CANILI (Legge 281/91; L.R. 10/97, 25/97; Reg. R.M. 49/98)
Soggetti interessati:
Comuni, singoli od associati, Comunità Montane, privati, Enti o Associazioni senza scopo di lucro
Iter procedurale:
Regione Marche stabilito che:
- canili pubblici (Comuni, singoli od associati, Comunità Montane), privati e polivalenti a
valenza multizonale debbono avere:
a) superfice per collocare box da adibire a rifugio;
b) reparto per custodia di cani e gatti catturati, dotato di ingresso a doppio cancello;
c) box individuali e collettivi con annesse cucce aventi spazio minimo di 4 mq., pavimenti in
pendenza per deflusso delle acque, pianali rialzati in plastica o legno per riposo animale,
efficiente sistema idrico e di scarico reflui;
d) reparto di isolamento animali pari almeno a 3% capienza complessiva;
e) reparto adibito a cucina e deposito alimenti con pavimenti, pareti, infissi lavabili;
f) reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi sanitari, compresa
soppressione cani mediante eutanasia;
g) aree da utilizzare per lavaggio e disinfezione automezzi ed attrezzature del canile;
h) servizi igienici;
i) frequenti pulizie, disinfestazioni e derattizzazioni;
l) impianto smaltimento rifiuti solidi e liquidi;
m) idonea recinzione lungo tutta la struttura;
- rifugi (strutture da adibire a custodia, mantenimento, allevamento animali da affezione a
pagamento in cui ricoverati solo animali non oggetto di prescrizioni sanitarie), pubblici
e privati, debbono avere:
a) superfice dove collocare box che ospitano animali aventi: capacità minima di 400 capi.
Superfice minima di 8 mq./capo;
b) presenza cortile comunicante con box individuali o collettivi con annesse cucce, provvisto
di zona coperta per sgambatura animali;
c) numero massimo di 4 capi adulti per box o di 1 femmina con relativa cucciolata;
d) pavimento, pareti, infissi, attrezzature lavabili;
e) reparto di isolamento pari almeno a 3% capienza complessiva;
f) reparti appositi in cui ricoverare animali temporaneamente ed a pagamento;
g) locale per deposito e preparazione dei cibi;
h) locale per deposito detergenti, disinfettanti, attrezzature;
i) locale riservata ad attività del veterinario pubblico dove garantito servizio pronto soccorso;
l) idoneo impianto di approvvigionamento idrico;
m) impianto di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi;
n) idonea recinzione lungo tutta la struttura.
Domanda autorizzazione al Comune, dove ricade canile, allegando:
- planimetria 1:10000 locali e relazione illustrativa struttura redatte da tecnico abilitato;
- elenco impianti ed attrezzature;
- copia atto costitutivo per Enti ed Associazioni o copia iscrizione a Camera Commercio per privati;
- copia autorizzazioni approvvigionamento idrico e smaltimento rifiuti.
Comune esaminata domanda, concede autorizzazione per canile o rifugio. ASL deve svolgere controlli ogni 3 mesi per verificare mantenimento requisiti. Rifugi esistenti debbono adeguarsi entro 31 Dicembre 2000
Gestore canile:
- procede a tatuaggio cani ospitati nei canili;
- tiene registro di carico e scarico degli animali contenenti: data e luogo cattura; dati segnaletici;
numero tatuaggio; eventuali interventi veterinari; data cessione e generalità destinatario;
- nel caso di animali catturati non reclamati, dopo 60 giorni possono essere affidati a privati
o Associazioni protezionistiche, dopo attenta valutazione garanzia di buon trattamento (in
particolare nuovo affido concesso solo dopo "aver accertato stato degli animali
precedentemente prelevati") e previe idonee profilassi contro malattie trasmissibili;
- si impegna a non destinare cani ricoverati a sperimentazione o manifestazioni violente né
soppressi salvo "se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità", comunque
dopo "anestesia profonda".
Gestore rifugio tiene registro di carico e scarico (Modello riportato su BUR 43/98), contenente: data introduzione, provenienza, stato segnaletico, numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, data cessione e generalità destinatario.
Comuni, singoli o associati, Comunità Montane dotati di rifugi possono affidarne gestione ad Associazioni protezionistiche o privati che inviano relazione annuale su attività svolta a Comune o veterinario ASL.
Comuni, singoli od associati, Comunità Montane inviano entro 14 Agosto 1998 domanda di contributo (Modello riportato su BUR 45/98) a Regione Marche - Servizio Veterinario, allegando progetto comprensivo di computo metrico e quadro economico.
Servizio esamina richieste e provvede a liquidazione contributi.
Associazioni protezionistiche senza scopo di lucro che gestiscono canili o rifugi per cani inviano a Presidente Giunta Regionale domanda concessione contributo (su modulistica regionale) entro 25 Giugno 1997, allegando:
a) relazione su attività svolta, contenente: numero cani ospitati, servizi garantiti, fonti di
finanziamento disponibili;
b) idonea documentazione attestante spese per gestione canile.
Priorità nel finanziamento assegnata ad Associazioni che gestiscono canili o rifugi per cani in Comuni privi di canili pubblici ed Associazioni che gestiscono canili o rifugi per conto di Enti pubblici competenti.
Entità aiuto:
Contributi concessi a Comuni, singoli od associati, Comunità Montane in base a:
- 50% per costruzione di nuovi canili o rifugi in proporzione a costo struttura
- 30% per ristrutturazione di canili o rifugi già esistenti in proporzione a lavori da eseguire
- 20% per compiti di ricovero, custodia, mantenimento temporaneo dei cani
Sanzioni:
Chiunque non rispetta prescrizioni per canili e rifugi: multa da 500.000 a 2.000.000