Ai sensi dell'art. 5
dell'Allegato n. 26 al Codice delle comunicazioni elettroniche
l'esonero dalle prove di esame può essere concesso agli aspiranti
in possesso dei titoli seguenti:
Esonero da tutte le prove sia
teoriche che pratiche:
1) Certificato di radiotelegrafista per navi di classe 1ª,
2ª e speciale, rilasciato dal Ministero;
2) Diploma di qualifica di radiotelegrafista di bordo
rilasciato da un Istituto Professionale di Stato.
Esonero dalla prova teorica:
1) Certificato generale di GMDSS, rilasciato dal Ministero;
3) Laurea in Ingegneria nella classe dell'ingegneria
dell'informazione o equipollente;
3) Diploma di Tecnico in elettronica o equipollente.
Ai sensi del I° Comma dell'art. 2 del D.P.R. 5 agosto 1966 n.
1214, possono essere altresì esonerati dalla prova di esame coloro
che per chiara fama o per studi effettuati e pubblicati siano
giudicati idonei dal Ministero delle Comunicazioni.
In seguito
all'eliminazione dell'esame pratico di trasmissione e ricezione
telegrafica anche i possessori dei titoli di studio indicati nel
secondo elenco hanno diritto a ricevere la patente senza dover
sostenere alcun esame. |