| |
back
Omologazioni: legislazione comunitaria in
vigore
Accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai
veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o
utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco
delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni - Revisione 2 -
Che comprende gli emendamenti entrati in vigore il 16 ottobre 1995
Capitoli del repertorio in cui tale documento è reperibile:
[ 11.30.40 - Cooperazione con le organizzazioni internazionali e le
organizzazioni non governative ]
--------------------------------------------------------------------------------
297A1217(01)
Gazzetta ufficiale n. L 346 del 17/12/1997 PAG. 0081 - 0094
Modifiche successive:
Adottato da 397D0836 (GU L 346 17.12.1997 pag.78)
Testo:
ALLEGATO I
COMMISSIONE ECONOMICA PER L'EUROPA
COMITATO TRASPORTI INTERNI
ACCORDO relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai
veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o
utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco
delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (*)
Revisione 2
(che comprende gli emendamenti entrati in vigore il 16 ottobre 1995)
>RIFERIMENTO A UN FILM>
UNITED NATIONS
ACCORDO relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai
veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o
utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco
delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni
PREAMBOLO
LE PARTI CONTRAENTI,
AVENDO DECISO di modificare l'accordo relativo all'adozione di condizioni
uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli
accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958,
DESIDEROSE di definire le prescrizioni tecniche uniformi che sia sufficiente
rispettare affinché alcuni veicoli a motore, accessori e parti possano essere
utilizzati nel loro paese,
DESIDEROSE di fare adottare tali prescrizioni nel loro paese ogniqualvolta sia
possibile,
DESIDEROSE di agevolare l'utilizzazione nel loro paese dei veicoli, degli
accessori e delle parti omologati, conformemente a tali prescrizioni, dalle
autorità competenti di un'altra parte contraente,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. Le parti contraenti adottano i regolamenti relativi ai veicoli a motore, agli
accessori ed alle parti che possono essere installate o utilizzate su un veicolo
a motore per il tramite di un comitato di amministrazione, composto da tutte le
parti contraenti conformemente al regolamento interno riportato in appendice 1 e
sulla base delle disposizioni degli articoli e paragrafi che seguono. Ove
necessario, le prescrizioni tecniche comportano varianti e, nella misura del
possibile, sono basate sulle prestazioni tecniche che prevedono metodi di prova.
Sono previste condizioni relative alla concessione di omologazione del tipo ed
al loro riconoscimento reciproco a beneficio delle parti contraenti che hanno
deciso di applicare i regolamenti mediante il sistema di omologazione del tipo.
Ai sensi del presente accordo:
- i termini «veicoli a motore, accessori e parti» comprendono tutti i veicoli
a motore, gli accessori e le parti le cui caratteristiche sono in relazione con
la sicurezza stradale, la protezione dell'ambiente ed il risparmio, energetico;
- l'espressione «omologazione del tipo rispetto ad un regolamento» designa la
procedura amministrativa mediante la quale le autorità competenti di una parte
contraente, dopo aver effettuato le verifiche necessarie, dichiarano che un
veicolo, un accessorio o una parte presentati dal costruttore è conforme alle
specificazioni del regolamento considerato. Il costruttore certifica in seguito
che ciascun veicolo, accessorio o parte che immette sul mercato è identico al
prodotto omologato.
Per l'applicazione dei regolamenti, si possono ipotizzare numerose procedure
amministrative alternative all'omologazione del tipo. La sola procedura
alternativa ampiamente conosciuta ed applicata in alcuni Stati membri della
commissione economica per l'Europa è quella dell'autocertificazione, mediante
la quale il costruttore certifica, senza alcun controllo amministrativo
preventivo, che ciascun prodotto che egli immette sul mercato è conforme al
pertinente regolamento; le autorità amministrative competenti possono
verificare, mediante prelievo di campioni a caso sul mercato, se i prodotti
autocertificati sono effettivamente conformi al regolamento.
2. Il comitato di amministrazione è composto da tutte le parti contraenti,
conformemente al regolamento interno riportato in appendice 1. Dopo
l'approvazione di un regolamento secondo la procedura indicata in appendice 1,
il comitato di amministrazione ne comunica il testo al segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in seguito denominato «segretario
generale». Il segretario generale notifica al più presto tale regolamento alle
parti contraenti.
Il regolamento si ritiene adottato a meno che, nei sei mesi successivi alla data
di notifica da parte del segretario generale, più di un terzo degli Stati che
erano parti contraenti alla data della notifica abbiano informato il segretario
generale della loro opposizione al regolamento.
Il regolamento deve precisare:
a) i veicoli a motore, gli accessori o le parti considerate;
b) le prescrizioni tecniche, eventualmente comprensive di varianti;
c) i metodi di prova previsti per dimostrare che le prestazioni rispettano le
prescrizioni tecniche;
d) le condizioni che disciplinano il rilascio dell'omologazione del tipo ed il
loro riconoscimento reciproco, compreso l'eventuale marchio di omologazione, e
le condizioni intese a garantire la conformità della produzione;
e) la data o le date di entrata in vigore del regolamento.
Il regolamento può eventualmente indicare riferimenti ai laboratori accreditari
dalle autorità competenti, nei quali devono essere effettuate le prove di
omologazione dei tipi di accessori e di parti di veicoli a motore presentati per
l'omologazione.
3. Successivamente all'adozione di un regolamento, il segretario generale lo
notifica al più presto a tutte le parti contraenti, indicando quali sono le
parti contraenti che hanno presentato obiezioni e per le quali tale regolamento
non entrerà in vigore.
4. Il regolamento adottato entra in vigore per tutte le parti contraenti che non
abbiano notificato la loro opposizione, alla data o alle date in esso precisate,
come regolamento che costituisce un allegato del presente accordo.
5. Nel momento in cui deposita uno strumento di adesione, una nuova parte
contraente può dichiarare di non essere vincolata da alcuni dei regolamenti
allegati al presente accordo, oppure di non essere vincolata da nessuno di essi.
Se in tale momento è in corso la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4
relativamente ad un progetto di regolamento o un regolamento già adottato, il
segretario generale comunica tale progetto alla nuova parte contraente ed il
progetto entra in vigore come regolamento nei confronti di tale nuova parte
contraente esclusivamente alle condizioni previste al paragrafo 4. Il segretario
generale comunica a tutte le parti contraenti la data dell'entrata in vigore e
tutte le dichiarazioni delle parti contraenti relative alla volontà di non
applicare alcuni regolamenti, effettuate ai sensi del presente paragrafo.
6. Ciascuna parte contraente che applica un regolamento può notificare in
qualsiasi momento al segretario generale, con preavviso di un anno, che la sua
amministrazione cessa di applicare tale regolamento. La notifica è comunicata
alle altre parti contraenti dal segretario generale.
Una volta concesse, le omologazioni restano in vigore fino al momento della loro
revoca.
Se una parte contraente cessa di rilasciare omologazioni in base ad un
regolamento essa ha i seguenti obblighi:
- mantenere condizioni adeguate per il controllo della fabbricazione dei
prodotti relativamente ai quali essa ha concesso fino a quel momento
omologazioni del tipo;
- adottare le misure necessarie indicate all'articolo 4 qualora essa venga
informata della non conformità di una parte contraente che continua ad
applicare il regolamento;
- continuare a notificare alle autorità competenti delle altre parti contraenti
la revoca delle omologazioni, ai sensi dell'articolo 5;
- continuare a concedere estensioni delle omologazioni vigenti.
7. Ciascuna parte contraente che non applica un regolamento può notificare in
qualsiasi momento al segretario generale che essa intende applicarlo. In questo
caso il regolamento entra in vigore per tale parte il sessantesimo giorno
successivo alla notifica. Il segretario generale notifica a tutte le parti
contraenti l'entrata in vigore di un regolamento nei confronti di una nuova
parte contraente ai sensi del presente paragrafo.
8. Nel seguito del presente accordo, per «parti contraenti che applicano un
regolamento» si intendono le parti contraenti nei confronti delle quali tale
regolamento è in vigore.
Articolo 2
Ciascuna parte contraente che nell'applicare i regolamenti utilizza
principalmente il sistema di omologazione del tipo, concede i marchi di
omologazione del tipo ed i marchi di omologazione descritti in ciascun
regolamento per quanto riguarda i tipi di veicoli a motore, gli accessori e le
parti previsti da tale regolamento, a condizione che essa disponga delle
competenze tecniche necessarie e si ritenga soddisfatta delle disposizioni
intese a garantire la conformità della produzione al tipo omologato e definite
in appendice 2. Ciascuna parte contraente che applica un regolamento mediante il
sistema di omologazione del tipo rifiuta di concedere i marchi di omologazione
del tipo e di omologazione previsti in tale regolamento qualora le condizioni
sopraindicate non siano soddisfatte.
Articolo 3
I veicoli a motore, gli accessori e le parti relativamente ai quali sono state
rilasciate omologazioni del tipo da una parte contraente ai sensi dell'articolo
2 del presente accordo e che sono fabbricati sul territorio di una parte
contraente che applica il regolamento in questione o di un altro paese designato
dalla parte contraente che ha proceduto all'omologazione dei tipi di veicoli a
motore, di accessori o di parti in questione, sono considerati conformi alla
legislazione di tutte le parti contraenti che applicano tale regolamento.
Articolo 4
Se le autorità competenti di una parte contraente che applica un regolamento
mediante il sistema di omologazione del tipo constatano che alcuni veicoli a
motore, accessori o parti recanti i marchi di omologazione rilasciati ai sensi
di tale regolamento da una delle parti contraenti non sono conformi al tipo
omologato, esse ne informano le autorità competenti della parte contraente che
ha rilasciato l'omologazione. Detta parte contraente adotta le misure necessarie
per ristabilire la conformità della fabbricazione ai tipi omologati e informa
le altre parti contraenti che applicano il regolamento mediante il sistema di
omologazione del tipo delle misure adottate in proposito, che possono
eventualmente estendersi fino alla revoca dell'omologazione. Qualora la
sicurezza della circolazione stradale o dell'ambiente rischino di essere
compromesse, la parte contraente che ha rilasciato l'omologazione, dopo essere
stata informata della non conformità al tipo o ai tipi omologati, informa tutte
le altre parti contraenti di tale situazione. Queste ultime possono vietare la
vendita o l'utilizzazione sul loro territorio dei veicoli a motore, degli
accessori o delle parti in questione.
Articolo 5
Le autorità competenti di ogni parte contraente che applica un regolamento
mediante il sistema di omologazione del tipo trasmettono mensilmente alle
autorità competenti delle altre parti contraenti un elenco delle omologazioni
dei veicoli a motore, degli accessori o delle parti che esse abbiano rifiutato
di rilasciare o revocato nel mese in questione; inoltre, se hanno ricevuto una
richiesta proveniente dall'autorità competente di un'altra parte contraente che
applica un regolamento che prevede il sistema di omologazione del tipo, esse
trasmettono immediatamente a tale autorità competente una copia di tutti i
pertinenti documenti informativi sui quali esse hanno basato la loro decisione
di rilasciare, di rifiutare o di revocare l'omologazione relativa ad un veicolo
a motore, un accessorio od una parte contemplati da tale regolamento.
Articolo 6
1. Possono divenire parti contraenti del presente accordo gli Stati membri della
commissione economica per l'Europa e gli Stati che sono ammessi ad essa a titolo
consultivo ai sensi del paragrafo 8 del mandato della suddetta commissione,
nonché le organizzazioni di integrazione economica regionale istituite da Stati
membri della commissione economica per l'Europa e alle quali gli Stati membri
abbiano trasferito competenze nei settori contemplati dal presente accordo, in
particolare al fine di adottare decisioni vincolanti per tali Stati.
Per il calcolo del numero dei voti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e
dell'articolo 12, paragrafo 2, le organizzazioni di integrazione economica
regionale dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri
che sono membri della commissione economica per l'Europa.
2. Possono diventare parti contraenti del presente accordo gli Stati membri
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che possono partecipare ad alcune
attività della commissione economica per l'Europa ai sensi del paragrafo 11 del
mandato di tale commissione e le organizzazioni di integrazione economica
regionale alle quali tali Stati, che ne sono membri, abbiano trasferito
competenze nei settori contemplati dal presente accordo, in particolare al fine
di adottare decisioni vincolanti nei loro confronti.
Per il calcolo del numero di voti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e
dell'articolo 12, paragrafo 2, le organizzazioni di integrazione economica
regionale dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri
che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. L'adesione all'accordo emendato di nuove parti contraenti che non sono parti
dell'accordo del 1958 è posta in essere mediante il deposito di uno strumento
di adozione presso il segretario generale, successivamente all'entrata in vigore
dell'accordo emendato.
Articolo 7
1. L'accordo emendato si considera entrato in vigore nove mesi dopo la data
della sua trasmissione a tutte le parti contraenti dell'accordo del 1958 da
parte del segretario generale.
2. L'accordo emendato si considera non entrato in vigore se le parti contraenti
dell'accordo del 1958 formulano qualsiasi obiezione nei sei mesi successivi alla
data di trasmissione da parte del segretario generale.
3. Per qualsiasi nuova parte contraente che vi aderisca, l'accordo emendato
entra in vigore il sessantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di
adesione.
Articolo 8
1. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante
notifica indirizzata al segretario generale.
2. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il segretario generale
ha ricevuto la notifica.
Articolo 9
1. Qualsiasi nuova parte contraente ai sensi dell'articolo 6 del presente
accordo può dichiarare, al momento della sua adesione o in qualsiasi momento
successivo, mediante notifica indirizzata al segretario generale, che il
presente accordo si applica a tutti o ad una parte dei territori che essa
rappresenta sul piano internazionale. L'accordo si applica pertanto al
territorio o ai territori indicati nella notifica a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo al ricevimento della notifica stessa da parte del segretario
generale.
2. Qualsiasi nuova parte contraente ai sensi dell'articolo 6 del presente
accordo che abbia presentato, a norma del paragrafo 1, una dichiarazione che
rende il presente accordo applicabile ad un territorio che essa rappresenta sul
piano internazionale, può denunciare l'accordo ai sensi dell'articolo 8
relativamente a tale territorio.
Articolo 10
1. Qualsiasi vertenza tra due o più parti contraenti relativa
all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo viene composta, per
quanto possibile, mediante negoziati tra le parti della controversia.
2. Qualsiasi vertenza che non possa essere composta mediante negoziati è
sottoposta ad arbitrato se una delle parti contraenti in disaccordo lo richiede
e viene pertanto rimessa ad uno o più arbitri nominati di comune accordo dalle
parti della controversia. Se nei tre mesi successivi alla richiesta di arbitrato
le parti in controversia non trovino un accordo sulla nomina di un arbitro o
degli arbitri, una delle parti può richiedere al segretario generale di
designare un arbitro unico innanzi al quale la vertenza sia rimessa per la
decisione.
3. Il lodo dell'arbitro o degli arbitri designati ai sensi del paragrafo 2 è
vincolante per le parti contraenti in controversia.
Articolo 11
1. Qualsiasi nuova parte contraente può dichiarare, al momento dell'adesione al
presente accordo, che essa non si considera vincolata dall'articolo 10
dell'accordo. Le altre parti contraenti non sono vincolate dell'articolo 10 nei
confronti di ogni parte contraente che abbia formulato una simile riserva.
2. Ogni parte contraente che abbia formulato una riserva ai sensi del paragrafo
1 può revocare tale riserva in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata
al segretario generale.
3. Non è ammessa alcuna altra riserva al presente accordo o ai regolamenti ad
essa allegati, ma ciascuna parte contraente ha la possibilità di dichiarare, ai
sensi dell'articolo 1, che essa non intende applicare alcuni dei regolamenti,
oppure nessuno di essi.
Articolo 12
La procedura di emendamento dei regolamenti allegati al presente accordo è
regolata dalle seguenti disposizioni:
1) Gli emendamenti dei regolamenti sono adottati dal comitato di amministrazione
conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, ed alla procedura
indicata in appendice 1. Un emendamento può eventualmente consentire di
mantenere prescrizioni vigenti a titolo di varianti. Le parti contraenti
indicano quali varianti intendono applicare. Le parti contraenti che applicano
la variante o le varianti previste da un regolamento non sono tenute ad
accettare le omologazioni basate su una variante o su varianti precedenti del
medesimo regolamento. Le parti contraenti che applicano soltanto gli emendamenti
più recenti non sono tenute ad accettare le omologazioni basate su emendamenti
precedenti o su regolamenti non modificati. Tutte le parti contraenti che
applicano un regolamento sono tenute ad accettare le omologazioni concesse in
base all'emendamento più recente, anche se tali parti applicano soltanto uno
degli emendamenti precedenti a tale regolamento. Il comitato di amministrazione
trasmette al segretario generale ogni emendamento al regolamento dopo la sua
adozione. Il segretario generale notifica al più presto tale emendamento alle
parti contraenti che applicano il regolamento.
2) Un emendamento ad un regolamento si ritiene adottato se, entro sei mesi a
decorrere dalla data di notifica da parte del segretario generale, più di un
terzo delle parti contraenti che applicavano un regolamento alla data della
notifica non hanno notificato al segretario generale la loro opposizione
all'emendamento. Se, allo scadere di tale periodo, più di un terzo delle parti
contraenti che applicano il regolamento non hanno notificato al segretario
generale la loro opposizione, il Segretario Generale dichiara al più presto che
l'emendamento è adottato ed è vincolante per le parti contraenti che applicano
il regolamento e che non abbiano contestato tale emendamento. Se un regolamento
viene emendato e se almeno un quinto delle parti contraenti che ne applicano la
versione non emendata dichiarano inoltre che desiderano continuare ad applicare
tale versione, essa è considerata una variante della versione emendata e viene
formalmente incorporata a tale titolo nel regolamento, con effetto dalla data di
adozione dell'emendamento o della sua entrata in vigore. In tal caso, gli
obblighi delle parti contraenti che applicano il regolamento sono gli stessi di
quelli indicati al paragrafo 1.
3) Qualora un paese diventi parte contraente del presente accordo tra la data di
notifica dell'emendamento di un regolamento indirizzata al segretario generale e
quella di entrata in vigore del regolamento stesso, il regolamento in questione
può entrare in vigore nei confronti di tale parte contraente soltanto due mesi
dopo che essa abbia accettato formalmente l'emendamento o che sia trascorso un
termine di sei mesi dalla comunicazione del progetto di emendamento effettuata
dal segretario generale.
Articolo 13
La procedura di emendamento del testo dell'accordo e delle sue appendici è
regolata dalle seguenti disposizioni:
1) Ciascuna parte contraente può proporre uno o più emendamenti del presente
accordo e delle sue appendici. Il testo di ogni progetto di emendamento
dell'accordo e delle sue appendici è trasmesso al segretario generale, che lo
comunica a tutte le parti contraenti e lo porta a conoscenza degli altri Stati
indicati all'articolo 6, paragrafo 1.
2) Un progetto di emendamento trasmesso ai sensi del paragrafo 1 si ritiene
accettato se nessuna parte contraente formula obiezioni entro sei mesi a
decorrere dalla data in cui il segretario generale ha trasmesso il progetto di
emendamento.
3) Il segretario generale invia al più presto una notifica a tutte le parti
contraenti per informarle se sono state formulate o meno obiezioni al progetto
di emendamento. Se sono state formulate obiezioni, l'emendamento è considerato
non accettato e rimane privo di efficacia. Se non vengono sollevate obiezioni,
l'emendamento entra in vigore per tutte le parti contraenti tre mesi dopo la
scadenza del termine di sei mesi di cui al paragrafo 2.
Articolo 14
Oltre alle notifiche previste dagli articoli 1, 12 e 13 del presente accordo, il
segretario generale notifica alle parti contraenti:
a) le adesioni ai sensi dell'articolo 6;
b) le date in cui il presente accordo deve entrare in vigore ai sensi
dell'articolo 7;
c) le denunce ai sensi dell'articolo 8;
d) le notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 9;
e) le dichiarazioni e le notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 11, paragrafi
1 e 2;
f) l'entrata in vigore di qualsiasi emendamento ai sensi dell'articolo 12,
paragrafi 1 e 2;
g) l'entrata in vigore di qualsiasi emendamento ai sensi dell'articolo 13,
paragrafo 3.
Articolo 15
1. Se, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni che precedono, sono
in corso le procedure di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, dell'accordo non
modificato per l'adozione di un nuovo regolamento, il nuovo regolamento entra in
vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 di tale articolo.
2. Se, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni che precedono, sono
in corso le procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo non
modificato, per l'adozione di un emendamento ad un regolamento, l'emendamento
entra in vigore conformemente alle disposizioni di tale articolo.
3. Con il consenso di tutte le parti contraenti dell'accordo, ciascun
regolamento adottato ai sensi dell'accordo non modificato può essere
considerato come un regolamento adottato conformemente alle disposizioni che
precedono.
Appendice 1
COMPOSIZIONE E REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 1
Il comitato di amministrazione è composto da tutte le parti dell'accordo
emendato.
Articolo 2
Il segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa fornisce
servizi di segretariato al comitato.
Articolo 3
Il comitato elegge ogni anno un presidente ed un vicepresidente in occasione
della sua prima sessione.
Articolo 4
Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riunisce il
comitato sotto gli auspici della commissione economica per l'Europa
ogniqualvolta sia opportuno adottare un nuovo regolamento o apportare un
emendamento ad un regolamento.
Articolo 5
I progetti intesi ad adottare i nuovi regolamenti sono sottoposti a votazione.
Ciascun paese che sia parte contraente dell'accordo dispone di un voto. Il
quorum necessario per adottare decisioni è costituito da almeno la metà delle
parti contraenti. Per il calcolo del quorum, le organizzazioni di integrazione
economica regionale, in quanto parti contraenti dell'accordo, dispongono di
tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il rappresentante di
un'organizzazione di integrazione economica regionale può esprimere i voti
degli Stati sovrani che ne sono membri. Per poter essere adottato, ogni nuovo
progetto di regolamento deve ottenere i due terzi dei voti dei membri presenti e
votanti.
Articolo 6
I progetti che intendono apportare emendamenti ai regolamenti sono sottoposti a
votazione. Ogni paese che sia parte contraente dell'accordo e che applichi il
regolamento dispone di un voto. Il quorum necessario per adottare decisioni è
costituito da almeno la metà delle parti contraenti che applicano il
regolamento. Per il calcolo del quorum le organizzazioni di integrazione
economica regionale, in quanto parti contraenti dell'accordo, dispongono di
tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il rappresentante di
un'organizzazione di integrazione economica regionale può esprimere i voti
degli Stati membri sovrani che applicano il regolamento in questione. Per poter
essere adottato, ogni progetto di emendamento ad un regolamento deve ottenere i
due terzi dei voti dei membri presenti e votanti.
Appendice 2
PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
1. VALUTAZIONE INIZIALE
1.1. Prima di rilasciare un'omologazione del tipo, l'autorità competente di una
parte contraente deve verificare se esistono disposizioni e procedure atte a
garantire un controllo efficace della conformità al tipo omologato dei veicoli,
degli accessori o delle parti in produzione.
1.2. È opportuno che l'autorità che rilascia l'omologazione del tipo
verifichi, con sua soddisfazione, se il requisito di cui al paragrafo 1.1 viene
rispettato, ma tale verifica può essere effettuata in nome e su richiesta
dell'autorità che rilascia l'omologazione del tipo anche dall'autorità
competente di un'altra parte contraente. In tal caso, quest'ultima autorità
competente redige una dichiarazione di conformità che indica i settori e gli
impianti di produzione da essa visitati relativamente al prodotto o ai prodotti
da omologare.
1.3. L'autorità competente deve inoltre accettare che la registrazione del
fabbricante ai sensi della norma armonizzata ISO 9002 (che riguarda il prodotto
o i prodotti da omologare) o di una norma equivalente che soddisfi le
prescrizioni di cui al paragrafo 1.1. Il fabbricante deve fornire le
informazioni relative alla registrazione ed impegnarsi ad informare l'autorità
competente di qualsiasi modifica che incida sulla validità o sull'oggetto della
registrazione.
1.4. Dopo aver ricevuto una richiesta proveniente dall'autorità di un'altra
parte contraente, l'autorità competente trasmette la dichiarazione di
conformità menzionata nell'ultima frase del paragrafo 1.2, oppure dichiara di
non esser in grado di fornire tale dichiarazione.
2. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
2.1. Tutti i veicoli, gli accessori o le parti omologati ai sensi del presente
accordo o di un altro regolamento, devono essere fabbricati in modo da essere
conformi al tipo omologato e rispettare le prescrizioni del presente allegato o
di un altro regolamento.
2.2. L'autorità competente di una parte contraente che rilascia un'omologazione
del tipo deve assicurarsi che esistano disposizioni adeguate e programmi di
ispezione documentati, da concordare con il fabbricante per ciascuna
omologazione affinché siano effettuati ad intervalli prestabiliti le prove o i
controlli necessari per verificare se la produzione rimane conforme al tipo
omologato, comprese le eventuali prove indicate in un altro regolamento.
2.3. Il titolare dell'omologazione è tenuto in particolare a:
2.3.1. verificare l'esistenza di procedure di controllo efficaci della
conformità dei prodotti (veicoli, accessori o parti) all'omologazione del tipo;
2.3.2. avere accesso agli impianti necessari per controllare la conformità al
tipo omologato;
2.3.3. controllare che i risultati delle prove siano registrati e che i
documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo concordato con
l'autorità omologante, che non può essere superiore a dieci anni;
2.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova per controllare e per
garantire la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle
variazioni inerenti ad una produzione industriale;
2.3.5. garantire che, per ciascun tipo di prodotti, siano effettuati almeno i
controlli previsti nella presente appendice e le prove prescritte nei
regolamenti applicabili;
2.3.6. garantire che, per ogni prelievo di campioni o di provette da cui risulti
la non conformità al tipo di prova considerato, si proceda ad un nuovo
campionamento e ad una nuova prova. Saranno prese tutte le disposizioni
necessarie a ristabilire la conformità della produzione corrispondente.
2.4. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione del tipo può verificare in
qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso ogni
unità di produzione. La frequenza normale di queste verifiche deve essere
compatibile con le (eventuali) disposizioni accettate ai sensi dei paragrafi 1.2
o 1.3 della presente appendice e deve essere tale da garantire che i relativi
controlli siano sottoposti a verifica per un periodo compatibile con il clima di
fiducia instaurato dall'autorità competente.
2.4.1. In occasione di ogni ispezione, i registri delle prove ed i registri di
produzione devono essere messi a disposizione dell'ispettore.
2.4.2. Quando la natura della prova lo consente, l'ispettore può prelevare a
caso campioni che saranno sottoposti a prova nel laboratorio del fabbricante
(oppure presso il servizio tecnico eventualmente previsto nel regolamento
allegato al presente accordo). Il numero minimo di campioni può essere
determinato in funzione dei risultati dei controlli effettuati dal fabbricante
stesso.
2.4.3. Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene
necessario verificare la validità delle prove effettuate ai sensi del paragrafo
2.4.2, l'ispettore deve prelevare campioni da inviare al servizio tecnico
affinché esso effettui le prove di omologazione del tipo.
2.4.4. L'autorità di omologazione può effettuare tutti i controlli o le prove
previsti nella presente appendice o nel regolamento allegato al presente
accordo.
2.4.5. Quando i risultati ottenuti nel corso di un'ispezione non sono ritenuti
soddisfacenti, l'autorità di omologazione deve controllare che siano prese
tutte le disposizioni necessarie per ristabilire il più rapidamente possibile
la conformità della produzione.
(*) Vecchio titolo dell'accordo:
Accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al
riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a
motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958.
ALLEGATO II
1. Alla data dell'adesione all'accordo riveduto nel settore dei veicoli a motore
e dei relativi accessori e parti, la Comunità europea intende limitare la sua
adesione al riconoscimento e all'accettazione dei regolamenti UNECE elencati
nella tabella che segue, con le serie di emendamenti indicate, in vigore alla
data dell'adesione.
>SPAZIO PER TABELLA>
Le prescrizioni tecniche dei regolamenti UNECE sopraindicati diventano
alternative agli allegati tecnici delle corrispondenti direttive comunitarie
particolari, sempreché il campo di applicazione sia il medesimo ed esistano
direttive comunitarie particolari per i regolamenti indicati.
Tuttavia le disposizioni complementari delle direttive, come quelle relative ai
requisiti di installazione o al procedimento di omologazione, continuano ad
essere applicabili.
Se è evidente che i regolamenti UNECE differiscono dalle direttive comunitarie
corrispondenti, la Comunità può decidere di sciogliersi dall'obbligo del
reciproco riconoscimento, denunciando i regolamenti UNECE in questione,
conformemente all'articolo 1, punto 6 dell'accordo riveduto e all'articolo 3
della presente decisione.
2. I regolamenti UNECE elencati, per i quali alla data dell'adesione non
esistano corrispondenti direttive particolari comunitarie, diventano alternativi
in corrispondenza del paragrafo 1 nel momento in cui le direttive particolari
comunitarie diventano applicabili.
3. Conformemente alle disposizioni del trattato, il regolamento UNECE 22 si
applica al Regno Unito a decorrere dal 1° luglio 2000 o, se ha data precedente,
non prima che la Comunità aderisca a un regolamento UNECE modificato
concernente i caschi di protezione e le visiere che prescriva per detti caschi e
visiere gli stessi requisiti applicabili nel Regno Unito alla data di adozione
della presente decisione, o requisiti più vigorosi.
ALLEGATO III
MODALITÀ PRATICHE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ E DEGLI STATI MEMBRI
ALL'ACCORDO RIVEDUTO
La Comunità europea e gli Stati membri partecipano come parti contraenti
all'accordo riveduto secondo le seguenti modalità:
1) Negoziati e lavori preparatori per il programma di lavoro dell'UNECE e lavori
precedenti l'adozione di regolamenti o di modifiche di regolamenti esistenti cui
la Comunità aderisce
Il contributo della Comunità circa le priorità del programma di lavoro è
stabilito, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 228, paragrafo
1 del trattato.
Rappresentanti della Commissione e degli Stati membri partecipano ai lavori
preparatori dei gruppi di esperti per facilitare l'adozione d'una proposta di
nuovo regolamento UNECE o d'una modifica d'un regolamento UNECE esistente. Nel
corso di questi lavori preparatori, gli esperti degli Stati membri possono
esprimere pareri tecnici e partecipare pienamente alle discussioni di carattere
tecnico unicamente in base alla loro competenza tecnica, senza vincolare le
proprie autorità nazionali o la Comunità.
Dopo la fase preparatoria, la Commissione rappresenta la Comunità nel comitato
amministrativo istituito dall'articolo 1 dell'accordo riveduto, come portavoce
della Comunità, in conformità dell'articolo 113 del trattato. La posizione
definitiva della Comunità sull'adozione di un nuovo regolamento UNECE o la
modifica di un regolamento UNECE esistente è decisa in conformità
dell'articolo 4, paragrafo 2 della presente decisione.
In tutte le fasi della presente procedura la Commissione informa il Parlamento
europeo, in particolare per quanto concerne l'elaborazione del programma di
lavoro e l'orientamento e i risultati dei lavori preparatori. La Commissione
presenta inoltre tempestivamente al Parlamento i progetti di regolamenti e
modifiche.
2) Adozione dei regolamenti UNECE e delle modifiche dei regolamenti in vigore
Il diritto di voto presso gli organi creati dall'accordo riveduto è esercitato
dalla Commissione per conto della Comunità. Gli Stati membri non partecipano al
voto, fatta eccezione per i casi in cui sia stato deciso che la Comunità non è
o non sarà vincolata da un regolamento UNECE.
Le istituzioni comunitarie si impegnano ad accelerare per quanto possibile i
lavori per non ritardare inutilmente la votazione nell'ambito dell'UNECE. A tal
fine, la Commissione presenta la sua proposta, conformemente all'articolo 4,
paragrafo 2 della decisione, non appena definiti tutti gli elementi essenziali
di un progetto di regolamento UNECE.
3) Modifiche dell'accordo riveduto
Soltanto la Comunità può proporre modifiche dell'accordo riveduto.
Nei confronti delle modifiche proposte da altre parti contraenti conformemente
all'articolo 13 dell'accordo riveduto, gli Stati membri aderiscono alla
posizione espressa dalla Comunità.
4) Se uno Stato membro viene coinvolto in una procedura di composizione delle
controversie ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo riveduto, la posizione di
tale Stato membro su punti di interpretazione dell'accordo in questa procedura
è coordinata con la Commissione, previa consultazione con gli altri Stati
membri.
ALLEGATO IV
NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA DECISIONE
La Comunità europea dichiara che non è vincolata dall'articolo 10 dell'accordo
riveduto e che gli articoli 2, 4 e 5 di tale accordo saranno comunque attuati
dai singoli Stati membri. La Comunità europea dichiara che il regolamento UNECE
22 non si applica al Regno Unito.
Fine del documento
--------------------------------------------------------------------------------
|