circolare  emanata  dal  ministero  delle  comunicazioni per l'attivita' in 50 mhz

DIREZIONE GENERALE PER LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI DIV. 1^  SEZ. 6^



- Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con D.P.R. del 29 Marzo 1973, n° 156;
- Visto il Decreto Legislativo del 3 Febbraio 1993, n° 29 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la nota dell'Associazione Radioamatori Italiani in data 2 novembre 1998;
- Viste le disposizioni impartite con circolari del 19 febbraio 1985 e del 16 ottobre 1996 concernenti
   rispettivamente le autorizzazioni:
1) all'esercizio sul mezzo mobile, escluso mezzo aereo, delle stazioni radiamatoriali di potenza massima
   di 10 Watt operante sulle frequenze 144-146 Mhz. e superiori;
2) all'uso delle bande di frequenze 50-51 Mhz, con statuto di servizio secondario, per esperimenti di
   propagazione alle seguenti condizioni:
-  potenza d'uscita della stazione di radioamatore 10 Watt;
-  impiego della banda di frequenza su base di non interferenza, con sospensione del servizio radioamatoriale,
   in caso si interferenza a circuiti militari;
- Visto che il prolungato esercizio delle stazioni di radioamatore nelle suddette bande di frequenze 50-51 Mhz.
  non ha dato luogo ad inconvenienti e che, pertanto, sono venute meno le esigenze di subordinare tale
  esercizio a preventiva autorizzazione;
- Visto che l'esercizio delle stazioni di radioamatore nelle bande di frequenze 50-51 Mhz non osta la vigente e
  la prevedibile normativa concernente il piano nazionale di riparazione delle radiofrequenze;
- Al fine di corrispondere alle esigenze dei radioamatori e nell'interesse dello sviluppo dell'attivita' radiantistica;


                                                                       D E T E R M I N A

ART. 1
L'impiego delle bande di frequenza 50-51, per scopi di cui in premessa, e' consentito
senza previa autorizzazione;
permane l'obbligo di sospensione dell'impiego delle frequenze nell'eventualita' di interferenze a servizi pubblici e
privati di telecomunicazione;

ART. 2
Sono consentiti il trasferimento in altra sede e l'utilizzo su mezzo mobile degli apparati operanti sulle bande di frequenza di cui all'art. 1, anche da parte dei titolari di licenza speciale.

                                                                
IL DIRETTORE GENERALE
                                                                    (Ing. Antonio Micciarelli)