LAVORARE IN COOPERATIVA

Cooperativa sociale: istruzioni per l’uso.

Per gli educatori professionali numerose sono le possibilità di impiego presso le cooperative sociali, realtà assai note nella nostra regione, nella quale esse erogano numerosi servizi alla persona e non.

Per i colleghi che stanno valutando un’offerta di lavoro in tale ambito qui di seguito mettiamo in evidenza alcuni aspetti che è bene tenere presenti. Il lavoro nella cooperazione sociale è assai più "giovane" del lavoro nel settore del pubblico impiego; anche per questo motivo, forse, meno note sono ai più le regole che devono essere seguite e dalla cooperativa e dal prestatore d’opera all’interno della relazione di lavoro. Essere a conoscenza di alcuni elementi può consentire di stabilire un sereno rapporto dal quale siano banditi equivoci e pregiudizi cosicché entrambi possano svolgere al meglio il proprio ruolo.

Intanto consideriamo i differenti tipi di cooperative che la Legge sulla cooperazione sociale (LN 381/91 e LR 18/94) individua: sono due, denominate di "tipo A" e di "tipo B":

Cooperative sociali di tipo A: sono quelle che possono erogare servizi socio-assistenziali (comunità, educative territoriali e così via). L’intervento dell’ educatore è centrato sulla relazione con le persone prese in carico dal servizio in cui opera.

Cooperative sociali di tipo B: sono cooperative che non gestiscono servizi socio-assistenziali ma producono beni o servizi (es. servizi alle imprese, pulizie, ricerca, facchinaggio, panificazione, ristorazione…). Peculiarità delle cooperative di tipo B è di svolgere il lavoro attraverso l’opera di persone appartenenti a categorie svantaggiate, come invalidi, disabili, detenuti. In questo caso l’intervento dell’educatore consiste nella relazione con le persone che lavorano all’interno della cooperative nelle diverse linee produttive al fine di sostenerli nel percorso lavorativo.

Il maggior numero di possibilità di impiego per EP fino ad oggi si verifica all’interno delle cooperative di tipo A.

In cooperativa il rapporto di lavoro si stabilisce principalmente attraverso due modalità:

1. come lavoratore dipendente

2. come socio lavoratore.

Cerchiamo di cogliere insieme le differenze tra le due formule.

Lavoratori dipendenti

La cooperazione sociale ha dal 1992 un proprio Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che viene applicato nei confronti di chi è assunto come lavoratore dipendente in cooperative sia di tipo A che B (anche se in queste ultime possono essere applicati altri contratti nazionali relativi al settore di produzione). Quindi per i lavoratori dipendenti il rapporto di lavoro è regolato dal contratto nazionale e l’assunzione avviene attraverso sottoscrizione di contratto di lavoro sia da parte del legale rappresentante della cooperativa sia da parte del dipendente.

Soci lavoratori

Le cooperative, proprio per la loro natura mutualistica, in realtà preferiscono acquisire personale in condizione di socio lavoratore. Prima di esaminare le modalità attraverso cui si diventa soci lavoratori, dobbiamo però prendere in esame due elementi importanti che sono lo statuto ed il regolamento interno propri di ciascuna cooperativa.

Per quanto riguarda i soci lavoratori è stato recentemente approvato dal Senato un disegno di legge specifico. La legge è ora all'esame della Camera per l'approvazione definitiva. Vi invitiamo a prenderne visione sul sito nazionale.

Lo statuto

E’ l’atto che, per legge, disciplina l’organizzazione e l’attività di ogni cooperativa. Nello statuto principalmente sono enunciati gli "scopi sociali" per cui la cooperativa esiste; in secondo luogo trovano posto svariate norme che riguardano i compiti ed il funzionamento degli organi sociali (che sono assemblea dei soci, consiglio d’amministrazione, collegio dei sindaci –questi ultimi hanno funzioni simili ai revisori dei conti-). Ulteriori articoli dello statuto riguardano il capitale sociale e le modalità di scioglimento della cooperativa.

Il regolamento interno

Il regolamento interno è rivolto ai soci lavoratori della cooperativa; anche in questo caso naturalmente ci troviamo di fronte ad un insieme di regole. Esse vengono stabilite dalla cooperativa e riguardano diversi aspetti del rapporto che si instaura tra di essa ed il socio. Per esempio qui possono essere indicate le modalità di assunzione, i criteri per i rimborsi per spostamenti in servizio, l’inquadramento funzionale dei soci lavoratori , la retribuzione, le ferie, le sanzioni disciplinari.

A questo punto siamo in possesso delle conoscenze sufficienti a comprendere il meccanismo che regola il rapporto di lavoro in condizione di socio lavoratore.

Dopo gli opportuni colloqui ed accordi che anticipano l’instaurarsi di una qualsiasi forma di collaborazione lavorativa, l’aspirante socio e la cooperativa devono compiere alcuni atti formali (ma sostanziali!) per perfezionare l’assunzione.

L’aspirante socio ha l’obbligo di sottoscrivere una domanda in cui richiede al consiglio di amministrazione di potere essere ammesso come nuovo socio. Nella stessa domanda egli dichiara di avere preso visione dello statuto della cooperativa e di condividerne i contenuti. Naturalmente l’aspirante socio deve avere veramente preso visione del documento, poiché è bene non sottoscrivere di conoscere un documento senza averlo letto ed inoltre non si può condividere una cosa che non si conosce. A questo punto il consiglio di amministrazione può deliberare l’ingresso in cooperativa del nuovo socio.

Ulteriore passaggio: la sottoscrizione da parte del socio del regolamento interno. Quando si sottoscrive questo documento, significa che si accettano le regole in esso contenute. Vale quindi quanto indicato per lo statuto.

In sintesi

Rapporto di lavoro regolato da

Lavoratore dipendente

contratto nazionale delle cooperative sociali

Socio lavoratore

regolamento interno della cooperativa in cui si presta opera

A queste due formule di base possono aggiungersi formule intermedie: ad esempio esistono cooperative nelle quali il regolamento interno ricalca più o meno integralmente i contenuti del contratto nazionale.

La quota sociale

Perché all’ingresso in cooperativa in qualità di socio lavoratore bisogna sborsare del denaro per la "quota sociale"?

Perché lo esige la Legge. Le quote di ciascun socio vanno a costituire il capitale sociale della cooperativa. La quota sociale è stabilita dallo statuto. La minima di legge ammonta a Lire 50.000; in alcune cooperative può giungere ad alcuni milioni. La cooperativa custodisce la quota del socio lungo tutto il periodo del rapporto di società tra cooperativa e socio stessi. Al termine di tale rapporto (per recesso, cambio di lavoro o qualsiasi altro motivo) la cooperativa restituisce la quota alla persona secondo le modalità previste dallo statuto.

 

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