Libero

CANILI (Legge 281/91; L.R. 10/97, 25/97; Reg. R.M. 49/98)  

Soggetti interessati:

Comuni, singoli od associati, Comunità Montane, privati, Enti o Associazioni senza scopo di lucro

Iter procedurale:

Regione Marche stabilito che:

- canili pubblici (Comuni, singoli od associati, Comunità Montane), privati e polivalenti a

valenza multizonale debbono avere:

a) superfice per collocare box da adibire a rifugio;

b) reparto per custodia di cani e gatti catturati, dotato di ingresso a doppio cancello;

c) box individuali e collettivi con annesse cucce aventi spazio minimo di 4 mq., pavimenti in

pendenza per deflusso delle acque, pianali rialzati in plastica o legno per riposo animale,

efficiente sistema idrico e di scarico reflui;

d) reparto di isolamento animali pari almeno a 3% capienza complessiva;

e) reparto adibito a cucina e deposito alimenti con pavimenti, pareti, infissi lavabili;

f) reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi sanitari, compresa

soppressione cani mediante eutanasia;

g) aree da utilizzare per lavaggio e disinfezione automezzi ed attrezzature del canile;

h) servizi igienici;

i) frequenti pulizie, disinfestazioni e derattizzazioni;

l) impianto smaltimento rifiuti solidi e liquidi;

m) idonea recinzione lungo tutta la struttura;

- rifugi (strutture da adibire a custodia, mantenimento, allevamento animali da affezione a

pagamento in cui ricoverati solo animali non oggetto di prescrizioni sanitarie), pubblici

e privati, debbono avere:

a) superfice dove collocare box che ospitano animali aventi: capacità minima di 400 capi.

Superfice minima di 8 mq./capo;

b) presenza cortile comunicante con box individuali o collettivi con annesse cucce, provvisto

di zona coperta per sgambatura animali;

c) numero massimo di 4 capi adulti per box o di 1 femmina con relativa cucciolata;

d) pavimento, pareti, infissi, attrezzature lavabili;

e) reparto di isolamento pari almeno a 3% capienza complessiva;

f) reparti appositi in cui ricoverare animali temporaneamente ed a pagamento;

g) locale per deposito e preparazione dei cibi;

h) locale per deposito detergenti, disinfettanti, attrezzature;

i) locale riservata ad attività del veterinario pubblico dove garantito servizio pronto soccorso;

l) idoneo impianto di approvvigionamento idrico;

m) impianto di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi;

n) idonea recinzione lungo tutta la struttura.

Domanda autorizzazione al Comune, dove ricade canile, allegando:

- planimetria 1:10000 locali e relazione illustrativa struttura redatte da tecnico abilitato;

- elenco impianti ed attrezzature;

- copia atto costitutivo per Enti ed Associazioni o copia iscrizione a Camera Commercio per privati;

- copia autorizzazioni approvvigionamento idrico e smaltimento rifiuti.

Comune esaminata domanda, concede autorizzazione per canile o rifugio. ASL deve svolgere controlli ogni 3 mesi per verificare mantenimento requisiti. Rifugi esistenti debbono adeguarsi entro 31 Dicembre 2000

Gestore canile:

- procede a tatuaggio cani ospitati nei canili;

- tiene registro di carico e scarico degli animali contenenti: data e luogo cattura; dati segnaletici;

numero tatuaggio; eventuali interventi veterinari; data cessione e generalità destinatario;

- nel caso di animali catturati non reclamati, dopo 60 giorni possono essere affidati a privati

o Associazioni protezionistiche, dopo attenta valutazione garanzia di buon trattamento (in

particolare nuovo affido concesso solo dopo "aver accertato stato degli animali

precedentemente prelevati") e previe idonee profilassi contro malattie trasmissibili;

- si impegna a non destinare cani ricoverati a sperimentazione o manifestazioni violente né

soppressi salvo "se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità", comunque

dopo "anestesia profonda".

Gestore rifugio tiene registro di carico e scarico (Modello riportato su BUR 43/98), contenente: data introduzione, provenienza, stato segnaletico, numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, data cessione e generalità destinatario.

Comuni, singoli o associati, Comunità Montane dotati di rifugi possono affidarne gestione ad Associazioni protezionistiche o privati che inviano relazione annuale su attività svolta a Comune o veterinario ASL.

Comuni, singoli od associati, Comunità Montane inviano entro 14 Agosto 1998 domanda di contributo (Modello riportato su BUR 45/98) a Regione Marche - Servizio Veterinario, allegando progetto comprensivo di computo metrico e quadro economico.

Servizio esamina richieste e provvede a liquidazione contributi.

Associazioni protezionistiche senza scopo di lucro che gestiscono canili o rifugi per cani inviano a Presidente Giunta Regionale domanda concessione contributo (su modulistica regionale) entro 25 Giugno 1997, allegando:

a) relazione su attività svolta, contenente: numero cani ospitati, servizi garantiti, fonti di

finanziamento disponibili;

b) idonea documentazione attestante spese per gestione canile.

Priorità nel finanziamento assegnata ad Associazioni che gestiscono canili o rifugi per cani in Comuni privi di canili pubblici ed Associazioni che gestiscono canili o rifugi per conto di Enti pubblici competenti.

Entità aiuto:

Contributi concessi a Comuni, singoli od associati, Comunità Montane in base a:

- 50% per costruzione di nuovi canili o rifugi in proporzione a costo struttura

- 30% per ristrutturazione di canili o rifugi già esistenti in proporzione a lavori da eseguire

- 20% per compiti di ricovero, custodia, mantenimento temporaneo dei cani

Sanzioni:

Chiunque non rispetta prescrizioni per canili e rifugi: multa da 500.000 a 2.000.000