ESPOSTO DA PRESENTARE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

 Alla Procura della Repubblica C/0 il Tribunale della città di appartenenza (l’esposto dev’essere consegnato personalmente alla Procura oppure ai Carabinieri della propria zona).

 

Schema esposto

 

SPETT.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO

IL TRIBUNALE DI……….

 

 

 Data,

ESPOSTO

 

 

 Io sottoscritto espongo quanto segue.

In data , alle ore circa (in prima serata), l'emittente……….. ha trasmesso il film/spettacolo .

Poichè la proiezione del film in oggetto, che presenta esplicite scene di sesso (conviene descrivere alcune scene)

chiediamo

a codesta Procura di indagare se il film in oggetto fosse in origine vietato e se, eventualmente reso a posteriori "per tutti", o già in origine "per tutti", ciò sia avvenuto secondo le leggi vigenti e di indagare se la proiezione pubblica del film in oggetto costituisca violazione dell’art. 528 C.P., richiamato dall’art. 30 comma 1 della L. 6 agosto 1990, N. 223, alla luce delle seguenti sentenze della Corte di Cassazione: "....Ciò che delimita il lecito dall’illecito è la sola possibilità di una sua diffusa percepibilità, configurandosi la "pubblicità", intesa come idoneità dell’osceno ad essere percepito da un numero indeterminato di persone...." (Cass. pen.,Sezioni Unite, 17 maggio 1995, N. 7) - "....Un’opera cinematografica riveste carattere di oscenità non solo per la sua attitudine ad eccitare la concupiscenza, ma anche quando, rappresentando scoperte carnalità e violenze sessuali riposte nel fondo degenerativo degli istinti primordiali della specie, violi il pudore, e cioè la verecondia attraverso la quale l’uomo, nel suo lungo cammino di civiltà, ha sempre cercato di nascondere i suoi istinti sessuali oltrechè le turpitudini della propria ed altrui lussuria. Tutto ciò, invero, mettendo in particolare evidenza fatti censurati dal riserbo e della pudicizia che circondano gli strati elevati della coscienza umana, può indurre anche un profondo senso di disgusto, tale da prevalere sulle pulsioni erotizzanti e annullarle" (Cass. pen., sez. III, 7 giugno 1984) - "....Ora non è dubitabile che, nonostante la spregiudicata opera di minoranze volte a determinare l’abbassamento del comune sentimento del pudore e della decenza, ancora oggi in Italia il modo di pensare e di sentire del cosiddetto uomo medio non solo non accetta, ma ritiene intollerabile uno spettacolo il cui tessuto connettivo sia esclusivamente o quasi costituito dalla brutale riproduzione di atti di generazione o di atti che chiaramente evidenziano il rapporto sessuale." (Cass. pen., sez. III, 3 marzo 1980, n. 1780) - "...La particolare sensibilità e riservatezza in materia di cose e di atti pertinenti alla vita sessuale è offesa non solo quando si riproducono brutalmente gli atti della generazione si visualizzano gli organi genitali dell’uno e dell’altro sesso, ma anche quando si rappresentano scene o atteggiamenti che chiaramente richiamano il rapporto sessuale.....Il contenuto osceno, penalmente rilevante, non può restringersi alla sola rappresentazione del congresso carnale e alla riproduzione degli organi genitali, poichè è altrettanto oscena la rappresentazione di immagini che chiaramente richiamano il rapporto sessuale o equivalenti abnormi, nonchè atti di libidine, attraverso esposizioni di nudità invereconde, pose e atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante." (Cass. Pen., sez. III, 28 novembre 1974, N. 9191)

In caso di volazione di tale norma, tenuto conto dell’art. 30 comma 5 della L. 6 agosto 1990- N. 223, chiediamo si proceda secondo legge.

Tenuto altresì conto della L. 6 agosto 1990 N. 223, art. 15 comma 10 "E’ vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche..." e del comma 13 "I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7" e della L.. 30 maggio 1995, n. 203 art. 4 "La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall’articolo 15, commi 10,11 e 12, e dall’articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7"

chiediamo anche di accertare

se la proiezione in prima serata di un simile film, alla luce delle norme citate che stabiliscono una fascia protetta per i minori, costituisca violazione dell’art. 14 della L. 2 febbraio 1948, n. 47 ai sensi dell’art. 30 comma 2 della L. 6 agosto 1990, n. 223 che recita: "Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47".

Chiediamo pure di accertare

se la proiezione, in prima serata, di un simile film costituisca, alla luce delle norme citate che stabiliscono una fascia protetta per i minori, violazione dell’art. 572 C. P. laddove recita: "Chiunque....maltratta...un minore degli anni 14.....";

In caso di violazioni delle norme di cui sopra e/o di altre non citate chiediamo si proceda secondo legge.

Chiediamo inoltre, ai sensi dell’art. 408 C.P.P., di essere avvisati sull’eventuale ipotesi di archiviazione.

Distinti saluti.

Firma

Indirizzo del firmatario dell’esposto

 

 

Si allega Videocassetta registrazione del film