TRAPIANTI
(Dagli atti del convegno "Religioni e trapianti", LA RELIGIONE ISLAMICA Dr. Rosario Pasquini Nel nome di Allàh il sommamente Misericordioso il Clementissimo Nella visione islamica della vita, del mondo e dell'uomo l'esistente visibile
e invisibile è stato prodotto dal nulla da Dio con un atto della Sua volontà
ed ha ricevuto da Dio le regole di esistenza. Iddio, quindi è l'unico Creatore
e l'unico Legislatore dell'esistente. L'esistente, nel quale l'uomo vive, è
costituito dall'uomo e da tutto ciò che uomo non è. La divisione è importante
perché mentre tutto ciò che uomo non obbedisce meccanicamente alle leggi di
Dio, l'uomo fa eccezione, poiché ha ricevuto in sorte da Dio un destino di vita
ultraterrena, eterna in uno dei due luoghi che per essa sono stati creati e che
sono il Paradiso e l'Inferno. In funzione di questo destino di vita futura
l'uomo ha ricevuto il libero arbitrio, sicché il suo vivere può essere
coerente al codice di vita dato da Dio per conseguire il Paradiso, come può non
esserlo, quando vive secondo un codice di vita diverso da quello dato da Dio.
Iddio, sia gloria a Lui l'Altissimo, ha dato all'uomo norme di comportamento
nella sua relazione con il suo Creatore, nelle sue relazioni con le creature
umane, nelle sue relazioni con le creature non umane e con l'ambiente. Tutto è
stato regolato e il comportamento conforme al Codice di norme di comportamento
date da Dio è il contenuto comportamentale dell'Islàm. Tutti i campi d'azione
dell'uomo e tutte le sfere dell'attività umana hanno regolamenti divini per la
realizzazione islamica dell'uomo nei comportamenti indicati da Dio: L'uomo,
quindi, non è coatto all'obbedienza, come il resto del creato, ma è libero. La
fonte normativa del comportamento umano che realizza l'armonia interiore,
l'armonia con Dio, l'armonia con gli uomini e l'armonia con le altre creature e
il creato è il Sublime Corano, che è la traduzione in realtà del Creato nei
suoni e nei segni della lingua araba della I'Increata Parola di Dio, l'Eterno,
inimitabile, immodificabile, i cui significati coprono in modo esplicito o in
modo implicito tutti i possibili eventi di cui l'uomo è e sarà protagonista
fino al giorno della resurrezione. Tutto il possibile, quanto a comportamenti
umani, è stato regolato nel testo Coranico, nel quale numerosi brani segnalano
che il Profeta Muhàmmad, che Dio lo benedica e l'abbia in gloria, è investito
di un potere normativo, sicché obbedisce a Dio chi obbedisce a lui. E il
Profeta, che Iddio lo benedica e l'abbia in gloria, ha dettato numerose norme di
attuazione del Sublime Corano, che, in forza del richiamo coranico, hanno vigore
di legge per il Musulmano. Nel Sublime Corano e nell'insegnamento del Profeta,
che Iddio lo benedica e l'abbia in gloria, per effetto della delega normativa
ricevuta da Dio, è indicato il criterio esegetico da seguire per enucleare dal
testo coranico e dall'insegnamento del Profeta il regolamento per situazioni
nuove per l'uomo, ma non ignote a Dio, non esplicitamente già regolate nel
testo coranico, ma già implicite in esso. Le regole di condotta da seguire per
gestire situazioni non presenti nel Sublime Corano e nella Nobile Sunna non sono
"nuove" come emanazione, ma come attuazione. Iddio ha dotato l'uomo
del raziocinio che è lo strumento per mezzo del quale si estrae dalla normativa
coranica la regola islamica, che governa una fattispecie nuova di attività,
attraverso il ragionamento analogico. I trapianti, quindi, come attività di
recente apparizione nella vita dell'uomo, hanno ricevuto da Dio un regolamento,
che prende forma normativa mediante i principi generali dell'ordinamento
sciaraitico enunciati nel Sublime Corano e nell'insegnamento dottrinale del
Profeta, che Allàh lo benedica e lo abbia in gloria, e nei suoi precetti.Nel
Sublime Corano, Allàh, rifulga lo splendore della sua Luce, proclama che:
Chiunque salvi la vita a un uomo è come se avesse salvato l'umanità intera. Il
Profeta Muhàmmad, che Allàh lo benedica e lo abbia in gloria, disse: Non c'èmalattia
per cui Allàh non abbia creato il rimedio, tranne che per la morte. Da numerose
ayàt del Sublime Corano si evince che lo stato di necessità e l'interesse
pubblico giustificano azioni, che sono normalmente illecite. Esempio: mangiare
carne di porco, non essendo disponibile altro, per non morire di fame, così
come bere bevande alcooliche, per non morire di sete, in mancanza di altra
bevanda. In questa sede, una più approfondita dissertazione di ermeneutica in
ordine alla posizione dell'Islàm nei confronti dei trapianti di organi, è
ultronea, mentre perfettamente in tema è la disamina dei risultati della
ricerca delle norme, che lo regolano. Diversi sono i casi. Il primo caso è
quello del trapianto di un organo nella stessa persona, come la pelle o la
trasfusione di sangue.Il secondo caso è quello del trapianto da un vivente ad
altro vivente e in questo secondo caso si deve distinguere tra due tipi di
organi. Bisogna fare distinzione tra: 1. organo essenziale per la vita della
persona; 2. organo non essenziale alla vita della personaL' organo essenziale
per la vita può essere: r1. unico, come il cuore e il fegato s `''2. doppio,
come i reni. L'organo essenziale e indispensabile per la vita si può anche
distinguere in: a) organo la cui presenza nel corpo è necessaria nella sua
totalità perché irriproducibile b) organo che viene prodotto dal corpo, come
il sangue c) organo che ha influenza sui geni, la parentela, la personalità del
soggetto (testicoli, ovaie, apparato nervoso) Fatte le distinzioni di cui sopra
possiamo dire, dal punto di vista sciaraitico quanto segue in ordine al
trapianto: 1) E' permesso il trapianto di una parte del corpo di una persona in
altra parte della stessa persona, quando il beneficio che deriva dal trapianto
di una parte del corpo è maggiore del danno che deriva dal suo espianto,
subordinatamente alla possibilità che con detta operazione si attivi la
funzione svolta da un organo venuto a mancare, o venga riattivata la funzione di
un organo presente, o eliminato un difetto, che possa causare un danno
psicologico, o organico 2) E' permesso il trapianto da vivo a vivo di elementi
del corpo che si rinnovano come il sangue e la pelle. Naturalmente, l'operazione
è subordinata al consenso espresso dal soggetto "donatore", il quale
deve essere in possesso pieno delle sue facoltà mentali. 3) E' permessa la
utilizzazione, a scopo di impianto in una persona diversa, di parte del corpo
ectomizzata per malattia, ma nella quale parte ectomizzata è presente una parte
sana utilizzabile per trapianto. Esempio: utilizzazione di una cornea sana di
occhio asportato perché malato di tumore. 4) Non è lecito il trapianto di un
organo necessario e indispensabile per vivere da un vivente, in quanto tale
operazione, essendo causa di morte per il "donatore", configura un
vero e proprio omicidio. 5) Non è lecito eseguire un trapianto di un organo da
un vivente, quando I'espianto produce la perdita totale di una funzione
essenziale della vita del "donatore", anche se non causa la morte.
Esempio: tutte e due le cornee. 6) E' lecito il trapianto a un vivente di un
organo espiantato da un morto, anche se si tratta di un organo necessario per la
vita e svolga una funzione essenziale, a condizione che il defunto, da cui viene
espiantato l'organo, abbia dato, quando era in vita, il suo consenso, o, quando
ci sono i parenti, siano essi a dare il consenso, o, in mancanza di parenti, sia
l'autorità.La liceità del consenso per la donazione di un organo è un
presupposto della liceità del trapianto, sicché è illecito il trapianto di
organi che hanno formato oggetto di commercio, perché è illecita la
disposizione della propria persona, o di parti di essa, a scopo di lucro. Non
è, comunque, da escludere la liceità di eventuali donazioni, o riconoscimenti,
che l'usufruente dell' organo elargisca a titolo di donativo e non come
corrispettivo di una transazione commerciale. Riguardo agli organi dell'apparato
sessuale bisogna distinguere tra: 1 . Organi che trasmettono le caratteristiche
genetiche 2. Organi che non trasmettono le caratteristiche E' illecito il
trapianto dei testicoli e delle ovaie, poiché questi due organi continuano, nel
corpo in cui sono stati trapiantati, le caratteristiche ereditarie della persona
da cui provengono, mentre è lecito il trapianto di quelle parti che non
trasmettono caratteristiche genetiche, condizionatamente al rispetto delle
regole relative al consenso e alla gratuità. Per quanto riguarda il sistema
nervoso il trapianto di cellule di esso nello stesso corpo è lecito.Per quanto
riguarda il prelievo di cellule dal feto, il trapianto non è proibito, se ci
sono possibilità di riuscita e non c'è un impedimento sciaraitico.Se la fonte
del tessuto di cellule viventi da trapiantare è il cervello di feto, che ha
più di 10-1 1 settimane, si distinguono i seguenti casi: 1) E' illecito il
trapianto di cellule cerebrali, prelevate direttamente dal feto nel l'utero,
causando con l'apertura di esso, la morte del feto. 2) E' lecito, invece, quando
il prelievo avviene su feto disponibile a causa di aborto naturale, o non
provocato, oppure di un aborto a scopo terapeutico, cioè dell'aborto
nell'alternativa tra salvare la vita della madre o quella del nascituro. E'
lecito, in prospettiva, il trapianto di cellule cerebrali coltivate in vitro per
la loro utilizzazione a richiesta, sempre che le cellule di cui trattasi siano
state acquisite in modo sciaraitico. Nel caso che si verifichi la nascita di una
creaturina senza cervello completo, non si possono prelevare dal suo corpo degli
organi fino a che non ne sia stata accertata la morte e per l'espianto degli
organi è necessario il consenso dei genitori. Non è sciaraiticamente proibito
fare in modo che il neonato cerebromancante sia mantenuto in vita
artificialmente per conservare i suoi organi in vista di un trapianto imminente.
Ci sono altre norme che regolano la donazione degli organi: 1) Rispetto della
volontà del donatore, se il donatore ha espresso la sua volontà di donare i
suoi organi a una persona, o quella dei suoi eredi, che abbiano indicato una
persona precisa come destinataria della donazione 2) Se il defunto ha indicato
la persona destinataria dei suoi organi post-mortem per testamento, gli eredi
non possono cambiare destinatario 3) Nel caso che la legge preveda che in caso
di mancanza di testamento, o donazione, o non ci sia dichiarazione di rifiuto,
si debba presumere il consenso, in questo caso l'assenza di dichiarazione di
rifiuto si considera consenso e il trapianto può essere eseguito. Questo, in
sintesi, è quanto prevede I'Islàm in ordine al trapianto di organi, secondo
l'interpretazione prevalente dei giurisperiti musulmani, che derivano le regole
del trapianto dalla lettura del Sublime Corano e dagli insegnamenti del Profeta
Muhàmmad, che Allàh lo benedica e l'abbia in gloria. E la Lode appartiene ad Allah II padrone e Signore di tutto ciò che esiste' |