TERMINE RILEVAZIONE 20 - 06 - 2002 Decreto Legislativo 285/92
"NUOVO CODICE DELLA STRADA"
(Pubblicato nella G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.)
188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide. -
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti
proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché
la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo
quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati
dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e
con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono
tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di
parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione
prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando
le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a
lire duecentosedicimila.
|