TERMINE RILEVAZIONE 20 - 06 - 2002 Circolazione e Sosta: il contrassegno invalidi
Per le "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta" e per i non vedenti è possibile ottenere, previa visita medica che attesti
questa condizione, il cosiddetto "contrassegno invalidi" o "contrassegno
arancione". Questo contrassegno previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n.
495 e successive modificazioni, permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la
circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati.
La possibilità di ottenere il "contrassegno invalidi" è stata successivamente
estesa anche ai non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 comma 3). Per il rilascio l'interessato
deve rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la
certificazione medica che attesi che il richiedente ha una capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta o è non vedente. Una volta ottenuto tale certificato si dovrà
presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del
contrassegno allegando il certificato della ASL. Il contrassegno ha validità
quinquennale. Allo scadere dei termini si può rinnovarlo presentando un certificato del
proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali
è stato rilasciato il contrassegno. A questo proposito è utile ricordare che il
contrassegno può essere rilasciato anche a persone che momentaneamente si ritrovano in
condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro; in questo caso
l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione
medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità. Da precisare che il facsimile di
contrassegno, approvato dal "Regolamento al Codice della Strada", è uguale (e
quindi valido) in tutta Italia ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una
patente di guida o dalla proprietà di un automezzo. Deve essere esposto in modo ben
visibile nella parte anteriore del veicolo (qualsiasi esso sia). Il contrassegno prevede,
oltre al pittogramma della persona in carrozzina, uno spazio dove riportare il numero di
concessione e uno dove dovrebbero essere riportate le generalità del titolare. Il Garante
per la protezione dei dati personali con Pronuncia del 19 gennaio1999 è intervenuto,
sollecitato da alcune associazioni, ravvisando una violazione alla normativa sulla privacy
(legge 675 del 1996) che tutela il trattamento e la diffusione dei dati sensibili. Il
Garante a questo proposito è chiaro: il Legislatore deve provvedere a formulare un nuovo
facsimile di tagliando in cui le generalità del titolare non siano visibili. Attraverso
il numero di concessione, infatti, un vigile può effettuare gli accertamenti del caso.
Nel frattempo i Comuni possono emanare contrassegni che rispettino la privacy e
autorizzare i titolari a mascherare o cancellare i propri dati personali.
|