Si è da varie
parti discusso dopo i vertici di Nizza e di Laeken sulla opportunità
di inserire un riferimento a Dio nel preambolo della futura costituzione
europea. Lo stesso Giovanni Paolo II ha lamentato l’assenza di ogni riferimento
trascendente, altri hanno sostenuto la necessità di tale silenzio
in nome di un generale principio di laicità.
Alcune osservazioni
in merito. Fra le costituzioni storiche, che sono all’origine delle costituzioni
moderne, la Costituzione degli Stati Uniti d’America (Filadelfia 1787)
non contiene alcun riferimento a Dio (ma vi fa riferimento esplicito la
Dichiarazione d’indipendenza delle tredici colonie del 1776), mentre le
Costituzioni della Rivoluzione francese, tanto quella del 1791, quanto
quella del 1793, vi fanno riferimento (“in presenza e sotto gli auspici
dell’Essere Supremo”, “l’una; “al cospetto dell’Essere Supremo”, l’altra).
tra le Costituzioni attualmente vigenti in Europa vi fa esplicito riferimento
la Costituzione della Repubblica Federale Tedesca; mentre non contiene
alcun riferimento a Dio la nostra Costituzione repubblicana.
Penso che affrontare
la questione dal punto di vista del principio di laicità dello Stato
impedisca di cogliere un aspetto fondamentale del problema. Fare riferimento
a Dio nello stilare un Documento quale la Legge fondamentale che regola
la convivenza politica di una comunità significa affermare che non
tutto ciò che è contenuto nella Conversazione è
frutto dell’accordo e fondato su tale atto, ma alcuni principi e diritti
fondamentali hanno un fondamento più profondo, sono “sacri”: non
dipendono dalla convenzione, bensì conferiscono ulteriore autorevolezza
e “sacralità” alla Conversazione stessa che li riconosce, li recepisce
e li garantisce.
ovviamente questa posizione
non è universalmente accettata e trova i suoi decisi oppositori
(positivismo giuridico): ma entrambe le posizioni hanno radici profonde
in due diverse correnti di pensiero politico - giuridico presenti all’interno
del pensiero occidentale già fin dall’antichità greca (cfr.
la Sofistica e Sofocle, Antigone): per l’una tutto è frutto di conversione,
per l’altra qualcosa si sottrae alla facoltà umana di conferire
senso e valore.
Indubbiamente è
proprio il rifiuto di ogni fondamento trascendente dai diritti della persona
che ha reso possibile la tragedia del totalitarismo del Novecento, per
il quale la Volontà (di potenza, generale, del popolo, del Capo)
è l’unico fondamento di ogni decisione - convenzione. Non stupisce
che proprio la Costituzione del Paese che maggiormente ha subito tale tragedia
e ne ha scandagliato le cause abbia inserito tale riferimento trascendente
nel preambolo della sua Costituzione.
Entrambe le posizioni
appartengono alla cultura dell’Europa, fin dalle sue remote origini; ma
se l’Unione Europea vuole essere la risposta che i popoli del Vecchio Continente
intendono dare ai totalitarismi del XX secolo, mi sembrerebbe più
giusto che un esplicito riferimento alla Trascendenza, fondamento di ogni
opposizione alla Totalità in ogni sua forma, fosse presente nel
Preambolo della Costituzione dell’Unione Europea.
emilio giachino