TERMINE RILEVAZIONE 20 - 06 - 2002 Decreoto del Presidente della repubblica
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada. 381 (art. 188 cod. str.) Strutture e segnaletica per la mobilità
delle persone invalide. -
1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada
devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed
agevolare la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con
capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita
autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è
resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. Il
contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha
valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1
deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui
alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare
domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la
propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la
richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale
dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica
è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta
l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del
certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che
hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i
corrispondenti <contrassegni invalidi> già rilasciati. All'atto del rinnovo, il
contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre
cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le
stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve
specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona
interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un
adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del
<contrassegno invalidi> del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale
agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro
specifica richiesta da parte del detentore del <contrassegno invalidi>. Questi deve,
di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.
6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le
modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla
realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare
tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità.
(31) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 217.
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