TERMINE RILEVAZIONE 20 - 06 - 2002
Domande e Risposte
RINNOVO CONTRASSEGNO ARANCIONE
D. - Il tagliando arancione che mi permette
di posteggiare nei parcheggi riservati agli invalidi scade una volta ogni cinque anni e
ogni volta devo ricominciare la trafila: andare all'ASL, chiedere la visita, riportare il
certificato dai vigili urbani ecc. E' possibile evitare questa trafila? In particolare è
proprio necessario che io, paraplegico da trent'anni, debba tornare dal medico della ASL
che magari manco mi conosce?
R. Dopo il primo rilascio, per il successivo
rinnovo non è affatto necessario sottoporsi nuovamente a visita presso l'ASL di
residenza. Il comma 5 dell'articolo 381 del Regolamento del Codice della Strada prevede
espressamente che: "Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del
medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo
al rilascio." Basta rivolgersi al proprio medico, quindi.
TAGLIANDO INVALIDI E CIRCOLAZIONE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO
D. - Mi è stata contestata una
contravvenzione perché circolavo in un'area a traffico limitato. Sono titolare del famoso
tagliando invalidi (quello arancione) ma pur avendolo fatto notare al vigile mi è stato
replicato che in quell'area il Comune aveva imposto il limite di traffico anche ai
disabili muniti appunto di tagliando arancione. Ho pagato la multa, ma contemporaneamente
mi è sorta la curiosità di verificare i meccanismi che regolano la circolazione dei
veicoli nelle zone a traffico limitato. Ho trovato come riferimento principale un DPR del
`96, il 503 che sembrerebbe darmi ragione. Che ne pensate?
R. - Il riferimento legislativo esatto da
prendere in considerazione è l'articolo 11 del DPR 503 del 24 luglio del 1996 e cioè il
"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici.". L'articolo in questione riguarda appunto la
circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili. L'articolo 11 è
composto da sei commi. Qui ci interessano in particolare il primo, il terzo e il quarto.
Il terzo e il quarto comma ammettono la circolazione dei veicoli al servizio di disabili
con contrassegno, anche in aree a traffico limitato o in zone pedonali nel caso in cui sia
già ammessa la circolazione anche di una sola tipologia di veicoli. In sostanza se in un
area pedonale è ammesso l'accesso dei veicoli dei frontisti possono transitarvi anche le
persone disabili. Il quarto comma, più in particolare, ammette anche la possibilità di
circolare nelle corsie preferenziali utilizzate dai mezzi pubblici o dai taxi. Entrambi i
commi non prevedono alcun intervento regolamentare da parte dei Comuni (autorità
competenti), pertanto le disposizioni sono vigenti in tutta Italia. Tuttavia i Comuni, per
motivi di sicurezza o opportunità, possono comunque limitare il traffico segnalandolo
però con apposita segnaletica verticale e orizzontale. Torniamo ora al comma 1 che è
stato pensato per quei casi in cui - per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico
interesse o per esigenze di carattere militare - il traffico e la sosta siano stati
temporaneamente o permanentemente inibiti. Facciamo qualche esempio: tassi di inquinamento
elevati e conseguente blocco del traffico, manifestazioni pubbliche, eventi particolari
(es. G8 a Genova). In questi casi, la norma consente alle autorità che hanno stabilito
questi limiti, di prevedere delle eccezioni per i veicoli al servizio di titolari di
contrassegno speciale. Per fare un esempio, nell'autunno e nella primavera scorsa molte
città italiane avevano aderito alla nota iniziativa "Domeniche senza auto". È
un esempio di limitazione del traffico che viene adottata con ordinanza del sindaco
pubblicizzata nei modi più svariati. Molte città - fra cui Roma - nell'ordinanza avevano
previsto un'eccezione per i veicoli al servizio dei disabili. Esempio di segno contrario.
Alcuni città - fra cui Firenze - prevedono a rotazione il lavaggio delle strade. In
quelle ore è vietata la sosta a tutti i veicoli, nessuno escluso. Per cui, in sintesi, il
comma 1, prevede che le specifiche eccezioni debbano essere adottate nell'ordinanza di
limitazione del traffico e della sosta. I Comuni possono legittimamente stabilire se e
come prevedere eccezioni. I commi 3 e 4 invece impongono una delibera di segno contrario,
cioè la limitazione alla circolazione dei disabili deve essere specificamente adottata e
segnalata. In caso contrario i veicoli muniti di contrassegno possono circolare nelle zone
a traffico limitato e nelle strade in cui è già ammessa la circolazione anche di una
sola categoria di veicoli (es. taxi, tram, frontisti ecc.)
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