DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO
Introduzione L’Islam ha dato all’umanità un codice perfetto dei diritti dell’uomo
ben quattordici secoli or sono. I diritti dell’uomo nell’Islàm hanno salde
radici nella fede che soltanto Iddio, e Lui soltanto è Colui che ha pieno ed
esclusivo diritto di dare agli uomini le Norme giuridiche e morali e che
soltanto Iddio a la Sorgente di tutti i diritti dell’uomo. Quindi tenuto conto
della loro origine divina, nessun governante, nessun potere politico, nessuna
Assemblea o autorità umana può restringere o violare in nessun modo i diritti
umani conferiti da Dio, i quali sono irrinunciabili. I diritti umani sono nell’Islam una parte integrante dell’intero
Ordinamento Islamico e tutti i Governi delle Nazioni Musulmane e tutti gli
organismi della società sono tenuti a renderli effettivi sia nella lettera che
nello spirito all’interno della struttura dell’ordinamento. È veramente un
fatto deplorevole che questi diritti umani vengano impunemente calpestati in
diversi Paesi del mondo tra i quali purtroppo devono essere annoverati anche
alcuni Paesi Musulmani. Tali violazioni sono motivo di seria preoccupazione e stanno tormentando la
coscienza di un sempre maggior numero di persone in tutto il mondo. Spero che questa "Dichiarazione dei Diritti dell’uomo" serva da
stimolo per i musulmani affinché essi prendano una posizione decisa e difendano
con risolutezza e coraggio i diritti che Iddio ha conferito loro. Questa
"Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo" è il secondo documento
fondamentale proclamato dal Consiglio Islamico per segnare l’Inizio del 15°
Secolo del Era Islamica il primo, infatti, fu quello denominato
"Dichiarazione Universale Islamica" che venne rilasciato alla
Conferenza Internazionale sul Profeta Muhàmmad (che Iddio lo benedica e l’abbia
in gloria) e sul suo messaggio, tenutasi a Londra dal 12 al 15 Aprile 1980. La
"Dichiarazione Universale Islamica dei diritti dell’Uomo" è fondata
sul Corano e sulla Sunna, essa è stata redatta da eminenti Studiosi dell’Islàm,
giuristi e da rappresentanti dei Movimenti e del pensiero Islàmico. Possa Iddio
ricompensarli per i loro sforzi e la loro fatica e guidarci sulla retta
via. Parigi 21. 11. 1401 Salem Azzam Segretario Generale PREAMBOLO Permesso che: l’aspirazione, vecchia quanto il mondo, per un ordinamento universale in
cui l’individuo possa vivere, svilupparsi, prosperare in un ambiente libero
dalla paura, dall’oppressione e dallo sfruttamento è costantemente frustrata;
la Misericordia Divina, la quale si esprime nell’aver messo a disposizione
dell’uomo una sovrabbondante quantità di mezzi per vivere, viene sprecata o
viene sottratta agli abitanti della terra in modo violento o ingiusto; Iddio
(Allàh) ha dato al genere umano, attraverso la Rivela zione Coranica e la Sunna
del Profeta Muhàmmad (che Allàh lo benedica e l’abbia in gloria), un sistema
giuridico ed un ordinamento morale all’interno dei quali vengono regolati in
modo perfetto i rapporti inter-umani e le istituzioni sociali; i diritti dell’Uomo
decretati dalla Legge Divina hanno come obbiettivo quello di conferire all’uomo
dignità e personalità e, contestualmente, quello di impedire che si producano
condizioni di oppressione e di ingiustizia; in virtù della loro origine divina
questi diritti non possono essere limitati , abrogati o calpestati dalle
autorità, dalle assemblee o da altre istituzioni, né possono essere rinunciati
o ceduti; Quanto sopra premesso e ritenuto noi, in Dio, il Clemente il Misericordioso, il Creatore,
il Sostentatore, il Sovrano, l’Unica Autentica Fonte di Luce per il genere
umano ed Unico Legislatore di tutto l’Universo; nella superiorità che è stata data all’uomo su
tutte le altre creature, essendo egli stato creato per mettere in pratica il
Volere di Dio sulla terra; nella Conoscenza della Guida Divina portata dai
Profeti, la cui Missione ha avuto come Sigillo la Rivelazione divina di cui è
stato Portatore il Profeta Muhàmmad (che Iddio lo benedica e l’abbia in
gloria), inviato da Dio a tutti gli uomini; che la ragione, da sola, senza la Guida della
Rivelazione divina, non può essere né una guida sicura per gli affari umani,
né può dare nutrimento spirituale all’anima dell’uomo e, capendo che gli
insegnamenti dell’Islam rappresentano la quintessenza della Guida Divina nella
sua forma finale e perfetta, ci sentiamo vincolati al dovere di ricordare all’uomo
la alta condizione e la grande dignità che Iddio gli ha concesso; nel nostro dovere di Invitare tutti gli uomini a
conoscere il Messaggio dell’Islàm che in base al nostro originario patto con
il Creatore i nostri obblighi ed i nostri doveri hanno priorità sui nostri
diritti e che ciascun di noi ha il dovere di diffondere gli insegnamenti dell’Islàm
con la parola, con le azioni, in modo delicato e di realizzare praticamente
questi insegnamenti non solamente nelle nostre vite individuali, ma anche nella
società in cui viviamo; nel nostro dovere di instaurare un Ordinamento Islamico 1) nel quale tutti gli esseri umani sono uguali e
dove nessuno gode di privilegi od è costretto a subire limitazioni o
discriminazioni per motivi di razza, colore, sesso, origine o linguaggio; 2) nel quale tutti gli esseri umani nascono liberi; 3) nel quale la schiavitù ed il lavoro forzato sono
banditi; 4) nel quale saranno create e mantenute condizioni in
cui l’istituto della famiglia avrà il massimo della protezione per la sua
fondamentale funzione di base della vita sociale; 5) nel quale tanto gli uomini di governo quanto i
cittadini sono sottoposti ed eguali di fronte alla Legge; 6) nel quale l’obbedienza agli uomini di governo è
legittima soltanto quando le loro disposizioni sono conformi alla Legge; 7) nel quale non esiste potere dell’uomo sull’uomo,
ma l’esercizio dell’amministrazione statale è considerato come una missione
sacra, che deve essere svolta nei limiti stabiliti dalla Legge ed in maniera da
essa approvata, tenendo conto delle priorità in essa fissate; 8) nel quale tutte le risorse economiche vengono tr^svate
come benedizione di Dio per gli uomini e che quindi vengono godute da tutti in
conformità con le Regole ed i valori indicati nel Corano e nella Sunna; 9)nel quale tutti gli affari della collettività
saranno definiti e condotti dopo una Consultazione tra tutti i credenti
qualificati per contribuire con il loro apporto alla formazione di una
decisione, la quale sia il più possibile concordante con il Corano ed il
pubblico interesse, sotto comminatoria di illegittimità; 10) nel quale ciascuno assume obbligazioni
proporzionate alle sue capacità ed è responsabile per gli atti da lui compiuti 11) nel quale ogni soggetto, nel caso di violazione
di uno dei suoi diritti, abbia assicurato appropriate misure di difesa in
conformità alla Legge; 12) nel quale nessuno può essere privato dei
diritti che gli tengono garantiti dalla Legge se non in base ad una disposizione
della Legge stessa e non oltre i limiti da essa indicati; 13) nel quale ogni soggetto ha il diritto di azione
legale contro chiunque commetta un crimine contro la Società o contro qual
siasi individuo; 14) nel quale viene fatto ogni sforzo per a) liberare tutti gli uomini da ogni tipo di
sfruttamento, di ingiustizia e di oppressione b) garantire ad ogni uomo sicurezza, libertà e
dignità nei termini proposti e con i metodi indicati dalla Legge; affermando la nostra consapevolezza di essere Servi di Allàh e come tali
appartenenti alla Fratellanza Universale nell’Islàm, all’inizio del
Quindicesimo Secolo dell’Era Islamica: DICHIARIAMO SOLENNEMENTE il nostro impegno di SOSTENERE come INVIOLABILI ed INALIENABILI i seguenti
DIRITTI dell’UOMO che noi consideriamo garantiti dall’Islàm! I Il diritto alla vita a) La vita umana è sacra ed inviolabile ed a doveroso
fare ogni sforzo per proteggerla. In particolare nessuno può essere sottoposto
a punizioni corporali o privato della vita, salvo che in applicazione di una
norma della Legge. b) La sacertà del corpo di una persona come non può
essere violata in vita, cosi non può essere violata dopo la morte. È obbligo
di tutti i credenti di curare che il corpo di una persona defunta sia trattato
con la dovuta solennità. II Il diritto alla libertà a) L’uomo è nato libero. Nessuna limitazione può essere fatta al suo
diritto alla libertà, salvo che in applicazione di una nor ma della Legge e con
le modalità in essa indicate. b) Ogni individuo ed ogni gruppo sociale è titolare di un diritto
inalienabile alla libertà, in ogni sua forma - fisica, culturale, economica e
politica - ed ha diritto di opporsi con ogni mezzo possibile alla violazione o
alla privazione di questo diritto; ogni individuo o popolo oppresso ha una
pretesa legittima di ottenere il sostegno di altri individui e/o popoli in
questa III Diritto all’uguaglianza e divieto di qualsiasi discriminazione a) Tutti i soggetti sono in posizione di eguaglianza davanti alla Legge e
tutti hanno diritto ad avere eguali opportunità ed egua le tutela da parte
della Legge b)Tutti hanno diritto di ricevere la medesima retribuzione in corrispettivo
del medesimo lavoro. c) Nessuno si vedrà negata un’opportunità di lavorare ne sarà
discriminato in qualsivoglia forma né sarà esposto a maggiori rischi dell’incolumità
personale per motivi di fede religiosa, di colore, di razza, di origine, di
sesso o di lingua. IV Diritto ad ottener giustizia a) Ogni persona ha il diritto di essere trattata in conformità alla Legge, e
soltanto in conformità alla Legge. b) Ogni persona non solo ha il diritto, ma ha anche il dovere di protestare
contro l’ingiustizia; ha il diritto, altresì, di fare ricorso a tutte le
azioni messe a disposizione dalla Legge per qualsiasi ingiustificata lesione
personale i e per qualsiasi danno; di difendersi da sè contro qualsiasi accusa
che venga formulata contro di lui e di ottenere un giudizio imparziale davanti
ad un organo giudiziario indipendente in qualsiasi controversia sia con le
pubbliche autorità sia contro privati. c) Ogni persona ha il diritto ed il
dovere di azione giudiziale per la tutela dei diritti di qualsiasi altra persona
ed anche della Comunità in generale. c) Nessuna persona sarà discriminata per il fatto di aver promosso l’azione
giudiziale in difesa di un diritto sia esso privato che pubblico. e) È diritto
e dovere di ogni Musulmano di rifiutare obbedienza a qualsiasi ordine che sia in
contrasto con la Legge, chiunque sia il soggetto che ha dato l’ordine. V Diritto ad un giudizio imparziale a) Nessuno può essere giudicato colpevole di un reato e condannato ad una
pena, se non quando sia stata provata la sua colpevolezza davanti ad un organo
giudiziario indipendente. b) Nessuno può essere giudicato colpevole se non dopo un imparziale giudizio
e dopo aver avuto le più ampie possibilità di difesa per contrastare
ragionevolmente l’accusa. c) La pena sarà irrogata in base alla Legge, commisurata alla gravità del
reato commesso e dopo che siano state tenute nella debita considerazione tutte
le circostanze in cui il fatto è stato compiuto. d) Nessun atto o fatto può essere considerato reato a meno che esso non sia
stato esplicitamente previsto e punito dalla Legge. e) Ogni individuo è responsabile delle proprie azioni. La responsabilità
per un delitto non può essere estesa vicariamente ai membri della famiglia o
del gruppo a cui il reo appartiene, salvo che essi siano direttamente o
indirettamente coinvolti nel delitto in questione. VI Diritto alla Protezione contro gli abusi del Potere Ogni persona ha diritto di difesa contro gli abusi di potere dei pubblici
ufficiali. Nessuno a tenuto a dar conto di sè alla pubblica autorità, tranne
che nel caso in cui deve difendersi contro accuse specifiche fatte contro di
lui, oppure quando la persona si trova in una posizione in cui ci sia il
ragionevole sospetto che essa possa essere coinvolta nella commissione di un
crimine. VII Diritto alla Protezione contro la tortura Nessuno può essere sottoposto a tortura nella mente o nel corpo, oppure
degradato oppure minacciato di maltrattamenti sia a lui stesso sia alle persone
di famiglia o a lui care, o costretto con la forza a confessare la commissione
di un crimine, o forzato ad esser consenziente ad un atto che è lesivo dei suoi
interessi. VIII Diritto alla tutela dell’onore e della reputazione Ogni persona ha il
diritto alla tutela del suo onore e della sua reputazione contro calunnie,
accuse infondate o deliberati tentativi di diffamazione e di ricatto. IX Diritto di Asilo a) Ogni persona perseguitata ed oppressa ha il diritto di chiedere asilo.
Questo diritto è garantito ad ogni essere umano, a prescindere dalla razza, dal
colore, da: la religione o dal sesso. b) La Sacra Moschea della Mecca è un Santuario per tutti i Musulmani. X Diritti delle minoranze Il Principio coranico espresso nella frase "con
c’è coercizione in fatto di religione" governa i diritti di culto delle
minoranze non mussulmane. b) In un Paese musulmano le minoranze religiose hanno
la scelta per quanto riguarda il diritto civile e personale, o di seguire la
Legge Islamica o di seguire le loro leggi. XI Diritto e Dovere di partecipare alla conduzione ed alla amministrazione degli
affari pubblici a) In conformità alla Legge, ogni individuo che appartiene alla comunità
islàmica (Ummah) ha il diritto di assumere uffici pubblici. b) Il principio della Consultazione facoltativa (Shura) sta alla base dei
rapporti di amministrazione tra il governo ed i cittadini. I cittadini hanno il
diritto di scegliere e di rimuovere dall’Ufficio pubblico gli uomini del
governo , in conformità a questo principio. XII Diritto alla Libertà di Fede, di Pensiero e di Parola a) Ogni persona ha diritto di esprimere i suoi pensieri e le sue credenze,
purché rimanga entro i limiti indicati dalla Legge. nessuno, comunque, ha
diritto di diffondere delle falsità o di fare circolare notizie che possano
offendere la pubblica decenza, o indulgere nella maldicenza, con insinuazioni o
con calunnie su altre persone. b) Lo studio e la ricerca della verità è non solo un diritto, ma anche un
dovere del musulmano. c) È diritto e dovere di ogni musulmano di contestare e di combattere
(sempre nei limiti consentiti dalla Legge) ogni oppressione, anche se ciò
comporti la sfida alle più alte autorità dello Stato. d) La diffusione dell’informazione è libera, purché non costituisca un
pericolo per la sicurezza della società e dello Stato e purché stia nei limiti
imposti dalla Legge. e) E’ vietata ogni forma di disprezzo o di
ridicolizzazione delle credenze religiose altrui ed è altresì vietata l’istigazione
del pubblico all’ostilità contro i seguaci delle altre fedi religiose. Tutti
i Musulmani sono tenuti al rispetto dei sentimenti religiosi degli altri. XIII Diritto alla Libertà religiosa Ogni persona ha il diritto alla sua libertà
di coscienza ed alla libertà di praticare il culto in conformità con le sue
credenze religiose. XIV Diritto di Libera associazione a) Ogni persona ha il diritto di partecipare, individualmente o
collettivamente alla vita religiosa, sociale, culturale e politica della propria
comunità e di fondare istituzioni ed organismi che abbiano come scopo di
promuovere la pratica di ciò che è il bene e di impedire tutto ciò che è il
male. b) Ogni persona ha diritto di svolgere attività per fondare istituti per
mezzo dei quali venga data la possibilità di godere questi diritti. La
Comunità è tenuta a creare tutte quelle condizioni che rendono possibile ai
suoi membri di sviluppare nel modo più completo le loro singole personalità. XV Ordinamento economico e diritti che ne derivano a) Nei loro scopi economici, tutte le persone hanno diritto di utilizzare
tutti i benefici di natura e tutte le sue risorse. questi sono delle benedizioni
concesse da Dio a beneficio di tutta l’umanità. b) Tutti gli esseri umani hanno diritto di guadagnarsi da vivere nel rispetto
della Legge. c) Ogni persona ha diritto di avere proprietà, sia individualmente sia in
associazione con altre persone, la proprietà pubblica dello Stato, in funzione
del pubblico interesse, di certe risorse economiche è legittima. d) I poveri hanno diritto di assistenza nei confronti dello Stato, che la
esercita prelevando le somme necessarie dalla Cassa della Imposta Coranica sulla
ricchezza (Zakàh), nel rispetto delle Norme fissate per la determinazione del
debito d’imposta e della sua raccolta e per l’identificazione dei
destinatari dell’assistenza. e) tutti i mezzi di produzione devono essere utilizzati nell’interesse
della Comunità (Ummah) come tutto e non possono essere trascurati o usati
male. f) A1 fine di promuovere lo sviluppo di una economia equilibrata e per
proteggere la società dallo sfruttamento, la Legge Islamica vieta i monopoli,
tutte quelle irragionevoli pratiche che limitano il commercio, l’usuratla
coercizione nella stipulazione dei contratti e la pubblicazione di pubblicità
fuorviante. g) Tutte le attività economiche sono permesse , purché non siano dannose
per gli interessi della Comunità e non violino le norme ed i valori dell’
Islàm. XVI Diritto alla Protezione della Proprietà Nessuna proprietà può essere espropriata salvo che nel pubblico interesse e
dietro versamento di un adeguato indennizzo. XVII Status e dignità dei lavoratori L’ Islàm onora il lavoro ed i lavoratori ed ordina ai Musulmani non solo
di trattare i lavoratori con giustizia ma anche con generosità. I1 lavoratore
non solo ha diritto di ricevere il salario che ha guadagnato alla scadenza
pattuita, ma ha anche diritto ad una riposo adeguato e ad agevolazioni XVIII Diritto alla Sicurezza Sociale Ogni persona ha diritto al cibo, al tetto, al vestito, all’istruzione e
alla assistenza medica in rapporto alle risorse della Comunità. Quest’obbligo
della Comunità è rivolto in particolar modo alla assistenza di tutti quegli
individui i quali non possano provvedere a loro stessi per una qualche
incapacità vuoi temporanea, vuoi permanente. XIX Diritto di costituire una famiglia e materie attinenti a) Ogni persona ha diritto di contrarre matrimonio, di costituire una
famiglia e di metter al mondo figli, in conformità alla sua religione, alla sua
cultura ed alle sue tradizioni. Ognuno dei coniugi è titolare dei diritti e dei
doveri che ad esso sono assegnati dalla Legge. b) Ogni coniuge ha diritto al rispetto da parte dell’altro. c) Il marito e tenuto al mantenimento della moglie e dei figli in rapporto ai
suoi mezzi d) Ogni figlio ha diritto di essere mantenuto ed adeguatamente allevato dai
genitori, essendo vietato il lavoro minorile e proibito il fare svolgere al
minore qualsiasi attività che possa essere pregiudizievole o dannosa al suo
sviluppo naturale. e) Se per qualsiasi ragione i genitori non siano in grado di far fronte a
quest’obbligo verso i figli, la Comunità è tenuta a subentrare loro in
questi obblighi, a spese dell’Erario. f) Ogni persona ha diritto di ricevere sostegno materiale, come pure
assistenza e protezione, dalla sua famiglia, durante la sua infanzia, la sua
vecchiaia, o quando si trova in stato di incapacità. I genitori hanno diritto
al sostegno materiale, all’assistenza ed alla protezione da parte dei figli. g) La maternità ha diritto ad un particolare rispetto di cura e protezione
speciali da parte della famiglia e degli organi ufficiali pubblici della
Comunità. h) All’interno della comunità familiare gli uomini e le donne devono
dividere i loro obblighi e le loro responsabilità con riguardo al sesso, alle
doti naturali, ai talenti ed alle inclinazioni, tenendo ben presente di avere
delle responsabilità sia nei confronti della prole che nei confronti dei
parenti. i) Nessuno può essere costretto a sposarsi o perdere la personalità
giuridica o vedersela diminuita per motivo di matrimonio. XX Diritti delle Donne maritate Ogni donna maritata ha diritto a: a) vivere nella casa in cui vive suo marito; b) ricevere i mezzi necessari per mantenere un tenore di vita non inferiore a
quello del coniuge e, in caso di divorzio, di ricevere dal marito, durante il
periodo di attesa, mezzi di mantenimento commisurati alle risorse di lui, per
sè e per i figli che allatta o tiene presso di sè, a prescindere dalle sue
condizioni economiche, dalle sue entrate, dalle proprietà di cui ella sia
titolare con diritto esclusivo. c) chiedere ed ottenere lo scioglimento del matrimonio in conformità alla
Legge. Questo diritto è aggiuntivo a quello che ella ha di chiedere il divorzio
in via giudiziale. d) ereditare dal marito, dai parenti di lei, dai figli e dagli altri parenti
in conformità alla Legge. e) il diritto alla riservatezza da parte del marito o, se divorziata, dell’
ex marito riguardante tutte quelle informazioni su di lei (che egli ha avuto in
qualità di marito), la cui divulgazione sarebbe pregiudizievole agli interessi
di lei. Corrispettivamente essa ha il dovere di riservatezza nei confronti del
suo sposo o del suo ex marito. XXI Diritto all’ Educazione a) Ogni persona ha diritto di ricevere un’istruzione appropriata alle sue
capacità naturali. b) Ogni persona ha il diritto di libera scelta della professione o della
carriera ed ad avere le opportunità per il totale sviluppo delle sue doti
naturali. XXII Diritto alla sfera privata Ogni persona ha il diritto alla tutela della sua sfera privata. XXIII Diritto di Libertà di movimento e residenza a) In considerazione del fatto che il Mondo dell’Islàm dovrebbe essere un’autentica
"Ummah Islamiyyah" ogni Musulmano in tale condizione avrà il diritto
di muoversi liberamente in qualsiasi Paese Musulmano, entrando ed uscendo senza
limitazioni. b) Nessuno potrà essere costretto a lasciare il Paese dove ha la sua
residenza, o essere arbitrariamente deportato con la forza, senza l’esistenza
delle condizioni previste dalla Legge. |