IL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto il decreto del Presidente della Rpubblica 22 giugno
2004, n.176;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004,
pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del
27 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice
delle comunicazioni elettroniche", in particolare il titolo III, capo
VII;
Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1 agosto 2003, n.
259 concernente "Adeguamento della normativa tecnica relativa
all'esercizio dell'attività radioamatoriale";
Visto altresì l'art. 163 del menzionato codice delle comunicazioni
elettroniche;
Visto l'art. 25, Sezione I, paragrafo 25.5 del regolamento delle
radiocomunicazioni che confersice la facoltà alle amministrazione degli
Stati contraenti di mantenere o meno l'obbligatorietà della capacità in
ricetrasmissione del codice Morse per gli aspiranti radioamatori;
Vista la raccomandazione CEPT 61-02 adottata dalla CEPT il 6 febbraio
2004, in occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che
recepisce il disposto dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nella
linea precedente;
Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento di
comunicazioni radioamatoriali sia opportuno aderire alla anzidetta
raccomandazione CEPT TR 61-01 nel senso di eliminare l'obbligatorietà
della capacità nelle trasmissioni radio del codice Morse;
Visto l'art. 220, comma 2, lettera a) del codice delle comunicazioni
elettroniche che conferisce al Ministro delle comunicazioni il potere di
apportare, con proprio decreto, modifiche, fra l'altro, all'allegato 26,
dianzi citato;
DECRETA
ART. 1
(Patente)
1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle
premesse;
2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore
di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto
2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche"
vengono unificate nell'unica patente di classe A.
ART. 2
(Esami)
1. In conformità di quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR
61-02 gli esami per il conseguimento della patente di classe A
consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella prima
parte del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice,
da eseguirsi mediante qui a risposta multipla.
ART. 3
(Nominativo)
1. Dall'entrata in vigore del presente decreto i radiomaoatori in
possesso delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui
all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 conservano
i rispettivi nominativi fatta slava la possibilità per i titolari della
autorizzazioni di classe VB di chiedere al competente organo centrale
del Ministero delle comunicazioni il cambio del nominativo.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. |