NOTE E DOCUMENTI“biblíon” giugno 2000 |
Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse
nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione
secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso
plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello
stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni
singola classe nella scuola secondaria.
Fanno parte del consiglio di intersezione, di
interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che sono
contitolari delle classi interessate.
Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione,
di interclasse o di classe:
nella scuola materna e nella scuola elementare, per
ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai
genitori degli alunni iscritti;
nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai
genitori degli alunni iscritti alla classe;
nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti
eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché‚ due
rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
nei corsi serali per lavoratori studenti, tre
rappresentanti degli studenti della classe eletti dagli studenti della classe.
I consigli di intersezione, di interclasse e di
classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside
oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore
non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio
dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative
di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci
tra docenti, genitori ed alunni.
http://www.istruzione.it/argomenti/organi.htm
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Collegio dei
docenti
Il collegio dei docenti è composto dal personale
docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è
presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del
collegio dei docenti i docenti di sostegno che assumono la contitolarità di
classi del circolo o istituto.
Il collegio dei docenti:
ha potere deliberante in materia di funzionamento
didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione
dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti
della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche
esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso
esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a
ciascun docente;
formula proposte al direttore didattico o al preside
per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei
docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento
delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati
dal consiglio di circolo o d'istituto;
delibera, ai fini della valutazione degli alunni e
unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o
tre periodi;
valuta periodicamente l'andamento complessivo
dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti
e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per
il miglioramento dell'attività scolastica;
provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i
consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità
finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei
sussidi didattici;
adotta o promuove nell'ambito delle proprie
competenze iniziative di sperimentazione;
promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del
circolo o dell'istituto;
elegge i docenti incaricati di collaborare col
direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore
didattico o preside in caso di assenza o impedimento.
elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo
o di istituto;
programma ed attua le iniziative per il sostegno
degli alunni portatori di handicap;
esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni
possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento
degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico,
socio-psico-pedagogici e di orientamento;
Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio
dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe.
Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di
ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il
preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi
componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o
quadrimestre.
Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario
di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
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Consiglio di circolo o di istituto e
giunta esecutiva
Il consiglio di circolo o di istituto è costituito
da rappresentanti del personale docente, del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o
di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo
continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di
orientamento.
Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo
seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato
amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno
parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la
rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria
che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non
coincidenti con l'orario di lezione.
I consigli di circolo o di istituto e la giunta
esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. La rappresentanza
studentesca viene rinnovata annualmente.
Il consiglio di circolo o di istituto elabora e
adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. Esso
delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine
all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento
amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
Il consiglio di circolo o di istituto ha potere
deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita
e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio,
nelle seguenti materie:
adozione del regolamento interno del circolo o
dell'istituto;
acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature
tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e
le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le
esercitazioni;
adattamento del calendario scolastico alle specifiche
esigenze ambientali;
criteri generali per la programmazione educativa;
criteri per la programmazione e l'attuazione delle
attività parascolastiche, interscolastiche, extra-scolastiche con particolare
riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
promozione di contatti con altre scuole o istituti al
fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere
eventuali iniziative di collaborazione;
partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività
culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì,
i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad
esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle
altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento
organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime
parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o
dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi
amministrativi.
Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed
aggiornamento e le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli
edifici scolastici.
Sulle materie devolute alla sua competenza, esso
invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio
scolastico provinciale.
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Comitato per la valutazione del servizio
dei docenti
Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico
è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
Il comitato è formato, oltre che dal direttore
didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri
effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o
istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.
I membri del comitato sono eletti dal collegio dei
docenti nel suo seno. La valutazione del servizio ha luogo su richiesta
dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.
Alla eventuale valutazione del servizio di un membro
del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non
partecipa l'interessato.
Il comitato dura in carica un anno scolastico.
Il comitato di valutazione del servizio esercita
altresì le competenze in materia di anno di formazione del personale docente
del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente.
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La scuola non può ignorare le profonde modificazioni
scientifiche, tecnologiche e culturali che segnano l'ingresso del nuovo
millennio. Non le basta aggiornarsi; deve ridefinire il proprio tessuto
culturale ed epistemologico, aggiornare saperi e
metodi d'insegnamento.
Deve elaborare nuove connessioni:
aprirsi all'educazione e alla comunicazione interculturale, istruire al rispetto
dei diritti umani per costruire una cittadinanza consapevole e pienamente
democratica.
Un sistema
preciso e flessibile
Ogni anno 600.000 insegnanti sono impegnati
nell'aggiornamento. Il quadro normativo prevede
un sistema rigoroso ma flessibile. Il ministro fissa annualmente criteri e
obiettivi dell'aggiornamento, affida ad IRRSAE,
Università e Provveditorati
precisi compiti formativi, autorizza associazioni
professionali e altre agenzie a svolgere piani di formazione. Ma ogni
scuola è libera di pianificare i corsi più funzionali alle proprie esigenze e
ogni docente è libero di scegliere i programmi più utili al proprio
insegnamento. Unico e coerente è il disegno di ampliamento delle conoscenze,
personale e sfaccettato è il bagaglio professionale dei singoli insegnanti.
Intese e
progetti
Il Ministero della Pubblica Istruzione affida ai protocolli
d’intesa e ai progetti ministeriali lo
sviluppo e l’approfondimento di alcune grandi questioni.
L’aggiornamento dei docenti riceve forti stimoli dall’ elaborazione dei
singoli programmi.
Formazione
iniziale: le novità
La formazione iniziale degli insegnanti è ad un
punto di svolta. Una commissione congiunta
MPI-MURST (Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell’università e
della ricerca scientifica) ha predisposto l’iter della riforma.
Scuole
di specializzazione precederanno l’ingresso dei futuri docenti nelle classi
della scuola media superiore.
Nuovi corsi di laurea, e la contestuale abolizione
degli istituti magistrali, consentono
l’entrata in servizio dei maestri nelle scuole elementari e dell’infanzia.
I suggerimenti
dell'OCSE
Negli ultimi mesi del 1997 l’OCSE (Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) passa al setaccio la politica
scolastica italiana. Anche il sistema di aggiornamento dei docenti viene
esaminato. Ne emergono considerazioni incoraggianti e raccomandazioni
per accrescere l'efficacia dell'insegnamento.
La prospettiva
internazionale
Tutti i paesi dell’Unione Europea guardano con
attenzione allo sviluppo professionale degli insegnanti.
L’aggiornamento e la riqualificazione sono al centro dell’interesse dei networks
internazionali. La loro attività sostiene e valorizza le competenze
e la professionalità dei docenti.
La riforma della scuola va vista in uno scenario di
cambiamento molto ampio che riguarda tutto il comparto della pubblica
amministrazione. Tale scenario si inserisce in una prospettiva culturale in cui
si stanno misurando la riforma dello Stato, il federalismo, il ruolo di Regioni
ed Enti locali, la modernizzazione della pubblica Amministrazione. I principi di
riferimento per tali riforme sono stati tracciati nella legge Bassanini (Legge
15 Marzo 1997, n. 59) che, da una parte, delega il governo a emanare specifici
decreti legislativi volti a conferire a regioni ed enti locali alcune funzioni e
compiti amministrativi finora di competenza dell’amministrazione centrale, e,
dall’altra, introduce l’autonomia didattica e organizzativa degli istituti
scolastici. In tal senso, anche l’Amministrazione scolastica deve divenire più
efficiente ed incisiva, sia la componente centrale (il Ministero), che quella
periferica (le Sovrintendenze scolastiche e i Provveditorati agli Studi).
I crediti didattici vengono introdotti nel sistema
universitario italiano con la legge 34 o principio operativo. I crediti sono
unità di misura standardizzate dell’esperienza conoscitiva acquisita che
possono essere spesi in diversi livelli e ordini di studi. L’adozione del
sistema di crediti non è un puro e semplice cambio di etichetta, ma costituisce
l’accettazione di un principio estremamente importante che è la
riutilizzabilità di tutti gli investimenti formativi innanzitutto nell’ambito
del sistema universitario, ma anche, nelle prospettive indicate dal ‘patto per
il lavoro’ del settembre 1996, nel quadro della costruzione di un sistema
integrato di certificazione delle competenze professionali che riguarda sia
l’Università, sia gli altri settori del sistema formativo, sia lo stesso
mercato del lavoro".
Si tratta di un’ottica più matura rispetto alla
341, che colloca il sistema dei crediti in una prospettiva di integrazione tra
curricula universitari e offerta di formazione professionale, destinata a
migliorare il collocamento di più adeguati profili professionali nel mercato
del lavoro.
Il punto 3 del 3° capitolo del citato rapporto
sintetizza il quadro di riferimento rispetto al quale si colloca lo stesso
progetto Campus-Crui, e che deve costituire anche la cornice per ciò che
riguarda il Diploma in Sistemi Informativi Territoriali dello IUAV, in quanto
l’ applicazione del sistema dei crediti è una delle condizioni fondamentali
per la partecipazione del Diploma in Sit IUAV al progetto Campus stesso. Il
documento della commissione Martinotti individua una serie di elementi
innovativi che caratterizzano il sistema dei crediti:
" - è uno strumento per controllare in modo
accurato e confrontabile i carichi didattici e la loro distribuzione sia tra i
docenti che tra gli studenti, consentendo di spostare l'ottica dall'insegnamento
all'apprendimento;
- sostituisce al concetto della frequenza
obbligatoria quello di frequenza finalizzata agli obiettivi dello studente;
- permette una maggiore mobilità degli studenti che
possono muoversi con maggiori disponibilità di scelte nei loro percorsi
didattici sia tra facoltà diverse dello stesso ateneo, sia tra diversi atenei,
sia tra i diversi livelli di corsi di studi (diploma, laurea, corsi di
perfezionamento, specializzazioni, ecc.);
- accentua la modalità dei corsi consentendo ai
docenti di costruire proposte didattiche che accedono a tipologie composite
(lezioni a fronte, insegnamento a distanza, utilizzazione di tecnologie
mediatiche) e che meglio si adattano alle esigenze di una popolazione
studentesca estremamente differenziata;
- la sua attuazione implica uno sviluppo della
collegialità delle decisioni tra i docenti e un confronto sui temi della
didattica con il corpo studentesco;
- fa intravedere la possibilità di organizzare
percorsi di studi flessibili, innovativi rispetto a quelli consolidati e
rispondenti alle esigenze di piccoli gruppi;
- può stabilire raccordi interessanti con enti
estranei all'Università, quali strutture formative post secondarie (ad esempio
Accademie di Belle Arti, Conservatori Musicali, Musei, Istituti Regionali, ecc.)
o enti di ricerca, imprese e amministrazioni pubbliche o enti locali che
accendano tirocinii o stages;
- può essere uno strumento utile per stabilire
raccordi e scambi tra i percorsi universitari e la rete di formazione post
secondaria".
Ulteriore elemento significativo è costituito
dall’ introduzione del concetto di "capitalizzazione" del processo
formativo, che integra "crediti didattici con crediti formativi e/o
professionali" andando a costituire una base trasparente su cui innestare
contributi in termini di aggiornamento e integrazione. Il libretto formativo
personale documenta in tal senso in modo permanente il processo di
capitalizzazione, raccordando la formazione preuniversitaria a quella
universitaria, post universitaria e/o professionale.
Il progetto Campus ha posto fin dall’avvio una
forte enfasi sull’attivazione del sistema dei crediti nei diversi diplomi
Campus. Il progetto Campus ’97 (A.A. 97/98) prevede, oltre alla conferma di
una serie di requisiti obbligatori già definiti nei primi due progetti Campus,
l’attivazione effettiva del sistema dei crediti. Specificamente:
"Il confinamento del carico didattico
complessivo a 180 crediti comprensivi di tutte le attività formative (lezioni,
esercitazioni, laboratori, stages, seminari, moduli di cultura d’azienda,
scienze umane e cultura europea, lingua straniera). Emerge inequivocabilmente
dalle valutazioni un carico didattico eccessivo che porta a ritardare la
conclusione degli studi ed è comunque negativo anche sul piano
dell’interiorizzazione dei contenuti.
L’introduzione dei crediti permette di quantificare
il "peso" di ogni segmento formativo (corsi di base e
professionalizzanti, stages, seminari, esercitazioni, conoscenze linguistiche,
travaux dirigés, e/o monografie finali). È quindi proponibile un’operazione
di confinamento del carico complessivo entro limiti coerenti con la durata della
formazione assunta, al fine di diminuire i contenuti didattici proposti e
aumentare i contenuti didattici assorbiti. È peraltro necessario partire dalla
considerazione che le revisioni curriculari sinora apportate, hanno di fatto
introdotto rispetto alla situazione preesistente nuovi contenuti. È necessario
quindi procedere ad un confinamento sia in termini di contenuti sia di ore di
didattica del nucleo centrale tecnico-scientifico".
I 180 crediti totali, 60 per anno, si articolano (con
riferimento al diploma tipo in Ingegneria) in 145 crediti di formazione di base
e professionalizzante a carattere tecnico-scientifico, e 35 per stage, travaux
dirigés, cultura europea.
Il sistema dei
crediti del Diploma IUAV in Sistemi Informativi Territoriali
Il Diploma IUAV in Sit adotta dal corrente anno
accademico il sistema ECTS in una prima fase a carattere sperimentale, per
consolidare definitivamente il sistema dei crediti con l’AA ‘98-‘99. Nel
corso dell’anno accademico ‘97-’98 entrerà in vigore il sistema qui di
seguito presentato, mentre dal febbraio ’98 partirà un’analisi specifica
sui carichi di lavoro, sulla base della quale il sistema verrà calibrato e
adottato per l’AA successivo. La messa a punto di questo meccanismo consentirà
inoltre di affrontare al meglio la seconda fase della gestione dei crediti per
gli studenti che si muovono da un’Università all’altra in un’ottica di
integrazione anche a livello europeo (ECTS) sulla base di un sistema di
convenzioni tra le diverse Università.
Il sistema ECTS in adozione presso il Diploma in Sit
con l’AA corrente ‘97-’98, è basato sui seguenti criteri:
• confinamento entro 180 crediti totali (60 annui);
• attribuzione su base omogenea (ogni corso della
stessa durata ottiene lo stesso credito), con premio per laboratori e tirocinio
tenendo conto dello specifico professionalizzante del Diploma in Sit (vedi tab.
1);
• attribuzione dei crediti per modulo didattico,
laboratorio e tirocinio sulla base di un mix qualità/quantità (vedi tab. 2);
• confinamento dei crediti didattici in un
intervallo compreso tra 128 e 162, e attribuzione dei restanti sulla base dei
requisiti del progetto Campus (vedi tab. 3);
• attribuzione di crediti extra didattici con
l’obiettivo di incentivare e valorizzare l’attività extra didattica e/o
professionale, sotto condizione di una adeguata documentazione, dei singoli
studenti (vedi tab. 4).
Il meccanismo attuativo dei crediti prevede la
definizione di una serie di coefficienti "qualità" articolati in
ragione dell’impegno e dalle capacità espresse dallo studente, differenziato
per corsi (moduli), laboratori e tirocinio, l’intendimento è quello di
premiare l’impegno e il contenuto professionalizzante. Il coefficiente qualità
così definito viene attribuito in ragione delle ore dei corsi, laboratori e
tirocinio.
Il totale dei crediti cumulati per corsi, laboratori
e tirocinio varia quindi dal minimo di 128 crediti al medio di 150 fino al
massimo costituito da 162 crediti. Di fatto il sistema tende a premiare
l’impegno costante ad alto livello di qualità, nonché i livelli di
professionalizzazione.
Come si nota per conseguire i 180 crediti totali che
consentono l’ammissione alla Tesi di Diploma, sono da aggiungere un numero di
crediti variabile da 52 a 18. Si noti che ai 180 crediti possono essere sommati
altri (0÷10) conseguiti con le Tesi di Diploma.
I crediti "Campus" sono obbligatori in
particolare per gli studenti Campus (disoccupati, 26 anni di età max) e non
sono corretti da coefficienti, ma solo certificati dai relativi registri.
Analogamente per i crediti conseguibili per "altre attività".
I crediti riconosciuti sulla base della tabella 4
possono essere accumulati nell’arco dei tre anni di attività didattica,
partecipando ad attività sia di tipo istituzionale che non. Il riconoscimento
del credito avviene comunque sulla base di una certificazione (foglio presenze,
relazioni scritte, software realizzati, ecc.).
In sintesi il sistema dei crediti adottato
sperimentalmente per l’AA ‘97-‘98 dal Diploma in Sit IUAV consente sia di
incentivare l’impegno nell’ambito dell’intero processo di formazione, sia
l’iniziativa individuale orientata a integrare in forme opportune e
diversificate il proprio curriculum, sfruttando le opportunità offerte sia
nell’ambito istituzionale del Diploma in Sit sia all’esterno. Allo studente
viene offerta una gamma di soluzioni articolate ed elastiche che prevedono
limitate integrazioni di crediti base per color o che mantengono un buon livello
di rendimento didattico, oppure una più consistente integrazione di crediti nel
caso di rendimento inferiore.
Il libretto
formativo personale
Il libretto formativo è il documento personale che
registra e descrive il mix di esperienze universitarie, formative e
professionali accumulate dallo studente. Il libretto, che avrà caratteristiche
simili a quelle del tradizionale libretto universitario, documenterà le
esperienze preuniversitarie, il curriculum maturato nell’ambito del Diploma
attraverso i diversi moduli didattici, laboratori, tirocinio, requisiti Campus,
attività didattica e formativa integrativa, espressi in crediti, e con una
sintesi dei diversi contenuti ed esperienze acquisite attraverso differenti
modalità, annotati in modo da rendere trasparenti le caratteristiche e le fasi
delle esperienze accumulate sia a livello del "sapere" che del
"saper fare".
Il libretto formativo professionale accompagnerà lo
studente nella sua permanenza in ambito universitario e rimarrà in possesso
allo studente anche una volta diplomato. Consentirà una base più efficace per
il trasferimento dei crediti in altro percorso universitario, oltre ad una
migliore leggibilità del profilo acquisito dal diplomato o dallo studente
durante il corso dei suoi studi (ad esempio: diligente e metodico nello studio,
più interessato alle attività ed al lavoro pratico, più curioso ed
interessato ad approfondire argomenti e problematiche partecipando a seminari e
corsi, più incline a proporre lavori, progetti e ricerche, ecc.) nella
prospettiva di una corretta collocazione nel mercato del lavoro.
Ancora sui
crediti
A mero titolo esemplificativo, si può ipotizzare di
prevedere un punteggio max di 100 punti, risultato dei pesi parziali attribuiti
a ciascun criterio:
criterio 1. Fino a X punti
criterio 2. Fino a Y punti
criterio 3. ………
nonché alcuni indicatori per criterio, ad esempio il
criterio 1 "Finalizzazione del progetto" si potrebbe specificare con i
seguenti indicatori:
esistenza, completezza e significatività della
documentazione di riferimento a motivazione del reale fabbisogno della figura
professionale oggetto di intervento;
grado di pertinenza e rispondenza del progetto ai
fabbisogni di professionalità del mercato del lavoro;
collegamento del progetto a progetti o programmi di
sviluppo territoriale, con particolare riferimento ai patti territoriali e/o ai
contratti d’area:
grado di coinvolgimento degli attori socio-economici;
apertura del corso agli adulti, con relative modalità
di accoglienza e svolgimento dei corsi.
Vi sono due dimensioni del credito, quello didattico
e quello formativo.
Il credito didattico riguarda le
"conoscenze-competenze" acquisite frequentando un insegnamento
disciplinare, dove l'apprendere avviene studiando. La carta di credito didattico
-se validata- può essere spesa dall'allievo in comparti scolastici e
universitari differenti. Per esempio, molte discipline (o loro strutture interne
"moduli") potrebbero essere riconosciute con valore di
"credito", quindi transitabili e spendibili tra il "canale"
della formazione professionale e quello secondario, nonché tra diplomi
postsecondari e percorsi di formazione universitaria.
I crediti didattici (disciplinari) possono essere
validati per l'intera struttura cognitiva di una materia di insegnamento
-oppure- per sue frazioni cognitive interne (per alcune sue identità
morfologiche: per i suoi contenuti, linguaggi, ermeneutiche, metodologie della
ricerca, dispositivi euristici, etc.).
Il credito formativo, da parte sua, si riferisce alle
"abilità-competenze" acquisite a attraverso esperienze pratiche:
attività di lavoro e di volontariato, visite all'estero, ricerche su campo,
studi personali, esperienze nelle quali campeggia l'apprendere-facendo. La carta
di credito formativo -se validata- può essere negoziata (e spesa) tra percorsi
formativi differenti. Per esempio, molte esperienze empiriche formalizzate (come
stages) accumulate nella formazione professionale potrebbero essere riconosciute
con valore di "credito", quindi transitabili e spendibili tra il
"canale" della formazione professionale e quello secondario, nonché
tra i percorsi professionali post-secondari e i percorsi di istruzione
universitaria. Tutto ciò è più complesso che non il credito didattico ma è
una frontiera fra le più affascinanti della comprensione e valorizzazione del
lavoro.
Il nuovo sistema di FIS dovrà garantire la
certificazione dei percorsi e il riconoscimento dei crediti su standard
formativi nazionali e omogenei, condiviso dalla scuola, dalla formazione
professionale, dall'università e dal sistema delle imprese e delle professioni.
Attraverso un impianto di unità formative modulari
capitalizzabili, frutto dell'integrazione dei diversi sistemi formativi
concorrenti (scolastico, universitario, professionale, ...), viene introdotto
l'uso del libretto formativo individuale che registra il livello di formazione
raggiunto e certificato.
Il sistema di crediti deve essere operativo ai
seguenti livelli:
a)interno: al fine di abbreviare i percorsi e passare
ad altre specializzazioni, certificando anche esperienze lavorative
b)esterno, rispetto al sistema universitario, al fine
di garantire la possibilità di riconoscimento totale o parziale delle
competenze acquisite con la conseguente possibilità di riduzione dei percorsi a
livello di diploma o di laurea. Nel contempo, i crediti formativi conseguiti
nelle università saranno oggetto di valutazione ai fini della riduzione del
percorso formativo negli altri canali della FIS.
c)esterno, rispetto al mondo del lavoro in vista di
un riconoscimento dei crediti formativi anche ai fini di un riconoscimento delle
competenze e del potenziale in fase di assunzione, di sviluppo e di valutazione
La funzione di accreditazione spetta a ciascuno dei
soggetti cui è affidata l'attuazione delle attività e ciò avviene al termine
di ogni modulo. Nel caso di accreditazione di competenze acquisite all'esterno
del sistema di FIS, tale funzione È assolta da appositi soggetti specializzati
nella valutazione e nel rilascio di certificazioni che convalidino le competenze
acquisite in attività formative a carattere formale, non formale e informale.
Sulla base degli standard fissati a livello
nazionale, devono essere individuate delle articolazioni di percorso formativo
cui viene riconosciuta una convalida che apre possibilità di rientro nei
sistemi.
Per ottenere la prima certificazione È necessario
conseguire crediti corrispondenti a due semestri in modo da poter accedere al
riconoscimento dell'Unione Europea, secondo la direttiva 92/51/CEE
La valutazione
Essa dovrà costituire un vero sistema di governo,
ossia un sistema di pianificazione e valutazione, in cui sia strutturalmente
prevista e intenzionalmente progettata la relazione a due vie tra momento della
pianificazione (sia didattica che organizzativa) nella quale vengono determinati
gli obiettivi da perseguire, e il momento della valutazione nella quale viene
verificato l'effettivo conseguimento degli obiettivi definiti dalla
pianificazione (o si verificano i motivi di mancato conseguimento degli
obiettivi medesimi) e si forniscono gli input per un nuovo ciclo decisionale.
Il sistema di pianificazione e valutazione deve
essere pluridimensionale.
L'introduzione di un sistema di pianificazione e
valutazione basato su simili princìpi dovrà essere introdotto, quando non lo
sia già:
-a livello di singola struttura (Università,
Istituto, Centro di Formazione etc) per rendere effettivamente praticabile
l'autogoverno prefigurato dall'autonomia
-a livello regionale, per assistere il policy making
di cui le Regioni si assumono la responsabilità
-a livello nazionale per garantire l'allineamento
degli standard dell'offerta didattico-educativa a livello del sistema-Paese, per
assicurare la compatibilità delle scelte operate, per verificare gli indirizzi
Crediti
formativi universitari
1. Al credito formativo universitario, di seguito
denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto
ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in
diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per
cento.
2. La quantità media di lavoro di apprendimento
svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi
universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per
ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell’impegno orario complessivo
che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative
di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà,
salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto
sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività
formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’ esame o di
altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del
profitto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 11, comma 7,
lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti
acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso
della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università,
compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e
criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono
prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di
valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di
crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato
per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente
impegnati in attività lavorative.
7. Le università possono riconoscere come crediti
formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità
professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché
altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello
post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia
concorso.