LA COSTITUZIONE |
La Costituzione è la fonte delle fonti del diritto di un ordinamento giuridico, è quel documento organico riassuntivo degli elementi essenziali che lo caratterizzano. La Costituzione contiene i principi del diritto (cosa deve fare la legge), i criteri per individuare le fonti del diritto (chi può fare le leggi) e detta le regole per la produzione del diritto (come devono essere fatte le leggi, secondo quali procedure). La Costituzione italiana risale al 1948 ed è una costituzione rigida perché può essere modificata solo con leggi di revisione costituzionale che devono seguire un iter aggravato di procedure d’approvazione, proprie del rango costituzionale. In particolare cito la necessità di una doppia votazione parlamentare, la seconda a distanza di non meno di tre mesi dalla prima, dove è richiesta almeno la maggioranza parlamentare assoluta, dove è previsto il ricorso al referendum abrogativo (qualora nella seconda votazione non si raggiunga la maggioranza di due terzi dei parlamentari). La Costituzione è – infatti – l’atto supremo dell’ordinamento, quello con forza di legge superiore a tutte, come tale può essere modificata solo da leggi costituzionali, cioè previste dalla stessa Costituzione, e nei limiti da essa definiti. Il rango di legge superiore la protegge da modifiche che dovessero intervenire da parte di leggi ordinarie che, pertanto, sarebbero così invalidate. La Costituzione sancisce la sovranità popolare che si esercita attraverso il diritto di voto e l’elezione di organi rappresentativi all’interno dello stato; essi hanno il compito di fare le leggi ed i regolamenti necessari alla tutela dell’interesse pubblico e della sopravvivenza dell’organizzazione sociale. La Costituzione dice che compito dell’ordinamento, della legge è anche quello di tutelare i diritti che attengono alla sfera individuale come la libertà personale che è inviolabile e la libertà di pensiero e di parola; l’art. 13 – infatti – non ammette alcuna forma di detenzione, d’ispezione o perquisizione personale se non per atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge e l’art. 21 afferma che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. L’art. 17 – poi – prevede la libertà d’associazione e l’art. 16 la libertà di movimento. La Costituzione detta le linee guida dell’ordinamento della Repubblica, cioè del Parlamento (organo legislativo), del Governo (organo esecutivo), del Presidente della Repubblica (organo di garanzia e di unità nazionale), della Pubblica Amministrazione (organo di gestione dell’interesse pubblico), della Magistratura (organo giurisdizionale) e della Corte Costituzionale (organo di difesa della Costituzione). La Costituzione è alla base della democrazia, non necessariamente essa deve essere scritta (come quella italiana); la Gran Bretagna – infatti – non ha una Costituzione scritta, ma nessuno ha dubbi sul fatto che il suo ordinamento sia retto da principi di democrazia e pluralismo. per saperne di più scrivi a: |