A.S. Amici del TENNIS : Lo Statuto

S T A T U T O
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 'AMICI DEL TENNIS'

Lo Statuto
  • Artt. 1 -9 Artt. 1-9
  • Gli organi dell'associazione Artt. 10-20
  • Revisori dei conti Artt. 21 e 28
  • Modifiche dello Statuto Artt. 29-fine

    ART.1
    Si è costituita l'Associazione Sportiva denominata 'Amici del Tennis', con sede in Barcellona P.G. Via Benedetto Croce n. 7.
    ART.2
    L'Associazione ha lo scopo di promuovere, sviluppare e tutelare, con finalità agonistiche e non lo sport, in tutte le sue espressioni. A tale fine potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive od Enti di Promozione che riterrà necessari.L'Associazione potrà gestire impianti pubblici e privati ed utilizzare ogni mezzo utile al fine del raggiungimento dello scopo sociale.
    Art.3
    L'Associazione è apolitica, asettaria e non ha fini di lucro. Il colore sociale è 'azzurro'
    SOCI
    Art. 4
    L'Associazione è costituita da:
    a) Soci fondatori: coloro i quali avranno sensibilmente contribuito alla costituzione dell'Associazione.
    b) Soci benemeriti: quelle persone o Enti che avranno reso particolari servigi all'Associazione.
    c) Soci ordinari: coloro i quali pagano una quota annua di £. 24.000
    Art. 5
    L'età minima per essere ammessi all'Associazione è di anni 12. Non sono ammessi coloro i quali hanno riportato condanne per delitto non colposo.
    Art. 6
    Tutti coloro che intendono fa parte dell'Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo ed essere presentati da un socio. L'ammissione a socio verrà deliberata dal Consiglio Direttivo con votazione segreta. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la decisione non è ammesso appello. L'impegno che ogni socio assume all'atto dell'iscrizione ha la durata dell'anno solare in corso e si prorogherà tacitamente per l'anno successivo se non disdetto entro il 31 Dicembre;
    Art. 7
    Ogni socio è tenuto a versare la quota annua fissata dallo Statuto entro 15 giorni dall'accettazione o dalla proroga della sua iscrizione. Inoltre ogni aderente all'associazione è tenuto a rispettare il presente documento in ogni suo articolo. Chiunque non rispetti le norme stabilite dallo Statuto è passibile di espulsione su decisione del Consiglio Direttivo.
    Art. 8
    I soci ordinari hanno l'obbligo, ai fini amministrativi, di far parte della Associazione per almeno un anno, a decorrere dalla data della loro accettazione. La loro volontà di recesso deve essere comunicata al Presidente dell'Associazione, almeno sessanta giorni prima di detta scadenza, a mezzo lettera raccomandata. in mancanza, la loro adesione alla Associazione si intenderà prorogata di anno in anno.
    Art. 9
    I soci oltre a versare annualmente la quota sociale, sono tenuti a versare una quota per manutenzione dei campi di gioco per ogni cinquantacinque minuti di gioco effettuato.
    La quota annuale e la quota di manutenzione campo verranno fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
    Art. 10
    Gli organi dell'Associazione sono: Assemblea dei Soci; Consiglio Direttivo; Collegio dei Revisori dei
    Conti.
    ASSEMBLEA
    Art. 11
    L'Assemblea dei Soci è composta da tutti coloro che sono in regola con ogni norma sancita dallo Statuto.
    All'Assemblea hanno diritto di voto tutti i Soci che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e vantino una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.
    Art. 12
    L'Assemblea generale dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria entro la fine dell'anno solare; in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo oppure su richiesta motivata di almeno metà dei Soci.
    Art. 13
    Le Assemblee sono valide in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convenuti.
    Art. 14
    L'Assemblea dei Soci elegge con votazione segreta il Presidente dell'Associazione.
    Art. 15
    L'Assemblea ordinaria dei Soci delibera circa il bilancio preventivo per l'anno seguente, il bilancio consuntivo dellĠanno passato e tutte le proposte avnzate dai soci e poste all'ordine del giorno.
    Art. 16
    L'Assemblea straordinaria dei soci delibera sui motivi che hanno portato alla sua convocazione.
    CONSIGLIO DIRETTIVO
    Art. 17
    L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto oltre che dal Presidente da cinque membri scelti fra i soci. Esso è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci che scelgono i cinque consiglieri nell'ambito dell'Assemblea stessa. Nella prima riunione i cinque consiglieri assegneranno le cariche di Vice-Presidente; Segretario; Cassiere; Direttore Tecnico e Consigliere.
    I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.
    Art. 18
    Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione è presente la maggioranza dei consiglieri. In caso di parità di voto decide il Presidente. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando tale convocazione sia richiesta da almeno tre consiglieri.
    Il consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, sarà dichiarato dimissionario.
    Quando venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Presidente dovrà convocare il Consiglio Direttivo per altra data. Se anche in tale nuova convocazione venisse a mancare la maggioranza semplice dei consiglieri, il Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed il Presidente dovrà convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci per procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
    L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata a tal fine entro 10 gg.
    Art. 19
    In caso di rinuncia o di cessazione dall'Ufficio per qualsiasi ragione, di un componentente del Consiglio Direttivo, si procederà ad elezione parziale. Il nuovo eletto durerà in carica sin quando doveva durare il componente sostituito.
    Art. 20
    Sono compiti del Consiglio Direttivo:
    a) decidere sulle domande di ammissione a socio ed accettare le dimissioni;
    b) compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla Assemblea dei Soci;
    c) stabilire le quote sociali e la tassa annua di gioco;
    d) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede e dei relativi regolamenti interni;
    e) adottare provvedimenti disciplinari nei riguardi dei Soci;
    f) stabilire le date delle Assemblee straordinarie e ordinarie dei Soci;
    g) decidere tutte le questioni che interessano la Associazione ed i Soci;
    h)autorizzare ogni spesa al di fuori delle ordinarie.
    COLLEGIO REV.CONTI
    Art. 21
    Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre soci eletti nell'ambito dell'Assemblea per mezzo di sorteggio. E' suo compito controllare il bilancio sociale. Esso resterà in carica fino alla assemblea successiva, che eleggerà un nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.
    ENTRATE SOCIALI
    Art. 22
    Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
    a) quote sociali pagate dai soci;
    b) eventuali elargizioni fatte da Soci o da terzi;
    c)attività finanziarie derivanti dall'organizzazione, dalla gestione di manifestazioni e impianti sportivi;
    d) tutte le altre attività, che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione per la sua attività sportiva e sociale.
    IL PRESIDENTE
    Art. 23
    Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi in tutte le questioni di ordine legale, amministrativo e sportivo.
    In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni saranno assunte dal Vice-Presidente, e, in sua mancanza dal Consigliere più anziano.
    IL VICE PRESIDENTE
    Art. 24
    Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri a maggioranza di voti il Vice Presidente. In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni.
    IL SEGRETARIO
    Art. 25
    Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza di voti il Segretario da scegliersi tra i Soci dell'Assemblea.
    Il Segretario ha le seguenti mansioni:
    a) cura l'ordinaria corrispondenza
    b) conserva tutti gli atti della società
    c) redige, i verbali delle riunioni del Consiglio
    d) firma gli inviti per le sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, nonchè per manifestazioni e trattenimenti.
    e) cura l'esatta tenuta dell'Albo dei Soci che sarà in permanenza affisso nei locali sociali.
    Art. 26
    Al Segretario viene assegnato un adeguato fondo di cassa per le piccole spese da rinnovarsi di volta in volta dopo che egli abbia giustificato al Presidente le spese sostenute.
    IL CASSIERE
    Art. 27
    Il Cassiere si occupa direttamente dell'amministrazione delle casse sociali, ed in particolare ha le seguenti mansioni:
    a) prepara il bilancio preventivo per il nuovo anno finanziario, il bilancio consuntivo per l'anno trascorso e li sottopone d'accordo con il collegio dei Revisori dei Conti, allĠAssemblea dei Soci.
    b) tiene nei locali sociali la contabilità
    c) riferisce al Consiglio Direttivo sulle esazioni delle quote sociali e sui soci che si sono resi morosi
    d) fa firmare al Presidente mandati di pagamento che superano le 10.000 e firma egli stesso gli altri mandati.
    e) avrà cura di documentare tutte le spese per le quali sono stati emessi mandati di pagamento.
    Art. 28
    Indipendentemente dai provvedimenti che potranno prendere gli organi federali, centrali e periferici il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio i seguenti provvedimenti:
    a) ammonizione
    b) sospensione a termini
    c) radiazione dall'Associazione.
    Per la radiazione il provvedimento deve essere preso con la maggioranza dei 2/3.
    MODIFICHE DELLO STATUTO
    Art. 29
    Lo Statuto può essere modificato soltanto a maggioranza assoluta dell'Assemblea Generale riunita in prima convocazione. In seconda convocazione lo Statuto può essere modificato a maggioranza semplice dei soci intervenuti il cui numero sia la metà più uno di tutti i soci.
    La proposta di modifica può essere presentata alla Assemblea del Consiglio Direttivo.
    I soci dell' Associazione nel numero complessivo di un terzo possono indirizzare per iscritto proposte di modifica al Consiglio Direttivo che provvederà ad inserirle nell'ordine del giorno della Assemblea.
    SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'
    Art. 30
    Può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell'Assemblea generale all'uopo convocata. Lo scioglimento sarà deciso soltanto con la maggioranza sia in prima che seconda convocazione di due terzi dei Soci della Associazione che hanno diritto al voto. In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea nominerà tre liquidatori per procedere alla liquidazione del patrimonio sociale.Lo eventuale attivo sarà devoluto a fine di beneficenza
    Art. 31
    Per quanto non contemplato nel presente Statuto, e nell'atto Costitutivo, valgono le norme del Codice Civile, e per quanto applicabili i regolamenti nazionali ed internazionali delle Federazioni od Enti di Promozione cui l'associazione si affilierà.

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    Last update : 18/04/02