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    TERMINE  RILEVAZIONE 20 - 06 - 2002        Circolare Ministeriale 1030/83

OGGETTO: Orientamenti relativi alle facilitazioni per la circolazione e  sosta dei veicoli al servizio delle persone H
L' articolo 27 della Legge N° 118 del 30 marzo 1977 concernente l' eliminazione delle " barriere architettoniche" e delle situazioni emarginanti al fine di "facilitare la vita di relazione" alle persone con problemi di movimento. Gli art. 5 e 6 del D.P.R. n° 384 riguardano le facilitazioni che tutte le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a predisporre, mettendo in atto ogni possibile provvedimento ed accorgimento, per facilitare la circolazione e la sosta dei veicoli privati al servizio di persone con " capacità di deambulazione sensibilmente ridotta " detentrici dello "speciale contrassegno " approvato con Decreto n° 1176 dell' 08 giugno 1979, valido per tutto il territorio nazionale . L'auto privata è stata riconosciuta come indispensabile ausilio protesico per le persone limitate o impedite capacità motorie , detentrici dello "speciale contrassegno". Esse , infatti , non dispongono attualmente di nessuna altra possibile alternativa in quanto , i mezzi di trasporto collettivo non sono accessibili alle persone che hanno consistenti limitazioni nella deambulazione Il Legislatore deve adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale , dettando norme diverse per situazioni diverse. Pertanto , si ritiene comunque opportuno che , per i veicoli al servizio di persone invalide vengano accordate tutte le possibili facilitazioni .
1- ZONE INTERDETTE AL TRAFFICO NORMALE
Nei centri urbani vengono usate da parte delle Amministrazioni Comunali disposizioni che operano una "disciplina limitata al traffico" per alcune vie o piazze e che consentono l'accesso solo ad alcune categorie di veicoli per particolari servizi pubblici o di pubblica utilità. Di conseguenza, nei luoghi ove è limitata la circolazione e la sosta, ancorché consentita ad una sola delle categorie sopracitate di veicoli, essa deve intendersi estesa, di norma, anche alle auto al servizio di persone invalide, munite del citato " contrassegno speciale ". Inoltre bisogna considerare che nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, di notevole estensione, destinati ad attrezzature e servizi quali ad es. zone verdi e parchi , aree ospedaliere, zone cimiteriali, ovvero dove si svolgono manifestazioni o spettacoli per motivi di pubblica utilità, viene consentito, di norma, l'accesso e la sosta ai mezzi addetti a particolari servizi (giardinaggio, vigilanza, commercio ambulante, ecc. ), in tali casi devono intendersi autorizzati, ai sensi dell'art. 27 della legge n° 118 del 30 marzo 1971, anche i veicoli al servizio di persone invalide, detentrici del " contrassegno speciale ".  2 - ISOLE PEDONALI
Per " isole pedonali " deve pertanto intendersi esclusivamente una porzione di territorio Effettivamente interdetto al traffico di qualsiasi tipo di veicolo e, nella quale, di conseguenza, da parte del pedone si possa escludere in modo certo ogni contatto con veicoli di qualsiasi categoria. Solo in tali casi è esclusa la circolazione anche ai veicoli al servizio invalidi.
3-PARCHEGGI RISERVATI
Risulta che un notevole numero di Comuni, di medie e grandi dimensioni, ha provveduto alla individuazione di parcheggi riservati ai detentori del contrassegno, in base all'art. 4 del D. P. R. n° 310 del 7 marzo 1980. Molto frequentemente, tuttavia, le caratteristiche dimensionali o obicazionali di tali parcheggi non rispettano le norme di legge e/o quelle graficizzate nella già citata circolare Ministeriale del 3 ottobre 1980. Mentre è invece importante, per la funzionalità di un parcheggio riservato con disposizione a " spina di pesce ", che venga rispettata la larghezza minima utile di m. 3.00 ( D. P. R. 384, art. 4 n° 8 comma ) al fine di permettere la completa apertura della portiera e di avere spazio sufficiente a permettere alla persona invalida la possibilità di manovra con la sedia a ruote, in entrata o uscita dalla autovettura. Nel caso che non possano essere previsti parcheggi a " spina di pesce " che, secondo il citato decreto sono quelli da adottare di norma, e sia perciò necessario prevedere parcheggi riservati con andamento parallelo ai marciapiedi, poichè l'operazione di manovra risulta comunque meno agevole rispetto a quella relativa alla ipotesi precedente, è necessario predisporre una longitudine minima di m. 6.00.
b) Inoltre a proposito del numaro dei posti da riservare nell'ambito dei parcheggi con custodia, l'art. 5 del D. P. R. n° 384 prescrive che siano " almeno due posti per ogni cento disponibili ". E' evidente che tale" standard " minimo deve intendersi equivalente ad un posto, ogni cinquanta disponibili o frazione di cinquanta..
c) La notevole richiesta di aree per la sosta, in modo particolare nei centri urbani di media e grande dimensione, fa riscontrare il frequente e grave abuso da parte di non aventi diritto, che occupano i posti riservati magari in modi parziali Tali situazione creano gravi disagi e affaticamento da parte di chi ha problemi di movimento e rendono nulli, di fatto,i contenuti e le finalità specifiche della legge. Pertanto, allo scopo di contenere questo tipo di incovenienti, è essenziale che gli Uffici Tecnici comunali e gli altri Enti interessati provvedano a predisporre, per i parcheggi riservati, relativa segnaletica orizzontale e verticale in modo che risulti permanente e sia ben visibile, anche nelle ore non diurne, utilizzando materiali idonei che non necesitino di manutenzione periodica E' consigliabile perciò che vengano usati per la individuazione orizzontale ( strisce gialle, simbolo internazionale. ) laminati plastici autoadesivi o similari, rinfrangenti ed antisdrucciolevoli . In tal caso a fronte di una maggiore spesa di installazione vengono ad annullarsi quelle di manutenzione e di averne nel tempo, una sempre efficace. Talvolta, possono essere utilizzati " dissuasori fisici " ( quali paletti o tubolari rimovibili, fioriere, ecc. )in modo di far rispettare materialmente le dimensioni minime del parcheggio, in larghezza lunghezza prescritte dalla norma, facilitando al contempo la manovra. Nei parcheggi a custodia, (ACI, ecc.) può efficacemente essere previsto anche un "dissuasore "in entrata al posto riservato ( paletti o catenelle ). Tutto al fine di garantire davero che tali posti vengano utilizzati da chi detiene il " contrassegno speciale " il cui titolare necessita di maggiore spazio libero per entrare o uscire dalla vettura e perchè, di norma, in corrispondenza viene predisposta la rampetta di raccordo col marciapiede. Nelle zone urbane ad alta densità di traffico, le Amministrazioni Comunali possono individuare anche parcheggi riservati" personalizzati " ( vedi C. M. LL. PP. n° 1270 del 28/06/79) dietro specifica e motivata richiesta da parte di cittadini in possesso del      " contrassegn speciale ed abilitati alla guida. Tali facilitazioni per la sosta, in corrispondenza della abitazione e/o del posto di lavoro della persona con difficoltà risultano determinanti nei confronti delle sue reali attività di relazione o lavorative.
4) CONTRASSEGNO SPECIALE
Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche del più volte citato contrassegno, esso deve avere dimensioni e colore ( arancio ) prescritti dal decreto Ministeriale LL. PP. n° 1176 dell' 8 giugno 1979. Tali caratteristiche sono determinanti per un immediato
riconoscimento, specie da parte degli agenti addetti alla vigilanza, al fine di poter usufruire delle previste facilitazioni. Si è riscontrato frequentemente che con il passare del tempo la colorazione arancio tende a scolorire fino ad annullarsi, rendendo più complesse e più lente le operazioni di riconoscimento. Sembra pertanto opportuno che le Amministrazioni. Comunali provedano a far predisporre detti contrassegni in materiale adatto e di colorazione indelebile, in oltre, poiché il contrassegno in questione è valido in tutto il territorio nazionale a meno di eventuali prescrizioni a livello locale che devono comunque essere motivate e rese esplicite mediante apposita ordinanza sindacale, risulta utile riportare a stampa, sul retro del contrassegno stesso, il testo integrale dell'art. 5 del D. P. R. n° 384/78.Tutto ciò allo scopo di poter sempre agevolmente disporre delle norme di legge che consente le facilitazioni per la circolazione e la sosta. Va tenuto presente , che la validità di detto documento personale e a tempo indeterminato, tuttavia può risultare utile che Comuni censiscano dopo un certo periodo ( es.5 anni ) coloro che risultino in possesso del " contrassegno speciale ", verificando la corrispondenza delle persone ancora interessate curando l'eventuale annullamento di quelli non più utilizzabili. Questo al fine di poter sempre conoscere con una certa esattezza il numero reale dei veicoli autorizzati. Tutto quanto sopra illustrato può costituire una valida base per predisporre o aggiornare le ordinanze sindacali aventi per oggetto la circolazione e la sosta dei veicoli delle persone invalide. Infine per migliorare l'attuale insoddisfacente situazione, è opportuno che le Amministrazioni Comunali provvedono ad attuare periodicamente campagne informative sull'argomento in questione, rivolte alla cittadinanza e agli Organi di Vigilanza. Inoltre è necessaria una costante e rigorosa repressione degli abusi anche mediante la rimozione dei veicoli parcheggiati illegalmente nei posti riservati.             l Ministro  FRANCO NICOLAZZI