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Associazione
Radioamatori Italiani
eretta
in Ente Morale con DPR 10 gennaio 1950 n° 368
Via
Domenico Scarlatti, 31 – 20124 Milano
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approvato con DPR 24
novembre 1977 n. 1105
Art. 1 - L'Associazione Radiotecnica
Italiana - A.R.I. - sorta il 1 gennaio 1927 dalla fusione
dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club
Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione
Radioamatori Italiani - A.R.I.
Art. 2 - L'Associazione ha sede legale ed
amministrazione in Milano.
Art.3 - Scopi dell'Associazione sono:
a) riunire a scopi scientifici e
culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori;
b) assistere, con le modalità che saranno
stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposita regolamentazione,
i titolari di stazione di ascolto (SWL), nonché tutti coloro che si
interessano ai problemi radiantistici ed eventualmente alle attività
collaterali;
c) dare incremento agli studi scientifici
in campo radiantistico promuovendo esperimenti e prove;
d) costituire organo di collegamento fra i
Soci e la pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che
concerne la disciplina dell'attività radiantistica;
e) tutelare gli interessi dei Soci nei
confronti di Enti similari ed assisterli nei rapporti con la pubblica
Amministrazione;
f) mantenere relazioni con analoghe
associazioni estere e specialmente con la I.A.R.U. (International
Amateur Radio Union) della quale l'A.R.I. è filiazione per l'ltalia;
g) costituire Centri di Informazioni
tecniche a disposizione dei propri Soci;
h) distribuire ai Soci l'Organo Ufficiale
dell'Associazione.
Art. 4 - L'Associazione è apolitica ed
aconfessionale.
Art. 5 - L'Associazione è composta da Soci
Effettivi, Juniores ed Onorari. Tranne questi ultimi, essi sono tenuti a
versare alla Segreteria Generale, entro il periodo stabilito, una quota
annuale che, per ogni anno, sarà stata fissata dal Consiglio Direttivo
e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente. Il
versamento della quota annuale, effettuato entro il termine di cui
sopra, non dà diritto a fruire dei servizi arretrati.
Una parte della quota annuale costituisce la
quota di Sezione che, con le modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo, sarà attribuita dall'A.R.I. alla Sezione competente tramite
il rispettivo Comitato Regionale al quale ne spetterà una percentuale
stabilita dal Comitato Regionale medesimo per le proprie spese di
gestione.
Art. 6 - I Soci Effettivi sono le persone
fisiche di ineccepibile moralità che abbiano raggiunto la maggiore età,
che godano dei diritti civili e che abbiano conseguita la licenza per
l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, sempre che tale
licenza non sia stata definitivamente revocata per cause imputabili alla
condotta del titolare.
I Soci Effettivi facenti parte di un
medesimo nucleo familiare possono richiedere di versare la quota
stabilita per i Soci Juniores pur conservando i diritti sociali. Il
nucleo familiare riceve in tal caso un solo fascicolo dell'Organo
Ufficiale per ogni numero distribuito.
Art. 7 - I Soci Juniores sono le persone
fisiche, pure di ineccepibile moralità che, trovandosi nelle stesse
condizioni soggettive dei Soci Effettivi, non abbiano tuttavia raggiunto
la maggiore età.
Essi sono tenuti a pagare la metà della
quota stabilita per i Soci Effettivi, non prendono parte alle votazioni
e non possono essere eletti nelle cariche sociali; la loro domanda di
ammissione dovrà essere validamente sottoscritta. Per il resto essi
hanno gli stessi diritti dei Soci Effettivi.
Art. 8 - I Soci Onorari sono nominati dal
Consiglio Direttivo per speciali benemerenze e come tali non hanno
obbligo di versare alcuna quota. Essi non prendono parte alle votazioni
e non possono essere eletti alle cariche associative, a meno che non
siano già Soci Effettivi.
Art. 9 - La domanda di ammissione a Socio
deve essere indirizzata per iscritto alla Presidenza dell'A.R.I.
Essa dovrà essere controfirmata da due Soci
presentatori e contenere l'esplicita dichiarazione, da parte del
richiedente, di uniformarsi alle disposizioni e regolamenti in materia
radiantistica nonché alle norme statutarie ed alle deliberazioni degli
organi direttivi dell'A.R.I.
La domanda, accompagnata dalla quota
associativa annuale e da una quota di immatricolazione che per ogni anno
sarà fissata dal Consiglio Direttivo, dovrà essere inoltrata tramite
la Sezione competente la quale, mediante il proprio organo appositamente
designato dal Regolamento interno, vi apporrà il parere che, se
negativo, dovrà essere motivato.
Il nome dell'aspirante Socio dovrà essere
pubblicato sull'Organo Ufficiale per eventuali opposizioni ed il
Consiglio Direttivo dell'A.R.I. non potrà quindi deliberare sulla
domanda che un mese dopo tale pubblicazione.
Art. 10 - La deliberazione del Consiglio
Direttivo dell'A.R.I. sull'ammissione o meno dell'aspirante Socio è
definitiva ed inappellabile; in caso di mancata ammissione, il Consiglio
stesso non ha obbligo di indicarne il motivo. In quest'ultimo caso al
richiedente saranno restituite la domanda e la quota versata, franche di
spese, per lo stesso tramite d'inoltro.
Art. 11 - Salvo le eccezioni previste dal
presente Statuto, i Soci in regola con il pagamento della quota sociale
hanno diritto:
a) a prendere parte alle votazioni, sia
nelle Assemblee di Sezione che per referendum;
b) a ricevere la tessera sociale ed a
fregiarsi del distintivo sociale;
c) a ricevere l'Organo Ufficiale
dell'A.R.I.;
d) a servirsi della Biblioteca dell'A.R.I.
nonché dei Centri di Informazioni Tecniche secondo le norme stabilite
dagli appositi regolamenti;
e) ad usufruire delle facilitazioni
eventualmente conseguite dall'A.R.I;
f) a consultare lo schedario
bibliografico;
g) ad usufruire del servizio QSL nei modi
stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'A.R.I.
Art. 12 - La qualità di Socio dell'A.R.I.
si perde per recesso o per esclusione:
a) per recesso: il Socio può in qualsiasi
momento recedere dall'Associazione. Perché possa avere effetto con
l'anno successivo, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria
Generale dell'A.R.I. non oltre il 30 novembre. Trascorso il termine
suddetto, il Socio recedente è tenuto a corrispondere le ulteriori
annualità.
b) per esclusione: il Consiglio Direttivo
può in ogni momento procedere alla esclusione del Socio per morosità
o per gravi motivi, sentito il Comitato Regionale competente, e può
immediatamente deliberare la sospensione cautelativa dai diritti
sociali. Nei casi di esclusione per gravi motivi, la deliberazione
consiliare, per essere valida, dovrà riportare la maggioranza
prescritta al comma 3 del successivo art. 26. Se l'esclusione avviene
per morosità, il Consiglio ha diritto di procedere contro l'ex Socio
per il pagamento dell'annualità in corso; il Socio moroso è comunque
tenuto a corrispondere le quote sociali fino al regolare recesso o
fino alla data della esclusione; in ogni caso egli perde la sua qualità
di Socio dopo due anni di morosità continuata. Se l'esclusione
avviene per gravi motivi, sono restituiti all'ex Socio tanti
dodicesimi della quota annuale quanti sono i mesi che ancora restano
alla chiusura della gestione per l'anno in corso.
Art. 13 - Per fatti di minor gravità il
Consiglio Direttivo, sempre sentito il Comitato Regionale competente ed
assunte quelle informazioni che riterrà, ha facoltà di sospendere con
delibera non impugnabile ed a suo insindacabile giudizio il Socio
dall'esercizio dei suoi diritti sociali per un periodo non superiore a
sei mesi.
Art. 14 - Nel caso di applicazione delle
sanzioni di cui ai precedenti art. 12, lettera b) ed art. 13, il
Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può rendere di pubblica
ragione i motivi del provvedimento.
Art. 15 - Ogni Socio ha diritto di reclamare
verso il Consiglio Direttivo contro l'ammissione di un nuovo Socio o
contro la permanenza nell'Associazione di una persona che egli ritenga
incompatibile con i fini dell'A.R.I. o priva dei requisiti necessari.
Non è consentito reclamo contro le delibere del Consiglio Direttivo che
non ammettano un nuovo Socio, ne sospendano o ne escludano uno già
Socio.
Art. 16 - Il patrimonio dell'Associazione è
costituito:
a) dalla Biblioteca;
b) dalle donazioni, lasciti e versamenti
straordinari eventualmente fatti da Soci o da terzi.
Le eventuali eccedenze attive della gestione
annuale vanno al fondo riserva, l'Assemblea può però deliberare il
loro investimento per l'accrescimento del patrimonio sociale.
Art. 17 - Sono organi dell'Associazione;
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio Sindacale.
Art. 18 - Le Assemblee Generali sono
composte da due delegati per ogni regione, secondo l'ordinamento
amministrativo dello Stato, che votano secondo quanto disposto dagli
artt. 40 e 53; le Assemblee Generali possono essere Ordinarie o
Straordinarie.
Art. 19 - L'Assemblea Generale Ordinaria è
convocata una volta all'anno per una data che normalmente non sarà
posteriore al 30 aprile.
Art. 20 - L'Assemblea Generale Straordinaria
è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od i Sindaci lo
ritengano opportuno, oppure quando ne sia stata fatta motivata richiesta
da tante delegazioni regionali che rappresentino almeno un terzo dei
Soci effettivi o direttamente da un decimo dei Soci effettivi stessi, in
regola con il pagamento delle quote.
Art. 21 - Il Consiglio Direttivo stabilisce
di volta in volta la località di convocazione delle Assemblee Ordinarie
e Straordinarie.
Art. 22 - La sede e la data dell'Assemblea,
sia Ordinaria che Straordinaria, con il relativo Ordine del Giorno,
saranno comunicate ai delegati regionali almeno 30 giorni prima della
data fissata dell'Assemblea.
Le Delegazioni Regionali che desiderino
presentare proposte da inserire all'Ordine del Giorno, devono far
pervenire il relativo testo scritto alla Segreteria Generale con congruo
anticipo.
Art. 23 - All'Assemblea Generale Ordinaria
devono essere sottoposti:
a) la relazione del Consiglio
Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento
dell'Associazione;
b) il bilancio consuntivo del
precedente anno solare ed il preventivo dell'anno in corso;
c) la relazione del Collegio
Sindacale;
d) i provvedimenti di scioglimento
delle Sezioni, eventualmente deliberati dai Comitati Regionali ed
impugnati dalle Sezioni interessate;
e) gli altri argomenti
eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo, sia dal Collegio
dei Sindaci, sia dalle Delegazioni Regionali ed iscritti all'Ordine
del Giorno ai sensi del precedente art. 22.
Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è composto
da nove membri, di cui otto eletti per referendum (artt. 33 e segg.) fra
i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota ed uno nominato
dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.
Quest'ultimo membro è esonerato da ogni
eventuale obbligo di cauzione e non impegna la responsabilità dello
Stato nei confronti di chicchessia.
Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge
tra i propri membri un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario
Generale, un Vice Segretario Generale ed un Cassiere.
I componenti del Consiglio Direttivo non
possono ricoprire alcuna carica nella organizzazione periferica
dell'Associazione.
Art. 25 - Al Consiglio Direttivo spettano
tutti i poteri che per legge o per Statuto non siano di esclusiva
competenza dell'Assemblea.
Art. 26 - Per la validità delle adunanze
del Consiglio è richiesta la presenza di almeno cinque membri; nessuna
adunanza sarà validamente costituita se non sarà presieduta dal
Presidente (o, in sua assenza, da un Vice Presidente) con l'assistenza
del Segretario Generale (o, in sua assenza, del Vice Segretario
Generale).
Le delibere, eccettuate quelle di cui al
comma successivo, saranno valide se prese a maggioranza di voti; in caso
di parità prevarrà il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo
sostituisce. In nessun caso possono essere adottate deliberazioni che
non abbiano riportato almeno quattro voti favorevoli.
Le delibere di esclusione di Soci per gravi
motivi di cui all'art. 12, lettera b), per essere valide dovranno sempre
essere approvate con almeno sette voti favorevoli.
Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo
sarà redatto sommario verbale e le deliberazioni prese saranno
pubblicate nell'Organo Ufficiale.
Ciascun Consigliere intervenuto ha diritto
di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
Art. 27 - I componenti del Consiglio
Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più
di tre mandati consecutivi.
In caso di vacanza e fino ad un massimo di
due Consiglieri, il Consiglio Direttivo può sostituirli ricorrendo
all'istituto della cooptazione, che dovrà essere esercitata nell'ambito
dei candidati non eletti alle ultime elezioni, oppure indicando apposite
elezioni per colmare i vuoti.
I Consiglieri così nominati durano in
carica sino allo scadere del triennio in corso.
Le elezioni devono però essere senz'altro
indette qualora i Consiglieri venuti a mancare siano più di due. In tal
caso i Consiglieri chiamati eventualmente in precedenza dal Consiglio
decadono; essi possono però essere confermati con referendum.
Art. 28 - I Sindaci sono eletti per
referendum un numero di tre effettivi e due supplenti fra i Soci aventi
i requisiti richiesti per i Consiglieri.
Art. 29 - Ai Sindaci spetta il controllo
generale sull'amministrazione dell'Ente e sulle votazioni a referendum;
in particolare essi controllano l'organizzazione dei referendum e lo
scrutinio dei voti. I Sindaci non possono ricoprire alcuna carica
nell'organizzazione periferica dell'Associazione.
Art. 30 - I Sindaci durano anch'essi in
carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza di un
Sindaco, i due rimasti in carica provvedono a sostituirlo con uno dei
Sindaci supplenti, il quale durerà in carica sino allo scadere del
triennio in corso.
Art. 31 - Tutte le cariche sociali sono
gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per
l'esecuzione di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati
dal Consiglio Direttivo; tuttavia questi, sentito il parere del Collegio
Sindacale, può deliberare una remunerazione per quei Consiglieri
investiti di particolari incarichi di direzione amministrativa o
tecnica.
Il Consiglio Direttivo può deliberare che
siano altresì rimborsate, in tutto od in parte, le spese vive sostenute
da coloro che devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
od alla Assemblea Generale, dai Sindaci nonché le spese di
rappresentanza della Presidenza.
Assemblee
Art. 32 - Le votazioni avvengono in
assemblea o per referendum.
Art. 33
a) Le votazioni per la nomina degli
otto membri del Consiglio Direttivo di cui all'art. 24 e per la nomina
dei Sindaci, sia effettivi che supplenti di cui all'art. 28, per la
revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento
dell'Associazione, per la disposizione del capitale, nonché per la
adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per
l'Associazione debbono avvenire per referendum personale, segreto e
diretto tra tutti i Soci Effettivi, in regola con il pagamento delle
quote ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.
b) Tutte le altre delibere non
contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese
dall'Assemblea Generale, formata dalle Delegazioni Regionali di cui
all'art. 18.
Art. 34 - Le votazioni per referendum sono
indette o dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea Generale, nel
quale ultimo caso il Consiglio dovrà indire il referendum entro trenta
giorni dal voto assembleare.
All'uopo il Consiglio trasmette a tutti i
Soci aventi il godimento di tutti i diritti sociali apposita scheda
sotto il controllo del Collegio dei Sindaci.
Art. 35 - Il giorno di chiusura della
votazione per referendum dovrà essere fissato non prima del
venticinquesimo giorno dalla data del timbro postale di spedizione
dell'ultima scheda.
Art. 36 - Entro il termine così fissato, i
Soci faranno pervenire alla Segreteria Generale od ai recapiti stabiliti
dai Collegio dei Sindaci la scheda con il loro voto.
Art. 37 - A maggior garanzia della votazione
per referendum, i Sindaci hanno la più ampia facoltà nello stabilire
le modalitá dl compilazione della scheda, del relativo invio ai Soci e
dello scrutinio dei voti.
I Sindaci, in queste operazioni di
sorveglianza e di scrutinio, possono farsi assistere da uno o più Soci;
in ogni caso deve essere consentito a qualsiasi Socio, che si presenti
spontaneamente, di presenziare alle operazioni di scrutinio.
Art. 38 - Il risultato delle votazioni
obbliga tutti i Soci
Art. 39 -Le Assemblee Generali, siano esse
Ordinarie che Straordinarie, sono di norma presiedute dal Presidente del
Consiglio Direttivo o da un Vice Presidente, ed in esse funge da
segretario il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale, ma
l'Assemblea ha facoltà di scegliersi a Presidente qualsiasi Delegato
intervenuto.
Art. 40 - In prima convocazione l'Assemblea
Generale potrà deliberare con l'intervento di almeno la metà delle
Delegazioni Regionali che rappresentino almeno il cinquanta per cento più
uno dei Soci Effettivi.
Per la seconda convocazione sarà
sufficiente l'intervento di almeno un terzo delle Delegazioni Regionali
che rappresentino almeno il trenta per cento più uno dei Soci
Effettivi.
Le deliberazioni saranno valide in ogni caso
quando riportino il voto favorevole della maggioranza delle Delegazioni
Regionali presenti, che abbiano insieme anche la maggioranza dei Soci
Effettivi rappresentati da tutte le Delegazioni intervenute.
Art. 41 - Occorrendo, l'Assemblea nomina di
volta in volta gli scrutatori per le votazioni assembleari.
Art. 42 - Le votazioni assembleari avvengono
con le modalità che l'Assemblea di volta in volta deciderà.
Art. 43 - In ogni caso le delibere sociali,
siano esse prese in Assemblea o per referendum, devono essere pubblicate
sull'Organo Ufficiale dell'Associazione.
Tuttavia il Consiglio, in caso di urgenza,
ne può dare anticipata comunicazione ai Soci mediante invio per posta
di circolari ai singoli od eventualmente ai soli Comitati Regionali ed
alle Sezioni.
Art. 44 - Al fine di dirimere eventuali
gravi divergenze fra Soci o fra Sezioni, su richiesta di un Socio o di
una Sezione interessata può essere nominato dal Consiglio Direttivo o
dal Comitato Regionale competente un Collegio di Probiviri composto da
tre membri, scelti tra i Soci che abbiano compiuto il quarantesimo anno
di età e che siano iscritti all'A.R.I. da almeno dieci anni. Il più
anziano dei tre membri è il Presidente di diritto.
Art 45 - Il Collegio dei Probiviri si
riunisce ed istruisce la vertenza con le modalitá che riterrà più
opportune.
Il lodo probivirale deve sempre essere
ispirato ai fini conciliativi; esso è vincolativo per tutte le parti
interessate ed inappellabile.
Il lodo, redatto in forma scritta, sarà
depositato in originale presso la Segreteria Generale nonché presso il
Comitato Regionale competente, il quale ultimo curerà la trasmissione
di copia del lodo a tutti gli interessati nel più breve tempo
possibile.
Il lodo è segreto; potrà esserne però
data pubblicazione dalla Segreteria Generale su richiesta scritta di
tutti gli interessati.
Art. 46 - Poiché la nomina dei Probiviri è
eminentemente onorifica, i Soci che accettino la nomina stessa esplicano
l'incarico gratuitamente anche per quanto riguarda le spese vive che
dovessero incontrare per l'esplicazione dell'incarico stesso.
Art. 47 - Il Presidente del Consiglio
Direttivo rappresenta l'Associazione ed a lui è devoluta la firma
sociale. Firma libera, in assenza del Presidente, ha anche il Segretario
Generale.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte
delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri membri per la
direzione amministrativa della gestione o per altri incarichi tecnici,
determinando i limiti della delega.
Per gli atti di ordinaria amministrazione,
che non implichino alcuna responsabilità di fronte ai terzi, il
Presidente, sotto la sua personale responsabilità, può delegare la
firma ad uno o più Consiglieri e ad un Segretario Amministrativo. Lo
stesso Presidente può delegare la firma al Cassiere - liberamente o
congiuntamente alla sua - nei confronti di banche, presso le quali il
Consiglio riterrà di depositare i fondi sociali.
Art. 48 - Nessuna obbligazione, di nessun
genere, può essere assunta di fronte a terzi che non sia stata
debitamente e previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo,
autorizzazione che dovrà risultare da regolare delibera.
In nessun caso il Consiglio Direttivo può
autorizzare l'assunzione di alcuna obbligazione cambiaria.
Art. 49 - I verbali di assemblea saranno
firmati dal Presidente e dal Segretario della Assemblea stessa e dagli
eventuali scrutatori.
I verbali di scrutinio per le votazioni ad
referendum saranno firmati dai Sindaci.
I verbali del Consiglio Direttivo saranno
firmati da chi presiede il Consiglio e da chi funge da segretario.
Sezioni e
Comitati Regionali
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Art. 50 - Per provvedere al raggruppamento
dei Soci in sede periferica, possono essere costituite Sezioni A.R.I.
secondo quanto previsto dall'art. 52 del presente Statuto.
Tutti i Soci devono necessariamente far
parte di una Sezione della Regione in cui essi hanno l'abituale
domicilio. I Soci della Sezione, oltre al versamento della quota
sociale, comprensiva -ai termini dell'art. 5, ultimo comma - della quota
della Sezione stessa, possono volontariamente versare contributi
straordinari alla Sezione di competenza.
Le Sezioni fanno capo al Comitato Regionale
costituito nella Regione in cui esse hanno sede; le Sezioni, secondo le
direttive impartite dai Comitati Regionali, possono darsi un regolamento
interno, che dovrà essere approvato dai Comitati Regionali stessi.
Art. 51 - I Comitati Regionali sono formati
dai rappresentanti delle Sezioni della Regione ed hanno la più ampia
autonomia regolamentare.
In particolare, essi provvedono, con propria
deliberazione, a stabilire le norme più opportune per la propria
costituzione interna e per il proprio funzionamento; tali norme dovranno
essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Generale di cui
all'art. 18 ed in armonia con il presente Statuto.
Art. 52 - I Comitati Regionali estendono la
propria competenza su tutto il territorio della Regione per quanto
attiene alla costituzione, funzionamento, attività, estinzione e
scioglimento delle Sezioni; risolvono ogni tipo di divergenza tra Soci e
tra Sezioni e, secondo le direttive dell'A.R.I., cooperano per il
miglior sviluppo dell'Associazione e per il conseguimento degli scopi
sociali.
Per l'esercizio di tali funzioni i Comitati
Regionali si danno un proprio regolamento che, come le norme di cui
all'art. 51, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea
Generale di cui all'art. 18 ed in armonia con il presente Statuto.
Art. 53 - I Comitati Regionali provvedono
inoltre a nominare i propri Delegati alla Assemblea Generale
dell'A.R.I.; tale nomina deve essere immediatamente comunicata alla
Segreteria Generale.
Le Delegazioni Regionali intervengono alle
Assemblee dell'A.R.I in rappresentanza dei Soci Effettivi appartenenti
alle Sezioni sulle quali i rispettivi Comitati Regionali hanno
competenza, con tanti voti quanti sono i Soci Effettivi in possesso di
tutti i diritti sociali nelle rispettive Regioni.
Art 54 - La costituzione dei Comitati
Regionali le norme per la loro costituzione interna ed il loro
funzionamento di cui all'art. 51, i regolamenti di cui all'art. 52,
devono essere comunicati alla Segreteria Generale dell'A.R.I.
Eguale comunicazione è dovuta per le nomine
e le eventuali variazioni alle cariche dei Comitati Regionali ed a
quelle relative alle Sezioni.
Art. 55 - Le deliberazioni dei Comitati
Regionali e delle Sezioni non implicano in alcun caso responsabilità
patrimoniale per la Sede Centrale.
Art. 56 - I Comitati Regionali e le Sezioni
possono avere un proprio patrimonio.
Art. 57 - L'Organo Ufficiale dell'A.R.I. è
designato dal Consiglio Direttivo. A dirigere tale Organo il Consiglio
designa uno dei propri membri.
Art. 58 - L'Organo Ufficiale deve pubblicare
nel più breve termine e con precedenza su ogni altra pubblicazione -
oltre alle delibere assembleari e per referendum - i comunicati del
Consiglio Direttivo e quelli del Collegio Sindacale.
Avranno valore di atti ufficiali
dell'Associazione soltanto i comunicati contenuti nell'Organo Ufficiale.
Art. 59 - Per le comunicazioni alla stampa
che, data la loro natura, non possano attendere un'apposita
deliberazione del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso nomina un
"Ufficio Stampa" composto dal Direttore dell'Organo Ufficiale
e da due membri del Consiglio.
I componenti l'Ufficio Stampa devono
uniformarsi alle direttive che in proposito saranno loro date dal
Consiglio e dovranno assumere piena responsabilità del loro operato.
Art. 60 - In caso di scioglimento
dell'Associazione, l'attivo netto sarà devoluto per intero a scopi
analoghi a quelli dell'Associazione stessa ed in conformità a quanto a
questo riguardo sarà deliberato dall'Assemblea, escluso in ogni caso
ogni divisione di detto attivo tra i Soci.
Art. 61 - Il presente Statuto, come i
regolamenti relativi, sono obbligatori per tutti i Soci dell'A.R.I.
Disposizioni transitorie
Art. 62 - Coloro che erano considerati
godenti di tutti i diritti sociali all'approvazione del presente Statuto
saranno considerati Soci Effettivi anche se non in possesso di licenza
per l'esercizio di stazione di radioamatore.
Art. 63 - Qualora le Sezioni di una o più
Regioni non riuscissero a costituire un proprio Comitato Regionale o non
provvedessero a nominare i propri Delegati di cui all'art.53 per le
Assemblee Generali, ai fini del computo della maggioranza e dei voti
nelle Assemblee stesse, la loro rappresentanza è delegata integralmente
alla Delegazione di quella Regione il cui capoluogo è geograficamente
più vicino al capoluogo della Regione per la quale non è stato
costituito il Comitato o designata la relativa Delegazione Regionale.
Art. 64 - Dopo l'approvazione del presente
Statuto e per almeno due anni consecutivi, allo scopo di permettere la
formazione degli organi statutari previsti dagli artt. 51 e segg. e di
verificarne la funzionalità, in luogo dell'Assemblea Generale dei
Delegati Regionali di cui all'art 18 sarà convocata l'Assemblea
Generale dei Delegati delle Sezioni.
Le Delegazioni delle Sezioni saranno formate
da due Rappresentanti per ogni Sezione e da un Rappresentante per ogni
Gruppo che risultino costituiti all'entrata in vigore del presente
Statuto.
In tal caso in prima convocazione
l'Assemblea Generale potrà deliberare con l'intervento di almeno la metà
delle Sezioni e Gruppi che rappresentino almeno il cinquanta per cento
più uno dei Soci Effettivi; in seconda convocazione sarà sufficiente
l'intervento di almeno un terzo delle Sezioni e Gruppi che rappresentino
almeno il trenta per cento più uno dei Soci Effettivi.
Le deliberazioni saranno valide in ogni caso
quando riportino il voto favorevole della maggioranza dei Delegati
presenti, che abbiano insieme anche la maggioranza dei Soci Effettivi
rappresentati da tutte le Delegazioni intervenute.
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