Assicurazioni 

 

"Un Servizio" per tutti i soci dell'A.R.I.

L'art. 8 del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale, titolato: "Tutela dei Soci - Assicurazioni", e più precisamente i commi 2, 3 e 4, alla cui lettura rimandiamo il lettore, esplicitano gli estremi di tali polizze, sul cui contenuto vogliamo qui soffermarci, per fornire, a chi interessato, le indicazioni indispensabili per conoscere gli estremi più salienti delle polizze stesse.

 

Polizza assicurativa per danni provocati a terzi dalle antenne

Ogni socio è assicurato per 1 .000.000.000

 

Polizza n° 515385

La prima polizza contratta con la "Milano Assicurazioni" (n° 515385) è quella relativa alla Responsabilità civile versi terzi, derivante all'Assicurato (A.R.I.), nella qualità di "esercente un'Associazione di radioamatori, da fatto degli Associati, quali proprietari di antenne in genere e loro accessori, comprese le antenne relative ai ponti ripetitori in automatico".

Per eliminare qualsiasi dubbio sulla interpretazione di tali condizioni, va subito chiarito che la copertura assicurativa è relativa a quei danni che vengono provocati "ai terzi", con la ovvia esclusione di danni a cose proprie.

Non appaia pleonastico quanto su detto, ma certe richieste di risarcimento pervenuteci impongono tale precisazione.

Stipulata nel 1990, tale polizza prevedeva i seguenti massimali: lire 500.000.000 per ogni sinistro, ma col limite di lire 300.000.000 per ogni persona e di lire 300.000.000 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone.

Tali massimali, con appendice n° 5, in data 20 ottobre 1994, furono portati, rispettivamente, a: 1 miliardo, 600 milioni e 600 milioni. Questi massimali sono tuttora in vigore.

Non appare superfluo, per completezza di informazione, riportare anche le appendici, in seguito poste in essere, e che, indubbiamente, hanno la loro valenza, in quanto hanno esteso la copertura assicurativa, estensione che è bene conoscere.

L'allegato 1, integrativo della polizza stessa, contempla le "condizioni particolari", qui di seguito riportate:

 

 

Allegato 1 

Condizioni particolari

 

1) La garanzia assicurativa si estende alla manutenzione delle antenne effettuata dai proprietari ed alla committenza a terzi delle operazioni di installazione e manutenzione delle antenne medesime.

2) Si intendono compresi i danni ai fabbricati non di proprietà degli associati e, in caso di condominio, s'intende esclusa la quota millesimale di proprietà dell'associato stesso.

3) Si prende atto che, unicamente per le antenne relative ai ponti radio ripetitori in automatico, vale la seguente clausola: "a parziale deroga dell'art. 17) lett. a) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio, delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, purché non derivati da lavori eseguiti presso terzi. Nel caso però di esistenza, in nome e per conto dell'Assicurato, di valida ed operante polizza Incendio con estensione alla garanzia ricorso terzi, la predetta estensione di garanzia sarà operante per la parte di danno eventualmente eccedente il massimale assicurato con la polizza Incendio. La presente estensione di garanzia s'intende prestata con il massimo risarcimento di L. 300.000.000, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo."

4) Le parti Contraenti si danno reciprocamente atto che la presente polizza, pur essendo stata stipulata per una durata poliennale, potrà essere rescissa ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso da inviarsi con lettera raccomandata dall'una all'altra Parte almeno tre mesi prima della scadenza del premio. Resta tuttavia inteso che quando sia l'Assicurato a valersi di tale facoltà egli sarà tenuto a rimborsare alla Società, nella misura e con le modalità previste dalle Norme che regolano l'assicurazione, gli sconti goduti in funzione della durata poliennale della polizza oltre il pagamento dei premi scaduti ed eventualmente rimasti insoddisfatti.

5) A parziale deroga dell'art. 3) delle Norme che regolano l'assicurazione si conviene che il termine di rispetto ivi previsto in 15 giorni sia elevato a 30 giorni.

L'Appendice n. 2, del 18 aprile 1994, include nella garanzia anche le antenne poste nelle dimore saltuarie, nonché le antenne poste su campers e roulottes.

L'Appendice n. 4, a maggior precisazione dell'art. 1 delle condizioni particolari di cui sopra, chiarisce, particolare estremamente importante, che la garanzia assicurativa si intende operante anche per le antenne installate direttamente dai radioamatori.

 

Molto spesso, e legittimamente, si verifica il caso che, in presenza di "eventi eccezionali" (trombe d'aria, fortunali, burrasche, ecc.) la Compagnia non intenda ritenere operativa la polizza. La legge infatti lo prevede (art. 1912 del Codice Civile).

Purtuttavia, e di questo bisogna rendere merito all'Assicuratore, siamo riusciti a "strappare" una ulteriore concessione, così come da appendice n° 9, qui di seguito riportata.

 

Motivo dell'appendice

 

Con la presente si intendono apportate alla suindicata polizza le sottoelencate modifiche:

1) Precisazione · Con decorrenza dalle ore 24 del 14 febbraio 1996, si precisa che la garanzia assicurativa si intende operante anche per le antenne installate presso la sede della Società sita in Milano - Via Scarlatti 31.

2) Estensione · Con decorrenza dalle ore "24 del 23 settembre 1996", si prende atto che la garanzia assicurativa copre anche i danni dovuti a caduta di antenne per vento con velocità fino ad 88 km/h (vento forza 9 - burrasca forte - scala Beaufort), purchè l'Assicurato sia in regola con le Leggi vigenti in materia.

 

Per l'eventuale liquidazione del sinistro, l'Assicurato dovrà esibire la documentazione che il liquidatore e/o il perito richiederanno.

A maggior chiarimento di quanto previsto dalla scala Beaufort, si riporta il testo relativo ai gradi 8, 9 e 10.

8 - Burrasca · Velocità vento 30/40 nodi - 62/74 km/h. Mare molto grosso, onde abbastanza alte e lunghe, con cresta che si frange in spruzzi. Il trasporto di schiuma è continuo. Si rompono i rami degli alberi. Altezza media delle onde da 4 a 6 metri.

9 - Burrasca forte · Velocità vento 41/47 nodi - 75/88 km/h. Mare molto grosso, onde alte, massiccio trasporto di schiuma, visibilità ostacolata dagli spruzzi. Oggetti e tegole asportati. Altezza media delle onde da 4 a 6 m.

10 - Burrasca fortissima · Velocità vento 48/55 nodi - 89/102 km/h. Mare tempestoso, onde molto alte e rovesciate in avanti, visibilità scarsa. Alberi sradicati o schiantati, danni ai fabbricati. Altezza media delle onde da 6 a 9 metri."

 

Denuncia di sinistro

 

Le denunce di sinistro vanno indirizzate alla Segreteria Generale dell'A.R.I., che ne curerà l'inoltro alla Compagnia, previa verifica della posizione associativa del denunciante.

La denuncia del sinistro va fatta immediatamente e, comunque, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne è venuto a conoscenza (art. 1913 Codice Civile).

E' di tutta evidenza che si suggerisce ai Colleghi Soci di essere puntuali e tempestivi nel rinnovo della quota sociale (31 dicembre), perchè, in mancanza di tanto, si corre il serio rischio, nella denegata ipotesi di sinistro, di trovarsi non garantiti dalla Compagnia. Tale raccomandazione va fatta anche alle Sezioni presso le quali il Socio dovesse effettuare il versamento della quota. Il ritardo nell'invio delle stesse potrebbe comportare serie conseguenze per il Socio stesso.

Raccomandiamo, altresì, ai Soci che, nello stilare la denunzia, evitino di adoperare "termini catastrofici", quali: "Vento di inaudita violenza; vento che superava i 140 km orari; fortunale di eccezionale violenza; e termini di questo genere.

Ci si deve limitare a riferire che l'antenna è caduta, indicando i danni provocati, e allegando, possibilmente, qualche foto o altra documentazione. E...basta!

Copia integrale della Polizza, degli Allegati e delle Appendici potrà essere richiesta alla Segreteria Generale A.R.I.

Si ritiene opportuno fornire un fac-simile della denuncia di sinistro.

 

Spett.le Segreteria Generale della

Associazione Radioamatori Italiani - Via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano

Raccomandata R.R.

Data.................

 

Oggetto: Denuncia di sinistro

 

Io qui sottoscritto................, residente in......., alla via..........., socio A.R.I., matricola.........., in regola con il pagamento della quota sociale, comunico, per il successivo inoltro alla Spett.le Milano Assicurazioni, che il giorno........, alle ore..... circa, a causa del maltempo verificatosi in zona, la mia antenna (con relativo palo di sostegno o traliccio - o solo antenna) è caduta sul lastrico solare (o tetto), provocando danni a........ (indicare le cose danneggiate), di proprietà di........., residente in via....., n°...; (o di pertinenza del condominio sito in......., via....., n°...).

Allego documentazione fotografica, mentre resto in attesa di cortese, sollecito riscontro

Distinti saluti

Firma.................................................


 

 

Polizza n. 723790

 

1) Persone Assicurate - S'intendono assicurate i componenti del "Corpo Emergenza radioamatori" quando:

  • Garanzia A - Partecipano ad esercitazioni in occasione di prove di simulata emergenza (sono compresi gli infortuni derivati da lavori di installazione delle apparecchiature e delle antenne)
  • Garanzia B - Prestano la loro opera per emergenze causate da catastrofi naturali in genere; per quest'ultimo caso possono eccezionalmente partecipare anche altri "Associati" non specificamente iscritti al "Corpo Emergenza Radioamatori".

2) Somme Assicurate - Ciascuna persona s'intende assicurata per le seguenti somme:

L. 100.000.000 in caso di Morte
L. 100.000.000 in caso di Invalidità Permanente
L. 50.000 in caso di inabilità temporanea, detta indennità giornaliera non è corrisposta per i primi 15 giorni successivi a quello dell'infortunio o della ritardata denuncia
L. 5.000.000 rimborso spese di cura.
 

3) Premio - Il premio viene convenuto in:

L. 2.500 al giorno e per persona (comprensivo di accessori e tasse, queste ultime attualmente nella misura del 2.5%) per i rischi di cui alla GARANZIA A eviene anticipato in L. 1.250.000 che rimane come premio minimo annuo.

L. 6.000 al giorno e per persona (comprensivo di accessori e tasse, queste ultime attualmente nella misura del 2,5%) col minimo assoluto di L. 500.000 per ogni emergenza, per la Garanzia.

Per la Garanzia A il contraente (o chi per esso) dovrà preventivamente comunicare alla Compagnia - a mezzo raccomandata - il periodo di durata di ogni esercitazione nonchè le generalità dei partecipanti. La relativa garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale di spedizione della raccomandata.

Per la Garanzia B la validità dell'assicurazione avrà effetto dal momento della catastrofe e varrà nei confronti delle persone di cui la Contraente ci comunicherà le generalità entro sette giorni e cesserà alla data che ci verrà comunicata dalla Contraente stessa. Alla fine di ogni annualità assicurativa si provederà alla regolazione del premio in base a quanto sopra.

4) Infortuni Compresi - A chiarimento ed integrazione dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che sono compresi in garanzia anche:

- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore;

- gli avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altre sostanze;

- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari;

  • l'annegamento;
  • l'assideramento o congelamento;
  • la folgorazione e la caduta del fulmine;
  • i colpi di sole o di calore;
  • e lesioni (esclusi gli infarti e le ernie non addominali da sforzo) determinate da sforzi;
  • gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
  • unicamente nei confronti degli Assicurati ai sensi della Garanzia B si precisa che sono compresi in garanzia gli inforuni derivanti da:
- uso e guida dei mezzi terrestri, in genere atti a raggiungere la zona disastrata ed a operarvi per la salvezza e la solidarietà umana;
- calamità provocate da forze della natura quali movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, straripamenti, eruzioni vulcaniche, frammenti e simili.

Resta comunque inteso che, per ogni intervento del Corpo l'esborso massimo da parte della Compagnia, non potrà in nessun caso superare 1.500.000.000 di lire.

5) Veicoli - Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a condizione che l'assicurato sia in possesso di regolare patente di abilitazione alla guida, ove prescritta (esclusi aerei subacquei).

6) Infermità, mutilazioni, difetti fisici - Il contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire, salvo che si tratti di persone trovatisi nelle condizioni fisiche di cui all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione e da ritenersi come tali non assicurabili.

In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

 

Allegato appendice

 

1 - L'Art. 1 delle Condizioni Particolari dattiloscritte in polizza Persone Assicurate si intende parzialmente modificato in: "Si intendono assicurati i componenti dell'ARI-RE (Radiocomunicazioni di Emergenza), quando:...."

2 - L'Art. 1 delle Condizioni Particolari "Garanzia B", la dicitura "Corpo Emergenza Radioamatori" si intende sostituita con ARI-RE (Radiocomunicazioni di Emergenza)

3 - L'Art. 3 - Garanzia A al II capoverso si precisa che la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno antecedente la data di svolgimento dell'esercitazione stessa.

4 - L'Art. 4 Infortuni Compresi all'ultimo capoverso, la parola "Corpo" si intende sostituita con la sigla "ARI-RE".

 

Bibliografia: Rado Rivista - ARI Milano