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STATUTO DELLA

ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA

ONLUS

  

1 – Costituzione

1. L’A.M.I. è un libero sodalizio di cultura, di educazione e di propaganda, indipendente da partiti; riafferma l’unità e l’indipendenza della Repubblica Italiana; si propone lo svolgimento e l’attuazione dei principi morali, politici, giuridici, sociali, economici e di emancipazione femminile, della tradizione repubblicana che in Italia ha avuto la sua più alta espressione in Giuseppe Mazzini, ed il compimento dell’unità federale europea nell’ambito dell’organizzazione internazionale, nella prospettiva di una alleanza universale dei Popoli.

 

2 – Assetto associativo

1. L’A.M.I. è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi della sezione II del D.L.vo 4 dic. 1997 n. 460 e come tale:

a – svolge attività di promozione della cultura, di tutela dei diritti civili, di istruzione, di formazione, di conservazione, salvaguardia e valorizzazione di cose di interesse storico di cui alla L. 1089/1939, soprattutto in relazione a biblioteche, documenti e cimeli, riferiti ai periodi compresi nella storia moderna e contemporanea;

b – persegue inoltre finalità di solidarietà sociale;

c – non può svolgere attività diverse da quelle dianzi elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d – non può distribuire utili o avanzi di gestione o fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che siano disposte per legge od effettuate a favore di altre ONLUS, facenti parte della medesima ed unitaria struttura;

e – DEVE:

1) - in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 c. 190 L. 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta da legge;

2) - redigere ed approvare annualmente, con le forme del presente statuto, un rendiconto economico e finanziario;

f – prevede – con le norme del presente statuto – una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, ed esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché, per gli associati maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

g – sancisce l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all’art. 2532 del codice civile e garantisce i principi di sovranità delle assemblee degli associati nelle forme che seguono, di pubblicità delle convocazioni dei congressi od assemblee (per quelle  nazionali mediante pubblicazione sull’organo periodico di cui all’art. 12 che segue e per quelle periferiche nelle altre forme che, in relazione alle diverse occasioni, stabiliranno le strutture decentrate), delle deliberazioni e dei bilanci sia delle strutture centrali che di quelle periferiche (nelle forme sopra indicate per le convocazioni);

h – stabilisce la intrasmissibilità delle quote e dei contributi associativi;

i – in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, userà la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

 

3 – Sede, simbolo e bandiera

1. La sede degli organi rappresentativi e delle attività sociali a carattere nazionale è stabilita dal Congresso.

2. La Direzione Nazionale, a maggioranza assoluta dei suo componenti, può modificare tali sedi, sottoponendo le proprie deliberazioni a ratifica del Congresso, nella prima riunione di esso successiva.

3. Il simbolo dell’A.M.I. è raffigurato da un tralcio di foglia d’edera di colore verde, disposto in forma di corona, che circonda la dicitura “A.M.I.”, su fondo rosso.

4. La bandiera è quella italiana, nella quale è riprodotto il simbolo sociale.

 

4 – Soci

1. Può essere socio dell’A.M.I., senza alcuna discriminazione di età, sesso, nazionalità, confessione e professione, ogni persona di provata dignità morale e civile, che dichiari di accettare il presente statuto.

2. I soci godono di assoluta parità di doveri e diritti e si riconoscono mediante la tessera, emessa annualmente dalla Direzione Nazionale.

3. La tessera viene distribuita al socio – previo pagamento della quota stabilita dalla Direzione Nazionale – dalla Sezione competente o dal Comitato Esecutivo Nazionale, ove quest’ultimo abbia provveduto al tesseramento nei casi di seguito regolati.

4. Dopo cinquanta anni di appartenenza all’Associazione, il socio ha diritto di esenzione dal pagamento delle quote sociali.

5. La domanda di associazione, completa di generalità, deve essere presentata da due soci che la sottoscrivono:

a)         alla sezione ove il richiedente risieda o sia domiciliato; in difetto, la domanda deve essere presentata alla sezione più vicina a detti luoghi e su di essa il direttivo della sezione deve pronunciarsi entro 45 giorni;

b)         alla più vicina sezione A.M.I. esistente nello Stato ove il richiedente risieda o sia domiciliato  per le persone non residenti o domiciliate in Italia; in difetto di sezioni in tale Stato, la Direzione Nazionale si pronuncerà sulla domanda ed adotterà gli opportuni provvedimenti per l’aggregazione;

c)         al Comitato Esecutivo Nazionale, ove il richiedente intenda rappresentare particolarità che giustifichino il proprio tesseramento quale socio singolo; in tal caso il giudizio del Comitato Esecutivo, in ordine alla ammissione ed al tesseramento quale singolo o l’aggregazione del socio ad una sezione, non sarà soggetto ad impugnazione.

6. La deliberazione di accoglimento della domanda e la consegna della tessera attribuiscono al socio la pienezza dei relativi diritti e doveri, secondo quanto di seguito specificato.

7. La deliberazione dovrà essere ratificata dall’assemblea della sezione ed il socio potrà esercitare il diritto di voto dall’assemblea successiva a quella di ratifica.

8. Avverso il non accoglimento della domanda – o la mancata pronuncia – il richiedente può ricorrere al Comitato Esecutivo nei trenta giorni successivi al suddetto termine e la decisione di tale organo sarà definitiva.

9. Il congresso può attribuire qualifica di soci onorari a persone che si siano particolarmente distinte nella difesa degli ideali dell’Associazione.

10. La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, morosità nel pagamento quote sociali per almeno due anni, espulsione comminata dai probiviri, indegnità.

11. L’indegnità si verifica quando il socio perda il godimento dei diritti civili e politici.

 

5 – Sezione - Organizzazioni locali

1. Le Sezioni attuano nel loro ambito il programma sociale; per la loro costituzione interna e nella loro azione non possono derogare dai principi del presente Statuto.

2. Le Sezioni non possono essere costituite con un numero di soci inferiore a sette. Della loro costituzione deve essere data comunicazione alla Direzione Nazionale, con verbale sottoscritto da tutti coloro che intendono costituirla. Tale verbale è soggetto all’approvazione del Comitato Esecutivo, di cui al secondo comma dell’art. 7, nella sua prima riunione, successiva al ricevimento da parte del Comitato Esecutivo del suddetto verbale.

3. I soci delle sezioni, convocati in assemblea con tempestivo preavviso, eleggono un Consiglio direttivo di 3 o 5 componenti ed un Collegio dei Probiviri di tre componenti.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, che rappresenta ad ogni effetto la Sezione, un eventuale Vice presidente, un Segretario ed un Tesoriere, con possibilità di attribuire tali due ultime funzioni ad una sola persona.

5. I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili. Le Sezioni corrispondono direttamente con gli organi sociali di cui all’art. 7.

6. L’inerzia per oltre due anni o le violazioni del primo comma del presente articolo, rendono le Sezioni passibili di scioglimento da parte del Comitato Esecutivo Nazionale. In tali casi il loro patrimonio dovrà essere devoluto alla Direzione Nazionale.

7. Il Direttivo di Sezione – con preavviso scritto di almeno trenta giorni all’interessato – pronuncia la morosità del socio e provvede al suo depennamento, quando questi non provveda al pagamento delle quote per almeno due anni; del provvedimento il segretario darà comunicazione all’interessato ed al Comitato Esecutivo Nazionale.

8. Possono essere costituiti Comitati Regionali ed Interregionali con funzioni di promozione e coordinamento, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 7.

 

6 – Congresso ed Organi sociali

1. Organo sovrano dell’Associazione è il Congresso Nazionale, che è convocato dalla Direzione Nazionale e si riunisce, in via ordinaria, ogni tre anni, in località scelta dal Comitato e d’intesa con le organizzazioni locali. In via straordinaria può essere convocato in qualunque tempo in virtù di deliberazione della Direzione Nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

 

2. Il Congresso è costituito dai componenti della Direzione Nazionale, dei Collegi dei probiviri e dei Revisori – che partecipano ad esso senza diritto di voto – dai delegati eletti dalle sezioni – anche tra soci non iscritti alla Sezione delegante – nonché da soci singoli di cui alla lettera “c” del precedente art. 4.

 

3. I delegati – eletti dall’assemblea secondo la rappresentanza stabilita dalla Direzione Nazionale al momento della convocazione del Congresso – dispongono di un voto per ogni socio tesserato dalla Sezione nell’anno precedente.

 

4. I soci, di cui alla lettera “c” dell’art. 4, dispongono di un solo voto.

 

5. Il Congresso deve essere convocato con 60 giorni di preavviso. Le relazioni devono essere distribuite trenta giorni prima della riunione. A tali relazioni sono allegati i bilanci relativi al periodo intercorrente tra un congresso e l’altro.

 

6. Ai fini congressuali, la pubblicazione di atti sul periodico sociale vale ad ogni effetto quale comunicazione alle Sezioni ed ai soci.

 

7. Il Congresso ordinario, a scrutinio segreto, elegge:

 

a) la Direzione Nazionale, composta di un numero di componenti da 16 a 20, a seconda delle deliberazioni che il Congresso determinerà di volta in volta;

 

b) i Collegi dei probiviri e dei Revisori sono composti – ciascuno – di tre componenti effettivi e due supplenti.

 

8. La Direzione Nazionale elegge un Comitato Esecutivo, che dovrà tradurre in termini operativi le indicazioni da essa emanate e svolgere le altre funzioni previste dallo Statuto, tra le quali quella di indire convegni organizzativi e giornate sociali.

 

 

7 – Rappresentanza ed amministrazione

 

 

1. L’Associazione è rappresentata ed amministrata dalla Direzione Nazionale. Questa elegge nel suo seno il Presidente, uno o più Vice-Presidente ed il Segretario, con facoltà di aggregare uno o più segretari aggiunti e, in ogni caso, un Segretario amministrativo – tesoriere, anche non facenti parte a titolo elettivo della Direzione Nazionale, che parteciperanno alle riunioni di questa con voto consultivo.

 

2. Il Presidente, il o i Vice Presidenti, il Segretario, il Direttore del “Pensiero Mazziniano”, nonché gli eventuali segretari aggiunti – ove facciano parte della Direzione Nazionale, a titolo elettivo – costituiscono il Comitato Esecutivo dell’Associazione.

 

3. La Direzione Nazionale realizza le decisioni congressuali e si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro mesi; in via straordinaria a richiesta del Comitato Esecutivo o di almeno un terzo dei componenti della stessa Direzione Nazionale.

 

4. Le riunioni della Direzione Nazionale sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti eletti.

 

5. Ai lavori della Direzione Nazionale, qualora non ne facciamo parte a titolo elettivo, partecipano con voto consultivo, per la durata del loro mandato, i soci delegati a rappresentare l’Associazione presso i sodalizi, enti, istituti, commissioni o comitati ai quali essa aderisce.

 

6. Il Comitato esecutivo si riunisce, in via ordinaria, ogni tre mesi. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti effettivi.

 

7. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle pure spese vive. Possono, però, essere assunte persone retribuite.

 

8. La Direzione Nazionale, su proposta di almeno tre sezioni, può costituire un Comitato regionale per ciascuna regione.

 

9. La Direzione Nazionale può altresì costituire Comitati Interregionali.

 

10. Dei Comitati di cui ai due precedenti commi, la medesima Direzione Nazionale stabilirà al momento della costituzione, poteri, modalità di funzionamento ed organi, con criteri analoghi e coerenti in relazione al territorio nazionale.

 

 

8 – Funzioni di organi

 

 

1. La Direzione Nazionale attribuisce funzioni specifiche (al, o) a ciascuno dei vice-presidenti, che in ogni caso, provvederanno a mantenere contatti tra i coordinatori e la Direzione Nazionale. Quest’ultima può nominare commissioni ordinarie o speciali, specificandone le funzioni.

 

2. Il Comitato Esecutivo – nei casi di violazioni statutarie – può sospendere singoli provvedimenti delle sezioni, rimettendone il giudizio alla Direzione Nazionale che – anche convocata in via straordinaria – dovrà decidere in merito non oltre quaranta giorni dalla ricezione.

 

 

9 – Attività

 

 

1. L’A.M.I. si asterrà da appoggiare nelle competizioni elettorali politiche o amministrative, singoli partiti o candidati.

 

2. L’A.M.I. promuoverà la costituzione di appositi gruppi di azione educativa, ai fini di cui all’art. 1.

 

 

10 – Dei poteri disciplinari e dei probiviri

 

 

1. Su denuncia di singoli soci od organi dell’associazione, i probiviri nazionali sono chiamati a giudicare – in unico grado – delle violazioni dello Statuto commesse da sezioni, organi statutari dell’associazione e componenti di organi nazionali, nonché in grado di appello, sui lodi emessi dai probiviri delle sezioni; questi ultimi giudicano le violazioni commesse da singoli iscritti.

 

2. Ogni Collegio, all’inizio del mandato, provvede per impulso del componente più anziano di età, alla nomina del proprio presidente, al quale debbono essere fatti pervenire gli atti di deferimento e gli altri ritenuti utili al fine della decisione.

 

3. Il Collegio procede senza formalità, ma nel rispetto dei principi della contestazione e del contraddittorio e può, in relazione alla gravità dell’infrazione – alternativamente – comminare un richiamo verbale, la sospensione da attività sociali non superiore ad un anno o l’espulsione per il socio e lo scioglimento per sezioni od organi sociali.

 

4. Il Collegio, nei casi più gravi, può sospendere – con provvedimenti motivati – l’iscritto, le sezioni o singoli organi, dalle attività sociali per il tempo necessario alla emissione del lodo; tale tempo non può superare sei mesi dalla contestazione degli addebiti alla parte interessata.

 

5. Lo stesso Collegio può delegare l’istruzione dei procedimenti ad uno dei suoi componenti, che quindi ne riferisce all’organo collegiale per la decisione.

 

6. Nei casi in cui sia ammesso appello, la sospensione può essere impugnata entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento, con ricorso al Collegio Nazionale, che deciderà in base agli atti entro i successivi trenta giorni.

 

7. L’appello avverso il lodo dei collegi di sezione – entro trenta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia conoscenza – si propone con ricorso al Collegio Nazionale.

 

8. Tutti i provvedimenti probivirali debbono essere comunicati alla Direzione Nazionale, che darà ad essi applicazione per quanto di competenza.

 

 

11 – Finanze, patrimonio e bilancio

 

 

1. L’Associazione ottiene i mezzi finanziari per lo svolgimento della propria attività da:

 

–            contributi individuali dei soci;

 

–          apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato;

 

           contributi di enti ed istituzioni pubbliche;

 

–            erogazioni liberali disposte da privati cittadini, imprese, società commerciali;

 

–          lasciti e donazioni;

 

         utili ed avanzi di gestione.

 

2. Il contributo individuale dei soci e la ripartizione di esso tra gli organi territoriali sono determinati dalla Direzione Nazionale.

 

3. I lasciti e le donazioni possono essere accettati dal Comitato Esecutivo e dalle organizzazioni locali, se non costituiscono passività per l’Associazione.

 

4. Gli utili e gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto o, comunque, occulto, e devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

 

5. Lo stato economico, finanziario e patrimoniale è documentato dai bilanci annuali – preventivo e consuntivo, redatto dal Comitato Esecutivo, sottoposto all’approvazione della Direzione Nazionale, previo parere dei Revisori.

 

6. Il Segretario Amministrativo-Tesoriere darà esecuzione alle direttive degli organi statutari, nella materia di cui al presente articolo e redigerà i bilanci.

 

7. Per tali compiti, il Presidente potrà – anche in via ordinaria – delegare il Segretario amministrativo-tesoriere od altri, a disporre dei mezzi finanziari dell’Associazione, per i fini istituzionali.

 

 

12 – Periodico sociale

 

 

1. L’organo ufficiale dell’Associazione è “Il Pensiero Mazziniano”.

 

2. Il Direttore è nominato dalla Direzione Nazionale, che potrà anche revocarlo, ed è componente di diritto di essa.

 

3. Agli effetti della legislazione sulla stampa, proprietario della  testata è il Presidente dell’Associazione.

 

4. Il Presidente uscente, entro quindici giorni dall’elezione di un  nuovo Presidente, provvede ad espletare le formalità per il trapasso della proprietà, presso gli organi della pubblica amministrazione che debbano conoscerne ed il  Tribunale presso il quale il periodico risulti registrato.

 

 

13 – Revisione dello Statuto

 

 

1. La revisione statutaria è di competenza del Congresso, previa iscrizione all’ordine del giorno e comunicazione ai soci delle proposte di modifica.