COMPITI DEGLI ITP

VECCHIA NORMATIVA

Partecipazione Consigli di Classe (T.U. 297/94)

Circolare n. 114/94

C.M. n. 104/88

 

 

NUOVA NORMATIVA

C.M. n. 28/2000

Partecipazione Esami di Stato a.s. 1999/2000

Partecipazione Esami di Stato a.s. 2000/2001

Utilizzazioni degli I.T.P.

 

COMPITI DEGLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI

(tratto dal DM n. 357/98)

 Gli insegnanti tecnico pratici devono essere in possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali in ordine al settore o ai settori disciplinari previsti da ciascuna classe di concorso:

-    Sicuro dominio dei contenuti delle discipline.

-     Padronanza dei programmi relativi agli insegnamenti previsti e conoscenze delle linee generali dell’intero curricolo.

-     Conoscenza del ruolo formativo assegnato ai singoli insegnamenti in relazione alle finalità formative perseguite dai curricoli anche in vista dell’elaborazione di proposte migliorate a carattere sperimentale.

-     Conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, dell’età evolutiva, cognitiva.

-      Preparazione su metodi e strumenti diagnostici dei livelli di apprendimento dei discenti finalizzati sia alla rilevazione della loro formazione nella fase iniziale che alla registrazione dei successivi ritmi di apprendimento.

 In particolare, per quanto attiene alle sue specifiche attività didattiche, il docente tecnico-pratico dovrà dimostrare d’aver acquisito la capacità di coadiuvare l’insegnante di teoria nelle attività di laboratorio, in coerenza con la programmazione effettuata e precisamente:

-    nel concorrere all’acquisizione della situazione di ingresso di ogni alunno;

-     nel concorrere, nell’ambito del consiglio di classe, congiuntamente con il docente di teoria, alla programmazione dell’attività didattica;

-      nel progettare ed organizzare le attività di laboratorio in funzione della programmazione effettuata;

-      nell’illustrare le procedure operative delle attività di laboratorio;

-       nel concorrere con il docente teorico nel seguire il lavoro degli alunni;

-       nel valutare con il docente teorico il lavoro degli alunni sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di classe in sede di programmazione.

 Per quanto riguarda invece i laboratori ai quali è preposto, il docente tecnico-pratico, in quanto responsabile dell’efficienza e del funzionamento degli stessi, deve conoscere i criteri per la definizione degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le disposizioni per la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico e per la gestione del materiale di consumo, nonché essere in possesso della

-      conoscenza delle odierne problematiche dell’educazione permanente, dell’orientamento e individuazione delle possibili forme di acquisizione di dati utili per la percezione delle attitudini e delle tendenze in atto dei discenti;

-       conoscenza degli strumenti bibliografici e dei più aggiornati libri di testo in uso nelle scuole;

-       pratica dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, cui far ricorso per il proprio aggiornamento culturale e professionale;

-       conoscenza delle competenze degli organi collegiali e capacità di interagire efficacemente con gli stessi;

-       capacità di lavoro di gruppo per l’elaborazione e lo sviluppo di una articolata programmazione didattico-educativa, nell’ambito del progetto di istituto;

-         conoscenza della Carta dei Servizi della Scuola;

-         conoscenza della dimensione europea nei programmi di insegnamento;

-        padronanza di competenze sociali, relative all’organizzazione dell’apprendimento e alla gestione di gruppi e relazionali, per la conduzione dei rapporti con i diversi soggetti sociali.  

ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

ART. 5 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE

1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate.

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe.

A) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

B) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;

C) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;

D) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.

3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei paesi membri della comunità europea.

4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico-pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.

5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126,145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.

9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo.

10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h),ed i) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell'articolo 10, comma 10.

CIRCOLARE 5 aprile 1994, n.114

Insegnanti tecnico pratici - Partecipazione ai consigli di classe nelle classi ordinarie e in quelle sperimentali

In coerenza con gli orientamenti a suo tempo recepiti nel disegno di legge approvato in data 8.4.93 dal Consiglio dei Ministri (inoltrato alla Camera dei deputati con il n. 2554) ed avente ad oggetto la piena partecipazione degli insegnanti tecnico-pratici ai consigli di classe, anche qualora tali docenti impartiscono in copresenza gli insegnamenti ai quali sono preposti, si ribadisce l'esigenza, in conformità al principio di unicità della funzione docente stabilito dall'art. 18 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, di un'attiva partecipazione dei predetti insegnati nei consigli di classe, sia in sede di programmazione dell'attività didattica sia in sede di valutazioni periodiche e finali degli alunni, anche quando essi partecipano ai suindicati organi collegiali a titolo consultivo, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 6 settembre 1979 n. 434, convertito nella Legge 8 novembre 1979, n. 566.

Si ritiene al riguardo necessario precisare, superando definitivamente una prassi e una linea interpretativa talora invalse negli anni trascorsi, che l'attuazione più coerente del citato disposto di legge deve comportare la partecipazione effettiva e piena dei docenti in oggetto a tutti i momenti dell'attività didattica, anche quando il loro insegnamento si svolga in copresenza con altri docenti, con il solo limite, fissato dalla legge in tal caso, dall'espressione del giudizio in consiglio di classe a titolo consultivo sia per il voto da attribuire nella specifica materia svolta dall'insegnante tecnico pratico copresente sia per il voto di condotta che, infine, per la complessiva valutazione scolastica dello studente.

Conseguentemente, in corretta applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, i consigli di classe, specie in sede di valutazione intermedia e finale, devono in ogni caso registrare l'effettiva presenza anche dell'insegnante tecnico-pratico copresente affinché abbiano formale validità le loro deliberazioni.

Circolare Ministeriale 14 aprile 1988, n. 104

Oggetto: Insegnanti tecnico-pratici - risposta a quesiti.

 A seguito di quesiti pervenuti si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni in merito alle due questioni qui elencate, relative all'attività degli insegnanti tecnico-pratici:

a) l'obbligo sancito dal secondo comma dell'art. 88 del D.P.R. n. 417/74, per i predetti docenti di rimanere a disposizione dell'istituto tre ore settimanali per le esigenze connesse con la preparazione delle esercitazioni e la cura delle attrezzature;

b) la valutazione degli alunni da parte degli insegnanti tecnico-pratici nei consigli di classe.

In ordine alla prima questione si fa presente che la C.M. 26 marzo 1976, n. 82, aveva già disposto, secondo le formulazioni letterale del citato art. 88, che tale prestazione deve essere considerata nell'ambito delle 20 ore mensili da destinarsi ad attività non di insegnamento chiarendo, comunque, che le 3 ore predette costituivano un limite massimo e la loro concreta gestione andava attribuita al collegio dei docenti.

Le parziali innovazioni introdotte in materia di orario di lavoro del personale docente dall'art. 12 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, comportano che le ore in questione debbano essere effettuate nel quadro delle attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola (210 ore annue), previste dal comma 7 dello stesso articolo 12, ferma restando la competenza del collegio dei docenti - richiamata espressamente dal comma 5 - alla programmazione annuale di tali attività

Circa la valutazione da parte degli insegnanti tecnico-pratici degli alunni nei consigli di classe è necessario premettere anzitutto che una corretta impostazione didattica del rapporto degli insegnamenti teorici con quelli tecnico-pratici nei laboratori e nelle aziende richiede una costante correlazione, sotto il profilo contenutistico e metodologico, dell'attività del docente di teoria con quello dell'insegnante di esercitazioni.

E ciò al fine di rendere più qualificata e formativa l'attività degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori, reparti e nelle aziende.

Poiché le esercitazioni tecnico-pratiche sono finalizzate al riscontro concreto degli enunciati teorici ed al consolidamento interdisciplinare delle tecniche operative, esse vanno definite nei singoli consigli di classe con il concorso di tutti i docenti, i quali programmeranno obiettivi finali, traguardi intermedi, metodologie, collegamenti interdisciplinari e criteri di valutazione per rendere quanto più possibile produttivo l'apprendimento, in relazione alle strutture scolastiche esistenti ed a quelle extrascolastiche realisticamente utilizzabili.

Questo modo di impostare l'insegnamento richiede un'attiva partecipazione degli insegnanti tecnico-pratici nei consigli di classe, sia in sede di programmazione sia in sede di valutazione degli alunni, anche quando essi partecipano ai consigli di classe a titolo consultivo, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 434/79, convertito nella Legge 566/79.

Negli istituti che attuano iniziative di sperimentazione, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 419/74, gli organi collegiali interessati potranno proporre di adottare nelle classi sperimentali le modalità di valutazione già sperimentale da alcune istituzioni scolastiche. Tali modalità di valutazione prevedono che tutti i componenti del Consiglio di classe, ciascuno per le proprie competenze ed anche per la medesima disciplina, elaborino un giudizio analitico sulle capacità e sul reale livello di conoscenze ed esperienze raggiunto nel corso dell'anno scolastico dai singoli allievi. Sarà il Consiglio stesso, conseguentemente, con voto equivalente di tutti i componenti, a trarre le conclusioni dai giudizi e a trasformarli in voti.

Circolare Ministeriale n. 28
Prot.n. 1201/B/1/A                                                                                                                Roma, 3 Febbraio 2000

OGGETTO: Legge 3 maggio 1999, n.124 - Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico. Insegnanti tecnico-pratici.

Com'è noto, l'art.5 della legge indicata in oggetto, nel modificare l'art.5 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.Lvo. 16.4.1994, n.297, ha previsto una nuova disciplina per gli insegnanti tecnico-pratici, relativamente ai seguenti profili:

- gli insegnanti tecnico pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe;

- le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico, poi, viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.

Per completezza di quadro espositivo, va altresì, evidenziato che l'art.5, comma 4, del D.Lvo. 297/1994, ora modificato dall'art.5 della legge n.124, conserva, invece, validità per gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche nelle istituzioni scolastiche.

Si ricorda che, in base alla normativa precedente (art.5, comma 4, del D.Lvo n.297/1994, ora modificato), i docenti tecnico pratici compresenti facevano parte a titolo consultivo del consiglio di classe, con la conseguenza che le proposte di voto ai fini delle valutazioni periodiche e finali erano formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico pratici compresenti.

Ciò premesso, sembra innanzitutto non irrilevante considerare che dall'applicazione della nuova normativa deriva una maggiore e più funzionale coerenza dell'azione di tali insegnanti rispetto all'offerta formativa nel suo complesso e alla capacità della stessa di incidere produttivamente sui processi di apprendimento.

Tale nuova situazione va inquadrata nel più ampio e articolato quadro di rapporti e di interazioni dei docenti tecnico pratici con i docenti con i quali l'insegnamento è svolto in compresenza, con i consigli di classe e, in ultima analisi, con la scuola nel suo complesso.

In particolare, l'azione dei due docenti compresenti - quello di materie teoriche e quello di materie pratiche - deve impostarsi ed esprimersi sinergicamente, sì da concretizzarsi in effettiva codocenza attraverso l'individuazione congiunta degli obiettivi, una armonica e coerente definizione dei reciproci ambiti di attività, una scelta congiunta dei mezzi, degli strumenti e dei criteri di valutazione ed opportuni raccordi tra i due momenti valutativi.

Pertanto, da una parte l'attività dei due docenti deve essere strettamente correlata sotto il profilo contenutistico e metodologico e, dall'altra, gli stessi, nell'ambito della programmazione del consiglio di classe, devono congiuntamente predisporre e attivare un piano di attività che tenga conto, come previsto dalla legge n. 124/1999, degli ambiti di rispettiva competenza.

Alla luce delle osservazioni sopra espresse, appare evidente che un'applicazione della nuova normativa coerente con l'attuale organizzazione didattica (che prevede nelle valutazioni intermedie l'assegnazione di voti separati nelle materie con diversità di prove scritte, orali, pratiche e di un voto unico nella valutazione di fine anno) richiede che le relative proposte di voto - basate sulle risultanze del registro personale proprio di ciascun docente - siano adeguate ai seguenti criteri:

- nelle materie insegnate in compresenza, per le quali è prevista anche l'attribuzione del voto pratico, quando si tratti degli scrutini intermedi, in cui i voti rimangono distinti, ciascun docente formula autonomamente la propria proposta di voto, sentito l'altro insegnante;

- quando si tratti degli scrutini finali e anche nelle materie insegnate in compresenza per le quali non è previsto il voto pratico, ferma restando l'autonoma proposta di voto di entrambi i docenti, il Consiglio di classe assegna il voto unico.

E' appena il caso di far presente che, dall'innovazione legislativa sopravvenuta discende ancora, sul piano funzionale, che gli ambiti di competenza degli insegnanti tecnico-pratici, da gestire in coerenza con le funzioni spettanti ai docenti di materie teoriche, debbono organicamente e armonicamente inserirsi nel contesto degli aspetti significativi dell'operato dei consigli di classe (dalla programmazione, agli interventi più rilevanti relativi all'organizzazione e all'erogazione dell'azione educativa e didattica, alla verifica e valutazione in itinere e finale, alla partecipazione a corsi di recupero e/o di approfondimento, colloqui con le famiglie, iniziative deliberate dagli organi scolastici della scuola, ecc.) facendo sì che ne risulti potenziato e arricchito l'apporto di ciascuno e rafforzata e valorizzata la collegialità delle scelte e delle decisioni di partecipazione alle attività connesse con la didattica.

In altri termini, le innovazioni apportate dalla nuova disciplina nell'impegno formativo degli insegnanti tecnico pratici compresenti, debbono rappresentare un'occasione importante per una maggiore e migliore collaborazione e partecipazione di tutti i docenti, singolarmente e collegialmente intesi, alla vita della scuola ed occasione di crescita e di qualificazione.

Quanto sopra in considerazione dell'obiettivo della Scuola di garantire l'unitarietà della formazione dello studente.

Si chiarisce che le nuove disposizioni si riferiscono ovviamente anche ai docenti titolari dell'insegnamento di conversazione in lingua straniera, in quanto tale insegnamento fa parte della tabella C allegata al D.M. n.334 del 24.11.1994.

IL MINISTRO

Prot. n. 1877/b/1/a

Roma, 22 Febbraio 2000

Oggetto: Esami di Stato. Formazione delle commissioni. Precisazioni e chiarimenti. Anno scolastico 1999-2000

In relazione a quesiti pervenuti in ordine alla partecipazione degli insegnanti tecnico pratici alle commissioni degli esami di Stato, si conferma quanto indicato nella circolare ministeriale n.277 del 19.11.1999, paragrafo "personale obbligato alla presentazione della scheda".

Infatti, mentre nel decorso anno era stabilito che l'obbligo di presentazione della scheda sussisteva solo in relazione alle classi di concorso che comportavano insegnamento con relativa attribuzione di voto, nel corrente anno, a seguito della entrata in vigore della legge 3.5.1999, n.124, che ha disposto, all'art.5, che gli insegnanti tecnico pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe, l'obbligo di cui sopra deve intendersi riferito anche ai predetti docenti tecnico pratici con insegnamento in compresenza, alle condizioni e nei limiti indicati dalla cennata circolare n.277. Pertanto, i medesimi docenti concorrono alla nomina nelle commissioni quali commissari esterni, secondo i criteri definiti dalla circolare n.277 e possono, in alternativa, essere designati commissari interni dai consigli di classe.

Si precisa, inoltre, che la citata disposizione della circolare n.277/1999 va applicata anche ai docenti titolari dell'insegnamento di conversazione in lingua straniera, in quanto tale insegnamento rientra nella tabella C allegata al D.M. n.334 del 24.11.1994.

Per contro, la medesima disposizione non può estendersi, per il corrente anno scolastico, al personale appartenente al profilo professionale di insegnante tecnico pratico o di assistente di cattedra dell'ordinamento degli enti locali, passato alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'art.8 della citata legge n.124/1999, in quanto il trasferimento è intervenuto ad anno scolastico ormai inoltrato e sulla base di modalità e procedure ancora in corso di definizione, in conformità di quanto previsto dal quarto comma del citato art.8.

Con l'occasione si ribadisce, come già comunicato nel decorso anno scolastico con c.d.s.n.01440 del 23.2.99, che i docenti di sostegno non hanno titolo alla presentazione della scheda di partecipazione alle commissioni perché non insegnano una materia specifica. I docenti di sostegno hanno la facoltà di produrre la scheda stessa nel caso in cui abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno negli ultimi cinque, e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie comprese nelle classi di concorso di cui all'allegato 4 della citata circolare n.277.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Capo

Circolare Ministeriale n. 272

Prot. n. 11430/B/1/A
                                                                                                                                Roma 11 dicembre 2000

Oggetto: Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000/2001.

Con Decreto Ministeriale in corso di emanazione sono stabiliti le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Premesso che la normativa generale di riferimento, relativa agli esami in questione, è contenuta:
- nella Legge 10.12.97, n. 425 (in G.U. n. 289 del 12.12.97) parzialmente modificata dall'art. 21, comma 20 bis, della legge 15.3.1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16.6.1998, n. 191; - nel D.P.R. 23.7.98, n. 323 (in G.U. n. 210 del 9.9.98 - vedasi pure l'errata corrige in G.U. n. 223 del 24.9.98); nel D.M. prima citato, in corso di emanazione; nel D.M. in data 20.11.2000, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta; - nel D.M. in data 20.11.2000, riguardante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta; - nel D.M. n. 358 del 18.9.98 (costituzione delle aree disciplinari); - nel D.M n. 250 del 7.11.2000 (esami di Stato nei corsi sperimentali); - nel D.M. n. 243 del 26.10.2000 (certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame); nel D.M. n. 49 del 24.2.2000 (tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi),

con la presente circolare ed i sottoelencati allegati, che ne costituiscono parte integrante, vengono fornite istruzioni di carattere procedurale ed operativo su aspetti e profili particolari della materia, vale a dire:

  • sulla formazione delle commissioni, con particolare riguardo all'abbinamento delle classi, alla designazione dei commissari interni, ecc.;

  • sulla partecipazione alle commissioni del personale scolastico ed universitario;

  • sugli adempimenti richiesti ai capi di istituto ed ai provveditori agli studi;

  • sui criteri di nomina dei presidenti e dei commissari esterni.

  • Allegati:
    1. Elenco delle istituzioni universitarie con i rispettivi codici da indicare nel modello ES-2;
    2. Modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni, per la individuazione e comunicazione dei nominativi dei commissari interni (mod. ES-0), e relative istruzioni per la compilazione;
    3. Schede di partecipazione alle commissioni degli esami di stato e istruzioni per la compilazione relative al personale scolastico (mod. ES-1) ed universitario (mod. ES-2);
    4. Elenco delle classi di concorso e dei relativi codici da indicare nel modello ES-1;
    5. Elenco delle materie rientranti nei programmi d'insegnamento dell'ultimo anno di corso, con i codici relativi alle materie stesse ed alle classi di concorso corrispondenti;
    6. Tempificazione degli adempimenti amministrativi e tecnici;
    7. Priorità ai fini della nomina dei presidenti;
    8. Priorità ai fini della nomina dei commissari;
    9. Elenco degli indirizzi dei corsi di studio di sperimentazione autonoma (di solo ordinamento e di ordinamento e struttura - maxisperimentazione) e dei relativi codici, da utilizzare per la formazione delle commissioni;
    10. Riepilogo degli adempimenti dei Capi d'Istituto e dei Provveditori agli Studi.

    FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI

    Abbinamento delle classi
    Subito dopo l'indicazione da parte del Ministro delle materie affidate ai commissari esterni e della materia oggetto della seconda prova scritta, i Provveditori agli Studi e i Presidi, per la parte di rispettiva competenza, attivano le procedure finalizzate alla formazione delle commissioni, secondo i criteri appresso indicati.

    Il Provveditore agli Studi, dandone comunicazione per iscritto, assegna, ai fini del successivo abbinamento, le classi terminali (comprendenti anche gli alunni eventualmente ammessi ad abbreviazioni per merito od obbligo di leva) degli istituti paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti agli istituti statali di corrispondente indirizzo, ove esistenti, oppure di indirizzi diversi.

    Sono sottratti all'obbligo dell'abbinamento a classi di istituto statale le classi dei sottoelencati licei linguistici non statali, riconosciuti per legge. Non è, comunque, consentito agli stessi, in quanto istituzioni scolastiche non statali, abbinare classi di istituti legalmente riconosciuti o pareggiati:

  • civica scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di Milano;

  • civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" di Genova;

  • istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano;

  • liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia Mestre;

  • liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo.

  • Le operazioni, finalizzate all'abbinamento di classi terminali degli istituti paritari, legalmente riconosciuti e pareggiati a classi terminali di istituti statali, hanno inizio già all'atto della ricezione della presente circolare, con riferimento a quei casi (riguardanti ad esempio i corsi di ordinamento), che si presentino di immediata definizione.

    Il Capo dell'Istituto statale, dal canto suo, ai fini della costituzione delle commissioni nel proprio istituto (comprensivo delle eventuali sezioni staccate e/o sedi coordinate) procede come segue:
    ai sensi dell'art. 9 - comma 3 - del D.P.R. n. 323/98, ripartisce i candidati esterni tra le diverse classi/commissioni dell'istituto procurando che il loro numero massimo non superi il 50 per cento dei candidati interni (ad ogni singola classe/commissione sono complessivamente assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati). Nel caso in cui, per il numero rilevante di candidati esterni, non fosse possibile rispettare il predetto limite, può prevedere la costituzione di commissioni con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, anche superando, laddove necessario, il numero di 35 candidati per classe/commissione;

    dopo aver assegnato alle classi terminali i candidati esterni e gli alunni ammessi ad abbreviazioni per merito od obbligo di leva, avvalendosi dell'allegato modello ES-0 (all. 2), prefigura l'abbinamento delle classi tenendo conto delle classi di istituto paritario, pareggiato o legalmente riconosciuto eventualmente assegnate e sulla base dei seguenti criteri:

    A. Per ciascuna classe terminale di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio - va costituita una sola commissione.

    B. E' consentito abbinare classi solo nell'ambito dello stesso ordine scolastico. Si fa eccezione per le classi di corsi con sperimentazione di ordinamento e di struttura (maxisperimentazione autonoma) attivati in due ordini scolastici diversi, a condizione che le classi da abbinare appartengano a corsi sperimentali i cui titoli finali di studio in ordinamento siano tra loro corrispondenti (es.: "Brocca" indirizzo scientifico-tecnologico attivato presso istituti tecnici ed analogo indirizzo sperimentale dell'ordine classico, scientifico e magistrale).

    C. L'abbinamento tra le due classi/commissioni va effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle materie loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le commissioni. I commissari esterni, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del Regolamento emanato con D.P.R. n. 323 del 23-7-1998, svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati. L'abbinamento, nel caso in cui la lingua straniera sia affidata a commissario esterno e sia oggetto di seconda prova scritta, va effettuato tenendo conto non solo della classe di concorso "46/A - Lingue e civiltà straniere", ma anche dei codici corrispondenti alle diverse lingue.

    D. L'abbinamento può essere effettuato, nell'ordine:

    1. tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio di ordinamento o sperimentale;
    2. tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali, qualora le materie affidate ai commissari esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso; avranno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esiste coincidenza delle materie oggetto della prova scritta affidata al commissario esterno.

    Fermo restando il prioritario, rigoroso rispetto delle procedure di cui ai precedenti punti A, B, C, D, qualora per difficoltà obiettive (ad esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non si rendesse possibile accedere ad una delle soluzioni individuate nei punti sopra menzionati, si potrà procedere all'abbinamento tra due classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali dello stesso ordine scolastico, anche quando le materie affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi l'abbinamento sarà consentito anche nel caso in cui le materie o classi di concorso coincidenti siano una sola. La fase in questione potrà precedere quella dell'abbinamento tra le classi-commissioni operanti in province diverse.

    Detto criterio si intende applicabile anche al fine dell'abbinamento di classi/commissioni di istituti non statali a classi/commissioni di istituti statali, nonché in presenza di classi articolate. Inoltre, lo stesso criterio vale al fine dell'abbinamento di due classi/commissioni con indirizzi diversi per i quali è stato designato un diverso numero di commissari esterni (2/3; 3/4; 2/4), nonché in presenza di classi articolate.

    Negli istituti che attuano sperimentazioni di solo ordinamento, i candidati esterni che trovino possibilità di assegnazione solo a classi sperimentali devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari. In quest'ultimo caso si seguono i criteri fissati per le classi articolate per quanto riguarda i commissari sia esterni che interni.

    Nelle situazioni sopra descritte il commissario o i commissari esterni non in comune operano, in sede d'esame, limitatamente all'indirizzo per il quale sono stati nominati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni.

    Le proposte dei Capi d'Istituto di formazione e abbinamento delle commissioni, comprensive dei nominativi dei commissari interni designati, sono comunicate al Provveditore agli Studi, mediante l'apposita scheda modello ES-0 entro il 23 Gennaio 2001 (come da allegato 6); tale scheda recherà anche i dati fatti tenere dai capi di istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, abbinati ad istituti statali.

    Il Provveditore agli studi, in conformità dei criteri sopraindicati, valuta le proposte formulate dai capi di istituto, provvede alle modifiche ritenute necessarie, procede, quindi, prima in ambito comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle classi/commissioni rimaste isolate nell'istituto di appartenenza, in quanto di numero dispari.

    Qualora non si rendesse possibile in ambito provinciale, l'abbinamento potrà avvenire tra classi/commissioni operanti in province diverse, previa intesa tra i Provveditori agli studi interessati.

    In caso di impossibilità di procedere all'abbinamento, il Provveditore agli studi, in via eccezionale, propone la costituzione di una commissione a se stante, nella quale, pertanto, la componente esterna sarà nominata unicamente in funzione della commissione medesima.

    Il Provveditore agli Studi, una volta definito l'insieme degli adempimenti finalizzati all'elaborazione delle proposte di formazione/abbinamento delle commissioni, ne dà comunicazione al Sistema Informativo utilizzando la scheda di rilevazione delle configurazioni modello ES-0. Tale modello sarà utilizzato anche per la comunicazione dei dati necessari per la predisposizione e l'inoltro dei plichi occorrenti per la prima e la seconda prova scritta. Pertanto, con esclusione dei dati riguardanti i commissari interni, la scheda dovrà essere acquisita al sistema informativo con la funzione "configurazioni valide ai soli fini dei plichi".

    Tanto anche con riferimento alle commissioni non gestite attraverso procedure informatizzate e, precisamente, a quelle delle province di Bolzano e di Trento, della Regione Valle d'Aosta, delle scuole in lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, dei corsi sperimentali presso i Conservatori di musica e i licei musicali, degli istituti per sordomuti.

    Designazione dei commissari interni
    Subito dopo l'indicazione delle materie affidate ai commissari esterni e della materia oggetto della seconda prova scritta e l'effettuazione delle operazioni di abbinamento delle classi/commissioni, ciascun consiglio di classe designa i commissari interni, tenendo presenti i seguenti criteri:

    1. i commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti delle materie non affidate ai commissari esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati, ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno titolo a partecipare allo scrutinio finale dei candidati interni;

    2. è assicurata, comunque, la nomina del docente della disciplina oggetto della prova scritta non assegnata al commissario esterno;

    3. le materie affidate ai commissari interni devono essere scelte in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere;

    4. la scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della programmazione e del piano di lavoro del consiglio di classe, in modo che i commissari interni possano effettivamente concorrere, in sede d'esame, insieme alla componente esterna, all'accertamento della preparazione dei candidati;

    5. per le classi:

      - articolate su più indirizzi di studio;
      - nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse;
      - nelle quali diversi gruppi di studenti seguono la medesima lingua straniera ma con programmi diversi;
      - nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre,

      i commissari interni vanno designati in modo che ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di alunni. Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si procede alla designazione di più commissari interni con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso i commissari interni operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni ed interni;

    6. il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di commissioni non superiore a due, salvo casi eccezionali.

    Nell'assoluta impossibilità di provvedere alla designazione di un docente che appartenga alla stessa classe, il capo d'istituto designa altro docente dello stesso corso o di classe di diverso corso, anche se impegnato per la stessa funzione in altra commissione.

    Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal capo di istituto tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri capi di istituto.

    Per i candidati ammessi alle abbreviazioni per merito od obbligo di leva i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale sono stati assegnati.

    I docenti designati commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della L. n. 104 del 5.2.1992, hanno facoltà di non accettare la designazione.

    AVENTI TITOLO ALLA NOMINA ED ORDINI DI PRECEDENZA

    I presidenti ed i commissari esterni delle commissioni vengono scelti nell'ambito delle categorie di personale avente titolo alla nomina secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.M. sopracitato in corso di emanazione. Gli allegati nn. 7 e 8 alla presente C.M. riportano, nell'ordine, le categorie di personale aventi titolo, con indicazione della lettera corrispondente al loro stato giuridico, da contrassegnare nell'apposita scheda di partecipazione agli esami.
    Le nomine sono disposte dal Ministero della Pubblica Istruzione, che, a tale fine, si avvale delle procedure automatiche del sistema informativo, sia per la costituzione delle commissioni corrispondenti a classi con indirizzo di ordinamento che per quelle corrispondenti a classi sperimentali.

    PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
    Sono obbligati alla presentazione della scheda:

    • dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili;

    • docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, le materie comprese nelle classi di concorso riportate nell'allegato n. 5 ovvero, coloro i quali, pur non insegnando tali materie, appartengono alle classi di concorso riportate nell'allegato 4, ovvero coloro i quali svolgano le funzioni di preside incaricato o di collaboratore del capo di istituto nelle scuole di istruzione secondaria superiore con o senza esonero dall'insegnamento;

    • docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, ovvero fino al termine delle attività didattiche, di istituti statali di istruzione secondaria superiore che insegnano, nelle classi terminali e nelle classi non terminali, materie rientranti nelle classi di concorso riportate nell'allegato n. 5, ovvero materie rientranti nelle classi di concorso riportate nell'allegato n. 4, in possesso di abilitazione all'insegnamento, ovvero del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

      Tra i docenti delle predette categorie non sono compresi coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e che si trovino in semiesonero sindacale, i quali, pertanto, hanno la facoltà e non l'obbligo di presentare la scheda di partecipazione agli esami. I medesimi, se consenzienti, possono essere designati a svolgere la funzione di commissari interni.

      PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA SCHEDA
      Possono presentare la scheda come presidenti:

    • capi di istituto e docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di 5 anni scolastici e, quindi, non prima del 1.9.96; i docenti devono possedere il requisito dell'anzianità minima di servizio di ruolo prestato non inferiore ai 10 anni;

    • capi di istituto delle scuole medie statali in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori o che, pur non essendo in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori, sono titolari di materie appartenenti a classe di concorso che, per effetto del D.M. 10.8.1998, n.354, sulla costituzione di ambiti disciplinari, sia stata aggregata a classe di concorso relativa a insegnamenti di scuola secondaria superiore;

    • professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;

    • ricercatori universitari ed assistenti di ruolo, ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n.4 e della legge 19 novembre 1990, n.341;

    • capi di istituto e docenti in possesso dei requisiti richiesti, utilizzati ex artt. 453 (attività di studio, ricerca e consulenza tecnica) e 456 (compiti connessi con la scuola) del D.L.vo n. 297/94, purché autorizzati dal capo dell'ufficio di utilizzazione; i docenti devono possedere il requisito dell'anzianità minima di servizio di ruolo prestato non inferiore ai 10 anni;

    • docenti delle Accademie di Belle Arti statali con almeno 10 anni di anzianità di servizio di ruolo;

    • capi d'istituto e docenti (con almeno 10 anni di anzianità di servizio) in situazione di handicap o che usufruiscono, comunque, delle agevolazioni di cui all'art.33 della L. n. 104 del 5.2.1992.

      I requisiti di cui sopra s'intendono riferiti alle nomine a presidente relative a tutte le tipologie di commissioni indicate dalla presente circolare e nel rispetto delle specificità per ciascuna di esse previste.
      Possono presentare la scheda come commissari:

    • docenti in possesso dei requisiti richiesti, utilizzati ex artt. 453 (attività di studio, ricerca e consulenza tecnica) e 456 (compiti connessi con la scuola) del D.L.vo n. 297/94, purché autorizzati dal capo dell'ufficio di utilizzazione;

    • docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore, già di ruolo, collocati a riposo da meno di 5 anni scolastici e, quindi, non prima del 1.9.96;

    • docenti che negli ultimi cinque anni (con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche), abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali di istruzione secondaria superiore e nelle accademie di belle arti e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie comprese nelle classi di concorso di cui all'allegato n. 4;

    • docenti in situazione di handicap o che usufruiscono, comunque, delle agevolazioni di cui all'art.33 della L. n. 104 del 5.2.1992.

      Il personale di cui sopra, non in costanza di rapporto di servizio, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina; il personale medesimo deve presentare la scheda modello ES-1 al Provveditore agli studi della provincia di residenza ovvero all'ultimo istituto statale sede di servizio.

      ESPERTI
      Ai sensi dell'art. 6, 4° comma, del sopracitato D.M. in corso di emanazione, in considerazione della specificità dei relativi percorsi formativi, nelle commissioni d'esame presso gli istituti professionali, tecnici e artistici, uno o più commissari esterni possono essere nominati tra esperti del corrispondente settore compresi in elenchi forniti dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria, da istituzioni pubbliche.

      OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
      Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. Ogni inosservanza sarà suscettibile di valutazione sotto il profilo disciplinare.

      OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO CON RIFERIMENTO A PARTICOLARI SITUAZIONI
      I Capi d'Istituto di Scuola media e i docenti nominati nelle commissioni degli esami di Stato di cui alla presente circolare sono esonerati dagli esami di licenza media e dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria superiore, sempreché vi sia sovrapposizione temporale di attività. Si intendono, pertanto, confermate le indicazioni di cui alla lettera circolare prot. n. 4690 del 1°.4.99, con la quale i Capi d'Istituto d'istruzione secondaria superiore sono stati invitati a prevedere lo svolgimento degli esami di idoneità anche nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni e alla c.d.s. n. 1583 del 15.4.99, relativa alla nomina dei Presidi di Scuola media nelle commissioni in argomento.

      PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
      E' preclusa la possibilità di presentare la scheda di partecipazione a:

    • docenti che siano stati designati quali commissari interni in istituti statali o in istituti paritari, legalmente riconosciuti o pareggiati (per quei docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti non statali);

    • tutti coloro che non appartengono alle categorie contemplate dalle vigenti disposizioni in materia o, che, comunque, siano privi dei requisiti richiesti.
      Non è, altresì, consentita la presentazione della scheda di partecipazione al personale che si trovi in una della seguenti posizioni:

    • sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami;

    • sia collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti ex art. 23, comma 5, C.C.N.L. 4.8.1995 del comparto del personale della scuola;

    • sia impegnato, nell'espletamento della funzione direttiva durante lo svolgimento dell'esame di Stato, quale sostituto del Capo d'Istituto, sempreché quest'ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni (mod. ES-1).

      DIVIETI DI NOMINA
      Gli aspiranti presidenti e commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, comprese sezioni staccate, sedi coordinate, scuole aggregate, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni; la preclusione si estende anche alle scuole di completamento dell'orario. Gli ultimi due anni di servizio sono comprensivi dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame. Per istituto o scuola di servizio si intende anche quella paritaria, legalmente riconosciuta o pareggiata, per i docenti che insegnano, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari, legalmente riconosciuti o pareggiati.
      Gli aspiranti non possono essere, altresì, nominati nelle commissioni d'esame operanti nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione d'esame, in qualità di presidente o di commissario esterno, nei due anni precedenti l'anno in corso.

    Parimenti, non si dà luogo alla nomina nei confronti del personale:

    • destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente;

    • che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la nomina stessa;

    • che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare.

      IMPEDIMENTO AD ESPLETARE L'INCARICO
      L'impedimento ad espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente, da parte degli interessati, al Provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la commissione.
      La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere immediatamente prodotta dai capi di istituto e dai docenti rispettivamente al Provveditore agli studi della sede di titolarità ed al proprio capo di istituto anche ai fini della predisposizione dei conseguenti accertamenti.

      PERSONALE DA ESONERARE
      I Presidi e docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti Provveditori agli Studi, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall'incarico.
      Per le procedure da seguire ai fini dell'esonero si rinvia all'allegato 10.

      PERSONALE NON UTILIZZATO
      Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. I Provveditori agli Studi e i Capi di istituto dovranno, comunque, acquisire l'effettivo recapito rispettivamente del personale direttivo e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.

      SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
      Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa rinvio all'art. 10 del D.P.R. n. 323/1998 e all'art. 16 del D.M. sopracitato e alle disposizioni dell'Ordinanza sugli esami di Stato, in corso di emanazione.

      REPERIMENTO DEI PRESIDENTI E DEI COMMISSARI
      Schede di partecipazione del personale scolastico (modello ES-1)
      Si allega alla presente un congruo numero di schede (modello ES-1 comune al personale dirigenziale e docente) per la raccolta dei dati occorrenti ai fini della costituzione delle commissioni. La distribuzione tra i presidi delle scuole ed istituti statali e pareggiati e tra i direttori delle accademie di belle arti dovrà avvenire a cura dei Provveditori agli studi.
      A decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, come indicato con circolare ministeriale 30.8.2000, n.205, l'acquisizione dei dati contenuti nelle schede di partecipazione ES-1 sarà effettuata direttamente dalle istituzioni scolastiche.
      Le istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello ES-1 sono riportate in allegato al modello stesso; si raccomanda, prima della compilazione, una attenta lettura delle medesime, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze, e della presente circolare, anche al fine di evitare errori o omissioni, e prevenire l'insorgere di situazioni di contenzioso, frutto di carente conoscenza delle disposizioni di cui trattasi. Si precisa, comunque, che eventuali esposti in materia dovranno essere adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alla posizione di eventuali terzi interessati.
      È appena il caso di far presente che eventuali dichiarazioni o indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da indurre in errore e da determinare situazioni di illegittimità nella formazione delle commissioni, chiamano in causa la diretta responsabilità dei compilatori delle schede, ivi compresi il personale a riposo e i docenti a tempo determinato non in servizio nel corrente anno scolastico e che presentano, quindi, la scheda ES-1 al Provveditore agli Studi della provincia di residenza o all'ultimo istituto statale sede di servizio.
      Tenuto conto della delicatezza dell'adempimento e dei riflessi che potrebbero derivarne, sia con riguardo alla correttezza delle operazioni che nelle posizioni soggettive del personale interessato, i Provveditori agli Studi e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, cureranno che le attività di trasmissione dei dati al sistema informativo e i relativi controlli siano effettuati con la massima oculatezza e precisione, opportunamente sensibilizzando al riguardo gli operatori addetti alla specifica incombenza. Dell'espletamento dell'attività di controllo farà fede l'apposizione del visto d'obbligo, in calce alla scheda da parte dei detti responsabili. In particolare, l'abituale dimora deve essere quella in atto alla data di sottoscrizione della scheda con indicazione della decorrenza. I Provveditori agli Studi, inoltre provvederanno ad acquisire, integrare, modificare i dati relativi ai capi d'Istituto e ai docenti, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 10.
      Si richiama l'attenzione, altresì, sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie D, E, F, G, H, avente titolo alla nomina a commissario, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti.
      Schede di partecipazione del personale universitario (modello ES-2)
      Unitamente alla presente viene inviato ai Rettori delle Università e dei Politecnici ed ai Direttori degli Istituti di istruzione universitaria, un congruo numero di schede (modello ES-2) che potranno essere compilate dal personale interessato alla nomina a presidente; dette schede una volta compilate, dovranno essere consegnate ai Rettori o ai Direttori entro il 19.1.2001.
      Le istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello ES-2 sono riportate in allegato al modello stesso; si raccomanda, prima della compilazione, una attenta lettura delle medesime, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze.
      I Rettori e i Direttori avranno cura di apporre, in calce a ciascun modulo compilato dagli aspiranti, il proprio visto a convalida della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e accertabili d'ufficio, nonché di far apporre il codice identificativo relativo all'Università, Politecnico o Istituto di appartenenza (come da allegato n. 1). Nell'apposito spazio predisposto in calce ai moduli potranno, inoltre, essere formulate osservazioni circa motivi di inopportunità della nomina del docente o del ricercatore.
      Il personale docente universitario indicherà sulla scheda la Direzione Generale o Ispettorato di riferimento, barrando la relativa casella; successivamente il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica verificherà la coerenza della scelta effettuata dall'aspirante con la materia insegnata e la confermerà o modificherà nell'apposito spazio.
      Le schede dovranno pervenire al predetto Ministero - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio VII, entro il termine tassativo del 23.1.2001.
      Il medesimo Ministero provvederà esclusivamente all'inoltro delle schede degli aventi titolo alle singole Direzioni Generali e all'Ispettorato per l'istruzione artistica, entro e non oltre il 2.2.2001.
      Resta inteso che non dovranno compilare le schede i professori e ricercatori destinatari di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno accademico in corso o in quello precedente, ovvero che si siano resi autori di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami previamente contestati in sede disciplinare.
      I Rettori e i Direttori valuteranno, con attento e prudente apprezzamento, l'opportunità di trasmettere le domande di coloro che risultino imputati o indagati per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la nomina.

      CRITERI DI NOMINA DEI PRESIDENTI
      Nomine su preferenze e d'ufficio dei capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore.
      Le nomine sono disposte, inizialmente, considerando le preferenze - che, si ricorda, devono ricadere nella regione di servizio o di abituale dimora - espresse dagli aspiranti appartenenti allo stato giuridico A di cui all'allegato 7 (capo d'istituto d'istruzione secondaria superiore, dirigente scolastico di convitto nazionale o di educandato femminile), nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1).
      Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, si procede alla nomina d'ufficio dei capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore - ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili - nell'ambito della provincia di abituale dimora o di servizio dei medesimi, secondo quanto stabilito alla lettera b) del primo comma dell'art. 7 del D.M. sopracitato e con le modalità riportate al successivo paragrafo, riguardante le nomine d'ufficio, punto 1.

      Nomine su preferenze delle altre categorie di personale avente titolo
      Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale degli appartenenti allo stato giuridico A, sono disposte le nomine sulle preferenze espresse dalle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, nello stesso ordine in cui le stesse preferenze sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1 o modello ES-2). Si ricorda che le preferenze devono ricadere nella regione di servizio o di abituale dimora.

      Nomine d'ufficio
      Si procede, quindi, alla designazione dei presidenti delle rimanenti commissioni disponendo le nomine d'ufficio nei confronti degli aspiranti che non hanno ottenuto la nomina nel corso delle operazioni di cui sopra, secondo il seguente ordine:

      1. sulle sedi d'esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di servizio o di abituale dimora, indicato come più gradito nel caso di nomina d'ufficio (con l'esclusione dei capi d'istituto di istruzione secondaria superiore in quanto già esaminati in una fase precedente);

      2. sulle sedi d'esame della provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita nel caso di nomina d'ufficio;

      3. d'ufficio, su tutte le altre sedi della regione di abituale dimora o servizio in base alle tabelle di viciniorità tra le province;

      coloro i quali, avendone titolo, aspirano sia alla nomina come presidente che a quella come commissario, una volta concluse le predette fasi a domanda e d'ufficio, vengono presi in esame nella successiva fase di nomina a presidente solo dopo che sia stata verificata la possibilità di nominarli come commissari nella regione di abituale dimora o di servizio;

      4. d'ufficio, su tutte le altre sedi, sempre in base ai criteri di vicinanza territoriale stabiliti dalle predette tabelle.

      In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, sia su preferenza che d'ufficio, gli aspiranti aventi titolo a parteciparvi vengono presi in considerazione in base all'ordine di precedenza di cui all'art. 5 comma 1 del D.M. sopracitato (si veda l'allegato 7: "priorità di nomina per i presidenti"); a parità di condizioni, l'ordine di nomina è stabilito prima dall'anzianità di servizio e, poi, dall'anzianità anagrafica.
      In ogni caso, ciascun aspirante viene preso in considerazione prioritariamente per la nomina in commissioni comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene il proprio istituto di servizio (per il personale a riposo si fa riferimento all'ultima sede di titolarità); solo successivamente per la nomina in commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine di studi. Per il personale a riposo il riferimento è l'ultima sede di titolarità.
      Per il personale universitario la nomina viene effettuata, nel rispetto dei criteri indicati, con priorità nelle commissioni relative a classi che seguano il primo indirizzo indicato sul modello ES-2, poi nelle commissioni dell'altro indirizzo indicato sul medesimo modello, successivamente nelle rimanenti commissioni di competenza della Direzione Generale o Ispettorato da cui dipende il primo indirizzo ed, infine, nelle commissioni di competenza della Direzione Generale o Ispettorato da cui dipende il secondo indirizzo.
      L'assegnazione ad una delle commissioni operanti nella sede su cui viene disposta la nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le scuole, i distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del Ministero contenente l'elenco delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, verranno esaminate, ai fini dell'assegnazione, prioritariamente quelle costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi, in quest'ultimo caso verranno considerate per prime quelle i cui istituti appartengano allo stesso comune.

      CRITERI DI NOMINA DEI COMMISSARI ESTERNI
      Le nomine sono disposte nel seguente ordine e tenendo presenti le preclusioni di cui all'art. 13 del D.M. sopracitato:

      1. a domanda, sulle sedi d'esame comprese nei comuni di abituale dimora o di servizio, nell'ordine in cui sono stati indicati tra le preferenze;

      Alla precedente fase 1 partecipano esclusivamente i docenti con contratto a tempo indeterminato e i docenti a riposo da meno di cinque anni (stati giuridici C, D, E, F, G ed H, riportati nell'allegato 8).

      2. A domanda, sulle sedi d'esame comprese nelle preferenze, espresse nella scheda di partecipazione, relative alla provincia di abituale dimora e di servizio;

      3. d'ufficio, sulle sedi d'esame relative al comune di abituale dimora e di servizio;

      Alle precedenti fasi 2 e 3 partecipano, nell'ordine, i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti a riposo da meno di cinque anni e i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame (stati giuridici C, D, E, F, G, H, I ed L, riportati nell'allegato 8).

      4. D'ufficio, sulle rimanenti sedi d'esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di abituale dimora o di servizio, esaminate secondo i criteri di viciniorità tra comuni della stessa provincia;

      5. a domanda, sulle altre sedi eventualmente indicate nella scheda di partecipazione e comprese nella regione di abituale dimora e di servizio;

      6. d'ufficio, sulle rimanenti sedi della regione di abituale dimora o servizio, a partire dalla provincia limitrofa eventualmente indicata come più gradita nel caso di nomina d'ufficio;

      Alle precedenti fasi 4, 5 e 6, oltre al personale che ha partecipato alle prime tre fasi ed in subordine al medesimo, partecipano i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica non in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame.

      7. Su tutte le altre sedi d'esame a livello nazionale, assegnate in base ai criteri di vicinanza territoriale stabiliti dalle tabelle di viciniorità tra province.

      Alla precedente fase 7 partecipano, oltre alle categorie di personale degli stati giuridici C, D, E, F, G, H, I, L (di cui all'allegato 8) i docenti forniti di abilitazione che negli ultimi 5 anni (con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche) abbiano prestato effettivo servizio, almeno per un anno, in istituti statali di istruzione secondaria superiore. Per questa categoria di personale (stato giuridico M) si procede alla nomina d'uffico dopo aver tenuto conto delle preferenze espresse nella scheda di partecipazione. In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, l'aspirante viene preso in considerazione, nell'ordine, in base alle precedenze di cui all'art. 6 del D.M. sopracitato (si veda l'allegato 8: "priorità di nomina per i commissari") e, a parità di condizione, in base all'anzianità di servizio e, da ultimo, all'anzianità anagrafica:

      a. nelle commissioni con indirizzi dell'ordine scolastico di appartenenza, prioritariamente in ragione della propria materia di insegnamento e, successivamente, per altra materia compresa nella propria classe di concorso;
      b. nelle commissioni con indirizzi di altro ordine scolastico, per una materia compresa nella propria classe di concorso.

      Nel caso di indisponibilità, nell'ambito della regione, di docenti appartenenti alla stessa classe di concorso, la nomina viene disposta, ove possibile, nei confronti di docenti appartenenti a classe di concorso affine.
      L'assegnazione ad una delle commissioni operanti nella sede su cui viene disposta la nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le scuole, i distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del Ministero contenente l'elenco delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, verranno esaminate, ai fini dell'assegnazione, prioritariamente quelle costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi, in quest'ultimo caso verranno considerate per prime quelle i cui istituti appartengano allo stesso comune.

      CRITERI DI NOMINA NELLE COMMISSIONI DI LICEO CLASSICO EUROPEO

      Le commissioni comprendenti classi di istituti statali che seguono l'indirizzo di "Progetto di Liceo Classico Europeo" debbono essere costituite dal presidente e da almeno due commissari esterni provenienti da istituzioni scolastiche nelle quali è in atto tale sperimentazione; il predetto personale dovrà indicare nella scheda di partecipazione il codice dell'istituto presso il quale ha maturato la specifica esperienza dichiarata ed in quale anno scolastico.
      L'assegnazione a dette commissioni è effettuata secondo i criteri sopra descritti, con l'eccezione che vengono esaminate anche preferenze esterne alla regione di abituale dimora e servizio; queste ultime nomine precedono quelle d'ufficio sulle rimanenti sedi del territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 1 e 2, del D.M. sopracitato. Nelle commissioni con classi di "Progetto di Liceo Classico Europeo", alle quali non sia stato possibile assegnare personale in possesso di esperienza specifica, è nominato personale che abbia operato in corsi sperimentali e, da ultimo, il personale appartenente ai corsi ordinari.

      COMMISSIONI NEI CORSI A INDIRIZZO MUSICALE PRESSO I CONSERVATORI DI MUSICA

      Per quel che concerne la composizione delle commissioni si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.M. n. 250 del 7.11.2000.
      In particolare, per quanto concerne i Licei musicali sperimentali attivati presso i Conservatori di Musica il Presidente è scelto tra le seguenti categorie, dando comunque precedenza a coloro che sono impegnati in analoga sperimentazione:
      a. Direttore di Conservatorio o di Istituto musicale pareggiato, in servizio o a riposo da non più di 5 anni;
      b. Docenti di ruolo di composizione o con diploma di composizione in servizio presso Conservatori di Musica o istituti musicali pareggiati oppure a riposo da non più di 5 anni;
      c. Docenti di ruolo di Storia della Musica in servizio presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati oppure a riposo da non più di 5 anni;
      d. Docenti di ruolo di "Scuole" principali di durata decennale in servizio presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati oppure a riposo da non più di 5 anni.

      COMMISSIONI NELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

      Nel ricordare che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all'estero sono diramate dal Ministero degli Affari Esteri, si richiama l'attenzione sulla diversità dei programmi d'insegnamento adottati in tali scuole rispetto alle corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale e, quindi, sulla necessità che lo svolgimento delle prove d'esame sia coerente con i programmi stessi.

      IL MINISTRO

    UTILIZZAZIONI DEGLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI

    Tratto dal Contratto Collettivo Decentrato Prov.le del 29-7-1999

     Art. 21 - Articolazione delle utilizzazioni degli Insegnanti Tecnico-Pratici

        1. Qualora le unità di personale I.T.P., distinte classe di concorso, siano superiori alle disponibilità risultanti dall'adeguamento degli organici di diritto, si terrà conto nell'ordine alle sottoelencate specifiche esigenze:

    - progetti relativi alla dispersione scolastica, all'inserimento di alunni handicappati e stranieri e allo sviluppo dell'attività multimediale di cui alla direttiva n. 318/95 nonché qualsiasi attività connessa con la sperimentazione dell'autonomia didattica e organizzativa.

    - alle attività integrative di cui alla direttiva n. 113/96.

        2. L'utilizzazione del personale appartenente alle graduatorie con esubero, compresi i titolari, avverrà nelle suddette attività prioritariamente a domanda.

        3. Il personale I.T.P. rimasto ulteriormente in esubero, dopo le operazioni disposte a domanda e fatta salva l'eventuale quota di messa a disposizione per le supplenze brevi, potrà essere utilizzato anche d'ufficio limitatamente alle attività individuate nel ruolo di appartenenza.

        4. Per l'utilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici nella stessa o in altra classe di concorso, o in altro ruolo, valgono le disposizioni del presente contratto attinenti a tutto il personale, oltre quelle di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 2 del CCDN del 23-6-1998, integrato il 21-6-1999.

        5. Gli insegnanti tecnico-pratici individuati quali soprannumerari o appartenenti a ruoli con soprannumero potranno essere utilizzati altresì, a domanda, purché in possesso di titoli ritenuti idonei, nei laboratori di informatica degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi inclusi i laboratori attivati con la sperimentazione dell'introduzione dell'informatica nei programmi di matematica e fisica nel biennio della scuola secondaria superiore.

        6. In applicazione del comma 12 dell'art. 2 del CCDN del 23-6-1998, gli I.T.P. utilizzati in provincia diversa da quella di titolarità, possono essere confermati, a domanda nella provincia in cui sono stati utilizzati.

        7. Dopo aver coperto tutti i posti vacanti o disponibili, qualora permangono situazioni di soprannumero gli insegnanti tecnico-pratici possono essere utilizzati, previa delibera del collegio dei docenti per:

    a) sdoppiamento delle classi nelle attività di laboratorio al fine di consentire un più proficuo utilizzo delle attrezzature;

    b) realizzazione di attività deliberate dal collegio dei docenti a norma degli artt. 24 e 25 del CCNL sottoscritto il 26-5-1999;

    c) utilizzazione in istituti di altro ordine e tipo, ove se ne ravvisi la necessità, per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse con la realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture, previa richiesta degli istituti interessati.