Regolamento Tecnico di Gioco   2007 / 2008


1. IL TAVOLO


1.1 - la superficie superiore del tavolo chiamata “ superficie di gioco ”, deve essere rettangolare di metri 2,74 di lunghezza e di metri 1,525 di larghezza e deve trovarsi su un piano orizzontale a metri 0,76 dal pavimento.
1.2 - la superficie di gioco comprende i bordi superiori del tavolo ma non i lati del tavolo sotto i bordi.
1.3 - la superficie di gioco può essere di qualsiasi materiale e deve produrre un rimbalzo uniforme di circa 23,00 centimetri. Quando una pallina regolamentare è lasciata cadere da un’altezza di centimetri 30,00.
1.4 - la superficie di gioco deve essere di colore uniformemente scuro e opaco, ma con una “ linea laterale ” bianca, di centimetri 2,00 di larghezza, lungo ogni bordo di metri 2,74 ed una “linea di fondo ” bianca, larga 2,00 centimetri, lungo ogni bordo di metri 1,525.
1.5 - la superficie di gioco deve essere divisa in due “campi” uguali da una rete verticale parallela alle linee di fondo e deve essere continua per tutta l’estensione di ciascun campo.
1.6 - per il doppio, ogni campo deve essere diviso in due “ metà campo ” uguali da una linea centrale bianca di millimetri 3 di larghezza parallela alle linee laterali; la linea centrale deve essere considerata parte di ciascuna metà campo destra.
 

2. LA RETE
 

2.1 - la “ rete” consiste nella rete, la sua sospensione ed i paletti di sostegno, inclusi i morsetti di fissaggio al tavolo.
2.2 - la rete deve essere sospesa ad una corda fissata a ciascuna estremità ad un paletto verticale alto centimetri 15,25; i limiti esterni del paletto si devono trovare a centimetri 15,25 dalla linea laterale.
2.3 - il bordo superiore della rete, per tutta la sua lunghezza, deve essere a centimetri 15,25 della superficie di gioco.
2.4 - la parte inferiore della rete, per tutta la sua lunghezza, deve essere il più possibile a contatto con la superficie di gioco e le sue estremità devono essere il più possibile a contatto con i paletti di sostegno.
 

3. LA PALLINA
 

3.1 - la pallina deve essere sferica con un diametro di millimetri 40.
3.2 - la pallina deve pesare grammi 2,7.
3.3 - la pallina deve essere di celluloide o analogo materiale plastico e deve essere bianca o arancione ed opaca.
 

4. LA RACCHETTA
 

4.1 - la racchetta può essere di qualsiasi dimensione, forma e peso ma il telaio deve essere piatto e rigido.
4.2 - almeno l’85% dello spessore del telaio deve essere di legno naturale; uno strato adesivo all’interno del telaio può essere rinforzato con materiale fibroso come: fibra di carbonio, fibra di vetro o carta compressa, ma non deve essere più spesso del 7,5% dello spessore totale o di mm. 0,35,quale che sia il più piccolo.
4.3 - un lato del telaio usato per colpire la pallina deve essere ricoperto, o con normale gomma puntinata con puntinatura esterna avente uno spessore totale, compreso l’adesivo, di non più di 2 millimetri, o con gomma sandwich con puntinatura interna o esterna avente uno spessore totale, compreso l’adesivo, di non più di 4 millimetri.
4.3.1 - la “normale gomma puntinata” è un singolo strato di gomma non cellulare, naturale o sintetica, con puntinatura uniformemente distribuita sulla sua superficie con una densità non inferiore a 10 per centimetri quadrato e non superiore a 30 per centimetri quadrato.
4.3.2 - la “ gomma sandwich ” è un singolo strato di gomma cellulare ricoperto con un singolo strato esterno di normale gomma puntinata; lo spessore della gomma puntinata non deve superare i 2 millimetri.
4.4 - il materiale di copertura deve estendersi per tutta la superficie del telaio ma non oltre i bordi, ad eccezione della parte più vicina al manico ed impugnata dalle dita, che può essere non ricoperta o coperta con qualsiasi materiale.
4.5 - il telaio, qualsiasi strato all’interno del telaio e qualsiasi strato di materiale di copertura o adesivo, sul lato usato per colpire la pallina, devono essere continui e di spessore uniforme.
4.6 - la superficie del materiale di copertura su un lato del telaio o la superficie di un lato del telaio se esso non è ricoperto, deve essere colorata in modo opaco, rosso su di un lato e nero sull’altro.
4.7 - leggere variazioni della continuità della superficie o dell’uniformità del colore dovute a danno accidentale, logorio o scolorimento, possono essere concesse purché non costituiscano un cambiamento significativo delle caratteristiche della superficie. Nelle manifestazioni federali di qualunque livello non è consentito utilizzare una Regolamento Tecnico di Gioco Pagina 2 di 5 racchetta il cui materiale di copertura sia stato trattato con un qualunque procedimento fisico e/o chimico allo scopo di modificarne le caratteristiche di fabbrica.
4.8 - all’inizio di una partita e ogni qualvolta cambi la racchetta durante una partita, un giocatore deve mostrare al suo avversario e all’arbitro la racchetta che intende usare e deve permettere loro di esaminarla.
 

5. VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEI MATERIALI DI GIOCO
 

5.1 - Il Giudice Arbitro deve controllare prima dell’inizio della partita l’idoneità del materiale. In caso di mancato controllo preventivo l’atleta può richiedere il controllo prima dell’inizio della gara, ma mai ad incontro iniziato.
5.2 - Qualora il Giudice Arbitro riscontri qualsivoglia irregolarità e/o inidoneità negli strumenti di gioco (es. gomme trattate, racchette non omologate, ecc.), invita l’atleta alla sostituzione del materiale ritenuto irregolare e/o inidoneo, pena l’impossibilità di disputare l’incontro.
5.3 - Il giocatore, a seguito dell’invito fattogli dall’arbitro, può sostituire il materiale ritenuto non idoneo, ma se anche quest’ultimo sia giudicato non idoneo, l’atleta perderà l’incontro in favore dell’avversario e non potrà disputare gli incontri successivi. Alla stessa sanzione incorre l’atleta che non provveda a sostituire il materiale ritenuto non idoneo.
5.4 - Qualora il materiale posto all’attenzione del Giudice Arbitro sia palesemente contraffatto l’atleta perderà l’incontro in favore dell’avversario e non potrà disputare gli incontri successivi e subirà una squalifica non inferiore a quattro mesi per comportamento antisportivo.
5.5 - Qualora l’atleta sostituisca il materiale (gomma o racchetta) con uno ritenuto idoneo dal Giudice Arbitro, ma contesti l’eccepita irregolarità del materiale può consegnare la racchetta o la gomma al Giudice Arbitro il quale chiuderà la racchetta in una busta controfirmata dalle parti e fatta pervenire in Federazione per il dovuto controllo tecnico e scientifico, avendo cura di raccogliere su apposito modulo le generalità ed i dati anagrafici, nonché il numero di tessera federale dell’atleta.
5.6 - Entro novanta giorni dalla consegna, la Federazione Italiana Tennistavolo ha facoltà di fare analizzare il materiale di copertura rilevato irregolare da idoneo presidio tecnico scientifico.
Trascorso tale termine il materiale di copertura dovrà essere in ogni caso restituito al suo legittimo proprietario. Il costo delle analisi presso il presidio tecnico scientifico individuato dalla Federazione potrà sarà posto a carico solidalmente del giocatore e dalla società sportiva
del giocatore, qualora l’esito sia positivo. Sarà invece sostenuto dalla Federazione in caso di esito negativo.
5.7 - Le risultanze delle analisi effettuate sono acquisite dalla Segreteria Generale che le rimette agli Organi di Giustizia, per quanto di competenza dei medesimi. Qualora dall’esame del materiale emerga l’effettiva irregolarità e/o inidoneità del materiale di gioco, l’atleta subirà una squalifica non inferiore a quattro mesi per comportamento antisportivo.”
 

6. DEFINIZIONI
 

6.1 - uno scambio (rally) è il periodo durante il quale la pallina è in gioco.
6.2 - la pallina è in gioco dall’ultimo momento nel quale essa è ferma sul palmo della mano libera prima di essere intenzionalmente proiettata verso l’alto nell’esecuzione del servizio, fino a quando lo scambio si conclude con un punto o con un colpo nullo.
6.3 - un colpo nullo (let) è uno scambio il cui punto non viene conteggiato.
6.4 - un punto (point) è uno scambio che viene conteggiato.
6.5 - la mano della racchetta (racket hand) è la mano che tiene la racchetta.
6.6 - la mano libera (free hand) è la mano che non tiene la racchetta. Il braccio libero è il braccio della mano libera.
6.7 - un giocatore colpisce (strikes) la pallina se la tocca con la racchetta tenuta con la mano, o con la mano che tiene la racchetta sotto il polso.
6.8 - un giocatore ostruisce la pallina se egli, o qualsiasi cosa indossi o porti, la tocca in gioco quando la stessa è al di sopra o in movimento verso la superficie di gioco e non ha ancora oltrepassato la sua linea di fondo, sempreché non abbia già toccato la sua metà campo dopo essere stata colpita dal giocatore avversario.
6.9 - il battitore (server) è il giocatore tenuto a colpire per primo la pallina in uno scambio.
6.10 - il ribattitore (receiver) è il giocatore tenuto a colpire per secondo la pallina in uno scambio.
6.11 - l’arbitro (umpire) è la persona nominata per controllare un incontro.
6.12 - l’assistente arbitro (assistant empire) è la persona nominata ad assistere l’arbitro in determinate decisioni.
6.13 - ogni cosa che un giocatore indossa o porta (wears or carries) comprende ogni cosa che questi indossava o portava diversa dalla pallina all’inizio dello scambio.
6.14 - la pallina deve essere considerata come passante al di sopra o intorno alla rete se passa ovunque tranne che tra la rete ed i suoi supporti o tra la rete e la superficie di gioco.
6.15 - la linea di fondo (end line) si considera prolungata indefinitamente in entrambe le direzioni.
 

7. UN SERVIZIO VALIDO
 

7.1 - il servizio inizierà con la pallina liberamente posta sul palmo aperto della mano libera, ed immobile, del battitore.
7.2 - il battitore deve quindi lanciare la pallina quasi verticalmente verso l’alto e senza imprimere effetto così che si sollevi dal palmo della mano libera di almeno 16 centimetri e ricadere senza che abbia toccato nulla prima di essere colpita dal battitore.
7.3 - mentre la pallina sta discendendo il battitore la deve colpire in modo che nel singolo essa tocchi dapprima il suo campo e poi, dopo essere passata al di sopra o attorno alla rete, tocchi il campo del ribattitore; nel doppio, la pallina deve toccare successivamente la metà campo destra del battitore e del ribattitore.
7.4 - dall’inizio del servizio finché è colpita, la pallina deve essere al di sopra del livello della superficie di gioco e oltre la linea di fondo del battitore, ed essa non deve essere nascosta al ribattitore da nessuna parte del corpo o dall’abbigliamento del battitore o del suo compagno di doppio.
7.5 - appena la pallina è stata lanciata, il braccio libero del battitore deve essere rimosso dallo spazio fra la pallina e la rete.
Lo spazio tra la pallina e la rete è delimitato dalla pallina, dalla rete e dalla proiezione verticale dei suoi sostegni.
7.6 - è responsabilità del giocatore servire in modo che l’arbitro o l’assistente arbitro possano vedere che egli rispetti tutti i requisiti di un servizio valido.
7.6.1 - se l’arbitro è in dubbio sulla regolarità di un servizio, può, alla prima occasione di una partita, dare solo un let e avvisare il battitore.
7.6.2 - se successivamente, nella stessa partita, il servizio dello stesso giocatore o dello stesso doppio è di dubbia correttezza, per la stessa o per qualsiasi altra ragione, il ribattitore acquisirà il punto.
7.6.3 - ogni qualvolta c’è una chiara mancanza nel rispettare i requisiti di un servizio valido, non deve essere dato nessun avvertimento e il ribattitore acquisirà un punto.
7.7 - eccezionalmente l’arbitro può disattendere i requisiti di un servizio valido se è convinto che l’ottemperanza è impedita da un problema fisico.
 

8. IL RINVIO
 

8.1 - la pallina, servita o rinviata, deve essere colpita così che passi sopra o attorno alla “ rete ” e tocchi il campo dell’avversario, o direttamente o dopo aver toccato la “ rete ”.
 

9. L’ORDINE DI GIOCO
 

9.1 - nel singolare, il battitore deve prima effettuare un servizio, il ribattitore deve poi effettuare un rinvio e quindi battitore e ribattitore alternativamente devono effettuare ciascuno un rinvio.
9.2 - nel doppio, il battitore deve prima effettuare un servizio, il ribattitore deve poi effettuare un rinvio, il compagno del battitore deve quindi effettuare un rinvio, il compagno del ribattitore deve effettuare un rinvio e quindi ciascun giocatore, secondo questa sequenza, deve effettuare un rinvio.
9.3 - quando due giocatori in carrozzina a causa di una disabilità fisica disputano un doppio, il battitore deve prima effettuare un servizio, il ribattitore deve poi effettuare un rinvio ma successivamente qualsiasi giocatore della coppia disabile può rinviare la pallina. Tuttavia nessuna parte delle due carrozzine deve superare l’immaginario prolungamento della linea mediana del tavolo. Se questo avviene, l’arbitro deve assegnare il punto alla coppia avversaria.
 

10. UN COLPO NULLO
 

10.1 - lo scambio deve considerarsi colpo nullo:
10.1.1 - se la pallina, nel servizio, nel passare sopra o intorno alla “rete”, la tocchi, sempre che il servizio sia per il resto valido, o sia stata ostruita dal ribattitore o dal suo compagno.
10.1.2 - se il servizio è eseguito quando, il giocatore o coppia che ribatte non sia pronto sempre che nè il ribattitore nè il suo compagno tentino di colpire la pallina.
10.1.3 - se la mancata effettuazione di un servizio valido o un rinvio valido o altrimenti la mancata osservanza delle regole, è dovuta ad un disturbo fuori del controllo del giocatore.
10.1.4 - se il gioco è interrotto dall’arbitro o dall’assistente arbitro.
10.1.5 - se il ribattitore è in carrozzina a causa di una disabilità fisica e la pallina
10.1.5.1 - ritorna verso la rete dopo aver toccato la metà campo del ribattitore oppure
10.1.5.2 - si ferma nella metà campo del ribattitore oppure
10.1.5.3 - in una gara di singolo rimbalza sulla metà campo del ribattitore uscendo poi da una delle sue linee laterali.
10.2 - il gioco può essere interrotto per:
10.2.1 - correggere un errore nell’ordine di servizio, risposta o cambio campo.
10.2.2 - introdurre il sistema accelerato.
10.2.3 - ammonire o penalizzare un giocatore.
10.2.4 - condizioni di gioco disturbate in modo tale che potrebbero influenzare l’esito dello scambio.
 

11. IL PUNTO
 

11.1 - salvo il caso dello scambio dichiarato colpo nullo, un giocatore acquisisce un punto:
11.1.1 - se il suo avversario non esegue un servizio corretto.
11.1.2 - se il suo avversario non esegue un rinvio corretto.
11.1.3 - se la pallina, dopo essere stata servita o rinviata, tocca qualunque cosa tranne che la rete prima di essere colpita dal suo avversario.
11.1.4 - se la pallina, dopo essere stata colpita dal suo avversario, passa al di sopra della sua parte del tavolo o oltre la linea di fondo senza aver toccato il suo campo.
11.1.5 - se il suo avversario ostruisce la pallina.
11.1.6 - se il suo avversario colpisce la pallina due volte di seguito.
11.1.7 - se il suo avversario colpisce la pallina con un lato del telaio della racchetta la cui superficie non risponde ai requisiti del punto 4.3., 4.4, 4.5.
11.1.8 - se il suo avversario, o qualsiasi cosa indossi o porti, muove la superficie di gioco.
11.1.9 - se il suo avversario, o qualsiasi cosa indossi o porti, tocca la rete.
11.1.10 - se la mano libera del suo avversario tocca la superficie di gioco.
11.1.11 - se, nel doppio, il suo avversario colpisce la pallina fuori dal proprio turno.
11.1.12 - si verifica quanto riportato nell’articolo 15.2 sul sistema accelerato.
 

12. UNA PARTITA
 

12.1 - una partita sarà vinta da un giocatore o coppia che per prima totalizza 11 punti, ma quando entrambi i giocatori o coppie totalizzano 10 punti, la partita sarà vinta dal giocatore o coppia che per primo totalizza 2 punti consecutivi più del suo avversario o coppia.
 

13. UN INCONTRO
 

13.1 - un incontro deve essere disputato al meglio di qualsiasi numero dispari di partite.
 

14. LA SCELTA DEL SERVIZIO, DELLA RISPOSTA E DEL CAMPO
 

14.1 - il diritto di scegliere l’ordine iniziale di servizio, di risposta ed il campo deve essere deciso per sorteggio, e il vincitore può scegliere di servire o ricevere per primo o di iniziare in un determinato campo.
14.2 - quando un giocatore od una coppia hanno scelto di servire o di ricevere per primi o il campo, all’altro giocatore o coppia resterà l’altra scelta.
14.3 - dopo che sono stati conteggiati 2 punti il giocatore o coppia che ribatte diverrà battitore e così fino al termine della partita o finché entrambi i giocatori o coppie raggiungano i 10 punti, o fino all’introduzione dell’expedite system, nel qual caso la successione del servizio e della risposta deve rimanere la stessa, ma ogni giocatore o coppia deve servire per un solo punto a turno.
14.4 - nel doppio, la coppia che ha diritto di servire per prima in ciascun set deve decidere quale dei giocatori inizierà a servire e la coppia avversaria deve decidere poi quale dei giocatori riceverà per primo; nelle successivi set dell’incontro, scelto il primo battitore, il primo ribattitore deve essere il giocatore che serviva su di lui nel set immediatamente precedente.
14.5 - nel doppio, a ciascun cambio di servizio il precedente ribattitore diventerà battitore e il compagno del precedente battitore diventerà ribattitore.
14.6 - il giocatore o coppia che serve per primo in un set deve ricevere per primo nel set immediatamente successivo di un incontro e, nell’ultimo possibile set di un incontro di doppio, la coppia che deve ricevere successivamente, deve cambiare l’ordine di ribattuta quando una coppia raggiunge i 5 punti.
14.7 - il giocatore o coppia che inizia un set in un campo deve cambiare campo nel set immediatamente seguente dell’incontro e, nell’ultimo possibile set di un incontro, i giocatori devono cambiare campo quando il primo giocatore o coppia raggiunge i 5 punti.
 

15. ERRORI NELL’ORDINE DI SERVIZIO, DI RISPOSTA O DI CAMPO
 

15.1 - se un giocatore serve o riceve fuori turno, il gioco deve essere interrotto dall’arbitro appena l’errore è scoperto e deve riprendere con quei giocatori che avrebbero dovuto rispettivamente servire e ricevere al punteggio raggiunto, seguendo la successione stabilita all’inizio della partita e, nel doppio, l’ordine di servizio scelto dalla coppia che aveva il diritto di servire per prima nel set durante il quale è stato scoperto l’errore.
15.2 - se i giocatori non hanno cambiato il campo quando avrebbero dovuto effettuarlo, il gioco deve essere interrotto dall’arbitro appena l’errore è scoperto ed i giocatori dovranno cambiare campo secondo la successione stabilita all’inizio della partita.
15.3 - in ogni caso, tutti i punti assegnati prima della scoperta di un errore devono essere considerati acquisiti.
 

16. L’EXPEDITE SYSTEM
 

16.1 - l’expedite system deve essere introdotto se un set non è terminato dopo 10 minuti di gioco a meno che entrambi i giocatori o coppie abbiano raggiunto almeno 9 punti, o in qualunque momento precedente su richiesta di entrambi i giocatori o coppie.
16.1.1 - se la pallina è in gioco quando viene raggiunto il tempo limite, il gioco deve essere “ interrotto dall’arbitro ” e ripreso con il servizio al giocatore che serviva nello scambio interrotto.
16.1.2 - se la pallina non è in gioco quando viene raggiunto il tempo limite, il gioco deve essere ripreso con il servizio al giocatore che riceveva nello scambio immediatamente precedente.
16.2 - quindi ciascun giocatore deve servire per un punto a turno sino alla fine del set e se il giocatore o la coppia che ribatte effettua tredici (13) rinvii validi, il ribattitore acquisirà il punto.
16.3 - una volta introdotto l’expedite system resterà in vigore fino al termine della partita.

 

 

Regolamenti 2007/2008

Dell'attività a squadre e dei relativi campionati

 

 

Indice


Articolo 01. - Definizioni.
Articolo 02. - Attività di ciascun Campionato.
Articolo 03. - Affidamento dell'organizzazione.
Articolo 04. - Adempimenti dei Comitati Regionali.
Articolo 05. - Squadre, atleti/e, e loro tesseramento.
Articolo 06. - Tesseramento di atleti/e di cittadinanza straniera.
Articolo 07. - Tasse di iscrizione e cauzioni.
Articolo 08. - Diritto di partecipazione ai campionati.
Articolo 09. - Iscrizione ai Campionati.
Articolo 10. - Rinuncia a partecipare ai Campionati ed eventuali ripescaggi.
Articolo 11. - Rinuncia alla partecipazione a Campionati che si svolgono in più fasi.
Articolo 12. - Rinuncia al Campionato dopo l’iscrizione.
Articolo 13. - Formazione dei gironi e compilazione dei calendari e tabelloni.
Articolo 14. - Indicazione, omologazione ed utilizzazione dei campi di gara.
Articolo 15. - Indicazione ed utilizzazione del materiale di gioco.
Articolo 16. - Giorni ed orari degli incontri.
Articolo 17. - Affidamento della gestione e adempimenti dei Comitati Regionali.
Articolo 18. - Pubblicità delle decisioni.
Articolo 19. - Reclami.
Articolo 20. - Personale arbitrale.
Articolo 21. - Spostamento del campo di gara.
Articolo 22. - Spostamento della data e/o dell’orario degli incontri.
Articolo 23. - Organizzazione dell'incontro, allestimento ed apertura del campo di gara.
Articolo 24. - Rinuncia agli incontri di campionato.
Articolo 25. - Formule di gioco.
Articolo 26. - Presentazione delle squadre in campo e presentazione di squadra incompleta.
Articolo 27. - Ritardo nella presentazione della squadra in campo.
Articolo 28. - Incontri non effettuati per causa di forza maggiore.
Articolo 29. - Personale tecnico e ammissione in panchina.
Articolo 30. - Utilizzazione degli/delle atleti/e nel campionato.
Articolo 31. - Elenco degli/delle atleti/e.
Articolo 32. - Effettuazione delle partite nel corso dell’incontro.
Articolo 33. - Play Off scudetto, promozioni e retrocessioni.
Articolo 34. - Classifica finale del campionato e situazioni di parità.
Articolo 35. - Iscrizione, diritto di partecipazione e svolgimento del campionato di settore.
Articolo 36. - Qualificazione e partecipazione alle Coppe Europee.
Articolo 37. - Giurisdizione ordinaria e speciale sul luogo di gara e giurisdizione al di fuori del luogo di gara.
Articolo 38. - Disposizioni finali.

 

Articolo 01. - Definizioni.


1. - I “Campionati a Squadre Nazionali" sono gare che determinano un'unica squadra vincitrice, alla qual è conferito il titolo di "Campione d'Italia", e possono essere indetti solo dal Consiglio Federale.
2. - I Consigli Regionali e Provinciali possono indire rispettivamente "Campionati a Squadre Regionali" e "Campionati a Squadre Provinciali", per l'attribuzione dei titoli di "Campione Regionale" e di "Campione Provinciale", nelle circoscrizioni territoriali di rispettiva competenza.
3. - Possono essere indetti campionati anche con riferimento ad aree geografiche non coincidenti con la Regione o la Provincia; in tal caso la competenza ad indirli spetta:
• al Consiglio Federale, se l'area individuata comprende, anche in parte, più di una regione;
• al Comitato Regionale, se l'area individuata è compresa in un'unica regione e comprende, anche parzialmente, più province;
• al Comitato Provinciale se, infine, l'area individuata è compresa in un'unica provincia.
4. - I campionati (e, in genere, qualunque gara) possono essere indetti:
a) su un "unico livello", se vi sono ammesse indistintamente tutte le squadre che ne fanno richiesta, ciascuna delle quali concorre per ottenere, anche nella stessa stagione sportiva, il risultato utile finale (il "titolo", nei campionati);
b) su "due o più livelli", detti anche "serie", se le squadre che s’iscrivono per la prima volta sono ammesse solo ed esclusivamente al livello più basso esistente, per conseguire, nella stagione sportiva in corso, il diritto di qualificazione al livello superiore. Negli altri livelli previsti sono ammesse solo le squadre che hanno ottenuto il diritto di parteciparvi in base alle norme che regolano la promozione e la retrocessione da un livello all'altro ed esse, in ciascun livello, tendono a conseguire nella stagione sportiva il diritto di qualificazione al livello superiore per le stagioni successive. Solo le squadre ammesse al massimo livello concorrono, nella stessa stagione sportiva, all'assegnazione del risultato finale (il "titolo", nei campionati).
5. - Il campionato (o, in genere, qualunque gara) che si svolge su un unico livello, così come ciascun livello di un campionato (o, in genere, di qualunque gara), può essere indetto ed organizzato:
a) in una "unica fase", se le squadre ammesse non vengono in alcun modo selezionate e concorrono tutte insieme, in un’unica gara, al risultato finale;
b) in "due o più fasi", se le squadre ammesse sono preventivamente selezionate in base ad un criterio qualsiasi prestabilito (tecnico, geografico, ecc.), con la formazione di gruppi iniziali dai quali, se la selezione è effettuata con criteri tecnici, alcune squadre possono essere esentate ed ammesse direttamente ad una fase successiva;
1) ciascun gruppo iniziale disputa una gara a se stante, detta "prima fase", nella quale si concorre per l'accesso di un numero ristretto di squadre alla fase successiva;
2) la fase successiva comprende ulteriori gruppi di squadre composti con quelle che hanno superato la prima fase e con quelle che sono stati eventualmente esentate dalla stessa. Ciascun gruppo, a sua volta, disputa un’ulteriore gara avente lo scopo di consentire ad un numero ulteriormente ristretto di squadre di accedere alla fase ancora successiva, e così via fino alla fase finale;
3) la "fase finale" si articola in un solo gruppo di squadre, composto da tutte quelle che hanno superato la penultima fase e da quelle che sono state eventualmente esentate dalle fasi precedenti, le quali disputano un'unica gara che ha lo scopo di assegnare, tra le finaliste, il risultato previsto.
6. - In un campionato (o, in genere, in qualunque gara) che si svolge in più fasi, tutte le fasi hanno svolgimento in un'unica stagione sportiva.
7. - La selezione iniziale, in una gara che si svolge in più fasi, può consistere semplicemente nella raccolta delle iscrizioni da parte di organi federali territoriali, ciascuno dei quali indice ed organizza una sola gara fra le squadre iscritte del proprio territorio, allo scopo di farne accedere una od alcune alla fase successiva, di competenza di un altro organo territoriale superiore.
8. - L’organizzazione di una gara inizia con l’apertura delle iscrizioni e s’intende conclusa con la pubblicazione del calendario definitivo degli incontri.
9. - La gestione di una gara inizia appena è ultimata la fase di organizzazione e s’intende conclusa con l’omologazione della sua classifica finale, dopo che è trascorso il termine per ricorrere contro la stessa senza che siano stati presentati reclami. In presenza di reclami, la gestione s’intende conclusa non appena sono state espletate tutte le procedure giurisdizionali ed è stata stabilita l’effettiva ed irrevocabile classifica finale.

Articolo 02. - Attività di ciascun Campionato.
 

1. - L’attività di ciascun campionato è approvata dal Consiglio Federale. Ciascun Comitato Regionale darà attuazione per quanto a loro affidato. Eventuali integrazioni, dovranno essere assunte in armonia con i principi generali stabiliti dal presente Regolamento o dall’Attività. Quelle variazioni che non trovano corrispondenza nel Regolamento Nazionale dovranno essere segnalate a parte per ottenere l’autorizzazione.
2. - Nei programmi dell’Attività di ciascun campionato deve essere stabilito inequivocabilmente il sistema di svolgimento e la sua articolazione su uno o più livelli e/o fasi, salvo le deroghe espressamente previste nei regolamenti, nei quali può essere disposto che le decisioni relative al sistema di svolgimento ed all'articolazione in livelli e/o fasi siano assunte dopo la chiusura delle iscrizioni ed, eventualmente, delegate alla Commissione Nazionale Gare a Squadre.
3. - I programmi dell’Attività dei Campionati che si svolgono su più livelli debbono avere carattere tendenzialmente costante. Eventuali variazioni che abbiano incidenza sulle modalità di svolgimento del campionato, specialmente se riguardano i criteri di promozione/retrocessione fra i vari livelli o se in genere incidono anche indirettamente sui diritti di qualificazione delle squadre comprese negli organici di ciascun livello, debbono essere annunciate con un congruo anticipo, in modo che fra la pubblicazione delle innovazioni e la loro concreta applicazione si disputi, con le norme preesistenti, un intero campionato.
Il Consiglio Federale, o il Comitato Regionale, può derogare a quanto sopra esposto solo nel caso in cui attivi a Campionati in corso criteri di ulteriori promozioni a livelli superiori. In tale caso saranno ammesse le squadre ai Campionati superiori, scegliendole con i criteri di cui all’articolo 13 comma 8 e comma 9.
4. - Se i programmi dell’Attività specifica di ciascun campionato non dispongono diversamente, s’intende che ciascun campionato a squadre si disputa col sistema del "girone completo" con incontri di andata e ritorno, ciascuno dei quali si svolge, come indicato dal "calendario del campionato", presso il campo di gara indicato da ciascuna squadra all'atto dell'iscrizione. Quando il sistema di svolgimento è diverso dal girone completo con incontri di andata e ritorno, l'indicazione delle sedi di gara è di competenza del Consiglio di Presidenza, per le fasi nazionali ed interregionali e dell'omologo organismo del Comitato Regionale, per le fasi regionali. Il Consiglio di Presidenza ed i Comitati Regionali possono delegare tale compito all'organismo a cui è affidata l'organizzazione del campionato.


Articolo 03. - Affidamento dell'organizzazione.
 

1. - L'organizzazione dei Campionati a Squadre è affidata, dal Consiglio Federale, come segue:
tutti i livelli dei Campionati che si svolgono in fase unica Nazionale, secondo quanto previsto dall’Attività specifica, e la fase Nazionale dei Campionati di Settore alla Commissione Nazionale Gare a Squadre il Consiglio Federale indice per la stagione 2007/2008 i seguenti Campionati a Squadre:
 

Campionato a Squadre Maschili su cinque livelli così denominati e che si svolgono in fase unica Nazionale:
serie A/1 con 10 Squadre in girone unico
• serie A/2 con 20 Squadre suddivise in 2 gironi di 10 Squadre
• serie B/1 con 40 Squadre suddivise in 4 gironi di 10 Squadre
• serie B/2 con 80 Squadre suddivise in 8 gironi di 8/10 Squadre
• serie C/1 con 120 Squadre suddivise in gironi composti da un numero di squadre che permettano di ridurre al minimo le trasferte e le spese di viaggio
 

Campionato a squadre Femminili su tre livelli così denominati e che si svolgono in fase unica Nazionale:
• serie A/1 10 Squadre in girone unico
• serie A/2 3 gironi composti da 4/6 squadre
• serie B iscrizione libera delle squadre,con numero illimitato di gironi, basati su criteri di vicinanza
 

Campionati a Squadre di settore, su un unico livello suddiviso in un’unica fase Nazionale:
• under 21 Maschile
• under 21 Femminile
• juniores Maschile
• juniores Femminile
• allievi Maschile
• allieve Femminile

• ragazzi Maschile
• ragazze Femminile
• giovanissimi Maschile
• giovanissime Femminile
 

1. i Campionati di Promozione Regionale, maschile e femminile, e la fase Regionale dei Campionati di Settore ai Comitati Regionali;
a) i vari livelli del
Campionato di Promozione Regionale maschile dovranno assumere obbligatoriamente in tutte le Regioni le seguenti definizioni:
1° livello / serie C/2
• 2° livello / serie D/1
• 3° livello / serie D/2
• 4° livello / serie D/3
• eccetera
N.B. - nei campionati a squadre maschili delle serie regionali è possibile utilizzare, atlete del settore femminile, non viceversa. Tali atlete devono essere tesserate per la stessa società.
1. i vari livelli del Campionato di Promozione Regionale femminile dovranno assumere obbligatoriamente in tutte le Regioni le seguenti definizioni:
• 1° livello / serie C
• 2° livello / serie D/1
• 3° livello / serie D/2
• 4° livello / serie D/3
• eccetera
2. - Ciascun Comitato Regionale può affidare l'organizzazione dei campionati e/o fasi di sua competenza, in tutto o in parte, ai Comitati provinciali e/o ad organi regionali appositamente costituiti. E’ consigliata l'istituzione di un organismo regionale corrispondente alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, denominato Commissione Regionale Gare a Squadre.
3. - Quando il Comitato Regionale non affida l'organizzazione dei campionati e/o fasi di sua competenza ad altri organismi, s’intende che assume direttamente l'organizzazione stessa.
4. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre può avvalersi della collaborazione degli organismi tecnici dei Comitati Regionali nello svolgimento degli adempimenti di sua competenza; in tal caso i secondi agiscono in qualità di organismi delegati della Commissione Nazionale Gare a Squadre nell'ambito della delega ricevuta e non possono rifiutare la loro collaborazione.
5. - Nel caso in cui l'organismo al qual è affidata o delegata l'organizzazione di un campionato dimostri di condurla con evidenti errori, ritardi o altra causa di inefficienza, la Commissione Nazionale Gare a Squadre, in qualunque momento, può revocare la delega avocando a sé o affidando ad altri organismi, anche straordinari, l'organizzazione e/o la prosecuzione dei campionati. Gli stessi poteri spettano al Comitato Regionale nei confronti degli organi ai quali ha, egli stesso, affidato o delegato i compiti di sua competenza.
6. - Le decisioni degli organi preposti all’organizzazione dei campionati possono essere impugnate, come previsto, per le decisioni sulla gestione dei campionati stessi, all’articolo 19 del presente regolamento.
 

Articolo 04. - Adempimenti dei Comitati Regionali.
 

1. - Ciascun Comitato Regionale, attraverso gli organismi appositamente istituiti e/o delegati o, altrimenti, per mezzo del Comitato Regionale, ha l’obbligo di organizzare il campionato di Promozione, sia maschile sia femminile, e le fasi regionali dei Campionati a Squadre di settore, sia maschili sia femminili, nel rispetto delle norme dettate dal programma dell’Attività di ciascun campionato, adottando tempestivamente le decisioni che gli competono.
2. - I regolamenti con cui ogni competente organo regionale stabilisce i livelli, i criteri di promozione/retrocessione, le fasi, le modalità, i termini d’iscrizione dovranno essere obbligatoriamente trasmessi, alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, non oltre il 30 giugno di ciascun anno. Entro venti giorni dalla ricezione, la Commissione Nazionale Gare a Squadre, restituirà ai Comitati Regionali i regolamenti approvati, e solo allora, potranno essere divulgati alle società. I calendari con indicate le date dell’attività agonistica dovranno essere trasmessi entro il 31 luglio, mentre i singoli calendari dei campionati a squadre dovranno essere inviati in Segreteria Generale, almeno 10 giorni prima del loro inizio.
3. - Scaduti i termini di cui al comma 2, la Commissione Nazionale Gare a Squadre provvede direttamente ad avvertire tutte le società della regione, fissa le tasse di iscrizione, le cauzioni ed i termini entro cui si accettano le iscrizioni. Se nel termine assegnato s’iscrive una sola squadra per ciascun campionato, essa è titolare dei diritti di ammissione al livello o fase successivi per quella regione. Se le iscrizioni pervenute nei termini sono più di una, la Commissione Nazionale Gare a Squadre provvede ai sensi dell’articolo 3 comma 5. Se, infine, entro il termine assegnato, nessuna squadra perfeziona l'iscrizione, la regione è esclusa dall'accesso alle fasi o livelli successivi e i posti già assegnati a quella regione e resisi disponibili sono distribuiti fra le altre regioni in proporzione alla loro riscontrata partecipazione.
4. - Ai Comitati Regionali inadempienti alle norme del comma 2 sarà sospesa l’erogazione dei contributi economici Federali e, in caso di reiterata inadempienza protrattasi per 30 giorni, verranno commissariati dal Consiglio Federale.


Articolo 05. - Squadre, atleti/e, e loro tesseramento.


1. - Ciascuna squadra deve essere composta da un numero minimo di atleti/e almeno corrispondente a quelli/e che sono richiesti/e dalla formula di svolgimento dell'incontro. Ogni Comitato Regionale ha facoltà di rendere obbligatorio l’impiego di uno/a o più atleti/e di categoria giovanile nelle squadre del Campionato di Promozione Regionale.
2. - Di regola, se non è precisato diversamente dall’Attività di ciascun Campionato, gli atleti e le atlete che compongono una squadra devono essere in possesso della cittadinanza italiana e devono risultare tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo, almeno entro le ore 24 del giorno precedente a quello in cui scendono in campo.
In ciascun campionato è possibile consentire l'impiego di atleti/e di cittadinanza straniera secondo quanto previsto dall’Attività specifica, che indica anche le limitazioni sul tesseramento degli atleti e delle atlete, tanto di cittadinanza straniera che italiana. Per avere titolo di partecipare ad un qualsiasi Campionato, di serie Nazionale e/o di serie Regionale, gli/le atleti/e italiani/e di classifica 1a - 2a e 3a categoria (riferiti alle classifiche di inizio stagione) devono essere tesserati/e entro le ore 24 del 31 dicembre di ogni anno.
3. - La società che richiede il tesseramento dell'atleta, indipendentemente dalla sua cittadinanza italiana o straniera, è tenuto ad accertare i presupposti e le condizioni necessarie a tesserarlo e ne è comunque pienamente responsabile. A richiesta, o tutte le volte che le norme lo prescrivono tassativamente, deve documentare tali presupposti e condizioni.
4. - Il tesseramento richiesto senza l'osservanza delle norme che lo regolano, o senza la documentazione resa obbligatoria da norme tassative, è nullo fin dall'origine anche se, per errore, è stata rilasciata la tessera dall'organo federale competente, il che non esime la società che l'ha richiesto dalle sanzioni previste per l'impiego di atleti/e non tesserati/e.
5. - Gli/le atleti/e di cittadinanza italiana o naturalizzati/e, se decidono di tesserarsi per una Società estera devono chiedere ed ottenere il nulla osta dal Consiglio Federale. Si ricorda che le/gli atlete/i possono essere tesserate/i per una sola società.
6. - Gli/le atleti/e che nel corso della medesima stagione sportiva si trasferiscono, con nulla osta allo svincolo o mediante "prestito", da una Società ad un altra, non possono partecipare ad alcuna manifestazione individuale o a squadre con la nuova società, se hanno già partecipato, nel corso della stessa stagione sportiva, anche ad una sola manifestazione individuale o a squadre, mentre era in corso il tesseramento con la precedente società. In caso di inosservanza del presente divieto, i risultati conseguiti con la nuova società sono annullati e, tanto la società che l'atleta, saranno sanzionati disciplinarmente.

 

Articolo 06. - Tesseramento di atleti/e di cittadinanza straniera.
 

1. - E' considerato giocatore straniero colui il quale, secondo le norme dell'ordinamento dello Stato Italiano abbia, al momento della richiesta di tesseramento, la cittadinanza estera. In particolare:
a) l’atleta che acquisisce la cittadinanza italiana, dopo essere stato/a tesserato/a come straniero/a, conserverà la qualifica di straniero/a sino al termine della stagione sportiva.

b) è fatto salvo lo status di italiano, acquisito in data antecedente al 30 Giugno 2001, da atleti stranieri tesserati come italiani in età giovanile, secondo la precedente normativa.
2. - L’atleta proveniente da Federazione Estera che, al momento della richiesta del tesseramento, abbia la sola cittadinanza Italiana è considerato/a atleta Italiano/a a tutti gli effetti.
3. - L’atleta proveniente da Federazione Estera che, al momento della richiesta di tesseramento, abbia, oltre a quella italiana, anche altra cittadinanza, sarà considerato/a atleta Italiano/a a tutti gli effetti.
4. - Le norme e le procedure dei visti di ingresso e dei rinnovi del permesso di soggiorno degli atleti extracomunitari, sono pubblicate nella Circolare n. 8 del 02 marzo 2007 del Ministero dell’Interno e nella Circolare del CONI del 09 marzo 2007, pubblicate sul sito federale (http://www.fitet.org/comunicatiufficiali).
5. - Il tesseramento degli atleti/e stranieri/e extracomunitari, riservato alle società di serie A/1 e serie A/2 maschile e femminile (nei limiti imposti dal C.O.N.I.), è regolamentato nella quantità, dagli articoli del regolamento specifico per la serie A/1 e serie A/2 maschile e femminile.
Tutti gli atleti/e che saranno utilizzati nei campionati di serie A/1 e A/2 maschile e femminile, in possesso di permesso di soggiorno di qualunque natura (subordinato sport, familiare, lavoro subordinato, studio, autonomo), saranno ricompresi nella quota stabilita dal C.O.N.I.
6. - Il tesseramento degli/delle atleti/e stranieri/e comunitari, va richiesto, con pratica a parte, e non comprensiva di atleti/e da tesserare come "italiani/e", direttamente alla Segreteria Generale esclusivamente a mezzo raccomandata R.R. completa della seguente documentazione in originale:
a) domanda di tesseramento;
b) fotocopia autenticata di un documento di identità;
c) permesso o carta di soggiorno (se richiesta dalle Autorità competenti);
d) dichiarazione del Presidente della società che i dati e i documenti inviati sono autentici;
e) tassa di tesseramento per gli/le atleti/e stranieri che giocano in Campionati di Serie Nazionale, stabilita dal
Consiglio Federale;
f) il tesseramento, completo della documentazione richiesta, deve essere inoltrato alla Federazione Italiana Tennistavolo, (fa fede il timbro postale della raccomandata R.R.), entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio del campionato, i tesseramenti spediti oltre tale data non saranno presi in considerazione.
In mancanza di uno dei punti precedenti la pratica non potrà essere presa in considerazione, e sarà restituita alla società richiedente.
La fotocopia autenticata del passaporto è richiesta solo al primo tesseramento in Italia e tutte le volte che, dopo essere stato interrotto, è ripresentato in Federazione Italiana Tennistavolo.
Per il tesseramento dell’atleta straniero che gioca nel Campionato Regionale di Promozione, la tassa di tesseramento è quella prevista dalla tabella tasse federali per gli/le atleti/e senior italiani.
7. - Per gli atleti del settore Giovanile, di nazionalità straniera extracomunitaria, ma residenti in Italia con la famiglia in regola con il permesso di soggiorno di natura non sportiva, potranno essere tesserati esibendo la documentazione richiesta per gli atleti con permesso di soggiorno di natura non sportiva. Per questi atleti, la tassa di tesseramento è quella prevista dalla tabella tasse federali per gli/le atleti/e del settore giovanile e possono essere impegnati solamente nei Campionati Regionali.
8. - L'atleta straniero/a e l'atleta italiano/a, con o senza "doppia cittadinanza", che siano tesserati/e in Italia, possono partecipare all'attività a squadre della Federazione Italiana Tennistavolo, a condizione che non abbiano svolto attività a squadre all'estero dopo la data di tesseramento in Italia. E’ consentita, invece, all'atleta straniero/a, in ogni momento, la partecipazione all'attività di rappresentative nazionali del Paese di cui possiede la cittadinanza.
Tutti i divieti di cui al presente comma cessano con la scadenza del vincolo contratto col tesseramento in Italia.
Detti atleti/e, se impiegati/e anche in un solo incontro di un qualsiasi campionato a squadre italiano non possono svolgere, nella medesima stagione sportiva, alcun campionato a squadre al l'estero.
9. - Per avere titolo di partecipare a qualunque Campionato, gli/le atleti/e stranieri/e che giocano in Campionati di serie Nazionale devono essere tesserati/e entro le date sotto indicate, anche se non sono utilizzati nel primo incontro:
• in serie A/1 maschile e femminile - entro le ore 24 del 12 settembre 2007
• in tutte le altre serie - entro le ore 24 del 13 settembre 2007

Gli/le atleti/e stranieri/e che giocano nel Campionato Regionale di Promozione devono essere tesserati entro le ore 24 del giorno precedente in cui scendono in campo, ma non possono essere schierati, nella stessa stagione agonistica, in nessun Campionato di serie Nazionale.
10. - Ogni Comitato Regionale può prevedere limitazioni all’impiego di atleti/e stranieri/e nel Campionato di Promozione Regionale.
 

Articolo 07. - Tasse di iscrizione e cauzioni.
 

1. - L'ammontare delle tasse di iscrizione e delle cauzioni è fissato dal Consiglio Federale per i campionati che si svolgono in fase unica nazionale e da ciascun Comitato Regionale per i Campionati di Promozione e Giovanili. I Consigli Regionali non possono prevedere tasse e cauzioni superiori a quelle del campionato nazionale di più basso livello esistente.
2. - Le modalità di versamento delle tasse di iscrizione e delle cauzioni sono precisate nel programma di Attività di ciascun campionato.
3. - Per tutti i campionati che si svolgono in più fasi, la tassa di iscrizione e la cauzione vanno versate solo in occasione dell'iscrizione alla prima fase di competenza.
4. - Le cauzioni sono a disposizione degli organi centrali e periferici della Federazione Italiana Tennistavolo per qualsiasi eventuale inadempienza finanziaria della società cui appartiene la squadra, anche se non espressamente riferita al campionato per il quale la cauzione è stata versata.
5. - Le somme dovute alla Federazione Italiana Tennistavolo a qualsiasi titolo e non corrisposte entro i termini stabiliti dalle norme federali e/o dai provvedimenti degli organi competenti a comminare sanzioni pecuniarie, sono prelevate dalle cauzioni in deposito presso gli organi federali. Se il campionato per il quale la cauzione fu versata è ancora in corso, la relativa cauzione deve essere reintegrata nell'importo originario per avere titolo a proseguire il campionato stesso e, in difetto, la squadra o le squadre appartenenti alla società inadempiente sono considerate rinunciatarie al campionato o ai campionati tuttora in svolgimento.
6. - Nel caso di mancato reintegro della cauzione, totalmente o parzialmente incamerata per qualsiasi ragione a campionato in corso, gli organi federali possono richiedere il prelievo coattivo prima del più prossimo incontro di campionato, ordinando il versamento di quanto dovuto nelle mani del Giudice Arbitro dell'incontro. Il Giudice Arbitro non dà inizio all'incontro se la somma dovuta non gli è materialmente corrisposta o se, in luogo di essa, non gli è consegnata copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento. La società inadempiente all’ingiunzione di pagamento coattivo è considerata rinunciataria al campionato.
 

Articolo 08. - Diritto di partecipazione ai campionati.
 

1. - Le società hanno diritto di iscrivere un qualunque numero di squadre nei campionati che si svolgono su un unico livello (serie), o in fase unica. Nei campionati che si svolgono in più fasi, tale facoltà compete solo per l'iscrizione alla prima fase, mentre alle fasi successive accedono solo le squadre che si sono qualificate per avere superato le fasi precedenti o che vi sono direttamente ammesse perché in possesso di determinati requisiti tecnici previsti dal programma dell’Attività. Nei campionati che si svolgono su più livelli (serie), la facoltà di iscrivere un qualsiasi numero di squadre compete solo per l'iscrizione al livello più basso esistente, mentre in tutti gli altri livelli possono essere iscritte solo le squadre che ne hanno acquisito il diritto o per aver ottenuto la qualificazione attraverso la disputa del campionato nella stagione precedente.
2. - La società che iscrive più squadre nello stesso livello o nella stessa fase di un campionato deve attribuire a ciascuna di esse, all'atto dell'iscrizione, un attributo diverso, atto a distinguerle l’una dall'altra e ciò senza creare nuove società affiliate e senza modificare il tesseramento di atleti/e, per la cui utilizzazione nelle varie squadre devono essere osservate le norme specifiche di cui al presente regolamento e dell’Attività di ciascun campionato.
Tale attributo può consistere anche nel nome dello "sponsor" o, semplicemente, in una lettera o numero aggiunti al nome che hanno in comune come società.
3. - La società che iscrive più squadre in livelli o fasi diverse di un campionato può attribuire a ciascuna di esse l'attributo atto a distinguerle l'una dalle altre di cui al comma 2.
4. - L’Attività di ciascun campionato può prevedere che, in determinati livelli, non possa iscriversi più di una squadra per società. In tal caso la società che, per effetto di promozioni e/o retrocessioni

da altri livelli, si trovi ad avere più squadre qualificate per un medesimo livello del campionato, può iscriverne una sola in quel livello, rinunciando alle altre. In serie A/1 ed in serie A/2 maschile e femminile le società devono partecipare con una sola squadra.
 

Articolo 09. - Iscrizione ai Campionati.
 

1. - Le iscrizioni al campionato, in tutti i livelli che si svolgono in fase unica nazionale, debbono essere inoltrate alla Commissione Nazionale Gare a Squadre entro il 07 luglio 2007 e potranno essere effettuate utilizzando il modulo disponibile nelle pagine extranet del sito federale www.fitet.org a cui si potrà accedere con la propria username e password (le società che non ne sono in possesso dovranno farne richiesta in Federazione inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: individuali@fitet.org). Tale modulo, di semplice utilizzo, dovrà essere compilato riempiendo tutti i campi evidenziati (vedi al comma 3), riportando inoltre, nei campi attribuiti, date e numeri dei versamenti riferiti alle tasse di iscrizione, cauzione (vedi tabella delle tasse) e affiliazione. Sarà obbligo inoltre inviare al Settore Campionati (a mezzo e-mail - individuali@fitet.org, via fax 06/36857982 o per posta prioritaria) copia delle ricevute di tali versamenti previsti per quel campionato. L’utilizzo del sistema on-line consentirà alle società che lo adotteranno di godere di particolari benefici economici evidenziati nella tabella delle tasse.
2. - Le iscrizioni ai campionati che si svolgono in fasi regionali debbono essere inoltrate al Comitato Regionale competente entro il termine e con le modalità da ciascuno di essi stabilite. Il termine deve essere fissato da ciascun Comitato Regionale, in modo da consentire l'osservanza della norma di cui all’articolo 4 comma 2.
3. - Le società che utilizzeranno la modalità d’iscrizione tradizionale, con l’invio della documentazione cartacea, dovranno utilizzare esclusivamente i moduli appositamente predisposti dalla Federazione Italiana Tennistavolo per i campionati, compilando un modulo per ciascuna squadra da iscrivere, ed in ogni caso per ogni squadra, pena il rigetto dell’iscrizione, sarà obbligatorio indicare quanto di seguito richiesto:
a) società a cui appartiene e suo numero dell'albo federale:
b) nome attribuito alla squadra, atto a distinguerla da altre squadre della stessa società ammesse a qualunque altro campionato o qualunque altro livello, o girone, del medesimo campionato;
c) indirizzo postale della società, completo di Codice Avviamento Postale e numero telefonico;
d) disponibilità di un indirizzo di posta elettronica al quale dovrà essere inviata tutta la corrispondenza relativa al campionato (facoltativo per chi si avvale dell’iscrizione con il modulo cartaceo);
e) nome ed indirizzo di un dirigente responsabile di squadra, con suo recapito telefonico nell'arco della giornata, per comunicazioni urgenti;
f) indirizzo del campo principale, del campo di riserva, con l’indicazione circa l'avvenuta omologazione in passato per lo stesso tipo di campionato, oppure la necessità della loro omologazione;
g) richiesta circa il giorno e l’orario di gara degli incontri interni, secondo quanto previsto dal Calendario Nazionale e dai Regolamenti dell’Attività;
h) marca e tipo dei tavoli e delle palline utilizzati negli incontri casalinghi (con obbligo di scelta di un unico tipo e marca di essi);
4. - All'iscrizione devono essere materialmente allegate:
a) la fotocopia della ricevuta dell'avvenuto versamento, per l’anno solare in corso, della tassa annua di affiliazione della società alla Federazione Italiana Tennistavolo, comprensiva delle eventuali indennità di mora dovute per i versamenti tardivi;
b) la prova di aver versato, con le modalità stabilite da ciascun programma della Attività, la tassa e la cauzione previste per ciascun campionato (ogni versamento deve comprendere solamente la tassa e la cauzione di un campionato - vedi tabella delle tasse);
c) via email (individuali@fitet.org) o via fax (06/36857982) la ricevuta dell’iscrizione e la prova del versamento della tassa e della cauzione prevista per il campionato in oggetto.
5. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre non può prendere in considerazione le iscrizioni se:
a) sono state spedite oltre il termine utile stabilito;
b) sono prive della tassa di iscrizione e/o della cauzione stabilita per ogni campionato;
c) sono prive di qualsiasi altro elemento o allegato richiesto dall’Attività di ciascun campionato;
d) prive della ricevuta del pagamento di eventuali sospesi amministrativi, vantati dalla Federazione Italiana Tennistavolo nei confronti della società a cui la squadra appartiene.

6. - La mancata iscrizione entro i termini stabiliti equivale alla rinuncia esplicita senza condizione; è obbligatorio  comunicare per iscritto, entro il termine fissato per le iscrizioni, l’eventuale rinuncia al campionato di competenza.
7. - In serie A/1 maschile e femminile l’iscrizione al campionato sarà considerata completa solamente dopo l’omologazione del campo di gara (principale e riserva), da parte della relativa commissione. L’omologazione del campo di gara avverrà entro il 30 luglio di ogni anno.
 

Articolo 10. - Rinuncia a partecipare ai Campionati ed eventuali ripescaggi.
 

1. - La società che ha ottenuto un diritto di qualificazione per iscrivere proprie squadre in un determinato livello di campionato e non può esercitarlo per effetto del divieto di cui all’articolo 8 comma 4, o non vuole esercitarlo per sua decisione, è tenuta a comunicare, per iscritto, la sua decisione, entro il termine previsto per le iscrizioni. Con la stessa comunicazione la società può:
a) rinunciare semplicemente al campionato; in tal caso deve inviarne comunicazione mediante raccomandata all’organo o organismo previsto per le iscrizioni;
b) rinunciare al livello di campionato che le compete, chiedendo contemporaneamente di essere inclusa in un campionato di livello inferiore. In tal caso deve allegare la domanda completa di tassa, cauzione e quant’altro richiesto per il campionato a cui chiede di accedere, inviando il tutto, insieme alla rinuncia, alla Commissione Nazionale Gare a Squadre per l’iscrizione al campionato inferiore. La richiesta di inclusione nel livello inferiore di campionato potrà essere accolta compatibilmente all’esistenza di posti disponibili e, in ogni caso, salvo esplicito avviso contrario della richiedente, sarà ritenuta valida per qualsiasi livello (serie) inferiore di campionato in cui esistano posti disponibili e le somme eventualmente versate in eccedenza saranno restituite.
2. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre, esaminate le comunicazioni di cui al precedente comma 1, in presenza dei requisiti necessari all’iscrizione ad un campionato di livello inferiore, accoglie o meno le richieste, comunicando alle società interessate il Campionato in cui vengono iscritte.
3. - All’esito di tale operazione, ove rimangano ancora vacanti uno o più posti nei diversi campionati, la Commissione potrà assegnare il diritto, in presenza dei requisiti necessari, mediante ripescaggio ad altra società che ne abbia fatto richiesta, non promossa, del livello immediatamente inferiore, secondo l’ordine di classifica acquisito nel campionato precedente, a condizione tassativa che non abbia rinunciato alle fasi successive di qualificazione, ove previsto dalle regole del campionato a cui ha partecipato.
4. - In mancanza delle richieste di cui al comma precedente, al fine di completare comunque i gironi, sarà proposto, il ripescaggio alle squadre non promosse del livello immediatamente inferiore, secondo l’ordine di classifica acquisito nel campionato precedente, e, occorrendo, interpellando anche le società neopromosse. Le squadre da ammettere, sono scelte tra quelle aventi la migliore posizione di classifica dei vari gironi del campionato inferiore.
5. - I ripescaggi saranno effettuati comunque dando applicazione, a parità di posizione in classifica, al criterio di competenza geografica.
Pertanto, in relazione ai campionati di A/1 e A/2 maschile e femminile l’individuazione delle società da ammettere, in base al presente articolo, potrà essere fatta su base nazionale.
Per quanto riguarda tutti gli altri campionati di livello nazionale l’individuazione delle società da ammettere, in base al presente articolo, sarà fatta seguendo il criterio geografico della vicinanza territoriale (città, provincia, regione, e regione limitrofa).
6. - Nel caso, anche dopo l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti 4 e 5, in presenza di situazioni di parità in classifica e identità di sede territoriale, sia necessario scegliere una o più società da ammettere, la scelta fra le stesse è effettuata adottando i seguenti criteri, posti in ordine di priorità:
• maggior quoziente tra incontri vinti e incontri persi,
• maggior quoziente tra partite vinte e partite perse,
• maggior quoziente tra set vinti e set persi,
• maggior quoziente tra punti fatti e punti subiti,
• sorteggio.

7. - Per completare i gironi, non saranno ripescate le squadre retrocesse nella stagione precedente, dal medesimo livello di campionato o inferiore.
 

Articolo 11. - Rinuncia alla partecipazione a Campionati che si svolgono in più fasi.
 

1. - La società che partecipa ad un campionato che si svolge in più fasi e che, dopo aver partecipato ad una sua fase qualsiasi con proprie squadre ed ottenuto con almeno una di esse la qualificazione per la fase successiva, intende rinunciare alla fase per la quale si è qualificata, è obbligata a comunicarne per iscritto, da inviare alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, mediante raccomandata postale, entro il termine prefissato dall’Attività. La mancata o tardiva comunicazione della rinuncia costituisce infrazione disciplinare ed è punita con un’ammenda pari alla cauzione versata, indipendentemente dal fatto che la sostituzione delle rinunciatarie sia prevista obbligatoriamente o sia solo facoltativa o sia esclusa.
2. - La sostituzione della/e squadra/e rinunciataria/e, di regola, è obbligatoria. Tuttavia l’Attività del campionato può prevedere la facoltà di non effettuare le sostituzioni, o può escluderle, come pure può affidare all’argano o organismo competente ad organizzare la fase successiva il compito di stabilire se effettuarle o meno. La sostituzione, in tutti i casi in cui è effettuata, è disposta dall'a Commissione alla quale è affidata l'organizzazione della fase in cui la rinuncia è operante, la quale vi provvede seguendo strettamente la classifica della precedente fase di qualificazione.
 

Articolo 12. - Rinuncia al Campionato dopo l’iscrizione.
 

1. - Le società hanno l'obbligo di partecipare ai campionati nei quali hanno iscritto proprie squadre, restando oggettivamente responsabili delle assenze di loro squadre e/o atleti/e.
2. - Se una società che ha iscritto una o più squadre nella prima fase di un campionato che si svolge in più fasi, vi rinuncia, è sanzionata con un’ammenda pari a metà della cauzione versata, per ogni squadra rinunciataria, a condizione che la rinuncia pervenga con almeno 20 (venti) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del campionato. Il termine di rinuncia è ridotto a 10 (dieci) giorni se la fase del campionato stesso si svolge in concentramento. In caso di mancata o tardiva comunicazione della rinuncia, la sanzione, per ogni squadra rinunciataria, è pari all'intera cauzione versata. In ogni caso le tasse di iscrizione non sono restituite.
3. - Se una società che ha iscritto una o più squadre, in un qualsiasi livello di un campionato che si svolge su più fasi, vi rinuncia senza comunicarlo, è sanzionata con un’ammenda pari alla metà della cauzione versata, per ogni squadra rinunciataria, a condizione che la rinuncia pervenga con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del campionato. Se la rinuncia riguarda la prima fase, la sostituzione è discrezionale ed è compito della Commissione Nazionale Gare a Squadre valutare l'opportunità di accoglierla o meno. Detta normativa vale anche per le squadre rinunciatarie a livelli "regionali" del campionato.
4. - Se la rinuncia, nel caso di cui al comma precedente, perviene a meno di venti giorni dall’inizio del campionato, la Commissione Nazionale Gare a Squadre decide se operare o no le sostituzioni e la società rinunciataria è sanzionata con l'ammenda pari all'intera cauzione, per ciascuna squadra rinunciataria. Le squadre rinunciatarie a livelli "nazionali" del campionato sono, altresì, inibite a partecipare, per quella stessa stagione sportiva, a qualsiasi altro livello Nazionale e Regionale. Detta normativa vale anche per le squadre rinunciatarie a livelli "regionali" del campionato.
5. - La società che rinuncia al campionato quando esso è già iniziato, si considera rinunciataria a tutti gli incontri, è sanzionata come previsto all’articolo 24 nel presente regolamento e retrocede nell’ultimo livello dei campionati regionali.
 

Articolo 13. - Formazione dei gironi e compilazione dei calendari e tabelloni.
 

1. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre, appena esaurita la fase organizzativa di completamento degli organici previsti, dopo la chiusura delle iscrizioni con riferimento alle singole fasi e livelli di cui il campionato è composto, forma gli eventuali gironi previsti o resisi necessari in dipendenza del numero delle iscrizioni pervenute quando esse sono libere, provvedendo ad assegnare le squadre iscritte ai vari gironi. In tali operazioni si attiene alle indicazioni dell’Attività di ciascun campionato.
2. - Di regola, quando è ammessa la partecipazione di più squadre della stessa società al medesimo livello o alla medesima fase di campionato, esse debbono essere distribuite, possibilmente, in gironi diversi e, se ciò non avviene perché impossibile o inopportuno in relazione ai criteri di formazione dei gironi di cui all’Attività specifica, esse devono, comunque, incontrarsi tra loro nei primi turni (giornate) di calendario, se il campionato si svolge col sistema del girone completo, mentre devono essere collocate sul tabellone in modo che si incontrino fra loro il più tardi possibile, fatte salve le esigenze di inserimento delle teste di serie, se il campionato si svolge col sistema
dell'eliminatoria diretta.
3. - Quando l’Attività dei vari campionati non impone criteri diversi, i singoli gironi, ove possibile, saranno composti in base a criteri geografici che tendano a rendere minime le spese di viaggio e soggiorno delle squadre in trasferta.
4. - Per ciascun girone deve essere compilato e pubblicato, il "calendario degli incontri", tanto se si tratta di campionato che si svolge con la formula del girone completo, quanto se si tratta di campionato che si svolge con altre formule. Quando è adottata una formula di svolgimento basata sulla eliminatoria, il calendario è costituito dal tabellone che, oltre a fornire la traccia degli accoppiamenti successivi delle squadre e dello svolgimento degli incontri, indica anche il luogo, la data e l'orario di inizio di ciascun incontro.
5. - Per i campionati che si svolgono in "concentramento", la compilazione dei calendari e/o tabelloni degli incontri e la formazione dei gironi, è effettuata dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre.
6. - I calendari e/o tabelloni pubblicati possono essere modificati nei casi tassativamente previsti dall’Attività di ciascun campionato e/o dal presente Regolamento in materia di spostamenti di incontri, di spostamenti di campi di gara e/o di orari, su richiesta delle società interessate e previo pagamento delle tasse ed esatto adempimento di tutte le procedure e formalità previste.
7. - Gli organi federali possono, in qualunque momento, far modificare all'organismo preposto all'organizzazione del campionato, i calendari e/o i tabelloni per esigenze superiori e nell'interesse esclusivo della Federazione Italiana Tennistavolo, o per riconosciuti motivi di forza maggiore, e, comunque, solo per motivi indipendenti dalla volontà e dal comportamento delle squadre interessate alle modifiche.

 

Articolo 14. - Indicazione, omologazione ed utilizzazione dei campi di gara.
 

1. - La società, che si iscrive ad un campionato che prevede lo svolgimento a girone completo con incontri di andata e ritorno, deve disporre del campo di gara principale sul quale disputerà gli incontri interni, e di almeno un campo di gara di riserva per l’eventuale indisponibilità del campo di gara principale.
2. - La società che non è in grado di garantire la disponibilità del proprio campo di gara per tutta la durata del campionato deve indicare almeno un campo di riserva, indicando fin dall'iscrizione, se è in grado di farlo, i periodi o le singole date di utilizzazione di ciascun campo indicato. Se la società fornisce tale indicazione, il calendario riporta il campo di gara su cui sarà disputato ciascun incontro e la società è esentata da qualunque successivo adempimento. Se la società non fornisce tale indicazione, si intende che tutti gli incontri interni saranno disputati sul campo principale e, per l'utilizzazione dei campi di riserva, la società dovrà, di volta in volta, espletare le procedure previste all’articolo 21 del presente regolamento per lo spostamento del campo di gara.
Si raccomanda che, nelle serie Nazionali, il campo di gara, oltre ad avere i requisiti minimi indicati dal successivo comma 6, possieda anche le seguenti caratteristiche:
a) sia predisposto per contenere un congruo numero di spettatori a sedere;
b) l’area del pubblico sia distinta dall’area di gioco e transennata da quest’ultima con strutture fisse o, comunque, sorvegliate da personale addetto all’ordine;
c) tra le transenne dell’area di gioco e quella del pubblico ci sia uno spazio libero di almeno tre metri;
d) fra le panchine predisposte per le due squadre e le transenne del pubblico deve esserci lo spazio di almeno tre metri;
e) per le serie A/1 maschile e femminile deve essere obbligatoriamente predisposto un idoneo sistema di amplificazione sonora, il cui microfono deve essere collocato sul tavolo del Giudice Arbitro. L’impianto di cui sopra è, altresì, raccomandato per tutte le altre serie.
3. - I campi di gara devono essere situati nell'ambito della provincia ove ha sede l a società ospitante. Nei campionati di serie Nazionale, le società devono indicare il proprio campo di gara principale, e quello di riserva, nella regione in cui è la propria sede.

4. - Tutti i campi di gara indicati devono essere omologati dalla Commissione Impianti ed Attrezzature per i campionati che si svolgono in fase nazionale, o dal corrispondente organismo regionale, per i campionati che si svolgono in fase regionale o inferiore. Le società, all'atto dell'indicazione dei campi di gara, devono specificare se sono stati già omologati e, in caso affermativo, per quali tipi e/o livelli di campionato sono stati dichiarali idonei.
Esse devono, inoltre, richiedere l'omologazione, compilando i relativi moduli in triplice copia, per tutti i campi indicati che non risultano omologati o che, pur essendo stati omologati, sono stati dichiarati idonei solo per campionati di livello inferiore a quello da disputare su di essi da quel momento in poi.
5. - La Commissione Nazionale Omologazione Impianti attiva la procedura di omologazione dei campi di gara secondo quanto descritto al comma 1.
6. - Al fine dell'omologazione dei campi di gara, oltre alle caratteristiche tecniche richieste dal regolamento tecnico, sono richieste le seguenti condizioni minime dell'impianto:
a) dimensioni dell'area di gioco
• per il Campionato maschile e femminile di serie A/1: metri 12,00 x 6,00 x 4,00 altezza
• per tutti gli altri campionati maschili e femminili di serie Nazionale: metri 10,00 x 5,00 x 4,00 altezza
• per tutti gli altri Campionati di serie Regionale e di Settore: metri 10,00 x 5,00 x 3,50 altezza
b) temperatura campi di gara
• in tutti i Campionati maschili e femminile di serie Nazionale, il palazzetto o la palestra devono avere una temperatura adeguata (minimo 16 gradi);
c) transenne
• l'area di gioco deve essere completamente transennata e ciascuno dei quattro lati transennati deve essere distante almeno 1,20 metri dalle pareti e da qualunque ostacolo fisso;
d) natura dell’impianto
• deve trattarsi di un impianto sportivo. E’ preferibile l'uso di un palazzetto dello sport o almeno di una palestra attrezzata anche per la presenza del pubblico. Eventuali locali impropri devono risultare idonei, secondo le norme del presente articolo;
e) ammissione del pubblico
• dove esistono tribune, gradinate o altri spazi attrezzati per il pubblico, esso deve essere ammesso, esclusivamente, negli spazi a ciò destinati. Se non esistono spazi destinati al pubblico, esso può assistere, egualmente agli incontri, ma a condizione che, almeno nella fila più prossima all’area di gioco, stia seduto lasciando costantemente tra detta fila e le transenne dell'area di gioco, o le panchine riservate alle due squadre, per tutta la durata dell'incontro, lo spazio libero di almeno tre metri, salvo prescrizioni diverse dell’attività di ciascun campionato, restano comunque valide le Norme di Sicurezza in vigore;
f) panchine per le squadre
• le panchine per le due squadre devono essere collocate immediatamente al di fuori dell'area transennata. Fra le panchine e la più prossima fila del pubblico deve, costantemente, essere lasciato libero lo spazio di almeno tre metri;
g) illuminazione
• al di sopra dell’intera area di gioco deve essere assicurata l'intensità luminosa di almeno 400 lux, che il Giudice Arbitro può verificare, anche strumentalmente. Eventuali deficienze, sia verificate strumentalmente che riscontrate empiricamente, vanno annotate a referto. L’incontro non può avere luogo se il Giudice Arbitro ritiene l’illuminazione assolutamente insufficiente;
h) pavimentazione dell’area di gioco
• deve essere conforme a quanto previsto dal Regolamento Impianti, con particolare riferimento alle caratteristiche antiscivolo, che comunque dovranno essere garantite;

i) presenza di più aree di gioco
• quando l'incontro si svolge su più di un’area di gioco, o nei casi in cui si svolgono più incontri in contemporanea nello stesso impianto, le aree di gioco possono essere contigue ed avere non più di un lato transennato in comune;
l) segnapunti
• deve essere predisposto almeno un segnapunti per ogni tavolo, con relativo tavolino di supporto per l'Arbitro al tavolo. Se sono presenti altri segnapunti, questi ultimi sono azionati da personale fornito da chi organizza l'incontro e, detto personale, deve attenersi alle indicazioni del segnapunti dell'Arbitro;
m) segnapunti dell’incontro
• nei campionati di serie A/1 e di serie A/2 maschile e femminile, deve essere predisposto un segnapunti di incontro visibile dal pubblico, contenente i nomi delle squadre in campo (o anche semplicemente le indicazioni: "locali" e "ospiti"). Su di esso, al termine di ciascuna partita dell'incontro, chi l’organizza è tenuto ad aggiornare il punteggio acquisito dalle due squadre fino a quel momento;
n) spogliatoi e servizi
• l’impianto deve essere dotato di idonei spogliatoi e servizi, con docce munite di acqua calda per le due squadre, e spogliatoio per il personale arbitrale, secondo quanto previsto dal Regolamento Impianti. I servizi per il pubblico devono essere distinti dagli spogliatoi;
p) ingresso a pagamento
• è consentito che sia predisposto l'ingresso del pubblico a pagamento, con l'apposita autorizzazione della S.I.A.E. ed un idoneo servizio. L'incasso netto è a favore di chi organizza l'incontro. Deve, comunque, essere garantito l'ingresso gratuito, dietro presentazione della tessera Federazione Italiana Tennistavolo vidimata per l’anno in corso, ai dirigenti federali, ai tecnici del settore tecnico nazionale ed agli appartenenti al settore arbitrale, con eventuali oneri fiscali a carico dell'organizzazione.
7. - L'organismo omologante (comma 4) trasmette una copia del verbale di omologazione alla società interessata, o comunque all'Ente organizzatore richiedente l'omologazione, una copia al Comitato Regionale nel cui territorio è situato l'impianto e deposita l'originale presso la Commissione Nazionale Gare a Squadre che ne cura la raccolta.
8. - Il Giudice Arbitro sospende l’incontro quando l’area libera fra le tro o, seansenne del pubblic inesistente, fra la prima fila seduta del pubblico e le transenne dell’area di gioco e/o le panchine delle squadre, è invasa da estranei.
In tal caso il Giudice Arbitro ordina al capitano della squadra ospitante di far sgombrare la predetta area e fa riprendere il gioco solo quando la stessa risulta completamente sgombra.
9. - Ogni situazione non conforme a quanto disposto in materia di caratteristiche del campo di gara, deve essere segnalata a referto dal Giudice Arbitro dell’incontro, comprese le variazioni rispetto ai commi 2 e 6. Per ogni singola infrazione segnalata a referto, sarà comminata una sanzione, secondo quanto indicato nella tabella delle tasse federali.
 

Articolo 15. - Indicazione ed utilizzazione del materiale di gioco.
 

1. - In ciascun incontro deve essere utilizzato materiale di gioco (tavoli, reti, palline) di un qualunque tipo, che risulti omologato dalla Commissione Impianti ed Attrezzature per la stagione agonistica in corso.
2. - La società ospitante o, nei concentramenti, l'Ente a cui è affidata la loro organizzazione, deve mettere a disposizione il materiale prescritto dal regolamento e, se il regolamento nulla prevede al riguardo, deve mettere a disposizione il materiale che ha, liberamente, prescelto fra quello omologato. L'indicazione del materiale, che sarà utilizzato in tutti gli incontri casalinghi dei campionati che si svolgono con incontri di andata e ritorno, deve essere effettuata sul modulo di iscrizione ai campionati stessi, almeno per quanto riguarda i tavoli e le palline, da parte di ogni squadra partecipante ai campionati che si svolgono in fase nazionale. Ciascun Comitato Regionale può estendere tale obbligo anche ai campionati che si svolgono in fase regionale o inferiore.
3. - Nel caso che la società ospitante commetta infrazione agli obblighi generali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, o di altra parte del presente regolamento, circa i materiali di gioco, ovvero commetta infrazione agli obblighi circa i materiali stessi eventualmente previsti per l’Attività del campionato, si applicano, nelle varie fattispecie di infrazioni, i seguenti provvedimenti e/o sanzioni:
 

Infrazioni circa il materiale di gioco Provvedimenti e sanzioni
 

• tavolo e/o rete che, indipendentemente dall’essere omologati o meno, o di tipo e marca scelti liberamente all’atto dell’iscrizione, risultano, a giudizio insindacabile del Giudice Arbitro, fin dall’origine, o per sopraggiunto deterioramento, assolutamente inaccettabili per la mancanza dei requisiti fondamentali stabiliti dal regolamento di gioco.
• l’incontro non si disputa e si applica la sanzione di perdita dell’incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento.
• tavolo e/o rete e/o palline che, pur avendo i requisiti fondamentali stabiliti dal regolamento di gioco, non sono di marca e tipo omologati;
• negli incontri che si disputano su due tavoli, i due tavoli, anche se omologati, non sono di marca, tipo e colori identici;
• mancanza totale delle transenne.
• l’incontro non si disputa e si applica la sanzione di perdita dell’incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento;
• solo per l’infrazione di mancanza totale delle transenne e, solo a livello regionale, l’incontro si disputa egualmente e la sanzione è sostituita da un’ammenda stabilita annualmente dal Comitato Regionale.

• tavolo e/o rete e/o palline che hanno i requisiti fondamentali stabiliti dal regolamento di gioco e sono di marca e tipo omologati, ma risultano in difetto perché non sono del tipo e marca liberamente scelti dalla Società all’atto dell’iscrizione al Campionato
• l’incontro si disputa egualmente; il Giudice Arbitro annota a referto le infrazioni riscontrate e il soggetto che gestisce il Campionato applica la sanzione amministrativa prevista dal Consiglio Federale, fatto salvo, in ogni caso, l’esito dell’incontro.
• mancanza parziale delle transenne;
• mancanza o inefficienza del segnapunti delle partite e/o del segnapunti dell’incontro;
• altre infrazioni agli obblighi inerenti il materiale di gioco, qui non specificate.
• l’incontro si disputa ugualmente; il Giudice Arbitro annota a referto le infrazioni riscontrate e il soggetto che gestisce il Campionato, tenuto conto dell’effettiva gravità e delle circostanze dell’infrazione commessa, applica la sanzione amministrativa pari all’importo da una a quattro volte della tassa di variazione del materiale di gioco, prevista dalla tabella delle tasse Federali.
4. - Per transennamento parziale si intende un’incompleta copertura del perimetro del campo di gioco, quando risulta transennato almeno il 50% del perimetro stesso. Se il perimetro risulta transennato in misura inferiore al 50%, il transennamento si considera totalmente mancante.
5. - I Comitati Regionali non possono derogare alle norme del presente articolo per i livelli regionali del Campionato.
6. - All'inizio di ogni stagione agonistica, l’organismo tecnico competente pubblica l'elenco del materiale omologato per l'intera stagione.
7. - E’ ammesso variare, nel corso del campionato, il materiale di gioco (tavoli e palline) indicato nel modulo di iscrizione, a condizione che il nuovo materiale da utilizzare sia indicato almeno 15 (quindici) giorni prima dell’utilizzazione, inviando raccomandata R.R. all’organismo federale che gestisce il campionato, unitamente alla prova di aver versato la relativa tassa stabilita annualmente dal Consiglio Federale nella tabella delle tasse federali.
 

Articolo 16. - Giorni ed orari degli incontri.
 

1. - Gli incontri si debbono effettuare, di regola, nelle giornate festive previste dal calendario nazionale e/o regionale come giornate destinate all'attività a squadre, con orario di inizio compreso fra le ore 10,00 e le ore 14,00. Il calendario degli incontri è stabilito in base agli articoli 2 e 13 del presente Regolamento con possibilità di disputare gli incontri eventualmente il giorno precedente a quello festivo, a condizione che sia un sabato o un giorno anch’esso festivo, con inizio compreso fra le ore 15,00 e le ore 21,00. Gli incontri degli eventuali recuperi dei campionati, anche regionali, possono essere previsti in giornate infrasettimanali, previo accordo fra le due società.
2. - Gli incontri di serie A/1 maschile e femminile si debbono effettuare nelle giornate previste dal calendario nazionale come giornate destinate all'attività, con inizio alle ore fra le 18,00 e le ore 21,00. Quando gli incontri sono soggetti a ripresa televisiva, le società hanno l’obbligo di adeguarsi anche a giorni ed orari differenti da quelli riportati nel presente comma. La scelta degli incontri da diffondere è di competenza del Consiglio di Presidenza. Il calendario fisserà le date per la disputa degli incontri di recupero delle varie giornate di gara del campionato, in giorni infrasettimanali, che le società partecipanti non possono rifiutare.
3. - Il calendario dei campionati è costituito dall’insieme delle decisioni assunte prima dell’inizio del Campionato e pubblicato nelle forme dovute dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre e dai Comitati Regionali nelle rispettive competenze gestionali.
4. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre a cui compete la formazione del calendario del Campionato decide, con i medesimi criteri di cui al precedente comma 1 e 2, le date e gli orari per i recuperi degli incontri non disputati per causa di forza maggiore.
5. - Le decisioni assunte dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre competente, in materia di calendario del campionato e di recupero di incontri, non possono essere contestate. Per il recupero degli incontri, cercherà di ottenere l’assenso preventivo delle squadre interessate al recupero che, a tale scopo, devono prendere contatti fra loro e con la commissione competente, per accordarsi su una data ed orario di comune gradimento. L’accordo deve intervenire entro il termine di volta in volta fissato dalla Commissione interpellante ma, se esso manca o ritarda, come pure se esistono motivi per non ritenere accettabile l’accordo raggiunto dalle squadre, in relazione al regolare svolgimento del campionato, la commissione competente decide in modo inappellabile e la disputa degli incontri nelle date ed orari da esso stabiliti è obbligatoria.
 

Articolo 17. - Affidamento della gestione e adempimenti dei Comitati Regionali.
 

1. - Se non è diversamente stabilito dall’Attività di ciascun campionato, la loro gestione è affidata al medesimo organo o organismo a cui spetta l'organizzazione, secondo le norme dell'articolo 3.
2. - Ciascun Comitato Regionale decide in merito alla gestione dei campionati di loro giurisdizione. Se non provvede ad individuare la Commissione Regionale Gare a Squadre preposto alla gestione, si intende che le relative competenze sono gestite direttamente dallo stesso Comitato Regionale.
3. - Si applicano alla gestione dei campionati le norme relative alla delega di funzioni di cui all’articolo 3 comma 4 ed eventualmente, se necessario, le norme di cui all'articolo 3 comma 5.
4. - Le decisioni dei Comitati Regionali circa la gestione dei campionati di loro competenza debbono essere contenute nelle deliberazioni di cui all'articolo 4 comma 2.
 

Articolo 18. - Pubblicità delle decisioni.
 

1. - La Commissione Gare a Squadre deve esaminare gli atti relativi a tutti gli incontri previsti nel calendario per ciascun girone per ciascuna giornata, ponendo ogni cura per far sì che tutte le squadre di ciascun girone siano poste nelle medesime obiettive condizioni, nei riguardi dei provvedimenti disciplinari che dovranno essere eventualmente adottati. Ogniqualvolta la Commissione Nazionale o Regionale Gare a Squadre, dall’esame delle carte arbitrali o attraverso qualunque altra forma di informazione, ravvisi infrazioni commesse da società o tesserati in relazione agli incontri dei quali deve provvedere all’omologazione dei risultati, trasmette gli atti al Giudice Unico Nazionale o Regionale, come di seguito precisato, per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, secondo quanto prevede il Regolamento di Giustizia.
2. - Le decisioni adottate dalla Commissione Nazionale o Regionale Gare a Squadre preposto alla gestione, e quelle del Giudice Unico competente, sono pubblicate sugli “ atti ufficiali ” della Federazione Italiana Tennistavolo, se riguardano Campionati che si svolgono in fase nazionale o interregionale, o nelle corrispondenti pubblicazioni ufficiali dei Comitati Regionali, se riguardano campionati che si svolgono in fase regionale o inferiore.
3. - Le decisioni che incidono solamente sugli interessi di alcune società (squadre dello stesso girone) sono, inoltre, anche direttamente comunicate alle interessate, mediante raccomandata postale o assicurata convenzionale. Se le decisioni riguardano squalifiche, oltre alla comunicazione diretta predetta, sono sempre anche preannunciate con telegramma.
4. - Nei campionati che si svolgono mediante concentramenti, le decisioni si intendono validamente comunicate agli interessati mediante affissione all'albo, che a tal fine deve essere predisposto in ogni luogo di gara ove si svolgono i concentramenti.
5. - Le decisioni pubblicate nei modi di cui ai precedenti commi si intendono comunicate validamente a tutte le società interessate. In caso di disservizi di qualunque natura, le società sono tenute ad informarsi, con qualunque mezzo utile, presso la Commissione Nazionale Gare a Squadre, circa l’esistenza o meno di decisioni che le riguardano e circa il loro contenuto. La Segreteria è tenuta a fornire le notizie richieste, anche nelle vie più brevi, ed a consegnare ai richiedenti copia delle decisioni.
 

Articolo 19. - Reclami.
 

1. - Il reclamo su "questioni organizzative" (che può riferirsi solo all'organizzazione, sul campo di gara, di una manifestazione o di un incontro a squadre e comunque a fatti o circostanze che esulano dallo svolgimento di ogni singola partita dell'incontro), in prima istanza è di competenza del Giudice Arbitro a cui va presentato:
a) per iscritto;
b) con la tassa prevista per i reclami di 1a istanza, nell'importo nazionale o regionale, a seconda del livello Nazionale o Regionale del Campionato, dell'incontro o della manifestazione;
c) prima dell'inizio della gara o incontro, se il reclamo riguarda l'ammissione degli/delle atleti/e, la presentazione delle squadre, l'orario, le operazioni preliminari, i tabelloni ed accoppiamenti o gironi eventualmente disposti in sede di gara, la regolarità dell'impianto e/o del materiale di gioco e simili questioni che siano attinenti alla gara o incontro e siano note prima del suo inizio;
d) entro 30 minuti dal verificarsi del fatto che motiva il reclamo, se detto fatto si verifica o si manifesta solo dopo l'inizio della gara o incontro;
e) entro 30 minuti dalla conclusione della gara o dell'incontro, per quant'altro non ricada nei casi precedenti. Su tali reclami il Giudice Arbitro decide immediatamente, con risposta scritta in tre copie: una da consegnare al reclamante, la seconda da affiggere all'albo dei comunicati ufficiali, se si tratta di concentramento o manifestazione, mentre invece, nei singoli incontri di campionato, tale seconda copia va consegnata al capitano della squadra avversaria e la terza, munita della firma del ricorrente in segno di ricevuta, da allegare al referto. 2. - Qualora la decisione del Giudice Arbitro non sia condivisa dal ricorrente o dalla parte avversaria, chi vi ha interesse può proporre il giudizio di 2° grado presso il Giudice Unico, dandone però, a pena di improponibilità successiva, preavviso scritto da consegnare al Giudice Arbitro, unitamente alla tassa prevista per i ricorsi in appello, entro mezz’ora dalla conclusione della gara o dell'incontro. Il Giudice Arbitro inoltra le tasse riscosse, la sua decisione di primo grado e l'eventuale preavviso di ricorso in appello, alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, che provvede a sospendere l’omologazione del risultato e a trasmettere gli atti al Giudice competente. Il ricorrente deve, poi, far seguito al preavviso dato con l'inoltro, entro 10 (dieci) giorni dalla data della gara o dell'incontro, delle motivazioni del ricorso e dell'eventuale documentazione che ritenga utile produrre, a meno che l'organo giudicante in appello (Giudice Unico Regionale o Nazionale) non sia insediato in sede di gara, nel qual caso si applica il comma 8 del presente articolo. Il mancato inoltro, o l'inoltro oltre i termini, delle motivazioni del ricorso fa decadere l'azione e produce l'incameramento delle tasse versate.
3. - I reclami su "questioni di fatto" e su "questioni tecniche" (che, come è noto, possono riguardare esclusivamente l'effettuazione di una singola partita dell'incontro a squadre o della manifestazione), seguono le norme di cui all'articolo 37 del presente Regolamento.
4. - I reclami in prima istanza, avverso le decisioni della Commissione Nazionale Gare a Squadre, vanno inoltrati al Giudice Unico con le modalità e procedure di cui al regolamento di giustizia, unitamente alla prova di aver versato la relativa tassa stabilita dal Consiglio Federale nella tabella delle Tasse Federali. Nel reclamo deve essere precisato se è chiesta la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, in attesa della decisione di merito dello stesso Giudice Unico.
5. - Le denunzie per fatti illeciti da chiunque commessi, al di fuori dei casi indicati nei commi precedenti, che possano avere effetto sull'omologazione dei risultati delle gare, vanno inoltrate, secondo le modalità precisate dal regolamento di giustizia, al Procuratore Federale, che può archiviarle o rimetterle al Giudice Unico o alla Commissione Nazionale Disciplinare secondo la competenza, per il giudizio di primo grado.
6. - I reclami in appello, avverso le decisioni del giudice di primo grado, vanno inviati alla Commissione di Appello Federale, con le modalità e procedure di cui al Regolamento di Giustizia, unitamente alla prova di aver versato la relativa tassa stabilita annualmente dal Consiglio Federale nella tabella delle Tasse Federali. Nel reclamo si deve precisare se è chiesta la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, in attesa della decisione di merito della Commissione di Appello Federale.
7. - Per Giudice Unico, ai sensi dei commi precedenti, deve intendersi il Giudice Unico "Regionale", se si tratta di manifestazione o campionato su cui ha giurisdizione e competenza il Comitato Regionale, mentre deve intendersi il Giudice Unico "Nazionale", se si tratta di manifestazione o campionato su cui ha giurisdizione la Commissione Nazionale Gare a Squadre.
8. - Ogni qualvolta la manifestazione, la gara o l'incontro deve concludersi con un risultato certo e definitivo, non più impugnabile, per necessità tecniche connesse allo svolgimento di gare successive, il Giudice Unico, che deve decidere in secondo grado sull'eventuale decisione appellata del Giudice Arbitro, deve essere presente sul luogo di gara e le sue decisioni devono trovare concreta ed immediata applicazione nella prosecuzione della manifestazione stessa. A tal fine il Giudice Arbitro, che ai sensi del comma 2 riceve il preavviso di reclamo in appello contro la sua decisione di primo grado e la relativa tassa, li rimette a1 Giudice Unico presente sul luogo di gara, unitamente ai precedenti atti raccolti e al suo giudizio di primo grado. Il ricorrente in appello deve esplicitare le motivazioni del ricorso al Giudice Unico entro il termine dal medesimo fissato, trascorso inutilmente il quale il Giudice Unico stesso dichiara improponibile il ricorso. In caso diverso, il Giudice Unico emette la sua decisione nel più breve tempo possibile al fine di consentire la regolare prosecuzione della gara, con facoltà di compiere gli atti istruttori ritenuti opportuni e necessari che gli è possibile svolgere sul posto. La decisione del Giudice Unico è definitiva, è affissa all'albo nel luogo di gara ed il Giudice Arbitro deve applicarla.
9. - Le funzioni del Giudice Unico, che non può essere presente alla manifestazione in cui è necessario procedere come indicato al comma precedente, sono validamente svolte da uno dei suoi sostituti.
 

Articolo 20. - Personale arbitrale.
 

1. - La designazione del personale arbitrale, nella qualità e quantità previste per l’attività di ciascuna manifestazione o campionato, è di competenza del Settore Arbitrale che vi provvede tramite:
• il Designatore Nazionale, per tutte le manifestazioni che si svolgono in fase nazionale o, eventualmente, interregionale;
• il Fiduciario Arbitri Regionale, per tutte le manifestazioni che si svolgono in fase regionale o inferiore.
2. - Il Designatore Nazionale può delegare al Fiduciario Arbitri Regionale, in tutto o in parte, le funzioni che gli competono.
3. - L'organismo arbitrale competente, agendo in conformità alle direttive impartite dal Consiglio federale o regionale, ha facoltà di designare, oltre al Giudice Arbitro e al personale arbitrale, obbligatoriamente richiesto dalle norme regolamentari, anche il Giudice Arbitro supplente e personale arbitrale ausiliario, determinando le loro effettive e rispettive competenze.
a) in serie A/1 femminile ed in serie A/1 maschile sarà designato un Giudice Arbitro che fungerà da arbitro al tavolo. Nel caso di assenza del Giudice Arbitro, si applicano le norme del comma 6.
b) in serie A/2 femminile sarà designato un Giudice Arbitro che fungerà da arbitro al tavolo. Nel caso di assenza del Giudice Arbitro, si applicano le norme del comma 6.
c) in serie A/2 maschile, saranno designati due arbitri per ogni incontro che fungeranno da arbitri al tavolo.


Quando è presente un solo Giudice Arbitro, e non è reperibile altro personale arbitrale, lo stesso assumerà il ruolo di Giudice Arbitro dell’incontro e i due arbitri di sedia, tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo (muniti di tessera federale), e non presenti a referto, dovranno essere forniti dalla società ospitante. In assenza dei tesserati i giocatori delle due squadre si alterneranno nelle funzioni di arbitri di sedia. Al raggiungimento del quarto punto da parte di una società, gli incontri si disputeranno uno per volta, e saranno arbitrati dal Giudice Arbitro. Nel caso d’assenza di entrambi i Giudice Arbitro, si applicano anche le norme del comma 6.
d) in serie B/1 maschile, in serie B/2 maschile ed in serie B femminile sarà designato un Giudice Arbitro che fungerà da arbitro al tavolo. Nel caso d’assenza del Giudice Arbitro, si applicano le norme del comma 6.
e) in serie C/1 maschile non verrà, di norma, designato alcun Giudice Arbitro. Il Giudice Arbitro dovrà essere fornito dalla società ospitante, con facoltà del Capitano della squadra ospite di mettere a referto eventuali considerazioni. Se non si può effettuare l’incontro per mancanza del Giudice Arbitro o se viene effettuato con un Giudice Arbitro sprovvisto dei requisiti indicati nel precedente comma, la squadra ospitante perderà l’incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla formula di svolgimento del Campionato. E’
fatta salva la facoltà da parte della Federazione Italiana Tennistavolo di un’eventuale designazione di un Giudice Arbitro e/o di un Commissario di Campo per controllare il regolare svolgimento degli incontri.
4. - Il Giudice Arbitro effettivo che, per causa di forza maggiore, non può iniziare o condurre a termine il suo compito, si fa sostituire dal Giudice Arbitro supplente, se designato e presente, o, in mancanza, da qualsiasi altro Giudice Arbitro presente, specificando la sostituzione disposta e le relative motivazioni sul referto arbitrale.
5. - In caso di assenza del Giudice Arbitro effettivo all'orario previsto per l’inizio delle operazioni preliminari all'incontro, le operazioni stesse sono immediatamente iniziate dal Giudice Arbitro supplente, se designato e presente. Se il Giudice Arbitro supplente non è stato designato o non è presente, si attende l'arrivo del Giudice Arbitro effettivo fino a 15 (quindici) minuti oltre l'orario ufficiale di inizio dell'incontro, trascorsi i quali assume a tutti gli effetti le funzioni di Giudice Arbitro dell'incontro qualunque Giudice Arbitro presente e, in caso di presenza di più Giudice Arbitro, quello più anziano nella carriera arbitrale. La presente norma si applica anche nel caso di concentramenti e/o di più incontri concomitanti nello stesso luogo di gara.
6. - Nel caso di cui al comma precedente, se nessun Giudice Arbitro è presente, il capitano della squadra ospitante, assistito dal capitano avversario, provvede alla ricerca di una persona, comunque tesserata alla Federazione Italiana Tennistavolo, capace e disposta ad assumere le funzioni di Giudice Arbitro dell'incontro. Se la ricerca ha esito positivo e sulla persona reperita vi è accordo col capitano della squadra ospite, deve essere immediatamente stesa una dichiarazione, da allegarsi al referto, attestante il raggiunto accordo, sottoscritta sia dalla persona designata, in segno di accettazione, sia dai due capitani, a testimonianza dell'accordo raggiunto. La persona designata assume a tutti gli effetti le funzioni di Giudice Arbitro dell'incontro dal momento della sottoscrizione della dichiarazione, che funge da designazione dell'organismo arbitrale competente. La Società ospitante deve inviare il referto di gara alla Commissione Nazionale Gare a Squadre entro sette giorni dall’effettuazione dell’incontro; in difetto è applicata la sanzione prevista dalla tabella tasse Federali. Se dopo venti giorni dall’effettuazione dell’incontro la Società ospitante non ha ancora provveduto a fornire il referto alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, perderà l’incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla formula di svolgimento del Campionato e sarà incamerata metà della cauzione. L'accordo raggiunto non è revocabile. Il referto dovrà riportare nome e firma leggibile del Giudice arbitro designato dalle società. La procedura del presente comma può essere esperita anche nei concentramenti, con l’accordo dei capitani di tutte le squadre presenti. L’Attività di un campionato può, però, prevedere che in caso di assenza del Giudice Arbitro o altro personale designato, l'incontro non possa aver luogo, e, in tal caso, non si dà luogo alla procedura di cui al presente comma.
7. - In caso di assenza del Giudice Arbitro designato l’incontro dovrà in ogni caso essere disputato con le seguenti modalità:
a) i capitani potranno accordarsi al fine di scegliere, tra i presenti, persona idonea ad arbitrare l’incontro garantendone il regolare svolgimento, secondo quanto esplicitato nel precedente comma;
b) la Società ospitante dovrà, in ogni caso ed obbligatoriamente e sotto la propria responsabilità, mettere a disposizione una persona idonea, comunque tesserata alla Federazione Italiana Tennistavolo la quale, se necessario, dovrà arbitrare l’incontro garantendone il regolare svolgimento.
In caso di inottemperanza al disposto di cui alla lettera b), la Società ospitante avrà partita persa con il punteggio più sfavorevole possibile.
8. - Se le operazioni di sostituzione del Giudice Arbitro assente, di cui al comma 6 del presente articolo, sono svolte prima della scadenza del tempo di attesa di 15 (quindici) minuti e, prima che tale tempo sia scaduto, arriva sul luogo di gara il Giudice Arbitro designato, anche se l'incontro è già iniziato il Giudice Arbitro stesso annulla tutte le operazioni fino a quel momento svolte indebitamente, riprendendole fin dall'inizio con la presentazione delle squadre.
9. - In qualsiasi incontro il Giudice Arbitro può svolgere anche le funzioni di arbitro al tavolo. Nel caso un Giudice Arbitro si trovi nella necessità di sostituire un Arbitro al tavolo lo sceglie liberamente, nell’ordine, fra:
a) tesserati non atleti della stessa squadra a cui appartiene l’atleta che funge in quel momento da Arbitro e deve essere sostituito;
b) atleti/e o tesserati della squadra avversaria;
c) qualunque persona, tesserata alla Federazione Italiana Tennistavolo, presente all’incontro, che si renda disponibile.
Se, nel caso di cui al comma precedente, nessuno si presta a fungere da Arbitro al tavolo e, per il loro comportamento, nessun atleta si dimostra idoneo a svolgere tali funzioni, essendo responsabilità della squadra ospitante assicurare la presenza di persone idonee a tale compito in caso di necessità, l’incontro è sospeso e l’organo che gestisce il Campionato assegna la sconfitta alla squadra ospitante con il punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla formula di svolgimento del Campionato, e un ammenda pari a un terzo della cauzione.
10. - Il Giudice Arbitro, nel caso di adozione, durante l’incontro, di provvedimenti disciplinari anche di semplice ammonizione e/o in presenza di fatti che siano passibili di provvedimento disciplinare da parte del Giudice Unico, deve telefonare alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, che ne assume il testo autentico sotto forma di fonogramma, il contenuto del proprio rapporto trascritto a verbale, entro 24 ore dal termine dell’incontro.


Articolo 21. - Spostamento del campo di gara.


1. - In tutti i casi in cui si verifichi la necessità di spostare uno o più incontri su campi di riserva, o comunque su campi diversi da quelli già indicati per ciascun incontro nel calendario del campionato, la società ospitante deve chiedere l'autorizzazione allo spostamento, alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, almeno 20 giorni prima della data fissata per il primo incontro da spostare. La richiesta deve essere motivata, deve essere inoltrata per raccomandata postale, deve contenere la tassa di spostamento prevista dal programma dell’Attività di ciascun campionato, nonché la richiesta di omologazione di ciascun campo di gara, che non risulti già omologato per il campionato a cui appartengono gli incontri da spostare. La società richiedente deve accertarsi che la richiesta sia  effettivamente pervenuta, preannunciandola telefonicamente o telegraficamente (o con mezzi equivalenti) e seguendone l’iter di accoglimento.
• in serie A/1 maschile e femminile non verranno rinviati incontri per le indisponibilità dei campi di gara (principale e/o riserva).
2. - La tassa va corrisposta in ragione di una sola tassa per ciascuna richiesta, anche se riguardante più di un incontro, a condizione che tutti gli incontri siano da spostare su un solo campo di riserva. Vanno, invece, corrisposte tante tasse quanti sono i campi interessati dagli spostamenti, se la richiesta riguarda lo spostamento di più incontri su campi diversi. Nessuna richiesta e nessuna tassa va inoltrata, se l'utilizzazione del campo di riserva è stata indicata all'atto dell'iscrizione al campionato e se il relativo calendario indica già i distinti campi sui quali sono disputati i singoli incontri.
3. - La richiesta di spostamento del campo di gara, se inoltrata nel rispetto delle norme dei commi precedenti, di regola è accolta. La Commissione Nazionale Gare a Squadre attiva presso la Commissione competente la procedura di omologazione del campo, se necessaria, e comunica l'autorizzazione allo spostamento alle due squadre interessate e al personale arbitrale designato, accertando telefonicamente che tale comunicazione sia pervenuta in tempo utile. La società richiedente è esonerata da qualunque ulteriore adempimento, solo se e quando riceve comunicazione dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre che l'avvenuto spostamento è stato effettivamente recepito dagli avversari e dal personale arbitrale, altrimenti è tenuta a adottare le precauzioni ed a fornire le prestazioni di cui al comma seguente.
4. - Quando lo spostamento del campo di gara si rende necessario solo in prossimità della data, o addirittura nella stessa giornata dell'incontro, fermo restando l'obbligo dell'inoltro formale della richiesta di spostamento e della relativa tassa, con ulteriore obbligo di preavviso telegrafico, la società ospitante è tenuta ad attendere l'arrivo della squadra ospite e del personale arbitrale sul luogo di gara previsto dal calendario del campionato e ad effettuare il loro trasporto gratuito sul campo di riserva. In tal caso il Giudice Arbitro annota a referto la circostanza ed ogni altra notizia utile assunta al riguardo sul posto, tenuto conto che, solo nel caso di effettiva esistenza di motivi di forza maggiore, è consentito utilizzare procedure di spostamento del campo diverse da quella ordinaria indicata ai commi precedenti. La società ospitante è tenuta a adottare le precauzioni e a fornire le prestazioni di cui al presente comma anche quando ha inviato la richiesta di spostamento al di fuori del termine previsto al comma 1, nonché tutte le volte che pur avendo inoltrato la richiesta in tempo utile, non abbia ricevuto l'autorizzazione allo spostamento e/o non abbia ricevuto conferma, come indicato al comma 3, che la squadra avversaria e/o il personale arbitrale siano stati effettivamente informati che lo spostamento è stato autorizzato.
5. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre, se ravvisa inadempienze od abusi della società ospitante nell'utilizzazione della procedura eccezionale di spostamento o sue mancanze nelle prestazioni di assistenza alla squadra avversaria e al personale arbitrale di cui al comma 4, deferisce l'inadempiente al Giudice Unico che, dopo aver accertato l'inadempienza, applica un’ammenda pari a tre volte la tassa. Se, in sede di giudizio, il Giudice Unico non riconosce l'inadempienza addebitata o se è la Commissione Nazionale Gare a Squadre a ritenere validi i motivi di forza maggiore per il ricorso alla procedura eccezionale adottata e se la società ospitante ha adempiuto i doveri di assistenza su indicati, è la stessa Commissione Nazionale Gare a Squadre che provvede a addebitare alla società ospitante la sola tassa ordinaria.
 

Articolo 22. - Spostamento della data e/o dell’orario degli incontri.
 

1. - Possono essere prese in considerazione domande di spostamento della data e/o dell'orario degli incontri, rispetto a quanto indicato dal calendario del campionato, purché rientrino in una delle seguenti ipotesi:
a) anticipo o posticipo degli incontri, a condizione che siano disputati o in un giorno della settimana antecedente la data fissata dal calendario del campionato oppure entro i 15 (quindici) giorni successivi a tale data. Solo in casi eccezionali la Commissione Nazionale Gare a Squadre può autorizzare, con decisione inappellabile, che l’incontro sia posticipato ulteriormente;
b) modifiche qualsiasi di data e/o di orario degli incontri non disputati per cause di forza maggiore, riconosciute come tali dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre competente e quindi "da recuperare";
c) in serie B/1 e B/2 maschile non verranno più concessi accoppiamenti di incontri da e per le isole, in quanto è previsto un rimborso del 50%, del biglietto aereo, per gli atleti titolari (tre persone). La richiesta dei rimborsi dovrà essere presentata al termine della stagione agonistica;
d) entro il 30 settembre di ogni anno, per ogni squadra di serie C/1 maschile possono richiedere, previo parere scritto favorevole della squadra avversaria, di abbinare incontri di campionato per tutte le trasferte superiore ai 400 Km. tra andata e ritorno (con riferimento alle tabelle ACI). Tale abbinamento può essere concesso nella misura massima di un incontro del girone di andata e uno del girone di ritorno e solo anticipando rispetto la data prevista dal calendario ufficiale, diffuso ad inizio Campionato dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre. Nel girone d’andata non possono essere anticipate le partite del girone di ritorno e viceversa.
2. - Le domande di spostamento di data e/o orario degli incontri sono prese in considerazione, solo se sono motivate da un evidente interesse oggettivo della Federazione Italiana Tennistavolo o da evidenti cause di forza maggiore.
Costituiscono interesse oggettivo della Federazione Italiana Tennistavolo:
a) gli impegni internazionali di una o entrambe le squadre interessate all'incontro;
b) gli impegni internazionali della nazionale italiana, di un atleta delle squadre interessate all'incontro;
c) l’inserimento dell'incontro in manifestazioni di alto valore propagandistico;
d) la sua ripresa televisiva su rete nazionale, e simili.
Costituiscono causa di forza maggiore:
1. l’indisponibilità dell'impianto e l'impossibilità di ricorrere allo spostamento del campo di gara per assoluta mancanza di altro impianto idoneo, se l’indisponibilità dell'impianto che viene a mancare deriva da occupazione improvvisa per causa indipendente dalla volontà della società ospitante, o per inagibilità derivante da eventi naturali, o per lavori disposti dal proprietario, diverso dalla società che ne usufruisce per concessione o altro titolo, o da altre cause assolutamente indipendenti dalle possibilità di rimedio o da responsabilità della società richiedente. In serie A/1 femminile e maschile l’indisponibilità del campo di gara principale e/o di riserva non costituisce l’impossibilità a disputare l’incontro e la squadra interessata si considera rinunciataria all’incontro.
3. - La richiesta di spostamento di un incontro, in giorno e/o orario diverso da quello stabilito nel calendario del campionato, deve essere inoltrata alla Commissione Nazionale Gare a Squadre a cui è affidata la gestione del campionato stesso, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) deve indicare la data e/o orario proposti e la relativa motivazione dello spostamento;
b) deve essere spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata dal calendario del campionato, o, in caso di anticipo, almeno 15 (quindici) giorni prima della nuova data proposta;
c) deve essere corredata del parere favorevole della squadra avversaria;
d) deve essere accompagnata dalla tassa di spostamento prevista dall’Attività di ciascun campionato, o dalla prova dell'avvenuto versamento della stessa.
4. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre decide inappellabilmente sulla richiesta e comunica la decisione adottata. Se l'accoglie ne dà comunicazione alle squadre interessate ed al personale arbitrale designato, se la respinge ne dà comunicazione alla sola richiedente. In assenza della comunicazione ufficiale restano, comunque, validi a tutti gli effetti, il giorno e l'orario indicati nel calendario del campionato.
5. - Quando lo spostamento della data e/o orario dell'incontro si rende necessario solo in prossimità della data, o addirittura nella stessa giornata, dell'incontro, la società ospitante ha comunque l’obbligo di darne avviso telegrafico alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, facendo poi seguire la richiesta di "recupero" dell'incontro in altra data, come indicato al comma 3.
6. - Nel caso del comma precedente, come pure nei casi in cui la richiesta di spostamento è stata inoltrata al di fuori del termine indicato al comma 3, nonché tutte le volte in cui, pur essendo stata inoltrata la domanda in tempo utile, non sia pervenuta l'autorizzazione allo spostamento o la notizia certa che l'autorizzazione stessa è stata recepita anche dalla squadra avversaria e dal personale arbitrale, la società ospitante ha l’obbligo di trovarsi sul luogo di gara, nel giorno ed orario previsti dal calendario del campionato, per informare gli eventuali presenti circa le cause improvvise che impediscono l'effettuazione dell'incontro conformemente a quanto dispone il calendario stesso. In tal caso, se l'incontro è possibile con spostamento su altro campo di gara, si procede come indicato all’articolo 21 comma 4, mentre se è possibile con spostamento di data e/o di orario, ma sul medesimo campo di gara indicato dal calendario del campionato e, trattandosi di spostamento tale che la squadra avversaria ed il personale arbitrale vi acconsentono, l'incontro si effettua egualmente, ma il Giudice Arbitro annota a referto le circostanze che gli sono state esposte e ogni altra notizia utile raccolta sul luogo, al fine di provare lo stato di necessità e le cause di forza maggiore che giustificano la procedura straordinaria di spostamento, allegando ad esso anche l’eventuale documentazione consegnatagli dalla squadra ospitante. In caso di mancato accordo sullo spostamento di data e dell'orario, il Giudice Arbitro ne espone a referto le cause e le eventuali dichiarazioni della squadra ospite, senza dare inizio all'incontro.
7. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre, in sede di esame del referto arbitrale, tanto se l’incontro si è disputato egualmente, quanto se non si è disputato, adotta i comportamenti ed i provvedimenti appropriati di cui all’articolo 21 comma 5, a seconda che ravvisi o meno responsabilità o inadempienze della società ospitante. Se riconosce palesemente valide le motivazioni che gli sono state fornite al riguardo, dispone per il recupero dell'incontro con l’addebito della sola tassa di spostamento, mentre se ravvisa elementi di dubbio circa la regolarità della procedura adottata, o sul comportamento della società ospitante, o sulle motivazioni addotte, rimette ogni decisione al riguardo al Giudice Unico, il quale, dopo aver accertato l'eventuale inadempienza, applica la sanzione di cui all’articolo 21 comma 5. Se il Giudice Unico non ravvisa l'inadempienza, rimette alla Commissione Nazionale Gare a Squadre il compito di stabilire il recupero dell'incontro, con l'addebito della sola tassa di spostamento.
8. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre può disporre d'ufficio spostamenti di date e/o orari di incontri rispetto a quanto è stabilito dal calendario del campionato stesso, se ciò è imposto da esigenze Federali indipendenti dalla volontà e dagli interessi delle squadre coinvolte negli incontri da spostare. In tal caso devono essere sentite le società interessate per concordare le date e/o orari degli spostamenti e per accertare la disponibilità dei campi di gara; gli spostamenti avvengono, comunque, senza il pagamento di alcuna tassa.
9. - Le società che giocheranno in altra data e/o orario, rispetto a quella prevista in calendario, senza aver ricevuto comunicazione autorizzativa da parte della Commissione Nazionale Gare a Squadre saranno dichiarate entrambe perdenti e verranno sanzionate con un punto di penalizzazione in classifica, ed una ammenda pari a due volte la tassa.
10. - Gli incontri di campionato di serie A/1 maschile e femminile da spostare per l’effettuazione di incontri Internazionali, di Lega Europea, di Coppa Campioni o di Coppa Evans devono essere recuperati, di massima, entro il martedì successivo alla data prevista dal calendario del campionato o possono essere anticipati rispetto alla giornata di campionato.
11. - Gli incontri di campionato (esclusa la serie A/1 femminile e maschile) rinviati devono essere disputati, improrogabilmente, alla prima data disponibile prevista dal calendario del campionato.
12. - Gli impegni internazionali di eventuali atleti stranieri non costituiscono né "interesse oggettivo della Federazione Italiana Tennistavolo" allo spostamento, né "causa di forza maggiore" che giustifichi lo spostamento, per cui la richiesta di spostamento giustificata da tale causa non può essere presa in considerazione. Solo gli impegni di atleti con la squadra nazionale italiana, costituendo "interesse oggettivo della Federazione Italiana Tennistavolo", giustificano lo spostamento che, peraltro, è adottato solo su richiesta della squadra interessata, ai sensi del comma 8.
 

Articolo 23. - Organizzazione dell'incontro, allestimento ed apertura del campo di gara.
 

1. - La società ospitante deve allestire il campo di gara in modo che esso sia effettivamente disponibile e perfettamente agibile almeno 30 minuti prima (60 minuti prima per gli incontri di serie A/1 maschile e femminile) dell'orario stabilito per l'inizio dell'incontro.
2. - Durante il periodo intercorrente fra l'apertura dell'impianto e l’inizio dell'incontro il Giudice Arbitro, effettua le verifiche ed i controlli che ritiene opportuni e, a sua richiesta, gli deve essere esibito il verbale rilasciato dalla Commissione che ha proceduto alla sua omologazione. In caso di discordanza fra la situazione di fatto e quanto risulta dal verbale, il Giudice Arbitro ne fa oggetto di rapporto a referto. Tali verifiche dovranno, comunque, essere sempre effettuate se l'impianto non è stato ancora omologato e, specialmente, se si tratta di impianto di riserva o reperito all'ultimo momento, ai sensi dell’articolo 21 comma 4.
3. - Se dalle verifiche compiute emerge che la situazione di fatto non permette lo svolgimento dell’incontro, a giudizio insindacabile del Giudice Arbitro, l'incontro non ha luogo e lo stesso Giudice Arbitro ne indica i motivi a referto. In tal caso i capitani delle squadre interessate hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni
al riguardo e il Giudice Arbitro deve allegarle al referto.
4. - Il Giudice Arbitro non può far disputare l’incontro quando, a suo giudizio, le condizioni ambientali sono assolutamente incompatibili con la pratica del tennistavolo agonistico e/o sono dannose per la salute e/o per l'incolumità degli/delle atleti/e.
5. - Il Capitano della squadra ospite ha il diritto di presentare al Giudice Arbitro, verbalmente, e solo durante il periodo di cui al comma 2, eventuali riserve sulla regolarità dell'impianto che il Giudice Arbitro deve annotare, contestualmente, a referto insieme alla sua decisione, dandone notizia anche al capitano della squadra ospitante. Se il Giudice Arbitro decide per l'effettuazione dell'incontro, il capitano della squadra ospite non può rifiutarsi di far scendere in campo la propria squadra, ma conserva la possibilità di attivare la formale procedura di reclamo per "questioni organizzative", di cui all’articolo 19 comma 1.
6. - Durante il periodo di cui al comma 2, la squadra ospite ha il diritto di usufruire dell'impianto per almeno 15 minuti di riscaldamento (30 minuti per la serie A/1 maschile e femminile). Un uguale periodo di riscaldamento deve essere comunque consentito alla stessa squadra ospite in tutti i casi in cui l'incontro non possa iniziare all'orario stabilito, a condizione che il ritardo non sia da imputarsi alla squadra ospite medesima.
7. - Se durante l’incontro si verifica una indisponibilità temporanea del campo di gioco (es. mancanza della corrente elettrica, infiltrazione d’acqua, danneggiamento del tavolo di gioco, ecc.), le squadre ed il Giudice Arbitro attenderanno il ripristino del guasto e l’incontro dovrà riprendere entro novanta minuti dall’orario in cui si è riscontrato il guasto. In caso di mancata ripresa dell’incontro, lo stesso sarà rinviato e, le spese di viaggio saranno a carico della società ospitante.
8. - In tutti i casi in cui l’incontro non può avere luogo per indisponibilità del campo di gioco o per la sua inadeguatezza ai sensi dei commi 2 e/o 3 e/o 4, la squadra ospitante, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre o dal competente Giudice Unico, si considera rinunciataria all'incontro stesso.
9. - In tutti i campionati la società ospitante deve, in ogni caso, assicurare un adeguato servizio d’ordine, valutando quando è opportuna la presenza dell’autorità di pubblica sicurezza locale. In ogni caso, se è previsto l’ingresso del pubblico a pagamento, è obbligatorio dare avviso dell’incontro alla predetta autorità, mediante raccomandata, richiedendo il servizio d’ordine. La copia e la ricevuta della raccomandata devono essere esibite al Giudice Arbitro dell’incontro, a sua richiesta.
10. - In serie A/1 e serie A/2 maschile e femminile, le due squadre ed il personale arbitrale si schierano in campo e sono presentati al pubblico dallo speaker, che aggiunge informazioni sulle modalità di svolgimento del campionato e dell’incontro, sulla situazione di classifica delle squadre e sull’esito di loro precedenti incontri. Lo speaker interviene, inoltre, al termine di ogni turno di gara per descrivere la situazione di punteggio parziale, con commenti che devono essere improntati ad obbiettività, devono essere puramente descrittivi e non devono poter in alcun modo influenzare l’andamento dell’incontro. Negli altri campionati la presentazione è facoltativa.
11. - Le disposizioni del precedente comma, nel caso di assenza o di manifesta insufficienza di pubblico, possono essere disattese, su decisione della società ospitante.
12. - In tutti i campionati di serie Nazionale la società ospitante dovrà comunicare alla Federazione Italiana Tennistavolo inserendo il risultato dell’incontro, entro le ore ventiquattro del giorno in cui si svolge l’incontro, secondo le modalità descritte alla pagina web - www:fitet.org/portale risultati.
Alle società inadempienti sarà comminata l’ammenda prevista dalla tabella tasse. Ogni Comitato Regionale può istituire analogo servizio per il campionato di promozione.

 


Articolo 24. - Rinuncia agli incontri di campionato.
 

1. - L'eventuale rinuncia a disputare un qualsiasi incontro di campionato deve essere preannunciata telegraficamente e confermata subito dopo con raccomandata postale diretta alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, con le motivazioni addotte per la rinuncia, in modo che detto organismo ne abbia notizia almeno 48 ore prima dell'orario di inizio dell'incontro. La Commissione stessa provvede, coi mezzi più idonei, ad avvisare la squadra avversaria ed il personale arbitrale designato che l’incontro è annullato.
2. - Finché non perviene dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre la comunicazione ufficiale di annullamento dell'incontro, tanto la squadra avversaria quanto il personale arbitrale sono tenuti a presentarsi egualmente in campo.
3. - Se la dichiarazione di rinuncia, o almeno il suo preavviso telegrafico, non perviene alla Commissione Nazionale Gare a Squadre almeno 48 ore prima dell'orario di inizio dell'incontro, ove l'organismo stesso non riesca ad avvertire dell’annullamento dell’incontro, sia la squadra avversaria che il personale arbitrale, prima della loro partenza, e se essi, in tutto o in parte, si presentano in campo, le spese relative di viaggio e di quant'altro è occorso per la trasferta sono poste a carico della rinunciataria.
4. - La rinuncia ad un solo incontro, a condizione che sia stata presentata secondo le norme del comma 1, è sanzionata con:
a) la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla sua formula di svolgimento;
b) la penalizzazione di un punto in classifica;
c) l'ammenda pari all'importo di due volte la cauzione. L'eventuale rimborso delle spese sostenute dalla squadra avversaria potrà essere richiesto alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, previa presentazione della relativa documentazione. Tale rimborso non potrà, comunque, essere superiore all’ammenda prima citata;
d) l'obbligo di pagare l'ammenda prima del successivo incontro di campionato, con l'onere di consegnare al Giudice Arbitro di tale successivo incontro la prova di aver effettuato il versamento. Il Giudice Arbitro allega a referto la prova ricevuta, altrimenti non dà inizio all'incontro e la squadra inadempiente è considerata rinunciataria senza preavviso;
e) la cauzione è comunque incamerata.
5. - Quando è già stata sanzionata una prima rinuncia come indicato al comma 4, la rinuncia ad un secondo qualsiasi incontro del campionato è sanzionata con:
a) l’esclusione della rinunciataria dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale;
b) il pagamento delle spese eventualmente sostenute dal personale arbitrale;
c) l’ammenda pari all'importo di due volte la cauzione. Eventuale rimborso delle spese sostenute dalla squadra avversaria potrà essere richiesto alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, previa presentazione della relativa documentazione, secondo quanto previsto al comma 4 punto c);
d) la squadra rinunciataria è retrocessa, nella stagione successiva, nel livello di Campionato Regionale più basso esistente;
e) la cauzione è comunque incamerata.
6. - La rinuncia senza preavviso, anche se costituisce la prima rinuncia, e la rinuncia al campionato quando esso è già iniziato, sono sanzionate come indicato al comma 5. Tuttavia, se la mancata presentazione in campo della squadra ospite è dovuta a guasti all'automezzo, attestati esclusivamente dal soccorso A.C.I., comunque non considerati come causa di forza maggiore, si applicherà il comma 4 e non sarà considerata come prima o seconda rinuncia.
7. - Le norme del presente articolo, per la parte applicabile, sono adottate anche per i campionati che si effettuano su un solo livello, in una o più fasi.
 

Articolo 25. - Formule di gioco.
 

1. - ELITE (cinque singolari) campionato di serie A/1 femminile e maschile
L’incontro si disputa su un tavolo e la successione degli incontri è la seguente:
 

A - X
B - Y
C - Z
A - Y
B - X
 

Ogni squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 5 (cinque) atleti/e. L’incontro si conclude appena una delle
squadre totalizza tre punti.
 

2. - SWAYTHLING


a) campionato di serie A/2 maschile
b) campionato di serie B/1 maschile
c) campionato di serie B/2 maschile
d) campionato di serie C/1 maschile
e) campionato di Promozione Regionale maschile
 

Per i campionati di serie A/2 maschile gli incontri si devono disputare, obbligatoriamente, su due tavoli.
Nelle altre serie gli incontri si svolgono su uno o due tavoli a scelta irrevocabile della squadra che lo richiede all’atto dell’iscrizione al Campionato. Nel caso si scelga la scelta dei due tavoli fungeranno da arbitri di sedia gli atleti non impegnati in gara.
La successione degli incontri è la seguente:
 

A - X
B - Y
C - Z
B - X
A - Z
C - Y
B - Z
C - X
A - Y
 

L’incontro si conclude quando una delle due squadre ottiene cinque punti. Ogni squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 5 (cinque) atleti, di cui tre (tre) titolari. Se l’incontro si svolge su due tavoli (della stessa marca, tipo e colore), le partite sono accoppiate e debbono svolgersi contemporaneamente su ciascun tavolo con la seguente successione:

A - X Tavolo 1
B - Y Tavolo 2
C - Z Tavolo 1
B - X Tavolo 2
A - Z Tavolo 1
C - Y Tavolo 2
B - Z Tavolo 1
C - X Tavolo 2
A - Y Tavolo 1
 

E’ vietato iniziare un turno se il precedente non è ultimato su entrambi i tavoli.
Quando, dopo l’ultimazione di un qualsiasi turno di gioco, una delle squadre ha totalizzato quattro punti, l’incontro proseguirà su un tavolo secondo la normale successione degli incontri.
 

3. - MINI SWAYTHLING
 

a) campionato di serie A/2 femminile
L’incontro si disputa su un tavolo e la successione degli incontri è la seguente:
 

A - X
B - Y
C - Z
B - X
A - Z
C - Y
 

L’incontro si conclude quando una delle due squadre ottiene quattro punti o con il pareggio qualora al termine dei sei incontri nessuna delle due squadre abbia totalizzato quattro punti. Ogni squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 5 (cinque) atleti, di cui tre (tre) titolari.
 

4. - COURBILLON (DAVIS)
 

campionato di serie B femminile
campionato di Promozione Regionale femminile
campionato maschili e femminili di settore
• under 21
• juniores
• allievi
• ragazzi
• giovanissimi
 

L’incontro si disputa su un tavolo e la successione degli incontri è la seguente:
A - X
B - Y
Doppio
A - Y
B - X
 

Ogni squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 5 (cinque) atleti/e. All’atto della presentazione della squadra può essere indicato solo il nominativo degli/delle atleti/e titolari che disputano i singolari; la formazione del doppio può essere presentata al momento in cui deve scendere in campo. E’ obbligatorio disputare tutte e cinque le partite previste dalla formula, eccetto negli incontri che si svolgono in concentramento, nel qual caso l’incontro si conclude appena una delle squadre totalizza tre punti.
 

Articolo 26. - Presentazione delle squadre in campo e presentazione di squadra incompleta.
 

1. - Ciascuna squadra deve presentarsi al Giudice Arbitro dell'incontro almeno quindici minuti (30 minuti per la serie A/1 maschile e femminile) prima dell'orario fissato per il suo inizio, con un numero d’atleti/e almeno pari a quelli/e richiesti/e dalla formula di svolgimento dell'incontro stesso, nonché col capitano della squadra, che può essere anche un/una atleta. I titolari e le riserve (a completare il numero massimo d’atleti/e che compongono una squadra secondo la norma specifica della formula di gioco con cui si svolge un Campionato) devono essere presenti e indicati a referto prima dell’inizio dell’incontro. Nella formazione dei campionati a squadre di serie A/1 femminile e maschile è possibile presentare a referto e schierare due atleti di nazionalità straniera. In tutti gli altri campionati è possibile presentare a referto e schierare un solo atleta di nazionalità straniera.

2. - Tutte/i le/gli atlete/i che compongono la squadra (comprese le riserve) dovranno presentarsi al Giudice Arbitro in corretta tenuta sportiva, e trattenersi sino al termine dell’incontro.
3. - In tutti i Campionati che si svolgono con le formule di gioco sotto citate è possibile schierare una riserva secondo le seguenti disposizioni:
a) Formula “Elite” : dopo i primi tre singolari;
b) Formula “Swaythling” : dopo i primi tre singolari;
c) Formula “Mini Swaythling” : dopo i primi tre singolari;
d) Formula “Courbillon” : dopo i primi tre incontri.
 

Esclusivamente il Capitano della Squadra ha la facoltà di decidere la sostituzione e, quindi, quale atleta è sostituito.
Un atleta sostituito non può rientrare in gioco. La riserva che è stata inserita nel referto, ma non ha giocato effettivamente, può giocare in altri Campionati in cui ha diritto a partecipare secondo le norme vigenti.
4. - La formazione della squadra e l'indicazione del suo capitano devono essere riportate, con tutte le indicazioni necessarie esattamente compilate, sull'apposito "modulo di presentazione della squadra in campo" che, redatto in duplice copia, deve essere consegnato dal capitano al Giudice Arbitro, unitamente alle tessere federali vidimate per l'anno agonistico in corso ed al documento di riconoscimento per ciascuna persona elencata nel modulo.
5. - Gli/le atleti/e privi/e della tessera federale sono ammessi/e a disputare l'incontro "sub judice", purché rilascino una dichiarazione, che deve essere possibilmente redatta sull'apposito modulo predisposto, da loro stessi/e sottoscritta, attestante l'avvenuta firma della domanda di tesseramento per la società a cui appartiene la squadra con la quale scendono in campo. La dichiarazione è completata dalla attestazione del capitano, da lui stesso sottoscritta, con la quale si dà atto che la domanda di tesseramento a cui fa riferimento l'atleta è stata inoltrata, per il rilascio o la vidimazione di rinnovo della tessera, al competente organo federale, almeno entro le ore 24 del giorno precedente quello in cui si svolge la gara, ovvero entro il diverso termine di tesseramento previsto, eventualmente, per l’Attività del campionato e del livello in cui la squadra è collocata. La dichiarazione, a pena d’inefficacia, deve essere accompagnata dalla tassa stabilita annualmente dal Consiglio Federale, che il Giudice Arbitro, incassa e trasmette all'organo od organismo cui è affidata la gestione del campionato, insieme al referto arbitrale.
6. - Il Giudice Arbitro, sulla scorta della documentazione presentatagli, accerta l'identità personale e la qualifica d’atleta o la diversa qualifica di tesserato/a alla Federazione Italiana Tennistavolo di tutte le persone elencate sul modulo di cui al comma 4.
7. - Quando l'atleta e/o qualsiasi altra persona compresa nel modulo di cui al comma 4 deve partecipare a manifestazioni che comprendono più incontri che si svolgono nella medesima località, anche in più giorni, la dimostrazione della qualifica di atleta o altra qualifica di tesserato/a alla Federazione Italiana Tennistavolo e il pagamento della tassa "sub judice", dovuta con la relativa dichiarazione di cui al comma 5, sono richiesti solo in occasione del primo incontro cui partecipano nell'ambito della manifestazione.
8. - Per il riconoscimento dell'identità personale, è ritenuto valido qualsiasi documento rilasciato da una pubblica amministrazione munito di fotografia. In mancanza di esso, oltre la segnalazione a referto, il/la tesserato/a (atleta, tecnico, dirigente) è ammesso/a all'incontro, solo se è conosciuto/a personalmente dal Giudice Arbitro o da un qualsiasi tesserato/a alla Federazione Italiana Tennistavolo maggiorenne e munito di documento di riconoscimento, il quale rilasci al Giudice Arbitro apposita dichiarazione scritta, assumendosi la responsabilità dell'identificazione. Se il riconoscimento così effettuato riguarda un/una tesserato/a che deve prendere parte a gare giovanili o veterani, esso/a può essere ammesso/a solo se chi lo/a riconosce è anche in grado di attestarne, inequivocabilmente, la data di nascita. I tesserati (atleta, tecnico, dirigente) privi di documento di riconoscimento saranno sanzionati con una ammenda stabilita annualmente dal Consiglio Federale (tabella tasse punto G comma “a”).
9. - La posizione delle persone ammesse agli incontri "sub judice" è controllata d'ufficio dalla Commissione che gestisce il campionato. Se dal controllo emergono posizioni irregolari, la Commissione Nazionale Gare a Squadre deferisce la/le suddetta/e persona/e e la loro società al Giudice Unico che, nel caso di atleti/e in posizione irregolare, omologa gli incontri ai quali hanno preso parte con la sconfitta della squadra che li ha impiegati, con il peggiore risultato riferito alla formula di svolgimento dell’incontro e, considerando dette squadre come presentatesi in formazione incompleta, è comminato un ulteriore punto di penalizzazione. E’ fatta salva l’applicazione di ulteriori provvedimenti ritenuti opportuni dallo stesso organo giudicante, in relazione alla gravità del caso. Se la posizione irregolare emerge a carico di persone ammesse all'incontro ma non aventi la qualifica di atleta, o a carico di atleti/e non impiegati/e nell'incontro, fatto salvo il risultato dello stesso, l’organo giudicante adotta in ogni modo i provvedimenti disciplinari ritenuti adeguati all'infrazione commessa ed alla posizione del/della tesserato/a nell'ambito della Federazione Italiana Tennistavolo.

10. - Si considera incompleta la squadra che, fino ad un massimo di due partite di campionato, si presenta con almeno un atleta tesserato e sarà sanzionata come previsto dall’articolo 27 comma 2. Oltre tale limite, detta squadra sarà sanzionata come segue:
• esclusione dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale, e relativa retrocessione alla serie immediatamente inferiore;
• l’ammenda pari all’importo di due volte la cauzione;
• la cauzione è in ogni modo incamerata.
In serie A/1 maschile e A/1 femminile non è consentito presentarsi con la formazione incompleta. La società in difetto sarà sanzionata con la perdita dell’incontro, un punto di penalizzazione in classifica ed una tassa pari a tre volte la cauzione versata.
11. - Negli incontri gli/le atleti/e della stessa squadra devono indossare magliette dello stesso colore, tipo e confezione. Devono, inoltre, indossare pantaloncini dello stesso colore; per le femmine è ammesso anche l’eventuale gonnellino. Quando le due formazioni (serie A/1 e A/2 femminile e maschile) non indossano magliette di colori chiaramente differenti, la società ospitante è tenuta alla sostituzione con un’altra di colore diverso.
12. - Nelle gare in Italia è autorizzata la pubblicità di marchi e scritte sull'abbigliamento di gioco, secondo i seguenti limiti:
a) magliette:
• sulla parte anteriore di qualunque dimensione, colore (esclusi i colori delle palline) e forma.
• sulla parte posteriore di qualunque dimensione, colore e forma.
• sulle maniche di qualunque dimensione, colore (esclusi i colori delle palline) e forma.
b) calzoncini:
• è ammessa qualunque dimensione, colore (esclusi i colori delle palline) e forma.
E', in ogni modo, vietata la pubblicità di prodotti vietati dalle leggi vigenti. Nelle gare internazionali che si svolgono in Italia sono operanti esclusivamente le norme internazionali.
13. - In caso di inosservanza delle norme generali sulla divisa sportiva, e di quelle particolari di cui al comma precedente, il Giudice Arbitro, dopo aver invitato l'atleta inadempiente a conformare la sua divisa a quanto prescritto dalle norme, nel caso di inottemperanza perché egli/ella non abbia potuto o voluto conformarsi a quanto richiestogli/le, annota a referto l'infrazione rilevata, le sue circostanze e l'atteggiamento assunto al riguardo dall'interessato/a dopo l'invito rivoltogli/le. L'organo giudicante adotta la sanzione ritenuta opportuna in relazione alla gravità del caso, tenendo conto, particolarmente, dell'eventuale recidiva in questo tipo di infrazione.
 

Articolo 27. - Ritardo nella presentazione della squadra in campo.
 

1. - Nel caso che, rispetto all'orario di inizio dell'incontro previsto dal calendario del campionato, o prefissato ed autorizzato con successivo provvedimento, la squadra ospite si presenti in campo con un ritardo superiore ai quarantacinque minuti, o la squadra ospitante si presenti con un ritardo maggiore di trenta minuti il Giudice Arbitro, darà inizio all’incontro segnando a referto le giustificazioni prodotte dalla squadra ritardataria.
2. - Se la Commissione Nazionale Gare a Squadre non riconosce i motivi di forza maggiore, la squadra ritardataria è deferita al Giudice Unico e, se questi condivide la valutazione, circa l'inesistenza delle cause di forza maggiore, la squadra stessa perde l'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento.
Se si tratta della squadra in trasferta, le sono applicati un punto di penalizzazione ed è sanzionata con un ammenda pari alla metà della cauzione, mentre se si tratta della squadra ospitante, le sono applicati due punti di penalizzazione ed è sanzionata con un ammenda pari all'intera cauzione. La cauzione o parte di cauzione incamerata deve essere, in ogni caso, reintegrata come indicato all’articolo 24 comma 4, al punto d).
3. - L’incontro deve iniziare entro sessanta minuti dall'orario previsto, tuttavia, con l’accordo della società ospitante e in presenza di arrivo sicuro della squadra della società ospitata, il Giudice Arbitro attenderà oltre detto limite, ed annoterà a referto il ritardo. Anche se l’incontro è effettuato, la società ritardataria dovrà in ogni caso trasmettere all’organo giudicante la documentazione per il riconoscimento delle cause di forza maggiore che hanno prodotto l’eccessivo ritardo. Se non vengono riconosciute le cause di forza maggiore, varrà quanto richiamato al comma 2.
 

Articolo 28. - Incontri non effettuati per causa di forza maggiore.
 

1. - L'incontro non può essere effettuato perché:
a) il campo di gara si rende improvvisamente indisponibile o inagibile e non vi è assolutamente alcuna possibilità di sostituirlo con altro impianto;
b) una squadra non si presenta in campo;
c) una squadra si presenta incompleta;
d) una squadra si presenta in ritardo, oltre i sessanta minuti, e il Giudice Arbitro ha ritenuto di non far svolgere l’incontro, e la mancata effettuazione è dovuta a causa di forza maggiore ai sensi del comma successivo; la società inadempiente, che ritiene di trovarsi nelle condizioni descritte, fermo restando l'obbligo di avvertire, sempre e in ogni modo, la squadra avversaria e, possibilmente, il personale arbitrale del fatto occorsole, allo scopo di limitare per quanto possibile i danni derivanti dalla sua inadempienza. Deve documentare, con invio a mezzo raccomandata postale, entro sette giorni dalla data dell’incontro non disputato, l’esistenza delle cause di forza maggiore alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, preavvertendolo sempre telegraficamente, anche quando non esistono i presupposti per invocare la causa di forza maggiore, entro i due giorni successivi alla data dell'incontro stesso. In caso di inosservanza dell'obbligo del preavviso telegrafico o dell'inosservanza del termine previsto per tale preavviso, la squadra inadempiente è considerata rinunciataria senza preavviso. In caso di inosservanza del termine per la documentazione delle cause di forza maggiore, esse si considerano inesistenti.
2. - Oppure per le seguenti cause di forza maggiore:
a) ritardi e disservizi imprevisti dei mezzi pubblici;
b) interruzioni improvvise di servizi pubblici, per scioperi o altre cause simili non preannunciate e/o tali che non abbiano consentito in alcun modo l'utilizzazione di servizi alternativi;
c) gravi calamità naturali;
d) incidenti stradali attestati dalla pubblica autorità;
e) improvvisa e prolungata interruzione della corrente elettrica sul campo di gara, non dovuta a fattori imputabili alla squadra ospitante.
3. - Se l'organo giudicante riconosce l’esistenza delle cause di forza maggiore dispone l’effettuazione dell'incontro e la Commissione Nazionale Gare a Squadre, sentite le società interessate, decide inappellabilmente luogo, giorno ed orario del recupero dell'incontro non disputato, secondo quanto previsto dall’articolo 22 comma 1.
4. - Se l'organo giudicante non riconosce l’esistenza delle cause di forza maggiore:
a) nel caso di indisponibilità e/o inagibilità del campo di gara, applica l’articolo 23 comma 7 e di conseguenza l’articolo 24 commi 4 o 5;
b) nel caso di mancata presentazione della squadra in campo, applica l’articolo 24 comma 4 o 5;
c) nel caso di incompleta presentazione in campo, o di ritardo nella presentazione in campo con conseguente non effettuazione dell'incontro, applica l’articolo 27 comma 2.


Articolo 29. - Personale tecnico e ammissione in panchina.
 

1. - In tutti i campionati maschili e femminili di serie nazionale, escluso le serie C/1 maschile, dovrà essere presente per ogni squadra, sia negli incontri interni che in quelli in trasferta, un allenatore tesserato per le società. In serie A/1 maschile e femminile tale allenatore deve avere qualifica non inferiore a “Regionale” e non può ricoprire, nello stesso incontro, la funzione di atleta e/o di dirigente. E’ discrezione di ogni Comitato Regionale applicare normative analoghe per il campionato di promozione. Il tecnico deve essere tesserato entro le ore ventiquattro del giorno precedente a quello in cui scende in campo.
2. - L'atleta che prende parte all'incontro, se abilitato/a e tesserato/a alla Federazione Italiana Tennistavolo oltre che come atleta anche come allenatore, può svolgere le funzioni di allenatore (escluso in serie A/1 maschile e femminile) ai sensi del comma precedente. Le funzioni di atleta e di tecnico possono essere svolte solamente in quell’incontro.
3. - Ciascuna squadra può far scendere in campo in qualunque incontro un medico sociale, un massaggiatore ed un dirigente, purché tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo. Tali persone sono ammesse nella panchina riservata alla squadra, ai bordi del campo di gioco, oltre all'allenatore ed agli atleti effettivamente partecipanti all'incontro o di riserva, purché siano stati tutti elencati nel modulo di presentazione della squadra in campo e sia stata accertata la loro identità e la loro qualifica di tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo.
4. - E' consentito, ai tecnici e dirigenti elencati nel modulo di cui al precedente comma, di presentare, in luogo della tessera federale, una dichiarazione scritta sostitutiva attestante il possesso della qualifica societaria indicata sul modulo e lo “status” di tesserato alla Federazione Italiana Tennistavolo.
5. - La squadra che, nel caso sia obbligata ai sensi del programma dell’Attività del livello di Campionato a cui appartiene, non è in grado di far scendere in campo l’allenatore è sanzionata dall'organo giudicante, in sede di omologazione del risultato dell'incontro, con un’ammenda. Il Giudice Arbitro deve cancellare dal modulo che gli è stato presentato tutte le eventuali persone ivi indicate, che non sono effettivamente presenti in panchina durante l'incontro.
6. - Nella panchina riservata alle squadre non può essere ammessa alcuna persona che non sia stata elencata nel modulo di presentazione delle squadre in campo e di cui, come indicato ai comma precedenti, non sia stato effettuato l’accertamento dello “status” di tesserati e dell'identità personale.
 

Articolo 30. - Utilizzazione degli/delle atleti/e nel campionato.
 

1. - Le società non possono utilizzare, in qualunque squadra che partecipi ad un qualsiasi campionato, atleti/e che abbiano partecipato anche ad un solo incontro (anche in manifestazioni individuali ufficiali), nella stagione in corso, per qualsiasi squadra militante in qualsiasi campionato o coppa europea ed appartenente a società diversa, con la quale sono stati/e inizialmente tesserati/e e dalla quale provengono a stagione in corso, per effetto di "nulla osta" a tesserarsi con altra società, a titolo definitivo o temporaneo (prestito).
2. - Gli atleti di qualunque settore che hanno giocato un incontro in un qualsiasi campionato sia nazionale che regionale, possono essere utilizzati, in qualsiasi momento, solo in squadre della stessa società di livello superiore, rimanendo vincolati a tale campionato. Tale passaggio di livello può avvenire soltanto una volta e detti atleti non saranno più utilizzabili nel livello inferiore.
3. - In deroga al comma 2, nei campionati di serie A/1 e di serie A/2 maschile e femminile, gli atleti che non sono inseriti nell’elenco dei titolari (atleti di classifica inferiore dei titolari, in relazione alle classifiche pubblicate il 01 luglio 2007), dopo aver giocato tre incontri in questi campionati, non possono più essere utilizzati nel campionato inferiore, che dovrà rimanere sempre il medesimo per tutta la stagione.
4. - Qualora una società abbia iscritto più squadre nella stessa fase o nello stesso livello di campionato, non può scambiare gli/le atleti/e fra le varie squadre, restando ciascuno di essi/e vincolato/a alla squadra con la quale è sceso/a in campo per la prima volta.
5. - Un/a atleta non può disputare due incontri in livelli diversi di campionato nello stesso fine settimana (venerdì, sabato e domenica).
6. - Ciascun Comitato Regionale, utilizzando i referti ufficiali di ciascun incontro dei campionati nazionali, divulgati sul sito web, ha l'obbligo, limitatamente alle squadre della regione che vi sono incluse, di effettuare i controlli necessari a riscontrare che siano rispettate le limitazioni all’utilizzazione degli/delle atleti/e disposte da quest’articolo.
7. - Gli atleti/e di qualunque settore che hanno giocato in squadre che rinunciano e/o che vengono escluse dal campionato dopo il suo inizio, possono giocare in squadre della stessa Società di livello superiore e non possono essere trasferiti ad altra Società.
8. - Utilizzo dei/delle giocatori/giocatrici italiani/e:
a) in serie A/1 maschile, gli atleti titolari, per avere titolo a partecipare devono essere tesserati entro le ore 24 del 12 settembre 2007, mentre gli atleti riserve possono essere tesserati entro le ore 24 del 28 settembre 2007, anche se non sono utilizzati nel primo incontro.
b) in serie A/2 maschile, gli atleti titolari, per avere titolo a partecipare devono essere tesserati entro le ore 24 del 13 settembre 2007, mentre gli atleti riserve possono essere tesserati entro le ore 24 del giorno 28 settembre 2008, anche se non sono utilizzati nel primo incontro.
c) in serie B/1 maschile, per avere titolo a partecipare devono essere tesserati entro le ore 24 del giorno precedente a quello in cui scendono in campo, ai sensi dell’articolo 5 comma 2.
d) in serie B/2 maschile, per avere titolo a partecipare devono essere tesserati entro le ore 24 del giorno precedente a quello in cui scendono in campo, ai sensi dell’articolo 5 comma 2.

e) in serie C/1 maschile, per avere titolo a partecipare devono essere tesserati entro le ore 24 del giorno precedente a quello in cui scendono in campo, ai sensi dell’articolo 5 comma 2.
f) in serie A/1 femminile le atlete titolari, per avere titolo a partecipare devono essere tesserati entro le ore 24 del 12 settembre 2007, mentre le atlete riserve possono essere tesserate entro le ore 24 del 28 settembre 2007, anche se non sono utilizzati nel primo incontro.
g) in serie A/2 femminile per avere titolo a partecipare devono essere tesserate entro le ore 24 del 13 settembre 2007, mentre le atlete riserve possono essere tesserate entro le ore 24 del giorno precedente a quello in cui scendono in campo, ai sensi dell’articolo 5 comma 2.
h) in serie B femminile, per avere titolo a partecipare devono essere tesserate entro le ore 24 del giorno precedente a quello in cui scendono in campo, ai sensi dell’articolo 5 comma 2.
9. - Utilizzo dei/delle giocatori/giocatrici stranieri/e:
a) in serie A/1 maschile, ogni squadra può schierare due atleti stranieri, di cui almeno uno proveniente da un Paese E.T.T.U.; come previsto all’articolo 6, commi 5, 6 e 7. Per avere titolo di partecipare devono essere tesserati entro le ore 24 del 12 settembre 2007, anche se non sono utilizzati nel primo incontro. Per acquisire il diritto a disputare i play-off, ogni atleta deve avere giocato almeno quattro incontri della prima fase.
b) in serie A/2 maschile, ogni squadra può schierare un atleta straniero, come previsto all’articolo 6, commi 5, 6 e 7. Per avere titolo di partecipare devono essere tesserati entro le ore 24 del 13 settembre 2007, anche se non sono utilizzati nel primo incontro. Per acquisire il diritto a disputare i play-off, ogni atleta deve avere giocato almeno quattro incontri della prima fase.
c) in serie B/1 maschile, ogni squadra può schierare un atleta straniero “Comunitario” o “Extracomunitario” in possesso di un permesso di soggiorno che non sia di natura “sportiva” come previsto all’articolo 6, comma 5, 6 e 7. Per avere titolo di partecipare devono essere tesserati entro le ore 24 del 13 settembre 2007, anche se non sono utilizzati nel primo incontro.
Per acquisire il diritto a disputare i play-off, ogni atleta deve avere giocato almeno quattro incontri della prima fase.
d) in serie B/2 maschile, ogni squadra può schierare un atleta straniero “Comunitario” o “Extracomunitario” in possesso di un permesso di soggiorno che non sia di natura “sportiva”, come previsto all’articolo 6, comma 5, 6 e 7. Per avere titolo di partecipare devono essere tesserati entro le ore 24 del 13 settembre 2007, anche se non sono utilizzati nel primo incontro.
Per acquisire il diritto a disputare i play-off, ogni atleta deve avere giocato almeno quattro incontri della prima fase.
e) in serie C/1 maschile, ogni squadra può schierare un atleta straniero “Comunitario” o “Extracomunitario” in possesso di un permesso di soggiorno che non sia di natura “sportiva”,, come previsto all’articolo 6, comma 5, 6 e 7. Per avere titolo di partecipare devono essere tesserati entro le ore 24 del 13 settembre 2007, anche se non sono utilizzati nel primo incontro.
Per acquisire il diritto a disputare i play-off, ogni atleta deve avere giocato almeno quattro incontri della prima fase.
f) in serie A/1 femminile, ogni squadra può schierare due atlete straniere, di cui almeno una proveniente da un Paese E.T.T.U.; come previsto all’articolo 6, commi 5, 6 e 7. Per avere titolo di partecipare devono essere tesserate entro le ore 24 del 12 settembre 2007, anche se non sono utilizzate nel primo incontro. Per acquisire il diritto a disputare i play-off , ogni atleta deve avere giocato almeno quattro incontri della prima fase.
g) in serie A/2 femminile, ogni squadra può schierare un atleta straniera, come previsto all’articolo 6, commi 5, 6 e 7. Per avere titolo di partecipare devono essere tesserate entro le ore 24 del 13 settembre 2007, anche se non sono utilizzate nel primo incontro. Per acquisire il diritto a disputare i play-off, ogni atleta deve avere giocato almeno quattro incontri della prima fase.
h) in serie B femminile, ogni squadra può schierare un’atleta straniera “Comunitaria” o “Extracomunitaria” in possesso di un permesso di soggiorno che non sia di natura “sportiva” come previsto all’articolo 6, comma 5, 6 e 7. Per avere titolo di partecipare devono essere tesserati entro le ore 24 del 13 settembre 2007, anche se non sono utilizzati nel primo incontro.
Per acquisire il diritto a disputare i play-off, ogni atleta deve avere giocato almeno quattro incontri della prima fase.
 

Articolo 31. - Elenco degli/delle atleti/e.
 

1. - in serie A/1 femminile e maschile, entro le ore 24 del 12 settembre 2007, le squadre partecipanti dovranno comunicare alla Commissione Nazionale Gare a Squadre l’elenco delle/degli atlete/i titolari che saranno utilizzate/i durante tutto il campionato. Tale elenco deve pervenire in Federazione con ogni mezzo possibile. Per ogni giorno, o frazione, di ritardo dovrà essere pagata la penale prevista dalla tabella delle tasse federali. Se tale elenco non perverrà entro le ore 24 del giorno 17 settembre 2007, la squadra sarà ritenuta rinunciataria allo stesso e verrà incamerata la cauzione. Dovranno essere riportate/i tre atlete/i titolari ordinate/i per classifica (italiane/i di classifica minima seconda categoria, con riferimento alle classifiche d’inizio stagione). L’atleta straniera/o che non ha classifica è considerata/o di classifica migliore di qualsiasi atleta italiana/o e straniera/o con classifica. Le/Gli atlete/i titolari non potranno essere impiegate/i in nessun altro campionato cui la società eventualmente partecipi, anche se non hanno mai giocato in serie A/1.
2. - in serie A/2 femminile e maschile, entro le ore 24 del 13 settembre 2007, le squadre partecipanti dovranno comunicare alla Commissione Nazionale Gare a Squadre l’elenco delle/degli atlete/i titolari che saranno utilizzate/i durante tutto il campionato. Tale elenco deve pervenire in Federazione con ogni mezzo possibile. Per ogni giorno, o frazione, di ritardo dovrà essere pagata la penale prevista dalla tabella delle tasse federali. Se tale elenco non perverrà entro le ore 24 del giorno 18 settembre 2007, la squadra sarà ritenuta rinunciataria allo stesso e verrà incamerata la cauzione. Dovranno essere riportate/i tre atlete/i titolari ordinate/i per classifica (italiane/i di classifica minima terza categoria, con riferimento alle classifiche d’inizio stagione, comprese le/gli atlete/i indicate dai Comitati Regionali e quelle/i fuori quadro). L’atleta straniera/o che non ha classifica è considerata/o di classifica migliore di qualsiasi atleta italiana/o e straniera/o con classifica.
 

Articolo 32. - Effettuazione delle partite nel corso dell’incontro.
 

1. - Le partite previste dalla formula di svolgimento dell'incontro devono succedersi l’una all'altra nell'ordine previsto e senza interruzione apprezzabile. In serie A/1 femminile e maschile, dopo il secondo incontro, è prevista una pausa di dieci minuti; i capitani delle squadre possono accordarsi per non effettuare tale pausa. In caso di errore nella successione delle partite l'incontro deve essere interrotto, devono essere annullate le partite giocate in successione irregolare e l'incontro va ripreso con la corretta successione delle partite stesse, dal punto in cui fu commesso l’errore. Se l'errore emerge in sede di omologazione, o su reclamo di parte, l'incontro va ripetuto.
2. - L'atleta che, alla chiamata del Giudice Arbitro, non si presenta al tavolo pronto/a a giocare entro 5 (cinque) minuti dalla chiamata stessa, può essere ammesso/a a disputare egualmente la partita solo se il Giudice Arbitro, valutate le ragioni del ritardo, decide inappellabilmente di ritenerlo/a giustificato/a. Nel caso in cui l’atleta non sia ammesso/a a disputare la partita, essa è assegnata all'avversario col punteggio di 3-0 (set 11-0). La circostanza è in tal caso annotata a referto dal Giudice Arbitro e il capitano della squadra a cui l'atleta appartiene può farvi allegare le proprie eventuali deduzioni, consegnandole, per iscritto, al Giudice Arbitro.
3. - L'atleta che, dopo aver ricevuto l’ammonizione per gravi motivi di condotta in gara, persiste nel comportamento censurato può essere escluso/a dal Giudice Arbitro a proseguire la sua partita in corso e/o a disputare la sua più prossima partita dell'incontro, ovvero a disputare tutte le sue restanti partite dell'incontro. Le partite non concluse o non disputate, per provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Arbitro, seguono la normativa di cui al precedente comma.
4. - Nel corso dell'incontro un atleta può rinunciare ad una partita, e/o non portare a termine, fra quelle che deve disputare secondo la formula di svolgimento dell’incontro. Tale rinuncia è da considerarsi valida per tutte le partite successive a cui l’atleta deve partecipare, ma potrà essere sostituito dall’atleta eventualmente indicato come riserva. Egli dovrà essere presente sul campo di gara in corretta tenuta sportiva sino al termine dell’incontro. Le partite rinunciate e/o iniziate e non portate a conclusione sono assegnate come indicato al comma 2 del presente articolo, ed il Giudice Arbitro annoterà a referto le motivazioni.
5. - Se nello stesso incontro, rinunciano due atleti della stessa squadra, l’incontro sarà sospeso, e la squadra perderà l’incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla formula del campionato cui partecipa; sarà incamerata la cauzione che dovrà essere reintegrata, come indicato all’articolo 24 comma 4 punto d).
 

Articolo 33. - Play Off scudetto, promozioni e retrocessioni.
 

1. - serie A/1 maschile
 

a) Play off scudetto.

Le prime quattro classificate del girone iniziale disputeranno le due semifinali, con incontri d’andata (in casa della peggiore classificata del girone unico iniziale) e ritorno ed eventuale spareggio (in casa della migliore classificata), secondo l’accoppiamento 1a/4a - 2a/3a. Le vincenti disputeranno la finale scudetto, con le stesse norma previste per le semifinali. La rinuncia a disputare i play-off, in altre parole la rinuncia ad una sola partita dei play off, sarà sanzionata con la retrocessione nella serie nazionale di livello più basso. La vincente della finale sarà dichiarata “Campione d’Italia”, la perdente sarà classificata seconda, mentre le perdenti delle semifinali saranno classificate rispettivamente terza e quarta, secondo l’ordine di classifica della fase a girone; dal quinto al decimo posto le squadre saranno classificate secondo la classifica della fase a girone.
 

b) Retrocessioni.
L’ottava, la nona e la decima squadra classificata retrocedono nel campionato di serie A/2 maschile.
 

2. - serie A/2 maschile
a) Promozione.
La prima squadra classificata di ogni girone sarà promossa in serie A/1 maschile. Le seconde squadre classificate disputeranno un incontro di andata e ritorno per il terzo posto disponibile. La squadra che disputerà il primo incontro in casa sarà stabilito tramite sorteggio. In caso di parità, dopo i due incontri, la graduatoria sarà determinata tramite la classifica avulsa. In caso di rinuncia delle squadre aventi diritto, non sarà operata alcuna sostituzione .
b) Retrocessioni.
L’ottava, la nona e la decima squadra classificata di ogni girone retrocedono nel campionato di serie B/1 maschile.
3. - serie B/1 maschile
a) Promozioni.
La prima squadra classificata di ogni girone sarà promossa in serie A/2 maschile. Le seconde squadre classificate (A-B / C-D) disputeranno un incontro di andata e ritorno per i restanti due posti disponibili. La squadra che disputerà il primo incontro in casa sarà stabilito tramite
sorteggio. In caso di parità, dopo i due incontri, la graduatoria sarà determinata tramite la classifica avulsa. In caso di rinuncia delle squadre aventi diritto, non sarà operata alcuna sostituzione.
b) Retrocessioni.
L’ottava, la nona e la decima squadra classificata di ogni girone retrocedono nel campionato di serie B/2 maschile.
4. - serie B/2 maschile
a) Promozioni.
La prima squadra classificata di ogni girone sarà promossa in serie B/1 maschile. Le seconde squadre classificate (A-B / C-D / E-F / G-H) disputeranno un incontro di andata e ritorno per i restanti quattro posti disponibili. La squadra che disputerà il primo incontro in casa sarà stabilito tramite sorteggio. In caso di parità, dopo i due incontri, la graduatoria sarà determinata tramite la classifica avulsa. In caso di rinuncia delle squadre aventi diritto, non sarà operata alcuna sostituzione.
b) Retrocessioni.
L’ottava, la nona e la decima squadra classificata di ogni girone retrocedono nel campionato di serie C/1 maschile.
5. - serie C/1 maschile
a) Promozioni.
La prima squadra classificata di ogni girone è promossa in serie B/2 maschile. I restanti posti saranno assegnati in base al numero dei gironi formati, per un totale di 24 squadre. La formula di svolgimento della seconda fase sarà decisa dopo al chiusura delle iscrizioni e comunicata con l’invio dei calendari. In caso di rinuncia delle squadre aventi diritto, non sarà eseguita alcuna sostituzione.
b) Retrocessioni.
L’ottava, la nona e la decima squadra classificata di ogni girone retrocedono nel campionato di Promozione Regionale.
6. - campionato di Promozione Regionale maschile
a) Promozioni.
Dal campionato di promozione regionale maschile sono promosse complessivamente 36 squadre.
All’inizio di ogni stagione agonistica la Commissione Nazionale Gare a Squadre comunica ai Comitati Regionali il numero dei posti a ciascuno di loro assegnato per l’ammissione alla C/1 maschile, con riferimento al campionato di serie C/1 maschile della successiva stagione, sulla base del numero di squadre che hanno portato regolarmente a termine il campionato di promozione regionale della stagione precedente, purché le relative classifiche finali (di tutti i livelli in cui si articola il campionato di promozione regionale) siano comunicate alla stessa Commissione Nazionale Gare a Squadre entro il 31 maggio di ciascun anno. In ogni caso è assicurato almeno un posto a tutti i Comitati Regionali che abbiano regolarmente organizzato e svolto i campionati a squadre di Promozione della stagione precedente e/o quelli della stagione in corso, avendo ottenuto in questi ultimi l’iscrizione di almeno una squadra. Il Comitato Regionale che ha istituito più di un livello dei campionati di promozione deve precisare nel regolamento i parametri e i criteri di promozione e retrocessione fra i vari livelli, fornendo alla Commissione Nazionale Gare a Squadre il regolamento stesso con le classifiche finali di tutti i livelli, entro il 31 maggio di ciascun anno.
7. - serie A/1 femminile
a) Play-off scudetto.
Le prime quattro classificate del girone iniziale disputeranno le due semifinali con incontri d’andata, (in casa della peggiore classificata del girone unico iniziale) - ritorno ed eventuale spareggio (in casa della migliore classificata), secondo l’accoppiamento 1a/4a - 2a/3a. Le vincenti disputeranno la finale scudetto con le stesse norma previste per le semifinali. La rinuncia a disputare i play-off, in altre parole la rinuncia ad una sola partita dei play-off, sarà sanzionata con la retrocessione nella serie nazionale di livello più basso. La vincente della finale sarà dichiarata “Campione d’Italia”, la perdente sarà classificata seconda, mentre le perdenti delle semifinali saranno classificate rispettivamente terza e quarta, secondo l’ordine di classifica della fase a girone. Dal quinto al decimo posto le squadre saranno classificate secondo la classifica della fase a girone.
b) Retrocessioni.
L’ottava, la nona e la decima squadra classificata retrocede nel campionato di serie A/2 femminile.
8. - serie A/2 femminile
Il campionato si svolgerà in più fasi.
• nella prima fase le compagini saranno divise in tre gironi da quattro/sei squadre, con criteri di vicinanza, e disputeranno gli incontri di andata e ritorno suddivisi in quattro concentramenti (tre giornate, due giornate, tre giornate, due giornate);
• nella seconda fase saranno ammesse le prime due squadre classificate di ogni girone e verranno inserite in un nuovo girone da sei squadre denominato “D” che si svolgerà con il sistema del "girone completo" con incontri di andata e ritorno.
• le altre squadre dei gironi parteciperanno ai play-out salvezza.
Le società interessate all’organizzazione dei concentramenti della prima fase, dovranno farne richiesta all’atto dell’iscrizione al campionato. L’impianto dovrà essere allestito con minimo tre tavoli della stessa marca, dello stesso modello e dello stesso colore.
a) Promozioni.
La vincente del girone “D” sarà promossa in serie A/1 femminile.
b) Retrocessioni.
Le squadre classificate dalla terza alla sesta posizione disputeranno un tabellone ad eliminazione diretta con incontri di andata (in casa della peggiore classificata del girone iniziale) e ritorno, secondo il seguente schema:
6a girone “A” - 3a girone “A”
5a girone “A” - 4a girone “A”
6a girone “B” - 3a girone “B”
5a girone “B” - 4a girone “B”
6a girone “C” - 3a girone “C”
5a girone “C” - 4a girone “C”
In caso di parità, dopo i due incontri, la classifica sarà determinata tramite la classifica avulsa. Le sei squadre vincenti degli incontri resteranno in serie A/2 femminile 2008/2009, mentre le squadre perdenti saranno sorteggiate, senza vincoli, in due gironi da tre squadre. Gli incontri, di sola andata, si disputeranno in concentramento ed in sede unica. La prima squadra classificata resterà in serie A/2, mentre la seconda e la terza squadra classificata di ogni girone, retrocederanno nel campionato di serie B femminile 2008/2009.
9. - serie B femminile
Il campionato si svolgerà con fase a concentramento. Le compagini andranno a formare gironi da quattro/otto squadre, formulati con criteri di vicinanza, e disputeranno gli incontri di andata e ritorno suddivisi in due/quattro concentramenti.
Le società interessate all’organizzazione dei concentramenti, dovranno farne richiesta all’atto dell’iscrizione al campionato. L’impianto dovrà essere allestito con minimo due/quattro tavoli della stessa marca, dello stesso modello e dello stesso colore, in funzione della composizione dei gironi.
a) Promozioni.
La prima squadra classificata di ogni girone sarà ammessa ai play-off, in fase unica, per determinare le 2 (due) squadre promosse in Serie A/2 femminile. La formula di svolgimento della seconda fase sarà decisa dopo al chiusura delle iscrizioni e comunicata con l’invio dei calendari. In caso di rinuncia delle squadre aventi diritto, non sarà eseguita alcuna sostituzione.
b) Retrocessioni.
Non sono previste retrocessioni.
10. - campionato di Promozione Regionale femminile
Dal campionato di promozione regionale femminile sono promosse complessivamente 30 squadre.
All’inizio d’ogni stagione agonistica, la Commissione Nazionale Gare a Squadre comunica ai Comitati Regionali il numero dei posti a ciascuno di loro assegnato per l’ammissione alla B femminile, con riferimento al campionato di serie B femminile della successiva stagione, sulla base del numero di squadre che hanno portato regolarmente a termine il campionato di promozione regionale della stagione precedente, purché le relative classifiche finali (di tutti i livelli in cui si articola il campionato di promozione regionale) siano comunicate alla stessa Commissione Nazionale Gare a Squadre entro il 31 maggio di ciascun anno; in ogni caso è assicurato almeno un posto a tutti i Comitati Regionali che abbiano regolarmente organizzato e svolto i campionati a squadre di Promozione della stagione precedente e/o quelli della stagione in corso, avendo ottenuto in questi ultimi l’iscrizione di almeno una squadra. Il Comitato Regionale che ha istituito più di un livello dei campionati di promozione deve precisare nel regolamento i parametri e i criteri di promozione e retrocessione fra i vari livelli, fornendo alla Commissione Nazionale Gare a Squadre il regolamento stesso con le classifiche finali di tutti i livelli, entro il 31 maggio di ciascun anno.


Articolo 34. - Classifica finale del campionato e situazioni di parità.
 

1. - In tutti i Campionati o manifestazioni sono assegnati:
a) due punti per ciascun incontro vinto;
b) un punto per ciascun incontro terminato in parità;
c) zero per ciascuna sconfitta in incontri giocati o considerati tali dalle norme dei precedenti articoli;
d) un punto di penalizzazione per ciascuna sconfitta per incontri non giocati o considerati tali dalle norme dei precedenti articoli. L’ordine di classifica finale sarà determinata dal numero dei punti ottenuti.
2. - Se due o più componenti del girone hanno ottenuto lo stesso numero di punti, le loro relative posizioni devono essere determinate dai risultati dei soli incontri tra di loro, considerando in successione il quoziente delle partite individuali vinte e di quelle perse (per una gara a squadre), dei set e dei punti fino a quando non sia sciolta la parità.
3. - Se in qualsiasi momento del calcolo la posizione di uno o più componenti del girone è stata determinata, mentre altri sono ancora in parità, i risultati delle partite a cui quei componenti hanno preso parte devono essere eliminati da qualsiasi ulteriore calcolo necessario a risolvere la parità secondo il procedimento del comma 1 e del comma 2.
4. - Se non fosse possibile risolvere la parità secondo le procedure specificate al comma 1, 2 e 3 le posizioni delle squadre in parità saranno determinate per sorteggio.
5. - Si fa eccezione alla norma dei commi 2, 3 e 4 solo per l’assegnazione del titolo di "Campione d'Italia”. Analoghe eccezioni possono aversi per l'attribuzione dei titoli di Campione Regionale e Provinciale e sarà cura dei Comitati Regionali e/o Comitati Provinciali interessati comunicarle.
6. - Al termine del Campionato, la Commissione Nazionale Gare a Squadre deve omologare e pubblicare le classifiche finali, in modo che risulti definita qualunque situazione di parità attraverso i calcoli indicati dai precedenti commi.
7. - Contro le risultanze delle classifiche finali omologate e pubblicate, è ammesso ricorso nei termini e con le norme previste dal regolamento di giustizia, richiamate all'articolo 19 del regolamento.
 

Articolo 35. - Iscrizione, diritto di partecipazione e svolgimento del campionato di settore.
 

1. - Ciascun Campionato a squadre di settore si svolge su un unico livello per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia.
2. - Il calendario agonistico nazionale indica la data entro cui ciascun ciascuna squadra deve iscriversi per poter partecipare al campionato di settore a cui si riferisce.
3. - Ciascuna società può iscrivere una squadra per ogni settore (maschile e femminile).
Possono essere utilizzati/e solo atleti/e tesserati italiani/e.
• Gli/le atleti/e Giovanissimi/e possono giocare solo nel loro settore;
• Gli/le atleti/e Ragazzi/e possono giocare solo nel loro settore;
• Gli/le atleti/e Allievi/e possono giocare solo nel loro settore;
• Gli/le atleti/e Juniores possono giocare solo nel loro settore;
• Gli/le atleti/e Under 21 possono giocare solo nel loro settore.
4. - Alle società sarà erogato un contributo fisso di €. 150,00; per ogni squadra effettivamente partecipante alla fase nazionale dei Campionati a squadre giovanili d’ogni settore.
5. - Se una squadra, dopo aver effettuato l’iscrizione, non vi partecipa al relativo campionato di settore è sanzionata con un’ammenda riportata nella tabella delle tasse.
6. - Ciascun Comitato Regionale stabilisce, per ciascun Campionato, la tassa d’iscrizione e la cauzione, le modalità ed i termini d’iscrizione. La deliberazione che indica tali scelte, come pure quelle inerenti alla formula adottata per lo svolgimento dei singoli Campionati, devono essere trasmesse alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, entro il termine stabilito annualmente dallo “Scadenzario” degli adempimenti annesso al calendario nazionale.
7. - Il Comitato Regionale stabilisce, nel proprio calendario agonistico regionale, la/e data/e di effettuazione di ciascun campionato a squadre di settore valido per l’assegnazione del titolo di “Campione Regionale”.
8. - Le gare, in fase nazionale, si disputeranno con tabellone ad eliminazione diretta. Il sorteggio per la definizione delle teste di serie (definite sui due migliori atleti presentati in campo) e per la composizione del tabellone sarà effettuato un’ora prima l’inizio della gara, con le squadre che si presentano regolarmente in campo e comunicano per iscritto sul relativo modulo, gli/le atleti/e che utilizzerà negli incontri. Dopo la loro identificazione e controllo del tesseramento, saranno formate le teste di serie delle gare.
9. - E’ fatto obbligo alle società di far scendere in campo le squadre giovanili con almeno un accompagnatore tesserato alla Federazione Italiana Tennistavolo, il quale deve essere presentato al Giudice Arbitro all’inizio di ciascun incontro, unitamente ad altre eventuali persone da ammettere in panchina, ai sensi dell’articolo 29.
 

Articolo 36. - Qualificazione e partecipazione alle Coppe Europee.
 

1. - Le squadre maschile e femminile che partecipano al campionato di serie A/1 possono iscriversi alla Champions League. La Federazione Europea ammetterà, in base alla potenzialità delle formazioni, alla Champions League le prime 8 (otto) squadre del settore femminile e le prime 16 (sedici) squadre del settore maschile.
2. - Possono partecipare alla Coppa E.T.T.U. tutte le squadre, escluse quelle che partecipano alla “Champions League”, che sono regolarmente iscritte alla serie A/1 nella stagione agonistica in cui si svolge detta Coppa.
3. - In nessun caso, nemmeno se il regolamento internazionale tace in proposito e nemmeno se l’E.T.T.U. lo consente, le squadre italiane che partecipano alla Champions League ed alla Coppa E.T.T.U. potranno schierare in incontri di coppa atleti/e italiani/e e stranieri/e che non siano in regola con le norme del tesseramento della Federazione Italiana Tennistavolo.
4. - Esclusivamente alle squadre che partecipano alla “Champions League” ed alla Coppa E.T.T.U. è consentito tesserare (oltre il numero di quelli già tesserati per i campionati a squadre) uno “Straniero”, che non sia tesserato e non svolga alcun tipo di attività in nessun club Europeo, il quale può essere impiegato “solamente” negli incontri delle Coppe Europee.
5. - Alle squadre rinunciatarie alle Coppe Europee, dopo l’avvenuta iscrizione, prima dell’inizio o durante il loro svolgimento, è applicata la sanzione amministrativa pari all’importo della cauzione del campionato a squadre di serie A/1.
6. - Gli incontri di campionato rinviati per l’effettuazione degli incontri di coppa devono essere recuperati, improrogabilmente, entro il martedì successivo alla data prevista dal calendario del campionato.
7. - Le squadre partecipanti alle Coppe Europee devono farsi carico del rimborso al corpo arbitrale designato, che dovrà essere corrisposto sul campo di gara.
 

Articolo 37. - Giurisdizione ordinaria e speciale sul luogo di gara e giurisdizione al di fuori del luogo di gara.


1. - La giurisdizione ordinaria sul luogo di gara é stabilita dalle norme di cui al presente articolo.
2. - Questioni di fatto - L'Arbitro, nel corso della partita, svolge le funzioni precisate dal regolamento di gioco e dagli altri regolamenti federali, dalla presentazione in campo degli/delle atleti/e, fino alla consegna del referto della partita al Giudice Arbitro o a suoi incaricati. Di tutte queste funzioni, si definiscono “funzioni esercitate su questioni di fatto” solo le valutazioni che l’Arbitro dà dei fatti di gioco, mentre lo scambio é in corso, o inizia col servizio, o termina con l'assegnazione del punto. Tutte le altre valutazioni e decisioni dell'Arbitro rientrano tra le "questioni tecniche". Se al tavolo, oltre all'Arbitro, é designato anche altro personale arbitrale ausiliario, si applicano anche
alle valutazioni di detto personale ausiliario le considerazioni esposte per le valutazioni dell’Arbitro.
3. - Reclami durante la partita - Se un/una atleta, durante lo svolgimento della partita, ritiene di essere stato danneggiato/a da una decisione dell'Arbitro o dell'altro personale arbitrale che opera al tavolo, può presentare reclamo all'Arbitro, appena il gioco é fermo, esponendo il suo punto di vista in modo corretto. L'atleta che attende l'inizio dello scambio successivo per reclamare, a scambio iniziato perde il diritto di far valere le proprie ragioni.
Quando un reclamo verbale è esternato in modo valido, l’Arbitro deve interpellare il personale arbitrale che, eventualmente, lo coadiuva al tavolo, prima di emettere il suo giudizio e se, valutate le ragioni esposte, egli ritiene che l'atleta reclamante abbia ragione, può anche modificare una sua precedente decisione.
4. - Reclami su questioni di fatto - Se il reclamo verbale presentato ai sensi del comma precedente verte su una questione di fatto, la decisione dell'Arbitro sul reclamo stesso é definitiva ed inappellabile.
5. - Reclami su questioni tecniche - Se il reclamo verbale dell'atleta, presentato come indicato al comma 3 non riguarda i fatti nel merito, ma la loro valutazione in diritto, o riguarda presunte errate interpretazioni del regolamento di gioco e/o altri regolamenti, o comunque attiene a fatti che non riguardano il gioco mentre lo scambio é in corso, la decisione dell'Arbitro può essere appellata. Chi, fra gli/le atleti/e in campo o chi li/le assiste, abbia interesse ad impugnare la decisione dell'Arbitro, deve farlo immediatamente, prima di consentire la ripresa del gioco, a pena di successiva improponibilità, promuovendo l’intervento del Giudice Arbitro verbalmente e senza alcuna formalità o tassa. Il Giudice Arbitro, sentite le parti, l'Arbitro e il Personale Arbitrale che eventualmente opera al tavolo, decide immediatamente, facendo poi riprendere il gioco col punteggio che resta definito dalla sua decisione.
6. - Reclami su questioni organizzative - Per qualunque reclamo che riguardi fatti e decisioni al di fuori di ciascuna singola partita, ma inerenti altri momenti della manifestazione (come: ammissione di atleti/e, compilazione dei tabelloni, orari di gara, interruzioni del gioco, premiazioni, ecc.), il reclamo stesso deve essere presentato:
a) al Giudice Arbitro per iscritto;
• prima dell'inizio della gara, se il reclamo riguarda l'ammissione degli/delle atleti/e, la designazione delle teste di serie, la compilazione del tabellone, la regolarità dell'impianto o del materiale di gioco impiegato, gli orari di gara e/o questioni simili, attinenti ad una gara determinata, che siano note prima del suo inizio;
• entro 30 minuti dal verificarsi del fatto su cui si  basa il reclamo, se la questione posta dal reclamo stesso non attiene ad una gara determinata ma l'intera manifestazione, o riguarda un fatto che si é verificato dopo l'inizio della gara;
• entro 30 minuti dal termine della manifestazione, se il reclamo riguarda l'organizzazione nel suo complesso, o fatti attinenti alla sua conclusione, come l'organizzazione delle finali, le premiazioni e simili questioni. Su tali reclami il Giudice Arbitro decide immediatamente, con risposta scritta in tre copie, una da consegnare al reclamante, la seconda da affiggere all'albo dei comunicati ufficiali e l'ultima, munita della firma del ricorrente in segno di ricevuta, da allegare al referto.
7. - Giudizio di 2° grado su questioni organizzative - Qualora la decisione del Giudice Arbitro resa ai sensi del comma precedente, non sia condivisa dal ricorrente o dalla parte avversaria, chi vi ha interesse può proporre il giudizio di 2° grado presso il Giudice Unico, dandone scritto da consegnare al Giudice Arbitro, entro mezz'ora dalla conclusione della manifestazione. Il Giudice Arbitro inoltra la sua decisione e l'eventuale preavviso di ricorso, unitamente al referto, all'organo a cui é affidata la gestione della manifestazione, che provvede a sospendere l'omologazione del risultato e a trasmettere gli atti al Giudice Unico. Il ricorrente deve, poi, far seguito al preavviso dato inoltrando allo stesso Giudice Unico, entro 10 (dieci) giorni dalla data della manifestazione, le motivazioni del ricorso e l'eventuale documentazione che ritenga utile produrre, salvo che il Giudice Unico non sia insediato in sede di gara, nel qual caso si applica il comma successivo. Il mancato inoltro, o l'inoltro oltre i termini, delle motivazioni del ricorso fa decadere l'azione.
8. - Organo giudicante in appello in sede di gara - Ogniqualvolta la manifestazione individuale deve concludersi con un risultato certo e definitivo, non più impugnabile, il Giudice Unico deve essere presente sul luogo di gara e le sue decisioni devono trovare concreta applicazione nel corso della manifestazione stessa. A tal fine il Giudice Arbitro, che ai sensi del comma precedente riceve il preavviso e la tassa per il ricorso in appello, li consegna immediatamente al Giudice Unico presente sul posto, unitamente alla decisione scritta da lui assunta sul reclamo a lui medesimo presentato in prima istanza, con ogni altra documentazione utile al caso in esame. Il ricorrente deve esplicitare le motivazioni del ricorso al Giudice Unico entro il termine dal medesimo fissato, trascorso inutilmente il quale il Giudice Unico stesso dichiara improponibile il ricorso; in caso diverso si applica il comma successivo.
9. - La decisione del Giudice Unico deve essere emessa nel più breve tempo possibile, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, con facoltà di compiere gli atti istruttori ritenuti opportuni e necessari che gli é possibile svolgere sul posto. La decisione del Giudice Unico é definitiva, deve essere affissa all'albo delle comunicazioni ufficiali istituito per la manifestazione e fornita in copia al Giudice Arbitro, che é tenuto ad applicarla apportando ai risultati acquisiti ed ai tabelloni le necessarie correzioni e facendo riprendere le gare eventualmente interrotte dal punto in cui la decisione di 2° grado impone siano riprese per dare attuazione al contenuto della decisione stessa.
10. - Il Giudice Unico che non può essere presente alla manifestazione in cui é necessario procedere come indicato dai commi 7 e 8 é validamente sostituito da uno dei suoi sostituti.
11. - Per Giudice Unico, ai sensi dei commi precedenti, deve intendersi il Giudice Unico "Regionale" se si tratta di manifestazione o campionato su cui ha giurisdizione e competenza il Comitato Regionale, mentre deve intendersi il Giudice Unico "Nazionale" se si tratta di manifestazione o campionato su cui ha giurisdizione la Commissione Nazionale Gare Individuali.
12. - Giurisdizione al di fuori del lungo di gara - I reclami in prima istanza avverso le decisioni dell'organismo preposto all'organizzazione o alla gestione della manifestazione o del campionato, o le denunce attinenti a fatti che possono influire sulle manifestazioni e i campionati, vanno inoltrati al Giudice Unico competente ai sensi del comma 11°, con le modalità, procedure e tasse di cui al regolamento di giustizia, precisando se é richiesta la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, in attesa della decisione di merito dello stesso Giudice Unico. Quando la materia della denuncia non é di competenza del Giudice Unico, secondo quanto dispone in proposito il Regolamento di giustizia, ovvero quando si tratta di denunce per fatti illeciti da chiunque commessi al di fuori dei casi indicati nei commi precedenti, che possano però aver effetto sull'omologazione dei risultati delle gare, la denuncia va presentata, secondo le modalità, procedure e tasse precisate dal Regolamento di giustizia, al Procuratore federale che può archiviarle o rimetterle al Giudice Unico competente o alla Commissione Nazionale Disciplinare, secondo la competenza, per il giudizio di primo grado.
13. - I reclami in appello avverso le decisioni del giudice di 1° grado vanno inviati alla Commissione di Appello Federale con le modalità, procedure e tasse di cui al Regolamento di giustizia, precisando se é richiesta la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, in attesa della decisione di merito della Commissione di Appello Federale.
 

Articolo 38. - Disposizioni finali.
 

1. - Tutte le sanzioni amministrative, ammende e spese richiamate nel presente regolamento in riferimento alle squadre, costituiscono capo alla società affiliata di cui la squadra è parte con i propri atleti/e tesserati/e.
2. - Le norme del presente regolamento generale costituiscono parte integrante e sostanziale dei singoli regolamenti specifici di ciascun campionato, tanto dei livelli nazionali quanto di quelli regionali, i quali non possono derogare dal presente regolamento, se non laddove la deroga è esplicitamente ammessa.
3. - Per quanto non previsto dal regolamento generale e/o dal programma dell’Attività, si applicano le norme federali contenute nelle carte federali della Federazione Italiana Tennistavolo.

 

 

 

REGOLAMENTI 2007/2008

METODO PER L’ELABORAZIONE AUTOMATICA DELLE CLASSIFICHE INDIVIDUALI

 


INDICE


Articolo 1.1 - Obiettivi.
Articolo 1.2 - Periodo valido.
Articolo 1.3 - Gare valide.
Articolo 1.4 - Partite valide.
Articolo 1.5 - Giocatori classificati e fuori quadro.
Articolo 1.6 - Categorie.
Articolo 1.7 - Giocatori stranieri.
Articolo 2.1 - Punteggio iniziale.
Articolo 2.2 - Calcolo del nuovo punteggio.
Articolo 2.3 - Punti per l'esito delle partite.
Articolo 2.4 - Bonus di piazzamento.
Articolo 2.5 - Ingresso in classifica dei nuovi giocatori.
Articolo 2.6 - Calcolo delle nuove classifiche.
Articolo 2.7 - Uscita dalla classifica con passaggio a Fuori Quadro.
Articolo 2.8 - Classifica di fine stagione.
 

 

CAPO 1 - NORME GENERALI

 

Articolo 1.1 - Obiettivi.
 

Il presente regolamento stabilisce le modalità di calcolo delle classifiche individuali, secondo il nuovo metodo Esox adottato dalla stagione 1999/2000 in sostituzione del precedente metodo Itaca.

Articolo 1.2 - Periodo valido.

Per calcolare le classifiche si prendono in considerazione i risultati della stagione agonistica in corso. Le classifiche, compatibilmente con la tempestività dell'inserimento dei risultati, sono aggiornate ogni due mesi.
Le classifiche definitive della stagione agonistica saranno quelle elaborate al 30 Giugno di ciascun anno. Vengono poi emesse le classifiche iniziali per la nuova stagione, datate 1° luglio, in cui sono assegnate alle/agli atlete/i le nuove categorie che rimarranno valide per tutta la stagione successiva.


Articolo 1.3 - Gare valide.

Sono considerate valide tutte le gare nazionali e cioè:
       ° Campionati Nazionali Individuali
       ° Campionati Nazionali a Squadre (compresi Giovanili e Veterani)
       ° Tornei Nazionali Individuali
       ° Eventuali altre gare di nuova istituzione

Articolo 1.4 - Partite valide.

Hanno validità per le classifiche tutte le partite di singolare disputate nelle gare valide (articolo 1.3), comprese quelle contro giocatori stranieri tesserati in Italia. Sono quindi escluse tutte le partite di doppio e le partite disputate in gare internazionali. Sono da considerarsi valide solo le partite che hanno avuto inizio, anche in caso d’abbandono da parte di un atleta. Non sono prese in considerazione le partite che, per qualsiasi motivo, non sono state neanche incominciate.


Articolo 1.5 - Giocatori classificati e fuori quadro.

Tutti i giocatori presenti nelle classifiche d’inizio anno rimangono in classifica durante l'intera stagione agonistica.
Al termine della stagione i giocatori che hanno avuto un'attività insufficiente nel corso della stagione stessa passano nell'elenco dei Fuori Quadro, secondo quanto descritto all’articolo 2.7. Durante le successive stagioni agonistiche questi giocatori possono rientrare nelle classifiche se riprendono un'attività normale, secondo quanto stabilito all’articolo 2.5.


Articolo 1.6 - Categorie.

Per l’anno 2007/2008 il Consiglio Federale ha disposto che il numero degli atleti che compongono le categorie nazionali è il seguente:
 

  UOMINI DONNE
1a Categoria 12 8
2a Categoria 120 70
3a Categoria 320 120

      


Nella 3a categoria entrerà un altro gruppo d’atleti/e (64 uomini - 32 donne) assegnati ai Comitati Regionali in base ai dati di tesseramento. Ogni Comitato Regionale dovrà comunicare alla Segreteria Nazionale, l’elenco delle/degli atlete/i, nominati 3a categoria entro e non oltre il 30 luglio 2007, dopo tale data il Comitato Regionale sarà considerato rinunciatario. Ogni Comitato Regionale potrà designare solo atlete/i tesserate/i per le società della propria regione nella stagione agonistica 2006/2007.


Articolo 1.7 - Giocatori stranieri.

I giocatori stranieri sono elencati in una speciale classifica equiparata. La loro classifica è calcolata secondo lo stesso metodo usato per i giocatori italiani. Al termine della stagione agonistica, i giocatori stranieri presenti in classifica ad inizio stagione che non hanno avuto un'attività significativa nella stagione stessa sono tolti dagli elenchi.

 

 

CAPO 2 - MODALITÀ DI CALCOLO


Articolo 2.1 - Punteggio iniziale.

All'inizio della stagione agonistica ad ogni giocatore è assegnato un punteggio iniziale. Negli anni successivi il punteggio iniziale sarà calcolato in base al punteggio finale della stagione precedente secondo quanto specificato al successivo articolo (2.8). Il punteggio iniziale di un atleta può essere modificato d’ufficio nel caso che nella stagione precedente l’atleta non abbia disputato un’attività adeguata.


Articolo 2.2 - Calcolo del nuovo punteggio.

Il punteggio di un giocatore è determinato sommando tre termini:
a) il suo punteggio iniziale (articolo 2.1)
b) i punti acquisiti o persi per effetto dell'esito delle partite giocate (articolo 2.3)
c) i bonus relativi ai piazzamenti nei Tornei e Campionati (articolo 2.4)

Articolo 2.3 - Punti per l'esito delle partite.


I punti per l'esito delle partite sono calcolati assegnando dei punti al vincitore e togliendo dei punti al perdente secondo il meccanismo che segue.

Se la partita è vinta dal giocatore che ha punteggio maggiore in classifica, la vittoria è definita “vittoria attesa” e la sconfitta dell’avversario è definita “sconfitta attesa”. Se invece la partita è vinta dal giocatore che ha punteggio minore in classifica, la vittoria è definita “vittoria inattesa” e la sconfitta dell’avversario è definita “sconfitta inattesa”.


Tutto ciò premesso e chiamando DP la differenza tra il punteggio maggiore e il punteggio minore dei due avversari, si assegnano i seguenti punti per le vittorie (PV) e per le sconfitte (PS):

a) se vittoria attesa PV = 80 - (DP/25) con valore minimo uguale a 2.
b) se vittoria inattesa PV = 80 + (3 x DP/25)


I punti tolti per le sconfitte valgono la metà dei punti per le vittorie, cioè PS = PV/2.
I valori con decimali sono arrotondati all’intero superiore.


• Ad esempio, chiamando “A” e “B” i due avversari, supponiamo che “A” abbia 3500 punti in classifica e che “B” abbia 3000 punti (DP = 500). In caso di vittoria di A (vittoria attesa) “A” guadagna 60 punti (risultanti dal calcolo PV = 80 - 500/25) e “B” perde 30 punti. In caso di vittoria di “B” (vittoria inattesa) “B“ guadagna 140 punti (risultanti dal calcolo PV = 80 + 1500/25) e “A” perde 70 punti.
Non sono conteggiate le partite contro avversari privi di punteggio, cioè contro avversari non classificati. Nei Campionati Italiani di categoria i punti PV e PS sono moltiplicati per 1,5. Nella gare Giovanili e Veterani (sia singolo che a squadre) i punti sono moltiplicati per 0,5.


Articolo 2.4 - Bonus di piazzamento.

Nelle gare individuali si ottengono i bonus di piazzamento indicati nelle seguenti tabella:

 

MASCHILI

Assoluti / Top

2a Categoria

3a Categoria -Unici

3a Categoria – in più sedi

4a Categoria

1° classificato

250 pts

120 pts

70 pts

50 pts

30 pts

2° classificato

210 pts

100 pts

60 pts

45 pts

25 pts

3°/4° classificato

180 pts

80 pts

50 pts

40 pts

20 pts

5°/8° classificato

150 pts

70 pts

45 pts

35 pts

15 pts

9°/16° classificato

120 pts

60 pts

40 pts

30 pts

10 pts

17°/32° classificato

 

50 pts

35 pts

25 pts

8 pts

33°/64° classificato

 

 

30 pts

20 pts

7 pts 

Altri partecipanti

80 pts

40 pts

20 pts

15 pts

6 pts

 

 

 

 

 

 

FEMMINILI

Assoluti / Top

2a Categoria

3a Categoria -Unici

3a Categoria – in più sedi

4a Categoria

1a classificata

250 pts

120 pts

70 pts

50 pts

30 pts

2a classificata

210 pts

100 pts

60 pts

45 pts

25 pts

3a/4a classificata

180 pts

80 pts

50 pts

40 pts

20 pts

5a/8a classificata

150 pts

70 pts

45 pts

35 pts

15 pts

9a/16a classificata

 

60 pts

40 pts

10 pts

30 pts

17a /32a classificata

 

 

35 pts

25 pts

8 pts

Altre partecipanti

80 pts

40 pts

20 pts

15 pts

6 pts

 

 

 

 

 

 



I bonus di piazzamento sono assegnati solo ai giocatori effettivamente partecipanti.
Nei Campionati Italiani di categoria tutti i punti della tabella vengono moltiplicati per 1,5.

Se un giocatore ottiene più di un bonus nella stessa manifestazione, riceve soltanto il bonus di valore più alto.
 

Articolo 2.5 - Ingresso in classifica dei nuovi giocatori.


I giocatori non presenti nella classifica precedente, sia italiani sia stranieri, entrano in quella nuova dopo che abbiano disputato almeno sei partite e abbiano ottenuto almeno una vittoria significativa (cioè contro un atleta classificato).

Il giocatore nuovo entrato acquisisce un punteggio iniziale pari al valore medio tra:


a) punteggio iniziale dei tre migliori giocatori con cui ha vinto
b) punteggio iniziale dei tre peggiori giocatori con cui ha perso (escludendo le sconfitte contro giocatori migliori di quello con cui si è ottenuta la migliore vittoria).
Se il giocatore nuovo entrato ha sempre vinto il suo punteggio iniziale sarà pari al valore medio dei punteggi dei tre avversari migliori più 100 punti. Se il giocatore ha vinto o perso con meno di tre giocatori, si considerano solo i risultati disponibili. Se il giocatore ha giocato almeno sei partite, ma esclusivamente contro avversari non classificati, rimane ancora fuori dalle classifiche. I giocatori provenienti dai Fuori Quadro (articolo 2.7) entrano nelle classifiche con un punteggio iniziale uguale a quello che avevano nell'elenco dei fuori quadro. Il punteggio iniziale dei giocatori nuovi entrati viene ricalcolato ad ogni nuova emissione di classifiche, in base a tutti i risultati conseguiti.


Articolo 2.6 - Calcolo delle nuove classifiche.


Ad ogni nuova emissione di classifiche (normalmente bimestrale) si prendono in considerazione tutti i risultati della stagione in corso. Per prima cosa si effettuano eventuali ingressi di nuovi giocatori assegnando loro il punteggio iniziale secondo quanto specificato nel precedente punto 2.5. Poi, per ogni giocatore, è calcolato il punteggio finale partendo dal punteggio iniziale, aggiungendo gli eventuali bonus di piazzamento e aggiungendo o togliendo i punti derivanti dalle vittorie o sconfitte in base alla differenza tra i punteggi iniziali del giocatore e dei suoi avversari. Finita questa fase si eseguono 30 ricicli per attualizzare i risultati. Ad ogni riciclo si ricalcola il punteggio finale di ciascun giocatore partendo sempre dal suo punteggio iniziale e aggiungendo i bonus di piazzamento come nel calcolo precedente, ma tenendo conto che in ciascun nuovo ciclo, per calcolare i punti derivanti dalle vittorie o sconfitte, non si tiene più conto delle differenze tra i punteggi iniziali del giocatore e dei suoi avversari, ma delle Differenze dei punteggi medi del ciclo precedente (per punteggio medio di un giocatore s’intende il valore medio ponderato tra il suo ultimo punteggio finale e il punteggio finale del ciclo precedente).

 

Articolo 2.7 - Uscita dalla classifica con passaggio a Fuori Quadro.
 

A fine stagione i giocatori italiani classificati che non hanno disputato almeno sei partite e/o che non hanno almeno una vittoria significativa sono inseriti nell'elenco dei Fuori Quadro. I Fuori Quadro di 4a categoria spariscono dalle classifiche.
I giocatori Fuori Quadro che nelle stagioni successive non rientrano in classifica (articolo 2.5) seguitano ad apparire nell’elenco dei Fuori Quadro nel caso in cui non scendano a livello di 4a categoria, nel qual caso spariscono dalle classifiche. Gli atleti inattivi, per tre stagioni consecutive, spariscono dalle classifiche.
 

Articolo 2.8 - Classifica di fine stagione
 

A fine stagione è emessa la classifica iniziale per la nuova stagione agonistica, datata 1° luglio, con l’assegnazione delle nuove categorie. In quest’occasione sono normalizzati i punteggi in modo che il primo italiano in classifica abbia 7.500 punti.
La normalizzazione viene effettuata anche per gli stranieri e per i Fuori Quadro, che ricevono una categoria commisurata al loro punteggio. Gli stranieri inattivi spariscono dalle classifiche.

 

 

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