NOTE RELATIVE ALLA BANDA dei 70
cm - 430 Mhz
Il
Direttore Generale del Ministero delle Comunicazioni
D
E T E R M I N A
Oggetto:
ripetitori UHF e norme tecniche.
Visto
il Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n° 156.
Allo scopo di corrispondere alle
esigenze dei radioamatori e nell’interesse dello sviluppo del
radiantismo;
Tenuto conto delle risultanze
emerse nel corso dei vari incontri avuti con le Associazioni
radioamatoriali più rappresentative nonché delle indicazioni
fornite dalle stesse nella riunione del 29.03.2001 in merito
all’utilizzo delle frequenze dei ponti ripetitori;
Preso atto dell’avviso della
Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione delle
Frequenze;
Determina
I
ponti ripetitori, che in atto operano in nove canali contenuti nella
banda di frequenza 433,600 – 433,800 MHz. e 435,200 – 435,400
MHz. Devono impiegare i corrispondenti 9 canali contenuti nella
banda di frequenze 430,000 – 432,000 MHz. , nello stesso ordine e
secondo lo stesso schema indicato nella tabella 1 dell’allegato
A.6
Fermo
restando la larghezza di banda dei canali radio di 25 KHz, con
distanza di duplice shift di 1.600 KHz, è ammessa la canalizzazione
di 12,5 KHz, le cui portanti cadono nel mezzo dei suddetti canali.
Analogamente
a quanto indicato nella linea precedente, lo spostamento avverrà
nello stesso ordine di canale.
Il
trasferimento dalla vecchia alla nuova canalizzazione dovrà
avvenire lasciando inalterate le altre caratteristiche tecniche e
deve essere concluso entro il 31.03.2002; del trasferimento
effettuato dovrà essere data comunicazione, da parte dei soggetti
interessati, ai coesistenti Ispettorati Territoriali di Questo
ministero, nonché alla Direzione Generale concessioni e
Autorizzazioni ed alla Direzione Generale Pianificazione e Gestione
delle Frequenze.
Nei
canali da 10 a 15 indicati nella Tabella 2, dell’Allegato A, è
ammessa la sperimentazione di altre tecniche di trasmissione
eventualmente con shift diverso da 1.600 KHz, accoppiando ad esempio
l’entrata del canale m con l’uscita del canale n, o in modo
diverso.
Le
relative domande, in regola con l’imposta di bollo, contenenti
l’oggetto della sperimentazione tecnica che si intende effettuare,
devono essere prodotte alla Direzione Generale Concessioni ed
Autorizzazioni.
L’autorizzazione
ha validità semestrale eventualmente rinnovabile.
Firmato:
il Direttore Generale
D.ssa
Laura Aria
Roma 23 luglio 2001
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