LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI NELL’IMPRESA
(II) - La legislazione: a che punto siamo in Italia?

di Andrea Parola

In un momento in cui diventa sempre più acceso il dibattito sulla partecipazione dei lavoratori all’impresa non sempre è chiaro cosa sia possibile fare già oggi in base al nostro diritto societario.

Mettiamo un punto fermo: l’art. 46 della Costituzione recita “ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.



Dal ’48 in poi però, in tema di partecipazione, non è stata fatta molta strada, in primo luogo perché è sempre mancata una vera libertà di informazione e tuttora il vero pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa è vacante; in secondo luogo, nonostante viviamo in una società dove le notizie circolano in modo agevole e rapido, la gente non dimostra grande attenzione agli svolgimenti economici e sociali, non va a cercarsi le notizie, dimostrando poca sensibilità e consapevolezza delle scelte politiche del proprio paese.

Il sindacato italiano, poi, si è dimostrato da sempre poco favorevole a qualunque forma di partecipazione dei lavoratori, concentrando la propria azione sui diritti derivanti dalla contrattazione collettiva come gestione dei rapporti di lavoro fra dipendente e azienda.



La riforma del diritto societario, in vigore dal gennaio 2004, ha introdotto per la prima volta in Italia il sistema “dualistico”, raffigurato da un consiglio di gestione ed uno di sorveglianza. Lo stesso sistema da tempo utilizzato in Germania per realizzare la “cogestione”, di cui abbiamo fatto cenno sull’ultimo numero di Alteritalia. Questa riforma però non ha saputo esprimere quelle norme utili per attuare il principio contenuto nell’art. 46 della Costituzione (vedi pdf Riforma diritto societario)

L’art. 2409, duodecies, lettera c), afferma in modo inequivocabile che non possono essere eletti alla carica di consiglieri di sorveglianza, e, se eletti, decadono dall’ufficio “coloro che sono legati alla società o alle società da queste controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro”. In sostanza, oggi i dipendenti non possono esercitare funzioni di controllo.

La via da perseguire sembra allora proprio quella di favorire modelli aggregativi di partecipazione dei lavoratori al capitale delle società e ciò al fine di promuovere un equilibrato sviluppo della nostra impresa.



A questo proposito sono possibili due strade:

1. se previsto nello statuto sociale l’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione di utili ai dipendenti della società o di società controllate mediante l’emissione e l’assegnazione gratuita di “speciali categorie di azioni” (art. 2349 del Diritto Societario)

2. in via alternativa, sempre l’assemblea straordinaria e sempre a titolo gratuito, può deliberare l’assegnazione ai lavoratori dipendenti (della società o di società controllate) di “strumenti finanziari” diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi Insomma, già oggi se il socio di maggioranza lo decide e, conseguentemente, se l’assemblea in sede straordinaria lo delibera, il lavoratore dipendente può partecipare, a titolo individuale, ai risultati dell’impresa, divenendo o “azionista” o titolare di uno “strumento finanziario partecipativo”, dotato comunque anche diritti amministrativi.

L’ordinamento giuridico italiano non prevede attualmente alcuna disposizione specifica in merito alla possibilità di “aggregare” la partecipazione dei dipendenti azionisti.

(2 - continua)

(29 Maggio 2011)
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