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CIRCOLARI su ORARIO di 50 MINUTI

(rielaborazione su fonte Cobas)

La riduzione dell’unità oraria di lezione è regolata da due diverse normative a seconda che sia stata deliberata dal Collegio Docenti come sperimentazione autonoma di ordinamento e struttura ovvero per motivi estranei alla didattica.

In questa sede affronteremo la seconda ipotesi.

RIDUZIONE DELL’UNITA’ ORARIA PER MOTIVI ESTRANEI ALLA DIDATTICA

Il Collegio Docenti deve specificare esplicitamente nel verbale della seduta che la riduzione dell’unita’ oraria della lezione viene deliberata per motivi estranei alla didattica.
In questa fattispecie la materia è regolata dalle CC.MM. n.243 del 22/9/79 e n.192 del 3/7/80,
come riconfermato in data 1/7/97 dal seguente "Accordo di interpretazione autentica dell'art. 41 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995, per la parte che riguarda la durata delle ore di lezione nei casi di insuperabili problemi oggettivi":

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 41 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995, PER LA PARTE CHE RIGUARDA LA DURATA DELLE ORE DI LEZIONE NEI CASI DI INSUPERABILI PROBLEMI OGGETTIVI.

Riaffermato il principio previsto dall'art.41 del CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 4.8.1995, che in tutti i casi in cui, a seguito di sperimentazioni ed a forme di programmazione didattica plurisettimanale, venga deliberata la riduzione dell'ora di lezione trovano applicazione le disposizioni dello stesso art.41, relative all'obbligo di completamento dell'orario da parte dei docenti;Considerato che l'art.41 del CCNL del comparto scuola non ha regolamentato il caso della riduzione dell'ora di lezione determinata da insuperabili problemi estranei alla didattica, ferme restando le eventuali innovazioni normative, anche di natura contrattuale, conseguenti all'attuazione dell'art.21 della legge 15.3.1997, n.59; Si concorda quanto segue:

ART.1
1. Le parti firmatarie del CCNL del comparto scuola non hanno inteso regolamentare la fattispecie della riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, ritenendo in tal caso la materia già regolata dalle circolari ministeriali n.243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate.
2. Tutti gli altri casi di riduzione dell'ora di lezione, in quanto deliberati autonomamente dalla scuola per esigenze interne, vanno assoggettati alla disciplina prevista dall'art.41 del CCNL."

Quindi l'art.41 del CCNL 4/8/95 non prescrive alcun obbligo di recupero per le frazioni orarie ridotte per motivi estranei alla didattica.

Ciò è esplicito nella allegata CM 243/79 che dispone: "Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione"

La CM n.620 del 3/10/97 che accompagna l'Accordo di interpretazione autentica dell'art. 41 del CCNL 1995, nel rinnovare la validità delle CC.MM. richiamate nell'accordo stesso, le modifica solo nella parte in cui queste prevedono l'autorizzazione preventiva da parte del Provveditore agli Studi, che dovrà essere informato dalle scuole esclusivamente "per conoscenza”. In pratica la responsabilità delle riduzioni orarie viene demandata agli organi collegiali della scuola ed in particolare al preside a cui "spetta la formulazione dell'orario".

C.M. n. 243 (prot. n. 1695) del 22 settembre 1979

Nell'intento di regolare con criteri uniformi i vari aspetti del fenomeno ormai assai diffuso, sviluppatosi nei decorsi anni scolastici, della riduzione dell'ora di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed al fine di risolvere i problemi connessi e conseguenti, si ritiene di dover richiamare l'attenzione responsabile delle SS.VV. sulla assoluta necessità di sottoporre ad un esame e valutazione tempestivi le situazioni quali sono andate verificandosi e quali si prospettano per l'anno scolastico 1979/80. E' infatti inderogabile l'esigenza che vengano predisposti provvedimenti opportuni intesi sia a ridimensionare il fenomeno, quando non sia possibile eliminarlo, sia ad adottare criteri univoci in tutto il territorio, sia, infine, ad evitare abusi o larghe concessioni non pienamente giustificate, allo scopo di consentire che le concessioni di riduzione d'orario, eventualmente inevitabili e da contenersi nella misura minima indispensabile, corrispondono alle accertate esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti le quali, insieme alla effettuazione dei doppi turni, debbono essere di regola considerate solo cause determinanti di adozione, comunque del tutto eccezionale, dei provvedimenti medesimi. A tale proposito è qui da richiamare la preliminare necessità che le SS.VV. promuovano al più presto contatti con i responsabili delle aziende di trasporto pubblico urbano ed extra urbano per svolgere nei loro confronti intensa attività di persuasione affinché gli orari dei mezzi di trasporto siano resi nella massima possibile misura compatibili con le esigenze del pieno funzionamento delle scuola e quindi con gli orari scolastici, tenendo specialmente conto del fenomeno della "pendolarità". Il Ministero si rende ben conto che risultati favorevoli di tali contatti potranno non avere immediato carattere di generalità, ma è importante e irrinunciabile che fin dal corrente anno scolastico 1979/80 venga avviato un processo di razionalizzazione che nell'anno scolastico 1980/81 possa pervenire a completamento. Ciò premesso, nei confronti di richieste di riduzione di orario che dovranno comunque essere formulate, con adeguata, ampia motivazione, dai presidi dopo aver sentito il consiglio di istituto e il collegio dei docenti e fermo restando che il montante settimanale di ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile, saranno osservati i seguenti criteri: a) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti; b) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultim'ora; c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora; d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore. La riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l'intera scuola o istituto.

Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione. Si ritiene opportuno precisare che, ove le esigenze di riduzione della durata oraria delle lezioni -esigenze che naturalmente dovranno essere valutate con maggiore severità nella ipotesi di cui alla su indicata lettera b) e anche c) - si riferiscano soltanto ad un esiguo numero di alunni potrà essere anche adottato, per soddisfare le esigenze stesse, il criterio di autorizzare il ritardo di alcuni minuti per l'ingresso in aula dell'alunno o degli alunni interessati e/o un pari anticipo nell'uscita. Potrà, inoltre, essere valutata l'opportunità di uno slittamento dell'orario delle lezioni, in modo da consentire l'affluenza regolare e contemporanea degli alunni e il normale svolgimento delle lezioni e orario pieno. Evidentemente, per poter adottare i provvedimenti autorizzativi sopra indicati occorrerà che le situazioni delle singole scuole e istituti siano esaminate al più presto dagli organi collegiali competenti - consiglio di istituto e collegio dei docenti - restando a un tempo confermato che la responsabilità della formulazione dell'orario delle lezioni spetta al preside, il quale, dopo aver sentito i suddetti, collegi, dovrà poi chiedere alle SS.VV. l'autorizzazione per le eventuali riduzioni d'orario strettamente necessarie, da determinarsi con i criteri sopra indicati e sempre in via eccezionale e con un carattere di revocabilità in qualsiasi momento. Le SS.VV., ove le richieste siano obiettivamente giustificate e adeguatamente motivate, provvederanno ad autorizzare in tutto o in parte le riduzioni richieste ovvero a respingerle o a restituirle per eventuali modifiche, fermo restando che le eventuali autorizzazioni relative a decorsi anni scolastici non sono in alcun caso automaticamente estensibili all'anno scolastico 1979/80. Le SS.VV., vorranno cortesemente provvedere a portare a conoscenza dei presidi il contenuto della presente circolare. Ad anno scolastico avviato, inoltre, redigeranno una relazione sul merito delle autorizzazioni concesse, corredata da apposito quadro statistico, inviandone copia al Ministero Ufficio statistico - e, per la parte di competenza, alle singole Direzioni generali e uffici generali interessati.

La circolare indica alcuni criteri per la riduzione delle ore di lezione ma la successiva C.M. n.192 del 3/7/80 estende la possibilità di ridurre l'orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla circolare del 1979, in presenza di particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate.

In alcune scuole può accadere che i Capi d'Istituto, dopo aver effettuato la riduzione di tutte le ore per quasi 20 anni, al momento di assumersi in prima persona la responsabilità di disporre la riduzione anche nelle ore centrali della mattinata, pretendano dai docenti il recupero di queste frazioni orarie. Ciò evidentemente è in contrasto con un disposto inoppugnabile della C.M. 243/79, pertanto i docenti che dovessero ricevere un ordine di servizio in tal senso, dovranno opporre rimostranza all'ordine di servizio stesso documentandone le ragioni con i riferimenti normativi qui riportati. In alternativa, il Collegio Docenti può deliberare le riduzioni orarie rispettando tassativamente i criteri della C.M. 243/79 senza deroghe per le ore centrali della mattinata, poiché è senz'altro più valido dal punto di vista didattico utilizzare 10 minuti nella propria classe insegnando la propria disciplina, piuttosto che restare a disposizione e fare da tappabuchi andando a supplire colleghi assenti.

C.M. n. 192 (prot. n. 4540) del 3 luglio 1980

Relativamente alla durata delle ore di lezione per l'anno scolastico 1980/81 si confermano le disposizioni impartite da questo Ministero con circolare, n. 243, prot. 1695/47/ VL, del 22 settembre 1979. Resta comunque rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL. valutare particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate ed autorizzare, caso per caso, con provvedimento motivato eventuali riduzioni di orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla predetta circolare.

Il contenuto delle CCMM 243/79 e 192/80 è stato successivamente confermato con CT n. 281 del 16.9.87 e con CT 346/94.

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