza agli
obblighi di versamento, ed in mancanza di adempimento entro trenta giorni
dall’invito del Consiglio Direttivo a provvedere, oppure per altri gravi
motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con
deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal
trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di
esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali
l’esclusione sia stata deliberata.
Art.
11. ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Gli
organi dell’Associazione sono:
-
l’Assemblea Generale dei soci;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente;
-
il Vice Presidente;
-
il Segretario.
ASSEMBLEA
Art.
12.
L’Associazione
ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.
Hanno
diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria
tutti i soci. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una
volta all’anno entro il 30 (trenta) marzo per l’approvazione del
bilancio dell’anno precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche
sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno in
corso.
L’Assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, può
essere inoltre convocata per:
-
decisione del Consiglio Direttivo;
-
su richiesta indirizzata a Presidente da almeno1/3 (un terzo) dei
soci.
Art.
13.
Le
Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante comunicazione
spedita, o consegnata a mano, ai soci almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l’adunanza con l’indicazione della data, del luogo,
anche fuori della sede sociale, purché in Italia, e dell’ora stabilita.
Art.
14.
Tanto
l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide in prima
convocazione con la presenza della maggioranza più uno dei soci.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente
costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci
presente.
È
ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto
esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in
numero superiore a due.
L’Assemblea
è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza
o impedimento, dal Vice Presidente ed in assenza anche di questi da
persona designata dall’Assemblea.
I
verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti da un Segretario
designato dagli intervenuti.
L’Assemblea
ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la metà
più uno dei voti espressi.
Le
deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci
anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Art.
15.
L’Assemblea
vota per alzata di mano. Il Presidente dell’Assemblea può scegliere due
scrutatori tra i presenti.
Art.
16.
In
sede ordinaria può:
-
discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle
relazioni del Consiglio Direttivo;
-
eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario;
-
deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione
e sull’attività svolta e da svolgere nei vari settori della sua
competenza;
-
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
In
sede straordinaria, può:
-
deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
-
deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
-
deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
-
deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione
dal Consiglio Direttivo.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.
17.
Il
Consiglio Direttivo ha il compito di:
-
deliberare sulle questioni riguardanti l’attività
dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le
direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
-
predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre
all’Assemblea secondo le proposte del Presidente;
-
deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal
Presidente;
-
procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli
elenchi dei soci per accertarne la permanenza dei requisiti di ammissione
o prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
-
in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti
suddetti;
-
deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi
soci;
-
stabilire l’importo delle quote associative annuali e fissarne le
modalità di pagamento;
-
deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad
Enti ed Istituzioni pubbliche e private che in
interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i
rappresentanti da scegliere tra i soci.
Il
Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano,
in base al numero dei presenti.
Art.
18.
Il
Consiglio Direttivo è composto da 4 (quattro) membri eletti
dall’Assemblea ordinaria che, nel proprio ambito nomina il Presidente,
il Vice Presidente e il Segretario, con funzioni di tesoriere.
Il
Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino
all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al
termine del mandato, i Consiglieri possono essere riconfermati.
Il
Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica
qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere anche
uno solo dei suoi componenti. Esso inoltre decade allo scadere o per
revoca del mandato stesso o per voto di sfiducia da parte dell’Assemblea
straordinaria.
Il
componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive
senza giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi
decaduto dall’incarico.
I
membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in
dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute.
Art.
19.
Il
Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione,
possibilmente una volta a trimestre e comunque ogni volta che il
Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 3 (tre)
componenti.
Alle
riunioni partecipa il Segretario. In assenza del medesimo, le funzioni
saranno svolte da un membro del Consiglio Direttivo, designato dagli
intervenuti.
Le
riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettere
inviata o consegnata a mano almeno 5 (cinque) giorni prima.
Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la
maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua
assenza, da un Consigliere designato dai presenti.
Le
sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da
processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
PRESIDENTE
Art.
20.
Il
Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e
ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Il
Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento
finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie
non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come
variazioni allo stesso. Per le obbligazioni sociali rispondono
personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente, il Consiglio
Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione dell’Associazione.
Gli
altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.
Il
Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne
cura l’esecuzione delle relative delibere.
Art.
21.
Il
Presidente, eletto dall’Assemblea ordinaria, dura in carica un triennio
e, comunque, fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle
cariche sociali.
In
caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo stesso provvede
ad eleggere immediatamente un altro Presidente, sin alla successiva
Assemblea ordinaria.
VICE PRESIDENTE
Art.
22.
Il
Vive Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo, in quelle mansioni nelle quali venga espressamente
delegato.
SEGRETARIO
Art.
23.
Il
Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del
Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla
corrispondenza e, come tesoriere, cura l’amministrazione
dell’Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della
tenuta dei libri sociali contabili.
Provvede
alla conservazione della proprietà dell’Associazione e alle spese,da
pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.
NORME
FINALI E
GENERALI
Art.
24. ESERCIZI SOCIALI
L’esercizio
inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre.
La
tenuta della contabilità dell’Associazione è affidata al Segretario.
Art.
25. AVANZI DI GESTIONE
All’Associazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
altre organizzazioni con finalità analoghe che per legge, statuto o
regolamento facciano parte della medesima struttura.
L’Associazione
ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
Art.
26. SCIOGLIMENTO
In
caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha
l’obbligo di devolvere il suo patrimonio, depurato delle passività, ad
altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190,
della Legge 23/12/1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Art.
27. REGOLAMENTI INTERNI
Particolari
norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno
essere eventualmente disposte con regolamenti interni da elaborarsi dal
Consiglio Direttivo.
Art.
28. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le
controversie che potranno sorgere tra l’Associazione e i soci in
dipendenza del presente Statuto saranno decise, se legittimamente
possibile, da un collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle
parti e il terzo, d’accordo da questi, o in difetto di accordo dal
Presidente del Tribunale di Bari.
Il
Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e
provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.
Art.
29. LEGGE APPLICABILE
Per
disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto, si deve far
riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice
Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile
e alle leggi in materia.
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