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COME NON SMARRIRSI NELLA NORMATIVA C.I.T.E.S.
UNA NECESSARIA PREMESSA Le leggi dovrebbero essere chiare e semplici per chiunque, dato che tutti le devono osservare. L'uso di un linguaggio comprensibile dovrebbe pertanto essere un obiettivo fondamentale per il legislatore, cioè per l'organo che crea le leggi. Raramente però ciò avviene. E d'altra parte, anche se questo scopo fosse sempre raggiunto, resterebbe comunque la necessità di "interpretare" una legge, e cioè di applicare princìpi necessariamente "generali" ad una singola "fattispecie", vale a dire ad un caso particolare. Una singola legge non vive infatti isolata, ma é inserita in un Ordinamento giuridico, in un sistema di norme che si integrano e, talvolta, si condizionano a vicenda. Ecco perché interpretare una legge, cioè chiarire la volontà del legislatore, non é sempre facile. Se poi, come nel nostro caso, si tratta di norme che disciplinano in maniera innovativa una materia già di per sé complessa, tutto si fa ancora più complicato. L'applicazione della normativa oggetto delle nostre attenzioni é demandata agli Uffici di Certificazione C.I.T.E.S., istituiti presso il Corpo Forestale dello Stato, Organismo che ha diffusione regionale. Ebbene, accade, purtroppo non di rado, che da regione a regione, le norme vengano "interpretate" in maniera differente, creando sconcerto tra gli allevatori, i quali, è proprio il caso di dirlo, "non ci capiscono più niente!". Questo sintetico Vademecum non ha certo l'ambizione di poter dare tutte le risposte, né di sostituirsi alle informazioni fornite dagli Organismi competenti. Il suo scopo é semplicemente quello di contribuire ad approcciare la materia, in linea generale, con la dovuta chiarezza, e di renderla meno ostica a tutti coloro che vogliono intraprendere -o hanno già intrapreso- la "grande avventura" dell'allevamento degli Psittacidi. E' quindi evidente che, per le motivazioni sopra esposte, nonostante la massima cura posta nella lettura delle normative e nella redazione di questo articolo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per le informazioni fornite. Consigliamo piuttosto ad ogni singolo allevatore, in caso di problemi specifici, di consultarci alla casella e-mail indicata nella Home-page di questa sezione del sito e/o di rivolgersi agli Uffici di Certificazione C.I.T.E.S. presso il Corpo Forestale dello Stato competenti territorialmente anche per verificare l’entrata in vigore di norme che modificano, integrano o annullano quelle precedenti. Questo scritto tratta pertanto della normativa "di base", mentre per gli aggiornamenti si può consultare l’apposita sezione della rubrica.
CHE COSA SIGNIFICA C.I.T.E.S. C.I.T.E.S. è l'acronimo (sigla) formato dalle iniziali di "Convention on International Trade of Endangered Species" (Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione), meglio conosciuto come "Trattato di Washington" perché firmato, da numerosi Paesi, in quella città degli Stati Uniti, il 3 marzo 1973 (il Trattato é stato successivamente ratificato dall'Italia con Legge n. 874 del 19/12/1975). Con tale Convenzione, i Paesi firmatari si sono dati precise regole per la salvaguardia del patrimonio naturale mondiale, soprattutto al fine di eliminare il grande flagello della cattura, sino ad allora indiscriminata e distruttiva. Il Trattato di Washington prevede due Appendici, la I e la II, nelle quali sono elencate tutte le specie sottoposte a regolamentazione. Nell'Appendice I sono elencati gli animali in grave pericolo di estinzione e per i quali sono vietati la cattura e la detenzione (esclusa la detenzione di soggetti regolarmente nati in cattività). Nell'Appendice II sono invece indicate le specie minacciate di estinzione, che possono quindi essere catturate, commercializzate e allevate, ma solo in presenza di particolari permessi e nel rispetto di precise e severe regole. Questa suddivisione in due Appendici, chiamate anche "Allegati", è stata mantenuta anche nei Regolamenti di attuazione, i quali hanno, però, sostituito i numeri con le lettere, per cui l'Appendice I é divenuta Allegato A e l'Appendice II Allegato B.
Il Regolamento cui dobbiamo fare riferimento è il Regolamento CE n. 338/97 del 09/12/1996 del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.) del 03/03/1997, N. 61. La Commissione Europea ha specificato le modalità di applicazione di tale Regolamento con proprio Regolamento CE n. 1808/2001 del 30/08/2001. Per capirci:
Tutte le nove specie di Agapornis (Roseicollis, Canus, Taranta, Pullarius, Nigrigenis, Lilianae, Personatus, Fischeri e Swindernianus) sono censite nell'Allegato B del Regolamento CE 338/97 sopra citato e, pertanto, la loro detenzione è sottoposta alla "normativa C.I.T.E.S.", intendendosi per "normativa" tutte le leggi emanate al fine di attuare ed interpretare il Trattato di Washington.
PRIMO OBBLIGO: LA DENUNCIA DELLE NASCITE
La Legge n. 150 del 07/02/1992, modificata con legge n. 59 del 13/02/1993, all’art. 8 bis impone che "tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nelle appendici I e II della C.I.T.E.S. devono essere denunciate al Servizio Certificazione C.I.T.E.S. Questa denuncia (dichiarazione) va obbligatoriamente fatta ogni volta che ci sono nascite nel nostro allevamento. Una volta compilato ed indirizzato, sempre al Servizio Certificazione C.I.T.E.S. competente, il modulo va spedito a mezzo raccomandata (meglio A.R.) entro dieci giorni dall’evento. Oltre ai dati del dichiarante, tale modulo deve contenere la data di nascita dei soggetti, il numero dei nati, l'indicazione della specie, sia con il nome scientifico che con quello comune. Dando per scontato che la compilazione dei dati del dichiarante non dovrebbe comportare alcuna difficoltà, riteniamo opportuno soffermarci su altri punti del modulo, vale a dire:
data di nascita: i pullus non nascono tutti lo stesso giorno e, trovando oltremodo gravoso inviare più di una denuncia per una stessa covata, ci pare di non dover essere considerati fuorilegge se facciamo un'unica denuncia per la stessa covata mettendo, come data, quella dell'ultimo pullus;
anelli di identificazione: tale aspetto sarà trattato più avanti in questo articolo (si consiglia quindi di proseguire nella lettura e di trarre solo alla fine le proprie conclusioni in proposito).
Il Servizio di Certificazione C.I.T.E.S., una volta ricevuta la denuncia, apporrà un timbro di ricezione con un numero di protocollo e la restituirà al dichiarante che deve conservarla con cura. Consigliamo, comunque, di fare una copia del documento anche prima della spedizione.
IL DECRETO 8 GENNAIO 2002
Il Decreto interministeriale 8 gennaio 2002, emanato dal Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18/1/2002, impone altri obblighi agli allevatori che intendono cedere, anche gratuitamente, scambiare, esporre, ecc. i loro soggetti. Tale Decreto annulla e sostituisce quelli emanati in precedenza, mantenendo vigenti, peraltro, gli Allegati al Decreto 3 maggio 2001 (approvazione e fac-simile del Registro di detenzione). E' importante sottolineare sin d'ora, a puro titolo informativo, che la mancata osservanza degli obblighi di legge comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative piuttosto elevate (Art. 6).
SECONDO OBBLIGO: IL REGISTRO La prima cosa da fare se vogliamo avere la possibilità di cedere, permutare o esporre i nostri Agapornis è la richiesta del Registro di detenzione. Se, pertanto, si decide di tenere per sé, per proprio diletto senza MAI cedere, neppure gratuitamente (cioè regalare), a nessuno non solo i nuovi nati, ma anche i soggetti iniziali ci si deve limitare alla sola compilazione della DICHIARAZIONE DI NASCITA.
COME SI FA LA RICHIESTA è Stampare e compilare, in ogni sua parte, il modulo di richiesta dei registri. Per quanto riguarda gli Agapornis, occorre barrare la casella EB relativa al tipo di Registro;
è indirizzare la richiesta al Corpo Forestale dello Stato -Servizio Certificazione CITES- competente territorialmente. Un elenco completo degli Uffici di Certificazione CITES è pubblicato sul sito internet del Corpo Forestale dello Stato (www.corpoforestale.it).
Se avete qualche dubbio sulla competenza, potete telefonare a quello più vicino alla vostra località di residenza. Avrete così la certezza di spedire la richiesta all'Ufficio giusto;
è inoltrare la richiesta. Le opzioni sono due: o tramite il servizio postale, mediante Raccomandata (noi consigliamo con Avviso di Ricevimento) o tramite fax (in questo caso conservare il rapporto di trasmissione come prova dell'avvenuto invio). Il Servizio di Certificazione C.I.T.E.S., una volta predisposto e vidimato il Registro, lo recapiterà al Corpo Forestale più vicino al richiedente (quasi tutte le città ne sono dotate). E' qui che ci si deve recare per ritirarlo. Consigliamo vivamente di indicare nella richiesta il/i proprio/i recapito/i telefonico/i. Spesso il Servizio Certificazione C.I.T.E.S. contatta il richiedente per informarlo che il Registro è pronto e dove bisogna ritirarlo. Abbiamo detto "spesso" e non "sempre". Se il tempo passa (un mese circa) e non si vede o non si sente nulla, è bene telefonare agli uffici C.I.T.E.S. TERMINI E MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI DETENZIONE Il primo comma dell’Art. 4 del Decreto 8 gennaio 2002 prevede che gli esemplari debbano essere iscritti nel Registro di detenzione antro il 31 gennaio 2002. E’ ovvio che tale prescrizione si riferisce a coloro che a tale data già detengono Agapornis. Per gli esemplari acquisiti o detenuti dopo il 31 gennaio 2002 l’iscrizione deve avvenire entro quindici giorni dall’acquisizione o detenzione stessa. Entro il medesimo termine di quindici giorni, deve essere iscritta nel Registro qualsiasi variazione degli esemplari detenuti.
Per quanto riguarda le modalità di compilazione del Registro, riportiamo quella suggerita dal Servizio Certificazione CITES di Verona. Prima di tutto è bene leggere e capire le istruzioni per la compilazione stampate nelle prime due pagine del Registro, che non presentano particolari difficoltà. Il Registro si compone di due sezioni, una per pagina, denominate CARICO E SCARICO. Quando entriamo in possesso del Registro dobbiamo riportare nella pagina CARICO tutti gli esemplari che deteniamo, assegnando un numero d’ordine progressivo ad ogni riga. Terminata la compilazione, vanno barrate, nella pagina SCARICO, le righe già compilate nella sezione CARICO. Se, ad esempio, deteniamo 4 Agapornis, abbiamo compilato 4 righe del carico (numerate progressivamente 01-02-03-04) e dobbiamo barrare le righe corrispondenti nello scarico. Alla prima cessione, dobbiamo compilare il primo scarico, che andrà registrato subito sotto la linea di barratura. Nel nostro esempio, la quinta riga, a cui daremo numero d’ordine 05; contemporaneamente, barreremo la corrispondente riga della pagina carico. Da quanto detto, si evince che il numero d’ordine è sempre progressivo, indipendentemente che sia un carico o uno scarico. In caso di nascite incominceremo a registrare il carico subito dopo la/le riga/righe barrate precedentemente, numerando sempre progressivamente. Sembra complicato, ma non lo è, basta un po’ di attenzione!
TERZO OBBLIGO: IL DOCUMENTO DI CESSIONE
In caso di cessione dei nostri Agapornis, anche gratuitamente, deve essere compilato un apposito documento. Il modulo deve essere compilato in duplice copia, di cui una va consegnata al ricevente e una conservata. Questo documento NON deve essere inviato al Servizio Certificazione C.I.T.E.S. Nel modulo, oltre ad indicare i dati del cedente e del ricevente, dovrà essere indicato il Servizio di Certificazione C.I.T.E.S. al quale era stata inviata, a suo tempo, la dichiarazione di nascita relativa agli esemplari oggetto della cessione, il numero di protocollo da questi attribuito e la data di protocollazione Se gli Agapornis che stiamo cedendo non sono nati presso di noi, occorre indicare il Servizio C.I.T.E.S. (il numero di protocollo e la data di protocollazione) al quale l'allevatore presso cui sono nati aveva inoltrato la denuncia di nascita.
ANELLI DI IDENTIFICAZIONE: OBBLIGO O FACOLTA’? In tutti i fac-simile predisposti che saranno inviati agli iscritti su richiesta sono riportati appositi spazi in cui indicare il numero e l'anno dell'anellino di identificazione che viene, di solito, applicato ad una zampa degli Agapornis. Questi anelli sono obbligatori? NO, nessuna disposizione di legge attualmente vigente ne contempla l'obbligatorietà per quanto riguarda gli Agapornis, specie di cui il nostro Club si occupa. Ci sentiamo, comunque, di consigliarne vivamente l'utilizzo per molteplici ragioni e per due in particolare: è la presenza dell'anello rende più facile, in caso di controlli da parte del Corpo Forestale dello Stato, stabilire una giusta corrispondenza tra documenti (denuncia nascite, cessione, registri) ed esemplare, evitando all'allevatore un inutile e dispendioso, anche economicamente, contenzioso con gli Organi Ispettivi; è è una garanzia di sicura correttezza nell'allevamento, in quanto mediante l'anello si può sempre risalire all'allevatore presso cui gli Agapornis sono nati e all'anno di nascita.
COME DEVE ESSERE UN ANELLO DI IDENTIFICAZIONE Un anello di identificazione, per essere definito tale, deve possedere precise caratteristiche: la principale é quella di essere INAMOVIBILE. L’inamovibilità è infatti garanzia contro ogni eventuale manomissione. L'anello viene infilato in una zampa dell'esemplare a circa 8-10 giorni dalla nascita. Essendo di dimensioni appositamente studiate (per gli Agapornis ha un diametro di 3,5, 4 o di 4,5 mm. a seconda della specie), non può più essere applicato trascorso questo periodo. E, come dicevamo, una volta inserito, non potrà più essere tolto. L'anello deve essere di materiale idoneo, in modo che gli Agapornis non possano romperlo o danneggiarlo. Il più usato è l'acciaio. Un anello di identificazione degno di questo nome recherà inciso l'anno di nascita del soggetto (ogni anno, quindi, bisogna munirsi di nuovi anelli), una sigla o numero che possa far risalire in qualche modo all'allevatore presso cui è nato ed un numero progressivo.
DOVE SI TROVANO GLI ANELLI Gli iscritti alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.) acquistano gli anelli tramite la Federazione stessa che vi incide: - la sigla FOI; - il numero di R.N.A. (Repertorio Nazionale Allevatori) del singolo allevatore; - l'anno di nascita dei soggetti; - un numero progressivo.
Si possono trovare anche presso alcuni negozi specializzati (pochi, per la verità). Ovunque si intenda acquistarli, consigliamo di verificarne l'inamovibilità e la presenza delle altre caratteristiche di cui abbiamo parlato poc'anzi. E' il caso comunque di precisare che la presenza sui soggetti degli anellini forniti dalla F.O.I. E' CONDIZIONE ESCLUSIVA per la partecipazione alle mostre organizzate dalla Federazione stessa e dalle Associazioni federate.
IN CONCLUSIONE Come si diceva in premessa, queste semplici note non hanno certo la pretesa di esaurire una materia che rimane comunque complessa e soprattutto oggetto di interpretazioni tuttora diversificate nelle varie regioni italiane. Esse rappresentano però il necessario presupposto per l'avvio di un auspicabile confronto tra allevatori (principianti o già esperti), che invitiamo sin d'ora a contattarci per ogni quesito o informazione che ritenessero utile o anche semplicemente per raccontarci le loro esperienze al riguardo. |