Legge 328/2000

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

In questa pagina sono indicati gli articoli della legge 328/00 maggiormente significativi per la nostra figura professionale in riferimento ai temi del riconoscimento giuridico, della formazione di base, dell'aggiornamento.

Il testo integrale è visionabile sul sito nazionale.

Riconoscimento giuridico e formazione di base

La legge attribuisce allo Stato la "determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi" (art. 9).

Stabilisce, inoltre, attraverso quali modalità questo debba avvenire (art. 12). In particolare la legge stabilisce che il Ministro della Solidarietà Sociale emani un decreto con il quale il Ministro definisce i profili professionali delle figure sociali. Successivamente il Ministro dovrà emanare un regolamento in cui definirà, per ogni figura, quale sia il tipo di formazione necessaria.

La legge stabilisce anche quali potranno essere i percorsi individuabili per la formazione degli operatori sociali, in sostanza sembra che il regolamento non dovrà fare altro che individuare tra i percorsi formativi quello proprio della figura.

Le tipologie di percorsi formativi che la legge indica sono i corsi di laurea oppure i corsi di formazione professionale regionale.

La legge, inoltre, stabilisce che il medesimo regolamento debba stabilire i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della legge. Come a dire che finalmente la finiranno di denominare la nostra figura professionale secondo l'ispirazione del momento (educatore agli handicappati, educatore socio sanitario, educatore di comunità ecc...).

Per quanto riguarda la formazione attraverso il percorso universitario è interessante notare la sottolineatura "restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3-octies del DLvo 502/92 e del DLvo 229 relative ai profili professionali dell'area socio sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

Lo stato, inoltre, nel Piano nazionale indicherà gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale (art. 18 comma 3 lettera m).

 

Aggiornamento del personale

La legge dedica molti spazi al tema dell'aggiornamento del personale sia per quanto riguarda i dipendenti pubblici sia in riferimento a coloro che operano nel terzo settore.

Spetta alle Regioni la "predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali" (art. 8 comma 3 lettera m).

I comuni, invece, dovranno, d'intesa con le ASL e sulla base delle indicazioni del piano regionale, prevedere nel loro piano di zona "iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi" (art. 19 comma 2 lettera d).

Per quanto riguarda il terzo settore la legge stabilisce che il principio della sussidiarietà dovrà essere attuato "anche attraverso politiche formative" (art. 5 comma 1).

Uno spazio nell'ambito della formazione e aggiornamento è destinato anche alle Province le quali concorrono "alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento" (art. 7 comma 1 lettera c).

 

Cooperazione Sociale

Il tema del terzo settore ha ampio spazio nella legge sia nel favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà sia per l'accreditamento dei servizi.

In particolare è definito che in merito all'affidamento dei servizi, gli enti pubblici "promuovono azioni per favorire ...il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali ...avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto ...della qualificazione del personale" (art. 5 comma 2). Questo articolo ci sembra particolarmente importante per la rilevanza che da alla qualificazione del personale permettendo, forse, di evitare, come oggi purtroppo ancora accade, che i costi relativi all'aggiornamento del personale che la cooperativa sostiene, siano valutati dagli enti solo per il risvolto che determinano sull'aumento dell'offerta economica. 

Viene , inoltre, stabilito che le Regioni "adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra gli enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona" (art. 5 comma 3).

A questo proposito il Consiglio dei Ministri nella seduta del 21/3/01 ha approvato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsto dall'articolo 5 della legge 8/11/01 n. 328".

 

Accesso alla dirigenza  

In merito alla dirigenza dei servizi la legge stabilisce che debba essere emanato un decreto ministeriale attraverso il quale saranno "individuate per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"...cosa vorrà dire in dettaglio senza oneri? certo non pare troppo rassicurante! (art. 12 comma 5).

 

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