180x110anconalinebanner.jpg (6327 byte)445x110anglat.jpg (13005 byte)logo.gif (6272 byte)
   Webm@ster -  Powered by Anconaline  upd 03/10/2002 16.22


120X30anglatmarche.jpg (2152 byte)

120X30centroacca.jpg (2109 byte)

  ANGLAT
  ANCONALINE 
 

    2° Sondaggio Posti Sosta Auto
ANCONA CENTRO

    TERMINE  RILEVAZIONE 20 - 06 - 2002       Decreto Legislativo  285/92

"NUOVO CODICE DELLA STRADA"
(Pubblicato nella G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.)
188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide. -
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.