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Negli
ultimi anni, dal confronto tra i logopedisti di alcuni principali centri
torinesi, è emerso un problema di sovrapposizione di competenze, che coinvolge
alcune categorie professionali che lavorano insieme in ambito riabilitativo, su
clienti con diverse patologie. A
tale proposito l'A.L.P. ha sentito il bisogno di fornire ai
vari servizi ,ulteriori informazioni su ciò che rappresenta lo specifico
del logopedista e le sue aree di competenza, per una maggior chiarezza e
collaborazione, al fine di agire nel comune interesse del cliente.[i]
“Il
Logopedista, lo specifico” è nato con lo scopo di essere presentato, allegato
al libretto “Il logopedista”, Gaveglio C., Vernero I., Ed. Omega, Torino, ai
responsabili di servizi, centri e ospedali, nel momento in cui si verifichino
difficoltà per sovrapposizioni di competenza. IL
DOCUMENTO Nel
Art. 1 Legge 26 Febbraio 1999, n.42, “ Disposizione in materia di
professioni sanitarie “, emerge come il campo proprio di attività e di
responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’art.6, comma 3, del
decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni e
integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi
dei relativi: -
profili professionali -
ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di
formazione post-base -
nonché degli specifici codici deontologici Tali
cardini normativi sono chiaramente sanciti per logopedisti e psicologi, ma per i
neuropsicologi esiste solo un ordinamento degli studi che non delinea un profilo
specifico. Nel
Decreto 14 Settembre 1994, n.742 è contenuto il profilo professionale del
logopedista dal quale emerge che: Art.
1 p 1. Il logopedista è
l'operatore sanitario che si forma in ambito universitario con corsi triennali. Il
logopedista svolge la propria attività ·
nella prevenzione ·
nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della
comunicazione ·
in età evolutiva ·
adulta ·
geriatriaca Art.
1 p 2. L'attività del logopedista è volta a ·
l'educazione ·
la rieducazione
di tutte le patologie che provocano disturbi di: ·
voce ·
parola ·
linguaggio orale e scritto ·
handicap comunicativi Art.
1 p 3. Il logopedista, in riferimento alla diagnosi e alla prescrizione del
medico, nell'ambito
delle proprie competenze: a)
elabora, anche in équipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto
all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile. b)
pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle
disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di
abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e
non verbali; c)
propone l'adozione di ausili, ne addestra all' uso e ne verifica l'efficacia; d)
svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi
sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali ; e)
verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi
di recupero funzionale. Art. 1 p 4. Il logopedista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Il
profilo professionale Europeo del logopedista-ortofonista (adottato a Londra il
7 ottobre 1990, modificato a Colonia il 20 febbraio 1994, completato a Lisbona
il 1 maggio 1997) afferma: I.Definizione
di logopedista -ortofonista Il
logopedista-ortofonista è il terapista che ha la responsabilità della
prevenzione, della valutazione, del trattamento e dello studio scientifico dei
disturbi della comunicazione umana e dei disturbi associati. In
questo contesto, la comunicazione racchiude tutte le funzioni associate alla
comprensione e all’espressione del linguaggio orale e scritto, insieme a tutte
le forme proprie della comunicazione non verbale II.Descrizione
dei disturbi I
disturbi riguardano sia la parola e il linguaggio, che sono due degli aspetti più
complessi e più elaborati delle funzioni cerebrali, che le funzioni uditive,
visive, cognitive incluso l’apprendimento, le funzioni oro-mio-funzionali, la
respirazione, la deglutizione, la voce, il funzionamento tubarico. Sono disturbi
sia isolati che complessi quando sono implicati più disturbi della
comunicazione III.Ruolo
e funzione del logopedista -ortofonista 1.La
prevenzione Il
logopedista-ortofonista interviene in ciascuno dei tre seguenti stadi al fine di
prevenire il sorgere o l’aggravarsi di un disturbo: a)con la formazione b)con l’informazione c)con un depistage per evidenziare precocemente un
disturbo nel bambino o nell’adulto d)con un intervento appropriato presso il soggetto
e il suo ambiente. 2.Valutazione
e diagnosi La
valutazione presuppone un bilancio di tutte le funzioni e di tutti gli aspetti
legati alle competenze comunicative e alla loro alterazione nel paziente ( che
si rivolge al logopedista su iniziativa personale e non) che tiene conto dei
suoi bisogni e delle caratteristiche del suo contesto sociale. E’
un processo continuo. Solo o in collaborazione con altri professionisti, il
logopedista stabilisce una diagnosi in base a prove specifiche e ad un'
osservazione clinica , inoltre egli formula delle ipotesi relative alla
natura e alla durata del trattamento. 3.Intervento L’intervento,
nel quadro dei disturbi della comunicazione umana, può prendere la forma di una
terapia diretta e/o indiretta. E’ costituita da interventi di rieducazione, di
abilitazione o di riabilitazione alla vita sociale o professionale, di
educazione precoce e di sostegno. Queste attività associano aspetti tecnici,
relazionali e sociali. L’intervento
ha lo scopo di portare il paziente, secondo le sue possibilità, ad un grado
ottimale di funzionamento e di comunicazione che corrisponda al suo contesto,
sociale, e/o scolare e/o professionale, affinchè egli possa raggiungere o
mantenere un livello che gli consenta una vita autonoma. Da questo punto di
vista l’età non ha alcuna rilevanza, dato che i disturbi possono apparire a
tutti gli stadi della vita; possono essere evolutivi o acquisiti. Una
parte essenziale dell’intervento risiede nella valutazione della sua
efficacia. In caso di patologia medica, la terapia logopedica può risultare complementare all’intervento medico. L’intervento logopedico implica anche la partecipazione all’elaborazione dei programmi di rieducazione in un contesto pluridisciplinare. L' Ordinamento didattico del corso di Diploma Universitario, istituito tramite l'art. 3 del D.M. 742/94, definisce come obiettivo del corso il far conseguire allo studente: a) le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici fondamentali e di quelli fisiopatologici del linguaggio e della comunicazione; b)
le basi teoriche e le conoscenze pratiche finalizzate alla prevenzione e
al trattamento riabilitativo dei disturbi del linguaggio e della comunicazione
d'origine centrale o periferica, organica o funzionale nell'età evolutiva,
adulta e geriatrica. Lo studente deve aver partecipato con autonomia tecnico -professionale nell’ambito delle proprie competenze, con il continuo monitoraggio del tutore ai seguenti atti: -eseguito valutazioni logopediche finalizzate all'impostazione del trattamento riabilitativo su almeno: 20 pazienti in età evolutiva, 20 in età adulta e 20 in età involutiva; -eseguito
personalmente almeno i seguenti trattamenti (costituiti da almeno 15 sedute
ciascuno) su: 2
pazienti affetti da disfonia; 2
pazienti con deficit di linguaggio da ipoacusia grave o profonda in età
evolutiva; 2
pazienti con deficit di linguaggio da ipoacusia grave o profonda in età adulta; 1
paziente affetto da disfonia successiva a chirurgia della laringe; 1
paziente affetto da disturbi della parola da causa organica periferica; 1
paziente affetto da disturbi della deglutizione; 2
pazienti affetti da ritardo del linguaggio specifici in età evolutiva; 2
pazienti affetti da ritardo del linguaggio secondario in età evolutiva; 2
pazienti affetti da afasia e disartria; 2
pazienti affetti da disturbi della lettura, della scrittura o dell'apprendimento
in età evolutiva; 2
pazienti con disturbi della fluenza verbale; -partecipato
alla stesura di almeno due diagnosi funzionali previste per la certificazione
dell'handicap (Legge 104/92 ”Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”) Nel
Codice deontologico ,Titolo II, Art 8-Atti professionali, discusso e approvato
dalla F.L.I. il
13 febbraio 1999, si afferma che l'esercizio della professione si attua mediante
i seguenti interventi logopedici: a)
bilancio b)
consulenza/counselling c)
educazione/rieducazione/riabilitazione d)
monitoraggio e)
osservazione f)
programmazione del trattamento/intervento g)
prevenzione h)
revisione del programma di intervento i)
semeiotica j)
testatura k)
valutazione/verifica dell'efficacia del trattamento/della terapia. Pertanto
il logopedista è
formato ad occuparsi delle patologie elencate nel seguente Catalogo
nosologico: a.
disturbi della voce (anche professionale e/o artistica) compresa la rieducazione
dei laringectomizzati; b.
disturbi della pronuncia da cause organiche del vocal tract (e come indotto
disturbi della deglutizione); c.
disturbi della fluenza (con particolare riguardo alla balbuzie); d.
disturbi delle cosiddette funzioni corticali superiori con specifica attenzione
alla codificazione ed alla decodificazione (afasie, agnosie, aprassie); e.
disturbi centrali della motricità del distretto fono-articolatorio (disartrie e
correlati); f.
disturbi oligofrenici da “insufficienza mentale” e/o demenza; g.
disturbi da lesione sensoriale (con preminenza per la sordità) e stati inerenti
il loro emendamento (protesizzazione acustica, impiego di vibratori, impianti
cocleari); h.
disturbi linguistici miscellanei e loro correlati di tipo essenziale (dislalie
funzionali di varia origine, disturbi fonologici, disprassie articolatorie,
dispercezioni uditive e visive, disturbi semantici,
disturbi morfo-sintattici, pragmatici); i.
disturbi da inadeguatezza socio-culturale ed affettiva; l.
disturbi degli apprendimenti curriculari e non, learning diseases. Tali
patologie sono tutte contemplate nel Nomenclatore Tariffario della Regione
Piemonte (D.G.R. 105-20622 del 30 giugno 1996) Nella
Legge 10 agosto 2000, n.251, art. 2, p.2 “
Disciplina delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche della
riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione sanitaria ostetrica
“, lo Stato e le regioni promuovono nell'esercizio delle proprie funzioni
legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la
valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area della
riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta
responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione
del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al
miglioramento della Qualità organizzativa e professionale nel Servizio
Sanitario Nazionale, con l'obiettivo di un'integrazione omogenea con i servizi
sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell' Unione Europea. Nell'
art.6 della stessa legge, in merito
alla definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento, al
p.2 il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell'art. 18, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come sostituito dall'art.19 del
decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, per l'accesso ad una
nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con
requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio
sanitario nazionale di cui all'art. 26 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Le
regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario
nell'ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle
piante organiche su proposta delle aziende locali e delle aziende ospedaliere. All'art.7
“Disposizioni transitorie” emerge che le Aziende sanitarie possono conferire
incarichi di dirigente per le professioni sanitarie, di cui alla Legge 26
febbraio 1999, n.42, nelle Regioni
nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione
relativa alle attività della specifica area professionale. Ricordiamo ancora
che all'art.6 di tale legge è specificato che alla nuova qualifica unica di
dirigente del ruolo sanitario si accede con requisiti analoghi a quelli
richiesti per la dirigenza del SSN di cui art. 26 del D.L. 3 febbraio 1993,
n.29. Tali
cardini normativi sono sanciti per logopedisti e psicologi, ma per i
neuropsicologi esiste solo un ordinamento degli studi che non delinea un profilo
specifico. E'
sulla base di tali informazioni che si auspica possa svolgersi in modo proficuo
il confronto multidisciplinare che sempre di più caratterizza l'ambito della
riabilitazione. ESTREMI
NORMATIVI inerenti la logopedia citati nel documento Legge
18 febbraio 1989, n.56 “Profilo
professionale psicologo”, art.1 Legge
5 febbraio 1992, n.104 “Legge
quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate” D.L.
30 dicembre 1992 , n. 502 ”Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421 “ , art. 6 comma 3,
art.18 comma 1 D.L
3 febbraio 1993 , n. 29, art. 26 D.L.
7 dicembre 1993 , n. 517 D.M.
14 settembre 1994 , n. 742 “Profilo
professionale”, art. 3 Legge
26 febbraio 1999 , n. 42 “Disposizioni
in materia di Professioni Sanitarie” art. 1, art.7 Legge
10 agosto 2000, n 251 , art.2 p.2,
art.6 Nomenclatore
Tariffario della Regine Piemonte ( D.G.R 105-20622 del 30 giugno 1996 ) Codice
deontologico Titolo II art.8
“Atti professionali”
approvato F.L.I. 13 febbraio 1999 Catalogo nosologico
Per
commenti e suggerimenti contattare: A.L.P.
via Caprera 46/D
10136 TORINO – tel. 011/368573
e-mail
alplogo@libero.it [i] Presso l’Associazione Logopedisti Piemontesi è possibile consultare, su richiesta, una prefazione riservata ai logopedisti, che contiene riflessioni comuni e suggerimenti operativi. |
Aggiornato il: 02 luglio 2002 |