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CODICE
DELLA STRADA - Articoli 72 e 78. Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore
e loro rimorchi. a)
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; b)
dispositivi silenziatori, e di scarico se hanno il motore termico; c)
dispositivi di segnalazione acustica; d)
dispositivi retrovisori; e)
pneumatici o sistemi equivalenti. a)
dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli
predisposti fin dall'origine con gli specifici punti d'attacco, aventi le
caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli con decreto del
Ministero dei Trasporti; b)
segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162; c)contachilometri
avente le caratteristiche stabilite nel regolamento (1). 3.
Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento
automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed
informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere
equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui
caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento (1). 4.
I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1,
2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo. 5.
I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1,
lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di
rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei
dispositivi di agganciamento. 6.
Il Ministro dei Trasporti, sentito il Ministro dell'Interno, con propri decreti,
stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere
equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro
particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di
comportamento. 7.
Il Ministro dei trasporti, con propri decreti stabilisce norme specifiche sui
dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli
invalidi ovvero al loro trasporto. 8.
I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte
del Ministero dei Trasporti, Direzione generale della M.C.T.C., secondo
modalità stabilite con decreti del Ministro dei Trasporti salvo quanto previsto
nell'articolo 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione. 9.
Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi
indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle
caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del
contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente
articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione (2). 10.
Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto di
direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7;
in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione
è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'ufficio europeo
per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro
dei Trasporti.
11.
L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui
sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e
fatti salvi gli accordi internazionali. 12. Con decreto
del Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle
e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle
caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al
presente articolo. 13. Chiunque
circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei
dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite
nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. (1) Così
modificato dal Decreto L.vo 10/9/93, n. 360. (2) Così
sostituito dal Decreto L.vo 10/9/93, n. 360. Art. 78.
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e
aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a
visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli
articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro
sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A.
solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e
funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere
modificati solo previa presentazione della documentazione
prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le
modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate
modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di
approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e
che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e
prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del Capo I, Sezione II
del Titolo VI.
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