DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

 

Introduzione 

L’Islam ha dato all’umanità un codice perfetto dei diritti dell’uomo ben quattordici secoli or sono. I diritti dell’uomo nell’Islàm hanno salde radici nella fede che soltanto Iddio, e Lui soltanto è Colui che ha pieno ed esclusivo diritto di dare agli uomini le Norme giuridiche e morali e che soltanto Iddio a la Sorgente di tutti i diritti dell’uomo. Quindi tenuto conto della loro origine divina, nessun governante, nessun potere politico, nessuna Assemblea o autorità umana può restringere o violare in nessun modo i diritti umani conferiti da Dio, i quali sono irrinunciabili.

I diritti umani sono nell’Islam una parte integrante dell’intero Ordinamento Islamico e tutti i Governi delle Nazioni Musulmane e tutti gli organismi della società sono tenuti a renderli effettivi sia nella lettera che nello spirito all’interno della struttura dell’ordinamento. È veramente un fatto deplorevole che questi diritti umani vengano impunemente calpestati in diversi Paesi del mondo tra i quali purtroppo devono essere annoverati anche alcuni Paesi Musulmani.

Tali violazioni sono motivo di seria preoccupazione e stanno tormentando la coscienza di un sempre maggior numero di persone in tutto il mondo.

Spero che questa "Dichiarazione dei Diritti dell’uomo" serva da stimolo per i musulmani affinché essi prendano una posizione decisa e difendano con risolutezza e coraggio i diritti che Iddio ha conferito loro. Questa "Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo" è il secondo documento fondamentale proclamato dal Consiglio Islamico per segnare l’Inizio del 15° Secolo del Era Islamica il primo, infatti, fu quello denominato "Dichiarazione Universale Islamica" che venne rilasciato alla Conferenza Internazionale sul Profeta Muhàmmad (che Iddio lo benedica e l’abbia in gloria) e sul suo messaggio, tenutasi a Londra dal 12 al 15 Aprile 1980. La "Dichiarazione Universale Islamica dei diritti dell’Uomo" è fondata sul Corano e sulla Sunna, essa è stata redatta da eminenti Studiosi dell’Islàm, giuristi e da rappresentanti dei Movimenti e del pensiero Islàmico. Possa Iddio ricompensarli per i loro sforzi e la loro fatica e guidarci sulla retta via. 

Parigi 21. 11. 1401

Salem Azzam Segretario Generale

 

 

PREAMBOLO

Permesso che:

l’aspirazione, vecchia quanto il mondo, per un ordinamento universale in cui l’individuo possa vivere, svilupparsi, prosperare in un ambiente libero dalla paura, dall’oppressione e dallo sfruttamento è costantemente frustrata; la Misericordia Divina, la quale si esprime nell’aver messo a disposizione dell’uomo una sovrabbondante quantità di mezzi per vivere, viene sprecata o viene sottratta agli abitanti della terra in modo violento o ingiusto; Iddio (Allàh) ha dato al genere umano, attraverso la Rivela zione Coranica e la Sunna del Profeta Muhàmmad (che Allàh lo benedica e l’abbia in gloria), un sistema giuridico ed un ordinamento morale all’interno dei quali vengono regolati in modo perfetto i rapporti inter-umani e le istituzioni sociali; i diritti dell’Uomo decretati dalla Legge Divina hanno come obbiettivo quello di conferire all’uomo dignità e personalità e, contestualmente, quello di impedire che si producano condizioni di oppressione e di ingiustizia; in virtù della loro origine divina questi diritti non possono essere limitati , abrogati o calpestati dalle autorità, dalle assemblee o da altre istituzioni, né possono essere rinunciati o ceduti;

Quanto sopra premesso e ritenuto noi, 
nella nostra qualità di Musulmani, credenti: 

in Dio, il Clemente il Misericordioso, il Creatore, il Sostentatore, il Sovrano, l’Unica Autentica Fonte di Luce per il genere umano ed Unico Legislatore di tutto l’Universo; 

nella superiorità che è stata data all’uomo su tutte le altre creature, essendo egli stato creato per mettere in pratica il Volere di Dio sulla terra; 

nella Conoscenza della Guida Divina portata dai Profeti, la cui Missione ha avuto come Sigillo la Rivelazione divina di cui è stato Portatore il Profeta Muhàmmad (che Iddio lo benedica e l’abbia in gloria), inviato da Dio a tutti gli uomini; 

che la ragione, da sola, senza la Guida della Rivelazione divina, non può essere né una guida sicura per gli affari umani, né può dare nutrimento spirituale all’anima dell’uomo e, capendo che gli insegnamenti dell’Islam rappresentano la quintessenza della Guida Divina nella sua forma finale e perfetta, ci sentiamo vincolati al dovere di ricordare all’uomo la alta condizione e la grande dignità che Iddio gli ha concesso; 

nel nostro dovere di Invitare tutti gli uomini a conoscere il Messaggio dell’Islàm che in base al nostro originario patto con il Creatore i nostri obblighi ed i nostri doveri hanno priorità sui nostri diritti e che ciascun di noi ha il dovere di diffondere gli insegnamenti dell’Islàm con la parola, con le azioni, in modo delicato e di realizzare praticamente questi insegnamenti non solamente nelle nostre vite individuali, ma anche nella società in cui viviamo; nel nostro dovere di instaurare un Ordinamento Islamico

1) nel quale tutti gli esseri umani sono uguali e dove nessuno gode di privilegi od è costretto a subire limitazioni o discriminazioni per motivi di razza, colore, sesso, origine o linguaggio;

2) nel quale tutti gli esseri umani nascono liberi;

3) nel quale la schiavitù ed il lavoro forzato sono banditi;

4) nel quale saranno create e mantenute condizioni in cui l’istituto della famiglia avrà il massimo della protezione per la sua fondamentale funzione di base della vita sociale; 

5) nel quale tanto gli uomini di governo quanto i cittadini sono sottoposti ed eguali di fronte alla Legge;

6) nel quale l’obbedienza agli uomini di governo è legittima soltanto quando le loro disposizioni sono conformi alla Legge; 

7) nel quale non esiste potere dell’uomo sull’uomo, ma l’esercizio dell’amministrazione statale è considerato come una missione sacra, che deve essere svolta nei limiti stabiliti dalla Legge ed in maniera da essa approvata, tenendo conto delle priorità in essa fissate; 

8) nel quale tutte le risorse economiche vengono tr^svate come benedizione di Dio per gli uomini e che quindi vengono godute da tutti in conformità con le Regole ed i valori indicati nel Corano e nella Sunna;

9)nel quale tutti gli affari della collettività saranno definiti e condotti dopo una Consultazione tra tutti i credenti qualificati per contribuire con il loro apporto alla formazione di una decisione, la quale sia il più possibile concordante con il Corano ed il pubblico interesse, sotto comminatoria di illegittimità;

10) nel quale ciascuno assume obbligazioni proporzionate alle sue capacità ed è responsabile per gli atti da lui compiuti

11) nel quale ogni soggetto, nel caso di violazione di uno dei suoi diritti, abbia assicurato appropriate misure di difesa in conformità alla Legge;

12)  nel quale nessuno può essere privato dei diritti che gli tengono garantiti dalla Legge se non in base ad una disposizione della Legge stessa e non oltre i limiti da essa indicati;

13) nel quale ogni soggetto ha il diritto di azione legale contro chiunque commetta un crimine contro la Società o contro qual siasi individuo;

14) nel quale viene fatto ogni sforzo per

a) liberare tutti gli uomini da ogni tipo di sfruttamento, di ingiustizia e di oppressione

b) garantire ad ogni uomo sicurezza, libertà e dignità nei termini proposti e con i metodi indicati dalla Legge;

affermando la nostra consapevolezza di essere Servi di Allàh e come tali appartenenti alla Fratellanza Universale nell’Islàm, all’inizio del Quindicesimo Secolo dell’Era Islamica: 

DICHIARIAMO SOLENNEMENTE

il nostro impegno di SOSTENERE come INVIOLABILI ed INALIENABILI i seguenti DIRITTI dell’UOMO che noi consideriamo garantiti dall’Islàm!

 I

Il diritto alla vita

a) La vita umana è sacra ed inviolabile ed a doveroso fare ogni sforzo per proteggerla. In particolare nessuno può essere sottoposto a punizioni corporali o privato della vita, salvo che in applicazione di una norma della Legge.

b) La sacertà del corpo di una persona come non può essere violata in vita, cosi non può essere violata dopo la morte. È obbligo di tutti i credenti di curare che il corpo di una persona defunta sia trattato con la dovuta solennità.

II

Il diritto alla libertà

a) L’uomo è nato libero. Nessuna limitazione può essere fatta al suo diritto alla libertà, salvo che in applicazione di una nor ma della Legge e con le modalità in essa indicate. 

b) Ogni individuo ed ogni gruppo sociale è titolare di un diritto inalienabile alla libertà, in ogni sua forma - fisica, culturale, economica e politica - ed ha diritto di opporsi con ogni mezzo possibile alla violazione o alla privazione di questo diritto; ogni individuo o popolo oppresso ha una pretesa legittima di ottenere il sostegno di altri individui e/o popoli in questa

III

Diritto all’uguaglianza e divieto di qualsiasi discriminazione 

a) Tutti i soggetti sono in posizione di eguaglianza davanti alla Legge e tutti hanno diritto ad avere eguali opportunità ed egua le tutela da parte della Legge

b)Tutti hanno diritto di ricevere la medesima retribuzione in corrispettivo del medesimo lavoro.

c) Nessuno si vedrà negata un’opportunità di lavorare ne sarà discriminato in qualsivoglia forma né sarà esposto a maggiori rischi dell’incolumità personale per motivi di fede religiosa, di colore, di razza, di origine, di sesso o di lingua. 

IV

Diritto ad ottener giustizia

a) Ogni persona ha il diritto di essere trattata in conformità alla Legge, e soltanto in conformità alla Legge.

b) Ogni persona non solo ha il diritto, ma ha anche il dovere di protestare contro l’ingiustizia; ha il diritto, altresì, di fare ricorso a tutte le azioni messe a disposizione dalla Legge per qualsiasi ingiustificata lesione personale i e per qualsiasi danno; di difendersi da sè contro qualsiasi accusa che venga formulata contro di lui e di ottenere un giudizio imparziale davanti ad un organo giudiziario indipendente in qualsiasi controversia sia con le pubbliche autorità sia contro privati. c) Ogni persona ha il diritto ed il dovere di azione giudiziale per la tutela dei diritti di qualsiasi altra persona ed anche della Comunità in generale.

c) Nessuna persona sarà discriminata per il fatto di aver promosso l’azione giudiziale in difesa di un diritto sia esso privato che pubblico. e) È diritto e dovere di ogni Musulmano di rifiutare obbedienza a qualsiasi ordine che sia in contrasto con la Legge, chiunque sia il soggetto che ha dato l’ordine. 

V

Diritto ad un giudizio imparziale

a) Nessuno può essere giudicato colpevole di un reato e condannato ad una pena, se non quando sia stata provata la sua colpevolezza davanti ad un organo giudiziario indipendente.

b) Nessuno può essere giudicato colpevole se non dopo un imparziale giudizio e dopo aver avuto le più ampie possibilità di difesa per contrastare ragionevolmente l’accusa.

c) La pena sarà irrogata in base alla Legge, commisurata alla gravità del reato commesso e dopo che siano state tenute nella debita considerazione tutte le circostanze in cui il fatto è stato compiuto.

d) Nessun atto o fatto può essere considerato reato a meno che esso non sia stato esplicitamente previsto e punito dalla Legge.

e) Ogni individuo è responsabile delle proprie azioni. La responsabilità per un delitto non può essere estesa vicariamente ai membri della famiglia o del gruppo a cui il reo appartiene, salvo che essi siano direttamente o indirettamente coinvolti nel delitto in questione.

VI

Diritto alla Protezione contro gli abusi del Potere

Ogni persona ha diritto di difesa contro gli abusi di potere dei pubblici ufficiali. Nessuno a tenuto a dar conto di sè alla pubblica autorità, tranne che nel caso in cui deve difendersi contro accuse specifiche fatte contro di lui, oppure quando la persona si trova in una posizione in cui ci sia il ragionevole sospetto che essa possa essere coinvolta nella commissione di un crimine.

VII

Diritto alla Protezione contro la tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura nella mente o nel corpo, oppure degradato oppure minacciato di maltrattamenti sia a lui stesso sia alle persone di famiglia o a lui care, o costretto con la forza a confessare la commissione di un crimine, o forzato ad esser consenziente ad un atto che è lesivo dei suoi interessi.

VIII

Diritto alla tutela dell’onore e della reputazione Ogni persona ha il diritto alla tutela del suo onore e della sua reputazione contro calunnie, accuse infondate o deliberati tentativi di diffamazione e di ricatto.

IX

Diritto di Asilo

a) Ogni persona perseguitata ed oppressa ha il diritto di chiedere asilo. Questo diritto è garantito ad ogni essere umano, a prescindere dalla razza, dal colore, da: la religione o dal sesso.

b) La Sacra Moschea della Mecca è un Santuario per tutti i Musulmani.

X

Diritti delle minoranze Il Principio coranico espresso nella frase "con c’è coercizione in fatto di religione" governa i diritti di culto delle minoranze non mussulmane. b) In un Paese musulmano le minoranze religiose hanno la scelta per quanto riguarda il diritto civile e personale, o di seguire la Legge Islamica o di seguire le loro leggi.

XI

Diritto e Dovere di partecipare alla conduzione ed alla amministrazione degli affari pubblici

a) In conformità alla Legge, ogni individuo che appartiene alla comunità islàmica (Ummah) ha il diritto di assumere uffici pubblici. 

b) Il principio della Consultazione facoltativa (Shura) sta alla base dei rapporti di amministrazione tra il governo ed i cittadini. I cittadini hanno il diritto di scegliere e di rimuovere dall’Ufficio pubblico gli uomini del governo , in conformità a questo principio. 

XII 

Diritto alla Libertà di Fede, di Pensiero e di Parola

a) Ogni persona ha diritto di esprimere i suoi pensieri e le sue credenze, purché rimanga entro i limiti indicati dalla Legge. nessuno, comunque, ha diritto di diffondere delle falsità o di fare circolare notizie che possano offendere la pubblica decenza, o indulgere nella maldicenza, con insinuazioni o con calunnie su altre persone.

b) Lo studio e la ricerca della verità è non solo un diritto, ma anche un dovere del musulmano.

c) È diritto e dovere di ogni musulmano di contestare e di combattere (sempre nei limiti consentiti dalla Legge) ogni oppressione, anche se ciò comporti la sfida alle più alte autorità dello Stato.

d) La diffusione dell’informazione è libera, purché non costituisca un pericolo per la sicurezza della società e dello Stato e purché stia nei limiti imposti dalla Legge. e) E’ vietata ogni forma di disprezzo o di ridicolizzazione delle credenze religiose altrui ed è altresì vietata l’istigazione del pubblico all’ostilità contro i seguaci delle altre fedi religiose. Tutti i Musulmani sono tenuti al rispetto dei sentimenti religiosi degli altri. 

XIII

Diritto alla Libertà religiosa Ogni persona ha il diritto alla sua libertà di coscienza ed alla libertà di praticare il culto in conformità con le sue credenze religiose.

XIV

Diritto di Libera associazione 

a) Ogni persona ha il diritto di partecipare, individualmente o collettivamente alla vita religiosa, sociale, culturale e politica della propria comunità e di fondare istituzioni ed organismi che abbiano come scopo di promuovere la pratica di ciò che è il bene e di impedire tutto ciò che è il male.

b) Ogni persona ha diritto di svolgere attività per fondare istituti per mezzo dei quali venga data la possibilità di godere questi diritti. La Comunità è tenuta a creare tutte quelle condizioni che rendono possibile ai suoi membri di sviluppare nel modo più completo le loro singole personalità.

XV

Ordinamento economico e diritti che ne derivano

a) Nei loro scopi economici, tutte le persone hanno diritto di utilizzare tutti i benefici di natura e tutte le sue risorse. questi sono delle benedizioni concesse da Dio a beneficio di tutta l’umanità. 

b) Tutti gli esseri umani hanno diritto di guadagnarsi da vivere nel rispetto della Legge.

c) Ogni persona ha diritto di avere proprietà, sia individualmente sia in associazione con altre persone, la proprietà pubblica dello Stato, in funzione del pubblico interesse, di certe risorse economiche è legittima.

d) I poveri hanno diritto di assistenza nei confronti dello Stato, che la esercita prelevando le somme necessarie dalla Cassa della Imposta Coranica sulla ricchezza (Zakàh), nel rispetto delle Norme fissate per la determinazione del debito d’imposta e della sua raccolta e per l’identificazione dei destinatari dell’assistenza. 

e) tutti i mezzi di produzione devono essere utilizzati nell’interesse della Comunità (Ummah) come tutto e non possono essere trascurati o usati male. 

f) A1 fine di promuovere lo sviluppo di una economia equilibrata e per proteggere la società dallo sfruttamento, la Legge Islamica vieta i monopoli, tutte quelle irragionevoli pratiche che limitano il commercio, l’usuratla coercizione nella stipulazione dei contratti e la pubblicazione di pubblicità fuorviante. 

g) Tutte le attività economiche sono permesse , purché non siano dannose per gli interessi della Comunità e non violino le norme ed i valori dell’ Islàm. 

XVI 

Diritto alla Protezione della Proprietà

Nessuna proprietà può essere espropriata salvo che nel pubblico interesse e dietro versamento di un adeguato indennizzo.

XVII

Status e dignità dei lavoratori

L’ Islàm onora il lavoro ed i lavoratori ed ordina ai Musulmani non solo di trattare i lavoratori con giustizia ma anche con generosità. I1 lavoratore non solo ha diritto di ricevere il salario che ha guadagnato alla scadenza pattuita, ma ha anche diritto ad una riposo adeguato e ad agevolazioni 

XVIII

Diritto alla Sicurezza Sociale

Ogni persona ha diritto al cibo, al tetto, al vestito, all’istruzione e alla assistenza medica in rapporto alle risorse della Comunità. Quest’obbligo della Comunità è rivolto in particolar modo alla assistenza di tutti quegli individui i quali non possano provvedere a loro stessi per una qualche incapacità vuoi temporanea, vuoi permanente. 

XIX 

Diritto di costituire una famiglia e materie attinenti

a) Ogni persona ha diritto di contrarre matrimonio, di costituire una famiglia e di metter al mondo figli, in conformità alla sua religione, alla sua cultura ed alle sue tradizioni. Ognuno dei coniugi è titolare dei diritti e dei doveri che ad esso sono assegnati dalla Legge.

b) Ogni coniuge ha diritto al rispetto da parte dell’altro.

c) Il marito e tenuto al mantenimento della moglie e dei figli in rapporto ai suoi mezzi

d) Ogni figlio ha diritto di essere mantenuto ed adeguatamente allevato dai genitori, essendo vietato il lavoro minorile e proibito il fare svolgere al minore qualsiasi attività che possa essere pregiudizievole o dannosa al suo sviluppo naturale.

e) Se per qualsiasi ragione i genitori non siano in grado di far fronte a quest’obbligo verso i figli, la Comunità è tenuta a subentrare loro in questi obblighi, a spese dell’Erario.

f) Ogni persona ha diritto di ricevere sostegno materiale, come pure assistenza e protezione, dalla sua famiglia, durante la sua infanzia, la sua vecchiaia, o quando si trova in stato di incapacità. I genitori hanno diritto al sostegno materiale, all’assistenza ed alla protezione da parte dei figli.

g) La maternità ha diritto ad un particolare rispetto di cura e protezione speciali da parte della famiglia e degli organi ufficiali pubblici della Comunità.

h) All’interno della comunità familiare gli uomini e le donne devono dividere i loro obblighi e le loro responsabilità con riguardo al sesso, alle doti naturali, ai talenti ed alle inclinazioni, tenendo ben presente di avere delle responsabilità sia nei confronti della prole che nei confronti dei parenti.

i) Nessuno può essere costretto a sposarsi o perdere la personalità giuridica o vedersela diminuita per motivo di matrimonio.

XX

Diritti delle Donne maritate

Ogni donna maritata ha diritto a:

a) vivere nella casa in cui vive suo marito;

b) ricevere i mezzi necessari per mantenere un tenore di vita non inferiore a quello del coniuge e, in caso di divorzio, di ricevere dal marito, durante il periodo di attesa, mezzi di mantenimento commisurati alle risorse di lui, per sè e per i figli che allatta o tiene presso di sè, a prescindere dalle sue condizioni economiche, dalle sue entrate, dalle proprietà di cui ella sia titolare con diritto esclusivo.

c) chiedere ed ottenere lo scioglimento del matrimonio in conformità alla Legge. Questo diritto è aggiuntivo a quello che ella ha di chiedere il divorzio in via giudiziale.

d) ereditare dal marito, dai parenti di lei, dai figli e dagli altri parenti in conformità alla Legge.

e) il diritto alla riservatezza da parte del marito o, se divorziata, dell’ ex marito riguardante tutte quelle informazioni su di lei (che egli ha avuto in qualità di marito), la cui divulgazione sarebbe pregiudizievole agli interessi di lei. Corrispettivamente essa ha il dovere di riservatezza nei confronti del suo sposo o del suo ex marito.

XXI

Diritto all’ Educazione

a) Ogni persona ha diritto di ricevere un’istruzione appropriata alle sue capacità naturali.

b) Ogni persona ha il diritto di libera scelta della professione o della carriera ed ad avere le opportunità per il totale sviluppo delle sue doti naturali.

XXII

Diritto alla sfera privata

Ogni persona ha il diritto alla tutela della sua sfera privata.

XXIII

Diritto di Libertà di movimento e residenza

a) In considerazione del fatto che il Mondo dell’Islàm dovrebbe essere un’autentica "Ummah Islamiyyah" ogni Musulmano in tale condizione avrà il diritto di muoversi liberamente in qualsiasi Paese Musulmano, entrando ed uscendo senza limitazioni.

b) Nessuno potrà essere costretto a lasciare il Paese dove ha la sua residenza, o essere arbitrariamente deportato con la forza, senza l’esistenza delle condizioni previste dalla Legge.