TERMINE RILEVAZIONE 20 - 06 - 2002
Circolare Ministeriale 1030/83
OGGETTO: Orientamenti
relativi alle facilitazioni per la circolazione e sosta dei veicoli al servizio
delle persone H
L' articolo 27 della Legge N° 118 del 30 marzo 1977 concernente l' eliminazione delle
" barriere architettoniche" e delle situazioni emarginanti al fine di
"facilitare la vita di relazione" alle persone con problemi di movimento. Gli
art. 5 e 6 del D.P.R. n° 384 riguardano le facilitazioni che tutte le Amministrazioni
Pubbliche sono tenute a predisporre, mettendo in atto ogni possibile provvedimento ed
accorgimento, per facilitare la circolazione e la sosta dei veicoli privati al servizio di
persone con " capacità di deambulazione sensibilmente ridotta " detentrici
dello "speciale contrassegno " approvato con Decreto n° 1176 dell' 08 giugno
1979, valido per tutto il territorio nazionale . L'auto privata è stata riconosciuta come
indispensabile ausilio protesico per le persone limitate o impedite capacità motorie ,
detentrici dello "speciale contrassegno". Esse , infatti , non dispongono
attualmente di nessuna altra possibile alternativa in quanto , i mezzi di trasporto
collettivo non sono accessibili alle persone che hanno consistenti limitazioni nella
deambulazione Il Legislatore deve adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita
sociale , dettando norme diverse per situazioni diverse. Pertanto , si ritiene comunque
opportuno che , per i veicoli al servizio di persone invalide vengano accordate tutte le
possibili facilitazioni .
1- ZONE INTERDETTE AL TRAFFICO NORMALE
Nei centri urbani vengono usate da parte delle Amministrazioni Comunali disposizioni che
operano una "disciplina limitata al traffico" per alcune vie o piazze e che
consentono l'accesso solo ad alcune categorie di veicoli per particolari servizi pubblici
o di pubblica utilità. Di conseguenza, nei luoghi ove è limitata la circolazione e la
sosta, ancorché consentita ad una sola delle categorie sopracitate di veicoli, essa deve
intendersi estesa, di norma, anche alle auto al servizio di persone invalide, munite del
citato " contrassegno speciale ". Inoltre bisogna considerare che nei luoghi
pubblici e aperti al pubblico, di notevole estensione, destinati ad attrezzature e servizi
quali ad es. zone verdi e parchi , aree ospedaliere, zone cimiteriali, ovvero dove si
svolgono manifestazioni o spettacoli per motivi di pubblica utilità, viene consentito, di
norma, l'accesso e la sosta ai mezzi addetti a particolari servizi (giardinaggio,
vigilanza, commercio ambulante, ecc. ), in tali casi devono intendersi autorizzati, ai
sensi dell'art. 27 della legge n° 118 del 30 marzo 1971, anche i veicoli al servizio di
persone invalide, detentrici del " contrassegno speciale ". 2 - ISOLE PEDONALI
Per " isole pedonali " deve pertanto intendersi esclusivamente una porzione di
territorio Effettivamente interdetto al traffico di qualsiasi tipo di veicolo e, nella
quale, di conseguenza, da parte del pedone si possa escludere in modo certo ogni contatto
con veicoli di qualsiasi categoria. Solo in tali casi è esclusa la circolazione anche ai
veicoli al servizio invalidi.
3-PARCHEGGI RISERVATI
Risulta che un notevole numero di Comuni, di medie e grandi dimensioni, ha provveduto alla
individuazione di parcheggi riservati ai detentori del contrassegno, in base all'art. 4
del D. P. R. n° 310 del 7 marzo 1980. Molto frequentemente, tuttavia, le caratteristiche
dimensionali o obicazionali di tali parcheggi non rispettano le norme di legge e/o quelle
graficizzate nella già citata circolare Ministeriale del 3 ottobre 1980. Mentre è invece
importante, per la funzionalità di un parcheggio riservato con disposizione a "
spina di pesce ", che venga rispettata la larghezza minima utile di m. 3.00 ( D. P.
R. 384, art. 4 n° 8 comma ) al fine di permettere la completa apertura della portiera e
di avere spazio sufficiente a permettere alla persona invalida la possibilità di manovra
con la sedia a ruote, in entrata o uscita dalla autovettura. Nel caso che non possano
essere previsti parcheggi a " spina di pesce " che, secondo il citato decreto
sono quelli da adottare di norma, e sia perciò necessario prevedere parcheggi riservati
con andamento parallelo ai marciapiedi, poichè l'operazione di manovra risulta comunque
meno agevole rispetto a quella relativa alla ipotesi precedente, è necessario predisporre
una longitudine minima di m. 6.00.
b) Inoltre a proposito del numaro dei posti da riservare nell'ambito dei parcheggi con
custodia, l'art. 5 del D. P. R. n° 384 prescrive che siano " almeno due posti per
ogni cento disponibili ". E' evidente che tale" standard " minimo deve
intendersi equivalente ad un posto, ogni cinquanta disponibili o frazione di cinquanta..
c) La notevole richiesta di aree per la sosta, in modo particolare nei centri urbani di
media e grande dimensione, fa riscontrare il frequente e grave abuso da parte di non
aventi diritto, che occupano i posti riservati magari in modi parziali Tali situazione
creano gravi disagi e affaticamento da parte di chi ha problemi di movimento e rendono
nulli, di fatto,i contenuti e le finalità specifiche della legge. Pertanto, allo scopo di
contenere questo tipo di incovenienti, è essenziale che gli Uffici Tecnici comunali e gli
altri Enti interessati provvedano a predisporre, per i parcheggi riservati, relativa
segnaletica orizzontale e verticale in modo che risulti permanente e sia ben visibile,
anche nelle ore non diurne, utilizzando materiali idonei che non necesitino di
manutenzione periodica E' consigliabile perciò che vengano usati per la individuazione
orizzontale ( strisce gialle, simbolo internazionale. ) laminati plastici autoadesivi o
similari, rinfrangenti ed antisdrucciolevoli . In tal caso a fronte di una maggiore spesa
di installazione vengono ad annullarsi quelle di manutenzione e di averne nel tempo, una
sempre efficace. Talvolta, possono essere utilizzati " dissuasori fisici " (
quali paletti o tubolari rimovibili, fioriere, ecc. )in modo di far rispettare
materialmente le dimensioni minime del parcheggio, in larghezza lunghezza prescritte dalla
norma, facilitando al contempo la manovra. Nei parcheggi a custodia, (ACI, ecc.) può
efficacemente essere previsto anche un "dissuasore "in entrata al posto
riservato ( paletti o catenelle ). Tutto al fine di garantire davero che tali posti
vengano utilizzati da chi detiene il " contrassegno speciale " il cui titolare
necessita di maggiore spazio libero per entrare o uscire dalla vettura e perchè, di
norma, in corrispondenza viene predisposta la rampetta di raccordo col marciapiede. Nelle
zone urbane ad alta densità di traffico, le Amministrazioni Comunali possono individuare
anche parcheggi riservati" personalizzati " ( vedi C. M. LL. PP. n° 1270 del
28/06/79) dietro specifica e motivata richiesta da parte di cittadini in possesso del
" contrassegn speciale ed abilitati alla guida. Tali
facilitazioni per la sosta, in corrispondenza della abitazione e/o del posto di lavoro
della persona con difficoltà risultano determinanti nei confronti delle sue reali
attività di relazione o lavorative.
4) CONTRASSEGNO SPECIALE
Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche del più volte citato contrassegno, esso
deve avere dimensioni e colore ( arancio ) prescritti dal decreto Ministeriale LL. PP. n°
1176 dell' 8 giugno 1979. Tali caratteristiche sono determinanti per un immediato
riconoscimento, specie da parte degli agenti addetti alla vigilanza, al fine di poter
usufruire delle previste facilitazioni. Si è riscontrato frequentemente che con il
passare del tempo la colorazione arancio tende a scolorire fino ad annullarsi, rendendo
più complesse e più lente le operazioni di riconoscimento. Sembra pertanto opportuno che
le Amministrazioni. Comunali provedano a far predisporre detti contrassegni in materiale
adatto e di colorazione indelebile, in oltre, poiché il contrassegno in questione è
valido in tutto il territorio nazionale a meno di eventuali prescrizioni a livello locale
che devono comunque essere motivate e rese esplicite mediante apposita ordinanza
sindacale, risulta utile riportare a stampa, sul retro del contrassegno stesso, il testo
integrale dell'art. 5 del D. P. R. n° 384/78.Tutto ciò allo scopo di poter sempre
agevolmente disporre delle norme di legge che consente le facilitazioni per la
circolazione e la sosta. Va tenuto presente , che la validità di detto documento
personale e a tempo indeterminato, tuttavia può risultare utile che Comuni censiscano
dopo un certo periodo ( es.5 anni ) coloro che risultino in possesso del "
contrassegno speciale ", verificando la corrispondenza delle persone ancora
interessate curando l'eventuale annullamento di quelli non più utilizzabili. Questo al
fine di poter sempre conoscere con una certa esattezza il numero reale dei veicoli
autorizzati. Tutto quanto sopra illustrato può costituire una valida base per predisporre
o aggiornare le ordinanze sindacali aventi per oggetto la circolazione e la sosta dei
veicoli delle persone invalide. Infine per migliorare l'attuale insoddisfacente
situazione, è opportuno che le Amministrazioni Comunali provvedono ad attuare
periodicamente campagne informative sull'argomento in questione, rivolte alla cittadinanza
e agli Organi di Vigilanza. Inoltre è necessaria una costante e rigorosa repressione
degli abusi anche mediante la rimozione dei veicoli parcheggiati illegalmente nei posti
riservati. l
Ministro FRANCO NICOLAZZI
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