IL  NUOVO  REGOLAMENTO  RADIO

2003

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, recante norme sulle
concessioni di impianti ed esercizio di stazioni di radioamatore;
 
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, e
successive modificazioni e integrazioni;
 
Visto il regolamento delle radio-comunicazioni, che integra la costituzione e la convenzione
dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre 1994,
ratificate con legge 26 gennaio 1999, n.25;
 
Vista la raccomandazione CEPT TR 61-02 riguardante l'adeguamento delle prove d'esami
per il conseguimento della patente radioamatoriale armonizzata "HAREC";
 
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 dicembre 1990,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991, recante "Riconoscimento della licenza
di radioamatore CEPT";
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2000 n.64, "Regolamento
recante norme per il recepimento di decisioni della conferenza europea delle poste e delle
telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione delle apparecchiature radio";
 
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269 recante "attuazione della direttiva
1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di radiocomunicazione
ed il reciproco riconoscimento della loro conformità";
 
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002 pubblicato nel supplemento
ordinario alla gazzetta ufficiale n.169 del 20 luglio 2002 che ha approvato il piano nazionale di
ripartizione delle frequenze;
 
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n.217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2011, n.317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, nonché alla
legge 23 agosto 1988, n.400 in materia di organizzazione del Governo;
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.447 "Regolamento recante
disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di
telecomunicazione ad uso privato" ed, in particolare, l'articolo 20;
 
Considerato che occorre istituire nuove patenti radioamatoriali mediante il recepimento della
raccomandazione CEPT TR 61-02 allo scopo di adeguare la normativa di settore a quella in vigore
nei Paesi membri della CEPT o non membri che attuano la medesima raccomandazione;
 
Ritenuto necessario dare attuazione alla disciplina radioamatoriale recata nel citato dPR 5
ottobre 2001, n.447, con le norme di carattere tecnico contenute nel presente provvedimento;
 
Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni espresso
nell'adunanza del 29 Gennaio 2003
 
 
 
DECRETA
 
CAPO I°
ATTIVITA'  RADIOAMATORIALE
 
Sezione I°
SCOPO  ED  AMBITO  DI  APPLICAZIONE
 

Articolo 1
(Validità autorizzazione generale – Rinnovo)
 
1. L'autorizzazione generale di classe A e di classe B per l'impianto e l'esercizio di stazione di
radioamatore di cui all'art.34 del dPR 5 ottobre 2001, n.447, hanno validità fino a dieci anni.
2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio
all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni (di seguito ispettorato territoriale),
competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello A allegato al presente decreto.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante
presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello A1 allegato al presente decreto.
4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di
cui all'allegato A non sono soggette a comunicazioni.
5. I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti
autorizzazioni generale di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente
ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui agli allegati B e C.
 

Articolo 2
(Patente)
 
1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione
di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione "Harmonized Amateur Examination
Certificates – HAREC – level A or B – CEPT TR 61-02".
3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1, sono
rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a
commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'art.3 del dPR 1214/1966.
4. Ai cittadini dei Paesi aderenti alla CEPT, e non membri che attuano la raccomandazione
CEPT TR 61-02, in possesso della patente "HAREC", classe A o B, in occasione di loro soggiorni
in Italia della durata superiore a tre mesi, è  rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.
5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto
a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:
 
a) copia della denuncia presentata alla autorità di pubblica sicurezza, competente a
riceverla;
b) n. 2 fotografie formato tessera.
 

Articolo 3
(Esami)
 
1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il
conseguimento delle patenti di classe A e B consistono:
 
a) per la patente di classe A:
 
a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui
all'allegato D al presente decreto;
a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di trasmettere e
ricevere in Codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del programma di cui
alla lettera a1;
 
b) per la patente di classe B:
 
b1)  nella prova scritta di cui alla lettera a1).
 
2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli art.5, 6 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, per la parte applicabile.
3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere
facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare.
5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli
ispettorati territoriali.
6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono
superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1,
lett. a2).
7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione
alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere
di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio.    La commissione esaminatrice,
vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione
agli interessati.
8. Ai candidati che abbiamo superato le prove di esame è rilasciato l'attestato di cui all'allegato
E.
 

Articolo 4
(Domande ammissione esami)
 
1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore,
contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato
territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti
documenti:
 
a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;
b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
c) una marca da bollo del valore corrente;
d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
 
2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di
norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.
 

Articolo 5
(Esoneri prove di esami)
 
1. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del dPR n. 1214/1966, sono
esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che
siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
 
a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato
dal Ministero delle comunicazioni;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato;
 
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:
 
a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero delle
comunicazioni;
b) laurea in ingegneria nella classe di ingegneria dell'informazione o equipollente;
c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o
riconosciuto dallo Stato.
 
3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova
scritta di cui all'art.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui
all'art.2.
4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro
titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente amministrazione del Paese di provenienza, abbiano
superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.
 

Articolo 6
(Nominativo)
 
1. Il nominativo di cui all'art.37 del dPR 5 ottobre 2001, n.447, è formato da uno o più
caratteri, di cui il primo è I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo
di non più di tre lettere.
2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato:
 
a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui all'art.42 del dPR 447/2001.
 

Articolo 7
(Acquisizione nominativo)
 
1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono
presentare domanda in bollo:
 
a) per la classe A al Ministero delle comunicazioni, direzione generale concessioni e
autorizzazioni;
b) per la classe B all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni, competente
per territorio.
 

Articolo 8
(Tirocinio)
 
1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi nell'apprendimento del
codice Morse nella banda di frequenze 28-29,7 Mhz con una potenza di picco massima di 100 Watt,
operando esclusivamente presso uno stazione di radioamatore il cui titolare sia in possesso di
autorizzazione generale di classe A in corso di validità il quale è responsabile del corretto uso della
stazione.
 

Articolo 9
(Ascolto)
 
1. I soggetti di cui all'art. 43 del dPR 447/2001, che intendono ottenere un attestato dell'attività
di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme all'allegato F, l'iscrizione in
apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o
su documento separato conforme al modello di cui all'allegato G.
2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di solo ascolto è formata da:  SWL n.
lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza.
 

Articolo 10
(Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate)
 
1. L'autorizzazione generale di cui all'art.1, comma 1, fermo restando il disposto di cui
all'art.41 del dPR 447/2001, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo della
dichiarazione di cui all'allegato H, dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di
stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche
per la sperimentazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero delle comunicazioni,
direzione generale concessioni e autorizzazioni che, fatta salva l'eventualità di un provvedimento
negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di
ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) e b).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle
frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e
rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi
radioamatoriali affiliati all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici
automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella
scheda tecnica facente parte dell'allegato D, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di
assicurarne il corretto funzionamento e, all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le
apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di telecomunicazione.
5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l'emissione continua della
portante radio.
6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli
intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente
dopo un periodo massimo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale.
7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.
8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.
9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 Watt.
10. E' consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di
frequenza e bande di emissione diverse.
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono
effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero delle comunicazioni il quale,
entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la
necessità di presentare nuova dichiarazione.
 

SEZIONE  2°
(Norme tecniche)
 

Articolo 11
(Bande di frequenza)
 
1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono
operare soltanto sulle bande di frequenza attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di
ripartizione delle frequenze.
 

Articolo 12
(Norme d'esercizio)
 
1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme
legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento
internazionale delle radiocomunicazioni.
2. E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa del titolare, salvo
che non si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità
del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la
trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane o estere
debitamente autorizzate, a meno che le competenti amministrazioni estere abbiano notificato la loro
opposizione.
4. E' consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di
telecomunicazione per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie
dell'attività di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio
chiaro;  le radiocomunicazioni telegrafiche e di trasmissione dati devono essere effettuate
esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso l'uso del
codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali in uso.
6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli regolari di dieci minuti nel
corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente.    In caso di trasmissioni
numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni
pacchetto.
7. E' vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché di impiegare segnali che
possano dar luogo a falsi allarmi.
8. E' vietato ai radioamatori di intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere;   
è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e
involontariamente captati.
 

Articolo 13
(Trasferimento di stazione)
 
1. Nell'ambito del territorio dello Stato è consentito l'esercizio temporaneo della stazione di
radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.
2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato
nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato
territoriale.
3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare
dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'art.37 del dPR
447/2001.
 

Articolo 14
(Controllo sulle stazioni)
 
1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento
ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero delle comunicazioni o dagli ufficiali ed agenti
di pubblica sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di
radioamatore, di cui all'art.34 del dPR 5 ottobre 2001, n.447 deve accompagnare la stazione e deve
essere esibita a richiesta dei funzionari incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza.
 

Articolo 15
(Limiti di potenza)
 
1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze
massime, definite come potenza di picco (p.e.p.) cioè potenza media fornita alla linea di
alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima
ampiezza dell'inviluppo di modulazione:
 
 Classe A, fisso o mobile/portatile:  500 Watt
 Classe B, fisso o mobile/portatile:  10 Watt
 

Articolo 16
(Requisiti delle apparecchiature)
 
1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate,
modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisisti tecnici previsti dalla normativa
internazionale di settore.
2. Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte
ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate
dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto
delle norme d'esercizio di cui al precedente art.12.
 

Articolo 17
(Installazione di antenne)
 
1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui
all'art.397 del dPR 29 marzo 1973, n.156 nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico,
ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri
impianti di radiocomunicazioni.
 

CAPO  II°
DISPOSIZIONI  FINALI  E  TRANSITORIE
 

Articolo 18
(Validità dei documenti per l'esercizio dell'attività radioamatoriale)
 
1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell'art.15,
comma 3, del dPR 447/2001 in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai
sensi dell'art.5 del medesimo decreto presidenziale, con validità di dieci anni a decorrere:
 
a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo rinnovo per i documenti in
essere al primo gennaio 2002;
b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre
2001, non ancora evase.
2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti,
abilitanti all'esercizio dell'attività radioamatoriale, prorogati nei sensi di cui al comma 1.
3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui
al modello allegato A1.
 

Articolo 19
(Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR/61-02)
 
1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni generali per
effetto dell'art.15, comma 1 del dPR 44/2001, e per le autorizzazioni generali di classe A e di classe
B individuate dall'art.34, comma 1, del menzionato decreto presidenziale, conseguite anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla
classe 2 della raccomandazione CEPT TR 61-02, di cui al decreto ministeriale 1 dicembre 1990,
previa domanda in bollo, può essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato.
 

Articolo 20
(Autorizzazioni generali speciali)
 
1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate
statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all'art.42, comma 1, lett. d)
del dPR 447/2001 va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni
locali.
 

Il Presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

IL MINISTRO
Maurizio Gasparri