ASSOCIAZIONE PROVINCIALE OPERATORI SALA BAR (A.P.O.S.)
STATUTO
ART.1- E’ costituita una Associazione denominata Associazione Provinciale Operatori Sala Bar (A.P.O.S.).
ART.2-
L’Associazione ha sede in Erice Casa Santa (TP) – Via Barresi N° 26 e potrà istituire sedi secondarie.
ART.3- L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro, con durata illimitata ed ha per oggetto:
a. raccogliere attorno ad essa tutti gli operatori sala, bar ed esercizi della ristorazione in genere compresi i giovani delle scuole alberghiere per dare vita ad un spirito unitario di categoria al fine di raggiungere un maggiore prestigio ed una migliore condizione sociale ed economica;
b. svolgere attività di studio, ricerca, documentazione, sperimentazione, divulgazione al fine di dotarsi, di dotare i soci e gli interessati degli strumenti conoscitivi e formativi per la crescita di una cultura partecipativa e per un’adeguata professionalità, organizzare corsi di formazione professionale. Tali attività possono essere svolte anche per conto di enti e organismi esterni pubblici e/o privati che ne sostengano in parte o in tutto gli oneri finanziari relativi;
c. organizzare incontri, dibattiti sui problemi degli associati con riunioni, assemblee, congressi, e simili;
d. evidenziare, mediante manifestazioni, concorsi, e simili, l’attività degli operatori del settore, la loro capacità ed il loro spirito di iniziativa.
ART.4- Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a. dal capitale iniziale versato;
b. dai contributi annuali e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio;
c. da eventuali donazioni, lasciti e contribuzione straordinarie di persone ed Enti, anche Pubblici;
d. dai risultati derivanti dalla gestione;
e. da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.
ART.5- Possono aderire all’associazione commis di sala, chefs de rang , camerieri, maître d’hotel, banconisti di bar, barman ed aiuto barman nonché tutti gli operatori del settore non menzionati e gli allievi delle scuole alberghiere.
ART.6- Gli associati si dividono in fondatori, onorari, ordinari e sostenitori.
ART.7- Sono associati fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo della associazione.
ART.8- Sono associati onorari coloro che verranno eletti dall’assemblea degli associati su proposta del consiglio direttivo per meriti particolari o che si sono distinti quali mecenati nel campo della ristorazione. Gli stessi tuttavia non sono ammessi ad alcuna partecipazione attiva nella vita dell’associazione e non pagano contributi associativi.
ART.9- Sono associati ordinari le persone che avendo compiuto la maggiore età ed avendo i requisiti previsti dall’art.5 del presente statuto vengono ammesse dietro loro richiesta con delibera del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi quali soci ordinari, anche i minori di età non inferiore ad anni quattordici compiuti in possesso dei requisiti previsti dall’art.5 del presente statuto dietro richiesta scritta dei genitori o di chi ne fa le veci con delibera del Consiglio Direttivo.
ART.10- Sono associati sostenitori le persone che paghino un contributo annuale pari ad almeno cinque volte quello previsto per un associato ordinario.
ART.11- La qualifica di associato si perde:
a. per decesso;
b. per dimissione da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno;
c. per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l’associato è stato ammesso;
d. per delibera di esclusione per gravi motivi dall’assemblea.
ART.12- Sono considerate cause di esclusione dell’ associato:
a. l’indisciplina, l’indegnità da chiunque accertata. Il Consiglio Direttivo nelle more della delibera assembleare può decidere la sospensione;
b. la morosità nei pagamenti dei contributi associativi, viene considerato moroso l’associato che essendo stato invitato, per iscritto per due volte consecutive a distanza di non meno di un mese l’uno dall’altro, dal Consiglio Direttivo a mettersi in regola con i pagamenti dei contributi non vi abbia provveduto.
L’associato escluso può proporre ricorso contro il provvedimento di esclusione all’autorità giudiziaria nei modi e termini di legge previsti dall’art.24, comma 3, C.C.
ART.13- Gli associati sono tenuti:
a. all’osservanza scrupolosa del presente statuto ed eventuali regolamenti;
b. al pagamento dei contributi regolarmente deliberati;
c. a prestare, se richiesti, la loro gratuita opera per il raggiungimento dell’oggetto sociale.
ART.14- Gli associati hanno diritto di frequentare i locali sociali di ricevere le pubblicazioni e ogni altro materiale prodotto dall’associazione, di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’associazione.
ART.15- Sono organi sociali dell’associazione:
a. Assemblea degli Associati;
b. Il Consiglio Direttivo;
c. Il Collegio dei Sindaci.
ART.16- L’Assemblea degli associati è ordinaria e straordinaria. L’assemblea degli associati è convocata anche fuori dalla sede sociale, dal Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata indicante la data della prima ed eventualmente della seconda convocazione che non potrà avere luogo nella stessa giornata della prima, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione da inviarsi a ciascun associato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Copia di tale lettera deve essere appesa entro lo stesso termine di convocazione nella bacheca della sede sociale e se esistenti nelle sedi secondarie. L’assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati aventi diritto a norma dell’art.20 C.C.. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, del rendiconto economico finanziario e per la determinazione dell’ammontare dei contributi dovuti. L’assemblea straordinaria è convocata per la deliberazione di sua competenza ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. La convocazione deve avvenire con le modalità e i termini stabiliti per l’assemblea ordinaria.
ART.17- Hanno diritto ad intervenire all’assemblea gli associati fondatori, gli associati ordinari e gli associati sostenitori che risultano ammessi dal Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima del termine fissato per l’adunanza. Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare solo un altro associato. Gli associati minori di età sono rappresentati dal genitore o da chi ne fa’ le veci oppure da altro associato con delega scritta firma dal genitore o da chi ne fa’ le veci.
ART.18- L’assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’art.21 C.C. :
a. sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura rispettivamente dell’avanzo o disavanzo di gestione;
b. sull’approvazione del rendiconto economico finanziario;
c. sull’ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;
d. sull’ammissione degli associati onorari;
e. sull’approvazione di un eventuale regolamento interno e relative modifiche;
f. sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo previa fissazione del numero dei componenti;
g. sulla nomina dei componenti il Collegio dei Sindaci previa fissazione del numero dei componenti;
h. sull’attività dell’Associazione e ne controlla l’attuazione;
i. su quanto ha lei demandato per legge o per statuto e sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
ART.19- L’assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima convocazione con le maggioranze previste dall’art.21 C.C. mentre in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti:
a. sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto;
b. sul trasferimento della sede.
Mentre per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio è validamente costituita e delibera sia in prima che in seconda convocazione con le maggioranze previste dall’art.21, ultimo comma, C.C..
ART.20- L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in mancanza dalla persona designata dall’assemblea stessa. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario constata la regolarità delle deleghe e il diritto ad intervenire all’assemblea. Delle riunioni di assemblea viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.
ART.21- L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo il cui numero è fissato dall’assemblea ordinaria dei soci. Nel suo seno il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza dei presenti un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili solo per un altro triennio consecutivo. Se vengono a mancare per qualsiasi causa:
a. uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvederanno a sostituirli con delibera approvata dal Collegio dei Sindaci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea;
b. almeno la metà degli amministratori, s’intende scaduto l’intero consiglio e deve convocarsi l’assemblea per la nomina di tutti gli amministratori;
c. tutti gli amministratori, l’assemblea per la convocazione deve essere convocata dal Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
ART.22- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente nella sede sociale o altrove. La convocazione può essere fatta verbalmente o telefonicamente specificando nella conversazione la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione. L’avviso verbale o la telefonata deve essere fatta a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo almeno trentasei ore prima della riunione. In difetto di tali formalità e termini il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei Sindaci effettivi. Il presidente o chi per lui in caso di impedimento o di assenza, è tenuto ad effettuare la convocazione del Consiglio almeno una volta all’anno per redigere il bilancio consuntivo e preventivo nonché del rendiconto economico-finanziario e quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da un sindaco effettivo. In questi casi le convocazioni devono essere fatte con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza. Per la validità della delibera è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente, in mancanza del membro più anziano d’età. I verbali delle riunioni trascritti nell’apposito libro sociale a responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
ART.23- Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione essendo di competenza loro tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato alla competenza dell’assemblea degli associati.
ART.24- La firma sociale e la rappresentanza dell’associazione sono devolute al Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento la firma sociale e la rappresentanza sono devolute al Vice Presidente del Consiglio Direttivo.
ART.25- Il collegio dei Sindaci è composto da membri effettivi e membri supplenti il cui numero è fissato dall’assemblea ordinaria degli associati. Durano in carica tre esercizi sociali e possono essere rieletti solo per un altro triennio consecutivo, sono nominati dall’assemblea degli associati. L’ineleggibilità e decadenza come anche il funzionamento dell’organo e i diritti e doveri dei componenti il collegio sono regolati dagli articoli 2398-2408 C.C. valevoli per le società azionarie.
ART.26- I contributi si distinguono in ordinari e straordinari. Sono ordinari quelli fissati come contributo annuale d’esercizio; sono straordinari quelli fissati "una tantum". I contributi ordinari sono fissati annualmente e sono dovuti, unitariamente a quelli straordinari dagli associati sostenitori, ordinari e fondatori. I contributi ordinari sono dovuti per anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto. L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’associazione ha l’obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato. I contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART.27- Gli esercizi sociali si chiudono al 31/12 di ogni anno. L’organo amministrativo provvede entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio alla compilazione del bilancio consuntivo, preventivo nonché nel rendiconto economico finanziario corredandola di una relazione. L’eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio regolarmente approvato può essere destinato, su deliberazione dell’assemblea:
• ad accantonamento, creando un apposito fondo del bilancio annuale;
• come contributo corrente per gli esercizi successivi e a fine di ridurre i contributi ordinari d’esercizio e/o straordinari.
E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi di riserva o capitale durante la vita dell’associazione salvo che questa sia imposta dalla legge. L’eventuale disavanzo di gestione risultante dal bilancio regolarmente approvato, può essere ripianato, su deliberazione dell’assemblea:
a. mediante contributi straordinari allo scopo destinati;
b. mediante l’utilizzo di fondi precedentemente costituiti.
ART.28- I libri dell’associazione saranno costituiti:
a. dal libro verbali assemblee degli associati;
b. dal libro verbali del Consiglio Direttivo;
c. dal libro degli Associati;
d. dal libro del Consiglio dei Sindaci;
e. dal libro giornale di contabilità;
f. dal libro mastro contabile;
g. dal libro inventari;
h. da tutti i libri e registri obbligatoriamente eventualmente previsti dalla normativa fiscale.
Gli associati hanno diritto di esaminare e chiedere, a proprie spese, estratti di tutti i libri e scritture sopra indicate.
ART.29- Sono considerate causa di scioglimento dell’associazione, oltre a quelle previste dal codice civile:
a. la riduzione del numero degli associati a meno del 50% dei soci fondatori;
b. la delibera assembleare di scioglimento;
c. la dichiarazione di nullità del contratto associativo.
Nel caso di scioglimento dell’associazione per qualsiasi causa, l’assemblea degli associati determina le modalità della liquidazione e indica a quali/e associazioni/e con finalità analoghe alla presente associazione oppure a quali/e associazioni/e avente fini di pubblica utilità dovrà essere devoluto il patrimonio residuo.
ART.30- Per quanto non previsto valgono le norme previste dalla legge.