1.
Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della
persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e
dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro
della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di
autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla
Costituzione, il Governo è delegato ad emanare entro 24 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
uno o più decreti legislativi per
la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.
2.
Fatto salvo quanto specificamente previsto dall’articolo 4, i decreti
legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica,
sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
3.
Per la realizzazione delle finalità
della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca predispone, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge
medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, a sostegno:
a)
della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro
attuazione e con lo sviluppo dell’autonomia;
b)
dell’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;
c)
dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche;
d)
della valorizzazione professionale del personale docente;
e)
delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
f)
del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
g)
della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario (A.T.A.);
h)
degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;
i)
degli interventi per lo sviluppo della istruzione e formazione tecnica
superiore e per l’educazione degli adulti;
l)
degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4.
Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi
di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5 possono essere adottate, con
il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure,
entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art.
2
(Sistema
educativo di istruzione e di formazione)
1.
I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educativo di
istruzione e di formazione, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)
è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono
assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e
di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità,
generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali,
adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con
riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b)
sono favorite la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della
coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità
nazionale ed alla civiltà europea;
c)
è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per
almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema
di istruzione e di formazione, secondo livelli essenziali di prestazione
definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma lettera m)
della Costituzione e mediante i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e garantendo
l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5
febbraio, n. 104 e successive modificazioni. La fruizione dell'offerta di
istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato;
d)
il sistema educativo di
istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo
ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e
in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema
dell’istruzione e della formazione professionale;
e)
la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e
allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei
bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, ed assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità
educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, essa
contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e,
nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la
continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola
primaria. E’ assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la
possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia; alla scuola
dell’infanzia possono iscriversi le
bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno
scolastico di riferimento, anche in rapporto all’introduzione di nuove
professionalità e modalità organizzative;
f)
il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della
durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3
anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è
articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di
base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado
si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il
percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo
ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola
dell’infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si
iscrivano le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31
agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il
30 aprile dell’anno scolastico di riferimento; la scuola primaria
promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della
personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le
abilità di base fino alle prime sistemazioni logico critiche, di fare
apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una
lingua dell’Unione Europea oltre alla lingua italiana, e l’alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche, di valorizzare le capacità relazionali e di
orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della
convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline
di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al
rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale, organizza ed accresce
le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea, è
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo
sviluppo della personalità dell’allievo, cura la dimensione sistematica delle
discipline, sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta
corrispondenti alle proprie attitudini e vocazioni, strumenti adeguati alla
prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione, introduce lo studio
di una seconda lingua dell’Unione
Europea e cura l’approfondimento nelle tecnologie informatiche; il primo ciclo
di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche
una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta di
istruzione e di formazione, ed il cui superamento costituisce titolo di accesso
al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della formazione
professionale;
g)
il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e
professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la
riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l’autonoma capacità
di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale
ambito, viene curato lo sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle
tecnologie informatiche e delle reti; il secondo ciclo è costituito dal sistema
dei licei e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale; dal
compimento del quindicesimo anno di
età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro
o attraverso l’apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei
artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico,
delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in
indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno
durata quinquennale; l’attività didattica si sviluppa in due periodi biennali
e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e
prevede altresì l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di
studi; i licei si concludono con un
esame di Stato, il cui superamento rappresenta titolo necessario per l’accesso
all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e dà
accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza
regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del
sistema dell’istruzione e della formazione professionale
realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali
conseguono titoli e qualifiche professionali
di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti
ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di
accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti
titoli e delle qualifiche nell’Unione Europea, sono definite con il
regolamento di cui all’articolo 6; comma 1, lett. c), i titoli e le qualifiche
costituiscono condizione per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica
superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n.144; i titoli e le qualifiche conseguite al termine dei percorsi del
sistema dell’istruzione e della formazione professionale di durata almeno
quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini
degli accessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con
le università, e ferma restando la possibilità di sostenere
l’esame di Stato anche senza tale frequenza come privatista;
i)
è aperta e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all’interno
del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema
dell’istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante
apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione
adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del
secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere
fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti,
nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo
ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia
o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali,
produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche
certificazioni di competenza, rilasciate dalle istituzioni scolastiche e
formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell’istruzione e
della formazione professionale, d’intesa rispettivamente con le università,
con le istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell’istruzione e
formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all’ultimo anno
del percorso di studi, specifiche modalità per l’approfondimento delle
conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio
universitari, dell’alta formazione, ed ai percorsi dell’istruzione e
formazione tecnica superiore;
l)
i piani di studio contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base
nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità nazionale, e
prevedono una quota, riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse
specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art. 3
(Valutazione degli apprendimenti e
della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)
1.
Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali
sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli
apprendimenti degli allievi, con
l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli allievi del sistema educativo di istruzione e di formazione,
e la certificazione delle competenze da essi
acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e
formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei
periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
b)
ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di istruzione e
di formazione, l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di
Istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e
abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa
delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti
vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto istituto;
c)
l’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta
le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove
organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite
dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla
base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle
discipline di insegnamento dell’ultimo anno.
Art.
4
(Alternanza
scuola lavoro)
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno
di età la possibilità di
realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come
modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata
dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, che
assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro, si provvede con apposito decreto
legislativo, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di
cui all'articolo 1, comma 2, sentite le associazioni comparativamente
rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)
svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità
dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese
o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con enti pubblici e
privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di
lavoro;
b)
fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione delle
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza,
ivi compresi gli incentivi per le imprese e l’assistenza tutoriale;
c)
indicare le modalità di certificazione dell’esito positivo del
tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
Art.
5
1.
Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme sulla formazione
iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo
ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
la formazione iniziale è di pari dignità e durata per tutti i docenti e
si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui
accesso è programmato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto
1999, n. 264. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai
sensi dell’articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti
effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni
scolastiche;
b)
con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 95
della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui
agli articoli 10 comma 2, e 6 comma 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999
n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche
interfacoltà o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti
di cui alla lettera a). I decreti stessi disciplinano le attività didattiche
attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la
formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all’estero;
c)
l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli
insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari,
individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera
b) e all’adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata
dagli Atenei;
d)
l’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui
alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
e)
coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera
a), ai fini dell’accesso nei ruoli organici del personale docente delle
istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di
formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tal fine e per la
gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università definiscono nei
regolamenti didattici di ateneo l’istituzione e l’organizzazione di
un’apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono
affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni
scolastiche;
f)
le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in
servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di
tutorato e di coordinamento dell’attività educativa, didattica e gestionale
delle istituzioni scolastiche e formative.
1.
Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’articolo 117
sesto comma della Costituzione e dell’articolo 17 comma 2 della legge 23
agosto 1988 n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 e le Commissioni parlamentari competenti, nel
rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a)
alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici
per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento,
alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di
studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell’organizzazione
delle discipline,
c)
alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all’esito dei
percorsi formativi, nonché per i
passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2.
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di
istruzione e di formazione professionale.
3.
Dall'anno scolastico 2002/2003 possono iscriversi al primo anno della
scuola dell’infanzia i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 28
febbraio 2003. Analogamente possono iscriversi al primo anno della scuola
primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28
febbraio 2003. Le ulteriori anticipazioni, fino alla data del 30 aprile di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), sono previste dai decreti
legislativi di cui all’articolo 1, sulla base delle risultanze emerse
dall’applicazione della presente legge.
4.
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 1,
lettera f) e dal comma 3 del presente articolo, valutati in 12.731 migliaia di
euro per l’anno 2002, 45.829 migliaia di euro per l’anno 2003 e in 66.198
migliaia di euro a decorrere
dall’anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsione di
base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
5.
All’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma
3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con
quanto previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria.
6.
I decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione
coerentemente con i finanziamenti disposti a norma del comma 5.
7.
Con periodicità annuale il Ministero dell’Istruzione, dell’università
e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedono alla
verifica degli oneri effettivamente sostenuti, in relazione alla
graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in
bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare
copertura ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
8.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti
variazioni.
9. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 è abrogata.