Regolamento Tecnico di Gioco 2007 / 2008
1. IL TAVOLO
1.1 - la superficie superiore del tavolo chiamata “ superficie di gioco ”, deve
essere rettangolare di metri 2,74 di lunghezza e di metri 1,525 di larghezza e
deve trovarsi su un piano orizzontale a metri 0,76 dal pavimento.
1.2 - la superficie di gioco comprende i bordi superiori del tavolo ma non i
lati del tavolo sotto i bordi.
1.3 - la superficie di gioco può essere di qualsiasi materiale e deve produrre
un rimbalzo uniforme di circa 23,00 centimetri. Quando una pallina regolamentare
è lasciata cadere da un’altezza di centimetri 30,00.
1.4 - la superficie di gioco deve essere di colore uniformemente scuro e opaco,
ma con una “ linea laterale ” bianca, di centimetri 2,00 di larghezza, lungo
ogni bordo di metri 2,74 ed una “linea di fondo ” bianca, larga 2,00 centimetri,
lungo ogni bordo di metri 1,525.
1.5 - la superficie di gioco deve essere divisa in due “campi” uguali da una
rete verticale parallela alle linee di fondo e deve essere continua per tutta
l’estensione di ciascun campo.
1.6 - per il doppio, ogni campo deve essere diviso in due “ metà campo ” uguali
da una linea centrale bianca di millimetri 3 di larghezza parallela alle linee
laterali; la linea centrale deve essere considerata parte di ciascuna metà campo
destra.
2. LA RETE
2.1 - la “ rete” consiste nella rete,
la sua sospensione ed i paletti di sostegno, inclusi i morsetti di fissaggio al
tavolo.
2.2 - la rete deve essere sospesa ad una corda fissata a ciascuna estremità ad
un paletto verticale alto centimetri 15,25; i limiti esterni del paletto si
devono trovare a centimetri 15,25 dalla linea laterale.
2.3 - il bordo superiore della rete, per tutta la sua lunghezza, deve essere a
centimetri 15,25 della superficie di gioco.
2.4 - la parte inferiore della rete, per tutta la sua lunghezza, deve essere il
più possibile a contatto con la superficie di gioco e le sue estremità devono
essere il più possibile a contatto con i paletti di sostegno.
3. LA PALLINA
3.1 - la pallina deve essere sferica con
un diametro di millimetri 40.
3.2 - la pallina deve pesare grammi 2,7.
3.3 - la pallina deve essere di celluloide o analogo materiale plastico e deve
essere bianca o arancione ed opaca.
4. LA RACCHETTA
4.1 - la racchetta può essere di
qualsiasi dimensione, forma e peso ma il telaio deve essere piatto e rigido.
4.2 - almeno l’85% dello spessore del telaio deve essere di legno naturale; uno
strato adesivo all’interno del telaio può essere rinforzato con materiale
fibroso come: fibra di carbonio, fibra di vetro o carta compressa, ma non deve
essere più spesso del 7,5% dello spessore totale o di mm. 0,35,quale che sia il
più piccolo.
4.3 - un lato del telaio usato per colpire la pallina deve essere ricoperto, o
con normale gomma puntinata con puntinatura esterna avente uno spessore totale,
compreso l’adesivo, di non più di 2 millimetri, o con gomma sandwich con
puntinatura interna o esterna avente uno spessore totale, compreso l’adesivo, di
non più di 4 millimetri.
4.3.1 - la “normale gomma puntinata” è un singolo strato di gomma non cellulare,
naturale o sintetica, con puntinatura uniformemente distribuita sulla sua
superficie con una densità non inferiore a 10 per centimetri quadrato e non
superiore a 30 per centimetri quadrato.
4.3.2 - la “ gomma sandwich ” è un singolo strato di gomma cellulare ricoperto
con un singolo strato esterno di normale gomma puntinata; lo spessore della
gomma puntinata non deve superare i 2 millimetri.
4.4 - il materiale di copertura deve estendersi per tutta la superficie del
telaio ma non oltre i bordi, ad eccezione della parte più vicina al manico ed
impugnata dalle dita, che può essere non ricoperta o coperta con qualsiasi
materiale.
4.5 - il telaio, qualsiasi strato all’interno del telaio e qualsiasi strato di
materiale di copertura o adesivo, sul lato usato per colpire la pallina, devono
essere continui e di spessore uniforme.
4.6 - la superficie del materiale di copertura su un lato del telaio o la
superficie di un lato del telaio se esso non è ricoperto, deve essere colorata
in modo opaco, rosso su di un lato e nero sull’altro.
4.7 - leggere variazioni della continuità della superficie o dell’uniformità del
colore dovute a danno accidentale, logorio o scolorimento, possono essere
concesse purché non costituiscano un cambiamento significativo delle
caratteristiche della superficie. Nelle manifestazioni federali di qualunque
livello non è consentito utilizzare una Regolamento Tecnico di Gioco Pagina 2 di
5 racchetta il cui materiale di copertura sia stato trattato con un qualunque
procedimento fisico e/o chimico allo scopo di modificarne le caratteristiche di
fabbrica.
4.8 - all’inizio di una partita e ogni qualvolta cambi la racchetta durante una
partita, un giocatore deve mostrare al suo avversario e all’arbitro la racchetta
che intende usare e deve permettere loro di esaminarla.
5. VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEI
MATERIALI DI GIOCO
5.1 - Il Giudice Arbitro deve
controllare prima dell’inizio della partita l’idoneità del materiale. In caso di
mancato controllo preventivo l’atleta può richiedere il controllo prima
dell’inizio della gara, ma mai ad incontro iniziato.
5.2 - Qualora il Giudice Arbitro riscontri qualsivoglia irregolarità e/o
inidoneità negli strumenti di gioco (es. gomme trattate, racchette non
omologate, ecc.), invita l’atleta alla sostituzione del materiale ritenuto
irregolare e/o inidoneo, pena l’impossibilità di disputare l’incontro.
5.3 - Il giocatore, a seguito dell’invito fattogli dall’arbitro, può sostituire
il materiale ritenuto non idoneo, ma se anche quest’ultimo sia giudicato non
idoneo, l’atleta perderà l’incontro in favore dell’avversario e non potrà
disputare gli incontri successivi. Alla stessa sanzione incorre l’atleta che non
provveda a sostituire il materiale ritenuto non idoneo.
5.4 - Qualora il materiale posto all’attenzione del Giudice Arbitro sia
palesemente contraffatto l’atleta perderà l’incontro in favore dell’avversario e
non potrà disputare gli incontri successivi e subirà una squalifica non
inferiore a quattro mesi per comportamento antisportivo.
5.5 - Qualora l’atleta sostituisca il materiale (gomma o racchetta) con uno
ritenuto idoneo dal Giudice Arbitro, ma contesti l’eccepita irregolarità del
materiale può consegnare la racchetta o la gomma al Giudice Arbitro il quale
chiuderà la racchetta in una busta controfirmata dalle parti e fatta pervenire
in Federazione per il dovuto controllo tecnico e scientifico, avendo cura di
raccogliere su apposito modulo le generalità ed i dati anagrafici, nonché il
numero di tessera federale dell’atleta.
5.6 - Entro novanta giorni dalla consegna, la Federazione Italiana Tennistavolo
ha facoltà di fare analizzare il materiale di copertura rilevato irregolare da
idoneo presidio tecnico scientifico.
Trascorso tale termine il materiale di copertura dovrà essere in ogni caso
restituito al suo legittimo proprietario. Il costo delle analisi presso il
presidio tecnico scientifico individuato dalla Federazione potrà sarà posto a
carico solidalmente del giocatore e dalla società sportiva
del giocatore, qualora l’esito sia positivo. Sarà invece sostenuto dalla
Federazione in caso di esito negativo.
5.7 - Le risultanze delle analisi effettuate sono acquisite dalla Segreteria
Generale che le rimette agli Organi di Giustizia, per quanto di competenza dei
medesimi. Qualora dall’esame del materiale emerga l’effettiva irregolarità e/o
inidoneità del materiale di gioco, l’atleta subirà una squalifica non inferiore
a quattro mesi per comportamento antisportivo.”
6. DEFINIZIONI
6.1 - uno scambio (rally) è il
periodo durante il quale la pallina è in gioco.
6.2 - la pallina è in gioco dall’ultimo momento nel quale essa è ferma sul palmo
della mano libera prima di essere intenzionalmente proiettata verso l’alto
nell’esecuzione del servizio, fino a quando lo scambio si conclude con un punto
o con un colpo nullo.
6.3 - un colpo nullo (let) è uno scambio il cui punto non viene conteggiato.
6.4 - un punto (point) è uno scambio che viene conteggiato.
6.5 - la mano della racchetta (racket hand) è la mano che tiene la racchetta.
6.6 - la mano libera (free hand) è la mano che non tiene la racchetta. Il
braccio libero è il braccio della mano libera.
6.7 - un giocatore colpisce (strikes) la pallina se la tocca con la racchetta
tenuta con la mano, o con la mano che tiene la racchetta sotto il polso.
6.8 - un giocatore ostruisce la pallina se egli, o qualsiasi cosa indossi o
porti, la tocca in gioco quando la stessa è al di sopra o in movimento verso la
superficie di gioco e non ha ancora oltrepassato la sua linea di fondo,
sempreché non abbia già toccato la sua metà campo dopo essere stata colpita dal
giocatore avversario.
6.9 - il battitore (server) è il giocatore tenuto a colpire per primo la pallina
in uno scambio.
6.10 - il ribattitore (receiver) è il giocatore tenuto a colpire per secondo la
pallina in uno scambio.
6.11 - l’arbitro (umpire) è la persona nominata per controllare un incontro.
6.12 - l’assistente arbitro (assistant empire) è la persona nominata ad
assistere l’arbitro in determinate decisioni.
6.13 - ogni cosa che un giocatore indossa o porta (wears or carries) comprende
ogni cosa che questi indossava o portava diversa dalla pallina all’inizio dello
scambio.
6.14 - la pallina deve essere considerata come passante al di sopra o intorno
alla rete se passa ovunque tranne che tra la rete ed i suoi supporti o tra la
rete e la superficie di gioco.
6.15 - la linea di fondo (end line) si considera prolungata indefinitamente in
entrambe le direzioni.
7. UN SERVIZIO VALIDO
7.1 - il servizio inizierà con la
pallina liberamente posta sul palmo aperto della mano libera, ed immobile, del
battitore.
7.2 - il battitore deve quindi lanciare la pallina quasi verticalmente verso
l’alto e senza imprimere effetto così che si sollevi dal palmo della mano libera
di almeno 16 centimetri e ricadere senza che abbia toccato nulla prima di essere
colpita dal battitore.
7.3 - mentre la pallina sta discendendo il battitore la deve colpire in modo che
nel singolo essa tocchi dapprima il suo campo e poi, dopo essere passata al di
sopra o attorno alla rete, tocchi il campo del ribattitore; nel doppio, la
pallina deve toccare successivamente la metà campo destra del battitore e del
ribattitore.
7.4 - dall’inizio del servizio finché è colpita, la pallina deve essere al di
sopra del livello della superficie di gioco e oltre la linea di fondo del
battitore, ed essa non deve essere nascosta al ribattitore da nessuna parte del
corpo o dall’abbigliamento del battitore o del suo compagno di doppio.
7.5 - appena la pallina è stata lanciata, il braccio libero del battitore deve
essere rimosso dallo spazio fra la pallina e la rete.
Lo spazio tra la pallina e la rete è delimitato dalla pallina, dalla rete e
dalla proiezione verticale dei suoi sostegni.
7.6 - è responsabilità del giocatore servire in modo che l’arbitro o
l’assistente arbitro possano vedere che egli rispetti tutti i requisiti di un
servizio valido.
7.6.1 - se l’arbitro è in dubbio sulla regolarità di un servizio, può, alla
prima occasione di una partita, dare solo un let e avvisare il battitore.
7.6.2 - se successivamente, nella stessa partita, il servizio dello stesso
giocatore o dello stesso doppio è di dubbia correttezza, per la stessa o per
qualsiasi altra ragione, il ribattitore acquisirà il punto.
7.6.3 - ogni qualvolta c’è una chiara mancanza nel rispettare i requisiti di un
servizio valido, non deve essere dato nessun avvertimento e il ribattitore
acquisirà un punto.
7.7 - eccezionalmente l’arbitro può disattendere i requisiti di un servizio
valido se è convinto che l’ottemperanza è impedita da un problema fisico.
8. IL RINVIO
8.1 - la pallina, servita o rinviata,
deve essere colpita così che passi sopra o attorno alla “ rete ” e tocchi il
campo dell’avversario, o direttamente o dopo aver toccato la “ rete ”.
9. L’ORDINE DI GIOCO
9.1 - nel singolare, il battitore
deve prima effettuare un servizio, il ribattitore deve poi effettuare un rinvio
e quindi battitore e ribattitore alternativamente devono effettuare ciascuno un
rinvio.
9.2 - nel doppio, il battitore deve prima effettuare un servizio, il ribattitore
deve poi effettuare un rinvio, il compagno del battitore deve quindi effettuare
un rinvio, il compagno del ribattitore deve effettuare un rinvio e quindi
ciascun giocatore, secondo questa sequenza, deve effettuare un rinvio.
9.3 - quando due giocatori in carrozzina a causa di una disabilità fisica
disputano un doppio, il battitore deve prima effettuare un servizio, il
ribattitore deve poi effettuare un rinvio ma successivamente qualsiasi giocatore
della coppia disabile può rinviare la pallina. Tuttavia nessuna parte delle due
carrozzine deve superare l’immaginario prolungamento della linea mediana del
tavolo. Se questo avviene, l’arbitro deve assegnare il punto alla coppia
avversaria.
10. UN COLPO NULLO
10.1 - lo scambio deve considerarsi
colpo nullo:
10.1.1 - se la pallina, nel servizio, nel passare sopra o intorno alla “rete”,
la tocchi, sempre che il servizio sia per il resto valido, o sia stata ostruita
dal ribattitore o dal suo compagno.
10.1.2 - se il servizio è eseguito quando, il giocatore o coppia che ribatte non
sia pronto sempre che nè il ribattitore nè il suo compagno tentino di colpire la
pallina.
10.1.3 - se la mancata effettuazione di un servizio valido o un rinvio valido o
altrimenti la mancata osservanza delle regole, è dovuta ad un disturbo fuori del
controllo del giocatore.
10.1.4 - se il gioco è interrotto dall’arbitro o dall’assistente arbitro.
10.1.5 - se il ribattitore è in carrozzina a causa di una disabilità fisica e la
pallina
10.1.5.1 - ritorna verso la rete dopo aver toccato la metà campo del ribattitore
oppure
10.1.5.2 - si ferma nella metà campo del ribattitore oppure
10.1.5.3 - in una gara di singolo rimbalza sulla metà campo del ribattitore
uscendo poi da una delle sue linee laterali.
10.2 - il gioco può essere interrotto per:
10.2.1 - correggere un errore nell’ordine di servizio, risposta o cambio campo.
10.2.2 - introdurre il sistema accelerato.
10.2.3 - ammonire o penalizzare un giocatore.
10.2.4 - condizioni di gioco disturbate in modo tale che potrebbero influenzare
l’esito dello scambio.
11. IL PUNTO
11.1 - salvo il caso dello scambio
dichiarato colpo nullo, un giocatore acquisisce un punto:
11.1.1 - se il suo avversario non esegue un servizio corretto.
11.1.2 - se il suo avversario non esegue un rinvio corretto.
11.1.3 - se la pallina, dopo essere stata servita o rinviata, tocca qualunque
cosa tranne che la rete prima di essere colpita dal suo avversario.
11.1.4 - se la pallina, dopo essere stata colpita dal suo avversario, passa al
di sopra della sua parte del tavolo o oltre la linea di fondo senza aver toccato
il suo campo.
11.1.5 - se il suo avversario ostruisce la pallina.
11.1.6 - se il suo avversario colpisce la pallina due volte di seguito.
11.1.7 - se il suo avversario colpisce la pallina con un lato del telaio della
racchetta la cui superficie non risponde ai requisiti del punto 4.3., 4.4, 4.5.
11.1.8 - se il suo avversario, o qualsiasi cosa indossi o porti, muove la
superficie di gioco.
11.1.9 - se il suo avversario, o qualsiasi cosa indossi o porti, tocca la rete.
11.1.10 - se la mano libera del suo avversario tocca la superficie di gioco.
11.1.11 - se, nel doppio, il suo avversario colpisce la pallina fuori dal
proprio turno.
11.1.12 - si verifica quanto riportato nell’articolo 15.2 sul sistema
accelerato.
12. UNA PARTITA
12.1 - una partita sarà vinta da un
giocatore o coppia che per prima totalizza 11 punti, ma quando entrambi i
giocatori o coppie totalizzano 10 punti, la partita sarà vinta dal giocatore o
coppia che per primo totalizza 2 punti consecutivi più del suo avversario o
coppia.
13. UN INCONTRO
13.1 - un incontro deve essere disputato
al meglio di qualsiasi numero dispari di partite.
14. LA SCELTA DEL SERVIZIO, DELLA
RISPOSTA E DEL CAMPO
14.1 - il diritto di scegliere
l’ordine iniziale di servizio, di risposta ed il campo deve essere deciso per
sorteggio, e il vincitore può scegliere di servire o ricevere per primo o di
iniziare in un determinato campo.
14.2 - quando un giocatore od una coppia hanno scelto di servire o di ricevere
per primi o il campo, all’altro giocatore o coppia resterà l’altra scelta.
14.3 - dopo che sono stati conteggiati 2 punti il giocatore o coppia che ribatte
diverrà battitore e così fino al termine della partita o finché entrambi i
giocatori o coppie raggiungano i 10 punti, o fino all’introduzione dell’expedite
system, nel qual caso la successione del servizio e della risposta deve rimanere
la stessa, ma ogni giocatore o coppia deve servire per un solo punto a turno.
14.4 - nel doppio, la coppia che ha diritto di servire per prima in ciascun set
deve decidere quale dei giocatori inizierà a servire e la coppia avversaria deve
decidere poi quale dei giocatori riceverà per primo; nelle successivi set
dell’incontro, scelto il primo battitore, il primo ribattitore deve essere il
giocatore che serviva su di lui nel set immediatamente precedente.
14.5 - nel doppio, a ciascun cambio di servizio il precedente ribattitore
diventerà battitore e il compagno del precedente battitore diventerà
ribattitore.
14.6 - il giocatore o coppia che serve per primo in un set deve ricevere per
primo nel set immediatamente successivo di un incontro e, nell’ultimo possibile
set di un incontro di doppio, la coppia che deve ricevere successivamente, deve
cambiare l’ordine di ribattuta quando una coppia raggiunge i 5 punti.
14.7 - il giocatore o coppia che inizia un set in un campo deve cambiare campo
nel set immediatamente seguente dell’incontro e, nell’ultimo possibile set di un
incontro, i giocatori devono cambiare campo quando il primo giocatore o coppia
raggiunge i 5 punti.
15. ERRORI NELL’ORDINE DI SERVIZIO,
DI RISPOSTA O DI CAMPO
15.1 - se un giocatore serve o riceve
fuori turno, il gioco deve essere interrotto dall’arbitro appena l’errore è
scoperto e deve riprendere con quei giocatori che avrebbero dovuto
rispettivamente servire e ricevere al punteggio raggiunto, seguendo la
successione stabilita all’inizio della partita e, nel doppio, l’ordine di
servizio scelto dalla coppia che aveva il diritto di servire per prima nel set
durante il quale è stato scoperto l’errore.
15.2 - se i giocatori non hanno cambiato il campo quando avrebbero dovuto
effettuarlo, il gioco deve essere interrotto dall’arbitro appena l’errore è
scoperto ed i giocatori dovranno cambiare campo secondo la successione stabilita
all’inizio della partita.
15.3 - in ogni caso, tutti i punti assegnati prima della scoperta di un errore
devono essere considerati acquisiti.
16. L’EXPEDITE SYSTEM
16.1 - l’expedite system deve essere
introdotto se un set non è terminato dopo 10 minuti di gioco a meno che entrambi
i giocatori o coppie abbiano raggiunto almeno 9 punti, o in qualunque momento
precedente su richiesta di entrambi i giocatori o coppie.
16.1.1 - se la pallina è in gioco quando viene raggiunto il tempo limite, il
gioco deve essere “ interrotto dall’arbitro ” e ripreso con il servizio al
giocatore che serviva nello scambio interrotto.
16.1.2 - se la pallina non è in gioco quando viene raggiunto il tempo limite, il
gioco deve essere ripreso con il servizio al giocatore che riceveva nello
scambio immediatamente precedente.
16.2 - quindi ciascun giocatore deve servire per un punto a turno sino alla fine
del set e se il giocatore o la coppia che ribatte effettua tredici (13) rinvii
validi, il ribattitore acquisirà il punto.
16.3 - una volta introdotto l’expedite system resterà in vigore fino al termine
della partita.
Regolamenti 2007/2008
Dell'attività a squadre e dei relativi campionati
Indice
Articolo 01. - Definizioni.
Articolo 02. - Attività di ciascun Campionato.
Articolo 03. - Affidamento dell'organizzazione.
Articolo 04. - Adempimenti dei Comitati Regionali.
Articolo 05. - Squadre, atleti/e, e loro tesseramento.
Articolo 06. - Tesseramento di atleti/e di cittadinanza straniera.
Articolo 07. - Tasse di iscrizione e cauzioni.
Articolo 08. - Diritto di partecipazione ai campionati.
Articolo 09. - Iscrizione ai Campionati.
Articolo 10. - Rinuncia a partecipare ai Campionati ed eventuali ripescaggi.
Articolo 11. - Rinuncia alla partecipazione a Campionati che si svolgono in più
fasi.
Articolo 12. - Rinuncia al Campionato dopo l’iscrizione.
Articolo 13. - Formazione dei gironi e compilazione dei calendari e tabelloni.
Articolo 14. - Indicazione, omologazione ed utilizzazione dei campi di gara.
Articolo 15. - Indicazione ed utilizzazione del materiale di gioco.
Articolo 16. - Giorni ed orari degli incontri.
Articolo 17. - Affidamento della gestione e adempimenti dei Comitati Regionali.
Articolo 18. - Pubblicità delle decisioni.
Articolo 19. - Reclami.
Articolo 20. - Personale arbitrale.
Articolo 21. - Spostamento del campo di gara.
Articolo 22. - Spostamento della data e/o dell’orario degli incontri.
Articolo 23. - Organizzazione dell'incontro, allestimento ed apertura del campo
di gara.
Articolo 24. - Rinuncia agli incontri di campionato.
Articolo 25. - Formule di gioco.
Articolo 26. - Presentazione delle squadre in campo e presentazione di squadra
incompleta.
Articolo 27. - Ritardo nella presentazione della squadra in campo.
Articolo 28. - Incontri non effettuati per causa di forza maggiore.
Articolo 29. - Personale tecnico e ammissione in panchina.
Articolo 30. - Utilizzazione degli/delle atleti/e nel campionato.
Articolo 31. - Elenco degli/delle atleti/e.
Articolo 32. - Effettuazione delle partite nel corso dell’incontro.
Articolo 33. - Play Off scudetto, promozioni e retrocessioni.
Articolo 34. - Classifica finale del campionato e situazioni di parità.
Articolo 35. - Iscrizione, diritto di partecipazione e svolgimento del
campionato di settore.
Articolo 36. - Qualificazione e partecipazione alle Coppe Europee.
Articolo 37. - Giurisdizione ordinaria e speciale sul luogo di gara e
giurisdizione al di fuori del luogo di gara.
Articolo 38. - Disposizioni finali.
Articolo 01. - Definizioni.
1. - I “Campionati a Squadre Nazionali" sono gare che determinano un'unica
squadra vincitrice, alla qual è conferito il titolo di "Campione d'Italia", e
possono essere indetti solo dal Consiglio Federale.
2. - I Consigli Regionali e Provinciali possono indire rispettivamente
"Campionati a Squadre Regionali" e "Campionati a Squadre Provinciali", per
l'attribuzione dei titoli di "Campione Regionale" e di "Campione Provinciale",
nelle circoscrizioni territoriali di rispettiva competenza.
3. - Possono essere indetti campionati anche con riferimento ad aree geografiche
non coincidenti con la Regione o la Provincia; in tal caso la competenza ad
indirli spetta:
• al Consiglio Federale, se l'area individuata comprende, anche in parte, più di
una regione;
• al Comitato Regionale, se l'area individuata è compresa in un'unica regione e
comprende, anche parzialmente, più province;
• al Comitato Provinciale se, infine, l'area individuata è compresa in un'unica
provincia.
4. - I campionati (e, in genere, qualunque gara) possono essere indetti:
a) su un "unico livello", se vi sono ammesse indistintamente tutte le squadre
che ne fanno richiesta, ciascuna delle quali concorre per ottenere, anche nella
stessa stagione sportiva, il risultato utile finale (il "titolo", nei
campionati);
b) su "due o più livelli", detti anche "serie", se le squadre che s’iscrivono
per la prima volta sono ammesse solo ed esclusivamente al livello più basso
esistente, per conseguire, nella stagione sportiva in corso, il diritto di
qualificazione al livello superiore. Negli altri livelli previsti sono ammesse
solo le squadre che hanno ottenuto il diritto di parteciparvi in base alle norme
che regolano la promozione e la retrocessione da un livello all'altro ed esse,
in ciascun livello, tendono a conseguire nella stagione sportiva il diritto di
qualificazione al livello superiore per le stagioni successive. Solo le squadre
ammesse al massimo livello concorrono, nella stessa stagione sportiva,
all'assegnazione del risultato finale (il "titolo", nei campionati).
5. - Il campionato (o, in genere, qualunque gara) che si svolge su un unico
livello, così come ciascun livello di un campionato (o, in genere, di qualunque
gara), può essere indetto ed organizzato:
a) in una "unica fase", se le squadre ammesse non vengono in alcun modo
selezionate e concorrono tutte insieme, in un’unica gara, al risultato finale;
b) in "due o più fasi", se le squadre ammesse sono preventivamente selezionate
in base ad un criterio qualsiasi prestabilito (tecnico, geografico, ecc.), con
la formazione di gruppi iniziali dai quali, se la selezione è effettuata con
criteri tecnici, alcune squadre possono essere esentate ed ammesse direttamente
ad una fase successiva;
1) ciascun gruppo iniziale disputa una gara a se stante, detta "prima fase",
nella quale si concorre per l'accesso di un numero ristretto di squadre alla
fase successiva;
2) la fase successiva comprende ulteriori gruppi di squadre composti con quelle
che hanno superato la prima fase e con quelle che sono stati eventualmente
esentate dalla stessa. Ciascun gruppo, a sua volta, disputa un’ulteriore gara
avente lo scopo di consentire ad un numero ulteriormente ristretto di squadre di
accedere alla fase ancora successiva, e così via fino alla fase finale;
3) la "fase finale" si articola in un solo gruppo di squadre, composto da tutte
quelle che hanno superato la penultima fase e da quelle che sono state
eventualmente esentate dalle fasi precedenti, le quali disputano un'unica gara
che ha lo scopo di assegnare, tra le finaliste, il risultato previsto.
6. - In un campionato (o, in genere, in qualunque gara) che si svolge in più
fasi, tutte le fasi hanno svolgimento in un'unica stagione sportiva.
7. - La selezione iniziale, in una gara che si svolge in più fasi, può
consistere semplicemente nella raccolta delle iscrizioni da parte di organi
federali territoriali, ciascuno dei quali indice ed organizza una sola gara fra
le squadre iscritte del proprio territorio, allo scopo di farne accedere una od
alcune alla fase successiva, di competenza di un altro organo territoriale
superiore.
8. - L’organizzazione di una gara inizia con l’apertura delle iscrizioni e
s’intende conclusa con la pubblicazione del calendario definitivo degli
incontri.
9. - La gestione di una gara inizia appena è ultimata la fase di organizzazione
e s’intende conclusa con l’omologazione della sua classifica finale, dopo che è
trascorso il termine per ricorrere contro la stessa senza che siano stati
presentati reclami. In presenza di reclami, la gestione s’intende conclusa non
appena sono state espletate tutte le procedure giurisdizionali ed è stata
stabilita l’effettiva ed irrevocabile classifica finale.
Articolo 02. - Attività di ciascun Campionato.
1. - L’attività di ciascun campionato
è approvata dal Consiglio Federale. Ciascun Comitato Regionale darà attuazione
per quanto a loro affidato. Eventuali integrazioni, dovranno essere assunte in
armonia con i principi generali stabiliti dal presente Regolamento o
dall’Attività. Quelle variazioni che non trovano corrispondenza nel Regolamento
Nazionale dovranno essere segnalate a parte per ottenere l’autorizzazione.
2. - Nei programmi dell’Attività di ciascun campionato deve essere stabilito
inequivocabilmente il sistema di svolgimento e la sua articolazione su uno o più
livelli e/o fasi, salvo le deroghe espressamente previste nei regolamenti, nei
quali può essere disposto che le decisioni relative al sistema di svolgimento ed
all'articolazione in livelli e/o fasi siano assunte dopo la chiusura delle
iscrizioni ed, eventualmente, delegate alla Commissione Nazionale Gare a
Squadre.
3. - I programmi dell’Attività dei Campionati che si svolgono su più livelli
debbono avere carattere tendenzialmente costante. Eventuali variazioni che
abbiano incidenza sulle modalità di svolgimento del campionato, specialmente se
riguardano i criteri di promozione/retrocessione fra i vari livelli o se in
genere incidono anche indirettamente sui diritti di qualificazione delle squadre
comprese negli organici di ciascun livello, debbono essere annunciate con un
congruo anticipo, in modo che fra la pubblicazione delle innovazioni e la loro
concreta applicazione si disputi, con le norme preesistenti, un intero
campionato.
Il Consiglio Federale, o il Comitato Regionale, può derogare a quanto sopra
esposto solo nel caso in cui attivi a Campionati in corso criteri di ulteriori
promozioni a livelli superiori. In tale caso saranno ammesse le squadre ai
Campionati superiori, scegliendole con i criteri di cui all’articolo 13 comma 8
e comma 9.
4. - Se i programmi dell’Attività specifica di ciascun campionato non dispongono
diversamente, s’intende che ciascun campionato a squadre si disputa col sistema
del "girone completo" con incontri di andata e ritorno, ciascuno dei quali si
svolge, come indicato dal "calendario del campionato", presso il campo di gara
indicato da ciascuna squadra all'atto dell'iscrizione. Quando il sistema di
svolgimento è diverso dal girone completo con incontri di andata e ritorno,
l'indicazione delle sedi di gara è di competenza del Consiglio di Presidenza,
per le fasi nazionali ed interregionali e dell'omologo organismo del Comitato
Regionale, per le fasi regionali. Il Consiglio di Presidenza ed i Comitati
Regionali possono delegare tale compito all'organismo a cui è affidata
l'organizzazione del campionato.
Articolo 03. - Affidamento dell'organizzazione.
1. - L'organizzazione dei Campionati
a Squadre è affidata, dal Consiglio Federale, come segue:
tutti i livelli dei Campionati che si svolgono in fase unica Nazionale, secondo
quanto previsto dall’Attività specifica, e la fase Nazionale dei Campionati di
Settore alla Commissione Nazionale Gare a Squadre il Consiglio Federale indice
per la stagione 2007/2008 i seguenti
Campionati a Squadre:
Campionato a
Squadre Maschili
su cinque livelli così denominati e che si svolgono in fase unica
Nazionale:
• serie A/1 con 10 Squadre in girone
unico
• serie A/2 con 20 Squadre suddivise in 2 gironi di 10 Squadre
• serie B/1 con 40 Squadre suddivise in 4 gironi di 10 Squadre
• serie B/2 con 80 Squadre suddivise in 8 gironi di 8/10 Squadre
• serie C/1 con 120 Squadre suddivise in gironi composti da un numero di squadre
che permettano di ridurre al minimo le trasferte e le spese di viaggio
Campionato a squadre Femminili su tre
livelli così denominati e che si svolgono in fase unica Nazionale:
• serie A/1 10 Squadre in girone unico
• serie A/2 3 gironi composti da 4/6 squadre
• serie B iscrizione libera delle squadre,con numero illimitato di gironi,
basati su criteri di vicinanza
Campionati a Squadre di settore, su
un unico livello suddiviso in un’unica fase Nazionale:
• under 21 Maschile
• under 21 Femminile
• juniores Maschile
• juniores Femminile
• allievi Maschile
• allieve Femminile
• ragazzi Maschile
• ragazze Femminile
• giovanissimi Maschile
• giovanissime Femminile
1. i Campionati di Promozione
Regionale, maschile e femminile, e la fase Regionale dei Campionati di Settore
ai Comitati Regionali;
a) i vari livelli del
Campionato di Promozione Regionale maschile dovranno assumere
obbligatoriamente in tutte le Regioni le seguenti definizioni:
• 1° livello / serie C/2
• 2° livello / serie D/1
• 3° livello / serie D/2
• 4° livello / serie D/3
• eccetera
N.B. - nei campionati a squadre maschili delle serie regionali è possibile
utilizzare, atlete del settore femminile, non viceversa. Tali atlete devono
essere tesserate per la stessa società.
1. i vari livelli del Campionato di Promozione Regionale femminile dovranno
assumere obbligatoriamente in tutte le Regioni le seguenti definizioni:
• 1° livello / serie C
• 2° livello / serie D/1
• 3° livello / serie D/2
• 4° livello / serie D/3
• eccetera
2. - Ciascun Comitato Regionale può affidare l'organizzazione dei campionati e/o
fasi di sua competenza, in tutto o in parte, ai Comitati provinciali e/o ad
organi regionali appositamente costituiti. E’ consigliata l'istituzione di un
organismo regionale corrispondente alla Commissione Nazionale Gare a Squadre,
denominato Commissione Regionale Gare a Squadre.
3. - Quando il Comitato Regionale non affida l'organizzazione dei campionati e/o
fasi di sua competenza ad altri organismi, s’intende che assume direttamente
l'organizzazione stessa.
4. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre può avvalersi della collaborazione
degli organismi tecnici dei Comitati Regionali nello svolgimento degli
adempimenti di sua competenza; in tal caso i secondi agiscono in qualità di
organismi delegati della Commissione Nazionale Gare a Squadre nell'ambito della
delega ricevuta e non possono rifiutare la loro collaborazione.
5. - Nel caso in cui l'organismo al qual è affidata o delegata l'organizzazione
di un campionato dimostri di condurla con evidenti errori, ritardi o altra causa
di inefficienza, la Commissione Nazionale Gare a Squadre, in qualunque momento,
può revocare la delega avocando a sé o affidando ad altri organismi, anche
straordinari, l'organizzazione e/o la prosecuzione dei campionati. Gli stessi
poteri spettano al Comitato Regionale nei confronti degli organi ai quali ha,
egli stesso, affidato o delegato i compiti di sua competenza.
6. - Le decisioni degli organi preposti all’organizzazione dei campionati
possono essere impugnate, come previsto, per le decisioni sulla gestione dei
campionati stessi, all’articolo 19 del presente regolamento.
Articolo 04. - Adempimenti dei
Comitati Regionali.
1. - Ciascun Comitato Regionale,
attraverso gli organismi appositamente istituiti e/o delegati o, altrimenti, per
mezzo del Comitato Regionale, ha l’obbligo di organizzare il campionato di
Promozione, sia maschile sia femminile, e le fasi regionali dei Campionati a
Squadre di settore, sia maschili sia femminili, nel rispetto delle norme dettate
dal programma dell’Attività di ciascun campionato, adottando tempestivamente le
decisioni che gli competono.
2. - I regolamenti con cui ogni competente organo regionale stabilisce i
livelli, i criteri di promozione/retrocessione, le fasi, le modalità, i termini
d’iscrizione dovranno essere obbligatoriamente trasmessi, alla Commissione
Nazionale Gare a Squadre, non oltre il 30 giugno di ciascun anno. Entro venti
giorni dalla ricezione, la Commissione Nazionale Gare a Squadre, restituirà ai
Comitati Regionali i regolamenti approvati, e solo allora, potranno essere
divulgati alle società. I calendari con indicate le date dell’attività
agonistica dovranno essere trasmessi entro il 31 luglio, mentre i singoli
calendari dei campionati a squadre dovranno essere inviati in Segreteria
Generale, almeno 10 giorni prima del loro inizio.
3. - Scaduti i termini di cui al comma 2, la Commissione Nazionale Gare a
Squadre provvede direttamente ad avvertire tutte le società della regione, fissa
le tasse di iscrizione, le cauzioni ed i termini entro cui si accettano le
iscrizioni. Se nel termine assegnato s’iscrive una sola squadra per ciascun
campionato, essa è titolare dei diritti di ammissione al livello o fase
successivi per quella regione. Se le iscrizioni pervenute nei termini sono più
di una, la Commissione Nazionale Gare a Squadre provvede ai sensi dell’articolo
3 comma 5. Se, infine, entro il termine assegnato, nessuna squadra perfeziona
l'iscrizione, la regione è esclusa dall'accesso alle fasi o livelli successivi e
i posti già assegnati a quella regione e resisi disponibili sono distribuiti fra
le altre regioni in proporzione alla loro riscontrata partecipazione.
4. - Ai Comitati Regionali inadempienti alle norme del comma 2 sarà sospesa
l’erogazione dei contributi economici Federali e, in caso di reiterata
inadempienza protrattasi per 30 giorni, verranno commissariati dal Consiglio
Federale.
Articolo 05. - Squadre, atleti/e, e loro tesseramento.
1. - Ciascuna squadra deve essere composta da un numero minimo di atleti/e
almeno corrispondente a quelli/e che sono richiesti/e dalla formula di
svolgimento dell'incontro. Ogni Comitato Regionale ha facoltà di rendere
obbligatorio l’impiego di uno/a o più atleti/e di categoria giovanile nelle
squadre del Campionato di Promozione Regionale.
2. - Di regola, se non è precisato diversamente dall’Attività di ciascun
Campionato, gli atleti e le atlete che compongono una squadra devono essere in
possesso della cittadinanza italiana e devono risultare tesserati alla
Federazione Italiana Tennistavolo, almeno entro le ore 24 del giorno precedente
a quello in cui scendono in campo.
In ciascun campionato è possibile consentire l'impiego di atleti/e di
cittadinanza straniera secondo quanto previsto dall’Attività specifica, che
indica anche le limitazioni sul tesseramento degli atleti e delle atlete, tanto
di cittadinanza straniera che italiana. Per avere titolo di partecipare ad un
qualsiasi Campionato, di serie Nazionale e/o di serie Regionale, gli/le atleti/e
italiani/e di classifica 1a - 2a e 3a categoria (riferiti alle classifiche di
inizio stagione) devono essere tesserati/e entro le ore 24 del 31 dicembre di
ogni anno.
3. - La società che richiede il tesseramento dell'atleta, indipendentemente
dalla sua cittadinanza italiana o straniera, è tenuto ad accertare i presupposti
e le condizioni necessarie a tesserarlo e ne è comunque pienamente responsabile.
A richiesta, o tutte le volte che le norme lo prescrivono tassativamente, deve
documentare tali presupposti e condizioni.
4. - Il tesseramento richiesto senza l'osservanza delle norme che lo regolano, o
senza la documentazione resa obbligatoria da norme tassative, è nullo fin
dall'origine anche se, per errore, è stata rilasciata la tessera dall'organo
federale competente, il che non esime la società che l'ha richiesto dalle
sanzioni previste per l'impiego di atleti/e non tesserati/e.
5. - Gli/le atleti/e di cittadinanza italiana o naturalizzati/e, se decidono di
tesserarsi per una Società estera devono chiedere ed ottenere il nulla osta dal
Consiglio Federale. Si ricorda che le/gli atlete/i possono essere tesserate/i
per una sola società.
6. - Gli/le atleti/e che nel corso della medesima stagione sportiva si
trasferiscono, con nulla osta allo svincolo o mediante "prestito", da una
Società ad un altra, non possono partecipare ad alcuna manifestazione
individuale o a squadre con la nuova società, se hanno già partecipato, nel
corso della stessa stagione sportiva, anche ad una sola manifestazione
individuale o a squadre, mentre era in corso il tesseramento con la precedente
società. In caso di inosservanza del presente divieto, i risultati conseguiti
con la nuova società sono annullati e, tanto la società che l'atleta, saranno
sanzionati disciplinarmente.
Articolo 06. - Tesseramento di
atleti/e di cittadinanza straniera.
1. - E' considerato giocatore
straniero colui il quale, secondo le norme dell'ordinamento dello Stato Italiano
abbia, al momento della richiesta di tesseramento, la cittadinanza estera. In
particolare:
a) l’atleta che acquisisce la cittadinanza italiana, dopo essere stato/a
tesserato/a come straniero/a, conserverà la qualifica di straniero/a sino al
termine della stagione sportiva.
b) è fatto salvo lo status di italiano, acquisito in data antecedente al 30
Giugno 2001, da atleti stranieri tesserati come italiani in età giovanile,
secondo la precedente normativa.
2. - L’atleta proveniente da Federazione Estera che, al momento della richiesta
del tesseramento, abbia la sola cittadinanza Italiana è considerato/a atleta
Italiano/a a tutti gli effetti.
3. - L’atleta proveniente da Federazione Estera che, al momento della richiesta
di tesseramento, abbia, oltre a quella italiana, anche altra cittadinanza, sarà
considerato/a atleta Italiano/a a tutti gli effetti.
4. - Le norme e le procedure dei visti di ingresso e dei rinnovi del permesso di
soggiorno degli atleti extracomunitari, sono pubblicate nella Circolare n. 8 del
02 marzo 2007 del Ministero dell’Interno e nella Circolare del CONI del 09 marzo
2007, pubblicate sul sito federale (http://www.fitet.org/comunicatiufficiali).
5. - Il tesseramento degli atleti/e stranieri/e extracomunitari, riservato alle
società di serie A/1 e serie A/2 maschile e femminile (nei limiti imposti dal
C.O.N.I.), è regolamentato nella quantità, dagli articoli del regolamento
specifico per la serie A/1 e serie A/2 maschile e femminile.
Tutti gli atleti/e che saranno utilizzati nei campionati di serie A/1 e A/2
maschile e femminile, in possesso di permesso di soggiorno di qualunque natura
(subordinato sport, familiare, lavoro subordinato, studio, autonomo), saranno
ricompresi nella quota stabilita dal C.O.N.I.
6. - Il tesseramento degli/delle atleti/e stranieri/e comunitari, va richiesto,
con pratica a parte, e non comprensiva di atleti/e da tesserare come
"italiani/e", direttamente alla Segreteria Generale esclusivamente a mezzo
raccomandata R.R. completa della seguente documentazione in originale:
a) domanda di tesseramento;
b) fotocopia autenticata di un documento di identità;
c) permesso o carta di soggiorno (se richiesta dalle Autorità competenti);
d) dichiarazione del Presidente della società che i dati e i documenti inviati
sono autentici;
e) tassa di tesseramento per gli/le atleti/e stranieri che giocano in Campionati
di Serie Nazionale, stabilita dal
Consiglio Federale;
f) il tesseramento, completo della documentazione richiesta, deve essere
inoltrato alla Federazione Italiana Tennistavolo, (fa fede il timbro postale
della raccomandata R.R.), entro il quindicesimo giorno precedente alla data di
inizio del campionato, i tesseramenti spediti oltre tale data non saranno presi
in considerazione.
In mancanza di uno dei punti precedenti la pratica non potrà essere presa in
considerazione, e sarà restituita alla società richiedente.
La fotocopia autenticata del passaporto è richiesta solo al primo tesseramento
in Italia e tutte le volte che, dopo essere stato interrotto, è ripresentato in
Federazione Italiana Tennistavolo.
Per il tesseramento dell’atleta straniero che gioca nel Campionato Regionale di
Promozione, la tassa di tesseramento è quella prevista dalla tabella tasse
federali per gli/le atleti/e senior italiani.
7. - Per gli atleti del settore Giovanile, di nazionalità straniera
extracomunitaria, ma residenti in Italia con la famiglia in regola con il
permesso di soggiorno di natura non sportiva, potranno essere tesserati esibendo
la documentazione richiesta per gli atleti con permesso di soggiorno di natura
non sportiva. Per questi atleti, la tassa di tesseramento è quella prevista
dalla tabella tasse federali per gli/le atleti/e del settore giovanile e possono
essere impegnati solamente nei Campionati Regionali.
8. - L'atleta straniero/a e l'atleta italiano/a, con o senza "doppia
cittadinanza", che siano tesserati/e in Italia, possono partecipare all'attività
a squadre della Federazione Italiana Tennistavolo, a condizione che non abbiano
svolto attività a squadre all'estero dopo la data di tesseramento in Italia. E’
consentita, invece, all'atleta straniero/a, in ogni momento, la partecipazione
all'attività di rappresentative nazionali del Paese di cui possiede la
cittadinanza.
Tutti i divieti di cui al presente comma cessano con la scadenza del vincolo
contratto col tesseramento in Italia.
Detti atleti/e, se impiegati/e anche in un solo incontro di un qualsiasi
campionato a squadre italiano non possono svolgere, nella medesima stagione
sportiva, alcun campionato a squadre al l'estero.
9. - Per avere titolo di partecipare a qualunque Campionato, gli/le atleti/e
stranieri/e che giocano in Campionati di serie Nazionale devono essere
tesserati/e entro le date sotto indicate, anche se non sono utilizzati nel primo
incontro:
• in serie A/1 maschile e femminile - entro le ore 24 del 12 settembre 2007
• in tutte le altre serie - entro le ore 24 del 13 settembre 2007
Gli/le atleti/e stranieri/e che giocano nel Campionato Regionale di Promozione
devono essere tesserati entro le ore 24 del giorno precedente in cui scendono in
campo, ma non possono essere schierati, nella stessa stagione agonistica, in
nessun Campionato di serie Nazionale.
10. - Ogni Comitato Regionale può prevedere limitazioni all’impiego di atleti/e
stranieri/e nel Campionato di Promozione Regionale.
Articolo 07. - Tasse di iscrizione e
cauzioni.
1. - L'ammontare delle tasse di
iscrizione e delle cauzioni è fissato dal Consiglio Federale per i campionati
che si svolgono in fase unica nazionale e da ciascun Comitato Regionale per i
Campionati di Promozione e Giovanili. I Consigli Regionali non possono prevedere
tasse e cauzioni superiori a quelle del campionato nazionale di più basso
livello esistente.
2. - Le modalità di versamento delle tasse di iscrizione e delle cauzioni sono
precisate nel programma di Attività di ciascun campionato.
3. - Per tutti i campionati che si svolgono in più fasi, la tassa di iscrizione
e la cauzione vanno versate solo in occasione dell'iscrizione alla prima fase di
competenza.
4. - Le cauzioni sono a disposizione degli organi centrali e periferici della
Federazione Italiana Tennistavolo per qualsiasi eventuale inadempienza
finanziaria della società cui appartiene la squadra, anche se non espressamente
riferita al campionato per il quale la cauzione è stata versata.
5. - Le somme dovute alla Federazione Italiana Tennistavolo a qualsiasi titolo e
non corrisposte entro i termini stabiliti dalle norme federali e/o dai
provvedimenti degli organi competenti a comminare sanzioni pecuniarie, sono
prelevate dalle cauzioni in deposito presso gli organi federali. Se il
campionato per il quale la cauzione fu versata è ancora in corso, la relativa
cauzione deve essere reintegrata nell'importo originario per avere titolo a
proseguire il campionato stesso e, in difetto, la squadra o le squadre
appartenenti alla società inadempiente sono considerate rinunciatarie al
campionato o ai campionati tuttora in svolgimento.
6. - Nel caso di mancato reintegro della cauzione, totalmente o parzialmente
incamerata per qualsiasi ragione a campionato in corso, gli organi federali
possono richiedere il prelievo coattivo prima del più prossimo incontro di
campionato, ordinando il versamento di quanto dovuto nelle mani del Giudice
Arbitro dell'incontro. Il Giudice Arbitro non dà inizio all'incontro se la somma
dovuta non gli è materialmente corrisposta o se, in luogo di essa, non gli è
consegnata copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento. La società
inadempiente all’ingiunzione di pagamento coattivo è considerata rinunciataria
al campionato.
Articolo 08. - Diritto di
partecipazione ai campionati.
1. - Le società hanno diritto di
iscrivere un qualunque numero di squadre nei campionati che si svolgono su un
unico livello (serie), o in fase unica. Nei campionati che si svolgono in più
fasi, tale facoltà compete solo per l'iscrizione alla prima fase, mentre alle
fasi successive accedono solo le squadre che si sono qualificate per avere
superato le fasi precedenti o che vi sono direttamente ammesse perché in
possesso di determinati requisiti tecnici previsti dal programma dell’Attività.
Nei campionati che si svolgono su più livelli (serie), la facoltà di iscrivere
un qualsiasi numero di squadre compete solo per l'iscrizione al livello più
basso esistente, mentre in tutti gli altri livelli possono essere iscritte solo
le squadre che ne hanno acquisito il diritto o per aver ottenuto la
qualificazione attraverso la disputa del campionato nella stagione precedente.
2. - La società che iscrive più squadre nello stesso livello o nella stessa fase
di un campionato deve attribuire a ciascuna di esse, all'atto dell'iscrizione,
un attributo diverso, atto a distinguerle l’una dall'altra e ciò senza creare
nuove società affiliate e senza modificare il tesseramento di atleti/e, per la
cui utilizzazione nelle varie squadre devono essere osservate le norme
specifiche di cui al presente regolamento e dell’Attività di ciascun campionato.
Tale attributo può consistere anche nel nome dello "sponsor" o, semplicemente,
in una lettera o numero aggiunti al nome che hanno in comune come società.
3. - La società che iscrive più squadre in livelli o fasi diverse di un
campionato può attribuire a ciascuna di esse l'attributo atto a distinguerle
l'una dalle altre di cui al comma 2.
4. - L’Attività di ciascun campionato può prevedere che, in determinati livelli,
non possa iscriversi più di una squadra per società. In tal caso la società che,
per effetto di promozioni e/o retrocessioni
da altri livelli, si trovi ad avere più squadre qualificate per un medesimo
livello del campionato, può iscriverne una sola in quel livello, rinunciando
alle altre. In serie A/1 ed in serie A/2 maschile e femminile le società devono
partecipare con una sola squadra.
Articolo 09. - Iscrizione ai
Campionati.
1. - Le iscrizioni al campionato, in
tutti i livelli che si svolgono in fase unica nazionale, debbono essere
inoltrate alla Commissione Nazionale Gare a Squadre entro il 07 luglio 2007 e
potranno essere effettuate utilizzando il modulo disponibile nelle pagine
extranet del sito federale www.fitet.org a cui si potrà accedere con la propria
username e password (le società che non ne sono in possesso dovranno farne
richiesta in Federazione inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
individuali@fitet.org). Tale modulo, di semplice utilizzo, dovrà essere
compilato riempiendo tutti i campi evidenziati (vedi al comma 3), riportando
inoltre, nei campi attribuiti, date e numeri dei versamenti riferiti alle tasse
di iscrizione, cauzione (vedi tabella delle tasse) e affiliazione. Sarà obbligo
inoltre inviare al Settore Campionati (a mezzo e-mail - individuali@fitet.org,
via fax 06/36857982 o per posta prioritaria) copia delle ricevute di tali
versamenti previsti per quel campionato. L’utilizzo del sistema on-line
consentirà alle società che lo adotteranno di godere di particolari benefici
economici evidenziati nella tabella delle tasse.
2. - Le iscrizioni ai campionati che si svolgono in fasi regionali debbono
essere inoltrate al Comitato Regionale competente entro il termine e con le
modalità da ciascuno di essi stabilite. Il termine deve essere fissato da
ciascun Comitato Regionale, in modo da consentire l'osservanza della norma di
cui all’articolo 4 comma 2.
3. - Le società che utilizzeranno la modalità d’iscrizione tradizionale, con
l’invio della documentazione cartacea, dovranno utilizzare esclusivamente i
moduli appositamente predisposti dalla Federazione Italiana Tennistavolo per i
campionati, compilando un modulo per ciascuna squadra da iscrivere, ed in ogni
caso per ogni squadra, pena il rigetto dell’iscrizione, sarà obbligatorio
indicare quanto di seguito richiesto:
a) società a cui appartiene e suo numero dell'albo federale:
b) nome attribuito alla squadra, atto a distinguerla da altre squadre della
stessa società ammesse a qualunque altro campionato o qualunque altro livello, o
girone, del medesimo campionato;
c) indirizzo postale della società, completo di Codice Avviamento Postale e
numero telefonico;
d) disponibilità di un indirizzo di posta elettronica al quale dovrà essere
inviata tutta la corrispondenza relativa al campionato (facoltativo per chi si
avvale dell’iscrizione con il modulo cartaceo);
e) nome ed indirizzo di un dirigente responsabile di squadra, con suo recapito
telefonico nell'arco della giornata, per comunicazioni urgenti;
f) indirizzo del campo principale, del campo di riserva, con l’indicazione circa
l'avvenuta omologazione in passato per lo stesso tipo di campionato, oppure la
necessità della loro omologazione;
g) richiesta circa il giorno e l’orario di gara degli incontri interni, secondo
quanto previsto dal Calendario Nazionale e dai Regolamenti dell’Attività;
h) marca e tipo dei tavoli e delle palline utilizzati negli incontri casalinghi
(con obbligo di scelta di un unico tipo e marca di essi);
4. - All'iscrizione devono essere materialmente allegate:
a) la fotocopia della ricevuta dell'avvenuto versamento, per l’anno solare in
corso, della tassa annua di affiliazione della società alla Federazione Italiana
Tennistavolo, comprensiva delle eventuali indennità di mora dovute per i
versamenti tardivi;
b) la prova di aver versato, con le modalità stabilite da ciascun programma
della Attività, la tassa e la cauzione previste per ciascun campionato (ogni
versamento deve comprendere solamente la tassa e la cauzione di un campionato -
vedi tabella delle tasse);
c) via email (individuali@fitet.org) o via fax (06/36857982) la ricevuta
dell’iscrizione e la prova del versamento della tassa e della cauzione prevista
per il campionato in oggetto.
5. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre non può prendere in considerazione
le iscrizioni se:
a) sono state spedite oltre il termine utile stabilito;
b) sono prive della tassa di iscrizione e/o della cauzione stabilita per ogni
campionato;
c) sono prive di qualsiasi altro elemento o allegato richiesto dall’Attività di
ciascun campionato;
d) prive della ricevuta del pagamento di eventuali sospesi amministrativi,
vantati dalla Federazione Italiana Tennistavolo nei confronti della società a
cui la squadra appartiene.
6. - La mancata iscrizione entro i termini stabiliti equivale alla rinuncia
esplicita senza condizione; è obbligatorio comunicare per iscritto, entro
il termine fissato per le iscrizioni, l’eventuale rinuncia al campionato di
competenza.
7. - In serie A/1 maschile e femminile l’iscrizione al campionato sarà
considerata completa solamente dopo l’omologazione del campo di gara (principale
e riserva), da parte della relativa commissione. L’omologazione del campo di
gara avverrà entro il 30 luglio di ogni anno.
Articolo 10. - Rinuncia a partecipare
ai Campionati ed eventuali ripescaggi.
1. - La società che ha ottenuto un
diritto di qualificazione per iscrivere proprie squadre in un determinato
livello di campionato e non può esercitarlo per effetto del divieto di cui
all’articolo 8 comma 4, o non vuole esercitarlo per sua decisione, è tenuta a
comunicare, per iscritto, la sua decisione, entro il termine previsto per le
iscrizioni. Con la stessa comunicazione la società può:
a) rinunciare semplicemente al campionato; in tal caso deve inviarne
comunicazione mediante raccomandata all’organo o organismo previsto per le
iscrizioni;
b) rinunciare al livello di campionato che le compete, chiedendo
contemporaneamente di essere inclusa in un campionato di livello inferiore. In
tal caso deve allegare la domanda completa di tassa, cauzione e quant’altro
richiesto per il campionato a cui chiede di accedere, inviando il tutto, insieme
alla rinuncia, alla Commissione Nazionale Gare a Squadre per l’iscrizione al
campionato inferiore. La richiesta di inclusione nel livello inferiore di
campionato potrà essere accolta compatibilmente all’esistenza di posti
disponibili e, in ogni caso, salvo esplicito avviso contrario della richiedente,
sarà ritenuta valida per qualsiasi livello (serie) inferiore di campionato in
cui esistano posti disponibili e le somme eventualmente versate in eccedenza
saranno restituite.
2. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre, esaminate le comunicazioni di cui
al precedente comma 1, in presenza dei requisiti necessari all’iscrizione ad un
campionato di livello inferiore, accoglie o meno le richieste, comunicando alle
società interessate il Campionato in cui vengono iscritte.
3. - All’esito di tale operazione, ove rimangano ancora vacanti uno o più posti
nei diversi campionati, la Commissione potrà assegnare il diritto, in presenza
dei requisiti necessari, mediante ripescaggio ad altra società che ne abbia
fatto richiesta, non promossa, del livello immediatamente inferiore, secondo
l’ordine di classifica acquisito nel campionato precedente, a condizione
tassativa che non abbia rinunciato alle fasi successive di qualificazione, ove
previsto dalle regole del campionato a cui ha partecipato.
4. - In mancanza delle richieste di cui al comma precedente, al fine di
completare comunque i gironi, sarà proposto, il ripescaggio alle squadre non
promosse del livello immediatamente inferiore, secondo l’ordine di classifica
acquisito nel campionato precedente, e, occorrendo, interpellando anche le
società neopromosse. Le squadre da ammettere, sono scelte tra quelle aventi la
migliore posizione di classifica dei vari gironi del campionato inferiore.
5. - I ripescaggi saranno effettuati comunque dando applicazione, a parità di
posizione in classifica, al criterio di competenza geografica.
Pertanto, in relazione ai campionati di A/1 e A/2 maschile e femminile
l’individuazione delle società da ammettere, in base al presente articolo, potrà
essere fatta su base nazionale.
Per quanto riguarda tutti gli altri campionati di livello nazionale
l’individuazione delle società da ammettere, in base al presente articolo, sarà
fatta seguendo il criterio geografico della vicinanza territoriale (città,
provincia, regione, e regione limitrofa).
6. - Nel caso, anche dopo l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti
4 e 5, in presenza di situazioni di parità in classifica e identità di sede
territoriale, sia necessario scegliere una o più società da ammettere, la scelta
fra le stesse è effettuata adottando i seguenti criteri, posti in ordine di
priorità:
• maggior quoziente tra incontri vinti e incontri persi,
• maggior quoziente tra partite vinte e partite perse,
• maggior quoziente tra set vinti e set persi,
• maggior quoziente tra punti fatti e punti subiti,
• sorteggio.
7. - Per completare i gironi, non saranno ripescate le squadre retrocesse nella
stagione precedente, dal medesimo livello di campionato o inferiore.
Articolo 11. - Rinuncia alla
partecipazione a Campionati che si svolgono in più fasi.
1. - La società che partecipa ad un
campionato che si svolge in più fasi e che, dopo aver partecipato ad una sua
fase qualsiasi con proprie squadre ed ottenuto con almeno una di esse la
qualificazione per la fase successiva, intende rinunciare alla fase per la quale
si è qualificata, è obbligata a comunicarne per iscritto, da inviare alla
Commissione Nazionale Gare a Squadre, mediante raccomandata postale, entro il
termine prefissato dall’Attività. La mancata o tardiva comunicazione della
rinuncia costituisce infrazione disciplinare ed è punita con un’ammenda pari
alla cauzione versata, indipendentemente dal fatto che la sostituzione delle
rinunciatarie sia prevista obbligatoriamente o sia solo facoltativa o sia
esclusa.
2. - La sostituzione della/e squadra/e rinunciataria/e, di regola, è
obbligatoria. Tuttavia l’Attività del campionato può prevedere la facoltà di non
effettuare le sostituzioni, o può escluderle, come pure può affidare all’argano
o organismo competente ad organizzare la fase successiva il compito di stabilire
se effettuarle o meno. La sostituzione, in tutti i casi in cui è effettuata, è
disposta dall'a Commissione alla quale è affidata l'organizzazione della fase in
cui la rinuncia è operante, la quale vi provvede seguendo strettamente la
classifica della precedente fase di qualificazione.
Articolo 12. - Rinuncia al Campionato
dopo l’iscrizione.
1. - Le società hanno l'obbligo di
partecipare ai campionati nei quali hanno iscritto proprie squadre, restando
oggettivamente responsabili delle assenze di loro squadre e/o atleti/e.
2. - Se una società che ha iscritto una o più squadre nella prima fase di un
campionato che si svolge in più fasi, vi rinuncia, è sanzionata con un’ammenda
pari a metà della cauzione versata, per ogni squadra rinunciataria, a condizione
che la rinuncia pervenga con almeno 20 (venti) giorni di anticipo rispetto alla
data di inizio del campionato. Il termine di rinuncia è ridotto a 10 (dieci)
giorni se la fase del campionato stesso si svolge in concentramento. In caso di
mancata o tardiva comunicazione della rinuncia, la sanzione, per ogni squadra
rinunciataria, è pari all'intera cauzione versata. In ogni caso le tasse di
iscrizione non sono restituite.
3. - Se una società che ha iscritto una o più squadre, in un qualsiasi livello
di un campionato che si svolge su più fasi, vi rinuncia senza comunicarlo, è
sanzionata con un’ammenda pari alla metà della cauzione versata, per ogni
squadra rinunciataria, a condizione che la rinuncia pervenga con almeno 20
giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del campionato. Se la rinuncia
riguarda la prima fase, la sostituzione è discrezionale ed è compito della
Commissione Nazionale Gare a Squadre valutare l'opportunità di accoglierla o
meno. Detta normativa vale anche per le squadre rinunciatarie a livelli
"regionali" del campionato.
4. - Se la rinuncia, nel caso di cui al comma precedente, perviene a meno di
venti giorni dall’inizio del campionato, la Commissione Nazionale Gare a Squadre
decide se operare o no le sostituzioni e la società rinunciataria è sanzionata
con l'ammenda pari all'intera cauzione, per ciascuna squadra rinunciataria. Le
squadre rinunciatarie a livelli "nazionali" del campionato sono, altresì,
inibite a partecipare, per quella stessa stagione sportiva, a qualsiasi altro
livello Nazionale e Regionale. Detta normativa vale anche per le squadre
rinunciatarie a livelli "regionali" del campionato.
5. - La società che rinuncia al campionato quando esso è già iniziato, si
considera rinunciataria a tutti gli incontri, è sanzionata come previsto
all’articolo 24 nel presente regolamento e retrocede nell’ultimo livello dei
campionati regionali.
Articolo 13. - Formazione dei gironi
e compilazione dei calendari e tabelloni.
1. - La Commissione Nazionale Gare a
Squadre, appena esaurita la fase organizzativa di completamento degli organici
previsti, dopo la chiusura delle iscrizioni con riferimento alle singole fasi e
livelli di cui il campionato è composto, forma gli eventuali gironi previsti o
resisi necessari in dipendenza del numero delle iscrizioni pervenute quando esse
sono libere, provvedendo ad assegnare le squadre iscritte ai vari gironi. In
tali operazioni si attiene alle indicazioni dell’Attività di ciascun campionato.
2. - Di regola, quando è ammessa la partecipazione di più squadre della stessa
società al medesimo livello o alla medesima fase di campionato, esse debbono
essere distribuite, possibilmente, in gironi diversi e, se ciò non avviene
perché impossibile o inopportuno in relazione ai criteri di formazione dei
gironi di cui all’Attività specifica, esse devono, comunque, incontrarsi tra
loro nei primi turni (giornate) di calendario, se il campionato si svolge col
sistema del girone completo, mentre devono essere collocate sul tabellone in
modo che si incontrino fra loro il più tardi possibile, fatte salve le esigenze
di inserimento delle teste di serie, se il campionato si svolge col sistema
dell'eliminatoria diretta.
3. - Quando l’Attività dei vari campionati non impone criteri diversi, i singoli
gironi, ove possibile, saranno composti in base a criteri geografici che tendano
a rendere minime le spese di viaggio e soggiorno delle squadre in trasferta.
4. - Per ciascun girone deve essere compilato e pubblicato, il "calendario degli
incontri", tanto se si tratta di campionato che si svolge con la formula del
girone completo, quanto se si tratta di campionato che si svolge con altre
formule. Quando è adottata una formula di svolgimento basata sulla eliminatoria,
il calendario è costituito dal tabellone che, oltre a fornire la traccia degli
accoppiamenti successivi delle squadre e dello svolgimento degli incontri,
indica anche il luogo, la data e l'orario di inizio di ciascun incontro.
5. - Per i campionati che si svolgono in "concentramento", la compilazione dei
calendari e/o tabelloni degli incontri e la formazione dei gironi, è effettuata
dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre.
6. - I calendari e/o tabelloni pubblicati possono essere modificati nei casi
tassativamente previsti dall’Attività di ciascun campionato e/o dal presente
Regolamento in materia di spostamenti di incontri, di spostamenti di campi di
gara e/o di orari, su richiesta delle società interessate e previo pagamento
delle tasse ed esatto adempimento di tutte le procedure e formalità previste.
7. - Gli organi federali possono, in qualunque momento, far modificare
all'organismo preposto all'organizzazione del campionato, i calendari e/o i
tabelloni per esigenze superiori e nell'interesse esclusivo della Federazione
Italiana Tennistavolo, o per riconosciuti motivi di forza maggiore, e, comunque,
solo per motivi indipendenti dalla volontà e dal comportamento delle squadre
interessate alle modifiche.
Articolo 14. - Indicazione,
omologazione ed utilizzazione dei campi di gara.
1. - La società, che si iscrive ad un
campionato che prevede lo svolgimento a girone completo con incontri di andata e
ritorno, deve disporre del campo di gara principale sul quale disputerà gli
incontri interni, e di almeno un campo di gara di riserva per l’eventuale
indisponibilità del campo di gara principale.
2. - La società che non è in grado di garantire la disponibilità del proprio
campo di gara per tutta la durata del campionato deve indicare almeno un campo
di riserva, indicando fin dall'iscrizione, se è in grado di farlo, i periodi o
le singole date di utilizzazione di ciascun campo indicato. Se la società
fornisce tale indicazione, il calendario riporta il campo di gara su cui sarà
disputato ciascun incontro e la società è esentata da qualunque successivo
adempimento. Se la società non fornisce tale indicazione, si intende che tutti
gli incontri interni saranno disputati sul campo principale e, per
l'utilizzazione dei campi di riserva, la società dovrà, di volta in volta,
espletare le procedure previste all’articolo 21 del presente regolamento per lo
spostamento del campo di gara.
Si raccomanda che, nelle serie Nazionali, il campo di gara, oltre ad avere i
requisiti minimi indicati dal successivo comma 6, possieda anche le seguenti
caratteristiche:
a) sia predisposto per contenere un congruo numero di spettatori a sedere;
b) l’area del pubblico sia distinta dall’area di gioco e transennata da quest’ultima
con strutture fisse o, comunque, sorvegliate da personale addetto all’ordine;
c) tra le transenne dell’area di gioco e quella del pubblico ci sia uno spazio
libero di almeno tre metri;
d) fra le panchine predisposte per le due squadre e le transenne del pubblico
deve esserci lo spazio di almeno tre metri;
e) per le serie A/1 maschile e femminile deve essere obbligatoriamente
predisposto un idoneo sistema di amplificazione sonora, il cui microfono deve
essere collocato sul tavolo del Giudice Arbitro. L’impianto di cui sopra è,
altresì, raccomandato per tutte le altre serie.
3. - I campi di gara devono essere situati nell'ambito della provincia ove ha
sede l a società ospitante. Nei campionati di serie Nazionale, le società devono
indicare il proprio campo di gara principale, e quello di riserva, nella regione
in cui è la propria sede.
4. - Tutti i campi di gara indicati devono essere omologati dalla Commissione
Impianti ed Attrezzature per i campionati che si svolgono in fase nazionale, o
dal corrispondente organismo regionale, per i campionati che si svolgono in fase
regionale o inferiore. Le società, all'atto dell'indicazione dei campi di gara,
devono specificare se sono stati già omologati e, in caso affermativo, per quali
tipi e/o livelli di campionato sono stati dichiarali idonei.
Esse devono, inoltre, richiedere l'omologazione, compilando i relativi moduli in
triplice copia, per tutti i campi indicati che non risultano omologati o che,
pur essendo stati omologati, sono stati dichiarati idonei solo per campionati di
livello inferiore a quello da disputare su di essi da quel momento in poi.
5. - La Commissione Nazionale Omologazione Impianti attiva la procedura di
omologazione dei campi di gara secondo quanto descritto al comma 1.
6. - Al fine dell'omologazione dei campi di gara, oltre alle caratteristiche
tecniche richieste dal regolamento tecnico, sono richieste le seguenti
condizioni minime dell'impianto:
a) dimensioni dell'area di gioco
• per il Campionato maschile e femminile di serie A/1: metri 12,00 x 6,00 x 4,00
altezza
• per tutti gli altri campionati maschili e femminili di serie Nazionale: metri
10,00 x 5,00 x 4,00 altezza
• per tutti gli altri Campionati di serie Regionale e di Settore: metri 10,00 x
5,00 x 3,50 altezza
b) temperatura campi di gara
• in tutti i Campionati maschili e femminile di serie Nazionale, il palazzetto o
la palestra devono avere una temperatura adeguata (minimo 16 gradi);
c) transenne
• l'area di gioco deve essere completamente transennata e ciascuno dei quattro
lati transennati deve essere distante almeno 1,20 metri dalle pareti e da
qualunque ostacolo fisso;
d) natura dell’impianto
• deve trattarsi di un impianto sportivo. E’ preferibile l'uso di un palazzetto
dello sport o almeno di una palestra attrezzata anche per la presenza del
pubblico. Eventuali locali impropri devono risultare idonei, secondo le norme
del presente articolo;
e) ammissione del pubblico
• dove esistono tribune, gradinate o altri spazi attrezzati per il pubblico,
esso deve essere ammesso, esclusivamente, negli spazi a ciò destinati. Se non
esistono spazi destinati al pubblico, esso può assistere, egualmente agli
incontri, ma a condizione che, almeno nella fila più prossima all’area di gioco,
stia seduto lasciando costantemente tra detta fila e le transenne dell'area di
gioco, o le panchine riservate alle due squadre, per tutta la durata
dell'incontro, lo spazio libero di almeno tre metri, salvo prescrizioni diverse
dell’attività di ciascun campionato, restano comunque valide le Norme di
Sicurezza in vigore;
f) panchine per le squadre
• le panchine per le due squadre devono essere collocate immediatamente al di
fuori dell'area transennata. Fra le panchine e la più prossima fila del pubblico
deve, costantemente, essere lasciato libero lo spazio di almeno tre metri;
g) illuminazione
• al di sopra dell’intera area di gioco deve essere assicurata l'intensità
luminosa di almeno 400 lux, che il Giudice Arbitro può verificare, anche
strumentalmente. Eventuali deficienze, sia verificate strumentalmente che
riscontrate empiricamente, vanno annotate a referto. L’incontro non può avere
luogo se il Giudice Arbitro ritiene l’illuminazione assolutamente insufficiente;
h) pavimentazione dell’area di gioco
• deve essere conforme a quanto previsto dal Regolamento Impianti, con
particolare riferimento alle caratteristiche antiscivolo, che comunque dovranno
essere garantite;
i) presenza di più aree di gioco
• quando l'incontro si svolge su più di un’area di gioco, o nei casi in cui si
svolgono più incontri in contemporanea nello stesso impianto, le aree di gioco
possono essere contigue ed avere non più di un lato transennato in comune;
l) segnapunti
• deve essere predisposto almeno un segnapunti per ogni tavolo, con relativo
tavolino di supporto per l'Arbitro al tavolo. Se sono presenti altri segnapunti,
questi ultimi sono azionati da personale fornito da chi organizza l'incontro e,
detto personale, deve attenersi alle indicazioni del segnapunti dell'Arbitro;
m) segnapunti dell’incontro
• nei campionati di serie A/1 e di serie A/2 maschile e femminile, deve essere
predisposto un segnapunti di incontro visibile dal pubblico, contenente i nomi
delle squadre in campo (o anche semplicemente le indicazioni: "locali" e
"ospiti"). Su di esso, al termine di ciascuna partita dell'incontro, chi
l’organizza è tenuto ad aggiornare il punteggio acquisito dalle due squadre fino
a quel momento;
n) spogliatoi e servizi
• l’impianto deve essere dotato di idonei spogliatoi e servizi, con docce munite
di acqua calda per le due squadre, e spogliatoio per il personale arbitrale,
secondo quanto previsto dal Regolamento Impianti. I servizi per il pubblico
devono essere distinti dagli spogliatoi;
p) ingresso a pagamento
• è consentito che sia predisposto l'ingresso del pubblico a pagamento, con
l'apposita autorizzazione della S.I.A.E. ed un idoneo servizio. L'incasso netto
è a favore di chi organizza l'incontro. Deve, comunque, essere garantito
l'ingresso gratuito, dietro presentazione della tessera Federazione Italiana
Tennistavolo vidimata per l’anno in corso, ai dirigenti federali, ai tecnici del
settore tecnico nazionale ed agli appartenenti al settore arbitrale, con
eventuali oneri fiscali a carico dell'organizzazione.
7. - L'organismo omologante (comma 4) trasmette una copia del verbale di
omologazione alla società interessata, o comunque all'Ente organizzatore
richiedente l'omologazione, una copia al Comitato Regionale nel cui territorio è
situato l'impianto e deposita l'originale presso la Commissione Nazionale Gare a
Squadre che ne cura la raccolta.
8. - Il Giudice Arbitro sospende l’incontro quando l’area libera fra le tro o,
seansenne del pubblic inesistente, fra la prima fila seduta del pubblico e le
transenne dell’area di gioco e/o le panchine delle squadre, è invasa da
estranei.
In tal caso il Giudice Arbitro ordina al capitano della squadra ospitante di far
sgombrare la predetta area e fa riprendere il gioco solo quando la stessa
risulta completamente sgombra.
9. - Ogni situazione non conforme a quanto disposto in materia di
caratteristiche del campo di gara, deve essere segnalata a referto dal Giudice
Arbitro dell’incontro, comprese le variazioni rispetto ai commi 2 e 6. Per ogni
singola infrazione segnalata a referto, sarà comminata una sanzione, secondo
quanto indicato nella tabella delle tasse federali.
Articolo 15. - Indicazione ed
utilizzazione del materiale di gioco.
1. - In ciascun incontro deve essere
utilizzato materiale di gioco (tavoli, reti, palline) di un qualunque tipo, che
risulti omologato dalla Commissione Impianti ed Attrezzature per la stagione
agonistica in corso.
2. - La società ospitante o, nei concentramenti, l'Ente a cui è affidata la loro
organizzazione, deve mettere a disposizione il materiale prescritto dal
regolamento e, se il regolamento nulla prevede al riguardo, deve mettere a
disposizione il materiale che ha, liberamente, prescelto fra quello omologato.
L'indicazione del materiale, che sarà utilizzato in tutti gli incontri
casalinghi dei campionati che si svolgono con incontri di andata e ritorno, deve
essere effettuata sul modulo di iscrizione ai campionati stessi, almeno per
quanto riguarda i tavoli e le palline, da parte di ogni squadra partecipante ai
campionati che si svolgono in fase nazionale. Ciascun Comitato Regionale può
estendere tale obbligo anche ai campionati che si svolgono in fase regionale o
inferiore.
3. - Nel caso che la società ospitante commetta infrazione agli obblighi
generali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, o di altra parte del
presente regolamento, circa i materiali di gioco, ovvero commetta infrazione
agli obblighi circa i materiali stessi eventualmente previsti per l’Attività del
campionato, si applicano, nelle varie fattispecie di infrazioni, i seguenti
provvedimenti e/o sanzioni:
Infrazioni circa il materiale di gioco
Provvedimenti e sanzioni
• tavolo e/o rete che,
indipendentemente dall’essere omologati o meno, o di tipo e marca scelti
liberamente all’atto dell’iscrizione, risultano, a giudizio insindacabile del
Giudice Arbitro, fin dall’origine, o per sopraggiunto deterioramento,
assolutamente inaccettabili per la mancanza dei requisiti fondamentali stabiliti
dal regolamento di gioco.
• l’incontro non si disputa e si applica la sanzione di perdita dell’incontro
col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di
svolgimento.
• tavolo e/o rete e/o palline che, pur avendo i requisiti fondamentali stabiliti
dal regolamento di gioco, non sono di marca e tipo omologati;
• negli incontri che si disputano su due tavoli, i due tavoli, anche se
omologati, non sono di marca, tipo e colori identici;
• mancanza totale delle transenne.
• l’incontro non si disputa e si applica la sanzione di perdita dell’incontro
col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di
svolgimento;
• solo per l’infrazione di mancanza totale delle transenne e, solo a livello
regionale, l’incontro si disputa egualmente e la sanzione è sostituita da
un’ammenda stabilita annualmente dal Comitato Regionale.
• tavolo e/o rete e/o palline che
hanno i requisiti fondamentali stabiliti dal regolamento di gioco e sono di
marca e tipo omologati, ma risultano in difetto perché non sono del tipo e marca
liberamente scelti dalla Società all’atto dell’iscrizione al Campionato
• l’incontro si disputa egualmente; il Giudice Arbitro annota a referto le
infrazioni riscontrate e il soggetto che gestisce il Campionato applica la
sanzione amministrativa prevista dal Consiglio Federale, fatto salvo, in ogni
caso, l’esito dell’incontro.
• mancanza parziale delle transenne;
• mancanza o inefficienza del segnapunti delle partite e/o del segnapunti
dell’incontro;
• altre infrazioni agli obblighi inerenti il materiale di gioco, qui non
specificate.
• l’incontro si disputa ugualmente; il Giudice Arbitro annota a referto le
infrazioni riscontrate e il soggetto che gestisce il Campionato, tenuto conto
dell’effettiva gravità e delle circostanze dell’infrazione commessa, applica la
sanzione amministrativa pari all’importo da una a quattro volte della tassa di
variazione del materiale di gioco, prevista dalla tabella delle tasse Federali.
4. - Per transennamento parziale si intende un’incompleta copertura del
perimetro del campo di gioco, quando risulta transennato almeno il 50% del
perimetro stesso. Se il perimetro risulta transennato in misura inferiore al
50%, il transennamento si considera totalmente mancante.
5. - I Comitati Regionali non possono derogare alle norme del presente articolo
per i livelli regionali del Campionato.
6. - All'inizio di ogni stagione agonistica, l’organismo tecnico competente
pubblica l'elenco del materiale omologato per l'intera stagione.
7. - E’ ammesso variare, nel corso del campionato, il materiale di gioco (tavoli
e palline) indicato nel modulo di iscrizione, a condizione che il nuovo
materiale da utilizzare sia indicato almeno 15 (quindici) giorni prima
dell’utilizzazione, inviando raccomandata R.R. all’organismo federale che
gestisce il campionato, unitamente alla prova di aver versato la relativa tassa
stabilita annualmente dal Consiglio Federale nella tabella delle tasse federali.
Articolo 16. - Giorni ed orari degli
incontri.
1. - Gli incontri si debbono
effettuare, di regola, nelle giornate festive previste dal calendario nazionale
e/o regionale come giornate destinate all'attività a squadre, con orario di
inizio compreso fra le ore 10,00 e le ore 14,00. Il calendario degli incontri è
stabilito in base agli articoli 2 e 13 del presente Regolamento con possibilità
di disputare gli incontri eventualmente il giorno precedente a quello festivo, a
condizione che sia un sabato o un giorno anch’esso festivo, con inizio compreso
fra le ore 15,00 e le ore 21,00. Gli incontri degli eventuali recuperi dei
campionati, anche regionali, possono essere previsti in giornate
infrasettimanali, previo accordo fra le due società.
2. - Gli incontri di
serie A/1 maschile e femminile si debbono effettuare nelle giornate previste dal
calendario nazionale come giornate destinate all'attività, con inizio alle ore
fra le 18,00 e le ore 21,00. Quando gli incontri sono soggetti a ripresa
televisiva, le società hanno l’obbligo di adeguarsi anche a giorni ed orari
differenti da quelli riportati nel presente comma. La scelta degli incontri da
diffondere è di competenza del Consiglio di Presidenza. Il calendario fisserà le
date per la disputa degli incontri di recupero delle varie giornate di gara del
campionato, in giorni infrasettimanali, che le società partecipanti non possono
rifiutare.
3. - Il calendario dei campionati è costituito dall’insieme delle decisioni
assunte prima dell’inizio del Campionato e pubblicato nelle forme dovute dalla
Commissione Nazionale Gare a Squadre e dai Comitati Regionali nelle rispettive
competenze gestionali.
4. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre a cui compete la formazione del
calendario del Campionato decide, con i medesimi criteri di cui al precedente
comma 1 e 2, le date e gli orari per i recuperi degli incontri non disputati per
causa di forza maggiore.
5. - Le decisioni assunte dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre competente,
in materia di calendario del campionato e di recupero di incontri, non possono
essere contestate. Per il recupero degli incontri, cercherà di ottenere
l’assenso preventivo delle squadre interessate al recupero che, a tale scopo,
devono prendere contatti fra loro e con la commissione competente, per
accordarsi su una data ed orario di comune gradimento. L’accordo deve
intervenire entro il termine di volta in volta fissato dalla Commissione
interpellante ma, se esso manca o ritarda, come pure se esistono motivi per non
ritenere accettabile l’accordo raggiunto dalle squadre, in relazione al regolare
svolgimento del campionato, la commissione competente decide in modo
inappellabile e la disputa degli incontri nelle date ed orari da esso stabiliti
è obbligatoria.
Articolo 17. - Affidamento della
gestione e adempimenti dei Comitati Regionali.
1. - Se non è diversamente stabilito
dall’Attività di ciascun campionato, la loro gestione è affidata al medesimo
organo o organismo a cui spetta l'organizzazione, secondo le norme dell'articolo
3.
2. - Ciascun Comitato Regionale decide in merito alla gestione dei campionati di
loro giurisdizione. Se non provvede ad individuare la Commissione Regionale Gare
a Squadre preposto alla gestione, si intende che le relative competenze sono
gestite direttamente dallo stesso Comitato Regionale.
3. - Si applicano alla gestione dei campionati le norme relative alla delega di
funzioni di cui all’articolo 3 comma 4 ed eventualmente, se necessario, le norme
di cui all'articolo 3 comma 5.
4. - Le decisioni dei Comitati Regionali circa la gestione dei campionati di
loro competenza debbono essere contenute nelle deliberazioni di cui all'articolo
4 comma 2.
Articolo 18. - Pubblicità delle
decisioni.
1. - La Commissione Gare a Squadre
deve esaminare gli atti relativi a tutti gli incontri previsti nel calendario
per ciascun girone per ciascuna giornata, ponendo ogni cura per far sì che tutte
le squadre di ciascun girone siano poste nelle medesime obiettive condizioni,
nei riguardi dei provvedimenti disciplinari che dovranno essere eventualmente
adottati. Ogniqualvolta la Commissione Nazionale o Regionale Gare a Squadre,
dall’esame delle carte arbitrali o attraverso qualunque altra forma di
informazione, ravvisi infrazioni commesse da società o tesserati in relazione
agli incontri dei quali deve provvedere all’omologazione dei risultati,
trasmette gli atti al Giudice Unico Nazionale o Regionale, come di seguito
precisato, per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, secondo quanto
prevede il Regolamento di Giustizia.
2. - Le decisioni adottate dalla Commissione Nazionale o Regionale Gare a
Squadre preposto alla gestione, e quelle del Giudice Unico competente, sono
pubblicate sugli “ atti ufficiali ” della Federazione Italiana Tennistavolo, se
riguardano Campionati che si svolgono in fase nazionale o interregionale, o
nelle corrispondenti pubblicazioni ufficiali dei Comitati Regionali, se
riguardano campionati che si svolgono in fase regionale o inferiore.
3. - Le decisioni che incidono solamente sugli interessi di alcune società
(squadre dello stesso girone) sono, inoltre, anche direttamente comunicate alle
interessate, mediante raccomandata postale o assicurata convenzionale. Se le
decisioni riguardano squalifiche, oltre alla comunicazione diretta predetta,
sono sempre anche preannunciate con telegramma.
4. - Nei campionati che si svolgono mediante concentramenti, le decisioni si
intendono validamente comunicate agli interessati mediante affissione all'albo,
che a tal fine deve essere predisposto in ogni luogo di gara ove si svolgono i
concentramenti.
5. - Le decisioni pubblicate nei modi di cui ai precedenti commi si intendono
comunicate validamente a tutte le società interessate. In caso di disservizi di
qualunque natura, le società sono tenute ad informarsi, con qualunque mezzo
utile, presso la Commissione Nazionale Gare a Squadre, circa l’esistenza o meno
di decisioni che le riguardano e circa il loro contenuto. La Segreteria è tenuta
a fornire le notizie richieste, anche nelle vie più brevi, ed a consegnare ai
richiedenti copia delle decisioni.
Articolo 19. - Reclami.
1. - Il reclamo su "questioni
organizzative" (che può riferirsi solo all'organizzazione, sul campo di gara, di
una manifestazione o di un incontro a squadre e comunque a fatti o circostanze
che esulano dallo svolgimento di ogni singola partita dell'incontro), in prima
istanza è di competenza del Giudice Arbitro a cui va presentato:
a) per iscritto;
b) con la tassa prevista per i reclami di 1a istanza, nell'importo nazionale o
regionale, a seconda del livello Nazionale o Regionale del Campionato,
dell'incontro o della manifestazione;
c) prima dell'inizio della gara o incontro, se il reclamo riguarda l'ammissione
degli/delle atleti/e, la presentazione delle squadre, l'orario, le operazioni
preliminari, i tabelloni ed accoppiamenti o gironi eventualmente disposti in
sede di gara, la regolarità dell'impianto e/o del materiale di gioco e simili
questioni che siano attinenti alla gara o incontro e siano note prima del suo
inizio;
d) entro 30 minuti dal verificarsi del fatto che motiva il reclamo, se detto
fatto si verifica o si manifesta solo dopo l'inizio della gara o incontro;
e) entro 30 minuti dalla conclusione della gara o dell'incontro, per quant'altro
non ricada nei casi precedenti. Su tali reclami il Giudice Arbitro decide
immediatamente, con risposta scritta in tre copie: una da consegnare al
reclamante, la seconda da affiggere all'albo dei comunicati ufficiali, se si
tratta di concentramento o manifestazione, mentre invece, nei singoli incontri
di campionato, tale seconda copia va consegnata al capitano della squadra
avversaria e la terza, munita della firma del ricorrente in segno di ricevuta,
da allegare al referto. 2. - Qualora la decisione del Giudice Arbitro non sia
condivisa dal ricorrente o dalla parte avversaria, chi vi ha interesse può
proporre il giudizio di 2° grado presso il Giudice Unico, dandone però, a pena
di improponibilità successiva, preavviso scritto da consegnare al Giudice
Arbitro, unitamente alla tassa prevista per i ricorsi in appello, entro mezz’ora
dalla conclusione della gara o dell'incontro. Il Giudice Arbitro inoltra le
tasse riscosse, la sua decisione di primo grado e l'eventuale preavviso di
ricorso in appello, alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, che provvede a
sospendere l’omologazione del risultato e a trasmettere gli atti al Giudice
competente. Il ricorrente deve, poi, far seguito al preavviso dato con
l'inoltro, entro 10 (dieci) giorni dalla data della gara o dell'incontro, delle
motivazioni del ricorso e dell'eventuale documentazione che ritenga utile
produrre, a meno che l'organo giudicante in appello (Giudice Unico Regionale o
Nazionale) non sia insediato in sede di gara, nel qual caso si applica il comma
8 del presente articolo. Il mancato inoltro, o l'inoltro oltre i termini, delle
motivazioni del ricorso fa decadere l'azione e produce l'incameramento delle
tasse versate.
3. - I reclami su "questioni di fatto" e su "questioni tecniche" (che, come è
noto, possono riguardare esclusivamente l'effettuazione di una singola partita
dell'incontro a squadre o della manifestazione), seguono le norme di cui
all'articolo 37 del presente Regolamento.
4. - I reclami in prima istanza, avverso le decisioni della Commissione
Nazionale Gare a Squadre, vanno inoltrati al Giudice Unico con le modalità e
procedure di cui al regolamento di giustizia, unitamente alla prova di aver
versato la relativa tassa stabilita dal Consiglio Federale nella tabella delle
Tasse Federali. Nel reclamo deve essere precisato se è chiesta la sospensione
dell'esecuzione della decisione impugnata, in attesa della decisione di merito
dello stesso Giudice Unico.
5. - Le denunzie per fatti illeciti da chiunque commessi, al di fuori dei casi
indicati nei commi precedenti, che possano avere effetto sull'omologazione dei
risultati delle gare, vanno inoltrate, secondo le modalità precisate dal
regolamento di giustizia, al Procuratore Federale, che può archiviarle o
rimetterle al Giudice Unico o alla Commissione Nazionale Disciplinare secondo la
competenza, per il giudizio di primo grado.
6. - I reclami in appello, avverso le decisioni del giudice di primo grado,
vanno inviati alla Commissione di Appello Federale, con le modalità e procedure
di cui al Regolamento di Giustizia, unitamente alla prova di aver versato la
relativa tassa stabilita annualmente dal Consiglio Federale nella tabella delle
Tasse Federali. Nel reclamo si deve precisare se è chiesta la sospensione
dell'esecuzione della decisione impugnata, in attesa della decisione di merito
della Commissione di Appello Federale.
7. - Per Giudice Unico, ai sensi dei commi precedenti, deve intendersi il
Giudice Unico "Regionale", se si tratta di manifestazione o campionato su cui ha
giurisdizione e competenza il Comitato Regionale, mentre deve intendersi il
Giudice Unico "Nazionale", se si tratta di manifestazione o campionato su cui ha
giurisdizione la Commissione Nazionale Gare a Squadre.
8. - Ogni qualvolta la manifestazione, la gara o l'incontro deve concludersi con
un risultato certo e definitivo, non più impugnabile, per necessità tecniche
connesse allo svolgimento di gare successive, il Giudice Unico, che deve
decidere in secondo grado sull'eventuale decisione appellata del Giudice
Arbitro, deve essere presente sul luogo di gara e le sue decisioni devono
trovare concreta ed immediata applicazione nella prosecuzione della
manifestazione stessa. A tal fine il Giudice Arbitro, che ai sensi del comma 2
riceve il preavviso di reclamo in appello contro la sua decisione di primo grado
e la relativa tassa, li rimette a1 Giudice Unico presente sul luogo di gara,
unitamente ai precedenti atti raccolti e al suo giudizio di primo grado. Il
ricorrente in appello deve esplicitare le motivazioni del ricorso al Giudice
Unico entro il termine dal medesimo fissato, trascorso inutilmente il quale il
Giudice Unico stesso dichiara improponibile il ricorso. In caso diverso, il
Giudice Unico emette la sua decisione nel più breve tempo possibile al fine di
consentire la regolare prosecuzione della gara, con facoltà di compiere gli atti
istruttori ritenuti opportuni e necessari che gli è possibile svolgere sul
posto. La decisione del Giudice Unico è definitiva, è affissa all'albo nel luogo
di gara ed il Giudice Arbitro deve applicarla.
9. - Le funzioni del Giudice Unico, che non può essere presente alla
manifestazione in cui è necessario procedere come indicato al comma precedente,
sono validamente svolte da uno dei suoi sostituti.
Articolo 20. - Personale arbitrale.
1. - La designazione del personale
arbitrale, nella qualità e quantità previste per l’attività di ciascuna
manifestazione o campionato, è di competenza del Settore Arbitrale che vi
provvede tramite:
• il Designatore Nazionale, per tutte le manifestazioni che si svolgono in fase
nazionale o, eventualmente, interregionale;
• il Fiduciario Arbitri Regionale, per tutte le manifestazioni che si svolgono
in fase regionale o inferiore.
2. - Il Designatore Nazionale può delegare al Fiduciario Arbitri Regionale, in
tutto o in parte, le funzioni che gli competono.
3. - L'organismo arbitrale competente, agendo in conformità alle direttive
impartite dal Consiglio federale o regionale, ha facoltà di designare, oltre al
Giudice Arbitro e al personale arbitrale, obbligatoriamente richiesto dalle
norme regolamentari, anche il Giudice Arbitro supplente e personale arbitrale
ausiliario, determinando le loro effettive e rispettive competenze.
a) in serie A/1 femminile ed in serie A/1 maschile sarà designato un Giudice
Arbitro che fungerà da arbitro al tavolo. Nel caso di assenza del Giudice
Arbitro, si applicano le norme del comma 6.
b) in serie A/2 femminile sarà designato un Giudice Arbitro che fungerà da
arbitro al tavolo. Nel caso di assenza del Giudice Arbitro, si applicano le
norme del comma 6.
c) in serie A/2 maschile, saranno designati due arbitri per ogni incontro che
fungeranno da arbitri al tavolo.
Quando è presente un solo Giudice Arbitro, e non è reperibile altro personale
arbitrale, lo stesso assumerà il ruolo di Giudice Arbitro dell’incontro e i due
arbitri di sedia, tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo (muniti di
tessera federale), e non presenti a referto, dovranno essere forniti dalla
società ospitante. In assenza dei tesserati i giocatori delle due squadre si
alterneranno nelle funzioni di arbitri di sedia. Al raggiungimento del quarto
punto da parte di una società, gli incontri si disputeranno uno per volta, e
saranno arbitrati dal Giudice Arbitro. Nel caso d’assenza di entrambi i Giudice
Arbitro, si applicano anche le norme del comma 6.
d) in serie B/1 maschile, in serie B/2 maschile ed in serie B femminile sarà
designato un Giudice Arbitro che fungerà da arbitro al tavolo. Nel caso
d’assenza del Giudice Arbitro, si applicano le norme del comma 6.
e) in serie C/1 maschile non verrà, di norma, designato alcun Giudice Arbitro.
Il Giudice Arbitro dovrà essere fornito dalla società ospitante, con facoltà del
Capitano della squadra ospite di mettere a referto eventuali considerazioni. Se
non si può effettuare l’incontro per mancanza del Giudice Arbitro o se viene
effettuato con un Giudice Arbitro sprovvisto dei requisiti indicati nel
precedente comma, la squadra ospitante perderà l’incontro con il punteggio più
sfavorevole possibile in relazione alla formula di svolgimento del Campionato.
E’
fatta salva la facoltà da parte della Federazione Italiana Tennistavolo di
un’eventuale designazione di un Giudice Arbitro e/o di un Commissario di Campo
per controllare il regolare svolgimento degli incontri.
4. - Il Giudice Arbitro effettivo che, per causa di forza maggiore, non può
iniziare o condurre a termine il suo compito, si fa sostituire dal Giudice
Arbitro supplente, se designato e presente, o, in mancanza, da qualsiasi altro
Giudice Arbitro presente, specificando la sostituzione disposta e le relative
motivazioni sul referto arbitrale.
5. - In caso di assenza del Giudice Arbitro effettivo all'orario previsto per
l’inizio delle operazioni preliminari all'incontro, le operazioni stesse sono
immediatamente iniziate dal Giudice Arbitro supplente, se designato e presente.
Se il Giudice Arbitro supplente non è stato designato o non è presente, si
attende l'arrivo del Giudice Arbitro effettivo fino a 15 (quindici) minuti oltre
l'orario ufficiale di inizio dell'incontro, trascorsi i quali assume a tutti gli
effetti le funzioni di Giudice Arbitro dell'incontro qualunque Giudice Arbitro
presente e, in caso di presenza di più Giudice Arbitro, quello più anziano nella
carriera arbitrale. La presente norma si applica anche nel caso di
concentramenti e/o di più incontri concomitanti nello stesso luogo di gara.
6. - Nel caso di cui al comma precedente, se nessun Giudice Arbitro è presente,
il capitano della squadra ospitante, assistito dal capitano avversario, provvede
alla ricerca di una persona, comunque tesserata alla Federazione Italiana
Tennistavolo, capace e disposta ad assumere le funzioni di Giudice Arbitro
dell'incontro. Se la ricerca ha esito positivo e sulla persona reperita vi è
accordo col capitano della squadra ospite, deve essere immediatamente stesa una
dichiarazione, da allegarsi al referto, attestante il raggiunto accordo,
sottoscritta sia dalla persona designata, in segno di accettazione, sia dai due
capitani, a testimonianza dell'accordo raggiunto. La persona designata assume a
tutti gli effetti le funzioni di Giudice Arbitro dell'incontro dal momento della
sottoscrizione della dichiarazione, che funge da designazione dell'organismo
arbitrale competente. La Società ospitante deve inviare il referto di gara alla
Commissione Nazionale Gare a Squadre entro sette giorni dall’effettuazione
dell’incontro; in difetto è applicata la sanzione prevista dalla tabella tasse
Federali. Se dopo venti giorni dall’effettuazione dell’incontro la Società
ospitante non ha ancora provveduto a fornire il referto alla Commissione
Nazionale Gare a Squadre, perderà l’incontro con il punteggio più sfavorevole
possibile in relazione alla formula di svolgimento del Campionato e sarà
incamerata metà della cauzione. L'accordo raggiunto non è revocabile. Il referto
dovrà riportare nome e firma leggibile del Giudice arbitro designato dalle
società. La procedura del presente comma può essere esperita anche nei
concentramenti, con l’accordo dei capitani di tutte le squadre presenti.
L’Attività di un campionato può, però, prevedere che in caso di assenza del
Giudice Arbitro o altro personale designato, l'incontro non possa aver luogo, e,
in tal caso, non si dà luogo alla procedura di cui al presente comma.
7. - In caso di assenza del Giudice Arbitro designato l’incontro dovrà in ogni
caso essere disputato con le seguenti modalità:
a) i capitani potranno accordarsi al fine di scegliere, tra i presenti, persona
idonea ad arbitrare l’incontro garantendone il regolare svolgimento, secondo
quanto esplicitato nel precedente comma;
b) la Società ospitante dovrà, in ogni caso ed obbligatoriamente e sotto la
propria responsabilità, mettere a disposizione una persona idonea, comunque
tesserata alla Federazione Italiana Tennistavolo la quale, se necessario, dovrà
arbitrare l’incontro garantendone il regolare svolgimento.
In caso di inottemperanza al disposto di cui alla lettera b), la Società
ospitante avrà partita persa con il punteggio più sfavorevole possibile.
8. - Se le operazioni di sostituzione del Giudice Arbitro assente, di cui al
comma 6 del presente articolo, sono svolte prima della scadenza del tempo di
attesa di 15 (quindici) minuti e, prima che tale tempo sia scaduto, arriva sul
luogo di gara il Giudice Arbitro designato, anche se l'incontro è già iniziato
il Giudice Arbitro stesso annulla tutte le operazioni fino a quel momento svolte
indebitamente, riprendendole fin dall'inizio con la presentazione delle squadre.
9. - In qualsiasi incontro il Giudice Arbitro può svolgere anche le funzioni di
arbitro al tavolo. Nel caso un Giudice Arbitro si trovi nella necessità di
sostituire un Arbitro al tavolo lo sceglie liberamente, nell’ordine, fra:
a) tesserati non atleti della stessa squadra a cui appartiene l’atleta che funge
in quel momento da Arbitro e deve essere sostituito;
b) atleti/e o tesserati della squadra avversaria;
c) qualunque persona, tesserata alla Federazione Italiana Tennistavolo, presente
all’incontro, che si renda disponibile.
Se, nel caso di cui al comma precedente, nessuno si presta a fungere da Arbitro
al tavolo e, per il loro comportamento, nessun atleta si dimostra idoneo a
svolgere tali funzioni, essendo responsabilità della squadra ospitante
assicurare la presenza di persone idonee a tale compito in caso di necessità,
l’incontro è sospeso e l’organo che gestisce il Campionato assegna la sconfitta
alla squadra ospitante con il punteggio più sfavorevole possibile, in relazione
alla formula di svolgimento del Campionato, e un ammenda pari a un terzo della
cauzione.
10. - Il Giudice Arbitro, nel caso di adozione, durante l’incontro, di
provvedimenti disciplinari anche di semplice ammonizione e/o in presenza di
fatti che siano passibili di provvedimento disciplinare da parte del Giudice
Unico, deve telefonare alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, che ne assume
il testo autentico sotto forma di fonogramma, il contenuto del proprio rapporto
trascritto a verbale, entro 24 ore dal termine dell’incontro.
Articolo 21. - Spostamento del campo di gara.
1. - In tutti i casi in cui si verifichi la necessità di spostare uno o più
incontri su campi di riserva, o comunque su campi diversi da quelli già indicati
per ciascun incontro nel calendario del campionato, la società ospitante deve
chiedere l'autorizzazione allo spostamento, alla Commissione Nazionale Gare a
Squadre, almeno 20 giorni prima della data fissata per il primo incontro da
spostare. La richiesta deve essere motivata, deve essere inoltrata per
raccomandata postale, deve contenere la tassa di spostamento prevista dal
programma dell’Attività di ciascun campionato, nonché la richiesta di
omologazione di ciascun campo di gara, che non risulti già omologato per il
campionato a cui appartengono gli incontri da spostare. La società richiedente
deve accertarsi che la richiesta sia effettivamente pervenuta,
preannunciandola telefonicamente o telegraficamente (o con mezzi equivalenti) e
seguendone l’iter di accoglimento.
• in serie A/1 maschile e femminile non verranno rinviati incontri per le
indisponibilità dei campi di gara (principale e/o riserva).
2. - La tassa va corrisposta in ragione di una sola tassa per ciascuna
richiesta, anche se riguardante più di un incontro, a condizione che tutti gli
incontri siano da spostare su un solo campo di riserva. Vanno, invece,
corrisposte tante tasse quanti sono i campi interessati dagli spostamenti, se la
richiesta riguarda lo spostamento di più incontri su campi diversi. Nessuna
richiesta e nessuna tassa va inoltrata, se l'utilizzazione del campo di riserva
è stata indicata all'atto dell'iscrizione al campionato e se il relativo
calendario indica già i distinti campi sui quali sono disputati i singoli
incontri.
3. - La richiesta di spostamento del campo di gara, se inoltrata nel rispetto
delle norme dei commi precedenti, di regola è accolta. La Commissione Nazionale
Gare a Squadre attiva presso la Commissione competente la procedura di
omologazione del campo, se necessaria, e comunica l'autorizzazione allo
spostamento alle due squadre interessate e al personale arbitrale designato,
accertando telefonicamente che tale comunicazione sia pervenuta in tempo utile.
La società richiedente è esonerata da qualunque ulteriore adempimento, solo se e
quando riceve comunicazione dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre che
l'avvenuto spostamento è stato effettivamente recepito dagli avversari e dal
personale arbitrale, altrimenti è tenuta a adottare le precauzioni ed a fornire
le prestazioni di cui al comma seguente.
4. - Quando lo spostamento del campo di gara si rende necessario solo in
prossimità della data, o addirittura nella stessa giornata dell'incontro, fermo
restando l'obbligo dell'inoltro formale della richiesta di spostamento e della
relativa tassa, con ulteriore obbligo di preavviso telegrafico, la società
ospitante è tenuta ad attendere l'arrivo della squadra ospite e del personale
arbitrale sul luogo di gara previsto dal calendario del campionato e ad
effettuare il loro trasporto gratuito sul campo di riserva. In tal caso il
Giudice Arbitro annota a referto la circostanza ed ogni altra notizia utile
assunta al riguardo sul posto, tenuto conto che, solo nel caso di effettiva
esistenza di motivi di forza maggiore, è consentito utilizzare procedure di
spostamento del campo diverse da quella ordinaria indicata ai commi precedenti.
La società ospitante è tenuta a adottare le precauzioni e a fornire le
prestazioni di cui al presente comma anche quando ha inviato la richiesta di
spostamento al di fuori del termine previsto al comma 1, nonché tutte le volte
che pur avendo inoltrato la richiesta in tempo utile, non abbia ricevuto
l'autorizzazione allo spostamento e/o non abbia ricevuto conferma, come indicato
al comma 3, che la squadra avversaria e/o il personale arbitrale siano stati
effettivamente informati che lo spostamento è stato autorizzato.
5. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre, se ravvisa inadempienze od abusi
della società ospitante nell'utilizzazione della procedura eccezionale di
spostamento o sue mancanze nelle prestazioni di assistenza alla squadra
avversaria e al personale arbitrale di cui al comma 4, deferisce l'inadempiente
al Giudice Unico che, dopo aver accertato l'inadempienza, applica un’ammenda
pari a tre volte la tassa. Se, in sede di giudizio, il Giudice Unico non
riconosce l'inadempienza addebitata o se è la Commissione Nazionale Gare a
Squadre a ritenere validi i motivi di forza maggiore per il ricorso alla
procedura eccezionale adottata e se la società ospitante ha adempiuto i doveri
di assistenza su indicati, è la stessa Commissione Nazionale Gare a Squadre che
provvede a addebitare alla società ospitante la sola tassa ordinaria.
Articolo 22. - Spostamento della data
e/o dell’orario degli incontri.
1. - Possono essere prese in
considerazione domande di spostamento della data e/o dell'orario degli incontri,
rispetto a quanto indicato dal calendario del campionato, purché rientrino in
una delle seguenti ipotesi:
a) anticipo o posticipo degli incontri, a condizione che siano disputati o in un
giorno della settimana antecedente la data fissata dal calendario del campionato
oppure entro i 15 (quindici) giorni successivi a tale data. Solo in casi
eccezionali la Commissione Nazionale Gare a Squadre può autorizzare, con
decisione inappellabile, che l’incontro sia posticipato ulteriormente;
b) modifiche qualsiasi di data e/o di orario degli incontri non disputati per
cause di forza maggiore, riconosciute come tali dalla Commissione Nazionale Gare
a Squadre competente e quindi "da recuperare";
c) in serie B/1 e B/2 maschile non verranno più concessi accoppiamenti di
incontri da e per le isole, in quanto è previsto un rimborso del 50%, del
biglietto aereo, per gli atleti titolari (tre persone). La richiesta dei
rimborsi dovrà essere presentata al termine della stagione agonistica;
d) entro il 30 settembre di ogni anno, per ogni squadra di serie C/1 maschile
possono richiedere, previo parere scritto favorevole della squadra avversaria,
di abbinare incontri di campionato per tutte le trasferte superiore ai 400 Km.
tra andata e ritorno (con riferimento alle tabelle ACI). Tale abbinamento può
essere concesso nella misura massima di un incontro del girone di andata e uno
del girone di ritorno e solo anticipando rispetto la data prevista dal
calendario ufficiale, diffuso ad inizio Campionato dalla Commissione Nazionale
Gare a Squadre. Nel girone d’andata non possono essere anticipate le partite del
girone di ritorno e viceversa.
2. - Le domande di spostamento di data e/o orario degli incontri sono prese in
considerazione, solo se sono motivate da un evidente interesse oggettivo della
Federazione Italiana Tennistavolo o da evidenti cause di forza maggiore.
Costituiscono interesse oggettivo della Federazione Italiana Tennistavolo:
a) gli impegni internazionali di una o entrambe le squadre interessate
all'incontro;
b) gli impegni internazionali della nazionale italiana, di un atleta delle
squadre interessate all'incontro;
c) l’inserimento dell'incontro in manifestazioni di alto valore propagandistico;
d) la sua ripresa televisiva su rete nazionale, e simili.
Costituiscono causa di forza maggiore:
1. l’indisponibilità dell'impianto e l'impossibilità di ricorrere allo
spostamento del campo di gara per assoluta mancanza di altro impianto idoneo, se
l’indisponibilità dell'impianto che viene a mancare deriva da occupazione
improvvisa per causa indipendente dalla volontà della società ospitante, o per
inagibilità derivante da eventi naturali, o per lavori disposti dal
proprietario, diverso dalla società che ne usufruisce per concessione o altro
titolo, o da altre cause assolutamente indipendenti dalle possibilità di rimedio
o da responsabilità della società richiedente. In serie A/1 femminile e maschile
l’indisponibilità del campo di gara principale e/o di riserva non costituisce
l’impossibilità a disputare l’incontro e la squadra interessata si considera
rinunciataria all’incontro.
3. - La richiesta di spostamento di un incontro, in giorno e/o orario diverso da
quello stabilito nel calendario del campionato, deve essere inoltrata alla
Commissione Nazionale Gare a Squadre a cui è affidata la gestione del campionato
stesso, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) deve indicare la data e/o orario proposti e la relativa motivazione dello
spostamento;
b) deve essere spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata dal
calendario del campionato, o, in caso di anticipo, almeno 15 (quindici) giorni
prima della nuova data proposta;
c) deve essere corredata del parere favorevole della squadra avversaria;
d) deve essere accompagnata dalla tassa di spostamento prevista dall’Attività di
ciascun campionato, o dalla prova dell'avvenuto versamento della stessa.
4. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre decide inappellabilmente sulla
richiesta e comunica la decisione adottata. Se l'accoglie ne dà comunicazione
alle squadre interessate ed al personale arbitrale designato, se la respinge ne
dà comunicazione alla sola richiedente. In assenza della comunicazione ufficiale
restano, comunque, validi a tutti gli effetti, il giorno e l'orario indicati nel
calendario del campionato.
5. - Quando lo spostamento della data e/o orario dell'incontro si rende
necessario solo in prossimità della data, o addirittura nella stessa giornata,
dell'incontro, la società ospitante ha comunque l’obbligo di darne avviso
telegrafico alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, facendo poi seguire la
richiesta di "recupero" dell'incontro in altra data, come indicato al comma 3.
6. - Nel caso del comma precedente, come pure nei casi in cui la richiesta di
spostamento è stata inoltrata al di fuori del termine indicato al comma 3,
nonché tutte le volte in cui, pur essendo stata inoltrata la domanda in tempo
utile, non sia pervenuta l'autorizzazione allo spostamento o la notizia certa
che l'autorizzazione stessa è stata recepita anche dalla squadra avversaria e
dal personale arbitrale, la società ospitante ha l’obbligo di trovarsi sul luogo
di gara, nel giorno ed orario previsti dal calendario del campionato, per
informare gli eventuali presenti circa le cause improvvise che impediscono
l'effettuazione dell'incontro conformemente a quanto dispone il calendario
stesso. In tal caso, se l'incontro è possibile con spostamento su altro campo di
gara, si procede come indicato all’articolo 21 comma 4, mentre se è possibile
con spostamento di data e/o di orario, ma sul medesimo campo di gara indicato
dal calendario del campionato e, trattandosi di spostamento tale che la squadra
avversaria ed il personale arbitrale vi acconsentono, l'incontro si effettua
egualmente, ma il Giudice Arbitro annota a referto le circostanze che gli sono
state esposte e ogni altra notizia utile raccolta sul luogo, al fine di provare
lo stato di necessità e le cause di forza maggiore che giustificano la procedura
straordinaria di spostamento, allegando ad esso anche l’eventuale documentazione
consegnatagli dalla squadra ospitante. In caso di mancato accordo sullo
spostamento di data e dell'orario, il Giudice Arbitro ne espone a referto le
cause e le eventuali dichiarazioni della squadra ospite, senza dare inizio
all'incontro.
7. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre, in sede di esame del referto
arbitrale, tanto se l’incontro si è disputato egualmente, quanto se non si è
disputato, adotta i comportamenti ed i provvedimenti appropriati di cui
all’articolo 21 comma 5, a seconda che ravvisi o meno responsabilità o
inadempienze della società ospitante. Se riconosce palesemente valide le
motivazioni che gli sono state fornite al riguardo, dispone per il recupero
dell'incontro con l’addebito della sola tassa di spostamento, mentre se ravvisa
elementi di dubbio circa la regolarità della procedura adottata, o sul
comportamento della società ospitante, o sulle motivazioni addotte, rimette ogni
decisione al riguardo al Giudice Unico, il quale, dopo aver accertato
l'eventuale inadempienza, applica la sanzione di cui all’articolo 21 comma 5. Se
il Giudice Unico non ravvisa l'inadempienza, rimette alla Commissione Nazionale
Gare a Squadre il compito di stabilire il recupero dell'incontro, con l'addebito
della sola tassa di spostamento.
8. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre può disporre d'ufficio spostamenti
di date e/o orari di incontri rispetto a quanto è stabilito dal calendario del
campionato stesso, se ciò è imposto da esigenze Federali indipendenti dalla
volontà e dagli interessi delle squadre coinvolte negli incontri da spostare. In
tal caso devono essere sentite le società interessate per concordare le date e/o
orari degli spostamenti e per accertare la disponibilità dei campi di gara; gli
spostamenti avvengono, comunque, senza il pagamento di alcuna tassa.
9. - Le società che giocheranno in altra data e/o orario, rispetto a quella
prevista in calendario, senza aver ricevuto comunicazione autorizzativa da parte
della Commissione Nazionale Gare a Squadre saranno dichiarate entrambe perdenti
e verranno sanzionate con un punto di penalizzazione in classifica, ed una
ammenda pari a due volte la tassa.
10. - Gli incontri di campionato di serie A/1 maschile e femminile da spostare
per l’effettuazione di incontri Internazionali, di Lega Europea, di Coppa
Campioni o di Coppa Evans devono essere recuperati, di massima, entro il martedì
successivo alla data prevista dal calendario del campionato o possono essere
anticipati rispetto alla giornata di campionato.
11. - Gli incontri di campionato (esclusa la serie A/1 femminile e maschile)
rinviati devono essere disputati, improrogabilmente, alla prima data disponibile
prevista dal calendario del campionato.
12. - Gli impegni internazionali di eventuali atleti stranieri non costituiscono
né "interesse oggettivo della Federazione Italiana Tennistavolo" allo
spostamento, né "causa di forza maggiore" che giustifichi lo spostamento, per
cui la richiesta di spostamento giustificata da tale causa non può essere presa
in considerazione. Solo gli impegni di atleti con la squadra nazionale italiana,
costituendo "interesse oggettivo della Federazione Italiana Tennistavolo",
giustificano lo spostamento che, peraltro, è adottato solo su richiesta della
squadra interessata, ai sensi del comma 8.
Articolo 23. - Organizzazione
dell'incontro, allestimento ed apertura del campo di gara.
1. - La società ospitante deve
allestire il campo di gara in modo che esso sia effettivamente disponibile e
perfettamente agibile almeno 30 minuti prima (60 minuti prima per gli
incontri di serie A/1 maschile e femminile) dell'orario stabilito per
l'inizio dell'incontro.
2. - Durante il periodo intercorrente fra l'apertura dell'impianto e l’inizio
dell'incontro il Giudice Arbitro, effettua le verifiche ed i controlli che
ritiene opportuni e, a sua richiesta, gli deve essere esibito il verbale
rilasciato dalla Commissione che ha proceduto alla sua omologazione. In caso di
discordanza fra la situazione di fatto e quanto risulta dal verbale, il Giudice
Arbitro ne fa oggetto di rapporto a referto. Tali verifiche dovranno, comunque,
essere sempre effettuate se l'impianto non è stato ancora omologato e,
specialmente, se si tratta di impianto di riserva o reperito all'ultimo momento,
ai sensi dell’articolo 21 comma 4.
3. - Se dalle verifiche compiute emerge che la situazione di fatto non permette
lo svolgimento dell’incontro, a giudizio insindacabile del Giudice Arbitro,
l'incontro non ha luogo e lo stesso Giudice Arbitro ne indica i motivi a
referto. In tal caso i capitani delle squadre interessate hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni
al riguardo e il Giudice Arbitro deve allegarle al referto.
4. - Il Giudice Arbitro non può far disputare l’incontro quando, a suo giudizio,
le condizioni ambientali sono assolutamente incompatibili con la pratica del
tennistavolo agonistico e/o sono dannose per la salute e/o per l'incolumità
degli/delle atleti/e.
5. - Il Capitano della squadra ospite ha il diritto di presentare al Giudice
Arbitro, verbalmente, e solo durante il periodo di cui al comma 2, eventuali
riserve sulla regolarità dell'impianto che il Giudice Arbitro deve annotare,
contestualmente, a referto insieme alla sua decisione, dandone notizia anche al
capitano della squadra ospitante. Se il Giudice Arbitro decide per
l'effettuazione dell'incontro, il capitano della squadra ospite non può
rifiutarsi di far scendere in campo la propria squadra, ma conserva la
possibilità di attivare la formale procedura di reclamo per "questioni
organizzative", di cui all’articolo 19 comma 1.
6. - Durante il periodo di cui al comma 2, la squadra ospite ha il diritto di
usufruire dell'impianto per almeno 15 minuti di riscaldamento (30 minuti per la
serie A/1 maschile e femminile). Un uguale periodo di riscaldamento deve essere
comunque consentito alla stessa squadra ospite in tutti i casi in cui l'incontro
non possa iniziare all'orario stabilito, a condizione che il ritardo non sia da
imputarsi alla squadra ospite medesima.
7. - Se durante l’incontro si verifica una indisponibilità temporanea del campo
di gioco (es. mancanza della corrente elettrica, infiltrazione d’acqua,
danneggiamento del tavolo di gioco, ecc.), le squadre ed il Giudice Arbitro
attenderanno il ripristino del guasto e l’incontro dovrà riprendere entro
novanta minuti dall’orario in cui si è riscontrato il guasto. In caso di mancata
ripresa dell’incontro, lo stesso sarà rinviato e, le spese di viaggio saranno a
carico della società ospitante.
8. - In tutti i casi in cui l’incontro non può avere luogo per indisponibilità
del campo di gioco o per la sua inadeguatezza ai sensi dei commi 2 e/o 3 e/o 4,
la squadra ospitante, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dalla
Commissione Nazionale Gare a Squadre o dal competente Giudice Unico, si
considera rinunciataria all'incontro stesso.
9. - In tutti i campionati la società ospitante deve, in ogni caso, assicurare
un adeguato servizio d’ordine, valutando quando è opportuna la presenza
dell’autorità di pubblica sicurezza locale. In ogni caso, se è previsto
l’ingresso del pubblico a pagamento, è obbligatorio dare avviso dell’incontro
alla predetta autorità, mediante raccomandata, richiedendo il servizio d’ordine.
La copia e la ricevuta della raccomandata devono essere esibite al Giudice
Arbitro dell’incontro, a sua richiesta.
10. - In serie A/1 e serie A/2 maschile e femminile, le due squadre ed il
personale arbitrale si schierano in campo e sono presentati al pubblico dallo
speaker, che aggiunge informazioni sulle modalità di svolgimento del
campionato e dell’incontro, sulla situazione di classifica delle squadre e
sull’esito di loro precedenti incontri. Lo speaker interviene, inoltre, al
termine di ogni turno di gara per descrivere la situazione di punteggio
parziale, con commenti che devono essere improntati ad obbiettività, devono
essere puramente descrittivi e non devono poter in alcun modo influenzare
l’andamento dell’incontro. Negli altri campionati la presentazione è
facoltativa.
11. - Le disposizioni del precedente comma, nel caso di assenza o di manifesta
insufficienza di pubblico, possono essere disattese, su decisione della società
ospitante.
12. - In tutti i campionati di serie Nazionale la società ospitante dovrà
comunicare alla Federazione Italiana Tennistavolo inserendo il risultato
dell’incontro, entro le ore ventiquattro del giorno in cui si svolge l’incontro,
secondo le modalità descritte alla pagina web - www:fitet.org/portale risultati.
Alle società inadempienti sarà comminata l’ammenda prevista dalla tabella tasse.
Ogni Comitato Regionale può istituire analogo servizio per il campionato di
promozione.
Articolo 24. - Rinuncia agli incontri di campionato.
1. - L'eventuale rinuncia a disputare
un qualsiasi incontro di campionato deve essere preannunciata telegraficamente e
confermata subito dopo con raccomandata postale diretta alla Commissione
Nazionale Gare a Squadre, con le motivazioni addotte per la rinuncia, in modo
che detto organismo ne abbia notizia almeno 48 ore prima dell'orario di inizio
dell'incontro. La Commissione stessa provvede, coi mezzi più idonei, ad avvisare
la squadra avversaria ed il personale arbitrale designato che l’incontro è
annullato.
2. - Finché non perviene dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre la
comunicazione ufficiale di annullamento dell'incontro, tanto la squadra
avversaria quanto il personale arbitrale sono tenuti a presentarsi egualmente in
campo.
3. - Se la dichiarazione di rinuncia, o almeno il suo preavviso telegrafico, non
perviene alla Commissione Nazionale Gare a Squadre almeno 48 ore prima
dell'orario di inizio dell'incontro, ove l'organismo stesso non riesca ad
avvertire dell’annullamento dell’incontro, sia la squadra avversaria che il
personale arbitrale, prima della loro partenza, e se essi, in tutto o in parte,
si presentano in campo, le spese relative di viaggio e di quant'altro è occorso
per la trasferta sono poste a carico della rinunciataria.
4. - La rinuncia ad un solo incontro, a condizione che sia stata presentata
secondo le norme del comma 1, è sanzionata con:
a) la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in
relazione alla sua formula di svolgimento;
b) la penalizzazione di un punto in classifica;
c) l'ammenda pari all'importo di due volte la cauzione. L'eventuale rimborso
delle spese sostenute dalla squadra avversaria potrà essere richiesto alla
Commissione Nazionale Gare a Squadre, previa presentazione della relativa
documentazione. Tale rimborso non potrà, comunque, essere superiore all’ammenda
prima citata;
d) l'obbligo di pagare l'ammenda prima del successivo incontro di campionato,
con l'onere di consegnare al Giudice Arbitro di tale successivo incontro la
prova di aver effettuato il versamento. Il Giudice Arbitro allega a referto la
prova ricevuta, altrimenti non dà inizio all'incontro e la squadra inadempiente
è considerata rinunciataria senza preavviso;
e) la cauzione è comunque incamerata.
5. - Quando è già stata sanzionata una prima rinuncia come indicato al comma 4,
la rinuncia ad un secondo qualsiasi incontro del campionato è sanzionata con:
a) l’esclusione della rinunciataria dal campionato con annullamento di tutti gli
incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun
conto nella classifica finale;
b) il pagamento delle spese eventualmente sostenute dal personale arbitrale;
c) l’ammenda pari all'importo di due volte la cauzione. Eventuale rimborso delle
spese sostenute dalla squadra avversaria potrà essere richiesto alla Commissione
Nazionale Gare a Squadre, previa presentazione della relativa documentazione,
secondo quanto previsto al comma 4 punto c);
d) la squadra rinunciataria è retrocessa, nella stagione successiva, nel livello
di Campionato Regionale più basso esistente;
e) la cauzione è comunque incamerata.
6. - La rinuncia senza preavviso, anche se costituisce la prima rinuncia, e la
rinuncia al campionato quando esso è già iniziato, sono sanzionate come indicato
al comma 5. Tuttavia, se la mancata presentazione in campo della squadra ospite
è dovuta a guasti all'automezzo, attestati esclusivamente dal soccorso A.C.I.,
comunque non considerati come causa di forza maggiore, si applicherà il comma 4
e non sarà considerata come prima o seconda rinuncia.
7. - Le norme del presente articolo, per la parte applicabile, sono adottate
anche per i campionati che si effettuano su un solo livello, in una o più fasi.
Articolo 25. - Formule di gioco.
1. -
ELITE (cinque singolari) campionato di
serie A/1 femminile e maschile
L’incontro si disputa su un tavolo e la successione degli incontri è la
seguente:
A - X
B - Y
C - Z
A - Y
B - X
Ogni squadra potrà iscrivere a
referto un massimo di 5 (cinque) atleti/e.
L’incontro si conclude appena una delle
squadre totalizza tre punti.
2. - SWAYTHLING
a) campionato di serie A/2 maschile
b) campionato di serie B/1 maschile
c) campionato di serie B/2 maschile
d) campionato di serie C/1 maschile
e) campionato di Promozione Regionale maschile
Per i campionati di serie A/2
maschile gli incontri si devono disputare, obbligatoriamente, su due tavoli.
Nelle altre serie gli incontri si svolgono su uno o due tavoli a scelta
irrevocabile della squadra che lo richiede all’atto dell’iscrizione al
Campionato. Nel caso si scelga la scelta dei due tavoli fungeranno da arbitri di
sedia gli atleti non impegnati in gara.
La successione degli incontri è la seguente:
A - X
B - Y
C - Z
B - X
A - Z
C - Y
B - Z
C - X
A - Y
L’incontro si conclude quando una
delle due squadre ottiene cinque punti. Ogni squadra potrà iscrivere a referto
un massimo di 5 (cinque) atleti, di cui tre (tre) titolari. Se l’incontro si
svolge su due tavoli (della stessa marca, tipo e colore), le partite sono
accoppiate e debbono svolgersi contemporaneamente su ciascun tavolo con la
seguente successione:
A - X Tavolo 1
B - Y Tavolo 2
C - Z Tavolo 1
B - X Tavolo 2
A - Z Tavolo 1
C - Y Tavolo 2
B - Z Tavolo 1
C - X Tavolo 2
A - Y Tavolo 1
E’ vietato iniziare un turno se il
precedente non è ultimato su entrambi i tavoli.
Quando, dopo l’ultimazione di un qualsiasi turno di gioco, una delle squadre ha
totalizzato quattro punti, l’incontro proseguirà su un tavolo secondo la normale
successione degli incontri.
3. - MINI SWAYTHLING
a) campionato di serie A/2 femminile
L’incontro si disputa su un tavolo e la successione degli incontri è la
seguente:
A - X
B - Y
C - Z
B - X
A - Z
C - Y
L’incontro si conclude quando una
delle due squadre ottiene quattro punti o con il pareggio qualora al termine dei
sei incontri nessuna delle due squadre abbia totalizzato quattro punti. Ogni
squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 5 (cinque) atleti, di cui tre
(tre) titolari.
4. - COURBILLON (DAVIS)
campionato di serie B femminile
campionato di Promozione Regionale femminile
campionato maschili e femminili di settore
• under 21
• juniores
• allievi
• ragazzi
• giovanissimi
L’incontro si disputa su un tavolo e
la successione degli incontri è la seguente:
A - X
B - Y
Doppio
A - Y
B - X
Ogni squadra potrà iscrivere a
referto un massimo di 5 (cinque) atleti/e. All’atto della presentazione della
squadra può essere indicato solo il nominativo degli/delle atleti/e titolari che
disputano i singolari; la formazione del doppio può essere presentata al momento
in cui deve scendere in campo. E’ obbligatorio disputare tutte e cinque le
partite previste dalla formula, eccetto negli incontri che si svolgono in
concentramento, nel qual caso l’incontro si conclude appena una delle squadre
totalizza tre punti.
Articolo 26. - Presentazione delle
squadre in campo e presentazione di squadra incompleta.
1. - Ciascuna squadra deve
presentarsi al Giudice Arbitro dell'incontro almeno quindici minuti (30 minuti
per la serie A/1 maschile e femminile) prima dell'orario fissato per il suo
inizio, con un numero d’atleti/e almeno pari a quelli/e richiesti/e dalla
formula di svolgimento dell'incontro stesso, nonché col capitano della squadra,
che può essere anche un/una atleta. I titolari e le riserve (a completare il
numero massimo d’atleti/e che compongono una squadra secondo la norma specifica
della formula di gioco con cui si svolge un Campionato) devono essere presenti e
indicati a referto prima dell’inizio dell’incontro. Nella formazione dei
campionati a squadre di serie A/1 femminile e maschile è possibile presentare a
referto e schierare due atleti di nazionalità straniera. In tutti gli altri
campionati è possibile presentare a referto e schierare un solo atleta di
nazionalità straniera.
2. - Tutte/i le/gli atlete/i che compongono la squadra (comprese le riserve)
dovranno presentarsi al Giudice Arbitro in corretta tenuta sportiva, e
trattenersi sino al termine dell’incontro.
3. - In tutti i Campionati che si svolgono con le formule di gioco sotto citate
è possibile schierare una riserva secondo le seguenti disposizioni:
a) Formula “Elite” : dopo i primi tre singolari;
b) Formula “Swaythling” : dopo i primi tre singolari;
c) Formula “Mini Swaythling” : dopo i primi tre singolari;
d) Formula “Courbillon” : dopo i primi tre incontri.
Esclusivamente il Capitano della
Squadra ha la facoltà di decidere la sostituzione e, quindi, quale atleta è
sostituito.
Un atleta sostituito non può rientrare in gioco. La riserva che è stata
inserita nel referto, ma non ha giocato effettivamente, può giocare in altri
Campionati in cui ha diritto a partecipare secondo le norme vigenti.
4. - La formazione della squadra e l'indicazione del suo capitano devono essere
riportate, con tutte le indicazioni necessarie esattamente compilate,
sull'apposito "modulo di presentazione della squadra in campo" che, redatto in
duplice copia, deve essere consegnato dal capitano al Giudice Arbitro,
unitamente alle tessere federali vidimate per l'anno agonistico in corso ed al
documento di riconoscimento per ciascuna persona elencata nel modulo.
5. - Gli/le atleti/e privi/e della tessera federale sono ammessi/e a disputare
l'incontro "sub judice", purché rilascino una dichiarazione, che deve essere
possibilmente redatta sull'apposito modulo predisposto, da loro stessi/e
sottoscritta, attestante l'avvenuta firma della domanda di tesseramento per la
società a cui appartiene la squadra con la quale scendono in campo. La
dichiarazione è completata dalla attestazione del capitano, da lui stesso
sottoscritta, con la quale si dà atto che la domanda di tesseramento a cui fa
riferimento l'atleta è stata inoltrata, per il rilascio o la vidimazione di
rinnovo della tessera, al competente organo federale, almeno entro le ore 24 del
giorno precedente quello in cui si svolge la gara, ovvero entro il diverso
termine di tesseramento previsto, eventualmente, per l’Attività del campionato e
del livello in cui la squadra è collocata. La dichiarazione, a pena
d’inefficacia, deve essere accompagnata dalla tassa stabilita annualmente dal
Consiglio Federale, che il Giudice Arbitro, incassa e trasmette all'organo od
organismo cui è affidata la gestione del campionato, insieme al referto
arbitrale.
6. - Il Giudice Arbitro, sulla scorta della documentazione presentatagli,
accerta l'identità personale e la qualifica d’atleta o la diversa qualifica di
tesserato/a alla Federazione Italiana Tennistavolo di tutte le persone elencate
sul modulo di cui al comma 4.
7. - Quando l'atleta e/o qualsiasi altra persona compresa nel modulo di cui al
comma 4 deve partecipare a manifestazioni che comprendono più incontri che si
svolgono nella medesima località, anche in più giorni, la dimostrazione della
qualifica di atleta o altra qualifica di tesserato/a alla Federazione Italiana
Tennistavolo e il pagamento della tassa "sub judice", dovuta con la relativa
dichiarazione di cui al comma 5, sono richiesti solo in occasione del primo
incontro cui partecipano nell'ambito della manifestazione.
8. - Per il riconoscimento dell'identità personale, è ritenuto valido qualsiasi
documento rilasciato da una pubblica amministrazione munito di fotografia. In
mancanza di esso, oltre la segnalazione a referto, il/la tesserato/a (atleta,
tecnico, dirigente) è ammesso/a all'incontro, solo se è conosciuto/a
personalmente dal Giudice Arbitro o da un qualsiasi tesserato/a alla Federazione
Italiana Tennistavolo maggiorenne e munito di documento di riconoscimento, il
quale rilasci al Giudice Arbitro apposita dichiarazione scritta, assumendosi la
responsabilità dell'identificazione. Se il riconoscimento così effettuato
riguarda un/una tesserato/a che deve prendere parte a gare giovanili o veterani,
esso/a può essere ammesso/a solo se chi lo/a riconosce è anche in grado di
attestarne, inequivocabilmente, la data di nascita. I tesserati (atleta,
tecnico, dirigente) privi di documento di riconoscimento saranno sanzionati con
una ammenda stabilita annualmente dal Consiglio Federale (tabella tasse punto G
comma “a”).
9. - La posizione delle persone ammesse agli incontri "sub judice" è controllata
d'ufficio dalla Commissione che gestisce il campionato. Se dal controllo
emergono posizioni irregolari, la Commissione Nazionale Gare a Squadre deferisce
la/le suddetta/e persona/e e la loro società al Giudice Unico che, nel caso di
atleti/e in posizione irregolare, omologa gli incontri ai quali hanno preso
parte con la sconfitta della squadra che li ha impiegati, con il peggiore
risultato riferito alla formula di svolgimento dell’incontro e, considerando
dette squadre come presentatesi in formazione incompleta, è comminato un
ulteriore punto di penalizzazione. E’ fatta salva l’applicazione di ulteriori
provvedimenti ritenuti opportuni dallo stesso organo giudicante, in relazione
alla gravità del caso. Se la posizione irregolare emerge a carico di persone
ammesse all'incontro ma non aventi la qualifica di atleta, o a carico di
atleti/e non impiegati/e nell'incontro, fatto salvo il risultato dello stesso,
l’organo giudicante adotta in ogni modo i provvedimenti disciplinari ritenuti
adeguati all'infrazione commessa ed alla posizione del/della tesserato/a
nell'ambito della Federazione Italiana Tennistavolo.
10. - Si considera incompleta la squadra che, fino ad un massimo di due partite
di campionato, si presenta con almeno un atleta tesserato e sarà sanzionata come
previsto dall’articolo 27 comma 2. Oltre tale limite, detta squadra sarà
sanzionata come segue:
• esclusione dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente
disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica
finale, e relativa retrocessione alla serie immediatamente inferiore;
• l’ammenda pari all’importo di due volte la cauzione;
• la cauzione è in ogni modo incamerata.
In serie A/1 maschile e A/1 femminile non è consentito presentarsi con la
formazione incompleta. La società in difetto sarà sanzionata con la perdita
dell’incontro, un punto di penalizzazione in classifica ed una tassa pari a tre
volte la cauzione versata.
11. - Negli incontri gli/le atleti/e della stessa squadra devono indossare
magliette dello stesso colore, tipo e confezione. Devono, inoltre, indossare
pantaloncini dello stesso colore; per le femmine è ammesso anche l’eventuale
gonnellino. Quando le due formazioni (serie A/1 e A/2 femminile e maschile) non
indossano magliette di colori chiaramente differenti, la società ospitante è
tenuta alla sostituzione con un’altra di colore diverso.
12. - Nelle gare in Italia è autorizzata la pubblicità di marchi e scritte
sull'abbigliamento di gioco, secondo i seguenti limiti:
a) magliette:
• sulla parte anteriore di qualunque dimensione, colore (esclusi i colori delle
palline) e forma.
• sulla parte posteriore di qualunque dimensione, colore e forma.
• sulle maniche di qualunque dimensione, colore (esclusi i colori delle palline)
e forma.
b) calzoncini:
• è ammessa qualunque dimensione, colore (esclusi i colori delle palline) e
forma.
E', in ogni modo, vietata la pubblicità di prodotti vietati dalle leggi vigenti.
Nelle gare internazionali che si svolgono in Italia sono operanti esclusivamente
le norme internazionali.
13. - In caso di inosservanza delle norme generali sulla divisa sportiva, e di
quelle particolari di cui al comma precedente, il Giudice Arbitro, dopo aver
invitato l'atleta inadempiente a conformare la sua divisa a quanto prescritto
dalle norme, nel caso di inottemperanza perché egli/ella non abbia potuto o
voluto conformarsi a quanto richiestogli/le, annota a referto l'infrazione
rilevata, le sue circostanze e l'atteggiamento assunto al riguardo
dall'interessato/a dopo l'invito rivoltogli/le. L'organo giudicante adotta la
sanzione ritenuta opportuna in relazione alla gravità del caso, tenendo conto,
particolarmente, dell'eventuale recidiva in questo tipo di infrazione.
Articolo 27. - Ritardo nella
presentazione della squadra in campo.
1. - Nel caso che, rispetto
all'orario di inizio dell'incontro previsto dal calendario del campionato, o
prefissato ed autorizzato con successivo provvedimento, la squadra ospite si
presenti in campo con un ritardo superiore ai quarantacinque minuti, o la
squadra ospitante si presenti con un ritardo maggiore di trenta minuti il
Giudice Arbitro, darà inizio all’incontro segnando a referto le giustificazioni
prodotte dalla squadra ritardataria.
2. - Se la Commissione Nazionale Gare a Squadre non riconosce i motivi di forza
maggiore, la squadra ritardataria è deferita al Giudice Unico e, se questi
condivide la valutazione, circa l'inesistenza delle cause di forza maggiore, la
squadra stessa perde l'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in
relazione alla sua formula di svolgimento.
Se si tratta della squadra in trasferta, le sono applicati un punto di
penalizzazione ed è sanzionata con un ammenda pari alla metà della cauzione,
mentre se si tratta della squadra ospitante, le sono applicati due punti di
penalizzazione ed è sanzionata con un ammenda pari all'intera cauzione. La
cauzione o parte di cauzione incamerata deve essere, in ogni caso, reintegrata
come indicato all’articolo 24 comma 4, al punto d).
3. - L’incontro deve iniziare entro sessanta minuti dall'orario previsto,
tuttavia, con l’accordo della società ospitante e in presenza di arrivo sicuro
della squadra della società ospitata, il Giudice Arbitro attenderà oltre detto
limite, ed annoterà a referto il ritardo. Anche se l’incontro è effettuato, la
società ritardataria dovrà in ogni caso trasmettere all’organo giudicante la
documentazione per il riconoscimento delle cause di forza maggiore che hanno
prodotto l’eccessivo ritardo. Se non vengono riconosciute le cause di forza
maggiore, varrà quanto richiamato al comma 2.
Articolo 28. - Incontri non
effettuati per causa di forza maggiore.
1. - L'incontro non può essere
effettuato perché:
a) il campo di gara si rende improvvisamente indisponibile o inagibile e non vi
è assolutamente alcuna possibilità di sostituirlo con altro impianto;
b) una squadra non si presenta in campo;
c) una squadra si presenta incompleta;
d) una squadra si presenta in ritardo, oltre i sessanta minuti, e il Giudice
Arbitro ha ritenuto di non far svolgere l’incontro, e la mancata effettuazione è
dovuta a causa di forza maggiore ai sensi del comma successivo; la società
inadempiente, che ritiene di trovarsi nelle condizioni descritte, fermo restando
l'obbligo di avvertire, sempre e in ogni modo, la squadra avversaria e,
possibilmente, il personale arbitrale del fatto occorsole, allo scopo di
limitare per quanto possibile i danni derivanti dalla sua inadempienza. Deve
documentare, con invio a mezzo raccomandata postale, entro sette giorni dalla
data dell’incontro non disputato, l’esistenza delle cause di forza maggiore alla
Commissione Nazionale Gare a Squadre, preavvertendolo sempre telegraficamente,
anche quando non esistono i presupposti per invocare la causa di forza maggiore,
entro i due giorni successivi alla data dell'incontro stesso. In caso di
inosservanza dell'obbligo del preavviso telegrafico o dell'inosservanza del
termine previsto per tale preavviso, la squadra inadempiente è considerata
rinunciataria senza preavviso. In caso di inosservanza del termine per la
documentazione delle cause di forza maggiore, esse si considerano inesistenti.
2. - Oppure per le seguenti cause di forza maggiore:
a) ritardi e disservizi imprevisti dei mezzi pubblici;
b) interruzioni improvvise di servizi pubblici, per scioperi o altre cause
simili non preannunciate e/o tali che non abbiano consentito in alcun modo
l'utilizzazione di servizi alternativi;
c) gravi calamità naturali;
d) incidenti stradali attestati dalla pubblica autorità;
e) improvvisa e prolungata interruzione della corrente elettrica sul campo di
gara, non dovuta a fattori imputabili alla squadra ospitante.
3. - Se l'organo giudicante riconosce l’esistenza delle cause di forza maggiore
dispone l’effettuazione dell'incontro e la Commissione Nazionale Gare a Squadre,
sentite le società interessate, decide inappellabilmente luogo, giorno ed orario
del recupero dell'incontro non disputato, secondo quanto previsto dall’articolo
22 comma 1.
4. - Se l'organo giudicante non riconosce l’esistenza delle cause di forza
maggiore:
a) nel caso di indisponibilità e/o inagibilità del campo di gara, applica
l’articolo 23 comma 7 e di conseguenza l’articolo 24 commi 4 o 5;
b) nel caso di mancata presentazione della squadra in campo, applica l’articolo
24 comma 4 o 5;
c) nel caso di incompleta presentazione in campo, o di ritardo nella
presentazione in campo con conseguente non effettuazione dell'incontro, applica
l’articolo 27 comma 2.
Articolo 29. - Personale tecnico e ammissione in panchina.
1. - In tutti i campionati maschili e
femminili di serie nazionale, escluso le serie C/1 maschile, dovrà essere
presente per ogni squadra, sia negli incontri interni che in quelli in
trasferta, un allenatore tesserato per le società. In serie A/1 maschile e
femminile tale allenatore deve avere qualifica non inferiore a “Regionale” e non
può ricoprire, nello stesso incontro, la funzione di atleta e/o di dirigente. E’
discrezione di ogni Comitato Regionale applicare normative analoghe per il
campionato di promozione. Il tecnico deve essere tesserato entro le ore
ventiquattro del giorno precedente a quello in cui scende in campo.
2. - L'atleta che prende parte all'incontro, se abilitato/a e tesserato/a alla
Federazione Italiana Tennistavolo oltre che come atleta anche come allenatore,
può svolgere le funzioni di allenatore (escluso in serie A/1 maschile e
femminile) ai sensi del comma precedente. Le funzioni di atleta e di tecnico
possono essere svolte solamente in quell’incontro.
3. - Ciascuna squadra può far scendere in campo in qualunque incontro un medico
sociale, un massaggiatore ed un dirigente, purché tesserati alla Federazione
Italiana Tennistavolo. Tali persone sono ammesse nella panchina riservata alla
squadra, ai bordi del campo di gioco, oltre all'allenatore ed agli atleti
effettivamente partecipanti all'incontro o di riserva, purché siano stati tutti
elencati nel modulo di presentazione della squadra in campo e sia stata
accertata la loro identità e la loro qualifica di tesserati alla Federazione
Italiana Tennistavolo.
4. - E' consentito, ai tecnici e dirigenti elencati nel modulo di cui al
precedente comma, di presentare, in luogo della tessera federale, una
dichiarazione scritta sostitutiva attestante il possesso della qualifica
societaria indicata sul modulo e lo “status” di tesserato alla Federazione
Italiana Tennistavolo.
5. - La squadra che, nel caso sia obbligata ai sensi del programma dell’Attività
del livello di Campionato a cui appartiene, non è in grado di far scendere in
campo l’allenatore è sanzionata dall'organo giudicante, in sede di omologazione
del risultato dell'incontro, con un’ammenda. Il Giudice Arbitro deve cancellare
dal modulo che gli è stato presentato tutte le eventuali persone ivi indicate,
che non sono effettivamente presenti in panchina durante l'incontro.
6. - Nella panchina riservata alle squadre non può essere ammessa alcuna persona
che non sia stata elencata nel modulo di presentazione delle squadre in campo e
di cui, come indicato ai comma precedenti, non sia stato effettuato
l’accertamento dello “status” di tesserati e dell'identità personale.
Articolo 30. - Utilizzazione
degli/delle atleti/e nel campionato.
1. - Le società non possono
utilizzare, in qualunque squadra che partecipi ad un qualsiasi campionato,
atleti/e che abbiano partecipato anche ad un solo incontro (anche in
manifestazioni individuali ufficiali), nella stagione in corso, per qualsiasi
squadra militante in qualsiasi campionato o coppa europea ed appartenente a
società diversa, con la quale sono stati/e inizialmente tesserati/e e dalla
quale provengono a stagione in corso, per effetto di "nulla osta" a tesserarsi
con altra società, a titolo definitivo o temporaneo (prestito).
2. - Gli atleti di qualunque settore che hanno giocato un incontro in un
qualsiasi campionato sia nazionale che regionale, possono essere utilizzati, in
qualsiasi momento, solo in squadre della stessa società di livello superiore,
rimanendo vincolati a tale campionato. Tale passaggio di livello può avvenire
soltanto una volta e detti atleti non saranno più utilizzabili nel livello
inferiore.
3. - In deroga al comma 2, nei campionati di serie A/1 e di serie A/2 maschile e
femminile, gli atleti che non sono inseriti nell’elenco dei titolari (atleti di
classifica inferiore dei titolari, in relazione alle classifiche pubblicate il
01 luglio 2007), dopo aver giocato tre incontri in questi campionati, non
possono più essere utilizzati nel campionato inferiore, che dovrà rimanere
sempre il medesimo per tutta la stagione.
4. - Qualora una società abbia iscritto più squadre nella stessa fase o nello
stesso livello di campionato, non può scambiare gli/le atleti/e fra le varie
squadre, restando ciascuno di essi/e vincolato/a alla squadra con la quale è
sceso/a in campo per la prima volta.
5. - Un/a atleta non può disputare due incontri in livelli diversi di campionato
nello stesso fine settimana (venerdì, sabato e domenica).
6. - Ciascun Comitato Regionale, utilizzando i referti ufficiali di ciascun
incontro dei campionati nazionali, divulgati sul sito web, ha l'obbligo,
limitatamente alle squadre della regione che vi sono incluse, di effettuare i
controlli necessari a riscontrare che siano rispettate le limitazioni
all’utilizzazione degli/delle atleti/e disposte da quest’articolo.
7. - Gli atleti/e di qualunque settore che hanno giocato in squadre che
rinunciano e/o che vengono escluse dal campionato dopo il suo inizio, possono
giocare in squadre della stessa Società di livello superiore e non possono
essere trasferiti ad altra Società.
8. - Utilizzo dei/delle giocatori/giocatrici italiani/e:
a) in serie A/1 maschile, gli atleti titolari, per avere titolo a partecipare
devono essere tesserati entro le ore 24 del 12 settembre 2007, mentre gli atleti
riserve possono essere tesserati entro le ore 24 del 28 settembre 2007, anche se
non sono utilizzati nel primo incontro.
b) in serie A/2 maschile, gli atleti titolari, per avere titolo a partecipare
devono essere tesserati entro le ore 24 del 13 settembre 2007, mentre gli atleti
riserve possono essere tesserati entro le ore 24 del giorno 28 settembre 2008,
anche se non sono utilizzati nel primo incontro.
c) in serie B/1 maschile, per avere titolo a partecipare devono essere tesserati
entro le ore 24 del giorno precedente a quello in cui scendono in campo, ai
sensi dell’articolo 5 comma 2.
d) in serie B/2 maschile, per avere titolo a partecipare devono essere tesserati
entro le ore 24 del giorno precedente a quello in cui scendono in campo, ai
sensi dell’articolo 5 comma 2.
e) in serie C/1 maschile, per avere titolo a partecipare devono essere tesserati
entro le ore 24 del giorno precedente a quello in cui scendono in campo, ai
sensi dell’articolo 5 comma 2.
f) in serie A/1 femminile le atlete titolari, per avere titolo a partecipare
devono essere tesserati entro le ore 24 del 12 settembre 2007, mentre le atlete
riserve possono essere tesserate entro le ore 24 del 28 settembre 2007, anche se
non sono utilizzati nel primo incontro.
g) in serie A/2 femminile per avere titolo a partecipare devono essere tesserate
entro le ore 24 del 13 settembre 2007, mentre le atlete riserve possono essere
tesserate entro le ore 24 del giorno precedente a quello in cui scendono in
campo, ai sensi dell’articolo 5 comma 2.
h) in serie B femminile, per avere titolo a partecipare devono essere tesserate
entro le ore 24 del giorno precedente a quello in cui scendono in campo, ai
sensi dell’articolo 5 comma 2.
9. - Utilizzo dei/delle giocatori/giocatrici stranieri/e:
a) in serie A/1 maschile, ogni squadra può schierare due atleti stranieri, di
cui almeno uno proveniente da un Paese E.T.T.U.; come previsto all’articolo 6,
commi 5, 6 e 7. Per avere titolo di partecipare devono essere tesserati entro le
ore 24 del 12 settembre 2007, anche se non sono utilizzati nel primo incontro.
Per acquisire il diritto a disputare i play-off, ogni atleta deve avere giocato
almeno quattro incontri della prima fase.
b) in serie A/2 maschile, ogni squadra può schierare un atleta straniero, come
previsto all’articolo 6, commi 5, 6 e 7. Per avere titolo di partecipare devono
essere tesserati entro le ore 24 del 13 settembre 2007, anche se non sono
utilizzati nel primo incontro. Per acquisire il diritto a disputare i play-off,
ogni atleta deve avere giocato almeno quattro incontri della prima fase.
c) in serie B/1 maschile, ogni squadra può schierare un atleta straniero
“Comunitario” o “Extracomunitario” in possesso di un permesso di soggiorno che
non sia di natura “sportiva” come previsto all’articolo 6, comma 5, 6 e 7. Per
avere titolo di partecipare devono essere tesserati entro le ore 24 del 13
settembre 2007, anche se non sono utilizzati nel primo incontro.
Per acquisire il diritto a disputare i play-off, ogni atleta deve avere giocato
almeno quattro incontri della prima fase.
d) in serie B/2 maschile, ogni squadra può schierare un atleta straniero
“Comunitario” o “Extracomunitario” in possesso di un permesso di soggiorno che
non sia di natura “sportiva”, come previsto all’articolo 6, comma 5, 6 e 7. Per
avere titolo di partecipare devono essere tesserati entro le ore 24 del 13
settembre 2007, anche se non sono utilizzati nel primo incontro.
Per acquisire il diritto a disputare i play-off, ogni atleta deve avere giocato
almeno quattro incontri della prima fase.
e) in serie C/1 maschile, ogni squadra può schierare un atleta straniero
“Comunitario” o “Extracomunitario” in possesso di un permesso di soggiorno che
non sia di natura “sportiva”,, come previsto all’articolo 6, comma 5, 6 e 7. Per
avere titolo di partecipare devono essere tesserati entro le ore 24 del 13
settembre 2007, anche se non sono utilizzati nel primo incontro.
Per acquisire il diritto a disputare i play-off, ogni atleta deve avere giocato
almeno quattro incontri della prima fase.
f) in serie A/1 femminile, ogni squadra può schierare due atlete straniere, di
cui almeno una proveniente da un Paese E.T.T.U.; come previsto all’articolo 6,
commi 5, 6 e 7. Per avere titolo di partecipare devono essere tesserate entro le
ore 24 del 12 settembre 2007, anche se non sono utilizzate nel primo incontro.
Per acquisire il diritto a disputare i play-off , ogni atleta deve avere giocato
almeno quattro incontri della prima fase.
g) in serie A/2 femminile, ogni squadra può schierare un atleta straniera, come
previsto all’articolo 6, commi 5, 6 e 7. Per avere titolo di partecipare devono
essere tesserate entro le ore 24 del 13 settembre 2007, anche se non sono
utilizzate nel primo incontro. Per acquisire il diritto a disputare i play-off,
ogni atleta deve avere giocato almeno quattro incontri della prima fase.
h) in serie B femminile, ogni squadra può schierare un’atleta straniera
“Comunitaria” o “Extracomunitaria” in possesso di un permesso di soggiorno che
non sia di natura “sportiva” come previsto all’articolo 6, comma 5, 6 e 7. Per
avere titolo di partecipare devono essere tesserati entro le ore 24 del 13
settembre 2007, anche se non sono utilizzati nel primo incontro.
Per acquisire il diritto a disputare i play-off, ogni atleta deve avere giocato
almeno quattro incontri della prima fase.
Articolo 31. - Elenco degli/delle
atleti/e.
1. - in serie A/1 femminile e
maschile, entro le ore 24 del 12 settembre 2007, le squadre partecipanti
dovranno comunicare alla Commissione Nazionale Gare a Squadre l’elenco
delle/degli atlete/i titolari che saranno utilizzate/i durante tutto il
campionato. Tale elenco deve pervenire in Federazione con ogni mezzo possibile.
Per ogni giorno, o frazione, di ritardo dovrà essere pagata la penale prevista
dalla tabella delle tasse federali. Se tale elenco non perverrà entro le ore 24
del giorno 17 settembre 2007, la squadra sarà ritenuta rinunciataria allo stesso
e verrà incamerata la cauzione. Dovranno essere riportate/i tre atlete/i
titolari ordinate/i per classifica (italiane/i di classifica minima seconda
categoria, con riferimento alle classifiche d’inizio stagione). L’atleta
straniera/o che non ha classifica è considerata/o di classifica migliore di
qualsiasi atleta italiana/o e straniera/o con classifica. Le/Gli atlete/i
titolari non potranno essere impiegate/i in nessun altro campionato cui la
società eventualmente partecipi, anche se non hanno mai giocato in serie A/1.
2. - in serie A/2 femminile e maschile, entro le ore 24 del 13 settembre 2007,
le squadre partecipanti dovranno comunicare alla Commissione Nazionale Gare a
Squadre l’elenco delle/degli atlete/i titolari che saranno utilizzate/i durante
tutto il campionato. Tale elenco deve pervenire in Federazione con ogni mezzo
possibile. Per ogni giorno, o frazione, di ritardo dovrà essere pagata la penale
prevista dalla tabella delle tasse federali. Se tale elenco non perverrà entro
le ore 24 del giorno 18 settembre 2007, la squadra sarà ritenuta rinunciataria
allo stesso e verrà incamerata la cauzione. Dovranno essere riportate/i tre
atlete/i titolari ordinate/i per classifica (italiane/i di classifica minima
terza categoria, con riferimento alle classifiche d’inizio stagione, comprese
le/gli atlete/i indicate dai Comitati Regionali e quelle/i fuori quadro).
L’atleta straniera/o che non ha classifica è considerata/o di classifica
migliore di qualsiasi atleta italiana/o e straniera/o con classifica.
Articolo 32. - Effettuazione delle
partite nel corso dell’incontro.
1. - Le partite previste dalla
formula di svolgimento dell'incontro devono succedersi l’una all'altra
nell'ordine previsto e senza interruzione apprezzabile. In serie A/1 femminile e
maschile, dopo il secondo incontro, è prevista una pausa di dieci minuti; i
capitani delle squadre possono accordarsi per non effettuare tale pausa. In caso
di errore nella successione delle partite l'incontro deve essere interrotto,
devono essere annullate le partite giocate in successione irregolare e
l'incontro va ripreso con la corretta successione delle partite stesse, dal
punto in cui fu commesso l’errore. Se l'errore emerge in sede di omologazione, o
su reclamo di parte, l'incontro va ripetuto.
2. - L'atleta che, alla chiamata del Giudice Arbitro, non si presenta al
tavolo pronto/a a giocare entro 5 (cinque) minuti dalla chiamata stessa, può
essere ammesso/a a disputare egualmente la partita solo se il Giudice Arbitro,
valutate le ragioni del ritardo, decide inappellabilmente di ritenerlo/a
giustificato/a. Nel caso in cui l’atleta non sia ammesso/a a disputare la
partita, essa è assegnata all'avversario col punteggio di 3-0 (set 11-0). La
circostanza è in tal caso annotata a referto dal Giudice Arbitro e il capitano
della squadra a cui l'atleta appartiene può farvi allegare le proprie eventuali
deduzioni, consegnandole, per iscritto, al Giudice Arbitro.
3. - L'atleta che, dopo aver ricevuto l’ammonizione per gravi motivi di
condotta in gara, persiste nel comportamento censurato può essere escluso/a dal
Giudice Arbitro a proseguire la sua partita in corso e/o a disputare la sua più
prossima partita dell'incontro, ovvero a disputare tutte le sue restanti partite
dell'incontro. Le partite non concluse o non disputate, per provvedimento
disciplinare adottato dal Giudice Arbitro, seguono la normativa di cui al
precedente comma.
4. - Nel corso dell'incontro un atleta può rinunciare ad una partita, e/o non
portare a termine, fra quelle che deve disputare secondo la formula di
svolgimento dell’incontro. Tale rinuncia è da considerarsi valida per tutte le
partite successive a cui l’atleta deve partecipare, ma potrà essere sostituito
dall’atleta eventualmente indicato come riserva. Egli dovrà essere presente sul
campo di gara in corretta tenuta sportiva sino al termine dell’incontro. Le
partite rinunciate e/o iniziate e non portate a conclusione sono assegnate come
indicato al comma 2 del presente articolo, ed il Giudice Arbitro annoterà a
referto le motivazioni.
5. - Se nello stesso incontro, rinunciano due atleti della stessa squadra,
l’incontro sarà sospeso, e la squadra perderà l’incontro con il punteggio più
sfavorevole possibile in relazione alla formula del campionato cui partecipa;
sarà incamerata la cauzione che dovrà essere reintegrata, come indicato
all’articolo 24 comma 4 punto d).
Articolo 33. - Play Off scudetto,
promozioni e retrocessioni.
1. - serie A/1 maschile
a) Play off scudetto.
Le prime quattro classificate del
girone iniziale disputeranno le due semifinali, con incontri d’andata (in
casa della peggiore classificata del girone unico iniziale) e ritorno ed
eventuale spareggio (in casa della migliore classificata), secondo
l’accoppiamento 1a/4a - 2a/3a. Le vincenti disputeranno la finale scudetto, con
le stesse norma previste per le semifinali. La rinuncia a disputare i play-off,
in altre parole la rinuncia ad una sola partita dei play off, sarà sanzionata
con la retrocessione nella serie nazionale di livello più basso. La vincente
della finale sarà dichiarata “Campione d’Italia”, la perdente sarà classificata
seconda, mentre le perdenti delle semifinali saranno classificate
rispettivamente terza e quarta, secondo l’ordine di classifica della fase a
girone; dal quinto al decimo posto le squadre saranno classificate secondo la
classifica della fase a girone.
b) Retrocessioni.
L’ottava, la nona e la decima squadra classificata retrocedono nel campionato
di serie A/2 maschile.
2. - serie A/2 maschile
a) Promozione.
La prima squadra classificata di ogni girone sarà promossa in serie A/1
maschile. Le seconde squadre classificate disputeranno un incontro di andata e
ritorno per il terzo posto disponibile. La squadra che disputerà il primo
incontro in casa sarà stabilito tramite sorteggio. In caso di parità, dopo i due
incontri, la graduatoria sarà determinata tramite la classifica avulsa. In caso
di rinuncia delle squadre aventi diritto, non sarà operata alcuna sostituzione .
b) Retrocessioni.
L’ottava, la nona e la decima squadra classificata di ogni girone retrocedono
nel campionato di serie B/1 maschile.
3. - serie B/1 maschile
a) Promozioni.
La prima squadra classificata di ogni girone sarà promossa in serie A/2
maschile. Le seconde squadre classificate (A-B / C-D) disputeranno un incontro
di andata e ritorno per i restanti due posti disponibili. La squadra che
disputerà il primo incontro in casa sarà stabilito tramite
sorteggio. In caso di parità, dopo i due incontri, la graduatoria sarà
determinata tramite la classifica avulsa. In caso di rinuncia delle squadre
aventi diritto, non sarà operata alcuna sostituzione.
b) Retrocessioni.
L’ottava, la nona e la decima squadra classificata di ogni girone retrocedono
nel campionato di serie B/2 maschile.
4. - serie B/2 maschile
a) Promozioni.
La prima squadra classificata di ogni girone sarà promossa in serie B/1
maschile. Le seconde squadre classificate (A-B / C-D / E-F / G-H) disputeranno
un incontro di andata e ritorno per i restanti quattro posti disponibili. La
squadra che disputerà il primo incontro in casa sarà stabilito tramite
sorteggio. In caso di parità, dopo i due incontri, la graduatoria sarà
determinata tramite la classifica avulsa. In caso di rinuncia delle squadre
aventi diritto, non sarà operata alcuna sostituzione.
b) Retrocessioni.
L’ottava, la nona e la decima squadra classificata di ogni girone retrocedono
nel campionato di serie C/1 maschile.
5. - serie C/1 maschile
a) Promozioni.
La prima squadra classificata di ogni girone è promossa in serie B/2 maschile. I
restanti posti saranno assegnati in base al numero dei gironi formati, per un
totale di 24 squadre. La formula di svolgimento della seconda fase sarà decisa
dopo al chiusura delle iscrizioni e comunicata con l’invio dei calendari. In
caso di rinuncia delle squadre aventi diritto, non sarà eseguita alcuna
sostituzione.
b) Retrocessioni.
L’ottava, la nona e la decima squadra classificata di ogni girone retrocedono
nel campionato di Promozione Regionale.
6. - campionato di Promozione Regionale maschile
a) Promozioni.
Dal campionato di promozione regionale maschile sono promosse complessivamente
36 squadre.
All’inizio di ogni stagione agonistica la Commissione Nazionale Gare a Squadre
comunica ai Comitati Regionali il numero dei posti a ciascuno di loro assegnato
per l’ammissione alla C/1 maschile, con riferimento al campionato di serie C/1
maschile della successiva stagione, sulla base del numero di squadre che hanno
portato regolarmente a termine il campionato di promozione regionale della
stagione precedente, purché le relative classifiche finali (di tutti i livelli
in cui si articola il campionato di promozione regionale) siano comunicate alla
stessa Commissione Nazionale Gare a Squadre entro il 31 maggio di ciascun anno.
In ogni caso è assicurato almeno un posto a tutti i Comitati Regionali che
abbiano regolarmente organizzato e svolto i campionati a squadre di Promozione
della stagione precedente e/o quelli della stagione in corso, avendo ottenuto in
questi ultimi l’iscrizione di almeno una squadra. Il Comitato Regionale che ha
istituito più di un livello dei campionati di promozione deve precisare nel
regolamento i parametri e i criteri di promozione e retrocessione fra i vari
livelli, fornendo alla Commissione Nazionale Gare a Squadre il regolamento
stesso con le classifiche finali di tutti i livelli, entro il 31 maggio di
ciascun anno.
7. - serie A/1 femminile
a) Play-off scudetto.
Le prime quattro classificate del girone iniziale disputeranno le due semifinali
con incontri d’andata, (in casa della peggiore classificata del girone unico
iniziale) - ritorno ed eventuale spareggio (in casa della migliore
classificata), secondo l’accoppiamento 1a/4a - 2a/3a. Le vincenti disputeranno
la finale scudetto con le stesse norma previste per le semifinali. La rinuncia a
disputare i play-off, in altre parole la rinuncia ad una sola partita dei
play-off, sarà sanzionata con la retrocessione nella serie nazionale di livello
più basso. La vincente della finale sarà dichiarata “Campione d’Italia”, la
perdente sarà classificata seconda, mentre le perdenti delle semifinali saranno
classificate rispettivamente terza e quarta, secondo l’ordine di classifica
della fase a girone. Dal quinto al decimo posto le squadre saranno classificate
secondo la classifica della fase a girone.
b) Retrocessioni.
L’ottava, la nona e la decima squadra classificata retrocede nel campionato di
serie A/2 femminile.
8. - serie A/2 femminile
Il campionato si svolgerà in più fasi.
• nella prima fase le compagini saranno divise in tre gironi da quattro/sei
squadre, con criteri di vicinanza, e disputeranno gli incontri di andata e
ritorno suddivisi in quattro concentramenti (tre giornate, due giornate, tre
giornate, due giornate);
• nella seconda fase saranno ammesse le prime due squadre classificate di ogni
girone e verranno inserite in un nuovo girone da sei squadre denominato “D” che
si svolgerà con il sistema del "girone completo" con incontri di andata e
ritorno.
• le altre squadre dei gironi parteciperanno ai play-out salvezza.
Le società interessate all’organizzazione dei concentramenti della prima fase,
dovranno farne richiesta all’atto dell’iscrizione al campionato. L’impianto
dovrà essere allestito con minimo tre tavoli della stessa marca, dello stesso
modello e dello stesso colore.
a) Promozioni.
La vincente del girone “D” sarà promossa in serie A/1 femminile.
b) Retrocessioni.
Le squadre classificate dalla terza alla sesta posizione disputeranno un
tabellone ad eliminazione diretta con incontri di andata (in casa della peggiore
classificata del girone iniziale) e ritorno, secondo il seguente schema:
6a girone “A” - 3a girone “A”
5a girone “A” - 4a girone “A”
6a girone “B” - 3a girone “B”
5a girone “B” - 4a girone “B”
6a girone “C” - 3a girone “C”
5a girone “C” - 4a girone “C”
In caso di parità, dopo i due incontri, la classifica sarà determinata tramite
la classifica avulsa. Le sei squadre vincenti degli incontri resteranno in serie
A/2 femminile 2008/2009, mentre le squadre perdenti saranno sorteggiate, senza
vincoli, in due gironi da tre squadre. Gli incontri, di sola andata, si
disputeranno in concentramento ed in sede unica. La prima squadra classificata
resterà in serie A/2, mentre la seconda e la terza squadra classificata di ogni
girone, retrocederanno nel campionato di serie B femminile 2008/2009.
9. - serie B femminile
Il campionato si svolgerà con fase a concentramento. Le compagini andranno a
formare gironi da quattro/otto squadre, formulati con criteri di vicinanza, e
disputeranno gli incontri di andata e ritorno suddivisi in due/quattro
concentramenti.
Le società interessate all’organizzazione dei concentramenti, dovranno farne
richiesta all’atto dell’iscrizione al campionato. L’impianto dovrà essere
allestito con minimo due/quattro tavoli della stessa marca, dello stesso modello
e dello stesso colore, in funzione della composizione dei gironi.
a) Promozioni.
La prima squadra classificata di ogni girone sarà ammessa ai play-off, in fase
unica, per determinare le 2 (due) squadre promosse in Serie A/2 femminile. La
formula di svolgimento della seconda fase sarà decisa dopo al chiusura delle
iscrizioni e comunicata con l’invio dei calendari. In caso di rinuncia delle
squadre aventi diritto, non sarà eseguita alcuna sostituzione.
b) Retrocessioni.
Non sono previste retrocessioni.
10. - campionato di Promozione Regionale femminile
Dal campionato di promozione regionale femminile sono promosse complessivamente
30 squadre.
All’inizio d’ogni stagione agonistica, la Commissione Nazionale Gare a Squadre
comunica ai Comitati Regionali il numero dei posti a ciascuno di loro assegnato
per l’ammissione alla B femminile, con riferimento al campionato di serie B
femminile della successiva stagione, sulla base del numero di squadre che hanno
portato regolarmente a termine il campionato di promozione regionale della
stagione precedente, purché le relative classifiche finali (di tutti i livelli
in cui si articola il campionato di promozione regionale) siano comunicate alla
stessa Commissione Nazionale Gare a Squadre entro il 31 maggio di ciascun anno;
in ogni caso è assicurato almeno un posto a tutti i Comitati Regionali che
abbiano regolarmente organizzato e svolto i campionati a squadre di Promozione
della stagione precedente e/o quelli della stagione in corso, avendo ottenuto in
questi ultimi l’iscrizione di almeno una squadra. Il Comitato Regionale che ha
istituito più di un livello dei campionati di promozione deve precisare nel
regolamento i parametri e i criteri di promozione e retrocessione fra i vari
livelli, fornendo alla Commissione Nazionale Gare a Squadre il regolamento
stesso con le classifiche finali di tutti i livelli, entro il 31 maggio di
ciascun anno.
Articolo 34. - Classifica finale del campionato e situazioni di parità.
1. - In tutti i
Campionati o manifestazioni sono assegnati:
a) due punti per ciascun incontro vinto;
b) un punto per ciascun incontro terminato in parità;
c) zero per ciascuna sconfitta in incontri giocati o considerati
tali dalle norme dei precedenti articoli;
d) un punto di penalizzazione per ciascuna sconfitta per incontri non giocati o
considerati tali dalle norme dei precedenti articoli. L’ordine di classifica
finale sarà determinata dal numero dei punti ottenuti.
2. - Se due o più componenti del girone hanno ottenuto lo stesso numero di
punti, le loro relative posizioni devono essere determinate dai risultati dei
soli incontri tra di loro, considerando in successione il quoziente delle
partite individuali vinte e di quelle perse (per una gara a squadre), dei set e
dei punti fino a quando non sia sciolta la parità.
3. - Se in qualsiasi momento del calcolo la posizione di uno o più componenti
del girone è stata determinata, mentre altri sono ancora in parità, i risultati
delle partite a cui quei componenti hanno preso parte devono essere eliminati da
qualsiasi ulteriore calcolo necessario a risolvere la parità secondo il
procedimento del comma 1 e del comma 2.
4. - Se non fosse possibile risolvere la parità secondo le procedure specificate
al comma 1, 2 e 3 le posizioni delle squadre in parità saranno determinate per
sorteggio.
5. - Si fa eccezione alla norma dei commi 2, 3 e 4 solo per l’assegnazione del
titolo di "Campione d'Italia”. Analoghe eccezioni possono aversi per
l'attribuzione dei titoli di Campione Regionale e Provinciale e sarà cura dei
Comitati Regionali e/o Comitati Provinciali interessati comunicarle.
6. - Al termine del Campionato, la Commissione Nazionale Gare a Squadre deve
omologare e pubblicare le classifiche finali, in modo che risulti definita
qualunque situazione di parità attraverso i calcoli indicati dai precedenti
commi.
7. - Contro le risultanze delle classifiche finali omologate e pubblicate, è
ammesso ricorso nei termini e con le norme previste dal regolamento di
giustizia, richiamate all'articolo 19 del regolamento.
Articolo 35. - Iscrizione, diritto di
partecipazione e svolgimento del campionato di settore.
1. - Ciascun Campionato a squadre di
settore si svolge su un unico livello per l’assegnazione del titolo di Campione
d’Italia.
2. - Il calendario agonistico nazionale indica la data entro cui ciascun
ciascuna squadra deve iscriversi per poter partecipare al campionato di settore
a cui si riferisce.
3. - Ciascuna società può iscrivere una squadra per ogni settore (maschile e
femminile).
Possono essere utilizzati/e solo atleti/e tesserati italiani/e.
• Gli/le atleti/e Giovanissimi/e possono giocare solo nel loro settore;
• Gli/le atleti/e Ragazzi/e possono giocare solo nel loro settore;
• Gli/le atleti/e Allievi/e possono giocare solo nel loro settore;
• Gli/le atleti/e Juniores possono giocare solo nel loro settore;
• Gli/le atleti/e Under 21 possono giocare solo nel loro settore.
4. - Alle società sarà erogato un contributo fisso di €. 150,00; per ogni
squadra effettivamente partecipante alla fase nazionale dei Campionati a squadre
giovanili d’ogni settore.
5. - Se una squadra, dopo aver effettuato l’iscrizione, non vi partecipa al
relativo campionato di settore è sanzionata con un’ammenda riportata nella
tabella delle tasse.
6. - Ciascun Comitato Regionale stabilisce, per ciascun Campionato, la tassa
d’iscrizione e la cauzione, le modalità ed i termini d’iscrizione. La
deliberazione che indica tali scelte, come pure quelle inerenti alla formula
adottata per lo svolgimento dei singoli Campionati, devono essere trasmesse alla
Commissione Nazionale Gare a Squadre, entro il termine stabilito annualmente
dallo “Scadenzario” degli adempimenti annesso al calendario nazionale.
7. - Il Comitato Regionale stabilisce, nel proprio calendario agonistico
regionale, la/e data/e di effettuazione di ciascun campionato a squadre di
settore valido per l’assegnazione del titolo di “Campione Regionale”.
8. - Le gare, in fase nazionale, si disputeranno con tabellone ad eliminazione
diretta. Il sorteggio per la definizione delle teste di serie (definite sui due
migliori atleti presentati in campo) e per la composizione del tabellone sarà
effettuato un’ora prima l’inizio della gara, con le squadre che si presentano
regolarmente in campo e comunicano per iscritto sul relativo modulo, gli/le
atleti/e che utilizzerà negli incontri. Dopo la loro identificazione e controllo
del tesseramento, saranno formate le teste di serie delle gare.
9. - E’ fatto obbligo alle società di far scendere in campo le squadre giovanili
con almeno un accompagnatore tesserato alla Federazione Italiana Tennistavolo,
il quale deve essere presentato al Giudice Arbitro all’inizio di ciascun
incontro, unitamente ad altre eventuali persone da ammettere in panchina, ai
sensi dell’articolo 29.
Articolo 36. - Qualificazione e
partecipazione alle Coppe Europee.
1. - Le squadre maschile e
femminile che partecipano al campionato di serie A/1 possono iscriversi alla
Champions League. La Federazione Europea ammetterà, in base alla
potenzialità delle formazioni, alla Champions League le prime 8 (otto) squadre
del settore femminile e le prime 16 (sedici) squadre del settore maschile.
2. - Possono partecipare alla Coppa E.T.T.U. tutte le squadre, escluse
quelle che partecipano alla “Champions League”, che sono regolarmente iscritte
alla serie A/1 nella stagione agonistica in cui si svolge detta Coppa.
3. - In nessun caso, nemmeno se il regolamento internazionale tace in proposito
e nemmeno se l’E.T.T.U. lo consente, le squadre italiane che partecipano alla
Champions League ed alla Coppa E.T.T.U. potranno schierare in incontri di coppa
atleti/e italiani/e e stranieri/e che non siano in regola con le norme del
tesseramento della Federazione Italiana Tennistavolo.
4. - Esclusivamente alle squadre che partecipano alla “Champions League” ed alla
Coppa E.T.T.U. è consentito tesserare (oltre il numero di quelli già tesserati
per i campionati a squadre) uno “Straniero”, che non sia tesserato e non svolga
alcun tipo di attività in nessun club Europeo, il quale può essere impiegato
“solamente” negli incontri delle Coppe Europee.
5. - Alle squadre rinunciatarie alle Coppe Europee, dopo l’avvenuta iscrizione,
prima dell’inizio o durante il loro svolgimento, è applicata la sanzione
amministrativa pari all’importo della cauzione del campionato a squadre di serie
A/1.
6. - Gli incontri di campionato rinviati per l’effettuazione degli incontri di
coppa devono essere recuperati, improrogabilmente, entro il martedì successivo
alla data prevista dal calendario del campionato.
7. - Le squadre partecipanti alle Coppe Europee devono farsi carico del rimborso
al corpo arbitrale designato, che dovrà essere corrisposto sul campo di gara.
Articolo 37. - Giurisdizione ordinaria e speciale sul luogo di gara e giurisdizione al di fuori del luogo di gara.
1. - La giurisdizione ordinaria sul luogo di gara é stabilita dalle norme di cui
al presente articolo.
2. - Questioni di fatto - L'Arbitro, nel corso della partita, svolge le funzioni
precisate dal regolamento di gioco e dagli altri regolamenti federali, dalla
presentazione in campo degli/delle atleti/e, fino alla consegna del referto
della partita al Giudice Arbitro o a suoi incaricati. Di tutte queste funzioni,
si definiscono “funzioni esercitate su questioni di fatto” solo le valutazioni
che l’Arbitro dà dei fatti di gioco, mentre lo scambio é in corso, o inizia col
servizio, o termina con l'assegnazione del punto. Tutte le altre valutazioni e
decisioni dell'Arbitro rientrano tra le "questioni tecniche". Se al tavolo,
oltre all'Arbitro, é designato anche altro personale arbitrale ausiliario, si
applicano anche
alle valutazioni di detto personale ausiliario le considerazioni esposte per le
valutazioni dell’Arbitro.
3. - Reclami durante la partita - Se un/una atleta, durante lo svolgimento della
partita, ritiene di essere stato danneggiato/a da una decisione dell'Arbitro o
dell'altro personale arbitrale che opera al tavolo, può presentare reclamo
all'Arbitro, appena il gioco é fermo, esponendo il suo punto di vista in modo
corretto. L'atleta che attende l'inizio dello scambio successivo per reclamare,
a scambio iniziato perde il diritto di far valere le proprie ragioni.
Quando un reclamo verbale è esternato in modo valido, l’Arbitro deve
interpellare il personale arbitrale che, eventualmente, lo coadiuva al tavolo,
prima di emettere il suo giudizio e se, valutate le ragioni esposte, egli
ritiene che l'atleta reclamante abbia ragione, può anche modificare una sua
precedente decisione.
4. - Reclami su questioni di fatto - Se il reclamo verbale presentato ai sensi
del comma precedente verte su una questione di fatto, la decisione dell'Arbitro
sul reclamo stesso é definitiva ed inappellabile.
5. - Reclami su questioni tecniche - Se il reclamo verbale dell'atleta,
presentato come indicato al comma 3 non riguarda i fatti nel merito, ma la loro
valutazione in diritto, o riguarda presunte errate interpretazioni del
regolamento di gioco e/o altri regolamenti, o comunque attiene a fatti che non
riguardano il gioco mentre lo scambio é in corso, la decisione dell'Arbitro può
essere appellata. Chi, fra gli/le atleti/e in campo o chi li/le assiste, abbia
interesse ad impugnare la decisione dell'Arbitro, deve farlo immediatamente,
prima di consentire la ripresa del gioco, a pena di successiva improponibilità,
promuovendo l’intervento del Giudice Arbitro verbalmente e senza alcuna
formalità o tassa. Il Giudice Arbitro, sentite le parti, l'Arbitro e il
Personale Arbitrale che eventualmente opera al tavolo, decide immediatamente,
facendo poi riprendere il gioco col punteggio che resta definito dalla sua
decisione.
6. - Reclami su questioni organizzative - Per qualunque reclamo che riguardi
fatti e decisioni al di fuori di ciascuna singola partita, ma inerenti altri
momenti della manifestazione (come: ammissione di atleti/e, compilazione dei
tabelloni, orari di gara, interruzioni del gioco, premiazioni, ecc.), il reclamo
stesso deve essere presentato:
a) al Giudice Arbitro per iscritto;
• prima dell'inizio della gara, se il reclamo riguarda l'ammissione degli/delle
atleti/e, la designazione delle teste di serie, la compilazione del tabellone,
la regolarità dell'impianto o del materiale di gioco impiegato, gli orari di
gara e/o questioni simili, attinenti ad una gara determinata, che siano note
prima del suo inizio;
• entro 30 minuti dal verificarsi del fatto su cui si basa il reclamo, se
la questione posta dal reclamo stesso non attiene ad una gara determinata ma
l'intera manifestazione, o riguarda un fatto che si é verificato dopo l'inizio
della gara;
• entro 30 minuti dal termine della manifestazione, se il reclamo riguarda
l'organizzazione nel suo complesso, o fatti attinenti alla sua conclusione, come
l'organizzazione delle finali, le premiazioni e simili questioni. Su tali
reclami il Giudice Arbitro decide immediatamente, con risposta scritta in tre
copie, una da consegnare al reclamante, la seconda da affiggere all'albo dei
comunicati ufficiali e l'ultima, munita della firma del ricorrente in segno di
ricevuta, da allegare al referto.
7. - Giudizio di 2° grado su questioni organizzative - Qualora la decisione del
Giudice Arbitro resa ai sensi del comma precedente, non sia condivisa dal
ricorrente o dalla parte avversaria, chi vi ha interesse può proporre il
giudizio di 2° grado presso il Giudice Unico, dandone scritto da consegnare al
Giudice Arbitro, entro mezz'ora dalla conclusione della manifestazione. Il
Giudice Arbitro inoltra la sua decisione e l'eventuale preavviso di ricorso,
unitamente al referto, all'organo a cui é affidata la gestione della
manifestazione, che provvede a sospendere l'omologazione del risultato e a
trasmettere gli atti al Giudice Unico. Il ricorrente deve, poi, far seguito al
preavviso dato inoltrando allo stesso Giudice Unico, entro 10 (dieci) giorni
dalla data della manifestazione, le motivazioni del ricorso e l'eventuale
documentazione che ritenga utile produrre, salvo che il Giudice Unico non sia
insediato in sede di gara, nel qual caso si applica il comma successivo. Il
mancato inoltro, o l'inoltro oltre i termini, delle motivazioni del ricorso fa
decadere l'azione.
8. - Organo giudicante in appello in sede di gara - Ogniqualvolta la
manifestazione individuale deve concludersi con un risultato certo e definitivo,
non più impugnabile, il Giudice Unico deve essere presente sul luogo di gara e
le sue decisioni devono trovare concreta applicazione nel corso della
manifestazione stessa. A tal fine il Giudice Arbitro, che ai sensi del comma
precedente riceve il preavviso e la tassa per il ricorso in appello, li consegna
immediatamente al Giudice Unico presente sul posto, unitamente alla decisione
scritta da lui assunta sul reclamo a lui medesimo presentato in prima istanza,
con ogni altra documentazione utile al caso in esame. Il ricorrente deve
esplicitare le motivazioni del ricorso al Giudice Unico entro il termine dal
medesimo fissato, trascorso inutilmente il quale il Giudice Unico stesso
dichiara improponibile il ricorso; in caso diverso si applica il comma
successivo.
9. - La decisione del Giudice Unico deve essere emessa nel più breve tempo
possibile, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, con
facoltà di compiere gli atti istruttori ritenuti opportuni e necessari che gli é
possibile svolgere sul posto. La decisione del Giudice Unico é definitiva, deve
essere affissa all'albo delle comunicazioni ufficiali istituito per la
manifestazione e fornita in copia al Giudice Arbitro, che é tenuto ad applicarla
apportando ai risultati acquisiti ed ai tabelloni le necessarie correzioni e
facendo riprendere le gare eventualmente interrotte dal punto in cui la
decisione di 2° grado impone siano riprese per dare attuazione al contenuto
della decisione stessa.
10. - Il Giudice Unico che non può essere presente alla manifestazione in cui é
necessario procedere come indicato dai commi 7 e 8 é validamente sostituito da
uno dei suoi sostituti.
11. - Per Giudice Unico, ai sensi dei commi precedenti, deve intendersi il
Giudice Unico "Regionale" se si tratta di manifestazione o campionato su cui ha
giurisdizione e competenza il Comitato Regionale, mentre deve intendersi il
Giudice Unico "Nazionale" se si tratta di manifestazione o campionato su cui ha
giurisdizione la Commissione Nazionale Gare Individuali.
12. - Giurisdizione al di fuori del lungo di gara - I reclami in prima istanza
avverso le decisioni dell'organismo preposto all'organizzazione o alla gestione
della manifestazione o del campionato, o le denunce attinenti a fatti che
possono influire sulle manifestazioni e i campionati, vanno inoltrati al Giudice
Unico competente ai sensi del comma 11°, con le modalità, procedure e tasse di
cui al regolamento di giustizia, precisando se é richiesta la sospensione
dell'esecuzione della decisione impugnata, in attesa della decisione di merito
dello stesso Giudice Unico. Quando la materia della denuncia non é di competenza
del Giudice Unico, secondo quanto dispone in proposito il Regolamento di
giustizia, ovvero quando si tratta di denunce per fatti illeciti da chiunque
commessi al di fuori dei casi indicati nei commi precedenti, che possano però
aver effetto sull'omologazione dei risultati delle gare, la denuncia va
presentata, secondo le modalità, procedure e tasse precisate dal Regolamento di
giustizia, al Procuratore federale che può archiviarle o rimetterle al Giudice
Unico competente o alla Commissione Nazionale Disciplinare, secondo la
competenza, per il giudizio di primo grado.
13. - I reclami in appello avverso le decisioni del giudice di 1° grado vanno
inviati alla Commissione di Appello Federale con le modalità, procedure e tasse
di cui al Regolamento di giustizia, precisando se é richiesta la sospensione
dell'esecuzione della decisione impugnata, in attesa della decisione di merito
della Commissione di Appello Federale.
Articolo 38. - Disposizioni finali.
1. - Tutte le sanzioni amministrative,
ammende e spese richiamate nel presente regolamento in riferimento alle squadre,
costituiscono capo alla società affiliata di cui la squadra è parte con i propri
atleti/e tesserati/e.
2. - Le norme del presente regolamento generale costituiscono parte integrante e
sostanziale dei singoli regolamenti specifici di ciascun campionato, tanto dei
livelli nazionali quanto di quelli regionali, i quali non possono derogare dal
presente regolamento, se non laddove la deroga è esplicitamente ammessa.
3. - Per quanto non previsto dal regolamento generale e/o dal programma
dell’Attività, si applicano le norme federali contenute nelle carte federali
della Federazione Italiana Tennistavolo.
REGOLAMENTI 2007/2008
METODO PER L’ELABORAZIONE AUTOMATICA DELLE CLASSIFICHE INDIVIDUALI
INDICE
Articolo 1.1 - Obiettivi.
Articolo 1.2 - Periodo valido.
Articolo 1.3 - Gare valide.
Articolo 1.4 - Partite valide.
Articolo 1.5 - Giocatori classificati e fuori quadro.
Articolo 1.6 - Categorie.
Articolo 1.7 - Giocatori stranieri.
Articolo 2.1 - Punteggio iniziale.
Articolo 2.2 - Calcolo del nuovo punteggio.
Articolo 2.3 - Punti per l'esito delle partite.
Articolo 2.4 - Bonus di piazzamento.
Articolo 2.5 - Ingresso in classifica dei nuovi giocatori.
Articolo 2.6 - Calcolo delle nuove classifiche.
Articolo 2.7 - Uscita dalla classifica con passaggio a Fuori Quadro.
Articolo 2.8 - Classifica di fine stagione.
CAPO 1 - NORME GENERALI
Articolo 1.1 - Obiettivi.
Il presente regolamento stabilisce le modalità di calcolo delle classifiche
individuali, secondo il nuovo metodo Esox adottato dalla stagione 1999/2000 in
sostituzione del precedente metodo Itaca.
Articolo 1.2 - Periodo valido.
Per calcolare le classifiche si prendono in considerazione i risultati della
stagione agonistica in corso. Le classifiche, compatibilmente con la
tempestività dell'inserimento dei risultati, sono aggiornate ogni due mesi.
Le classifiche definitive della stagione agonistica saranno quelle elaborate al
30 Giugno di ciascun anno. Vengono poi emesse le classifiche iniziali per la
nuova stagione, datate 1° luglio, in cui sono assegnate alle/agli atlete/i le
nuove categorie che rimarranno valide per tutta la stagione successiva.
Articolo 1.3 - Gare valide.
Sono considerate valide tutte le gare nazionali e cioè:
° Campionati Nazionali Individuali
° Campionati Nazionali a Squadre (compresi
Giovanili e Veterani)
° Tornei Nazionali Individuali
° Eventuali altre gare di nuova istituzione
Articolo 1.4 - Partite valide.
Hanno validità per le classifiche tutte le partite di singolare disputate nelle
gare valide (articolo 1.3), comprese quelle contro giocatori stranieri tesserati
in Italia. Sono quindi escluse tutte le partite di doppio e le partite disputate
in gare internazionali. Sono da considerarsi valide solo le partite che hanno
avuto inizio, anche in caso d’abbandono da parte di un atleta. Non sono prese in
considerazione le partite che, per qualsiasi motivo, non sono state neanche
incominciate.
Articolo 1.5 - Giocatori classificati e fuori quadro.
Tutti i giocatori presenti nelle classifiche d’inizio anno rimangono in
classifica durante l'intera stagione agonistica.
Al termine della stagione i giocatori che hanno avuto un'attività insufficiente
nel corso della stagione stessa passano nell'elenco dei Fuori Quadro, secondo
quanto descritto all’articolo 2.7. Durante le successive stagioni agonistiche
questi giocatori possono rientrare nelle classifiche se riprendono un'attività
normale, secondo quanto stabilito all’articolo 2.5.
Articolo 1.6 - Categorie.
Per l’anno 2007/2008 il Consiglio Federale ha disposto che il numero degli
atleti che compongono le categorie nazionali è il seguente:
| UOMINI | DONNE | |
| 1a Categoria | 12 | 8 |
| 2a Categoria | 120 | 70 |
| 3a Categoria | 320 | 120 |
Nella 3a categoria entrerà un altro gruppo d’atleti/e (64 uomini - 32 donne)
assegnati ai Comitati Regionali in base ai dati di tesseramento. Ogni Comitato
Regionale dovrà comunicare alla Segreteria Nazionale, l’elenco delle/degli
atlete/i, nominati 3a categoria entro e non oltre il 30 luglio 2007, dopo tale
data il Comitato Regionale sarà considerato rinunciatario. Ogni Comitato
Regionale potrà designare solo atlete/i tesserate/i per le società della propria
regione nella stagione agonistica 2006/2007.
Articolo 1.7 - Giocatori stranieri.
I giocatori stranieri sono elencati in una speciale classifica equiparata. La
loro classifica è calcolata secondo lo stesso metodo usato per i giocatori
italiani. Al termine della stagione agonistica, i giocatori stranieri presenti
in classifica ad inizio stagione che non hanno avuto un'attività significativa
nella stagione stessa sono tolti dagli elenchi.
CAPO 2 - MODALITÀ DI CALCOLO
Articolo 2.1 - Punteggio iniziale.
All'inizio della stagione agonistica ad ogni giocatore è assegnato un punteggio
iniziale. Negli anni successivi il punteggio iniziale sarà calcolato in base al
punteggio finale della stagione precedente secondo quanto specificato al
successivo articolo (2.8). Il punteggio iniziale di un atleta può essere
modificato d’ufficio nel caso che nella stagione precedente l’atleta non abbia
disputato un’attività adeguata.
Articolo 2.2 - Calcolo del nuovo punteggio.
Il punteggio di un giocatore è determinato sommando tre termini:
a) il suo punteggio iniziale (articolo 2.1)
b) i punti acquisiti o persi per effetto dell'esito delle partite giocate
(articolo 2.3)
c) i bonus relativi ai piazzamenti nei Tornei e Campionati (articolo 2.4)
Articolo 2.3 - Punti per l'esito delle partite.
I punti per l'esito delle partite sono calcolati assegnando dei punti al
vincitore e togliendo dei punti al perdente secondo il meccanismo che segue.
Se la partita è vinta dal giocatore che ha punteggio maggiore in classifica, la
vittoria è definita “vittoria attesa” e la sconfitta dell’avversario è definita
“sconfitta attesa”. Se invece la partita è vinta dal giocatore che ha punteggio
minore in classifica, la vittoria è definita “vittoria inattesa” e la sconfitta
dell’avversario è definita “sconfitta inattesa”.
Tutto ciò premesso e chiamando DP la differenza tra il punteggio maggiore e il
punteggio minore dei due avversari, si assegnano i seguenti punti per le
vittorie (PV) e per le sconfitte (PS):
a) se vittoria attesa PV = 80 - (DP/25) con valore minimo uguale a 2.
b) se vittoria inattesa PV = 80 + (3 x DP/25)
I punti tolti per le sconfitte valgono la metà dei punti per le vittorie, cioè
PS = PV/2.
I valori con decimali sono arrotondati all’intero superiore.
• Ad esempio, chiamando “A” e “B” i due avversari, supponiamo che “A” abbia 3500
punti in classifica e che “B” abbia 3000 punti (DP = 500). In caso di vittoria
di A (vittoria attesa) “A” guadagna 60 punti (risultanti dal calcolo PV = 80 -
500/25) e “B” perde 30 punti. In caso di vittoria di “B” (vittoria inattesa) “B“
guadagna 140 punti (risultanti dal calcolo PV = 80 + 1500/25) e “A” perde 70
punti.
Non sono conteggiate le partite contro avversari privi di punteggio, cioè contro
avversari non classificati. Nei Campionati Italiani di categoria i punti PV e PS
sono moltiplicati per 1,5. Nella gare Giovanili e Veterani (sia singolo che a
squadre) i punti sono moltiplicati per 0,5.
Articolo 2.4 - Bonus di piazzamento.
Nelle gare individuali si ottengono i bonus di piazzamento indicati nelle
seguenti tabella:
|
MASCHILI |
Assoluti / Top |
2a Categoria |
3a Categoria -Unici |
3a Categoria – in più sedi |
4a Categoria |
|
1° classificato |
250 pts |
120 pts |
70 pts |
50 pts |
30 pts |
|
2° classificato |
210 pts |
100 pts |
60 pts |
45 pts |
25 pts |
|
3°/4° classificato |
180 pts |
80 pts |
50 pts |
40 pts |
20 pts |
|
5°/8° classificato |
150 pts |
70 pts |
45 pts |
35 pts |
15 pts |
|
9°/16° classificato |
120 pts |
60 pts |
40 pts |
30 pts |
10 pts |
|
17°/32° classificato |
|
50 pts |
35 pts |
25 pts |
8 pts |
|
33°/64° classificato |
|
|
30 pts |
20 pts |
7 pts |
|
Altri partecipanti |
80 pts |
40 pts |
20 pts |
15 pts |
6 pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
FEMMINILI |
Assoluti / Top |
2a Categoria |
3a Categoria -Unici |
3a Categoria – in più sedi |
4a Categoria |
|
1a classificata |
250 pts |
120 pts |
70 pts |
50 pts |
30 pts |
|
2a classificata |
210 pts |
100 pts |
60 pts |
45 pts |
25 pts |
|
3a/4a classificata |
180 pts |
80 pts |
50 pts |
40 pts |
20 pts |
|
5a/8a classificata |
150 pts |
70 pts |
45 pts |
35 pts |
15 pts |
|
9a/16a classificata |
|
60 pts |
40 pts |
10 pts |
30 pts |
|
17a /32a classificata |
|
|
35 pts |
25 pts |
8 pts |
|
Altre partecipanti |
80 pts |
40 pts |
20 pts |
15 pts |
6 pts |
|
|
|
|
|
|
|
I bonus di piazzamento sono assegnati solo ai giocatori effettivamente
partecipanti.
Nei Campionati Italiani di categoria tutti i punti della tabella vengono
moltiplicati per 1,5.
Se un giocatore ottiene più di un bonus nella stessa manifestazione, riceve
soltanto il bonus di valore più alto.
Articolo 2.5 - Ingresso in classifica dei nuovi giocatori.
I giocatori non presenti nella classifica precedente, sia italiani sia
stranieri, entrano in quella nuova dopo che abbiano disputato almeno sei partite
e abbiano ottenuto almeno una vittoria significativa (cioè contro un atleta
classificato).
Il giocatore nuovo entrato acquisisce un punteggio iniziale pari al valore medio
tra:
a) punteggio iniziale dei tre migliori giocatori con cui ha vinto
b) punteggio iniziale dei tre peggiori giocatori con cui ha perso (escludendo le
sconfitte contro giocatori migliori di quello con cui si è ottenuta la migliore
vittoria).
Se il giocatore nuovo entrato ha sempre vinto il suo punteggio iniziale sarà
pari al valore medio dei punteggi dei tre avversari migliori più 100 punti. Se
il giocatore ha vinto o perso con meno di tre giocatori, si considerano solo i
risultati disponibili. Se il giocatore ha giocato almeno sei partite, ma
esclusivamente contro avversari non classificati, rimane ancora fuori dalle
classifiche. I giocatori provenienti dai Fuori Quadro (articolo 2.7) entrano
nelle classifiche con un punteggio iniziale uguale a quello che avevano
nell'elenco dei fuori quadro. Il punteggio iniziale dei giocatori nuovi entrati
viene ricalcolato ad ogni nuova emissione di classifiche, in base a tutti i
risultati conseguiti.
Articolo 2.6 - Calcolo delle nuove classifiche.
Ad ogni nuova emissione di classifiche (normalmente bimestrale) si prendono in
considerazione tutti i risultati della stagione in corso. Per prima cosa si
effettuano eventuali ingressi di nuovi giocatori assegnando loro il punteggio
iniziale secondo quanto specificato nel precedente punto 2.5. Poi, per ogni
giocatore, è calcolato il punteggio finale partendo dal punteggio iniziale,
aggiungendo gli eventuali bonus di piazzamento e aggiungendo o togliendo i punti
derivanti dalle vittorie o sconfitte in base alla differenza tra i punteggi
iniziali del giocatore e dei suoi avversari. Finita questa fase si eseguono 30
ricicli per attualizzare i risultati. Ad ogni riciclo si ricalcola il punteggio
finale di ciascun giocatore partendo sempre dal suo punteggio iniziale e
aggiungendo i bonus di piazzamento come nel calcolo precedente, ma tenendo conto
che in ciascun nuovo ciclo, per calcolare i punti derivanti dalle vittorie o
sconfitte, non si tiene più conto delle differenze tra i punteggi iniziali del
giocatore e dei suoi avversari, ma delle Differenze dei punteggi medi del ciclo
precedente (per punteggio medio di un giocatore s’intende il valore medio
ponderato tra il suo ultimo punteggio finale e il punteggio finale del ciclo
precedente).
Articolo 2.7 - Uscita dalla classifica con passaggio a Fuori Quadro.
A fine stagione i giocatori italiani classificati che non hanno disputato almeno
sei partite e/o che non hanno almeno una vittoria significativa sono inseriti
nell'elenco dei Fuori Quadro. I Fuori Quadro di 4a categoria spariscono dalle
classifiche.
I giocatori Fuori Quadro che nelle stagioni successive non rientrano in
classifica (articolo 2.5) seguitano ad apparire nell’elenco dei Fuori Quadro nel
caso in cui non scendano a livello di 4a categoria, nel qual caso spariscono
dalle classifiche. Gli atleti inattivi, per tre stagioni consecutive, spariscono
dalle classifiche.
Articolo 2.8 - Classifica di fine stagione
A fine stagione è emessa la classifica iniziale per la nuova stagione
agonistica, datata 1° luglio, con l’assegnazione delle nuove categorie. In
quest’occasione sono normalizzati i punteggi in modo che il primo italiano in
classifica abbia 7.500 punti.
La normalizzazione viene effettuata anche per gli stranieri e per i Fuori
Quadro, che ricevono una categoria commisurata al loro punteggio. Gli stranieri
inattivi spariscono dalle classifiche.