COMUNE DI ALLUMIERE
PROVINCIA DI ROMA
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Prot. n. 8772

Ordinanza n. 98

IL SINDACO

Al fine di una migliore conservazione e fruizione del patrimonio naturale, per evitare alterazioni dell'ecosistema mediante il danneggiamento della flora o della fauna, per evitare dissesti idrici e dello stato umifero presente e alterazioni della stabilità del terreno, per salvaguardare l'ecosistema del territorio sia per il rispetto degli organismi viventi e del loro habitat, sia per il rispetto dell'ambiente "culturale" nei suoi aspetti estetici e strettamente scientifici

ORDINA

E' FATTO DIVIETO su tutto il territorio comunale:

1) asportare stalattiti o stalagmiti od altre concrezioni o cristallizzazioni che contribuiscano all'aspetto paesaggistico di grotte o cavità naturali o possano comunque rivestire interesse sia dal punto di vista speleologico che "culturale";

2) la ricerca e la raccolta di campioni di minerali e rocce a scopo scientifico, didattico e collezionismo.

La ricerca e la raccolta saranno consentiti previa autorizzazione dei proprietari dei fondi, sentito il parere della Sezione Mineralogica del Museo di Allumiere.
Il ricercatore autorizzato potrà disporre esclusivamente di scalpelli e leve, cunei, badili e picconi o mezzi similari.
E' vietato l'uso di materiali esplosivi, di mezzi meccanici a motore o a propulsione idraulica o pneumatica ed ogni altro mezzo diverso da quelli sopra autorizzati.
Il quantitativo del materiale asportabile previa la sopracitata autorizzazione sarà determinato di volta in volta dalla Sezione Mineralogica del Museo Civico.
I Vigili Urbani, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Forestale dello Stato sono incaricati di verificare l'osservanza delle presente ordinanza

Dalla Residenza Municipale, lì 21-10-2000

IL SINDACO
Cammilletti Giuseppino