COMPITI
DEGLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI
(tratto
dal DM n. 357/98)
Gli
insegnanti tecnico pratici devono essere in possesso dei seguenti
requisiti culturali e professionali in ordine al settore o ai settori
disciplinari previsti da ciascuna classe di concorso:
-
Sicuro dominio dei contenuti
delle discipline.
- Padronanza
dei programmi relativi agli insegnamenti previsti e conoscenze delle
linee generali dell’intero curricolo.
- Conoscenza
del ruolo formativo assegnato ai singoli insegnamenti in relazione
alle finalità formative perseguite dai curricoli anche in vista
dell’elaborazione di proposte migliorate a carattere sperimentale.
- Conoscenza
dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, dell’età evolutiva,
cognitiva.
- Preparazione
su metodi e strumenti diagnostici dei livelli di apprendimento dei
discenti finalizzati sia alla rilevazione della loro formazione nella
fase iniziale che alla registrazione dei successivi ritmi di
apprendimento.
In
particolare, per quanto attiene alle sue specifiche attività
didattiche, il docente tecnico-pratico dovrà dimostrare d’aver
acquisito la capacità di coadiuvare l’insegnante di teoria nelle
attività di laboratorio, in coerenza con la programmazione effettuata
e precisamente:
-
nel concorrere
all’acquisizione della situazione di ingresso di ogni alunno;
- nel
concorrere, nell’ambito del consiglio di classe, congiuntamente con
il docente di teoria, alla programmazione dell’attività didattica;
-
nel progettare ed organizzare
le attività di laboratorio in funzione della programmazione
effettuata;
- nell’illustrare
le procedure operative delle attività di laboratorio;
- nel
concorrere con il docente teorico nel seguire il lavoro degli alunni;
- nel
valutare con il docente teorico il lavoro degli alunni sulla base dei
criteri stabiliti dal consiglio di classe in sede di programmazione.
Per
quanto riguarda invece i laboratori ai quali è preposto, il docente
tecnico-pratico, in quanto responsabile dell’efficienza e del
funzionamento degli stessi, deve conoscere i criteri per la
definizione degli interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione, le disposizioni per la custodia del materiale didattico,
tecnico e scientifico e per la gestione del materiale di consumo,
nonché essere in possesso della
-
conoscenza delle odierne
problematiche dell’educazione permanente, dell’orientamento e
individuazione delle possibili forme di acquisizione di dati utili per
la percezione delle attitudini e delle tendenze in atto dei discenti;
- conoscenza
degli strumenti bibliografici e dei più aggiornati libri di testo in
uso nelle scuole;
- pratica
dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, cui far ricorso
per il proprio aggiornamento culturale e professionale;
- conoscenza
delle competenze degli organi collegiali e capacità di interagire
efficacemente con gli stessi;
- capacità
di lavoro di gruppo per l’elaborazione e lo sviluppo di una
articolata programmazione didattico-educativa, nell’ambito del
progetto di istituto;
-
conoscenza della Carta dei
Servizi della Scuola;
-
conoscenza della dimensione
europea nei programmi di insegnamento;
- padronanza
di competenze sociali, relative all’organizzazione
dell’apprendimento e alla gestione di gruppi e relazionali, per la
conduzione dei rapporti con i diversi soggetti sociali.
ORGANI
COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
ART.
5 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
CONSIGLIO
DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE
1.
Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di
interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli
istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai
docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai
docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello
stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola
classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di
intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti
di sostegno che ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari
delle classi interessate.
2.
Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o
di classe.
A)
nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle
sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai
genitori degli alunni iscritti;
B)
nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli
alunni iscritti alla classe;
C)
nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai
genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti
degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
D)
nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli
studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.
3.
Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di
interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del
consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti
alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri
residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei paesi
membri della comunità europea.
4.
Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i
docenti tecnico-pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di
laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie
tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti
professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni
periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e
scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti
coadiutori.
5.
Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore
didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6.
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico
e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di
intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei
docenti.
7.
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le
competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni
spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8.
I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti
rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un
docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non
coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al
collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e
didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare
ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In
particolare esercitano le competenze in materia di programmazione
valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126,145, 167,
177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal
presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro
competenza.
9.
I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui
all'articolo19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653,
rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente
titolo.
10.
Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è
ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via
definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale
avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
11.
Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h),ed
i) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al
consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del
consiglio di istituto competente ai sensi dell'articolo 10, comma 10.
CIRCOLARE
5 aprile 1994, n.114
Insegnanti
tecnico pratici - Partecipazione ai consigli di classe nelle classi
ordinarie e in quelle sperimentali
In coerenza con gli
orientamenti a suo tempo recepiti nel disegno di legge approvato in
data 8.4.93 dal Consiglio dei Ministri (inoltrato alla Camera dei
deputati con il n. 2554) ed avente ad oggetto la piena partecipazione
degli insegnanti tecnico-pratici ai consigli di classe, anche qualora
tali docenti impartiscono in copresenza gli insegnamenti ai quali sono
preposti, si ribadisce l'esigenza, in conformità al principio di
unicità della funzione docente stabilito dall'art. 18 del D.P.R. 31
maggio 1974 n. 417, di
un'attiva partecipazione dei predetti insegnati nei consigli di
classe, sia in sede di programmazione dell'attività didattica sia in
sede di valutazioni periodiche e finali degli alunni, anche quando
essi partecipano ai suindicati organi collegiali a titolo consultivo,
ai sensi dell'art. 5 del D.L. 6 settembre 1979 n. 434, convertito
nella Legge 8 novembre 1979, n. 566.
Si ritiene al riguardo
necessario precisare, superando definitivamente una prassi e una linea
interpretativa talora invalse negli anni trascorsi, che l'attuazione
più coerente del citato disposto di legge deve comportare la
partecipazione effettiva e piena dei docenti in oggetto a tutti i
momenti dell'attività didattica, anche quando il loro insegnamento si
svolga in copresenza con altri docenti, con il solo limite, fissato
dalla legge in tal caso, dall'espressione del giudizio in consiglio di
classe a titolo consultivo sia per il voto da attribuire nella
specifica materia svolta dall'insegnante tecnico pratico copresente
sia per il voto di condotta che, infine, per la complessiva
valutazione scolastica dello studente.
Conseguentemente, in
corretta applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, i
consigli di classe, specie in sede di valutazione intermedia e finale,
devono in ogni caso registrare l'effettiva presenza anche
dell'insegnante tecnico-pratico copresente affinché abbiano formale
validità le loro deliberazioni.
Circolare
Ministeriale 14 aprile 1988, n. 104
Oggetto:
Insegnanti tecnico-pratici - risposta a quesiti.
A seguito di quesiti pervenuti si ritiene opportuno fornire le
seguenti precisazioni in merito alle due questioni qui elencate,
relative all'attività degli insegnanti tecnico-pratici:
a)
l'obbligo sancito dal secondo comma dell'art. 88 del D.P.R. n. 417/74,
per i predetti docenti di rimanere a disposizione dell'istituto tre
ore settimanali per le esigenze connesse con la preparazione delle
esercitazioni e la cura delle attrezzature;
b)
la valutazione degli alunni da parte degli insegnanti tecnico-pratici
nei consigli di classe.
In
ordine alla prima questione si fa presente che la C.M. 26 marzo 1976,
n. 82, aveva già disposto, secondo le formulazioni letterale del
citato art. 88, che tale prestazione deve essere considerata
nell'ambito delle 20 ore mensili da destinarsi ad attività non di
insegnamento chiarendo, comunque, che le 3 ore predette costituivano
un limite massimo e la loro concreta gestione andava attribuita al
collegio dei docenti.
Le
parziali innovazioni introdotte in materia di orario di lavoro del
personale docente dall'art. 12 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209,
comportano che le ore in questione debbano essere effettuate nel
quadro delle attività non di insegnamento connesse con il
funzionamento della scuola (210 ore annue), previste dal comma 7 dello
stesso articolo 12, ferma restando la competenza del collegio dei
docenti - richiamata espressamente dal comma 5 - alla programmazione
annuale di tali attività
Circa
la valutazione da parte degli insegnanti tecnico-pratici degli alunni
nei consigli di classe è necessario premettere anzitutto che una
corretta impostazione didattica del rapporto degli insegnamenti
teorici con quelli tecnico-pratici nei laboratori e nelle aziende
richiede una costante correlazione, sotto il profilo contenutistico e
metodologico, dell'attività del docente di teoria con quello
dell'insegnante di esercitazioni.
E
ciò al fine di rendere più qualificata e formativa l'attività degli
insegnanti tecnico-pratici nei laboratori, reparti e nelle aziende.
Poiché
le esercitazioni tecnico-pratiche sono finalizzate al riscontro
concreto degli enunciati teorici ed al consolidamento
interdisciplinare delle tecniche operative, esse vanno definite nei
singoli consigli di classe con il concorso di tutti i docenti, i quali
programmeranno obiettivi finali, traguardi intermedi, metodologie,
collegamenti interdisciplinari e criteri di valutazione per rendere
quanto più possibile produttivo l'apprendimento, in relazione alle
strutture scolastiche esistenti ed a quelle extrascolastiche
realisticamente utilizzabili.
Questo
modo di impostare l'insegnamento richiede un'attiva partecipazione
degli insegnanti tecnico-pratici nei consigli di classe, sia in sede
di programmazione sia in sede di valutazione degli alunni, anche
quando essi partecipano ai consigli di classe a titolo consultivo, ai
sensi dell'art. 5 del D.L. n. 434/79, convertito nella Legge 566/79.
Negli
istituti che attuano iniziative di sperimentazione, a norma dell'art.
3 del D.P.R. n. 419/74, gli organi collegiali interessati potranno
proporre di adottare nelle classi sperimentali le modalità di
valutazione già sperimentale da alcune istituzioni scolastiche. Tali
modalità di valutazione prevedono che tutti i componenti del
Consiglio di classe, ciascuno per le proprie competenze ed anche per
la medesima disciplina, elaborino un giudizio analitico sulle capacità
e sul reale livello di conoscenze ed esperienze raggiunto nel corso
dell'anno scolastico dai singoli allievi. Sarà il Consiglio stesso,
conseguentemente, con voto equivalente di tutti i componenti, a trarre
le conclusioni dai giudizi e a trasformarli in voti.
Circolare
Ministeriale n. 28
Prot.n. 1201/B/1/A
Roma, 3 Febbraio 2000
OGGETTO:
Legge 3 maggio 1999, n.124 - Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico. Insegnanti tecnico-pratici.
Com'è
noto, l'art.5 della legge indicata in oggetto, nel modificare
l'art.5 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, approvato con D.Lvo. 16.4.1994, n.297, ha previsto una
nuova disciplina per gli insegnanti tecnico-pratici, relativamente
ai seguenti profili:
-
gli insegnanti tecnico pratici, anche quando il loro insegnamento si
svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di
voto deliberativo, del consiglio di classe;
-
le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative
alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono
autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza
didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto
unico, poi, viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle
proposte formulate nonché degli elementi di giudizio forniti dai
due docenti interessati.
Per
completezza di quadro espositivo, va altresì, evidenziato che
l'art.5, comma 4, del D.Lvo. 297/1994, ora modificato dall'art.5
della legge n.124, conserva, invece, validità per gli assistenti
addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti
delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche nelle
istituzioni scolastiche.
Si
ricorda che, in base alla normativa precedente (art.5, comma 4, del
D.Lvo n.297/1994, ora modificato), i docenti tecnico pratici
compresenti facevano parte a titolo consultivo del consiglio di
classe, con la conseguenza che le proposte di voto ai fini delle
valutazioni periodiche e finali erano formulate dai docenti di
materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico pratici
compresenti.
Ciò
premesso, sembra innanzitutto non irrilevante considerare che
dall'applicazione della nuova normativa deriva una maggiore e più
funzionale coerenza dell'azione di tali insegnanti rispetto
all'offerta formativa nel suo complesso e alla capacità della
stessa di incidere produttivamente sui processi di apprendimento.
Tale
nuova situazione va inquadrata nel più ampio e articolato quadro di
rapporti e di interazioni dei docenti tecnico pratici con i docenti
con i quali l'insegnamento è svolto in compresenza, con i consigli
di classe e, in ultima analisi, con la scuola nel suo complesso.
In
particolare, l'azione dei due docenti compresenti - quello di
materie teoriche e quello di materie pratiche - deve impostarsi ed
esprimersi sinergicamente, sì da concretizzarsi in effettiva
codocenza attraverso l'individuazione congiunta degli obiettivi, una
armonica e coerente definizione dei reciproci ambiti di attività,
una scelta congiunta dei mezzi, degli strumenti e dei criteri di
valutazione ed opportuni raccordi tra i due momenti valutativi.
Pertanto,
da una parte l'attività dei due docenti deve essere strettamente
correlata sotto il profilo contenutistico e metodologico e,
dall'altra, gli stessi, nell'ambito della programmazione del
consiglio di classe, devono congiuntamente predisporre e attivare un
piano di attività che tenga conto, come previsto dalla legge n.
124/1999, degli ambiti di rispettiva competenza.
Alla
luce delle osservazioni sopra espresse, appare evidente che
un'applicazione della nuova normativa coerente con l'attuale
organizzazione didattica (che prevede nelle valutazioni intermedie
l'assegnazione di voti separati nelle materie con diversità di
prove scritte, orali, pratiche e di un voto unico nella valutazione
di fine anno) richiede che le relative proposte di voto - basate
sulle risultanze del registro personale proprio di ciascun docente -
siano adeguate ai seguenti criteri:
-
nelle materie insegnate in compresenza, per le quali è prevista
anche l'attribuzione del voto pratico, quando si tratti degli
scrutini intermedi, in cui i voti rimangono distinti, ciascun
docente formula autonomamente la propria proposta di voto,
sentito l'altro insegnante;
-
quando si tratti degli scrutini finali e anche nelle materie
insegnate in compresenza per le quali non è previsto il voto
pratico, ferma restando l'autonoma proposta di voto di entrambi
i docenti, il Consiglio di classe assegna il voto unico.
E'
appena il caso di far presente che, dall'innovazione legislativa
sopravvenuta discende ancora, sul piano funzionale, che gli ambiti
di competenza degli insegnanti tecnico-pratici, da gestire in
coerenza con le funzioni spettanti ai docenti di materie teoriche,
debbono organicamente e armonicamente inserirsi nel contesto degli
aspetti significativi dell'operato dei consigli di classe (dalla
programmazione, agli interventi più rilevanti relativi
all'organizzazione e all'erogazione dell'azione educativa e
didattica, alla verifica e valutazione in itinere e finale, alla
partecipazione a corsi di recupero e/o di approfondimento, colloqui
con le famiglie, iniziative deliberate dagli organi scolastici della
scuola, ecc.) facendo sì che ne risulti potenziato e arricchito
l'apporto di ciascuno e rafforzata e valorizzata la collegialità
delle scelte e delle decisioni di partecipazione alle attività
connesse con la didattica.
In
altri termini, le innovazioni apportate dalla nuova disciplina
nell'impegno formativo degli insegnanti tecnico pratici compresenti,
debbono rappresentare un'occasione importante per una maggiore e
migliore collaborazione e partecipazione di tutti i docenti,
singolarmente e collegialmente intesi, alla vita della scuola ed
occasione di crescita e di qualificazione.
Quanto
sopra in considerazione dell'obiettivo della Scuola di garantire
l'unitarietà della formazione dello studente.
Si
chiarisce che le nuove disposizioni si riferiscono ovviamente anche
ai docenti titolari dell'insegnamento di conversazione in lingua
straniera, in quanto tale insegnamento fa parte della tabella C
allegata al D.M. n.334 del 24.11.1994.
IL
MINISTRO
Prot.
n. 1877/b/1/a
Roma,
22 Febbraio 2000
Oggetto:
Esami di Stato. Formazione delle commissioni. Precisazioni e
chiarimenti. Anno scolastico 1999-2000
In relazione a quesiti pervenuti in ordine
alla partecipazione degli insegnanti tecnico pratici alle commissioni
degli esami di Stato, si conferma quanto indicato nella circolare
ministeriale n.277 del 19.11.1999, paragrafo "personale obbligato
alla presentazione della scheda".
Infatti,
mentre nel decorso anno era stabilito che l'obbligo di presentazione
della scheda sussisteva solo in relazione alle classi di concorso che
comportavano insegnamento con relativa attribuzione di voto, nel
corrente anno, a seguito della entrata in vigore della legge 3.5.1999,
n.124, che ha disposto, all'art.5, che gli insegnanti tecnico pratici,
anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno
parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del
consiglio di classe, l'obbligo di cui sopra deve intendersi riferito
anche ai predetti docenti tecnico pratici con insegnamento in
compresenza, alle condizioni e nei limiti indicati dalla cennata
circolare n.277. Pertanto, i medesimi docenti concorrono alla nomina
nelle commissioni quali commissari esterni, secondo i criteri definiti
dalla circolare n.277 e possono, in alternativa, essere designati
commissari interni dai consigli di classe.
Si precisa, inoltre, che la citata
disposizione della circolare n.277/1999 va applicata anche ai docenti
titolari dell'insegnamento di conversazione in lingua straniera, in
quanto tale insegnamento rientra nella tabella C allegata al D.M.
n.334 del 24.11.1994.
Per
contro, la medesima disposizione non può estendersi, per il corrente
anno scolastico, al personale appartenente al profilo professionale di
insegnante tecnico pratico o di assistente di cattedra
dell'ordinamento degli enti locali, passato alle dipendenze dello
Stato, ai sensi dell'art.8 della citata legge n.124/1999, in quanto il
trasferimento è intervenuto ad anno scolastico ormai inoltrato e
sulla base di modalità e procedure ancora in corso di definizione, in
conformità di quanto previsto dal quarto comma del citato art.8.
Con l'occasione si ribadisce, come già
comunicato nel decorso anno scolastico con c.d.s.n.01440 del 23.2.99,
che i docenti di sostegno non hanno titolo alla presentazione della
scheda di partecipazione alle commissioni perché non insegnano una
materia specifica. I docenti di sostegno hanno la facoltà di produrre
la scheda stessa nel caso in cui abbiano prestato effettivo servizio
almeno per un anno negli ultimi cinque, e siano in possesso di
abilitazione all'insegnamento di materie comprese nelle classi di
concorso di cui all'allegato 4 della citata circolare n.277.
IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Capo
Circolare
Ministeriale n. 272
Prot.
n. 11430/B/1/A
Roma 11 dicembre 2000
Oggetto: Formazione
delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico
2000/2001.
Con Decreto Ministeriale in corso di emanazione sono
stabiliti le modalità e i termini per l'affidamento delle materie
oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le
modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore.
Premesso che la normativa generale di riferimento, relativa agli esami
in questione, è contenuta:
- nella Legge
10.12.97, n. 425 (in G.U. n. 289 del 12.12.97) parzialmente
modificata dall'art. 21, comma 20 bis, della legge 15.3.1997, n. 59,
introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16.6.1998, n. 191; - nel
D.P.R.
23.7.98, n. 323 (in G.U. n. 210 del 9.9.98 - vedasi pure l'errata
corrige in G.U. n. 223 del 24.9.98); nel D.M. prima citato, in corso
di emanazione; nel
D.M. in data 20.11.2000, relativo alle modalità di svolgimento
della prima e della seconda prova scritta; - nel D.M.
in data 20.11.2000, riguardante le caratteristiche formali
generali della terza prova scritta; - nel D.M.
n. 358 del 18.9.98 (costituzione delle aree disciplinari); - nel
D.M n. 250 del 7.11.2000 (esami di Stato nei corsi sperimentali); -
nel D.M.
n. 243 del 26.10.2000 (certificazioni e relativi modelli da
rilasciare in esito al superamento dell'esame); nel D.M.
n. 49 del 24.2.2000 (tipologie di esperienze che danno luogo ai
crediti formativi),
con la presente circolare ed i sottoelencati allegati, che ne
costituiscono parte integrante, vengono fornite istruzioni di
carattere procedurale ed operativo su aspetti e profili particolari
della materia, vale a dire:
sulla formazione delle commissioni, con
particolare riguardo all'abbinamento delle classi, alla
designazione dei commissari interni, ecc.;
sulla partecipazione alle commissioni del
personale scolastico ed universitario;
sugli adempimenti richiesti ai capi di istituto ed
ai provveditori agli studi;
sui criteri di nomina dei presidenti e dei
commissari esterni.
Allegati:
1. Elenco
delle istituzioni universitarie con i rispettivi codici da
indicare nel modello ES-2;
2. Modello per la formulazione delle proposte di configurazione
delle commissioni, per la individuazione e comunicazione dei
nominativi dei commissari interni (mod.
ES-0), e relative istruzioni
per la compilazione;
3. Schede di partecipazione alle commissioni degli esami di
stato e istruzioni per la compilazione relative al personale
scolastico (mod.
ES-1) ed universitario (mod.
ES-2);
4. Elenco
delle classi di concorso e dei relativi codici da indicare nel
modello ES-1;
5. Elenco
delle materie rientranti nei programmi d'insegnamento dell'ultimo
anno di corso, con i codici relativi alle materie stesse ed alle
classi di concorso corrispondenti;
6. Tempificazione
degli adempimenti amministrativi e tecnici;
7. Priorità
ai fini della nomina dei presidenti;
8. Priorità
ai fini della nomina dei commissari;
9. Elenco
degli indirizzi dei corsi di studio di sperimentazione autonoma (di
solo ordinamento e di ordinamento e struttura - maxisperimentazione) e
dei relativi codici, da utilizzare per la formazione delle
commissioni;
10. Riepilogo
degli adempimenti dei Capi d'Istituto e dei Provveditori agli
Studi.
FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI
Abbinamento delle classi
Subito dopo l'indicazione da parte del Ministro delle materie affidate
ai commissari esterni e della materia oggetto della seconda prova
scritta, i Provveditori agli Studi e i Presidi, per la parte di
rispettiva competenza, attivano le procedure finalizzate alla
formazione delle commissioni, secondo i criteri appresso indicati.
Il Provveditore agli Studi, dandone comunicazione per iscritto,
assegna, ai fini del successivo abbinamento, le classi terminali
(comprendenti anche gli alunni eventualmente ammessi ad abbreviazioni
per merito od obbligo di leva) degli istituti paritari, pareggiati o
legalmente riconosciuti agli istituti statali di corrispondente
indirizzo, ove esistenti, oppure di indirizzi diversi.
Sono sottratti all'obbligo dell'abbinamento a classi di istituto
statale le classi dei sottoelencati licei linguistici non statali,
riconosciuti per legge. Non è, comunque, consentito agli stessi, in
quanto istituzioni scolastiche non statali, abbinare classi di
istituti legalmente riconosciuti o pareggiati:
civica scuola superiore femminile "Alessandro
Manzoni" di Milano;
civica scuola superiore femminile "Grazia
Deledda" di Genova;
istituto di cultura e lingue "Marcelline"
di Milano;
liceo linguistico femminile "Santa Caterina
da Siena" di Venezia Mestre;
liceo linguistico "Orsoline del Sacro
Cuore" di Cortina d'Ampezzo.
Le operazioni, finalizzate all'abbinamento di classi
terminali degli istituti paritari, legalmente riconosciuti e
pareggiati a classi terminali di istituti statali, hanno inizio già
all'atto della ricezione della presente circolare, con riferimento a
quei casi (riguardanti ad esempio i corsi di ordinamento), che si
presentino di immediata definizione.
Il Capo dell'Istituto statale, dal canto suo, ai fini della
costituzione delle commissioni nel proprio istituto (comprensivo delle
eventuali sezioni staccate e/o sedi coordinate) procede come segue:
ai sensi dell'art. 9 - comma 3 - del D.P.R. n. 323/98, ripartisce i
candidati esterni tra le diverse classi/commissioni dell'istituto
procurando che il loro numero massimo non superi il 50 per cento dei
candidati interni (ad ogni singola classe/commissione sono
complessivamente assegnati, di norma, non più di trentacinque
candidati). Nel caso in cui, per il numero rilevante di candidati
esterni, non fosse possibile rispettare il predetto limite, può
prevedere la costituzione di commissioni con un numero maggiore di
candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, anche superando,
laddove necessario, il numero di 35 candidati per classe/commissione;
dopo aver assegnato alle classi terminali i candidati esterni e gli
alunni ammessi ad abbreviazioni per merito od obbligo di leva,
avvalendosi dell'allegato modello ES-0 (all.
2), prefigura l'abbinamento delle classi tenendo conto delle
classi di istituto paritario, pareggiato o legalmente riconosciuto
eventualmente assegnate e sulla base dei seguenti criteri:
A. Per ciascuna classe terminale di
ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più
indirizzi di studio - va costituita una sola commissione.
B. E' consentito abbinare classi solo nell'ambito dello
stesso ordine scolastico. Si fa eccezione per le classi di corsi con
sperimentazione di ordinamento e di struttura (maxisperimentazione
autonoma) attivati in due ordini scolastici diversi, a condizione
che le classi da abbinare appartengano a corsi sperimentali i cui
titoli finali di studio in ordinamento siano tra loro corrispondenti
(es.: "Brocca" indirizzo scientifico-tecnologico attivato
presso istituti tecnici ed analogo indirizzo sperimentale
dell'ordine classico, scientifico e magistrale).
C. L'abbinamento tra le due classi/commissioni va effettuato
in modo che i commissari esterni, sulla base delle materie loro
affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare
su entrambe le commissioni. I commissari esterni, ai sensi dell'art.
8, comma 8, del Regolamento emanato con D.P.R. n. 323 del 23-7-1998,
svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.
L'abbinamento, nel caso in cui la lingua straniera sia affidata a
commissario esterno e sia oggetto di seconda prova scritta, va
effettuato tenendo conto non solo della classe di concorso
"46/A - Lingue e civiltà straniere", ma anche dei codici
corrispondenti alle diverse lingue.
D. L'abbinamento può essere effettuato, nell'ordine:
1. tra due classi/commissioni dello stesso
indirizzo di studio di ordinamento o sperimentale;
2. tra due classi/commissioni con indirizzi di studio
diversi, di ordinamento e/o sperimentali, qualora le materie
affidate ai commissari esterni siano le stesse tra i due indirizzi
o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso; avranno
priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i
quali esiste coincidenza delle materie oggetto della prova scritta
affidata al commissario esterno.
Fermo restando il prioritario, rigoroso rispetto delle
procedure di cui ai precedenti punti A, B, C, D, qualora per difficoltà
obiettive (ad esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui
appartengono le classi da abbinare) non si rendesse possibile accedere
ad una delle soluzioni individuate nei punti sopra menzionati, si potrà
procedere all'abbinamento tra due classi con indirizzi di studio
diversi, di ordinamento e/o sperimentali dello stesso ordine
scolastico, anche quando le materie affidate ai commissari esterni non
siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano
riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi
l'abbinamento sarà consentito anche nel caso in cui le materie o
classi di concorso coincidenti siano una sola. La fase in questione
potrà precedere quella dell'abbinamento tra le classi-commissioni
operanti in province diverse.
Detto criterio si intende applicabile anche al fine dell'abbinamento
di classi/commissioni di istituti non statali a classi/commissioni di
istituti statali, nonché in presenza di classi articolate. Inoltre,
lo stesso criterio vale al fine dell'abbinamento di due
classi/commissioni con indirizzi diversi per i quali è stato
designato un diverso numero di commissari esterni (2/3; 3/4; 2/4),
nonché in presenza di classi articolate.
Negli istituti che attuano sperimentazioni di solo ordinamento, i
candidati esterni che trovino possibilità di assegnazione solo a
classi sperimentali devono dichiarare se intendono sostenere gli esami
sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per
i corsi ordinari. In quest'ultimo caso si seguono i criteri fissati
per le classi articolate per quanto riguarda i commissari sia esterni
che interni.
Nelle situazioni sopra descritte il commissario o i commissari esterni
non in comune operano, in sede d'esame, limitatamente all'indirizzo
per il quale sono stati nominati, in modo che risulti rispettata la
parità numerica tra commissari esterni e interni.
Le proposte dei Capi d'Istituto di formazione e abbinamento delle
commissioni, comprensive dei nominativi dei commissari interni
designati, sono comunicate al Provveditore agli Studi, mediante
l'apposita scheda modello
ES-0 entro il 23 Gennaio 2001 (come
da allegato 6); tale scheda recherà anche i dati fatti tenere dai
capi di istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, abbinati ad
istituti statali.
Il Provveditore agli studi, in conformità dei criteri sopraindicati,
valuta le proposte formulate dai capi di istituto, provvede alle
modifiche ritenute necessarie, procede, quindi, prima in ambito
comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle
classi/commissioni rimaste isolate nell'istituto di appartenenza, in
quanto di numero dispari.
Qualora non si rendesse possibile in ambito provinciale, l'abbinamento
potrà avvenire tra classi/commissioni operanti in province diverse,
previa intesa tra i Provveditori agli studi interessati.
In caso di impossibilità di procedere all'abbinamento, il
Provveditore agli studi, in via eccezionale, propone la costituzione
di una commissione a se stante, nella quale, pertanto, la componente
esterna sarà nominata unicamente in funzione della commissione
medesima.
Il Provveditore agli Studi, una volta definito l'insieme degli
adempimenti finalizzati all'elaborazione delle proposte di
formazione/abbinamento delle commissioni, ne dà comunicazione al
Sistema Informativo utilizzando la scheda di rilevazione delle
configurazioni modello ES-0. Tale modello sarà utilizzato anche per
la comunicazione dei dati necessari per la predisposizione e l'inoltro
dei plichi occorrenti per la prima e la seconda prova scritta.
Pertanto, con esclusione dei dati riguardanti i commissari interni, la
scheda dovrà essere acquisita al sistema informativo con la funzione
"configurazioni valide ai soli fini dei plichi".
Tanto anche con riferimento alle commissioni non gestite attraverso
procedure informatizzate e, precisamente, a quelle delle province di
Bolzano e di Trento, della Regione Valle d'Aosta, delle scuole in
lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, dei corsi
sperimentali presso i Conservatori di musica e i licei musicali, degli
istituti per sordomuti.
Designazione dei commissari interni
Subito dopo l'indicazione delle materie affidate ai commissari esterni
e della materia oggetto della seconda prova scritta e l'effettuazione
delle operazioni di abbinamento delle classi/commissioni, ciascun
consiglio di classe designa i commissari interni, tenendo presenti i
seguenti criteri:
-
i commissari interni, il cui numero deve essere
pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti delle
materie non affidate ai commissari esterni, appartenenti al
consiglio della classe collegata alla commissione cui sono
assegnati i candidati, ovvero tra i docenti che, sulla base dei
regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno titolo a
partecipare allo scrutinio finale dei candidati interni;
-
è assicurata, comunque, la nomina del docente
della disciplina oggetto della prova scritta non assegnata al
commissario esterno;
-
le materie affidate ai commissari interni devono
essere scelte in modo da assicurare una equilibrata presenza delle
materie stesse e tenendo presente l'esigenza di favorire, per
quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue
straniere;
-
la scelta deve essere, altresì, coerente con i
contenuti della programmazione e del piano di lavoro del consiglio
di classe, in modo che i commissari interni possano effettivamente
concorrere, in sede d'esame, insieme alla componente esterna,
all'accertamento della preparazione dei candidati;
-
per le classi:
- articolate su più indirizzi di studio;
- nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie
diverse;
- nelle quali diversi gruppi di studenti seguono la medesima
lingua straniera ma con programmi diversi;
- nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre,
i commissari interni vanno designati in modo che
ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi
gruppi di alunni. Qualora non sia possibile assicurare tale
rappresentanza, si procede alla designazione di più commissari
interni con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di
candidati. In tale caso i commissari interni operano
separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di
candidati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra
commissari esterni ed interni;
-
il docente che insegna in più classi terminali può
essere designato per un numero di commissioni non superiore a due,
salvo casi eccezionali.
Nell'assoluta impossibilità di provvedere alla
designazione di un docente che appartenga alla stessa classe, il capo
d'istituto designa altro docente dello stesso corso o di classe di
diverso corso, anche se impegnato per la stessa funzione in altra
commissione.
Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i
commissari interni sono individuati dal capo di istituto tra i
docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di
istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri capi di
istituto.
Per i candidati ammessi alle abbreviazioni per merito od obbligo di
leva i commissari interni sono quelli della classe terminale alla
quale sono stati assegnati.
I docenti designati commissari interni, che usufruiscono delle
agevolazioni di cui all'art. 33 della L. n. 104 del 5.2.1992, hanno
facoltà di non accettare la designazione.
AVENTI TITOLO ALLA NOMINA ED ORDINI DI PRECEDENZA
I presidenti ed i commissari esterni delle commissioni
vengono scelti nell'ambito delle categorie di personale avente titolo
alla nomina secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei
criteri di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.M. sopracitato in corso di
emanazione. Gli allegati nn.
7 e 8
alla presente C.M. riportano, nell'ordine, le categorie di personale
aventi titolo, con indicazione della lettera corrispondente al loro
stato giuridico, da contrassegnare nell'apposita scheda di
partecipazione agli esami.
Le nomine sono disposte dal Ministero della Pubblica Istruzione, che,
a tale fine, si avvale delle procedure automatiche del sistema
informativo, sia per la costituzione delle commissioni corrispondenti
a classi con indirizzo di ordinamento che per quelle corrispondenti a
classi sperimentali.
PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
Sono obbligati alla presentazione della scheda:
-
dirigenti scolastici di istituti statali di
istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti
scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili;
-
docenti,
ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e
quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della
legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte
applicata, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di
istruzione secondaria superiore che insegnano, nelle classi
terminali e non terminali, le materie comprese nelle classi di
concorso riportate nell'allegato
n. 5 ovvero, coloro i quali, pur non insegnando
tali materie, appartengono alle classi di concorso riportate nell'allegato
4, ovvero coloro i quali svolgano le funzioni di preside
incaricato o di collaboratore del capo di istituto nelle scuole di
istruzione secondaria superiore con o senza esonero
dall'insegnamento;
-
docenti,
ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e
quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della
legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte
applicata,
con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine
dell'anno scolastico, ovvero fino al termine delle attività
didattiche, di istituti statali di istruzione secondaria superiore
che insegnano, nelle classi terminali e nelle classi non
terminali, materie rientranti nelle classi di concorso riportate
nell'allegato
n. 5, ovvero materie rientranti nelle classi di concorso
riportate nell'allegato
n. 4, in possesso di abilitazione all'insegnamento, ovvero del
diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per
l'accesso ai ruoli.
Tra i docenti delle predette categorie non sono compresi coloro
che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e
che si trovino in semiesonero sindacale, i quali, pertanto, hanno
la facoltà e non l'obbligo di presentare la scheda di
partecipazione agli esami. I medesimi, se consenzienti, possono
essere designati a svolgere la funzione di commissari interni.
PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA
SCHEDA
Possono presentare la scheda come presidenti:
-
capi di istituto e docenti di istituti statali di
istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di 5
anni scolastici e, quindi, non prima del 1.9.96; i docenti devono
possedere il requisito dell'anzianità minima di servizio di ruolo
prestato non inferiore ai 10 anni;
-
capi di istituto delle scuole medie statali in
possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie
superiori o che, pur non essendo in possesso di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori, sono titolari
di materie appartenenti a classe di concorso che, per effetto del
D.M. 10.8.1998, n.354, sulla costituzione di ambiti disciplinari,
sia stata aggregata a classe di concorso relativa a insegnamenti
di scuola secondaria superiore;
-
professori universitari di prima e seconda fascia,
anche fuori ruolo;
-
ricercatori universitari ed assistenti di ruolo,
ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n.4 e della legge 19
novembre 1990, n.341;
-
capi di istituto e docenti in possesso dei
requisiti richiesti, utilizzati ex artt. 453 (attività di studio,
ricerca e consulenza tecnica) e 456 (compiti connessi con la
scuola) del D.L.vo n. 297/94, purché autorizzati dal capo
dell'ufficio di utilizzazione; i docenti devono possedere il
requisito dell'anzianità minima di servizio di ruolo prestato non
inferiore ai 10 anni;
-
docenti delle Accademie di Belle Arti statali con
almeno 10 anni di anzianità di servizio di ruolo;
-
capi d'istituto e docenti (con almeno 10 anni di
anzianità di servizio) in situazione di handicap o che
usufruiscono, comunque, delle agevolazioni di cui all'art.33 della
L. n. 104 del 5.2.1992.
I requisiti di cui sopra s'intendono riferiti alle nomine a
presidente relative a tutte le tipologie di commissioni indicate
dalla presente circolare e nel rispetto delle specificità per
ciascuna di esse previste.
Possono presentare la scheda come commissari:
-
docenti in possesso dei requisiti richiesti,
utilizzati ex artt. 453 (attività di studio, ricerca e consulenza
tecnica) e 456 (compiti connessi con la scuola) del D.L.vo n.
297/94, purché autorizzati dal capo dell'ufficio di
utilizzazione;
-
docenti di istituti statali di istruzione
secondaria superiore, già di ruolo, collocati a riposo da meno di
5 anni scolastici e, quindi, non prima del 1.9.96;
-
docenti che negli ultimi cinque anni (con rapporto
di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico
o fino al termine delle attività didattiche), abbiano prestato
effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali di
istruzione secondaria superiore e nelle accademie di belle arti e
siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie
comprese nelle classi di concorso di cui all'allegato
n. 4;
-
docenti in situazione di handicap o che
usufruiscono, comunque, delle agevolazioni di cui all'art.33 della
L. n. 104 del 5.2.1992.
Il personale di cui sopra, non in costanza di rapporto di
servizio, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità,
di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai
fini del conferimento della nomina; il personale medesimo deve
presentare la scheda modello
ES-1 al Provveditore agli studi della provincia di residenza
ovvero all'ultimo istituto statale sede di servizio.
ESPERTI
Ai sensi dell'art. 6, 4° comma, del sopracitato D.M. in corso di
emanazione, in considerazione della specificità dei relativi
percorsi formativi, nelle commissioni d'esame presso gli istituti
professionali, tecnici e artistici, uno o più commissari esterni
possono essere nominati tra esperti del corrispondente settore
compresi in elenchi forniti dagli ordini professionali, dalle
associazioni di categoria, da istituzioni pubbliche.
OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni
rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni
proprie del personale della scuola. Non è, pertanto, consentito
rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede
non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione
diversi da quelli di servizio. Ogni inosservanza sarà
suscettibile di valutazione sotto il profilo disciplinare.
OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO CON
RIFERIMENTO A PARTICOLARI SITUAZIONI
I Capi d'Istituto di Scuola media e i docenti nominati nelle
commissioni degli esami di Stato di cui alla presente circolare
sono esonerati dagli esami di licenza media e dagli esami di
idoneità nelle scuole di istruzione secondaria superiore,
sempreché vi sia sovrapposizione temporale di attività. Si
intendono, pertanto, confermate le indicazioni di cui alla lettera
circolare prot. n. 4690 del 1°.4.99, con la quale i Capi
d'Istituto d'istruzione secondaria superiore sono stati invitati a
prevedere lo svolgimento degli esami di idoneità anche nel mese
di settembre prima dell'inizio delle lezioni e alla c.d.s. n. 1583
del 15.4.99, relativa alla nomina dei Presidi di Scuola media
nelle commissioni in argomento.
PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA
SCHEDA
E' preclusa la possibilità di presentare la scheda di
partecipazione a:
-
docenti che siano stati designati quali commissari
interni in istituti statali o in istituti paritari, legalmente
riconosciuti o pareggiati (per quei docenti di istituti statali
che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in
istituti non statali);
-
tutti coloro che non appartengono alle categorie
contemplate dalle vigenti disposizioni in materia o, che,
comunque, siano privi dei requisiti richiesti.
Non è, altresì, consentita la presentazione della scheda di
partecipazione al personale che si trovi in una della seguenti
posizioni:
-
sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per
aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio
risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di
inizio degli esami;
-
sia collocato fuori ruolo o utilizzato in altri
compiti ex art. 23, comma 5, C.C.N.L. 4.8.1995 del comparto del
personale della scuola;
-
sia impegnato, nell'espletamento della funzione
direttiva durante lo svolgimento dell'esame di Stato, quale
sostituto del Capo d'Istituto, sempreché quest'ultimo abbia
presentato la scheda di partecipazione alle commissioni (mod.
ES-1).
DIVIETI DI NOMINA
Gli aspiranti presidenti e commissari esterni non possono essere
nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola,
comprese sezioni staccate, sedi coordinate, scuole aggregate, in
altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali
abbiano prestato servizio negli ultimi due anni; la preclusione si
estende anche alle scuole di completamento dell'orario. Gli ultimi
due anni di servizio sono comprensivi dell'anno scolastico in cui
si svolge l'esame. Per istituto o scuola di servizio si intende
anche quella paritaria, legalmente riconosciuta o pareggiata, per
i docenti che insegnano, regolarmente autorizzati, sia in istituti
statali che in istituti paritari, legalmente riconosciuti o
pareggiati.
Gli aspiranti non possono essere, altresì, nominati nelle
commissioni d'esame operanti nella stessa scuola ove abbiano
prestato servizio, in commissione d'esame, in qualità di
presidente o di commissario esterno, nei due anni precedenti
l'anno in corso.
Parimenti, non si dà luogo alla nomina nei confronti
del personale:
-
destinatario di sanzioni disciplinari superiori
alla censura, inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello
precedente;
-
che risulti indagato o imputato per reati
particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la nomina
stessa;
-
che si sia reso autore nel corso di precedenti
esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede
disciplinare.
IMPEDIMENTO AD ESPLETARE L'INCARICO
L'impedimento ad espletare l'incarico deve essere comunicato
immediatamente, da parte degli interessati, al Provveditore agli
studi della provincia in cui ha sede la commissione.
La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve
essere immediatamente prodotta dai capi di istituto e dai docenti
rispettivamente al Provveditore agli studi della sede di titolarità
ed al proprio capo di istituto anche ai fini della predisposizione
dei conseguenti accertamenti.
PERSONALE DA ESONERARE
I Presidi e docenti nominati anche commissari governativi, in caso
di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a
giudizio dei competenti Provveditori agli Studi, non sia
praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall'incarico.
Per le procedure da seguire ai fini dell'esonero si rinvia all'allegato
10.
PERSONALE NON UTILIZZATO
Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e
docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a
disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno,
assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle
prove scritte. I Provveditori agli Studi e i Capi di istituto
dovranno, comunque, acquisire l'effettivo recapito rispettivamente
del personale direttivo e docente con riferimento a tutto il
periodo di svolgimento delle operazioni stesse.
SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle
commissioni, si fa rinvio all'art. 10 del D.P.R. n. 323/1998 e
all'art. 16 del D.M. sopracitato e alle disposizioni
dell'Ordinanza sugli esami di Stato, in corso di emanazione.
REPERIMENTO DEI PRESIDENTI E DEI COMMISSARI
Schede di partecipazione del personale scolastico (modello
ES-1)
Si allega alla presente un congruo numero di schede (modello
ES-1 comune al personale dirigenziale e docente) per la
raccolta dei dati occorrenti ai fini della costituzione delle
commissioni. La distribuzione tra i presidi delle scuole ed
istituti statali e pareggiati e tra i direttori delle accademie di
belle arti dovrà avvenire a cura dei Provveditori agli studi.
A decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, come indicato con
circolare ministeriale 30.8.2000, n.205, l'acquisizione dei dati
contenuti nelle schede di partecipazione ES-1
sarà effettuata direttamente dalle istituzioni scolastiche.
Le istruzioni
concernenti le modalità di compilazione del modello ES-1 sono
riportate in allegato al modello stesso; si raccomanda, prima
della compilazione, una attenta lettura delle medesime, con
particolare riguardo alla indicazione delle preferenze, e della
presente circolare, anche al fine di evitare errori o omissioni, e
prevenire l'insorgere di situazioni di contenzioso, frutto di
carente conoscenza delle disposizioni di cui trattasi. Si precisa,
comunque, che eventuali esposti in materia dovranno essere
adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle
disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alla
posizione di eventuali terzi interessati.
È appena il caso di far presente che eventuali dichiarazioni o
indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da indurre
in errore e da determinare situazioni di illegittimità nella
formazione delle commissioni, chiamano in causa la diretta
responsabilità dei compilatori delle schede, ivi compresi il
personale a riposo e i docenti a tempo determinato non in servizio
nel corrente anno scolastico e che presentano, quindi, la scheda
ES-1 al Provveditore agli Studi della provincia di residenza o
all'ultimo istituto statale sede di servizio.
Tenuto conto della delicatezza dell'adempimento e dei riflessi che
potrebbero derivarne, sia con riguardo alla correttezza delle
operazioni che nelle posizioni soggettive del personale
interessato, i Provveditori agli Studi e i dirigenti scolastici,
per la parte di rispettiva competenza, cureranno che le attività
di trasmissione dei dati al sistema informativo e i relativi
controlli siano effettuati con la massima oculatezza e precisione,
opportunamente sensibilizzando al riguardo gli operatori addetti
alla specifica incombenza. Dell'espletamento dell'attività di
controllo farà fede l'apposizione del visto d'obbligo, in calce
alla scheda da parte dei detti responsabili. In particolare,
l'abituale dimora deve essere quella in atto alla data di
sottoscrizione della scheda con indicazione della decorrenza. I
Provveditori agli Studi, inoltre provvederanno ad acquisire,
integrare, modificare i dati relativi ai capi d'Istituto e ai
docenti, secondo le indicazioni contenute nell'allegato
10.
Si richiama l'attenzione, altresì, sul fatto che il personale
della scuola, appartenente alle tipologie D, E, F, G, H, avente
titolo alla nomina a commissario, può contestualmente chiedere
anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso
dei requisiti richiesti.
Schede di partecipazione del personale universitario (modello
ES-2)
Unitamente alla presente viene inviato ai Rettori delle Università
e dei Politecnici ed ai Direttori degli Istituti di istruzione
universitaria, un congruo numero di schede (modello
ES-2) che potranno essere compilate dal personale interessato
alla nomina a presidente; dette schede una volta compilate,
dovranno essere consegnate ai Rettori o ai Direttori entro il
19.1.2001.
Le istruzioni
concernenti le modalità di compilazione del modello ES-2 sono
riportate in allegato al modello stesso; si raccomanda, prima
della compilazione, una attenta lettura delle medesime, con
particolare riguardo alla indicazione delle preferenze.
I Rettori e i Direttori avranno cura di apporre, in calce a
ciascun modulo compilato dagli aspiranti, il proprio visto a
convalida della veridicità delle dichiarazioni rese dagli
interessati e accertabili d'ufficio, nonché di far apporre il
codice identificativo relativo all'Università, Politecnico o
Istituto di appartenenza (come da allegato
n. 1). Nell'apposito spazio predisposto in calce ai moduli
potranno, inoltre, essere formulate osservazioni circa motivi di
inopportunità della nomina del docente o del ricercatore.
Il personale docente universitario indicherà sulla scheda la
Direzione Generale o Ispettorato di riferimento, barrando la
relativa casella; successivamente il Ministero dell'Università e
della ricerca scientifica e tecnologica verificherà la coerenza
della scelta effettuata dall'aspirante con la materia insegnata e
la confermerà o modificherà nell'apposito spazio.
Le schede dovranno pervenire al predetto Ministero - Dipartimento
per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio VII, entro
il termine tassativo del 23.1.2001.
Il medesimo Ministero provvederà esclusivamente all'inoltro delle
schede degli aventi titolo alle singole Direzioni Generali e
all'Ispettorato per l'istruzione artistica, entro e non oltre il
2.2.2001.
Resta inteso che non dovranno compilare le schede i professori e
ricercatori destinatari di sanzioni disciplinari superiori alla
censura, inflitte nell'anno accademico in corso o in quello
precedente, ovvero che si siano resi autori di comportamenti
scorretti nel corso di precedenti esami previamente contestati in
sede disciplinare.
I Rettori e i Direttori valuteranno, con attento e prudente
apprezzamento, l'opportunità di trasmettere le domande di coloro
che risultino imputati o indagati per reati particolarmente gravi,
comportanti incompatibilità con la nomina.
CRITERI DI NOMINA DEI PRESIDENTI
Nomine su preferenze e d'ufficio dei capi d'istituto
d'istruzione secondaria superiore.
Le nomine sono disposte, inizialmente, considerando le preferenze
- che, si ricorda, devono ricadere nella regione di servizio o di
abituale dimora - espresse dagli aspiranti appartenenti allo stato
giuridico A di cui all'allegato
7 (capo d'istituto d'istruzione secondaria superiore,
dirigente scolastico di convitto nazionale o di educandato
femminile), nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla
scheda di partecipazione (modello
ES-1).
Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie
di personale avente titolo alla nomina a presidente, si procede
alla nomina d'ufficio dei capi d'istituto d'istruzione secondaria
superiore - ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti
nazionali e degli educandati femminili - nell'ambito della
provincia di abituale dimora o di servizio dei medesimi, secondo
quanto stabilito alla lettera b) del primo comma dell'art. 7 del
D.M. sopracitato e con le modalità riportate al successivo
paragrafo, riguardante le nomine d'ufficio, punto 1.
Nomine su preferenze delle altre categorie di personale avente
titolo
Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale degli
appartenenti allo stato giuridico A, sono disposte le nomine sulle
preferenze espresse dalle altre categorie di personale avente
titolo alla nomina a presidente, nello stesso ordine in cui le
stesse preferenze sono state indicate sulla scheda di
partecipazione (modello
ES-1 o modello
ES-2). Si ricorda che le preferenze devono ricadere nella
regione di servizio o di abituale dimora.
Nomine d'ufficio
Si procede, quindi, alla designazione dei presidenti delle
rimanenti commissioni disponendo le nomine d'ufficio nei confronti
degli aspiranti che non hanno ottenuto la nomina nel corso delle
operazioni di cui sopra, secondo il seguente ordine:
1. sulle sedi d'esame comprese nella
provincia a cui appartiene il comune di servizio o di abituale
dimora, indicato come più gradito nel caso di nomina d'ufficio
(con l'esclusione dei capi d'istituto di istruzione secondaria
superiore in quanto già esaminati in una fase precedente);
2. sulle sedi d'esame della provincia limitrofa,
eventualmente indicata come più gradita nel caso di nomina
d'ufficio;
3. d'ufficio, su tutte le altre sedi della regione di
abituale dimora o servizio in base alle tabelle di viciniorità
tra le province;
coloro i quali, avendone titolo, aspirano sia alla
nomina come presidente che a quella come commissario, una volta
concluse le predette fasi a domanda e d'ufficio, vengono presi in
esame nella successiva fase di nomina a presidente solo dopo che
sia stata verificata la possibilità di nominarli come commissari
nella regione di abituale dimora o di servizio;
4. d'ufficio, su tutte le altre sedi,
sempre in base ai criteri di vicinanza territoriale stabiliti
dalle predette tabelle.
In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina,
sia su preferenza che d'ufficio, gli aspiranti aventi titolo a
parteciparvi vengono presi in considerazione in base all'ordine di
precedenza di cui all'art. 5 comma 1 del D.M. sopracitato (si veda
l'allegato
7: "priorità di nomina per i presidenti"); a parità
di condizioni, l'ordine di nomina è stabilito prima dall'anzianità
di servizio e, poi, dall'anzianità anagrafica.
In ogni caso, ciascun aspirante viene preso in considerazione
prioritariamente per la nomina in commissioni comprendenti
indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene il proprio
istituto di servizio (per il personale a riposo si fa riferimento
all'ultima sede di titolarità); solo successivamente per la
nomina in commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine di
studi. Per il personale a riposo il riferimento è l'ultima sede
di titolarità.
Per il personale universitario la nomina viene effettuata, nel
rispetto dei criteri indicati, con priorità nelle commissioni
relative a classi che seguano il primo indirizzo indicato sul modello
ES-2, poi nelle commissioni dell'altro indirizzo indicato sul
medesimo modello, successivamente nelle rimanenti commissioni di
competenza della Direzione Generale o Ispettorato da cui dipende
il primo indirizzo ed, infine, nelle commissioni di competenza
della Direzione Generale o Ispettorato da cui dipende il secondo
indirizzo.
L'assegnazione ad una delle commissioni operanti nella sede su cui
viene disposta la nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri
sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le scuole, i
distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del
Ministero contenente l'elenco delle scuole di istruzione
secondaria superiore ed artistica. Qualora nel medesimo istituto
risultino operanti più commissioni, verranno esaminate, ai fini
dell'assegnazione, prioritariamente quelle costituite da classi
dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da
classi di istituti diversi, in quest'ultimo caso verranno
considerate per prime quelle i cui istituti appartengano allo
stesso comune.
CRITERI DI NOMINA DEI COMMISSARI ESTERNI
Le nomine sono disposte nel seguente ordine e tenendo presenti le
preclusioni di cui all'art. 13 del D.M. sopracitato:
1. a domanda, sulle sedi d'esame comprese
nei comuni di abituale dimora o di servizio, nell'ordine in cui
sono stati indicati tra le preferenze;
Alla precedente fase 1 partecipano esclusivamente
i docenti con contratto a tempo indeterminato e i docenti a riposo
da meno di cinque anni (stati giuridici C, D, E, F, G ed H,
riportati nell'allegato
8).
2. A domanda, sulle sedi d'esame comprese
nelle preferenze, espresse nella scheda di partecipazione,
relative alla provincia di abituale dimora e di servizio;
3. d'ufficio, sulle sedi d'esame relative al comune di
abituale dimora e di servizio;
Alle precedenti fasi 2 e 3 partecipano,
nell'ordine, i docenti con contratto a tempo indeterminato, i
docenti a riposo da meno di cinque anni e i docenti con contratto
a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al
termine dell'attività didattica in possesso dell'abilitazione
all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame (stati giuridici
C, D, E, F, G, H, I ed L, riportati nell'allegato
8).
4. D'ufficio, sulle rimanenti sedi
d'esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di
abituale dimora o di servizio, esaminate secondo i criteri di
viciniorità tra comuni della stessa provincia;
5. a domanda, sulle altre sedi eventualmente indicate
nella scheda di partecipazione e comprese nella regione di
abituale dimora e di servizio;
6. d'ufficio, sulle rimanenti sedi della regione di
abituale dimora o servizio, a partire dalla provincia limitrofa
eventualmente indicata come più gradita nel caso di nomina
d'ufficio;
Alle precedenti fasi 4, 5 e 6, oltre al personale
che ha partecipato alle prime tre fasi ed in subordine al
medesimo, partecipano i docenti con contratto a tempo determinato
fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine
dell'attività didattica non in possesso dell'abilitazione
all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame.
7. Su tutte le altre sedi d'esame a
livello nazionale, assegnate in base ai criteri di vicinanza
territoriale stabiliti dalle tabelle di viciniorità tra
province.
Alla precedente fase 7 partecipano, oltre alle
categorie di personale degli stati giuridici C, D, E, F, G, H, I,
L (di cui all'allegato
8) i docenti forniti di abilitazione che negli ultimi 5 anni
(con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine
dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche)
abbiano prestato effettivo servizio, almeno per un anno, in
istituti statali di istruzione secondaria superiore. Per questa
categoria di personale (stato giuridico M) si procede alla nomina
d'uffico dopo aver tenuto conto delle preferenze espresse nella
scheda di partecipazione. In ciascuna delle sopraelencate fasi di
nomina, l'aspirante viene preso in considerazione, nell'ordine, in
base alle precedenze di cui all'art. 6 del D.M. sopracitato (si
veda l'allegato
8: "priorità di nomina per i commissari") e, a
parità di condizione, in base all'anzianità di servizio e, da
ultimo, all'anzianità anagrafica:
a. nelle commissioni con indirizzi
dell'ordine scolastico di appartenenza, prioritariamente in
ragione della propria materia di insegnamento e,
successivamente, per altra materia compresa nella propria classe
di concorso;
b. nelle commissioni con indirizzi di altro ordine
scolastico, per una materia compresa nella propria classe di
concorso.
Nel caso di indisponibilità, nell'ambito della
regione, di docenti appartenenti alla stessa classe di concorso,
la nomina viene disposta, ove possibile, nei confronti di docenti
appartenenti a classe di concorso affine.
L'assegnazione ad una delle commissioni operanti nella sede su cui
viene disposta la nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri
sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le scuole, i
distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del
Ministero contenente l'elenco delle scuole di istruzione
secondaria superiore ed artistica. Qualora nel medesimo istituto
risultino operanti più commissioni, verranno esaminate, ai fini
dell'assegnazione, prioritariamente quelle costituite da classi
dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da
classi di istituti diversi, in quest'ultimo caso verranno
considerate per prime quelle i cui istituti appartengano allo
stesso comune.
CRITERI DI NOMINA NELLE COMMISSIONI DI LICEO
CLASSICO EUROPEO
Le commissioni comprendenti classi di istituti
statali che seguono l'indirizzo di "Progetto di Liceo
Classico Europeo" debbono essere costituite dal presidente e
da almeno due commissari esterni provenienti da istituzioni
scolastiche nelle quali è in atto tale sperimentazione; il
predetto personale dovrà indicare nella scheda di partecipazione
il codice dell'istituto presso il quale ha maturato la specifica
esperienza dichiarata ed in quale anno scolastico.
L'assegnazione a dette commissioni è effettuata secondo i criteri
sopra descritti, con l'eccezione che vengono esaminate anche
preferenze esterne alla regione di abituale dimora e servizio;
queste ultime nomine precedono quelle d'ufficio sulle rimanenti
sedi del territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'art.
9, commi 1 e 2, del D.M. sopracitato. Nelle commissioni con classi
di "Progetto di Liceo Classico Europeo", alle quali non
sia stato possibile assegnare personale in possesso di esperienza
specifica, è nominato personale che abbia operato in corsi
sperimentali e, da ultimo, il personale appartenente ai corsi
ordinari.
COMMISSIONI NEI CORSI A INDIRIZZO MUSICALE
PRESSO I CONSERVATORI DI MUSICA
Per quel che concerne la composizione delle
commissioni si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 7 del
D.M. n. 250 del 7.11.2000.
In particolare, per quanto concerne i Licei musicali sperimentali
attivati presso i Conservatori di Musica il Presidente è scelto
tra le seguenti categorie, dando comunque precedenza a coloro che
sono impegnati in analoga sperimentazione:
a. Direttore di Conservatorio o di Istituto musicale
pareggiato, in servizio o a riposo da non più di 5 anni;
b. Docenti di ruolo di composizione o con diploma di
composizione in servizio presso Conservatori di Musica o istituti
musicali pareggiati oppure a riposo da non più di 5 anni;
c. Docenti di ruolo di Storia della Musica in servizio
presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati
oppure a riposo da non più di 5 anni;
d. Docenti di ruolo di "Scuole" principali di
durata decennale in servizio presso Conservatori di Musica o
Istituti musicali pareggiati oppure a riposo da non più di 5
anni.
COMMISSIONI NELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
Nel ricordare che le indicazioni e le istruzioni
per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane
all'estero sono diramate dal Ministero degli Affari Esteri, si
richiama l'attenzione sulla diversità dei programmi
d'insegnamento adottati in tali scuole rispetto alle
corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale e,
quindi, sulla necessità che lo svolgimento delle prove d'esame
sia coerente con i programmi stessi.
IL MINISTRO
UTILIZZAZIONI
DEGLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI
Tratto dal Contratto
Collettivo Decentrato Prov.le del 29-7-1999
Art.
21 - Articolazione delle utilizzazioni degli Insegnanti
Tecnico-Pratici
1. Qualora le unità
di personale I.T.P., distinte classe di concorso, siano superiori alle
disponibilità risultanti dall'adeguamento degli organici di diritto,
si terrà conto nell'ordine alle sottoelencate specifiche esigenze:
- progetti relativi alla dispersione
scolastica, all'inserimento di alunni handicappati e stranieri e allo
sviluppo dell'attività multimediale di cui alla direttiva n. 318/95
nonché qualsiasi attività connessa con la sperimentazione
dell'autonomia didattica e organizzativa.
- alle attività integrative di cui
alla direttiva n. 113/96.
2. L'utilizzazione
del personale appartenente alle graduatorie con esubero, compresi i
titolari, avverrà nelle suddette attività prioritariamente a
domanda.
3. Il personale
I.T.P. rimasto ulteriormente in esubero, dopo le operazioni disposte a
domanda e fatta salva l'eventuale quota di messa a disposizione per le
supplenze brevi, potrà essere utilizzato anche d'ufficio
limitatamente alle attività individuate nel ruolo di appartenenza.
4. Per
l'utilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici nella stessa o in
altra classe di concorso, o in altro ruolo, valgono le disposizioni
del presente contratto attinenti a tutto il personale, oltre quelle di
cui ai commi 12 e 13 dell'art. 2 del CCDN del 23-6-1998, integrato il
21-6-1999.
5. Gli insegnanti
tecnico-pratici individuati quali soprannumerari o appartenenti a
ruoli con soprannumero potranno essere utilizzati altresì, a domanda,
purché in possesso di titoli ritenuti idonei, nei laboratori di
informatica degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado,
ivi inclusi i laboratori attivati con la sperimentazione
dell'introduzione dell'informatica nei programmi di matematica e
fisica nel biennio della scuola secondaria superiore.
6. In applicazione
del comma 12 dell'art. 2 del CCDN del 23-6-1998, gli I.T.P. utilizzati
in provincia diversa da quella di titolarità, possono essere
confermati, a domanda nella provincia in cui sono stati utilizzati.
7. Dopo aver
coperto tutti i posti vacanti o disponibili, qualora permangono
situazioni di soprannumero gli insegnanti tecnico-pratici possono
essere utilizzati, previa delibera del collegio dei docenti per:
a) sdoppiamento delle classi nelle
attività di laboratorio al fine di consentire un più proficuo
utilizzo delle attrezzature;
b) realizzazione di attività
deliberate dal collegio dei docenti a norma degli artt. 24 e 25 del
CCNL sottoscritto il 26-5-1999;
c) utilizzazione in istituti di altro
ordine e tipo, ove se ne ravvisi la necessità, per lo svolgimento di
attività didattiche tecnico-scientifiche connesse con la
realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e
strutture, previa richiesta degli istituti interessati.