ARIA NUOVA SUI CONTI CORRENTI BANCARI

Settembre 2006

 

Sono contenta delle novità del Decreto Bersani sui conti correnti bancari.

 

Fino a ieri, le banche potevano unilateralmente cambiare le condizioni contrattuali senza preventiva informazione ai singoli correntisti, semplicemente pubblicando la variazione 15 giorni prima sulla Gazzetta Ufficiale. Il Cliente quindi, a meno che non comprasse la Gazzetta Ufficiale tutti i giorni, veniva a conoscenza di addebiti o di minori interessi con l’estratto conto: troppo tardi per protestare!

Il decreto Bersani impone alla Banca di comunicare per iscritto la proposta di variazione, direttamente al Cliente, almeno 30 giorni prima; il correntista – entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione - ha il diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura.

Il Decreto Bersani colpisce – quindi – il concetto di unilateralità del contratto bancario; la banca non può più fare il bello ed il cattivo tempo a sua unica discrezione ed interesse; ora anche il correntista può dire la sua e non essere costretto ad accettare supinamente le decisioni bancarie.

 

C’è da dire che, comunque, anche se non ci sono spese, chiudere un conto rappresenta sempre una scocciatura per l’utente che ha domiciliazioni bancarie, mutui, ecc. con una determinata banca; almeno – però – la scocciatura non si somma al danno ed alla beffa!

 

Un altro aspetto interessante del decreto è quello che riguarda la modifica dei tassi creditori e debitori: le variazioni dei tassi creditori (quelli che la banca applica sui prestiti) devono essere operate contestualmente anche sui tassi debitori (quelli che la banca paga sui depositi). Questo significa che una banca, se aumenta gli interessi sui prestiti deve aumentare – di pari misura – gli interessi sui depositi, altrimenti il guadagno (la differenza) va tutta in tasca alla banca.

Quest’articolo- però – risulta un po’ generico al punto che le banche – per comodità – lo stanno applicando solo in funzione della presenza, in capo ad un unico correntista, di tassi debitori e creditori; vale a dire che il miglioramento dell’interesse sui depositi viene riconosciuto solo se quel correntista utilizza anche prestiti.

Aspettiamo su questo punto chiarimenti da parte del Ministro all’Associazione Bancaria.

 

Per correttezza, riporto estratto del Decreto Bersani:

Art. 10.

Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari

L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - Nei contratti di durata puo' essere convenuta la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo. 

Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalita' immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalita' e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditori.».

 

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